Vincenzo Salamone            Maria Letizia Pittari

 

 

 

 

L’APPLICAZIONE IN SICILIA DEL CODICE DEI CONTRATTI

 (D.LEG. 12 APRILE 2006, N. 163)

*

 

 


SOMMARIO

 

Capitolo I - Il problema dell’applicazione nella Regione Siciliana del codice degli appalti

1.1 Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5

1.2 I principi ispiratori del codice dei contratti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 5

1.3 Entrata in vigore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7

1.4 L’applicabilità in Sicilia del codice degli appalti:

      la circolare regionale del 18 settembre 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 9

Capitolo II – La struttura del codice

2.1 Le varie parti del codice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 13

2.2 Gli allegati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 14

Capitolo III - Principi e disposizioni comuni

3.1 L’oggetto del codice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16

3.2 I principi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16

3.3 Le definizioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 17

3.4 L’autorità di vigilanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 19

3.5 Lo sportello dei contratti pubblici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 19

3.6 Il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione. . . . . .  .pag. 19

3.7 Le fasi della procedura di affidamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   pag. 25

3.8 Accesso agli atti e divieti di divulgazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 30

3.9 I contratti misti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 31

Capitolo IV - I contratti esclusi dall’applicazione del codice. . . . .  . . . .pag. 33

Capitolo V - I contratti pubblici nei settori ordinari

5.1 Profili generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 34

5.2 Le soglie comunitarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .pag. 34

5.3 La concessione di servizi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 35

5.4 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori. . . . . . . .  pag. 37

5.5 Le centrali di committenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 37

5.6 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. . . . . . . . . . . .pag. 38

5.7 I raggruppamenti temporanei di imprese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 41

5.8 I requisiti di ordine generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 42

5.9 I requisiti di idoneità professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 44

5.10 Requisiti di partecipazione di carattere tecnico per i lavori pubblici . .pag. 44

5.11 Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi. . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 45

5.12 Elenchi ufficiali dei fornitori e dei prestatori di servizi. . . . . . . . . . . . pag. 47

5.13 Documenti e informazioni complementari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 47

5.14 Controlli sul possesso dei requisiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 48

5.15 L’avvalimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 49

5.16 Vicende soggettive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 53

5.17 L’oggetto del contratto e le procedure di scelta del contraente. . . . . . .pag. 54

Capitolo VI - Le procedure per l’individuazione degli offerenti

6.1 Lineamenti generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 56

6.2 La procedura negoziata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 58

6.3 Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e  forniture . . . . . . . . . . .pag. 64

6.4 Il rinnovo dei contratti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 67

Capitolo VII - Affidamento incarichi di studio, progettazione,

       direzione dei lavori e accessori

7.1 Le circolari regionali del 22 dicembre 2006 e del 30 marzo 2007. . . . . pag. 73

7.2 Gli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori e

accessori di importo compreso fra €. 100.000 ed €. 211.000. . . . . . . . . . . . pag. 74

7.3 Gli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori

      e accessori di importo inferiore ad €. 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 75

7.4 Servizi in economia – Incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori e di collaudo di valore inferiore ai 20.000 euro. Titolare del potere di affidamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 78

7.5 La derogabilità dei minimi tariffari in Sicilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 80

7.6 Gli incarichi di collaudo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 82

Capitolo VIII - Criteri di aggiudicazione e controllo di anomalia

8.1 I due criteri previsti dal codice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 84

8.2 Il criterio del prezzo più basso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 87

8.3 Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la

       commissione giudicatrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 90

8.4 La verifica delle offerte anormalmente basse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 97

Capitolo IX - I contratti di durata

9.1 L’adeguamento dei prezzi nei contratti relativi a servizi e forniture. . pag. 102

9.2 I contratti di durata nei lavori pubblici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 102

Capitolo X – Il contenzioso

10.1 Gli strumenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 105

10.2 La transazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 105

10.3 L’accordo bonario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 105

10.4 La devoluzione della controversia agli arbitri. . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 106

10.5 La giurisdizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 107

10.6 Gli strumenti di tutela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 108

10.7 Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso

        amministrativo e/o giudiziario – L’art. 21 bis della L. 109/1994,

        nel testo coordinato con la legislazione siciliana. . . . . . . . . . . . . . . . pag. 110


Capitolo I - Il problema dell’applicazione nella Regione Siciliana del codice degli appalti

 

 

1.1 Introduzione

La recente emanazione del D.Leg. 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato sulla GURI n. 100/2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ha sollecitato nella Regione Siciliana un dibattito ricco di commenti e riflessioni sul tema della sua applicazione in Sicilia, con speciale riferimento e considerazione per la potestà esclusiva della nostra Regione in tale materia.

Il codice dei contratti si applica in Sicilia prevalentemente per le forniture di beni e servizi.

La filosofia di fondo del codice è quella del recepimento della normativa comunitaria.

L’aspetto più importante e l’estensione di alcuni istituti dei lavori pubblici alle forniture di beni e servizi.

Per chi si occupa di forniture di beni e servizi il codice offre novità di primo piano: soprattutto perché sono cambiati i criteri di aggiudicazione.

Per quanto riguarda i lavori pubblici l’applicazione del codice in Sicilia è molto più circoscritta, anche se non si può dire che le novità siano limitate solo all’istituto dell’avvalimento.

L’approccio al codice non è facile anche perché è composto da 257 articoli.

Ma la struttura,  la tecnica di elaborazione, la terminologia utilizzata facilitano il lavoro dell’interprete.

Il codice si presenta, dunque, come strumento di ottimo livello, utile in rapporto al principio della semplificazione amministrativa e della riconduzione ad unità dell’apparato normativo relativo al tema degli appalti.

 

1.2 I principi ispiratori del codice dei contratti

I principi ispiratori del codice degli appalti sono due:

 

1) la necessità del recepimento, all’interno dell’ordinamento italiano, delle  direttive comunitarie 2004/18/CE e 2004/17/CE, riguardanti rispettivamente gli appalti nei settori ordinari e nei cd. settori ex esclusi - che sono quelli delle amministrazioni preposte all’erogazione di alcuni servizi pubblici, quali gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali.

In origine vi rientravano anche le telecomunicazioni, ma dopo la liberalizzazione questo settore è stato sottratto alla disciplina della normativa comunitaria.

Queste direttive sono entrate in vigore nel nostro ordinamento nel febbraio 2005.

Com’è noto, le direttive sono testi normativi che disciplinano in prima battuta la normativa interna, dunque si rivolgono agli Stati, e decorso il termine fissato per il recepimento nei singoli Stati, trovano applicazione direttamente, sempre che siano self executing, ossia contengano norme talmente puntuali da ritenersi immediatamente applicabili sia ad opera delle amministrazioni che dei soggetti privati interessati al settore disciplinato.

Le due direttive richiamate sono sicuramente self executing, tant’è che, per esempio, si era ritenuto applicabile l’istituto dell’avvalimento nell’ordinamento italiano già prima della entrata in vigore del codice dei contratti, avvenuta il 1.7.2006.

 

2) l’altro principio ispiratore del codice è l’urgenza di mettere ordine in questa complessa materia, dettando una disciplina quanto più possibile comune ai vari settori dei contratti pubblici che unifica in un solo testo la disciplina prima dispersa in non meno di cinque testi normativi – segnatamente la L. 109/1994 per i lavori pubblici, il decreto Lunardi 190/2004 per le grandi infrastrutture, il D.Leg. 358/1992 per le forniture di beni, il D.Leg. 157/1995 per gli appalti di forniture di servizi e il D.Leg 158/1995 per gli appalti nei settori ex esclusi.

 

Occorre fare una precisazione con riferimento alla rilevanza della normativa comunitaria.

Nell’ambito delle norme contenute nelle direttive e nei trattati, alcune hanno carattere precettivo, e sono quelle che tendono a rimuovere ostacoli a determinate attività economiche. Ad esempio tutta la parte riguardante i servizi pubblici locali, che ora è stata travolta dalla giurisprudenza comunitaria, è una parte che ha una fondamentale funzione di garanzia dei soggetti operatori nei settori economici.

Vi sono, invece, istituti dell’ordinamento comunitario che, almeno per quella che è ad oggi l’interpretazione della Corte di Giustizia, non sono ad applicazione obbligatoria: sono le norme che attengono alla disciplina comune. Queste norme, in quanto ampliative della potestà delle singole amministrazioni, non sono ad applicazione obbligatoria. Ad esempio, il fatto che il legislatore comunitario preveda tutta una serie di ipotesi nelle quali si può ricorrere alla trattativa privata non vuol dire che gli ordinamenti nazionali debbano per forza consentire la trattativa privata, perché si tratta di norme ampliative della sfera giuridica, e quindi sostanzialmente limitative della concorrenza, oltre un certo grado. Non si può escludere che gli ordinamenti nazionali ritengano ad esempio di non applicare il dialogo competitivo, perché in certe realtà potrebbe rivelarsi molto pericoloso per le amministrazioni. In questi casi la normativa comunitaria legittima, ma non obbliga, il ricorso a questi istituti.

 

1.3 Entrata in vigore

Il codice è già operativo[1], ma non è entrato in vigore nella sua pienezza.

Invero, è  ancora pendente il termine per l’esercizio della delega contenuta nella legge comunitaria, L. 62/2005, che prevede un possibile intervento di modifica - cosa alla quale si sta già lavorando con norme di dettaglio[2].

In secondo luogo, è bene mettere in evidenza che i commi 2 e 3 dell’art. 257 hanno dettato disposizioni che posticipano la decorrenza di alcune norme.

In particolare, il comma 2 prevede che le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità e dell’Osservatorio, che riguardano servizi e forniture, nonché quelle relative all'accordo bonario per i servizi e le forniture, hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice (1° luglio 2007).

Il successivo comma 3 fa slittare la data di entrata in vigore dell’art. 123 del codice, concernente una procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori di importo inferiore a €. 750.000, fissandola al momento della formazione da parte della stazione appaltante dell’apposito elenco annuale per l’anno 2007.

Inoltre occorre tenere presente che il testo di questo codice è stato approvato dal governo Berlusconi, ma esso è entrato in vigore sotto il governo Prodi, per cui alcune norme sono state oggetto di una moratoria con l’art. 1 octies della legge 228/06, di conversione del D.L. 173/06, e successivamente con il D.Leg. 26 gennaio 2007, n. 6, che ha ulteriormente posticipato l’entrata in vigore di alcuni istituti.

Ciò ha comportato che il codice è stato ridimensionato, rispetto alla sua portata originaria.

Alcune modifiche sono state apportate dalla legge finanziaria per il 2007.

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2007 sono stati approvati:

- uno schema di decreto legislativo di modifica del Codice dei contratti dal titolo “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Lo schema di decreto legislativo, su cui verranno acquisiti i pareri prescritti, contiene ulteriori norme modificative e correttive del medesimo Codice dei contratti pubblici (in materia di procedura negoziata con e senza bando, accordi quadro, misure per rafforzare la vigilanza in materia di contratti pubblici), finalizzate ad accrescere la trasparenza, a snellire le procedure, a garantire una maggiore aderenza al dettato comunitario.

- un D.P.R. Regolamento di modifica al DPR 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.  Proposto dal Ministro delle infrastrutture, Di Pietro, il regolamento ha recepito i suggerimenti dell’Antitrust, apportando limitate modifiche alle norme regolamentari sul sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, al fine di ampliare gli ambiti della concorrenza nel settore della costruzione di barriere di sicurezza stradale. E’ stato acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

 

Il percorso complessivo si completerà con la emanazione del regolamento di esecuzione, che deve avvenire entro un anno dalla entrata in vigore del codice. Si tratterà di un regolamento unico che si applicherà anche alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, che non avevano una disciplina regolamentare autonoma, se non per alcuni aspetti settoriali, come le forniture in economia. A quel momento cesserà l’efficacia di tutta una serie di norme regolamentari contenute nel DPR 554 e che sopravvivono ancora.

Vi sono istituti quali, ad es., il prezzo unitario e quello del massimo ribasso sull’elenco prezzi, che verranno disciplinati dal regolamento di esecuzione.

Finché non verrà emanato questo regolamento dovrà continuare a farsi riferimento al regolamento esistente il quale, però, è parziale. Infatti, per esempio, con riferimento al subappalto, l’attuale regolamento riguarda solo i lavori, mentre con il codice il subappalto ha avuto estensione anche alle forniture di beni e servizi.

Dunque una lettura coordinata e completa si avrà solo con il regolamento previsto dall’art. 5, che fa anche riferimento a due tipologie di capitolato, quelli delle singole amministrazioni e il capitolato generale d’appalto, che è il capitolato dello Stato, il quale ultimo non dovrebbe trovare applicazione nella Regione Siciliana (in quanto la Regione siciliana con la legge reg. n. 7 del 2002 ha recepito il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

 

Vi è stata, infine, una disciplina di c.d. “pulizia normativa” con una delle norme più importanti del codice, l’art. 256, che riguarda le norme abrogate.

Scompaiono interi testi normativi e in alcuni casi la prevista abrogazione è legata all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

 

1.4 L’applicabilità in Sicilia del codice degli appalti: la circolare regionale del 18 settembre 2006

Sul problema dell’applicabilità in Sicilia del codice degli appalti è intervenuta la circolare 18.9.2006 emanata dall’Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana[3], che è apprezzabile per due motivi:

1.     è intervenuta in maniera tempestiva a chiarire alcuni dubbi;

2.     ha diramato la nota ordinanza del CGA, seguita poi dalla sentenza, sull’interpretazione del criterio di aggiudicazione della L.R. 16/05[4].

 

Fatte queste premesse, si rende necessaria una precisazione.

Nella Regione siciliana  il codice ha applicazione parziale e dunque pone problemi più seri di individuazione delle norme applicabili o meno, con particolare riferimento alla materia dei lavori pubblici.

Infatti, la L.R. 7/02 operò una diversa tecnica di disciplina, distinguendo i lavori pubblici dalle forniture di beni e servizi.

Per i lavori pubblici, il legislatore regionale ha optato per la soluzione del rinvio statico o materiale alla normativa statale (peraltro si tratta di un rinvio legato alla approvazione in aula e non alla entrata in vigore della legge), con le dovute precisazioni:

-         il legislatore regionale, anche nell’ambito della sua legislazione esclusiva, non può limitare l’applicazione dei principi delle grandi riforme economico-sociali, purtuttavia non sempre è facile individuare queste norme di immediata applicazione.

-         diventa sempre più rilevante l’esigenza di continuo recepimento da parte del legislatore siciliano della disciplina di diritto comunitario e rappresenta un problema molto serio quello della applicazione in Sicilia delle norme comunitarie, a prescindere dal recepimento nell’ordinamento italiano.

Nel codice esiste una serie di istituti che, ancorché disciplinati dalla legge Merloni, nel testo recepito in Sicilia, sono pur tuttavia di ispirazione comunitaria, e dunque non se ne può negare l’applicazione diretta nella nostra Regione.

Si pensi ai criteri di aggiudicazione degli appalti sopra soglia: il codice prevede una disciplina innovativa, che è di ispirazione comunitaria e che, dunque, trova applicazione in Sicilia.

Si pensi ancora alle modalità di comunicazione degli atti di gara: vi sono seri elementi da cui desumere l’applicabilità di queste norme anche in Sicilia.

Si tratta di norme che hanno stretta attinenza con la tutela giurisdizionale, e in quest’ottica la comunicazione diventa uno strumento di garanzia del diritto di difesa.

Il problema dell’applicabilità in Sicilia è invece molto più semplice – anche se complica la attività delle amministrazioni perché vi è un cambiamento radicale della normativa – per gli appalti relativi alle forniture di beni e servizi, rispetto ai quali gli artt. 31 e 32 della L.R. 7/02 hanno operato una scelta completamente diversa da quella relativa ai ll.pp., rinviando alla normativa statale vigente in quel momento nonché alle eventuali e successive modifiche ed integrazioni, con rinvio dinamico o recettizio.

Poiché il codice degli appalti abroga espressamente il D.Leg. 358/1992 e il D.Leg. 157/1995, che vengono integralmente sostituiti dalle norme del codice, queste trovano applicazione in maniera totale nella Regione siciliana.

Qualche dubbio – ma si tratta di un dubbio più apparente che reale - può riguardare le procedure disciplinate agli artt. 31-35 L.R. 7/02.

Non può fondatamente sostenersi che queste ultime norme siano state superate dal codice o, quantomeno, queste norme non sono state superate rispetto alle parti del codice che non sono di derivazione comunitaria.

Dunque per le gare sottosoglia – fermo restando che la soglia è adesso individuata dal codice e non è più quella prevista dalla L.R. 7/02 - continuano a trovare applicazione.

A questo proposito, è bene precisare che il riferimento operato dalla circolare 18.9.06 solo all’art. 35 della L.R. 7/2002 ha carattere esemplificativo e dunque non esclude affatto che anche le altre norme, ossia gli artt. 31-34, continuino a trovare applicazione.

Non si applica invece la norma, contenuta nell’art. 32, co. 3 bis, sull’affidamento diretto di servizi pubblici a società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi, perché essa si pone in violazione dei principi del diritto comunitario.[5]

 

Il quadro è, pertanto, abbastanza variegato.

Riassumendo:

ª     per il settore dei lavori pubblici, il codice trova un’applicazione molto selettiva, riguardante, in sostanza, solo quegli istituti di pretta derivazione comunitaria.

ª     la normativa delle forniture di beni e servizi è invece fortemente incisa dal codice, perché sostitutiva dei D.legg. 358 e 157. Rimane la vigenza della normativa regionale per le gare sottosoglia, poiché esse dettano una disciplina derogatoria rispetto alla normativa nazionale.

 


Capitolo II – La struttura del codice

 

 

2.1 Le varie parti del codice

Il codice si compone di cinque parti. Le più rilevanti sono la prima, la seconda e la quarta.

La parte prima contiene principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice, e va dall’art. 1 all’art. 27.

 

La parte seconda, più corposa, va dall’art. 28 all’art. 205 e riguarda i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari, ossia tutti gli appalti con eccezione dei settori ex esclusi (dette norme trovano applicazione anche ai settori ex esclusi in quanto non derogate da quelle contenute nella parte terza).

 

La parte terza riguarda i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori speciali, che sono i cd. settori ex esclusi, con una normativa specifica contenuta negli articoli che vanno dal 206 al 238, in cui vengono fissate le regole di differenziazione rispetto a quelle fissate per i settori ordinari le quali, dunque, in quanto non derogate dalla parte terza, si applicano anche agli appalti in questi settori speciali.

 

La parte quarta – artt. 239/246 – che riguarda il contenzioso e prevede una serie di istituti nuovi, affronta fondamentalmente due questioni:

-         la prima, che riguarda la risoluzione delle controversie nella fase dell’esecuzione del contratto, privilegia due strumenti –l’accordo bonario e la risoluzione arbitrale;

-         la seconda, che riguarda le procedure di affidamento, opta per una soluzione nuova: innanzitutto amplia l’ambito della giurisdizione esclusiva – art. 244; in secondo luogo, prevede una norma – art. 245, co. 3 e 4 - che modifica il rito speciale, introducendo nell’ordinamento italiano la possibilità del provvedimento d’urgenza ante causam in caso di eccezionale gravità e urgenza, la cui istanza va indirizzata al Presidente del TAR, o al giudice da lui delegato, ancora prima della proposizione del ricorso.

 

La quinta ed ultima parte, che va dall’art. 247 all’art. 257, riguarda le disposizioni di coordinamento finali e transitorie – abrogazioni, è rilevante perché disciplina la fase transitoria, dalla quale ancora non siamo usciti.

 

2.2 Gli allegati

Altra parte significativa del codice è costituita dai suoi allegati[6], che sono ben 22. Alcuni di essi sono sostitutivi dei vecchi allegati al D.Leg. 358 e al D.Leg. 157. Ad esempio, l’all. I, è quello in cui vi è l’elenco delle attività costituenti LL.PP., sciogliendo il dubbio soprattutto in quei settori dove si verte in posizioni marginali, come manutenzione lavori e manutenzione servizi.

L’all. II contiene l’elenco dei servizi costituenti oggetto di appalti pubblici di servizi.

Capitolo III - Principi e disposizioni comuni

 

 

Il titolo primo della parte prima contiene i principi e le disposizioni comuni a tutti i contratti, siano essi di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria, ovvero di lavori pubblici, forniture o servizi. Procediamo all’esame delle norme più importanti.

 

 

3.1 L’oggetto del codice

L’art. 1, che disciplina l’oggetto del codice dei contratti, sembrerebbe una disposizione di portata limitata: il comma 1 precisa, infatti, che il codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

Il comma 2 è una norma superata dai fatti.

Introduce l’obbligo della scelta del socio privato di una società mista con la procedura dell’evidenza pubblica.

Il codice è arrivato in ritardo perché le società miste, dopo le ultime pronunce della Corte di Giustizia Europea sull’affidamento diretto nei servizi pubblici, sono ormai  destinate ad assumere un rilevo sempre più marginale.

 

3.2 I principi

La disciplina più interessante da un punto di vista pratico è quella contenuta nell’art. 2, dove vengono fissati i principi cui si devono ispirare le procedure di scelta del contraente.

