Legalità costituzionale ed autotutela amministrativa

(In corso di Pubblicazione in Il Foro italiano, 2008, V)

Nicola Pignatelli

Assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Scuola Superiore S.Anna di Pisa.

 

 

Sommario: 1. Pubblica amministrazione e sindacato di costituzionalità. – 2. L’autotutela dinanzi all’incostituzionalità derivata dell’atto amministrativo.  – 3. Un riscontro: l’illegittimità comunitaria dell’atto amministrativo. – 4. Una eccezione: l’obbligatorietà dell’annullamento d’ufficio. – 5. Le modalità di esercizio dell’autotutela a seguito di illegittimità costituzionale. – 6. Una breve casistica.   

 

1. La posizione della Pubblica amministrazione dinanzi al principio di legalità costituzionale evoca la problematica della “diffusione” del controllo di costituzionalità sulle leggi “al di fuori” del momento giurisdizionale; in altre parole il binomio amministrazione/legittimità costituzionale sembrerebbe riproporre la antica questione del ruolo (complementare) della Pubblica amministrazione rispetto al sindacato costituzionale in via incidentale. In realtà è noto come l’autorevole e suggestiva tesi di Onida (Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi, Milano, 1957), che affermava in capo alle amministrazioni il dovere di disapplicazione di una legge ritenuta palesemente illegittima, non abbia trovato seguito nelle evoluzioni del sistema di giustizia costituzionale (cfr. M. Magri, La legalità costituzionale dell’Amministrazione, Milano 2002) ; coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno, infatti, l’obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalità, visto che l’ulteriore dimensione della legalità costituzionale ha il proprio presidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte costituzionale.

Tuttavia, posto tale monopolio sul controllo delle leggi, verrebbe da chiedersi cosa accada quando la Pubblica amministrazione assista alla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto amministrativo. In altre parole si tratta di soffermarsi, nel più ampio scenario delle tensioni tra Pubblica amministrazione e sindacato costituzionale, sullo specifico profilo delle relazioni tra legalità costituzionale e autotutela amministrativa. Ancora più pragmaticamente si tratta di capire cosa possa o debba fare una amministrazione a “seguito” di una sentenza di illegittimità costituzionale e quindi se la originaria natura discrezionale dell’autotutela amministrativa subisca una limitazione alla luce della natura superiore della legalità in gioco, quella costituzionale.

La sequenza giuridico-temporale, che qui interessa, è così sintetizzabile: a) adozione di un atto amministrativo sulla base di una norma x; b) mancata impugnazione dell’atto amministrativo da parte di uno dei soggetti interessati, lesi dall’atto amministrativo; c) sopravvenienza della dichiarazione di incostituzionalità della norma x, sulla base della quale l’atto è stato emanato; d) valutazione da parte dell’amministrazione procedente dell’impatto della pronuncia costituzionale sull’atto amministrativo ai fini dell’esercizio dei poteri di autotutela (generalmente nella specie dell’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies l. 241/1990).

 

2. Nella ricostruzione della giurisprudenza amministrativa un atto emanato sulla base di una norma (successivamente) dichiarata illegittima è qualificabile come viziato in via derivata (o sopravvenuta) e quindi riconducibile al regime processuale dell’annullabilità, dovendo, invece, certamente escludersi il regime della inesistenza e quindi la logica della rimozione ipso iure dell’atto stesso. Non può negarsi, però, come nel periodo precedente alla dichiarazione di incostituzionalità l’atto risulti conforme alla norma (non ancora dichiarata incostituzionale) e quindi legittimo, dovendo così essere il ricorrente a provocare l’incostituzionalità della norma e quindi la illegittimità dell’atto in via derivata, attraverso una impugnazione per motivi di incostituzionalità. Tuttavia, spesso, accade che il soggetto privato, anche per scarsa cultura costituzionale dei propri difensori, non si accorga della illegittimità della norma, non attivando il giudizio amministrativo (e quindi neppure provocando incidentalmente la dichiarazione di incostituzionalità); l’atto amministrativo, decorsi i termini per l’impugnazione, diviene, così, inoppugnabile.

