Convegno a Palazzo Spada del 27 maggio
2005
Associazione Italiana fra gli studiosi
del processo amministrativo
La giurisdizione sui comportamenti delle
amministrazioni e la tutela processuale (dopo la sentenza della Corte
Costituzionale 204/2004)
Relazione del Cons. Sergio De Felice su:
LE TECNICHE DI TUTELA DEL GIUDICE
AMMINISTRATIVO NEI CONFRONTI DEI COMPORTAMENTI ILLECITI DELLA P.A.
1) La sentenza n.204/2004: l’obiter dictum (rectius,
la pronuncia) sul risarcimento.
2) La sentenza n.204/2004 intende il risarcimento come
forma di rimedio
3) Giurisdizione e interesse legittimo da restaurare.
4) Tecniche di tutela: dall’annullamento al risarcimento.
5) Annullamento e pregiudizialità. Supremazia e priorità
logica dell’annullamento.
6) Il risarcimento del danno in forma specifica e
generica.
7) Rapporto tra risarcimento, annullamento e ottemperanza
8) La nullità. Il risarcimento in caso di nullità.
8.1.La nullità e la annullabilità.
8.2.Inadeguatezza della mera annullabilità.
8.4.La legge 15/2005 sulla nullità (art. 21 septies).
8.5.Il processo e la giurisdizione.
8.6.Altre conseguenti regole sulla nullità dell’atto
amministrativo.
8.7.La inesistenza? L’ ultima parola, come sempre, alla
giurisprudenza.
9) Giurisdizione in casi diversi dall’annullamento
giurisdizionale
Con
la sentenza n.204/2004 il giudice ha escluso che la cognizione del giudice
amministrativo in ordine alle azioni risarcitorie per illegittimo esercizio
della pubblica funzione sia contraria
a Costituzione.
Il
risarcimento del danno viene definito uno strumento
di tutela ulteriore rispetto a
quelli classici di tipo demolitorio e/o conformativo, la cui legittimità
costituzionale risponde a fini di concentrazione,
onde evitare il c.d. doppio binario di
un unico giudizio, avente due oggetti (la illegittimità e la illiceità), in
ossequio alla effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito
(art. 24).
Secondo
la Corte, la cognizione di azioni risarcitorie non consiste né in una nuova
materia, né in un tipo di giurisdizione esclusiva.
Con
tale affermazione, la Corte, dopo avere “bocciato”, perché troppo illimitato,
il criterio del c.d. “blocco delle
materie” e la estensione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva non limitata
a particolari materie, solo quelle caratterizzate da un certo “intreccio” di
posizioni soggettive, in un certo senso ritorna a consentire la cognizione di complesse
vicende, in quanto coinvolgenti non le singole situazioni soggettive, ma una pluralità di esse, quelle lese e quelle nascenti dalla lesione.
A
mezzo della cognizione concentrata, il giudice conosce sia dell’atto illegittimo
(interesse legittimo) che del fatto illecito
(diritto al risarcimento del danno).
Si
assiste cioè ad una doppia qualificazione del medesimo fatto storico, una prima volta inteso come atto amministrativo e una seconda intesa come fatto illecito.
Due
sono tuttavia i problemi che allo
stato sono ancora insoluti.
Il primo interrogativo è relativo a quale
sia la situazione soggettiva attiva lesa
(se l’interesse legittimo, se il diritto soggettivo correlato, se il diritto
alla integrità del patrimonio, l’integritatsinteresse
della dottrina tedesca) e se l’interesse
legittimo, in quanto risarcibile, sia un diritto soggettivo.
La
dottrina non ha ancora chiarito quale sia effettivamente la situazione
risarcibile, se l’interesse legittimo tout
court (ma allora, sono diritti soggettivi, secondo Alberto Romano), se il
diritto soggettivo, in quanto l’interesse legittimo è sempre strumentale, non garantisce mai la
piena soddisfazione, oppure il bene della vita a cui si correla l’interesse legittimo (è la tesi di Cassazione
Ss.UU. 500/99).
Il
secondo interrogativo è quale sia la natura della responsabilità
dell’illegittimità della funzione (se contrattuale,
extracontrattuale, contattuale, speciale).
Nel
caso si concludesse per la prima tesi,di responsabilità contrattuale,
varrebbero le conseguenti regole in tema di prescrizione, onere della prova,
elemento psicologico.
E’
ovvio che, nella ipotesi di responsabilità contrattuale, anche la tutela
risarcitoria, menzionata dall’art. 35 D.Lgs.80/98, avallata dal giudice delle
leggi, avrebbe diversa valenza perché riferita alla violazione di un obbligo
preesistente (all’art. 1218 e non all’art. 2043 in termini civilistici).
La
Corte Costituzionale, come detto, sostiene che nella specie non si tratta di materia, né si tratta di giurisdizione esclusiva
nel senso sopra chiarito.
Si
tratta di ulteriore rimedio, di una reazione
a completamento della tutela demolitoria e/o conformativa.
Rinviene
nuovamente la distinzione del Nigro, secondo il quale diritti soggettivi e
interessi legittimi si distinguono tra di loro solo per modi, forme e limiti di
protezione.
In
tale passaggio, tuttavia, il giudice delle leggi, ad opinione di chi scrive,
pur nel commendevole intento di evitare il c.d. doppio binario, compie un
evidente salto logico (non necessariamente in negativo) o quantomeno, ragiona
in termini nuovi per il nostro sistema di derivazione romanistica.
Se
una parte precedente della sentenza ripropone come tradizionale criterio di
riparto le differenti posizioni soggettive, in tale passaggio, invece, si
espone la tesi secondo cui, non le
posizioni soggettive, ma i loro rimedi di tutela, sono caratterizzanti le medesime, e quindi la giurisdizione.
E’
noto come la distinzione secondo i modi e le forme di tutela sia una conquista
degli studiosi che hanno attraversato il diritto sostanziale con uno studio di
tipo comparato alle forms of actions
anglosassoni (o, se si preferisce, alle legis
actiones di romana memoria), ma il nostro diritto non si occupa di tali
inquadramenti.
Solo
il codice penale all’art. 185,
stabilisce che in caso di reato residuano le (obbligazioni civili nascenti da
reato di) restituzioni e di risarcimento del danno.
Il
diritto sostanziale, al contrario, stabilisce che l’inadempimento o il ritardo
o il fatto illecito (principio della c.d. perpetuatio obligationis) costituiscono
fonti di obbligazione; il diritto sostanziale stabilisce il diritto
all’annullamento, al risarcimento del danno, alla ripetizione,
all’ingiustificato arricchimento e così via.
Il
codice civile si occupa della conversione
delle situazioni (nuovi diritti) agli articoli 1218, 2043, 2033 e così via,
mentre il sistema dei rimedi fa riferimento alle forme di protezione
processuali della situazione presupposta,
secondo il detto remedies precedes rights, ubi remedium, ubi jus.
Secondo
la Corte, la tutela risarcitoria sarebbe un completamento degli atri rimedi a fini di effettività della tutela
giurisdizionale.
L’interprete
deve porsi il problema del rapporto tra tali diversi modi e forme di
protezione.
Va chiarito il rapporto tra l’obbligo di
conformarsi, il rimedio del risarcimento (specifico o generico) e il giudizio
di ottemperanza.
L’obbligo
di ottemperanza ha in comune con la
tutela nella forma più specifica possibile, di dipendere sia dai vizi dedotti, sia dall’atto
annullato che dallo stadio di
esecuzione della attività amministrativa.
L’art.
35 stabilisce il rimedio anche della reintegrazione
in forma specifica, ma si tratta di norma processuale.
La
posizione che ritiene che si tratti di un nuovo
rimedio di tutela, oltre quella
demolitoria e/o conformativa, non deve fare dimenticare che ogni situazione
va vista in relazione al fatto che la ha
prodotta (diritto al risarcimento del danno perché lesa una posizione
soggettiva) e rispetto alla situazione
effettuale creata successivamente (il diritto al risarcimento del danno).
Da
sempre, il fatto illecito è fonte
costitutiva di obbligazione
(nuova), rientra tra le cause di obbligazione. Ai sensi dell’art. 1173 c.c.
sono fonti delle obbligazioni, il contratto e il fatto illecito.
La
opinione della Corte è che si tratti di un completamento della generale di legittimità, alla quale
conferire effettività e pienezza di
tutela.
Nel
precedente sistema (rispetto alla giurisdizione per blocchi di materie) la
cognizione dei diritti patrimoniali
consequenziali all’annullamento, era devoluta al giudice ordinario.
Dalla
sentenza della Corte Costituzionale trova quindi indiretta conferma la tesi
della c.d. giurisdizione piena, più che
esclusiva del giudice amministrativo, in quanto munito della cognizione
sulla pretesa risarcitoria.
La
Corte di Cassazione, invece, da sempre ritiene che il diritto al risarcimento
sia un diritto a sé stante (fonte di
obbligazione, ai sensi dell’art. 1173 c.c.) e non un diritto di carattere
strumentale, quale che sia la connotazione che si voglia dare all’interesse
legittimo.
Conseguentemente,
per la Cassazione, solo il diritto (di
credito) al risarcimento dovrebbe individuare la giurisdizione, e non già le
situazioni presupposte.
Il
danno derivante da fatto illecito in ogni caso fa sorgere un diritto al
risarcimento del danno.
Occorre distinguere il diritto, come
situazione lesa, dal diritto soggettivo che sorge dalla lesione della
precedente situazione soggettiva.
Come
insegna il Falzea (Efficacia, Enc. Giuffrè), ogni fatto va qualificato in
relazione al fatto precedente (lesione di una situazione soggettiva e quindi
ingiustizia) e rispetto a quella che ne consegue (obbligo di risarcire il
danno).
Certamente,
giudice naturale del risarcimento
per illeciti che derivano da illegittimità dell’atto, in tale sistema avallato
dalla Corte Costituzionale, è il giudice amministrativo, ma deve pur sempre
impugnarsi nei termini di decadenza
l’atto e nei termini di prescrizione la azione risarcitoria deve essere
iniziata.
Non è chiaro, nel ragionamento della Corte (anche se la logica
suggerisce la tesi più ampia), se esso si riferisse solo alla giurisdizione esclusiva o anche a quella ordinaria di legittimità. E’ preferibile la tesi
più estesa.
In
ogni caso, può osservarsi che conseguenza di tale spartizione in materia
risarcitoria, quale che ne sia la portata, porta inevitabilmente ad azioni risarcitorie governate dalla
Cassazione o dal Consiglio di Stato, a seconda che dipendano o meno da atti
autoritativi annullati, con vulnus
alla funzione nomofilattica della Cassazione, che il giudice delle leggi ha
però ritenuto di escludere.
Apparentemente,
la concezione secondo cui il risarcimento sia solo un accessorio di un diritto principale (e debba seguirlo quanto alla
giurisdizione) si pone in contrasto,
oltre che con la tesi della Cassazione, con i principi civilistici e romanistici in tema di fonti
delle obbligazioni, in quanto il fatto illecito, da sempre, è fatto costitutivo di una nuova
obbligazione e quindi di un nuovo diritto.
Si
tratta, quindi, nella visione della Corte (in tal punto si conferma la Adunanza
Plenaria n. 4/2003 del Consiglio di Stato) oltre che di una connessione di
azioni, perché dipendenti dallo stesso titolo, ma con oggetto diverso, di azione principale e azione accessoria (nel senso di cui
all’art. 31 c.p.c.), cioè anche autonome, ma
nel senso che l’accoglimento
di quella secondaria dipende
dall’accoglimento di quella principale.
La
nota sentenza n.204/2004 del giudice delle leggi è intervenuta nella già
contrastata materia del riparto di giurisdizione “per materie” (si consenta il
gioco di parole), ponendo ulteriori problematiche, forse anche al di là delle
intenzioni “manipolative” della Corte.
Il
presente contributo, dedicato in particolare all’inciso relativo alla
competenza giurisdizionale in ambito
risarcitorio della Corte, non può però omettere di considerare l’intero
sistema della giustizia (non solo amministrativa) italiana, sia relativamente a
ciò che è previsto (o sarebbe previsto in Costituzione) sia in relazione al
concetto di giudici speciali, che
alla nozione di interesse legittimo.
La
giustizia amministrativa italiana è una giurisdizione di tipo soggettivo, a fronte della giurisdizione omologa francese, di tipo
oggettivo. In Francia, inoltre,
sussistono i principi della piena disponibilità del giudice e della diseguaglianza delle parti.
La
giurisdizione di tipo soggettivo, cos’ come la tradizione giuridica del
processo romano, porta a convergenze verso il processo civile.
Rispetto
alla giurisdizione, occorre distinguere gli altri poteri dello Stato, quello
esecutivo e quello legislativo.
Al
di fuori del potere giurisdizionale, si rientra nell’ambito dei limiti esterni
alla giurisdizione, perché non vi sarebbe alcun potere giurisdizionale.
All’interno
del potere giurisdizionale (del quale fa parte pleno jure il plesso
TAR-Consiglio di Stato, secondo la Corte Costituzionale) i limiti (le
delimitazioni) sono solo interni, occorrendo determinare quale sia il giudice
chiamato a decidere
La
delicatezza della giurisdizione amministrativa consiste nel fatto che solo al
giudice amministrativo, e non anche al giudice ordinario (che potrebbe solo
disapplicare) è consentito, quantomeno in linea di principio, annullare, demolire, intervenire sul
provvedimento impugnato.
Come
noto, il nostro ordinamento ottocentesco non prevedeva rimedi giurisdizionali,
ma solo contenziosi, all’interno della amministrazione, sicchè si differenziava
una amministrazione contenziosa e una amministrazione pura, sottratta alla giurisdizione
La
L.A.C. e la istituzione della IV sezione del CdS hanno consentito di
riconoscere giustizia avverso la pubblica amministrazione, cioè quel
particolare soggetto, disaggregato, che prima era lo Stato quale potere
esecutivo.
Dalla
giurisdizione unica alla nascita del giudice degli interessi aveva luogo la nascita del tradizionale riparto (giudice dei diritti e giudice degli interessi).
Prima
della nascita del giudice degli interessi, nessuna tutela veniva riconosciuta,
oltre proprietà e diritti di voto, ai soggetti incisi dalla azione
amministrativa dal giudice ordinario.
L’amministrazione
veniva ritenuta e definita arbitraria,
in quanto incensurabile. Non rispondeva
né delle illegittimità né delle illiceità.
Esisteva
pertanto una zona franca dalla
tutela e dal rispetto del diritto.
Emblematica
era la espressione anglossassone (king
cannot wrong), in base alla quale il potere esecutivo, prima di derivazione
divina e poi di tipo monarchico, era ritenuto al di sopra di ogni
responsabilità.
Una
larga fascia di interessi, pertanto, rimaneva priva di tutela.
Secondo
il giudice ordinario l’atto illegittimo comunque produceva i suoi effetti,
anche quando ne conosceva incidentalmente.
Rispetto
a tale sostanziale irresponsabilità (e mancanza di tutela di qualunque tipo)
costituiva un avanzamento di civiltà giuridica la istituzione del giudice
amministrativo, pure come deroga alla giurisdizione del giudice ordinario.
La
giurisdizione del G.A. era vista come speciale, residuale e limitata.
Come
tale, essa viene concepita anche dalla Costituzione repubblicana.
Secondo
l’art. 1 c.p.c., al quale deve attribuirsi valenza di principio generale in
tema di giurisdizione, a causa della sua collocazione nel sistema, la
giurisdizione, salve quelle speciali, è esercitata dal giudice ordinario.
Da
sempre, tuttavia, la dottrina interpreta tale disposizione nel senso che anche le altre giurisdizioni, quella
penale e quella amministrativa, sono generali,
sicchè la giurisdizione civile, nel sistema, è generale nel senso che essa è solo quella normale, alla quale
appartengono le materie che non vi sono espressamente escluse.
E’
vero però che nel nostro ordinamento esistono molte altre giurisdizioni
speciali, derogatorie della
competenza del giudice ordinario, completamente neglette dal giudice delle
leggi, che sono state legittimate dal loro operare, pur in presenza dei ben
noti limiti che erano previsti nelle disposizione transitorie della
Costituzione.
Basti
pensare al giudice tributario o al
tribunale superiore delle acque pubbliche.
Nell’ambito
tributario, la problematica della natura
della situazione giuridica
soggettiva, se cioè i contribuenti abbiano un diritto soggettivo o solo un
interesse legittimo all’accertamento della c.d. “giusta imposta”, conferma che la distinzione su situazioni
soggettive, peraltro contrastate in dottrina, non può essere strumento
distintivo su cui far riposare (con certezza del diritto) il riparto di
giurisdizione.
Si
consideri, inoltre, che, seguendo il ragionamento della Corte Costituzionale, a
proposito della necessità di autoritatività, il potere impositivo è il più
autoritativo che si concepisca, in quanto la funzione impositiva è servente,
strumentale, “ancillare”, rispetto a tutte le funzioni e servizi ulteriori da
parte dello Stato.
In
sostanza, la funzione impositiva è quella che non potrebbe mai mancare, per
definizione, in uno Stato di diritto.
Eppure,
il giudice delle leggi non ha considerato nulla in relazione al giudice
tributario, giudice naturale “consentito” in relazione alla materia
maggiormente connotata dal requisito di autoritatività.
La
completa dimenticanza della presenza di altri giudici speciali nel sistema,
porta a conclusioni aberranti dal punto di vista logico.
Si tenga conto di un solo esempio. In
caso di danno derivante da illegittimo accertamento tributario annullato, chi
sarebbe il giudice giurisdizionalmente competente, il giudice ordinario, il
giudice amministrativo oppure un terzo giudice naturale, il giudice tributario,
competente per la questione principale?
Né
la Corte ha ritenuto di spendere alcuna riflessione sulla divisione, logica se
vista da un lato, completamente arbitraria (nel senso della discrezionalità
tipica del legislatore ordinario) se vista dall’altro, del contenzioso sui
rapporti di pubblico impiego, divisi
equamente tra giudice ordinario e giudice amministrativo, secondo categorie
soggettive che non troverebbero alcun sollievo dalla richiamata distinzione tra
diritti soggettivi e interessi legittimi.
Ritornando
alla giurisdizione di legittimità
(quella demolitoria sull’atto
amministrativo), essa era concepita come tale, in quanto il giudice, per il
dovuto rispetto alle valutazioni riservate alla amministrazione, conosceva solo
dell’atto e non anche del rapporto: solo attraverso il prisma
dell’atto il giudice conosceva del rapporto, sicchè si spiegava il limitato
accesso al fatto.
La
degradazione del diritto soggettivo, dalle cui ceneri nasceva l’interesse
legittimo, costituiva l’ultimo passaggio di tale ragionamento sulla cognizione dell’interesse.
Gli
interessi legittimi erano definiti “interessi
non diritti”, in quanto situazioni giuridiche diverse da quelle già
protette giurisdizionalmente.
