Chiara Pasut

Dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico nell’Università degli Studi di Bologna

 

LA DISCREZIONALITA’ NELLA SCELTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI PUBBLICI (GLI ORIENTAMENTI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA).

           

           

1. Inquadramento del tema. 1

2. La nozione di concorrenza effettiva nel diritto comunitario degli appalti. 2

3. La discrezionalità amministrativa nell’articolo 21 della legge Merloni. 5

4. La regolamentazione dei criteri di aggiudicazione nel diritto europeo degli appalti. 8

5. L’influenza del diritto comunitario e la disapplicazione del diritto amministrativo nazionale. 12

 

1. Inquadramento del tema.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia[1] (per comodità del lettore il testo della sentenza si riproduce in calce all’articolo), recependo il dettato della nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee C-247/2002[2], enuncia il punto di vista del giudice nazionale in merito alla corretta interpretazione del principio di concorrenza effettiva negli appalti di lavori pubblici.

I fatti che hanno determinato la controversia in esame, traggono origine dall’approvazione, da parte del Comune di Brescia, di un progetto concernente la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in località Fossa Bagni e del relativo bando di gara per l’affidamento in concessione della costruzione e gestione dell’opera stessa.

Nel dicembre 1999, l’amministrazione comunale concedeva in affidamento la costruzione e gestione del parcheggio alla Sintesi s.p.a., società indirettamente controllata dall’ente locale, prescrivendo di affidare l’esecuzione dei lavori tramite licitazione privata, secondo la normativa comunitaria vigente in materia di lavori pubblici.

La società concessionaria indiceva la gara d’appalto con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, precisando che le offerte sarebbero state valutate in base agli elementi del prezzo, del valore tecnico e del tempo indicato per la realizzazione dell’opera, in modo tale da consentire l’individuazione dell’impresa più idonea alla quale affidare i lavori.

Al termine della fase di preselezione, la società Ingg. Provera e Carrassi, tra quelle invitate a partecipare alla gara, presentava un esposto all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la quale giudicava la procedura di gara in contrasto con la normativa interna che prescrive di attenersi al criterio del prezzo più basso nell’aggiudicazione di appalti esperiti mediante asta pubblica o licitazione privata, prevedendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in via derogatoria, solo per l’appalto concorso o per le concessioni di costruzione e gestione3.

La società concessionaria adiva, quindi, il Tar Lombardia, adducendo il contrasto tra la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e l’art. 30 della Direttiva 93/37/CEE, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici possono indifferentemente utilizzare il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il giudice a quo sollevava la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, la quale si è pronunciata nel senso che l’articolo 30 della Direttiva 93/37/CEE impedisce ad una normativa nazionale di imporre, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso ai fini dell’aggiudicazione degli appalti  pubblici di lavori.

In altre parole, il giudice comunitario ha affermato, a chiare lettere, la piena alternatività tra il criterio del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prescrivendo che le stazioni appaltanti siano lasciate libere di scegliere a seconda delle caratteristiche concrete dell’opera da realizzare.

Tutto ciò premesso, il senso e la portata dell’operazione interpretativa effettuata dalla Corte di Giustizia e recepita dal nostro giudice nazionale, ad avviso di chi scrive, sfuggono se non si approfondisce il contesto normativo nel quale si muovono le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e le coordinate concettuali che definiscono il concetto di concorrenza effettiva.

 

 

2. La nozione di concorrenza effettiva nel diritto comunitario degli appalti.

 

Nel diritto comunitario la nozione di concorrenza effettiva costituisce il fine ultimo al cui sviluppo tende la disciplina normativa sull’aggiudicazione degli appalti pubblici.

Pur non riscontrandosi una definizione espressa di tale concetto, i prevenenti elementi costitutivi sono ricavabili dall’analisi delle disposizioni del Trattato e della giurisprudenza della Corte di Giustizia[4].

Più precisamente, come si desume anche dalle conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-247/02 (qui direttamente considerata)[5], il fondamento normativo della normazione comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, deve essere ricercato nelle disposizioni del Trattato funzionali all’attuazione dei principi di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, nonché nel diritto della concorrenza[6].

Tali disposizioni attribuiscono al Consiglio il potere di deliberare, su proposta della Commissione, direttive volte al ravvicinamento delle previsioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione e sul funzionamento del mercato comune. Attraverso questo potere di normazione, gli organi comunitari svolgono una funzione regolativa e di armonizzazione finalizzata al coordinamento delle politiche economiche nel mercato interno ed alla realizzazione di un’economia di mercato aperta ed improntata alla libera concorrenza[7].

L’obiettivo delle direttive in materia di appalti pubblici viene ravvisato nella finalità di instaurare una reale liberalizzazione nel settore degli appalti pubblici, mediante la garanzia della libertà di circolazione delle imprese operanti sul territorio degli stati membri, l’uniformazione della disciplina dei contratti e, soprattutto, il coordinamento delle procedure nazionali di scelta del contraente[8].

Già l’Atto Unico Europeo del 17 febbraio 1986 introduceva l’art. 130 F del Trattato CEE, deferendo espressamente alla Comunità l’obiettivo di garantire alle imprese “la possibilità di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno della Comunità grazie, in particolare, all’apertura degli appalti pubblici nazionali[9]”.

In tal senso, dispongono altresì il 2° considerando della Direttiva 93/37/CE[10] (secondo cui la realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici richiede, parallelamente all’eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti) e, inoltre, il 2° e 46° considerando della Direttiva 2004/18/CE[11], in base ai quali l’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, è subordinata al rispetto dei principi del Trattato e deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino la valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.

Le direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici non sono funzionali tanto all’attuazione dell’articolo 81 del Trattato CE, ma piuttosto riguardano il concetto di concorrenza sotto un differente profilo, costituito dalla creazione di condizioni di mercato che garantiscano lo sviluppo della concorrenza effettiva[12]. 

Concludendo, dunque, si può rilevare che l’obiettivo delle direttive comunitarie in materia di appalti è ascrivibile all’esigenza di garantire la massima apertura del mercato interno, assicurando agli operatori economici interessati la possibilità di partecipare a procedure di gara, bandite in altro stato membro, in condizione di parità con le imprese appartenenti a tale stato.

Tenuto conto di tale dato, ciò che preme mettere in luce in questa sede è il modo in cui la concorrenza effettiva può essere assicurata sotto lo stretto profilo della disciplina dei criteri di aggiudicazione e soprattutto il motivo per cui una normativa come quella contenuta nel citato art. 21 della Legge Merloni può essere in contrasto con tale principio.

E’ indubbio, infatti, che l’esigenza di ampliare al massimo la base partecipativa degli appalti pubblici rende indispensabile l’adozione di adeguate misure di pubblicità in ordine allo svolgimento delle procedure di gara ovvero l’introduzione di norme che garantiscano un costante rispetto dell’obbligo di trasparenza nei procedimenti di aggiudicazione, in modo da attribuire a tutti i potenziali offerenti la possibilità di formulare, nei termini, le domande di partecipazione o le offerte[13].

In altre parole, perchè gli offerenti si trovino su un piano di parità, sia nel momento di presentazione delle offerte, sia nel momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice, i criteri di aggiudicazione debbono essere resi noti in modo obiettivo ed uniforme a tutti gli offerenti[14].

Che il rispetto di tali principi costituisca un aspetto tale da contribuire alla definizione del concetto di concorrenza effettiva appare un dato incontestabile alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia di procedure concorsuali[15].

In altri termini, la puntuale regolamentazione dello svolgimento delle procedure concorsuale appare funzionale a garantire l’imparzialità e la correttezza delle scelte effettuate dall’amministrazione[16], per evitare che ciascuno dei singoli offerenti possa essere preferito da parte dell’amministrazione aggiudicatrice[17].

Tanto premesso, si comprende come alla base dell’opzione interpretativa cui aderisce la Corte di Giustizia vi sia la configurazione di un sistema di mercato aperto a fronte del quale il potere prescrittivo statale recede, dovendosi mantenere in una posizione di assoluta neutralità rispetto agli interessi di produttori e consumatori[18].

In altri termini, l’ottica comunitaria si basa su una nozione di mercato rilevante[19], avente proprie specifiche regole ispirate alla tutela della concorrenza ed all’uniformazione delle legislazioni nazionali, a fronte del quale lo stato dovrebbe assumere una posizione di regolazione e controllo e non di amministrazione diretta.

D’altronde, come efficacemente sottolineato in dottrina[20],  l’adesione degli Stati Membri dell’Unione Europea a tale modello comporta l’accettazione del mercato come principio istituzionale irrevocabile e  della capacità autoespansiva della normativa comunitaria, in virtù del potere di armonizzazione derivante dagli articoli 4 e 95 del Trattato.

Delineato l’apparato concettuale sotteso alla nozione di concorrenza effettiva, si può comprendere la ratio dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia all’articolo 30 della Direttiva 93/37/CEE, nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (nella specie il citato art. 21 della legge Merloni), limitativa per l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seppure con riguardo a specifiche tipologie di appalti, il tutto in una prospettiva di controllo della discrezionalità.

Ciò che rende difficoltosa l’applicazione di tali principi nel diritto interno è il diverso apparato concettuale che sta alla base della nozione di evidenza pubblica, come dimostrano le differenti opzioni interpretative emerse in relazione al caso in commento.

 

 

3.         La discrezionalità amministrativa nell’articolo 21 della legge Merloni.

 

Gli appalti pubblici, pur appartenendo alla sfera dell’attività consensuale della pubblica amministrazione, sono sottoposti, per le peculiarità che presentano, ad una normativa inderogabile sia di carattere comunitario che interno.

La normativa comunitaria, come anticipato, ha come fondamentale obiettivo quello di favorire la massima ampiezza del mercato, assicurando a tutti gli interessati la possibilità di partecipare, in condizioni di parità, alle procedure d’appalto bandite in uno Stato membro[21]; diversamente, il legislatore interno mira a garantire che nell’aggiudicazione siano rispettati i principi di imparzialità e trasparenza[22].

Infatti, a fronte delle linee guida provenienti dalle direttive comunitarie e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia[23], il trend dell’ordinamento interno è stato quello di ridurre al massimo la discrezionalità delle amministrazioni[24], in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici, attraverso la previsione tassativa del criterio  del prezzo più basso, in relazione a gare da espletarsi mediante asta pubblica o licitazione privata e, in via residuale, di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo per le ipotesi di appalto-concorso e di concessione di esecuzione e gestione dei lavori[25].

Vincolare l’amministrazione aggiudicatrice alla scelta di un solo criterio a seconda della tipologia della gara ed in particolare di quello del prezzo più basso (eccezion fatta per quelle gare in cui risulti indispensabile l’apporto progettuale dei concorrenti), costituisce, almeno per il legislatore nazionale, il mezzo per assicurare la maggior trasparenza delle aggiudicazioni, poiché sembra rendere maggiormente controllabile l’operato della stazione appaltante.

