Antonino Anastasi
L’efficacia del
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
In questo
intervento mi occuperò dell’art. 21 bis della legge n. 241, introdotto dalla
legge n. 15 del 2005 e concernente l’efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati.
Secondo la
dottrina più accorta, il primario valore della norma è nella affermazione
espressa della natura ricettizia dei provvedimenti destinati a risolversi in
una limitazione della sfera giuridica dei destinatari.
I problemi
interpretativi che sorgono sono in realtà molto complessi.
Secondo la
dottrina tradizionale sono ricettizi quegli atti che la legge non consente che
operino se non sono stati portati nella sfera di normale conoscibilità del
destinatario.
Occorre però
stare molto attenti. In alcuni atti la comunicazione pur necessaria è – diciamo
così per ora - un posterius esterno: si pensi all’accertamento di violazione di
norme depenalizzate. L’accertamento di violazione (art.
In questo
caso la mancanza di contestazione immediata o, secondo i casi, lo scadere dei
novanta giorni incide sulla legittimità della sanzione e non sulla legittimità
dell’accertamento in sé considerato.
Negli atti ricettizi invece tanto l’atto quanto il
fatto della partecipazione di esso (notifica, comunicazione, pubblicazione) hanno funzione costitutiva rispetto
all’effetto giuridico.
In questo
senso ( a parte gli atti normativi e regolamentari che hanno una regola
propria) sono definiti ricettizi quegli atti che non sono in grado di
perseguire l’interesse pubblico per opera esclusiva dell’autorità che li ha
adottati ma abbisognano del concorso della volontà del destinatario (il
catalogo della prassi è: ordini, intimazioni, proposte, prelazione cose d’arte,
sulla quale ritorneremo).
Quindi,
secondo la dottrina tradizionale non sono ricettizi i provvedimenti di
trasferimento coattivo della proprietà, di imposizione di vincoli, i
provvedimenti disciplinari, le autorizzazioni.
In questi
casi (secondo l’orientamento precedente) la comunicazione ci sarà sempre ma
l’atto (ad es. il decreto di esproprio) produce i suoi effetti traslativi o
costitutivi indipendentemente dalla conoscenza da parte del destinatario, che
può semmai essere scriminato sul piano della responsabilità ove non lo avesse
conosciuto.
Ovviamente
la comunicazione incide sulla decorrenza del termine per l’impugnazione.
A questo
punto sono chiari i problemi di sistema.
Nell’atto
recettizio la misura di conoscenza (comunicazione, notifica, pubblicazione
etc.) è parte integrante dell’atto: secondo la vecchia teoria di Santi Romano
(ora superata) è forma essenziale dell’atto.
Negli altri
atti la comunicazione è autonoma rispetto all’atto che ne costituisce
l’oggetto.
Secondo
Sandulli è una operazione (cioè un fatto e non un atto), secondo Giannini è un
procedimento dichiarativo, che integra l’efficacia dell’atto.
Quindi, se
diciamo che la comunicazione (del provvedimento principale restrittivo ai sensi
dell’art. 21 bis) fa parte della fattispecie costitutiva - come votazione e
proclamazione negli atti collegiali, consenso dei nubendi e dichiarazione
dell’ufficiale di stato civile nel matrimonio- allora l’atto restrittivo non si
produce, non è cioè completo in tutti i suoi elementi fino a che non è
comunicato.
Sul piano
dei lavori preparatori, questa interpretazione (cioè la generalizzazione della recettizietà
in senso tecnico degli atti restrittivi) trova sostegno nel fatto che il testo
dell’art. 21 bis proposto dal Governo recava un inciso: “ fermo restando il
termine per la sua adozione”, che è poi scomparso. L’inciso era volto in realtà
a riaffermare il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, ma
certo la sua soppressione depone per la tesi secondo cui nell’atto restrittivo
non c’è scissione possibile tra adozione e comunicazione.
Nella
sentenza n. 104 del 2006,
Di per sé,
la scelta della Corte non incide direttamente sulla nostra materia: è
sostanzialmente ormai pacifico che i termini per il destinatario non decorrono
senza comunicazione.