Si
diceva altresì che essi fossero l’altra
faccia, meglio, l’ altro nome della giurisdizione amministrativa.
La
nozione di giurisdizione esclusiva consiste nel ritenere che essa escluda la
giurisdizione ordinaria del giudice ordinario, in relazione alla cognizione dei
diritti soggettivi.
Nella
distinzione tradizionale, rimasta per vari decenni, al giudice (amministrativo)
della giurisdizione esclusiva era preclusa la cognizione dei c.d. diritti patrimoniali consequenziali (nei
quali sarebbe ricaduta la cognizione della azione risarcitoria a seguito di
annullamento di atto illegittimo), che spettavano al giudice ordinario.
A
mezzo di tali transiti, deve osservarsi, ciò che cambia (e cambiava) è non solo
il giudice da adire, ma anche il
processo, inteso come insieme di regole di rito.
Caratteristica
della giurisdizione esclusiva è che al
suo interno è meno decisiva la
importanza della differenza tra situazioni, anche se essa mantiene le sue
ragioni.
Nel
pubblico impiego, per esempio, si distinguono le situazioni soggette a
decadenza da quelle soggette a prescrizione, così come si distinguono momenti autoritativi e momenti paritetici.
Da
una giurisdizione esclusiva che trovava la sua ragione nella distinzione o
meglio, nel cumulo di situazioni
soggettive diverse, si è passati ad una giurisdizione che faceva riferimento
soprattutto alla spendita di
organizzazione e di potere pubblico.
Non
è, tuttavia, che tale progressiva mutazione della giurisdizione non fosse
compatibile con l’evolversi dell’ordinamento.
Da
un lato, si è assistito alla progressiva erosione dei momenti sia di statalità
(ciò che da alcuni viene definita la crisi dello Stato), sia di momenti di
autoritatività.
Né
la Costituzione repubblicana, presa a rigido parametro di riferimento dalla
sentenza n.204/2004, può dirsi immodificata, se non a costo di riferirsi alla
erronea concezione di costituzione
solo in senso formale e non in senso materiale,
come viceversa insegnano i grandi costituzionalisti.
Allo
stesso modo, sia permesso, non può disquisirsi di interessi legittimi, se non in un panorama comunitario, nel quale,
invece, vige il criterio della indistinzione
di situazioni soggettive attive, nel quale si configurano situazioni
soggettive attive (diritti!) avverso le autorità, come dimostrano i rinomati
precedenti, tra i quali sia sufficiente menzionare la sentenza Francovich.
D’altronde,
già da vari decenni, la confusione tra giudici, o meglio il criterio di
riparto, è avvenuta secondo distinzioni non consonanti con le convinzioni del
giudice delle leggi del 2004.
La
legge 689/1981 ha reso possibile la
cognizione esclusiva e di merito al giudice ordinario, nella materia delle
sanzioni amministrative.
L’art. 443 c.p.c. in tema di previdenza e assistenza fa riferimento
alla procedibilità del procedimento amministrativo rispetto al giudizio civile,
sicchè è consolidata la pregiudizialità possibile dell’atto anche quando il
giudice va a conoscere del rapporto tra cittadino e autorità, senza per questo
farne derivare conseguenze automatiche in sede di giurisdizione.
La
medesima giurisprudenza amministrativa per anni ha reso possibili dibattiti, non solo teorici, sulla natura
del diritto di accesso (se interesse legittimo o diritto soggettivo), a
causa degli effetti che si facevano derivare da una costruzione o dall’altra
(possibilità di reiterazione della domanda, decadenza, prescrizione, e così
via).
Pertanto,
nell’attuale ordinamento positivo, è recessiva la Costituzione solo formale,
viene meno il momento autoritativo della potestà pubblica, intesa nel senso
classico della amministrazione cavouriana (basti pensare a disegni di legge,
quali quelli di semplificazione, che porterebbero a liberalizzazioni complete o
parziali, senza tuttavia escludere del tutto la potestà, per esempio, di
prescrizione, controllo, vigilanza).
In
tale contesto, la giurisdizione esclusiva
per blocchi di materie era diventata un momento parallelo, dal punto di vista
giurisdizionale, della evoluzione dell’ordinamento.
Le
situazioni soggettive si caratterizzano anche e soprattutto per le diverse
forme di tutela giurisdizionale (ubi
remedium ubi jus).
Anche l’interesse legittimo, come
pretesa avverso la pubblica autorità, finisce per rientrare nel bene della vita di chiovendiana memoria.
L’interesse
legittimo diventa quindi figura di diritto positivo.
Va
osservato che di tale figura non vi è traccia in esperienze straniere, anche consimili alla nostra e nelle quali
viene altrimenti risolto in modo diverso il rapporto tra cittadino e azione
amministrativa e conseguente reazione giurisdizionale.
In
Inghilterra non esiste una branca definibile di diritto amministrativo né
esiste la intenzione di conoscerlo. Conseguentemente è del tutto sconosciuta la
figura dell’interesse legittimo.
Tra
gli stati europei, solo la Carta Costituzionale della Spagna conosce la figura
dell’interesse legittimo, ma la cosa non deve emozionare i di tanto se essa è
stata copiata dall’esempio italiano nella Costituzione del 1976.
Come
già accennato, in sede comunitaria, vige il diverso principio della indistinzione tra posizioni attive.
Il
diritto comunitario non può non avere una efficacia dirompente e quasi
conformante del nostro sistema, laddove si rifletta sul fatto che esso ha la
capacità di influenzare il diritto interno sia dal punto di vista sostanziale
(proporzionalità, concorrenza, accesso, trasparenza, principi sull’atto
amministrativo, affidamento e così via, senza pretesa di esaustività), sia dal
punto di vista del diritto amministrativo processuale
(jus processuale comune nelle forme
di tutela, in forma specifica o generica o nella tutela cautelare) o pre-processuale (giustificazioni delle
offerte anomale, partecipazione e contraddittorio, comunanza di gare pubbliche
forme di precontenzioso).
L’interprete dovrebbe quindi porsi il
problema della tenuta comunitaria della nozione di interesse legittimo.
In
diritto comunitario, d’altra parte, sono tutelati con risarcimento anche
diritti che nel sistema interno sono considerati politici, c.d. da
inadempimento del legislatore (caso Francovich,
Brasserie de la pecheur).
In
alcune materie oggi soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo (per esempio sulla attività delle autorità indipendenti) non
esistono in assoluto interessi legittimi, tanto che la ratio della esistenza di tali organismi è indicata proprio nella compresenza di situazioni costituzionalmente tutelate, che
richiedono un particolare modo di tutela.
Si
tratta, secondo tale ricostruzione, di situazioni
non degradabili (la uguaglianza del consumatore, la concorrenza, il
contemperamento tra situazioni contrapposte, entrambi tutelate costituzionalmente
e così via).
Di
più, nell’ambito di alcune materie devolute alle c.d. autorità indipendenti,
non esiste in assoluto una pubblica autorità in grado di comprimere tali
situazioni definite sensibili e quindi degne di maggiore protezione (a mezzo
delle autorità).
Nei
lavori della Commissione bicamerale bicamerale
spariva ogni nozione di interesse
legittimo (che all’epoca non era
considerato completamente
risarcibile).
In
un noto saggio, un illustre studioso (Ledda), parlava di “agonia e morte ingloriosa”
dell’interesse legittimo, ammettendo che la unica differenza dal diritto soggettivo era costituita dalla
irrisarcibilità.
La
dottrina civilistica migliore, d’altro canto, da un lato sostiene che gli
interessi legittimi sono diritti soggettivi particolari, che si distinguono
solo per i particolari modi e forme di
tutela; dall’altro lato, essa ha individuato, nell’ambito del medesimo
diritto civile, forme interessi legittimi in diritto privato, o interessi procedimentali, allorché
posizioni attive sono contrapposte a situazioni potestative (per esempio avverso autorità private, enti
associativi, datore di lavoro, definiti autorità private).
Il
fatto che dall’altro lato esista una potestà
non elimina il fatto che il rispetto
delle regole, nell’esercizio delle potestà, sia fatto valere a mezzo
dell’esercizio di diritti.
Nel
medesimo diritto privato si è
assistito ad un processo di emancipazione di forme di tutela complete anche per
situazioni che all’inizio non godevano
della medesima dignità dei diritti assoluti (le c.d. nuove frontiere del
danno ingiusto, e cioè lesione del credito, della chance, del possesso e
così via).
La
materia del pubblico impiego è trasversalmente divisa tra giudice
amministrativo e giudice ordinario, secondo criteri (non solo oggettivi di
posizioni soggettive), ma anche per categorie di soggetti, sicchè arduo appare
trovarne una giustificazione secondo i dettami della Corte Costituzionale.
Secondo
parte della dottrina l’interesse legittimo è contraddistinto dall’incontro, l’ “intreccio”, tra posizioni soggettive
che preesistono o nascono dopo la
azione amministrativa.
Secondo
altra teorica l’interesse legittimo va inteso come tutela giurisdizionale, come rimedio.
Tradizionalmente
l’interesse legittimo è un interesse
indirettamente e occasionalmente
protetto, differentemente dal diritto soggettivo, che è direttamente
protetto. Si ricorda la altrettanto tradizionale distinzione tra norme di azione e norme di relazione (attributive di diritti soggettivi).
Secondo
il Mortara, l’interesse legittimo altro non era che un diritto alla legittimità della
azione amministrativa, anche in via extra processuale.
Resta
il fatto che esso era inteso come potere di reazione di tipo prevalentemente processuale.
Per
vario tempo l’interesse legittimo era ritenuto consistere nella possibilità di ottenere (solo) l’annullamento
dell’atto amministrativo illegittimo in virtù della legittimazione al ricorso.
L’interesse legittimo si caratterizzava
pertanto per essere limitato alla sola tutela demolitoria a mezzo della azione
dinanzi al solo giudice amministrativo.
Non
che non si comprendesse che l’interesse legittimo altro non era che un
modo ulteriore di protezione di altre e compresenti situazioni soggettive
al fine del perseguimento o conservazione di
altri beni della vita.
L’interesse
legittimo pertanto conservava la valenza di interesse strumentale rispetto ad altre situazioni.
Altri
sottolineavano, infatti, per l’appunto, la necessità di collegamento con altre situazioni o fatti legittimanti (diritto di proprietà,
esercizio di attività economica e così via).
L’interesse
legittimo può quindi essere definito la pretesa
alla legittimità della azione amministrativa di chi si trova in posizione legittimante per la preesistenza di rapporti giuridici su
cui incide la azione amministrativa.
La
nozione di interesse legittimo finisce quindi per essere confusa con i limiti di protezione, nel senso che trova e
può trovare, in mancanza della risarcibilità, soddisfazione nel solo
annullamento.
E’
vero anche che teorie più avanzate rappresentavano come l’interesse legittimo,
quale posizione a sé nei confronti del pubblico potere, comprende anche poteri
atti a influire sul corretto
esercizio della attività amministrativa, e non
si limita, quindi, alla mera reazione: comprende, prima della possibilità
di reazione all’inadempimento (art.1218 c.c.), il potere di ottenere l’adempimento alla legittimità.
Prima
ancora del formarsi dell’atto lesivo illegittimo, l’interesse legittimo è un
diritto soggettivo che dialoga con
l’amministrazione, che esiste sia prima che dopo che durante (si pensi
alla istanza di partecipazione, al diritto al contraddittorio, alla giusta e
sufficiente istruttoria e così via).
L’interesse
legittimo esiste perché alcune facoltà della situazione soggettiva di partenza
(proprietà, ma è solo un esempio) sono incise dal potere.
L’interesse legittimo si comporta in
modo non dissimile dal diritto soggettivo. Basti pensare che anche in ambito
privatistico esistono diritti alla legittimità (l’annullabilità delle delibere
assembleari), sottoposti a termini di decadenza, al principio di stabilità,
alla presunzione di legittimità, tendenzialmente al solo annullamento,
residuando solo in via sussidiaria l’azione risarcitoria.
L’interesse
legittimo si attiva a mezzo di poteri non solo procedimentali o peggio ancora processuali,
ma anche a mezzo di poteri sostanziali.
Si
tratta di interessi quasi diritti, di influenza e cooperazione nel procedimento
amministrativo, prima che di reazione.
La
tradizionale teoria che distingue tra affievolimento
dei diritti e diritti fievoli ab
origine o in attesa di espansione, in realtà nasconde l’equivoco della
compresenza di una situazione soggettiva con l’altra o della trasformazione
dell’una nell’altra, in presenza dell’uso (o dei presupposti) del potere.
La
distinzione tra carenza in astratto o in concreto e il cattivo uso (il primo
devoluto al g.o. e il secondo al g.a.) trovava la sua ragione nella assenza dei
presupposti dell’esercizio del potere, sicchè la situazione non era degradata
dal potere.
Interesse e diritto insorgono nella
medesima vicenda dinanzi al potere amministrativo.
La
ratio della giurisdizione esclusiva,
ma anche di quella definita piena (della tutela risarcitoria) è di favorire la unicità e concentrazione nel medesimo
giudizio.
La
attribuzione della cognizione del risarcimento al giudice amministrativo (prima
con il D.Lgs.80/1998 e poi con la legge 205/2000, transitando per il formante
giurisprudenziale storico della sentenza n.500/1999 della Cassazione a sezioni
unite), consente di superare la vecchia dicotomia secondo la quale al giudice
amministrativo compete il solo annullamento, mentre al giudice ordinario
spettano residualmente tutte le pretese diverse dall’annullamento.
La
azione di annullamento trova la sua causa petendi nella affermazione della illegittimità dell’atto, mentre la
richiesta di illecito la trova nella affermata illiceità del fatto (di cui l’atto illegittimo costituisce un
segmento).
Il
problema della cognizione dell’illecito resta invariato, quale che sia la
riconducibilità della specie di responsabilità della funzione amministrativa,
se più assimilabile a quella contrattuale,
a quella extracontrattuale oppure di
tipo diverso (da contatto o anche
precontrattuale), in quanto si tratta sempre e comunque di illecito.
Attualmente,
pur devoluto alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, non risulta
risolto, il problema circa la natura
di tale tipo di responsabilità (se contrattuale, extracontrattuale, da
contatto, speciale).
E’
evidente che qualora la giurisprudenza concludesse nel senso di una
responsabilità di tipo contrattuale per lesione del diritto alla legittimità
(con le conseguenza in tema di onere della prova, colpa e così via), il
risarcimento in forma specifica sarebbe relativo non ad un fatto illecito
extracontrattuale, ma ad un illecito
contrattuale (da inadempimento).
La
cognizione della azione risarcitoria può considerarsi un ampliamento delle
competenze giurisdizionali del giudice amministrativo, la cui importanza non si
limita al discorso dei blocchi di competenza, ma consente di affermare l’aumento delle situazioni risarcibili,
anche se concettualmente deve distinguersi la norma processuale (attributiva di cognizione) da quella sostanziale, scritta dalla
giurisprudenza della Cassazione.
Occorre
considerare che le leggi processuali (D.Lgs.80/98 e L.205/2000) erano
tecnicamente inadeguate, stabilendo che il giudice amministrativo “dispone” il risarcimento, mentre
l’azione risarcitoria è sempre azione di condanna
(ad un facere o ad un dare).
La
dottrina più accreditata ha osservato che la cognizione estesa anche alla
azione risarcitoria, più che una nuova forma di giurisdizione, rappresenta una cognizione piena, estesa anche al danno
ingiusto.
A
mezzo di tale cognizione, il g.a.
diventa giudice del rapporto e non solo dell’atto.
E’
vero però che esistono storicamente, anche nel nostro sistema, situazioni non
assimilabili alle tradizionali categorie, in quanto esistono diritti non
comprimibili dal potere pubblico.
Il
diritto alla salute, in quanto mai degradabile, sarebbe di conseguenza sempre
tutelabile dinanzi al g.o.
La cognizione anche del danno ingiusto,
seguente all’atto illegittimo da annullare, consente di affermare che dinanzi
al giudice amministrativo la tutela si presenta come esaustiva, rispondente al
principio di effettività a mezzo della reintegrazione, in forma specifica o
quantomeno generica, delle conseguenze patrimoniali.
La
sentenza n.500/1999 (sentenza notissima, ma la cui valenza non è così
dirompente come si è voluto ritenere), aveva affermato che gli interessi sono
risarcibili (dinanzi al g.o.), restando non
risolto il problema della c.d. pregiudizialità,
al quale una risposta ha dato l’Ad. Pl. C. di Stato n.4/2003.
La
l.205/2000 prevede il risarcimento sia in forma specifica che generica,
consentendo una completa restaurazione
della situazione lesa.
Secondo la Corte Europea sui Diritti
dell’Uomo sono diritti risarcibili anche quelli su cui incide la pubblica
amministrazione (diritto alla buona amministrazione per la Carta Costituzionale
della Unione).
Al
proposito, la nuova Costituzione europea, parla di diritto alla buona
amministrazione.
La
giurisdizione sul risarcimento era stata intesa da parte degli interpreti come
una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, come materia a sé, come ad intendere
da un lato che il diritto al
risarcimento (diverso dalla situazione lesa) è sempre un diritto, e dall’altro che la causa risarcitoria è una sorta di materia.
La sentenza n.204/2004, evocando una
distinzione per rimedi, da un lato consente di evitare la vexata quaestio su
quale sia la situazione giuridica risarcibile, mentre dall’altro lato non
risolve il problema.
In
un primo senso si può parlare di tutela
in generale come reintegrazione e attuazione del diritto obiettivo, di difesa a seguito di violazione.
La
equipollenza tra diritto e processo incontra limiti di fatto di varia natura che in luogo della reintegrazione
in forma specifica impongono ai titolari di situazioni di vantaggio di
accontentarsi di situazioni equivalenti
(come il risarcimento del danno).
Dominato
dalla esigenza di ridurre al minimo gli interventi degli organi, l’ordinamento
è prodigo nel riconoscere fatti e
atti produttivi di obbligazioni.
Si
parla di bisogni di tutela
giurisdizionale ma anche di bisogni differenziati di tutela (per esempio, per categorie, si pensi alla differenza
tra restituzione e risarcimento)
Nella
tutela dei diritti del codice civile non sono menzionati i modi e le forme per
conseguire la tutela dei medesimi diritti, ma la natura e figura dei provvedimenti (sentenze, pignoramenti,
sequestri e così via) con cui si attua, le condizioni sostanziali, gli effetti
che producono sui rapporti sostanziali.
In
una nozione di tutela ampia si può individuare la trascrizione, idonea a
evitare e risolvere conflitti tra più acquirenti dal medesimo autore.
Come
noto, il diritto anglosassone privilegia l’angolo
dei rimedi anziché quello delle posizioni soggettive attive: rimedio è la concreta risposta che l’ordinamento
assicura contro il torto ricevuto (forms of actions di tradizione
medievale, che ripercorrevano le formule
processuali romane).
La
produzione di nuove obbligazioni attiene al rapporto tra le parti, mentre la tutela attiene al rapporto con il giudice, quasi una pretesa nei confronti del
giudice.
