NEGOAUCTION, DISCREZIONALITA’ E DIALOGO COMPETITIVO
(Una
teoria per l’affidamento dei contratti complessi di PPP)
di Massimo Ricchi*
Documento discusso alla
III Conferenza SIDE (Società Italiana di Diritto ed Economia) tenutasi a
Milano, Bocconi il 9-10/11/2007
LA DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA ED IL MERCATO
LA NEGOZIAZIONE E LA DISCREZIONALITA’ STRATEGICA
ESEMPIO DI
DISCREZIONALITA’ STRATEGICA
LA DISCREZIONALITA’ STRUMENTALE
ESEMPIO DI
DISCREZIONALITA’ STRUMENTALE
LA NEGOAUCTION E IL DIALOGO COMPETITIVO
Soluzione I:
Dialogo Competitivo tipo “Chinese Walls”
Soluzione
II: Dialogo Competitivo tipo “Promoter”
Soluzione
III: Dialogo Competitivo tipo “Patchwork”
* - Professore
a contratto in Legislazione delle OO.PP. - Diritto della Finanza di Progetto,
Università “
- Le Opinioni dell’Autore non intendono
rappresentare le posizioni dell’Ente di appartenenza (Unità Tecnica Finanza di
Progetto - CIPE - Presidenza del Consiglio dei Ministri).
La riflessione innescata a partire dagli anni 90 dalla formula “Auction V
Negotiation”[1], ha rappresentato per
La produzione normativa nostrana, assecondata la disciplina comunitaria quanto ai tempi di rinnovamento, ha privilegiato nei grandi numeri la soluzione Auction, atrofizzando, così, la capacità della PA di confezionare percorsi di gara che concedano spazio a valutazioni sensibili a cogliere i punti di forza e di debolezza di ciascuna offerta[2].
A dimostrazione di ciò, limitandoci al mercato delle opere pubbliche nei
settori ordinari, il tradizionale meccanismo di valutazione delle offerte,
basato sul parametro prezzo benché comodo in quanto offre un binario
formalmente non scartabile, ha rivelato la sua rigidità ed inefficienza alla
luce della stessa disciplina comunitaria che il Legislatore nazionale aveva
recepito imponendosi limiti molto restrittivi. Infatti, solo recentemente negli
appalti sopra e sottosoglia ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.lgs 163/2006,
Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture (Codice),
I contratti di concessione di lavori pubblici[5], contratti oggettivamente complessi, rappresentavano una inevitabile eccezione, già la legge 109/94, confermata dal Codice, consentiva alla PA di valutare le offerte delle concessioni esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), cioè, con un sistema rivolto a recuperare la flessibilità di giudizio delle amministrazioni concedenti[6]. Infatti, nel caso di valutazione dell’offerta delle concessioni, la discrezionalità della PA viene “imbrigliata” con il criterio complesso di selezione dell’OEV[7], ma occorre avvertire che ci troviamo sempre in area Auction.
Prestando attenzione alla Negotiation, rappresentata dalla procedura
negoziata[8]
con o senza pubblicazione del bando di gara, la troviamo disciplinata dalle
direttive comunitarie 2004/17/CE, art. 40 e 2004/18/CE, artt. 30 e 31 e dal
Codice dei Contratti, artt. 56 e 57. La procedura negoziata è consentita solo
in ipotesi tassative e si caratterizza per il fatto che
A seguito di questa prima disamina delle caratteristiche dell’ordinamento
comunitario e nazionale in tema di affidamenti, si può sintetizzare che la
scelta tra Auction e Negotiation incorpora opposti tassi di discrezionalità per
la selezione delle offerte; ma anche che, una volta fatta una scelta di campo,
è possibile ottimizzare la scelta della proposta migliore, rappresentata
dall’aderenza all’interesse pubblico, utilizzando criteri di selezione delle
offerte mediante l’OEV che, iniettando nella scelta un tasso di discrezionalità
vincolata, migliorano il risultato di ciò che
La domanda è se l’alternativa tra Auction e Negotiation, con la possibilità in entrambi i casi, comunque, di inserire meccanismi operativi di discrezionalità (OEV), possa esaurire le soluzioni percorribili o se, invece, in ragione delle caratteristiche del contratto da affidare (contratto complesso) non si debba guardare ad un terzo possibile percorso che consenta di cogliere l’innovazione dal mercato e al tempo stesso di “asciugare” le rendite di posizione che naturalmente incorpora un’invenzione appena commercializzata.
La percezione dell’equilibrio di questo sistema bipolare è entrata in crisi da quando sono stati formalizzati al mercato i contratti di Partenariato Pubblico-Privato (PPP)[9], o meglio, più correttamente, da quando sono state disciplinate le nuove procedure di aggiudicazione di questi contratti complessi e da quando, per alcuni di questi (le concessioni di servizi), è stata sancita la piena liberta di disegnare le gare di affidamento sempre nel rispetto dei principi di rango comunitario desumibili dal Trattato[10]; queste considerazioni motivano l’opportunità di sperimentare nuove soluzioni di gara oggetto di questo studio.
La revisione del modo di intendere il modello del mercato delle opere pubbliche è un passaggio ineludibile se si vogliono sfruttare appieno le opportunità offerte dai contratti di PPP che attuino una strategia politica per erogare servizi ai cittadini ad un costo conveniente.
Pertanto, prima è necessario procedere alla ricostruzione del mercato dei
contratti complessi o del PPP, in cui agiscono
Per la redazione di questo documento è stato fondamentale lo studio e l’analisi del procedimento con il promotore per l’assegnazione dei contratti di concessione disciplinato dagli art. 152 e ss. del Codice: il procedimento con il promotore è stato per dieci anni un modello da osservare, per questo motivo si sono potuti verificare gli effetti sul mercato delle modifiche normative intervenute nel tempo[11].
