TUTELA ANTIMAFIA E GRANDI OPERE

 Contenzioso e giurisprudenza

a cura di Salvatore Cacace - Consigliere di Stato ( [1])

 

 

 

 

1.  La disciplina delle certificazioni antimafia.

2. – L’informativa prefettizia: l’àmbito oggettivo di accertamento ed il margine di apprezzamento.

3. – L’emanazione della misura interdittiva e la facoltà di recesso dal contratto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. –  La disciplina delle certificazioni antimafia.

 

Com’è noto l'interesse pubblico a contrastare il diffondersi del fenomeno della criminalità organizzata è alla base delle misure di prevenzione e delle altre misure cautelari previste dalla normativa antimafia, la quale tende, oltre che a "risanare" il mercato degli appalti pubblici, anche a colpire nei loro interessi economici le organizzazioni mafiose.

Questo tipo di cautela nasce dalla consapevolezza che proprio nel settore degli appalti pubblici si è registrata una pesante ingerenza delle associazioni mafiose, le quali, grazie alla loro capacità di penetrare nelle strutture istituzionali ed imprenditoriali della società civile, hanno utilizzato e tendono ad utilizzare la contrattazione pubblica come sede privilegiata di sviluppo dei propri interessi economici ([2]).

Proprio a presidio di detto interesse sono del resto poste sia la disciplina del subappalto ( v. l’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ) ([3]), sia quella delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici ([4]).

La finalità dell'intervento legislativo al riguardo delle cause di esclusione è ben evidente: accostare alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale un altro significativo strumento di contrasto della criminalità organizzata, consistente nell'esclusione dell'imprenditore, che sia sospettato di legami o condizionamenti da infiltrazioni mafiose, dal mercato dei pubblici appalti, e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l'utilizzo di risorse della collettività.

Il Consiglio di Stato, a proposito delle finalità perseguite attraverso i divieti a contrarre conseguenti alla adozione di misure cautelari nei confronti di soggetti indiziati per reati di mafia, ha affermato:

"La disciplina delle certificazioni antimafia e delle preclusioni a contrarre con la p.a. segue quella sulle misure di prevenzione, sia perché l'applicazione di queste ultime o di un provvedimento provvisorio adottato nel relativo procedimento giurisdizionale importano il divieto di contrarre con la p.a., sia perché le misure di prevenzione patrimoniale antimafia (sequestro e confisca) partecipano della medesima "ratio" dei suindicati divieti di contrattazione, intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici. Il divieto di contrarre costituisce una misura cautelare di tipo spiccatamente preventivo, che mira a contrastare l'azione del crimine organizzato colpendo gli interessi economici delle associazioni mafiose, anche a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati che vi siano direttamente connessi" ([5]).

All’accertamento della eventuale esistenza di un divieto a contrarre con le pubbliche amministrazioni sono finalizzate, appunto, le cc.dd. “informazioni del Prefetto”, di cui all’art. 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.  

Com'è noto, alla stregua della normativa di riferimento ([6]) la giurisprudenza ([7]) ha delineato tre categorie di informative prefettizie:

- la prima, ricognitiva di cause di divieto di per sé interdittive, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del ricordato decreto legislativo n. 490 del 1994, nella parte in cui annovera “le informazioni concernenti la sussistenza o meno … delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1” ( che, nel sistema del D.P.R. n. 252 del 1998, possono identificarsi con "le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa" desunte dalle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 10 );

- la seconda, relativa ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese interessate, la cui efficacia interdittiva, pure essa automatica, discende dalle valutazioni, che il Prefetto abbia compiuto a seguito delle “necessarie verifiche”, di cui all’ultimo periodo del comma 4 citato  (che, nel sistema del D.P.R. n. 252 del 1998, possono identificarsi negli elementi emersi dagli accertamenti di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 10);

- la terza, relativa alle informazioni supplementari ed atipiche, il cui effetto interdittivo è rimesso ad una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 ( articolo aggiunto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, e richiamato dall'articolo 10 comma 9 del ricordato D.P.R. n. 252 del 1998 ), che, nel sistema del D.P.R. n. 252 del 1998, è fatta salva dal disposto del relativo art. 10, comma 9 ([8]).

Tràttasi di un insieme di strumenti, con funzione spiccatamente cautelare e preventiva, di contrasto della criminalità organizzata, sì che le informazioni relative alla sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli indirizzi di una società o di un'impresa, sebbene debbano pur sempre fondarsi su elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra la società o l'impresa e la criminalità organizzata, non presuppongono per quei fatti l'accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente - per contro - che tali fatti abbiano carattere sintomatico ed indizianti del pericolo in senso oggettivo, al di là dell'individuazione di responsabilità penali ([9]).

