Stazioni appaltanti e potere di non procedere all’aggiudicazione. Il via definitivo da parte del codice dei contratti pubblici

di Carmine Volpe

consigliere di Stato*

 

 

1. La norma

L’art. 81, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) prevede che “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”.

L’articolo apre la sezione V del capo III del titolo I della parte II del codice - sui “Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse” - ed è intitolato “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”. La norma, dopo avere indicato (al comma 1) quali sono i criteri per selezionare nei contratti pubblici la migliore offerta – “fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici” - e, quindi, per individuare il soggetto con cui stipulare il contratto (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa), nonché specificato (al comma 2) che il criterio è quello “più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto” e va indicato nel bando di gara, attribuisce (al comma 3) una facoltà alle stazioni appaltanti; quella di non aggiudicare qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ciò vuol dire che, una volta selezionata la migliore offerta con il criterio prescelto, non vi è il conseguente obbligo di aggiudicazione. Anzi, la stazione appaltante, nelle due ipotesi previste e con valutazione di carattere discrezionale, può decidere di non procedere all’aggiudicazione.

Siffatta facoltà è attribuita alla stazione appaltante e non alla commissione giudicatrice – la quale va nominata “quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 84 del codice) – e non deve essere espressamente prevista nel bando essendo attribuita direttamente dalla legge. Lo si desume anche dall’art. 55, comma 4, del codice, il quale, dopo avere prescritto che “Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte”, dispone che, “Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81 comma 3”.

 

2. I precedenti normativi

I precedenti normativi dell’art. 81 del codice, così come richiamati nello stesso, sono i seguenti: l’art. 53 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE; l’art. 55 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE; l’art. 19 del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358; l’art. 21 della l. 11 febbraio 1994, n. 109; l’art. 23 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; l’art. 24 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

Nei detti articoli si parla di criteri di aggiudicazione, di anomalia dell’offerta, di commissioni giudicatrici e di aggiudicazione. Ma alla stazione appaltante non è attribuita alcuna facoltà di non procedere all’aggiudicazione.

Era previsto, invece, il potere generale di approvazione degli atti di aggiudicazione definitiva e dei contratti (art. 19 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato) e quello, speciale ed eccezionale, di diniego dell’approvazione dei contratti “per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato” (art. 113 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento di contabilità); potere nel quale si faceva rientrare la facoltà di non approvare i risultati di una gara (Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 1983, n. 223[1]).

L’art. 81, comma 3, del codice rappresenta, quindi, novità nel sistema normativo.

 

 

3. L’aggiudicazione nella sequela procedimentale

L’aggiudicazione e la stipulazione del contratto segnano, rispettivamente, il momento finale della procedura a evidenza pubblica e quello iniziale del rapporto negoziale tra amministrazione aggiudicatrice e soggetto individuato come il migliore offerente.

L’aggiudicazione costituisce il provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento di scelta del contraente. Il meccanismo, così come disciplinato dal codice (artt. 11 e 12), è il seguente:

a) al termine delle diverse procedure di affidamento previste, che servono a selezionare l’offerta migliore sulla base dei due criteri di scelta consentiti, “è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente”;

b) la stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, del codice (approvazione da parte dell’organo competente), “provvede all’aggiudicazione definitiva”;

c) “l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta” ma “diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela, “la stipulazione del contratto…ha luogo entro il termine di sessanta giorni”, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire, o di accordo espresso con l’aggiudicatario;

d) il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti;

e) l’approvazione del contratto, a sua volta, è sottoposta agli eventuali controlli prescritti dagli ordinamenti dei soggetti aggiudicatori.

Il procedimento di scelta del contraente non si conclude necessariamente con l’aggiudicazione, potendo l’amministrazione negare l’aggiudicazione o, malgrado l’aggiudicazione provvisoria dichiarata dal seggio di gara, non approvarla; e, conseguentemente, negare l’aggiudicazione definitiva.