La ratio della scelta effettuata dal legislatore italiano è da ricercarsi nel particolare contesto storico- politico in cui è nata la legge Merloni[26] nell’originaria versione del 1994, dopo che le indagini giudiziarie dei primi anni novanta avevano portato alla luce l’illegale prassi politico-amministrativa del sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici[27].

Invero, la previsione di rigidi meccanismi di aggiudicazione  è volta a prevenire fenomeni di criminalità sul presupposto che la sede di aggiudicazione dell’appalto costituisca uno dei momenti  maggiormente sensibili all’insorgenza di abusi e collusioni[28].

Nell’ottica del legislatore italiano, in altre parole, la trasparenza e la eliminazione della discrezionalità risultano le condizioni ideali per garantire condizioni di mercato concorrenziali improntate al principio della parità di trattamento.

Secondo questa impostazione, accolta anche dalla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici nella controversia de quo, la normativa interna, prevedendo tassativi criteri di aggiudicazione a seconda della tipologia di gara, non si sarebbe posta in contrasto col diritto  comunitario bensì, al contrario, “avrebbe innovato radicalmente la materia degli appalti pubblici in una prospettiva organica e completa, con una regolamentazione unitaria di tutti gli appalti di qualsiasi importo, ispirata tendenzialmente al rispetto dei principi comunitari”[29].

In altre parole, nella trasposizione di una fonte comunitaria, le prescrizioni sovranazionali rappresenterebbero soltanto un limite minimo al di sotto del quale non è consentito al legislatore nazionale spingersi mentre, al contrario, sarebbe del tutto lecito prevedere criteri più restrittivi di quelli comunitari.

Sennonché, per quanto tale visione del concetto di concorrenza sia stata confermata dalla stessa Corte Costituzionale[30] ed apparisse in linea con la posizione della Commissione UE[31], basata sull’assunto che gli Stati Membri dispongano di un certo margine di discrezionalità nella trasposizione delle direttive, la Corte di Giustizia ha proceduto ad una diversa lettura dell’articolo 30, avendo di mira il principale obiettivo della direttiva, ovvero quello di aprire alla concorrenza il settore di mercato interessato.

La direttiva mira infatti allo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici e tende ad organizzare l’attribuzione degli appalti in modo tale da  consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di comparare le varie offerte e di scegliere quella più vantaggiosa sulla base di criteri obiettivi.

La disposizione della legge italiana che impone il solo criterio del prezzo più basso, stabilisce senz’altro un criterio obiettivo, tuttavia, la fissazione, in termini generali e astratti, di un unico criterio di attribuzione priva le amministrazione aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta.

Precludere agli enti di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non sembra rispondere ad alcuna finalità di maggior concorrenza, anzi, ciò limita l’ambito della concorrenza tra le imprese, che non si esercita solo sul prezzo, ma anche sulla qualità del prodotto offerto, facendo in modo che l’offerta sia economicamente conveniente ed al tempo stesso garantisca la realizzazione di opere apprezzabili anche da un punto di vista tecnico ed estetico.

La maggiore trasparenza della gara, obiettivo primario della legge Merloni, finisce quindi, paradossalmente, per limitare l’ambito della concorrenza tra le imprese, poichè non assicura che l’appalto venga attribuito all’offerta migliore (si pensi al caso in cui un’impresa offra un prezzo leggermente minore ma una qualità dei lavori notevolmente più scarsa).

Del resto, è significativo che, già nel 1982, la Corte dei Conti avesse evidenziato come le procedure di aggiudicazione degli appalti fossero ispirate ad un eccessivo garantismo, peraltro tanto formale quanto scarsamente efficace[32].

Come opportunamente rilevato in dottrina[33] e dimostrato da studi in materia[34], la lotta alla corruzione non può esaurirsi esclusivamente nella limitazione e nel controllo del potere pubblico di regolazione[35] ed è altresì vero che il criterio del prezzo più basso, in casi di appalti di opere in cui i progetti predisposti dall’amministrazione non siano particolarmente dettagliati, può divenire paradossalmente uno strumento per eludere anche i principi di trasparenza e par condicio[36].

L’eccessivo rigore del legislatore non solo ha determinato un rallentamento nella realizzazione delle opere pubbliche ma ha determinato anche una scarsa funzionalità della normativa sui lavori pubblici, come dimostrato dai ripetuti interventi correttivi alla stessa legge del 1994[37].

Il rispetto del principio di concorrenza si ha, quindi, solo nel caso in cui il criterio di aggiudicazione, scelto dall’amministrazione, risponda alle caratteristiche del singolo appalto e non sia, al contrario, conseguenza dell’ applicazione di una norma di legge che pretende di aver risolto, una volta per tutte, la ponderazione degli interessi pubblici attraverso l’indicazione di una soluzione incondizionata.

 

 

4. La regolamentazione dei criteri di aggiudicazione nel diritto europeo degli appalti.

 

Il recepimento, da parte del Tar Brescia, del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-247/02 del 7 ottobre 2004, offre interessanti spunti per svolgere alcune riflessioni sulle modalità di adeguamento del diritto interno a tale opzione interpretativa.

Senza voler fare delle anticipazioni in merito alla tematica della disapplicazione delle disposizioni interne in contrasto col diritto comunitario che verrà sviluppata nel prosieguo della trattazione, si può senza dubbio affermare che il giudice amministrativo si pone nell’ottica di recepire l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, nonostante la discordanza con la normativa interna vigente.

Infatti, la pronuncia del giudice di merito, che disapplica l’art. 21 della Legge Merloni si pone in armonia con un precedente arresto del Consiglio di Stato, di pochi mesi antecedente, che dispone in tal senso, sulla base del presupposto che il diritto comunitario non pone limiti alla scelta tra i due criteri di selezione dell’offerta del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa[38].

Per comprendere appieno il significato e la portata di tale operazione interpretativa, bisogna in primo luogo ricostruire quale sia l’apparato concettuale sottostante alla disciplina comunitaria dei criteri di aggiudicazione e quale sia l’obiettivo ultimo della medesima.

È noto che la materia dei criteri di aggiudicazione trova la propria sistemazione nelle direttive sugli appalti pubblici, nelle singole sfere di applicazione dei lavori pubblici[39], dei servizi[40], delle forniture[41] e degli ex settori esclusi[42].

In particolare, per ciò che concerne gli appalti di lavori pubblici, bisogna fare riferimento alla Direttiva 93/37/CEE, articolo 30, oggetto della pronuncia in commento e, successivamente, alla Direttiva Unificata 2004/18/CE, articolo 56.

Per ragioni di chiarezza espositiva, sembra opportuno premettere che, nell’indagine sui criteri di aggiudicazione, va effettuata una preliminare distinzione tra criteri soggettivi di selezione del contraente, definiti dal giudice comunitario criteri di idoneità dell’imprenditore[43] e criteri di aggiudicazione consistenti, come già detto:

- nel criterio del prezzo più basso;

-ovvero, quando l’aggiudicazione si fa a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in diversi elementi variabili, quali il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico.

Secondo le disposizioni della direttiva lavori, i criteri di idoneità relativi all’imprenditore non vanno presi in considerazione nell’attribuzione dell’appalto, dovendosi fare riferimento esclusivamente ai criteri di aggiudicazione del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa[44],senza che vi sia l’imposizione di alcun limite per le amministrazioni nazionali nella scelta dell’uno o dell’altro criterio.

La finalità di tale corpus normativo è senz’altro riconducibile all’esigenza di introdurre, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, uno strumento che permetta alle amministrazioni di ponderare le offerte in base a parametri qualitativi, oltre che quantitativi, allargando le maglie dell’automatismo proprio del raffronto basato esclusivamente sul prezzo, che mostra evidenti limiti in relazione alla realizzazione di opere complesse[45].

In realtà, l’applicazione dei criteri di aggiudicazione agli appalti pubblici di lavori, oggetto della pronuncia in commento, ha costituito da sempre un problematico terreno di confronto tra il diritto interno ed il diritto comunitario.

Infatti, sin dalla introduzione nel settore dei lavori pubblici dei metodi del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la direttiva 26 luglio 71/305/CEE, recepita con legge 8 agosto del 1977, n. 584 art. 24, n.2, lett. b), si sono registrate difficoltà di adattamento dell’ordinamento interno, rigidamente ancorato ad altri sistemi di aggiudicazione, basati sulle medie dei prezzi e sulla scheda segreta, del tutto ignoti al diritto comunitario[46].

Non a caso, la disposizione contenuta nell’articolo 24 della legge n.741 del 1981, di modifica alla precedente legge del 1977, ove si prevedeva, quale criterio aggiuntivo a quelli comunitari, il criterio della “media mediata”, venne subito censurato dalla Corte di Giustizia[47], la quale ne dichiarò l’incompatibilità con la direttiva 71/305/CEE, adducendo che l’amministrazione per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa non possa basarsi soltanto sul criterio quantitativo della media dei prezzi, potendo adottare una decisione discrezionale in base a criteri qualitativi e quantitativi variabili secondo il mercato.

Come infatti la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare in successive pronunce[48], fattori di natura non meramente quantitativa possono incidere sul valore di un’offerta e determinarne in misura considerevole il valore economico.

Si tratta, ad esempio, dell’esperienza o della capacità tecnica dell’offerente, della sua struttura organizzativa, dell’abitudine alla realizzazione del tipo di progetto considerato dall’appalto e della qualità dei subappaltatori, costituenti, nell’insieme, elementi che, se carenti, possono comportare un prolungamento dei tempi di esecuzione o portare ad un risultato non ottimale.

La ponderazione di tali elementi di valutazione non è peraltro frutto di una indiscriminata scelta dell’amministrazione procedente ma, al contrario, è vincolata al rispetto di ben precisi parametri quali il rigido collegamento dei criteri con l’oggetto dell’appalto, la espressa menzione nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, la garanzia di un’adeguata pubblicità  al fine di garantire i principi di fondamentali del diritto comunitario, in particolare la non discriminazione fondata sulla nazionalità e trasparenza[49].

Nel rispetto di tali parametri, la Corte di Giustizia[50] e, successivamente, il legislatore comunitario[51] hanno ammesso che l’amministrazione aggiudicatrice possa prendere in considerazione anche criteri ecologici e sociali nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La fitta trama di regole elaborate dalla Corte di Giustizia per controllare l’esercizio della discrezionalità pubblica nell’utilizzo del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha ricevuto un approfondimento e una collocazione sistematica con la nuova direttiva unificata 2004/18/CE.

Tale direttiva, che ha introdotto, accanto alle procedure tradizionali di scelta del contraente, il metodo del dialogo competitivo tra pubbliche amministrazioni e partners privati come strumento di realizzazione degli obiettivi comunitari[52], ha altresì disciplinato in modo più incisivo l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delineando i limiti dell’esercizio della discrezionalità amministrativa in tale sede[53].

