Annullamento
dell’aggiudicazione ed effetti sul contratto[1]
di Roberto Caponigro
1. Il rapporto di
presupposizione tra aggiudicazione e contratto – 2. La qualificazione giuridica
degli effetti prodotti sul contratto dall’annullamento dell’aggiudicazione - 3.
Il “falso” problema del riparto di giurisdizione – 4. Il “vero” problema della
satisfattività della tutela dell’interesse sostanziale - 5. Il rapporto tra
annullamento dell’aggiudicazione e contratto nell’esperienza europea - 6. Le
prospettive evolutive a seguito della direttiva ricorsi 2007/66/CE – 7.
Conclusioni.
1. Il
rapporto di presupposizione tra aggiudicazione e contratto
Lo
studio degli effetti prodotti dall’annullamento dell’aggiudicazione, in via di
autotutela o in sede giurisdizionale, sul contratto di appalto medio tempore stipulato tra la stazione
appaltante e l’impresa aggiudicataria della gara pubblica involge complesse e delicate
questioni di tipo sia sostanziale sia processuale, le quali, almeno in parte,
potranno essere superate con il recepimento della c.d. direttiva ricorsi.
Un contratto
di appalto stipulato da una amministrazione pubblica o, comunque, da un soggetto
aggiudicatore ai sensi del codice dei contratti pubblici si distingue da un
analogo contratto stipulato tra soggetti privati essenzialmente per la
rilevanza giuridica assunta dai motivi che spingono la parte pubblica a
contrarre, ma anche, e soprattutto, per le modalità di scelta del contraente.
La libertà di
scelta del contraente costituisce uno dei fondamentali pilastri dell’autonomia negoziale,
per cui il contraente privato, di norma, può scegliere discrezionalmente con
chi contrarre, mentre la pubblica amministrazione è tenuta a scegliere il
proprio contraente in esito ad una apposita procedura ad evidenza pubblica.
Di talché,
sussiste una linea di netta demarcazione tra il procedimento di scelta del
contraente, disciplinato da norme pubblicistiche, all’interno del quale vivono
posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo perché contrapposte ad
un’amministrazione che agisce nell’esercizio del potere[2],
e l’esecuzione del contratto, disciplinato da norme di diritto privato e fonte
di obbligazioni e diritti soggettivi.
Il
provvedimento conclusivo del procedimento ad evidenza pubblica di scelta del
contraente è costituito dall’aggiudicazione definitiva, che, ai sensi dell’art.
11, co. 7, d. lg. 163/2006, non equivale anche ad accettazione dell’offerta.
Pertanto,
mentre prima dell’entrata in vigore del “codice” si riteneva che, accanto alla
natura provvedimentale, l’aggiudicazione avesse solitamente anche natura
negoziale di adesione dell’amministrazione all’offerta migliore[3],
nel sistema attuale non può esservi dubbio che l’aggiudicazione ha natura
esclusivamente provvedimentale, in quanto costituisce l’ultimo atto,
effettivamente lesivo della sfera giuridica degli altri aspiranti, della
sequenza di scelta del contraente, e non ha affatto natura negoziale.
La
stipulazione del contratto tra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria,
invece, dà luogo al rapporto paritetico e costituisce il primo atto della fase
privatistica attinente alla esecuzione del rapporto.
La
manifestazione di volontà dell’amministrazione, quindi, è espressa con la
scelta del contraente ed è doppiata, ai fini negoziali, con la stipulazione del
contratto, per cui sussiste un rapporto di strettissima connessione ed, anzi,
di presupposizione necessaria tra gli atti del procedimento ad evidenza
pubblica volto all’individuzione del contraente, di cui l’aggiudicazione
costituisce il provvedimento conclusivo, ed il contratto stipulato con il
soggetto aggiudicatario.
Peraltro, mentre le questioni che
tradizionalmente sono state oggetto di approfondimento riguardano la
qualificazione giuridica degli effetti che si producono sul contratto di appalto
a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione ed il plesso giurisdizionale
competente a giudicare sui vizi del contratto derivanti da illegittimità del provvedimento
di aggiudicazione o degli altri atti di gara, sono meritevoli di un’attenta analisi
anche e soprattutto i correlati argomenti delle modalità di effettiva tutela
dell’interesse sostanziale dell’aspirante all’aggiudicazione vittorioso in
giudizio e, in una prospettiva evolutiva, delle possibilità che ha il
legislatore nazionale di rendere più efficace il sistema attraverso il
recepimento della direttiva ricorsi 2007/66/CE.
2. La qualificazione giuridica degli effetti prodotti sul
contratto dall’annullamento dell’aggiudicazione.
La questione
relativa alla qualificazione giuridica degli effetti che si producono sul
contratto di appalto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione può essere
utilmente affrontata partendo dall’esame degli artt. 246, co. 4, d.lg. 163/2006
e 20, co. 8, d.l. 185/2008.
L’art. 246,
co. 4, del codice dei contratti pubblici, recante norme processuali per le
controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi, stabilisce
che la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la
“caducazione” del contratto già stipulato[4].
Analogamente, ai
sensi dell’art. 20, co. 8, d.l. 185/2008, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art.
Tali norme, attribuendo
la massima rilevanza all’interesse pubblico alla sollecita realizzazione
dell’opera, dispongono che il contratto già stipulato sia “insensibile” alla
pronuncia giurisdizionale di annullamento degli atti di gara, sicché, può ben
affermarsi che esse, avendo carattere derogatorio, postulano un principio
opposto, vale a dire che, al di fuori di quella determinata tipologia di
controversie[6],
l’annullamento dell’aggiudicazione determina la “caducazione” del contratto, a
prescindere dallo stato di esecuzione dello stesso[7].
In altri
termini, rilevato che nell’ipotesi in cui il legislatore ha voluto attribuire
la massima rilevanza all’interesse pubblico alla sollecita realizzazione
dell’opera, preservando il contratto dalla “caducazione” derivante dall’annullamento
dell’aggiudicazione, lo ha sancito espressamente, occorre ritenere che nelle
ipotesi ordinarie ha inteso qualificare in termini di “caducazione” la
patologia che affligge il contratto a seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione[8].
L’art. 14, co.
2, d.lg. 190/2002, decreto abrogato dall’art. 256 d.lg. 163/2006, invece,
qualificava in termini di “risoluzione” gli effetti spiegati sul contratto
dall’annullamento dell’aggiudicazione.
Il passaggio
dal concetto di “risoluzione” a quello di “caducazione” deve verosimilmente
essere ricollegato al fatto che l’illegittimità dell’aggiudicazione si concreta
in un vizio dell’atto presupposto, non del rapporto contrattuale, per cui la
pronuncia di annullamento giurisdizionale, da cui deriva il travolgimento del
contratto, non può comportarne la risoluzione, che è legata ad un’alterazione
funzionale del sinallagma contrattuale e non ad un vizio genetico dello stesso
il quale, invece, potrebbe eventualmente determinare la nullità del contratto.
Le fasi
dell’evidenza pubblica mirano a tutelare interessi sia generali sia dei
soggetti partecipanti alla procedura e sono espressione dei principi
fondamentali di concorrenza, imparzialità e buon andamento, sicché la procedura
di evidenza pubblica è considerata presupposto o condizione legale di efficacia
del contratto.
In altri
termini, la legittimità dell’aggiudicazione costituisce un requisito
indispensabile ai fini della rispondenza del titolo al modello legale di riferimento
e della validità del contratto, fermo restando che la sua invalidità, ove
dipendente dall’assenza di tale presupposto, ossia dall’illegittimità
dell’aggiudicazione, non dà luogo a nullità, annullabilità o rescindibilità, ma
a caducabilità, destina a convertirsi in caducazione del contratto con la sentenza
di annullamento dell’aggiudicazione[9].
Il complessivo
sistema normativo, in sostanza, consente di ritenere che l’illegittimità
dell’aggiudicazione genera un vizio del titolo negoziale particolarmente grave
in quanto lede non solo l’interesse pubblico a che la stazione appaltante
stipuli con il “miglior” contraente possibile, ma anche l’interesse pubblico, e
privato dei singoli imprenditori, alla tutela della libertà di concorrenza tra
le imprese, per cui l’annullamento giurisdizionale del provvedimento travolge
il contratto in via automatica.
L’adesione
alla tesi della caducazione automatica del contratto come effetto della
sentenza di annullamento degli atti di gara, basata sul vigente corpus
normativo ed in particolare argomentando ex
artt. 246, co. 4, d.lg. 163/2006 e 20, co. 8, d.l. 185/2008, porta a superare
le tesi prevalentemente emerse in passato nel dibattito dottrinario e
giurisprudenziale[10].
La tesi
tradizionale della giurisprudenza civile optava per l’annullabilità del
contratto stipulato sulla base di un’aggiudicazione illegittima ai sensi degli
artt. 1425 c.c. (incapacità legale di contrarre) o 1427 c.c. (vizio del
consenso) in quanto le norme che regolano le procedure ad evidenza pubblica
sono finalizzate a consentire la corretta formazione della volontà del
contraente pubblico, sicché la loro violazione implicherebbe un vizio del
consenso manifestato dalla pubblica amministrazione o, secondo altra ricostruzione
dogmatica, ne rivelerebbe l’incapacità a contrarre[11].
La conseguenza
più problematica di tale impostazione è stata individuata nel fatto che la sola
stazione appaltante sarebbe legittimata alla proposizione della domanda di
annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1441 c.c., laddove le norme
sull’evidenza pubblica, come detto, sono poste non solo nell’interesse del
contraente pubblico ad individuare il “miglior” contraente, ma anche a tutela
della par condicio delle imprese e, quindi, a tutela della libertà di
concorrenza[12] [13].
L’attribuzione
al solo contraente pubblico della legittimazione a chiedere l’annullamento del
contratto, insomma, ostacola una tutela piena dell’interesse sostanziale dell’impresa
ricorrente vittoriosa in giudizio, anche se, a fronte dell’inerzia
dell’amministrazione rispetto all’obbligo di conformarsi al giudicato di
annullamento dell’aggiudicazione, è stato comunque ritenuto ammissibile il
giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo[14].
Una diversa
opzione esegetica ha portato a ritenere che il contratto concluso a seguito di
un’aggiudicazione illegittima sia affetto da nullità assoluta ai sensi
dell’art. 1418, co. 1, c.c. per violazione di norme imperative in ragione della
natura inderogabile delle disposizioni che regolano la scelta del contraente ai
fini dell’affidamento di un appalto pubblico, le quali conterrebbero un
implicito divieto di stipulare con soggetti che non siano risultati legittimi
vincitori della gara[15].
Secondo altra
ricostruzione, la nullità del contratto deriverebbe dal fatto che
l’annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, degli atti di gara
per motivi di legittimità, facendo venire meno ex tunc il provvedimento di aggiudicazione, determinerebbe una
mancanza originaria del consenso dell’amministrazione all’assunzione del
vincolo negoziale, per cui il difetto genetico del consenso, impedendo la
formazione dell’idem consensus,
produrrebbe la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, co. 2, c.c.[16].
La tesi della
nullità presenta delle indubbie criticità in quanto la patologia del contratto
potrebbe essere accertata, senza limiti di prescrizione, su iniziativa di
chiunque vi abbia interesse, con evidente pregiudizio delle esigenze di
certezza e di stabilità dei rapporti giuridici della pubblica amministrazione.