Una serie di principi sono non particolarmente innovativi anche se, vestiti di contenuto operativo, possono assumere un grande rilievo ai fini della legittimità delle procedure.

I principi sono quelli dell’efficacia, della tempestività, correttezza – di derivazione civilistica - libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità.

Da questi ultimi principi la giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria,  ha tratto importanti conclusioni, soprattutto per le gare sottosoglia.

Il principio della libera concorrenza comporta che i soggetti devono essere messi in condizione di concorrere, con parità di trattamento, condizione che richiede adeguata pubblicità delle procedure.

Altro principio nuovo, di derivazione comunitaria, è quello della proporzionalità. È un principio che risponde all’esigenza di non limitare la libertà dei privati se non nei casi di stretta necessità.

Il comma 3 opera un rinvio alle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990. Ciò comporta di dover affrontare tutta una serie di problematiche attinenti l’obbligo di comunicazione, la motivazione, i vari profili di vizi, la nullità etc.

Il codice opera anche un rinvio, in via residuale, alle disposizioni del codice civile (art. 1, co. 4).

 

3.3 Le definizioni

Di portata maggiormente innovativa è l’art. 3, composto da ben 51 commi.

Esso provvede alle definizioni, introducendo una nuova terminologia. Così, ad esempio, l’asta pubblica viene denominata “procedura aperta”, la licitazione privata è ridefinita “procedura ristretta”, la trattativa privata si rinomina “procedura negoziata” e così via.

Invero, uno degli obiettivi della direttiva 2004/18/CE è quello di fissare regole comuni a tutti i Paesi UE in modo da avvicinare, da un lato, la disciplina dei vari Paesi, dall’altro, la disciplina dei vari settori contrattuali, ispirati a regole molto diverse fra loro.

Dunque il mutamento di denominazione non ha solo valore formale.

Il motivo per cui il legislatore comunitario prima, e il legislatore del codice dopo, hanno ritenuto necessaria la terminologia unica si rinviene nell’esigenza di far capire la rilevanza della correttezza procedurale quando si pubblica un avviso di gara. Ciò assume grande rilievo ai fini della circolarità delle informazioni.

L’uniformità della procedura rende possibile la conoscibilità e il contenuto tecnico dell’avviso: così, ad esempio, anche l’impresa di un altro Paese che intenda partecipare ad una procedura di evidenza pubblica indetta in Italia, sarà in grado di capire quale metodo di scelta del contraente sia stato utilizzato dalla stazione appaltante (e ciò a prescindere dalla terminologia giuridica sedimentatasi nell’ordinamento nazionale).

Dunque questi cambiamenti terminologici, per cui non si utilizzano ad esempio il termine “asta pubblica”, nemmeno sottosoglia, servono a far comprendere gli elementi qualificativi comuni degli istituti.

Viene introdotta la definizione di concessione di servizi[7], che è un istituto ben diverso dalla concessione di lavori e dall’appalto di servizi.

Ancora, una norma particolarmente incisiva è quella contenuta nel co. 26, che qualifica gli organismi di diritto pubblico[8], facendovi rientrare anche le società miste.

Vi sono poi una serie di istituti nuovi, anche se di alcuni di essi se ne è disposto lo slittamento della entrata in vigore al 1° agosto 2007, come ad esempio il dialogo competitivo[9], o l’accordo quadro[10].[11]

 

3.4 L’autorità di vigilanza

Altra norma innovativa è quella contenuta nell’art. 6, che ha ridisciplinato sia la denominazione che le competenze dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che diventa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’autorità ha visto, infatti,  estendere le sue funzioni anche alle forniture di beni e di servizi, compresi gli obblighi di comunicazione, la funzione di regolazione. Vengono mantenute e corrette una serie di competenze sull’attività di vigilanza sul sistema di qualificazione, in quanto viene finalmente disciplinato il potere di annullamento degli attestati SOA rilasciati in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, potere sostanzialmente già riconosciuto dalla giurisprudenza[12].

 

3.5 Lo sportello dei contratti pubblici

Una norma di particolare interesse è l’art. 9, che prevede l’istituzione di un nuovo ufficio interno alle stazioni appaltanti, lo sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si tratta più che altro di un auspicio, di avere all’interno di ogni amministrazione un ufficio che rappresenti un URP specializzato al quale si possa attingere per ottenere informazioni o documentazioni sulle procedure di gara.

È chiaro che si tratta di una struttura che può avere la sua utilità soprattutto nelle grandi amministrazioni. Una piccola amministrazione avrebbe sicuramente qualche difficoltà ad istituirlo. Nel codice vi è una propensione, che contrasta però con gli indirizzi della Regione, per delle strutture consorziate in materia di procedure di gara.

Si potrebbe pensare a procedure consorziate volte alla creazione di uffici specializzati aventi carattere volontario (ma ora anche con copertura legislativa) comuni a più amministrazioni, per l’espletamento delle procedure di gara.

 

3.6 Il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione

Un argomento che suscita interesse è quello del responsabile del procedimento, trattato all’art. 10, il quale sostanzialmente non è innovativo rispetto al passato, se non per un aspetto, in apparenza secondario ma in realtà di grande portata: l’estensione della figura del RUP alle forniture di beni e servizi. Il che porrà parecchi problemi di carattere applicativo. Fra l’altro la disciplina del responsabile del procedimento non è al momento completa, perché il codice rinvia al regolamento di esecuzione.

L’aspetto più innovativo è questa comunanza di disciplina fra lavori, forniture e servizi.

La differenza tra lavori, forniture e servizi consiste in una puntualizzazione sulla qualificazione professionale del RUP. Il codice specifica – e con questo riferendosi alla giurisprudenza che aveva attribuito all’aggettivo <tecnico> un contenuto sostanzialmente non proprio, nel senso che la qualificazione tecnica atteneva a una forma di esperienza anche nel settore tecnico, ma non alla professionalità tecnica – e chiarisce meglio, al co. 5, dove stabilisce che <<Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo>>, distinguendo dunque:

-         se si tratta di affidare lavori (o servizi nel settore della progettazione – il vecchio n. 12 della tab A all. al D.Leg 157, adesso All. 2 A del codice) è necessaria la qualificazione professionale tecnica, cioè deve trattarsi di un ingegnere, architetto o geometra, a seconda della tipologia delle opere, e non di un amministrativo; 

-         per tutte le altre tipologie contrattuali – forniture e servizi, con esclusione dei servizi attinenti all’ingegneria – il RUP può anche non essere un tecnico.

 

Occorre però evidenziare che, su questo punto, il D.Leg. 6/2007 ha apportato al codice dei contratti una modifica di non poco rilievo. Infatti, con tale provvedimento il legislatore ha integrato il comma 5 sopra citato, stabilendo altresì che: “Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In  caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.

Prima della modifica l’interpretazione fondata sul dato letterale, sull’inciso “dipendente di ruolo”, limitava la nomina del RUP ai soli dipendenti legati all’ente da rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dopo la modifica, fermi restando i requisiti di professionalità tecnica, la PA ha più ampia scelta perché può scegliere fra “i propri dipendenti in servizio”, dunque anche fra dipendenti non di ruolo ma con contratto a tempo determinato.

Questa è la novità introdotta dal D.Leg. 6/2007. Ne consegue  che l’ente avrà un ventaglio di possibilità più ampio da cui scegliere il RUP, ferma restando la necessità che il RUP sia un soggetto tecnicamente qualificato.

Occorre, tuttavia, evidenziare che il codice, accanto al RUP e per le ipotesi in cui esso non abbia il possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei propri compiti, prevede la possibilità di affiancarvi una struttura di supporto[13], con ciò lasciando un’apertura rispetto alla possibilità che il RUP non abbia la specifica qualificazione tecnica richiesta.

In sostanza, posto che il RUP ha una funzione per certi versi anche di carattere decisionale, che lo vede differenziarsi rispetto al responsabile del procedimento della L. 241/90 in relazione a determinate competenze, il legislatore ha previsto che, allorquando il RUP, che necessariamente deve essere un dipendente (anche se non di ruolo) non abbia, in relazione alla tipologia dell’appalto, quella specifica professionalità necessaria, esso venga affiancato da una struttura di supporto esterna, che può anche essere un ingegnere, uno studio di ingegneria, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. L’incarico va conferito nel rispetto delle regole per il relativo affidamento. Dunque sotto €. 100.000 si applica la normativa regionale, fra €. 100.000 ed €. 211.000 non c’è disciplina specifica, dunque si applica il codice. La struttura rende pareri, relazioni.

 

Non è specificata la modalità di nomina del RUP. Si specifica, invece, in quale atto va individuato il RUP: nel primo atto della procedura. Se andiamo a verificare oggi qual è il primo atto della procedura, si deve ritenere che il primo atto a rilevanza esterna è il bando o la lettera invito. E in effetti il co. 8 dell’art. 10 prevede che il nominativo del responsabile del procedimento sia indicato nel bando o avviso con cui si indice una gara, ovvero nell’invito a presentare un’offerta. Ma in termini assoluti il primo atto della procedura è la determina a contrarre, dunque è in questo atto che va individuato il responsabile del procedimento.

 

Il codice non specifica chi debba provvedere alla nomina del RUP.

La questione dell’organo competente alla nomina del RUP è stata una delle più dibattute nella Regione siciliana

In effetti, sul punto, il codice dei contratti, emanato con il D.Leg. 12 aprile 2006, n. 163, pur nella sua specificità di trattazione, non ha individuato a chi spetti tale nomina.

Soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni, spesso si è preferito rimettere la decisione al Sindaco, ritenendola scelta di natura discrezionale, rimessa dunque alla valutazione dell’organo politico avente competenza residuale (tesi avallata da una interpretazione dell’Amministrazione regionale).

Tale interpretazione, tuttavia, si poneva al di fuori del sistema.

Occorre considerare che la questione della nomina del RUP, a seguito dell’emanazione del codice dei contratti, che ha esteso la figura del RUP anche agli acquisti di beni e alle forniture di servizi, non è più limitata alle procedure di appalto di lavori pubblici.

 

La circolare 19 febbraio 2007 dell’Assessorato lavori pubblici della Regione Siciliana[14], intervenuta in tale questione, ha ormai dissolto ogni dubbio, rendendo noto il contenuto del parere del 25 luglio 2006 reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

Il predetto organo consultivo ha rappresentato che l'art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali, prevede che la nomina del responsabile unico del procedimento è demandata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a, della citata norma, ovvero alle amministrazioni aggiudicatrici.

Il richiamato articolo ed il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, di attuazione della legge n. 109/94, non indicano chi sia il titolare del potere di nomina del responsabile unico del procedimento, ma si limitano a disporre che lo stesso sia “nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico” e che il responsabile del procedimento “formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati ed informazioni”.

La circolare indica che la riconduzione della figura all'organizzazione amministrativa dell'ente, le funzioni propriamente gestionali dell'incarico ed il loro svolgimento nell'ambito del controllo generale del dirigente sovraordinato inducono ad escludere che la nomina del predetto responsabile competa all'organo politico in mancanza di un'espressa attribuzione allo stesso di tale potere. Sarà, pertanto, il dirigente (generale o di struttura) preposto all'attuazione del piano triennale di realizzazione dei lavori ad individuare, per ciascuna opera, il responsabile unico del relativo procedimento.

Tale interpretazione viene argomentata in base al canone ermeneutico ubi voluit lex dixit, per cui laddove il legislatore ha voluto riservare la competenza della nomina all'organo politico lo ha fatto espressamente. Pertanto, nel silenzio del legislatore, il mancato espresso riferimento della norma all'organo politico per la nomina del responsabile unico del procedimento viene ritenuto un ulteriore indice della voluntas legis di attribuire tale competenza all'organo amministrativo.

Un’altra argomentazione - più convincente di quella riportata dall’assessorato LL.PP., autore della circolare in commento - per motivare la scelta di affidare all’organo di gestione la competenza alla nomina del RUP, trova la sua fonte nel codice dei contratti.

Invero, il co. 1 dell’art. 10 del codice dei contratti stabilisce che <<Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione>>.

Il rinvio alla L. 241/1990, e in particolare agli artt. 4 e ss., comporta la necessità di applicare quanto in essa previsto circa il meccanismo di individuazione del responsabile del procedimento, tale essendo il RUP. Secondo la L. 241/1990 il responsabile del procedimento è individuato automaticamente nel capo dell’unità organizzativa competente, ovvero in un dipendente di quell’unità organizzativa prescelto dal soggetto ad essa preposto.

E’ sufficiente, dunque, affidarsi alla L. 241/1990  - o alla corrispondente L.R. 10/1991 – per risolvere e motivare la questione della competenza alla nomina del RUP.

 

 


3.7 Le fasi della procedura di affidamento

L’art. 11 ha puntualizzato in maniera organica, con alcune norme particolarmente innovative, le fasi della procedura, individuate nella programmazione, la determina a contrarre, la celebrazione della gara, l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, la stipula del contratto e l’affidamento.

La prima fase, è quella relativa alla determina a contrarre.

Il codice prevede che a monte occorre sempre la determina a contrarre, che è un atto dirigenziale, che individua la tipologia del contratto, l’oggetto, l’importo, le modalità di affidamento, dovrebbe provvedere anche all’approvazione dello schema di bando o della lettera invito. È un atto che spesso non ha rilevanza esterna, salvo che per determinate tipologie contrattuali. Ad esempio, nella procedura negoziata la determina a contrarre assume rilevanza esterna.

Per le altre procedure il primo atto a rilevanza esterna è il bando, quindi potenzialmente non ha portata lesiva.

L’art. 11 distingue tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva.

La norma tuttavia non va sopravvalutata perché l’efficacia dell’aggiudicazione, che è sempre legata all’aggiudicazione definitiva[15], dipende dall’ordinamento delle amministrazioni.

Ad esempio, nelle amministrazioni statali, una fase particolarmente importante è quella di approvazione dell’aggiudicazione, in quanto vi è una struttura gerarchicamente sovraordinata, per cui normalmente l’atto di aggiudicazione definitiva del dirigente non ha ancora carattere esecutivo perché manca la fase integrativa dell’efficacia, consistente nell’approvazione. La aggiudicazione provvisoria, nelle more delle verifiche o di determinati adempimenti successivi assume carattere definitivo solo in presenza di un ulteriore provvedimento.

Per fare un altro esempio, le ASL, a differenza dei Comuni, mantengono il potere di approvazione degli atti di gara da parte del direttore generale. Dunque il dirigente aggiudica provvisoriamente e solo a seguito della delibera del direttore generale che approva gli atti di gara l’aggiudicazione diventa definitiva[16].

Per i Comuni la situazione è diversa.

Si applica l’art. 18 della L.R. 7/02, che poi è l’art. 21 bis del testo coordinato con la legge Merloni, che prevede la definitività a seguito della mancanza di reclami[17]. Questa disposizione, come vedremo, va coordinata con la disposizione del codice in tema di comunicazione.

La normativa comunitaria impone, infatti, anche per le gare sottosoglia, l’obbligo di comunicazione, dunque bisogna capire se quella pubblicità prevista dall’ordinamento siciliano di per sé sia esaustiva dell’obbligo di comunicazione, in termini di efficacia dell’aggiudicazione. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento della Regione.

Una norma particolarmente innovativa è il co. 7 che prevede che <<l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L’offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9>>, che è il termine entro il quale deve avvenire la stipulazione del contratto di appalto o di concessione, fissato dalla norma in sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Con questo comma si è voluto risolvere in maniera definitiva la questione relativa al momento di nascita del vincolo contrattuale se ancorato all’aggiudicazione o se legato alla stipula del contratto.

La giurisprudenza per tanti anni ha posto l’accento su una norma della legge di contabilità di Stato - la quale attribuiva all’aggiudicazione valore contrattuale, ravvisandovi il momento di incontro delle volontà dell’amministrazione e del privato - attribuendo alla stipula del contratto natura di mero atto cd. ricognitivo di un rapporto giuridico.

Negli ultimi anni questo indirizzo giurisprudenziale è stato oggetto di forte critica, da un lato perché è intervenuta una norma del regolamento esecutivo della Merloni, l’art. 109 DPR 554/1999, la quale prevedeva la stipula del contratto fissando dei termini specifici, che ora sono ripresi dall’art. 11 del codice[18].

Dall’altro lato, si era posta un’altra esigenza, quella di consentire un controllo sulla fedeltà delle autodichiarazioni. Vi è, infatti, tutta una serie di accertamenti che oggi devono essere compiuti dalle amministrazioni dopo l’aggiudicazione, anche in materia di forniture di beni e servizi, dove è prevista l’estensione dell’autodichiarazione alla prova dei requisiti, con il controllo a campione con le due modalità: per i requisiti generali, l’autoverifica presso le amministrazioni, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; per i requisiti di carattere tecnico ed economico finanziario, con il controllo a campione per almeno il 10% dei concorrenti, oltre all’aggiudicatario e al secondo in graduatoria.

Il che pone il problema che l’aggiudicazione, per gli adempimenti che ormai sono imposti successivamente ad essa, non può più essere il momento in cui sorge il vincolo contrattuale: come specifica il comma 9, il vincolo contrattuale ormai sorge solo con la stipula del contratto.

Vi è la possibilità dell’anticipata esecuzione, che però viene effettuata in carenza di un regime contrattuale e dunque non è di per sé vincolante sulla nascita del vincolo contrattuale.

 

L’art. 11 prevede due termini per la stipula del contratto.

Un termine di carattere acceleratorio, che viene adesso esteso alle forniture di beni e servizi – mentre prima riguardava solo i lavori. Si tratta del termine entro il quale ha luogo la stipulazione del contratto, decorrente da quello dell’aggiudicazione, termine simile a quello previsto dall’art. 109 DPR 554/1999 - che però differenziava a seconda che si trattasse di pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, per i quali prevedeva che la stipula del contratto dovesse avvenire entro 60 gg. dall’aggiudicazione; ovvero di trattativa privata e cottimo fiduciario, per i quali prevedeva la stipula del contratto entro 30 gg. dalla comunicazione di accettazione dell’offerta – ma che oggi viene accomunato per tutti i contratti e fissato in 60 gg.

Questo termine è fissato nell’interesse del concorrente che ha formulato l’offerta ed è nella disponibilità del concorrente. Dunque se il concorrente, decorsi 60 gg. dall’aggiudicazione, mette in mora l’amministrazione, si svincola dall’obbligo di stipulare il contratto; se non effettua questo atto dispositivo, l’amministrazione anche oltre il termine di 60 gg. può stipulare il contratto.

Una novità immediatamente operativa anche in Sicilia, perché di ispirazione comunitaria, è invece l’introduzione del termine cd. dilatorio dei 30 gg.: l’esito dell’aggiudicazione non può portare alla stipula del contratto se non sono decorsi 30 gg. dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (co. 10).

Il termine controinteressato non del diritto sostanziale ma del diritto processuale.

La qualificazione di controinteressato in senso sostanziale discende dal riconoscimento in capo al medesimo di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito in relazione a detto provvedimento una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione[19].

Si sarebbe dovuto parlare, più che di controinteressato, di possibile ricorrente.

Il concetto di controinteressato è tratto dalla norma sulle comunicazioni, contenuta nell’art. 79 del codice, ove si prevede che l’amministrazione comunica d’ufficio l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 gg., all’aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i soggetti partecipanti alla gara ancorché esclusi, se il termine per l’impugnazione non è decorso o se questi hanno già impugnato l’esclusione.

Il codice prevede che le comunicazioni possono effettuarsi anche con strumenti alternativi, come il fax o la posta elettronica. Quindi in sede di gara è opportuno indicare queste modalità alternative di comunicazione.

Il termine di 30 gg. trova ragione nell’esigenza che gli atti finali siano utilmente impugnabili e che la stipula del contratto avvenga quando l’amministrazione rileva che non c’è stata l’adozione di una misura cautelare da parte del Giudice, anche perchè l’impugnazione dell’aggiudicazione non incide sulla sua efficacia e di per sé non impedisce all’amministrazione la stipula del contratto.

Il co. 10 prevede che in casi d’urgenza si possa derogare al termine di 30 gg. L’amministrazione che abbia l’urgenza di provvedere può seguire alternativamente una di queste due strade: o adotta un’ulteriore provvedimento nel quale motiva specificamente le ragioni d’urgenza; o, nelle more della stipula del contratto, consegna i lavori e acconsente l’esecuzione del contratto. Occorre porre in evidenza che comunque l’esecuzione è subordinata alla stipula del contratto.

Se poi l’amministrazione per varie ragioni dovesse annullare in autotutela la gara, essa andrà a compensare le prestazioni effettuate ma lo farà a titolo di arricchimento senza causa. Vi è, infatti, una anticipazione delle prestazioni che obbliga l’amministrazione a corrispondere l’importo delle prestazioni, senza che vi sia la copertura di un contratto e senza che sorga l’obbligo di stipulare il contratto.

Altra novità è data dalla forma del contratto (co. 13) che è liberalizzata.

Si va dall’atto notarile, alla forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero scrittura privata, nonché la forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. Dunque a meno che non ci sia una normativa interna dell’amministrazione, successiva al codice, un contratto d’appalto può anche essere stipulato con scrittura privata. L’obbligo, precedentemente previsto, della forma pubblica per i contratti di appalto di lavori pubblici, non è più un onere per il sorgere del vincolo contrattuale.