In primo luogo, viene previsto[54] che i parametri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa siano indicati nel bando di gara o nel capitolato, indicando il valore percentuale attribuito a ciascuno di essi, che può variare tra un limite minimo e massimo preventivamente fissati, affinché i potenziali candidati possano tenerne conto nella redazione delle proprie offerte.

Vengono così modificate in senso restrittivo le disposizioni sul punto contenute nelle  precedenti direttive[55], le quali prevedevano soltanto che i criteri di valutazione fossero enunciati nei bandi di gara o nei capitolati possibilmente in ordine di importanza decrescente, secondo la classificazione loro attribuita dall’amministrazione.

Inoltre, in relazione alle opere particolarmente complesse, per le quali l’indicazione dei parametri di valutazione in sede di bando possa risultare difficoltosa, viene previsto che essa debba avvenire al più tardi nell’invito a presentare offerte oppure nell’invito al dialogo[56].

La disposizione appare innovativa e degna di importanza soprattutto se si considera che, nell’ordinamento interno, si era formato un orientamento giurisprudenziale che considerava legittima la fissazione di sottocriteri da parte della commissione di gara, purché fosse antecedente all’apertura delle buste[57].

Del resto, in linea con l’orientamento proveniente dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, si colloca la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei giudici di merito, secondo cui la previa specificazione nel bando di gara  dei parametri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce garanzia di attuazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa[58].

Dunque, dalla disamina della normativa comunitaria in materia di criteri di aggiudicazione, emerge con chiarezza, ad avviso di chi scrive, che il diritto comunitario fornisce agli stati membri un insieme di strumenti di controllo della discrezionalità, che permettono di porre il criterio del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa in posizione di perfetta parità, essendo irragionevole, oltre che inopportuno, che la legislazione nazionale intervenga in senso restrittivo sul punto.

Si è notato, infatti, come l’irrigidimento delle procedure di scelta del contraente giochi a discapito della libertà di iniziativa economica e, contemporaneamente, della selezione dell’impresa più efficiente.

Pertanto, va accolto favorevolmente l’indirizzo del giudice amministrativo, emergente dalla pronuncia  in commento, che da attuazione all’interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia, disapplicando il disposto dell’art. 21 della legge Merloni.

Sotto altro profilo, vale la pena di sottolineare che, oltre alle regole suindicate di controllo della discrezionalità amministrativa, il diritto comunitario prevede altri correttivi a tal fine, dei quali, invero, l’ordinamento interno dispone come strumenti di controllo giurisdizionale sull’esercizio del potere  discrezionale dell’amministrazione.

 Si tratta, in primo luogo, del rispetto dell’obbligo di motivazione che, come noto, costituisce nell’ordinamento interno uno degli strumenti principali attraverso cui  viene attuato il sindacato giurisdizionale sull’esercizio del pubblico potere[59] ed, in secondo luogo, anche in relazione al primo, del canone della proporzionalità, in base al quale ogni provvedimento adottato deve essere al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto all’obiettivo prefissato[60].

Tale ultimo principio, applicato alla materia in esame, consente di controllare che la scelta effettuata dall’amministrazione in merito ai criteri di selezione del contraente non sia inadeguata o  eccessiva  rispetto all’opera da realizzare.

Nel nostro ordinamento, tale canone si riconnette al principio di buon andamento dell’amministrazione, di cui  è espressione l’articolo 97 della Costituzione, e più in generale al principio di ragionevolezza[61].

Attraverso tali strumenti di controllo delle condotte pubbliche, si può giungere, nell’ordinamento interno, ad una concreta applicazione delle regole della concorrenza effettiva[62].

Peraltro, l’orientamento interpretativo inaugurato dal giudice amministrativo nazionale riceve una positiva conferma da parte del legislatore interno, il quale, attraverso lo strumento della legge comunitaria per il 2004, ha indicato, tra i principi e criteri direttivi per l’attuazione con decreti legislativi delegati delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, l’adeguamento della normativa nazionale in materia di appalti alla sentenza della Corte di Giustizia del 7 ottobre 2004, C-247/02[63].

 

 

5. L’influenza del diritto comunitario e la disapplicazione del diritto amministrativo nazionale.

 

In attesa che il legislatore nazionale chiarisca una volta per tutte fino a dove possa spingersi la discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice nella scelta dei criteri di aggiudicazione, il dettato della sentenza in commento consente, comunque, di analizzare l’importante profilo relativo all’influenza del diritto comunitario sul diritto amministrativo interno.

Infatti, in ossequio al principio del sindacato diffuso[64] del giudice nazionale sulla compatibilità delle norme interne rispetto alle fonti comunitarie che regolano direttamente i rapporti tra i soggetti degli Stati membri[65], il tribunale amministrativo lombardo, nella sentenza in commento, ha prescritto la disapplicazione dell’art.21 della legge Merloni.

Più precisamente l’art.21 va disapplicato in quanto incompatibile “con le regole generali dell’ordinamento comunitario ricavate in sede di interpretazione dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nell’esercizio dei compiti ad essa attribuiti dall’art.234 del Trattato”, solo limitatamente al “testo antecedente alle modifiche ad esso apportate dalla legge 1.8.2002 n. 166”, rilevante ratione temporis per la controversia oggetto del giudizio.

Invero, quasi anticipando le conclusioni cui sarebbe pervenuta la Corte di Giustizia, la legge 1° agosto 2002 n.166[66] ha modificato il quadro normativo su cui la Corte era stata chiamata a giudicare.

Più precisamente, inserendo il comma 1-ter, il legislatore interno ha ampliato la discrezionalità delle stazioni appaltanti, prevedendo che possa essere utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche per l’aggiudicazione di appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, qualora si tratti di “appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore”.

Ebbene, nonostante la modifica intervenuta risulti pienamente conforme a quanto più tardi avrebbe prescritto il giudice comunitario, tuttavia, non sembra, ad avviso di chi scrive, risolvere definitivamente l’incompatibilità tra la disciplina nazionale e quella comunitaria; infatti, non si estende né agli appalti di rilievo comunitario, non rientranti nella definizione di cui al comma 1-ter, né agli appalti di soglia inferiore a quella comunitaria.

Tale restrizione appare quanto meno irragionevole rispetto all’ordinamento contrattuale pubblico nel suo complesso.

La prima categoria pare destare meno problemi: a ben vedere, costituisce una fattispecie davvero marginale quella relativa ad un appalto di rilievo comunitario in cui, sul presupposto che vi sia un progetto dell’amministrazione esecutivo ed assolutamente immodificabile, non sia previsto alcun apporto progettuale dei concorrenti.

Sembrerebbe abbastanza pacifico, quindi, che, perlomeno per quanto riguarda gli appalti di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti possano d’ora in avanti scegliere liberamente i criteri di aggiudicazione[67].

Ma è sugli appalti di rilievo nazionale che la lettura dell’articolo 30 della Direttiva 93/37/CE operata dalla Corte di Giustizia e condivisa dal giudice nazionale nella pronuncia in commento è destinata ad avere conseguenze considerevoli.

Si potrebbe addurre che riguardo ad essi la sentenza non produca alcun effetto giuridico, visto che il legislatore comunitario sembrerebbe interessato, più che altro, a disciplinare le procedure di gara di rilievo tale da influire sulla libera concorrenza comunitaria[68].

Tuttavia, in senso contrario e probabilmente maggiormente fedele al principio di supremazia del diritto comunitario, si dovrebbe invece sostenere che il principio sancito dalla Corte di Giustizia sia espressione di una generale regola di condotta in tema di procedure concorsuali e che la legislazione nazionale, pur limitandosi a disciplinare gli appalti sottosoglia, produca comunque fenomeni contrari ai principi comunitari e sia pertanto illegittima.

All’indomani della sentenza della Corte di Giustizia, emerge, quindi, un ventaglio di opzioni interpretative in ordine alla futura applicazione dell’articolo 21 anche dopo le recenti modifiche.

Se l’orientamento della Corte di Giustizia, recepito nella sentenza in commento, dovesse essere condiviso dalla nostra giurisprudenza nazionale, risulta infatti non solo possibile ma anche auspicabile, l’obbligo di ciascun giudice nazionale di disapplicare l’articolo 21 della legge quadro nella parte in cui limita la facoltà di scelta fra i criteri di aggiudicazione ai soli appalti sopra soglia[69].

Non solo, oltre al giudice, la disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario compete anche alla singola amministrazione[70]. Infatti, appurato il contrasto tra la legge quadro e la direttiva comunitaria, sia il giudice amministrativo, in sede di impugnazione, che le stesse amministrazioni appaltanti, secondo quello che è ormai l’orientamento pacifico della giurisdizione comunitaria e nazionale, dovranno procedere alla disapplicazione dell’articolo 21, nella parte in cui si pone in contrasto con il principio comunitario di concorrenza effettiva.

L’esigenza di tutelare la supremazia del diritto comunitario sul diritto interno è infatti cosi’ forte che, qualora sussistano tutti i presupposti perché una direttiva sia invocabile di fronte ai giudici nazionali, tutti gli organi dell’amministrazione, compresi gli enti territoriali e le autorità antitrust nazionali[71], sono tenuti ad applicare le disposizioni della direttiva medesima e a disapplicare le norme nazionali ad essa non conformi[72].

Il diritto sostanziale applicato dalle amministrazioni degli Stati membri è diritto comunitario, e pertanto, alle stesse amministrazioni nazionali è affidato il suo sviluppo e la tutela dei suoi principi fondamentali[73].

Tale principio, come anticipato, è condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa recente la quale, dopo l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia, ha avuto esattamente occasione di affermare non solo che “il diritto comunitario non pone limiti alla scelta, rimessa alle stazioni appaltanti, tra i due criteri di selezione dell’offerta” e che, pertanto, “sono illegittime le norma interne contenute nella legge n.109 del 1994, che pretendono di imporre ex ante alle stazioni appaltanti l’uno o l’altro criterio”,  ma ha inoltre statuito che“ in presenza di un contrasto tra diritto comunitario e diritto interno, sussiste l’onere anche per le pubbliche amministrazioni, di dare prevalenza al primo con disapplicazione del secondo[74]”.

Oltre alla disapplicazione della legge quadro, sia da parte dei giudici nazionali che da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, la stessa appare doverosa anche per tutti quei bandi di gara emanati in ottemperanza alle limitazioni prescritte dalla normativa nazionale.

Infatti, dopo l’orientamento giurisprudenziale che afferma la disapplicazione degli atti di natura normativa, come i regolamenti, direttamente contrastanti con norme di rango superiore[75], la disapplicazione è stata infatti ammessa da una parte della giurisprudenza anche rispetto ad atti amministrativi generali, come i capitolati speciali e i bandi di gara[76]: essi, infatti, avrebbero in un certo senso natura normativa, anche se la loro rilevanza ed i loro effetti sono limitati al solo ordinamento interno della pubblica amministrazione che li hanno emanati[77].

