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Consiglio di Stato
N. prot. Sez. atti normativi
1750/2007
Gab. n. 1/07
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture - Schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Il Consiglio
Vista la relazione prot. n. 0005066 in data 5 aprile 2007 e pervenuta il successivo 26 aprile, con la quale il Ministero delle infrastrutture -
Ufficio legislativo -chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine allo
schema di decreto legislativo indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed
udito il relatore Gianpiero Paolo CIRILLO;
Premesso e Considerato
1- Lo schema di decreto legislativo in esame, deliberato
dal consiglio dei ministri nella seduta del 25 gennaio 2007 in sede
preliminare, e successivamente trasmesso alla conferenza unificata, che ha
espresso il proprio parere in data 15 marzo 2007, apporta modifiche al decreto
legislativo 12 aprile del 2006 n. 163, recante il Codice di contratti pubblici
relativi al lavori, servizi e forniture.
Esso è stato predisposto
ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile del 2005 n. 62, che
consente l’adozione di disposizioni correttive ed integrative del Codice entro
due anni dalla sua emanazione.
Il presente é stato
preceduto da un primo decreto legislativo correttivo (il decreto legislativo 26
gennaio del 2007 n. 6), sul quale vi è stato il parere della sezione consultiva
per gli atti normativi, espresso nell’adunanza del 28 settembre 2006.
Con il presente decreto
l’amministrazione dichiara di voler proseguire l’opera di “revisione progressiva” della complessa disciplina adottata nel 2006
“con una formula che consente di
distinguere i singoli “moduli”, corrispondenti ad autonome fasi del complessivo
processo di riordino nell’arco di tempo per il quale ciò è consentito dalla
legge delega”.
Ad avviso
dell’amministrazione, la legge delega consente il riordino progressivo per
offrire possibilità di confronto alle categorie e ai rappresentanti
istituzionali di settore, oltre che per realizzare un effettivo riscontro tra i
contenuti dei provvedimenti proposti, prima, e adottati, poi, dal governo.
Con gli adeguamenti
predisposti l’amministrazione intende realizzare una più profonda conformazione
dell’ordinamento alle esigenze di matrice comunitaria, ossia di apertura del
mercato e di sana e corretta concorrenza tra gli operatori economici. Inoltre
intende soddisfare l’esigenza di snellimento delle procedure, “rimuovendo” ogni pericolo di
incrostazione burocratica o comunque non funzionale al conseguimento delle
esigenze sopra indicate di trasparenza e apertura del mercato”.
2- Dalla lettura
dello schema predisposto dall’ufficio legislativo del Ministero delle
Infrastrutture si ricava che un primo gruppo di disposizioni correttive
interessano istituti giuridici la cui concreta applicazione era stata già
oggetto di sospensione.
Salvo l’esame analitico
di ciascuna di esse, le principali
modifiche riguardano: la procedura negoziata con bando ed é tesa ad
eliminare dall’ordinamento la possibilità per le stazioni appaltanti di
ricorrere a due ipotesi che potrebbero limitare la concorrenza per il rischio
di indeterminatezza che é sotteso alla loro stessa previsione, laddove non
consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi; la procedura
negoziata senza bando, laddove si elimina la possibilità di estendere ai lavori
l’istituto della ripetizione di servizi analoghi; il dialogo competitivo,
laddove si intende introdurre a favore delle amministrazioni pubbliche che
intendono ricorrere a questo strumento innovativo il conforto del parere del
maggiore organo consultivo in materia di contratti pubblici; l’accordo quadro,
laddove si ritiene, al fine di garantire una maggiore concorrenza nel mercato,
che lo stesso sia limitato, nel caso di lavori, esclusivamente alle
manutenzioni e che sia escluso per la progettazione e per gli altri servizi di
natura intellettuale, in considerazione della specificità degli stessi; la
modifica dell’articolo 110, tesa ad eliminare un vuoto normativo, laddove
estende ai concorsi di idee sotto soglia comunitaria la procedura di
affidamento di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice, già prevista per i
concorsi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1
del medesimo articolo 91; la modifica dell’articolo 124, comma 3 , con
riferimento agli obblighi delle stazioni di pubblicare l’avviso sui risultati
della procedura di affidamento sui siti informatici; la modifica relativa
all’articolo 143, con l’inserimento del comma 7 bis, laddove prevede la possibilità di un prezzo di restituzione
dell’opera al concedente per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione;
dello schema vanno altresì segnalate le modifiche relative agli articoli 161 e
163 del Codice, tese a realizzare un più ampio ed efficace ricorso alla finanza
di progetto per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici.
Parimenti vanno
segnalate le disposizioni volte a rafforzare la tutela del lavoro, con riguardo
segnatamente alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori
nell’esecuzione dei contratti pubblici.
Particolarmente
interessante, almeno nelle intenzioni e salvo il rilievo tecnico di cui oltre,
appare poi la modifica che assegna al regolamento generale la disciplina
uniforme, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni, della
tutela dei diritti dei lavoratori, dandosi una maggiore incisività al ruolo del
Ministero del lavoro nei rapporti con l’osservatorio di contratti pubblici.
3- E’ stato
riportato il contenuto più significativo del decreto correttivo nonchè le
ragioni che hanno ispirato il Governo a predisporlo, in quanto proprio dalla
natura delle modifiche proposte scaturisce il primo problema di ordine
generale, ossia in che misura sia legittima la prassi dell’utilizzazione
ripetuta della delega con riferimento ai decreti integrativi e correttivi di
precedenti decreti delegati.
3.1. Sul
punto sono necessarie alcune considerazioni generali.
Se si osserva la storia
della legislazione recente è facile osservare che,mentre in passato le deleghe
legislative erano per lo piu’ utilizzate per realizzare riforme di singoli
microsettori dell’ordinamento (si pensi alla codificazione, alla materia
tributaria, all’attuazione della disciplina di origine comunitaria), negli anni
novanta si registra una vistosa tendenza ad utilizzare lo strumento della
delega per perseguire alcuni grandi obiettivi di tipo strategico,
tradizionalmente riservati al procedimento legislativo ordinario, come il
risanamento economico, l’adeguamento alle regole della concorrenza, il
recepimento della normativa comunitaria, le grandi riforme dell’amministrazione.