 

3.8 Accesso agli atti e divieti di divulgazione

L’art. 13 riguarda il diritto di accesso agli atti di gara e i divieti di divulgazione.

Si tratta di un articolo che introduce una norma speciale rispetto agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.

 

Da un lato, fornisce una risposta efficace all’esigenza di impedire la conoscenza dei soggetti partecipanti alle gare e, dunque, gli accordi fra gli stessi che possano in qualche modo pregiudicare la genuinità della concorrenza, mediante il differimento dell’accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; e, in relazione all’accesso riguardante le offerte, stabilisce il differimento fino all’approvazione dell’aggiudicazione.

Vi sono alcuni tipi di atti esclusi dall’accesso:

a)     le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b)    eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;

c)     pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

d)    le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto[20].

 

Dall’altro lato, si consente l’accesso, con carattere di selettività, in relazione a determinate tipologie di atti. Così, è ammesso l’accesso alle informazioni di cui alle lett. a) e b) ma solo da parte dei soggetti che hanno un interesse giuridicamente rilevante da difendere in giudizio. Un’impresa che non abbia impugnato tempestivamente gli atti conclusivi della procedura di affidamento non può, pertanto, esercitare l’accesso agli atti.

 

 

3.9 I contratti misti

Altra norma che presenta qualche elemento di innovazione è quella dell’art. 14, che riguarda i contratti misti, ossia i contratti aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.

Questa norma era stata anticipata dalla Legge 62/2005, la quale aveva affiancato al criterio tradizionale della prevalenza economica - stabilito dall’art. 2 L. 109/1994, per cui un contratto si qualifica come contratto di lavori pubblici se la componente dei lavori assume rilievo economico superiore al 50% - il cd. criterio di accessorietà per cui un contratto viene qualificato prioritariamente in relazione alla prevalenza funzionale delle prestazioni.

Il caso che finora la giurisprudenza ha preso in esame è la concessione di costruzione e gestione, dove l’aspetto quantitativo economico è l’aspetto gestionale, ma siccome la gestione è funzionale alla realizzazione dell’opera, questo tipo di contratti viene qualificato come concessione di lavori pubblici e non di servizi[21].

Il legislatore si preoccupa di non consentire alle amministrazioni la qualificazione di contratti per finalità di limitazione della concorrenza[22].

Inoltre, introduce - ma lo aveva già fatto il legislatore regionale con la L. 7/2003 - il principio per cui anche nei contratti misti la qualificazione dei concorrenti non avviene sulla base della prevalenza della prestazione, ma va garantita la partecipazione solo ai soggetti che anche per le lavorazioni non prevalenti dimostrino i requisiti di capacità tecnica-economica[23].

Ad esempio, se si vuole realizzare un appalto misto di servizi e lavori, la componente dei lavori può essere assunta solo da imprese qualificate in base alla normativa sui lavori pubblici. Quindi o si costituisce un raggruppamento temporaneo di imprese, o il prestatore di servizi dimostra anche la sua capacità nel settore del lavori o, ulteriore possibilità, utilizza il nuovo istituto dell’avvalimento, cioè utilizza i requisiti dell’impresa ausiliaria, la quale non diventa parte del rapporto contrattuale.


Capitolo IV - I contratti esclusi dall’applicazione del codice

 

 

Un brevissimo cenno va fatto ai contratti esclusi dall’applicazione del codice, la cui disciplina è contenuta nel titolo II, dall’art. 16 all’art. 27.

I contratti maggiormente ricorrenti la cui  disciplina è sottratta al codice sono:

-         l’acquisto o la locazione di immobili, ancorché caratterizzati a volte da procedure ad evidenza pubblica;

-         servizi finanziari particolari. Ad esempio quelli attinenti alla collocazione di titoli pubblici;

-         i contratti di lavoro;

-         servizi di ricerca e sviluppo;

-         l’affidamento di un appalto a un altro soggetto pubblico: è il cd. affidamento in house (il legislatore all’art. 19, co. 2,  si è preoccupato di specificare che tale affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario. Ormai l’affidamento in house è fortemente limitato, il decreto Bersani ha posto dei limiti molto stringenti alle multiservizi. Le ultime pronunce della Corte di Giustizia addirittura escludono l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture a soggetti sui quali non si eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Dunque non basta il totale capitale pubblico, ma occorre anche che vi sia una forma di immedesimazione organica fra ente affidante e soggetto affidatario);

-         i contratti di sponsorizzazione.

Anche per questi contratti il codice pone una serie di limiti in ordine ai principi da rispettare, enunciati nell’art. 27. Si tratta dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Inoltre, si prevede che l’affidamento debba essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto. Dunque anche in questi casi si impone la gara ufficiosa con almeno cinque concorrenti.

 


Capitolo V - I contratti pubblici nei settori ordinari

 

 

5.1 Profili generali

Le norme contenute nella parte seconda del codice – artt. 28/205 - dettano più specificamente le norme che riguardano i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari.

La parte seconda del codice si divide nei seguenti titoli:

 

titolo I

artt. 28/120

Contratti di rilevanza comunitaria

titolo II

artt. 121/125

Contratti sotto soglia comunitaria

titolo III

artt. 126/194

Disposizioni ulteriori per i contratti relativi a lavori pubblici

titolo IV

artt. 195/205

Contratti in taluni settori (difesa e beni culturali)

 

Passando ad esaminare le norme contenute nel titolo I, riguardanti i contratti sopra soglia comunitaria, occorre precisare che l’art. 121 del codice, posto all’apertura del titolo II riguardante i contratti sotto soglia comunitaria, stabilendo che: <<Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo>>, ovvero, detto in termini più semplici, la disciplina dettata per le gare soprasoglia vale anche per quelle sottosoglia, tranne che sia espressamente disposto diversamente (come accade ad esempio, in materia di pubblicità e termini di presentazione delle domande e delle offerte).

 

5.2 Le soglie comunitarie

Due norme fondamentali sono gli artt. 28 e 29, che riguardano le cd. soglie comunitarie.

Il codice ha innovato sulle soglie comunitarie, per le quali non si fa più riferimento all’equivalente in euro dei DSP (diritti speciali di prelievo), ma vi è una quantificazione operata nella legge, salva la possibilità che poi venga modificata periodicamente in base alle soglie di oscillazione monetaria.

In atto le soglie comunitarie sono diversificate fra lavori, da una parte, forniture di beni e servizi dall’altra.

 

ª     per i lavori pubblici vi è una soglia unica comune – perché riguarda i settori ordinari e i settori ex esclusi - pari a €. 5.278.000;

 

ª     per quanto riguarda le forniture di beni e servizi è, invece, prevista una soglia diversificata. Sono fissati, infatti, tre tipi di soglie, a seconda della natura dell’amministrazione aggiudicatrice:

1.      per le amministrazioni centrali dello Stato la soglia comunitaria è più bassa ed è di €. 137.000;

2.      per le altre amministrazioni, compresi gli enti locali, è di €. 211.000;

3.      per i settori ex esclusi la soglia, più elevata, è di €. 422.000.

 

L’art. 29[24], riproducendo la precedente normativa, fissa le modalità per individuare la soglia comunitaria, soprattutto per i contratti di durata.

 

5.3 La concessione di servizi

Altra norma importante è contenuta nell’art. 30, che riguarda le concessioni di servizi.

La definizione di concessione di servizi è contenuta nell’art. 3: si tratta di un contratto nel quale l’elemento caratterizzante rispetto all’appalto è dato dal fatto che la controprestazione non è costituita da un prezzo, o solo da un prezzo, ma consiste nell’affidamento della gestione di un servizio. La regola è che la utilità economica non discende da un prezzo contrattuale corrisposto dall’amministrazione, ma dalla utilità economica che deriva dallo svolgimento di un servizio.

Questa è la regola. L’eccezione è che alla gestione può essere anche accompagnato un prezzo, qualora la redditività della gestione venga limitata dall’amministrazione con l’imposizione, ad esempio, di tariffe sociali.

Si può ricorrere a detto istituto nel caso dell’affidamento della gestione di un impianto sportivo, con onere a carico dei concorrenti di adeguare gli impianti, dunque di ristrutturarli, mantenerli, gestirli ed erogare servizi alla collettività. Si è nell’ambito di una concessione di servizi e non di lavori o di appalto di servizi perché l’onere della realizzazione delle opere o della gestione del servizio non è a carico dell’amministrazione, ma degli utenti.

Si tratta di attività che comportano anche un rischio di impresa e una utilità economica, e in quanto tali vengono disciplinate dal codice, proprio per garantire che in queste procedure vengano rispettati i principi di carattere comunitario.

Va ricordato che detta tipologia di affidamenti ha occupato sempre più la Corte Europea (che si è occupata meno di appalti). Infatti gli appalti sono talmente disciplinati in dettaglio che le deroghe rispetto ai principi comunitari sono molto ridotte.

La Corte, invece, si occupa sempre più spesso di servizi pubblici, ancorché gli stessi non sono oggetto di una specifica disciplina comunitaria. Le varie pronunce della Corte Europea in tema di servizi pubblici locali non sono quasi mai fondate sull’applicazione di direttive comunitarie, ma sull’applicazione delle norme dei trattati in materia di libera circolazione delle imprese (tra le tante Corte di Giustizia sez. I, 11 gennaio 2005, n. 2603, C-26/03, C.G.A. sentenza n. 589 del 27 Ottobre 2006).

L’art. 30 costituisce una disciplina derogatoria proprio in questo settore. Invero, da un lato, esplicitamente esclude l’applicabilità generalizzata delle procedure di affidamento del codice degli appalti. Dall’altro, specifica che vanno comunque applicati i principi derivanti dal trattato e in particolare i principi della trasparenza, della adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, gara informale con almeno cinque concorrenti, salvezza dei principi di concorrenza più garantisti.

Al comma 5 si consente l’affidamento in house, ma nei limiti del rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario.

Dunque è vero che il codice non si occupa delle concessioni di servizi, nel senso che esclude l’applicazione generalizzata dell’intero corpo delle norme; tuttavia, è vero anche che fissa delle regole particolarmente vincolanti per i relativi affidamenti.

Così, ad esempio, il principio della adeguata pubblicità comporta che l’affidamento non possa più avvenire mediante procedura negoziata, ma occorre che sia attuata una forma di pubblicità, in modo da garantire la circolazione delle informazioni.

I precetti di non discriminazione e parità di trattamento richiedono che siano fissate delle regole di affidamento, che possono anche consistere nell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Dunque vi sono dei parametri che ormai vincolano le pubbliche amministrazioni, mentre prima una disciplina organica era assolutamente carente.

In questo settore non esistono soglie comunitarie. Il valore contrattuale non è legato ad un prezzo a base d’asta. Se si guardano le pronunce della Corte Europea in materia di affidamento di concessioni di servizi, poiché applicative dei trattati, non fanno mai riferimento a soglie comunitarie. Né queste possono essere individuate in via analogica. Tutti gli affidamenti nel settore assumono dunque lo stesso rilievo.

 

5.4 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori

L’art. 32 è una norma ricostruttiva dell’ordinamento particolarmente delicata perché individua il concetto di amministrazione aggiudicatrice. Non introduce novità perché in fondo riproduce precedenti disposizioni.

Per amministrazione aggiudicatrice non si intende più la pubblica amministrazione in senso tradizionale. L’espressione ricomprende ormai altri soggetti, anche privati, che per l’ordinamento comunitario assumono la veste di pubbliche amministrazioni in senso non soggettivo ma oggettivo[25].

Il codice individua ad esempio fra questi soggetti gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di servizi, i realizzatori di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, le società miste.

 

5.5 Le centrali di committenza

L’art. 33 contiene una disciplina che riguarda il momento di organizzazione. È uno di quegli articoli che sono stati più fortemente incisi dalla recente legge 228/2006 e dal D.Leg. 6/2007.

La norma prevede che per l’affidamento degli appalti le stazioni appaltanti si possano avvalere di centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. L’operatività della norma è tuttavia sospesa fino al 1/8/2007.

La norma rinnova il divieto di committenza, ossia il divieto di avvalersi di un soggetto terzo, pubblico o privato che sia, per l’affidamento degli appalti.

È ammessa la creazione di SIIT (servizi integrati infrastrutture e trasporti), quindi di forme organizzative consorziate di pubbliche amministrazioni per l’affidamento di appalti. Viene inoltre mantenuta la possibilità che in base a specifiche convenzioni le funzioni di stazione appaltante possano essere svolte dall’amministrazione provinciale. Ma anche l’operatività di questa parte dell’art. 33 è stata sospesa fino al 1/8/2007.

Una norma simile vigente in Sicilia è quella istitutiva degli U.RE.GA., contenuta nell’art. 7 ter del testo coordinato della L. 109/1994, limitatamente ai lavori pubblici.

 

5.6 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

L’art. 34 non è una norma particolarmente innovativa perché riproduce l’art. 10 L. 109/1994, individuando quali sono i soggetti privati che possono stipulare i contratti con la pubblica amministrazione.  La novità più rilevante è data, anche qui, dall’estensione agli appalti di forniture di beni e di servizi degli istituti finora previsti per il settore dei lavori pubblici. Così, ad esempio per quanto riguarda i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane, che sono considerati soggetti a qualificazione singola, come gli imprenditori individuali. Si estende la disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese, la figura dei consorzi stabili - disciplinata dal codice civile e dagli artt. 35 e 36[26] del codice - la figura dei GEIE che prima era limitata al settore dei lavori.

Particolarmente significative sono le norme del comma 2.

La prima parte della norma, che prevede il divieto di partecipazione alla medesima gara da parte di concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.[27] (situazioni di collegamento formale),  è meramente riproduttiva, anche se contiene un elemento di novità dato dall’estensione del divieto anche alle forniture di beni e servizi.

La innovazione più rilevante è contenuta nella seconda parte del comma 2, che stabilisce: <<Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi>>. Si tratta di una forma di collegamento introdotta dalla giurisprudenza, il cd. collegamento sostanziale, oggetto anche della circolare dell’Assessorato lavori pubblici della Regione Siciliana n. 593/2006[28], che ha obbligato le stazioni appaltanti siciliane ad applicare il protocollo di legalità, con l’inserimento nei bandi di gara delle cd. clausole di autotutela, volte a contrastare i fenomeni di turbativa d’asta attraverso la formazione di “cordate” tra le imprese concorrenti nella formazione delle offerte, ovvero con fenomeni di “collegamenti sostanziali”.

La norma pone gravi problemi applicativi.

Finora gli orientamenti giurisprudenziali sono stati piuttosto legati alla ricorrenza di elementi tratti dall’esperienza comune. Un esempio: concordanza delle offerte ai fini del risultato, nel senso che le offerte sono formulate in modo da indurre un certo esito della gara. Questo è un elemento di carattere oggettivo. Altri elementi sono invece di carattere empirico. Si pensi alle imprese che hanno la sede nello stesso stabile, simili utenze telefoniche, identico numero di fax, a soci legati fra di loro da rapporti di parentela, o ad elementi legati alle modalità di presentazione delle offerte, attestati SOA rilasciati dalla stessa SOA nella stessa giornata o in tempi prossimi, offerte presentate dallo stesso soggetto a mano o recapitate dallo stesso ufficio postale in ordine cronologico consecutivo, polizze fideiussorie rilasciate dallo stesso fideiussore lo stesso giorno.

Si tratta di indizi. Un solo indizio di per sé non è un elemento decisivo. Ma vari elementi messi in relazione possono dar luogo alla esclusione per collegamento sostanziale.

Ad esempio, in una gara, recentemente, nel silenzio della legge, si è posto il problema della legittimità di una clausola del bando che imponeva ai concorrenti di indicare l’appartenenza delle quote sociali. Può il bando imporre prescrizioni ulteriori per scongiurare collegamenti sostanziali? Alla luce del codice la risposta è affermativa.

Il problema è più complesso in Sicilia, dove, in base alla circolare n. 593/2006 sul protocollo di legalità, fra i requisiti di partecipazione, si impone ai concorrenti di dichiarare che non esistono situazioni di collegamento sostanziale, oltre che formale. Questo comporta però che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa”, ed essendo ciò correlato ad una falsa dichiarazione ne consegue anche l’applicazione dell’ulteriore sanzione di esclusione per un anno dalle gare, come previsto dall’art. 75 co. 1 lett. h) DPR 554/1999.

La novità consiste ora nel fatto che per la prima volta, al di là della problematiche finora affrontate solo in via giurisprudenziale o attraverso le circolari, come in Sicilia, c’è un preciso parametro normativo.

In ipotesi di collegamento sostanziale che non venga immediatamente rilevato dal Presidente del seggio di gara, la conseguenza potrà essere che quel controllo verrà effettuato nel corso del processo e potrà portare all’annullamento dell’esito della gara, qualora vi sia il ricorso da parte di un concorrente.

In effetti, si tratta di un tipo di controllo che il seggio di gara non è attrezzato a compiere,  anche perché spesso il collegamento sostanziale è reso evidente attraverso il coordinamento tra offerte, che può prescindere dall’andamento della singola gara. Infatti, chi utilizza strumenti di indagine (magistratura penale e organi di polizia) e indaga sui fenomeni di collegamento sostanziale, effettua controlli attraverso un monitoraggio costante delle gare, essendo questo il modo più corretto per verificare che le offerte si collocano spesso in filoni e sono sempre imputabili agli stessi concorrenti. Questo giudizio consegue ad un riscontro e ad un monitoraggio di più gare, ma non sempre da verifiche riguardanti la singola gara[29].

5.7 I raggruppamenti temporanei di imprese

La novità maggiore dell’art. 37 è l’estensione della normativa dei lavori pubblici alle forniture di beni e servizi. I raggruppamenti temporanei possono essere orizzontali[30], verticali[31] o misti. È chiaro che in questo adattamento si pone un problema estremamente delicato, che è quello della distribuzione dei requisiti di partecipazione.

Esaminiamo le principali novità.

Innanzitutto, il comma 5 prevede che nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sia come tipologia che in termini quantitativi dunque, con l’obbligo di provare di conseguenza i requisiti di partecipazione.

Si impone l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento, che devono corrispondere alle quote di esecuzione dei lavori (co. 13)[32].

È prevista – ma non si applica in Sicilia se non relativamente alle forniture di beni e servizi – la possibilità di mutare la composizione dei raggruppamenti fra la fase di partecipazione e quella di formulazione delle offerte.

Non si applica per le procedure aperte, ma solo per le procedure ristrette e negoziate, in quanto i soggetti invitati singolarmente potrebbero presentarsi in gara in forma associata (co. 12).

La giurisprudenza aveva escluso questa possibilità nel caso di mutamento dell’impresa capogruppo, limitandola solo alle mandanti. Ma non vi è un riscontro di questa giurisprudenza nel codice.

Non cambia molto per quanto riguarda le modalità di costituzione del raggruppamento (sia per il raggruppamento già costituito al momento di formulazione dell’offerta, caso ormai rarissimo, che per i raggruppamenti costituendi, per i quali ultimi è mantenuto l’obbligo della firma congiunta dell’offerta e dell’impegno a costituire il raggruppamento); si mantiene la stessa struttura del raggruppamento orizzontale e verticale e si ammette anche per le forniture di beni e servizi la possibilità del raggruppamento misto, cioè di creare raggruppamenti nei quali vi è la componente verticale per le diverse tipologie di prestazione e l’orizzontale all’interno di ogni tipologia di prestazione. Quindi vi è un ampliamento delle possibilità di strutturazione del raggruppamento temporaneo di imprese.

Ai raggruppamenti temporanei di imprese sono equiparati, sotto il profilo del regime normativo applicabile, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, che possono dar luogo alle A.T.I. nonchè le società consortili dagli stessi costituti, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 34 comma 1 lett. e).

 

5.8 I requisiti di ordine generale

L’art. 38, che disciplina i requisiti di ordine generale, costituisce una sostanziale riproduzione dell’art. 75 DPR 554/1999 con la estensione della stessa disciplina alle forniture di beni e servizi.

È una norma ricognitiva per i lavori e del tutto innovativa per le forniture ed i servizi.

Analizziamo le novità maggiori.

Per il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni - i requisiti generali possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive - si prevede l’applicazione dell’art. 43 del TUDOC, con il divieto, dunque, per le amministrazioni pubbliche, di richiedere atti o certificati, concernenti stati, qualità personali che possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 dello stesso TUDOC[33], che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, ovvero con l’obbligo ad acquisirli d’ufficio presso le competenti amministrazioni[34].

É comunque prevista dal co. 4 la possibilità, per le stazioni appaltanti, di chiedere se del caso ai candidati o ai concorrenti non stabiliti in Italia di fornire i necessari documenti probatori, ed altresì di chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Si conferma l’obbligo per l’affidatario di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, co. 8, D.Leg. 494/1996 e s.m.i. Questa norma non si applica in Sicilia se non con riguardo alle forniture di beni e servizi, perché in materia di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria l’art. 1, co. 12 L.R. 16/2005 ha introdotto, quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione, il  DURC, documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa edile.

Si applica invece la normativa in materia di assunzione dei disabili, trattandosi di requisito di ordine generale.