Su tali e tante prospettive non resta che attendere la verifica dei fatti, anche alla luce della circostanza che, entro il 31 gennaio 2006, dovrà essere recepita dallo Stato italiano la direttiva 2004/18/CE che, come già approfondito, detta un’organica disciplina in materia di criteri di aggiudicazione.

 

30 giugno 2005



 

[1] Tar Lombardia, Brescia, 21 marzo 2005, n.168 in www.giustizia-amministrativa.it.

[2] Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. II, 7 ottobre 2004 n. C247/02, in http://www.lexitalia.it/p/corte/cortegiustce_2004-10-07.htm.

3 Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante Legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modifiche ed integrazioni apportate dalle seguenti disposizioni: Decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modifiche in Legge 2 giugno 1995, n. 216, recante Norme urgenti in materia di lavori pubblici, in G.U. serie generale, 2 giugno 1995, n.127; Legge 18 novembre 1998, n. 415, recante Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n.109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici in G.U., serie generale, 4 dicembre 1998, n. 284, S.O., n.199/L; Legge 1° agosto 2002, n. 166, recante Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, in G.U., 3 agosto 2002, n. 181; Legge 24 novembre 2003, n. 350, in G.U., 27 novembre 2003, n. 299

Per comodità del lettore si riporta il testo dei commi 1, 1-ter  e 2 dell’art.21 della Legge Merloni:

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato: a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile; b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari; c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari .

1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare: a) nei casi di appalto-concorso: 1) il prezzo; 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare; b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni: 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2; 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il rendimento; 5) la durata della concessione; 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza; 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare”.

[4] Sul divieto imposto dalle direttive di pratiche restrittive della concorrenza: Corte Giustizia C.E., 12 luglio 2001, C- 399/98, Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, in Racc., I-5409, punto 75; Corte Giustizia C.E., 27 novembre 2001, cause riunite C- 285/99 e C- 286/99, Impresa Lombardini Spa e Impresa Ing. Mantovani S.p.a. c. Anas S.p.a., in Racc., I-9233, punto 35.

[5]Conclusioni dell’Avvocato Generale Christine Stix-Hackl, 1 luglio 2004, in C-247/02, in www.europa.eu.it., punti 28-31.

[6]Trattato CE, versione consolidata, art. 47, n.2 (ex art. 57, n.2), recante: “In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri, relative all’accesso alle attività non salariate e all’esercizio di queste.[…]”.

Trattato CE, art. 55 (ex art. 66), recante: “Le disposizioni degli articoli da 45 a 48 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo”.

Trattato CE, art. 95 (ex art. 100A), recante: “[…] Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri che hanno per oggetto l’instaurazione del mercato comune”.

[7] Trattato CE, art. 2, recante: La Comunità ha il compito di promuovere, nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di una unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche di cui agli articoli 3 e 4 , uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore di vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stato Membri”.

Trattato CE, art. 4, n.1, recante: “Ai fini enunciati dall’articolo 2, l’azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente Trattato, l’adozione di una politica monetaria che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”.

Sul punto, MARI A., Le infrastrutture, in CASSESE S., (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2000, Parte Speciale, II, 1392-1393.

In senso conforme: MORBIDELLI G., ZOPPOLATO M., Appalti pubblici, in CHITI P., GRECO G., Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 1997, II, 215, nella parte in cui si dice: “la normativa europea ha prestato particolare attenzione agli appalti pubblici, nell’intento di assicurare a tutti gli interessanti la possibilità di parteciparvi in condizioni di parità con le imprese di nazionalità dello Stato in cui l’appalto è bandito.”

[8] CASSESE S., Le basi costituzionali, in CASSESE S., (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2000, Parte Generale, 183.

[9] Sul punto, MORBIDELLI G., ZOPPOLATO M., Op. cit., pag. 215.

[10] Direttiva 93/37/CEE, cit., 2° considerando, nella parte in cui  si dice che: “Considerando che la realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti di diritto pubblico richiede, parallelamente all’eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti”.

[11] Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in G.U.C.E., n. L. 134 del 30 aprile 2004, 2° considerando, nella parte in cui si dice che: “L’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del Trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti, in modo da garantire gli effetti ed assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.”

Direttiva 2004/18/CE, 46° considerando, nella parte in cui si dice che:

In dottrina, si veda: CASSESE S., La nuova costituzione economica, Roma- Bari, 1995, 38-40, nella parte in cui si dice che: “la disciplina comunitaria in materia di appalti è retta da sei principi fondamentali: a)  garantire la massima apertura dei mercati nazionali; b) assicurare una adeguata informazione e trasparenza; c) evitare la discriminazione dei concorrenti; d) assicurare la partecipazione delle imprese comunitarie alle gare; e)  tutelare la serietà delle offerte, f) introdurre procedure di scelta del contraente secondo i tre tipi di procedure aperte, ristrette e negoziate”.

[12] In tal senso,  si vedano le Conclusioni dell’Avvocato Generale dell’Avvocato Generale Christine Stix-Hackl, cit., punti 28-31.

[13] Corte di Giustizia, 12 dicembre 2002, C-470/99, Universale-Bau AG, in Racc. 2002, I-11617, punti 91-92.

[14] Corte di Giustizia CE, 4 dicembre 2003, n. 448, C- EVN AG WIENSTROM GmbH c. Repubblica Austriaca, in www.europa.eu.int,

[15] Sul divieto imposto dalle direttive di pratiche restrittive della concorrenza: Corte Giustizia C.E., 12 luglio 2001, C- 399/98, Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, in Racc., I-5409, punto 75; Corte Giustizia C.E., 27 novembre 2001, cause riunite C- 285/99 e C- 286/99, Impresa Lombardini S.p.a. e Impresa Ing. Mantovani S.p.a. c. Anas S.p.a., in Racc., I-9233, punto 35.

Corte di Giustizia CE, 17 settembre 2002, C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab. c. Helsingin Kaupunki, in Racc., 2002, I-7213, e  in Urbanistica e Appalti, 2003, n.2, 168, punti 65 e 81; Corte di Giustizia CE, 7 dicembre 2000, Teleaustria Telefonadress, in Racc. 2000, I-10745, punto 61; Corte di Giustizia, 18 giugno 2002, C-92/00, HI, in Racc. 2002,  I-5553, punto 45.

[16] CAFAGNO M., Lo Stato Banditore, pag. 169, nella parte in cui si dice: “Più in generale, la trasparenza e gli automatismi delle procedure di gara operano in questo quadro come misure atte a scongiurare pericoli di protezionismo e di arbitrio o l’interferenza di mete non pertinenti, nonché le conseguenti difficoltà di sindacato e comprensione delle scelte compiute dalle committenze pubbliche.”.

Commissione U.E.,  Comunicazione su Gli appalti pubblici nell’Unione Europea, 11 marzo 1998, COM (98) 143, nella parte in cui si dice: “La  politica in atto è volta ad incoraggiare comportamenti trasparenti degli acquirenti in un ambito di concorrenzialità, tali da permettere il miglior rapporto costo/qualità. La concorrenza a livello comunitario condurrà ad un’allocazione efficiente delle risorse, migliorando così la qualità dei servizi pubblici e stimolando la crescita economica, la competitività e la creazione di posti di lavoro.[…] Per quanto  la lotta contro la corruzione non sia l’obiettivo principale della politica  degli appalti pubblici, un miglioramento delle procedure di aggiudicazione può efficacemente contribuire a questa lotta”.

[17] Corte di Giustizia, 22 giugno 1993, C- 243/89, Commissione c. Danimarca, in Racc.1993, I-3353, punto 33; Conclusioni dell’Avvocato Generale Lèger, 7 dicembre 2000, in C-399/98, Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, e altri c. Comune di Milano, in Racc. 2001, I-5409, punti 71-72.

[18] SALVIA F., Ambiente e sviluppo sostenibile, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1998, 238.

[19] Commissione UE, comunicazione interpretativa del 9 dicembre 1997, in G.U.C.E. del 9 dicembre 1997, n. C. 372.

[20] GUARINO G., Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione e Istituzioni comunitarie, in Quaderni Costituzionali, 1992, n.1,  41-42.

[21] FERRARI V., Note sul diritto comunitario degli appalti pubblici: questioni sociali, tutela dell’ambiente ed aggiudicazione “sostenibile”, Corso di studi avanzati di diritto europeo e transnazionale, Università di Trento, 2001-2002, Tesi di fine corso in www.jus.unitn.it; MORBIDELLI G. e ZOPPOLATO M., Op. cit., p. 241 e ss.

[22] BARONE A. Gli appalti pubblici in Il diritto privato dell’Unione europea a cura di TIZZANO A., I, Torino, 2000, 594.

[23] Corte Giustizia C.E., 25 febbraio 2003, C-T-4/01, Renco S.p.a. c. Consiglio dell’Unione Europea, in www.europa.eu.int,  punto 66; Corte Giustizia C.E.,  28 maggio 1985, C-274/83,  Commissione c. Italia, in Racc., 1077,  punto 25.

[24] CLARICH M. La legge Merloni quater tra instabilità e flessibilità in Corr. Giur., 2002, 1401 ss. laddove l’autore evidenzia come la disciplina nazionale sugli appalti di lavori pubblici dovrebbe trovare “un equilibrio tra due ordini di valori irrinunciabili, ma in parte confliggenti: rigore, trasparenza, imparzialità, da un lato; flessibilità, informalità, celerità delle procedure dall’altro”, e come la attuazione del primo ordine di valori porti a  “favorire regole rigide tali da garantire al massimo grado la par condicio tra le imprese che aspirino a stipulare il contratto con l’amministrazione appaltante” e si risolva in “meccanismi di valutazione di tipo automatico” ed una procedura che“non dovrebbe attribuire all’amministrazione alcun margine di discrezionalità”.

[25] Articolo 21, legge n. 109 del 1994 in esame. Si tenga conto della modifica apportata dalla Legge 1° agosto 2002, n.166, cit., che ha inserito un comma 1-ter all’articolo 21 in questione, sulla quale ci si soffermerà ampiamente nella seconda parte del commento.

[26] In tal senso, anche DEGNI F., Il criterio del prezzo più basso e l’aggiudicazione degli appalti di lavori: la svolta viene dalla Corte di Giustizia, in www.giustamm.it, n.10, 2004.

[27] FARINA B.M. La legge Merloni nella prospettiva comunitaria  in La legge quadro in materia di lavori pubblici: realtà e prospettive (Atti del Convegno di Campobasso 10 giugno 1994) la quale afferma che “il fenomeno Tangentopoli ha reso inevitabile la  moralizzazione del settore e la necessità di scelte normative più rigorose oltre che competitive e qualificate dei sistemi produttivi nazionali”.