Nulla esclude, però, che successivamente, a seguito di diversa vicenda processuale, sopravvenga una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma sulla base della quale l’atto è stato emanato. In tal caso, però, l’esaurimento del rapporto (per decadenza) rappresenta un muro alla retroazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. Sembra evidente, in tale sequenza, come ciò che manchi sia un giudizio amministrativo, all’interno del quale il giudice possa dare seguito alla pronuncia di incostituzionalità, attraverso il potere giurisdizionale di annullamento.

Ciò che, invece, rimane a presidio potenziale della legalità costituzionale è il potere dell’amministrazione procedente di “fare giustizia da sé”, ossia il potere di auto-impugnazione e auto-annullamento dell’atto, il cui vizio si è palesato ex post a seguito della sentenza della Corte (cfr. Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2001, n. 1695, in Foro amm., 2001, 406). Si tratta di capire, però, se il potere di autotutela si configuri come vincolato al cospetto del superiore principio della legalità costituzionale o se rimanga immutato nella sua natura discrezionale.

Storicamente l’autotutela amministrativa è sorta in intima connessione con il principio di legalità, potendosi parlare di una «equiparazione della soggezione dell’amministrazione alla legge e di quella del giudice alla stessa legge» (così B.G. Mattarella, Il principio di legalità e l’autotutela amministrativa, Relazione al 53° Convegno di studi amministrativi, Varenna 20-22 settembre 2007). Portando alle estreme conseguenze tale assunto potrebbe sostenersi un parallelismo tra l’obbligo del giudice di sollevare una questione di costituzionalità su una norma di dubbia legittimità e l’obbligo dell’amministrazione di annullare in autotutela atti amministrativi viziati di incostituzionalità in via derivata. Potrebbe così prospettarsi un eccezionale annullamento doveroso da parte della Pubblica amministrazione, imposto dalla superiorità della legalità costituzionale; la natura discrezionale del potere di autotutela rimarrebbe, così, connessa al mero principio di legalità in senso stretto.

E’ noto come generalmente l’illegittimità di un atto, pur costituendo un necessario presupposto dell’annullamento d’ufficio, non possa essere sufficiente a rimuoverlo, dovendo sussistere un interesse pubblico all’annullamento (al di là del mero ripristino della legalità). Tuttavia la giurisprudenza amministrativa ha individuato alcune ipotesi, in cui l’interesse pubblico all’annullamento é in re ipsa; si pensi, ad esempio, all’illegittimità dei provvedimenti vincolati nell’an e nelle modalità di esercizio o all’illegittimità dei provvedimenti che provocano un esborso di denaro pubblico (cfr. anche, in materia di autotutela tributaria, Tar Toscana, 22 ottobre 1999, n. 767, in Foro it., 2001, 27 ss.). Potrebbe sostenersi, a maggior ragione, che la necessità di ripristinare la legalità costituzionale e più specificatamente la necessità di non continuare a dare attuazione a norme dichiarate incostituzionali, attraverso atti amministrativi applicativi, rappresenti di per sé una condizione sufficiente per l’annullamento d’ufficio.

Certamente questa impostazione avrebbe come conseguenza una sorta di caccia sul territorio agli atti adottati nel periodo di vigenza della legge incostituzionale; un rimedio che appare eccessivo (M. Magri, La legalità costituzionale, cit., 374) e «suppletivo rispetto alle ordinarie istanze giurisdizionali» (Tar Toscana, 22 ottobre 1999, n. 767, in Foro it., 2001, III, 27).