 

5.9 I requisiti di idoneità professionale

L’art. 39 attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di richiedere ai concorrenti la prova dei requisiti di idoneità professionale, attraverso l’iscrizione alla CCIAA, alle commissioni provinciali per l’artigianato o agli ordini professionali, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

 

5.10 Requisiti di partecipazione di carattere tecnico per i lavori pubblici

L’art. 40, rubricato <<Qualificazione per eseguire lavori pubblici>>, mantiene il sistema di qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici attraverso le SOA, Società organismi di attestazione, in base al quale le SOA sono autorizzate a svolgere la funzione di attestazione da parte dell’Autorità di vigilanza, e le imprese stipulano un contratto di diritto privato con le SOA medesime per la verifica dei requisiti e per il rilascio dell’attestato SOA.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, aggiungendo il comma 4-bis all’art. 87 del codice, ha previsto che nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40, vengano prese in considerazione anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

L’art. 40 rinvia al successivo regolamento di esecuzione sia per quanto riguarda il meccanismo di qualificazione che per la specificazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa; ed altresì per la specificazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38.

Fino alla emanazione del predetto regolamento rimane vigente la disciplina dettata dal DPR 554/1999 e dal DPR 34/2000.

 


5.11 Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi

Vengono in rilievo due articoli: l’art. 41 per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria; e l’art. 42 per i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Si tratta di norme non particolarmente innovative, perché riproducono il contenuto della precedente disciplina contenuta nei D.Leg. 358/92 e 157/1995.

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria si ricavano, a scelta dell’amministrazione che va enunciata nel bando di gara:

a) da dichiarazioni bancarie provenienti da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993;

b) dai bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa; 

c) da dichiarazioni concernenti il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

I requisiti di cui alle lett. b) e c) sono oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente. In caso di aggiudicazione il concorrente è tenuto a produrre la documentazione necessaria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Il legislatore nazionale, dovendo riprodurre il testo della direttiva comunitaria, ha rimesso ai concorrenti una libertà di prova dei requisiti, con modalità ritenute dall’amministrazione equivalenti. Il co. 3 prevede, infatti, che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Si tratta di una norma di non facilissima applicazione, ispirata al legislatore comunitario dall’esigenza di favorire gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali, ma che mette in pericolo l’obbligatorietà dei requisiti fissati dalla stazione appaltante in sede di bando e la loro vincolatività.

 

La capacità tecnica e professionale – art. 42 - si ricava attraverso le seguenti modalità:

a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti capo al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

La stazione appaltante, nel bando di gara o nella lettera di invito, è tenuta ad indicare quali dei requisiti o documenti sopra indicati devono essere presentati o dimostrati, purché la richiesta sia rapportata alla natura, quantità o importanza e all’uso delle forniture e dei servizi.

La norma in esame introduce il principio della proporzionalità dei requisiti di partecipazione, che pone seri problemi applicativi, esponendo l’amministrazione a contestazioni sulla legittimità del bando, ponendo un limite alla libertà dell’amministrazione di scegliere tra i requisiti da indicare in sede di selezione tra i concorrenti. Un concorrente potrebbe ad esempio lamentare che la richiesta di un requisito sia eccessiva rispetto all’entità dell’appalto da affidare.

Anche questi requisiti sulla capacità tecnica e professionale possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente, fermo restando l’obbligo per il concorrente aggiudicatario di presentare la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara[35].

 

L’art. 44 consente alle stazioni appaltanti, unicamente nei casi appropriati, di valorizzare i requisiti di rispetto delle norme di gestione ambientale.

 

5.12 Elenchi ufficiali dei fornitori e dei prestatori di servizi

L’art. 45 consente di valorizzare gli elenchi ufficiali dei fornitori e dei prestatori di servizi.

È una norma che già esisteva nel D.Leg. 358/1992 e nel D.Leg. 157/1995. In pratica, si tratta di elenchi, tenuti da amministrazioni che abbiano comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice ovvero dall'istituzione degli elenchi medesimi, il nome e l’indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione.

L’iscrizione nell’elenco, certificata dall’Autorità, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione di idoneità alla prestazione e legittima i concorrenti a non dover provare di volta in volta i requisiti.

Al fine di non limitare la concorrenza è previsto però che l'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.

 

5.13 Documenti e informazioni complementari

L’art. 46 è una norma che il codice riproduce dalla normativa in materia di beni e servizi e che estende  anche ai lavori pubblici il potere-dovere (in quest’ultimo senso è ormai orientata la giurisprudenza) di consentire l’integrazione o il completamento o il chiarimento di certificati, documenti e dichiarazioni presentati dai concorrenti.

Il principio secondo il quale il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto ad invitare i partecipanti alla gara a rettificare le dichiarazioni o le istanze erronee o incomplete è applicabile anche ai procedimenti di gara d'appalto per l'aggiudicazione di contratti della p.a., a condizione che non sia turbata la "par condicio" tra i concorrenti e che non vi sia una modificazione del contenuto della documentazione presentata. L'applicazione di tale principio va, tuttavia, esclusa qualora sia presentata in sede di gara una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti che l'impresa offerente è iscritta alla Camera di commercio industria ed agricoltura per un oggetto diverso da quello messo a gara, considerato che nella fattispecie non si tratta di "completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati (art. 16 d.lg. 17 marzo 1995 n. 157) ma della sostituzione di una dichiarazione inefficace con altra dichiarazione[36].

Non escludere un concorrente per vizi esclusivamente formali, quando l’amministrazione ha la possibilità di una interlocuzione, è una regola di buon senso ed ha anche una valenza in termini di garanzia della par condicio. É chiaro però che la norma consente di integrare, completare o chiarire, e non invece di introdurre documenti nuovi o addirittura di modificare l’offerta.

Il confine non sempre è facile.

La regola è che se si fornisce un principio di prova è possibile completarlo, se invece il documento manca del tutto il concorrente andrà escluso.

Ad esempio, una dichiarazione sostitutiva priva della fotocopia del documento di identità è attualmente considerata dalla giurisprudenza come assenza del documento[37].

 

5.14 Controlli sul possesso dei requisiti

Altra norma innovativa, che creerà qualche problema nella sua concreta applicazione, è quella dell’art. 48, che estende alle forniture di beni e servizi la procedura del controllo a campione prima dell’apertura delle buste, con la richiesta della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica[38].

La norma si applica raramente ai lavori pubblici per i quali, infatti, da €. 150.000 a €. 40.000.000 si partecipa con l’attestato SOA, per cui il problema si pone sotto i 150.000 e sopra i 40.000.000 di euro.

Si applica, invece, sistematicamente alle forniture di beni e servizi, dove il requisito della capacità viene fornito dalle dichiarazioni sostitutive. Se i concorrenti non forniscono la prova vanno esclusi.

Il controllo a campione va fatto prima dell’apertura delle offerte perché i concorrenti esclusi non partecipano alla determinazione della soglia di anomalia.

Per le forniture di beni e servizi è una novità in termini assoluti.

Il secondo comma della disposizione prevede che la richiesta di comprovare entro 10 gg. i requisiti è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le previste sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

 

5.15 L’avvalimento

Le norme sull’avvalimento, contenute negli artt. 49 e 50, sono di derivazione comunitaria. La finalità di questo istituto, che ha suscitato grosse perplessità con riguardo all’ordinamento italiano, è quella di incrementare la concorrenza nel settore dei contratti pubblici favorendo quelle imprese che singolarmente non sono in possesso dei requisiti di carattere tecnico ed economico per partecipare alle gare.

Riguarda tutte le procedure, dunque sia i lavori che le forniture e i servizi.

Essendo un istituto di derivazione comunitaria ha trovato applicazione già prima dell’emanazione del codice[39]. Precisamente è già entrato in vigore dal 1° febbraio 2006, cioè decorso un anno dalla pubblicazione della direttiva da cui deriva, essendo scaduto il termine per l’adeguamento da parte dello Stato italiano.

Vi sono state, infatti, delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno affermato la utilizzabilità dell’istituto dell’avvalimento nelle gare sopra soglia anche prima dell’entrata in vigore del codice[40] ed anche in assenza di apposita previsione nel bando di gara: si tratta di uno di quei casi nei quali il bando è stato eterointegrato dalla normativa sopravvenuta. Dunque il fatto che il bando non prevedesse la possibilità di utilizzare l’avvalimento non precludeva di per se ai concorrenti la facoltà di avvalersi di questa disposizione.

 

Più problematica è, invece, la questione per i bandi entrati in vigore dopo la pubblicazione del codice, per i quali si pone il dubbio di legittimità, dubbio che viene risolto in senso positivo se  l’amministrazione, in via interpretativa ritiene il bando eterointegrato dall’art. 49 del codice e ammette alla gara i concorrenti che utilizzano l’avvalimento, sostanzialmente sanandone la legittimità.

Il dubbio continua a porsi per la Regione Siciliana, per le gare sotto la soglia in materia di lavori pubblici.

Infatti, come sappiamo, in questa materia il legislatore ha operato un rinvio statico alla L. 109/1994, che non prevedeva l’avvalimento. È preferibile, tuttavia, anche in questi casi optare per l’ammissibilità dell’istituto, in applicazione dei principi comunitari, derivanti dal trattato, di non discriminazione, del favor partecipationis e della concorrenza.

 

Passando all’esame della disciplina dell’istituto dell’avvalimento occorre rilevare che l’art. 49, così dispone: <<un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.>>

Dunque, attraverso l’avvalimento un concorrente utilizza i requisiti di carattere tecnico economico di un altro soggetto, che è definito dal codice impresa ausiliaria.

Così avremo l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria, che sono due soggetti distinti. Si tratta di un vero e proprio “prestito” di requisiti di un’azienda a favore di un’altra che intenda partecipare ad una gara.

È bene però precisare che l’avvalimento riguarda solo la capacità tecnico economica, mentre i requisiti generali devono essere posseduti sia dall’impresa concorrente che dalla impresa ausiliaria. Questa ultima, per divieto espressamente comminato, non può partecipare alla stessa gara in proprio o associata o consorziata né deve trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara.

 

Occorre che il concorrente che voglia avvalersi dei requisiti o dell’attestazione SOA di un altro soggetto alleghi all’offerta le seguenti dichiarazioni:

a)     una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b)    una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali;

c)     una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali;

d)    una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e)     una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f)      in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g)     nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

 

Dall’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento derivano:

-         un indubbio vantaggio per le imprese, ampliandosi in maniera sostanziale il novero dei soggetti che possono partecipare alle gare pubbliche; 

-         un vantaggio anche per l’amministrazione aggiudicatrice, poiché si determina un vincolo di solidarietà passiva tra l’impresa ausiliaria e l’impresa concorrente: è stabilito infatti dal co. 4 che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

 

A differenza di quanto avviene con i raggruppamenti di imprese - in cui se la crisi colpisce una mandataria o una mandante il contratto di appalto continua a svolgere i suoi effetti con la modifica del raggruppamento - se fallisce l’impresa concorrente, l’ausiliaria non può subentrare nelle opere; se invece il fallimento o la procedura fallimentare è in corso con riguardo all’impresa ausiliaria al momento della partecipazione alla gara, vi è carenza di un requisito generale.

 

Il comma 9 prevede una disposizione particolare, che è destinata a trovare applicazione limitatamente al caso in cui, in relazione alla natura dell'appalto, sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato.

In tali casi, si offre alle stazioni appaltanti la possibilità di dettare una norma derogatoria, ammettendo che una stessa impresa ausiliaria possa prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso.

La disposizione è stata resa possibile dalla direttiva comunitaria che ha rimesso alla disciplina nazionale la facoltà di consentire l’utilizzazione dei requisiti da parte di più concorrenti.

L’avvalimento plurimo trova però una sua legittimazione solo in presenza di lavorazioni ad altissima specializzazione, dove il restringimento a un solo concorrente della possibilità di avvalersi dei requisiti di un’impresa ausiliaria potrebbe determinare delle forme di condizionamento sull’esito della gara.

Ad esempio è notorio che le imprese operanti nel settore delle opere marittime, soprattutto quando si tratta di classifiche illimitate, sono in numero limitato e in un caso del genere, quando solo alcune imprese a livello nazionale possiedono i requisiti, si può consentire che più concorrenti utilizzino i requisiti di un’unica ausiliaria.

L’ausiliaria assumerà responsabilità solo con riguardo al soggetto aggiudicatario.

 

Il comma 10 dell’art. 49, nella sua originaria formulazione[41], inibiva all’impresa ausiliaria di assumere a qualunque titolo quote di esecuzione di lavori o delle prestazioni anche a titolo di subappalto. La norma, ritenuta di dubbia compatibilità comunitaria ed incomprensibilmente limitativa della facoltà di avvalimento - perché impedendo all’impresa ausiliaria di assumere quote di prestazioni la poneva in una situazione deteriore rispetto a qualunque altro soggetto che a titolo di subappalto avrebbe potuto ottenere l’affidamento – è stata inizialmente sospesa con l’art. 1 octies L. 228/2006; il D.Leg. 6/2007 ha definitivamente modificato la norma.

Per effetto di tale ultima disposizione è ora consentito all’impresa ausiliaria di assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.

 

5.16 Vicende soggettive

Altra norma che ha carattere innovativo è quella relativa alle vicende soggettive che riguardano il candidato, il soggetto offerente, l’aggiudicatario, e l’esecutore del contratto. La disciplina è contenuta, in particolare, nell’art. 51[42] – Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario; e nell’art. 116[43] - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto.

Le norme, a determinate condizioni, ammettono che le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a tali soggetti abbiano effetto nei confronti dell’amministrazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, in capo all’impresa subentrante. 

 

5.17 L’oggetto del contratto e le procedure di scelta del contraente

Le norme contenute negli artt. 53-62 disciplinano l’oggetto del contratto e le procedure di scelta del contraente nei contratti sopra la soglia comunitaria relativi ai settori ordinari.

L’art. 53 è stato fortemente ridimensionato nella sua portata originaria dalla L. 228/2006 e dall’art. 1 D.Leg. 6/2007, che hanno comportato che <<Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli (…) 53, commi 2 e 3 (…) si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007(…)>>.

Le disposizioni la cui efficacia è stata sospesa stabilivano, per gli appalti relativi a lavori, la possibilità di prevedere quale oggetto del contratto o la sola esecuzione, ovvero la progettazione ed esecuzione di lavori.

Questa seconda possibilità avrebbe dovuto sostituire l’ipotesi dell’appalto integrato.

La sospensione operata determina due conseguenze:

-         fino al 1° agosto 2007 è consentito dare in affidamento solo la esecuzione delle opere, e non anche la progettazione;

-         è mantenuto in vita implicitamente l’istituto dell’appalto integrato, almeno nella regione siciliana per via del rinvio statico alla L. 109/1994.

A parte questo, l’art. 53 riproduce sostanzialmente l’art. 20 L. 109/1994, perché prevede che <<Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione>>.

Il comma 4 disciplina un particolare contenuto della determina a contrarre. In particolare, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato:

-         a corpo,

-         a misura,

-         parte a corpo e parte a misura.

La disposizione riguarda non soltanto i lavori ma anche le forniture di beni e servizi.

Nelle prestazioni a corpo - dove il pagamento del prezzo contrattuale avviene a forfait, quindi non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione - il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso sulla base d’asta.

Nelle prestazioni a misura - dove il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, per cui il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione – il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso sull’elenco prezzi ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

Nel caso di prestazioni miste, in parte a corpo e in parte a misura, si consente l’utilizzazione dell’offerta a prezzi unitari.

Riproduttiva di norma già contenuta nell’art. 19 L. 109/1994 è anche la disposizione contenuta nel co. 6, il quale attribuisce all’amministrazione aggiudicatrice la facoltà di trasferire all’affidatario la proprietà di beni immobili in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto. In tal caso la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta.


Capitolo VI - Le procedure per l’individuazione degli offerenti

 

 

6.1 Lineamenti generali

L’art. 54 individua i vari tipi di procedura che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’aggiudicazione di un contratto pubblico.

 

CARATTERE

TIPOLOGIA

DEFINIZIONE

 

 

 

ordinario

 

procedura aperta

 

ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta

 

procedura ristretta

 

ogni operatore economico può chiedere di partecipare e possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice

 

 

 

 

 

eccezionale

 

procedura negoziata

 

le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata

 

 

dialogo competitivo

 

la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare

 

Come abbiamo già notato durante l’esame dell’art. 3, il codice ha innovato innanzitutto sul piano terminologico.

È stata poi aggiunta un’ulteriore tipologia contrattuale che è il dialogo competitivo (art. 58), procedura al momento sospesa, così come l’accordo quadro, art. 59, previsti dalla direttiva comunitaria.

Fra le procedure indicate, hanno carattere ordinario, nel senso che possono essere utilizzate in qualunque caso, a scelta della stazione appaltante da indicare nella determina a contrarre:

-         le procedure aperte 

-         le procedure ristrette

La procedura negoziata assume invece carattere eccezionale, poiché è possibile utilizzarla, con o senza pubblicazione del bando di gara, solo nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste dagli artt. 56 e 57.

Lo stesso è a dirsi per il dialogo competitivo, ammesso solo alle condizioni specifiche espressamente previste dall’art. 58.

Le maggiori novità per la Regione Siciliana in sostanza sono:

-         in materia di appalti di lavori, l’art. 54 è inapplicabile in Sicilia perché l’art. 20 del testo coordinato della L. 109/1994 esclude l’applicazione delle procedure ristrette, salvo che si tratti non di appalto ma di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica.

-         per le forniture di beni e di servizi trova invece applicazione la disciplina del codice e in particolare la preferenza accordata per la procedura ristretta quando:

1.     il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, ma riguarda anche la fase progettuale;

2.     il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

 

In tali casi si preferisce che alla formulazione dell’offerta-progetto e dell’offerta propositiva, quindi non legata solo all’offerta-prezzo, siano ammessi soltanto quei soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, sia di carattere generale che di carattere tecnico ed economico, già selezionati dalla amministrazione, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

Il motivo è ricercarsi nell’obbligo della verifica diretta dei requisiti generali e della verifica (anche a campione) dei requisiti di carattere tecnico ed economico, che prolungano i tempi di svolgimento di una gara e impediscono la contestualità in un'unica seduta fra l’esame delle domande e l’aggiudicazione, ma consentono di pervenire alla fase di presentazione e valutazione delle offerte soltanto allorquando il quadro dei concorrenti è definito.

Quindi, preferibilmente quando l’offerta presuppone una proposta progettuale ma anche quando si utilizza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per una maggiore stabilità della gara, è preferibile sempre una procedura ristretta, perché la fase della prequalificazione, separata dalla fase della presentazione delle offerte, garantisce meglio l’amministrazione.

 

6.2 La procedura negoziata

Il codice contiene la disciplina della procedura negoziata, corrispondente alla previgente trattativa privata, agli artt. 56 e 57.

Precisamente:

-         l’art. 56 regolamenta la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;

-         mentre l’art. 57 si occupa della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

 

In questa materia una premessa è necessaria per effetto del combinato disposto dell’art. 1 octies L. 228/2006 e dell’art. 1 D.Leg. 6/2007: <<Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli (…) 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007».

Dunque l’applicazione degli artt. 56 e 57 è sospesa fino al 1° agosto 2007 solo relativamente ai lavori pubblici.

Le norme sospese, che sostanzialmente ampliavano il ricorso alla trattativa privata, sono apparse, alla luce del mutato quadro delle maggioranze parlamentari, poco condivisibili.

In buona sostanza, fino al 1° agosto 2007, con esclusione delle Amministrazioni soggette alla normativa regionale siciliana, per i lavori pubblici, continua a trovare applicazione l’art. 24 L. 109/1994 – Trattativa privata - nonché le relative norme applicative del regolamento.

 

Il problema non si pone in Sicilia, dove sia prima che dopo l’intervento del codice, in materia di lavori pubblici, i casi in cui è possibile ricorrere alla trattativa privata continuano ad essere individuati dall’art. 24 L. 109/1994, nel testo coordinato con la legislazione siciliana, come da ultimo modificato dalla L.R. 16/2005.

In particolare, l’art. 24 del testo coordinato della L. 109/1994 dispone che l’affidamento a trattativa privata (di competenza del legale rappresentante dell’ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti) è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a)    lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell’articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827[44];

b)    lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c)     appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

In questi casi, l’affidamento di appalti avviene mediante gara informale - alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti – con l’applicazione del criterio del massimo ribasso. Sono escluse dall’aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

 

La materia della procedura negoziata, così come disciplinata dal codice, in Sicilia si applica solo limitatamente agli appalti aventi per oggetto beni e servizi[45].

Occorre ancora precisare che, nella materia degli appalti di forniture di beni e di servizi sotto la soglia comunitaria, le norme dettate dal codice vanno coordinate con quelle dettate negli artt. da 31 a 35 L.R. 7/2002. 

 

L’art. 56 individua i casi in cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara.

