Vincenzo Salamone
La
legge della Regione siciliana 29 novembre 2005 n. 16
in
tema di appalti di lavori e conferimento
di incarichi di progettazione e gli atti di indirizzo in tema di trasparenza
delle gare.
Sommario:
1 – Introduzione; 2 - Il nuovo criterio di aggiudicazione; 3 - Le novità in
tema di affidamento di incarichi di progettazione; 4 - Affidamento di lavori in caso di fallimento dell'aggiudicataria o
risoluzione del contratto; 5 - Novità in tema di
requisiti di partecipazione; 6 - La
cauzione provvisoria; 7 - Il regime transitorio della legge regionale n. 16
del 2005; 8 - Il protocollo di
legalità e l’obbligo di inserzione nei bandi delle disposizioni contenute nella
circolare assessoriale LL.PP. 31 gennaio 2006 n. 593.
1 –
Introduzione.
Con
il presente scritto si vuole dare un contributo alla lettura della recente
normativa introdotta dalla legge regionale 29 novembre 2005 n. 16, che si
prefigge, soprattutto l’obiettivo di ridare trasparenza alle procedure di gara
nel settore dei lavori pubblici (e in quello connesso dell’affidamento degli
incarichi di progettazione al di sotto di € 100.000).
Il
quadro normativo si completa con una recente circolare dell’Assessorato ai
lavori pubblici della Regione siciliana del 31 gennaio 2006 n. 593 (pubblicata
nella Gazzetta ufficiale regionale n. 8 del 10 febbraio 2006), che dà
attuazione concreta all’accordo di programma quadro di sicurezza e legalità per
lo sviluppo della Regione siciliana “Carlo Alberto Dalla Chiesa”.
La
predetta circolare obbliga le stazioni appaltanti dell’Isola ad inserire nei
bandi di gara clausole di autotutela volte a contrastare i fenomeni di
turbativa d’asta o con la formazione di “cordate” tra le imprese concorrenti
nella formulazione delle offerte, ovvero con fenomeni di “collegamenti
sostanziali”, che, sebbene non abbiano ancora ricevuto una disciplina
legislativa, sono stati oggetto di recenti innovativi arresti giurisprudenziali.
2 - Il nuovo
criterio di aggiudicazione.
A
quasi quattro anni dal recepimento della legge Merloni in Sicilia, avvenuta,
come si ricorderà, con la legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, modificata con la
legge regionale 19 maggio 2003 n. 7, il legislatore regionale torna al passato,
sebbene con sostanziali correttivi, riproponendo un criterio di aggiudicazione disciplinato
dall’articolo 1, comma 6 della legge regionale 2 settembre 1998 n. 21 e
successivamente modificato dall’articolo 57 della legge regionale 27 aprile
1999 n. 10, per poi essere stato abrogato esplicitamente con la legge regionale
numero 7 del 2002.
La
legge regionale n. 16 del 2005, all’art. 1 comma 6, così recita: “All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 1 le
parole "con due cifre decimali" sono sostituite dalle parole
"con tre cifre decimali"; Al comma 1bis le parole da
"Relativamente" a "cinque" sono sostituite dalle seguenti: "Relativamente
ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto all'offerta che più si
avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo
l'esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, nella
percentuale determinata come segue. Per la determinazione di tale percentuale,
la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in
pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero sorteggiato
costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la
differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle
offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere
corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di
eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica non è
esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede
immediatamente al sorteggio".
Dopo la novella legislativa il testo dei commi 1 e 1 bis dell'articolo
21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale
2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni è, pertanto, il
seguente:
“Art. 21 "Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici. -
1-bis. Nei casi di
aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma
Appare evidente
che nella normativa regionale siciliana i criteri di aggiudicazione delle aste
pubbliche mutano in relazione alla rilevanza comunitaria dell’appalto, dal
momento che per gli appalti sopra soglia rimane vigente il criterio di
aggiudicazione previsto dalla normativa nazionale nella legge Merloni, mentre
per gli appalti sotto soglia si applica il nuovo criterio introdotto dalla
legge regionale n. 16 del 2005.
In primo luogo
va ricordato che la legge regionale consente di formulare un’offerta con un
ribasso percentuale costituito da non più di tre cifre decimali anziché, come
precedentemente previsto, di due cifre decimali.
La modifica
verosimilmente è finalizzata ad ampliare le possibilità di graduazione delle
offerte e rendere meno probabile la presenza di offerte uguali.
Rimane
inalterato, invece, il principio che l’eventuale indicazione di cifre decimali
ulteriore alla terza sono del tutto irrilevanti (in sostanza il seggio di gara
non ne tiene conto né ai fini della determinazione del prezzo contrattuale, né
ai fini della formulazione delle medie delle offerte preordinata alla
individuazione della soglia di anomalia in via automatica[1].
Ciò premesso la
prima operazione che deve compiere il seggio di gare è quella di operare il
cosiddetto “taglio delle ali”, al fine di limitare l’influenza sulla media di
riferimento rispettivamente dei minori e dei maggiori ribassi.
In questa fase
procedurale è stata introdotta la più rilevante novità in quanto il legislatore
regionale, al fine di ostacolare eventuali operazioni di presentazione di
offerte collegate, ha previsto il meccanismo del sorteggio delle quote di
offerte da escludere con il cosiddetto “taglio delle ali”, perché si collocano
alle due estremità dell’elenco degli ribassi (maggiori ribassi e minori ribassi).
Il legislatore,
infatti, ha previsto che il seggio di gara deve procedere al sorteggio di un
numero di offerte con i minori ribassi pari a una percentuale che va dall’11 al
40%.
Sarà il bando
di gara a specificare le modalità in cui dovrà avvenire del sorteggio (tra 30
numeri, da 11 a 40).
Una volta
sorteggiato il numero percentuale delle offerte con i minori ribassi da
escludere detto numero va detratto dalla percentuale del 50% dei maggiori
ribassi e si individuerà conseguentemente la percentuale delle offerte con i
maggiori ribassi da escludere.
Nella media non
si tiene conto dei decimali (ad esempio, se applicando le percentuali predette
andassero escluse 14,5 imprese concorrenti, il seggio di gara ne escluderà 14)
Un problema che
il legislatore regionale non ha, invece, risolto è quello relativo alle misure
che il seggio di gara deve adottare qualora nella percentuale di riferimento si
collocano più offerte uguali.
In assenza di
un chiarimento legislativo deve ritenersi applicabile il principio più volte
ribadito dalla giurisprudenza secondo cui in sede di gara d’appalto di lavori
pubblici, nel disporre l’esclusione delle offerte che superano la soglia di
anomalia, con il cosiddetto “taglio delle ali”, si persegue l’intento di
eliminare alla radice l’influenza che possono avere sulla media dei ribassi offerte
manifestamente distanti dai valori medi e il ribasso così individuato ha natura
oggettiva nel senso che si riportano ad un’unica categoria più offerte quando
esse hanno, casualmente o meno, la medesima
misura.
Conseguentemente
nell’ipotesi in cui vi siano più offerte con la medesima percentuale e
l’ampiezza dell’ala non consente di escluderle tutte, il termine offerta va
inteso come espressione del ribasso percentuale delle offerte, per cui occorre
escludere tutte le offerte con la medesima percentuale di ribasso, come se si
trattasse di un’unica offerta[2].
