L’idoneità degli operatori economici alla esecuzione di lavori pubblici: un filo conduttore che lega istituti vecchi e nuovi del “Codice” unificato degli appalti

 

a cura di Salvatore Cacace - Consigliere di Stato ([1])

 

 

SOMMARIO

 

 

1.      – Il sistema delle procedure ad “evidenza pubblica”.

2. – La predeterminazione di un mercato degli imprenditori: la idoneità delle imprese.

3. –  La disciplina del subappalto.

4. – L’associazione temporanea di imprese.

5. – La potestà di avvalimento.

 

 

 

 

 

 

1. – Il sistema delle procedure ad “evidenza pubblica”.

 

Le persone giuridiche pubbliche hanno, in linea generale, la stessa capacità di quelle private, anche se poi il fine dell’interesse pubblico, così come di volta in volta individuato in sede normativa, viene a rappresentare un limite posto alle pubbliche amministrazioni nella estrinsecazione della loro posizione di autonomia privata.

Per gli Enti Pubblici, infatti, la capacità di agire nei rapporti contrattuali non è rimessa alla libera scelta degli organi chiamati a manifestare la volontà dell'Ente, ma, invece, è strettamente correlata allo svolgimento da parte degli organi competenti di procedure definite in modo compiuto dal legislatore, siano esse concorsuali o, come accade in alcune ipotesi eccezionali individuate specificamente dall'ordinamento, non concorsuali.

L'attuazione di tali procedure sostituisce il procedimento logico di formazione della volontà e di conseguente scelta del contraente riservato nei rapporti interprivati alla libera autonomia negoziale e che si concreta nelle singole manifestazioni di volontà dei soggetti privati.

In altri termini, nel nostro ordinamento giuridico la capacità giuridica e di agire degli Enti Pubblici è disciplinata dalle disposizioni di diritto positivo relative alle persone giuridiche, ma, in relazione al principio della necessaria evidenza pubblica delle scelte effettuate da detti Enti, le persone giuridiche pubbliche possono assumere impegni solo nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazione che regola la loro attività per il perseguimento dei fini che sono loro assegnati ([2]).
Da tale premessa, ormai consolidata, discende, per il carattere inderogabile delle disposizioni che prevedono tali procedure sicuramente ascrivibili al novero delle norme imperative, l'obbligo di seguire i procedimenti nei quali è, per così dire, cristallizzata la volontà dell'Ente, volontà che, così come deve manifestarsi secondo tali procedure, parimenti può essere modificata solo con il ricorso ai medesimi procedimenti e, di regola, con l'adozione di atti espressione del potere di autotutela ove sussistano i presupposti per il ricorso ai relativi istituti
([3]).

Si è nel campo dei contratti di diritto pubblico conclusi dalla P.A., che, caratterizzati dall’impiego dello schema formale dell’evidenza pubblica, hanno la loro causa nel perseguimento dei fini istituzionali della P.A. e, per ciò stesso, sono sottoposti, ai fini della loro efficacia, ai preventivi controlli di conformità di volta in volta previsti dai singoli ordinamenti di settore.

 Al di fuori di questo campo si pone quello della capacità di agire di diritto privato della p.a. ([4]) e cioè quello dei contratti conclusi iure privatorum dalla P.A., caratterizzati dal loro assoggettamento alla disciplina comune ([5]), attraverso i quali la stessa, servendosi della collaborazione dei privati, persegue in modo generico la soddisfazione di interessi patrimoniali, di rilievo strumentale rispetto alle proprie finalità istituzionali ([6]).

E’ peraltro ovvio che l’amministrazione, nell’usare del diritto privato ( ad es. nel concludere una transazione ), non si trova nella stessa posizione del privato ( che può disporre liberamente del suo patrimonio ), ma deve rispettare le regole del diritto pubblico ([7]). 

La qualificazione pubblicistica di un ente comporta dunque l’assoggettamento ad uno speciale regime giuridico della sua attività, nella misura in cui questa abbia connessione o riferimento con un interesse pubblico.

Orbene, per quanto riguarda, in particolare, le norme che prevedono le singole procedure di gara e stabiliscono la necessità delle procedure di evidenza pubblica, esse corrispondono, in primo luogo, all'esigenza di consentire alle Amministrazioni di provvedere nel modo più economico e conveniente alla provvista di beni e servizi ed alla realizzazione di opere, ma assolvono anche alla essenziale funzione di consentire a tutti i soggetti dell'ordinamento di partecipare, a parità di condizioni, alla redistribuzione delle risorse pubbliche, che attraverso il sistema degli affidamenti pubblici viene effettuata.

Si tratta, con evidenza, di risorse dei bilanci degli Enti pubblici prevalentemente conseguite con il prelievo fiscale e con gli altri strumenti proprii della finanza pubblica e per le quali è doveroso consentire, in linea con i principii costituzionali di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione, prima ancora che con i principii posti a garanzia della concorrenza nell'ordinamento interno e comunitario, la possibilità di un libero accesso a tutti gli operatori economici giudicati idonei tecnicamente per fornire i beni, prestare i servizii e realizzare le opere nei confronti di Enti pubblici.

La gara, quale comparazione trasparente delle diverse posizioni giuridiche dei privati che aspirano a contrattare con la P.A., è poi imposta dalle regole del corretto esercizio dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. 

Può pertanto affermarsi che la capacità giuridica degli enti pubblici si manifesta sempre attraverso norme primarie e secondarie, che la finalizzano e funzionalizzano secondo fasi procedimentali tese ad assicurare il perseguimento di interessi generali in fin dei conti distinti da quello cui mira il “contratto”; sì che lo strumento negoziale rappresenta il momento finale di una vicenda procedimentale particolare, che contribuisce a qualificare il contratto come “ad evidenza pubblica”.

In tale vicenda, “vengono fatti emergere e resi compiutamente visibili i motivi di interesse pubblico che presiedono alla scelta contrattuale nonché i modi di gestione di quelle risorse finanziarie che normalmente vengono impegnate da qualsiasi soggetto nell’esercizio della propria azione contrattuale. Nel contempo vengono predisposte e rese altrettanto visibili le condizioni idonee ad assicurare ai soggetti interessati a partecipare allo scambio contrattuale con l’amministrazione pareggiamento di situazioni e di opportunità nella presentazione delle rispettive candidature” ([8]).

Non basta, dunque, in astratto verificare la legittimazione del soggetto pubblico, sotto il profilo del diritto comune, a porre in essere un determinato tipo di negozio giuridico, ma occorre altresì di volta in volta appurare che non vi siano limiti derivanti dalla disciplina pubblicistica, che ha procedimentalizzato l’azione dell’amministrazione.

“Anzi quest’ultima verifica presenta carattere preliminare, in quanto delimita il campo dell’agire possibile; ossia consente di definire l’ambito tipologico nel quale effettuare la scelta del contratto da utilizzare” ([9]).

Una tale verifica va sempre compiuta in relazione a due distinti ambiti ordinamentali: quello interno regolato dal diritto nazionale, che trova la norma – madre nella legge di contabilità di Stato, le cui disposizioni sono in linea di massima rivolte a tutelare le ragioni della convenienza amministrativa e del più economico utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche; quello comunitario, governato dal diritto dell’Unione europea, le cui disposizioni sono mirate soprattutto a salvaguardare la libertà di stabilimento delle imprese, la libera prestazione dei servizii e la libertà di competizione e concorrenza nel mercato “unico” comunitario ([10]).

Entrambi tali àmbiti convergono nello stabilire, in linea generale, la necessità di una “gara”, che, con un procedimento che assume funzione servente rispetto all’attività contrattuale vera e propria dell’amministrazione ([11]), valga ad individuare “il contraente”; gara da svolgersi contemperando i diversi momenti costitutivi della esistenza stessa di tali procedure: quello dell’efficienza, quello garantistico della par condicio, quello della massima accessibilità da parte dei soggetti interessati, quello di pubblicità.

Risulta invero agevole rilevare che la predetta necessità delle procedure di evidenza pubblica è ormai principio generale, direttamente enunciato più volte dalla giurisprudenza in considerazione della nota evoluzione del diritto comunitario ( v. comunicazione della Commissione UE dell’aprile 2000 su appalti e concessioni ) e del diritto interno ( v. art. 12 della legge n. 498/92 ), che non può subire deroghe.

Tale evoluzione si è concretizzata, com’è noto, tra l’altro, nella nascita della categoria degli organismi di diritto pubblico, che, per giurisprudenza ormai costante, conserva efficacia anche sotto soglia per individuare gli enti aggiudicatori che non possono, se non eccezionalmente, abbandonare l'utilizzazione di procedure a evidenza pubblica ([12]).

Sotto soglia non vi è pertanto alcuna espansione della capacità imprenditoriale degli organismi di diritto pubblico, ma piuttosto l'applicabilità del diritto nazionale, con l'obbligo di salvaguardare i principii del Trattato e la conseguente necessità di motivare le deviazioni rispetto al modello della procedura comunitaria  ([13]).

Segno tangibile del predetto, particolare, modo di essere della capacità soggettiva pubblica sono anzitutto i tradizionali riferimenti normativi in materia di contrattualistica pubblica ([14]).

Riferimenti, questi, cui sono da aggiungere una miriade di interventi legislativi, anche recenti, fino al “totalizzante” Codice dei contratti pubblici ( che, avendo come punto di riferimento la scelta comunitaria di unificare le discipline in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi, oggetto di recepimento, ha colto l’occasione per riorganizzare la intera normativa italiana in materia di appalti ([15]) ), i quali configurano l’anzidetta generale capacità, in astratto illimitata, come semplice presupposto per l’esercizio di un potere di volta in volta in vario modo conformato, tagliato trasversalmente, oltre che dalla disciplina proveniente dall’ordinamento comunitario ([16]), da quel paradigma della “evidenza pubblica” ( ch’è formulazione “con la quale si dà conto della compresenza nella stessa sequenza di atti posti in funzione di ragioni di garanzia della convenienza amministrativa da un lato, e di ragioni di garanzia delle opportunità imprenditoriali dall’altro” ([17]) ), ormai assurto esplicitamente al rango normativo ([18]).

Se, dunque, in forza della prima, è ormai pacifico che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica ( e la disciplina comunitaria sulla gara per la scelta del contraente si applica ogni volta che vi sia un rapporto, sia esso di scambio o societario, definibile "a prestazioni corrispettive" od "oneroso" con una Amministrazione aggiudicatrice  ) ([19]), la gara, ovverossia la comparazione trasparente fra le diverse posizioni giuridiche dei privati interessati a contrattare con la P.A., è anche imposta dalle regole del corretto esercizio dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; cosicché la giurisprudenza amministrativa ha ormai codificato il principio del ricorso all'evidenza pubblica "tutte le volte in cui debba effettuarsi la scelta di un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell'interesse della p.a. ([20]). 

Tutte le volte in cui debba effettuarsi la scelta di un operatore chiamato a svolgere attività di pubblico interesse i principii di buona amministrazione, di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché di concorrenzialità - da considerarsi ormai immanenti nell'ordinamento - impongono dunque l'espletamento di procedure di evidenza pubblica, in virtù della necessità di individuare, mediante valutazione comparativa basata su parametri obiettivi, il soggetto più idoneo, che offra la prestazione richiesta alle condizioni migliori ([21]).

Nell'àmbito di una procedura concorsuale tesa alla individuazione del soggetto  contraente con  la  p.a., gli  interessi  dei singoli partecipanti  alla  gara  sono protetti  proprio dal rispetto delle regole formali di procedura, la cui osservanza, in ogni fase della gara, è in grado di garantire la tutela dei principii della par condicio e della segretezza delle offerte e dalla cui violazione, per converso, possono derivare conseguenze sul piano della correttezza sostanziale del procedimento e quindi della lesione dell’interesse stesso della p.a. appaltante e del principio della concorrenza ([22]); principio, questo, la cui tutela si ràdica a livello costituzionale, sì che “non appaiono censurabili tutte quelle norme … che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti - come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi - i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali” ([23]).

 

 

2. – La predeterminazione di un mercato degli imprenditori: la idoneità delle imprese.

 

Ciascun appalto non rappresenta una mera esercitazione accademica, caratterizzata da una verifica puramente formale del rispetto di alcune regole, bensì una vicenda in cui quelle regole sono predisposte per garantire all'Amministrazione procedente il raggiungimento del risultato che la stessa si aspetta dalle prestazioni contrattuali, di talché si possa ottenere il massimo del soddisfacimento dell'interesse pubblico strumentalmente connesso con la gara esperita.

Un tale risultato è con tutta evidenza attingibile solo circoscrivendo l’accesso ai pubblici appalti a quei soggetti, che siano in grado di garantire, per un verso, un sicuro regime di imputazione degli effetti del contratto e di responsabilità personale e patrimoniale e, per l'altro, un'evidente capacità all'esercizio di attività d'impresa ([24]).

Per questo, sia la legislazione italiana che quella comunitaria sugli appalti pubblici si basano, tra l’altro, sul caposaldo della predeterminazione di un “mercato” delle imprese.

Come è stato in proposito efficacemente osservato, “la predeterminazione di un mercato di imprenditori non significa la chiusura dello stesso, ma solo la necessità che l’ingresso tra i potenziali contraenti della P.A. sia concesso solo a soggetti dotati di sufficienti requisiti soggettivi ed oggettivi. Il possesso di tali requisiti deve soddisfare il bisogno di sicurezza della stazione appaltante, sotto i diversi profili variamente ipotizzabili nella gestione di un rapporto contrattuale complesso quale l’appalto: la solidità economica del contraente, la sua capacità professionale, l’onestà, l’assenza di legami con organizzazioni malavitose, il rispetto delle norme sociali e di sicurezza e mille altre ben note a tutti” ([25]). 

