Tribunale di Bologna

U.D.A.I.

UFFICIO DOCUMENTAZIONE AUTOMAZIONE INF

Introduzione al processo civile telematico*

 

Pubb. su Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civile - 2000, pag. 1165 

  

 

 

Relazione a cura del

Dott. Pasquale Liccardo (Referente per l’Informatica)

 

 

Bologna, 10 novembre 1999

 

*Relazione di sintesi dello studio condotto dal Gruppo di lavoro sulla analisi dei Requisiti informativi del processo civile.

 

 

Sommario

 

1     Premessa

1.1     Il sistema informativo nel codice del 1942

1.2     Gli anni ottanta e l’esperienza dei Main-frame

1.3     Perdita della dimensione informativa complessiva

1.4     La nota di iscrizione a ruolo

1.5     Crisi del processo come crisi della decisione

2     Scenario di fondo

2.1     La scrittura, l’oralità e

2.2     …. il documento informatico

3     Requisiti progettuali del processo telematico

3.1     Progettazione del sistema informativo come riprogettazione organizzativa

3.2     Ipotesi ricostruttiva del sistema informativo come sistema informativo telematico

3.3     Unità documentale

3.4     L’udienza

3.5     Progetto Polis

3.6     La decisione, il giudice, l’avvocato

3.7     Ragione tecnologica e processo 


1         Premessa.

A quasi cinque anni dall’entrata in vigore della novella del processo civile, sembra diffondersi la convinzione, per molti versi ancora intuitiva, che la crisi della giustizia civile in Italia non possa essere risolta senza un profondo mutamento dell’organizzazione giudiziaria che presiede alla gestione del processo: l’organizzazione giudiziaria costituisce per la prima volta oggetto di analisi,  nel tentativo di superare la “separatezza” che da sempre ha contraddistinto dal punto di vista culturale l’organizzazione giudiziaria rispetto alle altre pubbliche amministrazioni[1],  aprendo così nuovi  itinerari di ricerca e confronto .

La crisi perde così ogni dato di acritica specificità per collegarsi a processi più estesi e profondi, che riguardano  ormai da un ventennio l’intera pubblica amministrazione, oggetto in tutti i paesi occidentali di  interventi che ne  hanno per molti versi  modificato  le finalità, i compiti,  le dimensioni organizzative  e, sotto alcuni aspetti,  la stessa ragion d’essere[2].

La recente rivoluzione dell’intero comparto giudiziario ad opera della legge 16 luglio 1997 n. 254 e del d. lgs. 20 marzo 1998, n. 51 costituisce non solo l’esito di una riflessione sugli istituti processuali, quanto la dimostrazione di una diversa consapevolezza del ruolo svolto dall’organizzazione giudiziaria sulla crisi della giustizia e sulla necessità di un complessivo ripensamento della sua relazione con il processo.

Lo sguardo del nostro legislatore, anche ultimamente, sembra per la prima volta attento alle problematiche imposte da un’opera di riallineamento dell’organizzazione giudiziaria: a fronte dei toni spesso aspri che hanno contraddistinto gli interventi sul processo civile, i temi e le problematiche organizzative sembrano aprire nuovi e meno accesi momenti di confronto e di dialogo[3].

L’apparente neutralità di tale scenario sembra in parte riconducibile alla “neutralità” dell’interlocutore che per la prima volta compare con ruoli e strategie così precise sulla scena del diritto: la tecnologia, e soprattutto la tecnologia informatica, si avvicina al processo e all’organizzazione giudiziaria con il mandato efficientista del modernizzatore, fiducioso nei propri mezzi e nella immediatezza del risultato.

Eppure, il dubbio che altre esperienze di informatizzazione condotte nella pubblica amministrazione [4]lasciano ragionevolmente insinuare è che ogni approccio semplicistico al rapporto tra informatica, processo ed organizzazione sia destinato al fallimento: l’illuminismo insito in un tale approccio[5] nasconde all’osservatore la complessità del tema e la problematicità dell’intreccio processo - organizzazione.

Il tentativo, condotto a Bologna dal Gruppo di lavoro costituito da magistrati ed avvocati, muove proprio dalla necessità di guardare al processo e alle sue fasi come ad un fenomeno organizzativo, cercando di analizzare le informazioni che guidano gli attori sociali all’assolvimento delle loro specifiche funzioni.

Estraneo per competenze e per culture è stato lo studio diretto della organizzazione, in quanto campo di un sapere specifico troppo spesso ignorato o sottovalutato dalla teoria processuale.