Maggiore
problematicità presenta la individuazione dell’offerta aggiudicataria dal
momento che il legislatore regionale ha specificato che l’aggiudicazione
avviene in favore dell’offerta che
più si avvicina per difetto alla media delle offerte.
Si noti bene
che il legislatore regionale non ha utilizzato il termine “ribasso” che più si avvicina per difetto alla media dei
ribassi.
La differenza
terminologica non è di poco conto ai fine dell’esito della gara in quanto la
giurisprudenza, con riguardo al criterio di aggiudicazione previsto nella legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 (in cui si
faceva riferimento all’offerta che più si avvicinava per difetto alla media),
modificata con la legge regionale 19 maggio 2003 n. 7 (con la quale si è fatto,
invece, riferimento al ribasso che più si avvicina per difetto alla media),
dopo un lungo dibattito in dottrina e contrastanti orientamenti giurisprudenziali
(ed una circolare regionale che indusse in errore le stazioni appaltanti), ha
ritenuto che il termine “offerta”
deve essere inteso nel senso di importo
monetario o nominale dell’offerta da considerare, ai fini
dell’aggiudicazione della gara, e l’offerta aggiudicataria va identificata in
quella che più si avvicina per difetto alla media finale delle offerte rimaste
in gara, ossia in quella più
vantaggiosa per l’amministrazione in valore assoluto di prezzo rispetto
alla media finale, anch’essa determinata in prezzo assoluto, e non nell’offerta
il cui ribasso, espresso in percentuale, si avvicina per difetto al numero che
indica la percentuale media dei ribassi[3].
Qualora, invece, il legislatore regionale avesse fatto
riferimento al ribasso che più si avvicina per difetto alla media dei ribassi
delle offerte rimaste in gara (come peraltro previsto, in via di correzione
della precedente norma, l’articolo 57 della legge regionale numero 10 del 1999),
il ribasso più vicino per difetto alla media dei ribassi corrisponde
necessariamente all’offerta il cui prezzo in valore assoluto risulta
immediatamente più alta rispetto al valore medio delle offerte rimaste in gara
dopo l’esclusione di quelle eccedenti la soglia di anomalia e dopo il
cosiddetto “taglio delle ali”[4].
Al fine di meglio comprendere il complesso meccanismo
di aggiudicazione si riporta un esempio.
Si faccia il caso che siano
state formulate 95 offerte.
Si
procede innanzitutto al taglio delle ali, sorteggiando il numero delle offerte
con i minori ribassi (da
Le
imprese concorrenti da escludere sono 14,5 (15% di 95), ma non si tiene conto
dei decimali, per cui le imprese da escludere sono 14 (si ricordi che vanno
escluse tutte le imprese con ribassi
marginali uguali)
A
questo punto le imprese da escludere con i maggiori ribassi sono il 50 - 15 % e
cioè il 35%, per cui le imprese da escludere sarebbero 33,25 (35% di 95), ma non
tenendosi conto dei decimali le imprese da escludere sono 33.
Rimangono
in gara 48 imprese (95 - 33 -14)
Qualora
ad esempio la media delle offerte rimaste in gara fosse 18, 5588% non si
procede ad arrotondamenti nella media (si calcola almeno fino alla quarta cifra
decimale, posto che, infatti, l'offerta si formula con non più di tre cifre
decimali, la quarta è irrilevante) e l'aggiudicazione avverrebbe in favore
dell'offerta che più si
avvicina per difetto alla media, ad esempio 18,559%, e cioè all'offerta che presenta il ribasso più favorevole per
l'amministrazione.
Se
il legislatore, invece, del termine "offerta" avesse utilizzato il
termine "ribasso", l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in favore
dell'offerta meno vantaggioso per l'amministrazione (ad es. 18,557).
Del
tutto in linea con i principi generali è la previsione di escludere il ricorso
a criteri di esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di almeno
cinque offerte valide e ciò in quanto il numero minimo e garanzia per evitare
effetti distorsivi.
Nelle ipotesi che le offerte validamente ammesse
alla gara di appalto di un'opera pubblica risultino inferiori a cinque, pur non
potendo operare il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale,
l'aggiudicazione non spetta incondizionatamente all'impresa proponente il
maggiore ribasso, atteso che, in tale eventualità, la Stazione appaltante
conserva il potere di chiedere alle imprese partecipanti la giustificazione dei
ribassi ritenuti eccessivi e di procedere comunque all'esclusione delle offerte
non adeguatamente giustificate.
Infatti l'articolo 89 del d.p.r. n. 554 del 1999,
con riguardo all'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sull'elenco prezzi dispone che “nel caso in cui il numero delle
offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della
soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di
valutare la congruità dell'offerta”[5].
In tal caso, le offerte che presentano un carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di
congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi
offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della
richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata.
Se la risposta non perviene nel termine utile o
comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa
offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.
Ulteriore
novità è stata introdotta con riguardo alla presenza di offerte uguali che
potrebbero risultare aggiudicatarie.
In
tal caso il legislatore ha escluso espressamente l’applicazione dell’articolo
77 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, il quale prevede, in caso di
offerte uguali lo svolgimento di una gara migliorativa[6].
La
norma predetta consente il sorteggio del concorrente aggiudicatario soltanto in
caso di assenza di tutti i concorrenti pari offerenti ovvero mancata
formulazione da parte degli stessi di offerte migliorative[7].
Muta,
infine, il criterio di aggiudicazione applicabile per la trattativa privata e
per il cottimo appalto disciplinato dall’articolo 24 comma 11 del testo
coordinato tra la legge Merloni della normativa regionale siciliana.
La
norma predetta prevede per lo svolgimento della gara ufficiosa, preliminare
all’affidamento di detti appalti, l’applicazione del criterio del massimo
ribasso, disponendo che sono escluse le offerte che presentano un ribasso
superiore non più del 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte
ammesse, bensì del 10%.
Detta
modifica si è resa necessaria tenuto conto che si sono osservati in dette
procedure di gara andamenti di ribassi piuttosto elevati e tali da non
garantire la corretta esecuzione delle opere.
Va,
infine, ricordato che la legge regionale n. 16 del 2005 all’articolo 1 comma 10, ha modificato il comma 6 dell'articolo 29 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sostituendolo nel modo
seguente: "6. Qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli
avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale
dei lavori pubblici.".
La
norma è di rilievo in quanto rende più trasparenti le procedure di gara
soprattutto di importo minore e che precedentemente erano escluse dalla
pubblicazione su gazzette ufficiali o su quotidiani (e per le quali è prevista
soltanto la pubblicazione del bando o dell’avviso nell’albo pretorio).
Deve
ritenersi che la predetta norma trova applicazione in tutte le procedure di
affidamento anche con gara ufficiosa allorquando sia obbligatoria la
pubblicazione di un atto di indizione della gara e, pertanto, anche ai cottimi
appalti di cui all’art. 20 della legge reg. n. 7 del 2002, in quanto
l’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2004, che
disciplina la redazione deii regolamenti tipo per i cottimi appalti, prevede come
adempimento preliminare alla gara la previa pubblicazione degli avvisi secondo gli
ordinamento degli enti.
3 - Le
novità in tema di affidamenti di incarichi di progettazione.
L’art.
1 comma 3 della l. r. n. 16 del 2005 alla lett. a) dispone
che “il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Per gli incarichi
relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, ferma
restando l'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai
curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza".
