Pasquale de Lise

 

VERSO IL CODICE DEL

PROCESSO AMMINISTRATIVO *

pubblicato sul Sito il 28 aprile 2010

 

1. Le conclusioni di questo importante e proficuo incontro di studio sull’emanando codice del processo amministrativo competono al Primo Presidente Vincenzo Carbone, al quale va la più sentita gratitudine non soltanto per averci ospitato nella prestigiosa Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, ma soprattutto per aver voluto onorare con la sua autorevole presidenza questo Convegno, a coronamento del supporto, dell’appoggio, del conforto che egli ha inteso sempre offrire alla iniziativa del codice.

Io vorrei soltanto esporre qualche osservazione sulle vicende pregresse e sulle prospettive future di questa iniziativa.

Quando, all’incirca un anno fa, il presidente Paolo Salvatore ed io cominciammo a coltivare l’idea del codice, eravamo consapevoli che si trattasse di un’operazione ambiziosa, già in precedenza tentata e mai portata a compimento, ma pensavamo anche che, circoscrivendola agli aspetti giuridico-processualistici, con esclusione di qualsiasi profilo politico-ordinamentale, essa potesse procedere alquanto agevolmente.

Sennonché, non sono mancati dubbi, perplessità, addirittura polemiche: fin all’epoca della predisposizione del progetto di legge di delega, e poi in occasione dell’iter parlamentare del relativo d.d.l., da parte di esponenti dell’opposizione (diversi emendamenti proposti dai quali furono peraltro accolti); e ancora oggi, in relazione allo schema di codice.

Il quale, come è noto, è stato redatto - sulla base di una previsione contenuta nel T.U. sul Consiglio di Stato del 1924, già utilizzata con successo in altre occasioni (basti pensare, per limitarsi ad un’epoca recente, al T.U. sulle espropriazioni del 2001) e richiamata dalla legge di delega – da una Commissione speciale del Consiglio di Stato, con la partecipazione, espressamente prevista dalla legge stessa, oltre che ovviamente di consiglieri di Stato, di magistrati dei TAR, nonché di autorevoli esponenti della Corte di Cassazione, dell’Avvocatura dello Stato, dell’Accademia e del Foro.

Questa modalità di redazione dello schema di codice (non del codice, si badi bene; ma su questo aspetto tornerò oltre) ha costituito l’occasione per stimolare un dibattito ampio e corale fra gli appartenenti a tutte le categorie interessate alle vicende della giustizia amministrativa: dalla Corte di Cassazione, il giudice della giurisdizione che ha l’ultima parola sulle nostre pronunce per “i motivi inerenti alla giurisdizione”, alla dottrina e al Foro, i cui apporti sono stati tradizionalmente essenziali per la formazione della nostra giurisprudenza.

Lo schema di codice, prima che fosse licenziato, è stato sottoposto all’esame del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, delle associazioni dei magistrati amministrativi, delle associazioni professionali degli avvocati, nonché delle associazioni dei professori di diritto amministrativo e degli studiosi del processo amministrativo, che hanno formulato osservazioni e rilievi che sono stati tenuti in debito conto dalla Commissione.

 

2. Il riferimento alla redazione dello schema di codice da parte della Commissione speciale del Consiglio di Stato, tendente a far sì che la giustizia amministrativa possa fruire di una disciplina normativa che le consenta di svolgere la sua funzione garantistica in termini sempre più moderni, più tempestivi, più efficienti, mi induce a fare un accenno – soltanto un accenno, perché di questo aspetto mi sono occupato più volte, e in particolare negli importanti Convegni sul tema che sono stati promossi, a Lecce come a Roma, dall’avvocato Gianluigi Pellegrino – alla necessità di un dialogo costruttivo con i colleghi della magistratura ordinaria.

L’ordinamento si fonda non sullo scontro ma sulla cooperazione tra i poteri: e ciò vale anche per i giudici.

L’auspicio è che il codice possa indicare finalmente dei principi chiari, consacrando l’esistenza di un sistema unitario di giustizia, esercitato da giudici diversi, di “pari dignità” e complementari tra loro.