Il mercato del PPP è alla rinfusa perché convive con quello degli appalti
senza una vera autorità regolamentare, infatti l’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (AVCP) non ha poteri regolatori ma, appunto, solo di
vigilanza e di controllo volti a garantire la legalità formale e
l’efficienza/efficacia dell’azione amministrativa[12].
Il PPP intercetta gli altri mercati quando si occupa di infrastrutture che
generano servizi dove sono coinvolte le Autorità indipendenti[13],
come quella energetica (elettricità e gas) e della comunicazione, e,
limitatamente agli aspetti tariffari, quando realizza operazioni nel settore
idrico, dei trasporti e ambientale, dove emerge una frammentazione della
competenza regolatoria unita alla mancanza di effettiva terzietà[14].
Per queste considerazioni l’unico soggetto decisore è
Questa carenza si manifesta con particolare intensità nel carattere
necessario per essere “negoziatore” abile per definire i termini del contratto
di partnership in contraddittorio con
il privato, interpretando al meglio i procedimenti di affidamento dei contratti
che sono processi formalizzati di negoziazione con spazi di “manovra” più o
meno ampi[22]. Nella contrattazione chi
è più capace porta “a casa” il valore contendibile, i.e. la zona intermedia tra il prezzo massimo che l’acquirente è
disposto a versare e il prezzo minimo che il venditore è disposto ad accettare[23].
La preoccupazione attuale è che
Invece, l’uso consapevole della discrezionalità amministrativa nel
realizzare forme di PPP genera valore per la PA[30].
La discrezionalità deve operare in fase di programmazione quando
La discrezionalità non incide solamente nella scelta delle alternative di aggiudicazione dei contratti, ma migliora anche la scelta dell’offerta per la possibilità di inserire il criterio dell’OEV, in modo da farla coincidere il più possibile con l’ interesse pubblico[38].
Dalla rassegna che precede emerge l’evidenza di una discrezionalità
strategica perennemente attiva quando
La discrezionalità strategica nella negoziazione ha
caratteri propri, in primo luogo è discrezionalità pura, poi è sincronica con
gli eventi a cui deve reagire; infatti, i tempi per l’istruzione e l’analisi
dell’interesse primario e di quelli secondari (quello del partner privato deve essere interiorizzato dalla stessa PA) e la
loro necessaria ponderazione non conoscono soluzioni di continuità, tutto avviene in modo dinamico e sequenziale.
La negoziazione, in ogni instante in cui procede, può essere rappresentata come
un albero di opzioni, che la discrezionalità di volta in volta sceglie,
aprendo, successivamente, ad altre possibili opzioni e così via sino alla
conclusione del processo. Naturalmente i condizionamenti più o meno stringenti
che
In questo modello ricostruttivo, l’interesse pubblico in movimento polarizza la discrezionalità condizionandola a scegliere tra le opzioni che si presentano in successione; per tale motivo non c’è un unico percorso decisionale predefinibile, ma possono esserci n percorsi alternativi e tutti orientati a centrare l’interesse pubblico. Il percorso che poi effettivamente verrà concretamente compiuto sarà quello frutto della discrezionalità amministrativa di quel soggetto aggiudicatore, con quel livello di competenze, con quella organizzazione, con quei valori, con quella capacità di far circolare le informazioni, con quei concorrenti, con quella permeabilità ad istanze esterne, etc.[42]
A questo punto è utile ai fini della comprensione di questa peculiare
discrezionalità amministrativa rilevare la corrispondenza con le strategie
applicabili nella teoria dei giochi[43],
nel dynamic game dove gi attori giocano in sequenza uno dopo l’altro. In queste
circostanze le scelte dei giocatori, che cercano di massimizzare il loro
profitto, di volta in volta tengono conto delle possibili mosse della
controparte. La discrezionalità strategica sembra che abbia questa linea di
scorrimento in fase di negoziazione;
La discrezionalità strategica è crescente[45] ed è il carattere irriflesso della PA.
Si prenda come esempio per analizzare l’emersione della
discrezionalità strategica il procedimento con il promotore ex art. 153 e ss. del Codice. Questo è
un processo di negoziazione, dalla programmazione sino all’aggiudicazione, con
fasi più o meno formalizzate e stringenti, finalizzato ad individuare il
contraente e a definire i termini del contratto di concessione. L’intera
negoziazione, attraverso il confronto concorrenziale, deve indurre i contendenti
a fare offerte convenienti per
La dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell’art. 154 del Codice rappresenta uno dei pochi casi, se non l’unico, di esercizio di discrezionalità amministrativa pura per l’aggiudicazione di uno status, quello di promotore a cui sono attribuiti tre diritti: a) il diritto di prelazione, ma solo fino al secondo decreto correttivo del Codice, il D.lgs. 113/2007 che l’ha espunto[46]; b) il diritto di essere rimborsati delle spese sostenute nelle predisposizione della proposta sino al tetto massimo del 2.5 % del valore dell’investimento, ex art. 152, comma 1 del Codice; c) il diritto di essere l’aggiudicatario della concessione qualora non si presenti nessun altro concorrente nella fase successiva del procedimento di selezione dei due migliori competitors ai sensi dell’art. 155, comma 2 del Codice.
L’attribuzione dei diritti al promotore, che consegue la dichiarazione di pubblico interesse, non è altro che una assegnazione di incentivi, in questo caso tre diversi tipi di incentivi che spingono nella stessa direzione di invogliare il mercato ad aggregarsi per produrre innovazione e non solo a presentare soluzioni già esistenti. Per sollecitare l’innovazione non si può prescindere dalla prefigurazione di incentivi anche di diversa natura, eventualmente incrociati per aumentare la volontà del mercato di affrontare la sfida; si tratta di delicati congegni che elevano la disponibilità al rischio degli operatori economici, se non approntati nelle giuste dosi con meccanismi distributivi adeguati[47], studiati caso per caso, possono produrre anche effetti contrari a quelli per i quali sono stati ideati ad esempio costituendo posizioni dominanti anticoncorrenziali [48] o, riguardo il loro ammontare, creando un clima disinteressato all’innovazione[49].
