MAGGIO 2005

 

 

CONSIGLIO DI STATO (Sez. IV, V e VI)

 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO (Sez. IV, V e VI)

 

 

200502870

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2870

Motiva in fatto


200502869

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2869

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE

L’atto di esclusione da concorso a posti di pubblico impiego, se emesso da organo centrale dello Stato, ha efficacia non limitata territorialmente alla circoscrizione del Tribunale in cui è il luogo di residenza del candidato escluso, atteso che l’esclusione (o la non ammissione alle prove) del candidato incide sulla graduatoria nazionale in modo diretto e non riflesso. Va pertanto affermata la competenza del TAR del Lazio.


200502868

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2868

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Non sono immediatamente impugnabili le prescrizioni del bando sulla valutazione delle offerte, poiché il loro effetto lesivo – a differenza di quanto avviene per le cd. clausole escludenti - si verifica solo al termine del procedimento, quando esse trovano concreta applicazione (Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1).

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

OFFERTE

L’art. 89, al secondo periodo del comma 2, del regolamento adottato col d.P.R. n. 554 del 1999, consente al responsabile del procedimento di avvalersi di “organismi tecnici della stazione appaltante”, per approfondire le questioni riguardanti la valutazione delle offerte economiche.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

APPROVAZIONE

L’approvazione degli atti della commissione di valutazione può avere luogo in assenza di formule sacramentali o di particolari formalità, bastando che abbia luogo la sostanziale condivisione delle sue statuizioni: basta la ‘presa d’atto’, con cui la commissione di gara condivide e fa integralmente proprie le valutazioni della commissione tecnica.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara non opera come collegio perfetto, ove svolga attività meramente preparatoria a quella valutativa, da svolgere con tutti i componenti (Sez. VI, 324 - 2 febbraio 2004; Sez. V, 9 giugno 2003, n. 3247; Sez. VI, 27 dicembre 2000, n. 6875; Sez. IV, 7 luglio 2000, n. 3819).

Non è illegittimo l’operato di una Commissione che, nel rispetto del principio per il quale le valutazioni di verifica possono fondarsi su criteri predeterminati (Sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8219), ha deciso di valutare le offerte con un metodo “analitico e comparativo”. Operando in tal modo, la commissione si è attenuta al principio del buon andamento, poiché ha potuto valutare sotto ogni profilo, oggettivo e comparativo, gli elementi evidenziati dalle imprese con le loro giustificazioni. La commissione, pur potendo decidere di esaminare una per volta le singole offerte e le relative giustificazioni, ha inteso avvalersi dei suoi poteri tecnico-discrezionali ed ha preferito seguire un metodo più impegnativo, anch’esso legittimo, al fine di giungere a conclusioni non solo coerenti con le giustificazioni fornite dalle singole imprese, ma anche logicamente consequenziali ad una visione unitaria delle problematiche rilevanti.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

OFFERTE ANOMALE

Le valutazioni della commissione sugli aspetti di anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, i cui limiti di sindacato sono correlati alla manifesta illogicità, alla incongruità della motivazione ed all’errore di fatto (Sez. IV, 29 luglio 2003, n. 4350; Sez. IV, 14 febbraio 2002 n. 882; Sez. V, 4 maggio 2001, n. 2517).


200502867

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2867

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

SCELTA DEL CONTRAENTE

E’ viziato da eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione l’operato di una Commissione tecnica valutatrice allorché sia mancata la predeterminazione dei criteri specifici per l’attribuzione del punteggio relativo ad uno dei parametri dei tre afferenti la qualità del servizio perché, senza alcuna logica giustificazione, sul parametro in questione rifluisce un’area di discrezionalità eccessiva, tale da rendere poco attendibile e non oggettivamente verificabile una qualsiasi motivazione valutativa. Ciò tanto più allorché il parametro è quello che inerisce più da vicino all’oggetto della prestazione e al contenuto del contratto da stipulare in esito all’aggiudicazione.


200502866

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2866

Pronuncia in via interlocutoria


200502865

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2865

COMUNE

ALBO PRETORIO

Il fatto che l’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 preveda che le delibere degli organi di governo debbano essere pubblicate all’albo pretorio, non esclude che tale mezzo di conoscenza legale possa essere utilizzato anche per le determinazioni dirigenziali.


200502864

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2864

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve rivolgersi contro atti efficaci e lesivi, e non è ammissibile contro meri schemi di provvedimenti.


200502863

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2863

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve rivolgersi contro atti efficaci e lesivi, e non è ammissibile contro meri schemi di provvedimenti.


200502862

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2862

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve rivolgersi contro atti efficaci e lesivi, e non è ammissibile contro meri schemi di provvedimenti.


200502861

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2861

Motiva in fatto


200502860

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2860

Motiva in fatto


200502859

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2859

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

BANDO DI GARA

Non è illegittimo un bando con il quale un Consorzio di bonifica indice una trattativa privata per l’esecuzione di indagini geognostiche, comprensive anche della relazione geologica, in quanto l’applicazione del principio generale dell’interpretazione secundum legem degli atti amministrativi consente di ricavare dalla lex specialis l’obbligo in capo alle ditte partecipanti di avvalersi di un geologo per la redazione della relazione geologica; donde il rispetto della riserva di legge di dette prestazioni professionali in favore dei geologi. L’impresa prescelta dovrà avvalersi, ai fini della predisposizione della relazione in parola, non di un geologo occasionalmente incaricato nella logica del subappalto, ma di professionista associato ovvero inserito stabilmente nella struttura imprenditoriale per effetto di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo (vedi determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 3/2002 del 27 febbraio 2002, che reputa rispettata la normativa in tema di divieto di subappalto quante volte si instauri tra geologo ed affidatario un rapporto di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea, sia di natura subordinata in qualità di dipendente, sia di natura autonoma, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa).


200502858

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2858

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERVENTO NEL PROCESSO

Nel processo amministrativo, il litis consortio in parte actoris non è ammesso se non nell’ipotesi di ricorso collettivo (in cui più parti propongono congiuntamente un unico atto di gravame) ovvero nei casi in cui sia il giudice a disporre la riunione di più ricorsi (autonomi), connessi nel petitum e nella causa petendi. Non è, invece, consentito ad un soggetto di introdursi in un processo iniziato da altri, facendo valere una autonoma domanda, stante il principio della unilateralità dell’azione, alla stregua del quale la parti del procedimento giurisdizionale amministrativo sono solo l’attore, l’Autorità che ha emanato l’atto e gli eventuali soggetti controinteressati a resistere all’azione stessa. I soggetti titolari di un interesse coincidente con quello dell’attore, ove non producano ricorso autonomo, possono (sempre che sussistano i presupposti) proporre soltanto un intervento adesivo delle ragioni di quest’ultimo, senza possibilità di ampliare il thema decidendum o di far valere, nel corso del giudizio, pretese che l’attore non ritenga di coltivare.


200502857

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2857

MINIERE,CAVE E TORBIERE

La diffida al proprietario cava, volta a dargli notizia di una domanda di coltivazione e con cui gli è assegnato un termine per le sue determinazioni, non ha natura preparatoria, ma produce immediati effetti in ordine alla qualificazione dell’area come cava e all’accertamento della sussistenza dell’interesse pubblico al suo sfruttamento, sicché – in sede di impugnazione dei provvedimenti successivi – non sono proponibili le censure attinenti alla legittimità della diffida (Sez. VI, 16 novembre 1998, n. 1561).


200502856

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2856

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno conteggiati separatamente sull’originario importo nominale del credito, stante la diversa funzione che detti corrispettivi accessori sono chiamati ad assolvere, nel primo caso risarcitoria del danno da svalutazione; nel secondo compensativa della perdita subita da chi riceve tardivamente una somma di danaro fruttifera per definizione. Sulla somma dovuta per rivalutazione monetaria non vanno calcolati interessi legali in base ad una progressiva e frazionata valutazione del danno da svalutazione nel periodo afferente al ritardato pagamento (Ad. Plen. 15 giugno 1998, n. 3);

Ai sensi dell’art. 22, comma 36°, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante disposizioni sul cumulo fra credito per interessi e rivalutazione monetaria, l’importo dovuto per interessi va portato in detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria (regolamento applicativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 352 del 1° settembre 1998).


200502855

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2855

ISTRUZIONE

CONSERVATORI MUSICALI

L’esame presso un Conservatorio può essere sostenuto quale ‘privatista’ solo da chi non risulti iscritto ad alcun Conservatorio.

ISTRUZIONE

ESAMI

La qualità di studente ‘interno’, per chi frequenti un regolare corso di studio, viene meno soltanto per cessazione della frequenza anteriormente al 15 marzo (ai sensi dell’art. 15 terzo comma R.D. n. 653 del 1925): se non si verifica tale circostanza, lo studente non può avvalersi della normativa applicabile per la categoria degli esterni o ‘privatisti’(Sez. VI, 20 giugno 1985, n. 322).


200502854

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2854

In tema di esecuzione di giudicato


200502853

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2853

Dichiara l’appello improcedibile


200502852

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2852

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

Nel procedimento in materia di pubblicità ingannevole, non costituisce violazione del contraddittorio la mancata comunicazione di pareri (nella specie, del Ministero della Salute e della Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ) in quanto, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 627/1996, devono essere <<comunicati alle parti del procedimento>> soltanto <<i risultati delle perizie, delle analisi economiche e consultazioni di esperti essenzialmente per non avere fatto conoscere alla società i pareri acquisiti >>.


200502851

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2851

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

RETRIBUZIONE

Ai sensi degli artt. 69 e 70 della l. 11 luglio 1980, n. 312, in caso di cumulo di impieghi, l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità possono essere percepite una sola volta (Sezione VI, 17 febbraio 1996, n. 216 e 21 novembre 1992, n. 911).


200502850

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2850

GIURISDIZIONE

PREVIDENZA

La domanda avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione previdenziale rientra nella cognizione del giudice amministrativo solo quando venga proposta contestualmente alla domanda di accertamento della esistenza di un rapporto di pubblico impiego.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SANITARI CONVENZIONATI

Quando il rapporto di lavoro avente le caratteristiche del pubblico impiego sia sorto in violazione di norme imperative che ne sanzionavano la nullità di diritto e la improduttività di effetti a carico dell’Amministrazione, il rapporto stesso viene comunque a rilevare come rapporto di fatto per il quale trova applicazione, ai fini retributivi e previdenziali, l’art. 2126 Cod. civ. <<salvo che la nullità derivi dalla illiceità dell’oggetto o della causa>> (come specificato nell’inciso contenuto nello stesso art. 2126). Ma poiché la illiceità che priva il rapporto di lavoro di fatto della tutela apprestata dal Codice civile non può essere ravvisata nella violazione della mera legalità, bensì nel contrasto con <<norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento>> non v’è dubbio che il rapporto relativo ai medici c.d. gettonati non configura una illiceità di tal genere, essendo anzi incontestabile che a tale personale si è fatto ricorso per uno scopo meritevole, vale a dire per fronteggiare le carenze endemiche di organico che si registravano nelle strutture assistenziali dei Policlinici universitari (Sez. VI, 26 luglio 2001 n. 4134; Adunanza Plenaria nn. 5 e 6 del 5 marzo 1992).


200502849

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2849

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

L’art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nel riconoscere, a partire dal 1° dicembre 1994, l’applicazione a regime del sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita comprensivo dell’indennità integrativa speciale, ha esteso il beneficio ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, previa domanda da prodursi entro il termine perentorio del 30.09.1994, ed ha incluso fra i beneficiari del nuovo sistema di liquidazione dell’indennità di buonuscita anche i dipendenti “per i quali non siano giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o di altro analogo trattamento”. La nozione di rapporti non “giuridicamente esauriti” deve intendersi riferita a tutte le situazioni in cui il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita su base di calcolo comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale è ancora vitale e, quindi, azionabile in giudizio, perché non colpito da prescrizione o condizionato da altre situazioni che ne possano paralizzare la concreta tutela (Sez. VI, n. 4138 del 7.08.2002; n. 769 del 14.02.2000). La nozione di rapporto non esaurito non va, quindi, limitata, ai soli casi in cui l’impiegato cessato dal servizio abbia proposto tutela in sede giurisdizionale per il riconoscimento di detto diritto con ricorso pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 87/1994, ma comprende anche le ipotesi in cui non sia stata prestata acquiescenza all’atto di liquidazione dell’ indennità e l’interessato, con apposite istanze, abbia invocato l’applicazione della più estesa base di calcolo, interrompendo il corso della prescrizione.


200502848

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2848

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

L’ art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nel riconoscere, a partire dal 1° dicembre 1994, l’applicazione a regime del sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita comprensivo dell’indennità integrativa speciale, ha esteso il beneficio ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, previa domanda da prodursi entro il termine perentorio del 30.09.1994, ed ha incluso fra i beneficiari del nuovo sistema di liquidazione dell’indennità di buonuscita anche i dipendenti “per i quali non siano giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o di altro analogo trattamento”. La nozione di rapporti non “giuridicamente esauriti” deve intendersi riferita a tutte le situazioni in cui il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita su base di calcolo comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale è ancora vitale e, quindi, azionabile in giudizio, perché non colpito da prescrizione o condizionato da altre situazioni che ne possano paralizzare la concreta tutela (Sez. VI, n. 4138 del 7.08.2002; n. 769 del 14.02.2000). La nozione di rapporto non esaurito non va, quindi, limitata, ai soli casi in cui l’impiegato cessato dal servizio abbia proposto tutela in sede giurisdizionale per il riconoscimento di detto diritto con ricorso pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 87/1994, ma comprende anche le ipotesi in cui non sia stata prestata acquiescenza all’atto di liquidazione dell’ indennità e l’interessato, con apposite istanze, abbia invocato l’applicazione della più estesa base di calcolo, interrompendo il corso della prescrizione.


200502847

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2847

Motiva in fatto


200502846

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2846

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

CONCORSO

In sede di legittimità, il giudice amministrativo non può sindacare il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice, poiché solo questa può valutare le esigenze della selezione, il metro di valutazione da adoperare anche in relazione al numero dei posti disponibili, il grado di difficoltà della prova e la qualità del singolo elaborato, nella dovuta considerazione comparativa degli altri.


200502845

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2845

Dichiara la cessazione della materia del contendere


200502844

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2844

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

Non sono illegittime le delibere n. 1316 del 30 ottobre 1995 e n. 340 del 31 luglio 1996, con cui il consiglio di amministrazione dell’I.N.A.I.L. ha approvato alcune modifiche al regolamento di previdenza dell’Istituto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In base all’art. 15, comma 3, l’indennità integrativa speciale è stata inclusa nella ‘retribuzione pensionabile’ solo per i dipendenti collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1995; viceversa, per i dipendenti collocati a riposo sino a tale data, il comma 5 non ha esteso la regola di tale inclusione nella ‘retribuzione pensionabile’, perché essi altrimenti avrebbero cumulato il beneficio della perdurante percezione dell’indennità integrativa speciale (spettante in base al comma 5), con l’altro beneficio (spettante ai dipendenti collocati in pensione dopo il 1° gennaio 1995) derivante dalle più favorevoli modalità del computo del trattamento pensionistico complessivo, in quanto comprendente anche la medesima indennità. Le diverse disposizioni dell’art. 15 - per le due categorie di pensionati - non hanno comportato alcuna incidenza sulla normativa riguardante la variazione delle retribuzioni, perché la cd. clausola oro (di cui all’art. 30 del Regolamento del 1969) si riferisce agli aumenti di carattere generale apportati alle retribuzioni del personale di pari grado in servizio, ma non anche ai più favorevoli criteri di calcolo per le pensioni integrative, da applicare per i soli dipendenti collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1995.

I pensionati collocati a riposo prima e quelli dopo la data del 1° gennaio 1995 versano in situazioni non omogenee, che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di diversificare (Sez. VI, 5 giugno 2001, nn. 3011-3014).


200502843

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2843

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

HANDICAP

L’art. 33, comma 6, della l. n. 104/1992 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), prevedeva che “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”. L’inciso “ove possibile” di cui all’art. 33, comma 6, della l. n. 104/1992 comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità la quale vuole trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; tuttavia, né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all’accoglimento della domanda di trasferimento


200502842

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2842

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

OCCUPAZIONE GIOVANILE

L’annullamento dell’atto amministrativo che fa cessare illegittimamente un rapporto di impiego o ne ritarda la progressione determina, come conseguenza, la reviviscenza del rapporto nella sua pienezza, quale si svolgeva o avrebbe dovuto svolgersi, con tutte le conseguenze di anzianità, di carriera e di retribuzione. Conseguentemente sono legittimi i provvedimenti con i quali l’Amministrazione, a seguito dell’annullamento giurisdizionale dei giudizi di inidoneità originariamente formulati nei confronti dei giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, ha rinnovato la procedura per i candidati illegittimamente dichiarati non idonei, nella parte in cui ha disposto che gli effetti economici della nomina in ruolo degli interessati avessero luogo dalla data di assunzione in servizio, anziché dalla data alla quale era stata fatta retroagire la decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo dei detti dipendenti, non verificandosi in tal caso un’ipotesi di illegittima interruzione, ma piuttosto, di illegittimo diniego di instaurazione del rapporto (Sez. VI 31 marzo 1999, n.378, con richiamo a Ad. Pl., 2 febbraio 1991, n.1; 12 dicembre 1991, n.10).

Anteriormente all’iscrizione nella graduatoria degli idonei, lo status del giovane assunto ai sensi dell’art.7 della citata legge n.285/1977, con contratto di formazione lavoro, continua ad essere disciplinato dalla stessa legge e dal contratto, a termine, che ne ha determinato il rapporto, il quale, pur se deve ritenersi di pubblico impiego a termine, regolato dalla menzionata legge e dal contratto prorogato fino allo svolgimento dell’esame di idoneità, resta pur sempre un rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico dei dipendenti non di ruolo della stessa Amministrazione;

La posizione dei giovani assunti ex L. n. 285/1977 diventa tendenzialmente stabile solo con il secondo rapporto, assimilato, a causa dell’accertamento dell’idoneità, a quello di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato, fino alla immissione nei ruoli, rapporto che, pur seguendo cronologicamente il primo, sorge con la iscrizione nelle apposite graduatorie dopo il superamento dell’esame di idoneità; sulla base delle norme di riferimento, il presupposto per la successiva immissione in ruolo dei giovani predetti è costituito non già dal contratto di formazione lavoro, bensì dalla iscrizione in apposite graduatorie, previo superamento di specifico esame di idoneità, che si atteggia quindi come indispensabile condizione ai fini della immissione in ruolo.


200502841

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2841

TRENTO (PROVINCIA AUTONOMA)

Nel disporre il trasferimento del personale delle disciolte Aziende Agrarie alla Provincia Autonoma di Trento il legislatore provinciale, con l'art. 12 della legge provinciale n. 2 del 1997, non ha individuato il trattamento economico degli interessati attraverso il puro e semplice richiamo alla retribuzione in godimento presso l'Ente di provenienza, ma ha previsto una "ricostruzione" di detto trattamento da realizzare mediante la rigorosa comparazione con il corrispondente personale provinciale, limitando la corresponsione delle differenze tramite assegni personali riassorbibili al confronto con il trattamento economico acquisito per 13 mensilità nell’ente di provenienza. Il dato letterale della norma non consente di includere nel predetto assegno personale la 14ª mensilità ed altre voci accessorie aggiuntive rispetto alle 13ª mensilità indicate come parametro di raffronto dalla legge (assegno personale e gratifica annuale).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell'art. 12 della legge provinciale di Trento n. 2 del 1997. Il principio del divieto della reformatio in peius non ha rilevanza costituzionale e costituisce un vincolo per l'Amministrazione, ma non certo per il legislatore (cfr.: Corte Cost. 19 giugno 1998, n. 219; Sez. IV, 12 dicembre 1996, n. 1292; Sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 24), il quale può ridisegnare lo status giuridico-economico del pubblico dipendente in sede di nuovo inquadramento,

Non sussiste disparità di trattamento del personale inquadrato ai sensi dell’art. 12 della legge provinciale di Trento n. 2 del 1997, rispetto ad inquadramenti, avvenuti a domanda, in diversi periodi temporali (art. 43, comma 5, della L.P. n. 6/1990 e art. 74, comma 5, della L.P. n. 5/1992). La diversità del contesto storico in cui tali disposizioni si collocano (ed anche delle disponibilità finanziarie dell’ente di destinazione) e soprattutto il fatto che la mancata applicazione di tali disposizioni è dipesa anche da una scelta dei dipendenti di proporre o meno la domanda di inquadramento nei ruoli provinciali costituiscono elementi per ritenere non omogenee le situazioni raffrontate dagli appellanti (sulla assenza di disparità di trattamento quando in precedenza era stato offerta la possibilità di scelta ai dipendenti, vedi sempre Corte Cost. n. 219/98).


200502840

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2840

Dichiara l’interruzione del processo.


200502839

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2839

Dichiara l’interruzione del processo.


200502838

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2838

Dichiara l’interruzione del processo.


200502837

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2837

Dichiara l’interruzione del processo.


200502836

Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2836

Motiva in fatto


200502835

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2835

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRASFERIMENTO

Sebbene secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (Sez. IV, 15 giugno 2004), tuttavia, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto: ciò perché l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque presente in entrambe i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);


200502834

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2834

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRASFERIMENTO

Sebbene secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (Sez. IV, 15 giugno 2004), tuttavia, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto: ciò perché l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque presente in entrambe i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);


200502833

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2833

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRASFERIMENTO

Sebbene secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (Sez. IV, 15 giugno 2004), tuttavia, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto: ciò perché l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque presente in entrambe i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);


200502832

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2832

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRASFERIMENTO

Sebbene secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (Sez. IV, 15 giugno 2004), tuttavia, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto: ciò perché l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque presente in entrambe i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);


200502831

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2831

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRASFERIMENTO

Sebbene secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (Sez. IV, 15 giugno 2004), tuttavia, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto: ciò perché l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque presente in entrambe i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);


200502830

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2830

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La L. 7 febbraio 1990, n. 19, nel confermare l’abolizione dell’istituto della destituzione di diritto mediante espressa abrogazione di tutte le norme che lo prevedono, stabilisce che la condanna penale, in tutti i casi nei quali essa era stata il presupposto della destituzione di diritto secondo la previgente normativa, dà ora luogo ad un procedimento disciplinare, all’esito del quale può essere sempre inflitta la destituzione (Commissione speciale per il pubblico impiego, parere n. 258 del 1989; Sez. IV, n. 509/1992). L’obiettivo della nuova disciplina consiste nel regolare in modo generale ed uniforme gli effetti dei provvedimenti di destituzione ex lege, come conseguenza della pronuncia n. 971/88 della Corte costituzionale, risolvendo i vari problemi connessi alla pronunzia stessa senza distinzione tra provvedimenti di destituzione ex lege già definitivi, oppure impugnati e sub iudice.

