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U.D.A.I. UFFICIO DOCUMENTAZIONE AUTOMAZIONE INF Introduzione al processo civile telematico*
Pubb. su Riv. Trim. di Dir. e
Proc. Civile - 2000, pag. 1165 Relazione a cura del
Dott. Pasquale
Liccardo (Referente per l’Informatica) Bologna, 10 novembre
1999 *Relazione di sintesi dello studio condotto dal Gruppo di lavoro sulla analisi dei Requisiti informativi del processo civile. Sommario 1 Premessa 1.1 Il sistema informativo nel codice del 1942 1.2 Gli anni ottanta e l’esperienza dei Main-frame 1.3 Perdita della dimensione informativa complessiva 1.4 La nota di iscrizione a ruolo 1.5 Crisi del processo come crisi della decisione 2 Scenario di fondo 2.1 La scrittura, l’oralità e 2.2 …. il documento informatico 3 Requisiti progettuali del processo telematico 3.1 Progettazione del sistema informativo come riprogettazione organizzativa 3.2 Ipotesi ricostruttiva del sistema informativo come sistema informativo telematico 3.3 Unità documentale 3.4 L’udienza 3.5 Progetto Polis 3.6 La decisione, il giudice, l’avvocato 3.7 Ragione tecnologica e
processo 1
Premessa.
A quasi cinque anni dall’entrata in vigore della novella del processo civile, sembra diffondersi la convinzione, per molti versi ancora intuitiva, che la crisi della giustizia civile in Italia non possa essere risolta senza un profondo mutamento dell’organizzazione giudiziaria che presiede alla gestione del processo: l’organizzazione giudiziaria costituisce per la prima volta oggetto di analisi, nel tentativo di superare la “separatezza” che da sempre ha contraddistinto dal punto di vista culturale l’organizzazione giudiziaria rispetto alle altre pubbliche amministrazioni[1], aprendo così nuovi itinerari di ricerca e confronto . La crisi perde così ogni dato di acritica specificità per collegarsi a processi più estesi e profondi, che riguardano ormai da un ventennio l’intera pubblica amministrazione, oggetto in tutti i paesi occidentali di interventi che ne hanno per molti versi modificato le finalità, i compiti, le dimensioni organizzative e, sotto alcuni aspetti, la stessa ragion d’essere[2]. La recente rivoluzione dell’intero comparto giudiziario ad opera della legge 16 luglio 1997 n. 254 e del d. lgs. 20 marzo 1998, n. 51 costituisce non solo l’esito di una riflessione sugli istituti processuali, quanto la dimostrazione di una diversa consapevolezza del ruolo svolto dall’organizzazione giudiziaria sulla crisi della giustizia e sulla necessità di un complessivo ripensamento della sua relazione con il processo. Lo sguardo del nostro legislatore, anche ultimamente, sembra per la prima volta attento alle problematiche imposte da un’opera di riallineamento dell’organizzazione giudiziaria: a fronte dei toni spesso aspri che hanno contraddistinto gli interventi sul processo civile, i temi e le problematiche organizzative sembrano aprire nuovi e meno accesi momenti di confronto e di dialogo[3]. L’apparente neutralità di tale scenario sembra in parte riconducibile alla “neutralità” dell’interlocutore che per la prima volta compare con ruoli e strategie così precise sulla scena del diritto: la tecnologia, e soprattutto la tecnologia informatica, si avvicina al processo e all’organizzazione giudiziaria con il mandato efficientista del modernizzatore, fiducioso nei propri mezzi e nella immediatezza del risultato. Eppure, il dubbio che altre esperienze di informatizzazione condotte nella pubblica amministrazione [4]lasciano ragionevolmente insinuare è che ogni approccio semplicistico al rapporto tra informatica, processo ed organizzazione sia destinato al fallimento: l’illuminismo insito in un tale approccio[5] nasconde all’osservatore la complessità del tema e la problematicità dell’intreccio processo - organizzazione. Il tentativo, condotto a Bologna dal Gruppo di lavoro costituito da magistrati ed avvocati, muove proprio dalla necessità di guardare al processo e alle sue fasi come ad un fenomeno organizzativo, cercando