Laura Renda

Consigliere della sezione Lavoro della Corte d’Appello di Catania

 

Lavoro e giurisdizioni*
 
Pubblicato sul Sito il 13 aprile 2010

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La pluralità di giurisdizioni. – 3.La translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale – 4. La giurisdizione dell’AGO ed il pubblico impiego privatizzato – 5.Procedure concorsuali ed assunzioni; conferimento e revoca di incarichi dirigenziali; questioni di diritto transitorio: cenni – 6. L’attuazione delle pronunce del G.O. – 7. Conclusioni. 
 
1. Premessa
Nel momento in cui mi sono misurata con la tematica assegnatami, immediatamente ho colto la difficoltà del compito in ragione della complessità e vastità della materia che richiederebbe ripetute  giornate di studio integralmente dedicate all’analisi ed approfondimento dei vari profili delle problematiche questioni da trattare.
Certo infatti non sarà possibile esaminare i molteplici aspetti della disciplina in esame, che ricomprende profili dogmatici ed interpretativi peraltro in continuo divenire; né sarà possibile affrontare partitamente, e quindi prospettare, opzioni ermeneutiche ed approfondire questioni che invero astrattamente lo meriterebbero: solo a titolo esemplificativo, quelle relative ai problemi inerenti l’interpretazione delle fattispecie in concreto riconducibili all’una o all’atra giurisdizione (speciale o ordinaria) in forza della disciplina del regime transitorio di cui all’art. 69 del d. lgs. 165/2001; la materia concorsuale e le conseguenze derivanti dalla scelta del legislatore di mantenere  una sorta di giurisdizione parallela e susseguente; l’individuazione sotto il profilo sostanziale della linea di demarcazione tra atti di gestione o di bassa amministrazione e atti presupposti o di alta amministrazione[1], che ricalca quella di antica memoria tra atti paritetici o vincolati e atti autoritativi, con le inevitabili ricadute processuali; la problematica inerente  la stessa individuazione dei limiti interni alla giurisdizione, una volta chiarita qual è l’autorità giudiziaria investita correttamente della cognizione.

Allora la scelta di questo relatore  è quella di riflettere ad alta voce, rifuggendo da esposizioni  compilative di precedenti giurisprudenziali e orientamenti condivisi e non,  cercando di offrire spunti di riflessione alla platea alla luce di illuminate pronunce della  giurisprudenza di legittimità e del giudice delle leggi, tenuto conto dello sforzo di autorevole parte della dottrina di ricondurre ad unità una disciplina spesso destinataria di ritocchi, aggiustamenti e rivisitazioni, caratterizzati da discontinuità del disegno complessivo;  generati più che da attenta ed elaborata valutazione tecnica da opzioni ideologiche di fondo verso schemi prevalenti  di un modello privatistico piuttosto che pubblico del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., genericamente intesa.

Si tenterà quindi di percorrere un cerchio argomentativo che partendo dall’interpretazione della normativa in materia finisca per rendere coerenti le soluzioni che di  volta in volta si elaboreranno in ordine alle problematiche poste.

2. Il tema: il lavoro e le giurisdizioni

Proprio nel tema proposto sta un’asserzione invero scontata – l’esistenza stessa di pluralità di giurisdizioni – che suscita tuttavia considerazioni che scontate non sono.

Bisogna infatti  interrogarsi sullo scopo delle stesse – sì come già fatto ormai quasi un decennio addietro da autorevoli esponenti della giurisprudenza amministrativa [2] -  riferendo del pensiero di chi auspicava l’introduzione di una giurisdizione unica con l’attribuzione al giudice ordinario di una vera e propria giurisdizione esclusiva e quindi della tutela degli interessi legittimi e del potere di annullamento degli atti amministrativi [3] (peraltro non estranea all’ordinamento: si pensi alla l. n. 689/81), tenuto conto della finalità della prevista pluralità di giurisdizioni avvertita dal Costituente [4], nel senso di garantire l’effettività della tutela (effettività che si è tradotta anche in scelte normative e giurisprudenziali di progressivo avvicinamento dei modelli e delle tutele [5]); di chi ancora nell’ottica di un processo di riforma istituzionale proteso all’unità della giurisdizione auspicava la “trasformazione del giudice speciale amministrativo in un giudice ordinario specializzato”, atteso che in tal modo tutti i problemi sarebbero venuti meno, così come non avrebbero più avuto giustificazione le distinzioni ed i limiti fondati sugli artt. 103 e 113 della Costituzione [6].