Orbene, l’art. 14 della legge 23 agosto n. 400, che disciplina i decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, disegnando l’articolazione del procedimento di approvazione e il rapporto con le Commissioni parlamentari e con il Presidente della Repubblica, che procede alla emanazione, nulla dispone in ordine alle deleghe correttive.
Si deve inoltre
constatare il silenzio della legge sulla natura e i limiti del potere
correttivo, poiché, il Parlamento, nei casi in cui lo ha previsto, si è
limitato a richiamare i medesimi principi e criteri direttivi relativi alla
delega principale, oltre alla previsione del termine, anche quando ha stabilito
la delega “correttiva” con una disposizione successiva alla legge contenente
la delega “principale”, senza specificare in alcun modo in che cosa
debba consistere l’attività di correzione.
Soltanto in un caso
(l’art.1 comma 6 della legge n.62 del 2005, in materia di Codice del consumo)
si stabilisce che la proposta di decreto correttivo deve prevedere una
relazione motivata da presentare alle Camere circa le disposizioni su cui
intende intervenire e le ragioni della modifica.
Dal canto suo, la Corte
costituzionale, pur ritenendo conforme all’art. 76 della Costituzione la tecnica
del ricorso al decreto correttivo, per lungo tempo non ha avuto modo di
chiarire se tale tipologia di decreti legislativi avesse dei limiti maggiori (o
diversi) rispetto ai decreti legislativi principali; e in particolare se i
decreti correttivi dovessero avere un contenuto esclusivamente correttivo
rispetto alle norme poste mediante il decreto legislativo “principale”,
che non potrebbero essere quindi fatto oggetto di un vero e proprio
ribaltamento (Corte cost., 23 maggio 1985 n. 156; Corte cost. 14 dicembre 1994
n. 422).
Qualche indicazione più
specifica circa l’ampiezza del potere di correzione si trova nella sentenza n.
425 del 2000, laddove la Corte costituzionale, ponendosi in contrasto con la
tendenza dominante che considera assimilabili i due termini, sembra ritenere
più estesi i margini di azione del Governo ove la legge delega usi
l’espressione “disposizioni integrative e correttive” anzichè il termine
“disposizioni correttive”.
Con la sentenza n. 206
del 26 giugno 2001, il giudice delle leggi affronta in maniera espressa il
problema, laddove, pur escludendo che la potestà legislativa delegata di
integrazione e correzione possa essere esercitata solo per fatti sopravvenuti,
ha distinto tra presupposti e “ratio”del potere di interpretazione e
correzione. Secondo la Corte l’istituto si presta ad essere utilizzato “soprattutto
in occasione di deleghe complesse,il cui esercizio può postulare un periodo di
verifica, dopo la prima attuazione, e dunque la possibilità di apportare
modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate, sulla base anche
dell’esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro emanazione,
senza la necessità di fare ricorso ad un nuovo procedimento legislativo
parlamentare”.
In particolare ha
escluso che il potere correttivo abbia la stessa estensione del potere delegato
sulla base del quale e’ stato emanato il decreto legislativo “principale”.
Infatti nella medesima sentenza, si afferma che il decreto correttivo può
intervenire “solo in funzione di correzione o integrazione delle norme
delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la
prima volta, della delega “principale””.
Quanto alla dottrina, anch’essa è dell’avviso che tale ultima fase
della delega sia volta a garantire un periodo di “collaudo” della nuova
disciplina e a favorire così la gradualità e la flessibilità propria delle
regolamentazioni delle complesse società contemporanee.
3.2. Sembra
dunque che si possa concludere nel senso che dottrina e giurisprudenza
concordino su due punti: il primo è che la delega per interventi correttivi
deve essere espressamente formulata dal legislatore; la seconda è che la “ratio”
di essa è quella di consentire un breve periodo di sperimentazione delle
riforme normative più complesse prima di radicarle definitivamente
nell’ordinamento giuridico.
Venendo dunque alla
delineazione del sistema, l’Adunanza Generale ritiene di dover pervenire a tali
conclusioni.
Anzitutto, la
delegazione ad emanare disposizioni integrative correttive di precedenti
decreti deve ritenersi autonoma rispetto alla delega principale, pur essendo
normalmente collocata nello stesso testo legislativo e pur essendo sottoposta
ai medesimi principi e criteri direttivi. Inoltre la finalità della previsione
di un intervento correttivo e integrativo di decreti emanati sulla base della
delega principale é quella di consentire una prima sperimentazione applicativa
di questi, sperimentazione che sembra assumere i connotati di un presupposto
indispensabile.
Ciò evidentemente è in
linea con quella attenzione alla qualità anche sostanziale della legislazione
che è da tempo all’attenzione del Parlamento e del Governo.
Ovviamente, a maggior
ragione, deve ritenersi non solo possibile ma doveroso un intervento volto a
garantire la qualità formale, e in particolare l’eliminazione di illegittimità
costituzionali o comunitarie nonché di errori tecnici, illogicità,
contraddizioni.
A tale conclusione non
può opporsi la mancanza di una espressa previsione di un tale limite, poiché la
possibile disciplina procedimentale dello stesso (come nel caso del Codice del
consumo) appare, piuttosto che una eccezione, la traduzione di un principio
generale di rilevanza costituzionale circa il corretto riparto della funzione
legislativa fra Governo (così tassativi e circoscritti) e Parlamento.
Quanto alla possibilità
di attribuire una efficacia estensiva del potere del Governo all’endiati “correzione
e integrazione”, non sembra che si possa andare oltre al semplice
ampliamento dell’oggetto del primo decreto legislativo a quei profili della
materia delegata – come individuato nei criteri base – trascurati in prima
attuazione.
3.3. Nel
caso del decreto in esame, il potere correttivo è stato esercitato sulla base
dell’articolo 25 della legge 18 aprile del 2005 n. 62, comma 3, che stabilisce:
“entro due anni dalla data di entrata in
vigore di decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate
disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui
all’articolo 1, commi 2, 3 e 4”. Inoltre l’articolo 1, comma 5 della
medesima legge delega stabilisce: “entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
5 bis”.
Sicché, per il potere
correttivo non sono stati previsti principi e criteri direttivi diversi da
quelli della delega principale.
