Raffaele Greco

Consigliere di Stato

 

la riforma della legge 241/90,

con particolare riguardo alla legge 69/2009:

in particolare, le novità sui termini di conclusione del procedimento e la nuova disciplina dellA CONFERENZA DEI SERVIZI

(Relazione svolta al “Corso di formazione per magistrati amministrativi”,

Roma, S.S.A.I., 27 novembre 2009)

 

 

 

1. La nuova disciplina dei termini di conclusione del procedimento.

 

Fin dai primi commenti,[1] le modifiche alla disciplina del procedimento amministrativo introdotte dalla legge 18 giugno 2009, nr. 69, sono apparse manifestamente ispirate ai principi di semplificazione e velocizzazione dell’azione della p.a., in linea con l’aspirazione a un’evoluzione nel senso di una maggiore democraticità dei rapporti tra cittadino e poteri pubblici e in continuità con il percorso già tracciato dalla duplice riforma apportata solo qualche anno fa, con la legge 11 febbraio 1995, nr. 15, e col decreto legge 14 marzo 2005, nr. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, nr. 80.[2]

Non è questa la sede per verificare se e fino a che punto tali intenti ed obiettivi generali siano stati effettivamente perseguiti con la riforma in esame, anche perché una tale valutazione potrà verosimilmente essere compiuta solo sulla scorta di una consistente esperienza applicativa delle nuove norme (e, sotto tale profilo, sarebbe forse auspicabile che il legislatore lasciasse oggi “sedimentare” un po’ la materia, interrompendo …finalmente il processo riformatore “a ripetizione” che la normativa sul procedimento ha conosciuto in un breve volgere di anni). E, tuttavia, qualche breve considerazione al riguardo potrà essere svolta in relazione agli specifici profili che verranno di seguito esaminati.

Certo è che un chiaro indice della segnalata volontà di semplificazione e di snellimento burocratico si coglie già nel nuovo intervento operato sulla disciplina dei termini massimi di durata del procedimento, ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, nr. 241. All’indomani dell’entrata in vigore di quest’ultima legge, la previsione di termini di durata massima dei procedimenti amministrativi, che costituiva una novità assoluta rispetto al passato, fu salutata dalla dottrina come segno dell’affermarsi del principio della “certezza del tempo dell’agire della pubblica amministrazione”:[3] infatti, in precedenza l’orientamento prevalente, con evidente sottovalutazione delle esigenze di garanzia degli amministrati, rimetteva all’insindacabile determinazione della p.a. la durata temporale dell’azione amministrativa.[4] Con l’art. 2 della legge nr. 241 del 1990, per la prima volta il legislatore prendeva atto della non neutralità del fattore “tempo” rispetto agli interessi dei destinatari dell’attività amministrativa, e conseguentemente lo sottraeva all’assoluta e incondizionata disponibilità della p.a.; ne è scaturito un lungo e mai sopito dibattito sul significato da attribuire alla indicazione di termini massimi entro cui il procedimento doveva essere concluso e sulle conseguenze del mancato rispetto di essi.[5]

La novella del 2009, intervenendo nuovamente sul comma 2 dell’art. 2, ha ripristinato il termine “ordinario” di trenta giorni, che caratterizzava l’impianto originario della legge nr. 241/90, eliminando il più lungo termine di novanta giorni che era stato introdotto dalla l. nr. 82/2005. Tale termine è espressamente riferito ai soli procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali; a ciò si aggiunge la fissazione di termini massimi anche per i procedimenti autonomamente disciplinati a livello regolamentare dalle varie amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali: infatti, anche per questi l’attuale comma 3 dello stesso art. 2, diversamente dal previgente comma 2, dispone che tali termini, ancorché previsti in via autonoma, devono comunque essere non superiori a novanta giorni. Il sistema è completato dal comma 4 che, riprendendo il disposto del previgente ultimo periodo del comma 2, consente la previsione di termini superiori a novanta giorni laddove questi siano indispensabili “tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento”; anche in quest’ultimo caso, però, il legislatore si è preoccupato di prevedere un “tetto” massimo, fissato in centottanta giorni, con la sola eccezione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione (che, evidentemente, il legislatore ha presunto essere più complessi).

Con riguardo alla possibilità di fissare termini superiori al limite massimo, anteriormente alla riforma la dottrina aveva sostenuto che, pur in assenza di previsioni cogenti, i regolamenti delle singole amministrazioni non avrebbero comunque potuto prevedere termini talmente ampi da vanificare le stesse finalità della legge.[6] Oggi, la predefinizione normativa dei presupposti solo in presenza dei quali all’amministrazione è consentito stabilire termini di durata superiore - in recepimento, peraltro, di consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto - potrebbe forse essere intesa come fissazione dei parametri alla cui stregua andrà verificata la legittimità delle eventuali disposizioni secondarie che prevedessero un termine superiore a novanta giorni (nel senso che queste saranno illegittime laddove non giustificabili in base ai criteri indicati dalla norma).

Deroghe espresse alle richiamate previsioni sono poi stabilite per i procedimenti di competenza delle autorità di garanzia e vigilanza, le quali mantengono piena autonomia in materia secondo i rispettivi ordinamenti (art. 2, comma 5), nonché per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici, per i quali sono fatti salvi i termini stabiliti dal d.lgs. 22 gennaio 2004, nr. 42, e per i procedimenti in materia ambientale, per i quali restano valide le previsioni delle leggi speciali (art. 7, comma 4, l. nr. 69/2009). Tuttavia, si è osservato che devono ritenersi comunque prevalenti sulle disposizioni dell’art. 2 i diversi termini previsti dal leggi speciali in qualsiasi altro settore, come ad esempio in materia di espropriazioni.[7]

Già da questa sommaria ricognizione delle principali novità introdotte nell’art. 2, emerge innanzi tutto il chiaro intento del legislatore di uniformare i termini massimi di durata dei procedimenti, con la tendenziale applicazione del limite di novanta giorni (che verosimilmente sarà sfruttato in toto dalle amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare), ovvero di quello “suppletivo” di trenta, salve le eccezioni appena menzionate. In questo modo, si persegue anche l’ulteriore finalità di scongiurare il rischio, che parte della dottrina aveva paventato già all’entrata in vigore della legge nr. 241/90, di una “giungla” di diversi termini previsti dai vari ordinamenti di amministrazioni ed enti.[8]

Il legislatore del 2009 non si è preoccupato, invece, di intervenire sul dibattito cui si è sopra accennato in ordine alla natura giuridica dei termini massimi di conclusione dei procedimenti, e quindi di riempire di contenuti la loro previsione: infatti, da un lato non è stata modificato per nulla il quadro normativo che ha indotto alcuni commentatori a ritenere il carattere “comminatorio”, se non perentorio, dei predetti termini,[9] essendo la loro previsione strettamente connessa al dovere della p.a. espressamente sancito di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2, comma 1); sotto altro profilo – e in disparte quanto appresso si dirà in ordine alle innovazioni in tema di danno da ritardo e responsabilità dirigenziale – nulla è stato chiarito quanto alle conseguenze “procedimentali” (ossia, interne al procedimento medesimo) dell’eventuale inosservanza dei termini de quibus. Pertanto, resta aperta la questione, già a lungo affrontata dalla dottrina, di quale sia la natura e la consistenza di siffatto “dovere” dell’amministrazione di rispettare il termine.[10]

Come è noto, l’opinione largamente prevalente in giurisprudenza, muovendo dalla natura acceleratoria e non perentoria del termine e dall’inesauribilità dei poteri autoritativi della p.a., assume che la scadenza del termine medesimo non priva l’amministrazione della facoltà di definire il procedimento con un provvedimento espresso.[11] Di conseguenza, l’obbligo di provvedere ex art. 2, comma 1, l. nr. 241/90 viene per lo più costruito in maniera sui generis, nei termini non di un vero e proprio “obbligo” giuridico, cui corrisponda una possibile pretesa altrui e cui possa seguire una sanzione in caso di violazione, ma come dovere di determinarsi purchessia in caso di istanze di privati da cui derivi l’avvio di un procedimento amministrativo,[12] ovvero come mero “dovere di procedere” analogo a quello del giudice investito del processo.[13] Il tema emerge anche nella copiosa giurisprudenza amministrativa in materia di impugnazione del silenzio-inadempimento, laddove è di prassi che, prima ancora di verificare la sussistenza e il carattere colpevole dell’inerzia della p.a., occorre accertare se nella specie sussista o meno un “obbligo di provvedere” della stessa sulla richiesta del ricorrente:[14] il che è segno, quanto meno, che l’obbligo di cui all’art. 2, comma 1, l. nr. 241/90 non ha carattere assoluto e incondizionato, ma va rapportato al margine di discrezionalità di cui il soggetto pubblico di volta in volta dispone.

Proprio il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, costituisce a tutt’oggi il principale (se non unico) rimedio previsto dall’ordinamento a tutela degli interessati di fronte alla mancata definizione del procedimento nel termine: un rimedio esclusivamente processuale e, come meglio si vedrà, strutturalmente inidoneo a garantire al privato il conseguimento di quella “utilità” sostanziale che la tempestiva conclusione del procedimento da parte della p.a. avrebbe dovuto assicurargli. Sul punto, la novella del 2009 non ha in nulla innovato la disciplina previgente: il comma 8 dell’art. 2 riproduce senza variazioni il precedente comma 5, come modificato dalle leggi nn. 15 e 80 del 2005, ivi comprese le principali innovazioni in tale sede introdotte, fra cui – come è noto – vi è la possibilità, per il giudice amministrativo investito della controversia, di “conoscere della fondatezza dell’istanza”. Tale novità, ancorché dettata dall’intento di risolvere l’annosa questione dei limiti dei poteri del giudice amministrativo in subiecta materia - se, cioè, questi dovesse limitarsi ad accertare la sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere della p.a., ovvero potesse anche conoscere della fondatezza sostanziale dell’istanza del privato -,[15] ha suscitato notevoli dubbi interpretativi, sembrando esser stata con essa legittimata una vera e propria sostituzione del giudice investito del rito del silenzio all’amministrazione procedente.

In tal senso si era espressa una parte della dottrina nell’immediatezza dell’entrata in vigore della riforma del 2005: in pratica, si assumeva che il legislatore aveva inteso trasformare il rito avverso il silenzio ex art. 21 bis l. nr. 1034/71 in una nuova ipotesi di giurisdizione estesa al merito.[16] In senso contrario, tuttavia, sono la dottrina e la giurisprudenza prevalenti,[17] le quali hanno evidenziato:

a)              che il carattere eccezionale delle ipotesi di giurisdizione di merito comporta che esse debbano essere espressamente e chiaramente previste dalla legge, ciò che in questo caso non è (e, anzi, dai lavori preparatori della novella del 2005 sembra evincersi il contrario);

b)              che si tratterebbe di un’ipotesi di giurisdizione di merito estremamente anomala, in quanto relativa non a una specifica materia, come avviene negli altri casi previsti dalla normativa vigente (p.es. ordinanze contingibili e urgenti), ma dai contorni indefiniti, e soprattutto esercitabile non su un provvedimento espresso della p.a., ma sulla base di mera inerzia.

In definitiva, l’opinione oggi largamente maggioritaria esclude che vi sia la possibilità per il giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni alle determinazioni discrezionali della p.a., e si ritiene che la possibilità di conoscere della “fondatezza dell’istanza” vada limitata alle sole ipotesi di attività vincolata, con esclusione di tutti i casi in cui all’amministrazione residui un margine sia pur minimo di valutazione discrezionale sulla fondatezza sostanziale dell’istanza del privato (in sostanza, lo scopo della previsione sarebbe unicamente quello di evitare al ricorrente l’onere di un inutile ulteriore giudizio per l’esecuzione della pronuncia avverso il silenzio-inadempimento, tutte le volte in cui sia dovuta ed evidente ictu oculi l’attività che la p.a. dovrà compiere nell’adempiere al proprio obbligo di provvedere).[18] Con il che, invero, il cerchio si chiude, essendosi tornati, con poche variazioni, a quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato addirittura nel lontano 1978, nella “presistoria” della tutela avverso il silenzio della p.a.;[19] sostanzialmente, è come se in trent’anni, malgrado i molteplici interventi del legislatore in materia, la tutela sostanziale del cittadino di fronte all’inerzia procedimentale non avesse compiuto alcun passo avanti.

Riservandoci di tornare più avanti su questo punto, occorre ora completare la descrizione delle innovazioni introdotte dalla l. nr. 69/2009 alla disciplina dei termini di conclusione del procedimento, dando conto delle modifiche apportate alle previsioni relative alle modalità di fissazione dei termini per le amministrazioni statali. Infatti, mentre per gli enti pubblici nazionali il comma 3 dell’art. 2 ripete il generico rinvio agli “ordinamenti” di detti enti per l’individuazione delle predette modalità (salvo, come detto, il limite massimo – prima inesistente - dei novanta giorni, o nei casi eccezionali di centottanta giorni), per le amministrazioni statali i termini sono individuati non più, come era nell’assetto precedente, mediante regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, nr. 400 (e, quindi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro competente di concerto con quello della funzione pubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato), ma a norma dell’art. 17, comma 3, della stessa legge, e quindi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con quelli per la pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa (senza delibera del Consiglio dei Ministri e senza parere del Consiglio di Stato). Nei soli casi di cui al comma 4 (termini superiori a novanta giorni), è prevista la delibera del Consiglio dei Ministri e la proposta, anziché il semplice concerto, dei Ministri per la pubblica amministrazione e per la semplificazione. In pratica, è stata notevolmente snellita e semplificata anche la procedura con la quale le amministrazioni statali potranno dotarsi dei regolamenti in cui fissare i termini massimi di conclusione del procedimento.