La
genesi della norma è di chiara matrice comunitaria, ispirandosi, peraltro, a
quanto previsto, a
seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea, dal legislatore
nazionale, con la legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha modificato l’art. 17
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., sostituendo integralmente il comma
12 del citato articolo e stabilendo che, per l'affidamento di incarichi di
progettazione ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato è
inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del
responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) dello stesso art. 17[8],
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
La giurisprudenza ha, peraltro, ritenuto illegittimi
gli atti di affidamento degli incarichi fondati esclusivamente sull’elemento
fiduciario, ritenendo doveroso verificare i presupposti per l’affidamento
mediante una valutazione comparativa dei requisiti di concorrenti aspiranti
all’incarico di progettazione e delle relative qualità professionali rilevabili
dai curricula[9].
Prima della modifica introdotta dalla citata legge
n. 62/2005, l’affidamento degli incarichi relativi a servizi di ingegneria di
importo stimato inferiore a 100.000 euro poteva essere effettuato attraverso la
scelta di un libero professionista di fiducia, previa verifica della relativa
esperienza e capacità professionale in relazione al progetto da affidare.
La norma non dettava disposizioni
concernenti le regole dell’affidamento né l’obbligo della pubblicità preventiva
e successiva, limitandosi, l’art. 17 del testo coordinato tra la legge Merloni
e la normativa regionale siciliana, al comma 11 prima della modifica introdotta
dalla l. r. n. 16 del 2005, che “per gli incarichi relativi alle prestazioni di
cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA
esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti
singoli o associati di loro fiducia”.
La disposizione dell’attuale comma 12, dell’articolo
17, della legge n. 109 del 1994, nasce dal pronunciamento della Commissione
europea che ha censurato la mancata previsione di alcun onere minimo di messa
in concorrenza e l’assenza di alcuna forma di pubblicità, atta a consentire un
confronto concorrenziale fra i soggetti potenzialmente interessati alla
prestazione del servizio.
La situazione si presenta particolarmente grave
nella Regione siciliana dal momento che è prevista la competenza del capo
dell’amministrazione per l’affidamento di incarichi e si mantiene, almeno
formalmente, la natura fiduciaria degli stessi
In osservanza a detti rilievi, il legislatore
nazionale ha eliminato la possibilità dell’affidamento diretto su base
fiduciaria degli incarichi per importo inferiore a 100.000 euro, facendo
espresso richiamo all’obbligo da parte delle stazioni appaltanti del rispetto
dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Detti principi costituiscono corollari del generale
principio della tutela della libera
concorrenza, in base al quale si intende garantire a ciascun potenziale
concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e
l’imparzialità della relativa azione amministrativa.
Affinché sia assicurata una concreta concorrenza,
occorre, pertanto, garantire il rispetto della par condicio nei
confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei
requisiti da essi posseduti e verificare l’assenza di clausole che producano un
effetto preclusivo all’accesso dei potenziali concorrenti all’appalto.
Con Determinazione n. 1/2006
del 19 gennaio 2006 in tema di “Affidamento dei servizi di ingegneria di importo
stimato inferiore a 100.000 euro” l’Autorità di vigilanza per lavori pubblici
ha espresso le seguenti considerazioni che si collegano in maniera diretta con
le previsioni della legge regionale n. 16 del 2005.
Secondo l’Autorità il principio di non
discriminazione comporta, in particolare, il divieto di effettuare una
selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la
loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le
prestazioni.
Peraltro, si legge nella determinazione, “in ordine
alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole
stazioni appaltanti, l’Autorità, confermando quanto precedentemente espresso,
rileva come lo stesso possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano
previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico,
anche semestrale, adottando in ogni caso le forme di pubblicità previste
dall’articolo 62 del D.P.R. 554/1999 e s.m., in modo che risulti garantito ai
professioni in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi
all’albo stesso, senza limitazioni temporali”.
Si ritiene, inoltre, necessario che laddove
l’amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l’albo di
professionisti, debba preventivamente stabilire, dandone adeguata pubblicità,
criteri e requisiti per la formazione dell’albo stesso, quali a titolo
esemplificativo:
- il
richiamo a quanto dettato dall’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s.m.
che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente
di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione
a più di un raggruppamento;
- il principio della rotazione nella scelta dei
nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
- il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi
nell’affidamento di non più di un incarico all’anno allo stesso professionista;
- la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista
alle tipologie progettuali delle quali necessita l’amministrazione, così
come individuate in sede di
programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano
concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.
Inoltre l’Autorità, relativamente al principio della
parità di trattamento, rileva che “occorre evidenziare che la Corte di
Giustizia europea ha ritenuto che lo stesso vieta non solo le discriminazioni
palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di
discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri
distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze (sentenza 3.6.1992, causa C 360/89) e che detto principio ha lo
scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le
imprese che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti gli
offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro
offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i
competitori (sentenza 29.4.2004, causa C 496/99). Ciò si traduce, per
quanto rileva in questa sede, nell’obbligo di instaurare apposita procedura
negoziata, in analogia a quanto prescritto dall’articolo 78 del D.P.R. 554/1999
e s.m., nella quale si procede alla comparazione dei requisiti posseduti da
tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi
criteri selettivi”.
Suggerisce inoltre l’Autorità che, in base al
principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per
la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa
alla tipologia ed all'importo dell'incarico, in quanto la richiesta di
requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il
pericolo di una indebita restrizione della concorrenza.
Ne discende l’impossibilità di utilizzare i requisiti
previsti dalla normativa per gli affidamenti di progettazione di importo
superiore a 100.000 euro per quelli di importo inferiore.
Analogamente vanno fissati i criteri di valutazione
delle offerte rapportati alla tipologia e all’importo dell’incarico, non
potendosi applicare le previsioni formulate al riguardo per gli incarichi di
maggior importo.
Pertanto, nell’avviso di selezione dovranno essere
indicati i requisiti minimi richiesti dalla Amministrazione che consentano al
professionista – tramite il curriculum - la dimostrazione del possesso
di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all’importo
dell’incarico.
In relazione a detto profilo, l’Autorità è
intervenuta con le determinazioni n. 9/1999, n. 10/1999 e n. 17/2000,
sottolineando come il merito tecnico che viene esaminato nella fase di
ammissione alla selezione, ha ad oggetto elementi che necessitano alla stazione
appaltante per effettuare una valutazione circa l’idoneità del progettista a
concorrere per l’affidamento, anche sulla base dell’esperienza professionale
pregressa.
Detta valutazione viene effettuata sulla base di
elementi meramente quantitativi consistenti nell’accertamento dell’importo dei
lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell’opera oggetto dell’incarico,
eseguiti in periodo anteriore alla data del bando.
Al contrario, il merito tecnico da valutarsi nella
fase di affidamento dovrà intendersi con riguardo alle caratteristiche
qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l’offerente
ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all’opera
da progettare per tipologia ed importo.
Per quanto riguarda, infine, il principio di
trasparenza si evidenzia che la Corte di
giustizia con la sentenza 7.12.2000, C
324/98 ha ritenuto che l’obbligo di trasparenza cui è tenuta
l’amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, in favore di ogni
potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura
degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo
sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.