E’ dunque alla stregua
dei principi fin qui delineati che va valutato il decreto legislativo all’esame
dell’Adunanza Generale.
4- Riguardo
agli emendamenti allegati al parere negativo della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto del 1997, n. 281, espresso
nella seduta del 15 marzo 2007, si osserva che gran parte delle questioni
sollevate attengono al riparto delle competenze legislative fra Stato e
regioni, riparto su cui il Consiglio di Stato si è già pronunciato e che sono
al vaglio della Corte costituzionale.
5- Si passa
ora ad esaminare lo schema del testo in via analitica.
5.1
Articolo 1, comma 1, n. 1 dello schema (“all’articolo 56, comma 1, la lettera b) e la
lettera c) sono soppresse”).
Si prevede la
soppressione di due ipotesi di procedura negoziata previo bando, in particolare
le lett. b) e c) dell’art. 56 del Codice.
Al riguardo sul piano
tecnico va segnalato che per i servizi le ipotesi di procedura negoziata di cui
all’art. 56, lett. b) e c) del Codice erano già previste dal
d.lgs. 157 del 1995: la modifica ha dunque una notevole incidenza sostanziale.
Nella prospettiva dei
limiti del potere correttivo, si deve tuttavia presumere che sia stata attentamente
valutata, sulla base delle esperienze fatte, la effettiva necessità di una
nuova più restrittiva disciplina, rispetto a quella comunitaria. Sarebbe stata
peraltro opportuna una adeguata motivazione in proposito.
In ogni caso si esprime
parere negativo in base alle considerazioni svolte nel paragrafo 3 del presente
parere.
5.2
Articolo 1, comma 1, n. 2 e articolo 2, comma 1, n. 25 dello schema (all’articolo 57, comma 5,
la lettera b) è sostituita dalla seguente (rectius “all’art”): “b) per nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione
appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base
e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo
una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso
alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi
alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del
contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è
computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle
soglie di cui all’articolo 28.”).
Si prevede la soppressione
di una ipotesi di procedura negoziata senza bando, in particolare quella di cui
all’articolo 57, comma 5, lettera b),
limitatamente ai lavori (la cd. ripetizione di lavori analoghi).
Si tratta indubbiamente
di innovazione sostanziale, che tuttavia appare fondata sul forte rischio di
abusi cui la disposizione notoriamente si presta.
Tale ipotesi di
procedura negoziata viene invece espressamente prevista per gli appalti
relativi a beni culturali, mediante novella all’art. 204 del Codice degli
appalti. (art. 2, comma 1, n. 25 dello schema).
Peraltro, nel
disciplinare quest’ultima fattispecie, ne è stato ampliato l’ambito temporale
rispetto al diritto comunitario. Difatti si prevede che il triennio decorra
dall’ultimazione del lavoro dell’appalto iniziale. Secondo la direttiva, al
contrario, la possibilità di procedura negoziata per lavori analoghi è ammessa
entro tre anni dalla “conclusione”
dell’originario appalto, e la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che “conclusione” significa “stipulazione” del contratto, cioè
momento dell’incontro della volontà delle parti, e non, invece, “ultimazione” del primo appalto.
Con questa seconda
accezione si rischia di ampliare a dismisura la possibilità di procedura
negoziata, in quanto il triennio decorrerebbe non da un momento certo (la
stipulazione del primo contratto), ma da un momento incerto (la ultimazione dei
lavori oggetto del primo appalto).
Afferma infatti la Corte
di giustizia che “l’art. 7 n. 3 lett. e)
della direttiva 93/37/Cee autorizza il ricorso alla procedura negoziata, senza
pubblicazione preliminare di un bando di gara, per nuovi lavori consistenti
nella ripetizione di opere simili affidate all’impresa aggiudicataria di un
primo appalto; l’ultima frase di tale disposizione tuttavia precisa che si può
ricorrere a questa procedura limitatamente «al triennio successivo alla
conclusione dell’appalto iniziale»; alla luce di un confronto delle versioni
linguistiche di tale disposizione, occorre intendere l’espressione «conclusione
dell’appalto iniziale» nel senso della conclusione del contratto iniziale e non
nel senso della conclusione dei lavori sui quali verte l’appalto” (C. giust. CE, 14 settembre 2004 C 358/2002).
Siffatta previsione
appare pertanto in contrasto con il diritto comunitario.
5.3 Articolo 1, comma 1, n. 3 dello schema (all’articolo 58, al comma 1, alla fine, aggiungere
il seguente periodo “Il ricorso al
dialogo competitivo per lavori, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, è consentito previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che viene reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II è altresì richiesto il
parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi
entro trenta giorni dalla richiesta.”).
Si prevede che il
dialogo competitivo, per i lavori, ad esclusione dei lavori relativi a
infrastrutture strategiche, è consentito previo parere del C.S.LL.PP.
Non è chiaro se si
intende dire che il dialogo competitivo è escluso per le infrastrutture
strategiche ed ammesso per gli altri lavori, previo parere, ovvero che il
dialogo competitivo per i lavori richiede il parere del C.S.LL.PP. salvo nel
caso delle infrastrutture strategiche, per le quali può farsi senza detto
parere.
La portata della norma
andrebbe pertanto chiarita con una formulazione più congrua, presumibilmente
corrispondente alla seconda ipotesi. Nel qual caso, peraltro, l’Adunanza
Generale esprime forti perplessità sulla esclusione del parere relativamente
alle opere strategiche. Infatti il parere di un organo tecnico appare quando
mai opportuno per le opere più importanti per l’economia del paese e quando
l’amministrazione non abbia ancora maturato un disegno compiuto su come
affrontare l’opera. Sicchè esigenze di speditezza non sembrano sufficienti a
giustificare l’esclusione, anche in considerazione del breve termine previsto.
A proposito di
quest’ultimo, vanno soppresse le parole “che
viene reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta”, che sono una mera
ripetizione, atteso che già alla fine del nuovo periodo si afferma che “I citati pareri sono resi entro trenta
giorni dalla richiesta”.
A tal proposito è
opportuno aggiungere che, nel caso il parere non venga espresso nel termine
suindicato, l’Amministrazione può comunque procedere. Sicchè all’espressione da
ultimo indicata va aggiunto “decorso il quale l’Amministrazione può comunque
procedere”.