[28] BARBIERI A. La legislazione antimafia in La legge quadro in materia di lavori pubblici: realtà e prospettive (Atti del Convegno di Campobasso 10 giugno 1994)

[29] Determinazione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, 7 dicembre 2000, n.53, in G.U., serie generale, n.310,  28 dicembre 2000, nella parte in cui si dice: “Con specifico riferimento al criterio di selezione dei concorrenti, l’art. 21 della legge n.109/94 ha disposto che all’aggiudicazione si debba pervenire, nei pubblici incanti e nella licitazione privata, con il solo criterio del prezzo più basso, consentendo il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa solo per i casi di appalto- concorso e della concessione di costruzione e gestione[…]. Non può ritenersi che così disponendo la normativa interna si sia posta in contrasto con quella comunitaria […], dal momento che non determina una lesione del diritto comunitario la norma interna che, al fine di assicurare in modo più esteso la concorrenza, regolamenti un determinato istituto in maniera difforme da quanto previsto in sede comunitaria”.

[30] Corte Costituzionale, 7 novembre 1995, n.482, in  Giur. Cost., 1995, 4093,  nella parte in cui si dice che: “la normativa nazionale assicura in modo ancora più esteso la concorrenza e non determina una lesione del diritto comunitario”.

[31] Si veda punto 32 della sentenza della Corte di Giustizia, dove si afferma che la Commissione ritiene parimenti che la direttiva non esprima alcuna preferenza a favore dell’uno o dell’altro dei due criteri previsti dall’art.30, n.1, della direttiva. Quest’ultima disposizione mirerebbe ad evitare che l’amministrazione aggiudicatrice adotti criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici diversi dai due ivi menzionati, senza peraltro imporre alcuna scelta tra i due criteri medesimi. Per evitare comportamenti arbitrari da parte dell’amministrazione aggiudicatrice e garantire una concorrenza sana tra le imprese, resterebbe irrilevante, in linea di principio, che l’appalto venga aggiudicato sulla base del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

[32] FILIPPI M., Commento all’art. 29 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n.406, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1994, III, 673. E’ significativo che già nel 1982, nella relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato, la Corte dei Conti evidenziasse come le procedure di aggiudicazione degli appalti “sono probabilmente ispirate ad un eccessivo garantismo. Garantismo formale che si sostanzia nel privilegiare criteri meccanici e automatici di aggiudicazione, con fuga di responsabilità, ma con minore approfondimento d’indagine su chi possa offrire, ad esempio, le maggiori garanzie di migliore esecuzione” (citata in FILIPPI M., ult. cit., 675).

[33] CAFAGNO M., Lo Stato Banditore, Milano, 2001, 366.

[34] AA. VV., Il sistema degli appalti, a cura  di COLOMBO G., Milano, 1995.

[35] Comitato di Studio sulla prevenzione della corruzione, Rapporto reso al Presidente del Consiglio dei Ministri il 23.10.96, in AA. VV., Lotta alla corruzione, 1998.

[36] In tal senso, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Appalti pubblici e concorrenza, relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma, luglio 1992, in Rivista trimestrale degli appalti, 1992, n.1-2-3, 345.

[37]  CLARICH M. Op. cit.

[38] Consiglio di Stato, VI, 4 gennaio 2005, n. 2, in Il Consiglio di Stato,  2005, n. 1, I, pag. 1, su cui ci si soffermerà più diffusamente nel paragrafo 5.

[39] Direttiva 93/37/CEE, cit., art.30.

[40] Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, in G.U.C.E., n. L 209 del 24 luglio 1992, art. 36.

[41] Direttiva 93/36/CEE, del 14 giugno 2003, in G.U.C.E. n. L 199 del 9 agosto 1993, art. 26.

[42] Direttiva 93/38/CEE in G.U.C.E., n. L 199 del 9 agosto 1993, art. 34.

[43] Corte di Giustizia, 20 settembre 1988, C-31/87, Beentjes, cit., conclusioni dell’Avvocato Generale Darmon, punto 35, nella parte in cui si dice: “I criteri che definiscono l’offerta economicamente più vantaggiosa devono riguardare i caratteri della prestazione da fornire oppure le modalità della sua esecuzione, escludendo ogni considerazione relativa a chi fornisce la prestazione. Per semplificare, potremmo dire che i criteri dell’assegnazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa riguardano “il prodotto” e non il “produttore”, le qualità del lavoro e non quelle dell’imprenditore dei lavori”

[44] Corte di Giustizia, sentenza Beentjes, cit., punto 37.

[45] Sul punto, FILIPPI M., Op. cit.

[46] CUGURRA G., La difficile convivenza fra normativa comunitaria e legislazione nazionale in materia di opere pubbliche, in Rivista trimestrale degli appalti, 1989, I, 27.

[47] Corte Giustizia C.E., 28 marzo 1985, C-274/83, Commissione c. Italia, in Racc., 1077, punto 25.

[48] Corte di Giustizia CE, 25 febbraio 2003, C-T-4/01, Renco S.p.a. c. Consiglio dell’Unione Europea, in www. europa.eu.it, punti  67-69; Corte di Giustizia CE, 17 settembre 2002, C-513/99, Concordia Bus Finland Oy, cit.,  punto 55, nella parte in cui si dice che: “[...] non si può escludere che fattori che non siano meramente economici possano incidere sul valore di un’offerta con riguardo all’amministrazione aggiudicatrice […]”.

[49] Corte di Giustizia CE, sentenza 26 settembre 2000, causa C-225/98, Commissione c. Francia, in Racc.,  I-7445, punto 51; Corte di Giustizia, sentenza Universale Bau-AG., cit., punto 97.

[50] Corte di Giustizia CE, sentenza Concordia Bus Oy, cit.; Corte di Giustizia CE, 4 dicembre 2003, C-448/01, PEVN AG, WIENSTROM GmbH c. Repubblica Austriaca, in Urbanistica e Appalti, 2004, n.12,  1385 ss, con nota di POGACE B.

[51] Direttiva 2004/18/CE, 46° considerando, nella parte in cui si dice che: “Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in modo oggettivo. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto dei requisiti ambientali, possono consentire all’amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività interessata, quali espressi nelle specifiche dell’appalto. Alle stesse condizioni, un’amministrazione aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare, bisogni propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e servizi oggetto dell’appalto.”

[52] Sul punto, si veda: Commissione U.E., Libro Verde relativo ai partenariati pubblico- privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, Bruxelles, 30 aprile 2004, COM (2004) 327, in www.europa.eu.int; ivi Commissione UE, Comunicazione su Gli appalti pubblici nell’Unione europea, 11 marzo 1998, COM (98) 143; Commissione U.E., Vademecum sugli appalti pubblici nella Comunità, 31 dicembre 1987, in G.U.C.E., n.87/C 358/1.

[53] DE NICTOLIS R., La Corte CE e l’art. 21, legge Merloni: le amministrazioni possono scegliere il criterio di aggiudicazione, in Urbanistica e Appalti, 2004, n.11,1267 e ss.; PROTTO M., Il nuovo diritto europeo degli appalti, in Urbanistica e Appalti, 2004, n.7,755 ss.

[54] Direttiva 2004/18/CE, art.55.

[55] Direttiva 92/50/CEE, art. 36, par. 2; Direttiva 93/36/CEE, art. 26, par. 2; Direttiva 93/37/CEE, art. 30, par. 2; Direttiva 93/38/CEE, art. 34.

[56] Direttiva 2004/18/CE, art.40.

[57] REALFONZO U., Gli appalti di forniture e la nuova direttiva, in DEL CASTILLO I., GALTIERI C., REALFONZO U., Appalti pubblici di forniture, Milano, 2004, 7.

[58] Consiglio di Stato, sez. VI, 29 novembre 2004, n.7784 in www. dirittodeiservizipubblici.it ivi; Tar Marche, sez. I, 24 maggio 2004, n.307, sull’illegittimità dell’operato della Commissione di gara che inverta l’ordine di apprezzamento dei parametri di valutazione delle offerte, prendendo in considerazione preliminarmente le buste contenenti i corrispettivi economici proposti dai diversi concorrenti; ivi, Tar Sardegna, sez. I, 12 agosto 2004, n.1317, nella parte in cui si dice: “per costante giurisprudenza i criteri che devono essere seguiti dalla Commissione di concorso devono essere determinati prima di avere cognizione dei titoli dei concorrenti, in modo da assicurare ogni garanzia sul procedimento valutativo e da escludere la possibilità di individuare criteri non obiettivi”; Tar Liguria, sez.II, 7 settembre 2004, n.1429 in Foro Amm, 2004, 9, 2501, nella parte in cui si dice che:“l’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce il metodo di aggiudicazione degli appalti pubblici che, anziché collegarsi all’automatica valutazione della convenienza economica su base meramente quantitativa, si fonda sulla comparazione tra il dato economico e quello tecnico, che offre sì alla commissione giudicatrice  un penetrante potere di valutazione discrezionale delle offerte, ma pure un complesso di parametri che ne guidano il giudizio”.

[59] Consiglio di stato, Sez. V, 12 ottobre 2004, n.6566, in www.giustizia - amministrativa.it in massima: “In sede di valutazione comparativa delle offerte, il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfugge, in base a costante giurisprudenza, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza dei relativi esiti.”

[60] Sul principio di proporzionalità: Corte Giustizia C.E., II, 5 giugno 1997, n.105,  Celestini c. Saar-Sektekellerei Faber GmbH & Co., in Foro it., 1997, IV, 265 ss; Corte Giustizia C.E., 11 luglio 1989, C-265/87, Schrader, punto 21, laddove si dice: “Il principio di proporzionalità fa parte dei principi generali del diritto comunitario ed esige che ogni provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti”.

Tar Lombardia, sez. III, 5 maggio 1998, n.922, in Foro Amministrativo, 1998,  2452 ss.,  nella parte in cui si afferma: “Il principio di proporzionalità costituisce in altri ordinamenti abituale parametro di valutazione della legittimità dell’azione amministrativa; laddove esso è stato particolarmente approfondito (è il caso dell’ordinamento tedesco) se ne sono evidenziati tre elementi costitutivi: l’idoneità, secondo cui un mezzo appare idoneo allo scopo se, in base ad un giudizio prognostico, possa ragionevolmente ritenersi in grado di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo; la necessarietà, per cui un mezzo è necessario se, tra quelli idonei ugualmente efficaci, sia il meno gravoso per gli interessi sacrificati; la proporzionalità in senso stretto: un mezzo è proporzionale se non eccessivo cioè intollerabile rispetto all’obiettivo perseguito. Nel nostro ordinamento tale principio non è oggetto di richiami costituzionali espliciti ma può essere ben correlato al principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e, più in generale, al principio di ragionevolezza”.

[61] GRECO G., Incidenza del diritto comunitario sugli atti amministrativi italiani in Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 1997, 589 ss.; SANDULLI A., La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998; GALETTA D.U., Il principio di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria, in Riv. It. Dir. Pub. Com., 1993, 833 ss.