Ci limitiamo ad esaminare solo le ipotesi relative alle forniture di beni e servizi, che trovano applicazione anche nella nostra Regione, che riguardano:

a)     casi eccezionali, qualora si tratti di servizi e forniture la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;

b)    limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A[46] - che è la riproduzione pressoché integrale dell’all. 1 D.Leg. 157/1995 - e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta. A questa tipologia di gara si fa usualmente ricorso quando si deve affidare il servizio di tesoreria, oppure i servizi assicurativi o, ancora, per la scelta del broker. Di solito, infatti, le amministrazioni bandiscono la gara, non mettono a base d’asta un prezzo, che sarà poi determinato dalla libera negoziazione e quindi dalle offerte formulate dai concorrenti.[47]

 

Il criterio di selezione scelto dall’amministrazione per individuare la migliore offerta può consistere nel criterio del prezzo più basso, ovvero in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinati rispettivamente dagli artt. 82 e 83 del codice. Normalmente, quando si tratta di tipologie contrattuali non rientranti in servizi standardizzati è preferibile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Vengono previste delle modalità di svolgimento della procedura negoziata: una delle prescrizioni è necessità che si apprestino misure volte a salvaguardare la parità di trattamento e il dovere di non discriminazione.

Per tale ragione si valorizza il momento della informazione ai concorrenti. Infatti, la legge impone oggi alle stazioni appaltanti di non discriminare i concorrenti che chiedono chiarimenti o informazioni sulle gare nel corso della negoziazione.

 

L’art. 57 - la cui vigenza è attualmente sospesa per i lavori pubblici, e che comunque, per i motivi già indicati, si applicherebbe in Sicilia solo limitatamente alle forniture ed ai servizi – individua, invece, le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre, invitando almeno tre operatori economici e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.

 

In materia di procedure negoziate, la normativa del codice dei contratti appena esaminata va coordinata con quella dettata specificamente dalla Regione Siciliana e contenuta negli artt. 31-35 L.R. 7/02 e s.m.i.

 

Come infatti abbiamo già rilevato, non può, infatti, fondatamente ritenersi che queste norme siano state superate dal codice, quantomeno rispetto alle parti del codice che non sono di derivazione comunitaria (con riguardo all’importo sopra soglia ovvero con riguardo alla compatibilità con i principi del Trattato U.E.).

Si applica, inoltre, l’art. 20 L.R. 10/12/2001 e s.m.i., che prevede l’adesione al circuito nazionale acquisti per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a €. 100.000.

Dunque per le gare sottosoglia – fermo restando che la soglia è adesso individuata dall’art. 28 del codice e non è più quella prevista dalla L.R. 7/02 - le norme di cui agli artt. 31/35 L.R. 7/2002 continuano a trovare applicazione, in quanto contengono una disciplina derogatoria rispetto a quella contenuta nel codice.

Esaminiamo di seguito i tratti salienti di tali norme, coordinate con il codice dei contratti.

 

APPALTI DI FORNITURA DI BENI (art. 31)

Importo superiore a € 211.000 - applicazione delle disposizioni del codice dei contratti;

Importo compreso tra € 211.000 ed € 100.000 – adesione al circuito CONSIP; oppure gara aperta  secondo le disposizioni contenute nel regolamento interno, con importo di aggiudicazione non superiore alle convenzioni CONSIP e comunicazione alle strutture preposte al controllo di gestione;

Importo inferiore a € 100.000 - è consentito l’affidamento a trattativa privata mediante gara informale, alle condizioni previste dal regolamento interno. Nel corso di uno stesso anno solare non è consentito affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi €. 100.000.

 

APPALTI DI SERVIZI (art. 32)

Importo superiore a € 211.000 - si applicano le disposizioni del codice dei contratti;

Importo compreso tra € 211.000 ed € 100.000 - adesione al circuito CONSIP; oppure affidamento a trattativa privata mediante gara informale, alle condizioni previste dal regolamento comunale, con importo di aggiudicazione non superiore alle convenzioni CONSIP e comunicazione alle strutture preposte al controllo di gestione, con esclusione dei seguenti servizi: 1) servizi di consulenza gestionale e affini; 2) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi. Nel corso di uno stesso anno solare non è consentito affidare ad una stessa impresa servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi €. 211.000:

Importo inferiore a € 100.000 – è consentito l’affidamento a trattativa privata mediante gara informale, alle condizioni previste dal regolamento comunale, con esclusione dei seguenti servizi: 1) servizi di consulenza gestionale e affini; 2) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi.

 

APPALTI NEI SETTORI SPECIALI - ex ESCLUSI (art. 33)

Importo superiore a €. 422.000 - si applicano le disposizioni del codice dei contratti;

Importo inferiore a €. 422.000 - si applicano le disposizioni contenute nel regolamento interno, nel rispetto dei principi enunciati dal codice dei contratti.

 

In ogni caso, negli appalti di fornitura di beni, di servizi e nei settori speciali, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 8  l.r. 20/2001 (circuito consip), il ricorso alla trattativa privata è consentito alle seguenti condizioni (art. 34):

1)     l’importo non è superiore a €. 25.000;

2)     si procede a gara informale invitando almeno cinque ditte (tre, nei comuni inferiori a 10.000 abitanti);

La legge regionale non disciplina espressamente il criterio di aggiudicazione che, dunque, è scelto dall’amministrazione.

Si utilizza di preferenza il prezzo più basso quando i beni e i servizi da acquisire sono standardizzati.

Si utilizza invece il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando le soluzioni offerte sono tra di loro confrontabili o qualora il confronto sia utile per l’amministrazione. Quest’ultimo criterio è di applicazione più complessa e presuppone la costituzione di una commissione giudicatrice.

 

6.3 Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e  forniture

Altra norma che riguarda gli appalti sottoglia è l’art. 125 del codice, che disciplina lavori, servizi e  forniture in economia.

In questo articolo confluiscono le norme prima contenute nell’art. 24 L. 109/1994, negli artt. 88 e 142 ss. DPR 554/99 in materia di lavori e nel DPR 384/01 in materia di servizi, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

In base a tale norma, le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a)     mediante amministrazione diretta, che ricorre quando le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

b)    mediante procedura di cottimo fiduciario, che è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

 

Per quanto riguarda i lavori pubblici,  l’art. 125 è sicuramente applicabile in Sicilia perché la Regione  ha recepito il co. 6 dell’art. 24 L. 109/1994, che ammetteva i lavori in economia fino all’importo di 200.000 ECU. Il DPR 554/1999 ha poi individuato, nell’art. 88, le categorie generali di lavori eseguibili in economia e agli artt. 142 ss. ne ha disciplinato le procedure di affidamento, mediante amministrazione diretta o per cottimi.

I lavori in economia sono adesso ammessi, per importi non superiori a €. 200.000 – con eccezione dei lavori assunti in amministrazione diretta che non possono comportare una spesa complessiva superiore a €. 50.000 - solo nelle categorie elencate al co. 6 art. 125 come segue:

a)      manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b)     manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;

c)     interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d)     lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e)      lavori necessari per la compilazione di progetti;

f)       completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

 

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Quest’ultima norma si applica anche in Sicilia.

Tenuto conto però del fatto che in Sicilia esiste la procedura del cottimo appalto (art. 24 bis del testo coordinato della L. 109/1994) - che è una procedura di gara semplificata alla quale si può ricorrere per l’esecuzione di opere o lavori di importo fino a €. 150.000 a prescindere dalla tipologia delle opere da eseguire - l’affidamento in esame trova maggiore utilità per importi da €. 150.000 a 200.000, laddove non si può utilizzare il cottimo appalto, e fino a €. 40.000, laddove è consentito l’affidamento diretto.

 

Per le forniture di beni e servizi la problematica è più complessa perché la L.R. 7/2002, ancorché successiva, non fa menzione della possibilità di avvalersi del regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, il DPR 384/01.

Tuttavia è lo stesso D.P.R. n. 384 a prevedere la sua utilizzabilità anche da parte amministrazioni diverse dallo Stato che così dispongano nell’ambito della loro autonomia.

Ed inoltre, il legislatore regionale, attraverso il rinvio al D.P.R. n. 573/1994, che regolamenta i procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, implicitamente ha consentito l’utilizzazione, nell’ambito della Regione, della regolamentazione statale in tale materia.

Dunque l’art. 125 si applica in Sicilia anche alle forniture di beni e servizi.

In buona sostanza, anche un’amministrazione locale può decidere di applicare il DPR n.  384/01.

L’art. 256 del codice abroga solo gli artt. 2 e 7 del DPR n. 384 del 2001, che, comunque, sono riprodotti integralmente dai commi 8 e 9 dell’art. 125.

L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa al di sotto della soglia comunitaria, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a)     risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b)    necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c)     prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d)    urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

 

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alla soglia comunitaria, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

 

Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Quest’ultima norma sull’affidamento diretto, già prevista dall’art. 5 comma 3 DPR 384/2001, non trova però applicazione in Sicilia perché confligge con l’art. 34 L.R. 7/2002, norma derogatoria alla disciplina nazionale che impone la gara informale anche per gli affidamenti inferiori a €. 25.000[48].

 

Anche l’affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Le amministrazioni possono  tuttavia dotarsi di elenchi, soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, nei quali possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti.

 

6.4 Il rinnovo dei contratti

La L. 27.2.2007, n. 5 - pubblicata nella GURS n. 10 del 2.3.2007 - avente ad oggetto <<Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi>> ha contenuto poco organico: si tratta evidentemente di una legge-contenitore piuttosto che di una serie di disposizioni omogenee per materia.  La legge in argomento risulta composta da quattro articoli, ciascuno dei quali ha per oggetto una questione isolata, che non si integra con il contenuto degli altri articoli.

Invero, fatta eccezione per l’art. 4, che stabilisce l’entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione in GURS, il legislatore siciliano accosta, con sorprendente eclettismo, disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica, contenute nell’art. 1, a disposizioni in materia di personale – art. 2; e ancora, l’art. 3 disciplina la procedura del rinnovo nei <<contratti per acquisti e forniture di beni>>.

Limitandoci ad esaminare il contenuto dell’art. 3 in materia di appalti, verifichiamo che la norma, dal titolo <<Contratti per acquisti e forniture di servizi>> stabilisce: <<I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008, possono essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto>>.

La norma sembra essere stata scritta frettolosamente dal nostro legislatore: a parte la dubbia compatibilità con l’ordinamento comunitario, in essa vi sono alcuni punti poco chiari.

Non si capisce, infatti, perché la norma si rivolga solo agli Enti locali e alle Regioni e non anche ad altri Enti, quali ad esempio le AUSL, che sono ugualmente destinatari della normativa speciale emanata dalla Regione siciliana in materia di appalti.

Non si capisce, inoltre, perché il legislatore siciliano non abbia accompagnato la parola <<acquisti>> alla specificazione <<di beni>>, provocando in tal modo un dubbio interpretativo. Da una prima lettura della disposizione sembrerebbe infatti che il termine <<acquisti>> abbia ad oggetto esclusivamente le forniture di servizi, e che pertanto dall’ambito di applicazione della norma si debbano escludere gli acquisti di beni. È preferibile, tuttavia, l’interpretazione che ritiene che la locuzione <<di beni>>, riferita agli acquisti, sia sottintesa e che, dunque, la norma si riferisca alle procedure di rinnovo aventi ad oggetto tanto forniture di servizi che acquisti di beni.

L’articolo esaminato ripropone, con alcune modifiche, il contenuto dell’art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, e dell’art. 27 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000).

In particolare, l’art. 44 L. 724/1994, nel sostituire l’art. 6 della L. 537/1993, così stabiliva: <<È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione>>.

Lo scopo della disposizione era, da un lato, quello di vietare che il rinnovo di contratti avvenisse tacitamente e non a seguito di una manifestazione espressa di volontà; e, dall’altro, di subordinare le procedure di rinnovo all’accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e, dunque, a tali condizioni, di consentire il rinnovo anche in mancanza di espressa previsione del capitolato.

Ancora, l’art. 27 comma 6 della L. 488/1999, legge finanziaria per l’anno 2000, statuiva che <<i contratti per acquisto e fornitura di beni e servizi delle amministrazioni statali stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000 – 2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore ai due anni, a condizioni che il fornitore assicuri una riduzione di almeno il 3%, fermo restando il rimanente contenuto del contratto>>.

La regione siciliana aveva provveduto a recepire la norma del 1995 con l’art. 13 della legge finanziaria regionale per il 2002, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, avente ad oggetto: <<Contratti fornitura beni e servizi>>, che così stabiliva: <<1. Ai contratti di fornitura di beni o servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali si applicano le norme dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Dette norme non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora contengano la clausola di applicazione del "prezzo chiuso" di cui all'articolo 70 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili>>.

Tuttavia la possibilità di procedere a rinnovi contrattuali, sia in forma tacita che espressa, è stata vietata dalla legge comunitaria 2004, L. 18 aprile 2005, n. 62, che ha soppresso l’ultimo periodo dell’art. 6 comma 2 della legge 537/93 (Entro 3 mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza delle ragioni di convenienza dei contratti medesimi e, verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione). È rimasta in vigore la prima parte del predetto art. 6, che sancisce il divieto di rinnovo tacito di contratti delle p.a.

La norma sul divieto di rinnovo è stata una conseguenza della procedura di infrazione n. 2110/2003, avviata dalla Comunità Europea nei confronti dell’Italia, nella quale si faceva esplicito riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 44 della legge 724/1994, ritenute incompatibili con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi cristallizzati negli artt. 43 e 49 del Trattato CE e con la normativa europea in tema di tutela della concorrenza nell’affidamento degli appalti pubblici.

Il codice dei contratti emanato con il D. Leg. 12 aprile 2006, n. 163, nel riprodurre il divieto di rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e la nullità dei contratti rinnovati tacitamente (art. 57, comma 7), contiene nello stesso art. 57 una disposizione che sembrerebbe consentire l’utilizzo dell’istituto del rinnovo, a determinate condizioni.

Tale è la disposizione contenuta nell’art. 57, comma 5 lett. b), laddove si ammette la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, <<per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28>>.

Ora, a parte il fatto che l’operatività dell’art. 57 è stata sospesa limitatamente ai lavori pubblici fino al 1 agosto 2007, in forza del combinato disposto dell’art. 1 octies L. 228/06 e dell’art. 1 D.Leg. 6/2007,  questa previsione non ha una portata tale da reintrodurre la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rinnovare i contratti, sia pure in maniera espressa. A ben vedere, infatti, l’art. 57 del codice dei contratti si riferisce a ripetizione di servizi analoghi - che è cosa diversa dal rinnovo espresso – nel rispetto delle seguenti condizioni:

1.     la ripetizione dei servizi analoghi deve essere conforme ad un progetto base;

2.     deve essere indicata nel bando del contratto originario;

3.     è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale;

4.     il valore della ripetizione deve essere computato nella determinazione iniziale del valore dell’appalto, ai fini dell’individuazione della soglia comunitaria di cui all’art. 28 del codice medesimo.

Occorre inoltre considerare che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6458 del 31.10.2006, pronunciata dalla IV sez., ha affermato che l’eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l’art. 23 L. 62/05, ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolvono, di fatto, nell’elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Afferma inoltre che <<Solo rispettando il canone interpretativo appena indicato, infatti, si assicura l’effettiva conformazione dell’ordinamento interno a quello comunitario, mentre, accedendo a letture sistematiche che riducano la portata precettiva del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici scaduti e che introducano indebite eccezioni, si finisce per vanificare la palese intenzione del legislatore del 2005 di adeguare la disciplina nazionale in materia a quella europea e, quindi, per conservare profili di conflitto con quest’ultima del regime giuridico del rinnovo dei contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni.

Ne consegue che, in coerenza con la regola ermeneutica appena sintetizzata, non solo l’intervento normativo di cui all’art. 23 l. n. 62/05 dev’essere letto ed applicato in modo da escludere ed impedire, in via generale ed incondizionata, la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma anche l’esegesi di altre disposizioni dell’ordinamento che consentirebbero, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l’affidamento, senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi dev’essere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa ed inderogabile) il rinnovo dei contratti.>>

Queste considerazioni inducono a ritenere incompatibile con l’ordinamento comunitario  la novella del legislatore siciliano in materia di rinnovo contrattuale.

Occorrerà comunque attendere nei prossimi mesi le prime applicazioni giurisprudenziali. Com’è noto, nel nostro sistema, a differenza di quanto accade per il giudizio di costituzionalità delle norme – il cui sindacato è accentrato nella Corte Costituzionale – esiste infatti un sindacato diffuso in materia compatibilità delle norme interne all’ordinamento comunitario: la compatibilità delle norme interne all’ordinamento comunitario viene dunque effettuata dai singoli giudici, i quali, se ritengono esistente il contrasto, disapplicano la norma interna. Non resta dunque che aspettare il verdetto dei giudici dei TAR siciliani in merito alla compatibilità o meno della norma sul rinnovo dei contratti con i principi dell’ordinamento comunitario.

 


Capitolo VII - Affidamento incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessori

 

7.1 Le circolari regionali del 22 dicembre 2006 e del 30 marzo 2007

La circolare 22 dicembre 2006 dell’Assessorato dei Lavori pubblici, pubblicata sulla GURS 5 gennaio 2007 n. 1, avente ad oggetto <<Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie - art. 17, commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi tariffari - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti esterni - art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali>>, è stata emanata dal legislatore regionale con il preciso scopo di dare chiarimenti sul conferimento degli incarichi di studio, progettazione o attinenti all’ingegneria, con riferimento specifico ai seguenti quesiti:

1.     Art. 17, comma 10, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

2.     Art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

3.     Regime dei minimi tariffari - Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

4.     Affidamento degli incarichi di collaudo a professionisti esterni.

 

Gli incarichi di cui si occupa la circolare sono quelli disciplinati dall’art. 17 L. 109/1994, nel testo coordinato con la legislazione siciliana.

Si tratta degli incarichi relativi alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell’allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 – oggi trasfusi nell’all. 2 B del codice - comprese le prestazioni professionali dei geologi.

Con riferimento a tali incarichi, i commi 10 e 11 del medesimo art. 17 ne disciplinano il conferimento sotto la soglia comunitaria, con modalità diverse a seconda che l’importo stimato sia superiore o meno ad €. 100.000.

La circolare reca in allegato uno schema di avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad €. 100.000, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all’art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, e dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all’art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Con successiva circolare del 30 marzo 2007, pubblicata sulla GURS 13.4.2007 n. 16, avente ad oggetto <<Servizi in economia – Incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori e di collaudo di valore inferiore ai 20.000 euro. Titolare del potere di affidamento>>, l’Assessorato lavori pubblici ha affermato l’applicabilità in Sicilia della norma sull’affidamento diretto nei servizi in economia, contenuta nell’art. 125 del codice degli appalti.

 

7.2 Gli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessori di importo compreso fra €. 100.000 ed €. 211.000

Qualora l’importo stimato di tali incarichi sia inferiore alla soglia comunitaria, l’art. 17, comma 10, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, prescrive che  si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni da parte del Presidente della Regione,  regolamento sulla cui base l’Assessore regionale per i lavori pubblici avrebbe dovuto poi emanare il bando tipo per l'espletamento delle gare da parte delle stazioni appaltanti.

Il decreto presidenziale cui fa riferimento tale norma non è mai venuto alla luce, perché non è stato approvato dalla Giunta regionale.

Per evitare incertezze interpretative la circolare sopra menzionata prevede che, nelle more della rivisitazione legislativa - resa necessaria dall’emanazione del codice dei contratti - e dell’adozione del previsto regolamento, per gli incarichi il cui importo sia superiore ad €. 100.000, ma inferiore alla soglia comunitaria, gli enti possano far riferimento alle corrispondenti norme statali ed, in particolare, al combinato disposto della disciplina risultante dall’art. 62 DPR 554/99 (che prevede l’affidamento degli incarichi tramite licitazione privata) e dell’art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, così come modificato dalla legge n. 166/2002 che prevede, in alternativa alle modalità di aggiudicazione stabilite dal regolamento, la procedura del pubblico incanto.

In particolare, la circolare sostiene che la modifica introdotta con la legge n. 166/2002, che prevede quale sistema di affidamento degli incarichi di progettazione anche il pubblico incanto, trovi applicazione anche in Sicilia, nonostante il rinvio statico alla normativa statale previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7/2002.

Ciò in considerazione sia del vuoto normativo che altrimenti si determinerebbe, sia della valenza temporale limitata fino al momento in cui verrà adottato il regolamento.
Dunque, in attesa del regolamento di cui all’art. 17, co. 10 L. 109/1994, le stazioni appaltanti attribuiscono gli incarichi in oggetto il cui importo sia superiore ad €. 100.000, ma inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura aperta o ristretta.

 

7.3 Gli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessori di importo inferiore ad €. 100.000

Per gli incarichi di importo inferiore ad €. 100.000 IVA esclusa, invece, la norma dell’art. 11 L. 109/1994, come coordinata con la legge regionale, prevedeva originariamente che le stazioni appaltanti e, per esse, il legale rappresentante, potessero affidare l’incarico direttamente a professionisti di loro fiducia, singoli o associati. La norma, come tutti ben sanno, è stata oggetto di modifiche con la L.R. 16/2005, che ne ha operato l’adeguamento con la normativa comunitaria, prevedendo che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, ferma restando l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

La nuova formulazione ha da subito fatto pensare alla fine degli incarichi fiduciari in tale settore, anche se non sono mancate incertezze e dubbi interpretativi, a causa dell’ambiguità del dettato normativo che continua ad utilizzare il termine <<fiducia>> accanto al riferimento ai principi di diretta derivazione comunitaria, che sembrerebbero invece confliggere con gli affidamenti diretti.