5.4
Articolo 1, comma 1, n. 5 dello schema (all’articolo
110, dopo la parola “proporzionalità”, sono inserite le parole “con la
procedura di cui all’articolo 91, comma 2).
La novella estende ai concorsi di progettazione sotto soglia le procedure di cui all’art. 91, comma 2.
Si deve osservare che
l’art. 91, comma 2, rinvia a sua volta alle procedure di cui all’art. 57 comma
6, stabilendo che l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti.
Per evitare rinvii a
catena, la norma va riformulata come segue: “secondo
la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei”.
5.5 Art. 1, comma 1, n. 7 dello schema (all’articolo 143, dopo il comma 7, è aggiunto il
seguente comma: 7-bis. “Il
piano economico-finanziario può prevedere un prezzo di restituzione dell’opera
al concedente, per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione”).
Nella disciplina attuale
delle concessioni di lavori pubblici, si prevede solo che il piano economico
finanziario debba indicare l’eventuale valore residuo non ammortizzato.
La modifica incide
indubbiamente sulla sostanza dell’istituto, riducendo sensibilmente il rischio
del concessionario, già avvantaggiato dalla eliminazione dei limiti alla
integrazione del prezzo e alla durata del contratto.
In tale contesto essa
appare poco coerente con i principi comunitari della materia.
Sotto il profilo
interno, poi, la previsione di un prezzo di restituzione può mascherare una
integrazione iniziale (“prezzo”) per le quali non vi siano le necessarie
disponibilità finanziarie. Ciò può indurre ad avviare opere senza una reale
copertura, con gli effetti distorsivi ben noti e che la legge 109 ha cercato a
suo tempo di scongiurare (opere non finite, aumento dell’indebitamento).
Pertanto in ordine a
tale modifica si esprime parere negativo.
5.6 Articolo
1, comma 1, n. 8, lett. d) dello schema
(all’articolo
253: d) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti commi: “1-quater. Per i
contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e
speciali, le disposizioni dell’articolo 58 si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all’articolo 5. 1-quinquies. Per gli appalti di lavori
pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli
articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3 si applicano alle procedure i cui bandi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo”.
Le proposte modifiche
incidono sul differimento dell’entrata in vigore di alcune disposizioni del
Codice.
In particolare, viene
ulteriormente differita, rispetto alla data del 1° agosto 2007, stabilita dal
primo decreto legislativo correttivo, l’entrata in vigore del dialogo
competitivo (sia nei settori ordinari che nei settori speciali, e per tutti i
tipi di appalti), nonché della liberalizzazione dell’appalto – concorso e
dell’appalto integrato (per i lavori pubblici nei settori ordinari).
Entrambi gli istituti si
applicheranno alle procedure i cui bandi o avvisi siano successivi all’entrata
in vigore del regolamento generale di cui all’art. 5 del Codice.
Tale differimento non è
giustificato sul piano tecnico poichè -sia l’art. 58 (dialogo competitivo) sia
gli artt. 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3 (appalto concorso e appalto integrato),
sono norme self executing che non
rinviano, per la loro operatività, al regolamento.
5.7 Art. 2, comma 1, n. 4 (all’articolo 32, comma 1, alla lettera g), le parole “gara bandita ed effettuata dal promotore” sono sostituite con le
parole “gara bandita ed effettuata
dall’amministrazione che rilascia il permesso di costruire”).
La modifica chiarisce,
correttamente, che la gara va bandita non dal promotore, ma
dall’amministrazione che rilascia il permesso di costruire. Si suggerisce una
ulteriore modifica, dopo le parole “sulla
base della progettazione presentata”, inserire le parole “dal promotore”. Il testo verrebbe come
segue:
32, comma 1, lett. g) “lavori pubblici da realizzarsi da parte dei
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via
diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale
del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo
16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
dell’articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in
relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del
permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando
all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di
costruire, la progettazione preliminare delle opere. All’esito della gara
bandita ed effettuata dall’amministrazione
che rilascia il permesso di costruire sulla base della progettazione
presentata dal promotore, il
promotore può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara,
diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario, entro quindici giorni
dalla aggiudicazione, corrispondendo all’aggiudicatario il 3% del valore
dell’appalto aggiudicato”.
In connessione con la
modifica proposta relativa alle opere di urbanizzazione di importo “sopra soglia”, l’Adunanza Generale
giudica opportuno richiamare la questione interpretativa che si pone riguardo
al comma 8 dell’articolo 122, concernente il procedimento di esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria di importo “sotto soglia”.
In tale comma si dispone
che a queste opere non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32,
comma 1, lettera g), quando “correlate al singolo intervento edilizio
assentito”, potendo in tale caso essere realizzate direttamente, sempre a
scomputo dei contributi dovuti, dai titolari del permesso di costruire.
La questione
interpretativa riguarda il significato della locuzione “correlate al singolo intervento edilizio assentito”.
Se, infatti, essa è
intesa in senso letterale, cioè riferita ad opere di urbanizzazione primaria
strumentali soltanto al singolo edificio, la fattispecie è difficilmente
rinvenibile in fatto, risultando obbiettivamente difficile che vi siano opere
di urbanizzazione primaria di tale natura, con la conseguenza di una incerta e
assai difficile applicabilità della norma, pure volta a facilitare la diretta e
più rapida realizzazione di opere essenziali, come quelle di urbanizzazione
primaria, quando di minore importo.
Nell’articolo 122, comma
8, d’altro lato, la fattispecie risulta definita in modo diverso da quella di
cui nell’articolo 32, comma 1, lettera g),
poiché in questa ci si riferisce ai “titolari del permesso di costruire”
mentre, nella norma in esame, tale
locuzione non è riprodotta e ci si riferisce non al “permesso di costruire” ma allo “intervento edilizio”, richiamando,
inoltre, la più ampia nozione di “assenso”
invece di quella di “permesso”, ciò
che, considerata anche l’ampiezza delle “Definizioni
di interventi edilizi” di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 380 del 2001
(comprendenti, con gli “interventi di urbanizzazione primaria”, anche
quelli di “ristrutturazione urbanistica” individuati come “quelli rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi…”), può far dedurre che le opere sotto soglia siano
rapportabili anche ad un intervento edilizio maggiore di quello riferibile ad
un solo edificio oggetto di singolo permesso di costruire quando il “singolo intervento edilizio assentito”
si configuri come intervento complesso ma unitario, afferente, cioè, ad una
fattispecie più ampia di quella del solo edificio in quanto distinto da
unitaria funzionalità per il profilo edilizio-urbanistico.