Tra l’altro una considerazione contraria a tale prospettiva può trarsi dallo stesso sistema di giustizia amministrativa. La doverosità dell’annullamento d’ufficio risulterebbe, infatti, in dissonanza sistemica con la logica dell’annullabilità, dei termini di decadenza e quindi della inoppugnabilità dell’atto. Non avrebbe senso ritenere l’atto amministrativo, divenuto viziato (a seguito di una pronuncia della Corte), inattaccabile per l’esaurimento del rapporto ma doverosamente soggetto ad annullamento da parte della Pubblica amministrazione. Se fosse vero l’assunto della primazia (assoluta) della legalità costituzionale dovrebbe sostenersi, infatti, che il vizio di incostituzionalità derivata potrebbe essere fatto valere anche una volta decorsi i termini di impugnazione; in altre parole, il principio di legalità costituzionale dovrebbe stravolgere non solo la natura dell’autotutela ma anche quella del processo amministrativo. Tuttavia visto che non stravolge questa ultima, non si vede la ragione per cui dovrebbe imporre alla Pubblica amministrazione uno (straordinario) obbligo di auto-annullamento.

Inoltre, una ulteriore considerazione si desume dal modello di giustizia costituzionale. La doverosità del potere di autotutela dovrebbe sussistere solo se fosse vero che le amministrazioni hanno l’obbligo di sindacare (ai fini della disapplicazione) la legittimità delle leggi che sono chiamate ad applicare; in questo caso sarebbero (anche) obbligatoriamente tenute a dare seguito alle sentenze della Corte costituzionale, analogamente all’attività di un qualsiasi giudice in un processo. Vista, come già detto, la impermeabilità del sistema a tale ricostruzione di diffusione del sindacato costituzionale (criticata già da C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1967, 319), tale obbligo sembra cadere.  

L’annullamento d’ufficio, anche quando l’atto risulta viziato per incostituzionalità derivata, conserva la propria natura discrezionale (come scriveva, già all’inizio degli anni ’60, A. Cervati, Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità delle leggi sull’atto amministrativo, in Giur. cost., 1963, 1231). L’atto amministrativo emanato sulla base di una norma vive e continua a vivere nell’ordinamento giuridico di vita propria rispetto al momento normativo;  l’atto una volta generato si distacca dalla norma per entrare nel sistema dei rimedi di giustiziabilità, nella logica della impugnazione processuale (secondo il regime dell’annullabilità) e dell’auto-impugnazione (secondo le regole dell’autotutela). Le vicende che riguardano ed investono le norme non producono effetti necessari ed automatici sugli atti. Una pronuncia di incostituzionalità produce i propri effetti, in via derivata, sull’atto amministrativo, nei limiti delle regole del processo e, per quanto ci riguarda, dell’autotutela. Già il Consiglio di Stato (Ad. Pl., 8 aprile 1963, n. 8, in Giur. cost., 1963, 1214 ss.), in una delle prime pronunce sulle interazioni tra sindacato costituzionale ed atti amministrativi, parlava, infatti, di «autonomia» del momento normativo rispetto a quello amministrativo, affermando chiaramente che «non esiste tra legge e l’atto amministrativo un rapporto di consequenzialità, quale si ravvisa ad esempio tra l’atto preparatorio e l’atto finale di un procedimento amministrativo dove la caducazione del primo travolge il secondo». In questa logica può sostenersi che la legalità costituzionale trova il proprio presidio naturale nel sindacato di costituzionalità e non in ogni forma di tutela dell’ordinamento giuridico, in cui vengono in gioco altri principi (anch’essi di rango costituzionale), come, ad esempio, quanto all’autotutela amministrativa, l’affidamento dei terzi e la certezza del diritto, idonei ad arginare un seguito ed una applicazione cieca delle pronunce di illegittimità delle norme, come può desumersi da una recente giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3458 in www.giustizia-ammnistrativa.it; Tar Calabria, 5 ottobre 2007, n. 1721, in www.giustizia-amministrativa.it).