Si aggiunga che prima della scelta della proposta da
dichiarare di pubblico interesse, si innesta una non meno importante
negoziazione, dominata dalla discrezionalità strategica, volta a modificare la
proposta del promotore sulla base delle determinazioni dell’Amministrazione
stessa ai sensi dell’art. 155, comma 1, lett a) del Codice; si tratta in anche
in questo caso di una negoziazione più ampia di quella consentita nelle
procedure negoziate con o senza pubblicazione del bando, dove
In altre parole la discrezionalità strategica della PA consente di scegliere la proposta migliore e di modificarla secondo le proprie esigenze prima di dichiararla di pubblico interesse.
Accanto alla discrezionalità strategica si delinea una discrezionalità strumentale, appunto, a quella strategica, che può essere compressa o estesa, attraverso un fine tuning, per raggiungere l’obiettivo primario dell’interesse pubblico. Questa discrezionalità è sempre pianificata da quella strategica e il suo esercizio è disciplinata dalle prescrizioni della lex specialis (bandi, avvisi, lettere di invito, etc.) pubblicate in qualsiasi forma per essere rese conoscibili al mercato. La discrezionalità strumentale è vincolata, il suo esercizio è sottoposto al sindacato giurisdizionale ed emerge nei momenti di qualificazione dei concorrenti, nella loro esclusione e nell’attività di selezione delle offerte con l’OEV per l’aggiudicazione dei contratti.
Anche per la discrezionalità strumentale è necessario cogliere il
collegamento con la teoria dei giochi; in questo caso la tipologia è riferibile
ai giochi statici dove un attore dominante,
L’esempio che segue riguarda la discrezionalità
amministrativa strumentale e come opera in un segmento del processo di
negoziazione riferito alla fase strictu
sensu negoziata, ex art. 154,
comma 1, lett. b); avvertendo che tutte e tre le soluzioni prospettate,
astrattamente pianificabili, nel bando introduttivo e nella lettera di invito
sembrano centrare l’interesse pubblico, ma una sola lo può fare più delle altre
in base alle informazioni acquisite dalla PA nell’ambiente delle relazioni tra
i concorrenti prima di questa fase di competizione; in questo modo si evidenzia
la relazione con la discrezionalità strategica, che indicherà quale soluzione
di discrezionalità strumentale dovrà utilizzare
Sono tre le condizioni fissate nell’avviso indicativo e
negli altri atti pubblicati o comunicati ai contendenti che impegnano
Prima Soluzione (BASIC). L’obiettivo è di far esprimere ai tre concorrenti (il promotore e i due competitors selezionati) il massimo ribasso possibile in senso economico, utilizzando identici criteri di valutazione in entrambe le occasioni con l’accorgimento di divulgare l’informazione sul punteggio acquisito da ciascun concorrente al termine della prima tornata.
Questa soluzione non è efficace perché i concorrenti sono portati ad avere la stessa strategia di offerta esprimibile quando ci sia un'unica fase e ciò determina l’inutilità di due tornate: il motivo risiede nel fatto che i contendenti nella prima occasione sono portati a presentare un’offerta limitata per non mostrare le proprie capacità di ribasso e questo per non dare vantaggi competitivi agli altri concorrenti. Solo nella seconda occasione di offerta i concorrenti esprimeranno il massimo ribasso di cui sono capaci per avvicinarsi il più possibile al massimo benessere pubblico conseguibile dalla PA per assicurarsi il contratto. Il vantaggio di questa soluzione è la facile gestibilità della gara poiché in tutte le tre le occasioni di valutazione delle offerte sono utilizzati gli stessi criteri fissati nell’OEV.
Seconda Soluzione (CAR). La variante che caratterizza il percorso CAR rispetto a BAS, riguarda la comunicazione ai concorrenti del punteggio acquisito al termine della prima tornata: infatti in questo caso non si divulgherà il punteggio numerico acquisito dai concorrenti, determinato con l’OEV, ma solo l’informazione della posizione relativa di ciascuno su chi sta davanti, chi sta dietro e chi sta nel mezzo. Questo accorgimento consente ai contendenti: a) di variegare la strategia di offerta nella prima tornata. In particolare nella prima tornata i concorrenti presenteranno l’offerta per ottenere un punteggio alto (hanno a disposizione tutti i mezzi per le simulazioni), e ciò per ottenere un’informazione significativa di come si sono comportati gli altri concorrenti relativamente all’unico parametro conosciuto e cioè il punteggio della propria offerta; b) poi saranno portati nella seconda tornata a “sparare” tutto il ribasso possibile, sia che abbiano l’informazione di essere avanti, dietro o in mezzo rispetto altri concorrenti ma, questa volta, ciascun concorrente è incentivato al limite delle proprie possibilità di ribasso dall’informazione nascosta (agli altri) del proprio punteggio.
Terza
soluzione (RIC). La
soluzione RIC presuppone che
Questa tecnica di spacchettamento dei criteri economici di valutazione delle offerte nelle due tornate, che fa tesoro delle necessità focalizzate dalla PA durante altre fasi dello stesso procedimento, consente di condizionare i concorrenti a presentare una offerta più conveniente laddove la stessa amministrazione procedente ha individuato le necessità di miglioramento.