L’ipotesi prevista dall’art. 81, comma 3, del codice interviene quando la procedura di affidamento ha selezionato l’offerta migliore. Ma la stazione appaltante nega l’aggiudicazione, o non provvede all’aggiudicazione definitiva (art. 11, commi 4 e 5, del codice), ritenendo nessuna offerta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

 

 

4. I presupposti della norma

Il presupposto per l’applicazione della norma è duplice e nello stesso tempo alternativo. Nessuna offerta deve risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non è sufficiente, quindi, la non convenienza o l’inidoneità della sola offerta selezionata come migliore.

Il concetto di convenienza non attiene necessariamente all’economicità. Senza dubbio l’offerta non conveniente è quella eccessivamente onerosa per la stazione appaltante. Tuttavia, se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la selezione dell'offerta più conveniente dipende non solo da profili strettamente economici (come nel caso dell'aggiudicazione al prezzo più basso), ma anche da un giudizio valutativo su aspetti ulteriori e variabili, che, nell'apprezzamento della stazione appaltante, concorrono a qualificare l'offerta più vantaggiosa; la quale potrà anche non essere quella più economica. Infatti, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante può dare importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico. Essa, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto a un'offerta che, anche se conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico (Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835[2]).

Il concetto di idoneità è rapportato all’oggetto del contratto, che deve essere indicato nel bando di gara (art. 55, comma 3, del codice). Si tratta della prestazione che si richiede a colui con il quale si intende stipulare. Non è offerta idonea, a esempio: quella che ha a oggetto un progetto che si discosta notevolmente dalle previsioni del progetto posto a base di gara; quella in parte non conforme alle specifiche tecniche richieste dal capitolato speciale e quindi alla tipologia funzionale e alle caratteristiche del prodotto richiesto; quella, in sostanza, non rispondente (in tutto o in parte) alle esigenze per il cui soddisfacimento la stazione appaltante ha indetto la gara.

La situazione non è la stessa a seconda del criterio di scelta del contraente.

Il criterio del prezzo più basso individua la migliore offerta in quella del concorrente che ha proposto il prezzo minore, a prescindere da valutazioni sulle caratteristiche tecniche dell’oggetto della prestazione contrattuale.

Gli ambiti operativi per l’esercizio della facoltà di cui all’art. 81, comma 3, del codice saranno abbastanza ristretti. Si pensi all’ipotesi in cui i ribassi sono stati molto esigui, mentre l’amministrazione si riprometteva di conseguire ribassi più elevati. E qui, comunque, la possibilità di considerare nessuna offerta conveniente si scontra con la circostanza che l’amministrazione è tenuta a indicare (nei bandi o negli inviti) il prezzo a base di gara considerando il miglior prezzo di mercato, "ove possibile" (artt. 82 e 89 del codice). Così che, se il prezzo a base di gara deve corrispondere al miglior prezzo ricavabile dal mercato, non è semplice sostenere la non convenienza di offerte inferiori, anche se di poco, agli importi indicati dalla stazione appaltante.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, comportando una valutazione sia economica sia qualitativa dell’offerta, con riguardo alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, anche se sulla base di criteri di valutazione e di ponderazione indicati dal bando di gara, lascia maggiore spazio all’amministrazione (ai fini dell’espressione del giudizio di non convenienza o di inidoneità delle offerte).

Nel corso della gara la valutazione delle offerte è demandata a una commissione giudicatrice che svolge un’attività di carattere consultivo della stazione appaltante, alla quale comunque spetta l’approvazione degli atti relativi. Tuttavia, a causa della natura prettamente tecnica del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, alla stazione appaltante risulterà difficile disattenderlo con congrua e pari tecnica motivazione, al di fuori dell’individuazione di patologie consistenti nell’illogicità e nell’irragionevolezza. In sostanza, l’amministrazione è tenuta a esprimere un giudizio di non convenienza o inidoneità delle offerte laddove la commissione giudicatrice non ha rilevato alcunché o addirittura ha ritenuto il contrario.