Sulla base di
una impostazione ancora diversa, è stato sostenuto che l’annullamento, in sede
giurisdizionale o in via di autotutela, determina che la stazione appaltante
abbia stipulato senza la necessaria legittimazione, che era stata conferita
dagli atti amministrativi poi annullati, e ciò comporterebbe l’inefficacia
sopravvenuta del contratto in quanto, nei contratti ad evidenza pubblica, gli
atti della serie pubblicistica e quelli della serie privatistica sono
indipendenti quanto alla validità, ma i primi condizionano l’efficacia dei
secondi, nel senso che, venendo meno per qualsiasi causa uno degli atti del
procedimento, il contratto diviene ab origine inefficace[17].
L’inefficacia
sarebbe di tipo relativo, per cui potrebbe essere chiesta solo dalla parte che
abbia ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, sicché, di regola, il
contratto rimarrebbe vincolante inter
partes, nonostante l’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione in sede
giurisdizionale, fino all’adozione di iniziative da parte dei privati
interessati, atte a far valere il vizio[18].
L’interesse
dall’amministrazione a far venire meno situazioni riconosciute ormai
illegittime, quindi, sarebbe in qualche modo penalizzato, fermo restando che la
stazione appaltante potrebbe comunque annullare in via amministrativa gli atti
di gara esercitando il proprio potere di autotutela.
L’inefficacia
successiva del contratto medio tempore
stipulato, comunque, non pregiudicherebbe i diritti acquistati dai terzi in
buona fede, in applicazione analogica della normativa dettata dagli artt. 23 e
25 c.c. per le associazioni e fondazioni, ritenuta estensibile anche alla
pubblica amministrazione quale persona giuridica ex art. 11 c.c.
In definitiva,
ad avviso di chi scrive, militano a favore della qualificazione giuridica in
termini di caducazione automatica degli effetti del contratto a seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione una serie di ragioni di tipo sia letterale che sistematico.
In primo
luogo, come detto, gli artt. 246, co. 4, d.lg. 163/2006 e l’art. 20, co. 8,
d.l. 185/2008, convertito in l. 2/2009, avendo carattere derogatorio, postulano
il principio che, al di fuori delle controversie afferenti alla realizzazione
delle “grandi opere”, l’annullamento dell’aggiudicazione determina la
“caducazione” degli effetti del contratto, a prescindere dallo stato di
esecuzione dello stesso.
Sotto un profilo
sistematico, occorre poi ribadire che le norme dell’evidenza pubblica non
possono essere limitate al piano della tutela dello specifico interesse del
contraente pubblico, atteso che la relativa normativa, specie di origine
comunitaria, è finalizzata anche alla tutela dei principi fondamentali della
concorrenza e del mercato e, quindi, alla tutela della par condicio tra i partecipanti alla gara, sicché nel complesso
rapporto amministrativo plasmato dalle norme sull’evidenza pubblica la stazione
appaltante è tenuta ad osservare ed a garantire il rispetto di norme a tutela
di un interesse della collettività anche trascendente l’interesse specifico del
contraente pubblico.
La
ricostruzione secondo cui l’aggiudicazione costituisce il presupposto
determinante del contratto, inoltre, conduce ragionevolmente a ritenere,
secondo la logica dell’effetto caducante automatico, che l’eliminazione dal
mondo giuridico del provvedimento amministrativo, travolto ex tunc dall’annullamento, comporta anche la caducazione
automatica, non necessitante di pronunce costitutive, degli effetti del
negozio.
A sostegno
della tesi dell’efficacia caducante, nel caso di annullamento giurisdizionale,
così come in quello di annullamento in via di autotutela o a seguito di ricorso
giustiziale, dell’aggiudicazione o, comunque, degli atti di gara, depone la
valorizzazione del rapporto di consequenzialità necessaria tra il procedimento
di scelta del contraente ed il contratto successivamente stipulato, atteso che
il previo esperimento del procedimento di evidenza pubblica, anche nella
richiamata prospettiva comunitaria di tutela della libertà di concorrenza e del
mercato, assume la fisionomia propria di un presupposto o di una condizione
legale di efficacia del contratto[19].
L’annullamento,
quindi, segna la carenza in via retroattiva di uno dei presupposti di efficacia
del contratto che, in tal modo, resta definitivamente privato dei suoi effetti
giuridici, allo stesso modo che nel diritto civile, in virtù del nesso
inscindibile di connessione che avvince più negozi giuridici collegati in via
necessaria, la perdita di efficacia di uno dei contratti non ingenera
un’ipotesi di invalidità degli altri contratti, ma innesca un fenomeno di
perdita di efficacia di una fattispecie pattizia che non può sopravvivere
orfana delle altre tessere del mosaico negoziale, fenomeno scolpito dal
brocardo simul stabunt simul cadent[20].
Il meccanismo
dell’effetto caducante, insomma, costituisce espressione di un principio
generale che coglie il nesso di connessione inscindibile tra una pluralità di
atti – siano essi solo negozi giuridici di diritto privato, solo atti
amministrativi ovvero, come nel caso di specie, costituiscano una fattispecie
mista di collegamento tra provvedimento amministrativo e contratto di diritto
privato – relativi ad una vicenda sostanzialmente unitaria.
D’altra parte,
la stessa giurisprudenza civile ha recepito la tesi della caducazione
automatica del contratto, rilevando che la fase esecutiva del rapporto è priva
di autonomia propria, in quanto destinata a subire gli effetti del vizio che
inficia il provvedimento amministrativo cui è collegata nonché a restare
immediatamente travolta in conseguenza del suo annullamento senza richiedere
pronunce costitutive di caducazione o atti di ritiro dell’amministrazione[21].
In
particolare, è stato evidenziato che la caducazione, in sede giurisdizionale o
amministrativa, di atti della fase di formazione della volontà contrattuale
dell’amministrazione priva quest’ultima, con efficacia ex tunc, della legittimazione a negoziare, per cui l’organo
amministrativo che ha stipulato il contratto, una volta che viene a cadere, con
effetto ex tunc, uno degli atti del
procedimento costitutivo della volontà della pubblica amministrazione, come la
deliberazione a contrarre, il bando o l’aggiudicazione, si trova nella
condizione di avere stipulato iniure,
privo della legittimazione che gli è stata conferita dai precedenti atti
amministrativi; l’annullamento della fase sostanziale dell’aggiudicazione
segna, in via retroattiva, la carenza di uno dei presupposti di efficacia del
contratto che, pertanto, viene privato dei suoi effetti giuridici.
In tal senso,
infine, come meglio si vedrà infra,
la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2008, n.
9.
La
qualificazione giuridica degli effetti giuridici del contratto stipulato medio tempore a seguito
dell’annullamento dell’aggiudicazione ha significativi risvolti in ordine al
riparto tra le giurisdizioni e, soprattutto, alla complessa questione della
effettività della tutela dell’imprenditore illegittimamente pretermesso.
In proposito,
è stato evidenziato che, ove si optasse per la tesi dell’annullamento, della
risoluzione del contratto e, forse, dell’inefficacia relativa, trattandosi di
pronunce costitutive, sarebbe necessaria la proposizione di domande intese a
conseguire una statuizione che elimini gli effetti del contratto, risultandone
precluso ogni apprezzamento incidentale della sua inefficacia, mentre, optando
per la tesi della caducazione automatica (o anche della nullità) l’inefficacia
del contratto si produce automaticamente e tale conseguenza, da accertare con
pronunce dichiarative, può anche essere delibata in via incidentale[22].
3. Il “falso” problema del riparto di giurisdizione.
L’art. 244
d.lg. 163/2006 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti,
nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale; sono altresì devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti
sanzionatori emessi dall’Autorità nonché quelle relative al divieto di rinnovo
tacito dei contratti, alla clausola di revisione del prezzo ed al relativo
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica e
quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi.
La linea di
demarcazione tra la fase pubblicistica della scelta del contraente e la fase
privatistica dell’esecuzione del contratto è costituita dalla stipulazione del
contratto, da cui origina il rapporto paritetico.
Peraltro,
rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, sebbene relative ad
atti successivi alla stipulazione del contratto, le controversie che attengono
all’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi
incidenti sull’aggiudicazione e, di riflesso, sul contratto, come, ad esempio,
la revoca dell’aggiudicazione, mentre gli atti di autotutela che incidono
direttamente sul contratto, quali il recesso o la risoluzione, sono atti
privatistici con conseguente giurisdizione del giudice ordinario[23].
In altri
termini, dopo la stipula del contratto occorre di volta in volta accertare la
consistenza delle posizioni soggettive incise al fine di applicare l’ordinario
criterio di riparto della giurisdizione[24].
Sulla base
della norma attributiva della giurisdizione esclusiva in ordine alle controversie
relative a procedure di affidamento di appalti pubblici (ora art. 244 d.lg.
163/2006, in precedenza art. 6, co.
Di contro, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione[26]
- evidenziato che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, non
sono più possibili dubbi ermeneutici sulla possibile estensione della
giurisdizione esclusiva che può essere istituita o ampliata, per esigenze di
concentrazione della tutela, per impedire la moltiplicazione dei giudizi e
comunque per garantire pienezza di tutela al cittadino attraverso un unico
giudizio soltanto a condizione che le posizioni di diritto soggettivo fatte
valere si collochino in un’area di rapporti nella quale la pubblica
amministrazione agisce attraverso poteri autoritativi, ovvero si avvalga della
facoltà riconosciuta dalla legge di adottare strumenti negoziali in
sostituzione del potere autoritativo ai sensi dell’art.
Di talché,
considerato che nell’ordinamento processuale vige il principio generale della
inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione, salve deroghe
normative espresse non rinvenibili nella fattispecie, il giudice della
giurisdizione ha ribadito che i riflessi sul contratto d’appalto del sistema
delle irregolarità-illegittimità che affliggono la procedura amministrativa a
monte devono essere scrutinati in ogni caso dal giudice ordinario, atteso che
la controversia non ha ad oggetto i provvedimenti relativi alla scelta del
contraente, ma il successivo rapporto di esecuzione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, quindi,
è consolidata nel ritenere che spetta al giudice ordinario la giurisdizione
sulla domanda volta a conseguire tanto la dichiarazione di nullità quanto
quella di inefficacia, ovvero l'annullamento, del contratto di appalto pubblico
a seguito dell'annullamento della delibera di scelta del contraente privato
adottata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica in quanto la
controversia non ha ad oggetto i provvedimenti riguardanti la scelta del
contraente, ma il successivo rapporto di esecuzione del contratto derivante
dalla sua stipulazione e rispetto al quale gli interessati invocano
l’accertamento di un aspetto patologico al fine di impedirne l'adempimento, sicché,
per un verso, gli interessati esibiscono situazioni giuridiche soggettive
aventi consistenza di diritti soggettivi, per altro verso, si postula una
verifica, da parte del giudice, di conformità alla normativa positiva delle
regole in base alle quali l’atto negoziale è sorto ovvero è destinato a
produrre i suoi effetti tipici[27].
La
giurisdizione del giudice ordinario, pertanto, sussiste quando si tratta di
individuare, con statuizioni idonee a passare in giudicato, le conseguenze prodotte
sul contratto dalla sentenza del giudice amministrativo di annullamento
dell’aggiudicazione della gara[28].
L’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 30 luglio 2008, n. 9[29],
ha ritenuto di non doversi discostare dal descritto orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla
domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l’accertamento
dell’inefficacia del contratto, la cui aggiudicazione sia stata annullata dal
giudice amministrativo, atteso che nel vigente sistema non sussiste una
espressa previsione normativa di carattere generale sulla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti la
fase di esecuzione del contratto d’appalto, sicché nel caso di una specifica
domanda proposta da chi abbia chiesto ed ottenuto dal giudice amministrativo
l’annullamento dell’aggiudicazione, sussiste la giurisdizione civile quando si
intendano far accertare, con efficacia di giudicato, le conseguenze che la
medesima sentenza di annullamento ha prodotto sul contratto[30].