Questo esempio dimostra come la discrezionalità strategica deve dettare le norme di valutazione delle offerte per l’esercizio della discrezionalità strumentale. Il montaggio di una gara non esaurisce il suo compito indicando solo quale sia il criterio di valutazione delle offerte prescelto come l’OEV, ma imporre le regole volte a migliorare la performance della PA in qualità di buyer secondo le condizioni di mercato come una qualsiasi altra impresa.
La concorrenza è il valore centrale del mercato delle
opere pubbliche, in questo lavoro rappresentato dai contratti complessi di PPP,
dove tutti gli attori hanno pari dignità e
I contratti complessi di PPP si connotano per una forte componente di innovazione[56], laddove manchi questa componente sono efficaci le tradizionali procedure aperte o ristrette di affidamento delle concessioni ai sensi dell’ art. 144, comma 1 del Codice, sempre utilizzando il criterio dell’OEV per selezionare l’offerta migliore.
L’innovazione è l’elemento che
Poi deve seguire necessariamente una fase Auction, che permetta agli altri imprenditori il confronto concorrenziale su quella proposta, soprattutto sui costi e relativamente ad alcuni aspetti in variante progettuale, in modo da eliminare le sacche di rendimento incorporate dall’offerta del gruppo innovatore scelto nella prima fase.
La successione di queste due fasi nell’ordine in cui si è detto, prima
1) l’avviso con cui si indice
2) il gruppo innovatore deve essere ricompensato per lo sforzo profuso e ciò può avvenire assicurandogli incentivi economici come rimborsi o premi ed, eventualmente, anche il diritto di prelazione. Mentre i primi incentivi devono essere sempre assicurati[59], il diritto di prelazione può essere riconosciuto qualora si voglia spingere sull’”acceleratore” della sollecitazione all’innovazione[60];
3) gli incentivi sopra descritti assegnati al gruppo
innovatore, costituendo in capo a questo una posizione di vantaggio,
scoraggiano gli imprenditori ad intervenire nella successiva fase Auction. Per
questo motivo
4) questi ultimi incentivi, da riconoscere al mercato per accrescere la pressione concorrenziale nella fase Auction, devono essere congegnati in modo da escludere comportamenti finalizzati all’esclusivo accaparramento degli stessi senza che ci sia una reale volontà di aggiudicarsi il contratto. Per escludere questa eventualità, gli incentivi devono essere assegnati a quei gruppi che si sono presentati in fase Auction e che per effetto delle loro offerte si sia prodotto un apprezzabile vantaggio economico per la stessa PA.
L’incentivo per i concorrenti che si presentano in
questa fase deve essere determinato nel suo ammontare solo prima della gara
Auction, analizzando quale siano le reali possibilità di miglioramento
economico della proposta a base di gara che
Quando parliamo di dialogo competitivo dobbiamo inquadrare questa forma di procedimento di aggiudicazione di contratti complessi nel contesto regolatorio del PPP. Il tipo di approccio deve essere multidisciplinare non solo le classiche competenze giuridiche, economiche e tecniche ma anche la conoscenza della teoria dei giochi, delle aste e dei sistemi di valutazione multidimensionali delle offerte.
Il dialogo competitivo[63], disciplinato dall’art. 29 della direttiva 18/2004/CE e dall’art. 58 del Codice, costituisce la più avanzata forma di aggiudicazione in cui la discrezionalità amministrativa strategica e strumentale trovano la loro massima espressione[64].
L’analisi condotta in questo lavoro evidenzia come per un procedimento
con lo stesso nomen si possano
disegnare ex ante infiniti percorsi
alternativi; per questo motivo e sulla scorta dei principi caratterizzanti
I concorrenti che arrivano alla fase finale del dialogo competitivo hanno
presentato una proposta eleggibile o dichiarabile di pubblico interesse secondo
quanto indicato nel documento descrittivo.
Il vantaggio per
I limiti risiedono nel fatto che la proposta scelta non può essere migliorata adeguatamente utilizzando la leva della pressione concorrenziale ne sotto il profilo tecnico ne sotto quello economico.
Anche in questa soluzione i concorrenti selezionati hanno presentato ciascuno
una proposta differente, ma
Gli incentivi economici descritti nel capitolo Negoauction devono essere strutturati in modo adeguato sia per il concorrente dichiarato promotore, perchè è sua la proposta innovativa prescelta, sia per concorrenti che intervengono nella fase del BAFO in modo tale da assicurare la convenienza della proposta.
La compensazione per i soggetti non aggiudicatari va riconosciuta non solo per avere partecipato alla gara finale, contribuendo ad eliminare le rendite di posizione della proposta del promotore, ma anche per aver predisposto dei progetti nella fase iniziale del dialogo che hanno dato alla PA la facoltà di scegliere tra più proposte da dichiarare di pubblico interesse.
L’incentivo dovrà essere, inoltre, calibrato in modo da remunerare in modo adeguato la proposta del promotore non aggiudicatario, il quale sia tenuto a cedere la proprietà intellettuale ed eventualmente a remunerare le varianti progettuali qualitative che siano state offerte dagli altri concorrenti.
Suggerimenti operativi:
1)
nel bando si dovrà prevedere un rimborso minimo fisso
per tutti i partecipanti e un rimborso “aggiuntivo” indicato dalla PA dopo aver
analizzato il progetto da dichiarare di pubblico interesse, prima della
richiesta della BAFO ai concorrenti. Questo accorgimento consente di stabilire
la soglia di risparmio che
2) Il concorrente-promotore, la cui proposta sia stata utilizzata come base per le BAFO, nel caso in cui non si aggiudichi il contratto deve essere rimborsato per la cessione alla PA dell’innovazione proposta e per i relativi diritti; questo rimborso, da predeterminarsi in termini percentuali sul valore dell’investimento nel bando introduttivo del procedimento deve trovare sempre copertura nel piano economico finanziario del concorrente aggiudicatario.