Le
cures of wrongs sono le particolari
forme di protezione contro i torti.
L’ingiustizia
(non giustizia, contrarietà a diritto) è fatto produttivo di obbligazione
(2033, 2041, 2043 c.c.); la tutela e le sue forme attengono al tipo di
pronuncia o provvedimenti da chiedere al giudice, a cui le singole azioni
spettanti al soggetto mettono capo (condanna, accertamento, annullamento,
costitutiva, sommaria, restituzione, risarcimento, appartenenza, compensazione
del danno subito).
La
giurisdizione amministrativa di legittimità,
quale unica forma di controllo e garanzia avverso la attività della
amministrazione veniva ritenuta una soddisfacente
garanzia; per altro verso, taluni lamentavano la inadeguatezza, la “impresentabilità” della sola tutela di annullamento
(Villata).
Nella
giurisdizione di legittimità atto “campeggia” l’atto, il giudice conosce
della vicenda attraverso il “prisma”
dell’atto.
L’interesse
legittimo corrispondeva, processualmente, alla unica azione diretta a sollecitare poteri di controllo dello Stato.
Conseguenze
di tali limiti sono stati il completamento con una giurisdizione di spettanza e
di responsabilità.
E’
vero pure che i medesimi effetti demolitori
dell’annullamento venivano ritenuti integrati
da effetti ripristinatori e conformativi, attribuendo alla pronuncia
demolitoria effetti quasi “ordinativi”,
avvicinando la sentenza del G.A. a quella di condanna del giudice civile.
L’annullamento
infatti, già in sé, comporta effetti demolitori, ripristinatori, conformativi.
Dal
punto di vista dell’operato del giudice, la tutela costitutiva non si limita ad
accertare ma realizza l’effetto
giuridico invocato.
Il
binomio diritto potestativo-sentenza costitutiva non può che essere realizzato
dalla sentenza del giudice (non da altri) quasi a postulare una pretesa avverso
il giudice
D’altro
canto, alla tutela debole
rappresentata dall’annullamento si affianca la tutela forte, invasiva, del giudizio di ottemperanza come prosecuzione del precedente giudizio di
cognizione (c.d. giudicato a formazione progressiva).
Tra
gli effetti della pronuncia esiste l’ obbligo di conformazione.
L’ottemperanza
è il punto di connessione tra
amministrazione e giurisdizione,
il momento in cui entra in crisi il principio della divisione dei poteri.
L’annullamento
costituisce una qualificazione negativa
alla quale è possibile che non si adeguino i soggetti che vi sono tenuti,
sicchè sorge la esigenza di comandi integrativi.
E’
vero però che già nella pronuncia di
annullamento, nel suo ordine di conformazione, è affermato l’obbligo di restaurare.
A
mezzo del ripristino integrale,
ottenibile in fase di conformazione e di ottemperanza, può eliminarsi la
esistenza del danno risarcibile.
Dall’obiter (in realtà è un punto di
pronuncia) della Corte Costituzionale secondo cui la tutela risarcitoria è un completamento della tutela demolitoria
e/o conformativa, si desume l’ulteriore corollario (anche se non pacifico per i commentatori) della supremazia, primazia e principalità
della tutela demolitoria del sistema annullatorio previsto dal nostro sistema
di giustizia.
La
regola della necessaria pregiudizialità, del previo annullamento, dipendeva in
passato dal fatto che la adozione di un provvedimento amministrativo
incideva sulla posizione di diritto soggettivo determinandone la compressione e
facendo sorgere dalle sue ceneri (Nigro) l’interesse legittimo; la
sentenza di annullamento dell’atto annullato comportava retroattivamente la riespansione del diritto ingiustamente
compresso; il privato poteva così agire per il risarcimento del danno dinanzi
all’AGO.
Il
medesimo ragionamento poteva valere per il caso di situazioni ampliate per
effetto di provvedimenti amministrativi successivamente sospesi, annullati o
ritirati.
La
regola del previo annullamento fu ribadita dal legislatore in una normativa di
settore (art. 13 L.142/1992), e di essa alcuni osservarono che fosse
espressione di un principio generale; per altri essa regola rappresentava una
conferma della inesistenza di un principio generale in tal senso.
Nella
fase attuale di riforma di tipo concentrazionistico nell’ambito della
giurisdizione, la competenza giurisdizionale piena del giudice amministrativo
rende superate le ragioni storiche della regola del previo annullamento.
Sembra,
in apparenza, che la caduta del muro di Berlino della irrisarcibilità debba
determinare al contempo la caduta della regola del previo annullamento.
Ma
così non è.
La
tutela dell’interesse legittimo avviene sia
nella forma demolitoria (quella che i civilisti chiamano restitutoria nell’ambito dei diritti
reali) sia nella forma risarcitoria
(con il passaggio dalla regola della proprietà, della spettanza di un
bene, alla regola della responsabilità).
La
tutela dell’interesse legittimo può ottenersi però soltanto nell’ambito dei tempi e dei modi relativi
all’esercizio della funzione, rispetto alla quale è emersa la situazione di
interesse legittimo.
L’azione
di annullamento ha la finalità di rimuovere per il passato l’atto illegittimo, e di ripristinare anche pro futuro le condizioni di
legalità e legittimità della funzione pubblica.
Nel nostro sistema non esiste un pubblico ministero
nell’ambito del giudizio amministrativo, né una giurisdizione di tipo
oggettivo, e pertanto la scelta di ricorrere in giudizio spetta unicamente al
privato interessato, che può agire per cancellare la illegittimità che lo ha
pregiudicato, e realizzare il suo interesse.
Non vi è dubbio però che
l’annullamento dell’atto illegittimo soddisfa anche e primariamente l’interesse
pubblico alla legittimità.
La
azione risarcitoria avrebbe invece unicamente finalità di ristorazione del
danno ingiusto, non occupandosi di volere ripristinare la legalità violata.
Non può ritenersi
però che i due rimedi abbiano carattere autonomo, avendo per oggetto
aspetti diversi dello stesso interesse protetto (tale invece è il pensiero del
di Majo), in quanto deve ritenersi al contrario che l’interesse pubblico abbia
la forza di imporre al privato l’onere
di immediata impugnazione, in quanto
esso prevale su quello privato, non solo, come si è ritenuto, quando sia legittimo (Caranta), ma
anche quando, diremmo a fortiori,
quando sia illegittimo, e voglia e debba rientrare nei binari della
legittimità.
Se
i civilisti riconoscono che il sistema non riconosce una subordinazione
assoluta della posizione attiva su quella passiva, e pertanto devono
considerarsi, in ogni fase del rapporto, gli interessi del debitore comune, per
il quale il risarcimento non deve essere eccessivamente oneroso, a fortiori vanno considerati gli interessi di quel particolare debitore
rappresentato dal pubblico potere.
E’
parsa costruzione artificiosa quella che richiama l’art. 1227 secondo comma c.c.,
secondo il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza, in quanto risulterebbe
oneroso imporre al danneggiato di agire in giudizio anche quando il suo
interesse è di tipo diverso dall’annullamento dell’atto; altri (Caringella)
hanno proposto di ritenere più congrua la imposizione al privato danneggiato di
proporre alla p.a. istanza diretta alla emanazione di atti in autotutela,
stante la minore onerosità di una richiesta amministrativa rispetto ad una
azione giudiziale.
A
parere di chi scrive, la soluzione del problema, a livello teorico, può
ritrovarsi nel ritenere che la tutela dell’interesse legittimo sia unitaria, ma
nel rispetto della scala di
meritevolezza dei valori investiti, ma anche nel rispetto della graduazione e
supremazia dei rimedi di tutela menzionati dalla Corte Costituzionale.
Nella ponderazione
degli interessi in gioco, pertanto, l’interesse pubblico prevale nel senso che
la graduazione del ripristino della legalità è la seguente: preferenza all’annullamento come primaria
forma di restaurazione in forma specifica, di tutela reale, demolitoria e
restitutoria, anche nell’interesse
pubblico; soltanto in seguito, in caso di impossibilità, eccessiva
onerosità (art. 2058 c.c.), sconvenienza per l’interesse pubblico (art. 2933
c.c.), anche a parziale soddisfazione, risarcimento in forma specifica con la
condanna ad un facere (art. 35 DlLgs.80/98 come modificato dalla L.205/2000);
come ipotesi residuale, anche in parte qua, il risarcimento per equivalente
(condanna ad un dare danaro).
La
tutela dell’interesse legittimo viene per essere considerato un unicum
non scindibile, che può sfociare in variegate azioni e rimedi, tutte
destinate al soddisfacimento di aspettative lese o non realizzate, ma sempre
tenendo presente che, così come, nella fisiologia del rapporto tali situazioni
di interesse legittimo emergono nell’esercizio della funzione pubblica, cosi,
nel momento patologico e restauratorio, esse vengono tutelate nel raffronto con
l’interesse pubblico, non dovendosi consentire di poter agire solo e
direttamente in sede risarcitoria per equivalente con il danno duplice per la
collettività, oltre che per la amministrazione, sia di una azione amministrativa scorretta ma acquisita
perché in fase avanzata, che di una moltiplicazione degli oneri.
Attraverso
questo abuso di tutela verrebbero messi in discussione i principi della certezza
del diritto, della legalità, della
efficienza e del buon andamento della p.a..
La
inoppugnabilità per inosservanza del termine di decadenza, è stato detto, è un
predicato, un requisito non necessario, che si aggiunge normativamente all’atto
(Giannini), contemperando esigenze di
certezza e di legalità.
D’altro
canto, l’annullamento giurisdizionale dell’atto, se pure su istanza di parte,
realizza, in primo luogo la esigenza
pubblica del ripristino della legalità.
Non
è corretto pertanto sostenere che la azione di risarcimento si aggiunge e non
si sostituisce alla azione di annullamento, in quanto la parificazione che
l’interesse legittimo ha ottenuto nei confronti del diritto soggettivo comporta
la assunzione anche dei principi comuni relativi al riconoscimento della
armonizzazione e della unitarietà dei modelli di tutela. Ubi commoda, et eius incommoda.
L’importante è non passare
dal poco o nulla al troppo, da una chiusura alla risarcibilità
dell’interesse legittimo, che trovava
tutela soltanto in via demolitoria, ad una possibilità di scelta di tutela
indiscriminata, nei tempi e nei modi, da parte del danneggiato, senza
ponderata considerazione degli interessi in gioco.
Il
titolare della situazione protetta nei confronti del pubblico potere, ha l’onere di esperire la tutela la
più reale e specifica possibile (in primis, l’annullamento), e in via graduale,
in caso di insoddisfazione totale o parziale, impossibilità, eccessiva
onerosità, la tutela risarcitoria in forma specifica, e poi generica.
La gradualità di tutele nell’interesse sia del privato che del
potere pubblico deve evitare la coltivazione di riserve mentali da parte di
coloro che si ritengano lesi dall’azione amministrativa, in caso di atti che illegittimi
ab origine, ma non fatti oggetto di immediata impugnazione, oltre che
speculazioni a carico della spesa pubblica.
Il sistema francese prevede
la potenziale alternatività tra il rimedio dell’annullamento e quello del
risarcimento.
Principio di diritto
civile è che in caso di contrasto con lo stesso, deve preferirsi in primo luogo la restaurazione in maniera
reale dell’ordine violato (v. p.es. ai sensi dell’art. 1432 : la parte in errore non può domandare
l’annullamento del contratto se, prima che le possa derivare pregiudizio,
l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del
contratto che quella intendeva concludere; l’art.
1453 c.c. prevede la risoluzione del contratto a seguito di quel
particolare illecito rappresentato dall’inadempimento, facendo salvezza del
residuo danno risarcibile, come ipotesi
però residuale e sussidiaria, e non alternativa alla tutela restitutoria).
Non
sorprenda il richiamo ai principi del
diritto civile comune, in quanto (come ricorda il Travi citando Eisenmann)
si è dovuto ammettere che il diritto applicato in tema di “responsabilitè de la puissance publique” dal Conseil d’Etat
dall’arrét Blanco in poi, non era altro
che il diritto privato, e che in tale materia era morta, se mai fosse
vissuta, la tesi della autonomia del diritto amministrativo dal diritto
privato.
Ai
sensi dell’art. 35 D.Lgs.80/98 come modificato dall’art. 7 primo comma della
L.205/2000, nell’ambito della giurisdizione esclusiva il G.A. dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
Ai
sensi dell’art. 7 quarto comma L.205/2000, il G.A., nell’ambito della sua
giurisdizione, conosce anche di tutte le
questioni relative all’eventuale risarcimento
del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica.
Può
ritenersi che il legislatore si sia riferito non soltanto alla reintegrazione a
mezzo della pronuncia di condanna, ma abbia tenuto presente anche il contenuto ripristinatorio nella forma più
specifica di cui è capace l’annullamento.
L’utilizzo della formula “reintegrazione in forma specifica”,
d’altronde, non è univoca, se raffrontata all’art. 2058 c.c., rubricato “risarcimento in forma specifica”, ma che nel corpo della disposizione fa
riferimento alla reintegrazione in forma
specifica e al risarcimento per equivalente.
La
dizione utilizzata è generica anche perché, se si limitasse il risarcimento in
forma specifica alla condanna ad un facere,
secondo il modello di cui all’art. 2058, non sarebbero chiari i limiti del potere del giudice nei
confronti della successiva attività provvedimentale della p.a. (per esempio,
condanna ad emettere un certo tipo di provvedimento).
Ne
deriva pertanto che non è interpretazione del tutto peregrina il ritenere che
il riferimento alla reintegrazione e al risarcimento in forma specifica includa nel suo seno il rimedio
dell’annullamento come tutela reale.
Non
ha validità affermare che il ristoro in forma specifica, oltre che un prius, è anche un melius per il danneggiato, che difficilmente vi rinuncerà,
potendone usufruire (A. Romano Tassone), e che le azioni risarcitorie sganciate
dalla azione di annullamento sono prevedibili soltanto in caso di decorrenza
del termine di impugnazione, in quanto nessun ricorrente vorrebbe rinunciare a
priori alla soddisfazione in forma specifica.
Come
si è acutamente osservato (Caringella), infatti, può infatti ipotizzarsi il
caso del concorrente del tutto impreparato, che troverebbe più conveniente
chiedere il risarcimento del danno da perdita di chances commisurate al numero dei partecipanti alla procedura,
piuttosto che impugnare avanti al giudice amministrativo il provvedimento di
esclusione per ottenere la riammissione ad una procedura destinata ad un esito
sicuramente svantaggioso.
Occorre
evitare nel sistema che l’esercizio della funzione pubblica diventi una
attività intrinsecamente aleatoria, per i danni conseguenti ad
illegittimità sempre possibili, ed anzi probabili, con l’effetto di costi
superiori ai benefici del bene pubblico.
La necessità del previo
annullamento deriva inoltre anche dalla espressione dell’art. 7 l.205/2000, che
prevede che il G.A., nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di
tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica; il riferimento ai “diritti
patrimoniali conseguenziali” è stata ritenuta una conferma normativa della
dipendenza nel sistema della azione risarcitoria da quella di annullamento.
L’annullamento
deve precedere o accompagnarsi alla azione di risarcimento, in quanto tutela la
medesima posizione soggettiva, la
spettanza di un unico bene della vita, che è sì integralmente risarcibile,
ma che, per la situazione a cui si contrappone, l’esercizio della funzione pubblica,
può ottenere ogni tipo di tutela ammesso dall’ordinamento, solo nei modi e tempi previsti a tutela del prevalente interesse pubblico.
D’altronde,
anche una situazione soggettiva attiva di potere può essere condizionata,
assoggettata ad un onere: il titolare, per realizzare l’interesse a cui
tutela gli è concesso il potere, non solo deve esercitare questo potere, ma
anche svolgere una distinta attività, osservare un certo comportamento. Questo
comportamento, nella specie la instaurazione del previo o contestuale
annullamento nel rispetto dei termini, è libero
(Santoro-Passarelli), nel senso che non costituisce oggetto di un obbligo, la
cui inosservanza determini a suo carico una sanzione, ma è necessitato, nel senso che è condizione della realizzazione dell’interesse.
Il
danneggiato dalla illegittimità-illiceità del pubblico potere ha pertanto piena
tutela per ottenere tutto quanto gli spettava, ma è condizionato nei modi, perché
anche in tale fase è prevalente il pubblico interesse.
Devono prima di tutto essere esperiti i
rimedi appositamente previsti per contestare quel provvedimento.
Non è possibile in diritto civile agire
per il risarcimento se è prescritta la azione di annullamento del contratto.
La
presenza di specifici strumenti di impugnativa dell’atto (e la facoltà di
autotutela) impone il rispetto del previo
esperimento delle impugnative; in caso contrario, si renderebbe possibile
realizzare un interesse al cui scopo
è predisposto uno strumento diverso:
la eliminazione dell’atto invalido,
un provvedimento che per ipotesi manca e che il privato si rifiuta di chiedere.
D’altronde,
il risarcimento in forma generica è consentito (la scelta può essere rimessa al
danneggiato) nei sistemi ad economia di mercato, laddove si ritiene che vi sia astrattezza
dei soggetti dello scambio, equivalenza delle merci.
Con
il risarcimento si accolla a un soggetto anziché ad un altro il costo economico dei comportamenti
devianti; la riparazione in natura presuppone invece una considerazione differenziata e articolata degli interessi e dei bisogni
per i quali si chiede tutela.
Non si comprende come possa disquisirsi
di indifferenza di valori, di equipollenza con il danaro, se tra gli interessi
da valutare vi è anche quello che per definizione è di tutti e di nessuno:
l’interesse pubblico.
Ritenendo
sussistere un principio di priorità più
che di pregiudizialità dell’annullamento, il nostro ordinamento si avvicina
oggi al modello anglosassone e al principio del remedies precede rights, sfumando invece la distinzione in base
alla sola risarcibilità.
In
diritto civile in genere si distingue tra tutela
restitutoria, risarcitoria e sanzionatoria
(di Majo), definendo la prima come quella che tende a ripristinare le cose
come erano prima del fatto illecito. Solo in una nozione assai larga di
restituzione rientrerebbero le misure tendenti a ristabilire anche in senso meramente
economico la situazione anteriore all’illecito.
La
misura restitutoria ha carattere reale,
in quanto restaura in termini l’equilibrio turbato.
Non vi è dubbio che
l’annullamento dell’atto amministrativo realizza una misura restitutoria, una tutela di carattere reale, nel senso sopra
specificato (Romano Tassone sottolinea l’aspetto di realità legato alla
emissione del provvedimento cautelare).
Trascurata
da parte della dottrina è anche la differenza di natura e di ratio degli istituti della decadenza e della prescrizione, la prima, nella specie, di sessanta giorni dalla
conoscenza dell’atto da impugnare, a salvaguardia della impugnabilità e del
rispetto della regola della perentorietà dei termini, e la seconda,
quinquennale in caso di fatto illecito (art. 2947 c.c.), a garanzia della
certezza dei rapporti giuridici e diretta all’adeguamento della situazione di
fatto a quella di diritto.