 

3. Una conferma della autonomia delle forme di tutela amministrativa può riscontrarsi anche in relazione all’esercizio del potere di autotutela dinanzi alla illegittimità comunitaria dell’atto amministrativo (su cui cfr., per tutti, R. Musone, Il regime di invalidità dell’’atto amministrativo anticomunitario, Napoli, 2007), ossia in relazione ad una altra ipotesi in cui il parametro di legittimità dell’atto è rappresentato da una norma di rango sovra-legislativo, potendosi parlare anche in questo caso di una legalità “ulteriore”.

Il Consiglio di Stato (sez. IV, 5 giugno 1998, n. 918, in Urb. app., 1998, 1342 ss.), in realtà, eè giunto ad affermare come l’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo anticomunitario dovrebbe configurarsi (straordinariamente) come un potere «vincolato», sul presupposto che l’unico limite alla irruzione del diritto comunitario nel nostro ordinamento è rappresentato dai principi fondamentali e dai diritti inviolabili della persona umana; i principi relativi all’annullamento d’ufficio, non avendo il medesimo rango costituzionale, dovrebbero così soccombere. L’annullamento in autotutela dinanzi all’illegittimità comunitaria non risponde in questa logica «ad una mera esigenza di ripristino della legalità (del tipo di quella delineabile nelle altre ipotesi di autotutela amministrativa) ma» costituisce «l’adempimento di un preciso obbligo internazionale legittimamente assunto dallo Stato italiano alla stregua dell’art. 11 Cost. rispetto al quale le eventuali implicazioni correlate a situazioni interne di diritto non possono assumere rilevanza» (così A. Barone, nota a Cons. di Stato, sez. I, parere 9 aprile 1997, n. 372/97, in Foro it., 1999, III, 334. In senso analogo si era già espresso Cons. St., sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54, in Cons. Stato, 1996, I, 43). Tuttavia nella giurisprudenza amministrativa si sono palesati indirizzi discordanti (Tar Lazio, 7 ottobre 1996, n. 1834, in Urb. app., 1997, 335 ss.; Corte conti, sez. I, 2 aprile 1997, n. 372, in Riv. Corte conti, 1997, 166 ss.; Cons. St., sez. I, parere 9 aprile 1997, n. 372/97, in Foro it., 1999, III, 334.), anche prima di una recente pronuncia della Corte di giustizia (13 gennaio 2004, C-453/00, Khune), che ha fatto chiarezza sulla problematica (cfr. in senso analogo Corte giust., 12 febbraio 2008, C- 2/06, Kempter).

Nel caso di specie si era chiesto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia se una amministrazione pubblica fosse obbligata a rimuovere un proprio provvedimento definitivo quando una successiva sentenza della stessa Corte avesse palesato l’erroneità della interpretazione di una norma comunitaria sulla base della quale era stato emanato. La risposta è stata negativa. Il potere di autotutela amministrativa non si trasforma da potere discrezionale a potere vincolato quando l’atto amministrativo è viziato per illegittimità comunitaria; in questa prospettiva, anche dinanzi a questo vizio “speciale”, l’annullamento d’ufficio rimane subordinato alla valutazione della sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione, alla ponderazione dell’interesse pubblico con gli interessi privati in gioco, alla ponderazione del valore della certezza del diritto e dell’affidamento, che rappresentano principi generali dell’ordinamento comunitario. I presupposti del potere di autotutela non possono risolversi così nel mero accertamento della illegittimità comunitaria, come ha affermato successivamente anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1414, in ww.giustizia-amministrativa.it; Cons. St., sez. VI, 3 marzo 2006, n. 1023, in Urb. app., 2006, 695 ss.; Id., sez. IV, 20 maggio 2005, n. 2566 in  Foro amm.-Cons. Stato, 2005, 1563; Id., sez. VI, 16 febbraio 2005, n. 516, in Dir. proc. amm., 2005, 797). Anche in questo caso sembra ribadita l’autonomia (ossia, una certa resistenza) del momento amministrativo e dei suoi rimedi rispetto al primato del diritto comunitario, aderente naturalmente al momento normativo.     