L’intento di accelerazione e semplificazione del legislatore, più volte menzionato, è evidente anche nella nuova disciplina della sospensione istruttoria del procedimento, già contenuta nella seconda parte del comma 4 e oggi nel comma 6 dell’art. 2, dove l’unica innovazione significativa (a parte l’opportuno richiamo all’art. 17 in materia di valutazioni tecniche, che disciplina un’ulteriore ipotesi di sospensione) è costituita dal fatto che oggi la possibile sospensione per esigenze istruttorie – acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni -, possibile per una volta sola, è limitata a un periodo non superiore a trenta giorni: laddove, nell’assetto anteriore alla l. nr. 69/2009, non era previsto un limite alla possibile durata della sospensione, ciò che apriva la via a possibili sospensioni sine die determinate da richieste istruttorie strumentali al solo proposito di “guadagnar tempo”.

Se tale è la ratio della previsione, si pone allora il problema di quali possano essere le conseguenze del mancato rispetto di un siffatto termine “endoprocedimentale”; in particolare, la questione è quella della possibile interazione delle nuove regole testé richiamate col rimedio avverso il silenzio ex art. 21 bis. In altri termini: quid juris in caso di scadenza del periodo massimo di sospensione e di perdurante inerzia dell’amministrazione procedente? è possibile al privato interessato azionare il rimedio ex art. 21 bis l. nr. 1034/71 per sollecitare la ripresa dell’iter procedimentale? E, in caso di risposta negativa, quali rimedi ha il privato a fronte di tale nuova e peculiare inerzia? Al riguardo, due sono le soluzioni possibili.

Una prima possibilità è ammettere che l’interessato, anche in questo caso, possa esperire la speciale azione di cui al più volte citato art. 21 bis: tale soluzione coinvolge il noto problema dell’ammissibilità di tale rimedio nei confronti del c.d. “silenzio procedimentale” della p.a. (ossia di un’inerzia collegata non all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, ma a un atto interno a quest’ultimo). A stretto rigore, in questi casi andrebbe esclusa l’utilizzabilità dell’impugnativa del silenzio-inadempimento, non solo e non tanto per la diversità di situazioni (trattandosi di sollecitare non la conclusione del procedimento, ma la sua riattivazione), quanto soprattutto per un dato letterale apparentemente insormontabile, e cioè che l’art. 2, comma 8, l. nr. 241/90 consente la proposizione del ricorso avverso il silenzio “decorsi i termini per la conclusione del procedimento”, facendo dunque chiaramente riferimento ai soli termini finali, e non anche a termini procedimentali (quale è quello oggi previsto dal comma 7 in tema di sospensione). Malgrado ciò, già nell’assetto previgente parte della dottrina[20] e della giurisprudenza[21] si sono espresse nel senso dell’estensibilità in via analogica del rito del silenzio anche laddove si tratti di reagire a un ingiustificato protrarsi della sospensione del procedimento, sul rilievo che in questi casi l’inerzia della p.a. produce un effetto di arresto procedimentale, immediatamente lesivo per il privato interessato al procedimento, impedendo la prosecuzione e la definizione di quest’ultimo.

In alternativa, al fine di attribuire un qualche significato concreto alla previsione di un termine massimo per la sospensione del procedimento - non potendo immaginarsi che il privato sia del tutto sfornito di tutela a fronte di una perdurante e colpevole inerzia della p.a. – potrebbe ipotizzarsi,  ferma restando l’illegittimità di un eventuale atto soprassessorio di sospensione che non rispettasse il limite massimo di cui al ridetto comma 7 (atto che forse sarebbe anche immediatamente impugnabile, avendo il valore sostanziale di arresto procedimentale), che negli altri casi l’effetto della norma sia quello di far riprendere ex lege, al trentesimo giorno dalla sospensione, il decorso del termine sospeso, con la conseguenza che alla sua scadenza l’interessato potrà attivare il rimedio avverso il silenzio ex art. 21 bis. In sostanza, secondo questa lettura il significato della previsione sarebbe quello di non impedire in nessun caso al privato l’esperibilità dell’impugnazione del silenzio, quand’anche l’amministrazione avesse inteso “eludere” il termine di conclusione del procedimento mediante un atto di sospensione sine die.

 

Una volta così delineato il quadro generale delle modifiche introdotte dalla l. nr. 69/2009 sulla disciplina dei termini procedimentali, un cenno va dedicato al regime transitorio. Infatti, si è già rilevato come susciti perplessità e risulti suscettibile di determinare difficoltà applicative l’avvicendarsi in un breve lasso di tempo di difformi previsioni normative in materia di termini di durata massima dei procedimenti amministrativi, con procedure che potenzialmente possono “allungarsi” e “accorciarsi” in ragione del sopravvenire delle nuova disposizioni, creando problemi di diritto intertemporale. Il legislatore del 2009 ha inteso, se non risolvere tali problemi, quanto meno attutirne l’impatto, dettando all’art. 7 della legge nr. 69 un articolato regime transitorio per l’entrata in vigore delle nuove previsioni: in linea generale (art. 7, comma 3), è fissato un termine di un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa (e quindi dal 4 luglio 2009) entro cui tutte le amministrazioni pubbliche dovranno adeguarsi alla disciplina introdotta in subiecta materia.

Entro tale termine, in particolare:

-                le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le autorità di vigilanza e garanzia dovranno adottare i regolamenti con la previsione dei termini non superiori a novanta giorni (ovvero a centottanta, nei casi in cui ciò è consentito);

-                in ogni caso, anche in caso di inerzia di tali enti, cesseranno di avere vigore le previgenti disposizioni che prevedano termini superiori a novanta giorni, mentre è espressamente previsto che restino vigenti quelle che prevedano termini inferiori;

-                entrerà in vigore il termine “suppletivo” di trenta giorni di cui al comma 2 (e, quindi, fino a tale data resta vigente il vecchio termine di novanta giorni);

-                le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguare le proprie normative ai termini previsti in via generale dall’art. 2 (così come oggi espressamente previsto dal neo-introdotto comma 2 bis dell’art. 29 l. nr. 241/90, che dichiara applicabili anche alle Regioni, in quanto attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., fra l’altro anche le previsioni in materia di durata massima dei procedimenti).[22]

Tale normativa transitoria, tuttavia, non risolve – limitandosi a “spostarli” in avanti, alla data del 4 luglio 2010 – i problemi relativi all’incidenza dello jus superveniens sui procedimenti eventualmente in corso a tale data: c’è da chiedersi, in particolare, se laddove la nuova disciplina preveda un mutamento dei termini di durata massima (p.es. da novanta a trenta giorni, con riferimento al termine “suppletivo” di cui al comma 2 dell’art. 2), tale nuovo termine si applichi immediatamente ai procedimenti in corso alla data suindicata.

La dottrina prevalente[23] ritiene di risolvere il problema sulla base del principio tempus regit actum e della distinzione tradizionale in fasi del procedimento amministrativo: fase preparatoria, fase costitutiva, fase integrativa dell’efficacia. In estrema sintesi, si assume che il limite di incidenza dello jus superveniens sia rappresentato dalla c.d. fase costitutiva, esaurita la quale la nuova disposizione intervenuta non dovrebbe applicarsi al procedimento in corso, a meno che non si tratti di disposizione che incide proprio sugli elementi della fase integrativa dell’efficacia; ciò comporta che, invece, una disposizione modificativa intervenuta durante la fase costitutiva del procedimento debba applicarsi immediatamente anche ad esso. Ciò comporterebbe che un procedimento iniziato prima del 4 luglio 2010, e che quindi in ipotesi avrebbe legittimamente dinanzi uno spatium deliberandi di novanta giorni, all’entrata in vigore della nuova disciplina vedrà repentinamente “ridotto” tale termine a trenta giorni (e, magari, se questi ultimi saranno già scaduti a quella data, l’amministrazione sarà immediatamente in mora).

Tale conclusione non sembra francamente accettabile: a ben vedere, una corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che il termine di durata massima del procedimento amministrativo si “fissi” in maniera definitiva all’atto dell’avvio dello stesso (come dimostra anche la previsione, oggi confermata dal comma 6 dell’art. 2, che àncora il decorso di tale termine all’avvio del procedimento d’ufficio o al ricevimento dell’istanza di parte); ciò anche perché la p.a. “calibra” la propria attività istruttoria e i tempi necessari in relazione al tempo che sa di avere a disposizione all’inizio del procedimento. Inoltre, la previsione sul termine di conclusione del procedimento costituisce disposizione meramente “strumentale” o procedimentale, che non comporta l’introduzione di nuovi passaggi o adempimenti istruttori: pertanto, a stretto rigore si è al di fuori dell’ambito di operatività del principio tempus regit actum, nel senso prima precisato. Ne consegue che, per i procedimenti iniziati sotto il vigore della vecchia normativa, dovrebbero tendenzialmente restare fermi i termini da questa previsti. Questa ipotesi interpretativa, a ben vedere, risulta confermata anche dall’esperienza di altri settori dell’ordinamento che dimostra come il legislatore, ogni qual volta ha modificato in senso più restrittivo i termini di durata dei procedimenti amministrativi, si è preoccupato di precisare che i nuovi termini valgono per i procedimenti “avviati” dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina (ciò è avvenuto, ad esempio, con l’art. 26 del d.lgs. 3 aprile 2006, nr. 152, in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, nr. 4); e non si può che stigmatizzare la circostanza che il legislatore del 2009, oltre che della sorte delle disposizioni previgenti che prevedevano termini massimi di durata incompatibili con la nuova normativa, non si sia preoccupato anche di disciplinare gli effetti sui procedimenti in corso dell’entrata in vigore delle nuove norme.

 

 

2. Le conseguenze del ritardo nella conclusione del procedimento: la risarcibilità del danno da ritardo.

 

Con riguardo agli effetti dell’inosservanza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui all’art. 2 l. nr. 241/90, l’innovazione principale introdotta dalla l. nr. 69/2009 è però costituita dalla previsione della risarcibilità del danno ingiusto causato da tale inosservanza (c.d. danno da ritardo): su questo tema incide l’art. 2 bis l. nr. 241/90, introdotto ex novo dal legislatore del 2009, che espressamente sancisce l’obbligo della p.a. di risarcire tale danno, prevedendo altresì la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle relative controversie e la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento. Occorre allora verificare in che misura la nuova norma sia destinata a influenzare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, estremamente articolato, che fino ad oggi vi è stato su questa problematica.

Fin dalla caduta del c.d. dogma della irrisarcibilità degli interessi legittimi, uno dei tenti problemi che si sono posti è stato – appunto - quello relativo al risarcimento dell’eventuale pregiudizio derivante dal ritardo della p.a. nel provvedere, con riguardo sia alla sua stessa ammissibilità sia all’individuazione dei suoi presupposti. In sostanza, ci si chiedeva che tipo di posizione giuridica soggettiva (diritto soggettivo o interesse legittimo) fosse lesa dal ritardo nell’adozione di un provvedimento amministrativo, e quindi se l’ipotizzata responsabilità della p.a. in questo caso avesse natura contrattuale o extracontrattuale; questi interrogativi, invero, s’intrecciavano con i più generali problemi coinvolgenti tutto la materia della responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi, dopo la “storica” sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 22 luglio 1999, nr. 500, con un lunghissimo dibattito in ordine alla natura giuridica di tale responsabilità.[24]

Con specifico riferimento al danno da ritardo, l’ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia[25] muove da una sorta di classificazione delle varie tiplogie di tale danno, che sono riconducibili a tre ipotesi differenti:

1)              adozione tardiva di un provvedimento legittimo ma sfavorevole al destinatario (c.d. danno da ritardo puro, in cui il privato lamenta solo e unicamente l’inosservanza dei tempi procedimentali);

2)              adozione del provvedimento richiesto, favorevole all’interessato (p.es. una concessione edilizia), ma in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge o dai regolamenti (in questo caso il privato lamenta il tardivo conseguimento del “bene della vita” cui aspirava);

3)              inerzia, e quindi mancata adozione nei termini del provvedimento richiesto (c.d. danno da silenzio).

In quest’ultimo caso, è chiaro che il privato potrà ottenere il provvedimento attivando il rimedio processuale avverso il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 21 bis l. nr. 1034/71, ma lo avrà in ritardo, ossia dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento: sicché questa situazione diventa sostanzialmente analoga a quella sub 2), in cui l’amministrazione emana sponte il provvedimento richiesto, ma anche stavolta dopo la scadenza del termine. In questi casi, se da un lato la scadenza del predetto termine (nonché, dove vi è, la decisione giurisdizionale favorevole all’interessato che ha impugnato il silenzio-inadempimento) dimostra ex se l’illegittimità dell’azione amministrativa, altra cosa è ovviamente la sussistenza di un danno ingiusto, per il quale è necessaria anche la sussistenza degli estremi del dolo o della colpa della p.a. ex art. 2043 c.c.; al riguardo, giova richiamare l’ormai variegatissima giurisprudenza in materia di colpa dell’amministrazione, che non può essere approfondita in questa sede.[26]

A questi principi sembra riferirsi il comma 1 del citato art. 2 bis, che afferma appunto l’obbligo dell’amministrazione di risarcire il “danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

Più problematico il caso sub 1), in cui la questione non concerne l’utilità cui il privato aspirava, della quale è ormai pacifica la non spettanza (essendo stato emanato, sia pure in ritardo, un provvedimento a lui sfavorevole), mentre il danno lamentato corrisponde alla lesione di un interesse meramente procedimentale, ossia l’interesse alla tempestiva conclusione del procedimento nel termine di cui all’art. 2 l. nr. 241/90. Al riguardo, una parte della dottrina ritiene che tale danno vada qualificato senz’altro come risarcibile, in quanto il semplice mancato rispetto del termine sarebbe già di per sé lesivo di un interesse giuridicamente rilevante dell’interessato: un interesse non meramente strumentale, ma dai connotati potenzialmente sostanziali (al riguardo, si richiama la casistica in materia di inutile partecipazione a una gara pubblica, laddove il danno riportato dall’imprenditore corrisponde anche all’inutile dispendio di energie e risorse che avrebbero potuto essere diversamente impiegate).[27] Il richiamo, neanche troppo implicito, è alla teoria – sostenuta da autorevole dottrina[28] e a tratti affiorata anche nella giurisprudenza - della responsabilità c.d. da contatto sociale qualificato, che costituisce una forma di responsabilità legata alla correttezza e imparzialità dell’attività amministrativa e svincolata dalla spettanza del bene della vita o anche solo dalle chances di conseguirlo, assimilabile alla responsabilità contrattuale: in estrema sintesi, si assume che rispetto ai tratti tipici dell’illecito aquiliano, nella responsabilità della p.a. da lesione degli interessi legittimi difetterebbe il presupposto dell’estraneità tra danneggiante e danneggiato, essendo questi già prima della lesione interessati da un rapporto o contatto di rilevanza giuridico-sociale, tale da qualificare e differenziare l’interesse perseguito dal privato (si pensi, a titolo di esempio, al richiedente un permesso di costruire, ovvero – ancora una volta – all’impresa partecipante a una gara d’appalto).[29]

Tuttavia, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha escluso la risarcibilità del c.d. danno da ritardo puro, riaffermando il principio che può parlarsi di danno ingiusto solo qualora emerga la spettanza del bene della vita, non essendo diversamente risarcibile il pregiudizio derivante dal mero decorso del tempo.[30] All’indomani della novella del 2009, ci si è chiesti come l’introduzione nella legge nr. 241 dell’art. 2 bis sia destinata a incidere sui principi enunciati dalla giurisprudenza appena richiamata; il problema è di non facile soluzione anche a causa della genericità della norma, che introduce la previsione del danno da ritardo senza specificazioni, in apparenza rinunciando deliberatamente ad affrontare le delicate questioni cui si è accennato.