 Ciò significa, in estrema sintesi, che alla contrattazione con la P.A. può accedere solo un imprenditore dotato di determinati requisiti ([26]), a tutela dell’interesse dell’Amministrazione pubblica a che le singole imprese, per la qualificazione imprenditoriale e morale che hanno, siano nelle condizioni di poter correttamente adempiere le obbligazioni, che sono state riservate a ciascuna di esse ([27]).

Venendo, in particolare, alla attuale disciplina dell’assoggettamento degli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici ad una procedura di qualificazione e di certificazione dei prodotti, servizii e sistemi di qualità aziendali impiegati, la stessa trova la sua scaturigine, com’è noto, nella legge quadro sul riordino dei lavori pubblici n. 109/1994.

Il regime previgente ad essa prevedeva, invero, un potere di verifica diretta, da parte dello Stato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti iscritti all’Albo Nazionale dei Costruttori, dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, oltre che di quelli generali.

Nell’àmbito della complessiva riforma del sistema dei lavori e delle opere pubbliche, avviata con la c.d. legge Merloni n. 109/1994, più volte rimaneggiata ed integrata nel corso dei suoi dodici anni di vita, il legislatore ha infatti ritenuto di innovare completamente il sistema di verifica della idoneità delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche,  abbandonando il criterio della diretta e totale amministrazione della materia da parte della mano pubblica ( espressione di una concezione verticistica ed autorizzatòria del requisito di qualificazione delle imprese ) ed affidandola ad organismi di diritto privato, preventivamente autorizzati da apposito organismo pubblico (l’Autorità ([28])) , con il conseguente trasferimento dei relativi poteri di concessione e revoca delle attestazioni di qualificazione in capo a detti organismi privati.

Tutto ciò, è stato opportunamente sottolineato ([29]), in coerenza con una generale tendenza, manifestatasi già in maniera prevalente negli ultimi due decenni di vita del previgente regime di disciplina del settore dei lavori pubblici, a responsabilizzare e valorizzare l’azione dei soggetti diversi dallo Stato operanti nell’ordinamento.

In tale prospettiva, la disciplina in argomento si rinviene oggi nei decreti del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e n. 594 del 1999, i quali trovano il loro fondamento, rispettivamente, negli artt. 8 e 3 della legge n. 109 del 1994 (v., ora, gli artt. 40 e 3 del Codice dei Contratti pubblici).

Con il primo di tali articoli è stato previsto che, con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito, tenuto conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1 (della legge n. 109 del 1994), di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi ( art. 8, comma 2; oggi, art. 40, comma 2, del “Codice” ).

Con il secondo dei suddetti articoli è stata demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui allo stesso articolo 3 e comunque secondo le norme della legge n. 109 del 1994, la materia dei lavori pubblici, con riferimento: a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche; b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione; c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso agli atti; d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

Ne è scaturito un sistema, in cui i requisiti di qualificazione attengono all’accertamento della capacità economico-finanziaria ed organizzativa delle imprese ed in cui siffatto accertamento si traduce nella collcazione di ogni impresa in una o più delle categorie – suddivise in opere generali (OG) ed opere speciali ( OS ) – previste dall’allegato A) al D.P.R. n. 34/2000 ( attuativo del suddetto art. 8 ), con classifica che varia dalla I alla VIII a seconda del variare in aumento degli importi dei lavori, per la cui esecuzione l’impresa viene riconosciuta affidabile; sulla base della corrispondenza tra tale accertamento e le categorie e classifiche richieste dal bando di gara si verifica, in definitiva, se ciascuna impresa possegga la qualificazione per l’opera, cui il bando stesso si riferisce.

Subito occorre sottolineare che la disciplina dei requisiti di capacità, esperienza e dimensione, richiesti per l’affidamento di lavori pubblici, attiene alle garanzie di efficacia e sicurezza dell’opera da realizzarsi, come confermato da una tradizione legislativa e giurisprudenziale, che l’ha sempre considerata come un aspetto della più generale disciplina dei lavori pubblici e pertanto di spettanza delle autorità titolari di competenze in detta materia.

Essa appare oggi, tuttavia, anche diretta a regolare un determinato settore di mercato, concernendo indubbiamente - attraverso la qualificazione dell’impresa e la certificazione di qualità dei prodotti, servizii ed interventi effettuati dall’impresa stessa - non tanto e non solo l’esecuzione di lavori pubblici, ma lo stesso modo di presentarsi dell’impresa sul mercato, per affrontare la concorrenza europea ed internazionale.

Il sistema c.d. unico di qualificazione – previsto dall’art. 8 della legge n. 109 del 1994 ed attuato dal regolamento n. 34 del 2000, che ha sostituito – con caratteri di forte innovatività – ad una qualificazione formale, basata sugli albi dei costruttori, un modello basato sulla costante verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziarii conformi alla disciplina comunitaria ([30]), è posto dunque ( oltre che a presidio della qualità delle opere pubbliche ) anche, se non principalmente, a tutela della libera concorrenza nel mercato, che non può sopportare particolarismi normativi e specialità territoriali.

La regolamentazione del sistema di qualificazione non può poi non essere riguardata sotto gli aspetti di compatibilità della stessa con la normativa comunitaria, che, invero, non richiede un sistema di qualificazione unico a livello nazionale, né esclude che all'interno dei singoli Stati vi possano essere sistemi diversi, richiedendo soltanto che i diversi sistemi di qualificazione ( statali e regionali ) rispettino la disciplina comunitaria, secondo cui l'iscrizione in elenchi ufficiali di imprenditori riconosciuti costituisce solo una presunzione di idoneità in relazione ad alcuni dei requisiti e criterii prescritti.

Non è questa la sede per affrontare il problema se il D.P.R. n. 34 del 2000 contrasti o meno con la direttiva, laddove questa ( artt. 18, 26, 27 e 29, direttiva CE 14 giugno 1993, n. 93/37; v., oggi, gli artt. da 45 a 48 della direttiva 31-3-2004 n. 2004/18/CE ) stabilisce come deve essere data la prova della capacità finanziaria, economica e tecnica da parte delle imprese e che il relativo accertamento deve essere fatto dalle amministrazioni aggiudicatici, mentre il regolamento nazionale prevede ( cfr. art. 1 ) l'attestazione di qualificazione come condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti e che le stazioni appaltanti non possono richiederne la dimostrazione con altre modalità; di sicuro, tuttavia, può dirsi ch’esso mira ( anche ) alla tutela della libera concorrenza nel mercato ( ch’è, com’è noto, valore-base del Trattato CE ), alterabile da una pluralità ( anche solo potenziale ) di discipline in materia di requisiti da possedersi dalle imprese, che aspirino alla esecuzione di lavori pubblici.

La legge n. 109 del 1994 prevede, dunque, un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori, a qualsiasi titolo, di detti lavori, dove la qualificazione non è tuttavia un mero requisito per la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori stessi, bensì ( analogamente a quanto poteva dirsi del “vecchio” sistema della iscrizione all’Albo ) “un requisito soggettivo dell’impresa e cioè un presupposto di legittimazione, che consente all’impresa di essere parte di un appalto di opera pubblica durante tutta la durata di esso” ([31]).

Tale sistema “unico” garantisce così ( ed al tempo stesso impone in linea generale ) il possesso, da parte dell’esecutore di lavori pubblici, di una professionalità qualificata, che non può intendersi altrimenti “se non come requisito riferito alla specificità dell’attività esercitata” ([32]).

Ciò significa che i lavori eseguiti in passato dall’impresa  che concorre all’affidamento di appalti di lavori pubblici, non possono che avere caratteristiche similari, espresse in términi di categoria secondo il sistema unico ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. n. 554/99, a quelle che connotano i lavori da affidare con l’appalto di cui di volta in volta si tratti e che tale specifica, necessaria, correlazione è assicurata dalla presenza dell’attestato SOA, rilasciato appunto con riferimento alle categorie del sistema di qualificazione.

I provvedimenti tipici di conclusione dell’appalto di lavori pubblici presuppongono, dunque, un sistema di qualificazione incentrato sulle categorie, a loro volta basate sul possesso di adeguate qualificazioni ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.

Deve poi necessariamente riconoscersi, come già accennato, che l’obbligatorietà della qualificazione dell’appaltatore per le categorie di lavori e le classifiche dell’appalto ( v. art. 8, comma 8, della legge n. 109/94 ) fa sì che la qualificazione medesima costituisca un presupposto di ammissione alla gara e sia quindi un precedente della contrattazione ( della quale costituisce presupposto, non potendo in effetti scegliersi, da parte della P.A., un contraente privo di tale requisito, che è prova presuntiva della sua capacità; in quanto presupposto per l’ammissione alla stipula dell’appalto di lavori pubblici, in sua mancanza non può stipularsi l’appalto ([33]) ).

Se la mancata qualificazione comporta l'esclusione da ogni appalto di lavori pubblici superiore ai 150.000 Euro ( art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 ), deve ritenersi non vi sia diritto all'ammissione a tali appalti per le imprese non qualificate, le quali non hanno dunque il diritto di concludere quei contratti.

In assenza dell'astratta idoneità a contrattare, è escluso proprio, per le imprese non qualificate secondo l'indicato sistema, l'astratto diritto di concludere gli appalti di cui alla legge n. 109/94 (oggi disciplinati dal “Codice dei contratti pubblici”);  allora, se la personalità giuridica dell’impresa non qualificata è misura della sua capacità, l'esclusione per legge del suo diritto a contrarre gli appalti di cui sopra fa venir meno per essa proprio quella capacità a contrarre e la sua soggettività in rapporto agli appalti dei quali essa non può essere parte.

In sostanza, come ha affermato la Cassazione con riguardo a fattispecie ricadente nel regime anteriore ([34]),  non si ha un problema di legittimazione e capacità d'agire, ma un caso eccezionale di difetto di soggettività nel diritto a contrarre in assenza della qualificazione di cui all’art. 8 della legge n. 109/94, ch’è presupposto necessario, senza il quale non si possono concludere appalti pubblici.

Il difetto di capacità giuridica ( ovviamente parziale e imposto dall'art. 8 della legge n. 109/94 per il perseguimento degli interessi generali di cui si è detto ) comporta, conseguentemente, la nullità di un contratto di appalto stipulato dall’impresa priva della prescritta, specifica, qualificazione.

Se, come si è visto, nella materia degli appalti di lavori pubblici, il sistema di qualificazione unico – previsto in attuazione dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 – trova applicazione per tutti gli appalti di importo superiore a 150.000 euro ([35]) e se l’attestazione SOA costituisce imprescindibile titolo abilitante per chi intenda eseguire siffatte opere ([36]), lo stesso non può dirsi per gli appalti di servizii e forniture, per i quali l’inesistenza di un sistema unico di qualificazione fa sì che la individuazione prima e la valutazione poi circa l’esistenza dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale individuati in sede comunitaria e specificati in sede nazionale venga effettuata di volta in volta dall’amministrazione aggiudicatrice ([37]).

In particolare, sotto tale prospettiva, per gli appalti di lavori pubblici il possesso di una attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA ( ch’è dichiarazione di scienza dotata di funzionalità autonoma ) per espresso dettato legislativo è condizione necessaria e sufficiente alla dimostrazione del possesso di determinati requisiti di capacità tecnica e finanziaria (art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000) ([38]) e dunque rappresenta l’unica modalità possibile di dimostrazione della qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000 e cioè del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale occorrenti per la qualificazione stessa ([39]), mentre per quelli di forniture e servizi una amministrazione aggiudicatrice è legittimata a prevedere e verificare, in sede di gara, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali richieste ai concorrenti, in relazione alla natura, alla quantità, all’importanza od allo scopo delle prestazioni oggetto del contratto e comunque nel rispetto del principio fondamentale, secondo cui “… i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto” ([40]).

A tal fine, corollario di tale principio proprio delle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto appalti di forniture e servizi è quello per cui la stazione appaltante può fissare discrezionalmente requisiti diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali ([41]), purché non illogici ovvero in contrasto con norme primarie o manifestamente eterogenei rispetto allo scopo perseguito o in violazione della parità tra i concorrenti; il concreto esercizio di tale potere discrezionale di completamento soggettivo della fattispecie normativa ( ai fini del miglior perseguimento dell’interesse pubblico ) deve dunque essere logicamente coerente con l'interesse pubblico perseguito, nel senso che le predette disposizioni discrezionali non devono, tenuto conto della rilevanza economica e della durata del contratto da stipulare, essere o apparire illogiche, arbitrarie, inutili, sproporzionate o superflue ([42]), suscettibili di precostituire situazioni di assoluto ed evidente privilegio o comunque di determinare, restringendo oltre il necessario la platea dei concorrenti, una preclusione insormontabile all'accesso al mercato da parte di imprese in possesso di indici di affidabilità operativa ([43]).

In conclusione, se il “Codice dei Contratti” è in generale contraddistinto, in forza anche della necessità di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, dal superamento della pregressa regola della distinzione delle norme applicabili a seconda dell’oggetto contrattuale ([44]), per quanto attiene ai requisiti di qualificazione la disciplina dell’oggetto contrattuale “lavori”, in relazione al quale solo l’attestazione SOA dimostra la sussistenza degli stessi, resta ben diversa da quella dettata per gli appalti di forniture e servizi, con riferimento ai quali all’amministrazione indicente spetta, nell’àmbito del suo potere discrezionale di completamento soggettivo della fattispecie normativa per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico specifico alla cui cura essa è preposta, di fissare ed esigere puntuali e stringenti requisiti di partecipazione ( e “quegli altri eventuali che intendono richiedere” ), il cui possesso va poi dimostrato con i documenti e nei modi indicati dal legislatore ([45]).

3. –  La disciplina del subappalto.

 

La disciplina sui lavori pubblici, quanto ai principii ispiratori, non può essere circoscritta agli interessi pubblici esplicitamente indicati nell'articolo 1 della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 ( v., oggi, l’art. 2 del “Codice dei Contratti” ), ma va considerata alla luce dell'intera gamma degli interessi, che il legislatore ha preso concretamente in considerazione nel corso del processo legislativo e che trovano un punto di equilibrio nella singola norma.