Il principio della trasparenza deve trovare, quindi,
attuazione, anteriormente all’inizio del procedimento di selezione, nella
effettuazione di una corretta ed adeguata pubblicità sia dell’oggetto della
selezione che si intende esperire sia dei criteri obiettivi che si intende
utilizzare per la valutazione delle offerte; al termine del procedimento
negoziato, invece, il principio stesso troverà la propria effettiva
applicazione nel corrispondente obbligo da parte della stazione appaltante di
motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi criteri inizialmente adottati.
Ad avviso dell’Autorità di vigilanza “l’articolo 17,
comma 12, della legge 109/1994, così come modificato dalla legge n. 62/2005,
impone alle stazioni appaltanti l'esperimento di una procedura di tipo
competitivo e comparativo per l’individuazione del professionista, che dovrà
essere preceduta dalla pubblicità di cui all'art. 62, comma 1, del D.P.R.
554/1999 e s.m”.
Il tenore letterale di detta norma, laddove utilizza
la locuzione “adeguata pubblicità”, assume rilievo sia sotto il profilo
temporale che sotto quello del mezzo idoneo a garantire l’assolvimento di detto
obbligo.
Occorre, pertanto, individuare tempi per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione idonei a consentire un’effettiva
partecipazione all’iniziativa e utilizzare mezzi di pubblicazione che
garantiscano una adeguata penetrazione della notizia nel mercato”.
Come espresso
dall’Autorità con determinazioni n. 18/2001 e n. 30/2002, “per “adeguata
pubblicità” deve intendersi quindi quella pubblicità che, seppure semplificata,
risulta funzionale allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali
professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità ed
all’importanza dell’incarico e la carenza di pubblicità è apparsa spesso
rilevante in relazione all’esiguo tempo di pubblicazione, limitato in alcuni
casi a soli 10 giorni, ed ai mezzi utilizzati, pubblicazione presso il solo
Albo pretorio.
Per quanto attiene, quindi, all’affidamento degli
incarichi sotto l’importo di 100.000 euro, le amministrazione dovranno
individuare forme di pubblicità adeguate alla rilevanza dell’affidamento,
tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano.
A titolo esemplificativo può ritenersi adeguata la
pubblicità effettuata attraverso la pubblicazione dell’avviso di selezione
sull’Albo pretorio, sul sito internet dell’Osservatorio regionale sui LL.PP. e
sull’Albo della stazione appaltante, nonché con la diffusione presso i rispettivi
Ordini professionali.
Per quanto attiene al procedimento di selezione, la
richiesta di una presentazione plurima di offerte dà luogo ad una procedura
concorsuale negoziata, e la stazione appaltante dovrà indicare negli avvisi di conferimento:
-
gli elementi essenziali della prestazione;
-
il relativo importo presunto;
-
il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico;
-
il termine di ricezione delle offerte, non inferiore a ventisei giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso, ed ogni altro ulteriore elemento di
cui all’articolo 63 del D.P.R. n. 554 del 1999 ritenuto utile, nonché i criteri
che utilizzerà per l’affidamento.
Le regole disciplinatrici del confronto devono
essere oggettivamente verificabili e, sebbene la procedura sia caratterizzata
dal carattere dell’informalità, le modalità di formulazione e di trasmissione
delle offerte devono sostanzialmente rispettare i principi di trasparenza e par
condicio fra gli offerenti; principi cui è necessaria conformarsi ogni qual
volta si procede ad una valutazione comparativa delle offerte, ancorché ciò
avvenga attraverso gara informale[10].
Inoltre, tenuto conto delle disposizioni sulla
semplificazione amministrativa, l’amministrazione dovrà prevedere in capo
all’affidatario l’obbligo di comprovare i requisiti professionali dichiarati in sede di
presentazione dell’offerta.
L’Autorità conclude impartendo le seguenti
disposizioni
“- i servizi di ingegneria di importo inferiore a
100.000 euro devono essere affidati dalle stazioni appaltanti previo
esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere
preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalità adeguate
alla rilevanza dell’affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e
di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti, quali ad esempio l’Albo
pretorio, il sito internet (ove disponibile), ovvero l’Albo della stazione
appaltante e diffuso ai rispettivi Ordini professionali, al fine di raggiungere
la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all’affidamento;
- gli avvisi per l’affidamento dei servizi di
ingegneria devono contenere gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della
prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l’espletamento
dell’incarico, il termine di ricezione delle offerte non inferiore a ventisei
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso ed ogni altro ulteriore elemento
di cui all’articolo 63 del D.P.R. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che
verranno utilizzati per l’affidamento;
- i requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione
dovranno essere proporzionali all’incarico da affidare, con ciò escludendosi la
possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a
fasce superiori di importo;
- il merito tecnico da esaminare nella fase di
valutazione dell’offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti
quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti
in precedenza redatti che l’offerente ritiene rappresentativi della propria
capacità progettuale e affini all’opera da progettare per tipologia ed importo”.
4 - Affidamento di lavori in caso di fallimento dell'aggiudicataria o risoluzione
del contratto.
L’articolo 2 comma 1 della legge regionale 16 del
2005 recepisce, nella Regione siciliana i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e
12 quinquies dell’art. 5 del decreto legge
n. 35 del 2005 convertito nella l. n. 80 del 2005 , recante:
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del
codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali."
(il cosiddetto “decreto competitività” che disciplina l’affidamento di lavori
in caso di fallimento dell'aggiudicataria o risoluzione del contratto.
La norma formalmente deroga alla disposizione
contenuto all’articolo 10 comma 1 ter della legge Merloni, la quale prevedeva
che le amministrazioni pubbliche possono prevedere nel bando di gara in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del soggetto appaltatore
di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già
proposto in sede di offerte.
La norma predetta della legge Merloni altresì
prevede che le amministrazioni in caso di fallimento del secondo classificato
possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è
stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato..
La nuova disposizione del decreto legge n. 35 del
2005 prevede, invece, all’articolo 5 le nuove ipotesi di procedure da seguire
in caso di crisi dell’impresa aggiudicataria o di risoluzione del contratto.
Il comma 12 in caso di ripiegamento del cantiere (di
solito a seguito di abbandono del cantiere da parte dell’impresa
aggiudicataria) prevede la possibilità di prestazione di cauzione da parte
della stazione appaltante in caso di provvedimento cautelare del giudice
(civile) in alternativa al ripiegamento del cantiere e, quindi, introduce la
possibilità di procedere all’affidamento dei lavori in applicazione delle
successive disposizioni.
Nei casi di risoluzione del contratto di
appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e
120 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei
cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
La stazione appaltante, in alternativa
alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori
o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui
all'articolo 30, comma 2-bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del
contratto.
Resta, però, fermo il diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni.
Giova ricordare che l’art. 118 del D.P.R. n. 554 del
1999 disciplina la risoluzione dei contratti per
reati accertati e dispone che qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, nonchè per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione
allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità
dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L’art. 119 del Regolamento n. 554 disciplina la risoluzione
del contratto per grave adempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
Infatti, quando il
direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano
grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la
buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile del
procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il temine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del
contratto.
Qualora, comunque, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il
direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione
impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile
del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
L’art. 120 del D.P.R. n. 554 disciplina
l’inadempimento di contratti per cottimo relativo ai lavori in economia e
prevede che in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione
del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto
alla stazione appaltante.