3. La translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale

Quali dunque i punti di riferimento, che ci faranno da guida in queste riflessioni?

Sicuramente, direi quelli puntualizzati ed espressi dal giudice delle leggi nella fondamentale pronuncia n. 77 del 12 marzo 2007 con la quale è stata  dichiarata l’illegittimità costituzione dell’art. 30 della l. n. 1034 del 1971 (istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti  dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione; punti di riferimento  peraltro condivisi dalla quasi coeva ma precedente pronuncia della  Sezioni Unite n. 4109 del 22 febbraio 2007,  che ha tra l’altro stabilito che laddove la Corte di Cassazione accolga il ricorso proposto avverso declinatoria di giurisdizione emessa erroneamente dal Consiglio di Stato in favore del giudice ordinario, deve cassare la sentenza impugnata con rinvio al Consiglio di Stato, atteso che – si legge in motivazione – “affinché  sia realizzato il principio che il processo deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell’azione in senso sostanziale, deve farsi luogo alla translatio iudicii”, peraltro aggiungendosi che “la trasmigrabilità della causa dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, non richiede necessariamente la pronuncia di queste sezioni unite  sulla questione di giurisdizione, ma è resa possibile anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione”.

Le richiamate pronunce, tosto che essere in contraddizione, solo apparente peraltro, si completano e compendiano a vicenda, atteso che se l’una chiarisce ciò che è possibile de iure condito (la transatto iudicii appunto da giudice ordinario a giudice speciale e viceversa), l’altra ci dice quali siano gli effetti della prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione, in un’ottica unitaria e nel rispetto di un’esigenza condivisa: che il processo serva per stabilire chi ha torto e chi ha ragione [7] .

Recita Corte Costituzionale : “Se è vero, infatti, che la Carta costituzionale ha recepito, quanto alla pluralità dei giudici, la situazione all'epoca esistente, è anche vero che la medesima Carta ha, fin dalle origini, assegnato con l'art. 24 (ribadendolo con l'art. 111) all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

Questa essendo la essenziale ragion d'essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale: ciò che indubbiamente avviene quando la disciplina dei loro rapporti - per giunta innervantesi su un riparto delle loro competenze complesso ed articolato - è tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l'errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale.

Una disciplina siffatta, in quanto potenzialmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e comunque tale da incidere sulla sua effettività, è incompatibile con un principio fondamentale dell'ordinamento, il quale riconosce bensì la esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta……

Al medesimo principio di effettività della tutela gli artt. 24 e111 Cost. impongono che si ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba essere decisa a seguito di declinatoria della giurisdizione da altro giudice”.

E dunque questo il punto cardinale da osservare per non perdere la rotta nell’interpretazione della norma  attraverso il processo.

4. Perché la giurisdizione dell’AGO  in materia?

La risposta potrebbe anche in questo caso sembrare banale e scontata: perché la privatizzazione del pubblico impiego e la riconduzione ad un modello contrattualizzato del rapporto di lavoro  poteva compiutamente realizzarsi  solo con l’attribuzione al giudice ordinario della cognizione delle controversie in materia.

La riconduzione   del pubblico impiego nell’alveo della disciplina privatistica del rapporto di lavoro e il processo di accostamento dell’uno all’altra non poteva che realizzarsi attraverso la previsione della cognizione in materia dell’AGO, eccettuate le ipotesi segnatamente disciplinate dall’art. 63 e successive modifiche quanto ai rapporti non privatizzati e la materia concorsuale, con le precisazioni che seguiranno.

Quale è stato in sintesi il progetto: quello di ricondurre alla giurisdizione del G.O. le controversie che pongono il lavoratore, il cui rapporto è soggetto alla disciplina propria del rapporto di lavoro privato e alla contrattazione collettiva, di fronte ad  una P.A. che pone in essere atti di gestione con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, relativamente ai quali – e qui bisogna incidentalmente osservare non si è voluto fare l’ulteriore e forse necessario salto per chiudere realmente la garanzia della tutela effettiva, con la previsione di un modello di giurisdizione esclusiva - ogni provvedimento nei limiti di cui all’art. 2908 c.c. può essere emesso dal giudice: di accertamento, costitutivo e di condanna in relazione alla natura dei diritti di cui si pretende la tutela.

Viene da chiedersi se di una tale precisazione vi fosse davvero bisogno.