[62] Commissione U.E., Libro Verde, cit., par. 1.2. In dottrina, VISMARA F., La nuova disciplina comunitaria in materia di concorrenza: il regolamento CE 1/2003, in Studium Iuris, XII, 2004, 1521, nella parte in cui si dice: “Laddove gli obiettivi perseguiti dalla norma comunitaria e dalla norma interna siano omogenei, attenendo al corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale, il relativo coordinamento deve essere assicurato grazie alla prevalenza della prima”.

[63] Legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, in  G.U., 27 aprile 2005 n. 96, S.O. n. 76, art. 25, comma 1  lett. d) : adeguare la normativa alla sentenza della Corte di Giustizia CE, 7 ottobre 2004, C-247/02.

[64] Corte Giustizia C.E., 9 marzo 1978, C-106/77, su rinvio pregiudiziale del pretore di Susa, ex art. 177 del Trattato, punto 20, in Giur. It., 1978, I, 1153, con nota di BERRI M., Brevi riflessioni sulla “lezione” della Corte comunitaria nella quale si afferma per la prima volta che qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna”.

Corte Costituzionale, 8 giugno 1984, n.170, in Giur. Cost., 1984, I, 1098 con nota di GEMMA G., Un’opportuna composizione di un dissidio; anche in Giur. It., 1984, I, 1521, con nota di BERRI M.,  Composizione del contrasto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia delle Comunità europee; in Giust. Civ., 1984, I, 2353, con nota di SOTGIU S., L’applicabilità “diretta” del diritto comunitario; in Foro it, 1984, I, 2036, con nota di TIZZANO A., La Corte costituzionale e il diritto comunitario; vent’anni dopo.

[65] Tale carattere è stato dapprima attribuito alle disposizioni dei Trattati e, successivamente, anche alle direttive aventi carattere incondizionato e sufficientemente preciso, a proposito delle quali, la Corte di Giustizia ha prescritto la disapplicazione delle norme interne con esse contrastanti: si tratta della cosiddetta efficacia verticale della direttiva, elaborata al fine di evitare che lo Stato possa trarre vantaggi dal suo mancato doveroso recepimento.

Corte Giustizia C.E., 5 febbraio 1963, C-26/62, in Giust. Civ., 1963, I, 1225, con nota di BERRI M., Sull’efficacia delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di interpretazione pregiudiziale autentica ai sensi dell’art.177 del Trattato C.E. E.; Corte  Giustizia C.E., 14 luglio 1964, C- 6/64, in Giur. It., 1964, I, 1073, con nota di GORI P., La preminenza del diritto della Comunità europea sul diritto interno degli Stati membri, nella parte in cui ha affermato che “il diritto comunitario, scaturito da una fonte autonoma quale il Trattato, non potrebbe per ciò trovare un limite in un qualsiasi provvedimento interno, senza perdere il proprio carattere comunitario e così far vacillare il fondamento giuridico della stessa comunità”.

Corte Giustizia C.E., 19 gennaio 1982, C- 8/81,  in Foro it., 1983, IV, 132 e Corte Giustizia C.E., 7 marzo 1996, C-192/94, in Foro it., 1996, IV, 357, in cui  il giudice comunitario esclude che si possa attribuire alle direttive efficacia orizzontale, perché ciò significherebbe riconoscere alla Comunità il potere di emanare norme obbligatorie per questi ultimi, al di fuori dai casi in cui le sia consentito adottare decisioni e regolamenti.

[66] Legge 1° agosto 2002, n.166, cit.

[67] SANTI G. I criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici tra direttive comunitarie e legislazione nazionale (dopo la sentenza della Corte di Giustizia CE, 7 ottobre 2004, in causa C-247/02) in www. giustamm.it laddove afferma: “Comunque la si veda, pare comunque sufficientemente chiaro che ogni qualvolta il legislatore nazionale o regionale fisserà, nella materia degli appalti “sopra soglia”, regole che inibiscano, non consentano o comunque limitino l’utilizzazione di formule e procedure gestionali contemplate e consentite a livello europeo, potrà configurarsi uno scostamento dalla posizione di parità e pari opportunità che il legislatore comunitario ha posto a fondamento del suo disegno uniformatore, ancora più evidente a seguito della definitiva approvazione della direttiva unificata in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, e che è garanzia di parità per tutte le amministrazioni a livello comunitario”.

[68] MINIERO V., La scelta dei criteri di aggiudicazione negli appalti di lavori dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 7 ottobre 2004, C-247/02, in www.appaltiecontratti.it, che conclude dicendo: “Sotto la soglia comunitaria, il legislatore nazionale può imporre la propria volontà riducendo la scelta dei criteri di aggiudicazione al solo prezzo più basso e che ciò non può comportare una violazione del principio di libera concorrenza non essendosi in tale ambito alcuna prescrizione normativa esplicita del legislatore comunitario.”

[69] SCIAUDONE F., Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici: la tutela della concorrenza e la “nuova” discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici, in Foro Amm. TAR, 2005, I, 20 laddove afferma: la Corte ha fondato la propria decisione osservando la violazione di un principio cardine di tutta la disciplina degli appalti: la tutela e lo sviluppo della concorrenza. Si tratta di un principio generale del diritto comunitario che, per giurisprudenza costante, trova quindi applicazione generale, anche con riguardo agli appalti sotto soglia. In altri termini, il principio generale in esame potrebbe assumere rilievo diretto per sostenere che l’amministrazione dovrebbe poter scegliere il criterio di aggiudicazione da utilizzare anche con riferimento agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria; essendo, a tal fine, irrilevante l’assenza di una norma che, con riferimento specifico a tali appalti, fissi la parità di rango tra i due criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

[70] ROMANO TASSONE A., Ancora sui rapporti tra diritto interno e diritto comunitario in materia di appalti di lavori pubblici: direttive immediatamente applicabili e obbligo dell’Amministrazione di disapplicare norme nazionali con esse contrastanti , nota a Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 1991, n.452, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1992, 554.

[71] Corte Giustizia C.E., 9 settembre 2003, C-198/01, in Urbanistica e Appalti, 2004, II, 151 con nota di CARANTA R., La disapplicazione di disposizioni nazionali in contrasto con il diritto comunitario della concorrenza.

[72] Corte Costituzionale, 11 luglio 1989, n.389, in Corr. Giur., 1989, 1058, con nota di CAPELLI F.,  In tema di adeguamento della legislazione italiana alla normativa comunitaria, nonché Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 1991, n.452, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1992, 532, con nota di CAFAGNO M., L’invalidità degli atti amministrativi in forza di legge contraria a direttiva CEE immediatamente applicabile nella parte in cui di afferma che: “tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione di diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi, di tali poteri, come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dagli art. 52 e 59 del Trattato CEE nell’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia”.

Corte Giustizia C.E., 22 giugno 1989, C- 103/88, in Foro Amministrativo,  1990, 1372, con nota di CARANTA R., Sull’obbligo dell’amministrazione di disapplicare gli atti di diritto interno in contrasto con le disposizioni comunitarie; Consiglio di Stato, sez. IV, 18 gennaio 1996, n.54, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1997, 177, nella parte in cui si afferma che “sarebbe contraddittorio statuire che i singoli possano invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di una direttiva allo scopo di far censurare l’operato dell’amministrazione, e al contempo ritenere che l’amministrazione non sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad essa non conformi. Ne segue che, qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell’amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni”

[73] Il processo di osmosi innescato dal diritto comunitario, è percepibile  nelle stesse parole del Consiglio di Stato che, intervenuto sul tema della patologia del contratto conseguente all’annullamento della procedura di gara, ha sottolineato come “le norme sull’evidenza pubblica, interna e comunitaria, plasmano un complesso rapporto amministrativo in seno al quale l’amministrazione aggiudicatrice è soggetto in certa misura passivo, obbligato all’osservanza delle norme poste a tutela di un interesse anche trascendente quello specifico del singolo contraente pubblico in quanto collegato al valore imperativo della concorrenza e, quindi, anche all’interesse particolare delle imprese che sono tutelate dalle prescrizioni volte alla tutela ed alla stimolazione della competitività ” così Consiglio di Stato, 5 maggio 2003, n.2332, in Foro Amministrativo- C.d.S., 2003, V, 1642.

Si veda altresì, Consiglio di Stato, V, 20 agosto 1996, n.937, in Il Consiglio di Stato, 1996, I, 1181, nella parte in cui si dice: “Deve essere richiamata la ragione per cui l’ordinamento impone alle amministrazioni, che non intendano provvedere da sole alla realizzazione di opere ed all’erogazione di servizi, di scegliere mediante regole procedurali man mano che il ricorso al mercato da parte di pubbliche amministrazioni diviene parte rilevante dell’economia pubblica; non si tratta soltanto di effettuare la scelta più conveniente e di salvaguardare l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni, come valore considerato in sé, ma altresì, e inscindibilmente, di promuovere la prosperità collettiva rispettando la libertà di iniziativa economica e la genuinità della concorrenza”.

[74] Consiglio Stato, sez.VI, 4 gennaio 2005, n.2 cit.

[75] Consiglio di Stato,  sez. VI, 21 luglio 2003, n.4198, in Il Consiglio di Stato, 2003, I, 1600; TAR Lazio, sez. III, 13 giugno 2003, n. 5337, in I TAR, 2003, I, 2508; Consiglio di  Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n.367 in Urbanistica  e appalti, 2004, VI, 697 con commento di ALBE’ A., La disapplicazione di atti amministrativi da parte del G.A.

[76] Tar Lombardia, Milano, sez. III, 2 giugno 1997, n.900, in I TAR, 1997, I, 3033; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 2 luglio 1997, n.909, in I TAR, 1996, I, 3119; Tar Puglia, Bari, sez. II, 8 maggio 1996, n.253, in I TAR, 1996, 2727; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 2 aprile 1997, n.354, in Urbanistica e Appalti,1997,1138, con nota di CRISAFULLI A., Disapplicabile il bando di gara in contrasto con norme sovraordinate.

In dottrina, si veda ANTONIOLI M., Inoppugnabilità e disapplicabilità degli atti amministrativi, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1999, 1362; BARBIERI E. M., Ancora sulla disapplicazione di provvedimenti amministrativi contrastanti con il diritto comunitario, nota a Corte di Giustizia C.E., II, 29 aprile 1999, C-224/97, in Riv. It. Dir. Pub. Com., 2000, 149.

La disapplicazione dovrebbe applicarsi anche alle clausole contenute in un bando di gara che siano in contrasto con il diritto comunitario, al fine di tutelare a pieno la supremazia e la effettività dei suoi principi così Tar Lombardia, Milano, sez. III, 8 agosto 2000, ordinanza n.234 in Urbanistica e Appalti, 2000, XI, 1243, con nota di CRISAFULLI A., Disapplicazione di bando di gara: tra Corte di Giustizia e giurisdizione esclusiva.