Soltanto in via eccezionale, secondo la Corte di giustizia, sarebbe rilevabile una “deroga” (alla regola della discrezionalità dell’autotutela), a presidio dell’effettività del diritto comunitario, sussistendo un obbligo alla rimozione sulla base di quattro condizioni: 1) il diritto nazionale deve riconoscere all’amministrazione la possibilità di riesaminare la decisione divenuta definitiva; 2) la decisione deve aver acquisito carattere definitivo in seguito ad una sentenza di un giudice non appellabile; 3) tale sentenza deve fondarsi su una interpretazione del diritto comunitario rivelatasi erronea alla luce di una pronuncia successiva della Corte di giustizia; 4) l’interessato deve presentare una richiesta di riesame.

 

4. Non può negarsi, però, come il potere di autotutela dinanzi alla legalità costituzionale non abbia sempre una natura discrezionale, potendosi prospettare anche in questo caso una “deroga”; l’amministrazione procedente non è sistematicamente libera nella decisione di esercitare tale potere a seguito di una sentenza della Corte costituzionale.

Solo se l’autotutela fosse sempre discrezionale sarebbe generalizzabile l’indirizzo secondo cui è inammissibile il ricorso per l’impugnazione del rifiuto dell’amministrazione di annullare d’ufficio un proprio atto, adottato in esecuzione di una norma incostituzionale (cfr. Cons. St., sez. VI, 21 gennaio 1997, n. 99, in Cons. St., 1997, I, 109 ss.).  In questa logica risulterebbe, in ogni circostanza, debole la posizione del privato che decidesse di sollecitare la amministrazione procedente ai fini della valutazione del seguito di una pronuncia di illegittimità, visto che mancherebbe qualsiasi possibilità per il giudice di sindacare il rifiuto a provvedere. Non sarebbe così prospettabile, attraverso un ricorso avverso il rifiuto, una sorta di ottemperanza del giudicato costituzionale (cfr., più in generale su tale problematica,  Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 1989, in Foro amm., 1990, 2320 ss.; G. Todini, Ricorso per esecuzione di giudicato in ottemperanza a pronunce “additive” della Corte costituzionale, in Foro amm., 1990, 2321 ss.; A. Lojodice, Profili di un’eventuale esecuzione del giudicato costituzionale, in AA.VV., Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 197 ss.).  

In realtà sono individuabili delle ipotesi in cui l’amministrazione è obbligata ad esercitare il potere di autotutela e rispetto alle quali si apre uno spazio di intervento del sindacato giurisdizionale. A questo proposito risulta utile l’art. 30, 3° comma, l. 87/1953, secondo cui «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». Sembra, infatti, convincente la tesi secondo la quale tale norma non si rivolga soltanto al giudice ma anche alla pubblica amministrazione, segnando un «limite esterno» per la funzione amministrativa, un vincolo pro futuro, ossia «il”non potere” l’amministrazione stessa, agire nuovamente in difformità dal giudicato costituzionale» (così M. Magri, La legalità costituzionale, cit., 375). In questa logica può parlarsi di un effetto conformativo del giudicato costituzionale, capace di affievolire la discrezionalità.

Quanto, infatti, agli atti amministrativi che non sono ad effetti istantanei (come una sanzione amministrativa o un atto impositivo) ma dispongano per l’avvenire, può prospettarsi una ipotesi di autotutela doverosa.

Nel caso in cui un atto, adottato sulla base di una norma incostituzionale, non venga impugnato, questo potrebbe generare l’adozione di altri atti dello stesso procedimento o comunque atti connessi o collegati, la cui esistenza potrebbe essere successiva alla sopravvenienza della sentenza di illegittimità costituzionale. Si tratterebbe di questa sequenza temporale: a) adozione di un atto y sulla base di una norma x; b) decorso dei termini di impugnazione; c) sopravvenienza della pronuncia di illegittimità costituzionale della norma x; d) adozione degli atti connessi o collegati all’atto y.