Come si ricava dalla normativa sopra riportata (v. art. 10, comma 8, del D.P.R. n. 252 del 1998), quantunque le informazioni tese ad accertare l'inesistenza di cause impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero ad escludere l'esistenza di elementi che inducano a ritenere la sussistenza di infiltrazioni mafiose debbano sicuramente riguardare gli amministratori della società di capitali, esse devono essere condotte anche nei confronti di qualsiasi altra persona che possa condizionare le scelte e gli indirizzi della società stessa ([10]).

Sia la lettera della legge che la natura e la funzione delle informative prefettizie antimafia conducono a sottolineare ch’esse non si esauriscono in un mero riscontro formale dell'esistenza o meno di cause ostative derivanti da provvedimenti giurisdizionali o da proposte di applicazione di misure di prevenzione, ma implicano, da parte dell'autorità prefettizia, l'esercizio di un ampio potere di valutazione, in termini di prevenzione, di tutti gli elementi di fatto, da cui possa ragionevolmente ricavarsi l'intervento della criminalità organizzata in attività economiche e lucrative, onde evitare che possa riversarsi nelle mani di quest'ultima la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche attraverso atti formalmente o apparentemente legittimi.

I caratteri della decisione devoluta dal legislatore al Prefetto méritano un approfondimento.

 

 

2. – L’informativa prefettizia: l’àmbito oggettivo di accertamento ed il margine di apprezzamento.

 

L'istituto dell'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 rappresenta una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si inserisce nel sistema prevenzionistico patrimoniale e si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che dunque prescinde, come s’è detto, dall'accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso.

Non occorre, ha sottolineato la giurisprudenza, né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa e nemmeno la prova dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa stessa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato.

Invero il legislatore, nel prevedere la possibile emersione di “elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate” ( art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 252 del 1998 ), ha sicuramente tenuto presenti le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite.

Ne deriva che l’emissione del provvedimento cautelare antimafia:

-         è connotata, a monte del provvedimento, dall’ampia potestà discrezionale dell’autorità prefettizia nella ricerca degli elementi, da cui poter desumere eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso;

-         deve essere corredata dalla precisa enunciazione delle circostanze di fatto e di diritto, che hanno ad essa portato;

-         deve essere fondata su di una serie di atti e fatti precisi ed assolutamente comprovati, dai quali possa ragionevolmente ritenersi, secondo l’id quod plerumque accidit, che sussistano, nei confronti dell’impresa sottoposta a verifica, tentativi di infiltrazione mafiosa, che possono anche assumere connotati assolutamente atipici ([11]);

-         inerendo alla azione di prevenzione, a sua volta rientrante nella funzione di polizia e di sicurezza, può legittimamente basarsi su fatti e vicende solo sintomatici ed indiziarii ([12]), purché idonei a far emergere, al di là della individuazione di responsabilità penali, anche solo il pericolo di condizionamento enunciato dal legislatore.

Nella misura in cui la decisione del Prefetto di sussistenza di elementi indiziarii attestanti tentativi di infiltrazione mafiosa, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società interessata, risulti così sorretta da elementi fondativi sufficienti, il punto dell’incidenza del requisito di una corretta motivazione sulla legittimità della medesima deve scontare l’ormai pacifica acquisizione giurisprudenziale, secondo cui proprio la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa giuridicamente rilevante comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento dei fatti emersi ([13]) e dunque di un ampio raggio di valutazione discrezionale.

Deve trattarsi di un giudizio, che, partendo dalla specificità degli eventi accertati ed evidenziati e passando per la valutazione della compromissione che gli stessi sono in grado di arrecare al bene tutelato dalle norme in esame ( l’ordine pubblico economico ), giunga logicamente a dimostrare il  nesso tra quei fatti sintomatici e l’esistenza, od anche il mero pericolo, del temuto condizionamento.

L'ampia discrezionalità di apprezzamento così lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, da un lato che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizii di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti ([14]), dall’altro che, in sede di tale sindacato, la verifica circa la logicità e l'esatta percezione dei fatti posti a base della determinazione amministrativa vada compiuta in modo complessivo e non anche in modo atomistico, per cui la valutazione prefettizia deve apparire come il logico risultato sintetico di un esame globale di tutti gli accertamenti compiuti.

 

 

3. – L’emanazione della misura interdittiva e la facoltà di recesso dal contratto.

 

Non sono ostative alla emanazione della informativa interdittiva l'avvenuta stipulazione del contratto e la sua attuazione.