La circolare interviene anche qui a sgomberare il campo da ogni eventuale incertezza interpretativa, affermando senza mezzi termini che anche per gli incarichi di importo inferiore ad €. 100.000 è stata eliminata la possibilità dell’affidamento diretto su base fiduciaria e previsto l’obbligo di utilizzare procedure selettive, mediante l’instaurazione di una procedura negoziata nella quale si deve procedere alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.

Il principio della libera concorrenza impone infatti di garantire la par condicio nei confronti di tutti i concorrenti, con la valutazione comparativa dei requisiti dagli stessi posseduti e la verifica dell’assenza di clausole che possano produrre un eventuale effetto preclusivo dei potenziali concorrenti.

Ancora, la circolare chiarisce che le stazioni appaltanti, per il conferimento di tali incarichi, possono attingere ad albi, purché vi sia il rispetto di alcune condizioni, quali adeguata pubblicizzazione, aggiornamento (ogni sei mesi) e fissazione in via preventiva dei criteri per accedervi, meglio precisati  dall’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, con la determinazione n. 1/2006.

La circolare cita testualmente il contenuto della predetta determinazione dell’Autorità: “In ordine alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, l’Autorità, confermando quanto precedentemente espresso, rileva come lo stesso possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, anche semestrale, adottando in ogni caso le forme di pubblicità previste dall’art. 62 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'albo stesso, senza limitazioni temporali.

Si ritiene inoltre necessario che laddove l’amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l'albo di professionisti, debba preventivamente stabilire, dandone adeguata pubblicità, criteri e requisiti per la formazione dell’albo stesso quali a titolo esemplificativo:

-         il richiamo a quanto dettato dall’art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;

-         il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l’invito  formulare l’offerta;

-         il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico all’anno allo stesso professionista;

-         la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare”.

La circolare conclude sul punto, anche alla luce del nuovo codice dei contratti, che le stazioni appaltanti per il conferimento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a €. 100.000, I.V.A. esclusa, dovranno dunque procedere al relativo affidamento tramite la procedura negoziata di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in base al rinvio dinamico disposto dall’art. 32 della legge regionale n. 7/2002.

 

Il richiamo dell’art. 91, comma 2, e dell’art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici comporta che gli incarichi di progettazione di importo inferiore a €. 100.000, I.V.A. esclusa, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento (il quale cura l’effettuazione della gara ufficiosa, rimanendo salva la competenza sindacale nell’adozione dell’atto conclusivo della procedura), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a soggetti che rientrino in una delle seguenti categorie:

1. liberi professionisti singoli od associati;

2. società di professionisti;

3. società di ingegneria;

4. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai numeri precedenti.

L’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati, ove possibile, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.

Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

Le stesse regole dovranno essere rispettate dalle stazioni appaltanti anche nel caso in cui sia stato istituito un apposito albo.

Anche in tale ipotesi, la circolare prevede espressamente una selezione comparativa fra gli iscritti all’albo, secondo la medesima procedura di cui ai predetti artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, nell’ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l’iscrizione.

 

7.4 Servizi in economia – Incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori e di collaudo di valore inferiore ai 20.000 euro. Titolare del potere di affidamento

La circolare 30 marzo 2007 dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici si sofferma sul problema sollevato dal comma 11, seconda parte, dell’art. 125 del codice degli appalti, laddove si stabilisce che <<Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento>>.

Come abbiamo già avuto modo di osservare nell’ambito del par. 6.3, questa norma sull’affidamento diretto non può trovare applicazione in Sicilia a causa della vigenza, in questo ordinamento, dell’art. 34 L:R. 7/2002, che impone la gara informale anche per gli affidamenti inferiori ad €. 25.000.

Invero, tale art. 34 ha un contenuto derogatorio rispetto all’art. 125 del codice degli appalti e, pertanto, deve ritenersi che esso continui a trovare applicazione, prevalendo sulla norma dell’art. 125 co. 11.

La circolare in commento, in merito alla questione, afferma testualmente: <<Tale disposizione, applicabile nel territorio siciliano, sostanzialmente analoga a quella prevista nel precedente D.P.R. n. 384/2001 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), art. 5, comma 3, deve tuttavia essere raccordata con le specifiche disposizioni regionali che individuano l'organo titolare del potere di conferimento degli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, nonché degli incarichi di collaudo, sempre se di importo inferiore a 20.000 euro>>.

La prima parte di tale affermazione, nel sancire che l’art. 125 co. 11 è applicabile nel territorio siciliano, sembrerebbe avere una portata generale.

Tuttavia, per le ragioni già esposte, occorre, da un lato, escludere che la disposizione in esame del codice degli appalti trovi applicazione in maniera indiscriminata in Sicilia e, dall’altro, operare una interpretazione restrittiva della circolare, limitata a quello che ne è l’oggetto specifico.

Dunque: la possibilità di procedere all’affidamento diretto al di sotto dei 20.000 euro va limitata agli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, nonché agli incarichi di collaudo.

In questo specifico settore, infatti, l’ordinamento siciliano prevede una normativa derogatoria di quella nazionale – affidamento diretto degli incarichi di progettazione se di importo inferiore ad €. 100.000 – normativa che va ora coordinata con l’art. 125 co.11 in esame nel caso in cui l’incarico da affidare sia di importo inferiore ad €. 20.000.

In sostanza, se non è più possibile procedere all’affidamento diretto su base fiduciaria per incarichi di importo inferiore ad €. 100.000, poiché ad essi si applicano i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza – come si è visto nel paragrafo precedente – la possibilità di procedere ad affidamento diretto viene invece recuperata per importi inferiori ad €. 20.000, in virtù dell’applicazione anche in Sicilia dell’art. 125 comma 11 del codice.

Si noti però che in tali casi, l’affidamento diretto non discende automaticamente dalla previsione contenuta nell’art. 125. Invero occorre che l’ente, con proprio regolamento interno, includa gli incarichi in oggetto fra i servizi da acquisire con lo speciale metodo dell’economia[49].

La circolare si preoccupa di raccordare l’art. 125 comma 11 con le specifiche disposizioni regionali che individuano l’organo titolare del potere di conferimento degli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessori, nonché degli incarichi di collaudo. Richiamando la disposizione dell’art. 17, comma 2, della L. 109/1994, nel testo coordinato con le norme regionali, la circolare indica gli organi esecutivi quali soggetti competenti all’affidamento diretto dei suddetti incarichi di importo inferiore a 20.000 euro, al netto dell’IVA e degli oneri accessori, tenendo in considerazione l’albo di cui alla circolare 22.12.2006, ove istituito.


7.5 La derogabilità dei minimi tariffari in Sicilia

Altra questione affrontata dalla circolare è quella dei minimi tariffari, in conseguenza dell’emanazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – cd. Decreto Bersani - convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248. In particolare, l’art. 2, al fine di favorire la libera concorrenza e la libera circolazione nel settore dei servizi professionali e intellettuali, abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Sulla questione dell’applicabilità di tale norma nella Regione Siciliana si era già espresso l’ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, il quale, in un primo momento, affermando che essa contrasta con la normativa in materia di lavori pubblici vigente in Sicilia - poichè l’art. 17 comma 20 della L.R. 7/02 prevede l’obbligo della tariffa minima specificando altresì che “Ogni patto contrario è nullo” – aveva mantenuto fermo l’obbligo dei compensi minimi inderogabili.

Con la circolare in esame, invece, la Regione Siciliana afferma un orientamento favorevole all’applicazione in Sicilia della norma abrogativa dei minimi tariffari.

In particolare, si osserva che la norma, già contenuta nella legge Merloni e ripetuta nell’art. 92 del Codice dei contratti, che sancisce la nullità di ogni patto contrario ai minimi inderogabili deve ritenersi ormai superata dal Decreto Bersani per i seguenti motivi:

-         innanzitutto, essa concerne una materia, quella dei compensi professionali, che è sottratta alla competenza legislativa regionale. La circostanza che il legislatore regionale, nel riformulare l’art. 17 della L. 109/1994 al fine del suo recepimento, non ha richiamato il comma 12 bis dell’art. 4 del decreto legge n. 65/89, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155[50] (che ammette la possibilità di un ribasso nel limite del 20%), non è stata ritenuta sufficiente a farne discendere la volontà di escluderne l’applicazione in Sicilia. Dunque deve ritenersi che, ai fini dell’affidamento degli incarichi de quibus possa tenersi conto del limite percentuale di cui al predetto comma 12 bis del decreto legge n. 65/89, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155;

-         in secondo luogo, per il principio codificato nell’art. 15 delle preleggi (disposizioni preliminari al codice civile), per il quale le leggi sono abrogate da leggi posteriori o “per dichiarazione espressa dal legislatore” o “per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” o “perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”. Pertanto, poiché il decreto legge n. 223/2006, art. 2, interviene sulla materia delle tariffe minime, già disciplinata dall'art. 92 del codice degli appalti, non sembra dubbio che esso rechi un’abrogazione implicita di quest’ultima disposizione.

La circolare sottolinea inoltre che, per quanto riguarda le procedure ad evidenza pubblica, il comma 2 dell'art. 2 del decreto legge n. 223/2006 ha previsto testualmente che “le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente adeguate quale criterio o base di riferimento per la determinazione di compensi per attività professionali”.

Tale disposizione rappresenta un’apertura alla possibilità di mantenere in vita, almeno per le opere pubbliche, le tariffe del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 4 aprile 2001; dall’altro però sancisce in modo implicito, ma senza più alcun dubbio, il principio che il decreto legge n. 223/2006 ha cancellato la disposizione contenuta nell’art. 92, comma 2, del codice secondo la quale: “I corrispettivi sono minimi inderogabili”.

Dunque la liberalizzazione sarà totale per gli incarichi affidati dai privati, mentre sarà discrezionale per quelli affidati dalle amministrazioni pubbliche che potranno far riferimento alle tariffe di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente adeguate quale criterio o base di riferimento per la determinazione di compensi per attività professionali.

 

Sull’argomento della derogabilità o meno dei minimi tariffari, qualche giorno prima del nostro legislatore era intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza depositata in data 5 dicembre 2006.

La Corte,  esprimendosi sulla normativa anteriore all’entrata in vigore della legge Bersani, ha confermato l’orientamento comunitario secondo cui il precedente divieto italiano assoluto di derogare ai minimi tariffari stabiliti per gli avvocati costituiva una restrizione della libera prestazione di servizi.

Infatti, afferma la Corte che <<il divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari, come previsto dalla legislazione italiana, può rendere più difficile l’accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana al mercato italiano dei servizi legali, ed è in grado quindi di ostacolare l’esercizio delle loro attività di prestazione di servizi in quest’ultimo Stato membro. Tale divieto si rivela pertanto una restrizione ai sensi dell’art. 49 CE>>.

Alla luce dei recenti interventi, si può concludere affermando che il principio della derogabilità dei minimi tariffari ha carattere generale e dunque trova applicazione anche in Sicilia in relazione alle tariffe fissate per qualsivoglia servizio professionale o intellettuale, e non solo limitatamente alle prestazioni di natura tecnica o degli avvocati.

Il principio sfavorisce gli studi professionali di grandi dimensioni, che traggono vantaggio dal sistema di applicazione delle tariffe minime e della valutazione dell’esperienza acquisita, mentre favorisce i giovani professionisti, che possono anche accontentarsi di un onorario più basso.

Occorre considerare, però, che la deroga dei minimi tariffari oltre un certo limite, da parte di professionisti che offrano i loro servizi alle stazioni appaltanti, potrebbe far scattare il controllo di anomalia, che è difficilmente valutabile negli incarichi professionali[51].

Un principio acquisito è che non possono essere oggetto di valutazione comparativa elementi che sono di per se requisiti di ammissione.

 

7.6 Gli incarichi di collaudo

L’ultima questione affrontata dalla circolare riguarda l’affidamento degli incarichi di collaudo a professionisti esterni.

Anche in tale materia viene affermata l’obbligatorietà del ricorso alla procedura selettiva per la scelta del professionista.

Tale decisione si è resa necessaria in seguito all’apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura d’infrazione contro l’Italia (IP703/1415), a causa del disposto dell’art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali e la corrispondente disciplina statale (art. 188 del D.P.R. n. 554/99), che prevedono l’affidamento diretto in presenza dei requisiti ed alle condizioni previsti dalle citate norme.

La Commissione ha, infatti, ritenuto che l’eccessivo ambito di applicazione della legge quadro avesse la conseguenza che taluni appalti (tra cui le prestazioni di collaudo) che avrebbero dovuto ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva comunitaria “servizi”, fossero esclusi dalle prescrizioni di pubblicazione comunitaria o comunque dal principio generale di trasparenza[52].

La circolare precisa che il collaudo rientra pienamente tra i servizi attinenti all'ingegneria di cui all’all. 1, cat. 12, del D.Leg. 157/95 - oggi abrogato dall’art. 256 del Codice dei contratti – per il cui affidamento occorre far riferimento oggi a quanto stabilito dal codice dei contratti, se di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; e dai commi 10 e 11 dell’art. 17 della stessa legge n. 109/94 (nel testo modificato dalle leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003), se di importo inferiore alla soglia comunitaria.

 


Capitolo VIII - Criteri di aggiudicazione e controllo di anomalia

 

 

8.1 I due criteri previsti dal codice

L’art. 81 del codice, recante la disciplina dei criteri per la scelta dell’offerta migliore, pone su di un piano di parità il criterio del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tanto per i lavori, che per le forniture e i servizi, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici.

A differenza del passato, si applicano adesso criteri di aggiudicazione identici per lavori, forniture e servizi. La decisione del legislatore pone la necessità di affrontare problemi molto delicati, non tanto in materia di lavori, quanto piuttosto in materia di forniture di beni e di servizi.

 

La scelta fra i due criteri, lasciata alla libera valutazione della stazione appaltante in relazione  alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, deve essere manifestata nel bando di gara (e stabilita nella determina a contrarre).

I due criteri di aggiudicazione sono applicabili a tutte le tipologie di gara, dunque tanto nelle procedure aperte, che ristrette o negoziate.

Però, come abbiamo già avuto modo di verificare, c’è una scelta di fondo del codice, contenuta nel IV comma dell’art. 55, che ha valore solo indicativo e non obbligatorio per le stazioni appaltanti, la scelta di correlare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla procedura ristretta, allo scopo di consentire una maggiore stabilità delle gare.

Infatti, se il criterio prescelto dall’amministrazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il concorrente non si limita a formulare un’offerta ma offre anche un apporto, in termini di progettazione, che normalmente comporta dei costi, per cui è preferibile il meccanismo della procedura ristretta, in modo tale che i concorrenti ammessi a formulare l’offerta economicamente più vantaggiosa siano solo quelli che abbiano già superato la prova della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

L’art. 81, al terzo comma, attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La norma, espressione di un principio di opportunità, deve essere posta in relazione con un’altra norma del codice, l’art. 56 co. 4, il quale stabilisce che <<Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'art. 81 comma 3>>.

In sostanza, dal combinato disposto delle due norme appena citate la stazione appaltante ha due possibili strade da seguire:

1.     non prevedere nulla nel bando. In tal caso trova automaticamente applicazione l’art. 81 co. 3 e dunque è in facoltà della stazione appaltante non aggiudicare l’appalto, a prescindere dal numero delle offerte presentate. L’esercizio di tale facoltà comporta un obbligo di motivazione a carico di chi se ne avvale;

2.     prevedere nel bando che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola, ovvero di due, offerte valide. In questo caso la mancata aggiudicazione diventa una scelta vincolata, che dunque non va motivata.

 

Sostanzialmente le novità maggiori riguardano non tanto i lavori ma le forniture e i servizi.

Per la Regione Siciliana, i criteri di aggiudicazione per i lavori sotto la soglia comunitaria rimangono quelli disciplinati dall’art. 21 L. 109/1994 nel testo coordinato con la normativa siciliana, con le modifiche apportate, da ultimo, con la L.R. 16/2005.

Il testo dell’art. 21 - Criteri di aggiudicazione-Commissioni giudicatrici - riformulato, così dispone:

<<1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con tre cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.

1 bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d' invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata aggiudica l'appalto all'offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo l'esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, nella percentuale determinata come segue. Per la determinazione di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio[53]>>.

Il contorto criterio di aggiudicazione per gli appalti sotto la soglia comunitaria (< €. 5.278.000), introdotto dalla L.R. 16/2005 - la quale ha innovato la procedura di determinazione automatica della soglia di anomalia, prevedendo un particolare sorteggio delle quote di offerte di maggiore e di minore ribasso da escludere con il sistema del cd. “taglio delle ali”[54] – introdotto al fine di ostacolare la presentazione di offerte collegate, ha comportato incertezze applicative e interpretative che sono state oggetto di un contrasto giurisprudenziale, contrasto risolto dal CGA con l’ordinanza  n. 740 dell’8 settembre 2006, il cui contenuto è stato avallato e diffuso dall’Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana con la circolare 18.9.06: <<l’art. 21 della legge n. 109/94, per come recepita in Sicilia (e da ultimo modificata dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16), prevede, al comma 1, che l’offerta (sia) espressa in cifra percentuale di ribasso, con ciò indirizzando l’esegesi nel senso della possibile identificazione tra offerta e percentuale di ribasso (anziché tra offerta ed importo monetario risultante da tale ribasso). Ritenuto che l’altra esegesi astrattamente possibile (che identifica, invece, l’offerta con l’importo monetario conseguente al ribasso sulla base d’asta), comporterebbe l’aggiudicazione in favore della più elevata delle offerte anomale, cioè di importo monetario inferiore alla soglia di anomalia (per quale risultante dall’unica media da calcolarsi ai sensi della seconda parte del comma 1-bis dello stesso art. 21), sicché il risultato di siffatta opzione esegetica sembrerebbe porsi alquanto fuori sistema>>[55].

 

8.2 Il criterio del prezzo più basso

L’art. 82 del codice, che disciplina il criterio del prezzo più basso, è una norma che sta creando qualche problema nella sua applicazione pratica. Essa distingue a seconda che l’appalto sia stato stipulato a corpo, a misura, o parte a corpo e parte a misura, prevedendo che il bando di gara stabilisce:

a)     per i contratti da stipulare a misura, se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b)    per i contratti da stipulare a corpo, se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il comma 3 non rinvia al bando, ma prevede direttamente che il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

La disposizione non è innovativa per i lavori pubblici.

In questa materia, però, non trova applicazione in Sicilia dove, come abbiamo visto esaminando l’art. 21 del testo coordinato, non è più possibile utilizzare i prezzi unitari e il prezzo più basso è determinato per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con tre cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara.

Il quarto comma dell’art. 82, che demanda al regolamento le modalità applicative del ribasso sull’elenco prezzi e dell’offerta a prezzi unitari, dà il senso della non completezza di questa normativa. Infatti, al momento il regolamento non è ancora stato emanato.

Così, le norme del regolamento contenuto nel DPR 554/1999 continueranno a mantenere il loro vigore fino all’emanazione del regolamento e non solo per la materia dei lavori, ma anche per le forniture di beni e per i servizi.

Il riferimento è all’art. 89 – Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi -  e all’art. 90 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari – del DPR 554.

 

Per il controllo di anomalia delle offerte quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, in base all’art. 86, valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Il controllo di anomalia non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

In ogni caso, anche quando le offerte ammesse sono inferiori a cinque, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (co. 3).

La circostanza che offerte si collocano oltre la soglia di sospetta anomalia non ne comporta l’esclusione automatica (salvo che, come si dirà, non si tratti sotto soglie e l’Amministrazione lo abbia previsto nell’atto che disciplina la gara).

La stazione appaltante potrà provvedere all’esclusione solo all’esito di un ulteriore verifica, in contraddittorio con i concorrenti interessati (vedi infra).

L’art. 122, comma 9, prevede una norma derogatoria per i contratti sotto la soglia comunitaria: in tali ipotesi la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, fermo restando che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3.

L’esclusione automatica è dunque consentita come mera facoltà per la stazione appaltante, previa indicazione nel bando.

Il controllo di anomalia, così descritto dal codice, si applica in Sicilia solo per le forniture di beni e servizi e, per quanto riguarda i lavori pubblici, solo sopra la soglia comunitaria[56].

Sotto la soglia, in materia di lavori pubblici, si applica la procedura di esclusione automatica, come descritta dall’art. 21 del testo coordinato, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

 

8.3 Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la commissione giudicatrice

Altro criterio di aggiudicazione, che va determinato in sede di determina a contrarre e indicato nel bando di gara, è quello della offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall’art. 83.

Nella Regione siciliana, in materia di lavori pubblici, questo criterio può essere applicato solo sopra la soglia comunitaria.

In tal caso, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

b) la qualità;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali;

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la redditività;

h) il servizio successivo alla vendita;

i) l’assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento;

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

L’elencazione ha valore solo esemplificativo, potendo l’amministrazione adattare questi criteri alle proprie esigenze. 