Anche
la decadenza risponde alla logica di garantire la certezza dei rapporti
giuridici, ma essa di solito si differenzia dalla prescrizione per la maggiore
brevità dei termini, perché può avere le più svariate finalità ,
anche di tipo superiore, nel qual caso è sottratta alla disponibilità
delle parti (art. 2969 c.c.).
La
decadenza pubblicistica ha la finalità superiore di garantire la legittimità
dell’agire amministrativo, la certezza dei rapporti giuridici, il rispetto
della presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, il rispetto della
esigenza della continuità della azione amministrativa, e infine di consentire
alla pubblica amministrazione fallace di restaurare il privato leso
anche nel rispetto dell’interesse pubblico che vuole agire legittimamente.
In presenza dell’interesse
pubblico alla legittimità, o alla certezza dei rapporti giuridici di tipo
amministrativo, non sembri assurda la imposizione dell’onere a carico del
privato che si ritiene leso di agire nel termine di decadenza e di iniziare
quantomeno congiuntamente l’azione di annullamento, che, da un lato, ripetesi,
è insita in una azione di risarcimento, di restaurazione in senso ampio, e
dall’altro, è necessaria, pregiudiziale, al fine di colorare di
illiceità l’agire amministrativo, che altrimenti resterebbe neutro, con tutti i
successivi problemi di onere della prova dei fatti costitutivi del diritto
preteso (2697).
Se
ne ricava ancora la necessaria regola della imposizione, oltre che dei modi,
dei tempi alla tutela dell’interesse
legittimo, nel rispetto dell’interesse pubblico, e la sottoposizione dei rimedi
non solo alla prescrizione
quinquennale della azione risarcitoria, ma in sostanza anche alla decadenza tipica della impugnativa
dell’atto amministrativo, in quanto tali istituti, la prescrizione e la
decadenza, rispondono a finalità in parte diverse: nella decadenza il tempo
è distanza, l’atto di esercizio va compiuto a non troppa distanza dal fatto
che ne costituisce il fondamento; nella prescrizione il tempo è durata,
esso è tendenzialmente fatto estintivo, in quanto la inerzia che dura nel tempo
estingue il diritto, rectius, fa
sorgere nella controparte il diritto potestativo a eccepire la prescrizione
(Barbero). Nella decadenza pubblicistica è prevalente l’interesse di tipo
superiore che impone termini più ristretti, e il cui mancato rispetto, nella
impugnativa dell’atto amministrativo, viene sanzionato con la inoppugnabilità
dell’atto.
La
esigenza è invece la medesima, ed è la certezza
dei rapporti giuridici.
Da
tale ragionamento, dalla prevalenza dell’interesse pubblico alla restaurazione
dell’ordine violato, alla legittimità, e alla certezza del diritto, si arguisce
anche la possibilità della compresenza sia del termine di decadenza che di
quello di prescrizione, che convivono anche in altri istituti (v. 480 e 481
c.c., decadenza e prescrizione del diritto di accettare la eredità; 1495 c.c.,
azione di garanzia per vizi nella compravendita, decadenza di otto giorni e
prescrizione di un anno; art. 1667 c.c., azione per difformità e vizi
dell’opera appaltata, con termine di sessanta giorni a pena di decadenza per la
denunzia e prescrizione di due anni dalla consegna).
In diritto tributario esistono pretese (p.es. il rimborso o indebito
tributario) sottoposte sia a termini di decadenza (più brevi ai fini della
istanza) che di prescrizione (più lunghi ai fini del ricorso), senza che ciò
determini lo stravolgimento dei principi.
Non
sembra pertanto una limitazione di tutela al soggetto leso dallo scorretto
esercizio della funzione pubblica, la imposizione del rispetto di modi e
tempi e quindi dell’onere di agire a pena di decadenza in primo luogo per
l’annullamento degli atti illegittimi, e nel termine di prescrizione, ove
l’annullamento non sia stato in tutto o in parte ripristinatorio, con la azione
di risarcimento in forma specifica o generica.
Si
potrebbe discutere della ragionevolezza dei termini, rispettivamente, allo
stato, di sessanta giorni e cinque anni, ma tali discussioni, utili de jure condendo, non sarebbero in grado
di sovvertire la impostazione del sistema nella logica sopra
rappresentata.
L’annullamento dell’atto amministrativo
è la prima e necessitata forma di reazione avverso la contrarietà a diritto.
Dalla
sentenza n.204/2004, dalla menzione dei rimedi di tutela che tra loro si
integrano e completano, deriva una
ulteriore conferma della tesi della c.d. necessità della pregiudizialità, con
argomentazioni ancora più convincenti di quanto affermato dalla Adunanza
Plenaria n.4/2003 del Consiglio di Stato, che si è basata soprattutto sulla
inammissibilità della c.d. disapplicazione provvedimentale e sulla necessità di
rispetto (non elusione) del termine di decadenza.
L’atto
illegittimo concreta anche esso la violazione di un obbligo: l’obbligo di
legittimità dell’agire amministrativo, in quanto l’esercizio delle funzioni
pubbliche si configura come potere-dovere (la potestà in senso civilistico) e
la violazione dei relativi limiti non può che cogliersi avendo riguardo
all’inadempimento del dovere.
Rispetto
alla contrarietà al diritto, alla antigiuridicità in senso lato (che si
configura come illegittimità per l’atto amministrativo, come fatto illecito
nella responsabilità aquiliana, come illiceità nel contratto), l’ordinamento,
per non contraddire se stesso, deve approntare i mezzi di restaurazione.
La restaurazione del diritto violato è
fenomeno esteso, che ricomprende nel suo genus anche il risarcimento del
danno (Ferrini). La restaurazione
del diritto violato è possibile anche se la violazione del diritto non
abbia dato luogo a un danno e può attuarsi con rimedi giuridici assai diversi,
secondo la varietà dei diritti violati; funzionalmente essa è comunque sempre
diretta ad assicurare al titolare di una situazione giuridica soggettiva
protetta, la conservazione o il
conseguimento del bene della vita, oggetto dell’interesse tutelato (
Chiovenda).
La
restaurazione del diritto concretata dalla violazione del dovere di legittimità
della pubblica amministrazione avviene, nella costruzione del nostro sistema di
giustizia amministrativa, attraverso la sentenza
del giudice amministrativo che è sanzione
e riparazione dell’ordine giuridico violato (quasi una sorta di pretesa
avverso il giudice).
Non
si vuole trascurare il fatto che la illegittimità di un atto, anche
successivamente al decorrere del termine di impugnabilità, può determinare la
volontà della p.a. di procedere in autotutela
alla eliminazione dell’atto; né si vuole negare che la sentenza del giudice
amministrativo abbia effetti che non possono limitarsi alla sua portata
demolitoria, e quindi sono non solo costitutivi,
ma anche di tipo preclusivo e
ordinatorio (Caianiello), in quanto la pronuncia del giudice attraverso il
sindacato sulla validità dell’atto investe il rapporto intercorrente tra le
parti, sia pure attraverso la puntualizzazione che di questo traspare nel prisma dell’atto impugnato, in un
processo che resta promosso su istanza di
parte e limitato ai termini
della domanda proposta.
Si
vuole però incentrare la attenzione sul fatto che la portata tipica della
sentenza di annullamento del G.A. è innanzitutto di tipo demolitorio, di
annullamento dell’atto amministrativo, in quanto la invalidità del
provvedimento amministrativo, diversamente da quella del contratto, ricade sub
specie di annullabilità (Giannini).
In
precedenza si assisteva anche alla diversità di tutela per categorie di
interessi, dalla iperprotezione di
quelli oppositivi alla mancanza di piena tutela di quelli pretensivi.
Soltanto
con il c.d. formante giurisprudenziale della Cassazione a SS.UU. n.500/199, o
meglio, con la consapevolezza della
piena responsabilità della amministrazione, si è ammessa la risarcibilità
dell’interesse legittimo ( se vi sia stata lesione all’interesse quale bene
della vita al quale l’interesse legittimo si correla), mentre le norme di rito
(D.Lgs.80/1998 e L.205/2000) hanno solo una valenza processuale.
Tali
norme hanno stabilito l’utilizzo dinanzi al giudice amministrativo degli
strumenti del risarcimento in forma specifica o generica, in modo forse
improprio, senza stabilire una sorta di primazia dell’uno rispetto all’altro, i
limiti con l’attività amministrativa, il rapporto con l’annullamento, il
rapporto con l’ottemperanza.
Va ribadito, anche a seguito della
sentenza del giudice delle leggi, che la prima forma di restaurazione
dell’ordine violato deve ritenersi sempre l’annullamento dell’atto illegittimo.
E’
vero anche che per la tutela demolitoria e per quella di ottemperanza non sono
necessari tutti gli elementi del fatto illecito (colpa o dolo, danno al
patrimonio), mentre per la tutela cautelare è necessario il pregiudizio (non
necessariamente patrimoniale), e per l’annullamento è sufficiente la
illegittimità.
E’
fin troppo nota la disputa sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, sulle
resistenze di una giurisprudenza che veniva considerata "monolitica"
e "pietrificata” nel negare tale risarcibilità, che conservava un
ingiustificato e odioso privilegio della p.a., giustificandolo, dietro
argomentazioni di ordine squisitamente teorico
(si ricordino le costruzioni dell’interesse legittimo come situazione di natura
eminentemente processuale, o di interesse soltanto occasionalmente protetto),
ma sostanzialmente per ragioni di
controllo della spesa pubblica, cui aveva fatto riferimento, anche in
maniera aperta, la stessa Corte Costituzionale.
Non
è questa la sede per ripercorrere l’intera evoluzione normativa e
giurisprudenziale in materia, dalla distinzione tra interessi oppositivi e interessi
pretensivi, diritti affievoliti e fievoli ab origine, il concetto di
ingiustizia del danno, in quanto non iure e contra ius (diritto soggettivo),
l’art. 13 L.142/1992, come legge di settore, la celebre sentenza 500/1999 Cass. SS.UU., l’art. 7 L.205/2000.
Basti
ricordare che tale ultima norma ha previsto il potere del G.A. di condannare al
risarcimento del danno la P.A., sia
nelle materie devolute alla sua giurisdizione di legittimità che esclusiva, e
il potere di stabilire il rimedio della reintegrazione in forma specifica,
attribuendo la c.d. giurisdizione piena, o di tipo risarcitorio.
La
sentenza del giudice amministrativo è naturalmente costitutiva, in quanto
modifica la situazione preesistente (art. 2908 c.c.) attraverso la demolizione
dell’atto illegittimo e prima delle conquiste successive costituiva l’unico
rimedio di tutela dell’interesse legittimo, tanto che taluno riconosceva a
questo valenza soltanto processuale.
Come
il provvedimento amministrativo è l’atto che costituisce, modifica o estingue
un rapporto giuridico di tipo amministrativo, in parallelo con la definizione
di contratto di cui all’art. 1321 c.c., che è l’accordo con cui si costituisce,
modifica o estingue un rapporto giuridico patrimoniale (Alb. Romano), la
sentenza costitutiva è quella con la quale si costituisce (art. 1032 c.c.), si
modifica (art. 150 c.c.) o si estingue (artt. 971, 1445, 1447-1448, 1458) un
rapporto giuridico.
Nel
senso sopra descritto, la giurisdizione di annullamento del G.A. è una giurisdizione costitutiva a necessario
esercizio giudiziale (Mandrioli).
La
restaurazione del diritto violato avviene pertanto, nell’ambito della
giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, a mezzo del necessario
intervento del giudice, così come la domanda di annullamento del contratto
tende alla rimozione giudiziale del contratto.
La restaurazione dell’ordine violato, la
riparazione a seguito del fatto illecito (Mastropaolo), quando la
lesione non deriva dall’atto (atto amministrativo o contratto), ma dal fatto
illecito, avviene a invece a mezzo del risarcimento del danno.
In
ogni caso, è possibile distinguere una responsabilità che proviene dall’atto
illegittimo, attaccato come tale (responsabilità
da provvedimento) da una responsabilità
da comportamento complessivo.
Dall’altro
lato, la reintegrazione in forma
specifica, in senso ampio, ha braccia così grandi che non se ne vede la
fine, sicchè in essa rientra a buon diritto la restaurazione ad opera del
giudice (l’annullamento dell’atto e secondo alcuni anche la rescissione).
Secondo
la dottrina più classica in materia di danno (de Cupis), il danno in assoluto non può essere eliminato dal mondo dei
fatti, in quanto esso può essere soltanto represso,
non cancellato, per la ovvia ragione che è già esistito nel mondo dei
fatti: quod factum est, infectum fieri
nequit.
L’ordinamento si deve
accontentare di apprestare mezzi
capaci di paralizzare il danno, di
reprimerlo, senza poter conseguire che esso scompaia dal novero degli
accadimenti verificatisi nel mondo reale.
Ma
l’intento di repressione del danno derivante da fatto illecito avviene
attraverso una duplice via, il risarcimento
in forma generica e la reintegrazione in forma specifica.
Con
il primo viene creata una situazione pari,
avente il medesimo valore economico
di quella eliminata; con la seconda viene creata una situazione identica, quam maxime, a quella che
esisterebbe in mancanza dell’illecito.
La
reintegrazione in forma specifica è il modo il più efficace e perfetto del risarcimento.
Il
rimedio di tutela del risarcimento in forma specifica è ammesso in diritto
civile se esso è, in tutto o in parte,
possibile, e non risulti eccessivamente oneroso per il debitore (art. 2058
c.c.).
Il
risarcimento o reintegrazione in forma specifica è la creazione della situazione materiale, e anche giuridica,
corrispondente a quella che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il
fatto, l’atto illegittimo annullato, che determina il sorgere della
obbligazione risarcitoria. Tale principio va specificato nel senso che, non la
situazione materiale antecedente all’illecito va ripristinata, ma quella che si sarebbe avuta senza tale
illecito.
La
reintegrazione in forma specifica, che si ritiene risalire al diritto canonico in
quanto rimedio sconosciuto all’epoca dei
romani (che conoscevano la condemnatio pecuniaria), è stato previsto nel
codice civile all’art. 2058 c.c., rubricato come “risarcimento in forma
specifica”.
In
primo luogo si sottolineano le inesattezze terminologiche (de Cupis), in quanto
il risarcimento indicherebbe la
categoria generale dei mezzi di repressione del danno, tra i quali rientra la
reintegrazione in forma specifica.
L’ordinamento
tedesco prevede il risarcimento in natura (Naturalrestitution)
come forma di tutela che dall’illecito contrattuale si è estesa all’illecito
extracontrattuale (§229 BGB),
mantenendo la prevalenza rispetto al risarcimento per equivalente.
L’ordinamento
austriaco prevede la rimessione in
pristino, conosciuta anche dal nostro codice (art. 1071 c.c.); il diritto
francese prevede il risarcimento in forma specifica, considerandolo, più che un
risarcimento, come una esecuzione forzata in forma specifica (la condemnation en nature).
I
sistemi di common law conoscono lo
strumento della condanna giudiziale (c.d. specific
performance) e rimedi di controllo e
sanzione certamente molto efficaci (la condanna per oltraggio alla corte, Contempt of Court, in caso di mancato
rispetto dell’ordine giudiziale).
La
scelta o la preminenza di una forma di risarcimento rispetto ad un’altra è
dipesa nel tempo da ragioni economiche,
dalla importanza attribuita al danaro
o alle cose nella economia di mercato, dalla indifferenza degli interessi in
gioco, dalla fiducia nel sistema e nei suoi rimedi di controllo, nelle
sanzioni, nella “esecutabilità”, cioè la pratica attuazione in forma specifica,
dei pronunciamenti giudiziali: si tratta
di tutte ragioni e valutazioni non appropriate in relazione a quel particolare
danneggiante che è la pubblica amministrazione.
Il risarcimento in forma
specifica in natura è la forma ideale di riparazione (Polacco); il modo “più
perfetto” di emendare il
danno è quello di rimettere il danneggiato nella stessa condizione in cui si
sarebbe trovato se non fosse intervenuto il fatto illecito (Giorgi).
Il risarcimento in forma
specifica ha ampie braccia, come
detto, tanto che in esso si fanno rientrare dal rimedio inibitorio (il danno
non è represso ma evitato), agli
illeciti a carattere continuativo (laddove si fa cessare la fonte del danno
anziché riparare il danno) alla condanna pecuniaria
secondo criteri diversi da quelli
del risarcimento per equivalente (la
riparazione in danno).
Il risarcimento in forma specifica in via di principio
si caratterizza dalla esclusione del danaro come mezzo di surrogazione.
Esiste
pertanto un dualismo della nozione di danno, che si divide in normativo (o
materiale) e patrimoniale (appreciable à prix d’argent) .
E’
evidente che il soggetto leso ottiene maggiore soddisfazione con la tutela di tipo reale piuttosto che con
quella di tipo obbligatorio, in quanto la prima soltanto si sforza di avvicinare la restaurazione alla situazione (all’assetto di interessi ) che si sarebbe
verificata in assenza dell’illecito anche dal punto di vista materiale e giuridico,
mentre la seconda si preoccupa di eliminare la differenza patrimoniale (secondo
la Differenz-Theorie ideata dal
Mommsen) attraverso il danaro.
Se il risarcimento
consiste nel creare la medesima situazione che si sarebbe verificata in assenza
dell’illecito, è errata anche la metafora del Carnelutti del corpo elastico che ritorna allo stato
iniziale: si restaura non ricreando la situazione anteriore, ma creando quella
che si sarebbe verificata in assenza dell’illecito (secondo un giudizio contraffattuale).
Nel
nostro ordinamento si è dubitato che il risarcimento in forma specifica
costituisse una vera forma di risarcimento, fuorviati anche dalle incertezze espressive del nostro
legislatore (neanche in diritto civile sono chiari i rapporti tra risarcimento
in forma specifica e generica (basti pensare che l’art. 2058 è rubricato
“risarcimento in forma specifica”, mentre nel corpo dei due commi si menziona
la reintegrazione in forma specifica), e lo si è ricondotto di volta in volta
alla esecuzione in forma specifica o all’adempimento
coattivo, che in realtà costringe a dare ciò che è dovuto inizialmente e non a riparare a
seguito di violazione di doveri, oppure alla azione inibitoria, che invece paralizza
anziché eliminare il danno.
La tutela cautelare è invece quella che
consente di evitare il danno non riparabile, irreparabile.
Altra
dottrina (Bianca, de Cupis), ritiene che il risarcimento in forma specifica
costituisca sì un modo di repressione
del danno, ma non un risarcimento, poiché per risarcimento
deve intendersi la prestazione di una cosa (il danaro) in surrogazione di
un’altra, e pertanto una sostituzione dell’oggetto
del rapporto, o addirittura nella sostituzione di un rapporto ad un altro
(Santoro-Passarelli : pretium succedit in
locum rei, res succedit in locum pretii). E’ nota la differenza tra oggetto
del rapporto e cosa oggetto della prestazione originaria che resta tale.