La decisione
dell’Adunanza Plenaria ha però specificato, e questo mi sembra essere il punto
nevralgico della decisione, che - sebbene alla richiesta di annullamento
dell’aggiudicazione al giudice amministrativo non possa accompagnarsi la
domanda di reintegrazione in forma specifica che, incidendo necessariamente sul
contratto e quindi sulla fase negoziale e sui diritti soggettivi, esula dai
poteri giurisdizionali amministrativi – sul piano del sistema della giustizia
amministrativa non vi è una diminuzione di tutela del soggetto che abbia
ottenuto l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione in quanto la
sentenza di annullamento dell’aggiudicazione determina in capo all’amministrazione
soccombente l’obbligo di conformarsi alle relative statuizioni, nell’ambito
degli ulteriori provvedimenti che rimangono salvi ai sensi dell’art.
In altri
termini, l’annullamento dell’aggiudicazione è costitutivo di un vincolo
permanente e puntuale sulla successiva attività dell’amministrazione, il cui
contenuto non può prescindere dall’effetto caducatorio del contratto stipulato,
sicché, in sede di esecuzione della sentenza, l’amministrazione deve rilevare
la sopravvenuta caducazione del contratto conseguente all’annullamento
dell’aggiudicazione e, ove l’amministrazione non si conformi puntualmente ai
principi contenuti nella sentenza ovvero in caso di sua inerzia, l’interessato
può instaurare il giudice di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo,
nell’esercizio della sua giurisdizione di merito, ben può sindacare in modo
pieno e completo l’attività posta in essere dall’amministrazione o anche il suo
comportamento omissivo adottando tutte le misure, direttamente o per il tramite
di un commissario ad acta, necessarie
ed opportune per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e per
consentire un corretto riesercizio del potere amministrativo, assicurando al
ricorrente vittorioso in giudizio il bene della vita effettivamente perseguito
attraverso il giudizio di legittimità[31].
La carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo sull’accertamento degli effetti del
contratto medio tempore stipulato a
seguito dell’aggiudicazione illegittima, tuttavia, continua ad essere contestata[32].
In
particolare, è stato sostenuto, da un lato, che, escludendo le controversie
sulla sorte del contratto dalla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, la norma attributiva della giurisdizione esclusiva sarebbe del
tutto inutile, dall’altro, che la stipulazione del contratto, ai sensi
dell’art. 11 d.lg. 163/2006, è compresa nella fase della procedura di
affidamento[33].
L’inclusione
della stipulazione del contratto nell’ambito della procedura di affidamento è
stata ipotizzata in quanto l’aggiudicazione, nella prospettiva dell’art. 11
d.lg. 163/2006, costituisce un momento predeterminativo fondamentale, per
quanto inidoneo a rendere completa la fase dell’affidamento, e svolge, nei
confronti della stipulazione, un ufficio analogo, nella struttura e funzione
dei provvedimenti amministrativi, a quello delle deliberazioni preliminari e
dei pareri conformi, implicando necessariamente un ulteriore momento nel quale
l’affidamento interviene in concreto e spostando così l’affidamento al momento
della stipulazione del contratto.
E’ stato
altresì ritenuto che, sostituendo il vecchio termine “risoluzione” con il nuovo
“caducazione”, la previsione normativa di cui all’art. 246, co. 4, d.lg.
163/2006 potrebbe prestarsi ad un’interpretazione a contrario in quanto, se l’eccezione è che il contratto non sia
caducato dall’annullamento, la regola, viceversa, è che la sorte del negozio,
per il caso di atti di gara illegittimi, sia la caducazione; in tal modo, il
legislatore avrebbe riportato il giudizio sulla sorte del contratto da
procedura viziata nell’alveo della giurisdizione amministrativa, reputando che
l’annullamento dell’aggiudicazione, come di altri atti del procedimento,
determini ipso jure l’inefficacia
istantanea del negozio giuridico stipulato[34].
Seguendo tale
traiettoria argomentativa, il giudice amministrativo, annullando la gara,
avrebbe il potere – dovere di dichiarare caducato il contratto in quanto
l’annullamento della gara ha efficacia caducante dell’intera fase negoziale in
virtù del rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di evidenza
pubblica ed il contratto successivamente stipulato.
Una
giurisprudenza successiva alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 27169/2007 - partendo dall’assunto già evidenziato dalla Quarta
Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza di rimessione 21 maggio 2004, n.
3355, secondo cui, per un verso, l’attribuzione delle controversie relative
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici alla giurisdizione
amministrativa esclusiva risulterebbe del tutto inutile se non si intendesse
tale ambito di competenza come comprensivo anche delle questioni relative alla
validità ed all’efficacia del contratto e, per altro verso, l’esclusione di
tali questioni dal novero di quelle conoscibili dal giudice amministrativo
determinerebbe l’inaccettabile conseguenza di costringere il ricorrente ad un
faticoso, farraginoso e dispendioso itinerario giurisdizionale, dal giudice
amministrativo (per l’annullamento dell’aggiudicazione) a quello ordinario (per
la statuizione relativa alla sorte del contratto) e, forse, di nuovo a quello
amministrativo (per il risarcimento del danno) per ottenere giustizia di
un’unica vicenda sostanziale – ha, aderendo allo schema della caducazione
automatica degli effetti del contratto, ritenuto la propria giurisdizione
dichiarando inefficace la convenzione medio
tempore stipulata[35].
La questione
del riparto di giurisdizione in subiecta
materia costituisce, ad avviso di chi scrive, un falso problema.
Infatti - una
volta condivisa la tesi della caducazione automatica del contratto[36]
e rilevato che, a prescindere dalla possibilità del suo accertamento in via
incidentale, la sentenza di annullamento dell’aggiudicazione determina in capo
all’amministrazione soccombente l’obbligo di conformarsi alle relative
statuizioni in quanto l’annullamento dell’aggiudicazione è costitutivo di un
vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell’amministrazione,
il cui contenuto non può prescindere dall’effetto caducatorio del contratto
stipulato - non vi è alcun motivo di negare la giurisdizione del giudice
ordinario quando si tratta di individuare, con statuizioni idonee a passare in
giudicato, le conseguenze prodotte sul contratto dalla sentenza del giudice
amministrativo di annullamento dell’aggiudicazione della gara.
La chiave di
volta della soluzione del problema, invece, è nella qualificazione, in termini
di caducazione automatica degli effetti, del vizio dell’attività negoziale, la
qual cosa garantisce sia il rispetto della giurisdizione del giudice ordinario
sia la completezza ed effettività della tutela affidata al giudice
amministrativo in ragione della portata conformativa della sentenza di
annullamento[37].
Di talché, ove
il ricorrente non si limiti a chiedere l’annullamento degli atti, ma formuli
una richiesta volta ad ottenere anche una pronuncia sul contratto medio tempore stipulato dalla
aggiudicataria controinteressata con la stazione appaltante, ritengo che il
giudice amministrativo debba dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in
relazione all’azione di accertamento, potendo però, nel caso di accoglimento
del ricorso e conseguente annullamento degli atti di gara, indicare in
motivazione, per quanto attiene alla portata conformativa della sentenza, che
gli effetti del contratto devono ritenersi automaticamente caducati[38]
[39]
[40].
Peraltro,
anche nel caso in cui il ricorrente abbia proposto la sola azione impugnatoria
avverso l’aggiudicazione, la portata conformativa della sentenza di
annullamento determina, come chiaramente indicato dalla richiamata decisione
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2008, che l’amministrazione,
in sede di esecuzione della sentenza, deve rilevare la sopravvenuta caducazione
del contratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione con la
conseguenza che, in caso contrario, l’interessato può instaurare il giudizio di
ottemperanza nel quale il giudice amministrativo, nell’esercizio della propria
giurisdizione di merito, adotta tutte le misure necessarie all’integrale
esecuzione della sentenza[41].
Il dovere
dell’amministrazione di eseguire la sentenza, infatti, non riguarda solo gli
effetti eliminatori e ripristinatori della pronuncia giurisdizionale, ma anche
il momento rinnovatorio, del riesercizio del potere, rispetto al quale rileva
particolarmente l’effetto conformativo della sentenza[42].
In
particolare, quando il giudice amministrativo annulla l’atto amministrativo, lo
elimina perché ritiene che l’assetto del rapporto, fra ricorrente ed
amministrazione (ed eventuali controinteressati) non possa essere regolato da
quell’atto, sia pure sotto il profilo dei vizi dedotti dal ricorrente, e tale
statuizione, se produce certamente l’effetto di vietare all’amministrazione di
riprodurre l’atto annullato, ove l’unica alternativa possibile in senso
satisfattivo per il ricorrente è quella dell’emanazione di un altro atto con un
certo contenuto, assume anche un carattere ripristinatorio qualificato, perché
l’assetto del rapporto non potrà essere ormai definito che con l’emanazione di
quell’atto, il che significa che il giudicato produce, unitamente all’effetto
demolitorio ed a quello preclusivo, anche un effetto ordinatorio direttamente
incidente sul rapporto[43].
E’ possibile,
allora, ritenere che il giudice amministrativo, sebbene investito dalla sola
azione di annullamento dell’atto, possa e, forse, debba opportunamente
pronunciarsi in motivazione sulla caducazione automatica degli effetti del
contratto, al fine di indirizzare l’autorità amministrativa, che sovente è
incerta su quale sia la effettiva portata conformativa di una pronuncia
giurisdizionale di annullamento, ad una corretta esecuzione della sentenza[44].
4. Il “vero” problema della satisfattività della tutela
dell’interesse sostanziale.
Il problema
derivante dell’annullamento dell’aggiudicazione, ad avviso di chi scrive, non è
tanto “chi giudica che cosa”, quanto l’effettività della tutela dell’interesse
legittimo dedotto innanzi al giudice amministrativo e, quindi, la
strutturazione di un sistema che, in linea con le coordinate comunitarie, sia
in grado di coniugare la piena tutela del ricorrente vittorioso in giudizio con
la tutela dell’interesse pubblico all’individuazione del “giusto” contraente ed
al rispetto della libertà di concorrenza tra le imprese.
Il punto dal
quale partire è la considerazione che due o più soggetti privati aspirano al
medesimo bene della vita, che può essere loro attribuito solo dalla stazione
appaltante, ponendo a fondamento delle rispettive pretese titoli giuridici tra
loro incompatibili.
La delicatezza
e la complessità della questione discendono anche dalla considerazione che gli
interessi coinvolti sono plurimi e contrapposti in quanto, oltre a quello
dell’amministrazione aggiudicatrice, sussistono quantomeno l’interesse legittimo
pretensivo del ricorrente, che ritiene di essere stato illegittimamente
pretermesso dall’aggiudicazione o dalla partecipazione alla gara e che aspira
ad ottenere l’aggiudicazione o una nuova possibilità di partecipazione, e
l’interesse legittimo oppositivo del controinteressato aggiudicatario che
aspira alla conservazione del bene della vita.
E’ stato
lucidamente evidenziato che le motivazioni sostanziali a base dell’indirizzo
giurisprudenziale del giudice amministrativo in favore della sua giurisdizione
affondano nella situazione di impotenza in cui la giustizia amministrativa si è
venuta a trovare quando l’annullamento dell’aggiudicazione seguiva ad una
precedente stipulazione del contratto e, allo stesso tempo, esisteva una ferma
giurisprudenza del giudice ordinario che qualificava il contratto come
meramente annullabile su richiesta dell’amministrazione interessata; la
controversia, infatti, finiva con il trovare la sua soluzione reale nella fase
cautelare, poiché solo la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione poteva
evitare che si pervenisse alla stipulazione di un contratto poi inattaccabile
dal concorrente leso dall’illegittima aggiudicazione, mentre, una volta
stipulato il contratto, in assenza anche di un’azione di risarcimento, al
privato non rimaneva che “mettere in cornice” la sentenza di annullamento quale
soddisfazione di un interesse meramente morale[45].