La novità maggiore, derivante dal diritto comunitario, è data dall’obbligo di indicare  già nel bando o nella lettera invito, e non successivamente, non solo i punteggi ma anche, ove necessari, i sub-punteggi, in modo da consentire a quanti vogliano formulare offerte di conoscere preventivamente i criteri di valutazione[57].[58]

Sul punto, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 24 novembre 2005 pronunciata nel procedimento C331/04, ha dichiarato che <<l’art. 36 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE[59], che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e l’art. 34 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, devono essere interpretati nel senso che il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio dall’amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d’oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:

             non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara;

             non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;

             non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti>>.

 

Il bando di gara deve, pertanto, indicare i criteri di valutazione prescelti e precisare la ponderazione relativa – punteggio - attribuita a ciascuno di essi. È ammissibile prevedere uno “sbarramento” per le offerte che non raggiungano un determinato livello qualitativo, indicando nel bando una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato (co. 2).

Ove le stazioni appaltanti ritengano tale ponderazione impossibile per ragioni dimostrabili, esse indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri l'ordine decrescente di importanza dei criteri (comma 3).

Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilire i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.

Dette metodologie vanno stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture.

 

Il successivo art. 84 stabilisce che quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento ed è nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Detta commissione, che è da tenere distinta dalla commissione aggiudicatrice, è presieduta da un dirigente della stazione appaltante e composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti da un elenco soggetto ad aggiornamento almeno biennale, con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a)     professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b)    professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

 

I commi 4-6 dell’art. 84 sanciscono alcune ipotesi di incompatibilità a rivestire l’incarico di commissario. Il comma 7 prevede che si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. Non è da escludere che il regolamento che sarà emanato introduca nuove cause di incompatibilità.

I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Il RUP, quindi, può presiedere ma non può essere componente della commissione giudicatrice.

Probabilmente la norma ha voluto evitare un inconveniente che si sarebbe potuto verificare, nel senso che se l’incompatibilità fosse stata mantenuta anche per il Presidente, molto verosimilmente questa carica non avrebbe mai potuto essere attribuita a un organo interno. D’altra parte, poiché la commissione è composta da tre o da cinque membri, la previsione che un componente, in posizione minoritaria, potrebbe trovarsi in una posizione di incompatibilità, è stata ritenuta il male minore, anche al fine di mantenere la Presidenza interna.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

 

Una norma che merita particolare attenzione è quella contenuta nel IV comma dell’art. 83, ove è stabilito che la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

Da notare che la norma utilizza il termine “fissa”, e non “può fissare”, per cui sembra trattarsi di un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza potrebbe comportare l’illegittimità della procedura per vizio di motivazione.

Un problema delicato è il seguente: la commissione giudicatrice, quando opera l’attribuzione dei punteggi, ha un onere motivazionale ulteriore rispetto all’attribuzione del punteggio medesimo?

La posizione maggioritaria espressa in giurisprudenza è nel senso che, quando la regola di gara è sufficientemente articolata e dettagliata, il semplice punteggio numerico acquista una sua adeguata leggibilità e controllabilità, rinvenendo la propria chiave esplicativa di lettura nell’analitica disciplina dell’attività valutativa, dovendosi riconoscere un rapporto di proporzionalità inversa tra la motivazione del giudizio e il grado di dettaglio e di analiticità della predefinizione degli elementi e dei criteri di valutazione posti dalla lex specialis della gara[60].

 

In questo solco si colloca il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6759 del 29 novembre 2005, il quale ha affermato che il deficit motivazionale che inficerebbe l’assegnazione dei punteggi in forma soltanto numerica è da escludere quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitico da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico.

In questo caso, infatti, l’analitica determinazione dei punteggi in relazione alle singole voci e sottovoci fra le quali è stata distinta l’analisi dei progetti tecnici consente, nonostante la mancanza di una motivazione discorsiva, la puntuale ricostruzione dell’iter logico percorso dalla commissione nella valutazione dei singoli aspetti dei progetti e, quindi, permette la percezione delle ragioni poste a fondamento dell'assegnazione dei punteggi complessivi sulla scorta dei quali è stata formulata la graduatoria. Solo se non è ravvisabile tale stringente analiticità non è ostensibile agli interessati il percorso motivazionale seguito e dunque si può ravvisare il vizio di motivazione.

Una specifica problematica riguarda l’applicazione del cd. confronto a coppie, disciplinato dall’all. A al DPR 554/1999, metodo previsto per i lavori e la cui applicazione verrà ora estesa anche alle forniture di beni e servizi.

Il confronto a coppie si svolge in modo particolare perché le offerte si confrontano a due a due e la commissione esprime dei criteri di preferenza che vanno da uno a sei.

Il punteggio <<1>> equivale a parità di preferenza delle offerte, il punteggio <<2>> equivale a preferenza minima e così via sino al punteggio <<6>> che equivale a preferenza massima.

Il metodo del raffronto a coppie, di cui all'allegato A al D.P.R. n. 554 del 1999 consiste, pertanto, nell'assegnare un punteggio da 1 a 6 ad ognuno degli elementi di valutazione delle varie offerte, esaminando, per ogni elemento di valutazione, tutte le coppie risultanti dal numero delle offerte e nel sommare i punti così attribuiti ad ogni offerta.

La circostanza che non sia espresso il punteggio attribuito da ciascun Commissario non ha rilievo, in quanto le stesse linee guida per il metodo del confronto a coppie non impongono che sia reso manifesto il punteggio attribuito da ciascun componente la Commissione. Solo il punteggio assegnato dalla Commissione quale organo collegiale deve essere reso manifesto e non i passaggi per giungere al risultato.

La giurisprudenza si è espressa nel senso che quando si utilizza il confronto a coppie l’attribuzione dei punteggi non va ulteriormente motivata, ma il problema resta aperto perché non mancano voci, seppure isolate, secondo le quali l’attribuzione dei punteggi debba essere accompagnata da una valutazione e da una motivazione specifiche. Tuttavia il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento secondo cui l’attribuzione dei punteggi non va ulteriormente accompagnata da una motivazione sulla valutazione delle offerte progetto[61].

 

Per costante giurisprudenza  la attribuzione dei punteggi agli aspetti tecnici delle offerte deve avvenire prima della valutazione delle voci i cui punteggi sono conseguenti all'applicazione di criteri automatici.

Un diverso modo di agire contrasta con le regole di trasparenza delle procedure di gara[62].

 

Per il controllo di anomalia delle offerte quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara[63].

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il criterio, già stabilito nella legge Merloni, viene adesso esteso anche alle forniture ed ai servizi.

Non è prevista la facoltà per l’ente di prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale, come invece è stabilito dall’art. 122, comma 9, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (sempre che si tratti di gara sotto soglia comunitaria).

 

8.4 La verifica delle offerte anormalmente basse

Una novità di grande portata è quella secondo la quale le offerte devono essere corredate, sin dalla loro presentazione, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, secondo le modalità di presentazione previste dal bando o dalla lettera di invito.

A maggiore garanzia dei partecipanti, la norma prevede anche la possibilità di integrare successivamente queste giustificazioni, ove ritenute non sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta.

All’esclusione del partecipante potrà provvedersi solo all’esito di questa ulteriore verifica, in contraddittorio.

La legge Merloni, all’art. 21 co. 1 bis, faceva già riferimento alle giustificazioni dei prezzi, redatte su appositi moduli per almeno il 75% del prezzo a base d’asta, anche se ne limitava la portata esclusivamente ai lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria, enumerandone tassativamente le ipotesi.

Sulla compatibilità di tale previsione con il diritto comunitario si era espressa la Corte di giustizia delle Comunità europee con una decisione interpretativa[64], vincolante sia i giudici che le pubbliche amministrazioni.

In particolare, la Corte europea, muovendo dalla direttiva sugli appalti 93/37/CE, ha considerato la cennata normativa italiana non compatibile con il diritto comunitario sotto i due seguenti profili:

a)     la possibilità per l’autorità aggiudicatrice di respingere come anormalmente bassa un’offerta sulla base delle sole giustificazioni preventive senza che il concorrente, la cui offerta fosse risultata anomala, avesse potuto far valere tutte le giustificazioni che avesse ritenuto appropriate;

b)    la previsione di un elencazione tassativa dei tipi di giustificazioni.[65]

La giurisprudenza nazionale si era quindi allineata a questo orientamento, con la conseguenza che la mancata presentazione delle giustificazioni insieme all’offerta non era stata più considerata motivo di esclusione[66].

 

Il codice dei contratti dunque mantiene l’obbligo della allegazione delle giustificazioni, ma la sua violazione non è sanzionata con l’esclusione del partecipante.

La previsione, allora, è finalizzata alla accelerazione del procedimento, nel senso che, se le giustificazioni sono allegate all’offerta, l’amministrazione, nell’ambito del controllo di anomalia, potrebbe anche ritenerle sufficienti ed evitare di chiederne ulteriori.

Se invece ritiene quelle giustificazioni o non allegate o insufficienti, prima di escludere il concorrente, l’amministrazione è tenuta ad avviare la procedura di richiesta di giustificazioni, procedura che ora è del tutto modificata.

 

Le disposizioni degli artt. 86 - Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse - e 87 - Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse - del codice sono state modificate e integrate dal comma 909 art. 1 dell’ultima legge finanziaria nazionale (L. 27 dicembre 2006 n. 296).

A seguito delle modifiche introdotte, la casistica delle giustificazioni ammissibili è individuata dal codice, a titolo solo esemplificativo, come segue:

a)     l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b)    le soluzioni tecniche adottate;

c)     le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d)    l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e)     (soppressa)

f)      l’eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g)     il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione[67].

Non sono ammesse giustificazioni:

-         in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

-         in relazione agli oneri di sicurezza, nonché al piano di sicurezza e coordinamento e alla relativa stima dei costi. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

 

La stazione appaltante che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l’offerente, quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall’amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente.

Quando la stazione appaltante respinge un’offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

La disposizione della legge finanziaria ha aggiunto all’art. 86, un nuovo comma 3-bis, volto a introdurre un nuovo criterio cui le stazioni appaltanti devono attenersi sia nella predisposizione delle gare di appalto che nella valutazione dell’anomalia delle offerte.

Il comma 3-bis, in particolare, prevede che gli enti aggiudicatori valutino che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

La disposizione detta inoltre una norma suppletiva per il caso di mancanza di contratto collettivo applicabile, prevedendo la determinazione del costo del lavoro in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.


Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anomale è disciplinato dall’art. 88 del codice.

La stazione appaltante – e, per essa, il responsabile della procedura, individuato ai sensi dell’art. 10 del codice - formula per iscritto la richiesta di giustificazioni alla prima migliore offerta, indicando le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitando l’offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.

All’offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

A questo punto la stazione appaltante procede all’esame delle giustificazioni fornite dall’offerente, eventualmente mediante una commissione appositamente costituita, e, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Solo se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Dopo avere sottoposto a verifica la prima migliore offerta, se la stessa viene esclusa, la stazione appaltante procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

 


Capitolo IX - I contratti di durata

 

Una questione interessante è quella riguardante i contratti di durata, che sono disciplinati dall’art. 115 per quanto riguarda i servizi e le forniture, e dall’art. 133 con riferimento ai lavori pubblici.

 

9.1 L’adeguamento dei prezzi nei contratti relativi a servizi e forniture

L’art. 115 Adeguamenti dei prezzi -  reintroduce il meccanismo della revisione prezzi nella materia dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture.

È stabilito, infatti, che tali contratti debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo e che la revisione viene operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei seguenti dati:

-         gli elenchi dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, rilevati ed elaborati dall’ISTAT e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre;

-         per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall’ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

-         i costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, determinati e pubblicati dalla sezione centrale dell’Osservatorio - avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP -  in relazione a specifiche aree territoriali.

La norma, che trova applicazione anche in Sicilia, per il principio tempus regit actum si applica solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del codice.

 

9.2 I contratti di durata nei lavori pubblici

Di contenuto diametralmente opposto all’art. 115 è la disciplina dettata per i lavori pubblici dall’art. 133 - Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi – che prevede il prezzo chiuso e l’adeguamento del costo dei materiali.

In particolare, i commi secondo e terzo dell’art. 133 stabiliscono che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’ art. 1664 c.c.[68], ma si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Anche questa norma del codice trova applicazione in Sicilia.

A questo proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2006, n. 447, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 3, della Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 8 del 2005 che, introducendo l’istituto della revisione prezzi mediante il recepimento del contenuto dell’art. 1664 c.c., aveva violato una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore e, in particolare, dall’art. 133 del codice dei contratti.

In particolare, la Corte Costituzionale, nella sentenza citata,  ha affermato: <<Alla luce della evoluzione normativa (…), deve ritenersi che la disciplina statale (…) e, in particolare, l’art. 26 della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla legge n. 311 del 2004, possegga i caratteri sostanziali identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, al di là della autoqualificazione effettuata dall’art. 1 della stessa legge n. 109 del 1994, secondo il quale «i principi desumibili dalle disposizioni» contenuti nella predetta legge «costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale» (v. sentenza n. 482 del 1995). È indubbio, infatti, che l’istituto della revisione prezzi risponda ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano «valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio» (sentenza n. 308 del 1993). Ne consegue che al legislatore statale, nella materia de qua, deve riconoscersi, nella regolamentazione del settore, il potere di vincolare la potestà legislativa primaria anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome>>.

La sentenza della Corte Costituzionale ha fugato ogni dubbio circa l’applicabilità dell’art. 133 anche nella Regione Siciliana.

 

Una norma, inserita nella parte IV del codice – Contenzioso – ma che va esaminata anche in correlazione ai contratti di durata e al meccanismo di revisione dei prezzi, è l’art. 240, che disciplina l’accordo bonario, al quale può ricorrersi per i lavori pubblici, sia sopra che sotto la soglia comunitaria, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera abbia subito una variazione in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale.


Capitolo X – Il contenzioso

 

10.1 Gli strumenti

La parte quarta del codice disciplina il contenzioso sulla materia dei contratti pubblici, individuando, accanto agli strumenti di tutela giurisdizionale, strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie sono costituiti dalla transazione, dall’accordo bonario e dall’arbitrato.

 

10.2 La transazione

L’art. 239 disciplina la transazione e trova applicazione anche in Sicilia. Si può ricorrere a tale istituto per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, nel rispetto del codice civile.

Com’è noto, la transazione, ai sensi dell’art. 1965 c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro.

La volontà di transigere è espressa dal dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento. La norma prevede l’obbligo della forma scritta, a pena di nullità della transazione.

Se l’importo della concessione o della rinuncia eccede la somma di €. 100.000, è necessario il parere dell’avvocatura dell’ente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

 

10.3 L’accordo bonario

Il successivo art. 240 disciplina l’accordo bonario, al quale può ricorrersi per i lavori pubblici, sia sopra che sotto la soglia comunitaria, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale.

La procedura, che prevede il coinvolgimento del direttore dei lavori, del responsabile del procedimento e di una apposita commissione (facoltativa per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro) si conclude con la formulazione di un accordo bonario, risolutivo delle riserve, che ha natura transattiva. Dell’accordo bonario accettato viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

Se, invece, la proposta di accordo bonario non ha seguito, è sempre possibile ricorrere all’arbitrato, disciplinato dall’art. 241.

La norma, dettata specificamente per i lavori pubblici, si applica in quanto compatibile, anche – e questa è una novità - ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l’importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell’importo originariamente stipulato.

Nella Regione Siciliana, la norma trova sicuramente applicazione in materia di servizi e forniture.

Per quanto riguarda la materia dei lavori pubblici, invece, trattandosi di un meccanismo pre-contenzioso, essa non dovrebbe trovare applicazione.

Infatti, in Sicilia, il meccanismo dell’accordo bonario descritto dall’art. 31 bis del testo coordinato della L. 109/1994 – Norme acceleratorie in materia di contenzioso - è parzialmente diverso da quello regolato dall’art. 240 del codice. Nella nostra Regione il RUP si limita a formulare la proposta motivata di accordo bonario, senza avere un potere di decisione sulle riserve, poiché è l’amministrazione che, con deliberazione, ha la competenza a decidere in merito[69].

 

10.4 La devoluzione della controversia agli arbitri

Trova applicazione in Sicilia la norma sulla devoluzione a collegi arbitrali delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, contenuta nell’art. 241 del codice.

Tale rimedio ha carattere facoltativo, per cui l’amministrazione è libera di accettare o meno la clausola compromissoria.

La disposizione ha carattere di lex specialis: infatti, per quanto non regolato dal codice dei contratti, si opera un rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, che devono essere soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce. Ciascuna delle parti nomina l’arbitro di propria competenza.

Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo tra le persone che sono iscritte all’albo degli arbitri della camera arbitrale.

Sono ammessi tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento.

Il lodo viene deposito entro 10 giorni dall’ultima sottoscrizione presso la camera arbitrale per i contratti pubblici, istituita preso l’Autorità, insieme al versamento di una somma pari all’uno per mille del valore della controversia.

Ai fini della esecutività del lodo, si applica la disciplina contenuta nel codice di procedura civile. Dunque, la parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo, in originale o in copia conforme, insieme con l’atto di compromesso o con l’atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

 

10.5 La giurisdizione

L’art. 244, in materia di giurisdizione, in applicazione degli artt. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 4, co. 7, legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co. 19, legge n. 537/1993, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le seguenti materie:

-         tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale;

-         le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

-         le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi per i lavori pubblici (e ciò senza distinzione tra l’an debeatur ed il quantum).

 

10.6 Gli strumenti di tutela

Una norma particolarmente innovativa è l’art. 245 del codice, che accentua la tutela cautelare in queste controversie introducendo, in via derogatoria e in aggiunta ai rimedi già esistenti, la tutela cautelare ante causam, cioè la possibilità di chiedere un provvedimento di sospensione degli atti di gara prima ancora della proposizione del ricorso ed anche inaudita altera parte.

Il meccanismo di tutela ante causam è descritto nei commi 3-8 dell’art. 245.

È possibile ricorrervi solo in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta delle misure cautelari provvisorie di cui all’articolo 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034[70]. Ricorrendo tali presupposti, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.

L’istanza, previamente notificata ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede sull’istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità.

Il provvedimento negativo non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L’efficacia del provvedimento di accoglimento può essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso è notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni.

Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il provvedimento di accoglimento non è appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile senza formalità dal Presidente, d’ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l’inizio del giudizio di merito.

La tutela cautelare ante causam non si applica ai giudizi in grado di appello, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L’introduzione della tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo è una conseguenza di diverse pronunce della Corte di Giustizia CE[71], nelle quali è stato evidenziato come l’art. 2 della direttiva 89/665/CEE – che disciplina le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – imponga agli Stati membri di conferire agli organi competenti a conoscere dei ricorsi la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento provvisorio, compresi quelli diretti a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica dell’appalto, indipendentemente da ogni azione preventivamente proposta[72].

 

10.7 Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario – L’art. 21 bis della L. 109/1994, nel testo coordinato con la legislazione siciliana

L’art. 21 bis della L. 109/1994, nel testo coordinato con la legislazione siciliana, disciplina il procedimento attraverso il quale il verbale di gara diviene definitivo; ed altresì disciplina il comportamento della stazione appaltante in caso di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale.

La norma è fonte di alcuni problemi interpretativi, anche alla luce del nuovo codice degli appalti.

Esaminiamoli.

I primi commi della disposizione, come accennato, disciplinano le modalità di pubblicazione del verbale di gara e la procedura attraverso la quale esso diviene definitivo. In particolare, è stabilito che il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dall’impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara.

Ove l’aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo. In caso di rilievi e contestazioni l’ente appaltante, e per esso il responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.

Decorso inutilmente tale termine, in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

La norma va ora coordinata con l’art. 79, comma 5, del codice – norma che assume una valenza processuale - il quale stabilisce che <<In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:

a)    l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;

b)    l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione[73]>>.

L’aggiudicazione e l’esclusione costituiscono dunque oggetto di comunicazione individuale ed è da tale comunicazione che decorre oggi il termine per l’impugnazione. In conseguenza di ciò, la pubblicazione all’albo pretorio, disciplinata dall’art. 21 L. 109/1994, non ha più nessun valore ai fini della piena conoscenza dell’atto e della decorrenza del termine per l’impugnazione.

 

L’art. 21 bis reca un’altra disposizione – che si applica anche alle procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi - spesso oggetto di difficoltà di interpretazione: <<Fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale l’ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all’aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

La norma è stata introdotta solo al fine di evitare che la p.a. possa essere chiamata a risarcire i danni derivanti dal ritardo nella consegna dei lavori a causa della proposizione di un ricorso. È a questa finalità che deve tendere la interpretazione della norma. Dunque, nel caso in cui l’aggiudicazione sia stata oggetto di ricorso, l’impresa aggiudicataria non può contestare l’amministrazione per la mancata stipula del contratto e consegna dei lavori, fino al momento in cui non viene adottato un provvedimento cautelare sospensivo definitivo (all’eventuale conclusione della fase  cautelare del giudizio amministrativo che si articola su due gradi di giudizio).