In questo quadro, alla
luce delle dette incertezze e difficoltà poste dalla locuzione normativa in
esame, si prospetta all’Amministrazione la valutazione dell’opportunità di un
intervento correttivo, ipotizzabile sia nella espunzione della locuzione dal
testo ovvero in una sua integrazione idonea a precisare la fattispecie.
In questa seconda
ipotesi, e viste le suesposte considerazioni sulla configurabilità
dell’intervento edilizio “singolo”
quale “unitario”, o meglio, unificato
dalla singola funzionalità per il profilo edilizio-urbanistico, l’integrazione
(fermo il verificato importo sotto soglia dell’intervento) potrebbe definirsi
aggiungendo, dopo la parola “assentito”,
le seguenti: “anche attuativo di un lotto
funzionale di piani urbanistici esecutivi”.
5.8
Articolo 2, comma 1, n. 6, lett. b) e n. 7, lett. a). (a) il comma
3 è soppresso; b) il comma 5 e sostituito dal seguente: “i
consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quale
consorzi anche il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio e sia il consorziato;in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile”;
Si tratta di disposizioni che coordinano meglio gli attuali art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7, del Codice.
Infatti per i consorzi
stabili, disciplinati dall’art. 36, il divieto di partecipazione alla medesima
gara del consorziato a titolo personale e quale partecipante al consorzio,
anziché essere affermato nell’art. 36, per mero refuso era affermato nell’art.
37. La novella ricolloca la norma nella sede più congrua.
Si deve tuttavia
segnalare che l’art. 36, comma 5, che riguarda i consorzi stabili, per
l’inosservanza del divieto richiama l’art. 353 c.p.
Invece l’art. 37, comma
7, che prevede l’identico divieto per i consorzi fra società cooperative, non
richiama l’art. 353 c.p.
Si tratta di refuso che
però comporta una disparità di trattamento sotto il profilo del regime penale.
Sicché: o il richiamo
dell’art. 353 c.p. viene soppresso nell’art. 36, comma 5 (potendo anche
apparire superfluo, stante l’autonoma operatività dell’art. 353 c.p.), o viene
effettuato anche nell’art. 37, comma 7.
Il richiamo all’art. 353
c.p. può avere una sua utilità per obbligare la stazione appaltante a
trasmettere gli atti alla competente procura della Repubblica, in caso di
inosservanza del divieto, per le valutazioni di competenza.
5.9 Articolo 2, comma 1, n. 9 dello schema (all’articolo 55, comma 6, dopo le parole “Alle
procedure ristrette” sono soppresse le seguenti parole: “per l’affidamento di
lavori pubblici”).
La norma ora vigente dispone che alle procedure ristrette per l’affidamento di lavori pubblici sono invitati tutti i soggetti che ne fanno richiesta, salvo quanto previsto dall’art. 62 e dall’art. 177.
Tale previsione mutua la
disciplina della c.d. legge Merloni, che trasforma sostanzialmente la procedura
ristretta in procedura aperta, in quanto vanno invitate tutte le imprese che ne
fanno richiesta e non solo quelle scelte dalla stazione appaltante (come è per
il diritto comunitario).
L’art. 62 del Codice
consente però la procedura ristretta comunitaria (con scelta delle imprese
rimessa alla stazione appaltante) negli appalti di servizi e forniture di
qualunque importo, e negli appalti di lavori di importo superiore a quaranta
milioni di euro.
Inoltre l’art. 177
consente la procedura ristretta comunitaria (con scelta delle imprese rimessa
alla stazione appaltante) per le infrastrutture strategiche.
La proposta modifica,
che sopprime nell’art. 55, comma 6, le parole “per l’affidamento di lavori pubblici”, è dunque fonte di equivoci.
Se lo scopo è quello, di
restringere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nelle procedure
ristrette anche per servizi e forniture, allora occorre operare non solo
sull’art. 55, comma 6, ma anche sull’art. 62 del Codice.
In tal caso, peraltro,
si pone il problema del superamento dei limiti dell’intervento correttivo,
essendo evidente il carattere sostanziale della modifica.
5.10 Articolo 2,
comma 1, n. 15 (all’articolo 118, apportare le
seguenti modificazioni: a) al comma 1 sostituire le parole “sono tenuti a seguire” con le seguenti:
“sono tenuti ad eseguire”;
b)all’inizio del comma 11 sono inserite le parole “Per i lavori”).
L’art. 118 del Codice
disciplina il subappalto, mutuando l’art. 18, l. n. 55/1990, che a suo tempo fu
dettato per i lavori e fu in prosieguo espressamente richiamato per i servizi,
le forniture, nonché i settori speciali.
L’art. 118, comma 11,
considera subappalto ai fini della normativa antimafia le forniture con posa in
opera e i noli a caldo.
Con la novella, si vuole
precisare che tanto vale solo per i lavori, e non anche per servizi e
forniture. Tale restrizione – che è indubbiamente sostanziale - potrebbe essere in contrasto con le finalità
della disciplina antimafia, pertanto esige di ulteriore riflessione da parte
dell’Amministrazione circa l’effettiva necessità della modifica.
5.11 Art.
3, comma 1, n. 1 dello schema (all’articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole “requisiti
soggettivi” sono inserite le parole “compresa la
regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”).
La novella inserisce
nell’art. 5, co. 5, del Codice, tra le materie oggetto del regolamento, e in
particolare tra i requisiti soggettivi, la regolarità contributiva attestata
nel d.u.r.c.
Va segnalato che la
previsione sembra superflua, o comunque necessita di un coordinamento con
l’art. 38, co. 3, primo periodo, secondo inciso, che già si occupa del d.u.r.c.
e della sua rilevanza ai fini dell’affidamento ed esecuzione dell’appalto. Non
si comprende, pertanto, come il regolamento possa disciplinare la regolarità
contributiva attestata nel d.u.r.c. in modo difforme da quanto prescrive la
citata previsione.
5.12 Art.
3, comma 1, n. 2 dello schema (all’articolo
5, comma 5, dopo la lettera s) è inserita la seguente lettera: “s-bis) tutela
dei diritti dei lavoratori)”.