A
parte le su esposte digressioni sulla storia del risarcimento in forma
specifica e sul raffronto con altri sistemi, deve dirsi che esso, che lo si
voglia chiamare risarcimento o reintegrazione, è il principale mezzo di ristoro
della lesione delle situazioni giuridiche soggettive, appartenente all’ampio
genus del risarcimento, e al quale il sistema sembra aver dato, in linea di
principio, la prevalenza,
riconosciuta dalla Relazione ministeriale del 1942, rispetto al risarcimento
per equivalente, che si rende invece necessario quando il primo sia
eccessivamente oneroso per il debitore.
L’annullamento è da intendersi, quindi (la unica, fino
ad un certo momento, e onnivalente forma di garanzia) la prima forma di
restaurazione dell’ordine violato.
E’
tutela in forma specifica restauratoria (si pensi alle procedure
di evidenza pubblica, nelle quali essa talora viene ricondotta alla
reintegrazione, talora all’effetto conformativo) anche la attività di rinnovazione della attività, anche se essa dovesse
concludersi in senso non positivo
per l’istante (per esempio, rigetto della istanza di concessione pur dopo
sentenza favorevole sul precedente atto).
Nelle
sanzioni previste dall’ordinamento per contrarietà a diritto, si distingue la
nullità dall’annullamento, in quanto la prima, che riguarda violazioni più
gravi, è una sanzione perfetta, che non richiede esecuzione, né necessita del necessario
intervento giudiziale, e per essa è sufficiente la sentenza dichiarativa.
L’annullamento
non richiede esecuzione, e necessita della sentenza costitutiva (artt. 1434 e
ss.), in mancanza della quale l’atto continua a produrre i suoi effetti, ed è una
forma, anzi, la forma più immediata e possibile giuridicamente di
ripristinazione e restaurazione della legittimità, nel rispetto delle regole.
L’annullamento in diritto civile ha funzione restitutoria e restauratoria, in quanto
la esistenza del negozio viziato da dolo e violenza rappresenta un pregiudizio per il soggetto e l’azione
di annullamento tende a rimuovere tale pregiudizio.
Rispetto all’atto vale la qualificazione
di validità-invalidità-legittimità-illegittimità, mentre rispetto al fatto illecito,
al comportamento complessivo, vale la qualificazione di illiceità-liceità, ma
non è esclusa una pluriqualificazione del medesimo fatto storico.
L’annullamento,
pur differente per natura, è riconducibile, lato
sensu, alla restaurazione in forma specifica, in quanto anche esso repressione del danno e restaurazione dell’ordine violato (de Cupis). Stesso
discorso di eliminazione del pregiudizio
potrebbe valere per l’azione di rescissione del contratto concluso in stato di
pericolo e per la risoluzione del contratto per inadempimento.
Nel
sistema codicistico, pertanto, varie ipotesi di illecito di vario tipo sono
sanzionate con il rimedio giudiziale, la
sentenza costitutiva ad opera del giudice.
Si
osservi che nel sistema tedesco è il principio generale della reintegrazione in
forma specifica che ha consentito di affermare
che in caso di dolo o violenza si possa agire in pristino per la restituzione, passando, in senso inverso, dalla
tutela risarcitoria a quella restitutoria.
Esistono pertanto rimedi in forma
specifica a seguito di pronunce del giudice, che sono rimedi di formazione
giudiziale di tipo costitutivo.
Se
è principio pacifico che al soggetto leso debba essere garantita piena
soddisfazione alle sue legittime pretese, e che pertanto, in caso di fatto
illecito subito, egli debba essere ripristinato nello status quo antea,
rectius, nello stato di fatto e di diritto che si sarebbe verificato in assenza
dell’illecito, certamente un primo effetto
ripristinatorio è garantito dall’annullamento
giurisdizionale degli atti illegittimi.
Secondo
taluni l’effetto ripristinatorio
della sentenza di annullamento, che si attua tipicamente con la restituzione
delle cose che erano state sottratte al cittadino in forza del provvedimento
annullato, si riconnette alle logiche della tutela restitutoria. A nostro parere, tuttavia, con la distinzione
che occorre fare tra contenuto
intrinsecamente restauratorio (ripristinatorio) dell’annullamento, e la
necessità eventuale e ulteriore, sempre
restitutoria, della attività di ripristinazione.
Il
risarcimento o reintegrazione in forma specifica, attraverso l’annullamento
degli atti illegittimi, rappresenta una componente, ulteriore ed eventuale, oltre che alternativa, del risarcimento del
danno ingiusto. Deve ritenersi che, quando venga proposta una domanda generica di risarcimento del
danno, essa possa essere intesa quale capo di domanda, o domanda autonoma,
anche comprensiva del risarcimento del danno in forma specifica, che già deve
ritenersi in parte attuato con l’annullamento dell’atto illegittimo.
La reintegrazione in forma specifica, anche a mezzo
dell’annullamento, è uno dei modi, anzi è il principale, attraverso i quali il
danno può essere risarcito, e non una forma eccezionale di risarcimento, né
sussidiaria.
Nel processo amministrativo, il rimedio
principale è l’annullamento.
Come il procedimento si conclude con
l’atto, così nel processo “campeggia” l’atto impugnato.
Tale
visione è tuttavia in crisi: non solo e non tanto per la diminuzione di attività
attizie dell’amministrazione (si pensi alla sussidiarietà orizzontale, alla
auto-amministrazione, ai soli poteri di controllo e vigilanza), ma anche per la
inadeguatezza (come accennato si è
parlato di impresentabilità) del solo annullamento.
C’è
da osservare, inoltre, che tutte le pronuncie solo sempre anche di
accertamento, un quid imprescindibile
in ogni attività giurisdizionale.
Se
il soggetto leso ottiene la riparazione in forma specifica attraverso
l’annullamento dell’atto illegittimo, caso mai a seguito di provvedimento cautelare già a lui favorevole,
potrebbe non esservi materia per ulteriore risarcimento monetario per
equivalente.
L’effetto
ripristinatorio derivante dall’annullamento giurisdizionale dell’atto
illegittimo, costituisce già una riparazione
nella maniera più specifica, e
pertanto satisfattiva, in tutto o in parte, a seconda delle circostanze,
sia dal punto di vista materiale che giuridico, rispetto alla situazione di
illiceità caratterizzata dalla illegittimità dell’atto imputabile alla pubblica
amministrazione.
Esiste,
è vero, una differenza ontologica tra la riparazione o reintegrazione
specifica, operata dal debitore autore dell’illecito, di cui al codice all’art.
2058, e la ripristinazione effettuata attraverso l’annullamento giurisdizionale
dell’atto illegittimo, di cui è autore, appunto, il giudice amministrativo. La
reintegrazione in forma specifica a mezzo di intervento giurisdizionale, è però
istituto non sconosciuto all’apparato di tutele del codice civile, che all’art.
2932 prevede il rimedio all’obbligo
di concludere il contratto rimasto inadempiuto, attraverso una sentenza
costitutiva (art. 2908 c.c.), che tiene luogo del contratto non spontaneamente
concluso, così come è pacifica la natura costitutiva delle sentenze di
annullamento del contratto, di rescissione e di risoluzione (art. 1453 c.c., che non esclude l’eventuale
residuale risarcimento dei danni), tutti rimedi a situazioni di violazione del
diritto, e pertanto riconducibili all’illecito.
Il
fatto ingiusto costituito dalla emanazione dell’atto illegittimo (per esempio
in caso di compressione della situazione favorevole, e di interesse
oppositivo), viene riparato, in parte se
non del tutto, attraverso la rimozione giurisdizionale operata dalla pronuncia
di annullamento. Si tratta di una riparazione operata non già sotto il controllo giudiziale e su condanna del giudice (la condanna
ad un facere contemplata dal rimedio dell’art. 2058 c.c.), ma direttamente ad opera del giudice,
a mezzo di suo provvedimento.
Deve
distinguersi infatti tra rimedi ad opera del giudice (sentenza di annullamento
del G.A. e rimedio di cui all’art. 2932, 1434 e ss. C.c., 1447-1448 c.c.,
1453-1458 c.c.) e rimedi su condanna del giudice e sottoposti al giudiziario
controllo (condanna ad un facere di cui all’art. 2058: riparazione in forma
specifica).
E’
la distinzione che passa tra la sentenza di condanna e quella costitutiva.
Si
distingue ancora tra l’effetto ripristinatorio
della sentenza, collegato al contenuto demolitorio
della pronuncia, e che non richiede alcun ulteriore facere al quale debba
essere obbligata la p.a., e la attività
di ripristinazione, che spetta all’amministrazione svolgere, che
null’altro è che la esecuzione della
sentenza, consistente nel ripristino della situazione di fatto e di diritto
esistente prima della emanazione dell’atto annullato.
La
pronuncia di tipo demolitorio di annullamento dell’atto illegittimo può essere
sufficiente per ripristinare lo status
quo antea, oppure può essere necessario un ulteriore obbligo di facere (condanna a riparare i danni) a
carico della amministrazione autrice dell’illecito.
Per
esempio, gli artt. 2377-2379 c.c.
prevedono l’obbligo per gli amministratori di
adeguarsi, provvedendo alla attività di ripristinazione successiva
all’annullamento delle delibere.
Per
l’attività restitutoria non si richiede l’elemento psicologico (colpa o dolo)
né lo spostamento patrimoniale.
Si
rientra comunque nella difformità al diritto, nella ingiustizia (sine iusta causa), come nelle ipotesi di restituzione dell’indebito e
dell’ingiustificato arricchimento.
Nella
struttura della giustizia amministrativa, il rimedio dell’annullamento
dell’atto illegittimo avviene attraverso una sentenza naturalmente costitutiva,
e tale pronuncia produce un primo effetto ripristinatorio, che in caso di autoesecutività
determina una pressochè totale satisfattività.
Il
vero e proprio adempimento riparatorio del tipo contemplato dall’art. 2058, e
deve ritenersi quello di cui all’art. 35 D.Lgs. 80/19998 come modificato,
sussisterebbe soltanto, a rigore, in caso di una attività di facere in via
amministrativa quale effetto,
esecuzione, a seguito di condanna a carico della p.a., e non già quale oggetto
diretto, della pronuncia del giudice, come è invece l’annullamento dell’atto
illegittimo.
Nella condanna (ordine del giudice) il controllo è del giudice, ma resta ferma
l’attività dell’amministrazione.
Nell’annullamento (ad opera) del giudice, questi si
sostituisce all’amministrazione (risarcisce annullando).
Vanno valutate anche le particolarità
del rimedio del risarcimento in forma specifica, sia in diritto civile che in diritto
amministrativo.
Il
risarcimento del danno in forma specifica nei confronti della p.a. deve
ritenersi limitato, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 80/98 come modificato
dall’art. 7 L.205/2000, e dall’art. 2058 c.c. alle ipotesi in cui il giudice condanni ad un facere di tipo specifico.
La
reintegrazione in forma specifica, non l’annullamento dell’atto, che
formalmente è sempre ammissibile, è possibile ove non si presenti come
eccessivamente onerosa per il debitore.
Nel campo degli appalti si ritiene generalmente che la
conclusione del contratto, l’inizio della esecuzione, e a maggior ragione la
esecuzione avanzata dei lavori, rendano il ripristino dello status quo antea, ad esempio la
aggiudicazione tardiva al soggetto ingiustamente ed illegittimamente escluso,
ma che sarebbe risultato vincitore in base ad una valutazione prognostica,
impossibile, o comunque eccessivamente oneroso per il debitore, e rendano
preferibile il risarcimento per equivalente.
La legge sulle grandi
opere consente che solo fino al momento
della conclusione del contratto sia
possibile una tutela in forma reale, accogliendo la possibilità, concessa
dalla normativa comunitaria, di concedere il solo risarcimento del danno una
volta avvenuta la aggiudicazione.
Infatti,
la normativa comunitaria (direttiva ricorsi 865/89 art. 2 comma 6), dal suo
canto, attribuisce agli Stati membri la facoltà di escludere l’annullamento
della aggiudicazione ove la controversia giunga a definizione dopo la stipula
del contratto.
Il ristoro sarebbe
gravosissimo per la p.a., e di poco vantaggio per il danneggiato.
L’art.
2933 c.c., che prevede la esecuzione coatta in forma specifica dell’obbligo di
non fare e susseguente distruzione del bene illecitamente costruito, vieta la
distruzione e apre la strada al solo risarcimento in danaro, se la distruzione
della cosa è di pregiudizio alla economia nazionale o alla cosa pubblica. Si
tratta di una disposizione che
sovrappone l’interesse pubblico a quello privato e che si riflette sui modi di
protezione diretta dei diritti.
Il
sistema di tutela è pertanto armonizzato dalla massima celerità e abbreviatezza
del rito (art. 19 D.L.67/1997 conv. in L.135/97 e art 23 bis L.1034/1971 come
modificato dalla L.205/2000) al fine di garantire la tutela reale del bene della vita; dopo la conclusione del
contratto o in presenza di un principio di esecuzione, o in caso di esecuzione
per lotti o per tranches, a prescindere dalla direttiva comunitaria
summenzionata, che concedeva facoltà agli Stati, ma non imponeva l’obbligo di
recepimento, è questione di fatto da affrontare di volta in volta la
riparabilità in forma specifica del danno arrecato al soggetto che
illegittimamente non sia risultato aggiudicatario e quindi la valutazione che
il giudice deve fare sulla opportunità
di stravolgere l'intero impianto contrattuale e esecutivo (con i limiti di cui
all’art. 14 D.Lgs.190/2002), con evidente straripamento nelle valutazioni
riservate all’amministrazione e apertura a giudizi di merito, analoghi a quelli
effettuati nel classico giudizio di ottemperanza, tanto che si ritiene che la fase della esecuzione-ottemperanza sia
stata in parte anticipata nel giudizio di cognizione-condanna.
Deve
ritenersi che il giudizio di annullamento debba restare, oltre che una
pregiudiziale, una priorità logica
rispetto al rimedio risarcitorio, non solo perché essi sono rimedi
riconducibili ad unico genus, quello
della tutela rispetto alle lesioni delle situazioni giuridiche soggettive, ma
anche perché è sempre valida, come criterio bon
à tout faire, la regola della adeguata valutazione di tutti gli interessi,
come ben sa il giudice amministrativo che ne fa uso in sede cautelare,
dell’interesse pubblico come interesse primario in compresenza di interessi
secondari, da tenere presente anche in quella particolare situazione di
illiceità determinata dall’atto illegittimo.
Il giudizio di annullamento resta una
priorità logica in quanto la tutela reale è prioritaria alla tutela
obbligatoria, così come la responsabilità segue la regola della proprietà.
D’altronde
la tutela del ricorrente è in primo luogo di carattere reale, e poi di
tipo obbligatorio, come fanno pensare le nuove disposizioni che
assoggettano alla prestazione di una cauzione
la concessione o il diniego di misure cautelari
(la struttura è simile al rimedio previsto dalle azioni nunciatorie,
artt. 1171 e 1172 c.c., nelle quali il giudice prende cognizione sommaria del
fatto apportando le opportune cautele per la continuazione o per il divieto
dell’opera, in vista del risarcimento del danno, in alternativa alla
demolizione o alla riduzione in pristino).
Il medesimo concetto di sussidiarietà della azione di
ingiustificato arricchimento, consente di affermare che non è ammessa azione quando altri
rimedi siano ormai preclusi per
decadenze o prescrizioni.
Nell’ordinamento
comunitario, non di rado la Corte ha affermato la regola del c.d. previo
esperimento dei ricorsi interni idonei a fare dichiarare la invalidità di un
atto.
Ove sia compresente il
prevalente interesse pubblico, la restaurazione in forma specifica attraverso
la tutela reale con l’annullamento dell’atto illegittimo, deve essere
preferita, ove possibile (art. 2058c.c.) alla tutela per equivalente, non
soltanto per motivi di bilancio e di
sfondamento della spesa pubblica (per esempio, un appalto aggiudicato
illegittimamente comporterebbe oneri di risarcimento per equivalente a favore
dei partecipanti lesi, ben superiori al vantaggio e al prezzo del contratto,
con tutte le conseguenti diseconomie del sistema, e facendo ritenere in sé
rischiosa l’attività di ogni stazione appaltante), ma anche perché il restauro
della legittimità è prima e innanzitutto
interesse pubblico, direbbesi interesse primario, in relazione agli interessi
secondari dei privati.
Si
sottolinea la funzione sussidiaria
del risarcimento rispetto alla tutela giurisdizionale accordata con
l’annullamento dell’atto impugnato. L’azione di risarcimento, in breve,
svolgerebbe un ruolo di completamento della
tutela risultante dalla sentenza di tipo demolitorio, colmando le lacune che
possono determinarsi quando sopravviene un ostacolo
insuperabile alla soddisfazione in maniera reale dell’interesse del
ricorrente per via della irreparabilità in forma specifica dei danni provocati
dal provvedimento amministrativo positivo.
La
reintegrazione in forma specifica del danno ingiusto causato dalla Pubblica
amministrazione va intesa come istituto di diritto speciale del diritto
processuale amministrativo, i cui limiti di applicazione coincidono con quelli
di speciale rilevanza dell’interesse
pubblico, sotto l’aspetto della eccessiva onerosità per il pubblico
interesse e per la collettività.
Nella
stessa sentenza si fa riferimento al completamento (da intendersi quale sussidiarietà) del risarcimento
del danno rispetto alla tutela demolitoria, che confermerebbe la razionalità
del disegno che devolve la giurisdizione risarcitoria al g.a..
E’
il giudice competente ad annullare l’atto che provvede, grazie alla
reintegrazione in forma specifica ed al risarcimento per equivalente, ad eliminare ogni conseguenza
pregiudizievole per il privato danneggiato ed a completare la protezione giurisdizionale degli interessi, in
armonia con il principio di effettività
della tutela di diritti ed interessi nei confronti della P.A..
D’altronde, il ripristino
della legittimità è prima di tutto un interesse pubblico e consentire una
immediata tutela solo per equivalente, senza vagliare l’interesse pubblico (per
esempio, in tema di convenienza in relazione allo stadio di esecuzione)
significherebbe fare scontare un doppio
danno alla amministrazione: un primo
di illegittimità che permane e un secondo
di responsabilità per danni che si aggiunge.
Le ragioni di contenimento
della spesa pubblica e il rischio che la collettività sconti le lesioni
derivanti dall’agire illegittimo del potere pubblico, aumentano in maniera
esponenziale, nonostante il processo di privatizzazione in atto, in
proporzione alla estensione di derivazione comunitaria dei concetti di ente
pubblico, di organismo pubblico, di stazione appaltante, di organo indiretto
della p.a., di attività amministrativa in senso oggettivo.