La risposta tuttavia è positiva e nasce dalla considerazione della previsione di una limitata cognizione, incidenter tantum, nel caso in cui la lite determini la valutazione della legittimità di atti presupposti, o di macro organizzazione che dir si voglia, rispetto ai quali il potere dell’AGO è un potere di tipo cognitivo, ma senza conseguenze demolitive, potendo il giudice limitarsi alla mera disapplicazione degli stessi.[8]

Ed allora: dobbiamo parlare di giurisdizione concorrente?

Così in ipotesi in cui il lavoratore privatizzato agisca in giudizio richiedendo tutela risarcitoria e reintegratoria, a fronte di un atto per lui pregiudizievole (la casistica è ricca di esempi: tra i più interessanti quelli relativi ai conferimenti  e alle revoche degli incarichi dirigenziali) a monte del quale sia un atto presupposto ? [9]

Può ancora ipotizzarsi un “concorso” di giurisdizioni, pur venuta meno la pregiudizialità amministrativa e sancita l’assoluta (ed apparente) indifferenza  dei due sistemi, considerato che l’ art. 63 c. 1 terzo capoverso espressamente prevede  che  l’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo?

In passato non è mancato chi ha comunque ritenuto che la completezza della tutela richiedesse la rimozione in sede di annullamento dell’atto presupposto; chi invece ha ritenuto che il giudice ordinario debba adottare “l’armamentario sanzionatorio” suo proprio[10]; chi ancora ha prospettato  che alla violazione del diritto del dipendente e alla conseguente disapplicazione debba seguire necessariamente l’annullamento dell’atto presupposto quale modalità ordinaria di esecuzione della statuizione civile alla quale l’amministrazione dovrà conformarsi[11].

Tuttavia non mi pare che sia questa la strada da seguire e pare ormai dai più abbandonata.

Fin dai primi passi mossi da noi giudici del lavoro nel nuovo mondo del rapporto pubblico privatizzato abbiamo dovuto fare i conti con una mentalità a noi estranea, che non considerava il giudice quale giudice del rapporto ma dell’atto, che ancora per anni  è stato investito dei vizi di legittimità degli atti sottoposti alla sua cognizione.

E allora ci siamo interrogati e sforzati al fine di capire quale dovesse essere il nostro canone di riferimento.

Da subito ci siamo risposti -  più, allora, che  in virtù di consapevole cognizione, in forza di intuizione del progetto complessivo e della finalità dell’intero assetto della disciplina -  che doveva essere lo schema   c.d. giuslavorista a prevalere, centrando il processo sul rapporto e non sull’atto che doveva rimanere sullo sfondo, cornice all’interno della quale si articolava la fattispecie concreta di volta in volta portata  al nostro esame.

Ora mi pare che chiarezza si vada facendo e che sempre di più, senza inutili giri di parole e timide quanto incerte prese di posizione, vada emergendo un orientamento  che vede la tutela possibile del rapporto privatizzato in sede ordinaria, quale unica e naturale sede.

Con la conseguenza del superamento di quelle posizioni  che significavano appunto negazione di tutela, preventiva censura ai propri claudicanti poteri, fatti  manifesti in pronunce di merito di  inammissibilità della domanda di condanna del datore di lavoro pubblico al conferimento degli incarichi.

Ora finalmente  i principi all’inizio richiamati trovano concreta applicazione in pronunce provenienti, non  da sparuti quanto disarmati giudici di merito, ma dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.

Tra tante[12], ma tra le più significative e recenti, piace richiamare Cassazione n.  3677 del 16 febbraio 2009 ( Est. La Terza) che,  in  fattispecie di revoca di incarico dirigenziale in attuazione dell’atto di riforma della pianta organica del Comune, ci spiega che il G.O. ha la possibilità di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto e di disapplicarlo; che non va condivisa la dottrina che ritiene non essere possibile disporre la riassegnazione degli interessati nelle precedenti mansioni restando solo la tutela risarcitoria, poiché l’atto organizzativo generale non solo esiste ma è definitivamente stabile per non essere stato impugnato  da nessuno; che invece non solo la tutela ripristinatoria è possibile ma necessaria, poiché “vi è tuttavia da considerare che la legge non ha escluso l'operatività del meccanismo della disapplicazione dell'atto organizzativo illegittimo nei casi in cui, come nella specie, l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia meramente applicativo di esso; risulta quindi "insito nel sistema" che il provvedimento di macro organizzazione (non sottoposto ad annullamento) da un lato rimanga operativo in via generale, e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale, comportando il pieno ripristino della situazione precedente, non potendosi ipotizzare una disapplicazione "dimidiata", ristretta al solo aspetto risarcitorio”.