Questa terza soluzione si caratterizza per il fatto di essere una condotta di gara estremamente flessibile e per questo motivo permette di coniugare il risultato di cogliere una proposta che incorpora l’innovazione delle idee migliori dei concorrenti al costo più conveniente.
Una volta costruita con tali modalità questa nuova proposta,
Gli incentivi, in questo caso, devono essere congegnati in modo da contrastare la sindrome da cherry piking, causata dalla consapevolezza che le proprie idee possano venir messe a fattor comune nella proposta patchwork, con ciò spingendo i concorrenti a condotte di gara estremamente conservative, senza la proposizione di soluzioni nuove. Gli incentivi dovranno annullare l’avversione ai possibili esiti del cherry piking, attraverso una adeguata compensazione delle soluzioni effettivamente utilizzate per costruire la proposta base da dichiarare di pubblico interesse.
Suggerimenti operativi:
1) nel documento descrittivo introduttivo al dialogo competitivo si dovrà fare un elenco degli elementi coperti dal diritto d’autore o delle opere d’ingegno[66] (lay out progettuale, brevetti tecnici, marchi, etc.,) e un elenco di quelli che non vengono ritenuti tali (distribuzione dei rischi, previsione di specifica garanzia, strutturazione del finanziamento, etc.,). Il bando deve vincolare i concorrenti a cedere alla PA le soluzioni, coperte da privative, effettivamente utilizzate per costruire il progetto patchwork, e deve impegnare la stessa PA a pagarle adeguatamente;
2) I meccanismi di compensazione sono i medesimi descritti nella Soluzione II, con un adattamento nella distribuzione dell’incentivo in quella riconosciuto al solo promotore non aggiudicatario, in questa soluzione necessariamente distribuito, proporzionalmente all’apporto, a tutti coloro che hanno ceduto l’innovazione coperta da privativa.
[1] Cfr. BULOW J. and KLEMPERER
P., Auction Versus Negotiation, The
American Economic Review, Vol. 86, n. 1, pp. 180 e ss., march 1996; BAJARI P.,
McMILLAN R. and TAEDELIS S., Auction
versus Negotiations in Procurement: An Empirical Analysis, Paper Stanford
University, October 2002; TAEDELIS S. and BAJARI P., Incentive and Award Procedures: Competitive tendering vs. Negotiation
in procurement, Paper, January 2006.
[2] Per una completa analisi del percorso dogmatico e normativo dall’unità d’Italia ad oggi nella concezione delle gare pubbliche e nelle motivazioni che le supportano, si veda COMPORTI G. D., Lo Stato in gara: note sui profili evolutivi di un modello, in Il diritto dell’economia, n. 2, 2007.
[3] Cfr. COMPORTI G. D., Op. cit., p. 264 e seg. La modifica normativa che ha introdotto nella valutazione delle offerte il principio di equivalenza tra il criterio del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stata introdotta sulla spinta della Corte europea di giustizia, sez. II, Sentenza 7 ottobre 2004, c-247/02 e dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 6 del 22 giugno 2005.
[4] Il processo di conformazione normativa al principio di equivalenza dei criteri di aggiudicazione è passato attraverso la tappa intermedia del comma 1-ter, art. 21 della legge 109/94, introdotta dalla legge 1 agosto 2002 n. 166, che ha previsto l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo per gli appalti sopra soglia e solo per quelli che presentavano una prevalente componente tecnologica o con rilevanza delle possibili soluzioni progettuali. Sulla ricostruzione vedi PASUT C., La discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione per gli appalti pubblici, in www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Pasut.htm, ultima consultazione 28 dicembre 2007.
[5] FRACCHIA F., Voce: Concessione Amministrativa, di prossima pubblicazione sull’Enciclopedia del Diritto. L’A. approda ad una moderna ed unitaria ricostruzione dell’istituto della concessione che tiene conto, oltrechè dello strumento contrattuale, della natura pubblica degli interessi di cui dispone.
[6] Cfr. PASUT C., Op. cit., p .2.
[7] MORI P. A., L’aggiudicazione di gare multidimensionali per l’affidamento di servizi pubblici in condizioni di completa ignoranza, in Economia Politica, Il Mulino, n. 1, 2004, p. 53 e ss.; GRAZIANO A., L’offerta economicamente più vantaggiosa e i sindacato sul contratto, in www.giustamm.it, 2007.
[8] Per una comparazione tra procedura negoziata e trattativa privata si veda COMPORTI G. D., Op. cit., p. 251 e seg.
[9] Vedi il Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni presentato dalla Commissione il 30 aprile 2004 (Libro Verde).
[10] Il Libro Verde, sub comma 29 precisa: “Quanto al regime applicabile in occasione della fase di aggiudicazione delle concessioni di servizi esso è regolamentato unicamente attraverso il riferimento agli art. 43 e 49 del Trattato, segnatamente ai principi di trasparenza, di parità di trattamento, di proporzionalità e di mutuo riconoscimento.” .
[11]
Il procedimento con il promotore è stato introdotto dalla legge 11 novembre
1998 n. 415, art. 11 che ha aggiunto, dopo l’art. 37 della legge 109/94, gli
artt. dal 37-bis al 37-nonies. Questa precoce ed innovativa
previsione procedimentale di aggiudicazione dei contratti di concessione, di
cui si è occupata anche
[12] MERUSI F. e PASSARO M.,Voce: Autorità indipendenti, in Enciclopedia del Diritto.
[13] ASTRID, Le virtù della concorrenza. Regolazione e mercato nei servizi di pubblica utilità, a cura di De Vincenti D. e Vigneri A., Bologna, il Mulino, 2006; CLARICH M. Autorità Indipendenti, Bologna, il Mulino 2005; MERUSI F. e PASSARO M., Le autorità indipendenti, Bologna, il Mulino, 2003.