Ne é una dimostrazione palese la disciplina sul subappalto ( inserita finora non a caso in una legge rivolta alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale ([46]) ), ch’è istituto, la cui originaria regolamentazione ( v. articolo 339 della legge fondamentale sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F ) ha subìto una profonda evoluzione in ragione dell'interesse pubblico a contrastare il diffondersi del fenomeno della criminalità organizzata ( v. l’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ).

Alla disciplina nazionale si affianca peraltro, oggi, la disciplina comunitaria in materia di appalti, che, se pure ispirata al principio della libera subappaltabilità, afferma comunque la compatibilità con le norme comunitarie del diritto interno, che richieda l’autorizzazione, o comunque il consenso della stazione appaltante, al subappalto ([47]).

Con il subappalto, com’è noto, l’appaltatore affida ad un terzo ( il subappaltatore ) l’esecuzione del lavoro, o di una parte di lavoro, a lui appaltata.

Esso, che deve essere autorizzato dall'amministrazione appaltante proprio a presidio del detto interesse ([48]), ha quale caratteristica il mantenimento del rapporto contrattuale di base tra le parti originarie e si differenzia quindi nettamente dalla cessione del contratto ([49]), non operandosi il trasferimento della posizione contrattuale da un soggetto ad un altro.

I due istituti, dunque, sebbene a lungo unificati quanto al trattamento giuridico ([50]), hanno una loro ontologica diversità: infatti, la cessione sostituisce integralmente una delle parti di un contratto, con la conseguenza che il contraente ceduto ( e cioè l'Amministrazione ) vede sostituito nella posizione di contraente il cessionario ( e ciò indipendentemente dalla prestazione della garanzia sussidiaria da parte del cedente ); il subappalto, invece, costituisce un esempio della categoria dei contratti derivati, in forza del quale si crea un nuovo rapporto, la cui caratteristica è quella di avere un oggetto ( l'esecuzione dell'opera ) in tutto o in parte coincidente con l'appalto originario, al quale il contratto di subappalto deve intendersi funzionalmente e teleologicamente collegato.

Peraltro, a differenza della cessione del contratto, la quale realizza un'ipotesi di successione soggettiva nella intera serie di posizioni attive e passive del contratto di appalto originario, il subappalto non incide sul coacervo di diritti ed obblighi oggetto del contratto di appalto, che rimane immutato tra committente e appaltatore originario.

La giurisprudenza ha del resto rilevato che, nei rapporti tra pubblica amministrazione e appaltatore, il subappalto autorizzato non influisce in alcun modo sugli obblighi e diritti che sorgono dall'appalto e che la previsione ed il rilascio di una autorizzazione al subappalto valgono semplicemente a renderlo di per sé lecito, non comportando né  la comparsa di un nuovo soggetto nel rapporto originario, né il nascere di un rapporto giuridico tra la stessa pubblica amministrazione e il subappaltatore ([51]).

In presenza, tuttavia, di un contratto di subappalto, alcuni obblighi gravanti sull’appaltatore subiscono una logica traslazione.

Se, invero, in tema di appalto, il principio secondo cui l'appaltatore esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, implica anche che, di regola, egli solo debba ritenersi responsabile sia dei danni cagionati dall'esecuzione dell'opera sia dell’inosservanza della legge penale nella esecuzione del contratto ([52]), lo stesso principio vale anche in materia di subappalto, sì che il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una ingerenza sull'attività di quest'ultimo così penetrante da ridurlo al ruolo di mero esecutore ([53]).

Il subappalto è, come si diceva, regolamentato, per quanto riguarda gli appalti di opere o lavori pubblici, dall’art. 18 della legge 19-3-1990 n. 55 ( Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale ), che, al secondo periodo del comma 3, stabilisce che “tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto” ( v., oggi, il secondo periodo del comma 2 dell’art. 118 del “Codice dei Contratti” ).

Stando così le cose, non appare condivisibile quella giurisprudenza, secondo cui, nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici, la p.a. ha la possibilità di vietare in toto il ricorso all'istituto giuridico del subappalto, anche laddove "ex lege" se ne possa consentire l'utilizzo ([54]); fermo restando che, ove la lex specialis ( avviso, bando di gara, lettera d’invito, capitolato, ecc., dall’insieme delle cui disposizioni risulta la disciplina complessiva della gara ) contenga una clausola preclusiva del subappalto, un eventuale diniego di autorizzazione al subappalto, o addirittura l’esclusione dalla gara dell’impresa che all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, la contestazione, in sede giurisdizionale, di un siffatto provvedimento comporta l’impugnazione anzitutto della predetta clausola ([55]).

La norma fa salve, come s’è visto, le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Premesso che, in materia, l'insegnamento che si può trarre dal diritto comunitario ([56]) induce a ritenere che le letture restrittive del divieto di subappalto nell'ordinamento interno siano maggiormente conformi alle indicazioni provenienti dal diritto stesso ( contrario a divieti generalizzati ed aprioristici basati sul ricorso ad una certa forma negoziale ) ([57]), vengono in proposito in rilievo:

-         il terzo periodo del già citato comma 3, a norma del quale “ … con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento” ([58]);

-         l'art. 13, comma 7°, della legge n. 109/94, come attualmente in vigore in seguito alla modifica di cui all'art. 7 della legge n. 166/02, il quale testualmente dispone: "Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari ...  Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti " ([59]). Si è pertanto in presenza di un divieto di subappalto, che si applica in presenza di due presupposti: a) opere per le quali, oltre ai lavori prevalenti, sono necessarii strutture, impianti ed opere speciali; b) lavori il cui valore superi il 15 per cento dell'importo totale ([60]);

-         la norma contenuta nell'articolo 17, comma 14 quinquies, della legge n. 109 del 1994 ([61]), che, nell'escludere la possibilità per il progettista di avvalersi del subappalto, ha perseguito di certo un'esigenza di tutela dell'amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista, sia pur attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa ([62]).

Fra le condizioni, cui il quarto periodo del già richiamato comma 3 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 sottopone l’affidamento in subappalto o in cottimo, vale poi richiamare quella “che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura” ([63]).

La disposizione si raccorda oggi con le vedute severe prescrizioni imposte dalla legge n. 109/1994 (di attuazione peraltro delle direttive comunitarie) in ordine ai requisiti di professionalità, che debbono possedere i soggetti esecutori di lavori pubblici, requisiti che vanno attestati e certificati attraverso uno speciale sistema di qualificazione affidato a speciali organismi di attestazione ( le SOA, società organismi di attestazione ) ([64]), che non può essere oggetto di elusione mediante ricorso al sistema del subappalto, che presuppone dunque il possesso delle relative qualificazioni ([65]).

Lo stesso art. 18 condiziona inoltre il subappalto all’osservanza di svariate altre condizioni ([66]).

In particolare, valga segnalare che, a norma del comma 7, "l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto".
Si tratta di norma di carattere imperativo, il cui contenuto non appare derogabile in relazione alla finalità generale di interesse pubblico perseguita, ch’è quella di assicurare l'uniforme trattamento delle maestranze impiegate dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto rispetto a quelle che normalmente operano nella zona per lo stesso tipo di lavorazione
([67]).

Lo stesso art. 18, al comma 4, ha poi imposto all'impresa aggiudicataria dell'appalto di «praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento».
Tràttasi, con tutta evidenza, di vincolo tendente ad impedire un eccessivo frazionamento dell'operazione economica, via via <delegandola> a imprese caratterizzate dal prevalente impiego della manodopera sul capitale, con finalità di sfruttamento del lavoro (là dove esso è meno tutelato) e di lucro, costituito dal mero trasferimento della posizione contrattuale dell'appaltatore, con il conseguente proliferare di posizioni di subappalto
([68]).

Ancòra, il comma 12, a conferma del rigore a cui s'ispira la normativa in argomento ( che persegue rilevanti finalità di ordine pubblico e perciò s'impone, per il suo carattere inderogabile, all'equilibrio raggiunto dai privati nell'ambito della loro autonomia ), espressamente fornisce la nozione di subappalto applicabile «ai fini del presente articolo», in rapporto al peso della manodopera nell'ambito complessivo dei valori economici contrattuali, e stabilisce il divieto tendenziale di ulteriore subappalto ( «il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori» ), così limitando il focus dell'operazione economica complessiva, per le finalità pubblicistiche perseguite dal legislatore, alla sola fase ristretta riguardante l'appalto ed il suo subcontratto ([69]).
La disciplina del subappalto, infine, se assume importanza decisiva sotto il profilo della parità di trattamento fra i concorrenti ed ai fini della garanzia dell'affidamento dell'appalto a soggetti presuntivamente idonei alla sua corretta esecuzione anche con riguardo alle opere scorporabili, è tuttavia suscettibile di rivelarsi idonea ad incidere anche nel diverso momento della verifica dell'anomalia delle offerte
([70]).

Non v'è dubbio, infatti, che la valutazione della congruità dell'offerta non possa prescindere dall'analisi della previsione di spesa assunta a base, anche per il caso di ricorso al subappalto e che questa forma di esecuzione del contratto, dunque, non possa essere addotta a giustificazione dell'anomalia, dato che, risolvendosi ciò nel sottrarre al giudizio di anomalia una parte eventualmente anche considerevole dell'offerta, essa costituirebbe un facile modo di eludere tutta la normativa che vuole assicurare, attraverso questo tipo di controllo, l'accertamento dell'affidabilità della proposta contrattuale e, in sostanza, della reale possibilità dell'impresa concorrente di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni economiche proposte.

 

 

4. – L’associazione temporanea di imprese.

 

La cooperazione tra più imprese, nel rispetto del mantenimento della individualità e gestione produttiva di ciascuna, rappresenta, in tema di contratti governati dalle regole della evidenza pubblica, una realtà, con la quale l'ordinamento interno da tempo si confronta, muovendo proprio dalla prevista possibilità di partecipazione alle gare di raggruppamenti già costituiti, che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle ditte partecipanti al gruppo.
La partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, che ancora non abbiano formalmente conferito mandato ad una delle ditte partecipanti al raggruppamento, ha costituito poi un passaggio ulteriore, nella evoluzione dell'istituto e nel processo di adattamento dell'ordinamento interno alle direttive comunitarie, che si è concretato, per gli appalti di forniture e di servizii, nella legge n. 113 del 1981, nell’art. 10 del D.Lgs. n. 358 del 1992 e nell’art. 17 del D.Lgs. n. 157 del 1995 e, per gli appalti di opere pubbliche, nell’art. 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994, come modificata dalla legge n. 415 del 1998
([71]).

 Orbene, mentre il subappalto attiene senz’altro all’esecuzione del contratto di appalto e non interferisce in linea generale con la disciplina dei requisiti tecnici e morali richiesti all’appaltatore ai fini della aggiudicazione ([72]), il proprium della determinazione di partecipare ad una procedura di evidenza pubblica in associazione temporanea ([73]) consiste nella volontà di conseguire in forma associata i requisiti minimi di partecipazione alla procedura stessa.

Invero, la finalità, per cui il Legislatore ha ammesso la possibilità per talune imprese di partecipare alle gare pubbliche in forma associata, è evidente: quella di consentire la partecipazione alla gara ( a parità di condizioni concorrenziali ) anche di soggetti i quali non possano e/o non ritengano di impegnare la totalità dei requisiti richiesti per la partecipazione medesima; meglio, quella di consentire una maggiore concorrenza attraverso l'unione delle risorse organizzative, personali e finanziarie da parte di più imprese di dimensioni così ridotte da non consentire loro una seria competizione sul mercato ([74]).

Lo stesso art. 95 del DPR n. 554/99, nell'indicare, con riguardo alle associazioni temporanee di imprese, le percentuali minime da possedersi da impresa mandataria e imprese mandanti, si riferisce sempre ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Ne consegue che, una volta che tali soggetti abbiano deciso di ricorrere alla facoltà legislativamente riconosciuta di associarsi ( se del caso, secondo apporti percentuali minimi da fissarsi ad opera dell'amministrazione indicente, il d.P.R. n. 554 del 1999 fissando per la sola materia degli appalti pubblici di lavori il principio secondo cui, nel caso di associazioni temporanee di imprese, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi possano essere fissati nel bando di gara secondo ammontari differenziati fra l'impresa mandataria e le mandanti, nell'ambito di percentuali minime fissate dal medesimo decreto ([75]) ) ed una volta che essi abbiano realizzato un raggruppamento costituito per contendere in condizioni di parità l'affidamento dell'appalto ([76]), risulta illegittima ogni previsione della lex specialis idonea ad alterare le menzionate condizioni di partecipazione a carico delle sole associazioni temporanee ([77]).

Sembra peraltro evidente che il riferimento alla “quota percentuale” dei “requisiti di qualificazione”, contenuto nell’art. 13, comma 1, della legge n. 109/94 ( indicazione non ripresa dall’art. 37 del “Codice dei Contratti” ) con riferimento ai raggruppamenti di imprese nel settore dei lavori, non possa che riguardare anche la suddivisione in quote dei lavori dell'appalto da aggiudicare tra i componenti del raggruppamento e cioè il "quantum" della partecipazione di ciascuno ai lavori stessi; e che, dunque, la disposizione di cui all'art. 95, comma 2°, cit, laddove fa riferimento al possesso dei requisiti ivi previsti in una misura minima, rapportata ai requisiti richiesti in capo alle imprese singole, debba riferirsi non solo alla soglia di qualificazione attinta attraverso la mera classifica d'iscrizione, ma anche all'entità quantitativa dei lavori da realizzarsi da ciascuna delle imprese associate in caso di aggiudicazione dell’appalto.