“Invero, in tal caso, la situazione che si viene a creare non sembra dissimile rispetto a quanto avviene nel lavoro privato, in relazione alle pronunzie di reintegra nel posto di lavoro conseguenti a sentenze che ravvisino la illegittimità del licenziamento e che intervengano a distanza di tempo: anche in questi casi la posizione lavorativa, il reparto, le funzioni precedentemente svolte possono non esistere più, eppure non per questo si è mai ritenuto di negare la pronunzia di reintegra nel posto di lavoro, giacchè una cosa è il tipo di provvedimento che il giudice può emettere, altra cosa è la sua idoneità ad essere eseguito in forma specifica. Si tratta invero dei consueti limiti che incontra la tutela del lavoratore e che attengono non già al giudizio di cognizione ma alla fase esecutiva, in cui peraltro non può escludersi l'adempimento spontaneo da parte del datore. D'altra parte, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 2, il giudice adotta, nei confronti delle PA, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna ritenuti necessari e, precisa la disposizione, che siano richiesti dalla natura dei "diritti" tutelati, e non vi è dubbio che il dipendente vanti un diritto soggettivo, di talchè è consentito condannare la PA ad un facere a seguito della disapplicazione”.

Ciò considerato, seguono tuttavia brevi osservazioni e cenni relativi alle fattispecie di maggiore impatto interpretativo, a riprova che il cambiamento è lento e tale da non meritare eccessivi entusiasmi.

5. Procedure concorsuali ed assunzioni

Non si ignorano infatti i problemi e a volte gli irrisolvibili nodi che ci troviamo in concreto a cercare di sciogliere specie in materia di concorsi, a fronte della espressa riserva alla giurisdizione del G.A. delle relative controversie.

L’art. 63 del d. lgs. 165/2001 pur attribuendo infatti al giudice ordinario (comma 1) tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…...incluse quelle concernenti l’assunzione, prevede (comma 4) che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 Ci si è quindi esercitati al fine di definire i limiti della procedura concorsuale e per lo più si è concordato nel senso di ritenere tale il procedimento tramite il quale si comparano le capacità ed i titoli dei candidati a partire dalla pubblicazione di un bando e fino all’approvazione della graduatoria; momento a partire dal quale non è più discutibile la giurisdizione del giudice ordinario[13], seppure  non uniformi sono stati i pronunciamenti anche della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa in tema di diritto all’assunzione per la diversa qualificazione attribuita  alle posizioni giuridiche soggettive suscettibili di tutela e al momento di espansione dell’aspettativa in diritto.

Ancora nel tentativo di coniugare la richiamata previsione di cui al comma 1 e al comma 4,  numerose sono state le iniziali  incertezze e le prese di posizioni, non sempre concordi, da ultimo consolidandosi l’indirizzo secondo il quale l'art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai candidati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici) ed i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavorativi, mentre restano devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria[14] .

Conferimento e revoca  di incarichi dirigenziali

Solo brevissimi cenni sulle questioni relative alla natura dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, ricordando anche in questo caso gli sforzi compiuti dall’interprete a fronte dell’ondivago ed indeciso legislatore al fine di riportare ancora una volta il suddetto atto nell’alveo del rapporto pubblico privatizzato, con  alchimie interpretative e ricostruzioni sistematiche frutto di vere e proprie analisi logiche (in senso tecnico): si pensi a tutta la questione relativa alla natura dell’atto, qualificato come provvedimento dalla riforma attuata con la legge n. 145/2002 monco – non si sa quanto consapevolmente -  del “predicato” amministrativo.

E’ infine prevalsa la tesi della persistente sostanziale riconducibilità dell’atto di conferimento degli incarichi alla categoria del negozio di diritto privato[15] e ciò anche ai fini della giurisdizione[16].

“L’argomento più forte resta sembra dubbio la constatazione che  il legislatore non ha ritenuto di modificare il testo dell’art. 63, sebbene necessariamente consapevole del dibattito in corso sul tema della giurisdizione. Si osserva inoltre che l’art. 19  (nuovo testo) adopera la locuzione “provvedimento” intendendo sicuramente riferirsi all’esercizio di un potere, ma non aggiunge il predicato “amministrativo”….Inoltre, ulteriori elementi di conforto dell’interpretazione sono stati desunti proprio dal disposto del comma 12 bis dell’art. 19  del d. lgs. 165/01, aggiunto dalla legge 145/02: “le disposizioni del presente articolo  costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi” [17].