Tuttavia, è vero che questo silenzio del legislatore lascia aperto quanto meno uno spiraglio per una rinnovata considerazione del “tempo come bene della vita meritevole di autonoma dignità”:[31] in questo spiraglio si sono inseriti molti dei primi commentatori della riforma, secondo i quali la scelta di rendere esplicito il riconoscimento della risarcibilità del danno da ritardo, proprio perché non accompagnata da alcuna condizione o precisazione, non può che essere interpretata nel senso della volontà di “aprire” alla tutela risarcitoria del danno da mero ritardo.[32] Pertanto, oggi il giudice investito di una richiesta di risarcimento del danno da ritardo non sarebbe più tenuto ad alcuna indagine in ordine all’effettiva spettanza del bene della vita o dell’utilità finale cui il richiedente aspira, dovendo solo accertare l’illegittimità del ritardo nel provvedere e il suo carattere pregiudizievole per il ricorrente.

A fronte di queste ipotesi dottrinarie, non si può però sottacere che non priva di solidi fondamenti si presenta l’opposta opinione, secondo cui il neo-introdotto art. 2 bis, proprio per il suo carattere anodino rispetto al problema della risarcibilità del danno da ritardo puro, non è idoneo a indurre un mutamento degli ormai consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia.[33] A favore di tale conclusione milita innanzi tutto un elemento storico-testuale, che documenta la scelta consapevole del legislatore del 2009 di abdicare dalla possibilità di riconoscere una più incisiva tutela delle posizioni degli amministrati: nella scorsa legislatura, un tentativo esplicito di risolvere il problema de quo si era avuto col c.d. disegno di legge Nicolais (Atto Senato 1859), il quale conteneva una norma analoga a quella del comma 1 dell’odierno art. 2 bis, accompagnata però dall’inciso “indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto”, nonché da un’ulteriore previsione che prevedeva, indipendentemente dalla sussistenza degli elementi del danno ingiusto, l’obbligo della p.a. di corrispondere al privato una somma forfettaria per il solo fatto del ritardo.[34] In quella sede, dunque, il legislatore si era fatto carico di differenziare la situazione descritta sopra sub 1), e comunque di sanzionare il mero ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. Tuttavia, il disegno di legge non ha avuto seguito per l’interruzione anticipata della legislatura e di quella previsione, evidentemente, non si rinviene traccia nell’intervento del 2009: infatti, rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge A.C. 1441, in cui la norma del precedente progetto di legge era stata riprodotta fedelmente, nella versione finale della norma sono scomparsi proprio gli incisi in discorso.[35]

Non si tratta di questione di poco momento, giacché anche i fautori dell’interpretazione dell’art. 2 bis nel senso dell’ammissibilità del risarcimento del danno da ritardo puro sono però costretti ad ammettere che, così come formulata, la norma lascia aperti molti problemi in ordine all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, col rischio di rendere di fatto ineffettiva la tutela del cittadino che si dica danneggiato dall’inerzia della p.a.[36] Naturalmente, il problema non si porrebbe laddove la responsabilità in discorso venisse ricondotta allo schema dell’illecito contrattuale, ovvero – che è lo stesso – del “contatto sociale qualificato” nel senso più sopra precisato: infatti, in questo caso il danneggiato almeno non avrebbe il problema di dover dimostrare l’an del pregiudizio, applicandosi l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 1218 c.c. (ed essendo, pertanto, compito dell’amministrazione dimostrare la non imputabilità del danno); una tale soluzione è però oggi ineluttabilmente preclusa dallo stesso art. 2-bis l. nr. 241/90 il quale, nel precisare il carattere quinquennale della prescrizione del diritto al risarcimento, rivela con tutta evidenza la scelta del legislatore di ricondurre la responsabilità de qua al modello aquiliano.[37]

A questi rilievi taluno ha replicato che l’interpretazione “innovatrice” dell’art. 2 bis non comporta affatto in modo automatico l’inquadramento della responsabilità della p.a. per danno da ritardo come responsabilità contrattuale o da inadempimento: al contrario, essa si sposa benissimo con il richiamo all’art. 2043 c.c. in quanto, enucleando il tempo come “bene della vita” ex se meritevole di tutela “disegna l’ipotesi della responsabilità della p.a. per ritardo come danno ingiusto perché non in iure, ovvero determinato a seguito dell’inosservanza dei termini prescritti dalla legge e condizione di legittimità dell’azione amministrativa”.[38] Tuttavia, ad avviso di chi scrive la costruzione del tempo come utilitas in sé non può che comportare, come meglio si dirà, che l’illecito si consuma automaticamente allo spirare del termine nell’inerzia del soggetto pubblico; in altri termini, il tempo non è in sé e per sé un “bene della vita”, ma lo diviene per effetto della scelta del legislatore, espressa attraverso la previsione di termini massimi di durata dei procedimenti amministrativi, di assicurare una tutela alle posizioni dei cittadini implicati dall’azione della p.a.: ciò che equivale a dire che all’amministrazione incombe ex lege un obbligo di concludere il procedimento nei termini, alla cui violazione non può che corrispondere la lesione di una correlativa posizione soggettiva di quei privati, specificamente connessa alla loro posizione all’interno del procedimento. Alla luce di tali rilievi, il tentativo di coniugare la risarcibilità del danno da ritardo “puro” con il carattere extracontrattuale della responsabilità in oggetto si risolve in una sorta di fictio, che elude, senza risolverli, i problemi applicativi che emergono in questa prospettiva.

Al di là di ciò, si è rilevato come anche l’assetto normativo attuale lasci decisamente insoddisfatti sul piano dell’effettività della tutela riconosciuta al privato: in particolare, la risoluzione del conflitto attraverso un “ristoro” per equivalente si risolve certamente nell’attribuzione al cittadino di un minus rispetto all’utilità che gli sarebbe spettata. Più in generale, si lamenta l’inadeguatezza – e perfino l’incostituzionalità – dell’applicazione di un rimedio (il risarcimento del danno) tipico dei rapporti paritetici a un rapporto, quello tra cittadino e p.a., che è invece diseguale.[39] Sul punto, potrebbe ritenersi che il legislatore abbia rinunciato a priori a escogitare meccanismi e modalità idonei ad assicurare un effettivo reintegro del privato nelle utilità pregiudicate dal decorso del tempo; tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare che la scelta del legislatore del 2009 si inserisce nel solco di un più generale depotenziamento dell’istituto della restitutio in integrum nel processo amministrativo, che connota il trend normativo e giurisprudenziale di questi ultimi anni (a partire dal divieto di restituzione specifica sancito dall’art. 246, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163, per le controversie relative agli appalti di grandi infrastrutture, fino ad arrivare alla nota giurisprudenza in ordine all’inesistenza di effetti sul contratto di appalto dell’eventuale annullamento dell’aggiudicazione)[40] e che verosimilmente corrisponde a un’opzione – non si sa fino a che punto consapevole – intesa a “ritagliare” all’azione della p.a. delle “zone franche” al riparo dall’invadenza del potere giurisdizionale.

Fra le varie altre questioni, di ordine processuale, che erano state oggetto di dibattito in tema di danno da ritardo anteriormente alla legge nr. 69 del 2009, vi era poi quella del giudice competente a conoscere della domanda risarcitoria de qua: il problema appare oggi risolto dal comma 2 dell’art. 2 bis, che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Verosimilmente, questa scelta è dettata dall’intento di superare una volta per tutte i problemi che si erano posti in relazione all’apparente natura di mero “comportamento” dell’inerzia della p.a. (che è, appunto, assenza di provvedimento), soprattutto dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004, nr. 204, la quale ha riaffermato che le materie che possono formare oggetto di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 103 Cost., devono comunque essere caratterizzate dalla presenza dell’amministrazione pubblica quale portatrice ed esercente di poteri autoritativi. In questo senso, il riconoscimento della giurisdizione amministrativa esclusiva sul danno da ritardo va letto come conferma del principio  - già da tempo invero enunciato dalla giurisprudenza sia ordinaria[41] che amministrativa[42] - secondo cui il silenzio-inadempimento, configurandosi come omissione dell’esercizio dei poteri pubblicistici tipici della p.a., costituisce una fattispecie “speculare” rispetto a quella del loro esercizio, rispetto alla quale la posizione del privato non può che assumere consistenza di interesse legittimo.

Sul punto può solo rilevarsi che, mentre le argomentazioni appena richiamate risultano decisamente convincenti nel giustificare l’attribuzione al giudice amministrativo, nell’ambito della sue giurisdizione generale di legittimità, dei ricorsi avverso il silenzio della p.a. (con la correlativa competenza a conoscere delle consequenziali domande risarcitorie, ex art. 7 l. nr. 1034/71), meno giustificabile appare la previsione della giurisdizione esclusiva: per quest’ultima, proprio in virtù dell’impostazione “tradizionale” riaffermata dalla Corte Costituzionale nel 2004, occorrerebbe anche che si trattasse di materia “particolare”, connotata da profondo intreccio fra situazioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo, ciò che difficilmente può affermarsi nella specie.

Probabilmente la scelta operata dall’art. 2 bis va ricollegata all’ulteriore problema – anch’esso dibattuto prima della novella - dell’applicabilità della c.d. pregiudizialità amministrativa a questo tipo di domanda risarcitoria: se, cioè, la proponibilità della stessa sia o meno subordinata alla previa declaratoria di illegittimità del silenzio della p.a. (e, quindi, se sia possibile un’azione risarcitoria “pura”, ovvero se essa debba essere necessariamente preceduta dall’impugnazione dell’inerzia della p.a. ai sensi dell’art. 21 bis l. nr. 1034/71). Sul punto, le opinioni si erano diversificate dopo gli interventi riformatori del 2005: se la giurisprudenza era rimasta in prevalenza propensa a richiedere la previa declaratoria di illegittimità del silenzio,[43] la migliore dottrina aveva manifestato un’opinione contraria, muovendo dal rilievo che, avendo ormai il legislatore costruito il silenzio-inadempimento come fattispecie processuale legata alla semplice scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza necessità di previa diffida, ed impugnabile in maniera sganciata dal termine decadenziale di cui all’art. 21 l. nr. 1034/71, appariva incongruo vincolare l’accertamento della risarcibilità del danno eventualmente cagionato al previo esperimento di tale rimedio processuale. D’altra parte, in questo caso, a differenza da quelli in cui a essere impugnato era un provvedimento espresso, non vi era alcun atto in relazione al quale potesse porsi il problema di un previo accertamento incidentale della sua illegittimità.[44]

Evidentemente, oggi la questione deve misurarsi col generale “ripudio” del principio della pregiudizialità, successivo ai noti e reiterati interventi della Cassazione,[45] alla cui stregua potrebbe ormai sostenersi l’autonoma proponibilità di una azione di risarcimento “pura”, sganciata da qualsivoglia formale declaratoria dell’illegittimità del silenzio (ferma restando l’eventuale rilevanza ex art. 1227 c.c. della mancata tempestiva attivazione del rimedio avverso il silenzio).[46] Tale conclusione sembrerebbe a sua volta avallata dall’intervento riformatore del 2009, laddove nel comma 2 è espressamente richiamato il (solo) termine di prescrizione quinquennale: ciò che potrebbe essere inteso come un segno dell’adesione del legislatore a quella tesi, frequentemente enunciata dalla S.C. proprio nelle pronunce “ostili” alla pregiudizialità, secondo cui il risarcimento del danno forma sempre e comunque oggetto di un diritto soggettivo leso ex art. 2043 c.c., la cui sostanza “doppia” la specifica situazione giuridica (se del caso, di interesse legittimo) che la p.a. ha concretamente pregiudicato con la propria azione od omissione illegittima.

Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, l’abbandono dello schema della pregiudizialità – almeno con riguardo a questo specifico settore – dovrebbe indurre a superare l’opinione secondo cui il dies a quo andava individuato in quello della sentenza che dichiarasse l’illegittimità dell’inerzia della p.a. (in sostanza, così come l’esistenza di un provvedimento amministrativo era di ostacolo all’esercizio del diritto, e quindi la prescrizione non poteva decorrere finché tale provvedimento non fosse stato rimosso, un ragionamento analogo si faceva per il silenzio, la cui illegittimità doveva prima essere accertata giudizialmente), con la definitiva affermazione dell’opposto orientamento secondo cui la prescrizione decorre dal momento di commissione dell’illecito. Tuttavia, ciò non risolve il problema dell’individuazione in concreto del dies a quo: esso coincide con la scadenza del termine di conclusione del procedimento o va individuato in un momento successivo? Su questo punto, la novella del 2009 nulla dice.