Non si ha alcuna limitazione di
responsabilità, irresponsabilità,
come taluni hanno ritenuto, ma solo la sottoposizione ad onere nell’esercizio di posizioni favorevoli (come la pena di decadenza
nel diritto privato).
Il
ripristino della legittimità è prima di tutto interesse pubblico. La regola
della sussidiarietà e della
sottoposizione a decadenza non è una irresponsabilità, ma solo una determinazione di limiti, oneri e modi di
protezione.
D’altronde,
se i limiti per fare valere le contrarietà
a diritto, le illegittimità, valgono per le delibere assembleari di società o condominio (laddove si invoca il favor societatis), non possono non esistere limiti per le azioni contro la pubblica
amministrazione, in fattispecie nelle quali le regole di validità e legalità devono contemperarsi con altre regole,
altrettanto importanti, quali la
presunzione di legittimità, la continuità della azione amministrativa, la
stabilità, il termine di decadenza, in una parola, la certezza del diritto.
Se
così non fosse, d’altronde, andrebbe seriamente ripensato il sistema di giurisdizione di tipo soggettivo, in
relazione alla mancanza di un pubblico
ministero o della azionabilità di
ufficio o di una azione anche a favore della medesima amministrazione, essendo l’accertamento giurisdizionale, per la mitizzata certezza del
diritto, ben diverso dalla potestà di
autoannullamento.
Anche
in ambito comunitario vale la regola
della responsabilità, solo previo
esperimento di tutti i rimedi di gravame (c.d. esaurimento dei rimedi interni), e pertanto la responsabilità si
configura come sussidiaria, nel
senso di cui all’art. 2042 c.c. per l’ingiustificato arricchimento.
Certo,
si potrebbe ridiscutere de iure condendo
del termine di decadenza (troppo breve, secondo taluni, in sessanta giorni) da
rendere difficile l’esercizio del diritto,
ma la esigenza di interesse pubblico di ripristinare secondo legalità l’assetto
di interessi entro termini ristretti permane.
Pertanto,
il rimedio dell’annullamento e del risarcimento in forma specifica vanno
rivisti in un sistema nel quale la demolizione dell’atto è sempre prioritaria, poiché le regole
di validità e di proprietà sono sempre prevalenti
rispetto a quelle di responsabilità (per esempio, la rivendicazione, ai
sensi dell’art. 948 c.c. precede
sempre il risarcimento; la risoluzione lascia residuare il risarcimento soltanto in via sussidiaria ai sensi
dell’art. 1453 c.c.) e la
riparazione in forma specifica è sempre da preferire (si pensi all’art. 1432 c.c., secondo il quale in
caso di errore non si può agire per l’annullamento se l’altra parte offre di
concludere il contratto nello stesso senso che intendeva la parte caduta in
errore).
Si
assiste inoltre ad un certo “risveglio”
del risarcimento in forma specifica, applicato, a seguito di direttiva europea,
anche in caso di vizi della cosa venduta, con l’obbligo specifico di riparazione o sostituzione e tale ampliamento corrisponde, deve ritenersi,
anche ad una maggiore fiducia nei
confronti dell’operato del giudice
e dei suoi comandi, che ripristina l’assetto di interessi secundum legem.
Certo,
se è del tutto da escludere, per quanto sopra detto, che la scelta del rimedio
(reale o per equivalente) sia lasciato al privato che agisce, va valutato se
sia opportuna la attribuzione al giudice
amministrativo (piuttosto che alla amministrazione), già nella fase di cognizione, di valutare (ma in sostanza di scegliere)
se preferire il rimedio in forma specifica o attribuire il risarcimento in
forma generica.
Sul
rapporto tra risarcimento e ottemperanza, il giudice amministrativo ha
affermato i seguenti principi.
Nel
giudizio amministrativo per risarcimento dei danni, se il giudice si sia limitato a stabilire i criteri in base
ai quali l’amministrazione avrebbe dovuto formulare la proposta di
risarcimento, il ricorso per la determinazione della somma dovuta a titolo di
risarcimento deve essere proposto con le forme
previste per il ricorso per
l’ottemperanza e deve essere preceduto a pena di inammissibilità dalla
notifica all’amministrazione della intimazione ad adempiere entro trenta giorni
(C. Stato, V, 16.1.2004, n.126).
Una
domanda di risarcimento dei danni è proponibile in sede di ottemperanza solo per i danni da violazione di giudicato
ossia per i danni maturatisi dopo l’annullamento, mentre, quanto ai danni già
subiti, per perdita di chance per effetto della attività amministrativa oggetto
del giudizio di annullamento, non può dubitarsi circa la necessità di apposita domanda da spiegarsi nel processo di primo grado (C. Stato, VI, 8.3.2004, n.1080).
Non è possibile convertire il giudizio di ottemperanza in giudizio risarcitorio,
interpretando di ufficio la domanda di ottemperanza come domanda di
risarcimento, essendo i due tipi di giudizio ancorati a diversi presupposti
e, in particolare, occorrendo, nel
giudizio risarcitorio, la prova, a carico del ricorrente, della colpa
dell’amministrazione, del danno subito e del nesso di causalità (C. Stato, VI,
14.11.2003, n.7292).
Ma
a parte la problematica, pure interessante, riguardante la proponibilità della domanda risarcitoria
in sede di ottemperanza, interessante
è soprattutto valutare la continuità e
in parte la coincidenza di risultati
(“quale futuro per il giudizio di
ottemperanza?”) tra i due strumenti.
Tale sovrapposizione si desume dal
rimedio speciale di cui all’art. 35 di determinare i criteri che
l’amministrazione deve seguire, dopo la condanna nell’an, nella proposta da
effettuare ala controparte danneggiata; in caso di non accettazione della
proposta, si segue il rito della ottemperanza (si tratta di una condanna
sull’an, ma non può dirsi limitata alla genericità, in quanto esiste anche una
determinazione del quomodo sul quantum).
Una
volta stabilita la risarcibilità per lesione delle posizioni soggettive vantate
nei confronti della amministrazione, la restaurazione piena poteva aversi anche a mezzo del rimedio
della ottemperanza (con la coppia
demolizione, obbligo di conformarsi ed adeguarsi al decisum).
Sia
nel rimedio della ottemperanza che nel risarcimento in forma specifica il
problema vero consiste nello stabilire fino a che punto la pronuncia del
giudice possa sostituirsi alla valutazione
della amministrazione nel valutare le sopravvenienze di fatto e/o di diritto e
quindi gli interessi compresenti.
In Francia,
per esempio, è l’amministrazione che sceglie tra tutela in forma specifica e quella in forma generica,
salvando anche formalmente il principio della divisione dei poteri (in ogni
caso superato, come noto, nel giudizio di ottemperanza).
Ancora
una volta il diritto amministrativo mima
e mutua le categorie giuridiche del provvedimento (in particolare, le sue
invalidità) dal diritto civile e dal diritto romano, le madri di tutti i
diritti.
Si
conferma l’assunto di quel grande autore secondo il quale il civile è il
diritto, il penale è il fatto, l’amministrativo è il nulla, se non altro,
perché esso deve rivolgersi alle altre branche del diritto per disciplinare le
categorie patologiche (come dimostra il tentativo di costruzione negoziale del
provvedimento).
E’
noto che la disciplina delle invalidità (in particolare della annullabilità,
che richiede l’intervento del giudice) deriva dalla sovrapposizione, in diritto
romano, dello jus civile e del
diritto pretorio, e dalla integrazione, quindi, del diritto processuale con
quello sostanziale.
La
invalidità è in generale la difformità dal diritto (in senso lato la
irregolarità) dell’atto che comporta la sanzione della inefficacia definitiva.
La
categoria della invalidità comprende sia la nullità che la annullabilità (in
diritto privato, secondo una certa tesi, anche la rescissione).
La
inosservanza di norme giuridiche si sostanzia in una qualifica negativa
dell’atto.
Tale
sanzione può essere automatica (opera
di diritto, come nel caso della nullità) oppure di necessaria applicazione
giudiziale (è il caso della annullabilità).
L’atto
nullo è inefficace di diritto, mentre quello annullabile è provvisoriamente
efficace, salvo a perdere la sua efficacia al momento dell’annullamento.
La
nullità corrisponde alla massima
delle sanzioni, quella perfetta tra di
esse, in quanto opera di diritto (ipso
iure), non richiede neppure l’intervento del giudice, mentre con l’annullamento la restaurazione
dell’ordine violato avviene proprio ad
opera del giudice.
Attualmente,
le categorie della nullità e della annullabilità sono diverse a seconda delle
branche del diritto.
In
diritto civile, la regola per violazione a norme imperative è la nullità,
mentre la annullabilità è prevista a tutela di interessi particolari (salve
particolari, ma significative eccezioni, come in materia di delibere
assembleari, di matrimonio, di testamento).
In
diritto processuale civile, la difformità a diritto risponde nominalisticamente
alla nullità, ma corrisponde in realtà alla annullabilità, tanto che la
giurisprudenza ha creato la categoria della inesistenza della sentenza (per
esempio, non sottoscritta o emessa a non
judice).
In
diritto comunitario, la regola dell’atto amministrativo comunitario viziato è
la annullabilità, come del resto è sempre stato per il diritto amministrativo
nazionale.
In
diritto amministrativo, la invalidità, in generale, ricade sub specie di annullabilità.
La
medesima tutela dell’interesse legittimo (oggi, per la Carta Europea, si tratta
del diritto alla buona
amministrazione) è stata intesa come tutela necessariamente costitutiva in
senso lato, e quindi estintiva e demolitoria nei confronti dell’atto impugnato.
Solo
il giudice amministrativo, in linea di principio (salve significative
eccezioni, come la legge 689/1981) può annullare l’atto amministrativo.
La
regola generale è quella della annullabilità ad istanza di parte e nei limiti
della domanda, in quanto da un lato si verte in un sistema di giurisdizione di tipo soggettivo,
dall’altro lato, le esigenze di giustizia amministrativa impongono che il
ricorso di parte sia prodotto entro un dato termine e che indichi e specifichi
i mezzi di gravame.
Tale
particolare annullabilità, inoltre, si differenzia da quella civilistica: non
solo è previsto un breve termine di decadenza in luogo della prescrizione
breve, ma il vizio non si può fare valere in via di eccezione, quando la
prescrizione (o la decadenza) sia scaduta.
E’
vero pure che in diritto amministrativo esiste l’autoannullamento che, pur con
varie limitazioni, non sconta il termine di decadenza (ma sconta il limite del
tempo ragionevole).
Il
regime di invalidità degli atti amministrativi si accosta, più
significativamente, al particolare regime delle invalidità delle delibere
assembleari (delle società di capitali e del condominio) che si evince dagli
artt. 2377-2379 c.c., laddove la regola generale prevista è la annullabilità,
la nullità è la eccezione (la nullità è limitata dall’art. 2379 c.c. ai casi di
impossibilità o illiceità dell’oggetto), laddove la regola, mentre la
giurisprudenza ha reagito a tale rigidità inventando, per vizi particolarmente
gravi (la mancata convocazione in assenza di totalità), la inesistenza delle delibere.
La
ratio è comune, in quanto il regime
di decadenza è previsto proprio perché la legalità e la conformità al diritto
devono tenere conto, in ambiti particolari (in ordinamenti particolari, direbbe
il Santi Romano) delle esigenze di continuità,
stabilità, presunzione di
legittimità, affidamento dei privati, inoppugnabilità dell’atto, in definitiva, della mitizzata certezza del diritto.
Tali
esigenze, in diritto commerciale, si esprimono evocando il favor societatis, che ha portato il legislatore, per esempio, a convertire le cause di nullità dell’atto
di società in cause di scioglimento, una volta sorta la società (art. 2332
c.c.).
In
diritto amministrativo, il provvedimento è l’atto che costituisce, modifica o
estingue una situazione giuridica amministrativa (in parallelo con la
definizione di contratto di cui all’art. 1321 c.c.), mentre la sentenza
costitutivo-estintiva (art. 2908 c.c.) del giudice amministrativo è la risposta
al diritto potestativo, a necessario esercizio giudiziale, da parte
dell’interessato.
Pur
in estrema sintesi, il regime differenziato tra la nullità e la annullabilità (in potenza, mentre l’annullamento è in atto) riguarda il fattore temporale (la decadenza o la
prescrizione, al cui proposito si ricorda che non esiste una differenza
ontologica tra le due, ma la decadenza risponde di solito ad esigenze più
impellenti, il termine è minore, il tempo è visto come non eccessiva distanza
dal fatto costitutivo e non come durata della inerzia), la rilevabilità di ufficio o su istanza di parte, la insanabilità o la sanabilità (oggi oltre
i limiti di cui alla L.1968 n.249), la legittimazione
generale o speciale (esistono però anche nullità relative e annullabilità
assolute), la conversione, la natura costitutiva o solo dichiarativa e
accertativa della sentenza.
Si
dice anche che la nullità è la mancanza
di elementi essenziali, mentre la annullabilità sarebbe il vizio di tali elementi.
In
realtà, i due casi di invalidità (invalido è ciò che non vale per
l’ordinamento) si distinguono, a monte, per la natura (generale o particolare) dell’interesse tutelato e per il rango di primaria importanza o meno delle norme violate.
Di
conseguenza, in ragione della importanza del vizio, la nullità si definisce
come assoluta insuscettibilità di produrre effetti, mentre la annullabilità
conduce ad una efficacia interinale,
destinata ad essere caducata in caso di azione di annullamento.
Introducendo
positivamente la categoria generale del vizio di nullità nel diritto
amministrativo, si rendono, in parte, recessivi
i principi di presunzione di legittimità, di preclusione da decadenza, di
continuità, di affidamento, che comportavano la generale annullabilità.
La
nullità del provvedimento amministrativo, al contrario di quello annullabile,
determinerà, rispetto ad esso, la mancanza dei caratteri di imperatività, efficacia, esecutività,
esecutorietà se del caso: in sostanza, l’atto nullo, per i suoi gravi vizi, non
è in grado di determinare una modificazione della situazione preesistente.
Il
provvedimento amministrativo nullo non è quindi in grado di produrre quella degradazione della situazione
soggettiva, che, con la metafora del Nigro, estingueva
il diritto dalle cui ceneri sorgeva l’interesse legittimo.
A
seguito del provvedimento nullo vi è una immodificazione
della altrui sfera giuridica. Conseguentemente, l’atto nullo, dal punto di
vista sostanziale, non necessiterà di interventi di secondo grado (o, se
interverranno, si tratterà di qualcosa di analogo, ma non identico, alla
autoannullamento), non determinando l’affievolimento o degradazione.
E’
noto che la nullità deve logicamente e teoricamente essere distinta dalla
inesistenza, definibile come inqualificazione giuridica, appartenente ad un
ordinamento pre-giuridico,
all’ordinamento sociale, diverso da quello giuridico.
L’atto
inesistente è un quid facti,
giuridicamente irrilevante. La inesistenza è un vizio ancora più grave della
nullità.
La
giurisprudenza amministrativa e quella della Cassazione avevano attinto proprio
alla categoria della nullità-inesistenza (senza chiarire, in realtà, se si
trattasse di nullità o di inesistenza e distinguendola soltanto dalla generale
annullabilità) per definire le situazioni involte da provvedimenti affetti da
vizi talmente gravi da non poter essere ritenuti meramente annullabili.
In
sostanza, tali fattispecie - che venivano riscontrate, di solito nelle vicende
espropriative - attenevano alle famose ipotesi di carenza di potere in astratto e in concreto; soprattutto, tali
fattispecie, ancorate sempre alla distinzione di posizioni soggettive attive
(diritto soggettivo o interesse legittimo) si inquadravano in quella che è
stata definita la lunga vicenda del
riparto di giurisdizione, mai sopita, anche, anzi soprattutto, dopo la
sentenza n.204/2004 del giudice delle leggi.
Era
chiaro alla giurisprudenza che la generale annullabilità poteva risultare inadeguata alla esigenza di regolare i vizi più gravi.
Di
tale inadeguatezza, per altro versante, si è fatto carico il legislatore, completando il sistema di tutele, a
mezzo della attribuzione dinanzi al giudice amministrativo della tutela non
solo di legittimità-validità dell’atto (sull’honeste et recte vivere, secondo
la massima ulpianea), ma anche di spettanza (sul cuique suum tribuere) e di responsabilità di tipo risarcitorio (alterum non laedere).
Ma
anche sotto il limitato profilo della invalidità dell’atto (nel giudizio di
legittimità), la mera annullabilità (con i suoi limiti decadenziali stretti) è
risultata inadeguata in alcuni casi, tanto che la giurisprudenza (Ad. Plenaria
C. di Stato n.4/2003) ha ribadito che può (deve) utilizzarsi lo strumento della
disapplicazione nei confronti di
regolamenti illegittimi, pur non ritualmente e tempestivamente impugnati.
In
tale caso, il giudice, che applica la legge, risolve, di ufficio, nel giudizio concreto, il conflitto tra norme
antitetiche di rango diverso, dando applicazione a quella superiore: non
tanto si disapplica il regolamento, quanto, di ufficio, si applica la legge
alla quale esso è difforme.
Lo
strumento limitato della disapplicazione è però consentito solo avverso atti
normativi (di secondo grado) proprio a causa di quella che il Santi Romano
definiva la “natura anfibologica” dei
regolamenti, che sono atti rispetto alle leggi, ma che sono norme rispetto agli
atti successivi.
La
inadeguatezza della fissità della
annullabilità è stata tenuta presente dal legislatore del 2005 anche nel più
limitato ambito dei vizi del provvedimento; si sentiva, secondo lo spirito
della legge, una esigenza di graduare
le sanzioni di invalidità, aggiungendo alla regola generale, anche la nullità
per casi più gravi (art. 21 septies) e la annullabilità sanabile o
irregolarità, per i casi meno gravi (art. 21 opties).
Si
osservi anche che, pure nell’ambito del diritto civile, attualmente si propone
una concezione della nullità che presenti una certa misura di graduabilità in
relazione alle singole fattispecie.
Le
nuove ipotesi di nullità speciale previste dalle recenti leggi (tra tutte,
l’art. 1469 bis e seguenti, e la legge
sulla subfornitura) prevedono ipotesi di nullità, caratterizzate però dalla relatività, che altera le normali caratteristiche
della nullità (che resta rilevabile di ufficio, imprescrittibile, definitiva),
concedendo alla parte interessata di avvalersi del rimedio della nullità o di
profittare della clausola invalida, attestando quindi, come osserva il Bianca,
una nuova flessibilità della nullità.
Si
prospetta una visione nuova della nullità, nella quale è assolutamente nullo il
contratto che offende interessi generali, mentre è solo relativamente nullo il
contratto che offende interessi generali attraverso l’offesa di interessi
particolari.
Va
considerato che tale esigenza di graduare
le varie patologie dell’atto e che coinvolge ogni branca del diritto, se anche
finalizzata ad una maggiore giustizia sostanziale, può essere foriera, al
contrario, di pessimo servizio al sistema di giustizia amministrativa, in
quanto determina a sua volta la incertezza del diritto amministrativo,
governato, da sempre, dall’annullamento (giurisdizionale, giustiziale,
amministrativo, di ufficio, in autotutela, governativo) dell’atto.