Si è dovuto attendere gli ultimi anni per sentire riconoscere, ai massimi livelli, la pienezza della tutela fornita dal giudice amministrativo e, con essa, la pienezza della sua dignità di giudice. Quella piena dignità che, per la verità, noi abbiamo avvertito da sempre, come insita nelle nostre funzioni, e che è stata autorevolmente confermata dalla Consulta, con la fondamentale sentenza n. 204 del 2004 (e con le successive n. 191 del 2006 e n. 140 del 2007, nonché con altre più recenti), quale fattore imprescindibile del nuovo diritto vivente. La Corte ha affermato che, entro il principio di unità della giurisdizione inteso in senso non organico ma funzionale (che non esclude ma implica la divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi ed autonomi), il giudice amministrativo è il “giudice ordinario” delle situazioni soggettive attribuite alla sua cognizione, espressione, questa, che già rinveniamo, fin dagli anni ’70, nello studio di Mario Nigro sulla giustizia amministrativa.

A questo riguardo va ribadito che la diversità dei giudici - nell’omogeneità della funzione giurisdizionale - costituisce una ricchezza per il Paese e un vantaggio per il cittadino.

La condivisione dell’obiettivo di una tutela piena e satisfattiva, se non deve fare obliterare le specificità della tutela resa da ciascun giudice, deve anche condurre a una rappresentazione meno separata dei sistemi di tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, al fine della composizione della unità funzionale delle giurisdizioni quale premessa necessaria per un efficiente servizio giustizia.

Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, pur distinte nei rispettivi sistemi, dialogano e devono dialogare sempre più. Il confine che le separa è un confine “aperto”, nel senso che consente un’osmosi tra le stesse, un’osmosi che potrebbe diventare sempre più ricca, estendendosi anche all’aspetto soggettivo, ad esempio con lo scambio tra giudici supremi, con reciproco accrescimento culturale, nonché per anticipare in via di fatto l’istituzione di un “Tribunale dei conflitti” a composizione mista.

Questo, per la verità, non è soltanto un auspicio mio personale: esso è, infatti, ben più autorevolmente, confermato dalle affermazioni fatte, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario (come riportato nella relazione allo schema di codice) dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio di Stato.

E’, infatti, significativo che il Presidente Carbone abbia sostenuto, in quella sede solenne, alla presenza del Presidente della Repubblica, che “tutti crediamo in una funzione giurisdizionale, che valorizza le distinzioni e le differenti competenze di giudici diversi, ma evita che queste si trasformino in ostacolo alla richiesta di giustizia”, individuando i passaggi più significativi di questo percorso virtuoso nella translatio iudicii, nel giudicato implicito sulla giurisdizione, nell’autonomia della tutela risarcitoria delle posizioni di interesse legittimo con il superamento della pregiudiziale amministrativa, nella realizzazione del disegno costituzionale nel senso dell’avvicinamento tra le giurisdizioni e della pienezza della tutela che potranno realizzarsi con il nuovo codice del processo amministrativo.

 

3. Per dare conto dell’esigenza e dell’importanza del codice può essere utile un breve riferimento al nostro sistema di giustizia amministrativa.

Non era dubbia l’ineffettività di un sistema imperniato sulla sola tecnica rimediale dell’azione di annullamento. Tuttavia, negli ultimi anni, si è avvertita fortemente la crescita della tutela fornita dal giudice amministrativo che ha mutato e sta mutando la fisionomia del nostro processo.

Si è così assistito all’arricchimento delle tecniche di tutela: a quella classica di tipo demolitorio (l’annullamento dell’atto amministrativo impugnato), peraltro sempre più finalizzata al ripristino della situazione lesa, cioè resa sempre più effettiva dalla giurisprudenza in materia di ottemperanza, si è ormai affiancata quella risarcitoria; ancora, in sede giurisprudenziale si è affacciata la tutela di accertamento, con la verifica della spettanza del bene della vita.

E poi la ragionevole durata, l’economia e la concentrazione processuale, il rafforzamento dei rimedi d’urgenza, lo spostamento dell’oggetto del processo dall’atto all’assetto di interessi sottostante, ossia al rapporto, una maggiore attenzione agli aspetti sostanziali dell’attività amministrativa, con la prevalenza della legalità sostanziale su quella meramente formale (a questo riguardo è d’obbligo il richiamo all’art. 21-octies della legge n. 241).