La nuova legge realizza un sistema il quale ha, come momento iniziale, la cessazione degli effetti dell’atto destitutivo e come momento finale la rideterminazione dello status del dipendente, in conseguenza della rinnovata valutazione della sua condotta in sede disciplinare (Corte cost. n. 415/91) e tale rideterminazione del nuovo status ha effetti non ex tunc, ma dalla conclusione del procedimento disciplinare, come indicato dall’art. 10, secondo, terzo e quarto comma della L. n. 19/90, qualora il procedimento disciplinare non si sia concluso con l’inflizione della destituzione.

Il sistema normativo di cui alla L. 7 febbraio 1990 n. 19, di carattere eccezionale, è stato ritenuto dal Consiglio di Stato applicabile anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge e non soltanto ai rapporti esauriti, essendo chiaro l’intento del legislatore di stabilire una disciplina uniforme, valida per tutti coloro che sono stati destituiti di diritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (Sez. V, n. 82/1998). Peraltro, la data in cui deve iniziare il procedimento disciplinare in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che prevedevano la decadenza automatica dall’ufficio decorre dalla data di revoca della precedente decadenza, atteso che la dichiarazione di incostituzionalità del presupposto legislativo in base al quale è emanato un provvedimento amministrativo non rende quest’ultimo tamquam non esset , occorrendo, invece, una sua rimozione in sede amministrativa o in sede giurisdizionale(Sez. IV, n. 829/1994).

Una interpretazione razionale e sistematica della legge L. 7 febbraio 1990, n. 19, che realizzi l’obiettivo di definire in modo omogeneo tutti gli effetti derivanti dal provvedimento di destituzione ex lege assunto nella vigenza della normativa incostituzionale esige che in ogni caso in cui sia stata inflitta una destituzione ex lege, il nuovo status del dipendente, anche se comporti effetti diversi dalla riammissione in servizio, debba essere comunque stabilito a seguito di un procedimento disciplinare attivato dall’Amministrazione.


200502829

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2829

Motiva in fatto


200502828

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2828

MILITARI

UFFICIALI-AVANZAMENTO

L'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ha innovato il procedimento per l'avanzamento degli ufficiali introducendo, nella fase del punto di merito disciplinato dal ripetuto articolo 26 della legge n. 1137 del 1955, un ulteriore parametro di valutazione relativo alla specifica attitudine ad assumere incarichi di grado superiore che costituisce, in sostanza, un giudizio di tipo prospettico e squisitamente discrezionale in quanto, proiettandosi in un contesto operativo diverso da quello del precedente percorso di carriera, richiede, da parte della Commissione di avanzamento, una valutazione in ordine allo specifico potenziale professionale del singolo valutando. La valutazione di tale aspetto professionale va compiuta in maniera autonoma rispetto agli altri parametri e, traducendosi in una prognosi sulle potenzialità del singolo ufficiale ad operare in un contesto diverso da quello precedente, le relative valutazione risultano caratterizzata da ampia discrezionalità e non possono essere sindacabili in sede di giudizio di legittimità se non per macroscopici vizi di logica e di coerenza (Sez. IV, 9 luglio 2001, n. 3845; 19 maggio 2003, n. 2489).


200502827

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2827

PROCESSO AMMINISTRATIVO

NOTIFICAZIONE

L’articolo 146 c.p.c. dispone che ai militari in attività di servizio la notificazione, se non è eseguita a mani proprie, avviene mediante consegna di una copia dell’atto al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. L’articolo 49 delle disposizioni di attuazione precisa che l’ufficiale giudiziario consegna al pubblico ministero, insieme con la copia dell’atto, una nota contenente gli elementi di maggiore rilievo dell’atto da notificare e che tanto la nota quanto l’atto sono trasmessi dal pubblico ministero al comando militare che provvede “d’urgenza alla consegna”. Tali formalità sono da intendere a tutela dei destinatari della notificazione e quindi a pena di nullità (Cass. 14 maggio 1983, n. 3316: C. conti , Sez. I, 26 novembre 2003, n. 415).


200502826

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2826

Dichiara l’interruzione del processo.


200502825

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2825

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

DECISIONI DEL GIUDICE ORDINARIO

Il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l'attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi giudice, anche speciale, esso provenga, e l'esistenza di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non rende di per sè inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato proposto al giudice amministrativo (Sez. IV, 2 novembre 1993 n. 964).

Anche per le sentenze di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di danaro da parte del giudice ordinario, il soggetto interessato può scegliere tra l'esecuzione forzata secondo le norme del codice di rito e l'esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n.4 del R..D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Sez. IV, 29 giugno 1982, n. 412; VI, 16 aprile 1994, n. 527).

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

COMPETENZA

La competenza per l'esecuzione del giudicato delle sentenze del giudice ordinario è ripartita ex art. 37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, tra i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato con riferimento all'estensione territoriale dei poteri dell'autorità amministrativa chiamata a conformarsi; con la conseguenza che vi è competenza del Tribunale Amministrativo Regionale quando quell'autorità svolga attività infraregionale, e del Consiglio di Stato quando si tratti di attività ultraregionale (Ad. Plen. 22 dicembre 1990, n. 11).


200502824

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2824

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

CONCORSO

La Commissione medica di appello prevista dall’articolo 38 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, rappresenta l’organo di revisione, su ricorso degli interessati, dei giudizi di non idoneità psicofisica permanente emessi in relazione alle visite mediche per licenze o attestati aeronautici effettuate presso uno degli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea del Ministero della Sanità (Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante) ovvero presso uno degli Istituti Medico Legali dell’Aeronautica Militare o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dei Trasporti, sentito il Ministro della Difesa. La peculiarità di tale disciplina esclude che essa possa essere applicata sic et simpliciter alla procedura concorsuale di assunzione di personale presso il Registro Aeronautico Italiano.


200502823

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2823

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502822

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2822

EDILIZIA

DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ (DIA)

Nelle fattispecie anteriori alla vigenza del Testo unico edilizia, l’inutile decorso del termine di venti giorni dalla denuncia di inizio attività ha come unico effetto quello di consentire l’inizio dell’attività edilizia al privato, non anche quello di precludere il potere inibitorio dell’amministrazione, quanto meno nel successivo temine di sessanta giorni (Sez. V, 29 gennaio 2004 n. 308).


200502821

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2821

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

CONCORSO

In linea di principio esula dalla giurisdizione amministrativa di legittimità, ogni considerazione che attenga al merito delle valutazioni di una commissione preposta alle operazioni per l’accesso a qualifiche superiori, perchè si tratta di atti di esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che sono assoggettati al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano ravvisabili ictu oculi elementi di irragionevolezze, irrazionalità, arbitrio, travisamento di fatti, che rappresentano il limite in cui la stessa discrezionalità sfocia in arbitrarietà.


200502820

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2820

Motiva in fatto


200502819

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2819

MILITARI

INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO

La speciale elargizione contemplata dall'art. 6 L. 3 giugno 1981, n. 308, in favore dei familiari di militari che siano deceduti in attività di servizio, come diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio, può essere accordata soltanto nel caso in cui il fatto causativo dell'evento sia riconducibile all'espletamento di un'effettiva attività di servizio, dovendo tale beneficio intendersi finalizzato a coprire quell'area di rischi cui è esposto il personale militare nello svolgimento di compiti di servizio ad esso peculiari, tra i quali non può farsi rientrare un evento, come l'infortunio in itinere, occorso al militare in libera uscita (Sez. IV, 19 luglio 1993, n. 727; 12 novembre 2001, n. 5778). Con l'espressione “riportate nell'adempimento del servizio”, il legislatore ha operato un tecnico ed inequivoco riferimento ad un criterio di ordine temporale, delimitando l'ambito di erogazione della speciale indennità ai soli casi in cui sia ravvisabile la contestualità tra lo svolgimento del servizio e il verificarsi dell'evento che ha dato luogo al decesso. La norma, pur avendo disposto l'elargizione della speciale elargizione anche quando il dipendente è deceduto durante lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa, per un evento di natura violenta, non consente di attribuire rilievo all'infortunio in itinere, poiché l'evento deve essere conseguenza di quanto sia svolto nell'adempimento del servizio (Sez. IV, 23 settembre 1998, n. 1179 e 12 novembre 2001, n. 5778).


200502818

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2818

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La gravità del fatto costituisce giustificazione sufficiente del grave provvedimento espulsivo della destituzione (Sez. VI, 20 settembre 1995, n. 958; Sez. IV, del 29 aprile 1995, n. 579).


200502817

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2817

APPELLO

OPPOSIZIONE DI TERZO

Il rimedio della opposizione di terzo, originariamente non previsto nel processo amministrativo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.177 del 1995, che lo ha introdotto nel giudizio amministrativo, è consentito ai soggetti che, pur non essendo parti necessarie o intervenuti “ad opponendum” (o che abbiano ritualmente dispiegato intervento) nel giudizio di primo grado, rivestano tuttavia la qualità di legittimi contraddittori, in quanto titolari di una situazione giuridicamente rilevante, caratterizzata da una situazione di segno opposto a quello fatto valere con il ricorso originario, che rischi di essere incisa o pregiudicata dalla pronuncia impugnata (Sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6848). Per effetto della pronuncia additiva della Corte Costituzionale, il soggetto che si ritenga leso da una sentenza del Consiglio di Stato o del TAR pronunciata in un giudizio al quale sia rimasto estraneo, può impugnarla utilizzando lo strumento della opposizione di terzo c.d. ordinaria, disciplinato dall’art. 404, primo comma c.p.c..

La giurisprudenza amministrativa riconosce la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo nei confronti della sentenza resa inter alios in capo ai controinteressati pretermessi, ai controinteressati sopravvenuti, ai controinteressati non facilmente identificabili, e in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza opposta (Sez. IV, 3 maggio 1999, n. 773; IV, 22 gennaio 1999, n. 55; IV 11 febbraio 1998, n. 263; IV, 20 maggio 1996, n. 655).

Con l’opposizione di terzo la parte rimasta estranea al giudizio denuncia sia la violazione di un proprio diritto processuale alla integrità del contraddittorio, sia la prevalenza della propria situazione giuridica soggettiva sostanziale autonoma ed incompatibile rispetto a quella cui il giudice della sentenza opposta ha dato tutela. Con tale rimedio, infatti, si valere il mancato esercizio da parte del giudice del potere-dovere di integrare il contraddittorio, o, secondo altra ricostruzione, la contestazione avverso modificazioni che coinvolgano la propria posizione giuridica.

Nel rito civile, per proporre opposizione, occorre in primo luogo, essere terzo, nel senso che si deve trattare di chi non ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio pregresso. Occorre inoltre che non si tratti di terzo ammesso alla c.d. opposizione revocatoria (creditori, aventi causa, titolari di rapporti dipendenti), che possono fare opposizione alla sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, quando è l’effetto di dolo o collusione in loro danno ex art. 404 secondo comma c.p.c.. Allo stesso modo, nel processo amministrativo, non sono legittimati i titolari di diritto dipendente ovvero interessati di riflesso, non sussistendo per gli stessi, per definizione, il requisito della autonomia della loro posizione soggettiva. D’altronde, se nel rito civile l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., tra le parti, i loro eredi e aventi causa, e se ai creditori e aventi causa, in quanto titolari di interesse dipendente, spetta solo il rimedio della c.d. opposizione revocatoria ai sensi del secondo comma dell’art. 404 c.p.c., non vi è spazio, per essi, per la opposizione di terzo ordinaria.

La opposizione di terzo alla sentenza del giudice amministrativo ha il fine di tutelare il litisconsorte necessario pretermesso ovvero il titolare di una situazione soggettiva autonoma e incompatibile con quella accertata dalla sentenza di cui trattasi. Pertanto, l’opposizione di terzo non può essere proposta né da colui che aveva l’onere di impugnare immediatamente, in quanto leso dall’atto impugnato, né dal cointeressato, che come tale non ha la qualità di litisconsorte necessario, né dall’avente causa o successore a titolo particolare di una delle parti del precedente giudizio, che, come tale, a causa dei limiti soggettivi e della estensione del giudicato, non può considerarsi estraneo allo stesso (Sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 55; Sez. IV, 23 settembre 2004, n.6208).


200502816

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2816

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Se è vero che il divieto del “ne bis in idem” costituisce un principio generale del nostro ordinamento applicabile a qualsiasi procedura coinvolgente, sotto qualche aspetto affittivo, la posizione del cittadino, come singolo o appartenente ad ordinamenti speciali, quali quelli del pubblico impiego e del personale militare, si è al di fuori del conflitto apparente di norme, e in particolare della unicità del fatto, quante volte vi sia la reiterazione intervallata di condotte di un certo tipo (la abitualità) o si tenga conto della ricaduta (recidiva), dopo precedente sanzione, dell’autore in comportamenti censurabili.


200502815

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2815

Motiva in fatto


200502814

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2814

TRENTO (PROVINCIA AUTONOMA)

CONTRIBUTI

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità per disparità di trattamento della disposizione transitoria contenuta nella legge provinciale di Trento n.13/1987, che all’art. 21 stabilisce che continua ad applicarsi la precedente legge n.10/1976 per i rapporti sorti, con conseguente revoca dell’intero contributo (a differenza della legge successiva), trattandosi soltanto di disciplina transitoria, rectius, intertemporale, rientrante nella pienezza della potestà del legislatore provinciale, che ha ritenuto di regolare gli effetti della cessazione della attività, ai fini della revoca, in maniera differente rispetto al passato con la nuova legge, ma prevedendo la applicazione della vecchia fino ad esaurimento dei rapporti sorti sotto la sua vigenza.


200502813

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2813

ACCESSO AI DOCUMENTI

Non sussiste l’interesse all’accesso relativa agli elaborati degli altri partecipanti alla procedura concorsuale poiché esso non riveste i caratteri della concretezza, inerendo alla tendenziale ricerca di errori di valutazione relativi ad altri candidati e che mai potrebbero impingere sulla valutazione riportata dall'interessato.


200502812

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2812

TRENTO (PROVINCIA AUTONOMA)

PERSONALE DIPENDENTE

L’articolo 30 bis della legge provinciale di Trento 3 aprile 1997, n. 7, introdotto dall’articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 1998 – che prevede che la qualifica di direttore sia attribuita, tra gli altri, al personale in servizio che, per non meno di tre anni, abbiano rivestito l’incarico di capo ufficio o di posizione organizzativa - trova la sua giustificazione in un’esigenza interna al ruolo del personale della Giunta provinciale – che, come è noto, è distinto dal ruolo del personale del Consiglio provinciale, in conseguenza della separazione del Consiglio provinciale dall’Amministrazione della Provincia autonoma - e non può pertanto avere come destinatari il personale che, in servizio presso il Consiglio provinciale, rivesta l’incarico direttivo da almeno tre anni.


200502811

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2811

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERVENTO NEL PROCESSO

È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di impugnazione (Sez. IV,15 maggio 2002 n. 2592).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

La legittimazione delle Associazioni di categoria a proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004 n. 2281).

La legittimazione di un Ordine professionale ad agire in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (Sez. V, 3 giugno 1996 n. 624, nonché 7 marzo 2001 n. 1339).Tuttavia la legittimazione va esclusa se la contrapposizione non riguarda la categoria delle imprese di una regione unitariamente intesa e alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei provvedimenti commissariali, ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese iscritte che hanno interessi reciprocamente confliggenti.

La legittimazione va esclusa se l’Associazione esponenziale agisce per un petitum sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d' appalto l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler partecipare (fra le recenti, oltre ad Ad. plen. 29 gennaio 2003 n. 1, V Sez. 4 aprile 2004 n. 2705 e 23.8.2004 n. 5572).

Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02 la Corte di Giustizia C.E. ha rilevato che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l'insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico interessato. Infatti, secondo la Corte, sarebbe eccessivo esigere che un'impresa che asserisca di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche. Da tale arresto – del quale hanno preso atto tra l’altro Sez. V, 11 novembre 2004 n. 7341 e Sez. VI (ord.za) 21 dicembre 2004 n. 6110 – discende in generale che non è più sostenibile l'esigenza della presentazione della domanda di partecipazione nell'ipotesi in cui le prescrizioni di un bando di gara comunitaria siano in modo assoluto preclusive della partecipazione a determinati soggetti, aventi in astratto titolo a parteciparvi.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

APPALTO DI SERVIZI

Qualora un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11 settembre 2000, n. 4795).


200502810

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2810

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERVENTO NEL PROCESSO

È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di impugnazione (Sez. IV,15 maggio 2002 n. 2592).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

La legittimazione delle Associazioni di categoria a proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004 n. 2281).

La legittimazione di un Ordine professionale ad agire in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (per una completa disamina della problematica Sez. V, 3 giugno 1996 n. 624, nonché 7 marzo 2001 n. 1339).Tuttavia la legittimazione va esclusa se la contrapposizione non riguarda la categoria delle imprese di una regione unitariamente intesa e alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei provvedimenti commissariali, ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese iscritte che hanno interessi reciprocamente confliggenti.

La legittimazione va esclusa se l’Associazione esponenziale agisce per un petitum sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d' appalto l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler partecipare (fra le recenti, oltre ad Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1, Sez. V, 4 aprile 2004 n. 2705 e 23 agosto 2004 n. 5572).

Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02 la Corte di Giustizia C.E. ha rilevato che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l'insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico interessato. Infatti, secondo la Corte, sarebbe eccessivo esigere che un'impresa che asserisca di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche. Da tale arresto – del quale hanno preso atto tra l’altro Sez. V, 11 novembre 2004 n. 7341 e Sez. VI (ord.za) 21 dicembre 2004 n. 6110 – discende in generale che non è più sostenibile l'esigenza della presentazione della domanda di partecipazione nell'ipotesi in cui le prescrizioni di un bando di gara comunitaria siano in modo assoluto preclusive della partecipazione a determinati soggetti, aventi in astratto titolo a parteciparvi.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

APPALTO DI SERVIZI

Qualora un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11 settembre 2000 n. 4795).


200502809

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2809

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502808

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2808

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERVENTO NEL PROCESSO

È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di impugnazione (Sez. IV,15 maggio 2002 n. 2592).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

La legittimazione delle Associazioni di categoria a proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004 n. 2281).

La legittimazione di un Ordine professionale ad agire in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (per una completa disamina della problematica Sez. V, 3 giugno 1996 n. 624, nonché 7 marzo 2001 n. 1339).Tuttavia la legittimazione va esclusa se la contrapposizione non riguarda la categoria delle imprese di una regione unitariamente intesa e alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei provvedimenti commissariali, ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese iscritte che hanno interessi reciprocamente confliggenti.

La legittimazione va esclusa se l’Associazione esponenziale agisce per un petitum sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d' appalto l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler partecipare (fra le recenti, oltre ad Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1, Sez. V, 4 aprile 2004 n. 2705 e 23 agosto 2004 n. 5572).

Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02 la Corte di Giustizia C.E. ha rilevato che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l'insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico interessato. Infatti, secondo la Corte, sarebbe eccessivo esigere che un'impresa che asserisca di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche. Da tale arresto – del quale hanno preso atto tra l’altro Sez. V, 11 novembre 2004 n. 7341 e Sez. VI (ord.za) 21 dicembre 2004 n. 6110 – discende in generale che non è più sostenibile l'esigenza della presentazione della domanda di partecipazione nell'ipotesi in cui le prescrizioni di un bando di gara comunitaria siano in modo assoluto preclusive della partecipazione a determinati soggetti, aventi in astratto titolo a parteciparvi.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

APPALTO DI SERVIZI

Qualora un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11 settembre 2000 n. 4795).


200502807

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2807

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERVENTO NEL PROCESSO

È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di impugnazione (Sez. IV,15 maggio 2002 n. 2592).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

La legittimazione delle Associazioni di categoria a proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004 n. 2281).

La legittimazione di un Ordine professionale ad agire in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (per una completa disamina della problematica Sez. V, 3 giugno 1996 n. 624, nonché 7 marzo 2001 n. 1339). Tuttavia la legittimazione va esclusa se la contrapposizione non riguarda la categoria delle imprese di una regione unitariamente intesa e alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei provvedimenti commissariali, ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese iscritte che hanno interessi reciprocamente confliggenti.

La legittimazione va esclusa se l’Associazione esponenziale agisce per un petitum sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d' appalto l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler partecipare (fra le recenti, oltre ad Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1, Sez. V, 4 aprile 2004 n. 2705 e 23 agosto 2004 n. 5572).

Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02 la Corte di Giustizia C.E. ha rilevato che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l'insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico interessato. Infatti, secondo la Corte, sarebbe eccessivo esigere che un'impresa che asserisca di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche. Da tale arresto – del quale hanno preso atto tra l’altro Sez. V, 11 novembre 2004 n. 7341 e Sez. VI (ord.za) 21 dicembre 2004 n. 6110 – discende in generale che non è più sostenibile l'esigenza della presentazione della domanda di partecipazione nell'ipotesi in cui le prescrizioni di un bando di gara comunitaria siano in modo assoluto preclusive della partecipazione a determinati soggetti, aventi in astratto titolo a parteciparvi.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

APPALTO DI SERVIZI

Qualora un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11 settembre 2000 n. 4795).


200502806

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2806

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502805

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2805

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERVENTO NEL PROCESSO

È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di impugnazione (Sez. IV,15 maggio 2002 n. 2592).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

La legittimazione delle Associazioni di categoria a proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004 n. 2281).

La legittimazione di un Ordine professionale ad agire in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (Sez. V, 3 giugno 1996, n. 624, nonché 7 marzo 2001 n. 1339). Tuttavia la legittimazione va esclusa se la contrapposizione non riguarda la categoria delle imprese di una regione unitariamente intesa e alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei provvedimenti commissariali, ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese iscritte che hanno interessi reciprocamente confliggenti.