Invero, dalla lettura dell'articolo 11 del DPR n. 252/1998 si evince la possibilità, per l'Amministrazione, di stipulare il contratto anche prima di aver ricevuto le informazioni prefettizie, fatta salva la possibilità per la stessa, in caso di emersione di elementi relativi ai tentativi di cui si tratta dalla informazione successiva, di "revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti " ( comma 2 ), facoltà, questa, che il successivo comma 3 estende a qualsiasi caso di accertamento di elementi siffatti “successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto” ([15]).

Quanto alla revoca della aggiudicazione di una gara a favore di un’impresa poi risultata soggetta ad infiltrazione mafiosa e/o al recesso dal relativo contratto, la giurisprudenza amministrativa ha fissato i seguenti principii:

-         ai fini della legittimità di un siffatto atto di révoca non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della legge n. 241/1990 ([16]),  in quanto trattasi di procedimento iniziato con la domanda dell'impresa di partecipazione alla gara ([17]);

-         in riferimento alla natura discrezionale dell'esercizio del potere di scioglimento dal vincolo contrattuale già sorto, derivante dall'impiego dell'espressione "può" contenuto nella norma (art. 4, ultimo comma, del D. Lgs. 8.8.1994, n. 490), tale facoltà, che non può concernere certamente gli accertamenti ed i giudizii relativi alla sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'informativa antimafia, essendo questi esclusivamente di competenza del Prefetto ( anzi, essendo gli stessi assolutamente vincolanti per le Amministrazioni appaltanti, che non possono assolutamente metterli in discussione ), ha ad oggetto valutazioni di carattere strettamente amministrativo, caratterizzate da un profilo di bassissima discrezionalità, posto che, rispetto all'eventualità di proseguire comunque un rapporto con un' impresa sospettata di essere soggetta ad infiltrazioni mafiose, appare senz'altro prevalente, come corollario del fondamentale principio di imparzialità e buona amministrazione, l'opposta esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché di serbare un atteggiamento di favore per quelle imprese che operano sul mercato in condizioni di assoluta trasparenza ([18]).

 



[1] Studio per un intervento effettuato al Workshop “TUTELA ANTIMAFIA E GRANDI OPERE. La collaborazione fra Organi istituzionali e committenza nella realizzazione delle linee ferroviarie Alta Velocità”, organizzato da RFI – Rete Ferroviaria Italiana e TAV - Treno Alta Velocità, Gruppo Ferrovie dello Stato, in collaborazione con il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e con il patrocinio del Ministero dell’Interno, in Roma, c/o C.N.E.L., il 6 marzo 2006.

[2] In tal senso v. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 maggio 2005, n. 793 ( in Foro amm. TAR, 2005, f. 5, 1654 ).

[3] Alla disciplina nazionale si affianca peraltro, oggi, la disciplina comunitaria in materia di appalti, che, se pure ispirata al principio della libera subappaltabilità, afferma comunque la compatibilità con le norme comunitarie del diritto interno, che richieda l’autorizzazione, o comunque il consenso della stazione appaltante, al subappalto ( v. l’art. 25 della direttiva 31-3-2004, n. 2004/18/CE ” Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”, a norma del quale “nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti” ). Non a caso, con la normativa dettata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, modificata dalle leggi 12 ottobre 1982, n. 726 e 23 dicembre 1982, n. 936, veniva introdotta una sanzione penale a carico di chi, avendo in appalto opere pubbliche, le concedesse a cottimo o in subappalto senza l'autorizzazione dell'amministrazione appaltante, alla quale veniva attribuita la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. La richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è prescritta per tutti i tipi di subappalto (di opere e di servizi), nonché per i contratti di fornitura e posa in opera, sempre che l'obbligazione di "facere" non assuma un rilievo marginale rispetto alla prestazione fondamentale di dare; Pretura Taranto, 24 aprile 1989 ( in Riv. pen., 1990, 965 ).

[4] Si ricordi che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 30.8.2000, n. 412, intitolato "cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici", è fatto divieto di stipulare contratti di appalto con soggetti sottoposti a procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, ancorché il procedimento sia pendente ( il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società ). 

[5] Consiglio Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149 ( in Foro amm. CDS, 2002, 145 ).

[6] Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia"; decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

[7] V., tra le tante, C.d.S.: sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4065 e 1 marzo 2001, n. 1148; sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710; C.G.A., 16 settembre 2002, n. 542; da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362 ( in Foro amm. CDS, 2004, 3159 ).