di analizzare le informazioni che guidano gli attori sociali all’assolvimento delle loro specifiche funzioni. Estraneo per competenze e per culture è stato lo studio diretto della organizzazione, in quanto campo di un sapere specifico troppo spesso ignorato o sottovalutato dalla teoria processuale. L’attenzione si è pertanto concentrata sulla specificità del sistema informativo del processo civile, muovendo dalla consapevolezza che ogni organizzazione si fonda su un sistema di relazioni che produce e gestisce informazioni: «le organizzazioni sono dei sistemi informativi»[6] e le informazioni hanno sempre fatto da “cemento” nelle situazioni organizzative. L’ottica metodologica prescelta ha consentito di selezionare, quale oggetto prioritario di indagine, i registri di cancelleria in quanto luogo specifico di sedimentazione delle informazioni prodotte dal processo: non è possibile in questa sede ripercorrere per intero l’analisi condotta dal gruppo di lavoro, quanto piuttosto si cercherà di evidenziare le problematiche di maggior rilevanza sistematica incontrate, rimandando ogni analisi più specifica allo studio dei requisiti del sistema informativo del processo civile. 1.1 Il sistema informativo nel codice del 1942. Il sistema informativo
previsto dal codice di procedura risulta per intero fondato sui registri
di cancelleria, disciplinati fino al D.L. 19/2/98 n. 51 (nonostante
l’abrogazione operata dall’art. 7 della L. 2/12/1992 n. 399, in assenza
dei decreti ministeriali di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. medesima)
dagli artt. 28 - 34 delle disposizioni di attuazione al codice[7].
Non è questa la sede per analizzare le ragioni di una così lunga fortuna
dell’impianto progettato ovvero le cause di un così profondo disinteresse
da parte del legislatore che, per oltre un quarantennio, non ha avvertito
la necessità di un riallineamento del sistema informativo predisposto,
pure più volte interessato nel corso degli anni da innovazioni di rilievo,
quali ad esempio il processo del lavoro. Qui preme sottolineare
come il sistema informativo progettato dal legislatore del 42 risenta
fortemente delle opzioni di fondo, del dibattito teorico di quegli anni,
delle esperienze maturate nella vigenza del codice del 1865 quanto ai due
tipi di processo, formale e sommario, il primo concepito come processo
scritto e il secondo come processo orale. Il legislatore del
1942 giunge alla progettazione del sistema informativo del processo civile
sulla spinta del serrato dibattito tra fautori e contrari al principio di
oralità del processo, optando per un processo fortemente votato ai canoni
chiovendiani dell’oralità[8]:
nella relazione al progetto definitivo si afferma esplicitamente che «
l’oralità è senza dubbio l’anima del nuovo processo che si svolge
attraverso una serie di dibattiti (vorrei dire conversazioni) fra il
giudice e le parti e i loro patroni» e nella relazione del Guardasigilli
si legge che « l’oralità vorrà dire ritorno alla naturalezza e allo
spirito di lealtà e comprensione, le schermaglie e le reticenze che si
annidano facilmente nei formalismi del processo scritto, saranno sventate
dalla vicinanza e alla confidenza di quelle conversazioni senza cerimonie,
nelle quali il giudice troverà l’atmosfera per esercitare utilmente le sue
iniziative istruttorie». Sono state già da
altri analizzate le connotazioni dogmatiche spesso assunte dall’oralità,
la loro capacità persuasiva e “taumaturgica”[9],
l’ideologismo insito nella sua eterna lotta con la scrittura[10]:
qui preme sottolineare come lo sguardo proposto da questa comune
riflessione ad ognuno dei “duellanti”, abbandoni necessariamente ogni
opzione ideologica per assumere l’ottica neutrale del sistema informativo
chiamato gestione del processo. In tale ottica,
l’opzione del legislatore del 42 per il processo orale che si esplicita
nella centralità dell’udienza e del dibattimento in quanto unico luogo e momento di