DATO G.A., La risposta del Giudice amministrativo milanese: qualche osservazione in merito a Corte di Giustizia, sezione VI, sentenza 27 febbraio 2003, in Diritto & Diritti,  rivista giuridica on line.

[77] GIAMPICCOLO G., PELLEGRINI C., La disapplicazione tra tutela dei diritti e tutela del diritto, in Riv. della guardia di finanza, 2002, n.2, 287; si veda anche Tar Lombardia Milano, sez. III, 5 maggio 1998, n.922 in Foro Amministrativo, 1998, 2452, con nota di ZINGALES U., che afferma che: “Stante la natura normativa della lex specialis di una procedura concorsuale, in caso che la stessa contenga una norma contrastante con norma sopraordinata ed incidente su di un interesse legittimo, il giudice amministrativo può disapplicarla, in applicazione degli artt. 1-4 disp. prel. e dei principi generali”.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 244 del 2001 proposto da

SINTESI S.p.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Caia e Vito Salvadori ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, via V. Emanuele n. 4

contro

l’AUTORITA’ per la VIGILANZA sui LAVORI PUBBLICI,

in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliata ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;

e nei confronti

della INGG. PROVERA e CARRASSI S.p.A,

in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marina Wongher e Stefano Balestrieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, via Gramsci n. 30;

per  l’ANNULLAMENTO

della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 7.12.2000 n. 53/2000, pervenuta a Sintesi S.p.A. il 17.1.2001, nella quale si è espresso l’avviso che: “1) nel sistema della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94 l’aggiudicazione può avvenire soltanto con l’applicazione del criterio del prezzo più basso essendo possibile fare ricorso a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle sole ipotesi dell’appalto-concorso e della concessione di sola costruzione e gestione dei lavori pubblici; 2) le regole indicate trovano applicazione nel caso di appalti di lavori di qualsiasi importo e non soltanto inferiore alla soglia comunitaria, e la relativa disciplina non può ritenersi contrastante con il comma 1 dell’art. 30 della Direttiva CEE 93/37/CEE; 3) qualora nei casi consentiti dalla legge e diversi da quello preso in esame, nella concreta applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia prevista la valutazione del valore tecnico per consentire detta valutazione occorre che il progetto sia modificabile da parte dei concorrenti”  .

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della resistente e della controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato quale relatore, alla pubblica udienza del 14.1.2005, il dott. Stefano Mielli;

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con deliberazione della Giunta 4.12.1989, n. 5688, ratificata dal Consiglio con atto 18.1.1990, n. 190/2357, il Comune di Brescia ha approvato il progetto concernente la realizzazione di un parcheggio interrato in località Fossa Bagni, il relativo bando per l’affidamento in concessione della costruzione e della gestione dello stesso parcheggio e la bozza di atto di concessione.

Nel febbraio del 1991 il Comune di Brescia affidava alla società Sintesi, per mezzo di una convenzione di concessione, la costruzione e la gestione di un parcheggio sotterraneo.

Il testo definitivo della convenzione tra il Comune di Brescia e Sintesi  S.p.A. è stato approvato solo con deliberazione della Giunta 28.10.1998, n. 1725, a causa di una vicenda giudiziaria sorta con riferimento ad un vincolo indiretto di tipo storico-artistico sulle aree destinate al visto parcheggio, definitivamente conclusasi solo nel 1998.

La convenzione conclusa, nel dicembre 1999, tra il Comune di Brescia e la Sintesi S.p.A. prevedeva l’obbligo per la società concessionaria di aggiudicare l’esecuzione dei lavori tramite licitazione privata da esperirsi mediante gara europea, secondo la normativa comunitaria vigente in materia di lavori pubblici.

In data 23.1.1999, Sintesi S.p.A. ha pubblicato un primo bando di gara, che ha poi revocato a seguito di impugnativa dello stesso da parte del collegio costruttori edili di Brescia.

Con successivo bando pubblicato il 22.4.1999, la ricorrente ha indetto una gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi in base agli elementi del prezzo, del valore tecnico e del tempo necessario per la realizzazione dell’opera.

Anche detto bando è stato impugnato dal medesimo soggetto, il quale, tuttavia, ha poi rinunciato.

A seguito della fase di preselezione, la Sintesi S.p.A. trasmetteva alle imprese selezionate la lettera di invito alla presentazione delle offerte e, in allegato, la documentazione di gara.

La Ingg. Provera e Carrassi S.p.A., rientrante tra le società invitate alla presentazione delle offerte, chiedeva ed otteneva una proroga del termine di consegna.

Tuttavia questa, con lettera in data 25.10.1999, trasmessa per conoscenza anche all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici, ha comunicato a Sintesi S.p.A. che non avrebbe partecipato alla gara, contestualmente rilevando l’illegittimità di quest’ultima.

Alla richiamata nota contenente gli indicati rilievi Sintesi S.p.A. ha replicato con lettera 15.11.1999, n. 99/2685, trasmettendone copia all’Autorità.

In data 5.4.2000 la “Ingg. Provera e Carrassi S.p.A.” ha inoltrato all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici un ulteriore esposto, nel quale ha puntualizzato che oggetto della propria contestazione era non già il bando di gara, bensì “la successiva procedura per l’espletamento della stessa”.

Il Servizio ispettivo dell’Autorità, con lettera 19.4.2000, n. 7001/00/ISP, ha informato Sintesi S.p.A. di tale esposto ed ha chiesto alla stessa indicazione “delle imprese che a seguito dell’invito hanno presentato l’offerta… e del termine entro cui…la Commissione di gara proporrà per l’aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Il 28.4.2000 Sintesi S.p.A. ha informato l’Autorità dell’imminenza dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Il 29 maggio 2000, individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa, la Sintesi S.p.A. procedeva all’aggiudicazione dell’appalto.

Con nota 26.7.2000, n. 15934/00/ISP, il Servizio ispettivo dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici ha comunicato a Sintesi S.p.A. che “a seguito di nuovo esposto” il Consiglio dell’Autorità “ha riesaminato il caso”, deliberando di considerare la procedura di aggiudicazione dell’appalto di non conforme alla legge n.109/1994 e, in data 7 dicembre 2000, emanava la determinazione n.53/2000 che così recita: «1)Nel sistema di legge quadro sui lavori pubblici n.109/1994, l’aggiudicazione dei pubblici appalti può avvenire soltanto con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, essendo possibile fare ricorso a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle sole ipotesi dell’appalto-concorso e della concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici;

2)le regole indicate trovano applicazione nel caso di appalti di lavori di qualsiasi importo e non soltanto inferiore alla soglia comunitaria, e la relativa disciplina non può ritenersi contrastante con il comma1 dell’art.30 della direttiva del Consiglio 93/37/CEE (…);

3)qualora, nei casi consentiti dalla legge e diversi da quello preso in esame, nella concreta applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia prevista la valutazione del valore tecnico, per consentire detta valutazione occorre che il progetto sia modificabile da parte dei concorrenti».

La determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici è stata impugnata per i seguenti motivi di censura:

1) incompetenza assoluta ai sensi dell’art. 4 della L. 11.2.1994, n. 109, che disciplina i poteri dell’Autorità;

2) eccesso di potere per violazione di principi generali del diritto amministrativo;

3) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7.8.1990, n. 241;

4) eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria; ulteriore violazione dei principi di cui agli artt. 7 e seguenti della L. 7.8.1990, n. 241, nonché dell’art. 3 della medesima legge; violazione di legge per inosservanza dell’art. 30, paragrafo 1 della Direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14.6.1993.

5) eccesso di potere per irragionevolezza della statuizione secondo la quale, nel caso d’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la valutazione del “valore tecnico” occorre che il progetto sia modificabile da parte dei concorrenti.

Si sono costituite in giudizio l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici, nonché la Società controinteressata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

A seguito della pubblica udienza del 22.1.2002, in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione, questa Sezione con sentenza non definitiva 26 giugno 2002, n. 996, respinte le eccezioni in rito, ha sospeso il processo in attesa della definizione della questione pregiudiziale, sollevata con contestuale ordinanza, avanti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Avverso detta sentenza l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici ha proposto appello, dichiarato inammissibile  con decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4752.

Attesa la natura pregiudiziale ed assorbente del quarto motivo introdotto, con il quale l’istante ha affermato di aver dato puntuale applicazione all’art.30, n.1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, questa Sezione, con ordinanza del 26 giugno 2002, n. 997, sottolineando che il parcheggio di cui trattasi sarà situato nel centro storico della città di Brescia e conseguentemente l’opera da realizzare richiedeva una valutazione degli elementi tecnici per consentire di individuare l’impresa più idonea alla quale affidare i lavori, ha sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art.30, n.1, della direttiva 14.6.1993, n. 93/37, laddove attribuisce alle singole Amministrazioni aggiudicatici la scelta del criterio d’aggiudicazione, individuato alternativamente nel prezzo più basso o nell’offerta più vantaggiosa, costituisca conseguente applicazione del principio di libera concorrenza già sancito dall’art.85 [ora art.81 CE] del Trattato, che esige che ogni offerta nelle gare indette all’interno del mercato unico sia valutata in modo che non sia impedito, ristretto o falsato il confronto fra le stesse.

2) Se, in via strettamente conseguente, l’art.30 della direttiva 14.6.1993, n. 93/37, osti a che l’art.21 della legge 11 febbraio 1994, n.109, precluda per l’aggiudicazione degli appalti a procedura aperta e ristretta in materia di lavori pubblici la scelta da parte delle Amministrazioni aggiudicatici del criterio dell’offerta più vantaggiosa, prescrivendo in via generale solo quello del prezzo più basso».

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 7 ottobre 2004, n. C-247/02, ha dichiarato che l’art.30, n.1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso.

Con memorie, depositata nell’imminenza della pubblica udienza, l’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici insiste per l’accoglimento dell’eccezione di difetto di interesse della ricorrente e la controinteressata chiede il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Le prime due eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata sono state respinte con la sentenza non definitiva 26 giugno 2002, n. 996.

La prima, concernente la competenza territoriale del Giudice adito, non è stata accolta per difetto delle formalità previste dall’art. 31 della L. 6.12.1971, n. 1034, atteso che non è sufficiente eccepire l’incompetenza territoriale, ma è necessario indicare il Tribunale ritenuto competente con memoria notificata alla controparte.

La seconda, concernente l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura conferita dall’istante, non è stata accolta in quanto radicalmente infondata in fatto, posto che il signor Egidio Papetti, che si è a tal fine espressamente qualificato come legale rappresentante pro tempore della Sintesi S.p.A., consta aver sottoscritto la procura alle liti, sottoscrivendola con grafia leggibile, debitamente autenticata dal procuratore alla lite.

1.2 La terza eccezione in rito è stata sollevata dall’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici, secondo cui l’atto impugnato sarebbe “volto a rendere un’interpretazione di carattere generale della normativa esaminata priva di rilevanti riferimenti al caso concreto” e, pertanto, non potrebbe profilarsi alcuna reale ed effettiva controversia in difetto di ogni possibile concreta incisione sugli atti della gara bandita dalla ricorrente.