 La linea del tempo: 30 giugno 1998 ( ante e post) 15 settembre 2000. Il termine finale: criterio di ulteriore riparto o limite interno alla giurisdizione?

Ancora tra gli argomenti che ancora oggi - e si spera ancora per non molto considerato che trattasi di questione di diritto transitorio – meritano un accenno,  quello relativo  al riparto di giurisdizione per le questioni relative al periodo del rapporto di lavoro ante e post il 30 giugno 1998.

Molteplici le prese di posizione, frutto di  confronto ed elaborazione di dissonanti tesi, specie tra giudice ordinario e speciale, quanto al significato da attribuire alla previsione del limite temporale del 15 settembre 2000 per potere agire dinanzi al G.A., fino alla prevalenza quasi assoluta della posizione per la quale trattasi, più che di criterio di riparto tra giurisdizione, di termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni alla giurisdizione[18] .

Sia sufficiente poi in generale  ricordare che l’art. 6,9 c. 7, del d. lgs. 165/2001 precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di  instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata[19]; avendo il legislatore volutamente utilizzato una locuzione  generica  e atecnica[20].

6. L’attuazione delle pronunce del  G.O.

 Il cerchio argomentativo deve chiudersi con un ultimo spunto di riflessione in tema di attuazione della riconosciuta tutela, poiché va - oserei dire storicamente - riconosciuto che il puncutm dolens della tematica in esame  emerge nel momento della esecuzione delle pronunce del giudice .

Si è a lungo disquisito, pertanto, sulla opportunità di ricorrere al giudizio di ottemperanza, potendo per il tramite del commissario ad acta[21] perseguirsi e raggiungersi l’obiettivo della effettività della tutela; sicchè il giudizio di ottemperanza avrebbe la funzione di completare la tutela offerta dal giudice ordinario, rivestendo il ruolo di modalità principale di tutela quale risarcimento in forma specifica, e rimanendo la tutela risarcitoria per equivalente un’utilità sussidiaria e residuale[22].

Altri[23] hanno giustamente posto in evidenza che  la conservazione dell’esecuzione nella forma del giudizio di ottemperanza significherebbe che il G.O. avrebbe parola solo sul primo  frammento della controversia, restando tuttavia l’ultima parola al giudice amministrativo in ipotesi di resistenza dell’amministrazione.

La considerazione invece della scelta del legislatore di precisare che nei rapporti con il dipendente la P.A.  opera con i poteri propri del datore di lavoro privato e l’attribuzione, con le limitate eccezioni previste, della giurisdizione al G.O. della materia del pubblico impiego privatizzato fanno propendere per lo più nel senso che gli strumenti esecutivi siano quelli propri del libro terzo del codice civile[24], non mancando posizioni intermedie, anche della giurisprudenza, alla ricerca del risultato finale  concretatesi nella effettività della tutela.

Peraltro la scelta dello strumento dell’attuazione  è evidente che determina conseguenze anche sul soggetto in concreto demandato all’esecuzione, da individuarsi nel commissario ad acta nel caso di ricorso al giudizio di ottemperanza, e piuttosto  in un ausiliario del giudice, di volta in volta individuabile  in considerazione della peculiarità della fattispecie concreta (delle volte designato in persona del segretario comunale o dell’ufficiale giudiziario) in caso di ricorso agli ordinari mezzi di esecuzione.

In ultimo è stato  opportunamente evidenziato[25]  che a fronte di pronunce di disapplicazione di atti di macro-organizzazione, con ritenuta conseguente perdita di effetti degli atti di gestione correlati[26], “sembra prefigurarsi la nascita, per via giurisprudenziale, di una sorta di tutela reintegratoria specifica per il pubblico dirigente, limitata alla durata dell’incarico ancora da eseguire e dedotto il periodo dell’illegittima sottrazione, la quale si fonderebbe su una pronuncia incidentale in ordine alla legittimità, o non, del provvedimento di organizzazione e non più sulla qualificazione, pubblica o privata, dell’atto stesso”.

Conclusioni

Per finire, solo un “appunto” mirato a risvegliare l’attenzione su quella che da alcuni è stata ritenuta una vera e proprio “controriforma”[27].

Con “l'art. 6, c. 2, lett. a)” la c.d. riforma Brunetta “ apre l'elenco dei principi di delega con quello relativo all'affermazione della "piena autonomia del dirigente in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane", che appare un vero rovesciamento rispetto al principio fondamentale di cui all'art. 5, c. 3 d.lgs. n. 165/2001: qui, infatti, si parla di "determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro ... assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro". Se quanto scritto dovesse essere inteso alla lettera, ne seguirebbe una vera e propria "deprivatizzazione", cioè una controriforma coi fiocchi, sostituendosi alla "capacità e i poteri del privato datore di lavoro", la "qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico", con buona pace della stessa giurisprudenza costituzionale rivelatasi del tutto simpatetica alla riforma”.