Non a caso,
l’art.
Né, però, è
possibile immaginare che l’eventuale risarcimento dei danni per equivalente
patrimoniale possa essere il rimedio per tutti i mali.
Una domanda di
risarcimento avanzata in sede cognitoria, infatti, non può che essere
subordinata alla verifica della possibile esecuzione del giudicato in forma
specifica poiché una tale scansione delle domande è l’unica coerente con la
tradizione e l’esperienza del giudice amministrativo, la cui azione è diretta
in primo luogo alla correzione dell’attività amministrativa e al recupero della
sua correttezza nell’interesse pubblico non meno che di quello privato[46];
in sostanza non può essere disconosciuta la natura principalmente impugnatoria
dell’azione innanzi al giudice amministrativo, cui spetta non solo di tutelare
l’interesse privato ma di considerare e valutare gli interessi collettivi che
con esso si confrontano e, non solo di annullare, bensì di conformare l’azione
amministrativa affinché si realizzi un soddisfacente e legittimo equilibrio tra
l’uno e gli altri interessi[47].
La
funzionalizzazione dell’annullamento al solo risarcimento del danno, inoltre,
svuota la funzione cognitoria del processo amministrativo di legittimità di una
componente essenziale, vale a dire la possibilità di ripristinare
effettivamente la situazione giuridica violata, assicurando all’interessato il
pieno soddisfacimento della posizione sostanziale[48].
La tutela
risarcitoria, quindi, non può dirsi nemmeno totalmente satisfattiva
dell’interesse sostanziale dell’imprenditore, vittorioso in giudizio, che abbia
partecipato alla gara con effettive speranze di aggiudicazione in quanto, a
prescindere dalla mera eventualità del risarcimento del danno subordinato, come
noto, alla contestuale sussistenza di una serie di presupposti, l’interessato
non potrà comunque conseguire le qualificazioni e gli accreditamenti derivanti
dalla effettiva esecuzione della prestazione e, tra questi, i titoli professionali
richiesti dalle stazioni appaltanti in altre gare, i quali, invece, andranno a
beneficio del soggetto aggiudicatario in base ad un provvedimento illegittimo.
Per indagare
sulla effettività della tutela assicurata al concorrente illegittimamente pretermesso,
occorre distinguere varie ipotesi.
Il ricorrente
vittorioso in un giudizio di annullamento degli atti di gara, qualora il
contratto non sia stato ancora stipulato, può senz’altro conseguire il bene
della vita, sia esso costituito dall’aggiudicazione sia esso costituito da una
mera chance di partecipazione, cui
aspirava con la proposizione del ricorso, attraverso il nuovo esercizio del
potere amministrativo che segue l’annullamento giurisdizionale.
La situazione
inevitabilmente si complica quando medio
tempore la stazione appaltante abbia stipulato il contratto con
l’aggiudicatario la cui aggiudicazione sia successivamente riconosciuta
illegittima.
L’annullamento
dell’aggiudicazione, travolgendo il contratto medio tempore stipulato, potrebbe comunque determinare l’integrale
soddisfazione del bene della vita quando le prestazioni non siano ancora state
eseguite, mentre l’esecuzione totale delle prestazioni oggetto del contratto determina
che il ricorrente vittorioso in giudizio possa solo ottenere il risarcimento
per equivalente patrimoniale e l’esecuzione parziale delle stesse, invece, può
determinare, ove esigenze oggettive non impediscano un’interruzione delle
prestazioni, un’ipotesi mista di tutela in forma specifica, per le prestazioni
ancora da eseguire, e per equivalente patrimoniale, per le prestazioni già
eseguite.
Tali soluzioni
sono senz’altro possibili ed, anzi, costituiscono l’essenza dell’attività
amministrativa da porre in essere in esecuzione della sentenza di annullamento.
Il giudizio
amministrativo, in sostanza, guarda non solo al passato, ma anche al futuro in
quanto l’effettività della tutela dipende dal modo in cui la sentenza vincoli
il successivo comportamento dell’amministrazione, identificando il modo
corretto di esercizio del potere e fissando la corretta sistemazione degli
interessi, ed in questo si concreta il suo effetto conformativo[49].
La questione
centrale, in tale ottica, è costituita dalla individuazione della consistenza
del vincolo posto alla successiva attività amministrativa, che dipende dalla
natura, discrezionale o vincolata, del potere amministrativo esercitato nel
caso di specie e dal vizio di legittimità per il quale è stato accolto il
ricorso e, per l’effetto, annullato l’atto, nel senso che tanto più penetranti
sono le statuizioni contenute nella pronuncia giurisdizionale quanto più ne
risulta conformato l’esercizio del potere che l’amministrazione è tenuto ad
esercitare nella esecuzione della sentenza[50].
Peraltro, con
la caducazione automatica del contratto stipulato, quando lo stesso sia stato
in tutto o in parte eseguito, occorre indagare anche la sorte delle
obbligazioni adempiute che hanno avuto nel medesimo contratto la loro fonte.
La
giurisprudenza amministrativa ha sovente ritenuto che, in applicazione del
principio di tutela dei diritti acquistati in buona fede, l’inefficacia non
incide sugli atti compiuti medio tempore
in base al contratto già stipulato[51].
In
particolare, è stato sottolineato che l’amministrazione pubblica, in forza
dell’art. 11 c.c., è pur sempre una persona giuridica ed è pertanto soggetta,
oltre che alle norme di diritto pubblico, alle norme civilistiche essenziali
che disciplinano le persone giuridiche, per cui l’annullamento della delibera
deve operare, per principio generale, senza pregiudizio dei diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione medesima (art. 23, co. 2, c.c.), circostanza questa che consente
di integrare l’esigenza del rispetto delle norme di diritto pubblico disciplinanti
l’evidenza pubblica con il rispetto dei diritti dei terzi[52].
La tesi, che
sembra condivisibile, non è unanimemente accettata, tanto che in dottrina, a
seguito del venire meno con effetto ex
tunc delle obbligazioni generate dal contratto caducato, è stata ipotizzata
per le prestazioni già eseguite l’applicabilità dell’art. 936 c.c. il quale, in
relazione alle opere fatte da un terzo con materiali propri, obbliga il
proprietario del fondo a pagare a sua scelta il valore dei materiali e il
prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore del fondo, ovvero degli
artt. 2041 e 2042 c.c. tema di azione generale di arricchimento[53].
La
giurisprudenza civile, anzi, è orientata a ritenere che quanto dovuto
all’aggiudicatario, la cui aggiudicazione è stata annullata, per i lavori posti
in essere risponde a logiche diverse da quelle che presiedono alla
controprestazione, così da non potersi definire prezzo o comunque corrispettivo
della prestazione resa, ma esclusivamente indennità derivanti dall’art. 2041
c.c.[54].
Altra
interessante questione riguarda gli esatti contorni dell’art. 246, co. 4, d.lg.
163/2006, secondo cui, come più volte evidenziato, la sospensione o
l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già
stipulato ed il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per
equivalente.
Tale norma
esclude senz’altro che il contratto sia travolto dall’annullamento
dell’aggiudicazione, anche se è stato osservato come la norma non esclude
affatto che, intervenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, il titolo sia
caducato se l’amministrazione dichiara di volere proprio questo effetto, vale a
dire che, se l’annullamento dell’aggiudicazione di per sé non produce alcun
effetto sul contratto già stipulato, l’amministrazione, una volta accertata in
sede giurisdizionale l’illegittimità degli atti di gara, potrebbe valutare, in
relazione al caso concreto e sussistendone i relativi presupposti,
l’opportunità di invocare in via di autotutela l’effetto caducante[55].
La suggestiva
tesi coglie importanti profili dell’assetto di interessi che si delinea a
seguito della pronuncia giurisdizionale, ponendo in rilievo come occorrerebbe
valutare caso per caso onde verificare se alla stazione appaltante
effettivamente convenga far eseguire la prestazione dal contraente la cui
aggiudicazione è stata riconosciuta illegittima e risarcire il danno per
equivalente al ricorrente vittorioso in giudizio ovvero differire l’esecuzione
dei lavori, non ancora iniziati o comunque non ultimati, ove valuti non sussistere
un pressante interesse ad una loro immediata realizzazione.
Tuttavia, ad
avviso di chi scrive, non è persuasiva atteso, da un lato, che la valutazione
del preminente interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell’opera, così
nell’art. 246, co. 4, d.lg. 163/2006 come nell’art. 20, co. 8, d.l. 185/2008
convertito in l. 2/2009, è compiuta “a monte” dal legislatore, per cui la
stazione appaltante “a valle” non ha più il potere di rimetterla in
discussione, dall’altro, che, essendo escluso per legge l’effetto caducante
dell’annullamento dell’affidamento, il contratto potrebbe essere sciolto solo
per mutuo consenso e non con un atto unilaterale dell’amministrazione essendo
stato l’atto di aggiudicazione già annullato senza che, in virtù della norma di
legge, il contratto sia venuto meno.
Ne consegue
che, pur dando atto che la norma può non essere sempre coincidente con
l’interesse pubblico che concretamente la singola amministrazione
aggiudicatrice avrebbe perseguito se fosse stata investita dalla valutazione,
il contratto relativo alla realizzazione delle opere de quibus, una volta stipulato, è comunque “insensibile” alle
vicende degli atti di gara[56].
La considerazione
della intangibilità del contratto oramai stipulato ad un eventuale giudicato di
annullamento ha portato la giurisprudenza a ritenere improcedibili i ricorsi
principale ed incidentale proposti avverso gli atti di gara quando, dopo
l’introduzione del giudizio, sia stato stipulato il contratto con
l’aggiudicataria, senza che tale dichiarazione di improcedibilità si
riflettesse però sull’ammissibilità dell’azione risarcitoria che, nella fattispecie,
essendo divenuto impossibile conseguire il bene della vita a seguito della
sentenza di annullamento, costituiva l’unico mezzo effettivo di tutela della
posizione giuridica dedotta in giudizio.[57].
Peraltro,
essendo stati avanzati dubbi di compatibilità costituzionale della norma, è
stato rilevato che il richiamato art. 246 non impedisce in modo rigido e
meccanico il conseguimento di una tutela piena dell’impresa ricorrente, non
limitata al risarcimento del danno, ma soltanto rende più difficile e laboriosa
la protezione specifica dell’interesse ad ottenere, in caso di fondatezza del
ricorso, l’affidamento del contratto.
La tutela alla
reintegrazione in forma specifica, infatti, è subordinata alla duplice
condizione che il ricorso sia proposto prima della stipulazione del contratto e
che, nello stesso termine, sia adottata una pronuncia cautelare favorevole, non
riformata in appello, e poi assorbita dalla definitiva sentenza di annullamento
dell’aggiudicazione, atteso che, in tal modo, la sospensione prima e l’annullamento
poi impediscono in radice la stessa stipulazione del contratto[58].
Seguendo tale
traiettoria argomentativa, la differenza di tutela rispetto all’ipotesi
generale non sarebbe di carattere qualitativo, nel senso che risulta comunque
possibile determinare l’effetto di soddisfazione piena del ricorrente, ma
quantitativo, nel senso che tale possibilità richiede una velocità di reazione
giurisdizionale più elevata.