Inserisce nell’art. 5,
comma 5, del Codice, tra le materie oggetto del regolamento, la “tutela dei diritti dei lavoratori”.
La previsione appare
troppo ampia e generica ed è possibile fonte di equivoci e confusione, in
quanto la tutela pubblicistica dei lavoratori nei cantieri edili è materia già
disciplinata da norme primarie e secondarie di derivazione comunitaria
ampiamente articolate.
Inoltre la tutela “dei diritti” dei lavoratori, attiene al
contratto civilistico di lavoro subordinato, e non sembra opportuno
delegificare tale materia.
Giova inoltre ricordare
che l’art. 36 bis della legge 4
agosto 2006, n. 248, ipotizza un futuro testo unico in tema di sicurezza e
salute dei lavoratori. Né va tralasciato che nella scorsa legislatura il
relativo progetto di codificazione ebbe il parere sfavorevole di questo
Consesso, trattandosi di materia che, per certi aspetti, rientra nella
legislazione concorrente di Stato e Regioni; e nelle materie di legislazione
concorrente, come è noto lo Stato non ha più competenza regolamentare.
Dunque il regolamento
relativo agli appalti pubblici non è la sede appropriata per una disciplina di
così ampio respiro che secondo lo stesso legislatore necessita di una raccolta
in uno specifico testo unico, se non addirittura in un vero e proprio Codice.
Giova sottolineare che
non è in discussione la filosofia ispiratrice delle modifiche in materia di
sicurezza e tutela del lavoro, e che anzi la rilevata inadeguatezza dello
strumento prescelto intende appunto sottolineare la dignità che meritano i
diritti dei lavoratori.
5.13 Art. 3,
comma 1, n. 3 dello schema (all’articolo 7, comma 3, le parole
“dei Ministeri interessati” sono sostituite dalle parole “del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati”).
La novella incide
sull’art. 7, comma 3, laddove la norma prevede la collaborazione tra
Osservatorio e Ministeri interessati, dando una posizione differenziata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale rispetto agli altri Ministeri
interessati. Essa non ha un contenuto innovativo.
5.14 Art. 3, comma 1, n. 6, lett. a) dello schema (all’articolo 40, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: “Le SOA nell’esercizio
dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono
funzioni di natura pubblicistica. Le attestazioni dalle stesse rilasciate
costituiscono atto pubblico a fini penali. Prima del rilascio delle attestazioni,
le SOA verificano tutti i requisiti dell’impresa richiedente”).
La novella incide sulla
natura dell’attività delle SOA esplicitando che si tratta di attività di natura
pubblicistica e che le attestazioni sono “atto
pubblico a fini penali”.
Si suggerisce di
sopprimere l’inciso “a fini penali”,
di modo che la norma risulti così formulata: “Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori
di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica. Le attestazioni
dalle stesse rilasciate costituiscono
atto pubblico”.
In tal modo, rimarrebbe
chiaro, in coerenza con la previsione che le SOA esercitano una funzione
pubblicistica, che le attestazioni sono atto pubblico a tutti gli effetti, e
non solo a quelli penali.
Ciò del resto, non
farebbe che confermare l’attuale quadro giurisprudenziale. Allo stato, infatti,
le attestazioni si inseriscono in un rapporto pubblicistico, con conseguente
impugnabilità davanti al g.a., e ciò in coerenza con il rapporto tra SOA e
Autorità di vigilanza e con la possibilità per l’Autorità di annullare le
attestazioni SOA.
6- Appare
opportuno, infine, segnalare taluni refusi ed errori materiali rinvenibili nel
Codice, che andrebbero eliminati.
Essi sono:
1) articolo 5, co. 9, il rinvio corretto non è al co. 7 ma al co. 8 del
medesimo articolo;
2) articolo 241, comma 6, sostituire le
parole “in aggiunta ai casi di astensione
previsti dal codice di procedura civile” con le parole “in aggiunta ai
casi di ricusazione degli arbitri previsti dall’articolo 815 del codice di
procedura civile”;
3) articolo 243, comma 4, sostituire le parole “per i motivi previsti dall’art. 51 del codice di procedura civile”
con le parole “per i motivi previsti
dall’articolo 815 del codice di procedura civile”.
L’alternativa possibile
potrebbe essere: “per i motivi previsti
dall’articolo 241, comma 6”.
Il testo attuale
dell’art. 241, comma 6, parla di “astensione”
degli arbitri, facendo evidente riferimento alla disciplina dell’arbitrato nel
c.p.c. anteriore alla novella del d.lgs. n. 40 del 2006; tuttavia con tale
novella non è più prevista l’astensione, ma solo la ricusazione degli arbitri
(art. 815). E’ opportuno adeguare la norma del Codice;
4) articolo 253, comma 3, alla fine
sono aggiunte le parole “nei limiti di compatibilità con il presente
codice”.
L’art. 253, comma 3,
ultimo periodo, fa salva la vigenza del capitolato generale di opere pubbliche,
fino al nuovo capitolato generale. Ma tale salvezza deve avvenire solo nei
limiti di compatibilità con il Codice , atteso che il capitolato contiene
numerose disposizioni che sono incompatibili con il nuovo Codice. Sicchè onde
evitare equivoci è opportuno chiarirlo con norma espressa;
5) nell’intero Codice la parola
abbreviata “art.” è sostituita dalla
parola “articolo”. Si segnala che in
sede di pubblicazione del Codice nella G.U. ,in talune norme del Codice la
parola “articolo” è stata sostituita
dalla parola “art.”, il che non è
conforme ai criteri di redazione dei testi normativi;
6) articolo 176, comma 12, correggere il
richiamo all’articolo 2410 del codice civile, che diventa articolo 2412 ;
7) articolo 155, comma 4, aggiungere
dopo le parole non risulta aggiudicatario una virgola;
8) va, infine, ripristinato l’indice. Esso costituisce uno strumento quasi indispensabile per tutti gli operatori del settore.
7-
L’Adunanza Generale ritiene che il decreto correttivo costituisca un utilissimo
strumento per coordinare le norme sopravvenute all’approvazione del Codice,
inserendole nel corpo normativo di base ed evitando l’inconveniente delle norme
“estravaganti”, cui lo stesso Codice
aveva inteso rimediare.