E’ innegabile il disorientamento ancora una volta cagionato all’interprete, non appena appropriatosi di poche certezze, il quale nuovamente dovrà fare i conti con un cambiamento di rotta ( ma sarà poi vero?), in primo luogo comunque rassicurato proprio dal dato certo che “in nessun luogo la delega rimette in discussione il passaggio di giurisdizione come regolato attualmente dall’art. 63 e ss. del d. lgs. n. 165/2001, sicchè le posizioni soggettive, procedimentali e sostanziali, tutelate assurgono a veri e  propri diritti soggettivi azionabili di fronte al giudice ordinario” [28].

 

 



* Intervento al convegno su “Il riparto di giurisdizione” tenuto a Catania il 20 e 21 novembre 2009 per iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, della Sezione di Catania del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano e del Consiglio Nazionale Forense.

[1]Cfr. Cass., S.U. 30 gennaio 2008 n. 2031 nel senso che  gli atti di macro-organizzazione degli enti del servizio sanitario nazionale avrebbero comunque natura privatistica ex art. 3 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; Cass., 6 novembre 2006 n. 23605 che qualifica provvedimento amministrativo la delibera della giunta comunale che dispone di procedere alla copertura di posto di dirigente mediante reclutamento esterno; Cass., S.U. 4 aprile 2007 n. 8363 che ha affermato la giurisdizione del g.a. anche in riferimento ad un atto di detto Istituto Zooprofilattico successivo al 30 giugno 1998 comportante l'approvazione di una nuova pianta organica, trattandosi di atto di organizzazione rientrante nella fattispecie del citato comma 1 art. 2 d.lg. n. 165 del 2001, escludente la giurisdizione del g.o; conforme id., 13 luglio 2006, n. 15904. 

[2] V. Zingales, Riparto di giurisdizione – Privatizzazione del rapporto di lavoro, in Diritto & Pratica del Lavoro Anno XI, luglio – agosto 2000, n. 4, 32 e ss. nel senso che “nella misura in cui si è voluto (o dovuto) eliminare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (senza peraltro sostituirla con quella egualmente esclusiva e piena dell’A.g.o.), così istituzionalizzando il sistema della duplicità  o coesistenza di due diverse giurisdizioni in materia, anche il legislatore delegato del 1998 ha sostanzialmente ripercorso a ritroso il cammino dell’evoluzione legislativa e della cultura giuridica, riapprodando più o meno consapevolmente a quel lontano passato negativamente caratterizzato dalla medesima situazione – di coesistenza di una duplice cognizione giurisdizionale sulla stessa materia del pubblico impiego - esistente prima della istituzione, nel 1924, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  in materia. Un ritorno, in altri termini,  a modelli arcaici che rappresentano un disvalore che si riteneva definitivamente espunto dal nostro ordinamento”.

[3] A. Corpaci, La Tutela giurisdizionale  dei pubblici dipendenti in Dir. Lav. rel. ind., 1993, 611. 

[4] M. Nigro, Giustizia amministrativa , 1983, 104 e ss. secondo cui l’art. 24 della Costituzione va letto nel senso che il Costituente ha inteso assicurare sia ai diritti soggettivi, che agli interessi legittimi – ma anche nei confronti della pubblica amministrazione – “giudici e processi che siano tali nel pieno significato dei termini”…..interpretandosi l’art. 103 della Costituzione come principio secondo cui “gli atti della P.A. sono sempre giustiziabili avanti un giudice, ordinario o amministrativo che sia”.

[5] Si pensi alla l. n. 205/2000 e alla fondamentale pronuncia n. 500/99 in tema di risarcimento di interessi legittimi con la quale si è statuito che “Agli effetti della risarcibilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., si considera "ingiusto" il danno arrecato in difetto di una causa di giustificazione ("non iure infectum"), che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima ma che va trasferito all'autore del fatto, perché lesivo di interessi giuridicamente tutelati (in quanto comunque presi in considerazione da qualche norma di protezione anche a fini diversi da quelli risarcitori), quale che sia la qualificazione formale di detti interessi e senza, in particolare, che ne sia determinante la strutturazione come diritti soggettivi perfetti.