Se, invero, il possesso dei requisiti di qualificazione riguarda, come s’è visto, il necessario accertamento della capacità economico-finanziaria e tecnica dell'impresa, mentre l'altro ( la suddivisione fra componenti il raggruppamento dei lavori ) attiene alla corretta esecuzione dell'appalto e se, dunque, i due termini attengono a momenti logicamente e temporalmente distinti, non v’è dubbio che la “quota” di capacità da ciascun componente del raggruppamento fatta valere ai fini dell’ammissione alla gara debba poi tradursi in una corrispondente “quota” di prestazioni da eseguire e dunque in una “corrispondente quota di partecipazione al raggruppamento” ( v. comma 13 dell’art. 37 cit. ); e ciò perché la quota di qualificazione non è altro che la misura dell’effettiva capacità di quell’impresa di eseguire correttamente corrispondenti prestazioni, cosicché l’entità dell’impegno quantitativo poi posto nell’esecuzione a càrico dell’impresa medesima non può non trovare corrispondenza nel requisito “speso” al fine di soddisfare l’esigenza di idoneità dell’A.T.I.

Dunque, per essere chiamate alla diretta assunzione di responsabilità solidale nell'adempimento dell'intera obbligazione ( enunciata oggi dal primo periodo del comma 5 del ridetto art. 37 ), le imprese raggruppate in associazione temporanea, comprese le mandanti, devono essere in possesso ( in tutto od in parte, a seconda della normativa speciale di settore applicabile ) dei prescritti requisiti di affidabilità economico finanziaria e tecnica e, nella stessa misura, partecipare all’esecuzione dell’oggetto del contratto; come, del resto, agevolmente si evince dallo stesso dettato legislativo, laddove, al secondo periodo del comma 5 cit., viene stabilito che “per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza …”.

Opinare diversamente significherebbe vanificare l’imprescindibile esigenza che alla gara siano ammessi solo soggetti idonei per la prestazione del servizio, la quale deve essere assicurata, pertanto, da imprese in possesso ciascuna dei requisiti sufficienti per l’esecuzione della parte della prestazione a ciascuna di esse assegnata, che quegli stessi requisiti abbiano fatto valere ai fini dell’ammissione del raggruppamento alla gara ([78]).   

 

 

5. – La potestà di avvalimento.

 

La potestà di avvalimento costituisce un principio di fonte comunitaria di portata generale, da tempo presente nel relativo ordinamento.

Invero, già l'art. 31, n. 3, della direttiva "servizi" 92/50/CEE ( ma uguale previsione è contenuta nell'art. 26 della direttiva "lavori", n. 93/37/CE ) permetteva al prestatore di provare la capacità economico-finanziaria richiesta mediante qualsiasi documento che l'amministrazione aggiudicatrice ritenga appropriato; allo stesso modo, per ciò che attiene alla capacità tecnica, l'art. 32, n. 2, lett. c), della direttiva "servizi" ( e, del pari, l'art. 27 della direttiva "lavori" ) prevedeva espressamente la possibilità di comprovarla mediante l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, siano essi o meno parte integrante dell'impresa concorrente, di cui la stessa disporrà per l'esecuzione dell'appalto.
Pertanto, già sulla base delle “vecchie” direttive appalti, un operatore, che non soddisfacesse da solo i requisiti minimi prescritti per partecipare alla procedura di aggiudicazione, ben poteva far valere, a tali fini, le capacità di terzi, cui contasse di ricorrere in caso di aggiudicazione.
Tali conclusioni sono state avvalorate, nel tempo, dalle sentenze della Corte di Giustizia
([79]), che hanno interpretato le norme anzidette nel senso che consentono, per la valutazione dei criterii cui deve soddisfare un imprenditore all'atto dell'esame di una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo, di tenere conto delle società che appartengono a tale gruppo, purché la persona giuridica di cui è causa provi di avere effettivamente a disposizione i mezzi di dette società, necessari per l'esecuzione degli appalti.

Detta giurisprudenza, nell'affrontare la questione della possibilità per una società di avvalersi dei requisiti tecnico/organizzativi di altra società,  si è sviluppata avendo a riferimento fattispecie in cui esisteva un vincolo di controllo o di collegamento tra le due società ([80]), e dunque un “vincolo di gruppo”, in particolare con riguardo all’ipotesi, in cui partecipasse all'appalto la persona giuridica dominante, ossia la capogruppo o società madre, che provasse di avere effettivamente a disposizione i mezzi della società del gruppo, indispensabili nella fase esecutiva dell'appalto.

La giurisprudenza nazionale ha a sua volta approfondito e specificato la natura di tale principio, affermandone la sua più vasta portata, sì da ritenere indifferente la natura del rapporto che lega le imprese in questione, ben potendo dunque lo stesso:

-         correre anche tra società dello stesso gruppo, ancorché la società "madre" non concorra direttamente all'appalto ([81]);

-         concretizzarsi in un negozio di cessione di ramo d’azienda idoneo a dimostrare la effettività della disponibilità dei mezzi necessarii per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione dell’appalto, nella misura in cui il contratto di cessione preveda “il trasferimento dell’intera gamma delle licenze, delle autorizzazioni, delle concessioni e dei contratti non personali” utili a dimostrare l’idoneità alla esecuzione dell’appalto ([82]);

-         in un collegamento funzionale di un soggetto, in modo stabile e continuativo, anche in forza di contratti di collaborazione o di subappalto, ad uno dei soggetti associati in associazione temporanea, che rende così riferibile al gruppo la capacità tecnica ( intesa come insieme degli elementi organizzativi e delle risorse personali e finanziarie ) del soggetto stesso, pur non appartenente alle imprese facenti parte del gruppo associato ([83]).

Quanto alla prova, che, ai fini della partecipazione alla gara, l’impresa “avvalentesi” deve offrire all'amministrazione aggiudicatrice circa la disponibilità dei mezzi dell'impresa di cui intende avvalersi, la disciplina comunitaria sull'avvalimento rimette alla discrezione delle amministrazioni appaltanti le valutazioni in merito alla verifica della concreta esistenza di rapporti tra imprese, idonei a concretizzare la reale sussistenza delle condizioni utili all'avvalimento.
La stessa non impone, invero, una valutazione basata su presupposti specifici e predeterminati, né impone che la valutazione stessa preceda necessariamente l'espletamento della gara, anche se pare doversi ritenere che la messa a disposizione della P.A. di elementi sufficienti a corroborare il ricorso all'avvalimento attenga correttamente alla fase di prequalificazione, che, secondo la giurisprudenza, costituisce un'autonoma fase subprocedimentale, che "assolve all'esclusiva funzione di distinguere in due distinti segmenti procedimentali l'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione ( con la conseguente selezione delle imprese da invitare ) dalla gara vera e propria (con le conseguenti valutazioni delle offerte presentate e scelta della migliore), al fine di circoscrivere il numero dei concorrenti alle sole imprese idonee"
([84]).

La giurisprudenza ha ritenuto in proposito:

-         sufficiente un principio di prova consistente nella dichiarazione dell’esistenza di vincoli di gruppo con il soggetto giuridico, dei cui requisiti l’impresa partecipante alla gara ha altresì dichiarato di avvalersi ([85]);

-         che quel che rileva ai fini della gara, in caso di avvalimento di requisiti altrui così come nella ipotesi di acquisizione di nuovi mezzi proprii, è  la prova seria ed attuale della futura disponibilità dei requisiti, che dunque finiscono col fungere “in altri termini da requisiti la cui attualità ed il cui efficace inveramento sono necessari per l’esecuzione dell’appalto  e non per la partecipazione alla  gara”  ([86]).

Questo della disponibilità ( e del momento della disponibilità ) dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare funzionali alla stipula di contratti di appalto con la P.A., da sempre considerati come requisiti vòlti a dimostrare l’idoneità del concorrente all’esecuzione dell’appalto, rappresenta indubbiamente l’elemento centrale dell’istituto dell’avvalimento, scardinante della nozione di “qualificazione”, così come finora accolta sia nell’ordinamento interno che in quello comunitario.

Invero il principio di avvalimento è ora fissato, com’è noto, dalle direttive UE nn. 17 e 18/2004.

I già veduti principii enunciati prima dalla giurisprudenza comunitaria e poi da quella nazionale sono stati infatti normati dal legislatore comunitario, che in particolare, nella direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, agli articoli 47 e 48, ha previsto che un operatore economico possa, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità - economico-finanziarie e/o tecniche - di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, purché dimostri di disporre dei mezzi necessarii a tal fine; agli stessi principii si ispirano, poi, ex art. 52 della stessa Direttiva, le condizioni di iscrizione degli operatori economici in elenchi ufficiali oppure ai fini del rilascio di una  certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato, “per le domande di iscrizione o di certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo” (  norme analoghe sono contenute nella direttiva 2004/17/CE relativa ai settori speciali, ma non in relazione ai criterii ed alle norme per l’accesso a possibili sistemi di qualificazione, per i quali, se essi comportano requisiti sulla capacità economica e finanziaria e/o sulle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, “questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi”: art. 53 ([87]) ).

Orbene, in quale maniera e con quali implicazioni il principio dell’avvalimento può operare in un sistema, quale quello dell’esecuzione di lavori pubblici disegnato dalla normativa nazionale italiana, caratterizzato, come s’è visto, dalle attestazioni SOA?

Queste sostituiscono, com’è noto, per ciò che attiene agli appalti di lavori, ogni altra dichiarazione, certificazione o dichiarazione, in merito alla documentazione dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria, che il concorrente debba rendere ai fini della partecipazione alla gara d'appalto; tali attestazioni dimostrano, infatti, il possesso, da parte del concorrente, di una serie di requisiti utili e necessarii ai fini della partecipazione alle gare in relazione ai relativi importi, sintetizzati nell’iscrizione ad una determinata categoria in relazione ad una determinata soglia di valore dell’appalto.

Ne consegue che, nel sistema nazionale, l'impresa, che, nel settore dei lavori pubblici, dichiari di avvalersi delle capacità tecniche o economico-finanziarie di altra impresa ( ai fini della partecipazione alla gara e dell'espletamento dei lavori previsti ), potrà farlo solo a condizione che quelle determinate capacità quella stessa “altra impresa” sia in grado di documentare con le attestazioni SOA, di cui essa sia dotata. 

Solo in questo modo il principio dell’avvalimento può ritenersi concretamente applicabile nel sistema delle attestazioni SOA: l'avvalimento potrà così essere invocato dall'imprenditore che concorra all'appalto anche per la realizzazione di quei lavori, per i quali il medesimo non sia in possesso della prescritta attestazione SOA e per i quali, pertanto, egli fa ricorso ad altra società, che sia in possesso non solo dei requisiti “sottostanti” alla attestazione SOA richiesta, ma anche della attestazione SOA medesima.

In tal senso del tutto congruamente il comma 1 dell’art. 49 del “Codice dei Contratti” dispone che “il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto”; norma dove non viene posta certo alcuna facoltà di scelta, in capo alla società “avvalentesi”, tra i “requisiti di un altro soggetto” e “l’attestazione SOA di altro soggetto”, tale alternativa essendo semplicemente riferita ai due possibili termini della richiesta, cui l’“avvalentesi” intende così soddisfare ( da un lato quella, generica e riferita ai contratti aventi oggetto diverso dai lavori pubblici, del “possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo”, dall’altra quella, esclusivamente riferita al mondo dei lavori pubblici, della “attestazione della certificazione SOA” ).

Ogni diversa interpretazione comporterebbe l’evidente elusione ed abbattimento del “sistema SOA”, concretando una evidente disparità di trattamento tra imprese che partecipino a tali gare in ogni altra forma singola od associata ( cui è pur sempre richiesta la dimostrazione del possesso del complesso dei requisiti richiesti mediante l’attestazione SOA ) e l’impresa che ricorra all’istituto in discorso, che, priva dell’attestazione SOA e mediante il ricorso al singolo requisito di altra impresa non in possesso di siffatta attestazione, fuoriuscirebbe da tale sistema obbligatorio di accertamento dei requisiti e di relativa certificazione non solo con riguardo al soggetto, cui una tale funzione l’ordinamento ha in via esclusiva affidato ( la Società Organismo Attestazione ), ma anche con riguardo all’oggetto dell’accertamento stesso, che verrebbe per tale fattispecie indebitamente spezzettato ( cosa dovrebbe, infatti, a tal fine intendersi per “requisito”? ), senza, peraltro, alcun nesso con le norme di gara, che, nel nostro attuale ordinamento, fanno riferimento esclusivamente alle “categorie”, quale elemento di sintesi di un complesso variabile di requisiti.

Semmai, la disposizione di cui all’art. 49 citato ( del tutto coerente, si ripete, con il vigente sistema di qualificazione proprio del settore dei lavori pubblici ) pare idonea, vieppiù delle stesse disposizioni che danno luogo nel nostro ordinamento a tale sistema ([88]),  ad evidenziare l’incompatibilità dello stesso con l’ordinamento comunitario, che, anche laddove certamente consente “una certificazione da parte di organismi pubblici e privati” ([89]), la configura come “una presunzione di idoneità” a determinati fini ( che non può essere dall’Amministrazione contestata “senza giustificazione” ), la scelta in favore della quale è lasciata alla libera determinazione del partecipante alla gara, che ben potrebbe dunque scegliere invece di sottoporre le proprie “referenze” alla valutazione dell’Amministrazione, che ne esaminerà la sufficienza alla luce di quelle dalla stessa precisate nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte; vieppiù idonea, si diceva, in quanto l’avvalimento viene ben sminuito nella sua portata in un sistema, come il nostro, in cui l’accertamento in via preliminare, generale ed astratta dell’idoneità dell’impresa basato sulle categorie e sui valori dell’appalto non consente certo quella “scomposizione” dei requisiti, sui quali l’avvalimento in fin dei conti si fonda.

Peraltro, l’eventuale abbandono ( per via legislativa o per la via dell’eventuale disapplicazione della relativa normativa se ed in quanto ritenuta in contrasto con la disciplina comunitaria ) del sistema SOA e della qualificazione “sintetica” per “categorie” su cui esso si basa, lungi dal risolvere i nodi cui si è accennato, finirebbe col porre a nudo tutta la portata “destruens” del sistema di qualificazione dell’imprese disegnato dallo stesso legislatore comunitario, ìnsita nell’istituto dell’avvalimento.