La legittimazione va esclusa se l’Associazione esponenziale agisce per un petitum sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d' appalto l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler partecipare (Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1, Sez. V, 4 aprile 2004 n. 2705 e 23 agosto 2004 n. 5572).

Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02 la Corte di Giustizia C.E. ha rilevato che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l'insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico interessato. Infatti, secondo la Corte, sarebbe eccessivo esigere che un'impresa che asserisca di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche. Da tale arresto – del quale hanno preso atto tra l’altro Sez. V, 11 novembre 2004 n. 7341 e Sez. VI (ord.za) 21 dicembre 2004 n. 6110 – discende in generale che non è più sostenibile l'esigenza della presentazione della domanda di partecipazione nell'ipotesi in cui le prescrizioni di un bando di gara comunitaria siano in modo assoluto preclusive della partecipazione a determinati soggetti, aventi in astratto titolo a parteciparvi.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

APPALTO DI SERVIZI

Qualora un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11 settembre 2000, n. 4795).


200502804

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2804

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERVENTO NEL PROCESSO

È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di impugnazione (Sez. IV, 15 maggio 2002 n. 2592).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

La legittimazione delle Associazioni di categoria a proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004 n. 2281).

La legittimazione di un Ordine professionale ad agire in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (Sez. V, 3 giugno 1996, n. 624, nonché 7 marzo 2001, n. 1339). Tuttavia la legittimazione va esclusa se la contrapposizione non riguarda la categoria delle imprese di una regione unitariamente intesa e alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei provvedimenti commissariali, ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese iscritte che hanno interessi reciprocamente confliggenti.

La legittimazione va esclusa se l’Associazione esponenziale agisce per un petitum sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler partecipare (Ad. Plen., 29 gennaio 2003 n. 1; Sez. V, 4 aprile 2004 n. 2705 e 23 agosto 2004 n. 5572).

Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02 la Corte di Giustizia C.E. ha rilevato che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l'insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico interessato. Infatti, secondo la Corte, sarebbe eccessivo esigere che un'impresa che asserisca di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche. Da tale arresto – del quale hanno preso atto tra l’altro Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7341 e Sez. VI (ord.za) 21 dicembre 2004, n. 6110 – discende in generale che non è più sostenibile l'esigenza della presentazione della domanda di partecipazione nell'ipotesi in cui le prescrizioni di un bando di gara comunitaria siano in modo assoluto preclusive della partecipazione a determinati soggetti, aventi in astratto titolo a parteciparvi.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

APPALTO DI SERVIZI

Qualora un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11 settembre 2000, n. 4795).


200502803

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2803

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

COLLOCAMENTO A RIPOSO

Il titolare di una pensione privilegiata, cumulabile col trattamento di attività, ai sensi dell'art.139 D.P.R. n. 1092/1973, ha l’onere della presentazione della domanda di ricongiunzione dei servizi (nella specie, militari e civili), nel termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto, in base all'art.151 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 (Sez. VI, 16 giugno 2003 n. 3386).


200502802

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2802

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

COLLOCAMENTO A RIPOSO

Il titolare di una pensione privilegiata, cumulabile col trattamento di attività, ai sensi dell'art.139 D.P.R. n. 1092/1973, ha l’onere della presentazione della domanda di ricongiunzione dei servizi (nella specie, militari e civili), nel termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto, in base all'art. 151 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 (Sez. VI, 16 giugno 2003 n. 3386).


200502801

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2801

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

COLLOCAMENTO A RIPOSO

Il titolare di una pensione privilegiata, cumulabile col trattamento di attività, ai sensi dell'art.139 D.P.R. n. 1092/1973, ha l’onere della presentazione della domanda di ricongiunzione dei servizi (nella specie, militari e civili), nel termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto, in base all'art.1 51 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 (Sez. VI, 16 giugno 2003 n. 3386).


200502800

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2800

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

COLLOCAMENTO A RIPOSO

Il titolare di una pensione privilegiata, cumulabile col trattamento di attività, ai sensi dell'art. 139 D.P.R. n. 1092/1973, ha l’onere della presentazione della domanda di ricongiunzione dei servizi (nella specie, militari e civili), nel termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto, in base all'art. 151 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 (Sez. VI, 16 giugno 2003, n. 3386).


200502799

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2799

POLIZIA DI STATO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Non costituiscono ipotesi di denigrazione le accuse di disfunzione e di disorganizzazione rivolte all’Amministrazione di appartenenza, qualora tali accuse appaiano inserite in un discorso più ampio che nel suo complesso non travalichi i limiti di intento critico, di sollecitazione, di impegno civile e riformatore nei confronti dell’amministrazione stessa, e ciò anche alla luce dei principi costituzionali di libera manifestazione del pensiero, di attiva partecipazione democratica, di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione (Sez. IV, 6 dicembre 1977, n. 1141). Tuttavia, al fine di non scadere nel più deleterio pettegolezzo, nocivo alla concordia del personale ed al buon andamento degli uffici, è necessario che la denuncia sia fondata su elementi di fatto concreti e sufficientemente circostanziati, facilmente accertabili in sede di indagini successive ed accompagnate da elementi di riscontro, con conseguente assunzione di responsabilità quanto alla sussistenza dei fatti denunciati.


200502798

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2798

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

CONCORSO

Il principio che individua nella data del bando di concorso il termine cui vanno rapportati i requisiti di partecipazione trova una deroga nella potestà discrezionale dell’Amministrazione; in tal caso la mancata previsione di un termine nella norma che regola la procedura, da un lato, non costituisce limite all’individuazione del termine stesso, dall’altro, avvalora ulteriormente la possibilità di esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione. E ciò soprattutto allorché si tratti di una peculiare modalità di provvista del personale.


200502797

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2797

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE CONVENZIONATE O ACCREDITATE

In tema di convenzionamento esterno del Servizio Sanitario Nazionale, il regime dell’accreditamento provvisorio (o transitorio) si caratterizza per la precipua finalità di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti privati già convenzionati fino alla concessione dell’accreditamento istituzionale definitivo, di cui all’art. 8 D.L.vo 1992 n. 502 (poi integrato dal D.L.vo n. 229 del 1999), conferendo alla stipula dei relativi accordi contrattuali, mediante il riconoscimento al titolo originario (cioè alla originaria convenzione) valenza costitutiva e di fonte regolativa del nuovo rapporto di accreditamento; pertanto il rinvio contenuto nell’art. 6 della L. n. 724 del 1994 (recante norme per disciplinare il passaggio dal previdente regime di convenzionamento delle strutture sanitarie) ai limiti e alle condizioni previste nelle convenzioni preesistenti, al fine della definizione dell’ambito oggettivo dell’accreditamento provvisorio e delle prestazioni erogabili, deve intendersi nel senso del richiamo rigido e statico ai contenuti del titolo originario (Sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1112 e Sez.  IV, del 15 giugno 2004, n. 3961). Non può pertanto ritenersi automatica la estensione della convenzione (rectius, dell’accreditamento provvisorio) a tutte le prestazioni previste dai nuovi tariffari, con ampliamento automatico delle prestazioni erogabili, sia pure nell’ambito della medesima branca, in quanto l’accreditamento ulteriore deve essere preceduto dalla valutazione, da parte della Regione, degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili. A tale valutazione deve affiancarsi il conseguimento del relativo titolo, amministrativo (di accreditamento) o convenzionale (accordo contrattuale).


200502796

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2796

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

NORMATIVA ANTIMAFIA

La inibitoria antimafia costituisce la massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine organizzato, in quanto la legge ha assunto come obiettivo principale la assoluta salvaguardia dei principi di trasparenza e libertà di agire contrattuale della pubblica amministrazione rispetto a soggetti che possano, in un modo o nell’altro, risultare serventi rispetto a realtà imprenditoriali contigue ad associazioni criminali. Corollario di tale politica legislativa è l’ampia potestà discrezionale attribuita all’organo istruttore in ordine alla ricerca e alla valutazione degli elementi da cui poter inferire eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso; a ciò consegue il sopra richiamato limite al sindacato giurisdizionale sul punto.

La valutazione del prefetto, circa a situazioni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 D.Lgs. n. 490 del 1994, per la sua natura preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia logico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose e di un condizionamento dell’impresa da parte di queste (Sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1507).

Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dal Prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei riguardi di un’impresa, deve limitarsi unicamente alla verifica di eventuali vizi della funzione esercitata che si rivelino sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti.

Le informazioni del prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n.490 del 1994 e dell’art. 10 d.P.R. n. 252 del 1998, che costituiscono condizione, o consentono la risoluzione, per i contratti con la pubblica amministrazione o per concessioni o erogazioni, non devono provare la intervenuta infiltrazione, essendo questo un quid pluris non richiesto, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza (Sez. IV, 7 giugno 2001, n. 3058; 13 ottobre 2003, n. 6187).

RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai fini dell’accoglimento della azione risarcitoria è richiesto il presupposto del preventivo o congiunto esperimento con successo della azione di illegittimità avverso l’atto che fa parte della fattispecie di illecito (L’azione di risarcimento di un <<danno da provvedimento amministrativo illegittimo>> può essere proposta solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari (Ad. Plen. n. 4/2003; per il nesso di conseguenzialità si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004).


200502795

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2795

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERVENTO NEL PROCESSO

L’intervento ad adiuvandum o ad opponendum nel processo amministrativo può essere spiegato anche da soggetti aventi un mero interesse di fatto all’accoglimento ovvero alla reiezione dell’impugnativa proposta dal ricorrente, purché la posizione giuridica dell’interveniente sia dipendente ovvero secondaria ovvero accessiva rispetto all’interesse fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente; ciò che rende, dunque, ammissibile l’intervento nel processo amministrativo è esclusivamente l’esistenza di un interesse di fatto, non essendo invece di ostacolo la mancanza in capo all’interveniente di una posizione di interesse legittimo (Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5741).

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

In tema di interventi extra ordinem le scelte dell’amministrazione (straordinaria) devono essere concretamente valutate in rapporto ad una situazione di emergenza del tutto eccezionale e straordinaria, nella quale la ponderazione e la comparazione dei diversi interessi in gioco non segue pedissequamente le regole e i criteri che governano l’azione pubblica in situazioni ordinarie, così che non ogni carenza, insufficienza o contraddittorietà a livello istruttorio o di motivazione ridonda automaticamente e necessariamente in vizio del relativo provvedimento, sotto forma di una delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere (Sez. IV, 28 novembre 1994, n. 963).

RIFIUTI

Per la gestione dei rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si intende non solo la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, ma anche il controllo sulle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura e, quindi, un'attività successiva all'emergenza diretta a verificare le condizioni ambientali risultanti dopo l'eliminazione dei rifiuti non soltanto con riguardo alle discariche, ma anche degli impianti di termocombustione e di trattamento chimico dei rifiuti, così che tale nozione assorbe ogni fase del ciclo di produzione ed eliminazione dei rifiuti (Sez. V, 13 novembre 2002, n. 6280).

L’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 1, stabilisce che “i comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’articolo 23, aggiungendo al comma 7 (così come sostituito dall’articolo 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, riguardante “Disposizioni in materia ambientale”) che “la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003. L’attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, che, secondo la nuova formulazione del comma 7 è esclusa dalla privativa comunale costituisce solo una componente della (nozione) gestione dei rifiuti.

Il decreto del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti della regione Puglia del 30 settembre 2002, n. 296, e l’ordinanza del Ministero dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 1384 del 22 marzo 2002, sono conformi alla normativa vigente all’epoca della loro emanazione che prevedono la privativa comunale per la l’intera gestione dei rifiuti. La previsione della titolarità pubblica degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani a servizio dei comuni pubblici, deve essere inquadrata nel più vasto disegno finalizzato ad affrontare e a superare la grave situazione che si era verificata in materia di rifiuti nella Regione Puglia e che aveva determinato la istituzione dell’amministrazione straordinaria in materia e la connessa attribuzione di poteri straordinari. La predetta previsione risponde alla necessità di ricondurre tutta la materia della gestione dei rifiuti nell’ambito della normativa vigente, rivitalizzando le funzioni pubbliche di programmazione e gestione, attraverso una attenta e puntuale attività di pianificazione, ritenuto l’unico strumento idoneo ed adeguato per superare l’emergenza creatasi e creare le strutture, anche amministrative, per evitare che l’emergenza possa nuovamente crearsi.

Il fatto che l’esclusione della privativa pubblica, di cui alla nuova formulazione del comma 7 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è limitata alla sola raccolta dei rifiuti esclude che il decreto del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti della regione Puglia del 30 settembre 2002, n. 296 e l’ordinanza del Ministero dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 1384 del 22 marzo 2002, violino il principio comunitario della concorrenza; ciò anche in considerazione del fatto che proprio la norma del Trattato prevede l’applicabilità delle norme sulla concorrenza per le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale nei limiti in cui ciò non osti alla loro specifica missione: la riserva in mano pubblica dell’attività di gestione dei rifiuti urbani è proprio finalizzata al perseguimento degli obiettivi pubblici di tutela dell’ambientale che rappresenta la specifica missione che esclude la stessa applicabilità delle regole comunitarie sulla concorrenza.


200502794

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2794

Pronuncia in via interlocutoria


200502793

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2793

COMUNE

REGOLAMENTI COMUNALI

Ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, (Norme per la revisione e l’armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni): a) in via generale, il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; b) in via di eccezione, nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i comuni potevano deliberare il regolamento entro il 30 giugno 1994 e le tariffe entro il 28 febbraio 1994; c) qualora i comuni non si fossero avvalsi della facoltà di cui alla ricordata lettera b), avendo il nuovo regolamento esclusivamente la decorrenza fissata secondo quanto delineato al punto a), trovavano applicazione, e cioè restano in vigore fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, tutte le precedenti disposizioni. Non è pertanto ipotizzabile alcun vuoto normativo, da colmare con eventuali norme regolamentati, temporali ed eccezionali, tra il momento di cessazione dell’efficacia della precedente normativa e l’entrata in vigore della nuova.


200502792

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2792

MIGLIORIA FONDIARIA

La legge regionale Veneto 7 settembre 1982, n. 44, all’articolo 2, commi 3 e 4, prevede il controllo delle immissioni di materiali di risulta nel circuito produttivo, subordinando espressamente la miglioria fondiaria ad una particolare disciplina, qualora essa si attui attraverso l’asporto di materiali utilizzabili: ciò esclude l’esistenza di un presunto disfavore di cui sarebbe stata oggetto l’attività di miglioria fondiaria, quasi che fosse considerata come attività secondaria (e subordinata) rispetto all’attività di cava (primaria), laddove il legislatore si è invece soltanto opportunamente preoccupato di trovare il giusto contemperamento degli interessi in gioco.


200502791

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2791

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, al dipendente statale, che cessi dal servizio per qualunque causa, spetta un'indennità di buonuscita, pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui al successivo art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabili secondo le norme dello stesso DPR 1032/1973. Per la determinazione della base contributiva, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione integralmente percepiti, nonché gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva. L’espressione usata dal legislatore del 1973 esclude che dell’ultimo stipendio mensile, sul quale l’indennità di buonuscita va calcolata, possano far parte i beneficii retributivi previsti dal contratto collettivo a far data da un momento successivo a quello di collocamento in pensione del dipendente.


200502790

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2790

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, al dipendente statale, che cessi dal servizio per qualunque causa, spetta un'indennità di buonuscita, pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui al successivo art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabili secondo le norme dello stesso DPR 1032/1973. Per la determinazione della base contributiva, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione integralmente percepiti, nonché gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva. L’espressione usata dal legislatore del 1973 esclude che dell’ultimo stipendio mensile, sul quale l’indennità di buonuscita va calcolata, possano far parte i beneficii retributivi previsti dal contratto collettivo a far data da un momento successivo a quello di collocamento in pensione del dipendente.


200502789

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2789

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

EFFETTI DEL GIUDICATO

Se è vero in generale che, a fronte della esigenza di effettività della tutela giurisdizionale, il diritto del cittadino a vedersi attribuito il bene della vita sottostante ad un giudicato di accoglimento non esclude la permanenza del potere dell’Amministrazione di esercitare la propria discrezionalità anche sugli aspetti del rapporto controverso prima non esaminati, purtuttavia deve affermarsi che, a fronte dell’annullamento di un diniego opposto all’interesse pretensivo della parte ricorrente, il potere-dovere, facente capo all’Amministrazione, di eseguire la sentenza esclude il riesercizio dell’azione amministrativa, e dunque il riesame della questione, allorché ricorra una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, conoscendo quest’ultimo, nella materia del pubblico impiego, anche delle violazioni di diritto soggettivo, quali quelle concernenti pretese patrimoniali, in relazione alle quali il giudice stesso ben può condannare l’Amministrazione a corrispondere somme di denaro, nonché gli interessi corrispettivi ed il compenso per rivalutazione monetaria.

POLIZIA DI STATO

DIRIGENTI

L’art. 43, comma 22, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nel prevedere, per l’attribuzione del trattamento economico dirigenziale, oltre al possesso della anzianità ivi prevista, anche l’assenza di demerito, impone, alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata e rispettosa dei cànoni di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’Amministrazione, che i fatti disciplinarmente rilevanti, che l’Amministrazione intenda porre a base del suo giudizio, abbiano dato causa a sanzioni disciplinari, regolarmente irrogate secondo la normativa di settore.


200502788

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2788

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

Secondo consolidati principii espressi dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla decorrenza degli accessori sui crediti vantati dai dipendenti pubblici nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva (Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 8; Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2661; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799 e, da ultimo, 19 luglio 2004, n. 5177).


200502787

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2787

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

Secondo consolidati principii espressi dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla decorrenza degli accessori sui crediti vantati dai dipendenti pubblici nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva (Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 8; Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2661; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799 e, da ultimo, 19 luglio 2004, n. 5177).


200502786

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2786

DANNI DI GUERRA

L’art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in materia di indennizzi e contributi per danni di guerra, esclude espressamente la concessione di qualsiasi beneficio per danni a “navi e galleggianti da diporto”.


200502785

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2785

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE

In mancanza di un’esplicita e inequivoca dichiarazione della parti di effettiva carenza di interesse alla decisione ovvero di rinuncia al ricorso, il giudice deve esaminare nel merito la questione controversa sottoposta al suo esame per non vanificare le garanzie costituzionali apprestate dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e per non venir meno al suo obbligo costituzionale di dicere jus.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

RIVENDITA DI TABACCHI

La circolare del Ministero delle finanze n. 04-60570 del 20 gennaio 1971 (avente ad oggetto: “Istruzioni sulla istituzione e sul trasferimento delle rivendite ordinarie e speciali, nonché sul rilascio e rinnovo dei patentini”), prevede al titolo IV, punto 1, che le istanze di trasferimento di rivendita di generi di monopolio già autorizzata devono essere istruite con i criteri stabiliti per le istanze di nuova istituzioni e che “ove da tale istruttoria risultino sussistenti le condizioni per l’impianto, nella zona prescelta, di una nuova rivendita, si provvede al trasferimento da altra zona della tabaccheria, il cui titolare ne abbia fatto richiesta”. Il riferimento contenuto nella circolare sia all’esito dell’istruttoria, sia all’esistenza delle condizioni per l’impianto di una “nuova” rivendita, cui è subordinato il trasferimento fuori zona, escludono che in tali ipotesi si possa prescindere dai requisiti di redditività e dal rapporto con la popolazione, elementi che, al contrario, devono necessariamente costituire la guida per il corretto esercizio da parte dell’amministrazione della discrezionalità per il concreto perseguimento dell’interesse pubblico.

E’ illegittima l’autorizzazione al trasferimento di una rivendita di tabacchi, a distanza inferiore ai duecento metri da altra rivendita che accentui la reciproca concorrenza verso le rispettive clientele potenziali, con effetti distorsivi del mercato non utili al pubblico interesse (Sez. IV, 9 gennaio 1991, n. 1).


200502784

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2784

Dichiara l’appello inammissibile per carenza sopravvenuta d’interesse.


200502783

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2783

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

FERIE

La corresponsione del compenso per le ferie non godute è intimamente connesso, in modo esclusivo, al necessario svolgimento di attività per “documentate esigenze di servizio”, in ragione delle quali quindi v’è stata prestazione lavorativa su richiesta dell’Amministrazione, che ha impedito il godimento delle ferie maturate.

Mentre il diritto al congedo ordinario è un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost), il compenso sostitutivo di esso spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione, a cui essa può essere assoggettata, solo ove abbia costretto il dipendente ad effettuare la prestazione di lavoro.


200502782

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2782

Motiva in fatto


200502781

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2781

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AGEVOLAZIONI IN GENERE

TURISMO

La legge regionale della Lombardia n. 36 del 1988 persegue la finalità di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico, nonché la riqualificazione e l’ammodernamento delle strutture ricettive, ponendo a disposizione risorse che di anno in anno debbono essere distribuite al settore turistico, compatibilmente con le limitate risorse finanziarie disponibili. Consegue da tale finalità incentivante che in sede amministrativa ben possa essere deciso di limitare la concessione del contributo a quegli interventi per i quali gli incentivi possano ancora spiegare una reale efficacia, escludendo così interventi già realizzati.


200502780

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2780

MILITARI

UFFICIALI-AVANZAMENTO

Le valutazioni svolte dalla Commissione superiore di avanzamento sono caratterizzate da un'amplissima discrezionalità (determinata dalla stessa necessità di scegliere tra ufficiali dotati tutti di curricula prestigiosi e di altissimo profilo), che non è sindacabile, salvo che non sia viziata da eccesso di potere per irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà. In particolare, è stato ammesso il sindacato giurisdizionale quando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della sua carriera. La censura di eccesso di potere in senso assoluto, presuppone che la valutazione della cui legittimità si controverte riguardi una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento; sicché i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto microscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (Sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1622). Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto non è automaticamente riscontrabile sulla base del mero apprezzamento della eccellenza dei precedenti di carriera, poiché il giudizio di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di certi requisiti automatiche aspettative di progressione in carriera (Sez. IV, 10 marzo 1998, n. 397).

L’eccesso di potere in senso relativo è configurabile nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno degli scrutinati, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409; Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681; Sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; Sez. IV, 18 giugno 1998, n. 951; Sez. III, 21 maggio 1996, n. 726); l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (Sez. IV, 4236 del 2003; 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno 2002, n. 3251; n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; 10 marzo 1998, n. 397; Sez. IV, 24 marzo 1997, n. 282; Sez. III n. 726\96 cit.).