In ogni caso in applicazione dell’art. 121 il responsabile del procedimento, nel comunicare
all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con
preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori
già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono
essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
In sede di liquidazione finale dei
lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico
dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facoltà prevista dall'art. 10, comma 1- ter , della legge.
Con riguardo alle predette fattispecie il comma 12 bis prevede lo scorrimento
della graduatoria con riguardo a tutte le imprese ammesse che seguono
l'aggiudicataria e le cui offerte non superano la soglia di anomalia.
Le imprese che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, dovranno, pertanto,
essere interpellate al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
del completamento dei lavori, a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
Sebbene la norma nulla dica l’amministrazione nell’atto di interpello dovrà
fissare un termine entro il quale procedere all’ulteriore scorrimento in caso
di mancata risposta o di mancata formale adesione da parte del concorrente.
Lo scorrimento avviene con riguardo a
tutti concorrenti le cui offerte si collocano prima della soglia di riferimento
in quanto più convenienti per l’Amministrazione e che non rientrano nel taglio
delle ali.
Il comma 12 bis, infatti, dispone che le
stazioni appaltanti “possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che
ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario”.
Il comma 12 ter
disciplina il prezzo contrattuale che è individuato in quello formulato dall'impresa
interpellata sino alla quinto offerta, mentre per quelle che seguono vale il
prezzo, comunque, della quinta classificata.
Per le gare sopra soglia nulla si dice con riguardo
alla verifica dell’anomalia delle offerte che seguono quella della
aggiudicataria.
Va rilevato, a tal proposito, che qualora detta
verifica non sia stata effettuata in sede di gara l’amministrazione deve
procedere prima dell’affidamento a richiedere le giustificazioni della non
anomalia via via che si procede allo scorrimento della graduatoria.
Dispone il comma 12-ter che “l'affidamento avviene alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di
gara”.
Il comma 12 quater disciplina l’ipotesi della
indisponibilità o di fallimento di tutte le imprese come sopra utilmente
collocate nella graduatoria e prevede, in via derogatoria, il ricorso alla
procedura della trattativa privata con gara informale con invito rivolto ad
almeno 10 concorrenti.
Per lo svolgimento della gara informale potranno
utilizzarsi le norme dell’articolo 24 della legge Merloni e del regolamento di
attuazione (D.P.R. n. 554 del 1999) utilizzando i criteri di aggiudicazione del
massimo ribasso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, infatti le
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei
lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga
alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
L'affidamento con procedura negoziata
avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario
eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero
rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci
concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
Il D. l.vo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21
dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) all’art. 14, dopo
aver disposto al comma 1 che “nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi e
relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento:
a) l'udienza di merito del ricorso non richiede la domanda di
fissazione ed avviene non più tardi del quarantacinquesimo giorno dalla data di
deposito dello stesso presso la segreteria del giudice competente;
b) la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente
richiesto deve tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso
per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera; nel concedere la
misura cautelare il giudice non potrà prescindere dal motivare anche sulla
gravità ed irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente, il cui
interesse dovrà comunque essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure;
c) per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034” al comma 2 prevede che in applicazione delle previsioni dell'articolo 2,
comma 6, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e
92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, la sospensione o l'annullamento
giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle
infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già
stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli
interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica.
Il comma 12 quinques consente, infine, di non
seguire la procedura prevista dai commi 12 bis e seguenti, e cioè il graduale
interpello dei concorrenti collocati utilmente in graduatoria, nel caso di avvenuta
esecuzione di almeno il 70% delle opere oggetto dell’appalto originario e
comunque di importo residuale non superiore a 3 milioni di euro.
In detta ipotesi si potrà procedere, infatti, alla trattativa
privata con gara informale e con invito rivolto ad almeno 10 concorrenti in
applicazione del comma 12 quater.
5 - Novità in tema di requisiti di partecipazione
L’articolo 1 comma 12 della legge regionale n. 16
del 2005 dispone che “all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modificazioni e integrazioni, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12
bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia
comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista
dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la
produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa
edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla
partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti.
Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per
quattro mesi dal rilascio”.
Purtuttavia il comma 13, subordina l’entrata
in vigore di detta disposizione alla emanazione di una disciplina regolamentare
disponendo che “Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, con proprio decreto, previa
delibera della Giunta regionale, disciplina le modalità attuative della
disposizione di cui al comma 12 del presente articolo”.
Per tutto le gare costituisce, pertanto, requisito di partecipazione
la produzione del DURC ed in particolare
di una certificazione rilasciata da INPS, INAIL e Cassa edile attestante la
regolarità contributiva rilasciata da non più di quattro mesi.
Dal tenore letterale della norma predetta
sembrerebbe non più ammessa, limitatamente agli appalti sotto soglia, l'alternativa
produzione dell'autodichiarazione, e ciò in deroga al D.P.R. n. 445 del 2000.
L’entrata in vigore della disposizione è, però,
condizionata alla emanazione del decreto assessoriale (comma 13 art. 1 l. r. n.
16 del 2005).
Giova ricordare che l’art.
19 comma 10 del testo coordinato della legge Merloni con la normativa regionale
dispone che l'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con
INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla
certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico
(DURC).
A tal fine è prevista la
istituzione di un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Regione.
Le modalità di attivazione e
le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra
l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori
edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle
costruzioni.
La finalità del documento è
quella di semplificare, esclusivamente nella fase di esecuzione delle opere
pubbliche, la verifica della regolarità contributiva retributiva dei rapporti
di lavoro del personale utilizzato dall'impresa appaltatrice nella esecuzione
dell'appalto e non ha alcuna attinenza con la fase di affidamento della quale
stesso.
Detta finalità è resa palese
dalla precisazione, contenuta al comma 11, secondo cui il DURC non sostituisce le
altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa ai sensi della normativa
vigente.
La specificazione predetta è
utile a chiarire che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese
concorrenti devono continuare a documentare il possesso dei requisiti di
carattere generale relativi al rispetto dei contratti collettivi di lavoro in
via generale, alla regolarità contributiva ed al rispetto delle norme in
materia di collocamento, con particolare riguardo alle categorie protette.
Il documento unico attesta la
regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente
all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed
alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle imprese
degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed
assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile.
La mancata o negativa
certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dall'impresa
esecutrice dei lavori[11].
6 - La cauzioni provvisoria.
Le novità più rilevanti introdotte dalla legge reg.
n. 16 del 2005 in tema di cauzioni provvisorie, cioè quelle che garantiscono il
rispetto delle regole della gara fino al momento della stipula del contratto da
parte dell’impresa aggiudicataria, sono sostanzialmente due:
- per le gare di importo superiore ad € 150.000 non
è più necessario produrre la polizza bancaria ridotta allo 0,50% bensì,
indifferentemente una polizza bancaria, assicurativa o finanziaria di importo
pari al 2% (come avviene nella normativa nazionale);
- per
le gare di importo inferiore ad € 150.000 non si deve produrre più nemmeno
l'impegno al rilascio della polizza definitiva.