Va pertanto riconosciuto che il ruolo del giudice amministrativo si è andato adeguando in relazione ai mutamenti intervenuti nel sistema istituzionale, sociale ed economico.

Tuttavia, questo giudice, pur in presenza dell’ampliamento delle tecniche di tutela a sua disposizione, che lo portano a “sostanzializzare” sempre più il suo giudizio, deve sapersi fermare al punto giusto, senza invadere la sfera del potere discrezionale dell’amministrazione.

Vanno infatti tenuti integri i pilastri dello Stato di diritto – che sono anche le fondamenta della nostra Costituzione -, rappresentati dalla divisione dei poteri, dal principio di legalità, dall’indipendenza dei giudici.

E va assicurato il rispetto dei confini che lo Stato di diritto assegna alla funzione del giudice, che comporta l’esclusione di ogni forma di ingerenza o di supplenza rispetto alle prerogative e alle potestà di altre autorità pubbliche.

 

4. Rispetto alla situazione attuale, l’emanazione del codice ha, anzitutto, un significativo valore simbolico conferendo alla disciplina del giudizio amministrativo la stessa dignità formale degli altri rami dell’ordinamento processuale, peraltro in un momento in cui è emersa (trovando riconoscimento negli importanti arresti della Corte costituzionale, già richiamati) la consapevolezza della equivalenza delle tutele rispettivamente apprestate.

Il codice provoca un’evoluzione dalla “procedura” amministrativa al “diritto processuale” amministrativo: meccanismi tipici del nostro processo, da sempre originali, nati talvolta per esigenze contingenti di tutela, divengono oggi maturi e assurgono alla dignità di modelli del diritto processuale italiano, assicurando al processo amministrativo una “peculiarità” nell’ambito delle discipline processuali.

Inoltre, nel nostro attuale sistema socio-economico – fisiologicamente ma spesso anche patologicamente complesso – il giudice amministrativo, con le sue pronunce ma anche con i modi e i tempi del suo processo, è ormai assurto al rango di protagonista, quale elemento rilevante - e spesso determinante - di sviluppo e di competitività.

E allora non è priva di significato la circostanza che la delega per il codice del processo amministrativo, che potrà consacrare questa peculiare attitudine del giudice amministrativo, sia contenuta in un provvedimento legislativo recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività del sistema Paese, così sistematizzando e positivizzando, nello specifico ambito che ci interessa, le innovazioni che i tempi attuali richiedono.

Ed è ugualmente significativo che la delega sia contenuta nel medesimo provvedimento che sancisce una importante riforma del processo civile, determinando in tal modo una sorta di sintonia tra questo e il processo amministrativo, consentendo di superare i contrasti tra la giurisprudenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo (a questo riguardo il pensiero non può non andare al problema della pregiudiziale amministrativa, come a quello della sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, problema, quest’ultimo, risolto dalla ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione 10 febbraio 2010, n. 2906 sulla base della sopravvenuta normativa contenuta nella c.d. direttiva ricorsi 11 dicembre 2007, n. 66).

 

5. La presenza a questo incontro del prof. Irti e la relazione da lui svolta mi dispensano dall’affrontare il delicato e complesso problema della natura del codice e, in particolare, della sua inquadrabilità fra i codici di nuova generazione, i c.d. codici di settore, i quali – secondo Irti – non segnano il ritorno alla forma storica del codice, ma appartengono alla medesima logica della decodificazione.

E’ sufficiente, a questo riguardo, richiamare le belle pagine del saggio introduttivo, contenuto nel volume degli Atti del Convegno che presentiamo, del Presidente Pajno, dove sono analizzate le peculiarità dell’oggetto della codificazione della giustizia amministrativa in relazione alle trasformazioni che, anche alla luce della Costituzione vivente, la hanno interessata.

Quello che tengo a sottolineare, quale unico componente della Commissione speciale presente a questo tavolo, è che il “frutto” del nostro lavoro è uno “schema” di codice; uno “schema” redatto da una Commissione i cui componenti hanno profuso – con competenza, con entusiasmo, direi con passione – le loro energie, giungendo - al termine di un’opera complessa e faticosa, con un dibattito serrato ma franco, pur nella diversità delle rispettive esperienze, competenze e appartenenze - a soluzioni condivise.