Tanto più che è in corso
di adozione da parte del Governo il piano per la semplificazione e la qualità
della regolazione, a proposito del quale il presidente del Consiglio dei
Ministri, con nota dell’11 aprile 2006, ha raccomandato, ai fini dell’esercizio
della semplificazione normativa, l’utilizzo in via prioritaria, tra l’altro,
dei decreti correttivi di deleghe già esercitate.
I provvedimenti
legislativi che hanno direttamente o indirettamente inciso sul Codice vengono
di seguito elencati e sulle disposizioni singole vengono svolte talune
considerazioni.
Il decreto legge 4
luglio del 2006, n. 233,convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 incide
indirettamente sulle materie del Codice degli appalti, tramite:
a) la disciplina delle società in house;
b) l’abolizione dei minimi tariffari, anche per le tariffe
relative alla progettazione di opere pubbliche;
c) la disciplina dei compensi degli
arbitri.
Su ciascune delle indicate discipline
valgono le considerazioni che seguono.
7.1 In merito ai lavori, servizi e
forniture realizzati in house da
pubbliche amministrazioni, non si ritiene di dover fare osservazioni, poiché,
pur nella convinzione che la sede più naturale per disciplinarli sia proprio il
Codice, lo stato di fluidità della materia e la variabilità dei profili
oggettivi e soggettivi consigliano di rinviare la codificazione.
7.2 La previsione, per gli
appalti di progettazione, della non ribassabilità degli oneri di progettazione
esecutiva e della non ribassabilità dei minimi tariffari al di sotto del 20%,
consente invece all’Adunanza Generale talune considerazioni di natura tecnica.
Al riguardo, anteriormente
al decreto legge si desumeva dal Codice la inderogabilità dei minimi e la
inammissibilità di giustificazioni in relazione a ribassi superiori a quelli
consentiti.
La questione si pone in
termini diversi dopo l’entrata in vigore del decreto legge citato, il cui art.
2 abroga tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alle
attività libero professionali e intellettuali che sanciscano l’obbligatorietà
di tariffe fisse o minime. Inoltre viene aggiunto che nelle procedure ad
evidenza pubblica le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove
motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dei compensi per attività professionali.
Ne consegue la tacita
abrogazione:
- della previsione del
Codice che vieta il ribasso d’asta in relazione agli oneri di progettazione
esecutiva (art. 53, comma 3, ultimo periodo);
- della disciplina sulla
inderogabilità dei minimi tariffari (art. 92, comma 2, ultimi due periodi; art.
92, comma 4);
- della disciplina che
stabilisce il limite del 20% per il ribasso in materia di progettazione (art.
4, comma 12 bis, d.l. l. n. 65 del
1989).
E’ dunque opportuno
prevedere un’abrogazione espressa di tali disposizioni.
La norma abrogativa dovrebbe essere la
seguente:
“L’articolo 53, comma 3, ultimo periodo,
l’articolo 92, comma 2, ultimi due periodi, l’art. 92, comma 4, del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 16, e l’articolo 4, comma 12 bis, d.l. 2 marzo
1989, n. 65, convertito nella legge 26
aprile 1989, n. 155 si intendono abrogati con effetto dalla data di entrata in
vigore dell’articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
nella legge 4 agosto 2006, n. 248”.
Giova osservare che tale posizione è stata espressa anche dall’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici con numerosi e convincenti argomenti
(determinazione n. 4/2007).
7.3 L’Adunanza Generale,in
merito al compenso degli arbitri negli
arbitrati relativi a pubblici appalti, pure ritiene di dover svolgere delle
considerazioni di natura tecnica.
L’art. 24 del d.l. n. 223
del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, per il compenso degli arbitri
rinvia alla tariffa forense di cui al d.m. del 2004, stabilendo che tale
tariffa si applica a tutti gli arbitrati, anche previsti da leggi speciali, ivi compresi gli arbitri che non sono
avvocati.
Secondo
l’interpretazione letterale e secondo il principio della successione temporale
delle leggi , se ne dovrebbe desumere che la nuova previsione si applica anche
agli arbitrati in materia di pubblici appalti, così superando il Codice, che
invece per tutti gli arbitrati in materia di pubblici appalti (lavori, servizi,
forniture) - sia secondo il c.p.c. sia secondo il rito della camera arbitrale -
applica il d.m. del 2000, n. 398, che, come è noto, prevede compensi inferiori.
Si suggerisce
pertanto una modifica chiarificatrice
nel Codice:
All’articolo 241, comma 12, tra il primo e il secondo periodo inserire il seguente:
“Si applica l’articolo 24 del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248”.
All’articolo 243, comma
5, infine inserire il seguente periodo: <”Si applica l’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248”.
Nel
caso in cui invece si ritenesse di escludere gli appalti pubblici dalla
riforma, occorrerebbe volgere in
negativo le medesime proposizioni.
7.4 - La
legge 24 novembre del 2006, n. 286, di conversione del d.l. 3 ottobre del 2006,
n. 262, ha inserito ex novo, l’ articolo 2, di cui alcuni
commi incidono in materie del Codice.
Il comma 85, nel novellare l’art. 11, comma
5, l. 23 dicembre del 1992, n. 498, ha aumentato di due membri i componenti
dell’Autorità di vigilanza.
L’ultimo periodo
dell’art. 11, comma 5, lett. f), così
dispone: “La composizione del consiglio
dell’Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il
presidente dell’Autorità è scelto fra i componenti del consiglio”.
Tale aumento è in vigore
dal 29 novembre 2006, data di entrata in vigore della l. n. 286 del 2006, che
ha inserito tale norma.
La parte finale della
disposizione (“Il presidente
dell’Autorità è scelto tra i componenti del consiglio”) va coordinata con
quella che si trova nel Codice, secondo cui “l’Autorità
sceglie il presidente tra i propri
componenti”. Non sembra che la diversa formulazione comporti che la scelta
del Presidente debba avvenire a cura di un organo esterno o comunque diverso
dal collegio dei componenti dell’Autorità, in quanto se il legislatore avesse
voluto disporre in tal senso, avrebbe dovuto indicare anche l’autorità da cui
far derivare la nomina e disciplinare il relativo procedimento.