In
precedenza, i vizi di validità del provvedimento non erano entrati a fare parte
dell’oggetto della legge.
Tale
situazione era motivata dalla considerazione che in diritto pubblico tutte le norme sono imperative (e determinano la annullabilità), tanto che i tre vizi
dell’atto erano contenuti solo nelle leggi processuali (T.U. C. di Stato e
Legge T.A.R.) e in sostanza potevano ridursi ad uno solo che tutti li comprende
(la violazione di legge).
La
novella alla legge 241/1990, invece, la ha trasformata da legge sul procedimento in legge sul provvedimento, occupandosi anche dei vizi dell’atto.
Non
può però dirsi che la categoria della nullità fosse estranea al legislatore
precedente.
La
inadeguatezza della annullabilità, riscontrata dalla giurisprudenza, era stata
alla base di alcuni provvedimenti anche a livello legislativo.
Ne
erano esempi la situazione delle assunzioni senza concorso (art.3, comma 6 d.P.R.1957/3),
la assegnazione di mansioni superiori (art. 52 al comma 2 del D.Lgs. n.165 del
2001), l’accertamento tributario difforme
dalla risposta all’interpello (art. 11 L.212/2002), gli accordi procedimentali
privi del requisito di forma (art. 11 L.241/1990), gli atti emessi dopo il
regime di prorogatio di
quarantacinque giorni (L.444/1994).
La
legge si era cioè preoccupata di individuare situazioni, pure gravemente lesive
dell’interesse pubblico, nelle quali potevano, in fatto, mancare legittimati o interessati a ricorrere, e nelle quali
l’amministrazione poteva avere remore e
timori ad esercitare la potestà di autotutela (si pensi che nel diritto
processuale civile, dove pure vale la regola della iniziativa di parte e del
processo dispositivo, artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c., esistono sia marginali
ipotesi di azionabilità di ufficio, come l’art. 6 L.F. per la dichiarazione di
fallimento o alcuni casi di volontaria giurisdizione, sia ipotesi in cui
l’azione è concessa al pubblico ministero).
In
tali situazioni, si è ritenuto che la eliminazione dell’atto non potesse essere condizionato alla
attivazione di un interesse di parte.
La
giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva accolto con favore, quindi,
superando i precedenti che trattavano la nullità come una specie di annullabilità aggravata (secondo
Giannini tali ipotesi venivano ritenute nullità non sanabili, ma gli atti
venivano di fatto annullati dal G.A.), l’idea di una nullità di tipo
civilistico, rilevabile di ufficio, in ogni tempo, imprescrittibile (Ad. Pl.,
nn.1,2,5,6 e 10 del 1992).
Almeno
in altri due casi, tesi dottrinali (e in parte giurisprudenziali) minoritarie
hanno evocato la categoria più grave della nullità in luogo della
annullabilità, in ragione della natura comunitaria (diretta o indiretta) delle
norme violate. Si tratta del vizio del contratto stipulato a seguito
dell’annullamento della aggiudicazione e
dell’atto amministrativo contrario a normativa comunitaria (viziato da
anticomunitarietà).
Una
certa dottrina, poco seguita, invero, aveva addirittura scomodato l’imperativo categorico kantiano per distinguere le norme imperative (categoriche) che
davano luogo a nullità, da quelle solo imperative (ipotetiche) che davano luogo alla mera annullabilità, anche se la
distinzione voleva soltanto riguardare l’attività priva di discrezionalità da
quella che ne ha invece un alto tasso.
Anche
in diritto civile si è chiarito che non tutte le norme imperative, se violate,
determinano nullità e che nell’ambito di esse (o da esse) vanno distinte i
divieti, le norme cogenti, quelle inderogabili, quelle proibitive, ordinative, quelle precettive e così via (si pensi, ma sono solo
alcuni esempi, che la violazione che assurge a fatto penale, per esempio la
truffa, porta solo alla annullabilità per dolo quale vizio della volontà, così
come la violazione delle norme imperative a tutela della quota di legittima
porta alla sola esperibilità della inefficacia successiva, tramite la azione di
riduzione).
In
realtà, molte volte un negozio che si pone in contrasto con una norma
imperativa è sanzionato con una sanzione diversa dalla nullità assoluta (basti
pensare al contratto elusivo in fraudem
fisci, che resta civilisticamente valido e paga soltanto la sanzione
fiscale).
Mentre
il diritto civile prevede sia la regola che la sanzione di invalidità, il diritto amministrativo prevedeva solo la
regola da rispettare, ma non anche la sanzione, essendo valida la regola
generale della annullabilità, stabilità dalle leggi processuali (art. 2 legge
TAR e art. 26 TU. Consiglio di Stato).
D’altronde,
la necessità della sanzione è propria del diritto della autonomia privata,
della libertà di agire, nel quale la legalità (nel senso di liceità e
legittimità) costituisce solo il limite
da non travalicare (salva la meritevolezza dell’atipico ai sensi dell’art. 1322
c.c.), mentre per il pubblico, che è il campo della autorità e della funzione
esecutiva, la legalità e la legittimità sono non solo il limite, ma soprattutto il fine, il precetto da attuare.
L’ordinamento
della amministrazione è sempre esecutivo
della legge, alla quale deve essere conforme e non difforme, sicchè, essendo unica la sanzione di invalidità (la
annullabilità) ed essendo generale il
parametro normativo da rispettare (la legge ma non solo), era logica
conseguenza la superfluità di norme sulla invalidità dell’atto.
E’
noto, inoltre, che la legge 241/1990 era definita una legge imperfetta, nel senso di legge non
completa (per esempio, all’art. 2 stabilisce il termine del procedimento, ma
non il tempo della legge applicabile in relazione alle fasi del procedimento),
ma che solo stabiliva (alcuni) principi generali della azione amministrativa.
La
legge 15/2005 ha, al contrario, previsto anche le sanzioni, mentre prima
prevedeva solo i precetti (artt. 3, 7
e 8) senza sanzione, visto che essa era la generale annullabilità.
Sull’esempio
evidente del codice civile, che all’art. 1325 prevede quali siano i requisiti
del contratto (e del negozio) e all’art. 1418 stabilisce che la loro mancanza o
illiceità o indeterminabilità dà luogo a nullità, l’art. 21 septies stabilisce che sono cause di
nullità del provvedimento amministrativo la mancanza di requisiti essenziali,
il difetto assoluto di attribuzione, la violazione o elusione del giudicato,
nonché le altre cause di nullità previste dalla legge.
Il
secondo comma prevede che nei casi di violazione o elusione del giudicato (deve
ritenersi anche per sentenze non coperte dal giudicato ma solo esecutive) la
cognizione è attribuita in via esclusiva al giudice amministrativo.
La
possibile alternativa del novello legislatore era la costruzione di una nullità
strutturale, per difetto dei
requisiti essenziali dell’atto, una nullità
testuale o nominativa, nei casi previsti dalla legge, e una nullità virtuale, per violazione di
norme imperative.
Mentre
le prime due ipotesi trovano riscontro nella novella, la terza ipotesi, la
violazione di norme imperative, continua a ricadere sotto la regola della
generale annullabilità (la norma che ribadiva tale principio nel disegno di
legge è stata espunta dalla legge approvata, ma ciò non rileva al fine della
ricostruzione del sistema).
La
nullità strutturale attiene al difetto dei requisiti essenziali dell’atto
(soggetto, oggetto, forma, causa) e riporta alla sempre contrastata costruzione negoziale del provvedimento.
Il
soggetto manca nella ipotesi di atto emesso da chi non fa parte della
amministrazione pubblica o in caso di atto affetto da incompetenza assoluta.
Nella
incompetenza assoluta si fa ricadere la ipotesi di invasione da parte della
P.A. dei poteri legislativo o giudiziario oppure la emanazione di un atto
rientrante nella sfera di attribuzione di un settore completamente diverso.
Anche
a proposito del difetto di oggetto e contenuto, si tratta di casi di scuola,
vicini alla irrealtà.
Andrebbe
quindi chiarito quali siano i requisiti essenziali dell’atto, visto che
praticamente molti dei casi individuati dalla dottrina vanno considerati casi
di scuola.
Tra
essi, si menzionano la violenza fisica, il difetto di forma o di
sottoscrizione, la omissione di verbalizzazione della delibera collegiale, la
imperfezione della fattispecie, il caso dell’atto emesso ioci o docendi causa,
l’usurpazione di pubbliche funzioni o la ordinanza con oggetto impossibile, comportante, per esempio, l’ordine al
proprietario di non fare abbaiare i cani di notte.
Va
chiarito anche quale sia la differenza tra mancanza
di un elemento essenziale e un vizio dello
stesso (in ciò taluni ravvisano la differenza tra l’atto nullo e quello
annullabile).
La
giurisprudenza chiarirà quale sarà il vizio che inficia i c.d. comportamenti senza potere, che però il
più delle volte si traducono in meri comportamenti materiali, come tali, inesistenti
come atti (per esempio la voie de fait
della dottrina francese).
Menzionando
il difetto assoluto di attribuzioni, la legge non chiarisce se si faccia
riferimento al difetto del potere in
senso assoluto o alla incompetenza assoluta, né se il potere non deve
sussistere in assoluto o solo in capo a quella determinata autorità; né è
chiaro se per autorità si intende quel soggetto giuridico (lo Stato, la
Regione) o il plesso amministrativo ricompreso in quel soggetto (per esempio,
il Ministero, che appartiene alla persona giuridica statale).
Deve
probabilmente ritenersi che sussista l vizio ordinario di
legittimità-annullabilità quando l’atto, proveniente da ente diverso, sia stato
emanato nell’esercizio di una attività riferita ad un settore amministrativo
ordinato unitariamente in seno al quale i due organi svolgono compiti ripartiti
secondo il sistema proprio della divisione delle competenze.
A
proposito di tale vizio di nullità, solitamente, si fanno esempi di scuola: il
titolo di studio rilasciato dal Prefetto e così via.
Si
manifestano dubbi sulla bontà di tale definizione, nell’attuale contesto.
Non
è chiaro cosa accada nei rapporti tra Stato e Regioni e tra Regioni e enti
minori, soprattutto in una fase in cui si sconta il fatto che il legislatore
costituzionale del 2001 è ricaduto nella c.d. trappola materialistica,
nella suddivisione delle materie, che a volte esse sono sub-materie, a volte
sono diversi punti di vista, a volte sono contitolarità di funzioni, a volte
sono solo obiettivi da raggiungere.
Deve
tenersi presente anche la funzione attualmente espletata da altri organismi non
rientranti nella classica suddivisione ministeriale dello Stato, come le
agenzie e ancora di più le Autorità indipendenti.
Appare
comunque all’interprete, che ricada nel vizio di nullità il caso della carenza di potere in astratto, nella quale si ha violazione della norma attributiva del
potere, mentre ricade sub specie
di annullabilità (come del resto aveva affermato l’Adunanza Plenaria n.4/2003)
la c.d. carenza di potere in concreto,
nella quale non si viola la norma attributiva del potere, che esiste, ma solo delle norme
che ne limitano l’esercizio e lo condizionano (cosiddetto cattivo esercizio del potere), in quanto
ne manca il fatto permissivo (per esempio, la omissione dei termini per
l’inizio e la ultimazione dei lavori comporta, secondo Ad. Plenaria
n.4/2003, la annullabilità e non la
nullità, della dichiarazione di pubblica utilità; pertanto non determina
carenza di potere rispetto ai successivi atti espropriativi).
Desta
perplessità il fatto che il secondo comma attribuisca alla giurisdizione esclusiva (nei limiti in cui ne è residuata dopo
la sentenza della Corte Costituzionale) il caso della violazione o elusione del
giudicato.
In
tale caso, si tratta di nullità testuale o nominativa ma al contempo di difetto
assoluto di attribuzione, perché l’atto è adottato in violazione delle norme
che attribuiscono al potere giurisdizionale la definizione della controversia
(non più a quello amministrativo, che ha
esaurito la sua funzione nella vicenda, perlomeno di provvedere in senso
difforme al dictum del giudice), che
prima trovava soddisfazione nel giudizio di ottemperanza (quindi in sede di
giurisdizione di merito).
Il
giudizio di ottemperanza, in tale caso, dovrebbe essere fatto salvo anche oggi,
se non a costo di una inspiegabile deminutio
di tutela, nonostante il lapsus
sfuggito al legislatore.
In
definitiva, a commento finale sul sistema della invalidità, può dirsi che la
violazione di regole (non più distinte in regole di azione o di relazione), di
tutte le regole di legalità e buona amministrazione, può trovare tutela in rimedi sia dichiarativi (di nullità) che
demolitori (di annullabilità).
In
senso romanistico, la tutela dell’interesse legittimo (inteso nel senso di
pretesa alla legittimità della azione amministrativa) avviene in modi e forme
che sempre più si avvicinano ai rimedi del diritto civile, come l’azione di
nullità oltre a quella di annullamento. Quasi, la varietà dei rimedi fa
desumere che da essi (ubi remedium, ibi
jus) si definisce la situazione soggettiva tutelata, e non viceversa (ubi jus, ibi remedium) come ritiene la sentenza della Corte Costituzionale
n.204/2004).
La
legge non chiarisce se la tutela nei confronti dell’atto nullo vada esperita
dinanzi al giudice ordinario o dinanzi al giudice amministrativo, salva la
ipotesi già menzionata della giurisdizione esclusiva (o di merito?) del giudice
amministrativo per i casi di violazione o elusione del giudicato.
La
disciplina dell’atto nullo, invero, comporta domande sia in ordine alla
disciplina sostanziale che a quella processuale, ma le risposte vanno trovate,
a parere di chi scrive, ricorrendo ai principi generali.
In
generale, al di fuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva (comprendente
anche i diritti), nelle quali il giudice amministrativo “siede” come il giudice ordinario, escludendolo, si riteneva inammissibile, in sede di legittimità,
per difetto di attuale interesse (in sostanza per mancanza di lesività)
l’azione proposta contro un atto nullo, non in grado, quindi, di produrre
l’effetto degradatorio, anche se non si negava a tale pronuncia processuale un
sostanziale effetto di giudicato.
Oggi,
non può negarsi che giudice della legittimità, anche in caso di violazioni più
gravi, sia il giudice amministrativo,
perlomeno quando si tratta di interessi
pretensivi e quindi di interessi legittimi (si pensi ad un atto nullo in
risposta ad una istanza di concessione o di autorizzazione).
Né
può sostenersi in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario per ogni
azione di nullità, se non ritenendo, erratamente, che un determinato
comportamento della amministrazione (viziato gravemente, perché l’atto è nullo)
sia in grado produrre da solo, l’effetto ampliativo facendo sorgere ex novo una situazione di diritto prima
inesistente.
Sarebbe,
invece competente giurisdizionalmente il
giudice ordinario in caso di interessi
oppositivi, aggrediti (attaccati, per così dire) da un atto però viziato in
maniera così grave, da non produrre l’effetto degradatorio e da lasciarlo al
rango di diritto soggettivo.
Fatta
questa distinzione, va osservato che nessuna vera novità comporta una generale
potestà di accertamento da parte del giudice amministrativo in sede di
legittimità, sicchè essa potrebbe esplicarsi in ogni caso, anche in presenza di
diritti soggettivi coinvolti dall’atto nullo, bastando la sola presenza (ed
esistenza) di un provvedimento amministrativo a radicare la giurisdizione sulla validità dell’atto.
E’
noto, come insegnano i processualisti,
che ogni attività giurisdizionale, di cognizione, costitutiva, di condanna, di
esecuzione, comprende, a monte, un minimo
di accertamento, sicchè l’attività del giudice consiste sempre e prima di
tutto in una attività accertativa.
In
senso processuale, l’interesse, inteso come bisogno di tutela giurisdizionale (Rechtsschutzbedurfnis), c’è sempre,
anche nelle azioni di mero accertamento o dichiarative, in quanto diretto a
rimuovere una situazione di incertezza e
di contestazione.
La
vera particolarità della azione dichiarativa o di mero accertamento è che
quella particolare funzione di ogni giudice, che si chiama cognizione, soltanto
in tale vicenda processuale si presenta allo stato puro, senza sovrapposizione di altre funzioni (quale quella
demolitoria, di condanna, esecutiva, sostitutiva), ma in realtà l’accertamento della invalidità non si
discosta molto da quanto avviene in sede di annullamento.
D’altronde,
come insegnava il Torrente (estensore della sentenza della Cassazione a Sezione
Unite n.2157/1952) il mutamento operato dalla sentenza (la definizione vale sia
per la nullità che per l’annullamento), resta una realtà spirituale, una qualificazione
giuridica della situazione.
Come
osservato anche da un acuto civilista (di Majo), d’altra parte, le pronuncie
dei giudici, rese su atti invalidi, esercitano la loro concreta funzione di
tutela solo nel momento in cui vengono rese.
Non
è neanche vero che, come dice Lucrezio, ex
nihilo nihil in quanto l’atto nullo
produce determinati effetti pratici (determina non effetti giuridici, ma fatti,
che a loro volta determinano effetti giuridici, secondo la connessione
fatto-effetto), costituenti meri fatti materiali, ma che a loro volta possono
produrre effetti giuridici (Falzea).
Anche
se la distinzione teorica va mantenuta (tra insuscettibilità in assoluto a
produrre effetti propria della nullità e efficacia instabile della
annullabilità), di fatto, per il
periodo anteriore alla sentenza, tanto l’atto nullo che quello annullabile produrranno gli effetti di cui sono
capaci (saranno eventualmente anche rispettati, se eseguiti, possono comportare
ulteriori situazioni, quantomeno di fatto, dando luogo ad ulteriori esigenze di
tutela, tanto che il codice civile prevede appositi rimedi restitutori, come si
argomenta dai limiti posti alla usucapione e alla prescrizione della azione di
ripetizione dall’art. 1422 c.c.).
Se
la massima vale per la natura delle cose, in diritto è vero solo fino ad un
certo punto che “nulla nasce dal nulla”:
un provvedimento nullo sarà innanzitutto stato emesso, e potrà essere stato eseguito, nonostante il
suo deficit di imperatività; allo
stesso modo, è possibile che ad esso abbiano fatto seguito atti consequenziali
che l’avranno preso a loro presupposto.
Se
davvero l’atto nullo non fosse capace di alcun effetto né giuridico né
materiale, non sorgerebbe mai, invero, la necessità e l’onere di ricorrere
giurisdizionalmente per farne dichiarare il vizio e per esperire le
consequenziali azioni ripetitive, restitutorie, risarcitorie.
Dopo
i chiarimenti in punto di giurisdizione, occorre domandarsi quali regole
processuali e sostanziali ne conseguono, in tema di legittimazione,
rilevabilità di ufficio, convalidabilità, imprescrittibilità della azione, autotutela, pregiudizialità, rapporto con la inesistenza.