Il quadro dei
problemi afferenti alla tutela dell’imprenditore vittorioso in giudizio va
completato con riferimento all’ipotesi in cui la sentenza di primo grado, che
ha annullato l’aggiudicazione, sia poi ribaltata nel giudizio di appello.
In tal caso,
l’amministrazione, nel conformarsi alla sentenza esecutiva del giudice di primo
grado, può stipulare il contratto e ricevere le prestazioni da un soggetto che,
all’esito complessivo del giudizio, non è il legittimo aggiudicatario
escludendo colui che legittimamente era stato collocato al primo posto in
graduatoria.
L’originario
aggiudicatario, pretermesso in esecuzione della sentenza di primo grado, anche
a tacere delle qualificazioni, degli accreditamenti e dei titoli professionali che
avrebbe potuto conseguire eseguendo il contratto, riceve senza dubbio un
pregiudizio patrimoniale.
Tuttavia, non
può certo ritenersi responsabile di tale pregiudizio l’amministrazione
aggiudicatrice, la quale non ha dato causa alla pronuncia di primo grado, poi
riformata in appello, né avrebbe potuto sottrarsi all’esecuzione della
pronuncia di primo grado[59].
In proposito,
è stato condivisibilmente ritenuto che l’amministrazione non è tenuta al
risarcimento del danno non perché la causazione del danno non le sia
ascrivibile, ma perché, pur ricollegabile all’amministrazione, la causazione
del danno è avvenuta iure, in ragione
del contenuto del dictum, di per sé
esecutivo, del giudice di primo grado, al quale l’amministrazione stessa era
vincolata a dare attuazione, mentre al danneggiato potrebbe essere attribuita
un’indennità ai sensi dell’art. 2045 c.c.[60].
5. Il rapporto tra annullamento dell’aggiudicazione e contratto
nell’esperienza europea.
Un
apprezzabile studio ha posto a confronto le tradizioni giuridiche europee più
significative sulle relazioni esistenti tra il momento della scelta del
contraente ed il momento della stipulazione del contratto, evidenziando in via
preliminare come, da una parte, vi siano l’esperienza giuridica anglosassone, che
appare dominata dall’anima di common law
della disciplina contrattuale, e quella tedesca, che si regge sull’attribuzione
alla pubblica amministrazione di un’autonomia negoziale in tutto simile a
quella di ciascun soggetto dell’ordinamento, dall’altra, gli ordinamenti
francese e spagnolo, che, come quello italiano, sono caratterizzati da
un’impronta fortemente pubblicistica della fase di formazione della volontà
contrattuale dell’amministrazione, alla quale consegue il regime di
sindacabilità degli atti amministrativi che la compongono[61].
Nel rispetto
dei principi di pubblicità e concorrenza che sono funzionali al mercato unico
europeo, peraltro, l’atto di scelta del contraente diviene, negli appalti di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sindacabile ed
annullabile in ogni ordinamento.
Il lavoro
richiamato, tuttavia, mette in rilievo che la tutela dei terzi offerenti non
dipende tanto dalla possibilità di influire sul contratto quanto dagli
strumenti specifici apprestati dalle discipline nazionali nella fase precedente
alla stipulazione del contratto e, in questi termini, appaiono particolarmente
significativi sia gli oneri di comunicazione preventiva di rigetto dell’offerta
sia la normativa processuale volta a prevedere una tutela cautelare immediata
ed efficace, in grado di precludere all’amministrazione aggiudicatrice la
successiva stipulazione del contratto.
La soluzione
prescelta negli ordinamenti francese, inglese e tedesco, infatti, è il
mantenimento della assoluta impermeabilità del contratto stipulato alle vicende
patologiche della fase preparatoria, mentre
L’ordinamento
italiano, quindi, sebbene condivida con gli ordinamenti francese e spagnolo
l’impronta fortemente pubblicistica della fase di formazione della volontà
contrattuale dell’amministrazione, ha la caratteristica di un legame talmente
forte tra il momento di scelta del contraente e quello della stipulazione del
contratto che, a differenza che negli altri ordinamenti esaminati,
l’annullamento dell’aggiudicazione determina l’automatica caducazione degli
effetti del contratto, conseguenza che, come detto, è sconosciuta agli altri
ordinamenti, ad eccezione in parte di quello spagnolo, i quali, nel ritenere
intangibile il contratto stipulato, hanno però sviluppato sistemi
procedimentali, sotto forma di comunicazioni preventive e termini dilatori tra
comunicazione e stipulazione del contratto, e processuali, sotto forma di
tutele cautelari particolarmente efficaci, che rendono la complessiva
protezione del terzo illegittimamente pretermesso più incisiva nella fase
precedente alla stipulazione del contratto.
Tali
meccanismi di comunicazione e tutela preventiva, peraltro, sono stati
introdotti anche nell’ordinamento nazionale soprattutto in ragione delle spinte
fornite dal diritto comunitario.
In
particolare, l’art. 11 d.lg. 163/2006, da un lato, nell’escludere, al settimo
comma, qualunque valenza negoziale del provvedimento di aggiudicazione
distingue decisamente la fase di scelta del contraente, che si conclude appunto
con l’aggiudicazione, dalla fase di esecuzione del contratto, che ha avvio con
la stipulazione del contratto, dall’altro, prevede al decimo comma un termine
di trenta giorni, a partire dalla comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione, nel quale il contratto non può essere
stipulato[62].
Sul versante
della tutela cautelare, l’art. 245, co. 3, d.lg. 163/2006 ha introdotto in
materia di contratti pubblici la tutela cautelare c.d. ante causam, stabilendo che, in caso di eccezionale gravità ed
urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso, il
soggetto legittimato può proporre istanza per l’adozione di misure interinali e
provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la
proposizione del ricorso di merito e della ordinaria domanda cautelare[63].
Nella stessa
ottica, volta, per quanto possibile, alla definizione dei giudizi in materia di
appalti con la celerità utile ad evitare che l’eventuale annullamento
dell’aggiudicazione possa essere inutile alla soddisfazione in forma specifica
dell’interesse sostanziale del ricorrente, le norme acceleratorie di cui
all’art. 23 bis l. 1034/1971,
introdotte dall’art.
Il diritto
comunitario è il motore delle prospettive evolutive in materia.
La direttiva
n. 2007/66/CE, c.d. direttiva ricorsi, apporta consistenti innovazioni alla
precedente normativa comunitaria per il miglioramento dell’efficacia delle
procedure contenziose in materia di appalti pubblici, atteso che (considerando
n. 3) “le consultazioni delle parti
interessate e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno evidenziato una
serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri”.
L’obiettivo
principale della direttiva è quello di evitare che la stipulazione del
contratto costituisca un ostacolo alla tutela effettiva del partecipante che
contesta la legittimità dell’aggiudicazione della gara aspirando a divenire
contraente della pubblica amministrazione.
L’effettività
della tutela, pertanto, si presenta come una via obbligata per stare al passo
con l’Europa[64].
6. Le prospettive evolutive a seguito della direttiva ricorsi 2007/66/CE.
L’art.
La direttiva,
il cui termine di recepimento è fissato nel 20 dicembre 2009, pone alcuni
precisi vincoli normativi ed offre notevoli opportunità al legislatore
nazionale[65].
La ratio delle norme comunitarie può essere
individuata nella preoccupazione, essendo difficilmente reversibili le
conseguenze giuridiche e materiali di un contratto stipulato con il concorrente
la cui aggiudicazione è contestata, di non assicurare una tutela pienamente
satisfattiva al concorrente che propone un ricorso.
Di
conseguenza, il legislatore comunitario mira, attraverso rimedi preventivi, ad
evitare, per quanto possibile, che il contratto sia stipulato quando
l’aggiudicazione sia o possa ancora essere contestata.
Il quarto
considerando, nell’evidenziare che “fra le carenze constatate figura in
particolare l’assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la
decisione d’aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto”
fa presente che “ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una
decisione d’aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma
del contratto” e “per rimediare a questa carenza, che costituisce un serio
ostacolo ad un’effettiva tutela giurisdizionale degli offerenti interessati,
vale a dire coloro che non stati ancora definitivamente esclusi, è opportuno
prevedere un termine sospensivo minimo, durante il quale la stipula del
contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che quest’ultima
avvenga o meno al momento della firma del contratto”.
Il termine
sospensivo, ai sensi del sesto considerando, “dovrebbe concedere agli offerenti
interessati sufficiente tempo per esaminare la decisione d’aggiudicazione
dell’appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso”.
La direttiva,
pertanto, vieta alla stazione appaltante di stipulare il contratto durante il
termine dilatorio decorrente dall’aggiudicazione dell’appalto (still period sostanziale[66]).
L’art. 2 bis, paragrafo 2, della direttiva,
infatti, prevede che la conclusione di un contratto non può avvenire prima
dello scadere di un termine a decorrere dal giorno successivo alla data in cui
la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti.
Il considerando
n. 12, inoltre, stabilisce che “la proposizione di un ricorso poco prima dello
scadere del termine sospensivo minimo non dovrebbe privare l’organo
responsabile delle procedure di ricorso del tempo minimo indispensabile per
intervenire, in particolare per prorogare il termine di sospensione per la
conclusione del contratto”, sicché è “necessario prevedere un termine
sospensivo minimo autonomo, che non dovrebbe scadere prima che l’organo di
ricorso si sia pronunciato sulla domanda”.
L’art. 2,
paragrafo 3, della direttiva, di conseguenza, prevede che, qualora un organo di
prima istanza, che è indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice, riceva
un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati
membri assicurano che l’amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il
contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda
di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso.
Pertanto,
accanto al termine dilatorio sostanziale, quando è proposto il ricorso, è
previsto un termine dilatorio prima del giudizio cautelare o di merito (still period processuale[67]).
In sostanza,
il legislatore comunitario ha avvertito la pressante esigenza che in tutti gli
Stati membri il ricorso possa avere una sua definizione, in sede cautelare o di
merito, prima della stipulazione del contratto e ciò al fine di garantire
l’esaustività della tutela del concorrente che avrebbe dovuto essere il
legittimo aggiudicatario o che comunque avrebbe avuto legittimamente titolo a
competere, fermo restando che, ove la fase cautelare si definisca senza la
sospensione dell’atto impugnato, il contratto potrà essere stipulato.
La sanzione
che la c.d. direttiva ricorsi stabilisce per il mancato rispetto dei suddetti
termini dilatori è la privazione degli effetti del contratto; tale privazione e
la relativa decorrrenza, ai sensi degli arrt. 2 quinquies e 2 sexies, non
sono del tutto automatiche[68]
[69].
Il diritto
comunitario, pertanto, non reca alcun riferimento alla sorte del contratto a
seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, se non prevedendo la privazione
degli effetti, totale o parziale, dello stesso quando i termini dilatori non
siano stati rispettati o se l’appalto è stato illegittimamente aggiudicato, con
affidamento diretto, senza previa pubblicazione del bando nella GUCE.
Viceversa, la
prospettiva comunitaria, come detto, è quella di cercare di evitare in radice
che il contratto possa essere stipulato quando la legittimità dell’aggiudicazione
è ancora in discussione, vale a dire che il legislatore comunitario,
consapevole delle difficoltà di eliminare gli effetti irreversibili di un
contratto già stipulato, tende ad eliminare preventivamente incertezze sulla
sorte del contratto.
Va da sé che
tale finalità può essere realizzata soltanto con la previsione di un sistema
che garantisca la definizione in tempi rapidi degli eventuali contenziosi sorti
con riferimento all’aggiudicazione ed agli atti di gara e, non a caso, l’art. 2
septies demanda agli Stati membri la
previsione dei termini per la proposizione dei ricorsi.