[14] Cfr. SEBASTIANI M., Perché (e come) un’Autorità per i trasporti in Italia, in Workshop: Le Autorità indipendenti e l’Autorità di regolazione dei trasporti - Università di Roma “Tor Vergata”, 12 e 13 febbraio 2007.
[15] Il mercato del PPP e i relativi procedimenti di aggiudicazione non conoscono battute d’arresto, vedi comunicato stampa Osservatorio Nazionale sul Project Financing (www.infopieffe.it) del 2 maggio 2006: ”le gare con queste procedure rappresentano alla fine del 2005 circa un quarto del valore della spesa appaltata nell’anno (9.511 milioni di euro su 38.148)”.
[16] L’analisi di come si crei un mercato delle concessioni sui beni pubblici nelle operazioni di PPP in BAGELLA M. e LO CICERO M., Note sulla produzione ed il finanziamento dei beni semipubblici: finanza di progetto e partenariato pubblico-privato come strumenti di politica economica, in Economia e Diritto del Terziario, Finanza di Progetto problemi e prospettive, Francoangeli, n. 1, 2005; DE BETTIGNIES J.E. and ROSS T.W., The economics of Public-Private Partnerships, Canadian Public Policy-Analyse de Politiques, vol. xxx, n. 2, 2004.
Suggerisce preziosi consigli di policy per l’infrastrutturazione italiana mediante schemi di PPP
il Fondo Monetario Internazionale nel
documento: “Italy: Selected Issues –
Infrastructure Investment and PPP’s - IMF Country Report” n.06/59,
Washington, February 2006, cap. V, pp. 86-
[17] Si veda l’intervento dell’AGCM con l’AVCP come attività di segnalazione e consultiva al Governo e ai due rami del Parlamento del 28 marzo 2006, pubblicata sul Bollettino n. 11 del 3 aprile 2006, con cui hanno formulato delle osservazioni in merito alle concessioni di lavori pubblici in riferimento alla misura dei lavori realizzati al di fuori delle procedure di gara ad evidenza pubblica.
[18] “Much of what we have said
about auction design is no more than an application of standard antitrust
theory” in KLEMPERER P., What Really Matters in Auction Design,
Journal of Economic Perspectives, V. 16, N. 1, Winter 2002, p. 186.
[19] MERUSI F. e SPATTINI G. C., Voce: Economia (Intervento pubblico nell’), Dizionario di Diritto Pubblico diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006.
[20] CAFAGNO M., Lo Stato banditore - gare e servizi locali-, Giuffrè, 2001. La tesi centrale dell’A. conduce a considerare le gare pubbliche per l’affidamento dei contratti di appalto o di concessione in un’ottica strategica e non meramente procedimentale.
[21] OFFICE OF THE DEPUTY PRIME
MINISTER UK, Green Public Private
Partnerships, July 2002. Il documento è emblematico di come
[22] La possibilità di modificare la proposta che sarà posta a base di gara nelle fasi successive è esplicitata nell’art. 155, comma 1, lett. a), nella frase: “ ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse”. Questa opportunità è consentita alla PA con maggiore incisività anche nei procedimenti negoziati, nel dialogo competitivo e nei procedimenti a formazione libera con regole aperte alla negoziazione.
[23] MORI P. A., La selezione mediante gara del fornitore di un servizio pubblico locale, CRS Proaqua, paper 01/40, Roma luglio 2001, p. 6, l’Autore dimostra come nella negoziazione il banditore possa appropriarsi di una parte della rendita occultata nell’offerta.
[24]
Cfr. RICCHI M., Finanza di
Progetto, Contributo Pubblico, Controllo ed Equità (Le Concessioni sono
Patrimonio Pubblico), in Il Diritto dell’Economia, n. 3, 2006. L’A. si
sofferma sulla necessità di garantire una equità tra le parti nei contratti di
concessione non solo alla firma del contratto ma per tutta la sua durata; ciò
potrà avvenire solo inserendo delle clausole di retrocessione degli extra-profitti,
non collegate agli effettivi rischi assunti dal concessionario e con un pregnante
controllo contabile per evitare opportunismi post contrattuali,
diversamente
[25] Cfr. RICCHI M., La regolazione di un’operazione di Partenariato Pubblico-Privato, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, fascicolo n. 2, febbraio 2007, p. 169 e ss.
[26] Questa forte tensione rivolta ad evitare l’atteggiamento predatorio del mercato sul territorio è sentita URBANI P., Territorio e Poteri emergenti: le politiche di sviluppo tra urbanistica e mercato, Giappichelli, Torino, 2007.
[27] Un esempio di standard contrattuale di una concessione in FINLOMBARDA, Osservatorio Finlombarda sul project finance in sanità. Un possibile schema di contratto di concessione di un ospedale, V edizione, 2006.
[28] GIANNINI M. S., Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Concetto e problemi, Milano, 1939, pp. 72 e ss.
[29] La concezione della gara pubblica come antidoto alla discrezionalità amministrativa è ampiamente analizzata in COMPORTI G. D., Op. cit., pp. 240 e seg.