Quanto
alla legittimazione e all’interesse,
di regola, generale per la nullità, la norma processuale (chiunque vi ha
interesse, ai sensi dell’art. 99 c.p.c.) determina la delimitazione, in concreto, a quei soli soggetti, pure diversi dai
destinatari naturali dell’atto, che il provvedimento sia suscettibile di
ledere.
Quanto
alla rilevabilità di ufficio (da
intendersi per ogni vizio che il giudice rilevi, prescindendo non solo dalle
censure ma anche dalle difese di parte), va ponderata bene, anzi,
probabilmente va rifiutata, la applicazione di quel principio del giudice
civile secondo il quale la nullità è rilevata di ufficio dal giudice nei soli
casi in cui si agisca per fare valere diritti presupponenti la validità del contratto (per esempio, per la
esecuzione), mentre il rilievo di ufficio non varrebbe quando si fanno valere
altri vizi (l’annullabilità o anche la risoluzione), in quanto, contrariamente,
si andrebbe extra o ultra petita, sanzionando un vizio più
grave o diverso da quello richiesto dalla parte.
Tale
principio non avrebbe senso in una giurisdizione di legittimità nella quale, di
regola, si agisce proprio per l’annullamento e nella quale, proprio a seguito
della novella, può non essere chiaro fino in fondo, al ricorrente che agisce,
se il vizio lamentato sia ascrivibile alla nullità o alla annullabilità.
Quanto
alla insanabilità, è noto che ciò che è nullo “non potest tractu temporis convalescere”; d’altronde, la regola
generale della inammissibilità della convalida (che la novella esprime per i
casi di annullabilità), si desume dall’art. 1423 c.c..
E’
verò però che l’amministrazione, per la quale vale il principio di continuità
della azione e di permanenza della
medesima potestà, può rimuovere, in via postuma, i vizi dell’atto con valenza ex nunc: tale atto assume la
nozione e definizione di rinnovazione dell’atto nullo.
Più
semplice si prospetta la situazione della conversione,
che tradizionalmente si manifesta in una operazione conservativa di tipo
interpretativo-riduttivo, che modifica legalmente l’atto rispettandone lo scopo
sostanziale.
Quanto
al tempo per fare valere o dichiarare la nullità di un atto, fermo restando che
non vale, naturalmente la decadenza breve, la opinione preferibile ritiene che
si applichi la regola generale della imprescrittibilità
(non manca però chi ritiene di applicare il termine ordinario di prescrizione
decennale, ma tale tesi è priva di fondamento teorico).
La
soluzione della imprescrittibilità pone tuttavia il problema di capire a quali
limiti temporali sia soggetta la azione risarcitoria per danni consequenziali
all’atto nullo, al fine del completamento di tutela, secondo la sentenza
n.204/2004 del giudice delle leggi (osservava il Sandulli che i danni possono
derivare da atto, anche non imperativo, ma che pur tuttavia è stato emanato, e può, di fatto, essere eseguito).
In
caso di nullità imprescrittibile, non può valere la regola della
pregiudizialità (esperimento e con successo, nei termini di decadenza, della
azione demolitoria, ai sensi della Adunanza Plenaria n.4/2003) in quanto essa è
fondata sulla necessità di non eludere
il termine decadenziale della azione di annullamento, sicchè la azione risarcitoria sarebbe praticamente
soggetta a tempi indefiniti.
Di
tale problema, la giurisprudenza dovrà farsi carico operando sul requisito non
della ingiustizia, ma della colpa,
richiamando, probabilmente, il principio di cui all’art. 1227 codice civile
(sulla attivazione diligente del danneggiato creditore ad agire in tempi
ragionevoli al fine di evitare la produzione di danni ulteriori).
Quanto
alla autotutela, anche se oggi è
definita dai paradigmi giurisprudenziali, confermati dalla novella (non è
sufficiente il mero interesse pubblico al ripristino della legalità violata,
tempo non irragionevole, valutazione dell’affidamento dei privati), non può
negarsi che la situazione di nullità, derivando da una violazione più forte, di
fatto dovrebbe trovare minori limiti (per esempio, di tempo) rispetto agli atti di autoannullamento. In realtà, la autotutela decisoria nel senso
di autoannullamento è richiamata a
sproposito, non trattandosi, per ipotesi, di annullabilità, ma di nullità.
Quanto
ai confini tra l’atto nullo e l’atto inesistente, ferma restando la chiara
distinzione in teoria generale, tanto che l’una appartiene al mondo del giuridicamente rilevante, l’altra no,
nella pratica, occorrerà vedere in quale categoria verranno comprese le fattispecie
prima liquidate sotto la generale e onnicomprensiva “nullità-inesistenza”
dell’atto amministrativo.
Sotto
tale aspetto, mentre non desteranno problemi pratici, i cosiddetti casi di
scuola (atto emesso ioci o docendi causa, la violenza fisica), maggiori
problemi, al limite tra nullità e inesistenza, creeranno altre fattispecie,
come il caso dell’usurpatore di pubbliche
funzioni (art. 347 c.p.), i casi più gravi di funzionario di fatto, i casi
di imperfezione materiale (per non
completamento della fattispecie), il difetto
di sottoscrizione di un atto.
Ancora
una volta, sarà la giurisprudenza amministrativa a chiarire se residuano
ipotesi di inesistenza, quali sono i requisiti essenziali dell’atto ai sensi
dell’art. 21 septies e così via.
Allo
stesso modo, la giurisprudenza dovrà affrontare i nodi tra il rimedio della
azione dichiarativa di nullità, il rapporto con la disapplicazione o
inapplicazione, che considera l’atto tamquam
non esset e non lo applica (e che
perciò dovrebbe riguardare solo gli atti imperativi), ne prescinde, ma non lo
espunge definitivamente dal sistema -
mentre la nullità dichiara che l’atto è di diritto difforme dall’ordinamento.
La
giustizia amministrativa conferma ancora una volta, ed è chiamata a confermare,
il suo ruolo di creatrice del diritto
amministrativo.
Essa
è senz’altro giurisdizione (lo
conferma la sentenza n.204/2004 della Corte Costituzionale); essa è amministrazione (judgér l’administration est administrer) quando compara interessi
(nella fase cautelare) o quando entra in punto di contatto, annullando l’atto, o quando sostituisce un segmento di attività,
nella giurisdizione di merito.
Soprattutto,
nella specie, la giurisprudenza si conferma il
legislatore di fatto del diritto amministrativo, avendo, il legislatore nazionale
ripreso dagli orientamenti consolidati in via giurisprudenziale le varie
definizioni di invalidità, di nullità, conseguimento dello scopo, i casi di
esecutorietà e così via.
Resta
la osservazione finale che sarà la giurisprudenza a completare (vel adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi) l’opera del legislatore del
2005.
Venuta
meno la fiducia nel mito della completezza della legge, è chiaro che il
legislatore non è né completo, né perfetto (né, d’altronde, deve esserlo).
Osservava
la dottrina commercialistica a seguito della invenzione della categoria della
inesistenza delle delibere assembleari (nata proprio per contrastare la rigida
regola, voluta dal legislatore, della generale annullabilità a pena di
decadenza, e la tassatività delle nullità delle delibere agli artt. 2377-2379
c.c.), che il legislatore non è
onnipotente, ma è il giudice che adegua la norma al fatto, che trova il
punto di equilibrio del sistema, unendo “
li mezzi alle regole e la teoria alla pratica”.
La
storia, e anche il futuro, della invalidità
del provvedimento, ma in realtà tutto il diritto amministrativo, poggeranno
ancora una volta, emulando una espressione della dottrina francese, sulle
ginocchia del Consiglio di Stato.
Che
la Corte Costituzionale abbia collegato necessariamente la cognizione
risarcitoria a quella di annullamento (ne sarebbe un completamento) pone
all’interprete problemi per le fattispecie nelle quali sia presente una
contrarietà a diritto dell’operato della amministrazione, ma tale illegittimità non si concreti in un provvedimento illegittimo
da annullare.
Si
può assistere, cioè, a ipotesi di responsabilità non da provvedimento, ma da comportamento
complessivo.
In
diritto, tutto, innanzitutto, è un
fatto, anche l’atto illegittimo o illecito (a sua volta il fatto illecito è
necessariamente un atto, in quanto l’art. 2046 c.c. richiede la capacità di
intendere e di volere), sicchè si pone la necessità di stabilire quali comportamenti (non attizi)
ricadano nella giurisdizione di legittimità del G.A., quali presupposti da
accertare rispetto a consequenziali giudizi di risarcimento del danno.
E’
certamente da escludere che comportamenti materiali (le vie di fatto della dottrina francese o i comportamenti senza potere, in violazione di norme attributive
del potere, la vecchia carenza di potere)
possano essere valutati dal giudice amministrativo nella giurisdizione
ordinaria di legittimità. Conseguentemente, anche le successive e subordinate
azioni risarcitorie spetteranno al
giudice ordinario, competente per la questione principale.
Esistono,
tuttavia, soprattutto nella fase attuale, ipotesi di illegittimità non dell’atto
ma della attività: più nel rapporto tra autorità e libertà prevarranno i
principi di autoammministrazione, di
sussidiarietà orizzontale, di liberalizzazione, maggiori saranno le
ipotesi di esercizio del potere che si manifesteranno attraverso attività non attizie e autoritative, ma semmai
di controllo, di vigilanza, di reazione. Conseguentemente, il giudice
amministrativo diventerà giudice non
tanto dell’atto, ma del corretto esercizio
(o non esercizio) della funzione pubblica.
Molte
illegittimità non deriveranno da atti illegittimi, ma comunque si rientrerà in
illegittimi esercizi (o non esercizio) del potere.
In
caso di silenzio, ritardo nella emanazione dell’atto, di
violazione delle regole procedimentali, dei principi di correttezza, buona fede, affidamento, di danni da omessa vigilanza, si verterà di
violazione di norme regolanti
l’esercizio del potere.
Dal
punto di vista sostanziale non può ritenersi che responsabilità da ritardo
sussista solo in caso di provvedimento tardivo
favorevole (di spettanza au fond,
come dicono i francesi); l’art. 1218 c.c. sanziona con il risarcimento sia l’inadempimento che il ritardo (si tratta di una particolare ipotesi di inesattezza della prestazione dovuta).
Se
vi è la regola di rispetto dei tempi del procedimento, la violazione si avrà anche in caso di esito negativo (di
diniego finale di concessione, per esempio) e la responsabilità sarà
conseguente a diverse voci di danno, per esempio, parametrate sul c.d.
interesse negativo (da responsabilità precontrattuale), a non essere coinvolto, oltre il giusto tempo, in una attività inutile o dispendiosa.
Una
cosa è la prestazione dovuta
(l’oggetto del contratto), altra cosa è che il bene oggetto della prestazione
sia maggiormente o in modo minore
positivo per il patrimonio del soggetto leso.
Si
tratterà di responsabilità non da provvedimento (inesistente) né da mero
comportamento, ma comunque da comportamento complessivo nell’esercizio del
potere.
I rimedi di tutela saranno diretti a
restaurare illegittimità e danni non da provvedimento (da annullare), ma da
comportamento.
La
cognizione dei danni da puro
comportamento è esclusa attualmente (secondo la sentenza n.204/2004) nella
materia urbanistica ed edilizia, anche se va osservato che la cognizione in
tale materia aveva un doppio titolo:
la materia urbanistica (salvo vedere
se vi rientrava la espropriazione) e il risarcimento
del danno, limitato da altra parte della sentenza della Corte.
D’altronde
anche l’atto, una volta annullato, rientra sempre nel comportamento complessivo da accertare.
Si
pone il problema di quale sia il giudice da adire in caso di danni prospettati
come non consequenziali a provvedimenti impugnati, perché illegittimi,
ma derivanti non da atti illegittimi, ma
da inazioni, omissioni o altri
comportamenti contestati, (silenzio
significativo, ritardo, violazione di regole procedimentali, non sfocianti
nella illegittimità, violazione di regole di correttezza, buona fede,
affidamento)
Si
pone il problema di stabilire il riparto di giurisdizione del risarcimento per
danni derivanti da provvedimenti inoppugnati,
sempre che si concluda per la ammissibilità di tale azione, superando lo
scoglio della c.d. pregiudizialità e in verità, una volta chiarito che il
rimedio demolitorio è preclusivo, limitante rispetto al rimedio risarcitorio,
la tutela in caso di provvedimenti non impugnati nei termini dovrebbe essere preclusa a monte, con conseguente
inutilità di stabilire quale sia il giudice da adire .
Non
è chiaro se all’annullamento giurisdizionale possa equipararsi la situazione
dell’illecito susseguente ad atto illegittimo ritirato, revocato o annullato
in sede di autotutela da parte della
medesima amministrazione.
In
tale ultima ipotesi, se da un punto di vista processuale non sarà necessario
accertare la illegittimità (ammessa,
quasi confessata dalla
amministrazione), dall’altro lato, la causa risarcitoria non sarà conseguente a
quella di illegittimità, che sarà inutile o meglio non esisterà per mancanza di
oggetto. Si tratterà di pretese all’apparenza puramente risarcitorie, ma in
realtà non manca un preventivo accertamento sull’intervenuto autoannullamento.
La azione risarcitoria sarà pertanto
consequenziale all’accertamento della avvenuto esercizio della potestà di
autotutela in via amministrativa.
Ancora,
quale sarà il giudice del risarcimento in caso di illecito lamentato per danno
da attività di omessa vigilanza in
materie (ad esempio, di autorità indipendenti) lasciate alla cognizione (giurisdizione
esclusiva) del giudice amministrativo?
Certamente,
i danni dipendenti da attività meramente
materiale (i comportamenti, le vie di fatto) saranno devoluti alla
cognizione del giudice ordinario.
E
in caso di danno da ritardo di provvedimento favorevole? Certamente
l’interessato non impugnerà il provvedimento favorevole, ma sussisteranno sia
la violazione delle regole (la illegittimità che non riguarderà l’atto, ma
l’attività), sia il danno (la illiceità).
Cosa
succede per il danno da inazione, da silenzio-inadempimento, che in parte può
coincidere con il danno da ritardo? Può una norma sul rito processuale fondare la giurisdizione sulla accessoria
azione di risarcimento, peraltro non dipendente da provvedimento impugnato come
illegittimo? Ma quando c’è silenzio, c’è obbligo
di provvedere, seppure non c’è per definizione un provvedimento.
Sono
in parte le stesse ipotesi che davano luogo a dubbi per la pregiudizialità, in
quanto manca la impugnazione dell’atto.
Se
la ragione concentrazionistica
consiste nel valutare congiuntamente una medesima
azione (quasi in senso penalistico) sotto il duplice profilo di qualificazione
della legittimità-validità e della illiceità-responsabilità conseguente, può
ragionevolmente ritenersi che l’accertamento
nelle ipotesi riguardanti comunque la
violazione di regole sull’esercizio
del potere (non la esistenza del potere, ché si ricadrebbe nel mero
comportamento senza potere), e cioè la giurisdizione sulla questione che si pone come pregiudiziale
al risarcimento (e il conseguente risarcimento) dovrebbero spettare al
G.A., naturale giudice della pubblica funzione.
Secondo
il giudice delle leggi, la azione risarcitoria non riguarda un nuovo diritto né
una materia in sé, ma è un rimedio di tutela, mentre secondo la Cass. SS.UU.500/99
era un diritto.
A
mezzo del risarcimento in f.s. si apre la strada ad una anticipazione della piena
soddisfazione al momento della cognizione, e non per forza nella fase di
merito.
Il
giudice delle leggi consente di porre il problema del rapporto o supremazia tra
i vari rimedi (il rapporto tra annullamento, risarcimento in f.s. in f.
generica e obbligo di conformazione).
Il
rimedio del risarcimento del danno in forma specifica da un lato ricomprende l’annullamento, che per ciò è sempre prioritario (e pregiudiziale);
dall’altro canto è a sua volta sempre prioritario rispetto al risarcimento per
equivalente.
Il
risarcimento in f.s. pone il problema di vedere in che limiti, trattandosi
sempre di condanna ad un facere, il
giudice amministrativo possa penetrare nell’ambito riservato alla
amministrazione (una sostituzione ammessa
nella ottemperanza).
Quale
futuro esiste per il rimedio di ottemperanza, se prima già esiste una
penetrazione nel merito, nella valutazione degli interessi?
Non è ancora chiarito quale sia la
situazione giuridica da risarcire, lesa dall’atto illegittimo.
La differenza tra interesse legittimo e
diritti soggettivi non riguarda
l’interesse materiale, ma solo il modo e la forma della protezione.
La
ratio della tutela risarcitoria è il
divieto di arrecare danno ad altri, ma anche l’attribuire a ciascuno il suo, oltre che il comportarsi
correttamente.
Colui
che fa valere il danno da contratto (la
responsabilità da illegittimo esercizio della funzione può essere costruita
come contrattuale, da obbligo preesistente) non deve dimostrare né la colpa né
è rilevante il danno risarcibile.
La tecnica risarcitoria per equivalente è fondata in sostanza su meccanismi di
scambio-eguaglianza tra beni e/o valori (appreciable
à prix d’argent) che non possono
essere indifferentemente
applicati quando si agisce nei confronti della pubblica amministrazione.
Garantire la riparazione in natura vuol dire assicurare la ricostituzione di quella
medesima situazione di fatto che sarebbe esistita ove il fatto dannoso non si
fosse verificato
Tutela
restitutoria vuol dire qualcosa di
diverso dal risarcire, vuol dire ripristinare-ristabilire le condizioni di fatto e di diritto che
esistevano prima che un certo mutamento fosse intervenuto, ristabilendo la
situazione originaria e ripristinando il vigore delle norme.
I rimedi a carattere restitutorio e
risarcitorio coesistono dentro una unica forma di tutela (Di maio)
Si pensi alla vexata quaestio della inefficacia o nullità del contratto e
aggiudicazione in caso di annullamento della aggiudicazione, alla c.d. sostitutiva; non necessariamente la soluzione
passa attraverso il riconoscimento di un danno.
Si
pone il problema di individuare il giudice della tutela risarcitoria nei casi
nei quali non si passa pregiudizialmente attraverso un principale giudizio di annullamento (la
questione di nullità, i casi di danno da ritardo di provvedimento favorevole o
anche sfavorevole, danno da silenzio, da omessa vigilanza o controllo e così
via).
Viene
da concludere che il diritto utilizzato per la responsabilità della funzione
amministrativa illegittima, si ricongiunge non solo al diritto privato, ma
ancor più lontano al diritto dei romani, che già avevano detto tutto.
Gli
strumenti di tutela, evocati dal
giudice delle leggi, sono solo le pretese al fine di attuare il diritto sostanziale
soggettivo e oggettivo.
Le regole del vivere civile
corrispondono oggi, dopo due millenni, anche per la p.a. alle massime ulpianee
dell’honeste vivere (validità), del cuique suum tribuere (spettanza) e dell’
alterum non laedere (responsabilità).