Peraltro, la concreta
applicazione della norma, che è nel frattempo intervenuta, è stata proprio nel
senso di individuare nel collegio dei componenti dell’Autorità l’organo
deputato ad eleggere il presidente.
Si suggerisce pertanto
di abrogare l’intera disposizione e di inserire il solo aumento dei componenti
nel comma 2 dell’art. 6 del Codice, sostituendo la parola “cinque” con
la parola “sette”.
7.5 La legge
finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre del 2006, n. 296) introduce
innovazioni, che incidono in via diretta o indiretta sulla disciplina contenuta
nel Codice.
In via diretta, vengono
novellate alcune disposizioni; in via indiretta vengono introdotti nuovi
istituti o fattispecie, ai quali trova in parte applicazione il Codice. Vengono
novellati gli artt. 86 e 87 in materia di valutazione del costo del lavoro e
del rispetto degli obblighi di sicurezza in sede di valutazione delle offerte
anomale (art. 1, comma 909).
Viene novellato l’art.
163, comma 1, del Codice (art. 1, comma 1020).
Vengono poi dettate
numerose norme che incidono sulla materia del Codice, ma senza novellarle.
Siffatta tecnica normativa appare discutibile, in quanto più correttamente si
sarebbe dovuto novellare il Codice anziché lasciare norme sparse ed
extravaganti, oltretutto non in una legge di settore, ma in una legge
finanziaria.
In sede di correttivo si può rimediare, inserendo nel Codice le novità della finanziaria
7.5.1 In
particolare per quanto riguarda la
capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi (art. 42 Codice
appalti), l’Adunanza Generale ritiene di dover fare le osservazione che
seguono.
In proposito, l’art. 1, comma 914, della
finanziaria 2007 dispone che al fine di assicurare la massima estensione dei
principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di
servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso,
rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi
tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante
contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
Invero, se non ci fosse
stata la disciplina specifica recata dalla finanziaria, la fattispecie ivi
contemplata sarebbe stata ammessa nei limiti di cui all’art. 49, Codice
(avvalimento di terzo soggetto per la prova dei requisiti di carattere
tecnico). In ogni caso è opportuno inserirla nel Codice.
Tuttavia, per evitare
che la innovazione possa essere intesa come deroga all’art. 49 del Codice, in
ordine sia alla prova del contratto di locazione finanziaria sia, soprattutto,
alle cautele antimafia che vanno adottate in tema di pubblici affidamenti,
sarebbe anche necessario richiamare tali disposizioni.
Più correttamente, la
disciplina in commento avrebbe potuto essere introdotta nell’art. 42 (che
disciplina i requisiti di capacità per i prestatori di servizi) con la seguente
formula: “1. All’articolo 42 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
4 bis. La stazione appaltante considera, in ogni caso,
rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi
tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio sia assicurata
mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi, a condizione
che nei confronti del locatore finanziario siano rispettate le condizioni e
requisiti di cui agli articoli 49 e 118.
2. L’articolo 1,
comma 914, della legge 27 dicembre del 2006, n. 296, è abrogato”.
7.5.2 Anche
per quanto riguarda, l’esecuzione con qualsiasi mezzo nell’appalto di lavori e
la locazione finanziaria (artt. 3 e 53, Codice), l’Adunanza Generale ritiene di
dover svolgere le considerazioni che seguono.
Secondo
l’art. 3, comma 7, l’appalto pubblico di lavori comprende anche l’esecuzione di
un’opera conforme alle esigenze del committente, con qualsiasi mezzo, e la lata definizione è idonea a ricomprendere anche il
leasing finanziario.
Si suggerisce quindi di inserire nel Codice – in un eventuale nuovo Capo della Parte II, Titolo III - la disciplina della locazione finanziaria per i lavori, espungendola dall’ambito della l. n. 296 del 2007.
7.6 La legge n. 717 del 1949
per l’arte negli edifici pubblici, di
recente rivitalizzata dal d.m. 23 marzo del 2006, in G.U. 29 gennaio 2007,
suggerisce le considerazioni che seguono.
Sarebbe opportuno inserire il contenuto di tale legge all’interno del
Codice, con conseguente abrogazione della stessa e di tutte le leggi successive
che la richiamano in tutto o in parte.
Andrebbe inoltre
coordinata la norma della legge del 1949, secondo cui “I progetti relativi agli edifici pubblici dovranno contenere
l’indicazione di massima di dette opere d’arte e il computo del relativo
importo” con i livelli della progettazione stabiliti dal Codice, e dunque
specificato se la indicazione delle opere d’arte e relativo computo di importo
vanno indicati nel progetto preliminare, definitivo o esecutivo.
La disciplina potrebbe essere inserita nella parte II, titolo III (disposizioni ulteriori per i lavori pubblici), in un apposito, nuovo capo dedicato all’arte negli edifici pubblici.
8- Pendono
nei confronti dell’Italia alcune questioni di legittimità comunitaria del
diritto italiano dei pubblici appalti, in ordine alle quali è prevedibile un
esito di condanna dell’Italia.
Più esattamente, la
causa C-412/04 Commissione delle Comunita europee contro Repubblica Italiana,
dove l’Avvocato generale, nel presentare le propri conclusioni, ha proposto
alla Corte di Giustizia la declaratoria d’inadempimento dell’Italia, laddove ha
adottato gli articoli 37 ter e 37 quater, nonché gli articoli 27, comma 2
e 28, comma 4 della legge 11 febbraio del 1994 n. 109.
Pertanto valuti
l’Amministrazione se sia il caso di emendare i corrispondenti articoli del
Codice ove non tengano conto dei rilievi fatti in sede comunitaria, al fine di
arrestare la procedura di infrazione.
Ciò vale in particolare
per la prelazione in favore del promotore, nel “project financing”
confermata nell’articolo 154 del Codice (che è comunque una sede impropria),
prelazione che anche sul piano sostanziale è inopportuna perché rende poco
appetibile la partecipazione alla gara e rischia così di sottrarre di fatto
alla concorrenza questo importante istituto.
P.Q.M.
Nei sensi sopra esposti
è il parere dell’Adunanza Generale.
Per estratto dal verbale
Il Segretario delegato per il
Consiglio di Stato
(Luigi Carbone)
Visto
Il Presidente
(Mario Egidio Schinaia)