Giacomo Aiello

Avvocato dello Stato

 

LA NULLITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRA DUBBI E CERTEZZE

 

Con l’intervento emendativo della l.n.15/05 la categoria della nullità, considerata dalla giurisprudenza come ipotesi del tutto eccezionale di “illegittimità forte”, sovente coincidente con la categoria dell’inesistenza, ottiene una definitiva sistemazione positiva trovando ospitalità nella disciplina generale del procedimento amministrativo.

Del resto  il lifting della l.n.241/90 intende accentuare l’apertura dell’azione amministrativa verso modelli privatistici per adeguare il livello delle prestazioni della PA a quelle degli altri operatori economici incoraggiandone la partecipazione ed il controllo critico in tutte le fasi in cui si articolano.

La sanzione della nullità del provvedimento è stata fino ad oggi prevista solo con riferimento ad ipotesi peculiari. Tra queste vale la pena di ricordare  l’assunzione nel pubblico impiego senza il filtro preventivo della procedura concorsuale, gli atti compiuti dall’organo una volta  esaurita la propria durata temporale oltre il termine di 45 giorni della prorogati, l’assegnazione del dipendente pubblico a mansioni superiori al di fuori delle ristrette ipotesi consentite (art.52 DLgs n.165/01).

Con questa forma di reazione dell’ordinamento si è inteso di regola presidiare valori ritenuti particolarmente rilevanti per l’ordinamento giuridico con finalità “di contenimento della spesa pubblica e garanzia di imparzialità amministrativa”[1].

La disciplina di carattere generale ora introdotta dall’art.21 septies è apparentemente rassicurante, in quanto recepisce spunti interpretativi condivisi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma la stessa svela, ad un esame più approfondito, una serie di problematiche di cui, proprio l’esistenza del dato positivo, presuppone imperiosamente la preventiva soluzione.

Il primo problema che si pone è quello della ricognizione delle situazioni invalidanti che devono necessariamente costituire un numerus clausus.

Altro tema ricco di implicazioni è quello della dinamica della prospettazione e della rilevazione sul versante processuale di questo vizio invalidante.

Potrebbe essere infine interessante provare ad indagare il regime delle conseguenze dell’atto nullo nei riguardi dell’Amministrazione e del funzionario che lo hanno adottato.

Partendo dal primo dei temi richiamati segnalo che nell’individuazione dei casi della nullità del provvedimento amministrativo è forte la tentazione di rifarsi a quelli contemplati nell’art.1418 cc in relazione al contratto. Questa strada deve essere però seguita cum grano salis tenendo sempre ben presente al diversità ontologica degli ambiti nei quali il concetto è destinato ad operare. Il negozio giuridico si muove sul terreno della libera volontà delle parti mentre il provvedimento incarna l’esercizio della funzione amministrativa che trova nella norma tutto il senso della propria ragione d’essere.

A conferma di quanto precede si può allora rilevare che nella casistica del 21 septies non può rientrare la mera contrarietà dell’atto a norme imperative. Sono definite comunemente tali quelle disposizioni che, non essendo derogabili dalla volontà delle parti, si distinguono dalle norme dispositive che invece ammettono tale possibilità. In coerenza con i principi della legalità e della tipicità dei provvedimenti amministrativi, tutte le norme di azione che governano l’esercizio della funzione amministrativa devono ritenersi di natura imperativa. La loro violazione determina però di regola l’illegittimità del provvedimento sotto i profili dell’incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere (art.26 RD 1054/24) e dunque la sua annullabilità .

Nel diritto civile vige la regola opposta. Tra le due specie di invalidità, la sanzione della nullità ha una portata di carattere generale, in quanto non occorre che sia prevista dalla legge come conseguenza espressa di una violazione di una data norma imperativa, essendo semplicemente sufficiente che questa sia stata violata. Su questo versante l’annullabilità ha invece carattere di specialità in quanto ricorre solo se espressamente prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa. Nel diritto civile la locuzione “salvo i casi espressamente previsti dalla legge” costituisce infatti  un riferimento alle ipotesi dell’annullabilità o a quelle nelle quali la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi dall’invalidità quali le sanzioni amministrative o l’obbligo di rimuovere la situazione creata.

Tale locuzione ha dunque un significato diametralmente opposto a quella contenuta nell’art.21 septies.

In definitiva si deve quindi ritenere che la nullità del provvedimento amministrativo può essere determinata dalla violazione di norme imperative solo ove sia espressamente comminata.

Conseguentemente questa norma pone un principio cardine a cui dovrà attenersi la futura legislazione nell’individuare le fattispecie che ne contempleranno l’applicazione.