L’attenzione si è pertanto concentrata sulla specificità del sistema informativo del processo civile, muovendo dalla consapevolezza che ogni organizzazione si fonda su un sistema di relazioni che produce e gestisce informazioni: «le organizzazioni sono dei sistemi informativi»[6] e le informazioni hanno sempre fatto da “cemento” nelle situazioni organizzative.

L’ottica metodologica prescelta ha consentito di selezionare, quale oggetto prioritario di indagine, i registri di cancelleria in quanto luogo specifico di sedimentazione delle informazioni prodotte dal processo: non è possibile in questa sede ripercorrere per intero l’analisi condotta dal gruppo di lavoro, quanto piuttosto si cercherà di evidenziare le problematiche di maggior rilevanza sistematica incontrate, rimandando ogni analisi più specifica allo studio dei requisiti del sistema informativo del processo civile.

 

1.1        Il sistema informativo nel codice del 1942.

 

Il sistema informativo previsto dal codice di procedura risulta per intero fondato sui registri di cancelleria, disciplinati fino al D.L. 19/2/98 n. 51 (nonostante l’abrogazione operata dall’art. 7 della L. 2/12/1992 n. 399, in assenza dei decreti ministeriali di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. medesima) dagli artt. 28 - 34 delle disposizioni di attuazione al codice[7]. Non è questa la sede per analizzare le ragioni di una così lunga fortuna dell’impianto progettato ovvero le cause di un così profondo disinteresse da parte del legislatore che, per oltre un quarantennio, non ha avvertito la necessità di un riallineamento del sistema informativo predisposto, pure più volte interessato nel corso degli anni da innovazioni di rilievo, quali ad esempio il processo del lavoro.

Qui preme sottolineare come il sistema informativo progettato dal legislatore del 42 risenta fortemente delle opzioni di fondo, del dibattito teorico di quegli anni, delle esperienze maturate nella vigenza del codice del 1865 quanto ai due tipi di processo, formale e sommario, il primo concepito come processo scritto e il secondo come processo orale.

Il legislatore del 1942 giunge alla progettazione del sistema informativo del processo civile sulla spinta del serrato dibattito tra fautori e contrari al principio di oralità del processo, optando per un processo fortemente votato ai canoni chiovendiani dell’oralità[8]: nella relazione al progetto definitivo si afferma esplicitamente che « l’oralità è senza dubbio l’anima del nuovo processo che si svolge attraverso una serie di dibattiti (vorrei dire conversazioni) fra il giudice e le parti e i loro patroni» e nella relazione del Guardasigilli si legge che « l’oralità vorrà dire ritorno alla naturalezza e allo spirito di lealtà e comprensione, le schermaglie e le reticenze che si annidano facilmente nei formalismi del processo scritto, saranno sventate dalla vicinanza e alla confidenza di quelle conversazioni senza cerimonie, nelle quali il giudice troverà l’atmosfera per esercitare utilmente le sue iniziative istruttorie».

Sono state già da altri analizzate le connotazioni dogmatiche spesso assunte dall’oralità, la loro capacità persuasiva e “taumaturgica”[9], l’ideologismo insito nella sua eterna lotta con la scrittura[10]: qui preme sottolineare come lo sguardo proposto da questa comune riflessione ad ognuno dei “duellanti”, abbandoni necessariamente ogni opzione ideologica per assumere l’ottica neutrale del sistema informativo chiamato gestione del processo.

In tale ottica, l’opzione del legislatore del 42 per il processo orale che si esplicita nella centralità dell’udienza e del dibattimento in quanto unico luogo e momento di scambio ed esplicitazione delle difese scritte in atti, rimanda alla costruzione del sistema informativo dei registri di cancelleria estremamente conseguenziale e diretta.

Se appare profondamente errato dire che la scrittura riveste un ruolo minore all’interno dell’impianto processuale costruito nel 42 che comunque rimanda alla scrittura come condizione ineludibile del suo stesso modo di operare (sia pure nell’ottica ideologica della funzione meramente preparatoria ad essa assegnata[11]), appare corretto affermare che l’oralità, nella dimensione organizzativa demandata al supporto del processo e della decisione giudiziaria consente al legislatore del 1942 di distinguere in misura estremamente netta il sistema delle informazioni per l’ufficio, inteso come organizzazione amministrativo – burocratica delle cancellerie e il sistema delle informazioni da assicurare alle parti.