[8] Quest'ultima è caratterizzata da elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti fra l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità e specificità richiesta dall'art. 4, comma 4, del d.lvo n. 490/1994 per dar vita ad un effetto legale di divieto di contrarre. Ciò può accadere perché difettano alcuni dei requisiti oggettivi e soggettivi dei provvedimenti che costituiscono ex se cause di interdizione dalla contrattazione ma anche perché non vi sono gli estremi dei tentativi di infiltrazione. L'assenza dei predetti elementi specifici non esclude la rilevanza di altri elementi pur idonei a denotare l'infiltrazione mafiosa, ma valutabili, per la loro aspecificità, discrezionalmente dall'Amministrazione in ossequio alle generali esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. Proprio nella c.d. informativa supplementare antimafia è stata dalla giurisprudenza ravvisata la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse ( sulla base dei profili di sicurezza pubblica, connessi alla prevenzione ed al contrasto del crimine organizzato ), necessarie per negare l'approvazione del contratto ex art. 113 del r.d. n. 827 del 1924, che régola, come è noto, un potere discrezionale affatto estraneo al novero delle cause automaticamente preclusive dell'aggiudicazione di un appalto ( v. Consiglio Stato, sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710, in Foro amm., 2000, f. 10 ).

[9] C.d.S., sez. IV: 13 ottobre 2003, n. 6187; 25 luglio 2001, n. 4065; da ultimo, n. 7362/2004, cit.

[10] Gravemente preclusiva dell’esigenza di effettività, che presiede alla norma in questione, è peraltro la previsione, recata dalla norma stessa, di limitazione di detti accertamenti ai soli soggetti “residenti nel territorio dello Stato”.

[12] La genericità e l'ampiezza dei termini adoperati dal legislatore (emersione "di elementi relativi a eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese") essendo tale da consentire l'uso del potere interdittivo in discorso anche sulla base di elementi meramente indiziari e non necessariamente e "univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite" ( Consiglio Stato, sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1979, in Foro amm. CDS, 2003, 1397 ).

[13] T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 8 aprile 2005, n. 3577 ( in Foro amm. TAR, 2005, f. 4, 1156 ).

[14] Cfr. Cons. Stato, IV, 4-5-2004, n. 2783; TAR Campania, Napoli, I, 10-7-2003, n. 8138 e 12-6-2002, n. 3403.

[15] Il che consente di configurare un sistema di aggiornamento continuo delle informative antimafia, che consente di intervenire anche successivamente alla stipula del contratto, per lo meno fino a che le opere non siano state totalmente eseguite.

[16] E’ noto, peraltro, come un forte segnale di “svalutazione” di tale obbligo ( e della sottostante ratio di valorizzazione del contributo procedimentale dei soggetti interessati al procedimento amministrativo, derivante dalla loro facoltà di rappresentare, con memorie ed osservazioni, quegli elementi di fatto utili alla adozione di un provvedimento capace di esprimere il giusto contemperamento degli opposti interessi pubblici e privati ) sia venuto dal legislatore della legge n. 15/2005 con l’introduzione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 21-octies della legge n. 241/90, a norma del quale “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Il legislatore sembra così aver voluto sposare quell’orientamento, già minoritario in giurisprudenza, secondo cui la norma di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990 non va applicata in senso meccanico e formalistico; e per il quale, in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta se l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emettere un provvedimento diverso ( T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 30 novembre 2004, n. 17718 ), ovvero l’omissione della comunicazione dell'inizio del procedimento comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare osservazioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un'incidenza causale, in termini a lui favorevoli, sul provvedimento terminale, il che non accade quando il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili e l'eventuale annullamento del provvedimento finale per violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non priverebbe l'Amministrazione del potere di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto ( T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 23 ottobre 2004, n. 7435 ). Si tratta, in definitiva, di una disposizione, attraverso la quale il legislatore ha recepito una lettura in chiave sostanzialista dei vizii procedimentali, aprendo la strada alla distinzione tra invalidità e mere irregolarità, queste ultime non vizianti ( v. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 giugno 2005, n. 3246, in Foro amm. TAR, 2005, f. 6, 2144 ).