Sia la non convenienza che la non idoneità sono espressione di un giudizio formulato dalla stazione appaltante; giudizio che costituisce il frutto di un apprezzamento di merito e che, in quanto tale, è riservato alla stessa ed è sindacabile in sede di legittimità non nel suo intrinseco contenuto ma solo in relazione a profili di illogicità o travisamento (Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838[3]).

 

 

5. Il potere di non procedere all’aggiudicazione nella giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza l’intervenuta aggiudicazione provvisoria non fa venire meno il potere dell’amministrazione di negarne l’approvazione, qualora via sia un interesse pubblico concreto e attuale al diniego di aggiudicazione, pur in mancanza di vizi di legittimità. Ciò poiché l’amministrazione, che ha svolto il procedimento di gara per la stipulazione di un contratto di appalto, non è vincolata a disporre l’aggiudicazione.

Si è affermato che, sia pure in casi eccezionali e previa puntuale e congrua motivazione, all’amministrazione è consentito non aggiudicare una gara di appalto. In particolare, l’eccessiva onerosità del prezzo indicato nell’offerta del soggetto risultato il primo graduato in una gara di appalto è stata ritenuta grave motivo di interesse pubblico, che giustifica il diniego di approvazione dell’aggiudicazione o il non procedere alla stessa (Cons. Stato: sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838; sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2823; sez. V, 27 febbraio 2001, n. 1060; sez. V, 3 novembre 2000, n. 5903; sez. V, 25 novembre 1999, n. 1986; sez. V, 13 gennaio 1999, n. 22; sez. IV, 8 maggio 1998, n. 789; sez. IV, 16 dicembre 1980, n. 1219[4]).

Con riguardo alla motivazione, si è affermato che, qualora in capo ai concorrenti non si sia consolidata alcuna situazione giuridica (come nel caso in cui non è stato ancora esercitato il potere di approvazione, oppure non vi è stata un'aggiudicazione provvisoria, ovvero a questa consegue l'onere di provare il possesso di determinati requisiti, non ancora provati), non sussiste neppure uno specifico onere di motivazione circa le ragioni di pubblico interesse che hanno mosso l'amministrazione (a non approvare l’appalto aggiudicato o a non procedere all’aggiudicazione); essendo sufficiente che sia reso palese il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa, attraverso l'indicazione degli elementi concreti e obiettivi in base ai quali si è ritenuto di non procedere all'aggiudicazione (Cons. Stato: sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838; sez. V, 27 febbraio 2001, n. 1060[5]).

Secondo la giurisprudenza, quindi, il provvedimento di aggiudicazione non si limita a valutare la legittimità del procedimento seguito, ma contiene anche un apprezzamento complessivo sull’opportunità di concludere il procedimento di formazione del contratto. All’amministrazione si consente, non di aggiudicare a soggetto diverso da quello indicato come il migliore offerente, ma di non procedere ad aggiudicazione alcuna.

E come conseguenza logica la giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso di un provvedimento di diniego di aggiudicazione di una gara pubblica, non sia necessaria alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento, non trattandosi di un provvedimento di autotutela bensì dell’atto conclusivo del procedimento già in corso (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6332 e 11 febbraio 1999, n. 160[6]).

 

6. I parametri da seguire

Quali sono i parametri in base ai quali giudicare la non convenienza e la non idoneità delle offerte?

Sembra una domanda senza risposta, dato che non sussistono riscontri oggettivi e il tutto deve essere rapportato alle specificità delle ipotesi concrete e ai desiderata della stazione appaltante.

L’esigenza è stata avvertita dal codice, il quale, all’art. 89, commi 1 e 2, ha previsto che, anche “Al fine…di valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione,…le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile” e che “…a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza”.