Se, invero, la richiesta di “referenze” all’operatore economico circa il possesso di una “capacità economica e finanziaria “ e di “capacità tecniche e professionali”  ( di cui agli artt. 47 e 48 della Direttiva ) attiene, come si evince sia dalla terminologia utilizzata ( “referenze” ) sia dall’elencazione di dette “referenze” contenuta nelle citate disposizioni ([90]), al passato dell’impresa e cioè alla “capacità” ricavabile dalla sua vita precedente (espressa in termini di bilanci, fatturato, elenchi di prestazioni eseguite, di attrezzatura tecnica di cui dispone, di organico di personale, ecc.), l’avvalimento sposta l’asse dell’accertamento in sostanza all’esterno ed in una dimensione futura dell’impresa stessa, che deve in tal caso “dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà” dei “mezzi” o delle “risorse” necessarii.

L’acquisizione nel tempo di dotazioni funzionali alla buona esecuzione di una certa sfera di appalti viene, in questa prospettiva, a rivelarsi addirittura inutilmente dispendiosa ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto che di volta in volta interessi, bastando che i necessarii requisiti siano “certamente disponibili al tempo all’uopo rilevante, ossia al momento dell’effettiva contrazione del vincolo negoziale” ([91]).

In questa direzione la nozione del possesso di requisiti utili e necessarii ai fini della partecipazione alle pubbliche gare si risolve in una scatola vuota, da riempirsi con l’impegno di messa a disposizione da parte di uno o più soggetti ([92]) in possesso dei requisiti stessi ( impegno che finisce col rappresentare l’unico vero requisito documentato richiesto ), riferito al momento dell’espletamento della prestazione prevista.

Sotto questo aspetto non costituisce nemmeno un rischio quanto, piuttosto, una realtà, quello che l’appaltatore si riduca ad una mera figura di intermediazione speculativa, con la sostituzione alle imprese dotate di “professionalità”, complessivamente intesa come capacità di organizzazione di uomini e risorse strumentali e finanziarie, nel mercato dell’affidamento di contratti pubblici, di imprese dotate di “spezzoni” di requisiti, che, quand’anche unitariamente intesi, non valgono comunque a configurare quell’imprenditore, di cui, in buona sostanza, la P.A. si possa fidare ([93]).

Peraltro, il già segnalato spostamento dell’asse della qualificazione dal “passato” al “futuro” dell’impresa, o meglio da un momento anteriore alla gara o comunque coincidente con la gara a quello della stipula del contratto e della sua successiva esecuzione ([94]),  non è nemmeno accompagnato dalla effettiva garanzia, per l’Amministrazione appaltante, che il soggetto, di cui si sia fatto valere il requisito ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della gara, sia poi quello che effettivamente espleti i lavori ( o quella porzione di lavori corrispondente al requisito “speso” ) previsti; garanzia invece assicurata, come s’è visto, dalle disposizioni in tema di associazione temporanea di impresa ([95]).

Infatti la dimostrazione che l’impresa avvalentesi disporrà dei mezzi e delle risorse necessarii messi a sua disposizione da altri soggetti, sebbene esemplificata nella disciplina comunitaria mediante riferimento alla “presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti” e sebbene ulteriormente specificata nell’ordinamento nazionale con la previsione che il concorrente presenta “il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto” ( lett. f) del comma 2 dell’art. 49 ), non necessariamente coincide, in mancanza di espressa previsione normativa, con quel pieno inserimento dell’impresa nella realizzazione dell’opera per quanto attiene ad una parte ben determinata della stessa, ch’è principio immanente agli istituti del subappalto e del raggruppamento temporaneo ed al rapporto degli stessi con la “qualificazione”.

A tale lacuna dell’istituto ( anch’essa in grado di scardinare le logiche sottese al concetto di “qualificazione” ai fini della contrattazione ) non rimedia nemmeno il legislatore nazionale, che, se pure meritoriamente introduce, come s’è visto, la responsabilità solidale dell’“avvalentesi” e dell’avvalso, non solo non richiede comunque espressamente l’indispensabile coinvolgimento di quest’ultimo nell’esecuzione della prestazione ( almeno quando il coinvolgimento dell’avvalso non si limiti ad una mera funzione per cosi dire fidejussoria ([96]) od a mettere a disposizione dell’esistente organizzazione imprenditoriale dell’“avvalentesi” meri mezzi materiali, di cui questa risulti, semmai solo temporaneamente, sprovvista ), ma addirittura vieta l’assunzione, da parte dell’impresa ausiliaria, a qualsiasi titolo, del ruolo di subappaltatore ( comma 10 dell’art. 49 ).

Tale divieto appare assolutamente incongruo, in quanto, se è vero che con il subappalto l’appaltatore affida ad un terzo ( subappaltatore ), in tutto od in parte, l’esecuzione del lavoro a lui appaltato, proprio il contratto di subappalto poteva costituire un’utile via negoziale ( anche se non certo l’unica ), attraverso la quale assicurare che quella messa a disposizione di mezzi e risorse, che abbia consentito l’attingimento dei requisiti richiesti in sede di gara, si traduca poi nel materiale coinvolgimento di tale ulteriore soggetto nell’esecuzione dell’opera.

Invero se, come pare di poter arguire dal complesso delle disposizioni all’esame, un siffatto divieto nasce dalla necessità di una compatibilizzazione della disciplina interna in tema di subappalto ribadita dallo stesso “Codice” con il principio del possesso dei requisiti per relationem ([97]), esso si pone in contrasto evidente con la disciplina comunitaria sotto un duplice aspetto:

-         perché l’art. 47, par. 2, e l’art. 48, par. 3, non pongono alcun limite alle modalità, e dunque agli strumenti negoziali, mediante i quali i soggetti interessati possono concordare e raggiungere l’obiettivo di messa a disposizione, cui la disciplina comunitaria dà rilievo;

-         perché, ancora, la giurisprudenza comunitaria ([98]) ha precisato che i soggetti terzi, i cui requisiti vengono spesi ai fini dell’ammissione alla gara, possono anche essere subappaltatori, purché si dimostri ( proprio, del resto, attraverso il contratto di subappalto od un suo preliminare ) di disporre dei mezzi e delle capacità di questi ultimi, i cui requisiti l’amministrazione aggiudicatrice sia stata in grado di controllare in occasione della valutazione delle offerte.        



[1] Studio per un Intervento avente ad oggetto il tema de “L’avvalimento e i suoi riflessi sul subappalto, sui raggruppamenti temporanei e sulla qualificazione” al convegno organizzato dall’IGI – ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE in Roma l’11 aprile  2006 su “Il codice unificato degli appalti: nuovi e vecchi istituti”.

 

[2] In tal senso cfr., tra le altre decisioni, Cons. Stato, Ad. Gen., n. 2 del 17 febbraio 2000 e, da ultimo, Consiglio Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6281 ( in Foro amm. CDS, 2002, 2898 ).

[3] Gli istituti tipici del potere di autotutela, e cioè l’annullamento d’ufficio e la revoca, nati e configurati dalla prassi amministrativa e dall’opera di interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, hanno oggi trovato una “sistemazione” legislativa negli artt. 21-nonies e 21-quinquies della legge n. 241/90.

[4] Capacità, che, alla luce del disposto del comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 241/90, sembra oggi dover rappresentare la régola piuttosto che l’eccezione.

[5] Sebbene per la loro validità sia pur sempre richiesta la forma scritta a pena di nullità, onde consentire tanto l'esatta individuazione del contenuto negoziale quanto i necessarii controlli delle autorità tutorie: Cass. Civ., n. 7575/94 e, da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 2 febbraio 2004, n. 832 ( in Foro amm. TAR, 2004, 497 ), nonché Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2004, n. 21138 ( in Giust. civ. Mass., 2005, f. 1 ), che ha ulteriormente precisato che la circostanza per la quale, in epoca successiva, il contratto definitivo fosse stato stipulato e favorevolmente sottoposto al controllo delle autorità tutorie poteva spiegare altri effetti, ma non quelli di rendere esistente "ex tunc" il contratto stesso.

[6] V. Cass. Civ., 8 gennaio 2005, n. 262 ( in Giust. civ. Mass., 2005, f. 1 ).

[7] Si ricordi che, secondo l’art. 11 cod. civ., le province ed i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico; v. Cons. St., VI, 2 agosto 2004, n. 5365.

[8] A. Massera, I contratti, in Trattato di diritto amministrativo a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo generale, Tomo II, Milano, 2000, 1387. A tale brillante sintesi della materia in generale si rinvia.

[9] Così, per quanto attiene alla ricorribilità allo strumento del contratto di compravendita di cosa futura nei contratti in cui sia parte l’Amministrazione ( strumento derogatorio rispetto alla normativa sugli appalti pubblici ed alternativo all’appalto di opera pubblica ), Consiglio Stato, ad. gen., 17 febbraio 2000, n. 2 ( in Foro it., 2001, III, 347 ). La pronuncia, che rielabora la questione e circoscrive entro confini molto ristretti tale possibilità ( disegnando un articolato “schema procedimentale paradigmatico” ), si può leggere anche in Urbanistica e appalti, 2000, 879, con note di MARTINELLI e SANTINI. 

[10] Giovi ricordare che la Corte di giustizia CE ( si pensi alla ordinanza 3 dicembre 2001 in causa C-59/00 ed alla sentenza 7 dicembre 2000 in causa C-324/98 ) ha affermato che, in via di principio generale, quando taluni contratti sono esclusi dalla sfera di applicazione della normativa comunitaria disciplinante il settore degli appalti pubblici, ciò non vuol dire che detti appalti siano esclusi dall'ambito del diritto comunitario, essendo tenute comunque le Amministrazioni che li stipulano al rispetto dei principi fondamentali del Trattato. Più espressamente la Corte di giustizia ha specificato - con precipuo riferimento agli appalti di modesto rilievo economico - che "sebbene le direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applichino soltanto ai contratti il cui valore supera un determinato limite previsto espressamente in ciascuna delle dette direttive, il solo fatto che il legislatore comunitario abbia considerato che le procedure particolari e rigorose previste in tali direttive non sono adeguate allorché si tratta di appalti pubblici di scarso valore, non significa che questi ultimi siano esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario" (così l'ordinanza 3 dicembre 2001 cit.).
La conseguente applicazione di tali principii conduce ad un preciso corollario: le Pubbliche amministrazioni, che intendono stipulare contratti non regolamentati sul piano europeo, pur non essendo vincolate da regole analitiche in punto di pubblicità e di procedura, sono comunque tenute ad osservare criterii di condotta, che, in proporzione alla rilevanza economica della fattispecie ed alla sua pregnanza sotto il profilo della concorrenza nel mercato comune, consentano, senza discriminazioni in ordine alla nazionalità ed alla residenza, a tutte le imprese interessate di venire per tempo a conoscenza dell'intenzione amministrativa di stipulare il contratto e di giocare le proprie chances competitive attraverso la formulazione di un'offerta appropriata, favorendosi in tal modo la più ampia partecipazione di aspiranti alle procedure selettive ( v. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 ottobre 2002, n. 2348, in Foro amm. TAR, 2002, f. 10 ). In linea con il predetto, costante, indirizzo della giurisprudenza comunitaria, oggi, con riferimento agli appalti sotto soglia, la direttiva n. 18/2004, nel secondo considerando, impone il rispetto “dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza”, così come, in ambito nazionale, gli appalti stessi risultano assoggettati ai principii enunciati dall’art. 2 del “Codice dei contratti pubblici”, fra i quali quello del rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di quello di pubblicità, con le modalità indicate nel codice medesimo.

[11] Ma la normativa europea e nazionale sugli appalti è applicabile anche allorché il procedimento di individuazione del contraente sia condotto da una società privata quale concessionaria di un'amministrazione pubblica ( cfr., ex plurimis, S.U. Cass. , 2 dicembre 1998, n. 12200 e S.U. Cass., 29 dicembre 1990, n. 12221; da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 1 aprile 2004, n. 6408, in Giust. civ. Mass., 2004, f. 4 ).

[12] C. Giust., II Sez., ordinanza 3.12.2001, C-59/00; C. Giust., VI Sez., 7.12.2000, C-324/98; C. S., VI Sez., 2.3.2001, n. 1206; TAR Campania, Napoli, I Sez., 20.5.2003, n. 5868. Secondo indirizzi consolidati della giurisprudenza comunitaria e della Corte di Cassazione ( in particolare Corte di Giustizia della C.E. nelle cause riunite C-223/99 e C-260/99 del 10 maggio 2001 e Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 97 del 4 aprile 2000 ), l'individuazione degli organismi di diritto pubblico tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, consegue, ai sensi dell'art. 1, lett. b) della Direttiva del Consiglio C.E. 18 giugno 1992 n. 50 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, all'accertamento di tre distinti requisiti richiesti cumulativamente (sentenza 15 gennaio 1998, causa C 44/96 ; Mannesmann) per l'attribuzione di tale natura ad un soggetto : a) il possesso della personalità giuridica; b) la sussistenza di una dominanza pubblica riscontrabile in relazione alla presenza di diversi indici di riconoscimento indicati espressamente nella norma ora richiamata; c) il perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale ( v. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 19 luglio 2005, n. 1290, in Foro amm. TAR, 2005, f. 7/8, 2536 ); negli stessi sostanziali términi vedasi, oggi, la definizione recata dal punto 26. dell’art. 3 del “Codice dei contratti”.

[13] T.A.R. Lombardia, Brescia, 26 marzo 2004, n. 254 ( in Foro amm. TAR, 2004, 604 ).  