Giova
ricordare che la
cauzione provvisoria, prestata dal partecipante alla gara d'appalto, oltre alla
funzione di garantire l'Amministrazione per il caso in cui l'aggiudicatario non
si presti a stipulare il relativo contratto, ha assunto anche l'ulteriore
finalità di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese
concorrenti in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzative prescritte dal bando o dalla lettera d'invito, e cioè
di garantire l'affidabilità dell'offerta, non solo in vista dell'eventuale
aggiudicazione, ma anche a tutela della serietà e della correttezza del bando
di gara[12].
Il
vigente art. 30 del testo coordinato
della legge Merloni con la normativa regionale nel disciplinare le garanzie e
coperture assicurative necessarie nella fase di partecipazione alla gara
dispone pertanto che “l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori
pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei
lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La cauzione e l'impegno di
un fideiussore non sono richiesti per i lavori d'importo a base d'asta fino a
150.000 euro”.
Viene pertanto
abrogato il comma 1 bis, aggiunto dall’articolo 24 della legge regionale n. 7
del 2002 del testo modificato dalla legge regionale n. 7 del 2003, il quale
disponeva “1
bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e
superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per
cento da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a
base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta. La previsione di
cui al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base d'asta inferiore
a 750.000 euro, non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di
tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide; in tali casi si applica il
comma 1”.
Particolarmente
rilevante è la disposizione con la quale è stato soppresso l’obbligo a produrre
in sede di gara l’impegno al rilascio della cauzione definitiva anche per gli
appalti di importo inferiore a € 150.000.
Un
costante indirizzo giurisprudenziale aveva, infatti, ritenuto che il
comma 1 bis dell'art. 30 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall'art.
24 co. 1 della L.R. n. 7 del 2002, nel prevedere che "per i lavori
d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è
richiesta", ha inteso eliminare la "cauzione
provvisoria" di cui al comma 1, mantenendo fermi sia "l'impegno"
del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva,
in caso di aggiudicazione, sia la "cauzione definitiva"
stessa[13].
7 - Il
regime transitorio della legge regionale n. 16 del 2005.
L’art. 6 della legge regionale 16 dispone che “La presente legge
sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione”; poiché che la legge è stata pubblicata
sulla GURS n. 52 del 2 dicembre 2005, il testo normativo è entrata in vigore il
3 dicembre.
La legge predetta nulla dispone, però, in ordine al regime
transitorio; assume particolare rilievo, pertanto, il problema della normativa
applicabile alle gare in corso di espletamento.
In particolare va verificato se le norme contenute nella legge
predetta trovano applicazione alle gare già bandite, cioè in relazione alle
quali il bando di gara è stato oggetto di pubblicazione nelle forme di legge.
Giova ricordare che la legge regionale n. 7 del 2002 aveva
espressamente previsto all’articolo 41 comma che “sono fatti salvi i bandi di gara già approvati
dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in
vigore della presente legge”.
Quest’ultima norma poneva un limite
all’applicazione della normativa sopravvenuta con riguardo anche alle gare di
quei bandi erano in corso di pubblicazione, costituendo un’eccezione al
principio della inapplicabilità dello ius
superveniens alle procedure di gara avviate prima della sua entrata in
vigore nonché il principio generale "tempus
regit actum"[14].
La legittimità
dell'atto amministrativo deve essere, infatti, valutata in relazione alle norme
vigenti al tempo in cui è stato adottato e nessuna influenza hanno su di esso
le modificazioni di fatto e di diritto che siano intervenute successivamente.
È principio
riconosciuto, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, quello secondo cui
la nuova normativa non può applicarsi ai rapporti precedentemente sorti e già
esauriti o a quelli ancora in vita se le nuove norme incidono sul fatto che ha
generato i rapporti stessi.
Applicando il
principio al procedimento di gara nel campo dei lavori pubblici - procedimento
amministrativo costituito da varie fasi distinte - ne consegue che ciascuna
fase resta disciplinata dalla normativa vigente al momento in cui è stato posto
in essere il relativo atto iniziale e poichè l'atto iniziale della fase del
procedimento di gara è costituito dalla formulazione del bando di gara e, in
particolare, dalla sua pubblicazione, è con riguardo a tale momento che va
definita la normativa applicabile da parte del bando; normativa che, se cambia
successivamente, in corso del procedimento di gara, non ha influenza alcuna
sulla legittimità del bando. Questo determina la lex specialis della gara e, in
quanto tale, le sue prescrizioni devono essere applicate anche se divenute non
più conformi a normativa sopravvenuta[15].
Sulla base dei
predetti principi si deve pervenire alla conclusione che le norme introdotte
dalla legge regionale n. 16 del 2005 non trovano applicazione per le gare già
avviate con pubblicazione del bando o dell’atto di indizione, mentre trovano
applicazione per i bandi che, ancorché approvati dalle rispettive
amministrazioni, non siano stati ancora pubblicati; detti bandi però dovranno
essere modificati alla luce della normativa sopravvenuta prima della
pubblicazione.
8 - Il protocollo di
legalità e l’obbligo di inserzione nei bandi delle disposizioni contenute nella
circolare assessoriale LL.PP. 31 gennaio 2006 n. 593.
Sebbene contenute in una
circolare (circolare dell’assessorato ai lavori pubblici della regione
siciliana 31 gennaio 2006, n. 593
pubblicata nella GURS del 10 febbraio 2006 n. 8, dal titolo “Inserimento nei bandi e disciplinari di gara
per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel Protocollo di
legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005), le disposizioni che vengono
impartite dalla Regione siciliana alle stazioni appaltanti dell’Isola assumono
un valore estremamente rilevante sul piano delle modalità di svolgimento delle
gare.
La circolare muove dalla
premessa che a seguito dell'Accordo di programma quadro "Carlo Alberto
dalla Chiesa", stipulato in data 30 settembre 2003, tra il Ministero
dell'interno, il Ministero dell'economia e della finanza e la Regione siciliana
e, in particolare, l'art. 4 del predetto accordo, la Regione ha sottoscritto in
data 12 luglio 2005 apposito Protocollo di legalità con il Ministero
dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove
prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL.
Con tale Protocollo di
legalità la Regione siciliana ha assunto, tra l'altro, impegno ad emanare
direttive per l'inserimento nei bandi di gara delle c.d. "clausole di
autotutela" indicate nello stesso Protocollo, che consentono
l'applicazione di procedure non ancora previste dalla normativa sui lavori
pubblici e non in contrasto con la stessa.
Si richiama inoltre il
contenuto dell'art. 90, comma 8, del D.P.R. n. 554 del 1999 che consente
all'amministrazione aggiudicatrice di sospendere la procedura di gara prima o
dopo l'apertura delle offerte economiche.
Si ricorda che con
determinazione n. 14/2003, l'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici ha
chiarito che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara, anche
sulla base delle singole situazioni ambientali che abbiano già condotto
all'adozione di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente
preposti, espressa clausola di divieto di affidare il subappalto ad imprese che
hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara, clausola che estrinseca
una più puntuale definizione del principio di segretezza delle offerte, nel
rispetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 109 del 1994.
Conseguentemente si predispone
il testo delle clausole di autotutela, in quanto di immediata applicazione
all'interno del quadro normativo vigente, da inserire nei bandi e disciplinari
di gara e da ritenersi applicabili in tutte le procedure di affidamento di
lavori svolte da soggetti tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale
o, comunque, al rispetto dei principi contenuti nel trattato C.E., accolto in
proposito il testo esitato in data 19 gennaio 2006 dal tavolo tecnico all'uopo
costituito.