Nel lavoro compiuto l’intera Commissione si è riconosciuta e continua a riconoscersi; esso ha generalmente riscosso, nelle varie sedi nelle quali è stato discusso, apprezzamento e approvazione, ma pure qualche rilievo e qualche critica (per la verità, non sempre convincenti).

Penso quindi di poter affermare, a nome della Commissione che ho avuto l’onore di coordinare, che è stato compiuto un buon lavoro: al di là delle specifiche soluzioni adottate per le numerose questioni che si sono dovute affrontare, lo schema è caratterizzato da una unitarietà del tessuto normativo e si ispira a criteri sistematici desunti da altre codificazioni processuali nazionali e straniere.

Nel far ciò, abbiamo ritenuto di redigere un testo “leggero”, “a maglie larghe”, come è stato detto in più occasioni, adatto ad una giurisdizione che, a differenza di quella civile e di quella penale, è stata sinora priva di un codice di rito e, soprattutto, è priva di un codice di diritto sostanziale.

Una giurisdizione che con la sua giurisprudenza da sempre coglie – e in vari casi anticipa pretoriamente – le innovazioni che si producono nel diritto amministrativo e che elabora, e talvolta crea, istituti giuridici che accrescono le garanzie del cittadino nei confronti dell’amministrazione.

La peculiarità di questo testo è che esso mostra la propensione a costituire una raccolta normativa che funga non tanto da “punto di arrivo”, ma da “punto di partenza” per la giurisprudenza successiva. Nel senso che si sono messe a frutto le conquiste giurisprudenziali, codificandole in un testo che da un lato valga a risolvere problemi che vanno al di là di quanto sia consentito agli interventi giurisprudenziali e, dall’altro, fornisca una base solida, ma al contempo flessibile e aperta, per ulteriori conquiste della giurisprudenza.

Detto, quindi, con profonda e sincera convinzione, tutto il bene possibile del testo redatto dalla Commissione, non posso non ribadire che, sin dall’inizio è stato chiaro a tutti, e in primo luogo a noi componenti della Commissione, che si tratta di uno schema di provvedimento legislativo e non di un provvedimento legislativo, e che dunque esso, per sua natura, è suscettibile di modifiche.

Pertanto, affermarne la immutabilità, oltre a poter apparire una manifestazione di arroganza culturale, comporterebbe la violazione delle competenze costituzionali del Governo e del Parlamento (nella legge di delega è prevista la sottoposizione dello schema al parere delle competenti Commissioni parlamentari) e varrebbe a confermare la tesi, che già in altra sede ho considerato alquanto stravagante, di chi ha visto nell’affidamento della redazione dello schema “una singolare subdelega al Consiglio di Stato”, evocando “una sorta di procedura domestica” nella redazione del codice.

Né mi sembra condivisibile la tesi secondo la quale l’affidamento della redazione del testo al Consiglio di Stato, nell’esercizio della facoltà prevista dalla legge di delega, sia valsa ad imprimere un carattere di immutabilità al testo stesso, con la correlativa esclusione del potere del Governo di incidere su di esso modificandolo in qualche punto.

Peraltro, ritengo che il testo approvato dal Consiglio dei Ministri abbia lasciato immutata una grandissima parte del testo e dell’impianto della Commissione: parlare perciò, in relazione alle modifiche apportate in sede governativa, di “rigurgito reazionario di qualche burocrate” e di “operazione di retroguardia dal punto di vista culturale”, mi sembra francamente eccessivo e ingeneroso.

Sono poi, a mio avviso, assolutamente inaccettabili le affermazioni di un altro autore, secondo cui il codice, con le modifiche apportate dal Governo, “non serve a niente”, per cui sarebbe auspicabile che di esso non si faccia proprio nulla, perché rischierebbe di “intralciare la naturale evoluzione di un processo tuttora profondamente in crisi quale è quello amministrativo”.