La dottrina[47] ha evidenziato che la soluzione da dare al problema varia a seconda che si acceda alla natura paritaria o autoritativa del rapporto tra amministrazione e cittadino. Infatti, nell’ipotesi tradizionale, per la quale l’amministrazione risponde del danno da ritardo a titolo di responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione è quinquennale, ma tale termine comincerà a decorrere a partire dal momento in cui il privato effettivamente abbia subito un pregiudizio a causa del ritardo o dell'inerzia della p.a.: è possibile, cioè, che nel momento in cui spira il termine per provvedere, il privato ancora non abbia subito alcun danno, e pertanto non è a partire da tale evento che può essere collegato il decorso del tempo per l’instaurazione del giudizio risarcitorio, ben potendo tale danno verificarsi anche a distanza di tempo (ovviamente, spetterà al privato che instaura il giudizio risarcitorio la prova del pregiudizio subito e del tempo in cui tale pregiudizio sia stato prodotto). Viceversa, nel caso in cui si accolga la tesi che scorge nel rapporto tra amministrazione e cittadino un vincolo obbligatorio, l’inerzia dell’amministrazione costituisce un’ipotesi di inadempimento del vincolo (ovvero di ritardo nell’adempimento): stavolta a partire dal momento in cui scade per l’amministrazione il termine per provvedere, essa è “inadempiente”, ed è evidente che in tal caso la stessa p.a. risponde del ritardo (o del radicale inadempimento) a titolo di responsabilità contrattuale (con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 1218 c.c., dovrebbe essere essa a provare che il ritardo è dovuto a causa ad essa non imputabile); in questo caso,  

il termine di prescrizione comincerebbe a decorrere dallo spirare del termine assegnato all’amministrazione per provvedere e sarebbe quello ordinario pari a dieci anni.

Tuttavia, si è visto come quest’ultimo orientamento sia oggi definitivamente tramontato, non essendo possibile ammettere la sussistenza dei presupposti per costruire in termini “paritetici” il rapporto tra p.a. e cittadini nell’ambito del procedimento amministrativo: il termine di conclusione di quest’ultimo ha natura acceleratoria e non perentoria; la sua scadenza non priva la p.a. del potere di provvedere; il dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento nel termine non è inquadrabile nei termini di un rapporto obbligatorio con i cittadini, ma risponde a principi di buona amministrazione; correlativamente, i privati interessati dal procedimento non sono titolari di un diritto soggettivo, ma di un mero interesse legittimo al rispetto del predetto termine. Conseguentemente, già prima dell’intervento del 2009 la giurisprudenza si era espressa nel senso della natura extracontrattuale della responsabilità de qua, e quindi della durata quinquennale del termine di prescrizione, precisando però che in linea tendenziale il danno da ritardo era configurabile già dal momento dello spirare del termine.[48]

In questa prospettiva, si è visto anche come l’esplicito riconoscimento del carattere quinquennale della prescrizione risponda all’intento di riaffermare definitivamente la natura extracontrattuale della responsabilità per danno da ritardo, avallando l’orientamento giurisprudenziale appena richiamato. è pur vero che, come già accennato, la norma non risolve espressamente l’ulteriore problema del dies a quo, ma si può anche immaginare che la questione ormai sia destinata a svalutarsi: infatti, esclusa una volta per tutte l’applicabilità dell’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 1218 c.c., dovrà essere in ogni caso il presunto danneggiato a fornire la prova positiva del danno e del momento in cui questo ha iniziato a prodursi (sia esso il momento stesso della scadenza del termine procedimentale, ovvero un momento successivo).

 

 

3. (segue) I nuovi profili della responsabilità dei dirigenti.[49]

 

Accanto al riconoscimento esplicito della risarcibilità del c.d. danno da ritardo, nella già più volte segnalata prospettiva di incremento dell’efficienza e delle garanzie degli amministrati, si segnala l’espressa previsione secondo cui i predetti ritardi possono essere causa di responsabilità dei dirigenti amministrativi: il novellato art. 2 l. nr. 241/90, al suo ultimo comma, così recita: “La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”. Correlativamente, il comma 2 dell’art. 7 della ridetta legge nr. 69 del 2009 dispone: “Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento”. Tali previsioni, innanzi tutto, pongono problemi di coordinamento con la generale disciplina in subiecta materia contenuta nel d.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 (non toccato dalla riforma).

Come è noto, la dirigenza pubblica[50] è stata oggetto di profonde riforme a partire dalla generale privatizzazione dell’impiego pubblico attuata col d.lgs. 3 febbraio 1993, nr. 29: in tale sede, in puntuale osservanza di quanto stabilito dalla legge delega (23 ottobre 1992, nr. 421), la dirigenza pubblica era stata suddivisa in due “fasce”, estendendosi la contrattualizzazione del rapporto d’impiego ai soli dirigenti sottordinati, e mantenendosi invece il rapporto di tipo pubblicistico per i dirigenti generali (ossia, per quelli dei livelli apicali). Tale distinzione, ancorché oggetto di critiche in dottrina,[51] era stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, stante il ruolo di “cerniera” che i dirigenti apicali svolgerebbero tra livello politico e livello amministrativo.[52] Tuttavia, negli anni successivi il legislatore aveva abbandonato l’originaria opzione, e con la legge 15 marzo 1997, nr. 59 (c.d. “legge Bassanini”) e il conseguente decreto attuativo (d.lgs. 31 marzo 1998, nr. 80) si era tornati al regime unitario, estendendosi anche ai dirigenti generali l’applicabilità della generale disciplina civilistica: una scelta che, in quanto evitava pericolose fratture all’interno della dirigenza pubblica e si poneva in linea con il processo ormai avviato di privatizzazione del pubblico impiego, fu largamente apprezzata dalla dottrina.[53]

Secondo la lettura prevalente, la riforma così portata a compimento attuava i principi fondamentali cui si ispirava la delega legislativa: la separazione tra compiti di direzione politica e compiti di direzione amministrativa; il carattere fiduciario e temporaneo del rapporto tra gli organi titolari dell’indirizzo politico e i dirigenti apicali; la generale “contrattualizzazione” del rapporto di impiego, pur con la peculiarità dei dirigenti generali, il cui ruolo e la cui posizione mal si conciliavano col generale modello della contrattazione collettiva e inducevano a preferire forme particolari di contrattazione individuale.[54] A questa “metamorfosi” della dirigenza, finalmente sottratta al tradizionale modello burocratico e inserita in un impianto normativo improntato a criteri di autonomia organizzativa ed efficienza, corrispondeva anche l’introduzione di nuove forme di valutazione dell’operato dei dirigenti, fortemente incentrate sulla verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; in tale cornice si inseriva il nuovo modello della responsabilità dirigenziale, concepita come una responsabilità tipica e specifica del ruolo dirigenziale, ulteriore e aggiuntiva rispetto ad altre forme di responsabilità (civile, contabile, disciplinare etc.), nonché – soprattutto - sganciata dall’illegittimità degli atti e dei comportamenti posti in essere e strettamente connessa alla validità ed all’efficienza dell’attività gestionale svolta.[55]

Su queste linee normative già definite ha poi inciso l’ulteriore profonda riforma della dirigenza pubblica realizzata con la legge 15 luglio 2002, nr. 145 (c.d. “legge Frattini”), nella quale la dottrina ha colto immediatamente una parziale inversione di rotta rispetto al percorso fino a quel momento tracciato dal legislatore, con evidenti segnali di una tendenza a sottrarre ampi settori del rapporto di impiego dei dirigenti al modello contrattuale per ricondurli nella sfera del diritto pubblico.[56] A parte la modifica dell’art. 15 d.lgs. nr. 165 del 2001, con l’abbandono del ruolo unico dirigenziale e il conseguente ripristino dei singoli ruoli ministeriali (con il che veniva neutralizzata una delle principali innovazioni dell’impianto previgente, fin dall’inizio profondamente osteggiata dalle burocrazie presso i Ministeri),[57] il trend di cui si è detto è evidente, innanzi tutto, dalla nuova disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 19 del medesimo testo unico: tale disposizione, nella versione tuttora in vigore, stabilisce che i predetti incarichi siano conferiti con un “provvedimento”, al quale “accede un contratto individuale”; mentre il contenuto di quest’ultimo è limitato alla disciplina del trattamento economico del dirigente, nel provvedimento di conferimento – ovvero in separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente – sono individuati “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico” (laddove, nell’impianto originario del T.U.E.L., tali elementi dovevano essere inseriti nel contratto di impiego). Può fin d’ora anticiparsi che anche il recente intervento attuato col d.lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150 (c.d. “decreto Brunetta”),[58] che ha in parte modificato – tra l’altro - la disciplina della dirigenza pubblica, si pone in sostanziale continuità col processo evolutivo appena evidenziato.

La “ripubblicizzazione”[59] del rapporto di impiego dirigenziale, naturalmente, è funzionale a una ben precisa opzione politica, solo parzialmente compatibile con quei principi di separazione e reciproca autonomia tra indirizzo politico e azione amministrativa, che il legislatore ha affermato nel 1993 e nel 1998, e che fino al 2002 hanno costituito l’asse portante della disciplina dell’impiego pubblico (ivi compreso quello dei dirigenti). L’accentuazione del carattere fiduciario della nomina dei dirigenti e della loro dipendenza dall’organo di vertice politico, calata nel contesto normativo che comunque continua a caratterizzare la dirigenza pubblica, non poteva che portare a una “precarizzazione” di quest’ultima, come immediatamente rilevato da autorevole dottrina;[60] logica ricaduta di una tale costruzione normativa era l’introduzione di ipotesi di spoil system, fino alla previsione – poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale[61] - della decadenza automatica e anticipata di tutti gli incarichi dirigenziali, in correlazione con l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Il profondo mutamento della “filosofia” posta a base della normativa in materia di dirigenza pubblica ha avuto le sue ripercussioni anche sul versante della valutazione dei dirigenti. In particolare, è significativo che dall’art. 21 del d.lgs. nr. 165 del 2001, che disciplina la responsabilità dirigenziale, sia stata eliminata una delle ipotesi cui era possibile ricondurre detta responsabilità, e cioè quella inerente ai risultati negativi dell’attività svolta: non casualmente, si trattava proprio della previsione più direttamente connessa alla ratio normativa tendente a riconoscere in capo ai dirigenti il massimo dell’autonomia organizzativa e gestionale, riservando alla P.A. la succesisva verifica dei risultati. Ciò sembra avallare l’opinione di chi ha individuato, fra i possibili effetti della riforma del 2002, anche una sostanziale deresponsabilizzazione della dirigenza:[62] nel senso che, pur restando formalmente valido il principio secondo cui nella scelta dei dirigenti occorre tener conto – fra l’altro – anche “delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti”, la forte accentuazione dell’elemento fiduciario è destinata a far sì che, nella prassi, ai fini delle scelte concrete molto più di tali elementi finisca per contare l’intuitus personae.[63]

Questa tensione irrisolta tra logiche difficilmente conciliabili costituisce, verosimilmente, uno dei principali motivi dell’inefficacia dell’istituto; nella scorsa legislatura, si è cercato di ridefinire i confini anche della responsabilità dirigenziale, nel quadro di progetti di legge intesi a una più generale riscrittura dell’assetto della dirigenza pubblica.[64] Tali progetti non hanno però avuto seguito, e quello sopra descritto – salve le recenti modifiche cui si è accennato, che però si vedrà come non incidano più di tanto ai fini che qui interessano - resta ancor oggi il contesto normativo con riferimento al quale occorre esaminare la specifica disciplina in materia di responsabilità dirigenziale, nonché i possibili impatti su di essa delle innovazioni contenute nella legge nr. 69 del 2009.

Secondo autorevole dottrina, fin dai suoi primi tentativi di introduzione risalenti agli anni Settanta, la responsabilità dirigenziale si è segnalata soprattiutto per la sua “ineffettività”;[65] l’assunto coglie nel segno, ma in questa sede non è il caso di indagare più di tanto su quali ne siano le cause (anche se non è escluso che ciò dipenda dalla difficile conciliabilità, se non da una vera e propria reciproca irriducibilità, fra la logica “contrattuale” del rapporto di impiego, cui si ricollega la responsabilità de qua, e le esigenze di garanzia connesse all’interesse pubblico perseguito dalla p.a.).[66] Qui occorre, pittosto, richiamare sinteticamente le consolidate acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali circa la natura giuridica e le caratteristiche peculiari della responsabilità in discorso.