In questo caso la Pubblica amministrazione, nel momento di adozione degli atti connessi o collegati, non farebbe altro che applicare nuovamente la norma x, già dichiarata incostituzionale. Sarebbe in tal senso palese la violazione dell’art. 30, 3° comma, l. 87/1953, alla luce del quale tale norma (in quanto dichiarata illegittima) non può trovare più applicazione. Di conseguenza il potere di autotutela amministrativa perderebbe la sua natura discrezionale per manifestarsi come un obbligo di provvedere, al fine di eliminare (o correggere) gli atti adottati dopo la sentenza di illegittimità costituzionale. In questa logica il ricorso contro il rifiuto della amministrazione procedente di agire in autotutela sugli atti connessi o collegati non potrebbe essere dichiarato inammissibile, potendo il giudice sindacare tale rifiuto, annullarlo e condannare a provvedere, visto che si tratterebbe comunque di atti viziati per violazione di legge (nella specie dell’art. 30, cit.).

Evidentemente nel caso in cui la Corte costituzionale si pronunci nel senso della illegittimità pura, producendo la caducazione della norma x, dovrebbe generalmente prospettarsi un obbligo a provvedere nel senso, come già detto, dell’annullamento d’ufficio (art. 21 nonies l. 241/1990) degli atti connessi e collegati; nel caso in cui, invece, la pronuncia sia di natura interpretativa o manipolativa, l’autotutela potrebbe assumere una molteplicità di forme, connesse alla “imprevedibilità” dell’impatto della sentenza della Corte sull’atto amministrativo, essendo certamente prospettabile un obbligo a provvedere ma non necessariamente nel senso dell’annullamento d’ufficio ma eventualmente, ad esempio, della rettifica (o, magari, della stessa convalida).

Deve rimanere fermo che in questi casi la scelta dell’amministrazione procedente non può ritenersi insindacabile, potendo il giudice verificare le modalità di adeguamento degli interessi pubblici in gioco al giudicato costituzionale e più specificatamente al vincolo imposto dall’art. 30, 3° comma, l. 87/1953 (in questo senso cfr. M. Magri, La legalità costituzionale, cit., 379).

 

5. Posto che la natura del potere di autotutela è generalmente discrezionale (e solo eccezionalmente doverosa), è necessario soffermarci sulle modalità di esercizio, una volta che l’amministrazione procedente abbia liberamente deciso di esercitarlo.

In primo luogo deve precisarsi come più probabilmente l’autotutela possa assumere la forma dell’annullamento d’ufficio, a seguito di una sentenza di illegittimità costituzionale pura, come nell’ipotesi in cui sia dichiarata incostituzionale la norma attributiva del potere amministrativo, ossia il fondamento stesso dell’atto. Soltanto in via eccezionale pronunce di tipo interpretativo o manipolativo potrebbero incidere sulla norma (attributiva o regolativa del potere), a cui è ancorato l’atto, generando le condizioni per forme diverse dal mero annullamento d’ufficio, idonee a correggere ed adeguare il contenuto dell’atto stesso al giudicato costituzionale.

Più specificatamente, l’annullamento d’ufficio, dinanzi ad un giudicato costituzionale, è «soggetto a tutti i suoi ordinari presupposti e limiti, in particolare all’esigenza di accurata ponderazione dell’interessato sacrificato nel destinatario favorevole, anche in relazione all’affidamento suscitato come conseguenza del trascorrere del tempo e all’entità del costo da questi supportato in comparazione con l’interesse pubblico, astratto e concreto, al ripristino della legalità, in applicazione del principio generale della proporzionalità» (così Cons. St., 9 giugno 2006, n. 3458, in www.giustizia-amministrativa.it).