Il sistema informativo dell’ufficio viene strutturato per la gestione delle informazioni di primo livello quali quelle interessate:

a)      dall’anagrafica delle parti, quale risultante dalla sola iscrizione a ruolo senza peraltro registrare se non sulle copertine del fascicolo, i possibili mutamenti e/o implementazioni;

b)     dal censimento del contenzioso in due macro classi, quali il contenzioso ordinario e la volontaria giurisdizione;

c)     dalla successione degli uffici nella fase degradante di assegnazione e attribuzione alla sezione e al Giudice istruttore;

d)     dalla successione cronologica delle udienze;

e)     dalla definizione del processo e dalla trasmissione del fascicolo ad altro ufficio giudiziario;

f)      dalla successione degli adempimenti connessi alle relazioni con gli uffici finanziari.

Il sistema informativo progettato dal legislatore del 42 fondato sulla centralità informativa dell’evento udienza, vive un primo momento di disallineamento nell’immediatezza della sua entrata in vigore: sappiamo bene che la novella del D.P.R. 17 ottobre 1950 n. 857 modificò notevolmente l’impianto progettato dal legislatore del 1942 sotto vari profili:

·        nella relazione oralità \ scrittura: l’autorizzazione del giudice alla trattazione scritta della causa, prevista dall’art. 83 bis disp. att. introduce una dimensione di eccezionalità della scrittura che ben presto la prassi forense ebbe cura di superare. Del pari, la forma orale delle conclusioni da riportare nel processo verbale viene superata dall’allegazione al verbale dei fogli di conclusioni: la spedizione a sentenza disciplinata dall’art. 117 disp. att. raramente conosce l’esposizione sommaria delle ragioni da parte degli avvocati;

·        nella dilatazione dei termini processuali, con sostituzione di quelli originariamente previsti dagli artt. 289, 297, 305, 307 e 81 disp. att., e nella costante disapplicazione dei termini ordinatori di cui agli artt. 81 e 120 disp. att..

Per quanto esteso sia stato l’intervento del legislatore del 50, il sistema informativo fondato sui registri non sembra manifestare negli anni alcun segno di crisi, vivendo nella sua dimensione di separatezza costruita sull’assolvimento delle sole funzioni di:

·        conservazione del fascicolo d’ufficio, con garanzia delle funzioni di consultazione delle parti e del giudice.

·        censimento all’interno di ognuno dei registri, dell’evento udienza, inteso come evento storico, ausiliando le funzioni connesse alla manipolazione del fascicolo;

·        censimento dell’esito ultimo del processo, con particolare riferimento alla sentenza, che innescava problemi di relazione con gli uffici finanziari.

Manipolazione e ricerca dei fascicoli, come assicurata dalla tenuta di registri e rubriche alfabetiche, certificazione dell’evento processuale inteso come accadimento senza alcuna correlazione e/o esplicitazione del suo contenuto informativo, definiscono gli estremi di una funzione ausiliaria per sua natura votata ad un taylorismo ripetitivo, qualunque sia la natura dei diritti in contesa e la diversa qualità del processo introdotto: l’udienza censita dalle cancellerie è un’udienza capace di nascondere la complessità della “simultaneità” dei comportamenti processuali assolti dalle parti e dal giudice   nella dimensione cronologica unitaria del loro accadimento, così votandonsi  (salvo rare eccezioni) ad una tendenziale neutralità invariante, ad una “insignificanza” per l’organizzazione preposta alla sua complessiva gestione  che evoca separatezze  ben altrimenti significative sotto il profilo in esame.

Nell’ottica dei registri di cancelleria, la numerazione assume una funzione dominante in quanto priva in via assoluta di correttivi qualitativi: diritti in contesa e numero di ruolo costituiscono nell’ottica del legislatore del 42, un requisito progettuale certo, capace di assecondare le attività gestionali della cancelleria proprio perché sorretto dalla infinita capacità regolativa della numerazione. La numerazione costituisce per gli uffici, l’unica risorsa illimitata, capace di una regolazione dei flussi pari alla sua estensione numerica.

Le informazioni da processo, da qualità del contenzioso e delle difese rassegnate vengono, nel processo civile, in via assoluta demandate alla memoria degli attori sociali (magistrati ed avvocati) come ausiliata:

a)      dalla nota di iscrizione a ruolo, ed in particolare, alla informazione da oggetto rimessa alla sola parte che costituendosi, iscrive a ruolo;

b)     dal fascicolo d’ufficio, la cui dimensione informativa risulta strettamente correlata alla sua costruzione speculare quanto ai fascicoli di parte e alla capacità evocativa dei verbali redatti a norma dell’art. 180 c.p.c. e delle comparse autorizzate dal giudice a norma dell’art. 83 bis.