Come è noto, nel prevederla l’art. 21 mantiene espressamente ferma, in relazione alle ipotesi sostanziali di infrazione cui essa si ricollega (e su cui si tornerà appresso), “l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo”. Secondo la lettura largamente dominante, questo inciso dimostra quanto già rilevato in ordine alla distinzione concettuale tra le due forme di responsabilità, e cioè che quella dirigenziale è una responsabilità specifica ed aggiuntiva, riferibile solo ai dirigenti della pubblica amministrazione e destinata ad affiancarsi alle altre forme di responsabilità riconducibili a tutti i pubblici dipendenti (penale, civile, disciplinare, amministrativo-contabile).[67] In  

particolare, essa si distingue dalla responsabilità disciplinare, la quale presuppone un comportamento illecito e colposo del dipendente, laddove la responsabilità in discorso invece prescinde da specifiche condotte, ricollegandosi direttamente ai risultati conseguiti dal dirigente nell’espletamento del proprio incarico: ne consegue che oggetto di accertamento e valutazione, in questo caso, non è una colpa del funzionario, sibbene la sua inidoneità alla funzione . Ciò comporta, fra l’altro, che la responsabilità dirigenziale, diversamente dalle altre forma di responsabilità, non tende all’applicazione di sanzioni, o comunque a conseguenze di tipo afflittivo o risarcitorio per il dipendente, quanto piuttosto a consentire all’amministrazione di ovviare a eventuali malfunzionamenti attraverso la tempestiva rimozione del dirigente che si sia dimostrato inidoneo alla funzione, in quanto non in grado di raggiungere i risultati prefissati;[68] ciò ha indotto talora la giurisprudenza a qualificare quella in discorso come una sorta di responsabilità oggettiva, essendo essa svincolata non solo dalla colpa del dipendente, ma anche dall’accertamento della causazione di un danno.[69]

Questo stretto legame con l’oggetto dell’incarico dirigenziale che connota la responsabilità de qua, ancor più evidente oggi, dopo la legge nr. 145 del 2002, dall’individuazione delle infrazioni suscettibili di dar luogo a tale responsabilità (mancato raggiungimento degli obiettivi e inosservanza di direttive), pone anzi tutto il problema dell’individuazione in sede di contrattazione collettiva di una chiara linea di demarcazione tra le diverse forme di responsabilità: come osservato da attenta dottrina, benché tuttora nessuna norma escluda espressamente dall’area della rilevanza disciplinare le condotte riconducibili al mancato perseguimento di risultati o ad inosservanza di direttive (e, quindi, malgrado i contratti collettivi conservino la facoltà di prevedere tali condotte come potenziali fonti di responsabilità disciplinare), sembrerebbe che il legislatore abbia inteso sottoporre tali fattispecie a un trattamento differenziato, “isolandole” e “canalizzandole” verso diversi meccanismi di accertamento e sanzione.[70]

Su di un piano più generale, si è osservato che la netta separazione tra le due forme di responsabilità, nei termini appena precisati, ben si armonizza con quello che si è visto essere lo spirito della riforma della dirigenza pubblica attuata nel 2002, in cui l’innovata distinzione di ambiti e competenze tra provvedimento di incarico e contratto di impiego si accompagna alla pesante reintroduzione di elementi a carattere pubblicistico, spuri rispetto al modello privatistico-contrattuale per il quale il legislatore ha optato a partire dal 1993. In altri termini, nella diversificazione tra le due responsabilità si potrebbe cogliere la volontà di mantenere un regime a statuto privatistico per la responsabilità disciplinare, regolata dai contratti collettivi (così come avviene per gli altri dipendenti pubblici), a fronte dell’attrazione nell’orbita pubblicistica di quella dirigenziale, regolata in via unilaterale dalla legge con riferimento a elementi evincibili dal provvedimento di incarico (fonte ormai prevalente del rapporto di impiego dirigenziale rispetto al contratto, cui è ormai demandata la sola disciplina del trattamento economico).[71]

Naturalmente, queste innovazioni non modificano il regime delle controversie inerenti al recesso anticipato della p.a. dal rapporto di lavoro dei dirigenti, neanche laddove questo consegua all’accertamento di responsabilità dirigenziale, essendo le stesse pacificamente riservate alla giurisdizione ordinaria giusta il disposto dell’art. 63, comma 1, d.lgs. nr. 165 del 2001, ancorché vengano in rilievo atti amministrativi presupposti (i quali, se del caso, potranno essere disapplicati dal giudice ex art. 5 l. 20 marzo 1865, nr. 2248, all. E)

.[72] Ciò di cui ci si potrebbe preoccupare, piuttosto, è l’individuazione dei criteri per l’esercizio del sindacato giudiziale in subiecta materia, che potrebbe dover fare i conti con i “classici” vizi di legittimità propri dei provvedimenti amministrativi, piuttosto che con la logica privatistica che dovrebbe connotare gli atti di gestione del rapporto di impiego.[73] è noto come, soprattutto all’indomani della riforma del 2002, sia sorto un acceso dibattito circa la natura privatistica o pubblicistica del provvedimento di conferimento del’incarico dei dirigenti (nonché, correlativamente, dell’eventuale provvedimento di revoca dell’incarico),[74] questione risolta dalla giurisprudenza prevalente nel senso della natura di atto negoziale adottato dall’amministrazione “con la capacità e i poteri del datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso d.lgs. nr. 165 del 2001.[75] Tuttavia, non v’è chi non veda – alla luce dei rilievi fin qui svolti – il pesante condizionamento che comunque potrebbe investire il sindacato del giudice, in considerazione dell’innegabile momento autoritativo che connota la valutazione dei risultati perseguiti dal dirigente e la sua conseguente idoneità a conservare l’incarico, tenuto conto altresì dell’impronta fortemente fiduciaria e pubblicistica che oggi ne caratterizza il rapporto d’impiego (a partire dalla fonte).

Al di là di tali rilievi di fondo, si è già accennato a come l’intervento normativo del 2002, improntato anche a intenti di razionalizzazione e semplificazione dell’esistente, abbia inciso anche sulla disciplina specifica della responsabilità dirigenziale, sostituendosi agli originari tre “livelli” di responsabilità (lieve, nel caso di risultati negativi o di mancato raggiungimento degli obiettivi; media, nel caso di grave inosservanza di direttive e di ripetuta valutazione negativa dei risultati dell’attività amministrativa; grave, nei casi di maggiore gravità) la tipizzazione di due sole condotte che possono essere fonte di responsabilità: il mancato raggiungimento degli obiettivi e l’inosservanza di direttive (quest’ultima non più accompagnata dal requisito della gravità). Tali fattispecie, poi, in ragione della loro maggiore o minore gravità, possono dar luogo a diverse conseguenze: nei casi meno gravi, all’impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale; in quelli più gravi, alla revoca anticipata dell’incarico ovvero al recesso dal rapporto di impiego.

Si è già accennato anche a come la dottrina abbia colto in questa innovazione un ulteriore segno dell’indebolimento del disegno originario del legislatore, con l’instaurazione di un sistema in decisa controtendenza rispetto agli iniziali obiettivi di accrescimento dell’autonomia dei dirigenti dalla politica e di loro maggiore responsabilizzazione in rapporto ai risultati conseguiti. Ed invero, con la scomparsa di quella particolare fattispecie di responsabilità dirigenziale che trovava fondamento nei “risultati negativi della gestione”, appare evidente che detta responsabilità risulta oggi “tagliata esattamente a misura dei contenuti dell'incarico attribuito al dirigente”;[76] in particolare, non è privo di significato che oggi non sia più prevista, quale possibile causa di un giudizio di inidoneità del dirigente, una generale e oggettiva verifica della validità dei risultati ottenuti in rapporto all’interesse della collettività e ai principi e valori di buon andamento della p.a., ma una valutazione circoscritta all’aderenza dell’operato del dirigente agli obiettivi “scolpiti” nell’originario provvedimento di incarico (e, quindi, alla sua capacità di corrispondere adeguatamente ai desiderata dell’organo di indirizzo politico).[77]

A questi rilievi può aggiungersi, come già accennato, che anche il recente d.lgs. nr. 150 del 2009 non ha mutato sostanzialmente il descritto assetto “duale” della responsabilità in discorso: infatti, l’art. 41 di tale testo normativo ha benvero modificato il citato art. 21 d.lgs. nr. 165/2001, ma solo per precisare che il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente dovrà essere accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione delle performance introdotto dal Titolo II dello stesso decreto. Occorrerà dunque attendere il formarsi di indirizzi applicativi, nel concreto dei funzionamenti dei predetti nuovi meccanismi, per verificare se e in quale misura il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo entri nelle valutazioni compiute in tale sede; intanto, allo stato va rilevata la mancata modifica della struttura essenziale della responsabilità dirigenziale, e quindi il permanere dei problemi che si andranno adesso a esaminare.

In particolare, è lecito chiedersi se la nuova previsione oggi inserita nell’ultimo comma dell’art. 2 l. nr. 241 del 1990, secondo cui il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo “costituisce elemento di valutazione” della responsabilità dirigenziale, comporti o meno l’introduzione nel sistema di una ipotesi ulteriore di responsabilità dirigenziale, destinata ad aggiungersi alle due che si è visto essere individuate dall’art. 21 d.lgs. nr. 165 del 2001 dopo l’intervento “semplificatore” del 2002. L’alternativa sarebbe la riconducibilità della nuova previsione a una delle due ipotesi già esistenti, di cui dunque essa costituirebbe una mera specificazione.

Al riguardo, può escludersi prima facie la possibilità di assimilare la nuova fattispecie alla figura della “inosservanza di direttive”, considerandola un’ipotesi particolare di essa: infatti, da un lato è evidente che le “direttive” richiamate dall’art. 21 vanno identificate in quelle impartite dall’organo di indirizzo politico, finzionalmente connesse con gli obiettivi individuati nel provvedimento di incarico; per converso, è noto che la previsione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi – la cui inosservanza, secondo la norma, può costituire elemento di valutazione della responsabilità del dirigente - non discende da siffatte direttive, ma direttamente da disposizioni di legge o regolamento. Ciò è ancor più evidente nel sistema successivo alla legge nr. 69 del 2009, che ha “rimodellato” l’art. 2 l. nr. 241/90 in modo da garantire l’uniformità dei termini massimi di conclusione, dovendo ciascuna amministrazione, secondo le regole sue proprie, fissare i propri termini nel rispetto dei “tetti” massimi stabiliti dallo stesso art. 2, e applicandosi comunque, in ipotesi in cui tali discipline specifiche manchino, il termine “suppletivo” di trenta giorni fissato dalla medesima norma.

Sotto tale profilo, non deve trarre in inganno il rinvio a “linee di indirizzo” ministeriali contenuto nel comma 2 dell’art. 7 l. nr. 69 del 2009, sopra citato, in relazione alla concreta applicazione della “nuova” ipotesi di responsabilità. Tali linee, invero, dovranno avere a oggetto null’altro che le modalità e i termini di valutazione della responsabilità dei dirigenti sotto il profilo che qui interessa, non potendo costituire elemento integrativo delle direttive loro impartite. Insomma, sembra che in questo caso la responsabilità sia destinata a operare per il solo fatto dell’inosservanza dei termini, con esclusione di margini di valutazione più o meno ampi; un limite espresso, forse, è dato evincere dall’ stesso art. 7 appena citato, laddove nel rimandare alle menzionate linee di indirizzo fa riferimento ai “casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere” nei termini: ciò che pottrebbe indurre a escludere che il legislatore abbia inteso riconnettere la responsabilità sic et simpliciter a episodi occasionali e sporadici di inosservanza (diversamente, non si comprenderebbe la ragione della specificazione appena richiamata, che risulterebbe del tutto gratuita e superflua).

Risulta però problematico anche ricondurre la nuova previsione alla diversa ipotesi, ex art. 21 d.lgs. nr. 165 del 2001, di “mancato raggiungimento degli obiettivi”: anche in questo caso, infatti, gli “obiettivi” cui il legislatore ha inteso far riferimento sono – come è del tutto evidente - gli obiettivi specifici cui è preordinato l’incarico dirigenziale, quali risultano individuati nel provvedimento di conferimento, e non certo gli obiettivi generali dell’azione della p.a., come il raggiungimento di risultati di efficienza ed efficacia, cui è funzionale il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 2 l. nr. 241/90 (questi ultimi, per vero, ai sensi dell’art. 1 della stessa legge non sono obiettivi, ma “criteri” cui deve conformarsi l’azione dell’amministrazione). L’opposto avviso, oltre a essere manifestamente contrastante con l’impianto normativo in materia di responsabilità dirigenziale, porterebbe a una dilatazione inaccettabile dell’area della stessa, consentendo l’applicazione delle sanzioni ex art. 21 anche in presenza non di un mancato conseguimento di specifici risultati, ma di una semplice violazione dei principi e criteri suindicati.

Appare dunque inevitabile concludere che la previsione introdotta all’ultimo comma dell’art. 2 l. nr. 241/90 deve essere interpretata nel senso che con essa si sia introdotta una nuova e ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale, destinata ad aggiungersi a quelle già individuate dal non modificato art. 21 d.lgs. nr. 165/2001. Ancora una volta, pertanto, il legislatore interviene su un tessuto normativo “sensibile”, quale è quello in materia di ordinamento della dirigenza pubblica e di relativa responsabilità, introducendo rilevanti novità in una sedes eterogenea e senza interessare il testo fondamentale vigente in materia (nella specie, il Testo Unico del pubblico impiego), e quindi con modalità foriere di possibili dubbi ed equivoci interpretativi; tale tecnica legislativa, sempre più diffusa negli ultimi anni, appare certamente censurabile (oltre che contrastante con i dichiarati intenti di “codificazione” di interi settori normativi).

Al di là di tale rilievo generale, appare evidente come anche la scelta del legislatore del 2009, nella misura in cui impone la sottoposizione a una valutazione squisitamente pubblicistica, quale si è visto essere quella tesa all’accertamento della responsabilità dirigenziale, anche la condotta dei dirigenti che, magari reiteratamente, si mostrino inosservanti delle garanzie degli amministrati sotto il profilo della durata del procedimento, si rivela coerente con quella che si è vista essere la “filosofia” che ha ispirato la riforma della dirigenza del 2002. Inoltre, tale approccio è in armonia con quelli che si è visto essere gli approdi della prevalente giurisprudenza in ordine al dovere della p.a. di concludere tempestivamente il procedimento ex art. 2 l. nr. 241/90. Infatti, una volta costruito in termini pubblicistici e autoritativi tale dovere, vien da sé che anche le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità individuali ipotizzabili nei casi di sua inosservanza di tale dovere siano condotte esclusivamente all’interno di una logica similare, abbandonando definitivamente ogni pretesa di verifica dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa dal punto di vista degli amministrati. Tutto si tiene, all’interno dell’impostazione legislativa ormai dominante in subiecta materia, al punto da prevedere una “contaminazione” anche degli aspetti convenzionali del rapporto di impiego dei dirigenti, come quando si afferma che degli eventuali ritardi nella definizione dei procedimenti si tiene conto ai fini del calcolo della retribuzione di risultato dei dirigenti, che dovrebbe essere riservata alla contrattazione individuale ex art. 24 d.lgs. nr. 165/2001.