[14] Basti qui ricordare:

-          l’art. 3 del R.D. n. 2440/1923 ( Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ), che, tra i quattro sistemi di individuazione del contraente legislativamente previsti (pubblico incanto o asta pubblica, licitazione privata, appalto – concorso, trattativa privata), assegna (comma 1) rango primario ai pubblici incanti, fatte salve le “particolari ragioni”, in forza delle quali, “e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento”, è possibile il “ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata” ( salvo, poi, con riguardo ai soli contratti passivi, elevare allo stesso rango dei pubblici incanti la licitazione privata: comma 2 );

-          l’art. 37 del R.D. 827/24 ( Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ), che prevede, al comma 1, che “tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli”;

-          l’art. 1 dell’ormai abrogata legge n. 14/73, che, nel disciplinare per la prima volta organicamente i procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata, individuava con puntualità le modalità alternative inquadrantisi in tale speciale procedimento, che diveniva, così ( anche a séguito delle modifiche apportate dall’art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 al comma 2 dell’art. 3 cit. ), l’ordinaria procedura di appalto dei lavori pubblici;

-          gli artt. 87 e 140 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, secondo i quali i contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere degli enti locali devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite pei contratti dello Stato;

-          l'art. 267 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, per cui le concessioni di cui all'art. 265 devono, di regola, essere precedute da asta pubblica.

[15] Ogni riferimento contenuto nel presente studio al “Codice dei contratti pubblici” è operato con riguardo alla versione provvisoria approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 marzo 2006.

[16] Il diritto comunitario penetra invero sempre più nel nostro ordinamento, incidendo sia sul piano legislativo ( basti pensare alla prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, all’obbligo di recepimento delle direttive, alle direttive self executing, all’immediata applicabilità dei regolamenti comunitari ), sia sul piano amministrativo ( sono sempre più frequenti gli interventi della Commissione in materia di aiuti alle imprese, di tutela della concorrenza, di tariffe assicurative ed aeree, etc. ), sia sul piano giudiziario, laddove esso è ricavabile dai principii affermati dalla Corte di giustizia.

[17] A. Massera, I contratti, cit., 1387.

[18] Valga menzionare, per tutti, l’art. 12 della legge 498/92 ( Interventi urgenti in materia di finanza pubblica ), oggi trasfuso nell’art. 116 del D. Lgs. 267/2000 ( Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ), secondo cui le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475. Nell’esercizio di tale facoltà, tuttavia, gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica, giacché, anche mancando nell'ordinamento una specifica norma atta a disciplinare la scelta del socio nelle società di capitale pubblico maggioritario, nondimeno deve escludersi che la scelta stessa possa sottrarsi ai principi concorsuali ormai immanenti nell'ordinamento, quando si debba prescegliere un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione ( Cons. St., Sez. V, 23 marzo 2004, n. 1543 e 3 settembre 2001, n. 4586 ). Nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, va poi richiamata la disciplina speciale di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima sostituito dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi modificato prima dall'art. 14 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e poi dall’art. 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che dispone che l'erogazione del servizio avviene con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

[19] Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 luglio 2001 C-399/98. E non rilevano, in contrario, i singoli procedimenti ed i singoli istituti, che, nei limiti consentiti dal sistema, si affermano nella normativa nazionale o nella prassi ( Cons. St., Sez. V, 20 dicembre 1996, n. 1577), anche quando sia scelto il socio privato per costituire una società mista per azioni o siano acquistate le azioni di una preesistente società ( Cons. St., Sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192 ),  ovvero quando si individui un concessionario ( Cons. St., Sez. II, 11 dicembre 1991, n. 1221/91 ), cui si affidi la realizzazione dei lavori pubblici o lo svolgimento di forniture o di servizi. Secondo Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7616 ( in Juris Data - Redazione Giuffrè, 2005, f. 12 ), l'amministrazione, in applicazione dei principii di derivazione comunitaria ( i quali impongono che il sistema di scelta del contraente sia ispirato al principio della parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza ), è tenuta all'indizione di una procedura concorsuale ogniqualvolta debba procedere alla “attribuzione di un'occasione di guadagno”; donde, ha affermato il supremo Consesso, l’incompatibilità del diritto di prelazione con detti principii e la sua inidoneità a condizionare in alcun modo la legittimità della procedura concorsuale.

[20] Consiglio di Stato, Sez. V, 19. 9. 2000, n. 4850.

[21] V. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 9 aprile 2004, n. 4233 ( in Juris Data - Redazione Giuffrè, 2004 ) e, da ultimo, Cons. St., V, 31 gennaio 2006, n. 340.

[22] V. T.A.R. Campania, Napoli, II, 25 febbraio 2003, n. 1734. Secondo T.A.R. Liguria, sez. II, 25 maggio 2005, n. 715 (in Foro amm. TAR, 2005, f. 5, 1451), ogniqualvolta si prescelga, pur in mancanza di un preciso obbligo sancito dall’ordinamento,  un modello latamente ispirato alle regole della gara ad evidenza pubblica, la stessa opzione procedurale impone poi l'osservanza quantomeno dei fondamentali principii di trasparenza e par condicio fra i concorrenti, cui la P.A. deve ritenersi autovincolata: diversamente opinando, l'utilità stessa della gara verrebbe meno in radice, con ogni conseguenza in termini di buon andamento e imparzialità dell'operato dell'amministrazione (sull'analogo tema delle gare informali cfr. Cons. Stato: Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 356; sez. VI, 29 marzo 2001, n. 1881; sez. V, n. 2079/00).

[23] Corte costituzionale, 27 luglio 2004, n. 272 ( in Foro amm. CDS,  2004, 1971, con nota di IANNOTTA ). Ivi la Corte ha anche ricordato che la tutela della concorrenza "non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali" ( v. anche sentenza n. 14 del 2004 ).

[24] V. T.A.R. Lazio, sez. I, 5 aprile 2004, n. 3176 ( in Juris Data - Redazione Giuffrè, 2004 ).

[25]  Zucchelli C. ( con la collaborazione della dottoressa Lidia Germani ),  Avvalimento dei requisiti da altre imprese nelle procedure ad evidenza pubblica, in www.giustizia-amministrativa.it, gennaio 2005. “In parole povere”, prosegue l’A., “la stazione appaltante pubblica deve essere posta in grado di compiere una scelta del contraente percorrendo il medesimo iter logico che un privato qualsiasi, anche non imprenditore, segue nell’affidare un appalto di lavori, sia pure modesto: egli compara i prezzi, ma anche l’affidabilità dell’imprenditore, desunta dai suoi precedenti rapporti contrattuali, dalle conoscenze acquisite da terzi, dalla fama di affidabilità goduta nell’ambiente e da altri mille segnali di cui ciascuno si fida nell’esercizio della propria prudenza contrattuale”.

[26] Quanto alla natura dei soggetti legittimati ad accedere alla contrattazione in questione, va notato che mentre la previsione legislativa nazionale ( art. 3, punto 19., del Codice dei contratti ) si limita a riferire i termini <<imprenditore>>, <<fornitore>> e <<prestatore di servizi>> ad “una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico ( GEIE ) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”, quella comunitaria ( art. 1, par. 8, della direttiva 31-3-2004 n. 2004/18/CE ) precisa che "i termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi”. Deve, al riguardo, osservarsi che la circostanza che, nella disposizione interna di recepimento della direttiva, risultino omessi gli “enti pubblici” tra i soggetti offerenti consente di riconoscere una precisa volontà del legislatore nazionale di definire in maniera diversa, rispetto alla classificazione comunitaria, il novero dei soggetti di diritto ammessi alle procedure finalizzate all'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e di escludere, quindi, dallo stesso gli enti pubblici. Per quanto, in particolare, concerne la legittimazione degli enti pubblici ad acquisire la qualità di appaltatore di servizi, occorre rilevare che tale esplicita esclusione non consente più di includere nella categoria di "prestatori di servizi" quegli organismi pubblici, che comprendano tra le finalità d'istituto la prestazione del servizio per il quale è stata indetta la procedura di selezione e, quindi, l'esercizio della relativa attività (secondo modalità riferibili al concetto di impresa ); e ciò diversamente da quanto si era ritenuto nel vigore dell'art. 1, lett. c), della direttiva CEE 92/50 e dell’art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 157/95, che si limita a definire l'appaltatore come "prestatore di servizi", omettendo, poi, una definizione della nozione di prestatore di servizi. Non può invece escludersi che anche degli enti morali senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possano soddisfare i necessarii requisiti ed essere qualificati come “imprenditori”, “fornitori” o "prestatori di servizi" ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attese la personalità giuridica che le fondazioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo ente.

[27] V. Cons. St., IV, 21 febbraio 2005, n. 550.

[28] In linea generale può evidenziarsi, anche alla stregua dell’interpretazione fornita dal Giudice delle Leggi alle norme che individuano e regolano il ruolo e le attribuzioni dell’Autorità ( cfr. Corte Cost. n° 482 del 7/11/1995 ), che detta Autorità è espressione della volontà del Legislatore di istituire - in sede di adozione di una riforma generale del sistema dei lavori pubblici che attribuisce ruolo primario ai soggetti attivi del procedimento di gara (stazione appaltante ed imprese), in un’economia regolatrice dell’intero sistema caratterizzata dal decentramento - un centro unitario di vigilanza e garanzia, autonomo da ogni altro potere amministrativo, che consenta di avere, a tutti gli interessati (organismi pubblici e privati), su tutto il territorio nazionale, una conoscenza completa ed integrata dei dati soggettivi ed oggettivi relativi al sistema delle gare per l’affidamento dei lavori pubblici. E tutto ciò utilizzando, in forma collegiale, le migliori risorse di più alta qualificazione in materia, allo scopo di consentire alle istituzioni (ordinarie) di amministrazione attiva, di controllo e giurisdizionali il più efficiente ed efficace esercizio delle rispettive attribuzioni.

[29] V. T.A.R. Lazio, Roma, 12 marzo 2003, n. 1868 ( in www.giustizia-amministrativa.it  ).

[30] Modello che si avvale, come già detto, di organismi di diritto privato per il rilascio dell’obbligatorio attestato di qualificazione.

[31] V. Consiglio Stato, sez. V, 11 aprile 1991, n. 517 ( in Foro amm., 1991, 1105 ).

[32]  Ministero dei lavori pubblici, Circ. 1 marzo 2000, n. 182/400/93.

[33] Tràttasi di principii affermati dalla giurisprudenza amministrativa e civilistica ( v. per tutte Consiglio Stato, sez. V, 13 giugno 1998, n. 830, in Foro amm., 1998, 1737; Cassazione civile, sez. I, 5 ottobre 2000, n. 13265, in D&G - Dir. e giust., 2000, f. 38, 81 ) sotto il vigore della legge 57/62 e dell’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori, ma logicamente applicabili a qualunque mezzo d’accertamento dell’idoneità astratta dell’appaltatore ad eseguire i lavori affidati, sia per attrezzature tecniche che per capacità finanziaria, che il legislatore prescelga.

[34] V. sent. n. 13265/2000, cit.

[35] V. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 29 gennaio 2001, n. 68 ( in Foro amm., 2001, 1362 ).

[36] V. T.A.R. Sicilia, Catania, I, 25 novembre 2002, n. 2234 ( in Foro amm. TAR, 2002, 3836 ). Spetta altresì alle SOA attestare il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione; sicché una impresa certificata SOA non può documentare in altro modo il proprio sistema di qualità ( v. T.A.R. Sicilia, Palermo: sez. II, 6 dicembre 2003, n. 3965; sez. III, 19 luglio 2005, n. 1250 ).

[37] Il comma 1 dell’art. 47 ed il comma 2 dell’art. 48 della direttiva n. 18/2004 prevedono una elencazione delle diverse referenze, che l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di richiedere per ottenere la dimostrazione dei requisiti minimi, rispettivamente di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, da parte degli operatori economici. In ambito nazionale, gli artt. 41 e 42 del “codice dei contratti”, rispettivamente relativi alle capacità economico-finanziarie e tecniche dei concorrenti, possiedono una struttura tra loro speculare, consistente in una sostanziale riscrittura del contenuto della direttiva comunitaria e nella prescrizione dell’obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di precisare nei bandi di gara o nelle lettere di invito quali requisiti debbano essere presentati e dimostrati da parte degli operatori stessi ( regola che trova un suo riscontro rispettivamente nel quarto comma dell’art. 47 e nel sesto comma dell’art. 48 citt. ). 

[38] Il possesso della certificazione SOA, peraltro,  non impedisce e non assorbe la valutazione dei requisiti morali richiesti dalla legge, giacché essa concerne solo i requisiti tecnico-finanziarii e non quelli morali professionali, che vanno accertati indipendentemente dal possesso della suddetta attestazione: v. T.A.R. Sardegna, 7 novembre 2002, n. 1524 ( in  Foro amm. TAR, 2002, 3846) e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 4 luglio 2002, n. 3125 ( in Foro amm. TAR, 2002, 2348 ).

[39] L’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 34/2000 specifica peraltro espressamente che, per le imprese non italiane stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea, “la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici”.

[40] Art. 44, comma 2, della direttiva n. 18/2004.

[41] Trattasi di potere dell’Amministrazione già fissato dall’art. 13 del d.lgs. n. 157/1995 e dall’art. 13 del d.lgs. n. 358/1992 e oggi previsto dall’art. 41, comma 2, del “Codice dei Contratti”.

[42] V. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 31 gennaio 2002, n. 414, T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 ottobre 2003, n. 1217 ( in Juris data, Redazione Giuffrè, 2003), T.A.R. Lazio, sez. III, 2 febbraio 2004, n. 941 e Consiglio Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442; sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4787 e 10 marzo 2004, n. 1114 (  in Juris data, Redazione Giuffrè, 2003 ); da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 18 aprile 2005, n. 4211 ( in Foro amm. TAR, 2005, f. 4, 1159 ) e 11 agosto 2005, n. 10716, nonché T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 14 giugno 2005, n. 455.

[43] T.A.R. Lazio, sez. II, 6 settembre 2005, n. 6581 (  in Juris data, Redazione Giuffrè, 2005 ); v. anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 18 aprile 2005, n. 4211.