Deve inoltre precisarsi come «non si configura, rispetto all’Amministrazione, nessuna ipotesi di decadenza dalla possibilità di far valere» il vizio di incostituzionalità derivata (così Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3458, in www.giustizia-amministrativa.it). Il potere di autotutela, a seguito di una pronuncia di incostituzionalità, non incontra i medesimi limiti in cui si imbatte il potere di annullamento di un giudice amministrativo a seguito della medesima pronuncia di incostituzionalità.  

L’annullamento giurisdizionale dell’atto emanato sulla base di una norma (successivamente dichiarata) incostituzionale non può essere esercitato sia nell’ipotesi (a) in cui si sia già formato un giudicato sull’atto stesso, prima che la sentenza della Corte ne abbia generato il vizio, sia nell’ipotesi (b) in cui l’atto sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini. In altre parole, non è possibile adire il giudice amministrativo ai fini dell’annullamento, dopo la sentenza di incostituzionalità della norma sulla base della quale l’atto è stato precedentemente adottato, quando l’atto sia stato già impugnato per motivi diversi e su di esso si sia formato giudicato e quando l’atto non sia stato impugnato. In entrambi i casi il rapporto può dirsi “esaurito” e gli effetti delle sentenze della Corte sopravvenuti alla adozione dell’atto non possono retroagire fino ad investirlo.

In una diversa logica l’annullamento in autotutela non incontra il limite della inoppugnabilità: non «può sostenersi che il rapporto sarebbe esaurito in virtù della inoppugnabilità dell’atto conseguente al decorso del termine di impugnazione in sede giurisdizionale, in quanto, (…), l’inoppugnabilità lascia integro il potere di intervento in autotutela dell’Amministrazione» (Tar Calabria, 5 ottobre 2007, n. 1721, in www.giustizia-amministrativa.it); è evidente che l’annullamento d’ufficio non può essere compresso nei sessanta giorni, nel termine di decadenza, potendo essere esercitato, anche in questo caso, «entro un termine ragionevole» (art. 21 nonies l. 241/1990), sul presupposto che il fattore tempo relativo alla impugnazione di parte assume una valenza assai diversa rispetto alle logiche dell’autotutela ossia dell’auto-impugnazione.

Quanto, invece, alla sussistenza di un giudicato, relativo all’atto solo successivamente rivelatosi incostituzionale, può dirsi che questo rappresenti un muro anche per l’annullamento in autotutela, sul presupposto che gli effetti del giudicato amministrativo si espandono nel nostro ordinamento in ogni direzione, diversamente dalla logica della inoppugnabilità che si risolve nel divieto di impugnazione fuori termine nei confronti del destinatario dell’atto e quindi non nei confronti dell’amministrazione procedente. In questo senso sembra esemplificativo il contenuto dell’art. 68 DPR 297/1992, in materia di autotutela tributaria, che esplicita normativamente il limite del giudicato.

 

6. La casistica è certamente multiforme ed in essa si annida la complessa problematica della modulazione temporale degli effetti dell’autotutela. La naturale retroazione ex tunc dell’annullamento d’ufficio, fuori dai casi doverosi, di cui si è detto, può apparire economicamente gravosa, come nell’ipotesi in cui sia dichiarata incostituzionale la stessa composizione di un organo; in tal caso l’amministrazione, dinanzi alla illegittimità sopravvenuta, si troverebbe a dover pesare l’opportunità di eliminare anche gli atti stessi adottati in precedenza da quell’organo, con un incontrollabile effetto a cascata. Analogamente, nell’ipotesi in cui venga dichiarata incostituzionale la disciplina relativa all’elezione dei membri di un collegio (cfr. G. Borzellino, Illegittimità costituzionale di norme e validità di atti amministrativi, in Foro amm., 1962, III,14 ss.), sembra particolarmente difficoltoso pensare, accanto allo scioglimento del collegio, all’annullamento degli atti precedentemente adottati.