Le innovazioni introdotte dalla legge nr. 69, sotto il profilo della possibile incidenza dei ritardi nella definizione dei procedimenti amministrativi sulla responsabilità dei dirigenti, riportano poi all’attenzione il problema del rapporto tra tale peculiare responsabilità e l’imputazione degli effetti dell’attività procedimentale – nonché, evidentemente, delle sue eventuali disfunzioni – al responsabile del procedimento di cui all’art. 5 l. nr. 241/90. Come è noto, tale norma espressamente prevede il dovere del dirigente di ciascuna unità organizzativa, come definita dal precedente art. 4, di assegnare la responsabilità dell’istruttoria e degli altri adempimenti connessi a ogni singolo procedimento “a sé o ad altro dipendente addetto all’unità”; nella pratica, specie presso le amministrazioni più articolate e complesse dal punto di vista organizzativo, si è diffusa al massimo grado la pratica di individuare quale responsabile del procedimento un funzionario di livello non dirigenziale, ciò che ha posto l’ulteriore questione del rapporto tra dirigente preposto all’unità organizzativa e responsabile del procedimento.

Al riguardo, fin dall’entrata in vigore della legge nr. 241 la dottrina ha individuato proprio nell’introduzione della figura del responsabile del procedimento uno degli elementi qualificanti della nuova disciplina: attraverso di essa, oltre a rendere concretamente applicabili le specifiche regole procedimentali poste a garanzia degli amministrati (in primis, quelle in materia di informazione e partecipazione), si manifestava un più generale mutamento di concezione nel rapporto tra p.a. e cittadini, col passaggio da un tradizionale modello “verticale” e autoritativo ad uno più moderno, a carattere “orizzontale”, fondato sulla collaborazione e sull’apertura alla partecipazione dei soggetti portatori degli interessi implicati nell’azione dei poteri pubblici, in attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.[78] In tale prospettiva, la possibilità per i cittadini di individuare un unico centro di imputazione dei doveri e delle responsabilità connesse all’esercizio dei pubblici poteri costituiva il segnale esterno più evidente di tale epocale mutamento di concezioni. Non è casuale l’immediata fortuna incontrata dall’istituto, considerato self-executing (nel senso della possibilità per i cittadini di individuare un responsabile di ciascuna procedura, anche laddove l’amministrazione restasse inerete o in mora nel dare attuazione all’art. 5) e quindi tale da imprimere alla p.a. nel suo complesso una riorganizzazione funzionale delle competenze, in modo da rendere sempre e comunque identificabile ab externo una persona fisica che potesse fungere da punto di riferimento per i privati interessati alle singole procedure;[79] di qui anche la proliferazione, nelle discipline di settore, di previsioni di figure di responsabile del procedimento connotate da sempre maggiore autonomia e competenza tecnica (il caso più eclatante è quello del responsabile unico delle procedure d’appalto, originariamente nato nella legislazione sui lavori pubblici, e oggi esteso a tutti gli appalti pubblici dall’art. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163).[80]

Con la successiva riforma dell’impiego pubblico, la dottrina ritenne che il legislatore avesse compiuto un ulteriore passo avanti nella direzione, tracciata dalla legge sul procedimento amministrativo, di una amministrazione trasparente, partecipata e “responsabile”: in particolare, il principio di separazione tra politica e organizzazione, l’accentuazione dell’autonomia e la responsabilizzazione dei dirigenti, la previsione di specifiche verifiche dell’operato di questi ultimi in ragione del conseguimento dei risultati costituivano il terreno più fertile per la crescita del nuovo modello di p.a. che la legge nr. 241 aveva inteso anticipare.[81] In siffatto contesto, non vi era affatto contraddizione tra l’innovativa introduzione di una nuova forma di responsabilità gestionale, circoscritta ai dirigenti e strettamente connessa alla loro capacità di conseguire i risultati programmati, e l’intento di accrescere al massimo, per ragioni di efficienza e di trasparenza esterna, l’autonomia del responsabile della procedura, funzionario sempre più spesso diverso dal dirigente, e tuttavia molto più di questo a conoscenza delle problematiche sottese al procedimento, dell’interrelazione tra gli interessi pubblici e privati implicati e delle esigenze istruttorie eventualmente necessarie in vista del provvedimento conclusivo (la cui adozione, comunque, restava di spettanza del livello dirigenziale); infatti, la coerenza del sistema era assicurata dalla distinzione tra le possibili responsabilità (civile, penale, contabile etc.) configurabili in capo al responsabile del procedimento per il proprio operato all’interno delle singole procedure e la ben diversa responsabilità del dirigente, concernente i profili generali di funzionamento dell’ufficio, la sua efficienza, l’efficacia globale dell’azione condotta, etc.[82]

Insomma, da un lato vi era la responsabilità verso gli amministrati, cui fin dall’inizio del procedimento è consentito individuare una persona fisica cui fare riferimento per le proprie istanze e cui imputare i risultati (e le eventuali disfunzioni) dell’azione amministrativa; altra cosa era la responsabilità dei funzionari di livello più elevato nei confronti della stessa amministrazione, in relazione alla preventiva determinazione di obiettivi da raggiungere ed alla correlativa verifica dell’efficienza dell’attività svolta rispetto ad essi.

Sul piano del rapporto interno fra il responsabile del procedimento e il dirigente che lo nomina ai sensi dell’art. 5 l. nr. 241/90, il nuovo sistema si caratterizzava per il superamento del tradizionale modello gerarchico del rapporto tra dirigenza e dipendenti, in favore di un assetto incentrato sulla separazione e reciproca interrelazione delle competenze, in senso “orizzontale”. Più che esercitare i classici poteri di controllo, direttiva e sostituzione (ormai sempre più spesso non utilmente impiegabili, stante l’ampia autonomia riconosciuta al responsabile del procedimento, unico funzionario in grado di conoscere – come si è detto – le pieghe più recondite dei procedimenti da lui “gestiti”), al dirigente spettavano funzioni di coordinamento dell’azione dei funzionari nominati in relazione ai singoli procedimenti, nonché compiti di vigilanza e direzione in vista del generale perseguimento degli obiettivi a lui posti dall’amministrazione.[83] Si trattava di uno schema che, come efficacemente colto da autorevole dottrina, richiamava il peculiare riparto di competenze che caratterizzava l’organizzazione degli uffici giudiziari requirenti, laddove il rapporto tra Procuratore della Repubblica e Sostituti si era col tempo evoluto, passando dall’originario assetto gerarchico a un modello più flessibile, caratterizzato dalla direzione generale del vertice e da una ampia autonomia originaria, siccome garantita direttamente dalla legge, dei sottordinati.[84]

C’è da chiedersi quale sia stata l’incidenza su tale assetto di quella che si è vista essere la “inversione di tendenza”, nel senso della riaffermazione di modelli burocratico-autoritativi, realizzata con la riforma della dirigenza pubblica di cui alla legge nr. 145 del 2002. Il tema non risulta fra i più approfonditi in dottrina, ma forse è dato cogliere una “spia” del nuovo trend normativo proprio nella previsione di una possibile responsabilità del dirigente per effetto della violazione dei termini di durata massima dei procedimenti amministrativi ex art. 2 l. nr. 241/90, come modificato dall’intervento del 2009.

Naturalmente, è prematuro azzardare una analisi di quale potrà essere l’impatto di tale nuova previsione, dovendo attendersi le prime applicazioni pratiche della stessa (anche se è lecito nutrire scetticismo in ordine alla possibilità di disporre a breve di una casistica in materia, stante la relativa scarsità di precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità dirigenziale dall’epoca della sua introduzione a tutt’oggi). Tuttavia, è forse significativo che il legislatore, nell’ambito di un intervento dichiaratamente teso al conseguimento di obiettivi di semplificazione e almeno formalmente improntato all’accrescimento delle garanzie dei cittadini a fronte dell’azione della p.a., anziché per l’introduzione di più puntuali disposizioni sulle responsabilità dei funzionari a diretto contatto con gli amministrati, ovvero di nuovi strumenti di tutela da questi azionabili, abbia optato per una maggiore responsabilizzazione del livello apicale dell’apparato burocratico-amministrativo (cui solo in via alquanto mediata e gradata, almeno finora, è possibile riconoscere “voce in capitolo” in ordine agli eventuali ritardi nella definizione dei procedimenti).

Come ciò si tradurrà nel concreto operare dei meccanismi di accertamento della responsabilità dirigenziale (per esempio, attraverso l’introduzione di forme di sostanziale culpa in eligendo o in vigilando) lo si vedrà, forse, a partire dalle già menzionate “linee di indirizzo” ministeriali prefigurate dall’art. 7 l. nr. 69/2009. Sta di fatto che non sarà semplice coniugare l’inedita ipotesi di responsabilità dirigenziale oggi prevista dall’art. 2, comma 9, con quella che fino a oggi è stata la netta separazione del ruolo del dirigente rispetto ai compiti e ai doveri attribuiti dalla legge al responsabile del procedimento, nel senso che si è precisato.

 

 

3. Il nuovo regime della conferenza dei servizi.

 

La disciplina della conferenza dei servizi, già incisivamente modificata dall’intervento operato con la legge 24 novembre 2000, nr. 340, ha subito marginali innovazioni ad opera della nuova riforma del 2009: sostanzialmente, è stato integrato il solo art. 14 ter l. nr. 241/90, dedicato alle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, con novità palesemente, e ancora una volta, ispirate da intenti di semplificazione procedurale e, al tempo stesso, di accrescimento della garanzie del cittadino. In questo senso si spiegano, da un lato, la nuova previsione secondo cui la conferenza può svolgersi per via telematica, e non solo essere convocata con tale modalità (comma 1), e le nuove previsioni in tema di partecipazione di soggetti ed enti alla conferenza stessa (commi 2 bis e 2 ter), su cui ci si intratterrà appresso. Mentre con riguardo alla prima innovazione, c’è solo da chiedersi quale possa essere l’efficacia di una conferenza telematica all’interno di un modello in cui la risoluzione delle problematiche inerenti al miglior perseguimento dell’interesse pubblico è ancora affidata al confronto “fisico” tra i rappresentanti delle varie amministrazioni coinvolte,[85] occorre invece soffermarsi sulla seconda novità.

Come è noto, si distingue tra conferenza di servizi istruttoria e decisoria: nella prima, oggi disciplinata dai commi 1 e 3 dell’art. 14 l. nr. 241/90, l’amministrazione procedente indice la conferenza per esaminare in modo contestuale i vari interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento; la seconda, di cui al comma 2 dello stesso art. 14, serve ad assumere decisioni concordate tra più amministrazioni, in sostituzione dei previsti concerti, pareri, nulla osta etc. Quest’ultima è obbligatoria ogni qual volta sia necessario acquisire l’assenso di altre amministrazioni. L’art. 14 bis prevede poi la c.d. conferenza di servizi preliminare, nella quale sono esaminate istanze o progetti preliminari (di opere pubbliche o di interesse pubblico), al fine di consentire al privato di conoscere in anticipo, in maniera “virtuale o simulata”,[86] gli orientamenti della p.a. su una sua proposta. Naturalmente, non è questa la sede per una analisi approfondita delle regole procedurali relative al funzionamento della conferenza e della loro applicabilità alle varie tiplogie di conferenze,[87] occorrendo piuttosto soffermarsi sugli aspetti specifici di interesse per quanto concerne le modifiche introdotte con la legge nr. 69/2009.

Se dunque la funzione dell’istituto è chiaramente di semplificazione dei procedimenti “pluristrutturati”, una vexata quaestio è quella della natura giuridica della conferenza di servizi, essendovi contrasto tra chi la configura come un semplice modulo organizzativo-procedimentale e chi la considera un organo collegiale dotato di propria autonoma individualità (con rilevanti conseguenze sul piano processuale, in tema di atti impugnabili, legittimazione attiva e passiva etc.). Quest’ultima è la posizione che ha prevalso in dottrina, sulla base di una serie di considerazioni riconducibili all’assenza di predeterminazione normativa dei soggetti partecipanti alla conferenza (la quale, pertanto, sarebbe un anomalo organo a composizione mutevole a seconda dei casi), all’impossibilità per i partecipanti alla conferenza, i quali abbiano espresso un dissenso rispetto alla decisione finale adottata, di agire giudizialmente avverso tale determinazione (tale, infatti, sarebbe l’effetto della considerazione della conferenza quale organo unitario) ed alla necessità di evitare possibili contrasti col nuovo assetto costituzionale successivo alla riforma del Titolo V.[88]

Queste conclusioni sono oggi condivise anche dalla pacifica giurisprudenza, la quale dal rilievo che la conferenza dei servizi è soltanto una particolare modalità di svolgimento del procedimento amministrativo trae una serie di conseguenze pratiche:

a)                la decisione finale è imputabile alla sola amministrazione procedente (ovvero, in caso di conferenza decisoria, a tutte le amministrazioni che intervengono in quanto portatrici di interessi autonomi);

b)                che, pertanto, a detta amministrazione (o a dette amministrazioni) va notificato il ricorso proposto avverso il provvedimento che conclude il procedimento in cui s’inscrive la conferenza;

c)                che sono solo le amministrazioni così individuate a essere titolari del potere di ritirare in autotutela la decisione finale della conferenza.[89]

Va aggiunto che la conclusione appena richiamata appare confermata anche dalle modifiche apportate dalla novella del 2005, la quale, andando in controtendenza rispetto alle precedenti riforme del 2000, ha abbandonato il principio della maggioranza, facendo venir meno una caratteristica che secondo parte della dottrina[90] avrebbe potuto comportare una “mutazione genetica” della conferenza di servizi, autorizzando a ritenere che il legislatore la avesse trasformata effettivamente in vero e proprio organo collegiale; al contrario, con la legge nr. 15/2005 è stata introdotta la regola secondo cui l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (art. 14 ter, comma 6 bis, l. nr. 241/90).