200502779

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2779

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

FERIE

La corresponsione del compenso per le ferie non godute è intimamente connesso, in modo esclusivo, al necessario svolgimento di attività per “documentate esigenze di servizio”, in ragione delle quali quindi v’è stata prestazione lavorativa su richiesta dell’Amministrazione, che ha impedito il godimento delle ferie maturate.

Mentre il diritto al congedo ordinario è un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost), il compenso sostitutivo di esso spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione, a cui essa può essere assoggettata, solo ove abbia costretto il dipendente ad effettuare la prestazione di lavoro.


200502778

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2778

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

Secondo consolidati principii espressi dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla decorrenza degli accessori sui crediti vantati dai dipendenti pubblici nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva (Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 8; Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2661; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799 e, da ultimo, 19 luglio 2004, n. 5177).


200502777

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2777

SERVIZI PUBBLICI

TRASPORTI

ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Il R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, ed il relativo allegato, con le successive leggi di interpretazione, modificazione ed estensione, costituiscono un compiuto corpus normativo per la disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione. Tale rapporto, nella sua costituzione e nelle sue vicende, si distingue dal comune rapporto di lavoro di diritto privato poiché il personale gode di uno speciale status costituito da una posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e quella dell'impiegato privato e che, pertanto, ad esso, siccome garantito da una disciplina sostanzialmente più favorevole, non si applicano né la legge sui licenziamenti individuali (la n. 604 del 1966, relativa ai rapporti di lavoro di diritto comune a tempo indeterminato, non forniti della garanzia di stabilità) né lo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). (Cassazione, 25 febbraio 1982 n. 1216; 28 giugno 1984 n. 3794 e n. 3798; 16 luglio 1984 n. 4152; 18 ottobre 1984 n. 5272; 14 gennaio 1985 n. 51).

Il sistema delle sanzioni disciplinari previsto dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 prevede una minuziosa e dettagliata indicazione specifica delle singole fattispecie riconducibili a ciascuna delle diverse sanzioni; ciò dimostra che non è prevista alcuna ipotesi alternativa, né possibilità di graduazione della sanzione da applicare, graduazione che è fatta direttamente dal legislatore e che, una volta verificato il presupposto ivi indicato, è quella e solo quella.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

MOTIVAZIONE

La motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni; pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla Pubblica amministrazione allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 Cost.


200502776

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2776

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

La rivalutazione monetaria e gli interessi sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti decorrono dalla data di maturazione del diritto, ma tale momento genetico si configura diversamente a seconda della differente fonte del credito: se il diritto trova origine direttamente nella legge o in un atto normativo, la data della sua maturazione è quella della scadenza dell’emolumento o del suo rateo, a prescindere da qualsivoglia atto l’Amministrazione debba compiere ai fini della ricognizione e dell’adempimento della sua obbligazione. Qualora, al contrario, il diritto trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva (Sez. IV, 14 aprile 2004, n. 3061).


200502775

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2775

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La contestazione degli addebiti, in sede di procedimento disciplinare, è idonea alla finalità per la quale è preordinata quando, mediante precisi riferimenti ad un’azione od omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo di responsabilità disciplinare, consenta all’interessato l’esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di consentirgli ogni possibile discolpa; nessuna norma prescrive, invece, di precisare, nell’atto della contestazione degli addebiti, le responsabilità che dei fatti possono risultare a carico dell’inquisito, essendo solo necessario e sufficiente individuare ed indicare i fatti medesimi e manifestare formalmente la precisa volontà dell' Amministrazione di far derivare da essi un’eventuale responsabilità disciplinare del dipendente, per cui è da riconoscere legittima la contestazione che faccia solo riferimento alla obiettività dei fatti punibili senza alcuna qualificazione del nomen juris.


200502774

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2774

SERVIZI PUBBLICI

TRASPORTI

ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Il R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, ed il relativo allegato, con le successive leggi di interpretazione, modificazione ed estensione, costituiscono un compiuto corpus normativo per la disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione. Tale rapporto, nella sua costituzione e nelle sue vicende, si distingue dal comune rapporto di lavoro di diritto privato poiché il personale gode di uno speciale status costituito da una posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e quella dell'impiegato privato e che, pertanto, ad esso, siccome garantito da una disciplina sostanzialmente più favorevole, non si applicano né la legge sui licenziamenti individuali (la n. 604 del 1966, relativa ai rapporti di lavoro di diritto comune a tempo indeterminato, non forniti della garanzia di stabilità) né lo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). (Cassazione, 25 febbraio 1982 n. 1216; 28 giugno 1984 n. 3794 e n. 3798; 16 luglio 1984 n. 4152; 18 ottobre 1984 n. 5272; 14 gennaio 1985 n. 51).

Il sistema delle sanzioni disciplinari previsto dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 prevede una minuziosa e dettagliata indicazione specifica delle singole fattispecie riconducibili a ciascuna delle diverse sanzioni; ciò dimostra che non è prevista alcuna ipotesi alternativa, né possibilità di graduazione della sanzione da applicare, graduazione che è fatta direttamente dal legislatore e che, una volta verificato il presupposto ivi indicato, è quella e solo quella.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

MOTIVAZIONE

La motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni; pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla Pubblica amministrazione allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 Cost.


200502773

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2773

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRASFERIMENTO

Il passaggio da uno ad altro ufficio nella stessa sede territoriale integra soltanto una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio stesso e non esige le medesime garanzie procedimentali previste per i trasferimenti in senso stretto (Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3038).

Quanto più in un dato sistema organizzativo la presenza di un singolo pubblico dipendente nell'ambito di un certo ufficio è legata a ragioni di carattere eminentemente fiduciario, tanto più l'esternazione dei motivi che fanno venir meno tale fiducia - e dunque lo stesso fondamento della protrazione di quella presenza - può essere accettata in forme più tenui.


200502772

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2772

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE

La cessazione della materia del contendere si verifica quando l’amministrazione elimina ex tunc il provvedimento impugnato in aderenza alle pretese del ricorrente, con la conseguenza che quest’ultimo realizza in via amministrativa l’interesse che voleva ottenere in via giudiziale, rendendosi pertanto inutile la pronuncia giurisdizionale (Sez. IV, 28 maggio 1999, n. 884; Sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1012; Sez. IV, 16 aprile 2004, n. 2168).


200502771

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2771

ACCESSO AI DOCUMENTI

In via generale, la violazione delle norme intese a riconoscere l'accesso endoprocedimentale non sortisce, per ciò solo ed automaticamente, un effetto invalidante con riguardo all'intero procedimento e alla determinazione che lo definisce. A differenza dell'accesso esoprocedimentale, regolamentato dagli artt. 22 e seguenti, legge n. 241 del 1990, riconosciuto al soggetto estraneo al procedimento amministrativo, quello di tipo interno va considerato non quale strumento inteso ad assicurare la mera trasparenza dei meccanismi amministrativi, bensì come garanzia propedeutica nell'ottica di un pieno funzionamento della regola partecipativa; sicché, il rimedio processuale delineato dall'art. 25 legge n. 241 del 1990, e la sua definizione non possono considerarsi esaustivi delle conseguenze derivanti dall'illegittimo rigetto dell'istanza di accesso, residuando la possibilità di dimostrare che, a causa della tardiva conoscenza della documentazione oggetto della originaria richiesta ostensiva, non si è avuta la possibilità di far luogo ad una matura e consapevole partecipazione procedimentale. Si tratta di controllo da effettuare in concreto, dovendosi senz'altro escludere un'automatica incidenza sulla sorte del provvedimento finale dell'illegittimo rigetto dell'istanza con la quale si aziona la pretesa ostensiva endoprocedimentale.


200502770

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2770

SERVIZI PUBBLICI

TRASPORTI

ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ed il relativo allegato, con le successive leggi di interpretazione, modificazione ed estensione, costituiscono un compiuto corpus normativo per la disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione. Tale rapporto, nella sua costituzione e nelle sue vicende, si distingue dal comune rapporto di lavoro di diritto privato poiché il personale gode di uno speciale status costituito da una posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e quella dell'impiegato privato e che, pertanto, ad esso, siccome garantito da una disciplina sostanzialmente più favorevole, non si applicano né la legge sui licenziamenti individuali (la n. 604 del 1966, relativa ai rapporti di lavoro di diritto comune a tempo indeterminato, non forniti della garanzia di stabilità) né lo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). (Cassazione, 25 febbraio 1982 n. 1216; 28 giugno 1984 n. 3794 e n. 3798; 16 luglio 1984 n. 4152; 18 ottobre 1984 n. 5272; 14 gennaio 1985 n. 51).

Il sistema delle sanzioni disciplinari previsto dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, prevede una minuziosa e dettagliata indicazione specifica delle singole fattispecie riconducibili a ciascuna delle diverse sanzioni; ciò dimostra che non è prevista alcuna ipotesi alternativa, né possibilità di graduazione della sanzione da applicare, graduazione che è fatta direttamente dal legislatore e che, una volta verificato il presupposto ivi indicato, è quella e solo quella.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

MOTIVAZIONE

La motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni; pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla Pubblica amministrazione allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 Cost.


200502769

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2769

URBANISTICA

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Il ricorso ai piani di attuazione consente di commisurare l’utilizzo delle risorse pubbliche, che non sono infinite ma naturalmente limitate, alla pluralità degli interessi pubblici da soddisfare, operando una selezione degli interventi ed una gradualità compatibile con la quantità delle risorse disponibili e l’impostazione dei diversi interessi pubblici coinvolti.

L’effetto del Programma pluriennale di attuazione non è quello di negare a tempo indeterminato ciò che il Piano regolatore ha concesso in termini di edificabilità, atteso che l’inclusione, sia pure in tempi successivi, di tutte le aree disciplinate dallo strumento generale deve in linea di principio essere certa, onde evitare che, con l’attuazione dei programmi, vengano evasi gli obiettivi dello strumento generale (Sez. IV, n. 399 del 2005).

Fin quando la non inclusione nel Programma pluriennale di attuazione è correttamente motivata dal Comune con riferimento a ragioni di carattere generale rispondenti all’esigenza di una programmazione degli interventi rispettosa dell’ordinato sviluppo del territorio e del razionale impiego di risorse pubbliche, il sacrificio, tendenzialmente temporaneo dello ius aedificandi che ne deriva, corrisponde all’effetto conformativo delle norme urbanistiche, della cui costituzionalità sotto questo profilo non si può dubitare.


200502768

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2768

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CIRCOLARI

E’ principio generale, che le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici, ovvero sott’ordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse, non hanno alcun onere di impugnativa ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe invece dovuto essere disapplicata.


200502767

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2767

EDILIZIA

DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ (DIA)

Ai sensi della legge della regione Lombardia n. 15 del 1996 (art. 3) il recupero del sottotetto a fini abitativi è qualificato come intervento di ristrutturazione, a norma dell'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457; la stessa norma, al comma 3, stabilisce che “il recupero dei sottotetti è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui agli artt. 14, 17 19 e 22 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico» e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati”. Se siffatte trasformazioni possono avvenire in déroga ad ogni previsione urbanistica comunale, lo stesso non può dirsi per le altezze massime dei fabbricati, di cui l’art. 2 assicura comunque il rispetto.


200502766

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2766

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INQUADRAMENTO

Le operazioni di inquadramento dei pubblici dipendenti nei livelli retributivi-funzionali sono estranee alle categorie decisionali rimesse al potere-dovere del giudice amministrativo atteso che i detti interventi costituiscono attività autoritativa affidata alla cura dell’Amministrazione. E l’interessato, qualora ritenga che il potere di autorganizzazione non sia stato correttamente esercitato dall’Amministrazione, potrà utilizzare gli strumenti che l’ordinamento offre nei confronti degli atti autoritativi illegittimi, e, allorché viene dedotto un comportamento omissivo dell’Amministrazione, attraverso una “provocatio” che induca la stessa a pronunziarsi espressamente o tacitamente sulla domanda e, in caso di risposta negativa, provvedendo alla impugnazione del provvedimento negativo o del silenzio-rifiuto debitamente formatosi.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SILENZIO DELLA P.A.

Nella vigenza della disciplina anteriore alla L. 28 agosto 2000, n. 205, si è sempre ritenuto che proprio l'inaccoglibilità della pretesa sostanziale impedisce di dare un esito positivo al ricorso, anche se in astratto è ipotizzabile l'inadempimento formale dell'Amministrazione all'obbligo di provvedere. La necessità di valutare l'effettivo rapporto sostanziale al solo fine di accertare l'infondatezza della pretesa, si giustifica in relazione all'esigenza che comunque deve sussistere un interesse alla decisione, che viene evidentemente a mancare se è sicuro che la pretesa del ricorrente non potrebbe essere soddisfatta per mancanza di un determinato presupposto richiesto dalla specifica normativa della materia (Sez. V, 13 aprile 2000, n. 2211 e 28 dicembre 2001, n. 6465). Né tale soluzione appare in contrasto con il principio generale (tenuto presente dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2002) che assegna la cura dell'interesse pubblico all'Amministrazione ed al giudice amministrativo, nelle materie in cui la prima è investita di poteri autoritativi, il solo controllo di legittimità dell'esercizio del potere pubblico (salvo i casi espressamente previsti di giurisdizione diretta sul rapporto), atteso che dalla decisione di rigetto del ricorso avverso il silenzio rifiuto per infondatezza dell'istanza non consegue alcun obbligo positivo a carico dell'Amministrazione, essendo anzi rivolta ad evitare un'ulteriore controversia di cui si porrebbero evidentemente le premesse con il dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi esplicitamente su un'istanza priva di fondamento.


200502765

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2765

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

MOTIVAZIONE

La motivazione è attributo necessario della discrezionalità amministrativa, mentre allorquando l’Amministrazione opera nell’ambito della cosiddetta “discrezionalità tecnica” non trattandosi di deliberare una scelta tra più diverse soluzioni per l’ottimizzazione di un interesse pubblico, ma soltanto di emettere un giudizio di valore sulla base di nozioni e cognizioni di una scienza o di una tecnica, non vi è bisogno di alcuna motivazione dialettica, essendo all’uopo sufficiente una valutazione sintetica espressa in termini numerici (Sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8320)

PROFESSIONI E MESTIERI

AVVOCATI

La funzione del Presidente della Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) non è tanto quella della sua presenza nelle varie sottocommissioni (il che comprometterebbe la stessa “ratio” di snellimento connessa con la istituzione delle sottocommissioni), bensì quella del coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni (Sez. IV, n. 8320 del 2003).


200502764                    

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2764

MILITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’obbligo imposto al personale militare di prestare due ore settimanali di attività, oltre l’orario fissato in condizioni normali dall’art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1981 in trentasei ore settimanali, si correla essenzialmente alle esigenze organizzative dell’ordinamento militare di conciliare la riduzione dell’orario settimanale delle prestazioni del personale militare con l’esigenza delle specifiche turnazioni di servizio, conferendosi alla prestazione eccedente le trentasei ore di servizio connotazioni di attività aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, di natura straordinaria. La relativa retribuzione, siccome straordinaria, deve essere esclusa dal computo della tredicesima mensilità (parere Commissione speciale per il pubblico impiego 23 maggio 1999, n. 402; Sez. VI, 17 febbraio 2003, n. 842).


200502763

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2763

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L’art. 9 del D.P.R. 737/1981, si riferisce all’inizio del procedimento disciplinare in relazione a fatti emergenti da un procedimento penale, non al caso di sospensione di un procedimento disciplinare già iniziato a suo tempo e poi sospeso per la pendenza di un procedimento penale.


200502762

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2762

PROFESSIONI E MESTIERI

SPEDIZIONIERI DOGANALI

Il Testo Unico delle disposizioni in materia doganale approvato con DPR 23 gennaio 1973, n. 43- che subordina la nomina a spedizioniere doganale (e quindi l’iscrizione nell’Albo) al rilascio di una patente che si consegue all’esito di un esame di idoneità – all’art. 51 prescrive espressamente che l’iscrizione biennale nel registro degli ausiliari degli spedizionieri deve risultare alla data di pubblicazione del bando di concorso. Tale disposizione non è irrazionale o incongruente sul piano sistematico o sospettabile di incostituzionalità. L’iscrizione è richiesta dalla disciplina concorsuale non soltanto perchè dimostra l’avvenuta acquisizione di competenze professionali, ma anche perchè comprova il possesso di requisiti di affidabilità – richiesti a garanzia del preminente interesse generale e dell’Erario alla correttezza dell’operato della categoria professionale – che devono essere logicamente caratterizzati dall’attualità.


200502761

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2761

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502760

Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2760

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE

Allorché l’atto impugnato in via principale sia stato emanato da un organo centrale dello Stato e comporti l’esclusione dalla graduatoria di un concorso interno su base nazionale, esso produce effetti che non sono limitati alla circoscrizione del T.A.R. adito in primo grado, nel cui ambito risiede il ricorrente Ne consegue che va ritenuto competente il T.A.R. Lazio - Roma, in base all’art. 3, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La suddetta soluzione appare conforme alla esigenza di assicurare che il contenzioso relativo a un concorso sia concentrato presso il T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’Autorità che provvede all’espletamento dello stesso, coincidendo, di regola, la sede di detta Autorità con il luogo di espletamento del concorso (Sez. IV, 26 marzo 1999, n. 430; Sez. VI, 19 dicembre 1989, n. 1621).


200502759

Sez. V, 30 maggio 2005, n. 2759

Pronuncia in via interlocutoria


200502758

Sez. V, 30 maggio 2005, n. 2758

Pronuncia in via interlocutoria


200502757

Sez. V, 30 maggio 2005, n. 2757

Nomina commissario ad acta


200502756

Sez. V, 30 maggio 2005, n. 2756

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’

La certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (Sez. VI, 13 maggio 2002, n. 2569; V, 18 ottobre 2001, n. 5517).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Un’impresa estromessa da una gara, perché priva di un requisito, è comunque legittimata ad impugnare gli atti della relativa procedura concorsuale e l’esito finale della stessa, giacché, in caso di accoglimento del ricorso e di annullamento della gara, potrebbe partecipare alla nuova gara o perché si è nel frattempo munita del requisito mancante o perché l’amministrazione non richiede più tale requisito tra quelli necessari per prendere parte alla gara.

COMUNE

SERVIZI PUBBLICI

Nell’esame della questione relativa alla partecipazione delle società miste comunali alle gare di appalto di servizi pubblici indette da altri enti, la giurisprudenza amministrativa si è attestata sul principio in base al quale tali società, pur legittimate in via di principio a svolgere la propria attività anche al fuori del territorio del Comune dal quale sono state costituite, in quanto munite dal legislatore di capacità imprenditoriale, sono pur sempre tenute, per il vincolo genetico-funzionale che le lega all’ente di origine, a perseguire finalità di promozione dello sviluppo della comunità locale di emanazione. Il vincolo funzionale che la norma istitutiva ha implicitamente imposto alle imprese miste va confrontato con l’impegno extraterritoriale richiesto in concreto e inibisce tale attività quando diventino rilevanti le risorse e i mezzi eventualmente distolti dalla attività riferibile alla collettività di riferimento senza apprezzabili utilità per queste ultime. Si tratta, in definitiva, di verificare che l’impegno da assumere non comporti una distrazione di mezzi e risorse tali da arrecare pregiudizio alla predetta collettività (n. 4586 del 2001). Tale verifica non può che ritenersi rimessa alle commissioni giudicatrici delle gare quando a queste chiedano di partecipare società miste.

La capacità, in termini di mezzi tecnici e finanziari, della società mista ad assumere, in aggiunta a quelle derivanti dal servizio svolto per l’ente di riferimento, anche il servizio oggetto della specifica gara alla quale chiede di partecipare, attiene alla legittimazione della società a partecipare alla gara ed assume quindi la valenza di un requisito soggettivo che, in quanto tale, deve essere assoggettato a verifica come avviene per altri requisiti soggettivi.


200502755

Sez. V, 30 maggio 2005, n. 2755

SERVIZI PUBBLICI

CONCESSIONE

Il principio di buona fede oggettiva è posto dall’ordinamento a fondamento non solo dell'attività dei soggetti privati ma anche, a maggior ragione, di quelli pubblici (Sez. IV, 2 marzo 2000, n. 1111) e il dovere di agire secondo correttezza e buona fede non è assolto solo con il compimento di atti previsti in specifiche disposizioni di legge ma si deve realizzare anche con comportamenti non individuati dal legislatore e che in relazione alle singole situazioni di fatto siano necessari per evitare l’aggravamento della posizione dell’altro contraente.

La circostanza che il rapporto vada inquadrato nell’ambito delle concessioni di pubblico servizio, con la conseguenza che in forza di un tale atto la P.A. viene a trovarsi in una posizione particolare e privilegiata rispetto all’altra parte in quanto dispone, oltre che dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dal contratto accessivo al provvedimento concessorio, dei pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore cui inerisce la concessione, non può inficiare il richiamo al principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., al quale devono essere improntati i rapporti tra le parti, e non introduce elementi di natura tipicamente privatistica, ove si consideri che anche l’azione della Pubblica amministrazione deve essere svolta nel rispetto delle regole di correttezza e trasparenza (Sez. IV, 13 luglio 2000, n. 3910).

E’ legittimo lo scioglimento di un rapporto concessorio solo in presenza di un fatto giuridico idoneo a produrlo, come avviene ad esempio nel caso in cui si concretizzino le diverse ipotesi della revoca per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, della decadenza sanzionatoria dalla concessione, o anche della eventuale “disdetta" che, sulla base dell'accordo accessivo alla concessione, l’amministrazione comunica al concessionario per impedire la rinnovazione automatica del rapporto.


200502754

Sez. V, 30 maggio 2005, n. 2754

Dispone la correzione di errore materiale


200502753

Sez. V, 30 maggio 2005, n. 2753

Pronuncia in via interlocutoria


200502752

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2752

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

L’oggetto del giudizio di ottemperanza è costituito dalla precisa verifica del puntuale adempimento, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’obbligo di conformarsi al giudicato, onde far ottenere all’interessato l’effettivo soddisfacimento della pretesa riconosciuta fondata in sede di cognizione. Siffatta verifica - che va effettuata tenendo conto del quadro processuale alla base della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione - comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una attenta attività di interpretazione del giudicato, al fine di precisare il contenuto del comando, attività da compiersi, come ribadito dalla giurisprudenza, esclusivamente sulla base della sequenza “petitumcausa petendi – motivi – decisum” (Sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8217; 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963). In sede di giudizio di ottemperanza, pertanto, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nella statuizione della pronuncia da eseguire.