Il concetto della mancanza degli elementi essenziali che costituisce un difetto genetico del provvedimento, può essere invece svelato, senza pretese di esaustività, facendosi ricorso alle più risalenti interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali.

Detto vizio invalidante colpisce il soggetto (che è ad esempio privo della funzione amministrativa esercitata), l’oggetto e la forma del provvedimento. In relazione a quest’ultima si dovrà fare tuttavia attenzione a spigolare le ipotesi ell’art. 21 octies nelle quali la sua rilevanza è degradata a mera irregolarità suscettibile di sanatoria, rispetto a quelle in cui sarà capace di travolgere ab origine l’efficacia giuridica del provvedimento.

Ho escluso volutamente dal novero degli elementi essenziali la causa in quanto, rispetto a quella legale astratta, la sua positiva determinazione costituisce una sufficiente garanzia di legittimità, fatte salve le ipotesi della disapplicazione del dato normativo ove questo contrasti palesemente con il diritto comunitario. Ove invece si intenda la causa come funzione in concreto perseguita con l’emanazione del provvedimento il vizio che l’affligge avrebbe la natura sintomatica dell’eccesso di potere.

Anche l’illiceità dell’oggetto o della causa in concreto perseguita possono inoltre determinare la nullità del provvedimento emanato ad esempio per commettere un reato. In proposito è sufficiente richiamare le numerose pronunce della Cassazione che, cimentandosi sul tema dell’abuso d’ufficio correlato ad illeciti urbanistici, ha ravvisato altresì l’esistenza di siffatta condotta criminosa rispetto all’organo amministrativo che abbia dato esecuzione ad un provvedimento nullo che doveva per ciò stesso essere disapplicato.

E’ ovvio comunque che la nullità del provvedimento per l’illiceità dell’oggetto o della causa in concreto perseguita deriverà non solo dalla dimostrazione della violazione dello schema legale tipico ma anche da quella dell’elemento psicologico del dolo o della colpa nella condotta dell’agente.

L’illiceità del motivo con le caratteristiche dell’art.1345 cc, potrebbe invece rilevare con riferimento all’accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento,  atteso il preciso richiamo della disciplina codicistica nell’art.11 l.n.241/90, che contiene peraltro un’ulteriore espressa previsione di nullità per il caso della mancanza della forma scritta. Laddove sia accertata la comunanza del motivo illecito, questa potrebbe a sua volta determinare la nullità della determinazione di cui al comma 4 bis e quindi di un atto endoprocedimentale, ma pur sempre di natura amministrativa che precede l’accordo sostitutivo. Quindi la ragione della caducazione di questo atto sarebbe la medesima che ha colpito l’accordo laddove vi sia effettivamente coincidenza tra l’organo che adotta la determinazione e quello che stipula l’accordo sostitutivo del provvedimento. Del resto sui possibili effetti osmotici tra la nullità dell’atto amministrativo presupposto ed il contratto privato stipulato successivamente, la Cassazione si è già pronunciata rilevando che l’annullamento del primo disposto in via di autotutela, per motivi che attengono ad esempio alla legittimità della procedura di scelta del contraente privato, esplica effetti riflessi sul contratto che il Giudice adito per il suo annullamento deve necessariamente valutare[2] .

Il difetto assoluto di attribuzione è concetto che deve essere correlato alla carenza di potere sulla cui nozione le posizioni della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato non possono ancora ritenersi del tutto coincidenti.

Il tenore testuale della disposizione fa pensare che si sia inteso fare riferimento all’ipotesi della carenza di potere in astratto, in quanto il potere manca ab origine nell’organo che lo ha esercitato, perché  ha invaso la sfera di pertinenza di un’altra autorità o comunque inciso in materia del tutto estranea alla branca di amministrazione di appartenenza.

Dovrebbe invece rilevare sotto il diverso profilo dell’illegittimità la carenza di potere in concreto che sussiste ad esempio quando manchino o siano venuti meno i presupposti per l’emanazione del provvedimento.

La carenza di potere dovrà essere ovviamente valutata in relazione alla consistenza della posizione giuridica dedotta in giudizio tenuto conto del petitum e della causa petendi.

Notevoli perplessità suscita fin dagli esordi non tanto l’inclusione delle ipotesi di violazione ed elusione del giudicato tra i casi di nullità quanto piuttosto l’impatto  che l’attribuzione delle questioni a quelle attinenti alla giurisdizione esclusiva del GA può determinare nell’ambito del giudizio d’ottemperanza che da sempre svolge un ruolo cruciale per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale amministrativa[3].

Questa disposizione non è stata infatti accompagnata da una pur necessaria e  coerente novella della disciplina processuale sicchè siamo qui ad interrogarci sui margini di applicazione futura del giudizio d’ottemperanza.