Quindi il codice stesso prevede dei parametri a cui riferirsi per valutare la convenienza dell’aggiudicazione. Ma si tratta di elementi che possono non dare certezza - nell’ipotesi, a esempio, in cui il miglior prezzo di mercato non sia rilevabile – e vanno considerati dalle stazioni appaltanti, come espressamente detto, “a fini di orientamento”.

Così che non vi sono certezze e si corre il rischio che il potere attribuito alle stazioni appaltanti sfoci in arbitrio, con conseguente lesione della posizione degli offerenti relativamente alla certezza delle situazioni giuridiche e alla tutela dell’affidamento.

Quanto al giudizio sulla non idoneità dell’offerta, parametri non ve sono. Ma è evidente che esso ha natura tecnica e non potrà che essere svolto dalla stazione appaltante sulla base di valutazioni o del supporto di un organo tecnicamente adeguato e competente.

 

 

7. Offerta non conveniente, offerta non idonea e offerta non appropriata

Ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a), del codice, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita in varie ipotesi, tra cui quella “qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura” [per i settori speciali eguale previsione si rinviene nell’art. 221, comma 1, lett. a), del codice].

Un’offerta, quindi, può essere inappropriata; così come già previsto dall’art. 9, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 358/1992 (per gli appalti pubblici di forniture), dall’art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 157/1995 (per gli appalti pubblici di servizi) e dall’art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 158/1995 (per gli appalti nei settori esclusi).

Possono intervenire, allora, offerte non convenienti, inidonee e inappropriate. Ma un’offerta inconveniente o inidonea è anche inappropriata? Ossia si tratta della stessa cosa?

La domanda non è senza rilievo in quanto, a seguito dell’esperimento di una procedura aperta o ristretta, solo la mancanza di alcuna offerta appropriata consente alla stazione appaltante di aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Mentre, se essa non ha proceduto all’aggiudicazione ritenendo che nessuna delle offerte sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non è possibile la procedura negoziata e si dovrà, semmai, indire una nuova procedura aperta o ristretta.

Ecco che quindi la differenza non è solo formale ma anche sostanziale. Ne consegue che l’offerta inappropriata deve essere distinta da quella non conveniente e da quella inidonea.

Il concetto di appropriatezza attiene all’adeguatezza. E’ stata considerata offerta non appropriata:

a) quella inammissibile, nella quale mancano i requisiti sostanziali per la partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 1998, n. 1513[7]);

b) quella tecnica che, nel complesso dei suoi elementi propositivi, risulta così inadeguata da non attingere alla soglia di un’effettiva valutazione (T.A.R. Lazio, sez. II, 13 febbraio 2002, n. 1028[8]).

Se nessuna delle offerte presentate è ritenuta appropriata è come se non fosse intervenuta alcuna offerta. Così che la gara di appalto deve essere dichiarata deserta. Il che non avviene nell’ipotesi prevista dall’art. 81, comma 3, del codice, la cui operatività presuppone che la procedura di affidamento abbia selezionato l’offerta migliore e che sia possibile aggiudicare.

 

 

8. Alcune considerazioni

L’art. 81, comma 3, del codice rappresenta norma di chiusura del sistema. Anche se l’aggiudicazione è il normale esito della procedura di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante ha il potere di negarla.

Le gare pubbliche hanno la duplice finalità di individuare l'aggiudicatario, sulla base di criteri di trasparenza e imparzialità, e di determinare il contenuto del contratto in conformità alle esigenze dell'amministrazione e sulla base di previsioni che siano per essa le più convenienti (Cons. Stato , sez. VI, 19 giugno 2001, n. 3245[9]).

Si tratta sempre di esercizio di potere, che dovrà essere svolto previa adeguata istruttoria, nonché puntuale e congrua motivazione sull’esistenza dei presupposti previsti dalla legge (inesistenza di offerte convenienti o idonee).

Anche all’amministrazione, come a un qualsiasi soggetto, deve essere consentito di non addivenire alla stipulazione di un contratto di appalto qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea a soddisfare le proprie esigenze.