Una diversa valutazione, più immediata, rispetto alle norme sulla “genesi” del potere, può invece essere fatta per le ipotesi in cui venga dichiarata incostituzionale una norma sulla base della quale si regga un atto amministrativo ad effetti istantanei o maggiormente puntuali (e non quindi una intera struttura amministrativa e tutta la sua attività già esercitata); si pensi alla irrogazione di una sanzione amministrativa o ad un atto che impone un obbligo o un comportamento nei confronti di un privato. In tal caso l’amministrazione competente potrà più serenamente provvedere alla eliminazione dell’atto e dei suoi effetti. Analoga considerazione può valere per una disciplina relativa alla installazione di impianti di telefonia mobile; la pronuncia di illegittimità può indurre il Comune competente ad annullare le autorizzazioni già rilasciate (cfr. la vicenda decisa da  Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3458, in www.giustizia-amministrativa.it). Nello stesso senso, alla luce di una sentenza di illegittimità costituzionale, può essere revocata una concessione (cfr. Tar Calabria, 5 ottobre 2007, n. 1721, in www.giustizia-amministrativa.it). La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto opportuno l’esercizio del potere di autotutela anche nell’ipotesi in cui è stata dichiarata incostituzionale la disciplina relativa alla composizione di una commissione di concorso, prospettando la surroga dei candidati e la ripetizione del concorso (Tar Sicilia, 2 agosto 1993, n. 478, in Trib. amm. reg., 1993, 3853 ss.).

Una ulteriore vicenda significativa sembra essere quella che ha visto il CSM chiamato a valutare gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale (sent. 245/2007) di alcune norme in materia di ordinamento giudiziario, nella parte in cui non prevedevano che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi potessero partecipare i magistrati con certi requisiti. Infatti, sulla base di tali norme erano stati adottati provvedimenti di esclusione dalle procedure concorsuali. Tuttavia, una volta sopraggiunta la sentenza di illegittimità costituzionale della norma sulla base della quale tali provvedimenti erano stati adottati, il CSM si è trovato a valutare la possibilità di adeguare l’assetto degli interessi in gioco al giudicato costituzionale. Tale valutazione, però, ha avuto esito negativo. Si è ritenuto inopportuno annullare gli atti di conferimento degli incarichi direttivi, come quello della procura nazionale antimafia; anche in tal caso è sembrato insormontabile il problema della sorte degli atti posti in essere medio tempore, come quelli adottati dal procuratore nazionale. Inoltre, relativamente alle procedure concorsuali non ancora concluse, si è negata la riapertura dei termini per quei magistrati che non avevano presentato domanda, perché originariamente (ossia prima della pronuncia della Corte) non in possesso dei requisiti richiesti; quanto a questo secondo caso, ha evidentemente prevalso la necessità di immediata copertura degli uffici (ossia, il “buon andamento” della amministrazione della giustizia) sulle aspettative individuali dei magistrati esclusi (su questa pronuncia sia consentito rinviare a N. Pignatelli, Le «norme anti-Caselli»: l’illegittimità costituzionale, l’atto amministrativo e gli esclusi, in Foro it., 2007, I, 2653 ss.) .

Questa decisione è stata adottata dal plenum del Consiglio, con una maggioranza di 16 a 7. Il dato numerico della deliberazione, che evidentemente manca per altre amministrazioni procedenti di natura diversa (e non assembleare), sembra utile a far emergere la tensione che si annida dietro la discrezionalità dell’esercizio del potere di autotutela, specialmente quando entra in gioco la legalità costituzionale; sembra, per di più, sintomatico di tale tensione il fatto che, nella vicenda ricordata, il vice-presidente del CSM sia finito in minoranza. Tuttavia anche in questo caso viene ribadita la autonomia della tutela amministrativa (modulata secondo i propri principi) rispetto al momento normativo e alle sue sorti.