Rispetto al giudizio risarcitorio per lesione di interessi legittimi da parte della p.a., non è ravvisabile una pregiudizialità necessaria del giudizio di annullamento, potendo l'illegittimità del provvedimento, quale elemento costitutivo dell'illecito, essere direttamente conosciuta dal G.O. (nelle materie diverse da quelle riservate alla giurisdizione piena ed esclusiva del G.A. ex d.lg. 31 maggio 1998 n. 80) ai fini e nei limiti della disapplicazione dell'atto stesso”.

[6] M. Clarich e D.  Iaria, La riforma del pubblico impiego, 1993, 330.

[7] Cfr. R. Oriani , “E’ possibile la translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra Corte di Cassazione e Corte Costituzionale”, in Foro Italiano, 2007, col 1013 e ss.,   il quale rammenta che trattasi di una prospettiva propria della costruzione di Andrioli già nella prolusione napoletana del 1958 (Progresso del diritto e stasi del processo, in Studi giuridici in memoria di Calamandrei, Padova 1958, V, 409 ss, e ora in Andrioli, Scritti giuridici .I. Teoria generale del processo, Milano, 2007, 61 ss.).

[8] S. A. Villata, il quale criticamente osserva che “l’attribuzione in capo al giudice ordinario di poteri di disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto rischia in concreto di non riuscire ad offrire al pubblico  dipendente tutte quelle utilità che invece era in grado di offrire il G.A. dotato anche del potere costitutivo di annullamento degli atti illegittimi”, in   Controversie di pubblico impiego, arbitrato e disapplicazione di degli atti amministrativi illegittimi, in Riv. Dir. Proc., 2000, 3, 782

[9] Si pensi al classico caso, quasi di scuola del provvedimento di ente locale territoriale che ridisegni la pianta organica accorpando e riducendo  il numero delle posizioni organizzative.

[10] A. Garilli, Le controversie  sui concorsi e sulla progressione verticale: riparto di giurisdizione, discrezionalità amministrativa e poteri del giudice ordinario, in Lav. pubbl. ammin., 2003, 1 33. ss.

[11] R. Triscini  , Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo in Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo. Commento al d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e 29 ottobre 1998 n. 387, a cura di M. Dell’Olio e, B. Sassani, Milano, 2000, 331.

[12] Cfr. Cass., S.U. ordinanza 9 febbraio 2009, n. 3054, nel senso che spetta  al G. O.  la giurisdizione sulla controversia  avente ad oggetto la revoca di un incarico dirigenziale nell’amministrazione dello Stato, anche nel caso in cui l’illegittimità della revoca fosse fatta dipendere dall’adozione di atti amministrativi, concernenti il disegno organizzativo delle strutture, dei quali fosse necessario accertare la conformità a legge; id., n. 26799 del 7 novembre 2008, per l’ipotesi in cui fosse  contestata la legittimità di provvedimenti organizzativi incidenti, direttamente o indirettamente, su posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto di lavoro; conforme id. 5 giugno 2006 n. 13169; 8 novembre 2005 n. 21592.

[13] Cfr.Cass., S.U. 9 marzo 2007 n. 5397 avente ad oggetto la pretesa del concorrente, primo tra gli idonei, di essere chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro, a seguito dell’indizione di altro concorso per la copertura di posti dello stesso profilo professionale nel periodo di efficacia della graduatoria del primo;  ed ancora in senso analogo, id., n. 8951 16 aprile 2007; 14 febbraio 2007 n.  3188; 6 luglio 2006 n. 15342; 13 febbraio 2008 n. 3401; 13 dicembre 2007 n. 26113; ed invece  Cass., 18 ottobre 2005, n. 20107  nel senso che permanga la giurisdizione del G.A. quando venga contestata  la conformità a legge del potere di indizione di nuovo concorso in presenza di efficacia di graduatoria di uno precedente; ancora  per l’attribuzione al G.O. della controversia avente ad oggetto il conferimento di un incarico di dirigente sanitario di struttura complessa in seguito alla formazione dell’elenco di candidati idonei a ricoprire l’incarico Cass., S.U. ordinanza 27 gennaio 2004, n. 1478; id. 15 maggio 2003, n. 7621 e 7623, atteso che il conferimento del suddetto incarico  non avviene sulla base di una procedura concorsuale; id. 8 novembre 2005 n. 21593; 28 novembre 2005 n.. 25047 e n. 25047; 31 marzo 2006 n. 7589; 19 dicembre 2006 n. 26890; 5 marzo 2008 n. 5920; 7 marzo 2008 n. 6178.