La sottoscrizione da parte
della Regione Sicilia del Protocollo di legalità rende obbligatorio l'uso delle
clausole di autotutela per l'Amministrazione regionale e per gli enti da questa
controllati, vigilati o sottoposti a tutela, nei cui confronti i vari rami
della medesima Amministrazione avranno l'onere di darne ampia diffusione
(compresi gli enti locali).
Il testo delle clausole di
autotutela è il seguente:
“Clausola
di autotutela
Per gli appalti di opere e
lavori pubblici di importo pari o superiore a E 250.000, nei bandi
e/disciplinari di gara è inserita la seguente clausola:
"La stazione appaltante
si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le
informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora
il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n.
252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto".
Nei bandi e/o disciplinari di
gara di qualsiasi importo è inserita la seguente clausola:
"oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto
di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto,
revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o
fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252".
Nei bandi e/o disciplinari di gara di qualsiasi importo è inserita la seguente
clausola:
"Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte,
considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione
numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o
singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate,
etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni
(non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari
elementi documentali.
L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni
lavorativi dalla ricezione della documentazione.
Decorso il suddetto termine di
10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che
adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione,
garantendone l'integrità e l'inalterabilità".
Nei bandi e/o disciplinari di
gara di qualsiasi importo è previsto l'obbligo per il concorrente di presentare
apposita dichiarazione sottoscritta del seguente tenore:
"Il/la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga
espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di
direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le
qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a
inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed
è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse".
Allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d'asta, nei bandi e/o
disciplinari di gara di qualsiasi importo è previsto l'obbligo per il
concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta del seguente tenore:
"Il/la sottoscritto/a
offerente dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale
e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà
lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti
non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è
improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
Il/la sottoscritto/a offerente altresì:
- nel caso di
aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla gara in oggetto.
Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione
di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
Si obbliga ancora
espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse".
La suddetta dichiarazione è
condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione
di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
l'impresa verrà esclusa.
Gli obblighi e facoltà previsti
nelle clausole di autotutela sono riprodotti nei contratti di appalto”.
Un primo aspetto particolarmente rilevante delle
clausole di autotutela riguarda il potere di annullamento della gara in caso di
verifica di comportamenti da parte dei concorrenti volti ad alterare l’esito
della gara[16].
Nel Protocollo di legalità,
infatti, è prevista la possibilità di inserire le clausole di autotutela nei
bandi di gara, finalizzate a prevenire i fenomeni di devianza e di vulnerazione
dei principi di concorrenza "sostanziale" e trasparenza, oltre a
trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa può ben trovare
fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse,
nonché nella "legittimità, per le amministrazioni appaltanti, di annullare
una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento
rilevabili dall'andamento delle offerte[17].
A detta ipotesi si riferisce la
specifica clausola che prevede, come sopra rilevato, che "Qualora la commissione di gara
rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse
offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti)
dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali.
L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni
lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di
10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che
adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione,
garantendone l'integrità e l'inalterabilità".
Le conseguenze che derivano
dall’applicazione della predetta clausola sono costituite dal potere che ha
l’amministrazione appaltante di annullare l’intera gara qualora l’Autorità di
vigilanza rilevi la presentazione di ribassi in una combinazione di cifre tali
da determinare il sospetto che vi siano gruppi di soggetti che intendono
condizionare l’esito della gara.
Sebbene l’avviso dell’Autorità
di vigilanza non sia vincolante per la stazione appaltante che ha sospeso la
gara, una eventuale rilevazione di comportamenti devianti da parte dei
concorrenti determina le condizioni per l’annullamento dell’autotutela di tutti
gli atti della gara e l’indizione di una nuova procedura.
Le ultime clausole, invece, per cui
“qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara,
una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l'impresa verrà esclusa”, sono finalizzate a specificare che anche
il collegamento sostanziale tra i concorrenti costituisce causa di esclusione,
essendo correlato a una falsa dichiarazione che comporta la applicazione delle
conseguenziali sanzioni quali la iscrizione nel casellario informatico
dell’autorità di vigilanza dell’esclusione dalle gare per un anno come prevede
l’art. 75 comma 1 lett. H) del D.P.R. n. 554 del 1999 [18].
A tal proposito giova ricordare che il prevalente indirizzo
giurisprudenziale[19] è
orientato a ritenere che le contiguità operative e le convergenze documentali (ad
es., spedizione delle offerte dal medesimo ufficio postale a meno di un minuto
di distanza l'una dall'altra, polizze fideiussorie rilasciate dal medesimo
istituto di credito nella stessa data, autentiche dei documenti prodotti in
sede di gara rilasciate dallo stesso ufficio nella medesima data, identità
della SOA che rilascia gli attestati e relativo ordine cronologico, vincoli
familiari tra i concorrenti, comunanza di sedi o di utenze telefoniche ecc.),
ancorchè insufficienti a dimostrare le situazioni organizzative riconducibili
all'art. 2359, Cod. Civ. implicanti l'esclusione dalla gara ex art. 10 comma 1
bis della L. n. 109 del 1994, costituiscono elementi gravi, precisi e
concordanti sufficienti a dimostrare un collegamento c.d. operativo tra imprese
concorrenti nella fase di predisposizione dell'offerta, tale da concretare una
oggettiva attenuazione della garanzia di segretezza e da rendere plausibile una
reciproca conoscenza o un condizionamento delle rispettive offerte;
conseguentemente, in presenza di tali elementi l'ammissione alla gara è
illegittima.
In una recente sentenza si legge “Come è noto la
pubblica amministrazione sceglie il contraente con il quale concludere il
contratto di appalto attraverso un procedimento regolato da norme
pubblicistiche, volte all'individuazione del miglior contraente nel rispetto
dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione
amministrativa nonché di libera concorrenza fra i partecipanti alla gara. Tali
principi, impongono la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle offerte
allo scopo di attuare una reale par conditio tra i partecipanti e
rispettare il canone, anche di derivazione comunitaria, della libera ed
effettiva concorrenza. La ratio dell'art. 10, comma 1 bis, 1. 109/94, dunque, è
proprio quella di tutelare il libero confronto tra le offerte perché, per un
verso, è evidente che il sistema delle procedure di evidenza pubblica può funzionare
solo se le imprese partecipanti si trovino in posizione di reciproca ed
effettiva concorrenza e, per altro verso, appare comprensibile che, in presenza
di accordi interni ai concorrenti, risulta impossibile evitare la produzione di
effetti distorsivi sulla regolarità della procedura di affidamento (si pensi,
ad esempio, al meccanismo di individuazione della soglia di anomalia delle
offerte). Così ricostruito il sistema, non v'è ragione per escludere che altri
fatti o situazioni rispetto a quelli espressamente considerati dalla legge
all'art. 10, comma 1 bis, l. 109/'94 - siano capaci di alterare la segretezza,
la serietà e l'indipendenza delle offerte. Qualora dovessero verificarsi
circostanze di tal genere, l'amministrazione appaltante deve procedere
all'esclusione delle relative offerte perché sarebbero comunque violati i
principi posti a tutela della libera concorrenza, della segretezza delle
offerte e della par
conditio dei concorrenti. Tale conclusione è avvalorata
dal fatto che l'art. 34, comma 2, del codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (non ancora entrato in vigore) testualmente stabilisce:
«non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i
quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi». Nella relazione all'art. 34 si
dice che "al comma 2 si è affrontato il nodo del c.d. collegamento
sostanziale, finora elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, con ampio
dibattito e soluzioni contrastanti e controverse»”[20].