Nella
motivazione, tuttavia ,
Riporto il
passo:
punto 3.3. “
Manifestazione tra le più rilevanti della
regola della pubblicità è l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti
amministrativi, oggi sancito dall’art. 21 bis il quale stabilisce che il
provvedimento limitativo acquista efficacia con la comunicazione. Questa norma
(dice
Sembra
evidente che
L’alternativa
tradizionale a questa nuova impostazione fa confluire la comunicazione nella
fase di integrazione dell’efficacia: secondo la tripartizione di Sandulli delle
fasi del procedimento, la fattispecie è già costituita ma abbisogna di
ulteriori elementi (approvazione, visto della Corte dei Conti, etc., assensi
del privato) per spiegare effetti.
Ma questi
effetti, appunto, secondo l’impostazione tradizionale, hanno in genere decorrenza dal completamento della fase
costitutiva. Es. l’atto registrato dalla Corte dei conti ha efficacia ex
tunc.
Ed infatti,
lo strumento utilizzato per capire se un atto o fatto ulteriore rispetto a
quello principale è costitutivo o integrativo, era di solito quello relativo
alla decorrenza degli effetti, ex tunc o ex nunc.
Per esempio:
negli accordi di programma che comportano variante al P.R.G., l’accordo
stipulato dal Sindaco e dal Presidente della Regione deve essere ratificato dal
Consiglio comunale entro trenta giorni; se si fa decorrere l’efficacia della
variante dalla delibera del Consiglio comunale, la stessa rientra nella
fattispecie costitutiva, se dall’accordo, la delibera è integrativa
dell’efficacia.
Il punto non
è irrilevante: se, come ritiene
Tornando
all’impostazione tradizionale (che si compendia affermando la natura
generalmente non ricettizia degli atti amministrativi), questa trova riscontro in sede processuale
nell’orientamento prevalente secondo cui i termini di impugnativa decorrono sì
dalla piena conoscenza, ma questa si dà quando c’è la consapevolezza
dell’esistenza dell’atto e dei suoi contenuti lesivi.
La massima
corrente è la seguente: “La piena conoscenza del provvedimento amministrativo,
ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione, si ricollega alla
avvenuta individuazione del relativo contenuto da parte del destinatario
dell'atto, sicché lo stesso ne possa rilevare l'eventuale valenza lesiva;
pertanto, a tal fine è sufficiente che l'interessato sia consapevole dell' esistenza
dell'atto, del suo contenuto essenziale e della sua portata lesiva, fatta salva
la proposizione di motivi aggiunti, ove emergano successivi ulteriori profili
di illegittimità in corrispondenza della cognizione materiale ed integrale del
provvedimento (e non sono massime del secolo scorso, ma riprese da decisioni
recenti (ad es. V, n. 2436 del 2000; IV, n. 134 del 1999 etc.).
Prima di
tentare qualche conclusione, cerchiamo ora di vedere – con riferimento a
qualche caso concreto in legislazione e giurisprudenza – quali conseguenze
comporta la scelta fra l’una o l’altra opzione interpretativa riferita all’art.
21 bis.
Prendiamo ad
es. l’art. 61 del codice Beni culturali D.L.vo n. 42 del 2004, riguardante la
prelazione:
“1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2, il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.”
Come si
vede, in questo caso, la notifica è per tabulas elemento della fattispecie
costitutiva: la proprietà passa dall’ultima notifica, indipendentemente dal
pagamento del prezzo.
La
inequivocità della normativa dimostra – sia consentita la riflessione – il
carattere relativo del vecchio e consolidato inquadramento sistematico.
Proprio
perchè la proprietà passa con l’ultima notifica, a prescindere dal consenso
dell’acquirente e dell’alienante, qui non serve alcuna cooperazione del
destinatario: manca cioè la ragione di fondo per catalogare l’atto di
prelazione come recettizio.
Eppure la giurisprudenza non
ha mai avuto dubbi sulla ricettizietà della prelazione, anche quando l'art. 32 terzo comma della legge n.
1089 del 1939 disponeva che «la proprietà
passa allo Stato dalla data del provvedimento col quale è esercitata la
prelazione ».
In questo
caso evidentemente il carattere ricettizio dell’atto deriva dalla necessità di
trovare un punto di equilibrio fra tutela del bene e protezione dei traffici
privati: non dimentichiamo che la prelazione comporta una sorta di esproprio di
un contratto di compravendita del bene culturale già concluso fra privati.