Il richiamo del giudicato tout court potrebbe significare, ove inteso nella sua più lata accezione, l’introduzione, piuttosto singolare, di una regola sul riparto di giurisdizione in relazione ad una fase specifica del processo, quella appunto volta ad assicurare il conformarsi dell’Amministrazione al giudicato e ciò quindi a prescindere dalla natura del giudice che si è pronunciato in relazione all’accertamento della situazione giuridica controversa.

Ritengo però, anche sulla base dell’esame dei lavori parlamentari che hanno accompagnato la novella della l.n.241/90, che l’intenzione del Legislatore sia stata quella di fare riferimento al solo giudicato amministrativo.

Poi c’è da domandarsi quali siano gli spazi residui d’applicazione dei poteri sostitutivi del GA tradizionalmente riconnessi alla cognizione allargata al merito dell’azione amministrativa.

L’attrazione della violazione e dell’elusione del giudicato nell’area della giurisdizione esclusiva, senza l’ulteriore precisazione dell’estensione della cognizione anche al merito dell’azione amministrativa come prevede invece il terzo comma dell’art.29  del TU Cons. St. 1054/24) rispetto a taluni casi rientranti nell’esclusiva giurisdizione del CDS, fa pensare che si sia voluto accentuare la natura cognitoria di questa fase processuale a scapito di quella tipicamente esecutiva che trova nel vaglio del merito dell’azione amministrativa uno strumento molto efficace per la tutela delle posizioni contrapposte.

Questo residuerà invece per le ipotesi nelle quali si dia luogo all’ottemperanza delle decisioni passate in giudicato adottate dall’AGO, così ripristinandosi la più antica e restrittiva interpretazione dell’art.27 del TU del CDS e per i casi dell’esecuzione della decisione o della pronuncia cautelare prima ancora che si sia formata la cosa giudicata in senso formale (art.33, comma 2 e 21 comma 15 legge 1034/71).

Ciò potrebbe determinare squilibri nella tutela per non dire disparità di trattamento difficilmente ammissibili rispetto a situazioni giuridiche soggettive apparentemente  identiche.

Tra le previsioni del primo comma dell’art. 21 septies non si rinviene invece quella, pur esistente in una delle precedenti stesure del disegno di legge, della contrarietà del provvedimento amministrativo ad una norma immediatamente applicabile del diritto comunitario.

            In proposito è opportuno ricordare che il dibattito oscilla tra la concezione che vede il diritto di derivazione comunitaria integrato con quello interno e l’altra che considera detti ordinamenti come autonomi e separati ma pur sempre coordinati.

Nel primo caso la norma comunitaria costituisce un parametro di legittimità dell’atto amministrativo che, trovando applicazione al massimo livello in virtù del principio di gerarchia delle fonti, ridonda sulla sua validità determinandone l’annullamento, che deve essere però richiesto  nel rispetto dei termini di impugnazione.

Nel secondo caso la verifica della validità del provvedimento amministrativo sul versante giudiziario deve essere fatta nei termini della disapplicazione dell’atto stesso o addirittura della sua nullità, nell’ipotesi in cui la norma sulla cui base è stato adottato venga ad essere disapplicata, e ciò potrà avvenire anche prescindendosi dai limiti decadenziali per la relativa impugnazione.

Il tenore testuale dell’art.21 septies sembra ora indicare una chiara presa di posizione del Legislatore a favore della tesi monistica propugnata dalla Corte di Giustizia delle comunità europee.

Tale conclusione risulta del resto confermata dalla contestuale modifica dell’art.1 della l. n.241/90  che ha affiancato ai principi dell’art.97 Cost. quelli comunitari, di proporzionalità, legittimo affidamento e precauzione, che ormai entrano a tutti gli effetti nel novero dei parametri per la verifica della legalità dell’azione amministrativa ai fini dell’eventuale riscontro del vizio di violazione di legge.

Un ulteriore approfondimento lo meritano gli aspetti relativi all’esercizio dell’azione di nullità.

La giurisdizione è dell’AGO se viene invocata la tutela di un diritto soggettivo illegittimamente degradato, mentre dovrebbe essere attribuita al GA, ovviamente, nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva e quando viene fatta valere la lesione di un interesse legittimo.

Il termine per l’impugnazione del provvedimento nullo sarà quello decadenziale allorché la controversia verta su interessi legittimi, mentre l’azione sarà imprescrittibile nelle ipotesi in cui il provvedimento nullo abbia vulnerato una posizione di diritto soggettivo.

La consistenza dell’interesse a ricorrere nell’esercizio dell’azione di nullità non dovrebbe subire alterazioni dovendosi sempre pregiudizialmente accertare se dal suo eventuale accoglimento possa effettivamente conseguire un vantaggio immediato e diretto per la situazione giuridica soggettiva tutelata.