[30]
MERUSI F., Certezza e rischio nella
Finanza di Progetto delle Opere Pubbliche,
in Finanza di Progetto a cura di Morbidelli G., Giappichelli, Torino,
2004, p. 20. L’Autore evidenzia che, qualora non si chiedesse al
mercato in regime di concorrenza di realizzare un’ opera pubblica in finanza di
progetto, si favorirebbero iniziative di tipo parassitario introducendo tra le
spese dell’opera costi non necessari. Recenti ricerche condotte sui vantaggi
[31] BENTZ A., GROUT P.A. and HALONEN M.L., Public-Private Partnerships: What Should the State Buy ?” Working paper 22 January 2003, Gli Autori dimostrano quali debbano essere le motivazioni razionali alla base della scelta della PA di utilizzare il contratto di appalto tradizionale, a cui far seguire la gestione diretta, o il contratto di concessione per erogare servizi alla collettività; se i costi per efficientare l’asset erogatore di servizi sono bassi allora è opportuno utilizzare la concessione, viceversa l’appalto; MASKIN E. and TIROLE J., Public-Private Partnerships and Government Spending Limits, paper, july 2006, ritengono che la formula unbundling sia meno efficiente perché non consente una credibile attività di previsione di spesa e perciò non sia possibile la valutazione dei benefici sociali-economici attesi cosa che invece è possibile per le formule bundled come le concessioni; contra COHEN R., FREITAS X., SHEEHY R. and TRUJILLO J., Infrastructure Financing with Unbundled Mechanism, Inter American development Bank, 1997.
[32]
Nella giurisprudenza si stà consolidando l’interpretazione di come il
procedimento ex artt. 152 e ss. del
Codice sia un processo sostanzialmente unitario volto all’affidamento della
concessione, anche se articolato in due fasi distinte, nella prima
[33]
L’offensiva comunitaria rivolta a sottoporre a gara tutte le concessioni
è proseguita il 1 agosto 2006 con
[34] Nei contratti di concessione aggiudicati con procedura aperta o ristretta (art. 144, comma 1 del Codice) non c’è spazio rilevante per la negoziazione che permette di far emergere valori “latenti” da poter spartire tra pubblico e privato.
[35] Vedi MORI P. A., Op cit., pp. 65 e ss.
[36] Una studio per scegliere tra il partenariato contrattuale e quello istituzionale in BARDELLI L., FIORILLO F. e POLIDORI P., Public production, concession or institutional Public Private Partnership in public utilities provision, preliminary draft, Conferenza annuale Società Italiana di Economia (SIEP), Pavia 14-15 settembre 2006.
[37] La locazione finanziaria è stata introdotta dalla legge Finanziaria 2007, n. 296/2006, art. 1, commi nn. 907-908 e 912-914 e poi con il d.lgs 113/207 ha trovato definiva collocazione all’art. 160-bis del Codice.
[38] Vedi MORI P. A., Op cit., pp. 75 e ss.
[39] Sembra sia in questa direzione interpretativa COMPORTI G. D., Op. cit., p. 278, quando precisa che: “La stazione appaltante è venuta mutando sensibilmente il proprio ruolo: non più (solo) garante della imparziale realizzazione di un dato assetto negoziale[…], ma artefice responsabile di valutazioni e scelte volte a cogliere le opportunità di mercato.”.
[40] Ibidem, particolarmente calzante è la definizione riportata di SHAVELL, Analisi economica del diritto, ed. it. a cura di A. Baccini e A. Fineschi, Torino, 2007, p. 57, dove si afferma che il contratto amministrativo è divenuto strumento di regolazione di operazioni economiche complesse attraverso “la specificazione delle azioni che si presume che le parti coinvolte mettano in atto in diversi momenti, in funzione delle circostanze che si verificano.”.
[41] Cfr. COMPORTI G. D., Op. cit., p. 279. Il nuovo codice ha aperto una stagione “diffidente verso atteggiamenti mentali inflessibili e regole valide in ogni caso […]. Essa implica non solo la rinuncia a criteri standard di valutazione e di azione e la valorizzazione di moduli procedimentali che favoriscano la ricerca cooperativa e la scoperta di soluzioni adeguate alle problematiche sul tappeto, ma in ultima analisi, anche il superamento del mito dell’interesse pubblico, quale rassicurante punto di attacco di ogni funzione” e come sostenuto in questa sede l’interesse pubblico infatti muove da quella posizione e si modifica man mano che procede la negoziazione.
[42]
La gara, che deve valorizzare la concessione, non può essere lasciata al caso
ma ogni volta deve essere preventivamente programmata e disegnata in modo da
raggiungere gli obiettivi di efficienza che
[43] Vedi COSTA G. e MORI P. A, Introduzione alla teoria dei giochi, Il Mulino, Bologna, 1994.
[44] Cfr. COMPORTI G. D., Op. cit., p. 279. Il nuovo codice ha aperto una stagione “diffidente verso atteggiamenti mentali inflessibili e regole valide in ogni caso […]. Essa implica non solo la rinuncia a criteri standard di valutazione e di azione e la valorizzazione di moduli procedimentali che favoriscano la ricerca cooperativa e la scoperta di soluzioni adeguate alle problematiche sul tappeto, ma in ultima analisi, anche il superamento del mito dell’interesse pubblico, quale rassicurante punto di attacco di ogni funzione”.
[45]
Sulla configurazione della discrezionalità amministrativa crescente vedi
MICHIARA P., Le convenzioni tra pubblica
amministrazione e terzo settore. Considerazioni sulle procedure selettive a
concorrenza limitata nell’ambito dei rapporti a collaborazione necessaria,
I.E. R.I., Roma 2005, p. 377 e ss.. L’A. analizza i procedimenti di
aggiudicazione del terzo settore che si caratterizzano per la scarsezza di
disciplina normativa e per la peculiarità del servizio ad personam.
[46] Vedi l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, Determinazione n. 8 dell’11 ottobre 2007, per una interpretazione coerente con l’analisi economica del diritto sulla vigenza del diritto di prelazione una volta intervenuta l’eliminazione dall’ordinamento per effetto del secondo decreto correttivo (D.lgs 113/07).