Come sia di
ciò, per la prelazione è evidente che non ci sono problemi di coordinamento con
l’art. 21 bis.
Ben diversa è invece la situazione in materia di esproprio, ora disciplinata dal DPR 327 del 2001 (T.U. sugli espropri)
Per la fase
di dichiarazione di P.U. tutte la garanzie partecipative sono a monte. La
dichiarazione di P.U. opera ex se e conforma il bene e dunque non può dirsi
ricettizia.
Ad es. per
il caso di dichiarazione di P.U. implicita nell’approvazione del progetto
definitivo così dispone l’art. 17:
“1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. etc.”
Qui il conflitto con la regola desumibile
dall’art. 21 bis è evidente: la comunicazione non dà efficacia all’atto, ma
indica quando lo stesso è diventato efficace.
Per i vincoli di PRG l’art. 9 dispone al comma 2: “ Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.”.
In questo caso mi sembra evidente che la comunicazione non è comunque in fase costitutiva: quindi ad es. secondo il T.U. il provvedimento dichiarativo di P.U. emanato prima del quinquennio ma comunicato dopo, è valido.
Vediamo il Decreto di esproprio, disciplinato dall’art. 23:
“1. Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto
dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia
successivamente notificato ed eseguito;
g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa, etc.”.
Ricordiamo
che ai sensi dell’art. 1360 cod. civ (retroattività della condizione) gli effetti dell’avveramento della
condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo
patto contrario. Quindi se la condicio è sospensiva, il contratto spiega
effetto ex tunc, se è risolutiva non è efficace ex tunc.
Pertanto
nell’ottica del T.U. la comunicazione, essendo condizione sospensiva di
efficacia, comporta che il decreto - se la comunicazione stessa va a buon fine
– è efficace ex tunc.
Il che
confligge con la regola dell’art. 21 bis. Sulla condizione ritorneremo poi.
Vediamo l’
occupazione senza titolo, disciplinata dal famoso art. 43:
“1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali
civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;etc.”.
In questo caso, stando alla lettera attuale, il trasferimento di proprietà dipende dall’atto e non dalla sua notificazione.
I casi più complessi nella pratica sono quelli in cui viene in rilievo il rispetto di termini perentori, la cui violazione comporti in thesi la decadenza del potere esercitato dalla P.A. Ovviamente ciò si verifica in particolare nel caso di procedimenti scanditi da termini spesso perentori ( esempio classico è il procedimento disciplinare) o di procedimenti soggetti ad un solo termine ma breve.
In questo senso ci sarebbe ad es. da analizzare il procedimento disciplinare ed il procedimento di annullamento del n.o paesaggistico: ma dobbiamo prescinderne per ragioni di tempo.
Concludendo
perciò questo excursus, possiamo dire che i seguenti punti sembrano certi:
a) la
giurisprudenza sulla piena conoscenza sopra richiamata è quasi sicuramente superata. In verità, se l’atto non comunicato
è inefficace, il termine di decadenza non può decorrere. Anche ammesso che al
destinatario sia preannunciato (come spesso avviene in procedimenti di equo
indennizzo o riconoscimenti di cause di servizio) l’esito, l’efficacia del
provvedimento costitutivo deriva dalla comunicazione dello stesso e non del suo
estratto. Sicuramente su questo ci sarà da discutere: ad es. per certe
amministrazioni è norma preannunciare
che con ordine alla firma del..è
trasferito, sospeso etc, con delibera... è stato respinto. E fin qui,
appunto, questi atti sono stati ritenuti lesivi, da impugnare subito. Ma mi
sembra che questa linea non tiene più dopo l’art. 21 bis.
Molto ci
sarà da discutere anche per l’acquisto di efficacia degli atti motivati per
relationem: in questo caso – tenendo presente che ex art. 3 l’atto richiamato
deve essere indicato e reso disponibile
– mi sembra che basta per l’acquisto di efficacia che il provvedimento
richiamante sia comunicato e che quello richiamato (ad es. il parere) sia posto
a disposizione, reso accessibile. In questo senso la disponibilità sarebbe
nozione diversa dalla conoscenza, che può consentire semmai motivi aggiunti.