Le disposizioni
dettate in sede comunitaria, che mirano a sollecitare la creazione di sistemi
nazionali strutturati in modo tale da garantire al ricorrente vittorioso in
giudizio la piena satisfattività dell’interesse sostanziale e, a tal fine, che
il contenzioso in materia di appalti abbia una rapida definizione, sono in
qualche modo convergenti con le norme dettate dal legislatore nazionale con
l’art. 20, co. 8, d.l. 185/2008, convertito in l. 2/2009, in cui è prevista una
sensibile riduzione, molto più significativa di quella già introdotta dall’art.
23 bis l. 1034/1971, di tutti i
termini processuali relativi alle controversie afferenti agli interventi
programmati nel quadro strategico di programmazione nazionale[70].
Tuttavia la ratio delle norme comunitarie appare significativamente
diversa da quella che ha ispirato il legislatore nazionale con l’introduzione
del richiamato art. 20.
L’intento del
legislatore comunitario, infatti, è quello di separare nettamente il momento
procedimentale di individuazione del contraente da quello della stipula del
contratto in modo da giungere alla formazione del contratto soltanto, se
possibile, dopo avere eliminato eventuali incertezze sulla legittimità della
aggiudicazione, laddove l’intento del legislatore nazionale è quello di accelerare
la realizzazione delle opere pubbliche che ritiene di preminente interesse.
In
particolare, mentre la direttiva ricorsi prevede un termine di sospensione tra
l’aggiudicazione dell’appalto e la stipulazione del contratto, la norma
nazionale - stabilendo che le misure cautelari e l’annullamento dei
provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o
la caducazione degli effetti del contratto già stipulato e che, in caso di
annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre
il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, per equivalente -
postula che non vi è alcun motivo per ritardare la formazione del contratto, ma
anzi sollecita alla rapida stipulazione[71].
Di
conseguenza, essendo completamente diverse le prospettive dei due legislatori,
il risarcimento per equivalente patrimoniale è previsto dalla direttiva ricorsi
solo ove non sia possibile attribuire al ricorrente illegittimamente
pretermesso il bene della vita costituito dall’aggiudicazione, tanto che l’art.
2 sexies, paragrafo 2, ultimo
periodo, indica che la concessione del risarcimento danni non rappresenta una
sanzione adeguata ai fini di quanto indicato nel paragrafo, mentre nell’art. 20
costituisce l’unica forma di tutela.
L’art.
I criteri
direttivi attribuiscono al giudice che annulla l’aggiudicazione la scelta, in
funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione
di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire[73],
tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni
alternative[74], tra
privazione degli effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero
risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato[75].
Di talché,
avendo altresì stabilito di recepire i relativi articoli della direttiva
comunitaria nell’ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, il
legislatore nazionale ha evidentemente deciso di attribuire al giudice
amministrativo la giurisdizione esclusiva non solo sulle controversie afferenti
agli atti della gara, ma anche, in sede di cognizione, sulla efficacia del
contratto medio tempore stipulato
nonché una giurisdizione di merito in quanto gli apprezzamenti che il giudice è
chiamato a compiere implicano valutazioni sostitutive dell’attività
amministrativa.
7. Conclusioni.
La soluzione
più convincente della questione relativa alla qualificazione giuridica degli
effetti prodotti sul contratto dall’annullamento dell’aggiudicazione, sulla
base dell’attuale corpus normativo, è
quella della caducazione automatica.
Nel complesso
rapporto amministrativo plasmato dalle norme sull’evidenza pubblica, infatti,
la stazione appaltante è tenuta a garantire il rispetto di un interesse della
collettività anche trascendente l’interesse specifico del contraente pubblico,
vale a dire che deve garantire il rispetto della libertà di concorrenza tra le
imprese e la par condicio tra i
partecipanti alla gara non meno dello specifico interesse a contrarre con il
“miglior” offerente, per cui il travolgimento automatico degli effetti del
contratto a seguito dell’illegittimità del procedimento di gara, senza la
necessità che un soggetto legittimato si attivi per chiedere una pronuncia
costitutiva presso un altro plesso giurisdizionale, appare più coerente con le
esigenze complessive del sistema.
D’altra parte,
gli artt. 246, co. 4, d.lg. 163/2006 e l’art. 20, co. 8, d.l. 185/2008,
nell’escludere in via eccezionale che l’annullamento dell’aggiudicazione possa
comportare la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, postulano
il principio che, normalmente, l’annullamento dell’aggiudicazione comporta la
caducazione degli effetti del contratto.
Il rapporto di
presupposizione necessaria sussistente tra l’aggiudicazione ed il contratto,
infine, induce a ritenere che il venire meno con effetto retroattivo del
provvedimento amministrativo presupposto comporta anche l’automatica
caducazione degli effetti del negozio giuridico conseguente.
La
qualificazione in termini di caducazione automatica degli effetti del vizio dell’attività
negoziale può costituire la chiave di volta per la soluzione del problema
inerente al riparto di giurisdizione in quanto garantisce sia il rispetto della
giurisdizione ordinaria, quando si tratta di individuare, con statuizioni
idonee a passare in giudicato, le conseguenze prodotte sul contratto dalla
sentenza del giudice amministrativo di annullamento dell’aggiudicazione della
gara, sia l’effettività della tutela affidata al giudice amministrativo.
La sentenza di
annullamento dell’aggiudicazione, infatti, obbliga l’amministrazione
soccombente a conformarsi alle relative statuizioni, costituendo un vincolo
permanente e puntuale sulla successiva attività amministrativa, il cui
contenuto non può prescindere dall’effetto caducatorio del contratto stipulato.
Di conseguenza, in ragione dell’efficacia
conformativa della sentenza di annullamento e prendendo sempre maggiore
coscienza del fatto che il giudizio amministrativo è soprattutto un giudizio
sul rapporto, la questione del riparto di giurisdizione, a mio avviso, costituisce
un falso problema, mentre il problema reale è costituito dalla ricerca della
migliore forma di tutela dell’interesse legittimo dedotto innanzi al giudice
amministrativo.
In
quest’ottica, notevoli opportunità sono offerte dal recepimento della c.d.
direttiva ricorsi che, al fine di garantire la pienezza della tutela del
concorrente che avrebbe dovuto essere il legittimo affidatario o che avrebbe
avuto titolo a competere, prevede meccanismi tali da impedire la conclusione
del contratto prima dello scadere del termine per l’impugnazione degli atti di
gara e da favorire, per quanto possibile, la definizione di un eventuale
ricorso giurisdizionale prima della stipulazione del contratto, nella
consapevolezza della difficoltà di rendere reversibili gli effetti giuridici e
materiali compiuti in sua esecuzione.
Peraltro, ove
i rimedi preventivi non abbiano sortito l’esito sperato ed il contratto sia stato
stipulato, la scelta di attribuire alla giurisdizione del giudice
amministrativo, in sede esclusiva e di merito, le decisioni anche in ordine
alla privazione degli effetti dei contratti, da un lato, pone fine ad un
dibattito sovrabbondante e sostanzialmente inutile, dall’altro, è sicuramente
funzionale, attraverso la concentrazione della tutela in un unico giudizio, a
rendere la stessa più rapida ed effettiva.
L’attribuzione
al giudice amministrativo di una giurisdizione esclusiva e di merito in ordine alla
privazione degli effetti del contratto, infatti, consente di abbandonare
definitivamente la necessità non solo della doppia giurisdizione ma anche della
proposizione del giudizio di ottemperanza per ottenere la piena tutela
dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, spettando al plesso
giurisdizionale amministrativo, in sede di cognizione ed anche attraverso
un’attività sostitutiva dell’amministrazione, la decisione in merito agli
effetti sul contratto prodotti dall’annullamento dell’aggiudicazione.
Di talché, le
annose e complesse dispute sulla qualificazione giuridica degli effetti sul
contratto derivanti dall’annullamento dell’aggiudicazione e sul riparto di
giurisdizione in materia sembrano ormai consegnate alla “storia” del diritto.
La considerazione
che la norma comunitaria è strutturata in modo da riconoscere il risarcimento
del danno per equivalente patrimoniale solo ove non sia possibile soddisfare
l’interesse sostanziale del concorrente illegittimamente pretermesso con il
bene della vita al quale aspira conferma, a mio avviso, che il risarcimento dei
danni non è la panacea per tutte le situazioni patologiche e che non può essere
affatto posto sullo stesso piano della soddisfazione in forma specifica
dell’interesse sostanziale, rispetto alla quale si pone in rapporto di
sussidiarietà e non di alternatività.
In proposito, occorre
rilevare che la soddisfazione in forma specifica dell’interesse sostanziale,
vale a dire l’attribuzione del bene della vita, costituisce un effetto
“naturale” dell’esecuzione della sentenza di annullamento e che il risarcimento
del danno, di contro, contrasta con l’interesse pubblico che l’amministrazione
aggiudicatrice è chiamata ontologicamente a perseguire sia perché determina che
la prestazione venga eseguita da chi non è il “giusto” ed il “miglior”
contraente sia perché comporta per la finanza pubblica un aggravio di spesa
dovendo la stazione appaltante compensare le prestazioni rese dall’illegittimo
aggiudicatario e risarcire il danno, ricorrendone i presupposti, all’imprenditore
che sarebbe stato legittimo aggiudicatario o legittimo concorrente e contrasta
altresì con l’interesse del ricorrente vittorioso in giudizio che perde
comunque la possibilità di conseguire le qualificazioni ed i titoli
professionali relativi all’esecuzione dell’appalto.
Di notevole
rilievo, perciò, appare la previsione che, sulla base delle informazioni
relative allo schema di decreto di recepimento della direttiva, dovrebbe escludere
l’alternatività tra domanda volta alla soddisfazione in forma specifica
dell’interesse sostanziale e domanda volta ad ottenere il risarcimento per
equivalente patrimoniale, facendo propendere per la subalternità della seconda.
Infatti -
stabilire che la domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione si
intende sempre comprensiva della domanda volta a conseguire l’aggiudicazione e
il contratto, nonché della domanda di privazione degli effetti del contratto,
ove nel frattempo stipulato, anche in difetto di espressa indicazione -
chiarisce che l’attribuzione del bene della vita costituisce un effetto
“naturale” dell’esecuzione della sentenza di annullamento, per cui non occorre
che sia formulata una specifica richiesta, e determina una priorità delle
domande giurisdizionali sottratta alla disponibilità delle parti.
La costruzione
logica che porta a sottrarre alla parte la possibilità di chiedere, in sede di
azione di annullamento, il solo risarcimento del danno per equivalente, da
accordare eventualmente in via subordinata, porterebbe anche a ritenere che sia
da escludere la facoltà di esperire un’azione risarcitoria del tutto indipendente
da un’azione impugnatoria degli atti lesivi e causativi del danno patrimoniale;
in proposito è stato ipotizzato che non può aspirare al risarcimento per
equivalente del lucro cessante da mancata aggiudicazione il concorrente che,
impugnando atti di gara diversi, non ha impugnato l’aggiudicazione.
Roberto
Caponigro
Consigliere
TAR Lazio
[1] Relazione al corso di formazione per i magistrati
amministrativi, in Roma, 27 novembre 2009.
[2] Sull’essenza dell’interesse legittimo, sia consentito
rinviare ad R. Caponigro, La pregiudiziale amministrativa tra l’essenza
dell’interesse legittimo e l’esigenza di tempestività del giudizio, in
Giurisdizione Amministrativa, Roma, 9/2007.