[17] Cfr. Cons. Stato, VI, 14-1-2002, n. 149 ( in Foro amm. CDS, 2002, 145 ). Se, invero, rappresenta principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la révoca e l’annullamento d’ufficio, provvedimenti di secondo grado emessi nell’esercizio del potere di autotutela spettante alla P.A., debbono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, come previsto dall’art. 7 della legge n. 241/90 ( v. Cons. St., VI: n. 3692/03 e n. 1052/02; C.G.A., n. 596/02; da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, 12 ottobre 2004, n. 2821, in Foro amm. TAR, 2004, 3179 ), lo stesso è stato anche dalla giurisprudenza restrittivamente conformato, nel senso che si è ritenuto che l’annullamento    dell'aggiudicazione    da   parte    dell'autorita' aggiudicatrice, effettuata prima della  stipula del contratto in sede di   verifica   della   legittimita'  della   procedura,   non   puo' considerarsi come  il risultato di  un procedimento di  secondo grado avente  ad   oggetto  una   precedente  aggiudicazione, ma come la conclusione dell'unico procedimento predisposto per l'aggiudicazione stessa, iniziato con l'indizione della  gara e proseguito con l'esame delle offerte dei  partecipanti; con la conseguenza che non  sussisterebbe, in tal caso, l'onere della previa comunicazione  che e' richiesta dalla legge ( V. T.A.R. Trentino A.A. sez. Trento, 18 agosto 2001, n. 484, in Comuni Italia 2001,1565; cfr. anche, nello stesso senso, Consiglio Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4065, in Foro amm., 2001, f. 7-8, con riguardo ad un atto di annullamento      del       provvedimento      di      approvazione dell'aggiudicazione provvisoria; invero, proprio la separazione tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva, intesa come successiva approvazione del verbale di aggiudicazione, costituisce uno dei momenti tipici dell’esorbitanza, di cui si diceva sopra, del momento autoritativo della gara ). A supportare la tesi dell’esonero della fattispecie procedimentale all’esame dall’adempimento in questione pare, peraltro, più idoneo il richiamo alle  esigenze di celerità tipiche della stessa, che sono in re ipsa, con la conseguenza che è legittimamente esclusa la partecipazione del privato al procedimento amministrativo di cui si tratta ( v., in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27 settembre 2004, n. 12586, secondo cui l'adozione del provvedimento di revoca di una aggiudicazione o comunque di un incarico di svolgimento di pubblico servizio, in presenza di un'informativa prefettizia antimafia sfavorevole, configura un provvedimento non soltanto fortemente caratterizzato nel profilo contenutistico, ma anche connotato dall'urgenza del provvedere e coinnestato in un procedimento asseritamene finalizzato alla verifica dei presupposti per accedere alla contrattazione con gli enti pubblici, con la conseguenza che non è dovuto l'invio della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della società destinataria; nello stesso senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 8 aprile 2005, n. 3577, in Foro amm. TAR, 2005, f. 4, 1156 ).                         

[18] V. T.A.R. Campania, Sezione I: n. 919/04; n. 3218/04 e n. 3219/04; da ultimo, 24 marzo 2005, n. 2478 ( in Foro amm. TAR, 2005, f. 3, 792 ). Del resto, ha aggiunto tale ultima decisione, lasciare una siffatta discrezionalità in capo all'Amministrazione, comporterebbe il serio rischio di vanificare gli obiettivi prefigurati dalla severa normativa in materia di misure antimafia, il cui principio fondamentale muove proprio nel senso che i pubblici lavori, servizi e forniture vengano affidati a soggetti nei confronti dei quali non sussista nemmeno un semplice indizio di collegamento con associazioni di criminalità organizzata: inoltre, rispetto alle primarie finalità di tutela perseguite da tale disciplina di settore, non si comprenderebbe la ragione per cui l'ordinamento avrebbe configurato un effetto automatico di incapacità a contrarre in caso di informazione antimafia preventiva rispetto alla stipulazione del contratto, individuando invece un potere valutativo ulteriore all'Amministrazione appaltante nelle ipotesi in cui lo stesso giudizio sfavorevole si caratterizzi unicamente per il fatto di risalire ad un epoca successiva rispetto alla nascita del rapporto; in altri termini, a parità di presupposti in termini di condizionamenti mafiosi, si rischierebbe di assegnare, inspiegabilmente rispetto allo spirito generale della normativa di settore, una disciplina diversa, operante nell'un caso sulla base dei soli accertamenti del Prefetto, nella seconda evenienza anche in relazione ad un ampio potere valutativo riconosciuto in capo alla stazione appaltante. Le stazioni appaltanti, ha sottolineato altra decisione dello stesso T.A.R. ( sez. I, 13 giugno 2005, n. 7811, in Foro amm. TAR, 2005, f. 6, 2110 ), potrebbero decidere di proseguire il rapporto con un'impresa sospettata di essere soggetta ad infiltrazioni mafiose solo nell'eventualità, debitamente dimostrata, di gravi ragioni di interesse pubblico che impediscano la cessazione del contratto e che legittimino, per l'esistenza di obiettive circostanze di fatto, il sacrificio di un interesse pubblico fondamentale, quale quello tutelato dalla disciplina antimafia, alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.