200502751

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2751

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Sussiste la competenza del TAR adito (nella specie, TAR Catania) quando si contesti la legittimità di un atto, emesso da una autorità centrale e con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale, onde la competenza a conoscere il ricorso dovrebbe spettare al TAR Lazio, con sede in Roma, ma si indica erroneamente la competenza di un altro TAR (nella specie TAR Campania), senza che possa essere rilevata d’ufficio l’incompetenza del TAR Catania e dello stesso TAR Campania (Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3080).


200502750

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2750

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE

L’interesse a ricorrere deve sussistere fino al momento in cui il ricorso viene assunto in decisione, nel rispetto del principio secondo cui le condizioni del ricorso debbono persistere fino al momento del passaggio in decisione della causa.


200502749

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2749

PROCESSO AMMINISTRATIVO

DECISIONE IN FORMA ABBREVIATA

L’art. 9, L. n. 205/2000, rispondendo ad evidenti esigenze di economia processuale e di riduzione del contenzioso pendente, ha istituzionalizzato la possibilità, riconosciuta al giudice investito in sede cautelare, di definire, in modo diretto ed immediato, il merito della controversia, anche con sentenza semplificata, sempre che sia stata accertata preventivamente la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, che ne ricorrano i necessari presupposti e che siano state sentite sul punto le parti costituite nel giudizio. Con il che il Legislatore ha generalizzato un mezzo di conversione della pronuncia cautelare in quella di merito già in previsto in precedenza, anche se con diverse modalità operative, in relazione a talune aree di contenzioso (v., in particolare: l’art. 19 del D.L. n. 67/1997 convertito in legge n. 135/1997 e l’art. 2 della L. n. 249/1997). Spetta soltanto al giudice investito dell’istanza cautelate valutare l’opportunità di decidere con decisione in forma abbreviata, di talché non sussiste vizio in procedendo se il giudice stesso, accertata la regolarità del contraddittorio e ritenute sussistenti le prove necessarie, decida immediatamente la causa nel merito unitamente alla domanda cautelare, o in luogo di essa (Sez. VI 14 gennaio 2001, n. 149; IV 14 luglio 2004, n. 5089).


200502748

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2748

PROCESSO AMMINISTRATIVO

DECISIONE IN FORMA ABBREVIATA

L’art. 9, L. n. 205/2000, rispondendo ad evidenti esigenze di economia processuale e di riduzione del contenzioso pendente, ha istituzionalizzato la possibilità, riconosciuta al giudice investito in sede cautelare, di definire, in modo diretto ed immediato, il merito della controversia, anche con sentenza semplificata, sempre che sia stata accertata preventivamente la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, che ne ricorrano i necessari presupposti e che siano state sentite sul punto le parti costituite nel giudizio. Con il che il Legislatore ha generalizzato un mezzo di conversione della pronuncia cautelare in quella di merito già in previsto in precedenza, anche se con diverse modalità operative, in relazione a talune aree di contenzioso (v., in particolare: l’art. 19 del D.L. n. 67/1997 convertito in legge n. 135/1997 e l’art. 2 della L. n. 249/1997). Spetta soltanto al giudice investito dell’istanza cautelate valutare l’opportunità di decidere con decisione in forma abbreviata, di talché non sussiste vizio in procedendo se il giudice stesso, accertata la regolarità del contraddittorio e ritenute sussistenti le prove necessarie, decida immediatamente la causa nel merito unitamente alla domanda cautelare, o in luogo di essa (Sez. VI 14 gennaio 2001, n. 149; IV 14 luglio 2004, n. 5089).


200502747

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2747

PROCESSO AMMINISTRATIVO

DECISIONE IN FORMA ABBREVIATA

L’art. 9, L. n. 205/2000, rispondendo ad evidenti esigenze di economia processuale e di riduzione del contenzioso pendente, ha istituzionalizzato la possibilità, riconosciuta al giudice investito in sede cautelare, di definire, in modo diretto ed immediato, il merito della controversia, anche con sentenza semplificata, sempre che sia stata accertata preventivamente la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, che ne ricorrano i necessari presupposti e che siano state sentite sul punto le parti costituite nel giudizio. Con il che il Legislatore ha generalizzato un mezzo di conversione della pronuncia cautelare in quella di merito già in previsto in precedenza, anche se con diverse modalità operative, in relazione a talune aree di contenzioso (v., in particolare: l’art. 19 del D.L. n. 67/1997 convertito in legge n. 135/1997 e l’art. 2 della L. n. 249/1997). Spetta soltanto al giudice investito dell’istanza cautelate valutare l’opportunità di decidere con decisione in forma abbreviata, di talché non sussiste vizio in procedendo se il giudice stesso, accertata la regolarità del contraddittorio e ritenute sussistenti le prove necessarie, decida immediatamente la causa nel merito unitamente alla domanda cautelare, o in luogo di essa (Sez. VI 14 gennaio 2001, n. 149; IV 14 luglio 2004, n. 5089).


200502746

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2746

PROCESSO AMMINISTRATIVO

DECISIONE IN FORMA ABBREVIATA

L’art. 9, L. n. 205/2000, rispondendo ad evidenti esigenze di economia processuale e di riduzione del contenzioso pendente, ha istituzionalizzato la possibilità, riconosciuta al giudice investito in sede cautelare, di definire, in modo diretto ed immediato, il merito della controversia, anche con sentenza semplificata, sempre che sia stata accertata preventivamente la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, che ne ricorrano i necessari presupposti e che siano state sentite sul punto le parti costituite nel giudizio. Con il che il Legislatore ha generalizzato un mezzo di conversione della pronuncia cautelare in quella di merito già in previsto in precedenza, anche se con diverse modalità operative, in relazione a talune aree di contenzioso (v., in particolare: l’art. 19 del D.L. n. 67/1997 convertito in legge n. 135/1997 e l’art. 2 della L. n. 249/1997). Spetta soltanto al giudice investito dell’istanza cautelate valutare l’opportunità di decidere con decisione in forma abbreviata, di talché non sussiste vizio in procedendo se il giudice stesso, accertata la regolarità del contraddittorio e ritenute sussistenti le prove necessarie, decida immediatamente la causa nel merito unitamente alla domanda cautelare, o in luogo di essa (Sez. VI 14 gennaio 2001, n. 149; IV 14 luglio 2004, n. 5089).


200502745

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2745

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

ESCLUSIONE DALLA GARA

Va disposta l’esclusione dalla gara di appalto della pubblica amministrazione per la mancata allegazione, da parte del concorrente, della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva ed ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che l’obbligo di produrre copia del documento di identità risulta inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione, né è data possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i concorrenti (Sez. V, 1° ottobre 2003, n. 5677).


200502744

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2744

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

La legge 29 gennaio 1994, n. 87, approvata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.243/1993 ha parzialmente modificato la disciplina del calcolo della buonuscita dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che, nella base di calcolo, deve tenersi conto, oltre che dello stipendio, anche dell’i.i.s. limitatamente ad una quota di essa. Da tale normativa emerge che anche i dipendenti collocati a riposo prima del 30 novembre 1984 hanno diritto alla riliquidazione nel caso in cui il rapporto previdenziale non si sia ancora esaurito, purchè abbiano presentato, a tal fine, apposita domanda all’amministrazione entro e non oltre il termine anzidetto, essendo indispensabile comunque per tali dipendenti, ai fini del conseguimento del richiesto beneficio, il possesso di due specifici requisiti. E cioè, da una parte, la presentazione nei termini della domanda e, dall’altra, la sussistenza di un rapporto non giuridicamente esaurito, intendendosi per tale non soltanto quello per il quale sia pendente un giudizio, ma anche quello in relazione al quale sia stata prodotta dal dipendente, in termine utile, la sola istanza per ottenere la rideterminazione dell’indennità, senza che sia necessario il requisito della pendenza del giudizio o sia stata comunque interrotta la prescrizione in ordine alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, (presupposto quest’ultimo che si configura non solo con la pendenza di un giudizio, avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di buonuscita, ma anche con l’interruzione della prescrizione (Sez. VI, 4 ottobre 2002, n. 5261; 31 gennaio 2003, n. 487; 13 maggio 2003, n. 2356)).


200502743

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2743

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.


200502742

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2742

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AGEVOLAZIONI IN GENERE

La pretesa del privato alla concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni ed ogni altro vantaggio economico, si collega ad una situazione soggettiva di interesse legittimo, il cui soddisfacimento resta condizionato all’esercizio dei poteri dell’Amministrazione di verificare la sussistenza dei presupposti di legge, di ogni altro requisito soggettivo in capo al richiedente, nonché di porre in essere ogni valutazione tecnico discrezionale circa il buon esito del trasferimento di risorse pubbliche in favore del privato. Tuttavia l’attività istruttoria e valutativa dell’organo pubblico non resta sottratta all’osservanza delle ordinarie regole di correttezza, imparzialità e di buona amministrazione in genere, quanto nel rispetto dei tempi procedimentali ove previsti, del necessario contraddittorio con il privato interessato, dei principi cui deve conformarsi il giusto procedimento. La violazione di dette regole, ove siano stati ingenerati affidamenti nel privato, con assunzioni da parte di quest’ultimo di oneri e costi per il conseguimento del beneficio, possono indurre pregiudizio nella relativa sfera patrimoniale e dare ingresso all’azione risarcitoria.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Secondo l’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il giudice amministrativo, “nell’ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione specifica”. Si tratta di giurisdizione piena ed esclusiva che si esercita nell’ “ambito” dell’ordinaria sfera di cognizione del giudice amministrativo ed è ispirata all’esigenza di economia e concentrazione avanti al medesimo giudice delle controversie afferenti sia alla legittimità degli atti della P.A., sia al danno derivante dal non corretto esercizio delle potestà pubbliche. Pertanto, una volta introdotto il giudizio di annullamento avanti al giudice amministrativo - che ha carattere di necessaria pregiudizialità rispetto al quello di danno (Ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4; Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 952; Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338) - ogni questione risarcitoria che si ponga in rapporto di determinismo causale con la statuizione provvedimentale riconosciuta illegittima resta attratta e deve formare oggetto di decisione nell’ “ambito” della giurisdizione amministrativa.


200502741

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2741

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

REVISIONE E RINNOVO DEI CONTRATTI IN CORSO

L’art. 6, comma 2, della legge n. 537/1993 - il quale prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rinnovare i contratti per la fornitura di beni e servizi, entro tre mesi dalla loro scadenza, qualora accertino la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse – è tuttora vigente, come dimostra il disegno di legge, approvato da un ramo del Parlamento, del Ministro per le politiche comunitarie - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2004 - ove è prevista la soppressione dell’ultimo periodo di tale disposizione. Al riguardo, quel che rileva ai fini della violazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 537/1993 (il rinnovo deve essere disposto entro tre mesi dalla scadenza), è il fatto del decorso del termine di tre mesi, a prescindere dalla legittimità o meno delle delibere di proroga del termine di scadenza.


200502740

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2740

CROCE ROSSA ITALIANA

Considerata l’assimilazione delle infermiere volontarie della C.R.I., quando prestano servizio presso formazioni od enti militari, al grado di ufficiale (art. 7, comma 1, del d.p.r. n. 918/1942) e visto che la prima nomina degli ufficiali delle Forze armate deve avvenire con decreto del Presidente della Repubblica, anche la rimozione delle infermiere volontarie deve effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base del principio del contrarius actus.

Tra il presidente (o commissario straordinario) della C.R.I. e l’ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie non v’è un rapporto di subordinazione gerarchica e tanto meno di dipendenza fiduciaria; ma un rapporto di collaborazione e di coordinamento nello svolgimento delle rispettive funzioni.


200502739

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2739

Motiva in fatto


200502738

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2738

Motiva in fatto


200502737

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2737

APPELLO

NUOVE PROVE

Ai sensi dell’art. 345, comma 3, del c.p.c. “non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Al riguardo, la produzione di ricorsi giurisdizionali e di sentenze non attiene all’ammissione dei mezzi di prova, così che essi, se non esibiti in primo grado, ben lo possono nel giudizio di appello.


200502736

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2736

APPELLO

NUOVE PROVE

Ai sensi dell’art. 345, comma 3, del c.p.c. “non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Al riguardo, la produzione di ricorsi giurisdizionali e di sentenze non attiene all’ammissione dei mezzi di prova, così che essi, se non esibiti in primo grado, ben lo possono nel giudizio di appello.


200502735

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2735

Motiva in fatto


200502734

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2734

Motiva in fatto


200502733

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733

INSEGNANTI

CONCORSO

In tema di inclusione nella graduatoria provinciale per la scuola materna, il provvedimento di ammissione con riserva, per la sua finalità cautelare tesa ad evitare il maturarsi dell’irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria, esaurisce i propri effetti con l’ammissione dell’interessato alla graduatoria o al concorso medesimo; resta estranea alla finalità e quindi agli effetti del provvedimento cautelare di ammissione con riserva, il provvedimento definitivo di abilitazione che presuppone lo scioglimento della riserva, ed ancor più il successivo procedimento di nomina in ruolo che può seguire esclusivamente dopo l’accertamento dei requisiti asseriti dall’interessato e non riconosciuti dall’Amministrazione, accertamento demandato dalla decisione di merito sul ricorso proposto dal concorrente, e tanto anche nel caso in cui il soggetto ammesso con riserva abbia superato le prove e sia stato utilmente inserito in graduatoria (CGARS, 22/9/1999, n. 394).


200502732

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2732

AIUTI COMUNITARI

Secondo la circolare esplicativa per l’attuazione P.O.P.-Feoga 1994/99 dell’Assessorato all’agricoltura e foreste della regione Puglia del 25 giugno 1996, un progetto deve intendersi collettivo quando è presentato da un soggetto giuridico in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, che raccoglie la manifestazione di volontà di tutti o di alcuni soci per il raggiungimento di identico obiettivo, pur nella distinzione degli interessi specifici di ognuno dei soci partecipanti al progetto, oltre che da imprenditori agricoli associati con atto pubblico per il raggiungimento di uno stesso scopo.


200502731

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2731

ISTRUZIONE

CONSERVATORI MUSICALI E ACCADEMIE DI BELLE ARTI

L’art. 25 ter, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993 prevede che “la direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto” e che “con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo”. Anche se la norma non parla espressamente di regolamento, la natura del previsto d.m. è quella di un regolamento, in quanto, avendo i caratteri della generalità (intesa come la non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono le norme), dell'astrattezza (ossia la ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme) e della novità, si tratta di atto sostanzialmente normativo. Con la conseguenza che si applica l’art. 17, commi 3 e 4, della l. n. 400/1988, indipendentemente dalla definizione della legge o dal richiamo della stessa al procedimento di cui al citato art. 17 (Ad. gen., n. 135/1996, secondo cui la mancata indicazione espressa della natura regolamentare non può assumere valore decisivo ai fini della relativa qualificazione normativa).

REGOLAMENTO E ATTO GENERALE

All’identificazione del carattere normativo degli atti autoritativi di provenienza amministrativa si deve procedere avendo riguardo allo scopo, alla funzione e all’aspetto “formale” degli atti stessi. Vanno, quindi, considerate la capacità innovativa dell’ordinamento e la generalità e l’astrattezza delle disposizioni come caratteristiche sintomatiche, anche se non sempre formalmente necessarie, della funzione normativa (si vedano i pareri dell’adunanza generale del Consiglio di Stato 23 gennaio 1992, n. 10, 21 novembre 1991, n. 141 e 1° febbraio 1990, n. 15, resi sui primi regolamenti attuativi degli artt. 2 e 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché i pareri 30 ottobre 1990, n. 109 e 7 dicembre 1989, nn. 126, 127 e 131, sui regolamenti di organizzazione dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio affidati a ministri senza portafoglio; nonché, da ultimo, i pareri 14 febbraio 2005, n. 11603 e 4 aprile 2005, n. 11996, resi, rispettivamente, sugli schemi di decreto legislativo recante riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – codice delle assicurazioni e per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, a norma dell’art. 3 della l. 29 luglio 2003, n. 229). I caratteri tipici di un atto regolamentare si rinvengono nella Ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 26 giugno 1998, n. 284, che ha inteso disciplinare - in modo innovativo, generale e astratto, anche se in via provvisoria e a decorrere dall’anno accademico 1998/1999 - il conferimento degli incarichi di direzione dei Conservatori di musica privi di direttori di ruolo.


200502730

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2730

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO ECONOMICO

In favore di personale di ente pubblico non economico con qualifica professionale (decima) nel ramo legale - collocato in pensione anteriormente all’introduzione del nuovo assetto organizzativo ex L. n. 70 del 1975 basato su specifiche qualifiche professionali – non spetta la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, con l’inclusione nella base retributiva del secondo livello differenziato di professionalità attribuito al personale in servizio in possesso di detta qualifica funzionale (Cons. St.. 30 dicembre 2002, n. 8249).


200502729

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2729

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO

Secondo l’art. 36 del DPR n. 686 del 1957 l’impiegato che abbia contratto infermità “per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità, presentare domanda scritta all’Amministrazione indicando specificamente la natura dell’infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica”. Ai fini dell’inizio della decorrenza del termine semestrale occorre che il dipendente abbia acquisito conoscenza secondo un criterio di normalità dell'effettiva consistenza e gravità dell'affezione e delle relative conseguenze invalidanti della sua integrità fisica (Sez. VI, 27 agosto 2003, n. 4303; Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8053).


200502728

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2728

PROCESSO AMMINISTRATIVO

PERENZIONE

È necessaria, a pena di perenzione del processo, l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, anche nei giudizi in materia di pubblico impiego (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 18 dicembre 1998).


200502727

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2727

INSEGNANTI

INQUADRAMENTO IN RUOLO

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, per il personale insegnante il servizio pre-ruolo è riconoscibile agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni purché prestato con il possesso del prescritto titolo di studio integrato, ove richiesto, dell’apposita specializzazione. Per lo svolgimento, poi, dell’attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, equiparata all’insegnamento, la legge 4 agosto 1977, n. 517, agli artt. 2 e 7 richiede, il possesso di determinati titoli di specializzazione. Ne consegue che il servizio pre-ruolo, svolto nell’attività di sostegno dei portatori di handicap, può essere equiparato al servizio di ruolo e quindi riconosciuto nel successivo inquadramento, nel solo caso in cui l’insegnante sia in possesso dello specifico titolo di specializzazione richiesto in analogia con quanto avviene per gli altri titolo professionali occorrenti.


200502726

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2726

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502725

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2725

GIURISDIZIONE

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI

L’art.68 del D.Lgs. n.29/1993, come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n.80/1998, riserva ogni controversia in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti alla giurisdizione del Giudice ordinario, quale giudice del lavoro; e ciò anche se siano stati emessi provvedimenti amministrativi, i quali potranno essere disapplicati.


200502724

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2724

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

Ai fini della rivalutazione monetaria e interessi legali occorre distinguere tra somme maturate entro il 31 dicembre 1994 e somme maturate successivamente, in quanto per i diritti maturati dopo l’entrata in vigore dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’importo degli interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a titolo di rivalutazione monetaria, mentre per i ratei di stipendio, maturati prima della predetta data, l’amministrazione è tenuta ad applicare la normativa previgente, la quale ammetteva il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria (Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3).

A norma dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti, vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione non si deve calcolare la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non devono essere computati ancora interessi e rivalutazione. Ciò in quanto interessi e rivalutazione sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati fin dall’origine nel contenuto del credito.


200502723

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2723

PROCESSO AMMINISTRATIVO

SUCCESSIONE NEL PROCESSO

Per effetto dell'istituzione dell'ente Poste italiane, subentrato nelle competenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relativamente ai rapporti d'impiego del personale dipendente, non viene meno la legittimazione di quest'ultimo, in applicazione analogica dell'art. 111 c.p.c. (successione a titolo particolare nel diritto controverso, qualora si escluda l'estinzione dell'ente dante causa; Sez. VI, n. 5682/2000).


200502722

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2722

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L’attività idonea ad evitare l’estinzione del procedimento disciplinare è quella prevista dalla legge, e che costituisce una fase dello stesso procedimento; vi rientra anche il compimento di un atto c.d. interno, non rivolto al dipendente, sempre che sia previsto dalla legge (Sez. VI, 5 dicembre 1992, n. 998). Se dunque anche gli atti non rivolti al dipendente vanno tenuti in considerazione in sede di interpretazione ed applicazione dell’art. 120, del T.U. n. 3/1957 (a tenore del quale “il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”) non può tuttavia riconoscersi efficacia interruttiva a qualsiasi atto compiuto nell’ambito del procedimento senza in alcun modo valutarne natura e finalità.


200502721

Sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2721

Motiva in fatto


200502720

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2720

Motiva in fatto


200502719

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2719

Motiva in fatto


200502718

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718

URBANISTICA

VINCOLI URBANISTICI

Alla stregua dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza 20 maggio 1999, n. 179 - dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, n.2, 3 e 4 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo - i vincoli urbanistici non indennizzabili, e che sfuggono alla previsione del predetto articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, e che devono essere indennizzati, sono: a) quelli preordinati all’espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l’imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta; b) quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l’esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l’approvazione dei piani urbanistici esecutivi; c) quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell’ambito dell’art. 42 Cost. (Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5490).

Costituiscono vincoli soggetti a decadenza, ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, quelli preordinati all’espropriazione, o che comportino l’inedificabilità, e che, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone significativamente il suo valore di scambio.

Le destinazioni di zona contenute nei piani regolatori non sono soggette a decadenza, in quanto attinenti alla conformazione del diritto di proprietà e quindi estranei alla logica ablatoria; a tale principio fanno eccezione i soli vincoli a carattere espropriativo, cioè i vincoli preordinati all’espropriazione dell’area per la realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico. Hanno natura espropriativa le sole previsioni vincolistiche che precludono in assoluto l’edificabilità dell’area o che impediscono comunque l’edificazione a iniziativa del privato (Sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4340; Sez. V, 3 gennaio 2001, n. 3; Sez. IV, 2 dicembre 1999, n. 1769).