[14] Cass. S.U.  12 ottobre 2009; id. 29 novembre 2006 n. 25277 che precisa e distingue che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di procedure concorsuali, deve riconoscersi: a) la giurisdizione del g.a. nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad un'area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni ; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura del concorso all'esterno; d) la giurisdizione del g.o. nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale; conf. id., n. 22508/2006; 16893/2006; 12221/2006; 9164/2006; 15403/2003; nel senso che il passaggio  del dipendente dall’inquadramento  in un’area funzionale alla qualifica di dirigente implica una novazione del rapporto di lavoro, del tutto equiparata al reclutamento dall’esterno dell’amministrazione Cass sez. lav. 21 febbraio 2007, n. 4012, in Foro it. I, 2007, 2788, con nota di G. D’Auria.

[15] Così Cass.,  S.U.  24 gennaio 2003 n. 1128;  Cass., sez. lav. 20 marzo 2004 n. 5659.

[16] Cfr. Cass., S.U.  15 febbraio 2007 n. 3370; id. 12 giugno 2006 n. 13538; id. 7 luglio 2005, n. 14252; 9 dicembre 2004, n. 22990.

[17] Cass., S.U. ordinanza 9 febbraio 2009 n. 3054  che ha statuito nel senso che spetta al giudice ordinario la revoca di un incarico dirigenziale nell’amministrazione dello Stato, precisandosi in motivazione che tale giurisdizione resterebbe ferma anche se l’illegittimità della revoca fosse fatta dipendere dall’adozione di atti amministrativi, concernenti il disegno organizzativo delle strutture, dei quali fosse necessario accertare la conformità a legge.

[18] Cass., S.U. 8 maggio 2007 n. 10371.

[19] Nel senso che deve guardarsi al momento della maturazione del credito potendo anche determinarsi la segmentazione della giurisdizione con riferimento a periodo antecedente  e susseguente il 30 giugno 1998 cfr. Cass.,  S.U. 7 marzo 2008 n. 6176 in tema di differenze retributive; id. 8 maggio 2007 n. 10371; id. 28 giugno 2006 n. 14846; id. 10 febbraio 2006, n. 2883; così anche per emolumenti correlati allo svolgimento di mansioni superiori Cass., S.U. 5 marzo 2008 n. 5907; id. 13 febbraio 2008 n. 3398.;  in ipotesi di corresponsione di somme ex art. 2126 c.c. correlate a rapporti nulli  Cass., S.U. 25 maggio 2005 n. 10963.

[20] Cfr. Cass., S.U. 7 marzo 2008, n. 6175; id. 13 febbraio 2008 n. 3398; id., 31 gennaio 2008, nn. 2290-2296 e 2296; né il delineato sistema determina  fondati dubbi di legittimità costituzionale peraltro fugati: si v. Corte Cost.. 213/2005.

[21] A. Corpaci, La tutela giurisdizionale dei pubblici dipendenti, in Giornale di  Dir. Lav., 1993, 3-4, 605; Albenzio, L’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro nei confronti della pubblica amministrazione, in Foro it., .I. 1999, I,  3175.

[22] A. Travi, La giurisdizione civile nelle controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in Dir. Proc. Amm. 2000, 2, 316.

[23] B. Sassani, Giurisdizione ordinaria, poteri del giudice ed esecuzione della sentenza nelle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ. 1999, 2, 425.

[24] G. Trisorzio Liuzzi, Controversie relative al rapporto di lavoro, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, diretto da  Carinci, M. D’Antona, 2000, 1839.

[25] R. Papania, Gli atti di organizzazione tra questioni di giurisdizione e esecuzione in forma specifica, in Foro amm., CDS,  2009, 920.

[26] Cfr. Cass., 16 febbraio 2009, n. 3677 citata.

[27] F. Carinci, La privatizzazione del pubblico impiego alla prova del 3° governo Berlusconi: dalla legge 133/2008 alla legge n. 15/2009 dalla Legge 133/2008 alla Legge n. 15/2009 in Lav. nelle p.a. 2008, 06, 949 ss.

[28] F. Carinci, op. cit. par. 7, il cui significativo incipit così recita:  “Nel riprendere in mano la penna per commentare la legge delega n. 15/2009, riecheggia all'orecchio la terzina dantesca dove Firenze è apostrofata come "quell'inferma che non può trovar posa in su le piume". Firenze è qui la disciplina del personale una volta etichettato come pubblico ed ora come alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.