La nullità del provvedimento potrà essere inoltre rilevata d’ufficio a patto che l’atto sia l’elemento costitutivo della domanda e che tra le parti vi sia contestazione sulla sua applicazione od esecuzione. Il suo accertamento ex officio da parte del giudice sarà poi  possibile solo se la nullità emerge dagli atti di causa e la sua declaratoria non richiede  ulteriori indagini di fatto.

La nullità potrà essere inoltre rilevata in ogni stato e grado del giudizio a meno che non sia passata in giudicato la statuizione del giudice di grado inferiore sulla validità dell’atto.

L’atto nullo non sarà suscettibile di convalida (1423 cc) che, tra l’altro, è stata espressamente riferita solo al provvedimento annullabile dal secondo comma dell’art.21 nonies, ma eventualmente solo di rinnovo con effetti ex nunc.

Ci si deve poi domandare se il provvedimento amministrativo nullo sia suscettibile di conversione (art.1424 cc). A tale quesito ritengo debba darsi risposta affermativa, anche considerata la particolare rilevanza che le modifiche alla l.n.241/90 hanno attribuito al raggiungimento dello scopo dei provvedimenti, fermo restando che anche nel giudizio amministrativo la conversione non potrà esser dichiarata d’ufficio ma potrà essere disposta in accoglimento della eccezione riconvenzionale spiegata dall’amministrazione resistente per contrastare l’azione di nullità.

Riguardo all’ultimo tema relativo ai rapporti tra nullità del provvedimento e responsabilità dell’agente bastano poche osservazioni. Questa, come abbiamo visto, può consistere sia nell’avere dato esecuzione ad un provvedimento nullo, sia nell’averlo materialmente adottato.

Pur non esistendo sul punto espresse enunciazioni normative, al di là del precedente normativo (art.24 l.n.289/02) frettolosamente accantonato dell’espressa previsione della responsabilità personale dell’agente verso i terzi in relazione ai contratti per le forniture di beni alla PA affetti da nullità in quanto stipulati al di fuori delle convenzioni quadro della CONSIP, è pacifico che la nullità apre la strada al risarcimento degli eventuali effetti pregiudizievoli che siano derivati ai  soggetti terzi.

La violazione di una norma che prevede la comminatoria espressa della nullità dovrebbe facilitare infatti la dimostrazione dell’elemento psicologico del dolo e/o della colpa ed è capace di innescare l’ulteriore azione di responsabilità per danno erariale da parte della Corte dei Conti.

Proprio in relazione all’elemento della colpa è necessario osservare che gli agenti delle PA si trovano oggi a dovere applicare una moltitudine di disposizioni provenienti da un incredibile numero di fonti di normazione spesso in contrasto tra loro, sicchè possono darsi delle ipotesi nelle quali la conoscenza del dato normativo risulta effettivamente difficile con la conseguenza che, almeno rispetto a questi casi, la responsabilità dovrebbe essere ricostruita nei termini della colpa professionale di cui all’art.2236 cc.

            Avviandomi alla conclusione osservo che il commento di una disposizione appena entrata in vigore è materia stimolante in quanto, attraverso un confronto tra gli elementi noti e quelli ignoti, spinge ad una prognosi sul suo impatto regolatorio che rimane comunque caratterizzata da numerose incognite, soprattutto nel settore del diritto amministrativo che è stato in buona misura modellato in via pretoria, quasi a volere confermare l’intuizione del matematico Bruno De Finetti secondo cui “la probabilità è la nostra guida nel pensare e nell’agire”.

Rispetto all’art.21 septies  ritengo che questa norma costituisce comunque un passo in avanti per l’effettiva garanzia del principio costituzionale della giustizia “nell’amministrazione” in quanto introduce nel contempo nell’ordinamento un indirizzo per il Legislatore ed un “allerta” per la Pubblica Amministrazione. A questa è infatti richiesta una sempre crescente attenzione per il migliore raggiungimento degli interessi pubblici nel passaggio ormai epocale da una concezione dello Stato unico ed isolato protagonista di scelte di stampo autoritario ad una visione unitaria della società che può progredire solo in virtù della coesione e delle sinergie tra tutte le sue componenti, valore questo ormai divenuto fondamentale per l’ordinamento con la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà.



[1] Consiglio di Stato Ad. Plen. 29.2.1992, n.2.

[2] Cass.SU 12.3.2004, n.5179.

[3] Per ulteriori approfondimenti sul punto si veda Giuseppe Romeo Effettività della giustizia amministrativa in Riv. Dir. Proc. Amm. 3/2004 pag.653 e ss.