L’orientamento del Consiglio di Stato in merito alla natura del vincolo di “verde pubblico-verde urbano” o “verde attrezzato” è concorde nel classificarlo tra i vincoli conformativi, come tali non soggetti a decadenza. Ciò avuto riguardo alla concreta disciplina che di tale destinazione danno le N.T.A. dei vari strumenti urbanistici considerati, nel senso che, ove sia consentita, anche ad iniziativa del proprietario, la realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento del verde, è da escludere, ex se, la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà, permanendo comunque la utilizzabilità dell’area rispetto alla sua destinazione naturale. Solo nel caso in cui la disciplina urbanistica esclude in modo assoluto che nella zone destinate a “verde pubblico” siano possibili, anche parzialmente, iniziative da parte del privato proprietario dell’area, detto vincolo potrà essere qualificato come preordinato all’espropriazione o comunque tale da sottrarre sostanzialmente l’area medesima alla naturale vocazione edificatoria e, come tale, soggetto a decadenza ex art. 2 legge n. 1187 del 1968.

COMUNE

GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE

L' atto di approvazione dello schema triennale di opere pubbliche comunali e del suo aggiornamento annuale rientra nelle competenze della Giunta, ai sensi dell' art. 48 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, mentre l' approvazione definitiva del programma e dell' elenco annuale delle opere da realizzare spetta al Consiglio, a norma dell' art. 42 stesso T.U. n. 267, trattandosi di un atto di programmazione e di indirizzo (Sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Il privato espropriato non è legittimato a far valere in sede giurisdizionale la pretesa invalidità della delibera comunale con la quale è stato approvato il progetto di un' opera pubblica, per inosservanza dell' art. 284 T.U. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto tale norma non è diretta a tutelare altro interesse se non quello - del tutto estraneo al rapporto intersubiettivo tra privato e Pubblica amministrazione - al corretto andamento finanziario dell' Amministrazione locale (Sez. IV, 29 maggio 1995, n. 400; CGARS, 28 gennaio 1998, n. 35).

COMUNE

SPESE

Secondo la Corte di Cassazione (SS.UU.CC. 26 luglio 2002, n. 11098), l'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, comma 5 – che prevedeva la nullità di diritto dell’atto di impegno di spesa, non contenente l’attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario - è stato sostituito, in forza dell'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il seguente testo: “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria". A seguito della riscrittura dell'ordinamento contabile e della nuova distribuzione di competenze tra organi politico - amministrativi e responsabili dei singoli servizi, la copertura finanziaria, che prima era un prius, successivamente è divenuta, dal punto di vista dell'attestazione formale, un posterius. La norma dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata, cioè, modificata nel senso che l'attestazione di copertura ha assunto un significato accertativo della necessaria copertura di bilancio dell'atto emanato nel contesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anche l'esatta imputazione di spesa.


200502717

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2717

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502716

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2716

Motiva in fatto


200502715

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2715

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE

La pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è basata sull'accertamento dell'esistenza delle condizioni della decisione giurisdizionale domandata dal ricorrente a tutela di una concreta situazione giuridica di vantaggio, accertamento da compiersi dal giudice in ogni stato e grado di giudizio, anche d'ufficio, e pertanto anche nel corso del procedimento di appello, da qualunque parte promosso.

La carenza d'interesse in ordine all'annullamento del provvedimento originariamente impugnato, sopravvenuta nelle more del giudizio di appello, comporta la dichiarazione di improcedibilità, non soltanto dell'appello, ma altresì dell’originario ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale, e determina, quando non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante la sola fase d'appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 34 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Sez. IV,17 aprile 2002, n. 2031; VI, 25 giugno 2002, n. 3468 e 9 maggio 2002, n. 2514).


200502714

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2714

Motiva in fatto


200502713

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2713

MILITARI

TRASFERIMENTO

In base alla Direttiva per l'impiego degli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente in ambito nazionale ed estero, emessa nell'anno 2001 dalla Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica, il personale militare non può essere inserito nel procedimento di trasferimento prima che siano trascorsi tre anni di permanenza nello stesso Ente di assegnazione, salvi i casi di natura eccezionale. Inoltre gli avvicendamenti debbono aver luogo nel periodo giugno-settembre e debbono concludersi entro il 15 settembre di ciascun anno.


200502712

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2712

Motiva in fatto


200502711

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2711

URBANISTICA

PIANO REGOLATORE GENERALE

L’intervento dell’Amministrazione regionale della Campania è limitato per legge ad un mero controllo estrinseco ed intrinseco di legittimità e di conformità del Piano regolatore generale, salvo che si voglia chiederne modificazioni all’ente adottante, ai sensi dell’art. 4, legge reg. Campania n. 14/1982, che attribuisce alla Regione detto controllo di conformità dei piani regolatori generali alle previsioni di leggi, regolamenti e strumenti urbanistici intercomunali di pianificazione territoriale, in modo tale da poter armonizzare la programmazione urbanistica dell’intero territorio regionale.


200502710

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2710

STRANIERI

PERMESSO DI SOGGIORNO

Nel decidere circa il rilascio del permesso di soggiorno nessun rilievo può attribuirsi a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la p.a. avrebbe dovuto esprimere correttamente la sua valutazione, adottando i provvedimenti amministrativi consequenziali (Cass., Sez. un. Civ., 16 giugno 2004, n. 11321).


200502709

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2709

POLIZIA DI STATO

RAPPORTI INFORMATIVI

Stante la autonomia e l'indipendenza dei giudizi relativi ai singoli anni dei rapporti informativi, non può riconoscersi uno specifico obbligo di motivazione per la diversità delle valutazioni rispetto a quelle relative a periodi antecedenti, rendendosi ciò necessario soltanto nell'ipotesi in cui si verifichi una notevole caduta di punteggio e l'oscillazione dei coefficienti non si mantenga entro limiti ristretti (Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5353).

La motivazione del punteggio finale deve ritenersi correttamente individuabile attraverso l'attribuzione dei previsti coefficienti numerici (Sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7067).


200502708

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2708

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

Nell'ipotesi di ricostruzione della carriera, sui crediti retributivi dei pubblici dipendenti, spettano interessi e rivalutazione monetaria soltanto qualora la fonte del credito vantato sia direttamente riconducibile alla norma di legge, mentre il credito accessorio non è riconoscibile allorché il diritto ai maggiori emolumenti trovi origine in un provvedimento autoritativo dell'Amministrazione che, definendo la posizione del proprio dipendente, gli attribuisce il diritto al corrispondente trattamento economico e, quindi, la data di maturazione di quest'ultimo non può che identificarsi con quella del provvedimento in cui sono in concreto realizzati tutti gli elementi costitutivi del credito stesso, a nulla rilevando una sua eventuale efficacia retroattiva (Sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6200; Comm. spec. Pubblico Impiego, 9 giugno 2003, n. 519/03).


200502707

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2707

APPELLO

NUOVE ECCEZIONI

La pubblica amministrazione può legittimamente dedurre, in sede di appello, qualunque eccezione, ancorché non sollevata in prime cure, ed è facoltizzata, altresì, a proporre nuove questioni e argomentazioni difensive a sostegno della legittimità dell’atto oggetto di impugnativa e della erroneità della sentenza impugnata (Sez. V, 30 settembre 1998, n. 1363).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

TERMINI PER RICORRERE

Allorché sia stato proposto ricorso gerarchico e, decorsi novanta giorni, si formi il silenzio, da tale data decorrono i termini per l’impugnativa avverso l’atto precedentemente impugnato con il ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.


200502706

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2706

COMUNE

SEGRETARIO COMUNALE

In base alla norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, nel termine di centoventi giorni fissato dall’art. 15, comma 6, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, il procedimento di sostituzione del segretario comunale non doveva essere ultimato, ma soltanto “attivato”, ossia iniziato (Sez. IV, 3 maggio 2001, n. 2492).

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

DIRIGENTI

Le nomine degli organi di vertice delle amministrazioni sia centrali che locali, si configurano certamente come provvedimenti da adottare in base a criteri eminentemente fiduciari, riconducibili nell'ambito degli atti di alta amministrazione, in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle amministrazioni stesse; tuttavia il singolo provvedimento di nomina, comportando una scelta nell'ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso dei titoli specifici, deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina di uno di essi, anche se la motivazione della scelta - effettuata intuitu personae – da formularsi all'esito di un apprezzamento complessivo del candidato e senza alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti, comporta soltanto la necessità di comprovare la avvenuta valutazione del possesso dei prescritti requisiti del prescelto, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta effettuata (Sez. IV, 5 febbraio 1999, n. 120; 1° settembre 1998, n. 1139).


200502705

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La valutazione della gravità del comportamento ai fini disciplinari e la proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati è attività che costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell’amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per macroscopici vizi logici che nella specie non sussistono (Sez. IV, 15 maggio 2003, n. 2624).

POLIZIA DI STATO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

E’ legittima la destituzione dal servizio di un agente della Polizia di Stato che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, atteso che tale uso altera l'equilibrio psichico, inficia l'esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo (Sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2259).


200502704

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2704

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

Nei casi di ritardato inquadramento nei profili professionali di cui all’articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali decorre dall’8 novembre 1998, data di pubblicazione della deliberazione della Commissione paritetica del 27settembre 1988 sulla corrispondenza tra attribuzione dei profili professionali e attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento: infatti, solo la citata deliberazione ha determinato i criteri concreti che perfezionavano i presupposti della fattispecie dell’inquadramento (del tutto privo, a quel punto, di connotati di discrezionalità e di autoritatività) e facevano sorgere, pertanto, il credito retributivo, dalla cui liquidità ed esigibilità dipende la decorrenza degli interessi (art. 1282, comma 1, C.C.) (Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799). Soltanto nei casi di cui ai commi 9 (mansioni relativo a diverso profilo della stessa qualifica) e 10 (mansioni relative a profilo di diversa qualifica: comma poi abrogato dall’articolo 74 del decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29) dell’articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l’inquadramento definitivo nei profili professionali presupponeva l’individuazione in concreto delle mansioni di fatto esercitate, nell’ambito di procedimenti instaurati a domanda; in ogni altro caso l’inquadramento consisteva in un procedimento meccanico e cioè l’ascrizione del dipendente al profilo professionale corrispondente alla qualifica precedentemente rivestita in base ad atto formale. Sennonché l’amministrazione era in grado di definire tale operazione solo a partire dalla data di pubblicazione della deliberazione della Commissione paritetica concernente la corrispondenza tra i nuovi profili professionali e le qualifiche del precedente ordinamento, alla quale l’Amministrazione stessa era tenuta, in sede di adozione dei provvedimenti di inquadramento definitivo dei singoli dipendenti, ad adeguarsi (donde la natura sostanzialmente ricognitiva dei singoli provvedimenti individuali (Sez. IV, 22 settembre 1993, n. 799; 2 maggio 1995, n. 278; 5 ottobre 1998, n. 1279; Sez. VI, 26 maggio 1997, n. 747, e 4 gennaio 2000, n. 50). Non era dunque configurabile alcuna successiva attività discrezionale, né complessa, che potesse valere a spostare, dal momento della definizione delle corrispondenze tra attribuzioni dei profili e qualifiche a quello dei singoli provvedimenti puntuali di inquadramento, la nascita del credito retributivo in questione e, quindi, del relativo diritto a rivalutazione monetaria ed interessi legali.


200502703

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2703

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE

Ai sensi dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve essere annullata senza rinvio la sentenza di primo grado ove, nel corso del giudizio di appello, sia sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del ricorso in primo grado (Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1334; Sez. IV, 23 marzo 1982, n. 167);


200502702

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2702

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502701

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2701

Dà atto della rinuncia


200502700

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2700

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502699

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2699

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502698

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2698

COMUNE

COMMISSIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ai sensi dell’art. 7, d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito dalla l. 7 luglio 1980 n. 299, il termine di novanta giorni, decorso il quale l'atto comunale inviato al controllo della Commissione centrale della finanza locale diventa esecutivo, si interrompe nel caso in cui la Commissione si attivi per disporre un'istruttoria relativa all'atto in questione, riprendendo a decorrere nella sua interezza dopo il compimento dell'istruttoria stessa; tale istruttoria può essere disposta anche oltre il termine di trenta giorni assegnato alla Commissione dall'articolo 7, comma 2, del d.l. 7 maggio 1980 n. 153 per la richiesta di meri chiarimenti, purché appunto l'organo di controllo si attivi nei suddetti novanta giorni (Sez. V, 13 aprile 1999, n. 407). Lo stesso è a dire per la richiesta di controdeduzioni da parte della commissione centrale per la finanza locale, che produce l’effetto dell’interruzione, e non della sospensione, del termine per l’esercizio del controllo, sicché al pervenire delle controdeduzioni dell’ente esso riprende a decorrere per l’intero periodo di novanta giorni (Sez. IV, 10 luglio 1999, n. 1207). In questo caso, dopo la ricezione, da parte della Commissione centrale per la finanza locale, della risoluzione di un ente locale di controdedurre ad un precedente atto di disapprovazione di una pianta organica, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 7 cit., ricomincia a scorrere integralmente (Sez. IV, 21 novembre 1994, n. 908; Sez. IV, 4 maggio 1994, n. 382).

In materia di controllo da parte della Commissione centrale per la finanza locale disciplinato dall'art. 7 cit., la prassi secondo cui l'organo di controllo pur decidendo nel termine di novanta giorni sulle deliberazioni rimesse al suo esame per l'ipotesi in cui ritenga di non poterle approvare solo in parte, assegna all'Amministrazione un ulteriore termine di novanta giorni per, eventualmente, controdedurre, va intesa nel senso che la determinazione assunta abbia carattere sostanzialmente definitivo solo per la parte in cui l'approvazione è concessa, mentre è negata per la parte in cui consente un riesame; pertanto, se il comune non produrrà nei novanta giorni controdeduzioni il rifiuto parziale di approvazione diverrà definitivo, mentre se lo farà la Commissione centrale avrà l'onere di controllare "ex novo" tale capo della delibera originaria, che dovrà concludere entro lo stesso termine (90 gg.) previsto per la prima fase (Sez. IV, 20 febbraio 1995, n. 85).


200502697

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2697

Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado


200502696

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2696

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

INQUADRAMENTO

L'articolo 3, comma secondo l. n. 254 del 1988, nella parte in cui disciplina il primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente da aziende o Amministrazioni dello Stato, va interpretato nel senso che l'anzianità quinquennale di effettivo servizio non è richiesta al personale assunto per pubblico concorso per l'esercizio di specifica attività tecnico professionale per cui era prescritta oltre alla laurea, anche l'abilitazione professionale e la decorrenza dell'inquadramento decorre dal 12 luglio 1988, data di entrata in vigore della citata legge (Sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6724; Sez. VI, 25 febbraio 1998, n. 207; Sez. IV, 23 ottobre 1995, n. 824; Sez. VI, 13 marzo 1992, n. 165).

Occorre distinguere l’inquadramento effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 254 del 1988 per i dipendenti del comparto ministeriale in generale da quello disposto a mente dell'articolo 3, comma secondo l. n. 254 del 1988. In base alla prima norma, infatti, nella nona qualifica sono inquadrati gli appartenenti all'ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività, e tale locuzione va interpretata come necessità del requisito sia per coloro che erano in possesso, prima dell'assunzione, del titolo di abilitazione professionale connesso al diploma di laurea, sia per coloro che lo avessero acquisito successivamente alla data di assunzione (Sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6724; Sez. IV, 10 dicembre 2003, n. 8142; Sez. VI, 7 agosto 2001, n. 4307; 3 aprile 2002, n. 1850; 28 aprile 1998, n. 565; nonchè Comm. spec. 3 luglio 1995, n. 339).


200502695

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2695

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

La decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dei crediti retributivi derivanti dalla ricostruzione della carriera del pubblico dipendente risale alla data in cui sono venuti ad essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato l’ammontare e, quindi dalla data dei decreti di reinquadramento ancorché aventi effetto retroattivo (Sez. IV, 13 aprile 1992, n. 405 e 4 giugno 1990, n. 457, VI, 16 novembre 2004, n. 7481 e 12 novembre 1990, n. 952). Ne deriva che gli interessi e la rivalutazione monetaria devono essere corrisposti solo dalla data di effettivo inquadramento e fino a quella di effettivo pagamento.


200502694

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2694

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502693

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2693

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

VIZI DELL’ATTO

La disparità di trattamento non è ipotizzabile in presenza di un’attività vincolata e che comunque, situazioni che hanno comportato violazioni di legge o altre asserite illegittimità non possono essere invocate per pretendere ulteriori provvedimenti anch’essi illegittimi.


200502692

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2692

Motiva in fatto


200502691

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2691

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502690

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2690

MILITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’atipicità della posizione del personale della Marina militare in ragione del particolare disagio derivante da una prestazione di servizio a bordo dell’unità in navigazione, con una presenza continua del militare nell’arco delle ventiquattro ore, peraltro intervallata da periodi di non effettiva applicazione lavorativa, fa emergere la difficoltà di rinvenire un momento, nella presenza a bordo del militare, che possa essere qualificato come di effettiva prestazione del lavoro straordinario. Della peculiarità della posizione in esame si è reso conto il legislatore che ha inteso compensare, sul piano economico, la specificità del servizio con un trattamento differenziale rispetto al restante personale (di terra), mediante l'attribuzione di un'apposita indennità di imbarco e di una indennità di fuori sede: ed in ragione dell'anzidetta difficoltà di individuare un preciso momento di lavoro qualificabile come straordinario, si è ritenuto di attribuire un compenso ulteriore, rapportato alla voce "compenso per lavoro straordinario diurno". Questo non vuol dire che si è inteso retribuire una effettiva prestazione di lavoro straordinario, bensì che si è inteso corrispondere un ulteriore emolumento solo "parametrato" al compenso per lavoro straordinario diurno. E ciò alla stregua di valutazioni rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione della difesa che non appaiono palesemente illogiche o assolutamente incongrue in relazione alla particolare natura della posizione del personale di navigazione.


200502689

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2689

Dà atto della rinuncia


200502688

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2688

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

TRATTAMENTO ECONOMICO

L’indennità di servizio all’estero spettante per l’attività svolta presso una sede diplomatica è commisurata al livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale formalmente attribuita ai fini dello svolgimento dell’incarico e formalmente ricoperta presso la sede estera, senza tenersi conto degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsti dall’art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Tale statuizione appare aderente a quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica dall’art. 22, comma 32, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui gli inquadramenti di cui sopra “non producono effetti sull’indennità di servizio all’estero”.

Le maggiorazioni previste dal d.P.R. 11 agosto 1991, n. 457, recante “Regolamento per la revisione delle corrispondenze posti-qualifiche all’estero del personale delle qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero degli affari esteri” si riferiscono esclusivamente al personale appartenente ai ruolo del predetto Ministero.


200502687

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2687

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SILENZIO DELLA P.A.

L’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’Amministrazione, in risposta della diffida dell’interessato, fa venir meno il presupposto per l’azione di condanna dell’Amministrazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, indipendentemente dal soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante (Sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3741).


200502686

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2686

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SILENZIO DELLA P.A.

L’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’Amministrazione, in risposta della diffida dell’interessato, fa venir meno il presupposto per l’azione di condanna dell’Amministrazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, indipendentemente dal soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante (Sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3741).


200502685

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2685

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SILENZIO DELLA P.A.

L’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’Amministrazione, in risposta della diffida dell’interessato, fa venir meno il presupposto per l’azione di condanna dell’Amministrazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, indipendentemente dal soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante (Sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3741).


200502684

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2684

Ordina l’esecuzione del giudicato


200502683

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2683

APPELLO

MOTIVI DEL RICORSO

Ai fini della ammissibilità dell’appello, non è necessario confutare analiticamente e specificatamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, essendo sufficiente che, dal contesto del ricorso, sia desumibile una rappresentazione del fatto, sostanziale e processuale, tale da comportare una richiesta di riesame dell’atto in primo grado impugnato alla stregua dei vizii i esso ravvisati dal primo Giudice e tale, così, da fare intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza.

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRASFERIMENTO

Allorquando l’Amministrazione attivi un trasferimento d’ufficio, non può prescindersi dalla comunicazione al dipendente dell’avvio del procedimento, come prescritto dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a garanzia del diritto di informazione, partecipazione ed intervento riconosciuto dal legislatore all’interessato, diritto che, per la sua portata generale, non può subire limitazioni, tanto meno nella procedura di trasferimento d’ufficio, nella quale la necessità di una diversa, specifica, dislocazione del personale al fine di garantire il regolare ed adeguato, o, quanto meno, migliore funzionamento dell’apparato amministrativo non comporta comunque la pretermissione totale delle necessità personali e familiari del dipendente (Sez. IV, 7 novembre 2001, n. 5718).

Con specifico riferimento al trasferimento per ragioni di servizio, le ragioni del provvedimento ben possono essere disvelate anche dal procedimento, risultando così attenuato il dovere dell'amministrazione di esternarne le ragioni (Sez. IV, 31 gennaio 2001, n. 550 ).

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La déroga all’obbligo di dare tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento è rappresentata da un’urgenza, che deve essere qualificata ed emergere dal provvedimento conclusivo dello stesso, non promanando ex se dal normotipo astratto (Sez. IV, 18 maggio 2003, n. 2970; 29 novembre 2000, n. 6349; 19 gennaio 2000, n. 248; Ad. plen., 15 settembre 1999, n. 14 ).

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

MOTIVAZIONE

Deve ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche in presenza di una motivazione succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale, che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (CGARS 20 gennaio 2003, n. 31; Sez. VI, 18 novembre 1991, n. 874; Sez. IV, n. 2970/2003).

La funzione della motivazione non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alle scelte discrezionali, allorché le stesse possano comunque essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi, in cui si articola il procedimento e ciò in forza di una considerazione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, bensì coerente con i principii di trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 Cost. e dall'obbligo per l'amministrazione di improntare la propria azione a canoni di efficienza, economicità ed efficacia, ex art. 1 della legge n. 241/1990 (Sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2281 ).


200502682

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2682

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari a càrico dei custodi delle carceri mandamentali deve ritenersi compiutamente disciplinato dall’art. 11 della legge n. 1405/1941, che prevede che, previa contestazione scritta degli addebiti, sia il Procuratore della Repubblica competente ad irrogare sanzioni disciplinari e che le decisioni di questo, qualora non ritenute congrue dal Ministero di grazia e giustizia, possano essere dal Ministero stesso modificate.