[3] Cfr. Cons. Stato, VI, 15 novembre 2005, n.
[4] Il risarcimento del danno eventualmente dovuto
avviene solo per equivalente.
[5] Il legislatore, anche in tale ipotesi, con norma più
dettagliata, prevede che, in caso di annullamento degli atti della procedura,
il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni,
ove comprovati, solo per equivalente, fermo restando che il risarcimento per
equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura del decimo
dell’importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
risultato aggiudicatario, in base all’offerta economica presentata in gara.
[6] La intangibilità del contratto già stipulato è estesa
dall’art. 246, co. 5, d.lg. 163/2006 alle controversie relative alle procedure
di cui all’art.140 del codice, ossia alle procedure di affidamento in caso di
fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’esecutore, ipotesi in cui è parimenti presente, dovendosi presumere che
l’appalto sia stato in buona parte eseguito, la centralità dell’interesse
pubblico alla sollecita conclusione delle prestazioni.
[7] In proposito, tra gli altri: M. Lipari, Trattato sui
contratti pubblici (diretto da M.A Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli), VI,
Il Contenzioso, pagg. 4360 e ss, Milano, 2008; L. Garofalo, Annullamento
dell’aggiudicazione e caducazione del contratto: innovazioni legislative e
svolgimenti sistematici, www.Giustamm.it,
settembre 2007.
[8] Per G. Coraggio, Annullamento dell’aggiudicazione e
sorte del contratto, in www.giustizia-amministrativa.it,
giugno 2008, non è difficile desumere a
contrario, dall’art. 246, co. 4, del codice dei contratti pubblici, che,
nelle ipotesi diverse da quelle relative alle grandi opere infrastrutturali, la
caducazione del contratto si verifica e si realizza il caso di inefficacia del
contratto previsto dalla normativa europea.
[9] L. Garofalo, Annullamento dell’aggiudicazione e
caducazione del contratto: innovazioni legislative e svolgimenti sistematici,
cit.
[10] Una disamina delle varie tesi sulla qualificazione
giuridica degli effetti sul contratto dell’annullamento dell’aggiudicazione è
contenuta, tra gli altri, in: Cons. St., IV, 21 maggio 2004, n. 3355; R. Garofoli,
Trattato sui contratti pubblici (diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R.
Garofoli), VI, Il contenzioso, pagg. 3913 ss., Milano, 2008; F. Caringella,
Manuale di diritto amministrativo, parte III, cap. XI, par. 8, Milano, 2008; N.
Durante, Gli effetti giuridici dell’annullamento dell’aggiudicazione sul
contratto, nell’evoluzione della giurisprudenza e del diritto, interno e
comunitario, in www.giustizia-amministrativa.it,
novembre 2008.
[11] Ex multis: Cass. Civ., I, 17 novembre 2000, n. 14901;
II, 8 maggio 1996, n. 4269; da ultimo la tesi dell’annullabilità del contratto
è stata affermata da Cass. Civ., III, 9 aprile 2009, n. 8707.
[12] L’amministrazione non utilizza più sic et simpliciter il mercato per scegliere il contraente migliore sotto i profili qualitativo e quantitativo, ma è chiamata a disciplinare il suo corretto funzionamento al fine di tutelare il libero gioco della concorrenza, al punto che, da soggetto che utilizza il mercato per scopi propri, è divenuta garante del corretto andamento dello stesso per fini ulteriori, ispirati principalmente dall’ordinamento comunitario; in tal senso, la stessa amministrazione è assoggettata al mercato e le regole dell’evidenza pubblica non sono più soltanto funzionali ad ottenere le migliori condizioni ed il più affidabile contraente, ma sono anche finalizzate alla tutela della concorrenza, per cui può affermarsi che l’interesse delle imprese e del mercato è ora tutelato al pari dell’interesse pubblico che l’amministrazione è chiamata ontologicamente a perseguire e, anzi, è divenuto anch’esso un valore collettivo da realizzare, ed in questo può cogliersi un cambio di prospettiva.
[13] In proposito, sia consentito il richiamo a R.
Caponigro, Le motivazioni della scelta del contraente negli appalti aggiudicati
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, su Il Foro
amministrativo – TAR, Milano, 9/2008, e www.giustizia-amministrativa.it,
ottobre 2008.
[14] Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 1987, n. 252, che ha
stabilito la giurisdizione del giudice amministrativo per la nomina,
nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, di un commissario ad acta in ragione dell’inerzia
dell’amministrazione pubblica nel promuovere il giudizio civile conseguente
all’annullamento dell’aggiudicazione in esito ad un procedimento ad evidenza
pubblica.
[15] Ex multis: Cons. St., V, 5 marzo 2003, n. 1218;
T.A.R. Lazio, Roma, II, 6 febbraio 2007, n. 905; T.A.R. Campania, Napoli, I, 29
maggio 2002, n. 3177.
[16] Ex multis: T.A.R. Sardegna, 25 luglio 2003 n. 913;
T.A.R. Basilicata, 18 luglio 2003, n. 781; T.A.R. Puglia, Bari, I, 28 gennaio
2003, n. 394.
[17] Cfr. Cons. St., V, 12 febbraio 2008, n. 490; Cons. St., V,
28 maggio 2004, n. 3465; Cons. St., IV,
27 ottobre 2003, n. 6666.
[18] R. Garofoli, Trattato sui contratti pubblici (diretto
da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli), VI, Il contenzioso, cit.; N.
Durante, Gli effetti giuridici dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto,
nell’evoluzione della giurisprudenza e del diritto, interno e comunitario, cit.
[19] Cfr. Cons. St., VI, 19 novembre 2003, n. 7470; Cons.
St., VI, 5 maggio 2003, n. 2332; T.A.R. Lazio, Roma, II, 15 settembre 2008, n.
8238; T.A.R. Liguria, II, 9 novembre 2007, n. 1925; T.A.R. Emilia Romagna,
Bologna, 10 maggio 2006, n. 566.
[20] Cons. St., VI, 19 novembre 2003, n. 7470; Cons. St.,
VI, 5 maggio 2003, n. 2332.
[21] Cass. Civ., SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24658; Cass.
Civ., I, 15 aprile 2008, n. 9906; Cass. Civ., I, 26 maggio 2006, n. 12629. La
stessa Cass. Civ., SS.UU., 28 dicembre 2007, n. 27169, che ha dichiarato la
giurisdizione del giudice ordinario nelle fattispecie de quibus, non ritiene tale tesi in contrasto con le conclusioni
cui è pervenuta.
[22] Cons. St., IV, ordinanza 21 maggio 2004, n. 335 di
rimessione della questione all’Adunanza Plenaria, sulla quale non è intervenuta
pronuncia di merito per la rinuncia al ricorso in appello.
[23] Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 17 dicembre 2008, n. 29425,
secondo cui nelle procedure aventi ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi
e forniture, la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima
dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la
stipula del contratto, ivi compresa la revoca dell’aggiudicazione, spetta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre la successiva fase
contrattuale, afferente all’esecuzione del rapporto, spetta alla giurisdizione
del giudice ordinario.
[24]
[25] Ex multis: Cons. St., V, 28 settembre 2005, n. 5196;
T.A.R. Puglia, Lecce, II, 14 giugno 2004, n. 3721; T.A.R. Molise, 11 dicembre
2006, n. 1009; T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 marzo 2007, n. 263, il quale
evidenzia che, in tale caso, non si dibatte di una vicenda propria del
contratto, ossia di una sua patologia, ma degli effetti automaticamente
prodittisi sulla fattispecie pattizia a seguito dell’annullamento della
procedura amministrativa, da cui deriva il corollario, coerente con le esigenze
di concentrazione e pienezza della tutela, secondo cui il giudice
amministrativo, dotato di giurisdizione esclusiva sulle procedure di
affidamento, deve poter indagare anche sugli effetti prodotti dall’annullamento
della procedura, per cui il giudice amministrativo è fornito di giurisdizione
per dichiarare l’inefficacia di un contratto stipulato da una pubblica
amministrazione.
[26] Cass. Civ., SS.UU., 28 dicembre 2007, n. 27169.
[27] Da ultimo, Cass. Civ., SS.UU., 21 luglio 2009, n.
16911.
[28] Cass. Civ., SS.UU., 23 aprile 2008, n. 10443.
[29]
[30]Analogamente, in sede consultiva, Cons. St., III, 5
maggio 2009, n.
[31] La sentenza di accoglimento di un ricorso in cui è
stato dedotto un interesse legittimo pretensivo, volto al conseguimento di una utilitas, infatti, richiede un’attività
amministrativa esecutiva della pronuncia al fine di soddisfare l’interesse
sostanziale dedotto in giudizio e tale attività esecutiva, resa dall’Autorità
amministrativa o in sede di giudizio di ottemperanza nel caso di inerzia di
quest’ultima, ha caratteri sensibilmente diversi a seconda delle statuizioni
conformative contenute nella sentenza. In proposito, sia consentito il richiamo
a R. Caponigro, La pregiudiziale amministrativa tra l’essenza dell’interesse
legittimo e l’esigenza di tempestività del giudizio cit.
[32] Per C. Lamberti, La sorte del contratto dopo
l’annullamento dell’aggiudicazione, Il corriere del merito, Milanofiori Assago,
12/2008, più che un’affermazione della propria giurisdizione ad opera di
ciascun giudice, sarebbe stata maggiormente consona all’interesse dei
contraenti, soprattutto dell’amministrazione, una soluzione volta a
privilegiare l’unità processuale e l’effettività della tutela giurisdizionale,
sicuramente compromessa dalla translatio
iudicii al giudice ordinario della pronuncia di annullamento del contratto,
una volta annullata l’aggiudicazione ad opera del giudice amministrativo.
[33] F. D’Agostino, Annullamento dell’aggiudicazione e
sorte del contratto, in www.giustizia-amministrativa.it,
giugno 2008.
[34] R. Garofoli, Trattato sui contratti pubblici (diretto
da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli), VI, Il contenzioso, cit.. Anche
F. D’Agostino, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, cit.,
argomentando a fortiori ed a contrariis dall’art. 246, co. 4, d.lg.
163/2006, rileva che, se è vera la formulazione negativa, a maggiore ragione
deve ammettersi la formulazione positiva, nel senso che di norma non è precluso
al giudice amministrativo il potere di pronunciare la caducazione del
contratto.
[35] T.A.R. Lazio, Roma, II, 15 settembre 2008, n. 8238.
[36] La tesi della caducazione automatica, si ribadisce, è
ormai nettamente prevalente nella giurisprudenza amministrativa ed è stata
seguita dalla stessa Adunanza Plenaria n. 9/2009, così come è ampiamente
presente nella giurisprudenza della Cassazione civile e non è stata ritenuta
incompatibile con la giurisdizione ordinaria sulla sorte del contratto a
seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione dalla stessa sentenza delle
Sezioni Unite n. 27169/2007.
[37] La tesi è sostanzialmente seguita da G. Coraggio,
Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto cit., il quale aggiunge
che, riconosciuto che l’annullamento dell’aggiudicazione si traduce in
un’inefficacia ex lege del contratto,
deve anche ammettersi che il giudice amministrativo sia legittimato a conoscere
tale situazione in via incidentale.
[38] T.A.R. Lazio, Roma, I, 24 novembre 2009, n. 11593.