scambio ed esplicitazione delle difese scritte in atti, rimanda alla
costruzione del sistema informativo dei registri di cancelleria
estremamente conseguenziale e diretta. Se appare
profondamente errato dire che la scrittura riveste un ruolo minore
all’interno dell’impianto processuale costruito nel 42 che comunque
rimanda alla scrittura come condizione ineludibile del suo stesso modo di
operare (sia pure nell’ottica ideologica della funzione meramente
preparatoria ad essa assegnata[11]),
appare corretto affermare che l’oralità, nella dimensione organizzativa
demandata al supporto del processo e della decisione giudiziaria consente
al legislatore del 1942 di distinguere in misura estremamente netta il
sistema delle informazioni per l’ufficio, inteso come organizzazione
amministrativo – burocratica delle cancellerie e il sistema delle
informazioni da assicurare alle parti. Il sistema informativo dell’ufficio viene strutturato
per la gestione delle informazioni di primo livello quali quelle
interessate: a) dall’anagrafica delle parti, quale risultante dalla
sola iscrizione a ruolo senza peraltro registrare se non sulle copertine
del fascicolo, i possibili mutamenti e/o implementazioni; b)
dal censimento del contenzioso in due macro classi,
quali il contenzioso ordinario e la volontaria giurisdizione; c)
dalla successione degli uffici nella fase degradante
di assegnazione e attribuzione alla sezione e al Giudice istruttore; d)
dalla successione cronologica delle udienze; e)
dalla definizione del processo e dalla trasmissione
del fascicolo ad altro ufficio giudiziario; f) dalla successione degli adempimenti connessi alle
relazioni con gli uffici finanziari. Il sistema informativo progettato dal legislatore del
42 fondato sulla centralità informativa dell’evento udienza, vive un primo
momento di disallineamento nell’immediatezza della sua entrata in vigore:
sappiamo bene che la novella del D.P.R. 17 ottobre 1950 n. 857 modificò
notevolmente l’impianto progettato dal legislatore del 1942 sotto vari
profili: ·
nella relazione oralità \ scrittura: l’autorizzazione
del giudice alla trattazione scritta della causa, prevista dall’art. 83
bis disp. att. introduce una dimensione di eccezionalità della scrittura
che ben presto la prassi forense ebbe cura di superare. Del pari, la forma
orale delle conclusioni da riportare nel processo verbale viene superata
dall’allegazione al verbale dei fogli di conclusioni: la spedizione a
sentenza disciplinata dall’art. 117 disp. att. raramente conosce
l’esposizione sommaria delle ragioni da parte degli avvocati; ·
nella dilatazione dei termini processuali, con
sostituzione di quelli originariamente previsti dagli artt. 289, 297, 305,
307 e 81 disp. att., e nella costante disapplicazione dei termini
ordinatori di cui agli artt. 81 e 120 disp. att.. Per quanto esteso sia stato l’intervento del
legislatore del 50, il sistema informativo fondato sui registri non sembra
manifestare negli anni alcun segno di crisi, vivendo nella sua dimensione
di separatezza costruita sull’assolvimento delle sole funzioni di: ·
conservazione del fascicolo d’ufficio, con garanzia delle
funzioni di consultazione delle parti e del giudice. ·
censimento all’interno di ognuno dei
registri, dell’evento udienza, inteso come evento storico,
ausiliando le funzioni connesse alla manipolazione del fascicolo; ·
censimento dell’esito ultimo del
processo, con particolare riferimento alla sentenza, che
innescava problemi di relazione con gli uffici finanziari. Manipolazione e ricerca dei fascicoli, come assicurata
dalla tenuta di registri e rubriche alfabetiche, certificazione
dell’evento processuale inteso come accadimento senza alcuna
correlazione e/o esplicitazione del suo contenuto informativo, definiscono
gli estremi di una funzione ausiliaria per sua natura votata ad un
taylorismo ripetitivo, qualunque sia la natura dei diritti in contesa e la
diversa qualità del processo introdotto: l’udienza censita dalle
cancellerie è un’udienza capace di nascondere la complessità della