[44] La giurisprudenza ha più volte ribadito che non è corretta una trasposizione di alcune disposizioni da un settore all’altro, in quanto ciascuno trova una disciplina completa negli atti normativi, che attengono specificamente al settore considerato e che può essere ammessa una prescrizione di bando, che integri la disciplina di settore, solo quando non collìda con aspetti fondamentali di quest’ultima o con disposizioni di dettaglio della stessa  ( in termini, Cons. St., V, n. 350/2003 e n. 4413/2005 ). 

[45] Nonché, per quanto concerne la capacità economica e finanziaria, “mediante qualsiasi documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice” ( art. 47, comma 5, della Direttiva ed art. 41, comma 3, del “Codice” ).

[46] Tràttasi, com’è noto, della legge 19-3-1990, n. 55, che all’art. 18 reca un’organica disciplina del subappalto di opere o lavori pubblici.

[47] V. l’art. 25 della direttiva 31-3-2004, n. 2004/18/CE
( Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ), a norma del quale “nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti”.

[48] Non a caso, con la normativa dettata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, modificata dalle leggi 12 ottobre 1982, n. 726 e 23 dicembre 1982, n. 936, veniva introdotta una sanzione penale a carico di chi, avendo in appalto opere pubbliche, le concedesse a cottimo o in subappalto senza l'autorizzazione dell'amministrazione appaltante, alla quale veniva attribuita la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. La richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è prescritta per tutti i tipi di subappalto (di opere e di servizi), nonché per i contratti di fornitura e posa in opera, sempre che l'obbligazione di "facere" non assuma un rilievo marginale rispetto alla prestazione fondamentale di dare; Pretura Taranto, 24 aprile 1989 ( in Riv. pen., 1990, 965 ).

[49] Si ricordi che, prima che la legge 12 luglio 1991, n. 203 introducesse, nel testo dell'art. 18, comma secondo, della legge 19 marzo 1990, n. 55, il divieto assoluto di cessione del contratto di appalto di opere pubbliche ( stabilendo che "il contratto non può essere ceduto a pena di nullità" ed abrogando, contestualmente, l'art. 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, che ammetteva, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, la cessione di quei contratti sia al momento della stipulazione, e cioè prima dell'inizio della esecuzione del contratto, sia ad esecuzione già iniziata ), deve ritenersi che la cessione del contratto di opere pubbliche non fosse di per sé vietata; v. Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18196 ( in Giust. civ. Mass., 2004, f. 9 ). 

[50] Sia la successione nel rapporto originario, quanto il subappalto, infatti, erano subordinati ad una espressa autorizzazione del committente. Il difetto di tali autorizzazioni trovava le proprie sanzioni nell'ambito del diritto civile e di quello amministrativo. Nel settore delle opere pubbliche, il difetto di autorizzazione alla cessione del contratto prima della stipulazione veniva sanzionata con il meccanismo dell'art. 332 della citata legge n. 2248 del 1865; se l'amministrazione rifiutava l'autorizzazione il contratto avrebbe dovuto essere stipulato dall'aggiudicatario cedente, mentre la mancata autorizzazione alla cessione ad opera già iniziata veniva sanzionata più severamente con la immediata rescissione e con la multa corrispondente al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.
Sul piano più propriamente civilistico, il mancato consenso del contraente ceduto veniva costruito come una ipotesi di inopponibilità da chi qualificava la cessione come negozio essenzialmente bilaterale, mentre veniva predicata la nullità della cessione da parte di chi vedeva in essa un negozio essenzialmente trilatero ( in tal senso, v. Cass., 8 agosto 1990, n. 8098 )
. 

[51] Cass., 24 luglio 2000, n. 9684. Sulla stessa scia si pone il secondo enunciato del citato art. 25 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE ( Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ), che, nello stabilire che “tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale”, afferma con tutta evidenza la responsabilità dell’originario appaltatore nei confronti del committente.

[52] Il committente, tuttavia, può essere corresponsabile eccezionalmente dei suddetti danni quando si ravvisino, a suo carico, specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c. ( e tale potrebbe essere il tralasciare ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 c.c. ), ovvero quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o ancora quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto ( Cass. 12 maggio 2003, n. 7273 e, sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 16 luglio 2003, n. 11149 e, da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 6 agosto 2004, n. 15185, in Giust. civ. Mass., 2004, f. 7-8 ).

[53] In materia penale, in fattispecie relativa ad un infortunio sul lavoro, Cass., sez. IV, 15 dicembre 1998, Breccia, ha affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e operative, anche di fatto, da parte del committente; tuttavia, quando il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 d.p.r. n. 164 del 1956 le opere provvisionali devono essere mantenute «in efficienza» per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa. V., da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 2 marzo 2005, n. 4361 ( in Giust. civ. Mass., 2005, f. 3 ).

[54] T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 luglio 2004, n. 1548 ( in Foro amm. TAR, 2004, 2371 ).

[55] E' conclusione, ormai pacifica, della giurisprudenza, quella che propende per la natura di atto amministrativo generale del bando di gara e degli altri atti regolanti lo svolgimento della gara ( v. Cons. Stato, sez. V, 10.1.2003, n. 35 ) e, quindi, per la loro impugnabilità. Può essere controvertibile il momento della loro impugnativa ( se, cioè, sia necessaria immediatamente, laddove porti ad una diretta lesività della posizione giuridica dell'interessato, o possa essere differita successivamente, al momento di adozione dell'atto conclusivo della procedura: v. Cons. Stato, Ad. Plen., ord. 4.12.1998, n. 1 e 29.1.2003, n. 1, che ha ribadito il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui solo le clausole del bando e della lettera di invito che precludono la partecipazione dell’interessato alla procedura concorsuale appaiono idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale nella situazione soggettiva dell’interessato ed a suscitare, di conseguenza, un interesse immediato alla loro impugnazione ), ma, quel che è certo, è che, se la disposizione che il ricorrente ritiene adottata in violazione di legge è contenuta in uno dei predetti atti, questo - prima o dopo - deve essere oggetto di impugnativa; v., da ultimo, T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 ottobre 2004, n. 2217 ( in Foro amm. TAR, 2004, 2813 ).

[56] V. dec. Corte giustizia comunità europee 2 dicembre 1999, n. 176/98, che, in tema di appalti di servizi, ha fissato il principio per cui, nella verifica delle capacità, rileva il fatto di poterne effettivamente disporre, avvalendosi delle referenze di altre imprese; lo stesso principio, nell'ambito delle direttive sui lavori, è stato affermato nelle decisioni 14 aprile 1994, n. 389/92 e 18 dicembre 1997, n. 5/97.

[57] Vedansi, per la giurisprudenza nazionale, Cons. St., VI, n. 4671/03 e, da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6701 ( in Foro amm. CDS, 2004, 2825 ).

[58] V., oggi, il terzo periodo del comma 2 dell’art. 118 del “Codice”, che, in sintonia con le disposizioni del Regolamento, precisa che la definizione allo stesso demandata concerne “la categoria prevalente”. Ai sensi, poi, del primo comma dell’art. 141 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 ( Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni ), “la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria”. Lo stesso D.P.R. prevede, ancora, all’art. 74, che le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente ( così come definita dall’art. 73, comma 1, dello stesso D.P.R. ) possono ( salvo che si tratti delle lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara ) eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate ( senza, dunque, alcun limite percentuale ) esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni ( per cui l’inciso “a scelta del contraente”, contenuto nel successivo art. 73, comma 2, va interpretato nel senso che la scelta demandata alle imprese stesse comprende anche l’opzione di eseguire direttamente le opere ).

[59] V., oggi, il comma 11 dell’art. 37 del “Codice dei Contratti”. I partecipanti alla procedura selettiva sono pertanto in tal caso costretti a costituire una Associazione Temporanea di tipo verticale con soggetti in possesso delle relative qualificazioni. L'art. 2, comma 1°, lett. g) del relativo regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/94 precisa che "ai fini del presente regolamento si intende per ... g) strutture, impianti e opere speciali previsti dall'articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4". A sua volta, l'art. 72, comma 4°, in questione precisa: "Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate, se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 3 ( singolarmente superiore al 10 per cento ovvero a 150.000 euro ) ...", sì che le stesse possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario se ciascuna di esse è di valore inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto o a 150.000 euro, mentre, se tali impianti e/o opere speciali sono di importo superiore a tali soglie ma rientrano nel limite del 15% dell’importo totale dei lavori, le relative lavorazioni vanno subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni ( Cons. St., V, 16 settembre 2004, n. 6043; T.A.R. Basilicata, 23 maggio 2005, n. 436; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 5 giugno 2003, n. 869; da ultimo, T.A.R. Basilicata, 2 agosto 2005, n. 745 ). L'art. 73, poi, prevede che, nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici, è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori da appaltare e che nei bandi nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata; prevede, altresì, al secondo comma, che nel bando di gara sono indicati l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi o categorie ( se di importo superiore al 10% dell’importo complessivo a base d’asta oppure di importo superiore a 150.000 euro ), che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili ( l’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000, analogamente all’art. 73 cit., prescrive che il bando di gara deve: a) richiedere alle imprese partecipanti soltanto la qualificazione nella categoria di opere generali o specializzate di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento; b) indicare le parti dell’appalto, appartenenti alle categorie generali o specializzate di importo superiore al 10% dell’importo complessivo a base d’asta oppure di importo superiore a 150.000.000, specificando espressamente che tali lavori sono tutti “a scelta del concorrente subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili” ).

[60] Tali presupposti, in considerazione della congiunzione "e" (e non "o") usata dal legislatore, devono sussistere in concomitanza per portare all'esclusione del subappalto; v. T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 ottobre 2004, n. 2217 ( in Foro amm. TAR, 2004, 2813 ).

[61] V., oggi, il comma 3 dell’art. 91 del “Codice dei Contratti”.

[62] Una limitata apertura alle attività professionali che possono esprimersi nella forma del subappalto è dal legislatore operata con l’esclusione dal divieto delle “attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”. V.  Consiglio Stato, sez. V, 16 marzo 2005, n. 1075 ( in Foro amm. CDS, 2005, f. 3, 819 ), che ne ha desunto la rilevanza di un interesse della categoria dei geologi e, quindi, dei suoi organismi rappresentativi a che venga rispettato il dettato della legge; interesse che prescinde poi, ha aggiunto il supremo Consesso, dalle posizioni dei singoli geologi o dall'attività di "lobbing " esercitata dagli organismi rappresentativi in sede di discussione parlamentare del disegno di legge.

[63] Con disposizione non sostanzialmente diversa, il punto 3) del comma 2 dell’art. 118 del “Codice dei Contratti” prevede “il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata … [ nonché ] il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38”.

[64] Come s’è visto, l'art. 8 della legge n. 109/1994 ha infatti introdotto l'istituzione di un ( nuovo ) sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma primo, il cui importo sia superiore a 150.000 ecu, sistema articolato in rapporto alle tipologie ed all'ammontare dei lavori stessi.
A sua volta, il regolamento recante l'istituzione del sistema unico di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, applicativo dell'art. 8 citato, ha stabilito che la qualificazione secondo detto sistema è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma secondo della legge n. 109/1994 di importo superiore ai 150.000 euro. In ogni caso, in virtù di siffatto sistema ed in assenza di previsioni normative speciali, la p.a. appaltante, nel redigere il bando di gara, non può pretendere forme di qualificazione ulteriori e più limitative rispetto a quella disciplinata dall'art. 8 della legge n. 109 del 1994, tanto più quando la restrizione implicata dalla "lex specialis" sia irragionevolmente contrastante con indisponibili principi di rango anche comunitario; v. Consiglio Stato, sez. V, 30 dicembre 2004, n. 8292 ( in Dir. & Formazione, 2005, 225 ).

[65] Del resto, anche l'art. 74 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel prevedere la possibilità per l'impresa aggiudicataria, in possesso della qualificazione in categoria prevalente, di eseguire direttamente tutte le lavorazioni se in possesso delle adeguate qualificazioni o di subappaltare dette lavorazioni ( salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994 ), precisa che le imprese subappaltatrici devono essere “in possesso delle relative qualificazioni”.

[66] Ai commi 4, 7 e 12 dell’art. 18 della legge n. 55/1990 corrispondono oggi rispettivamente i commi 4, 6 e 11 dell’art. 118 del “Codice dei Contratti”.

[67] Ad essa, peraltro, ha aggiunto la giurisprudenza, deve riconoscersi rilevanza, anche se ne è evidente l'attinenza alla fase di esecuzione del contratto, come elemento essenziale ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara, quando vi faccia espresso richiamo la disciplina speciale di questa risultante dal bando. A livello comunitario, Corte giustizia CE, 12 ottobre 2004, n. 60 ( in D&G - Dir. e Giust., 2005, f. 2, 89 ) ha affermato che l'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ( che pone, tra l’altro, a càrico degli Stati membri l'obbligo di vigilare affinché le imprese garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio il pagamento della retribuzione minima ), interpretato alla luce dell'art. 49 CE ( relativo alla libera prestazione dei servizi ), non osta ad una normativa nazionale, secondo la quale un'impresa edile che affida ad un'altra impresa l'esecuzione di lavori di costruzione risponde, in qualità di garante che ha rinunciato al beneficio d'escussione, per gli obblighi di tale impresa o di un subappaltatore relativi al pagamento del salario minimo ad un lavoratore o al pagamento di contributi ad un ente comune alle parti di un contratto collettivo, quando il salario minimo consiste nell'importo che deve essere pagato al lavoratore previa deduzione delle imposte e dei contributi previdenziali e di sostegno del lavoro o dei corrispondenti oneri di sicurezza sociale (salario netto), qualora la suddetta normativa non abbia quale scopo primario la tutela del salario del lavoratore o tale tutela costituisca solo uno scopo secondario di quest'ultima, ma, piuttosto, com’è proprio della veduta normativa italiana, sia dettata da ragioni imperative d’interesse generale.