Venendo alle modifiche del 2009 in tema di partecipazione alla conferenza, va segnalato anzi tutto il nuovo comma 2 bis dell’art. 14 ter, il quale prevede che alla conferenza di servizi (istruttoria, decisoria o preliminare che sia) siano convocati anche i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, partecipandovi senza diritto di voto. La disposizione incide su una annosa questione, quella della possibilità di partecipazione di soggetti privati alla conferenza, innestandosi in un solco in cui si era già mosso il legislatore del d.P.R. 20 ottobre 1998, nr. 448, in materia di Sportello Unico per le attività produttive, emanato in attuazione del d.lgs. nr. 112/98 (a sua volta attuativo della l. nr. 59/97, c.d. Bassanini). Meno rilevante – salvo quanto si dirà in conclusione - è il successivo comma 2 ter, che ammette alla conferenza, senza diritto di voto, i concessionari e gestori di pubblici servizi laddove il procedimento o il progetto implichino loro adempimento ovvero abbiano effetti diretti o indiretti sulla loro attività: a costoro è previsto debba essere inviata comunicazione della convocazione della conferenza di servizi, anche in via telematica e con congruo anticipo (dunque, senza il rispetto delle formalità di convocazione, che a quanto pare invece è obbligatorio per i soggetti privati di cui al comma 2 bis). Infine, possono partecipare, senza diritto di voto e anche senza obbligo di preventiva comunicazione, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (p.es. finanziamenti).

Sul punto, l’aspetto di maggiore interesse dell’evoluzione normativa in corso attiene alla collaborazione tra pubblico e privato, che costituisce, come è stato esattamente osservato, uno dei principali pilastri su cui si regge l’edificio del nuovo procedimento autorizzatorio

.[91] In tale ambito si presenta di particolare rilievo l’apporto che il privato è chiamato ad offrire in sede di conferenza dei servizi: secondo  

l’art. 4, comma 4, del citato d.P.R. n. 447 del 1998 (che rinvia al successivo art. 6, comma 13), alla conferenza “possono partecipare” non solo i proponenti l’istanza di autorizzazione, ma anche “i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo”. Tale scelta appare dettata  

dall’esigenza di garantire il concorso collaborativo del soggetto interessato al procedimento, cui viene finalmente consentito di intervenire nel corso dell’attività amministrativa autorizzatoria. Siffatta partecipazione, però, pone delicati problemi di carattere teorico, in quanto sembra configurare il privato come contitolare della funzione amministrativa e, dunque, del potere amministrativo.

La problematica attinente alla configurabilità, o meno, del privato come contitolare della funzione amministrativa è sorta dall’esigenza, avvertita dal legislatore, di individuare uno strumento nel quale convergessero e si fondessero sia l’esigenza di partecipazione sia quella della semplificazione.  

Questo strumento è, appunto, costituito dalla conferenza di servizi “aperta” ai privati (o, secondo altra formulazione, “libera”)[92], i quali vengono coinvolti all’interno di un istituto volto al coordinamento dell’esercizio delle funzioni amministrative (vale a dire in stretta correlazione con la gestione del potere pubblico), al fine di un contestuale raffronto tra gli interessi di cui essi siano portatori e gli interessi pubblici. L’accesso del privato nella conferenza di servizi si inquadra dunque nell’ambito della trasformazione della concezione stessa dell’interesse pubblico, caratterizzata dal graduale superamento della contrapposizione tra questo e l’interesse privato:[93] al titolare di un interesse privato viene riconosciuta la possibilità di intervenire nel procedimento “come mezzo per concorrere alle scelte dell’amministrazione, anche nell’ipotesi di interessi forti definiti in sede legislativa”.[94]  

 In tal modo, il cittadino abbandona lo status di soggetto passivo rispetto all’attività autoritativa della p.a. per divenire, invece, soggetto attivo della funzione amministrativa in senso lato; il fondamento di diritto positivo di questa nuova realtà si ritrova in termini generali nella l. n. 241 del 1990 e si colloca nella prospettiva della “democratizzazione” della amministrazione pubblica,  

della quale costituisce una significativa manifestazione il fenomeno della cogestione nell’esercizio procedimentale della potestà pubblica, che consente al privato di concorrere alla definizione del contenuto del provvedimento per mezzo di accordi (art. 11 della l. n. 241 del 1990).

Tuttavia, con riguardo alla conferenza, è opportuno evidenziare subito che nell’originaria disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, anche all’esito delle modifiche antecedenti alla legge nr. 69/2009,  

non era prevista alcuna effettiva partecipazione del privato, essendo istituzionalmente essa destinata al contestuale esame di interessi pubblici (non privati) fra amministrazioni pubbliche. Qualche minima apertura introdotta dalla riforma del 2000 (per esempio, al comma 8 dell’art. 14 ter, laddove è prevista la possibilità di chiedere “chiarimenti” sul progetto presentato) era decisamente “ristretta” rispetto a quelle previste dal citato art. 6, comma 13, del d.P.R. n. 447 del 1998, là dove l’intervento nel procedimento conferenziale è consentito opportunamente anche ai “soggetti (...) cui possa derivare un pregiudizio”.

Ciò premesso, si era posto in dottrina ed in giurisprudenza il problema della possibilità o meno che i privati interessati partecipassero alla conferenza di servizi anche nell’ipotesi generale della l. nr. 241/90. In un caso in cui si è occupata di tale problema, la Cassazione ha in linea di principio escluso la partecipazione dei soggetti terzi dallo svolgimento dei lavori della conferenza di servizi, ammettendo al più un loro coinvolgimento in relazione alla fase di attuazione dei procedimenti infrastrutturali;[95]  

la stessa Corte, però, si è successivamente pronunciata in senso difforme, atteso che ha riconosciuto al soggetto privato un ruolo attivo nell’ambito della diversa fase di formazione dell’accordo di programma, sia pure attraverso l’esercizio di un mero potere di sollecitazionea definire come per legge l’iniziato procedimento inteso alla conclusione di un accordo di programma ovvero al formale rifiuto di questo”.[96]  

 

Quanto alla giurisprudenza amministrativa, alcune pronunce hanno, per un verso, negato l’accesso del privato alla conferenza dei servizi,[97] e, per altro verso, riconosciuto la possibilità di un apporto chiarificatore o collaborativo di soggetti portatori di interessi pubblici e privati nella fase di elaborazione e definizione delle scelte spettanti alle amministrazioni ex lege competenti.[98] Il filo conduttore di tali decisioni era costituito dalla loro comune ratio ispiratrice, vale a dire l’impossibilità di configurare una tutela dell’interesse privato ai sensi degli artt. 7 ss. della l. n. 241 del 1990 durante la formazione della determinazione concordata. In altri termini, l’apporto collaborativo del privato,

 quand’anche ammesso, non è qualificabile giuridicamente in termini di pretesa partecipativa: pertanto, la eventuale pretermissione non è di per sé idonea a viziare il procedimento conferenziale

 .[99]

In dottrina era prevalente la tesi secondo cui la partecipazione alla conferenza doveva ritenersi limitata ai soggetti portatori degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, posto che essa, come si è già rilevatio, è qualificata dal legislatore come lo strumento per la acquisizione ed il contemperamento degli interessi pubblici.[100] Tale opinione, però, è stata già da tempo criticata, proprio per la difficoltà, in un modulo organizzativo-procedimentale complesso quale è quello della conferenza di servizi, di distinguere la funzione di semplificazione (coordinamento e snellimento di procedure complesse) da quella di partecipazione (raccolta di tutti gli interessi coinvolti nelle determinazioni da assumere, ivi compresi quelli privati): per questo, proprio sulla scorta del modello di conferenza “aperta” introdotto in materia di Sportello Unico, parte della dottrina aveva auspicato una generalizzazione di tale modello, non comprendendo perché il legislatore non ritenesse i principi de quibus applicabili a tutti i tipi di conferenze di servizi.[101]

La recente introduzione del comma 2 bis nell’art. 14 ter (ma anche, in certa misura, quella del comma 2 ter) sembra venire incontro a tali suggestioni, in apparenza generalizzando il modello della conferenza “aperta”. Tuttavia, i primi commentatori hanno osservato come il problema generale della partecipazione dei privati alla conferenza dei servizi non si è affatto chiuso: infatti, il legislatore del 2009 ha operato una scelta “ristretta”, ammettendo la legittimazione partecipativa soltanto di talune categorie di soggetti e non di altri, i quali potrebbero pure avere interesse a intervenire nelle scelte da assumere in conferenza (si pensi ai titolari di interessi oppositivi alla realizzazione dell’opera di cui si discute, ovvero ai portatori di interessi collettivi o diffusi).[102] Sulla posizione di tali soggetti, occorrerà attendere le prime interpretazioni giurisprudenziali della nuova disciplina, per verificare se la scelta del legislatore possa determinare una sorta di effetto “a cascata”, con ampliamento della partecipazione procedimentale anche ad altre categorie di soggetti non ricomprese nell’attuale formulazione dell’art. 14 ter.

 

 



[1] Fra questi, cfr. F. FIGORILLI – S. FANTINI, Le modifiche alla disciplina generale del procedimento amministrativo, in Urb. e appalti, 2009, 916 ss.; S. TOSCHEI, Obiettivo tempestività e certezza dell’azione, in Guida dir., nr. 27/2009, 29 ss.

[2] Cfr. D. RUSSO, La nuova disciplina dei termini e della responsabilità per danno da ritardo, in R. GAROFOLI (a cura di), La nuova disciplina del procedimento e del processo amministrativo, Roma, 2009, 9.

[3] L’espressione è di M. CLARICH, Termine del procedimento e potere amministrativo, Torino, 1995, 125.

[4] Cfr., ad esempio, M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, II, 192; M. LIPARI, I tempi del procedimento amministrativo:  certezza dei rapporti, interesse pubblico e tutela dei cittadini, in Dir. amm., 2003, 294.

[5] Vedilo ricostruito in S.S. SCOCA, Il termine come garanzia nel procedimento amministrativo, in www.giustamm.it (settembre 2005).

[6] Cfr. M. CORRADINO, Il diritto amministrativo alla luce della recente giurisprudenza, Padova, 2007, 594 ss.

[7] Cfr. S. TOSCHEI, op. cit., 35 ss.

[8] Cfr. R. MURRA, Nuovi orizzonti nel panorama dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, in Cons. Stato, 1990, II, 1236.  

[9] Cfr. B. CAVALLO, Provvedimenti e atti amministrativi, in G. SANTANIELLO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Padova, 1993, 226 ss.

[10] Cfr. S.S. SCOCA, op. cit.

[11] Fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2003, nr. 939; Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, nr. 3256.

[12] Cfr. M. CLARICH, op. cit., 27 ss.

[13] Cfr. M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, 283 ss.

[14] Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 9 gennaio 2002, nr. 1, enunciante principi ancor oggi pacifici.

[15] Per una sommaria ricostruzione del dibattito sul tema, cfr. D. RUSSO, op. cit., 5 ss.

[16] Cfr. G. CARUSO, L’intervento sostitutivo del magistrato ripara ad una inerzia contraria alle regole, in Guida dir., nr. 3/2005, 83; F. CORSARO, Il sindacato del giudice amministrativo sul silenzio della p.a. dopo la l. n. 80/2005, in Foro amm. CdS, 2005, 11, 3415 ss.

[17] Cfr. R. GIOVAGNOLI, Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione nelle recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali, in R. CHIEPPA (a cura di), Temi di diritto amministrativo, Milano, 2006, 376. In giurisprudenza, ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2007, nr. 5311.

[18] Giurisprudenza ormai pacifica: cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2009, nr. 4653; id., 26 novembre 2008, nr. 5843; Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, nr. 2159; Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, nr. 2318.

[19] Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 10 marzo 1978, nr. 10.

[20] Cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2007, 455.

[21] Cfr. Tar Lazio, sez. II-quater, 23 maggio 2006, nr. 3780; Tar Napoli, sez. I, 18 luglio 2005, nr. 9921; id., 29 dicembre 2005, nr. 20709.

[22] Sulla modifica dell’art. 29, cfr. A. CELOTTO, Il riscritto art. 29, l. n. 241/1990, in R. GAROFOLI (a cura di), La nuova disciplina del procedimento e del processo amministrativo, cit., 105 ss.

[23] Cfr. R. GAROFOLI – G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2009, 475 ss.

[24] Per una esaustiva ricostruzione, cfr. R. GAROFOLI – G. FERRARI, op. cit., 1217 ss.

[25] Cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2005, nr. 875.

[26] Sul punto, si rinvia ancora una volta a R. GAROFOLI – G. FERRARI, op. cit., 1261 ss.

[27] Cfr. F.G. SCOCA, Risarcibilità e interesse legittimo, in Dir. pubbl., 2000, 1, 35 ss.

[28] Cfr. M. PROTTO, La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi come responsabilità da contatto amministrativo, in Resp. civ., 2001, 213 ss.; C. CACCIAVILLANI, Il risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, in Giust. civ., 2000, I, 1579 ss.

[29] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, nr. 1945; id., 20 gennaio 2003, nr. 204.

[30] Dec. nr. 7 del 15 settembre 2005.

[31] Così D. RUSSO, op. cit., 24.

[32] In questo senso, R. GISONDI, Il legislatore consacra la risarcibilità del danno da ritardo, in F. CARINGELLA – M. PROTTO, Il nuovo procedimento amministrativo, Roma, 2009, 146 ss.; A. VACCA, Ontologia della situazione giuridica soggettiva sottesa all’azione di risarcimento del danno conseguente all’iadempimento da parte della Pubblica Amministrazione dell’obbligo di esercitare il potere amministrativo (alla luce della legge 18 giugno 2009 n. 69), in www.lexitalia.it (luglio – agosto 2009); S. D’ANCONA, Il termine di conclusione del procedimento amministrativo nell’ordinamento italiano. riflessioni alla luce delle novità introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, in www.giustamm.it (settembre 2009).

[33] In tal senso, cfr. S. TOSCHEI, op. cit., 49.