[39]Altra giurisprudenza ritiene che sia anche possibile
pronunciare, in via incidentale, la caducazione automatica degli effetti del
contratto, in tal senso: Cons. St., VI, 3 marzo 2008, n. 796; Cons. St., VI, 29
novembre 2007, n. 6071; T.A.R. Lombardia, Milano I, 8 maggio 2008, la quale
sentenza ha pronunciato incidentalmente sul contratto nel senso della sua
caducazione per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione che ne
costituisce il presupposto, con un dispositivo che ha annullato gli atti
impugnati “con gli effetti indicati in motivazione”, ma tale statuizione è
stata ritenuta ultronea in sede di
appello da Cons. St., V, 19 maggio 2009, n.
[40] C. Varrone, L’eterno tormentone della tutela
risarcitoria dell’interesse legittimo, in www.giustamm.it, 1/2008, ritiene
possibile che il giudice amministrativo possa pronunciarsi in via incidentale
sul diritto spettante al controinteressato se il contratto concluso
dall’amministrazione funge da ostacolo per il riconoscimento del diritto di
contenuto eguale e contrario del ricorrente, con la specificazione però che ciò
il giudice amministrativo è tenuto a fare quando il ricorrente non si limiti a
chiedere l’annullamento della gara, ma di pronunciarsi anche sulla pretesa
risarcitoria in forma specifica.
[41] La ben possibile convivenza delle due giurisdizioni è
teorizzata anche da F. Cintioli, Il caso Alitalia-Volare: ancora su invalidità
del contratto e giudizio di ottemperanza, in www.giustamm.it,
3/2008.
[42] A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa,
Torino, 2002, pag. 314.
[43] V. Caianiello, Manuale di diritto processuale
amministrativo, Torino, 2003, pag. 961, il quale pone in rilievo che il vincolo
dell’amministrazione appare comprensibile solo se si ammetta che la pronuncia
del giudice attraverso il sindacato sulla validità dell’atto investe il
rapporto intercorrente fra le parti, sia pure attraverso la puntualizzazione
che di questo traspare nel prisma dell’atto impugnato.
[44] In proposito, anche D. Zonno, Annullamento
dell’aggiudicazione e sorte del contratto: le nuove frontiere della “tutela
reale” dinanzi al giudice amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it,
marzo 2009, secondo cui non può precludersi al giudice della cognizione di
specificare puntualmente quale sia l’effetto conformativo della sentenza, anche
a fini collaborativi con l’amministrazione ed al fine di evitare futuro contenzioso.
[45] G. Coraggio, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte
del contratto, cit.
[46] G. Coraggio,
Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, cit., il quale precisa
che non si tratta di una specificità solo italiana perché nelle direttive comunitarie
e, in specie, nell’ultima (direttiva ricorsi 66/2007) è dedicata un’attenzione
tutta particolare a quel complesso di poteri cautelari e di vincoli, nel senso
di termini dilatori per la stipula del contratto, che mirano a garantire la
possibilità di recupero della correttezza sostanziale delle procedure.
[47] Cfr. Adunanza Plenaria Cons. St., 22 ottobre 2007, n. 12.
[48] C. Lamberti, La sorte del contratto dopo
l’annullamento dell’aggiudicazione, cit., secondo cui la chiarezza della
demarcazione del limite della giurisdizione amministrativa ha prodotto il
venire meno di un sottile equivoco, quello della equivalenza, ai fini della
tutela risarcitoria, del ripristino del pregiudizio per equivalente e della
reintegrazione in forma specifica.
[49] M. Nigro, Giustizia amministrativa (a cura di E.
Cardi e A. Nigro), Bologna, 2002, pagg. 313 e ss., che evidenzia come la
dottrina abbia avvertito con raffinata sensibilità questa maggiore ricchezza di
efficacia della pronunzia del giudice amministrativo rispetto al semplice
annullamento ed all’effetto relativo, valorizzando anche la motivazione della
pronuncia come utile a stabilire il contenuto della sentenza quanto e più del
dispositivo.
[50] La tendenziale trasformazione in atto nel giudizio
amministrativo è evidenziata in P. de Lise, Lo statuto del provvedimento
amministrativo, www.giustizia-amministrativa.it,
ottobre 2008, secondo cui il giudice amministrativo, in sede di cognizione, è
chiamato sempre più a portare il suo esame sul rapporto, in modo da assicurare
una tutela piena e satisfattiva all’interesse del privato.
[51] Ex multis: Cons. St., VI, 4 aprile 2007, n. 1523;
T.A.R. Lazio, Roma, III bis, 10
dicembre 2007, n. 12769.
[52] Cfr. Cons. St., VI, 30 maggio 2003, n. 2992 che,
peraltro, evidenzia come terzi di buona fede di norma non potranno essere i
soggetti che hanno partecipato al giudizio amministrativo di annullamento,
salvo i casi in cui il contratto sia stato stipulato prima della proposizione
del giudizio, poiché i soggetti coinvolti nel giudizio non potevano confidare
nel consolidamento della loro posizione contrattuale.
[53] L. Garofalo, Annullamento dell’aggiudicazione e
caducazione del contratto: innovazioni legislative e svolgimenti sistematici,
cit.
[54] Cfr. Cass. Civ., I, 15 aprile 2008, n. 9906; Cass.
Civ. I, 27 marzo 2007, n. 7481, secondo cui tale attività, una volta annullata
l’aggiudicazione, è destinata ad assumere le connotazioni di un’attività di
fatto in forza della proiezione ex tunc
degli effetti dell’annullamento.
[55] L. Garofalo, Annullamento dell’aggiudicazione e
caducazione del contratto: innovazioni legislative e svolgimenti sistematici,
cit.
[56] F.G. Scoca, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte
del contratto, in www.giustamm.it,
1/2007, ritiene che la salvezza in qualunque caso e a qualunque condizione del
contratto sia una soluzione drastica e che tale soluzione sia squilibrata a
favore dell’amministrazione.
[57] T.A.R. Lazio, Roma, I, 19 novembre 2007, n. 11330.
[58] M. Lipari, Trattato sui contratti pubblici (diretto
da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli), VI, Il Contenzioso, pagg. 4370
e ss, Milano, 2008, il quale fa presente che, sussistendo il termine dilatorio
di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione che deve precedere, ai sensi dell’art. 11, co. 10, d.lg.
163/2006, la stipulazione del contratto, la parte che non voglia accontentarsi
del risarcimento del danno dovrà proporre il ricorso in tale termine, fermo
restando che l’eventuale diniego della sospensiva dell’aggiudicazione consente
all’amministrazione di stipulare il contratto.
[59] Cfr. Cons. Giust. Amm. 19 ottobre 2006, n. 587.
[60] L. Garofalo, Annullamento dell’aggiudicazione e
caducazione del contratto: innovazioni legislative e svolgimenti sistematici,
cit., il quale ritiene plausibile, ricorrendo un fatto dannoso non illecito,
che un ristoro all’operatore economico che ha subito il pregiudizio possa
essere attribuito sulla scorta dell’art. 2045 c.c., relativo allo stato di
necessità, che attribuisce all’equo apprezzamento del giudice la determinazione
della misura di un’indennità a favore del danneggiato.
[61] B. Marchetti, Annullamento dell’aggiudicazione e
sorte del contratto: Esperienze europee a confronto, in Diritto Processuale
Amministrativo, Milano, 1/2008.
[62] Anche tali profili sono ben evidenziati in B.
Marchetti, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto: Esperienze
europee a confronto, cit.
[63] L’introduzione dell’istituto della tutela cautelare ante causam è stato sollecitato dalla
Corte di Giustizia CEE che, con ordinanza 29 aprile
[64] P.M. Zerman, Annullamento dell’aggiudicazione
illegittimità ed effettività della tutela giurisdizionale: la sorte del
contratto medio tempore stipulato (commento alla decisione del Consiglio di
Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3070), in www.giustizia-amministrativa.it,
luglio 2009.
[65] Una completa disamina delle possibilità offerte dalla
direttiva ricorsi è contenuta in M. Lipari, Annullamento dell’aggiudicazione ed
effetti del contratto: la parola al diritto comunitario, in www.federalismi.it, n. 9/2008.
[66] Analoga previsione, sfornita di sanzione, è già
contenuta nell’art. 11, co. 10, d.lg. 163/2006, secondo cui il contratto non
può essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni
che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso del predetto
termine; il termine di trenta giorni, peraltro, è asimmetrico rispetto a quello
di sessanta giorni previsto dall’art.
[67] L’art. 1, paragrafo 5, della direttiva stabilisce che
sia previsto un periodo di sospensione prima della conclusione del contratto
anche nel caso di proposizione di un ricorso amministrativo presso
l’amministrazione aggiudicatrice.
[68] L’art. 2 quinquies
prevede che l’aggiudicazione di un appalto in assenza della previa
pubblicazione del bando nella GUCE senza che ciò sia consentito ovvero la
violazione dei termini dilatori sostanziali e processuali, qualora, ai sensi
del primo comma lett. b), tale violazione abbia privato l’offerente che
presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della
stipula del contratto, quando tale violazione si aggiunge ad una violazione che
ha influito sull’opportunità dell’offerente di ottenere l’appalto, determinano
che il contratto sia considerato privo di effetti, fermo restando che il
diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di
tutti gli obblighi contrattuali o limitare la portata della soppressione agli
obblighi che rimangono ancora da adempiere ed in tal caso prevedono
l’applicazione di sanzioni alternative quali l’irrogazione di sanzioni
pecuniarie all’amministrazione aggiudicatrice o la riduzione della durata del
contratto.
[69] L’art. 2 sexies
stabilisce che nel caso di violazione dei termini dilatori sostanziali e
processuali al di fuori delle condizioni previste dall’art. 2 quinquies, co. 1, lett. b), gli Stati
membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente
dall’amministrazione aggiudicatrice decida, dopo avere valutato tutti gli
aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o
se debbano essere irrogate sanzioni alternative.
[70] Il termine per la notificazione del ricorso è fissato
in trenta giorni, quello per il deposito in cinque giorni dalla scadenza del
termine di notificazione, il ricorso incidentale può essere proposto entro
dieci giorni dal ricevimento della notifica ed il relativo deposito deve essere
effettuato entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la proposizione,
mentre i motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni
dall’accesso agli atti e vanno notificati e depositati secondo le modalità
previste per il ricorso principale. Il processo è definito, con sentenza
redatta in forma semplificata, ad una udienza da fissarsi entro quindici giorni
dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente.
[71] L’inserimento, operato dalla l. 2/2009 in sede di
conversione del d.l. 185/2008, dell’inciso “in caso di annullamento degli atti
della procedura” prima della indicazione per cui il giudice può disporre il
risarcimento solo per equivalente ha portato attenta dottrina ad individuare un
nuovo elemento per riaffermare la pregiudiziale amministrativa o almeno per
riflettere con maggiore attenzione sul tema. M.A. Sandulli, Il legislatore dà
nuovi spunti al dibattito sulla pregiudiziale? (riflessioni a margine della legge
n. 2 del 2009, di conversione del d.l. n. 185 del 2008), in www.giustamm.it, febbraio 2009.
[72] La preclusione alla stipulazione del contratto opera
fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino
alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o
entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella
camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
[73] Il riferimento è all’aggiudicazione di un appalto in
assenza di previa pubblicazione del bando nella GUCE senza che ciò sia
consentito ed alla violazione dei termini dilatori, sostanziali o processuali,
qualora tale violazione abbia privato il concorrente della possibilità di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto e si aggiunga
ad una violazione che abbia influito sull’opportunità del concorrente
ricorrente di ottenere l’appalto.
[74] Il riferimento è alla violazione dei termini
dilatori, sostanziali o processuali, quando non ricorrono le condizioni
indicate nella nota precedente.
[75] Il riferimento è tutti gli altri casi di annullamento dell’aggiudicazione.