[47] Uno studio degli incentivi e dei possibili meccanismi distributivi nella procedura con il promotore in RICCHI M. e GEMINIANI L., PPP, Finanza di Progetto e Diritto di Prelazione. Clausole negoziali a difesa dai rischi di limitazione della concorrenza, working paper, Second Annual conference SIDE-ISLE 2006, http://www.side-isle.it/it/roma06/pdf/WPRicchi.pdf .
[48] Sull’analisi delle inefficienze prodotte dal diritto di prelazione si rinvia a FIDONE G., Un’applicazione di Analisi Economica del Diritto: la procedura per la scelta del Concessionario nel c.d. Project Financing, SIDE working paper, 2005.
[49] PING HO S., Government policy on PPP financial issue: bid compensation and financial renegotiation, manuscript of a PPP book chapter, 2006. L’Autore dimostra quale debba essere l’efficiente valore del premio da assegnare ai concorrenti di una gara per l’aggiudicazione di un contratto di PPP, in modo tale da non deprimere lo stimolo all’innovazione o dissuadere dal partecipare alla gara.
[50] Cfr. MORI P. A., Op cit., p. 58 e ss.
[51] Cfr. VINTI S., I procedimenti amministrativi di valutazione comparativa concorrenziale: la diversificazione delle regole e la tutela dei principi, Padova, 2002, p. 1195 e ss.
[52] Ipotesi indicata dall’Autorità per la vigilanza sulle opera pubbliche nella Determinazione n. 1 del 2003.
[53] L’opera che ha introdotto in Italia la riflessione sulle tipologie di gara per l’affidamento dei contratti pubblici è di CAFAGNO M., op. cit., p. 355, e indica come “la dottrina nuovamente consiglia l’elaborazione di formule ibride che, raccogliendo stadi alterni, sappiano sommare i pregi ma non i difetti delle gare completamente anonime o delle gare ad offerte esclusivamente palesi.”.
[54] La tecnica di strutturazione di una gara è chiarita in: KLEMPERER P., Op. cit., Journal of Economic Perspectives, V. 16, N. 1, Winter 2002, p. 169-189; IDEM, Bidding Markets, UK Competition Commission, June 2005.
[55] Si veda la direzione intrapresa dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in GIAMPAOLINO L., Una nuova politica per le opere pubbliche in Italia: le difficoltà da una iper-regolamentazione, Forum OICE, novembre 2007, p. 5, dove si legge: “L’Autorità guarda alla materia degli appalti in una luce nuova, come strumento funzionale al mercato inteso come valore de promuovere tutelare.”.
[56] La necessità di disegnare delle gare per “catturare” l’innovazione dal mercato in OGC, Finding and procuring innovative solutions, 2007, http://www.ogc.gov.uk/documents/Finding_and_Procuring_Innovative_Solutions_(3).pdf, ultima consultazione 2 gennaio 2008.
[57] Cfr. DEMSETZ H., Barriers to Entry, Discussion Paper, Department of
Economics UCLA, January 1981.
[58] KLEMPERER P., What Really Matters in Auction Design,
Journal of Economic Perspectives, V. 16, N. 1, Winter 2002, p. 172 e ss. .
[59] La necessità di una politica di incentivazione dei concorrenti nelle operazioni in finanza di progetto è presente con rilievo nel documento dell’ Unità Tecnica Finanza di Progetto - UFP -, 10 Temi per migliorare il ricorso alla finanza di progetto, 2005 nel sito www.utfp.it/docs/documenti/10_Temi_PF.pdf, p. 22.
[60] Per uno studio dedicato ai un meccanismi rivolti ad immunizzare l’anticoncorrenzialità generata dal diritto di prelazione vedi RICCHI M. e GEMINIANI L., PPP, Finanza di Progetto e Diritto di Prelazione. Clausole negoziali a difesa dai rischi di limitazione della concorrenza., SIDE-ISLE Second Annual Conference Roma, LUISS, 20 e 21 ottobre 2006, disponibile su http://www.side-isle.it/it/roma06/pdf/WPRicchi.pdf, ultima consultazione 27 dicembre 2007.
[61] Ibidem. Il meccanismo che riduce od elimina l’anticoncorrenzialità causata dall’assegnazione del diritto di prelazione al promotore è utilizzabile anche per correggere gli effetti negativi sulla gara degli incentivi economici riconosciuti all’innovatore.
[62] COMPORTI G. D., Op. cit., p. 278, segnala come nel sistema anglosassone, tradizionalmente incline all’esercizio della discrezionalità, viene sindacato il non uso della discrezionalità amministrativa (abdication of power) da parte della PA.
[63] Le prime riflessioni sul dialogo competitivo in: FRACCHIA F. e CARROZZA L., “Il difficile equilibrio tra flessibilità e concorrenza nel dialogo competitivo disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE”, 2004, in www.giustamm.it; SAMBRI S., Il dialogo competitivo: ambito di applicazione e portata innovativa nel sistema normativo degli appalti pubblici, Convegno IGI, 13 luglio 2004; PALLOTTINO M., La concessione nelle nuove direttive sugli appalti, Convegno IGI 13 luglio 2004; CLARICH M., Il dialogo competitivo come forma di collaborazione tra pubblico e privato, Seminario Comitato 4P, Roma 27 settembre 2005.
[64] Si veda anche DG Internal Market and Services, Explanatory Note - Competitive Dialogue - Classic Directive, CC/2005/04_rev 1 of 5.10.2005, in http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dir-dialogue_en.pdf, ultima consultazione 2 gennaio 2008.
[65] L’art. 29, comma 5 e 6 della Direttiva 18/2004/CE consente espressamente l’uso di soluzioni diverse per la creazione di una nuova proposta: “L’amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finche non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a
presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase finale di
dialogo…” .
[66] Sul tema della tutela dell’Intellectual Property Right nelle gare si veda OGC, Op.cit., p. 29 e ss.