[34] Tale disposizione a sua volta riprendeva una analoga previsione contenuta nella legge delega 15 marzo 1997, nr. 59 (c.d. legge Bassanini), mai però attuata.

[35] Cfr. D. RUSSO, op. cit., 22.

[36] Cfr. S. D’ANCONA, op. cit.

[37] Cfr. F. VOLPE, Danno da ritardo, natura dell’azione risarcitoria e spunti generali sulla responsabilità civile per lesione dell’interesse legittimo dell’Amministrazione, in www.lexitalia.it (maggio 2009).

[38] Cfr. P.M. ZERMAN, Il risarcimento del danno da ritardo: l’art. 2 bis della legge 241/1990 introdotto dalla legge 69/2009, in www.giustizia-amministrativa.it (luglio 2009).

[39] Cfr. D’ANCONA, op. cit.

[40] Su questi aspetti, ci si permette di rinviare a R. GRECO, L’impugnabilità degli atti in materia di appalti pubblici, in www.giustamm.it (luglio 2008).

[41] Cfr. Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2005, nr. 6745.

[42] Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., nr. 7/2005, cit.; id., 26 marzo 2003, nr. 4.

[43] Cfr. ex plurimis Tar Lazio, sez. I, 10 maggio 2006, nr. 3432; Tar Catanzaro, sez. II, 6 ottobre 2005, nr. 1631; Tar Bari, sez. II, 13 gennaio 2005, nr. 56.

[44] Cfr. R. DE NICTOLIS, Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici alla luce del codice dei contratti pubblici, Milano, 2007, 554; M. CORRADINO, Sulla pregiudiziale amministrativa, in www.giustizia-amministrativa.it (maggio 2007).

[45] Sez. un., sentt. nn. 13659 e 13911 del 13 giugno 2006, e nr. 13911 del 15 giugno 2006, nonché nr. 39254 del 23 dicembre 2008.

[46] Su quest’ultimo punto, cfr. R. GAROFOLI – G. FERRARI, op. cit., 1353 ss.

[47] Cfr. M.C. CAVALLARO, Brevi considerazioni sul danno da ritardo della pubblica amministrazione, in Foro amm. Tar, 2005, 2, 489 ss.

[48] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 maggio 2005, nr. 5995, che per la verità, essendo anteriore alle modifiche del 2005, ancorava il decorso del termine alla scadenza dell’ulteriore termine assegnato all’amministrazione per provvedere con l’atto di diffida all’epoca ritenuto necessario per l’esperimento del rimedio ex art. 21-bis l. nr. 241/90.

[49] Questo paragrafo riprende, sviluppandoli, i temi trattati in R. GRECO, I nuovi profili della responsabilità dirigenziale nella legge 18 luglio 2009, n. 69, in R. GAROFOLI (a cura di), La nuova disciplina del procedimento e del processo amministrativo, cit., 29 ss.

[50] Fra i principali studi monografici sulla dirigenza pubblica si segnalano: F. Durval, La riforma della pubblica amministrazione ed il sistema di valutazione dei dirigenti, in Lav. e prev. oggi, 2009, 3, 321 ss.; M. Lanotte,  Lavoro e P.A. - La dirigenza pubblica, in Dir. prat. lav., 2003, 10, 682 ss.; M. Cuccuru, Il ruolo della dirigenza alla luce del principio di separazione fra politica e amministrazione, in Foro amm. TAR, 2003, 4, 1409 ss.; S. Cassese, Il rapporto tra politica e amministrazione e la disciplina della dirigenza, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2003, n. 2, 231 ss.; F. Astone, Prime note sul riordino della dirigenza statale, in Funz. pubbl., 2002, 1, 31 ss.; C. Meoli, Il nuovo ruolo della dirigenza, in Foro amm., 1997, II, 2197 ss.; S. Battini, Il personale e la dirigenza, in Gior. dir. amm., 1997, 425 ss.; R. Proietti, La dirigenza, in Quad. dir. lav. rel. ind., 1995, n. 16, 72 ss.; C. Capobianchi – G. D’Alessio – G. Girardi – S. Preziosi – M. Zelefilippo, La riforma della dirigenza pubblica, in Nuova rassegna, 1994, n. 13-14, 1665 ss.; A. Albanese – S. Torricelli, La dirigenza pubblica, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, 521 ss.; M. D’Alberti (a cura di), La dirigenza pubblica, Bologna, 1990; G. D’Orta – C. Meoli, La riforma della dirigenza pubblica, Padova, 1994.

[51] Cfr. C. D’Orta, La riforma della dirigenza pubblica tre anni dopo: alcuni nodi irrisolti, in Lav. dir. 1996, 2, 283 ss.; R. Proietti, op. cit.

[52] Cfr. C. cost., 25 luglio 1996, nr. 313.

[53] Cfr. L. Ferluga, La dirigenza pubblica verso la “privatizzazione”: gli ultimi (e forse definitivi) interventi legislativi, in Giust. civ., 1999, 1, 24 ss.

[54] Su questi punti, cfr. Ferluga, op. cit.

[55] In tema, cfr. C. D’Orta, Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Commentario diretto da F. Carinci, Milano, Giuffrè, 1995, 490 ss.; G. Noviello – V. Tenore, La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, Milano, 2002, 62 ss. 136.

[56] Cfr. ad esempio F. Carinci, Sisifo riformatore: la dirigenza, in Lav. nelle p.a., 2001, 959 ss.; G. Caruso, La storia interna della riforma del P.I.: dall’illuminismo del progetto alla contaminazione della prassi, in Lav. nelle p.a., 2001, 991 ss.

[57] Cfr. F. Carinci, Il lento tramonto del modello unico ministeriale: dalla “dirigenza” alle “dirigenze”, in Lav. nelle p.a., 2004, 5, 833 ss.

[58] In Gazz. Uff. nr. 254 del 31 ottobre 2009.

[59] L’espressione è di G. D’Alessio, La disciplina della dirigenza pubblica: profili critici ed ipotesi di revisione del quadro normativo, in Lav. nelle p.a., 2006, 3-4, 549 ss.

[60] Cfr. S. Cassese, Il rapporto tra politica e amministrazione e la disciplina della dirigenza, in Lav. nelle p.a., 2003, 2, 231 ss.

[61] Cfr. C. cost., 23 marzo 2007, nr. 103, su cui v. M. Clarich, Una rivincita della dirigenza pubblica nei confronti dello strapotere della politica a garanzia dell’imparzialità della pubblica amministrazione, in www.neldiritto.it  (2007).

[62] Così M.G. Garofalo, La dirigenza pubblica rivisitata, in Lav. nelle p.a., 2002, 6, 873 ss.

[63] Cfr. L. Angiello, La valutazione dei dirigenti pubblici, in Lav. nelle p.a., 2002, 6, 1070 ss.

[64] In tema, cfr. S. Glinianski, Riforma e innovazione della dirigenza nello schema di DDL del Governo contenente misure di razionalizzazione delle norme generali sul lavoro alle dipendenze delle PP.AA., in www.lexitalia.it, nr. 9/2007; L. Oliveri, Brevi annotazioni sulla riforma della dirigenza, ivi.

[65] Cfr. M. Rusciano, Spunti su rapporto di lavoro e responsabilità “di risultato” del dirigente pubblico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 387; L. Torchia, La responsabilità dirigenziale, Padova, 2000, 6 ss.

[66] Cfr. A. Zoppoli, Dirigenza, contratto di lavoro e organizzazione, Napoli, 2000, 307.

[67] Cfr. M.U. Francese, La responsabilità dei dirigenti statali nella problematica generale della responsabilità dei pubblici dipendenti, in Foro Amm., 1985, 2614; C. D’Orta, op. cit., M. Rusciano, op. cit., 390-391.

[68] Cfr. L. Torchia, op. cit., 105.

[69] Cfr. ad esempio Cass. civ., sez. lav., 20 febbraio 2007, nr. 3929, in Giust. civ., 2008, 7-8, 1802.

[70] Così Mainardi, La responsabilità dirigenziale e il ruolo del comitato dei garanti, in Lav. nelle p.a., 2002, 6, 1078 ss.

[71] Cfr. S. Mainardi, op. cit.

[72] In questo senso è la consolidata giurisprudenza: cfr. ex multis Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2006, nr. 9164; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2008, nr. 4568; Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2005, nr. 1230; Tar Napoli, sez. VIII, 20 febbraio 2008, nr. 868.

[73] Sul punto, cfr. S. Mainardi, op. cit.

[74] Fra i tanti contributi, cfr. M.C. Cavallaro, Sulla natura giuridica dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in Dir. amm., 2006, 3, 685 ss.;C. Carola, Il giudice ordinario e il potere di annullamento del conferimento di incarichi dirigenziali, in Giust. civ., 2005, 9, 1952 ss.; L. Oliveri, La natura giuridica del provvedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001, in  www.lexitalia.it  nr. 4/2003.

[75] Cfr. ex multis Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2009, nr. 3054; id. 7 novembre 2008, nr. 26799; id. 9 dicembre 2004, nr. 22990; Cass. civ., sez. lav., 20 marzo 2005, nr. 5639; Cons. Stato, sez. IV, nr. 1230/2005, cit.

[76] Così S. Mainardi, op. cit.

[77] Cfr. G. Caruso, op. cit., 993-994.

[78] Cfr. Renna, Il responsabile del procedimento nell’organizzazione amministrativa, in Dir. amm., 1994, 13 ss.; Pastori, Le trasformazioni del procedimento amministrativo, in Dir. e soc., 1996, 483 ss.; R. Villata – Sala, Procedimento amministrativo, in Dig. disc. pubbl., vol. IX, 1996, 593 ss.

[79] Cfr. Renna, Il responsabile del procedimento a (quasi) dieci anni dall’entrata in vigore della legge nr. 241, in Dir. amm., 2000, 3-4, 505 ss.

[80] Cfr. D. Vaiano, Art. 10, in R. Garofoli – G. Ferrari (a cura di), Codice degli appalti pubblici e nuova direttiva ricorsi, Roma, 2009, 139 ss. Sulle peculiarità della figura oggi disciplinata dall’art. 10 rispetto alla normativa generale sul responsabile del procedimento, v. S. Toschei, La nomina del responsabile del procedimento nella procedura di scelta del contraente nell’affidamento di commesse pubbliche dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti, in Giurisd. amm., 2008, 5-6, 257 ss.

[81] Cfr. M. Renna, Il responsabile del procedimento a (quasi) dieci anni dall’entrata in vigore della legge nr. 241, cit.; G. Chiàntera, La particolarità del rapporto tra il responsabile del procedimento e il dirigente dell’unità organizzativa, in www.lexitalia.it, nn. 7-8/2004.

[82] In tal senso, cfr. R. Potenza, Spunti innovativi attuali nella disciplina della responsabilità gestionale dei dirigenti degli enti locali, in Foro amm., 1998, 2, 619 ss.

[83] Cfr. G. Chiàntera, op. cit.

[84] Così C. Mignone, Note sul responsabile del procedimento amministrativo, in Quad. reg., 1991, 39.

[85] Cfr. M. SANTINI, La conferenza di servizi, Roma, 2008, 36 ss.

[86] Così R. DAMONTE, L’accordo di programma in generale e suoi effetti sui procedimenti urbanistici, in Riv. giur. edilizia, 2002, 1, 41 ss.

[87] Su questi temi, cfr. R. GAROFOLI – G. FERRARI, op. cit., 804 ss.

[88] Su questi punti, estesamente, cfr. M. SANTINI, op. cit., 9 ss.

[89] Cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2007, nr. 1920.

[90] Cfr. S. GRASSI, Alcune osservazioni sul tema della conferenza di servizi, in Foro amm. Tar, 2004, 7-8. 289 ss.

[91] Cfr. G. GARDINI, Un nuovo modello di azione pubblica: il procedimento di autorizzazione all’insediamento di attività produttive in base al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 44, in Dir. amm., 1998, 541 ss. Sullo Sportello Unico, cfr. anche M. SGROI, Lo sportello unico per le attività produttive: prospettive e problemi di un nuovo modello di amministrazione, in Dir. amm., 2001, 1, 179 ss.; I.M.G. IMPASTATO, La conferenza di servizi “aperta” nel d.p.r. n. 447 del 1998 ovvero della “semplificazione partecipata”, in Dir. amm., 2001, 4, 481 ss.

[92] Così G. GARDINI, La conferenza di servizi: natura e scopi. L’evoluzione dell’istituto dalla l. n. 241 del 1990 al regolamento sullo sportello unico, in Le istituzioni del federalismo, nr. 6/1999, 1275.

[93] Su questi temi, in generale, cfr. R. GRECO, Privatizzazione di servizi pubblici e poteri di intervento della p.a. a tutela dell’interesse collettivo: una vicenda esemplare, in Giur. merito, 2007, 6, 1767 ss.; S. Giacchetti, Giurisdizione amministrativa e l. n. 15 del 2005: verso la riscoperta dell'unitarietà dell'interesse pubblico o verso una riserva indiana? in Cons. St., 2005, II, 395 ss.; P. Carpentieri, La razionalità complessa dell'azione amministrativa come ragione della sua irriducibilità al diritto privato, in Foro amm. Tar, 2005, 7-8, 2652 ss.

[94] Cfr.

 Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 1998, nr. 515.

[95] Cfr. Cass. civ., sez. un., 4 gennaio 1995, nr. 91.

[96] Cfr. Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2001, nr. 105.

[97] Cfr. Tar Veneto, 1 luglio 1997, nr. 1083.

[98] Cfr. Tar Lecce, sez. II, 14 maggio 1997.

[99] Cfr. Tar Lazio, Sez I, 20 gennaio 1995, nr. 62.

[100] Cfr. F.G. Scoca, L'analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., 3-4, 1999, 289.

[101] Cfr. I.M.G. IMPASTATO, op. cit.

[102] Cfr. A. DAPAS – L. VIOLA, La nuova disciplina della conferenza di servizi, in R. GAROFOLI (a cura di), La nuova disciplina del procedimento e del processo amministrativo, cit., 67 ss.