“simultaneità” dei comportamenti processuali assolti dalle parti e dal
giudice
nella dimensione cronologica unitaria del loro accadimento, così
votandonsi
(salvo rare eccezioni) ad una tendenziale neutralità invariante, ad
una “insignificanza” per l’organizzazione preposta alla sua complessiva
gestione
che evoca separatezze ben altrimenti significative sotto il
profilo in esame. Nell’ottica dei
registri di cancelleria, la numerazione assume una
funzione dominante in quanto priva in via assoluta di correttivi
qualitativi: diritti in contesa e numero di ruolo costituiscono
nell’ottica del legislatore del 42, un requisito progettuale certo, capace
di assecondare le attività gestionali della cancelleria proprio perché
sorretto dalla infinita capacità regolativa della numerazione. La
numerazione costituisce per gli uffici, l’unica risorsa illimitata, capace
di una regolazione dei flussi pari alla sua estensione numerica. Le informazioni da
processo, da qualità del contenzioso e delle difese rassegnate vengono,
nel processo civile, in via assoluta demandate alla memoria degli attori
sociali (magistrati ed avvocati) come ausiliata: a) dalla nota di iscrizione a ruolo, ed in particolare,
alla informazione da oggetto rimessa alla sola parte che costituendosi,
iscrive a ruolo; b)
dal fascicolo d’ufficio, la cui dimensione
informativa risulta strettamente correlata alla sua costruzione speculare
quanto ai fascicoli di parte e alla capacità evocativa dei verbali redatti
a norma dell’art. 180 c.p.c. e delle comparse autorizzate dal giudice a
norma dell’art. 83 bis. 1.2 Gli anni ottanta e l’esperienza dei Main-frame.Il sistema di relazioni fondato sui registri di
cancelleria manifesta in primo luogo i limiti di un’organizzazione fondata
sulla distinzione tra processo e struttura organizzativa di supporto: le
mutazioni profonde del processo intervenute in più di un quarantennio non
hanno prodotto alcuna innovazione nel sistema di relazioni assicurato dai
registri di cancelleria. L’unica risposta tentata alla crisi del sistema
informativo è stata quella operata negli anni ottanta, con la gestione
informatizzata dei registri: nell’introduzione dei Main-frame
distrettuali, si propone una informatica devoluta alla gestione delle
prassi routinarie e dei registri di cancelleria, con soluzioni
architetturali stato-evento del processo pari a quelle assicurate
dalla dimensione cartacea dei registri [12]. Non è possibile in questa la sede procedere ad
un’analisi in vitro di quella esperienza, del suo significato complessivo
per gli uffici, quanto verificarne gli esiti complessivi ed ultimi, la
distanza tra le attese riposte e i risultati effettivamente conseguiti.
In via estremamente sintetica, può infatti affermarsi
come proprio l’assenza di una visione complessiva dei registri di
cancelleria quale legame tra gli attori del processo, ha permesso la
costruzione di un sistema informativo debole e inefficace, capace di una
riproduzione meccanica delle informazioni prima registrate su supporto
cartaceo senza alcuna inversione qualitativa pure originariamente attesa,
in quanto: a) laddove attuata, come a Bologna, ha dato luogo alla
“produzione ripetitiva di informazioni su più registri” senza alcun
vantaggio per la complessiva organizzazione dell’ufficio, troppo
facilmente illusa dalle lusinghe di una gestione automatizzata dei
registri. Il quadro delle informazioni ripetute nei registri emerge con
evidenza nelle tavole che seguono e si allegano.
b) ha prodotto la nascita di registri non obbligatori,
segnale evidente della scarsa capacità di “integrazione” che le
informazioni riportate sui registri ufficiali rivestono per la
organizzazione dell’ufficio: in particolare, la caduta del «legame
organizzativo» proprio delle informazioni scambiate si traduce nella
molteplicità di informazioni gestite dai registri non obbligatori, come
evidenziato nella tabella allegata.
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