Se è vero che è pacificamente acquisito in giurisprudenza (Sez. IV, 28 febbraio 1978, n. 850; Sez. VI, 3 novembre 1998, n. 1500) che le sentenze di proscioglimento diverse da quelle di accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ed in particolare quelle per intervenuta amnistia, non impediscono all’Amministrazione di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare per gli stessi fatti che avevano formato oggetto di azione penale e se è vero che l'Amministrazione è poi tenuta nella sede disciplinare ad un autonomo accertamento dei fatti, è anche vero che la stessa ben può tener conto delle risultanze processuali acquisite nel giudizio penale in modo da modulare sulle stesse l'istruttoria amministrativa, sì da evitare accertamenti non giustificati, perché già provati, alla luce del principio di economia del procedimento (Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5210 ).

Il convincimento dell'Amministrazione in ordine alla gravità delle infrazioni addebitate ed alla conseguente sanzione da irrogare è frutto di un giudizio largamente discrezionale, di tal che, in sede d'impugnativa del provvedimento disciplinare, il Giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi procedenti nella valutazione dei fatti e nel convincimento al quale sono pervenuti, se non nei casi in cui la valutazione contenga un evidente travisamento dei fatti ed il convincimento sia inficiato da manifesta illogicità ed incoerenza.


200502681

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2681

MILITARI

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Ai sensi dell’art. 65 della legge 31 luglio 1954, n. 599 - che prevede che qualora vi siano corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta formale sia disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale più elevato in grado o più anziano - non consente di coinvolgere in un unico procedimento disciplinare, con i connessi effetti sulla competenza, soggetti, la cui responsabilità, seppur per fatti analoghi, sia stata oggetto di tutt’altre vicende giudiziarie.

Gli artt. 64, 65, 67, 72 e 74 della legge n. 599 del 1954, contemplano uno sviluppo del procedimento disciplinare articolato in distinti momenti, ben individuati nei contenuti. È prevista un'iniziale inchiesta formale con l'obbligo, per l'Autorità procedente, di contestare gli addebiti al sottufficiale inquisito, che ha facoltà di presentare sue discolpe. Conclusasi l'inchiesta formale con la raccolta degli elementi di prova dell'addebito contestato, l'autorità procedente, ove ritenga il sottufficiale passibile della sanzione della perdita del grado, ne ordina il deferimento alla Commissione di disciplina e della convocazione di questa stessa dà comunicazione all'inquisito; ove, invece, “ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c) dell'art. 63, ne fa proposta al Ministro, il quale può anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina” . Legittimamente, pertanto, nel procedimento all’esame, manca il deferimento alla Commissione di disciplina; deferimento del tutto rimesso dal legislatore alla discrezionalità del Ministro.

Non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento a danno dei sottufficiali delle Forze Armate sottoposti a procedimento disciplinare che si concluda con l’inflizione di una sanzione disciplinare diversa dalla perdita del grado per rimozione e quelli puniti con tale massima sanzione. Il diverso procedimento disegnato per quest’ultimo tipo di sanzione trova giustificazione nelle peculiarità proprie della sanzione medesima (di tipo espulsivo) e nella plateale maggior gravità sia dei comportamenti che ad essa possono condurre sia del contenuto stesso della sanzione, che comporta la risoluzione del rapporto di servizio ed il collocamento in congedo dell’interessato; il che rende logico e plausibile che solo a tale ipotesi l’ordinamento ricolleghi quelle esigenze di valorizzazione delle garanzie del pubblico dipendente, rinvenibili nel procedimento dinanzi alla Commissione di disciplina.

Una disparità di trattamento non è ravvisabile rispetto al sistema disciplinare delle sanzioni disciplinari di corpo, contemplate dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, che, quando debba essere inflitta la “consegna di rigore”, prevede un procedimento disciplinare garantistico affidato alla cognizione di una commissione di disciplina. I due ordini di sanzioni vanno tenuti ben distinti (quanto a ratio, presupposti ed effetti di ciascuno) e le sanzioni di corpo non possono di per sé essere tutte considerate meno gravi di quelle di stato; l’attribuzione di garanzie particolari in relazione a talune sanzioni di corpo ben si giustifica, ove si tengano presenti le potenziali lesioni a diritti fondamentali dell’individuo proprie di tale ultimo tipo di sanzione.


200502680

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2680

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sulla natura del termine previsto dal citato art. 9, secondo comma, della legge n. 19/1990, si è pronunciata l'Adunanza Plenaria (25 gennaio 2000, n. 4; v. anche Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 198) ritenendo che l'art. 9 ha previsto un termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, per i casi in cui il giudice penale abbia emesso una sentenza irrevocabile di condanna, ben potendo essere congruamente ridotti i termini previsti dalla disciplina ordinaria per il compimento degli adempimenti intermedi (art. 100 e ss. del D.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3 ), fatta eccezione per quelli posti a garanzia del contraddittorio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 28 maggio 1999, n. 197, ha escluso che la previsione del termine perentorio di novanta giorni si ponga in contrasto con i principii costituzionali e ha rilevato che il termine comincia a decorrere dalla “scadenza virtuale” del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 9 per l'inizio del procedimento disciplinare e decorrente "dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna".

Il legislatore ha inteso sollecitare la definizione della posizione del dipendente, prevedendo un complessivo termine di duecentosettanta giorni, decorrente dall'avvenuta "notizia della sentenza irrevocabile" ed entro il quale l'Amministrazione può legittimamente attivare e concludere il procedimento disciplinare. Tale interpretazione - oltre ad essere aderente al disposto testuale della norma ed a fugare i profili di incongruità ed irragionevolezza presenti nella diversa accezione interpretativa della disposizione de qua - non si discosta dalla finalità sollecitatoria perseguita dal legislatore, giacchè, sotto tale aspetto, appare del tutto irrilevante in quale modo si distribuisca, fra la fase degli "accertamenti preliminari" ed il successivo procedimento, l'arco temporale complessivo previsto per l'adozione del provvedimento sanzionatorio (Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5959 ).


200502679

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2679

GIURISDIZIONE

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI

Il provvedimento che dispone il collocamento a riposo di un pubblico dipendente è l'atto conclusivo del rapporto d'impiego, incidente sullo status e sulla qualità di dipendente, sicché - ratione temporis e per il periodo anteriore alla c.d. privatizzazione - rientrano nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie aventi per oggetto i vizii dell'atto estintivo del rapporto. Tale principio è applicabile non solo quando sia contestata la legittimità dell'atto di collocamento a riposo in relazione alla data di presentazione della domanda di dimissioni (Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3187; 29 gennaio 1997, n. 173; 22 dicembre 1995, n. 1392 ), ma anche quando sia contestata la legittimità del medesimo atto, con riferimento ad ogni altro vizio, da cui lo stesso si ritenga affetto (Sez. VI, 29 luglio 2004, n. 5339; 31 luglio 2003, n. 4415; 22 ottobre 2002, n. 5794; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4377).

GIURISDIZIONE

CORTE DEI CONTI

Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, essa, nell' accertare il diritto a pensione, è vincolata dallo status giuridico ed economico conseguito dal dipendente nell'ambito del rapporto di servizio; esulano, pertanto, dalla cognizione del giudice pensionistico le censure mosse al provvedimento di accettazione delle dimissioni, trattandosi di atto che si colloca nel rapporto d'impiego, con la conseguenza che non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la cognizione di quanto attiene al riconoscimento di posizioni relative allo status da fare valere in rapporto al servizio attivo, come accade nel caso in cui si controverta in ordine alla quantificazione della pensione in applicazione dell'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (C. Conti reg. Lombardia, Sez. giurisd., 28 aprile 2004, n. 604; v. anche C. Conti reg. Abruzzo, 17 marzo 1999, n. 152; C. Conti reg. Emilia Romagna, 7 luglio 2003, n. 1603 e 7 aprile 2003, n. 983; Corte Conti, Sez. III, 6 giugno 2002, n. 197 ).

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

In sede di applicazione della riduzione del trattamento pensionistico prevista dall'art. 11, comma 16, della legge n. 537/1993 (le cui disposizioni il successivo comma 18 prevede che si applichino ai pubblici impiegati, le cui domande di pensionamento siano state accolte dopo il 14 ottobre 1993 ), si deve fare riferimento alla data di effettiva accettazione delle dimissioni e, dunque, la riduzione del trattamento pensionistico prevista dal citato comma 16 è applicabile anche al personale, la cui domanda di pensionamento, seppur presentata prima del 15 ottobre 1993, sia stata poi accolta solo successivamente a tale data (Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4377.).

Il riferimento, contenuto nel comma 18 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 alla data di accoglimento della domanda di dimissioni (anziché a quella della sua presentazione) quale discrimine tra il vecchio e il nuovo regime, non può considerarsi come una scelta viziata da manifesti profili di discriminazione o irrazionalità; tale scelta risponde, infatti, al pacifico carattere costitutivo del provvedimento amministrativo di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta ad un tempo solo il presupposto necessario e l’atto di impulso del procedimento: Sez. VI, 7 ottobre 2003, n. 5905 e 10 aprile 2002, n. 1941; Cass. civ., Sez. lav., 22 dicembre 2003, n. 19623 ), con i conseguenti effetti estintivi del rapporto di pubblico impiego allo stesso riconosciuti (Corte Cost., 12 dicembre 1996, n. 417 ).

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

La natura costitutiva dell’atto di accettazione delle dimissioni, nel sistema delle norme generali e speciali del pubblico impiego, si desume dall'art. 124 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che, nell’àmbito di un rapporto pacificamente non contrattuale, concede all'impiegato la facoltà di dimissioni. Così come, nel predetto sistema, il rapporto di impiego pubblico è costituito mediante atto unilaterale ed autoritativo dell’Amministrazione, così esso non può cessare per effetto della mera manifestazione di volontà del dipendente. Questi, pertanto, deve continuare a prestare la propria opera fino a che non gli venga comunicata dall'amministrazione l'accettazione delle dimissioni (comma 2), che potrebbe, per esempio, venire procrastinata per motivi di servizio (Sez. VI, 10 agosto 1998, n. 1155). Le dimissioni, insomma, non costituiscono esplicazione di un diritto soggettivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (Sez. VI, 3 aprile 1990, n. 436) e sono accettate con un provvedimento avente natura autoritativa (Sez. VI, 5 settembre 1996, n. 1196).


200502678

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2678

GIURISDIZIONE

ARBITRATO IN MATERIA DI LAVORO

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sul lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale di disciplina di un Ministero, costituito ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 29/1993, quando la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di lavoro pubblico era già transitata al giudice ordinario ex art. 45, 17 comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (in vigore dal 23 aprile 1998 ). A tale fine è rilevante la data di emissione del lodo (Cass. Sez. un., 26 giugno 2002, n. 9335; Sez. lav., 7 gennaio 2003, n. 44 )

Sulla base della natura rituale dell'arbitrato previsto dall'art. 59 del D. Lgs. n. 29/1993 (Cass., ss. uu., 5 dicembre 2000, n. 1251; Cass., ss.uu., 21 gennaio 2002, n. 638; Cass., 24 luglio 2002, n. 10859; Cass., 7 aprile 1999, n. 3373) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, con obbligo di impugnazione dei lodi innanzi alla Corte d’Appello a tenore dell’art. 828 del codice di procedura civile, anche in fattispecie relativa alla impugnazione di decisione di collegio arbitrale di disciplina emessa prima del 1° luglio 1998 (Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4319 ).


200502677

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2677

PROCESSO AMMINISTRATIVO

COINTERESSATO

I litisconsorti necessari soccombenti in primo grado, in caso di appello proposto dall’Amministrazione, assumono la veste di cointeressati e non di controinteressati in sede di gravame (Ad. Plen. 24 marzo 2004, n. 7).


200502676

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2676

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

LESIONI ED INFERMITA’

A seguito della riforma introdotta dall'art. 5-bis, d.l. n. 387 del 1987, pur dovendosi ritenere espunto l'intervento dei Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie-C.P.P.O. dalla fase dei meri accertamenti tecnici, senza però l'attribuzione di carattere provvedimentale ai giudizi delle Commissioni mediche ospedaliere-C.M.O., tale comitato rimane titolare, secondo l'art. 166 del t.u. 1092 del 1973, del potere di valutare i presupposti della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in sede di procedura per la concessione dell'equo indennizzo o la liquidazione pensione privilegiata (Sez. IV, 19 aprile 2001, n. 2367). Conseguentemente, stante la diversità e l'autonomia del procedimento da cui discende la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti rispetto a quello preordinato alla concessione dell'equo indennizzo, la C.M.O. è l'organo che l'Amministrazione deve interpellare per acclarare il nesso di dipendenza ed è anche l'unico organo tecnico legittimato ad intervenire in tale procedimento, ma non in quello successivo, nel quale l'Amministrazione, di fronte all'istanza del proprio dipendente rivolta ad ottenere la prestazione patrimoniale, ha l'obbligo di acquisire il parere di un solo organo consultivo che rimane il C.P.P.O e, ove permangano margini di dubbio, ha la facoltà d'interpellare il Collegio medico legale; pertanto, in presenza di pareri discordi, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal predetto Comitato, atteso che l'ordinamento non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri preordinati e resi da organi consultivi di diversa origine e competenza sui quali orientarsi, ma affida, a seconda del procedimento, ad un solo organo la competenza ad esprimere la sua valutazione; pertanto, per ciò che attiene al riconoscimento dell'equo indennizzo, è il C.P.P.O. l'unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti, e il suo avviso si impone all'Amministrazione, che deve solo verificare se esso, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi, con la conseguenza che un onere di motivazione a carico dell'Amministrazione è concepibile solo se essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati acquisiti dal Comitato, ritenga di poter esprimere un diverso avviso (Sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 108; Sez. IV, 19 aprile 2001, n. 2367.). Deve escludersi, pertanto, che l’art. 5-bis, l'amministrazione allorquando intenda uniformarsi al giudizio medico legale del C.P.P.O. debba motivare specificamente indicando le ragioni che l'abbiano indotta a preferire il parere del detto comitato anziché quello del Collegio medico: il giudizio del Comitato svolge una funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal comitato e quelle precedenti di altri organi (Comm. Spec. Pubbl. Imp., 5 novembre 2001, n. 480\2000). Lo scopo del comitato, infatti, è quello di garantire la tutela dell’interesse del singolo, e, nel contempo quella non meno importante dell’erario (Sez. VI, 3 febbraio 1997, n. 210). Analoga affermazione è stata formulata dalla Corte cost. (21 giugno 1996, n. 209), la quale ha precisato che proprio per tale sua funzione, l’opera del comitato contribuisce a realizzare i principi di buon andamento ed imparzialità previsti dall’art. 97 Cost.


200502675

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2675

RICORSI AMMINISTRATIVI

RICORSO GERARCHICO

Le decisioni emesse su ricorsi gerarchici, tipici o atipici, non sono revocabili o annullabili d’ufficio attesa la loro funzione giustiziale (Ad. gen., 10 giugno 1999, n. 8\1999; CGARS, 6 settembre 1986, n. 140; Ad. plen, 7 febbraio 1978, n. 4); né può farsi differenza fra ricorsi gerarchici propri o impropri giacché le regole ed i principi enucleabili dal d.P.R. n. 1199 del 1971 trovano applicazione per ogni tipo di ricorso (Sez. VI, 16 settembre 2003, n. 5234).


200502674

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2674

APPELLO

MOTIVI DEL RICORSO

Allorquando la sentenza impugnata si basa su una pluralità di motivi autonomi ognuno dei quali è da solo in grado di sorreggerla perché fondato su specifici presupposti logico giuridici, l’appellante deve censurarli tutti (Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 208; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1166; Sez. IV, 24 marzo 1998, n. 492).


200502673

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2673

PROCESSO AMMINISTRATIVO

SPESE DEL GIUDIZIO

Soggetti attivi e passivi sono la parte vittoriosa e la parte soccombente e, per quanto riguarda i soggetti attivi, la liquidazione delle spese a loro favore presuppone necessariamente la loro costituzione in giudizio(Sez. V, n. 578/1977).


200502672

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2672

COMUNE

COMMISSIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ai sensi dell’art. 7, d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito dalla l. 7 luglio 1980, n. 299, il termine di novanta giorni, decorso il quale l'atto comunale inviato al controllo della Commissione centrale della finanza locale diventa esecutivo, si interrompe nel caso in cui la Commissione si attivi per disporre un'istruttoria relativa all'atto in questione, riprendendo a decorrere nella sua interezza dopo il compimento dell'istruttoria stessa; tale istruttoria può essere disposta anche oltre il termine di trenta giorni assegnato alla Commissione dall'articolo 7, comma 2, del d.l. 7 maggio 1980, n. 153 per la richiesta di meri chiarimenti, purché appunto l'organo di controllo si attivi nei suddetti novanta giorni (Sez. V, 13 aprile 1999, n. 407). Lo stesso è a dire per la richiesta di controdeduzioni da parte della commissione centrale per la finanza locale, che produce l’effetto dell’interruzione, e non della sospensione, del termine per l’esercizio del controllo, sicché al pervenire delle controdeduzioni dell’ente esso riprende a decorrere per l’intero periodo di novanta giorni (Sez. IV, 10 luglio 1999, n. 1207). In questo caso, dopo la ricezione, da parte della Commissione centrale per la finanza locale, della risoluzione di un ente locale di controdedurre ad un precedente atto di disapprovazione di una pianta organica, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 7 cit., ricomincia a scorrere integralmente (Sez. IV, 21 novembre 1994, n. 908; Sez. IV, 4 maggio 1994, n. 382).

In materia di controllo da parte della Commissione centrale per la finanza locale disciplinato dall'art. 7 cit., la prassi secondo cui l'organo di controllo pur decidendo nel termine di novanta giorni sulle deliberazioni rimesse al suo esame per l'ipotesi in cui ritenga di non poterle approvare solo in parte, assegna all'Amministrazione un ulteriore termine di novanta giorni per, eventualmente, controdedurre, va intesa nel senso che la determinazione assunta abbia carattere sostanzialmente definitivo solo per la parte in cui l'approvazione è concessa, mentre è negata per la parte in cui consente un riesame; pertanto, se il comune non produrrà nei novanta giorni controdeduzioni il rifiuto parziale di approvazione diverrà definitivo, mentre se lo farà la Commissione centrale avrà l'onere di controllare "ex novo" tale capo della delibera originaria, che dovrà concludere entro lo stesso termine (90 gg.) previsto per la prima fase (Sez. IV, 20 febbraio 1995, n. 85).


200502671

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2671

Dichiara l’interruzione del processo.


200502670

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2670

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

DECISIONI DEL GIUDICE ORDINARIO

Il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l'attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi giudice, anche speciale, esso provenga, e l'esistenza di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non rende di per sè inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato proposto al giudice amministrativo (Sez. IV, 2 novembre 1993, n. 964).

Anche per le sentenze di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di danaro da parte del giudice ordinario, il soggetto interessato può scegliere tra l'esecuzione forzata secondo le norme del codice di rito e l'esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n. 4 del R..D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Sez. IV, 29 giugno 1982, n. 412; Sez. VI, 16 aprile 1994, n. 527).

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

COMPETENZA

La competenza per l'esecuzione del giudicato delle sentenze del giudice ordinario è ripartita ex art. 37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, tra i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato con riferimento all'estensione territoriale dei poteri dell'autorità amministrativa chiamata a conformarsi; con la conseguenza che vi è competenza del Tribunale Amministrativo Regionale quando quell'autorità svolga attività infraregionale, e del Consiglio di Stato quando si tratti di attività ultraregionale (Ad. Plen. 22 dicembre 1990, n. 11)


200502669

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2669

Motiva in fatto


200502668

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2668

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI

È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza di una Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, che l’art. 10, legge 21 luglio 2000, attribuisce alla cognizione del medesimo giudice contabile, in tal modo innovando rispetto al pregresso sistema di riparto in materia di esecuzione del giudicato.


200502667

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2667

Dispone la correzione di errore materiale


200502666

Dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale


200502665

Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2665

Pronuncia in via interlocutoria


200502664

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2664

AGRICOLTURA E FORESTE

L’art. 11, comma 2, della legge regionale Emilia - Romagna n. 2/1977, nell’attribuire ai comuni montani il potere di elevare la raccolta dei mirtilli a quantitativi superiori ad un chilogrammo giornaliero, non fa alcun riferimento alla residenza dei raccoglitori, richiedendo soltanto che l’elevazione del quantitativo raccoglibile avvenga al fine di un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane. Ed allo stesso modo, l’art. 20, comma 2, della legge regionale 11 gennaio 1988, n. 11, nel prevedere modalità di favore per i residenti nei territori dei comuni del Parco regionale dell’Alto Appennino modenese, non escludeva che analoghi benefici potessero essere consentiti anche ai non residenti. Lo scopo delle due disposizioni era, pertanto, quello di consentire una deroga di tipo oggettivo e reale e non di dar vita ad una sorta di diritto di esclusiva in favore delle sole popolazioni locali quasi che il territorio montano fosse di esclusiva loro pertinenza; volendo, invece, il legislatore regionale coniugare l’esigenza di tutela dell’ambiente e delle risorse naturali con l’impiego delle medesime per la creazione o conservazione di posti di lavoro e di attività imprenditoriali locali nelle piena consapevolezza che le stesse zone montane traggono da tale attività di raccolta una parte rilevante della loro economia.


200502663

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2663

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Esula dalle attribuzioni dell’Autorità statale il giudizio di merito (Ad. Plen. 14 dicembre 2001, n. 9).


200502662

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2662

Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado


200502660

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2660

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CONTROINTERESSATO

E’ inammissibile il ricorso avverso l’annullamento dell’iscrizione al corso per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie che non sia stato notificato a nessuno degli effettivi controinteressati cioè nei confronti di quei soggetti immediatamente interessati rispetto alla posizione in graduatoria che sarebbe ripristinata dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione.


200502659

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2659

Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado.


200502658

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2658

Pronuncia in via interlocutoria


200502657

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2657

Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado


200502656

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2656

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CONTROINTERESSATO

La questione relativa alla comprensione o meno di una voce del trattamento economico del pubblico dipendente nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita ha come legittimo contraddittore esclusivamente l’INPDAP (Sez. VI, 17 settembre 2003, n. 5270).