Si è così legificato un principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in materia di contratti della pubblica amministrazione, il potere di non aggiudicare può trovare fondamento, in via generale, in “specifiche ragioni di pubblico interesse”. E’ l’interesse pubblico a una conveniente e opportuna contrattazione che giustifica il potere della stazione appaltante di non procedere all’affidamento dell’appalto, anche a conclusione della gara.

Nello stesso tempo, le “specifiche ragioni di pubblico interesse” sono state individuate e limitate all’insussistenza di offerte convenienti o idonee in relazione all’oggetto del contratto.

Se così è, l’art. 81, comma 3, del codice trova anche fondamento nel principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione (art. 97, comma 1, della cost.), il quale impegna la stessa ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire.

 

 

9. Conclusioni

Anche se la facoltà di non procedere all’aggiudicazione costituisce espressione di un potere discrezionale, si tratta di potere di tipo eccezionale e che trova fondamento su ragioni di opportunità (e non di legittimità). Non è opportuno che l’aggiudicazione venga comunque disposta e che la stazione appaltante, conseguentemente, concluda un contratto non conveniente o che prevede l’esecuzione di una prestazione non idonea.

Proprio per tali caratteristiche il potere va esercitato in casi limite e sulla base di adeguata motivazione oltre che ponderazione degli interessi contrapposti.

Come ogni potere, anche quello di cui all’art. 81, comma 3, del codice è sottoposto al rispetto delle regole e dei limiti della discrezionalità amministrativa e al vaglio del giudice amministrativo; il quale può non solo annullare il provvedimento, se illegittimo, ma pure disporre il risarcimento del danno (anche attraverso la reintegrazione in forma specifica) in presenza dei presupposti dell’illecito aquiliano previsti dall’art. 2043 del c.c. (art. 7, comma 3, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205).

Incombe, comunque, il rischio della responsabilità precontrattuale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 1337 del c.c. (per violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative), qualora il diniego di aggiudicazione per mancanza di offerte convenienti o idonee sia imputabile a errori della stessa (fissazione di un prezzo a base d’asta non rispondente a quello di mercato, carenze del capitolato con riguardo alla descrizione dell’oggetto del contratto, generica o incompleta indicazione delle esigenze della stazione appaltante). E la tutela dell’incolpevole affidamento ingenerato nei soggetti privati comporta l’obbligo dell’amministrazione di risarcire l’interesse negativo (e non quello positivo conseguente alla stipulazione del contratto, trattandosi di responsabilità precontrattuale), anche se il potere (nella specie, diniego di aggiudicazione) è stato esercitato legittimamente[10].

Così che la conclusione diviene d’obbligo: “amministrazione avvisata, mezza salvata”.



* Il presente scritto è pubblicato sul numero di settembre 2007 della rivista “Diritto e pratica amministrativa”, edita da Il Sole 24 Ore.

[1] In Foro it., 1983, III, 317.

 

[2] In Foro amm. CDS, 2006, 11, 3104.

[3] In www.giustizia-amministrativa.it.

[4] In, rispettivamente: www.giustizia-amministrativa.it; Foro amm. CDS, 2003, 1563; Cons. Stato, 2001, I, 393; Foro amm., 2000, 11; Cons. Stato, 1999, I, 1877; Urb. e app., 1999, 509; Appalti Urbanistica Edilizia, 1999, 335; Foro amm., 1980, fasc. 12.

[5] In, rispettivamente, www.giustizia-amministrativa.it e Cons. Stato, 2001, I, 393.

[6] In, rispettivamente, Giurisd. amm., 2006, 1, 1498 e Giur. it., 1999, 1746.

[7] In Rass. giur. Enel, 1999, 570.

[8] In Foro it., 2002, III, 470.

[9] In Giust. civ., 2002, I, 840.

[10] In tal senso, espressamente, Cons. Stato, ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6, in Cons. Stato, 2005, I, 1440.