L’eccezione è stata respinta con la già menzionata sentenza non definitiva, in quanto l’impugnata determinazione dell’Autorità, emanata a seguito della conclusione del procedimento avviato nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, possiede un’indubbia autorevolezza, di per sé capace di incidere in via immediata e diretta sulla sfera giuridica del ricorrente, mettendo in dubbio la correttezza della procedura di gara e di tutti gli atti già posti in essere, oltre a quelli ulteriori pertinenti il compimento dell’opera e la fase della sua futura gestione.

Avverso tale statuizione della sentenza l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha proposto appello dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato, con ordinanza della Sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4752, in quanto la definizione delle questioni preliminari in rito compiuta dal Giudice di primo grado è da considerarsi limitata all’esame dell’ammissibilità della questione pregiudiziale sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia e, pertanto, è priva di un proprio contenuto decisorio, avendo la natura di ordinanza nonostante il nomen di sentenza non definitiva.

Osserva il Giudice di appello che, una volta sollevata la questione pregiudiziale da un giudice nazionale, un giudice nazionale diverso da quello che ha sollevato la questione rimane privo del potere di esaminare l’ammissibilità e la rilevanza della medesima questione, che vanno valutate esclusivamente dalla Corte di Giustizia presso la quale pende una diversa fase del giudizio.

1.3 Con memoria del 7 dicembre 2004, l’Autorità insiste per l’accoglimento dell’eccezione, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe natura autoritativa o cogenza ed efficacia concreta ed attuale, ma di manifestazione di giudizio non vincolante per i soggetti che operano nel settore.

Si osserva che la determinazione impugnata appare in ogni caso lesiva dell’interesse della ricorrente.

Infatti con riguardo alle funzioni assegnate all’Autorità, l’art. 4, comma 4, della legge 109 del 1994 alle lettere d) ed f) prevede il compito di segnalazione e “referto” al Governo ed al Parlamento circa fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici e l’art. 4 comma 9, a sua volta, prevede che qualora accerti “l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti”, con l’ulteriore prescrizione che, “qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti”.

Ove si ritenesse inammissibile ricorrere contro determinazioni come quella impugnata, l’amministrazione dovrebbe soggiacere senz’altro, senza potersi tutelare in alcun modo, alla possibilità che l’Autorità, nel segnalare e comunque nel riferire al Governo ed al Parlamento circa disfunzioni e violazioni di legge riscontrate nel settore delle concessioni di lavori pubblici, formuli osservazioni critiche che, oltre a riguardare aspetti di carattere generale dell’azione amministrativa svolta, possono incentrarsi anche su illegittimità e disfunzioni relative a casi particolari.

Occorre aggiungere che in realtà, la persistenza in vita della determinazione dell’Autorità potrebbe autorizzare la controinteressata a proporre azione di risarcimento del danno.

Se è vero infatti, che la Ingg. Provera e Carrassi S.P.A. non ha impugnato il bando, essa ha comunque conseguito tramite l’Autorità una affermazione di illegittimità della procedura che, pur in difetto di un suo annullamento, potrebbe aprire la strada ad un’azione civile; e ciò anche per il recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. ordinanza 26 maggio 2004 n. 10180) in tema di pregiudiziale amministrativa che ha disatteso l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. decisione 26 marzo 2003, n. 4).

Sussiste pertanto in capo alla ricorrente l’interesse a vedere accertata in sede giurisdizionale l’annullamento della declaratoria di illegittimità della svolta procedura espressa nei suoi confronti dall’Autorità, in quanto questa contiene valutazioni che potrebbero persistere nel tempo, ledendo in modo immediato e diretto la sua sfera giuridica in dipendenza della affermazione di non correttezza del proprio operato.

L’impugnabilità di determinazioni come quella in esame avanti agli organi di giustizia amministrativa, costituisce dunque l’unico rimedio contro il verificarsi di tali vicende, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso e l’annullamento della determinazione dell’Autorità implicano che l’Autorità stessa, nel segnalare e riferire a Governo e a Parlamento, non possa tenere conto dell’illegittimità accertata nel caso particolare e posta nel nulla dal Giudice amministrativo (cfr. Tar Veneto, Sez. I, 27 aprile 2002, n. 1601).

2. Nel merito devono essere esaminati il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta l’incompetenza assoluta ai sensi dell’art. 4 della legge 109 del 1994 che disciplina i poteri dell’Autorità e l’eccesso di potere per violazione dei principi generali del diritto amministrativo.

Le censure sono infondate, in quanto il provvedimento impugnato rientra certamente nell’ambito delle attribuzioni di vigilanza ed ispettive che il legislatore ha affidato all’Autorità con l’art. 4 della legge n. 109 del 1994.

Infatti in base a quanto dispone l’art. 4, comma 4, lettere b), d) ed f), l’Autorità:

  • lett.b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
  • lett.d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
  • lett. f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici.

Con riguardo all’esercizio delle funzioni di vigilanza ispettiva, gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinano un vero e proprio procedimento caratterizzato, tra l’altro:

  • dalla richiesta alle P.A. di documenti, informazioni e chiarimenti, con la fissazione di un termine entro il quale le P.A. devono inviare gli elementi richiesti;
  • dalla possibilità, per l’Autorità, ai fini dell’assunzione di notizie e di chiarimenti, di convocare i rappresentanti delle P.A. “previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono esser sentiti”;
  • dall’apertura di un’istruttoria, di cui viene data comunicazione a tutti i soggetti interessati, “in merito alla situazione sottoposta ad esame”;
  • dall’assegnazione di un termine entro cui il destinatario del provvedimento può chiedere di essere sentito;
  • dalla possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l’Autorità ha l’obbligo di valutare se pertinenti (l’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 554/99 prevede l’applicabilità, al procedimento, delle disposizioni di cui alla l. n. 241 del 1990).

Pertanto la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di lavori pubblici, sulla regolarità delle procedure e la facoltà di disporre ispezioni, oltre a concretizzarsi in una funzione di segnalazione e referto al Governo e al Parlamento e di trasmissione di atti e rilievi ai competenti organi di controllo e giurisdizionali, può dar luogo anche alla emanazione di provvedimenti particolari, relativi a situazioni specifiche e contenenti valutazioni sull’illegittimità di singole fattispecie.

L’art. 4, comma 6, della legge 109 del 1994 prevede inoltre che “nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici…documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo…”.

Il provvedimento impugnato costituisce quindi l’esito di un procedimento di vigilanza ispettiva avviato, nel caso di specie, a seguito della presentazione di più esposti presentati dalla Ingg. Provera e Carrassi S.p.A. e rientra dunque nella sfera delle attribuzioni dell’Autorità.

3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura il provvedimento impugnato per inosservanza dell’art. 30, paragrafo 1 della Direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14.6.1993, deve essere accolto.

Con la sentenza 7 ottobre 2004, n. C-247/02, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, risolvendo la questione pregiudiziale sollevata da questa Sezione, ha dichiarato che l’art.30, n.1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso.

In particolare la Corte sottolinea che la citata direttiva mira allo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici e tende ad organizzare l’attribuzione di appalti pubblici in modo tale da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di comparare le varie offerte e di scegliere quella più vantaggiosa sulla base di criteri obiettivi.

Per tale motivo, osserva la sentenza, la direttiva prevede i criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si deve basare: unicamente il prezzo più basso o, quando l’aggiudicazione si fa in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai diversi criteri variabili secondo l’appalto (ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico).

Secondo la Corte di Giustizia, quindi, la disposizione della legge italiana che impone il solo criterio del prezzo più basso, stabilisce senz’altro un criterio obiettivo, tuttavia la fissazione in termini astratti e generali di un unico criterio di attribuzione, priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta.

Nella specie, essendo la realizzazione del parcheggio un’opera complessa, l’amministrazione aggiudicatrice ha quindi tenuto utilmente conto di tale complessità scegliendo criteri oggettivi di aggiudicazione dell’appalto, diversi da quelli del prezzo più basso.

E’ pertanto necessario disapplicare l’art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 nel testo antecedente alle modifiche ad esso apportate dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, rilevante ratione temporis per la controversia oggetto del giudizio, in quanto dichiarato incompatibile con le regole generali dell'ordinamento comunitario ricavate in sede di interpretazione dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dall’art. 234 (ex art. 177) del Trattato.

Trova quindi accoglimento il quarto motivo del ricorso, con il quale l’istante ha affermato di aver dato puntuale applicazione all’art.30, n.1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE. Restano assorbiti il terzo ed il quinto motivo di ricorso.

Per quanto concerne le spese il Collegio, premettendo che devono essere liquidate anche quelle relative alla fase di giudizio che si è svolta avanti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, individua quale tariffa applicabile quella per le controversie di valore indeterminabile: per le ragioni sopra esposte il valore della controversia, nella vicenda trattata, non coincide con l’importo dell’appalto, posto che non è in contestazione la sua aggiudicazione, né è stata proposta un’azione di risarcimento del danno da parte della controinteressata sul rilievo della sua dichiarata illegittimità.

Peraltro il suddetto valore appare di grado elevato per l’importanza delle questioni giuridiche trattate ed in considerazione dei plurimi effetti che, sotto vari profili di responsabilità, si configurerebbero a carico di Sintesi ove restasse ferma la statuizione in questa sede impugnata.

Tali considerazioni giustificano pertanto la liquidazione degli onorari nell’importo medio, tra il minimo ed il massimo, della tariffa.

I diritti. gli onorari e le spese sono pertanto liquidati nell’importo di € 925,49 per diritti, € 18.806,00 per onorari ed € 2.792,86 per spese borsuali comprese quelle generali, con riguardo al giudizio svolto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale; € 578,43 per diritti, € 15.192,00 per onorari ed € 2.091,30 per spese borsuali comprese quelle generali, con riguardo al giudizio che si è svolto avanti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione parziale, nella misura del cinquanta per cento, alla somma complessiva di € 40.386,08 in ragione della peculiarità e novità delle questioni trattate, nonché della obiettiva controvertibilità e dubbiezza della lite, atteso che non erano concordi con le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia la stessa Commissione europea, il Governo ellenico e quello austriaco, intervenuti in giudizio.

In definitiva viene quindi liquidata la somma complessiva di € 20.193,04 oltre ad oneri di legge, che deve essere posta per un terzo a carico dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e per due terzi a carico della controinteressata Ingg. Provera e Carrassi S.P.A., la cui condotta ha dato origine alla controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 7.12.2000 n. 53/2000. Condanna l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici per un terzo e la Ingg. Provera e Carrassi S.P.A per due terzi, a corrispondere alla ricorrente la somma liquidata in motivazione, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, il 14 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo Presidente

Gianluca Morri Giudice

Stefano Mielli Giudice est.