1.2       Gli anni ottanta e l’esperienza dei Main-frame.

Il sistema di relazioni fondato sui registri di cancelleria manifesta in primo luogo i limiti di un’organizzazione fondata sulla distinzione tra processo e struttura organizzativa di supporto: le mutazioni profonde del processo intervenute in più di un quarantennio non hanno prodotto alcuna innovazione nel sistema di relazioni assicurato dai registri di cancelleria. L’unica risposta tentata alla crisi del sistema informativo è stata quella operata negli anni ottanta, con la gestione informatizzata dei registri: nell’introduzione dei Main-frame distrettuali, si propone una informatica devoluta alla gestione delle prassi routinarie e dei registri di cancelleria, con soluzioni  architetturali stato-evento del processo pari a quelle assicurate dalla dimensione cartacea dei registri [12].

Non è possibile in questa la sede procedere ad un’analisi in vitro di quella esperienza, del suo significato complessivo per gli uffici, quanto verificarne gli esiti complessivi ed ultimi, la distanza tra le attese riposte e i risultati effettivamente conseguiti.

In via estremamente sintetica, può infatti affermarsi come proprio l’assenza di una visione complessiva dei registri di cancelleria quale legame tra gli attori del processo, ha permesso la costruzione di un sistema informativo debole e inefficace, capace di una riproduzione meccanica delle informazioni prima registrate su supporto cartaceo senza alcuna inversione qualitativa pure originariamente attesa, in quanto:

a)       laddove attuata, come a Bologna, ha dato luogo alla “produzione ripetitiva di informazioni su più registri” senza alcun vantaggio per la complessiva organizzazione dell’ufficio, troppo facilmente illusa dalle lusinghe di una gestione automatizzata dei registri. Il quadro delle informazioni ripetute nei registri emerge con evidenza nelle tavole che seguono e si allegano.

 
  N.  Ruolo Generale Data iscrizione R.G. Anagrafica parti Difensori Oggetto Atto introduttivo Data notifica Proc.  sommari Sezione Data passaggio Sez. Data definizione Data restituzione fasc Note N. Registro Sezione Data iscr. Sezione Giudice istruttore Ud.1a  comparizione Data ud. collegiale Data sosp.esecuzione Trasm.  processo RG Prog. Giud. Istruttore. Canc. Interr. Sosp. GI Rinvio al Collegio Prog. Ruolo Udienza
Ruolo Generale X X X X X X X X X X X X X                      
Ruolo Sezione X   X X X           X   X X X X X X X X        
Ruolo G.I. X   X                   X X             X X X  
Ruolo udienza X   X                   X X             X X   X

 

Registri Ufficio Sentenze. 
  Deposito minute NR Deposito minute VR e NR Sentenze Pubblicate Repertorio Ruolo di Camera di Consiglio Volontaria Giurisdizione Sezione del Lavoro
Ruolo generale · · · · · · ·
Parti in causa · · · · · · ·
Giudice istruttore · · ·   · · ·
Tipologia organo ·            
Data ultima udienza · · ·   · · ·
Data scadenza deposito memorie parti ·            
Data deposito minuta · ·          
Data di pubblicazione · · · · · · ·
Estremi della sentenza ·   · ·   · ·
Ordine progressivo di arrivo in cancelleria   ·          
Data restituzione dalla dattiloscrittura   ·          
Numero di repertorio       ·      
Indicazione sommaria dei beni       ·      
Data di registrazione all’Ufficio Registro       ·      
Numero del registro       ·      
Importo della tassa o marca applicata       ·      
Annotazioni       ·      
Data di camera di consiglio         ·    
Data del passaggio in minuta in cancelleria         ·    

 

 

b)      ha prodotto la nascita di registri non obbligatori, segnale evidente della scarsa capacità di “integrazione” che le informazioni riportate sui registri ufficiali rivestono per la organizzazione dell’ufficio: in particolare, la caduta del «legame organizzativo» proprio delle informazioni scambiate si traduce nella molteplicità di informazioni gestite dai registri non obbligatori, come evidenziato nella tabella allegata.

 

Registri di comodo (brogliacci)

 

 

Numero R.G.

Sezione

Giudice

Anagrafica parti

Data invio

Data assegnazione

Data 1. udienza

Ufficio interessato

Passaggio cause a Sezione

Ruolo Generale

X

X

 

 

X

X

 

Passaggio cause agli Ufficiali Giudiziari

Sezioni o chiunque notifica

X

 

 

X

X

 

 

Passaggio cause al Giudice

(in abolizione)

Qualche sezione

X

X

X

 

X

X

 

Passaggio cause al Campione civile

?

X

 

 

 

X

 

 

Passaggio cause al P.M.