 

6. Ma ciò non significa che il nuovo testo non possa essere migliorato.

Credo infatti non solo opportuno, ma necessario prodigarsi in un’opera di dialogo e di convincimento e in questa prospettiva confermo il mio impegno a sostenere gli argomenti e le idee perché il testo della Commissione, almeno nei punti più significativi, possa essere ripristinato.

Quando parlo di punti significativi, intendo riferirmi, innanzitutto e soprattutto, alla questione della pregiudiziale (anche se debbo dire che non mi sembra esatto ritenere che nel testo governativo la pregiudiziale amministrativa sia stata reintrodotta in forma mascherata; è stata, invece, a mio avviso, limitata la portata della soluzione proposta nello schema).

Del resto, il cammino del codice è ancora lungo: il testo sta per essere inviato alle Commissioni parlamentari, le quali dovranno esprimere il proprio parere e si ha la fortuna che di esse facciano parte insigni giuristi, per cui potranno essere valutati comparativamente il testo della Commissione e quello governativo, e potranno essere considerate le osservazioni che da più parti saranno avanzate.

Sono anche certo che il Governo terrà nel debito conto, oltre ai pareri autorevolmente espressi dalle Commissioni, le risultanze del dibattito culturale che già si sta svolgendo e diverrà sempre più vivace e più ampio anche in relazione alla pluralità dei testi sui quali occorrerà confrontarsi.

Il codice, poi, entro due anni dalla sua emanazione, come espressamente previsto dalla legge di delega, potrà essere soggetto a modifiche, le quali, peraltro, in conformità alla natura dei decreti c.d. correttivi e integrativi, quale più volte definita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dovranno porre rimedio ad eventuali sviste o lacune e introdurre i miglioramenti che siano apparsi necessari o opportuni nel corso della prima applicazione della nuova disciplina, anche se non dovranno operare alcuna “controriforma”, evitando gli stravolgimenti verificatisi in altre occasioni (basti pensare al codice dei contratti pubblici), in contrasto sia con i principi cui si è inteso informare il testo che con quelli che regolano la delegazione legislativa e, in particolare, i termini entro i quali essa deve essere attuata.

Vi saranno poi altre occasioni per tornare su questa materia e su materie connesse: vi è infatti – come ho detto in altre occasioni – uno “spazio fuori dal codice”, che va colmato in via normativa, con appositi provvedimenti, separati dal codice ma che debbono fornirgli il necessario supporto.

Perché possa “vivere” non soltanto il codice, ma il sistema della giustizia amministrativa come sistema di “tutele” che uno Stato di diritto deve offrire ai suoi cittadini, sono necessarie risorse umane e finanziarie, occorre prevedere rimedi straordinari per lo smaltimento dell’arretrato, è necessario risolvere problemi organizzativi e ordinamentali relativi ai rapporti tra Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali, per troppo tempo lasciati insoluti; si potrebbe poi pensare ad una rivisitazione della disciplina dei ricorsi amministrativi, anche al fine di conseguire una deflazione del contenzioso giurisdizionale.

Potrebbe essere, infine, opportuno un qualche ripensamento del sistema della giustizia amministrativa alla luce della riforma in senso federale avviata con la modifica del titolo V della Costituzione, che sarà accentuata con il federalismo fiscale e con le altre riforme in senso federalista, fermo comunque il carattere esclusivamente statuale della funzione giurisdizionale.

L’importante – questo è il mio fermo convincimento – è che il codice del processo amministrativo possa andare in porto.

Tutti noi dobbiamo esprimere la nostra fiducia e il nostro coraggio, mettere in campo tutte le nostre forze affinché questo evento – che ben può definirsi storico – si realizzi nel migliore dei modi.

E se il “migliore dei modi” non corrisponderà pienamente alla coerenza interna del sistema e, quel che più conta, alla pienezza di tutela del cittadino, vorrà dire che, secondo tradizione, sarà ancora una volta il giudice amministrativo, con l’aiuto della dottrina e del Foro, a completare e a ricondurre a sistema le garanzie del cittadino e la legalità dell’agire amministrativo.

 



* Testo delle conclusioni della Tavola rotonda, tenutasi il 21 aprile 2010 presso la Corte Suprema di Cassazione, nel corso della quale è stato presentato il volume degli Atti del Convegno di Lecce dell’ottobre 2009