Penso ad es. ai giudizi in tema di avanzamento degli ufficiali in cui la
motivazione del provvedimento restrittivo (mancata iscrizione in quadro) sta
nei voluminosi atti della Commissione. Penso ai provvedimenti del Ministro
della Giustizia sui magistrati, ove la motivazione è nei verbali del CSM.
b) La
configurazione della comunicazione come condizione sospensiva determina, nei
casi di comunicazioni individuali a più soggetti dello stesso atto plurimo, una
variegata decorrenza dei termini individuali di impugnazione. L’atto
inoppugnabile per un soggetto può essere ancora impugnabile per quello che ha
ricevuto la comunicazione più tardi: ma questo è un aspetto processuale già
studiato in dottrina (Stella Richter) e risolto in giurisprudenza con la regola
che preclude al soggetto che non ha impugnato di intervenire nel giudizio
promosso dal ricorrente in termini.
Altri punti
restano invece ancora aperti:
a)
Le
conclusioni raggiunte dalla dottrina sulla ricettizietà degli atti creano
problemi dal punto di vista operativo. Adducere inconvenienti non
risolve i problemi, secondo l’antico brocardo: ma certo qui si tratta di
problemi di rilievo particolare.
A parte
questo aspetto, abbiamo visto che una serie di norme vigenti espressamente
scindono l’efficacia dell’atto dalla sua comunicazione: le dobbiamo ritenere
abrogate dall’art. 21 bis o (in un’ottica “difensiva”) resistenti all’art. 21
bis in quanto speciali?
b)
Dal punto di vista sistematico, la regola dell’art. 21 bis si interseca con una
problematica – l’efficacia della notificazione – rispetto alla quale
l’ordinamento è oggi orientato in senso esattamente inverso.
Come è noto,
in precedenza le notificazioni di atti processuali per U.G. e soprattutto
quelle a mezzo servizio postale si consideravano perfezionate quando l’atto
giungeva nella legale conoscenza del destinatario: quindi, ad es. quando la
raccomandata perveniva a destinazione e non quando era spedita.
Con una
serie di decisioni intervenute tra il 2002 ed il 2004 (che hanno ora trovato
riscontro nelle recenti modifiche al cod. proc. civ.)
In sostanza,
per il rispetto di termini da parte del notificante, questi (purché ovviamente
poi la notifica vada a buon fine) basta che consegni l’atto all’U.G. nel
termine.
Le decisioni
della Corte si riferiscono alla notifica di atti processuali, ma il principio ad
esse sotteso (il notificante non risponde dei ritardi posti in essere dall’U.G.
o dai suoi ausiliari, ad es. il servizio postale) potrebbe valere anche per
notifiche di provvedimenti o forse per comunicazioni a mezzo servizio postale.
In questo
caso – se non si vuol discriminare
Del resto,
per i privati era questa la regola sostanziale già posta dal DPR n. 1199 del
1971 sui ricorsi amministrativi.
Come si vede
i problemi posti dall’art. 21 bis sono estremamente complessi.
a)
L’alternativa
alla impostazione “innovativa” propugnata dalla Dottrina consiste
nell’inquadrare la previsione dell’art. 21 bis non nel segmento costitutivo ma
nel segmento seguente relativo all’efficacia. Resta però il problema della
irretroattività degli effetti: secondo l’art. 21 bis l’atto
acquista efficacia e solo forzando molto il dato testuale e rendendolo in
sostanza quasi inutile si potrebbe affermare che l’atto, dopo la comunicazione,
acquista efficacia ab initio come
avviene per altri atti integrativi (visti, n.o. etc.). Quindi la sussunzione
della comunicazione tra gli atti integrativi dell’efficacia non sarebbe a
rigore praticabile.
La soluzione
più coerente per superare tale problema sembra quella di qualificare la
comunicazione dell’atto come condizione sospensiva. In questo caso, il problema
della retroattività può essere superato sul piano sistematico ritenendo che la
regola della retroattività della condizione ex art. 1360 è derogata dalla norma
specifica sugli atti amministrativi restrittivi: del resto lo stesso art. 1360
fa riferimento per le deroghe oltre all’accordo delle parti anche alla natura
del rapporto.
Altra
possibilità è di ritenere che quella in esame è una condicio iuris, con
inapplicabilità della regola fissata dall’art. 1360, valevole soltanto per le condiciones
facti.
Come si
vede, il panorama interpretativo è estremamente variegato e solo le
applicazioni giurisprudenziali potranno dirci quale soluzione è quella giusta.