[68] V. Cassazione civile, sez. I, 23 aprile 2005, n. 8565 ( in Giust. civ. Mass., 2005, f. 4 ).

[69] Del resto, anche il comma 10 dello stesso articolo 18 stabilisce che “l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto” ( v., oggi, il comma 9 dell’art. 118 cit. ). In déroga, tuttavia, a dette disposizioni, il comma 2 dell’art. 141 del D.P.R. n. 554/99 prevede che “il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l)” e cioè c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione ... l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente. .

[70] V. Consiglio Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6320 ( Foro amm. CDS, 2004, 2614  ).

[71] V., oggi, l’art. 37 del “Codice dei Contratti”.

[72] Esso, come è stato efficacemente osservato, “può rispondere a un'esigenza pratica, di ordine tecnico ed economico, alla luce di un criterio organizzativo elementare, quale è quello della divisione del lavoro” ( Massimiliano Alesio, “Per i subappalti scatta la libertà vigilata. La ratio è evitare lavori troppo frazionati”, nota a Cassazione civile, sez. I, 23/04/2005, n. 8565, in D&G, 2005, 23, 78 ).

[73] L'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto pubblico è fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo" legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto ( il che si evince, oggi, dal disposto del primo periodo del comma 16 del “Codice dei Contratti”, a norma del quale “al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto” ).

[74] Consiglio Stato, sez. V, 10 maggio 2005, n. 2342 ( in Foro amm. CDS, 2005, f. 5, 1464 ).

[75] La disciplina in tema di appalti di servizi e forniture ( v. art. 37 del “Codice dei Contratti” ) non reca norme di dettaglio per l'individuazione dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnica in capo alle imprese costituenti un raggruppamento, lasciando pertanto ampio spazio alle libere determinazioni dell'amministrazione aggiudicatrice, da esplicarsi con l'unico limite dalla palese non irragionevolezza. Tali determinazioni non possono tuttavia mai giungere fino al punto di richiedere a ciascuna impresa il possesso integrale di quei requisiti, ciò che suggellerebbe il tradimento della stessa finalità della formula di partecipazione alla gara in associazione ( T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 3 agosto 2005, n. 3928, in Foro amm. TAR, 2005, f. 7/8, 2570 ).

[76] L’ammissione di raggruppamenti temporanei di imprese alle gare di appalto per opere, forniture e servizi, consentita, dapprima, dalla legge n. 584/77 per gli appalti di lavori e poi dalla legge n. 113/81 per le gare di forniture e dalla legge n. 80/87 per le concessioni, oltre che da altre disposizioni successive (v. anche l'art. 23 del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406), fa ritenere che, nel tempo, si sia progressivamente affermata la generale applicazione di tale disciplina, a cui non può più attribuirsi un contenuto derogatorio od eccezionale, costituendo, ormai espressione di un principio generale; di conseguenza, ha affermato Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 2006, n. 340 (in D&G - Dir. e Giust., 2006, f. 11, 85, con nota di ALESIO), “tale procedura deve ritenersi applicabile anche alle gare preordinate alla scelta di un futuro socio e deve, pertanto, affermarsi l'autonomia contrattuale del comune e la possibilità, da parte dello stesso, di poter contrattare con imprese associate”.

[77] Si tratta, del resto, di un corollario del principio, secondo cui, una volta costituito, il raggruppamento temporaneo perde in via tendenziale ( ed ai limitati fini della procedura concorsuale di riferimento ) il carattere individuale delle proprie componenti per presentarsi di fronte all'amministrazione aggiudicatrice alla stregua di un soggetto funzionale tendenzialmente unitario ( in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3657 del 2003; id., Sez. V, sent. n. 240 del 1993; T.A.R. Toscana, Sez. II, sent. n. 662 del 1998; da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 3 agosto 2005, n. 3943,  in Foro amm. TAR, 2005, f. 7/8, 2572 ).

[78] Proprio a salvaguardia di tale esigenza la giurisprudenza amministrativa, dopo qualche incertezza iniziale, sembra essersi consolidata nel senso che le imprese, che partecipano alle pubbliche gare d'appalto in associazione temporanea, hanno l'onere, a pena di esclusione, di specificare le rispettive quote di partecipazione al fine di rendere possibile la puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ( vedasi C.g.a., 8. 3. 2005, n. 97, nonché, nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4. 12. 2004, n. 2726 e Sez. III, 19 luglio 2005, n. 1250, in Foro amm. TAR, 2005, f. 7/8, 2599 ; Cons. St., Sez. V, n. 6586/2004 ).

[79] Cause C-389/92 Ballast Nedam Groep I; C-5/97 Ballast Nedam Groep II; C-176/98.

[80] Pur non comportando il collegamento tra imprese, di per sè, necessariamente la nascita di un autonomo centro di interessi, poiché in astratto le società collegate mantengono la propria personalità giuridica e la propria autonomia: T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 19 luglio 2005, n. 3400 ( in Foro amm. TAR, 2005, f. 7/8, 2268 ).

[81] Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194 ( in Foro amm. CDS, 2005, f. 9, 2629 ), che ha ritenuto che all’avvalimento possa fare ricorso non soltanto la "società madre" del gruppo che partecipi all'appalto, ma anche una società del gruppo che sia in grado, per i collegamenti in seno al gruppo stesso, di avvalersi delle prestazioni e dei requisiti di altra società al gruppo medesimo facente capo.

[82] Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7376 ( in Juris Data - Redazione Giuffrè, 2005, f. 12 ). Trattasi di fattispecie applicativa del generale istituto della conservazione ( o del recupero ) dei requisiti, pacificamente applicabile alla cessione, conferimento, acquisto di azienda ( o ramo di azienda ), quando l'azienda ( od il ramo ) trasferito sia suscettibile di costituire idoneo e completo strumento di impresa e caratterizzato da autonomia di mezzi, requisiti, capacità operative, finanziarie, tecniche e medesime finalità imprenditoriali. E’, invero, principio sufficientemente consolidato quello secondo cui, nel caso in cui la cessione o conferimento di ( rami di ) azienda intervenga prima della presentazione della offerta da parte del cessionario ( o società destinataria del conferimento ), i requisiti necessarii per la partecipazione alla gara vadano verificati proprio con riferimento solo ed esclusivo alla impresa cessionaria o alla società destinataria del conferimento, in base all’assioma della continuità della gestione, in quanto, come noto nella pratica commerciale, l'acquisto di ramo di azienda, o del pari, il conferimento di azienda in società, avviene il più delle volte anche o proprio al fine di avvalersi dei requisiti appartenenti alla precedente titolare; in tal senso Consiglio giust. amm. Sicilia, sez. giurisdiz., 14.4.1998, n. 225; Consiglio di Stato, V, 17 marzo 2003, n. 1366, secondo cui, in caso di trasferimento di azienda, l'impresa che partecipa ad una gara può avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti; da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2223, in Foro amm. CDS, 2005, f. 5, 1383, secondo cui, tuttavia, “la presenza del suddetto principio di continuità nella gestione ( quindi nel possesso dei requisiti ), a prescindere dalla generalità del principio per la intera materia degli appalti, e la medesima possibilità di recupero della iscrizione deve essere completamente prevista dal bando di gara non potendo il seggio di gara riconoscere la sussistenza di un requisito non espressamente previsto dal bando” e “inoltre, la volontà di avvalersi del requisito ( nella specie, di anzianità di iscrizione ) appartenente ad altra azienda nella cui titolarità il partecipante sia succeduto ( per cessione, conferimento, acquisto di ramo e così via ), determina l'onere di specificazione in tal senso nella presentazione della domanda o nella autodichiarazione relativa alla sussistenza o meno di tale requisito”.

[83] Consiglio Stato, sez. V, 10 maggio 2005, n. 2342 ( in Foro amm. CDS, 2005, f. 5, 1464 ), che ha ritenuto che si dovesse aver riguardo alla “consistenza complessiva delle risorse che l'ATI aggiudicataria intendeva rendere disponibili per l'esecuzione” del servizio e, conseguentemente, ha considerato legittima la considerazione, da parte della Commissione di gara, anche del personale e degli automezzi che l'ATI avrebbe utilizzato in concreto, ivi compresi quelli  “di altra impresa … normalmente utilizzata per i servizi di trasporto con il ricorso al sub-appalto …”.

[84] Cons. St., sez. V, 18/9/2003, n. 5309; da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. II, 20 giugno 2005, n. 5158 ( in Foro amm. TAR, 2005, f. 6, 2042 ).

[85] Cons. St., V, n. 5194/2005, cit., che ha precisato che il fatto che la stazione appaltante abbia ritenuto, evidentemente, sufficienti, ai fini dell'ammissione alla gara, gli elementi così offerti, “non le precludeva di verificare, in prosieguo, come previsto espressamente dalla lex specialis della gara, la reale consistenza degli elementi stessi”.

[86] Cons. St., VI, n, 7376/2005, cit., secondo cui “un’interpretazione finalistica e teleologica delle disposizioni in tema di requisiti di partecipazione alla gara, di cui è espressione anche il principio di avvalimento … , porta a ritenere che in sede di gara possa essere fornita dimostrazione in ordine al possesso, certo ed incondizionato, al momento della stipula del contratto e della successiva esecuzione, dei requisiti e dei mezzi all’uopo necessari”, sì che “non è in definitiva necessario che i mezzi siano già disponibili all’epoca della  procedura mentre è invece necessario che nel corso della procedura si dimostri che essi saranno disponibili al momento  dell’assunzione e dell’esecuzione degli impegni negoziali”. 

[87] Non compatibile con il veduto art. 53, e dunque suscettibile di disapplicazione, appare pertanto l’art. 50 del “Codice dei Contratti”, laddove, anche per gli appalti di lavori ricadenti nei settori speciali, stabilisce, tra i principii da osservarsi in sede di possibilità di avvalimento ai fini del conseguimento dell’attestazione SOA, la condizione che “tra l’impresa che si avvale dei requisiti e l’impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile” ( comma 1, lett. a ).   

[88] V., oggi, l’art. 40 del “Codice dei Contratti”.

[89] V., oggi, l’art. 52 della Direttiva n. 18/2004.

[90] Anche se poi l’art. 47 contiene, al comma 5, la clausola di chiusura, secondo cui “l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice”.

[91] Cons. St., n. 7376/2005, cit., che ha ritenuto idoneo a dimostrare l’effettività della disponibilità dei mezzi necessarii per l’esecuzione dell’appalto un contratto di cessione d’azienda sospensivamente condizionato all’aggiudicazione - e quindi, per definizione, allo stato inefficace -, ma soprattutto subordinato ad un ulteriore negozio d’accertamento in ordine all'avveramento, o meno, della condizione dedotta. 

[92] Peraltro il comma 6 dell’art. 49 del “Codice dei Contratti” prevede che “il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria”, così impedendo, in caso di avvalimento, quella somma di frazioni di requisito, ch’è invece caratteristica dell’alternativo istituto del raggruppamento temporaneo orizzontale di imprese; impedimento, che la previsione del successivo comma 7 (  “il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso” ) conferma esser riferito anche rispetto all’“avvalentesi”, al quale nemmeno, dunque, pare consentita la facoltà di cumulo con l’“avvalso”. Tali disposizioni di recepimento paiono peraltro in contrasto con il diritto comunitario, che, nel prevedere l’avvalimento di “mezzi” e “risorse” posti a disposizione da terzi, non sembra certo far riferimento ad una nozione di requisito unitario. 

[93] Com’è stato efficacemente scritto, il possesso dei requisiti “deve soddisfare il bisogno di sicurezza della stazione appaltante, sotto i diversi profili variamente ipotizzabili nella gestione di un rapporto contrattuale complesso quale l’appalto: la solidità economica del contraente, la sua capacità professionale, l’onestà, l’assenza di legami con organizzazioni malavitose, il rispetto delle norme sociali e di sicurezza e mille altre ben note a tutti …  [ La direttiva ] infrange il principio della legittima ristrettezza del mercato delle imprese attaccando lo strumento principale posto a base del sistema, cioè a dire la corrispondenza biunivoca e necessaria tra l’imprenditore, come qualificato e descritto dai suoi requisiti soggettivi e oggettivi, e la sua responsabilità” ( Zucchelli C., con la collaborazione della dottoressa Lidia Germani,  Avvalimento …, cit. ).  Ai pericoli di “eterogenesi dei fini”, così efficacemente messi in luce, rimedia, almeno in parte, il Codice dei Contratti, laddove, rispettivamente ai commi 2 e 4 dell’art. 49, prevede rispettivamente il possesso, da parte dell’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’articolo 38  e che “il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto” ( del tutto analogamente, del resto, a quanto prevede la disciplina in materia di raggruppamenti temporanei ). 

[94] A proposito del quale si è già segnalata Cons. St., VI, n. 7376/2005.

[95]La collaborazione sia verticale sia orizzontale”, viene osservato nel più volte citato lavoro di Zucchelli, “non elide il rapporto finalistico dell’attività dell’impresa partecipante, la quale può anche essere affidataria della realizzazione di una parte trascurabile e minima dell’appalto, ma ciò nonostante partecipa con caratteristiche di indispensabilità all’appalto stesso”.

[96] Com’è per lo meno in relazione a forse tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria.  

[97] “Il problema nasce dalla circostanza”, scrive M. Martinelli ( in “La Capacità economica e finanziaria”, ne “Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005”, a cura di Roberto Garofoli e Maria Alessandra Sandulli, Milano, 2005, 633 ), “che, applicando il principio in esame ( qualora – s’intende – il coinvolgimento del soggetto avvalso possa avvenire anche tramite contratto di subappalto e non si limiti a mettere a disposizione dell’impresa avvalente i mezzi per l’esecuzione della commessa ), si arriva ad ammettere il subappalto anche del 100% delle prestazioni in favore di soggetti terzi”. 

[98] Corte Giustizia CE, 18 marzo 2004, in causa C-314/2001.