* Consigliere
del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di
Catania.
[1] Giova ricordare che il C.G.A. con la recente decisione n. 786 dell’11 novembre 2005, ha ritenuto che, nella fase di individuazione dell’offerta più bassa e di esclusione delle offerte situate oltre la soglia dell’anomalia, ogni arrotondamento, costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; pertanto, non è consentito alle amministrazioni, in assenza di espressa previsione in tal senso contenuto nel bando di gara, di procedere ad arrotondamenti in sede di calcolo delle medie e di determinazione della soglia di anomalia.
[2] Consiglio di Stato V 26 febbraio 2003 n. 1094, 3 giugno 2002 n. 3068, TAR Palermo II
10 dicembre 2004 n. 2696, C.G.A. 11 dicembre 2005 n. 786, hanno precisato
che nella fase di valutazione dell’anomalia delle offerte presentate ai fini
dell’affidamento di un appalto dei lavori pubblici il correttivo
dell’accorpamento che consente di considerare, ai fini del calcolo del taglio
delle ali, più offerte identiche come una sola, può trovare applicazione solo
nel caso di offerte che si pongano “a cavallo” della soglia dell’ala e non
invece all’interno di essa.
[3] C.G.A. 24 gennaio 2000 numero 16, 7 novembre 2002 n.
615, 29 novembre 1999 n. 644,,13 ottobre 1999 n. 467; contra, con riguardo alla
interpretazione dell’art. 1 della legge n. 14 del 1973, Consiglio di Stato V 12
agosto 1998 n. 1249, IV 6 marzo 1998 n. 375.
[4] C.G.A. 14 aprile 2003 n. 129.
[5] Consiglio di Stato V 2 luglio 2001 n. 3602.
[6] Più volte, infatti, si è dubitato della legittimità
dell’esclusione della possibilità di presentare offerte migliorative con
clausole inserite nei banditi regionali, TAR Catania 1^ 11 gennaio 2005 n. 19.
[7] C.G.A. 15 febbraio 2005 n. 61.
[8] Si riporta il testo richiamato dalla norma:
“d) da liberi professionisti
singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa; e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a); f)
dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b); g) da raggruppamenti
temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili; g-bis) da consorzi stabili di società di
professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui
al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che
abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo
quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si
applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto
articolo 12.
[9] TAR Palermo1^ 14 marzo 2005 n. 377.
[10] Cons. Stato V, 20 ottobre 2000, n. 5633.
[11] Corte di giustizia europea sez. 1^ 9 febbario 2006 n. C-226/04 intervenendo sulla interpretazione dell'art. 29, c. 1, lett. e) e f), della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, ha ritenuto che la norma non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, può regolarizzare la sua situazione successivamente:
- in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o
- in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o
-mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale,
a condizione che provi, entro il
termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di
aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato
un tale ricorso entro questo termine.
[12] Chiarisce gli elementi costituitivi della cauzione
provvisoria la recente sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 4
Ottobre 2005 n. 8
[13] T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 16-3-2005 n. 403; sez. II, 30-6-2004 n.
1362; TA.R. Sicilia Catania, sez. III, 12-11-2003 n. 1893, I 14 giugno 2005 n. 1002
[14] C.G.A., 10 novembre 2005 n. 773
[15] Consiglio di Stato VI 7 aprile 1999 n. 401; nella
sentenza si afferma il principio che lo jus superveniens trova applicazione
anche al di fuori di un'espressa disciplina di diritto intertemporale che ciò
disponga ove il procedimento amministrativo sia ancora pendente; pertanto, una
nuova norma che allarghi la sfera dei legittimati a partecipare ad un pubblico
concorso, emanata dopo l'adozione del bando ma prima della sua pubblicazione,
deve essere applicata dall' Amministrazione che successivamente alla fase di
controllo sia di nuovo investita del compito di dare corso alla procedura; si
veda Volpe, I bandi di gara, nel sito www.giustizia-amministrativa.it.
[16] TAR Catania 1^ 9 settembre 2003 n. 1400.
[17] C.G.A. ord. 6 maggio 2004 n. 409; si richiama nella circolare la sentenza del Consiglio di
Stato n. 5903 del 30 novembre 2000, che ha ritemuto in materia di contratti della
pubblica amministrazione sussistente il potere di non aggiudicazione
dell’appalto.
[18] Si veda in proposito la determinazione dell’Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici 2 marzo 2005 n. 1.
[19]
C.G.A. 21 settembre 2005 n. 621, 29 luglio 2005 n. 495. Si legge nella
decisione del Giudice d’appello siciliano “più esattamente si tratta di un collegamento operativo nella
fase di predisposizione della offerta, tale da concretare una oggettiva
attenuazione della garanzia di segretezza e da rendere plausibile una reciproca
conoscenza o un condizionamento delle rispettive offerte. Tali elementi sono
ravvisabili, in dati che dimostrano una collaborazione tra imprese nella
preparazione dei documenti di gara, sia per le contiguità operative che per le
convergenze documentali, le une e le altre non spiegabili con la casualità ma
con una attività comune. Tali contiguità operative non appaiono spiegabili, in
particolare, ipotizzando (secondo la tesi del TAR) la utilizzazione di un
nuncius e quindi di persona non influente sul contenuto documentale dei plichi.
Una tale affermazione, che peraltro non escluderebbe comunque un elemento
operativo in comune, mentre potrebbe ritenersi verosimile nella fase di
spedizione dei plichi, non risulta adattabile alle attività rivolte al rilascio
della garanzia fideiussoria e alle copie di vari atti, ottenute dagli
amministratori delle due imprese nei medesimi tempi e luoghi, e da parte dei medesimi
soggetti terzi. Ciò è a dirsi per molte copie di documenti di gara delle due
concorrenti, rilasciate previa esibizione dell'originale da parte di
amministratori o direttori tecnici delle due società. In siffatte peculiari condizioni anche la
ubicazione nello stesso immobile delle sedi delle due concorrenti non appare
priva di valore sintomatico. Avuto riguardo alla gravità, precisione, e
concordanza di tali elementi si può ritenere provata la compromissione delle
garanzie di cui sopra, la cui rigorosa osservanza è indispensabile per
assicurare la correttezza della gara e la libera concorrenza tra le imprese.
Conseguente è l'illegittimità della ammissione alla gara delle imprese Pa.
s.p.a. e B. s.p.a, in base ai principi generali richiamati dall'appellante
(indipendenza e segretezza della offerta, libera concorrenza e par condicio),
che trovano applicazione a prescindere da una espressa previsione degli atti
regolatori della gara”.
Si vedano anche, nello stesso senso, Consiglio di Stato 4^ 19 luglio 2004 n. 5196 e TAR Catania IV 27 dicembre 2005 n. 2543.
Si veda per la giurisprudenza di segno contrario alla possibilità di disporre l’esclusione per collegamento sostanziale TAR Lazio III 5 Ottobre 2005 n. n. 7833.
[20] TAR Catania III 16 febbraio 2006 n. 234.