 

Giova ricordare che ogni atto amministrativo definitivo ha efficacia immediata, sino a che il Giudice amministrativo non provveda a sospenderne l'efficacia, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, legge n. 1034 del 1971.

La norma in commento, nella parte in cui consente all’Amministrazione di non dare esecuzione alla aggiudicazione in pendenza del giudizio, quantomeno nella fase cautelare, costituisce, pertanto, una eccezione alla regola generale.

Detta regola è verosimilmente giustificata da due circostanze:

-         dalla (relativa) celerità della fase cautelare nel giudizio amministrativo, con la possibilità di definizione del giudizio con sentenza resa in forma abbreviata e deposito del dispositivo;

-         dalla tutela risarcitoria, che ormai affianca l’esecuzione in forma specifica nel garantire il ristoro della lesione derivante dalla lesione di interessi legittimi.

Quanto al primo aspetto, va ricordato che l’art. 23/bis della legge n. 1034 del 1971 (aggiunto dall'art. 4, l. 21 luglio 2000, n. 205) prevede un rito speciale, che si applica nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto, tra l’altro, i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere.

Cardine di questa disciplina speciale è la disposizione che dimezza i termini processuali previsti, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

Merita di essere richiamata a tal proposito la recente sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 31 maggio 2002, la quale ha riconosciuto che la speciale disciplina processuale dettata dall’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, con riferimento alle “materie” indicate nel comma 1, e alla norma di cui al comma 2 - che dispone la riduzione alla metà dei termini processuali – riguarda sia il primo che il secondo grado del giudizio, dal momento che essa si applica, “nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa” (art. 24 bis, comma 1), e quindi, sia dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali che al Consiglio di Stato.

Quella di cui al comma 2, costituisce, pertanto, la regola generale sui termini processuali della disciplina introdotta dall’art. 23 bis, e che meglio di ogni altra esprime la ratio acceleratoria che la caratterizza, in relazione ai peculiari interessi pubblici connessi con la particolare rilevanza economica e sociale dei diversi “oggetti” indicati dalla stessa norma al comma 1.

Consegue da ciò che, nell’ambito della disciplina processuale dell’art. 23 bis, l’applicabilità della regola del dimidiamento dei termini – generale perché riferita sia a tutti i termini che a tutti i gradi del giudizio – può essere esclusa soltanto dalla presenza nella stessa disciplina, di una disposizione derogatoria o che introduca, comunque, per determinati atti o adempimenti, un diverso specifico termine per il relativo compimento.

E’ quanto avviene, nel processo accelerato previsto dall’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, a seguito dell’inciso di cui allo stesso comma 2, secondo cui i termini processuali sono ridotti alla metà, “salvo quelli per la proposizione del ricorso”, ed a seguito della disciplina di cui al comma 7, che introduce uno specifico termine “per la proposizione dell’appello” avverso la sentenza del TAR, (trenta giorni dalla notificazione e centoventi giorni dalla pubblicazione).

Né l’inciso dell’art. 23 bis, comma 2, né la disciplina di cui al successivo comma 7, si riferiscono, pertanto al termine per il deposito del ricorso sia in primo grado, che in appello.

Quanto all’art. 23 bis, comma 2, della legge n. 1034 del 1971, la sua formulazione risente, come è evidente dal dibattito scientifico e giurisprudenziale che ha, a suo tempo accompagnato l’art. 19, comma 3, del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 (e l’art. 1, comma 27, della legge 31 luglio 1997 n. 27), il quale, nell’introdurre un rito accelerato per i giudizi relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione ed a provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche, disponeva che “tutti i termini processuali sono ridotti della metà”.

In particolare, pur avendo la Corte Costituzionale ritenuto che “la previsione di un termine di trenta giorni per notificare il ricorso” – discendente, appunto dal dimezzamento dei termini disposto dal cennato art. 19 del decreto legge n. 67 del 1997 – “non comprime, oltre i limiti di ragionevolezza ed effettività, il diritto di cui all’art. 24 della Costituzione, poiché non riduce i tempi di preparazione delle necessarie difese al punto da pregiudicarne l’efficacia e la completezza, lasciando al ricorrente un congruo margine di valutazione” (Corte cost., 10 novembre 1999 n. 427), appare evidente che il Legislatore, nel formulare la nuova disciplina contenuta nell’art. 4 della legge n. 205 del 2000, si è dato carico delle difficoltà che erano state prospettate a proposito della precedente disciplina speciale, ed in particolare di quelle connesse alla fase, prodromica alla instaurazione del giudizio, nella quale la parte, sfornita di un difensore, deve reperirlo ed affidare al medesimo le proprie difese.

Nella formulazione della regola di cui all’art. 23, comma 2, il Legislatore ha ritenuto di tenere ragionevolmente conto di tali esigenze, ed ha, pertanto, escluso dal dimezzamento, previsto per tutti i termini, il dimezzamento dei termini “per la proposizione del ricorso”; termini, questi ultimi, che per le ragioni sopra esposte e per la ratio che accompagna l’esclusione disposta, non possono che riguardare esclusivamente il ricorso di primo grado, e cioè l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al TAR.

L’art. 23 bis, comma 7, utilizza, pertanto, il termine “proposizione” nel senso che esso è volto ad indicare la fase relativa alla manifestazione della volontà di impugnare l'atto amministrativo, e cioè la notificazione del ricorso.

Conseguentemente la nuova disciplina introdotta con l’art. 4 della legge n. 205 del 2000, nel sostituire, mettendola a regime, nell’ambito delle nuove disposizioni in materia di giustizia amministrativa, la speciale disciplina a suo tempo dettata limitatamente ai giudizi in materia di opere pubbliche e di pubblica utilità e con riferimento ai provvedimenti dell’Autorità delle telecomunicazioni, ha mantenuto la portata generale della regola del dimezzamento di tutti i termini processuali (riferibile, quindi, anche al termine per il deposito del ricorso), salvo le eccezioni a tale regola generale espressamente indicate.

Il dimezzamento dei termini per le medesime ragioni deve ritenersi inapplicabile sia alla fase di notifica dei motivi aggiunti che a quella di notifica del ricorso incidentale[74].  

Sono previsti termini ridotti anche per l’esercizio del diritto di difesa in quanto le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze che fissano la data dell'udienza di merito e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

La fase cautelare nel rito speciale previsto dall'art. 23 bis, è caratterizzato da una stretta correlazione con la definizione del giudizio nel merito.

La concessione della misura cautelare, secondo l'intento del Legislatore, costituisce una eccezione e non sempre correlata alla fondatezza del ricorso.

Giova ricordare, a tal proposito che il Tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, può anche non sospendere l'atto impugnato o concedere misure cautelari atipiche, ma è tenuto a fissare con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza (prescrizione quest'ultima che va applicata compatibilmente alla completezza dei ruoli di udienza).

In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del Tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado sul presupposto sempre della fondatezza del ricorso, la pronunzia di appello è trasmessa al TAR ed in questo caso l’udienza di merito va fissata con le medesime modalità.

In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del TAR, che ne dà avviso alle parti.

Nella applicazione della disposizione dell'art. 18 comma 5 della l. r. n. 7, nella parte in cui dispone che "l'ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi", si deve tenere conto che la emissione di ordinanza cautelare, che si pronunci sulla fondatezza del ricorso e fissa l'udienza di merito (anche senza concessione della misura cautelare), deve essere assimilata alla ipotesi di adozione del provvedimento cautelare che incide sulla efficacia degli atti impugnati.

A tale risultato esegetico si può pervenire muovendo dalla considerazione che la prognosi di esito favorevole del giudizio per il ricorrente, con fissazione contestuale dell'udienza di  merito, non esaurisce la fase cautelare e legittima l'Amministrazione a non consegnare i lavori senza incorrere in responsabilità nei confronti dell'aggiudicatario.

La tutela cautelare non viene limitata in modo assoluto dal momento che con le ordinanze cautelari “in caso di estrema gravità ed urgenza”, il Tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono comunque disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso ed anche in tale caso è contestuale la fissazione dell'udienza di merito.

Anche per la decisione nel merito del ricorso è previsto un rito speciale caratterizzato dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

Detto adempimento assume un rilievo al fine di consentire all'Amministrazione di determinarsi per gli adempimenti conseguenti all'esito del giudizio, anche senza attendere il deposito della sentenza con le motivazioni.

Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizio caratterizzato dal predetto rito speciale è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

Le disposizioni predette si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

L’art. 26 commi 4, 5 e 6 della legge n. 1034 del 1971 (che sostituiscono l'originario ultimo comma, per effetto dell'art. 9, l. 21 luglio 2000, n. 205), e la cui applicazione ai riti speciali è fatta salva dall’art. 23 bis citato, dispone inoltre che nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il Tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata e la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio ed è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le altre tipologie di sentenze .

Delineato (per grandi linee) il predetto quadro normativo processuale, va correlata la disciplina processuale in tema di impugnazione di gare d’appalto con quella contenuta nel testo del comma 5 dell’art. 21 bis del testo coordinato della legge Merloni  e della normativa regionale di cui alla legge reg. n. 7 del 2002.

In primo luogo va rilevato che la remora alla consegna dei lavori va applicata senz'altro in caso di concessione della misura cautelare che può avere un contenuto non soltanto inibitorio ma anche propulsivo[75].

Giova a tal proposito ricordare che la concessione della misura cautelare è prevista anche nel corso del procedimento decisorio del ricorso straordinario al Capo dello Stato (ed in Sicilia al Presidente della Regione), dal momento che l’art. 3 comma 4 della legge n. 205 del 2000 ha previsto che “nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato”.

Lo stesso potere decisorio, nell’ambito della Regione siciliana potrà essere esercitato dal Presidente della Regione su conforme parere del Consiglio di Giustizia amministrativa a sezioni riunite.

L’art. 21 comma 6  della legge n. 1034 del 1971, nella nuova formulazione, novellata dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000 dispone che “Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'Amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il Tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio”.

La sospensione cautelare del provvedimento col quale l'Amministrazione ha illegittimamente aggiudicato l'appalto inibisce alla medesima di consentire la prosecuzione dei lavori da parte dell'impresa aggiudicataria.

La possibilità di apprestare una tutela cautelare atipica inoltre consente al giudice amministrativo di adottare le statuizioni più idonee a preservare la possibilità della esecuzione in forma specifica della decisione nel merito del ricorso, stabilendo, sulla base degli elementi di diritto e di carattere tecnico emersi nel corso del giudizio, che l'Amministrazione provveda ad esempio a prorogare il termine per la presentazione delle offerte in una gara per l'appalto di un'opera pubblica. Come anche in sede cautelare, il giudice amministrativo può adottare statuizioni atipiche, stabilendo, sulla base degli elementi di diritto e di carattere tecnico emersi nel corso del giudizio, che la commissione giudicatrice di un appalto concorso valuti nuovamente le offerte prodotte dalle imprese partecipanti alla gara[76].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Ultimo aggiornamento 2 maggio 2007

 



* Il presente lavoro riprende in forma scritta a cura della D.ssa Maria Letizia Pittari (alla quale si deve la trattazione sistematica e la stesura delle note) un seminario tenuto dal Cons. Vincenzo Salamone nel dicembre 2006  - gennaio 2007 presso la Provincia regionale di Catania.

[1] L’art. 257 del codice prevede che <<Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.>>, ossia a far data dal 1° luglio 2006.

[2] L’art. 25 della Legge comunitaria per il 2004, Legge 18 aprile 2005, n. 62, recante la delega al Governo per l’emanazione di un unico testo normativo in attuazione delle direttive comunitaria in materia di appalti pubblici, al co. 3 prevede che <<entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4>>.

[3] CIRCOLARE 18 settembre 2006, <<Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE - Applicazione nella Regione siciliana Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 740/06 del 6 settembre 2006, relativa all'applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16>>, pubblicata sulla GURS n. 45 del 25.9.06.

[4] Si tratta della ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 740/06 del 6 settembre 2006,  relativa all'applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16. Sul punto la circolare in oggetto rappresenta che <<con riferimento all'art. 1, comma 6, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con apposita ordinanza, ha evidenziato quanto segue: "l'art. 21 della legge n. 109/94, per come recepita in Sicilia (e da ultimo modificata dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16), prevede, al comma 1, che l'offerta (sia) espressa in cifra percentuale di ribasso, con ciò indirizzando l'esegesi nel senso della possibile identificazione tra offerta e percentuale di ribasso (anziché tra offerta ed importo monetario risultante da tale ribasso). Ritenuto che l'altra esegesi astrattamente possibile (che identifica, invece, l'offerta con l'importo monetario conseguente al ribasso sulla base d'asta), comporterebbe l'aggiudicazione in favore della più elevata delle offerte anomale, cioè di importo monetario inferiore alla soglia di anomalia (per quale risultante dall'unica media da calcolarsi ai sensi della seconda parte del comma 1-bis dello stesso art. 21), sicché il risultato di siffatta opzione esegetica sembrerebbe porsi alquanto fuori sistema".>>

[5] In particolare, la Corte di Giustizia, da ultimo con la decisione del 11.5.06 – cd. sentenza Carbotermo – ha affermato che il fatto che l’amministrazione aggiudicatrice detenga da sola, o insieme ad altri enti pubblici, l’intero capitale di una società, di per se non è indicativo della capacità dell’ente pubblico di governare la società medesima, a tal fine rendendosi necessario che l’ente proprietario sia in grado di esercitare un controllo diretto, senza alcuna possibilità di deroga, sul Consiglio di Amministrazione della società. Il principio, già espresso in altra decisione della Corte – sentenza cd. Parking Brixen del 13.10.2005 – ha spinto il legislatore italiano a restringere il fenomeno dell’in house providing. Infatti, con il decreto Bersani – D.L. 226/06 convertito con modificazioni dalla L. 248/06 ha stabilito che al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del  mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni  pubbliche  regionali  e  locali per la produzione di beni  e  servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi  consentiti  dalla  legge,  per lo svolgimento esternalizzato di funzioni   amministrative di loro competenza, debbono  operare esclusivamente  con  gli  enti  costituenti ed affidanti, non possono svolgere  prestazioni  a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.

[6] Si riporta qui di seguito l’elenco degli allegati:

Allegato I - Elenco delle attività di cui all’articolo 3, comma 7;

Allegato II - Elenco dei servizi di cui all’articolo 3, comma 10;

Allegato II A - Elenco dei servizi di cui agli articolo 20 e 21;

Allegato II B - Elenco dei servizi di cui agli articolo 20 e 21;

Allegato III - Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui all’articolo 3, comma 27;

Allegato IV - Autorità governative centrali di cui all’articolo 28;

Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all’articolo 196 (Appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa;

Allegato VI - Elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli 3, comma 29, e da 208 a 214 (settori speciali);

Allegato VI A - Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica;

Allegato VI B - Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione dell’elettricità;

Allegato VI C - Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile;

Allegato VI D - Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari;

Allegato VI E Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tranviari, filoviari e di autobus;

Allegato VI F Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali;

Allegato VI G Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di petrolio e di gas;

Allegato VI H Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi

Allegato VI I Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

Allegato VI L Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali;

Allegato VII - Elenco della legislazione comunitaria di cui all’articolo 219 (settori speciali) (30, paragrafo 3, direttiva 2004/17);

Allegato VIII - Definizione di alcune specifiche tecniche;

Allegato IX - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi nei settori ordinari;

Allegato IX A - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici;

Allegato IX B - Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici;

Allegato IX C - Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario di lavori pubblici che non è un’amministrazione aggiudicatrice;

Allegato IX D - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione nei settori ordinari di cui alla parte II del codice;

Allegato X - Caratteristiche relative alla pubblicazione;

Allegato XI – Registri;

Allegato XI A - Appalti e concessioni di lavori pubblici;

Allegato XI B - Appalti pubblici di forniture;

Allegato XI C - Appalti pubblici di servizi;

Allegato XII - Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei concorsi;

Allegato XIII - Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara nei settori speciali di cui alla parte III del codice;

Allegato XIV - Informazioni che devono comparire negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice;

Allegato XV - Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici nei settori speciali di cui alla parte III del codice;

Allegato XV A - Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici;

Allegato XV B - Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «Profilo di committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara;

Allegato XVI - Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, nei settori speciali di cui alla parte III del codice;

Allegato XVII - Informazioni che devono comparire negli avvisi dei concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice.

Allegato XVIII - Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice;

Allegato XIX - Tabella riassuntiva dei termini previsti dall’articolo 227 del codice nei settori speciali (Parte III);

Allegato XX - Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell’articolo del codice nei settori speciali (Parte III);

Allegato XXI - Allegato tecnico di cui all’articolo 164;

Allegato XXII - Modello di cui all’articolo 168.

 

[7] La concessione di servizi è un contratto che presenta le caratteristiche di appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

[8] L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

[9] Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

[10] L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

[11] L’art. 3 contiene anche altre definizioni, costituenti la nomenclatura di riferimento degli appalti pubblici. In particolare offre all’interprete la definizioni dei seguenti termini: contratti pubblici, settori ordinari e settori speciali, appalti pubblici, appalti pubblici di lavori, lavori, appalti pubblici di forniture, appalti pubblici di servizi, concessioni di lavori pubblici, concessione di servizi, accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione, asta elettronica, contratti di rilevanza comunitaria, contratti sotto soglia, contratti esclusi, le definizioni dei termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi, il termine raggruppamento temporaneo, consorzio, operatore economico, offerente, candidato, stabilisce chi sono le amministrazioni aggiudicatrici e, per contro, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche, l’espressione stazione appaltante, le centrali di committenza, il profilo di committente, le procedure di affidamento e l’affidamento, dialogo competitivo, i concorsi di progettazione, cosa si intende per mezzo elettronico.

[12] Consiglio di Giustizia Amministrativa, 26 gennaio 2006 n. 24; TAR Catania, 13 marzo 2006 n. 353, 19 maggio 2003 n. 802.

[13] Art. 10 co. 7: Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

[14] Circolare 19.2.2007, prot. n. 12344, recante <<Direttive inerenti il ricorso al sorteggio, ove si sia in possesso di più aggiudicatari con offerte uguali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 e la nomina del responsabile unico del procedimento, art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali>>.

 

[15] Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, decisione n. 5076 del 30 agosto 2006: <<L’aggiudicazione definitiva non è la semplice conferma di quella provvisoria, ma esprime una nuova ed autonoma valutazione di tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell’affidamento del contratto, costituendo l’esito finale dell’intero procedimento. Pertanto, è legittimo il rifiuto di aggiudicare definitivamente l’appalto all’impresa che ometta, senza giustificazione, di presentare i documenti necessari per comprovare i prescritti requisiti soggettivi di partecipazione, dichiarati in sede di gara.>>

[16] Il verbale di gara deve essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, per come prescritto dall'art. 61 comma 4°, della L.R. 18 aprile 1981 n. 69 per gli appalti delle UU.SS.LL.. L'aggiudicazione nelle gare per forniture e servizi nelle UU.SS.LL. deve ritenersi perfezionata soltanto con l'atto in cui l'Amministratore straordinario dell'U.S.L. esterna la volontà di approvare gli atti di gara" (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II n. 782/1996);

[17] Art. 21 bis - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - <<1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dall’impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. Ove l’aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento. 2.  In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo. 3.  In caso di rilievi e contestazioni l’ente appaltante, e per esso il responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. 4.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo>>

[18] In particolare, una pronuncia della Corte di Cassazione – sezioni unite – (sentenza n. 5807 del 1998)  ha riconosciuto natura meramente dispositiva al co. 4 dell’art. 16 del R.D. 2440/1923; conseguentemente, la pubblica Amministrazione, la quale deve compiere una valutazione dell’interesse pubblico, può rinviare, anche implicitamente, la costituzione del vincolo contrattuale al momento della stipulazione del contratto, fino al quale non sussiste il diritto soggettivo dell’aggiudicatario all’esecuzione dello stesso. Anche il Consiglio di Stato si è espresso per la inapplicabilità della disposizione dell’art. 16 sia ai contratti conclusi dagli enti locali, sia alle fattispecie di operatività del d.lgs. 490/94 in materia di informazioni antimafia.

Infatti, il Consiglio di Stato (sentenza n. 4065 del 25 luglio 2001) ha evidenziato come le procedure che la pubblica Amministrazione, in applicazione della vigente normativa in materia di lavori pubblici, deve attivare anteriormente alla stipulazione del contratto, e segnatamente le verifiche per l’antimafia, indeboliscono l’assunto di cui al co. 4 dell’art. 16 del R.D. 2440/1923, secondo il quale il verbale di aggiudicazione ha valore di contratto: “la norma stessa deve essere in ogni caso coordinata con la più recente normativa antimafia: con la conseguenza che per i contratti indicati dall’art. 4 del d.lgs. n. 490/94, è sempre necessaria la stipulazione del contratto perché si realizzi il vincolo giuridico contrattuale e sorga dunque il diritto soggettivo dell’aggiudicatario all’esecuzione del contratto stesso”

[19] Consiglio di Stato, sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3895.

[20] La definizione di riservata data alla relazione del collaudatore e del direttore dei lavori dall'art. 31 bis l. 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall'art. 9 d.l. 3 aprile 1995 n. 101, significa che il legislatore ha voluto impedire la diffusione delle relazioni al di fuori dell