MILITARI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

L’indennità di impiego operativo corrisposta al personale del Ministero della difesa non va computata nella base di calcolo per la determinazione dell’indennità di buonuscita (Ad. Plen. 17 settembre 1996, n. 18). Peraltro, tale indirizzo interpretativo enunciato dal Consiglio di Stato anche successivamente all’entrata in vigore della richiamata riforma del sistema pensionistico (Sez. VI, 3 novembre 2000, n. 5914 e Sez. IV, 17 settembre 2003, n. 5270) è stato, anche recentemente, confermato dalla Cassazione ed è stato riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale (Sent. 27 giugno 1995, n. 278). L’indennità di impiego operativo costituisce, infatti, un peculiare trattamento connesso con il particolare status dei militari quale compenso per la responsabilità, per i rischi ed i disagi connessi alle particolari condizioni del proprio lavoro, la quale, pur facendo parte del complessivo stipendio del dipendente, non concorre, tuttavia, a determinare la base di calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 della legge 20 marzo 1980, n. 75. La norma per ultimo indicata, infatti, stabilisce che concorrono a formare la base contributiva per il calcolo dell’indennità di buonuscita soltanto gli assegni e le indennità specificamente indicati e quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale (il che non è per l’indennità di impiego operativo di cui all’art. 8 della legge n. 78/1989).


200502655

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2655

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze delle Ferrovie del Sud Est – Gestione commissariale governativa, e quindi anche al relativo t.f.r. non si applicano le disposizioni ‘comuni’ di cui agli articoli 2120 e 2121 del c.c. (aventi natura suppletiva e sussidiaria secondo quanto stabilito dall’art.2129 del medesimo c.c.), ma la normativa ‘speciale’ di cui al C.C.N.L. del 23 luglio 1976. Secondo tale normativa (articoli 6 e 24), la retribuzione ‘base’ su cui calcolare l’indennità di anzianità ai fini del t.f.r., è composta dalla retribuzione (ultima retribuzione percepita con la singola anzianità individuale), dall’indennità di contingenza non conglobata, dall’ammontare dell’indennità di mensa, dagli assegni personali e dalle competenze accessorie corrisposte con carattere fisso e continuativo; dal calcolo sono viceversa esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o, anche se con carattere di continuità in misura variabile per specifiche prestazioni di servizio e le quote conglobate di ‘caro pane’. Ne consegue che i compensi per lavoro straordinario e festivo, indennità di trasferta e diaria sono legittimamente esclusi dal calcolo per la liquidazione del t.f.r., perché di natura ed ammontare ‘variabile’ e ‘non continuativo’ in senso tecnico, non potendosi, per loro natura, ai sensi della normativa applicabile, considerarsi ‘parte integrante della retribuzione’.


200502654

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2654

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

SOSPENSIONE CAUTELARE

Come si evince dall’art. 15 delle Norme di attuazione dell’Ordinamento dei servizi dell’INAIL, approvato con delibera consiliare 11 marzo e 30 giugno 1987, l’ordinamento dell’Ente attribuisce al Capo del Servizio per la gestione del personale la competenza in materia di provvedimenti disciplinari, derogata in favore del Direttore generale nel caso di provvedimento di sospensione cautelare dal servizio. Legittimamente, pertanto, in presenza di astensione del Direttore generale in ragione di una situazione di oggettiva incompatibilità, il potere di adottare la sospensione cautelare rifluisce all’organo cui l’ordinamento ha demandato in via generale il potere disciplinare.


200502653

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2653

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

L’art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nel riconoscere, a partire dal 1° dicembre 1994, l’applicazione a regime del sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita comprensivo dell’indennità integrativa speciale, ha esteso il beneficio ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, previa domanda da prodursi entro il termine perentorio del 30.09.1994, ed ha incluso fra i beneficiari del nuovo sistema di liquidazione dell’indennità di buonuscita anche i dipendenti “per i quali non siano giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o di altro analogo trattamento”. La nozione di rapporti non “giuridicamente esauriti” deve intendersi riferita a tutte le situazioni in cui il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita su base di calcolo comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale è ancora vitale e, quindi, azionabile in giudizio, perché non colpito da prescrizione o condizionato da altre situazioni che ne possano paralizzare la concreta tutela (Sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4138; 14 febbraio 2000, n. 769). La nozione di rapporto non esaurito non va, quindi, limitata, ai soli casi in cui l’impiegato cessato dal servizio abbia proposto tutela in sede giurisdizionale per il riconoscimento di detto diritto con ricorso pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 87/1994, ma comprende anche le ipotesi in cui non sia stata prestata acquiescenza all’atto di liquidazione dell’ indennità e l’interessato, con apposite istanze, abbia invocato l’applicazione della più estesa base di calcolo, interrompendo il corso della prescrizione.


200502652

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2652

Dichiara l’interruzione del processo.


200502651

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2651

Dichiara l’interruzione del processo.


200502650

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2650

Pronuncia in via interlocutoria


200502649

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2649

TELECOMUNICAZIONI

CONCESSIONE DI RADIODIFFUSIONE

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 482/1992, il Ministero delle poste e telecomunicazioni doveva rilasciare ai soggetti - autorizzati, ex art. 32 della legge n. 223/90, a proseguire nell’esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora - le relative concessioni per un periodo di due anni, purché in possesso dei requisiti previsti all’articolo 16 della legge n. 223/90. La norma è stata interpretata nel senso di fare riferimento all’effettivo soggetto cui si riferisce l’autorizzazione e non all’impresa emittente ed alla relativa azienda, in quanto lo scopo del legislatore era stato quello di pervenire ad un assetto definitivo del sistema delle concessioni radiotelevisive, attraverso un periodo transitorio caratterizzato dal congelamento della situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 223/1990.


200502648

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2648

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il termine perentorio di sessanta giorni riguarda l’esercizio del potere di annullamento e non anche la successiva fase della comunicazione o della notificazione (Sez. VI, 18 marzo 2004, n. 1434). Infatti, l’art. 82, nono comma, del D.P.R. n. 616 del 1977 ha disciplinato un provvedimento che, secondo i principi generali, è immediatamente efficace e non ha natura recettizia: l’espressione «può annullare in ogni caso» va intesa nel senso che il termine di sessanta giorni si riferisce alla emanazione dell’atto di annullamento, in quanto esso produce immediatamente i suoi effetti.

Il termine perentorio di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesistico inizia a decorrere solo da quando la documentazione perviene, completa, all'organo competente a decidere (Sez. VI, 8 marzo 2000, n. 1162). Ne consegue che, nell’ipotesi in cui si ravvisino esigenze istruttorie (e dette esigenze risultino effettive), lo spatium deliberandi riservato all’Autorità di controllo deve rimanere integro, con effetto dal momento in cui la stessa è stata posta in condizioni di apprezzare compiutamente la fattispecie sottoposta al suo esame.

In sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, l’autorità delegata: a) deve effettuare le proprie valutazioni in coerenza con le previsioni del provvedimento di vincolo; b) deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere e della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale, valutando se esse comportino una ulteriore compromissione dell’area protetta; c) deve motivare l’autorizzazione in modo tale che emerga l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto, diverso da quello tutelato in via primaria (Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9 e Sez. VI, 18 marzo 2004, n. 1434).


200502647

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2647

Dichiara l’interruzione del processo.


200502646

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2646

RISARCIMENTO DEL DANNO

Le domande di risarcimento del danno proposte in via autonoma dopo il 1° luglio 1998, anche se connesse a giudizi impugnatori precedenti e pendenti dinanzi al Giudice amministrativo, sono di competenza della giurisdizione esclusiva del medesimo Giudice amministrativo, e ciò anche in una razionale lettura della norma transitoria di cui all’art.45, comma 18, del D.Lgs n.80/98, che mantiene al Giudice ordinario la conoscibilità delle controversie trasferite al Giudice amministrativo solo se i relativi giudizi fossero ‘pendenti’ alla data del 30 giugno 1998, perché tale disposizione si riferisce appunto ai ‘giudizi pendenti’ (cioè ai giudizi ‘perfetti’ interamente incardinati dinanzi al Giudice, quale applicazione del generale comune principio della perpetuatio jurisdictionis), ma non si può estendere alle autonome domande di risarcimento del danno conseguenti all’annullamento di un provvedimento amministrativo proposte successivamente al 1° luglio 1998, che si sostanziano in un vero e proprio ‘nuovo’ giudizio, autonomamente innestato dinanzi al ‘nuovo’ Giudice competente pur nell’ambito di un pregresso procedimento.


200502645

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2645

Motiva in fatto


200502644

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2644

Motiva in fatto


200502643

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2643

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

PRELAZIONE

La tutela nei confronti dell’esercizio del diritto di prelazione, nelle sue concrete modalità di individuazione, è devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo.

La finalità specifica del diritto di prelazione non si estrinseca in una prelazione privatistica assoluta, ma si identifica con l’esercizio di una specifica potestà consentita dal legislatore solo ed esclusivamente in vista dell’attuazione di quella tutela storica ed artistica che giustifica la previsione dell’eccezionale disposizione.


200502642

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2642

TELECOMUNICAZIONI

CONCESSIONE DI RADIODIFFUSIONE

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 323/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 422/1993, la documentazione richiesta dal comma 2 per conseguire il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora - documentazione attestante i requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, del d.l. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 1992, n. 482 - “deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993. Il detto termine è stato ritenuto dalla giurisprudenza avente carattere perentorio (Sez. IV, 17 settembre 2003, n. 5266; 8 aprile 2003, n. 1873; 22 ottobre 2002, n. 5799; 14 aprile 1999, n. 433; CGARS 22 luglio 1998, n. 447 e 9 giugno 1998, n. 329).


200502641

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2641

Motiva in fatto


200502640

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2640

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

LESIONI ED INFERMITA’

La possibilità che ha l’Amministrazione di privare il dipendente del trattamento economico di malattia nell’ipotesi di assenza alla visita medica trova un legittimo limite nel caso in cui, dopo l’assenza alla visita domiciliare, lo stato di malattia possa essere positivamente accertato in sede ambulatoriale (Sez. II, 31 maggio 1995, n. 609/94; Sez. I, 12 maggio 1999, n. 949/99; Sez. IV, 26 settembre 2001, n. 5054).

Una volta che la prestazione dell’attività lavorativa risulta, su attestazione del medico legale, legittimamente impedita, l’Amministrazione non ha titolo a trattenere, per una parte di esso (e cioè per quello anteriore all’accertamento ambulatoriale), la retribuzione, sul presupposto dell’allontanamento dall’abitazione nella fascia oraria prescritta. Tale allontanamento, infatti, costituisce non una violazione dell’obbligo della prestazione lavorativa (obbligo venuto meno per causa riconosciuta giusta) e come tale idonea ad assolvere la controparte dall’obbligo sinallagmatico della remunerazione, ma l’infrazione del (diverso) obbligo contrattuale di consentire al datore di lavoro di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari, secondo le modalità prestabilite, infrazione sanzionabile (ricorrendo i presupposti della ritenuta mancanza di un’impellente necessità preclusiva del preavviso), eventualmente sotto il profilo disciplinare, con l’osservanza delle procedure, in tal caso, previste.


200502639

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2639

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

LESIONI ED INFERMITA’

Alla stregua del regolamento organico dell’INPS deve ritenersi che il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è effettuato con provvedimento dell’Organo esecutivo dell’Istituto, al quale spetta di stabilire se esiste un nesso di causalità tra l’infermità diagnosticata e l’attività lavorativa svolta dal dipendente e l’accertamento compiuto dal Collegio medico su tale dipendenza costituisce, pur sempre, un’attività consultiva di cui l’organo deliberante tiene conto, facendolo in genere proprio nell’atto conclusivo del procedimento anche se può talvolta discostarsene con adeguata motivazione (Sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 1320; idem, 21 novembre 2003, n. 7578).

APPELLO

MOTIVI DEL RICORSO

Il ricorso in appello deve svolgere una critica della decisione gravata, con contestazione delle argomentazioni poste alla base della pronuncia impugnata e non limitarsi alla mera riformulazione della originaria eccezione, disattesa dai primi giudici (Sez. VI 29 maggio 2002, n. 2968; Sez. V, 9 dicembre 2000, n. 6359).

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

LESIONI ED INFERMITA’

Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di un pubblico dipendente, occorre avere riguardo - oltre che alle materiali circostanze di fatto del servizio nel loro aspetto quantitativo e qualitativo - soprattutto alle condizioni soggettive e ambientali in cui esso viene reso, senza che l’eventuale predisposizione organica possa costituire di per sé ostacolo al riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio ove il fatto abbia influito sulla insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’affezione morbosa (Sez. VI 19 novembre 1996, n. 1615; 19 luglio 1994, n. 1235).

Non può essere ritenuto legittimo il provvedimento che, nel pronunziarsi, sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità del pubblico dipendente, abbia omesso di valutare - in base al presupposto che stress lavorativo possa derivare soltanto da eventi di carattere eccezionale che espongano il lavoratore a grave rischio - che l’attività svolta con modalità ordinarie dal dipendente stesso possa essere, in concreto considerata e sussistendo circostanze particolari, una concausa scatenante della patologia di cui è chiesto il riconoscimento stesso della dipendenza da causa di servizio (Sez. VI 6 ottobre 1999, n. 1325; 6 maggio 2002, n. 2400; Sez. II 28 febbraio 1996, n. 2977).


200502638

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2638

AUTOSCUOLE

Il provvedimento di sospensione degli esami in sede delle autoscuole rientra nella competenza dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile.

La sospensione degli esami adottata dal dirigente dell’Ufficio della Motorizzazione civile non è correlata all’8° comma dell’art. 123 del codice della strada, trovando, invece, giustificazione nell’art. 6 della circolare della D.G. della motorizzazione civile n. 200/90, che detta le condizioni a cui le autoscuole devono attenersi per poter conseguire l’assegnazione di sedute di esame nella propria sede come previsto dall’art. 121, VI° codice della strada.


200502637

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2637

Motiva in fatto


200502636

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2636

MILITARI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

La legge ha tassativamente previsto quali siano gli emolumenti da computare al fine del calcolo dell’indennità di buonuscita: tra tali emolumenti, il legislatore non ha incluso anche l’indennità di impiego operativo prevista dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, pur avendo natura retributiva, non è assimilabile allo stipendio (Ad. Plen. nn. 4, 5, 6 e 7 del 21 maggio 1996; Sez. VI, 28 giugno 2004, n. 4588). Del resto, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 27 giugno 1995, ha osservato che la regola del mancato computo della medesima indennità, ai fini del pagamento dell’indennità di buonuscita, non si pone in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, poiché il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, sebbene pensionabile, debba essere necessariamente incluso nel trattamento di fine servizio.


200502635

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2635

Motiva in fatto


200502634

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2634

Pronuncia in via interlocutoria


200502633

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2633

PROCESSO AMMINISTRATIVO

SUCCESSIONE NEL PROCESSO

L’istituzione dell’Ente Poste Italiane ha comportato un trasferimento di funzioni dal Ministero all’Ente, ma non la estinzione del primo, e dunque una successione a titolo particolare, e non a titolo universale. Non può perciò trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 110 C.P.C. che regola la successione nel processo quando la parte viene meno per morte o altra causa (quale l’estinzione di un ente giuridico), bensì quella di cui all’art. 111 C.P.C. che regola la successione a titolo particolare nel diritto controverso, stabilendo che se nel caso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi il processo prosegue tra le parti originarie.


200502632

Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2632

Motiva in fatto


200502631

Sez. IV, 24 maggio 2005, n. 2631

RISARCIMENTO DEL DANNO

L’accertamento incidenter tantum dell’illegittimità di un provvedimento amministrativo, ai soli fini di un giudizio risarcitorio, non è possibile nel vigente sistema di giustizia amministrativa, nel quale sono previsti rigidi termini per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi e non è consentita la disapplicazione da parte del giudice di atti di natura non regolamentare.

L’azione di risarcimento del danno proposta unitamente all’azione di annullamento o in via autonoma è ammissibile e resta procedibile solo a condizione che sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo e sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario e vincolante in sede di decisione sulla domanda di risarcimento del danno un previo o contestuale accertamento circa l’illegittimità dell’atto, operato dal giudice amministrativo in sede di giudizio di impugnazione (Ad. Plen. 26 marzo 2003, n. 4).

Secondo la Corte cost. (6 luglio 2004, n. 204) il potere riconosciuto al giudice amministrativo (ex art. 7 della L.n. 205 del 2000, nella parte in cui, alla lett.c), sostituisce l’art. 35 del D.L.vo n. 80 del 1998) di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo) da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione. In mancanza dell’incardinamento della richiesta risarcitoria nel contesto di un giudizio amministrativo, non potendosi affermare di essere in presenza di controversie risarcitorie consequenziali ad un accertamento di legittimità della condotta dell’Amministrazione riservata in via principale al giudice amministrativo, rivive la regola che impone di adire il giudice ordinario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.


200502630

Sez. IV, 24 maggio 2005, n. 2630

RIMBORSO PER SPESE LEGALI

L’art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, nel prevedere il rimborso per le spese legali sostenute nei giudizi civili, penali e amministrativi, ha parificato il trattamento dei dipendenti statali a quello del personale di altri comparti, codificando una regola che la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva comunque ritenuto generalissima e già desumibile (oltre che da specifiche disposizioni del cod. civ. quale l’art. 1720, secondo comma, in tema di rapporti tra mandante e mandatario) dal divieto di arricchimento senza causa sancito, con norma di chiusura, dall’art. 2041 cod. civ. (Sez. V, 22 dicembre 1993, n. 1392; Sez. III., 13 febbraio 1996, n. 69, Comm. spec., 6 maggio 1996, n. 4).

La posizione giuridica soggettiva del dipendente richiedente il rimborso delle spese legali non è quella di un diritto soggettivo, il riconoscimento del quale è subordinato solo al riscontro di alcune condizioni normativamente stabilite (contra, Sez. VI 2 agosto 2004, n. 5367). Se tanto può ben predicarsi in riferimento ad alcuni e predefiniti elementi della fattispecie (quali ad esempio l'esistenza di una connessione dei fatti oggetto del giudizio con l'espletamento degli obblighi istituzionali, l'esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente, l’individuazione dell’organo onerato) la valutazione di congruità sul quantum debeatur da effettuarsi da parte dell' Avvocatura dello Stato ha invece connotati di evidente discrezionalità e costituisce perciò frutto dell’esercizio di un potere conferito da una norma (almeno in parte qua) d’azione e non di relazione.

Il compito dell’Avvocatura dello Stato consiste essenzialmente nel correlare gli indefettibili parametri normativi e tariffari ai tratti salienti della vicenda giudiziaria riguardata nella sua obiettività, e dunque alla natura, complessità e gravità della causa e delle questioni giuridiche o probatorie ad essa sottese; alla posizione istituzionale dell’imputato; alla durata del procedimento; nonché alla composizione della Difesa in relazione all’impegno professionale ad essa richiesto. In una prospettiva funzionale, il giudizio demandato all’Avvocatura costituisce frutto di valutazioni discrezionali prevalentemente tecniche e comunque non riconducibili a quel vaglio di opportunità tra scelte tutte legalmente possibili e a quel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nell’azione amministrativa che costituisce l’essenza propria della discrezionalità c.d. pura.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

DISCREZIONALITA’ TECNICA E ACCERTAMENTI TECNICI

Sino a tempi recenti la giurisprudenza amministrativa è stata ferma nel ritenere che la discrezionalità tecnica – comportando la valutazione di fatti complessi alla stregua di regole scientificamente opinabili o di clausole indeterminate e non l’accertamento di fatti semplici secondo metodiche ragionevolmente incontrovertibili – fosse sottoposta sul piano processuale allo stesso regime delle scelte di merito, sindacabili solo estrinsecamente in quanto immotivate, illogiche o abnormi (Sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4762). A partire da Sez. V, 9 aprile 1999, n. 901, si è per contro rilevato che – ferma la preclusione per il g.a. di procedere in sede di giudizio di legittimità a quella diretta valutazione dell'interesse pubblico concreto relativo all'atto impugnato che costituisce elemento specializzante della funzione amministrativa - l'apprezzamento dei presupposti di fatto del provvedimento amministrativo costituisce elemento attinente ai requisiti di legittimità, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Il nuovo orientamento giurisprudenziale ha sostanzialmente trovato l’avallo del Legislatore il quale con l’art. 16 della legge n. 205 del 2000, integrando la previsione contenuta nell'art. 44 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, ha ricompreso la consulenza tecnica d'ufficio (prima ammissibile fuori della giurisdizione di merito solo in ipotesi particolari e cioè nelle controversie di lavoro pubblico e in quelle di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 35 del D. L.vo n. 80 del 1988) fra i mezzi istruttori che il giudice amministrativo può utilizzare in via generale nel processo amministrativo (Sez. VI, 11 aprile 2003, n. 1927).

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

MOTIVAZIONE

È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione dell’atto amministrativo discrezionale, posto che in tal caso la motivazione deve assolvere alla funzione di esternare le ragioni che inducono l'Amministrazione ad adottare il provvedimento e sulle quali si svolge il successivo sindacato di legittimità (Sez. VI, 9 settembre 2003, n. 5044; Sez. V, 24 settembre 2003, n. 5446).

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

EFFETTI DEL GIUDICATO

Mentre l'effetto di annullamento dell'atto che consegue ad una sentenza amministrativa di accoglimento del ricorso non è delineato dai motivi di impugnazione, ma ha una estensione commisurata all'oggetto di impugnativa (anche se sia stata accolta una sola censura ), per contro, ai fini della delimitazione dell' ambito del giudicato sotto il profilo del c.d. effetto conformativo dell' ulteriore attività dell' Amministrazione, occorre aver riguardo alla tipologia (meramente formale o sostanziale) e al numero dei motivi accolti (Sez. IV, 11 settembre 2001, n. 4744).

Mentre un eventuale giudicato di annullamento per soli vizi formali non elimina né riduce il potere dell'Amministrazione di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell' atto annullato (Sez. V, 17 aprile 2002, n. 2006), l’annullamento per vizi sostanziali vincola invece in modo assoluto l’Amministrazione ad attenersi nella successiva attività alla statuizione del giudice.


200502629

Sez. IV, 24 maggio 2005, n. 2629

Pronuncia in via interlocutoria


200502628

Sez. IV, 24 maggio 2005, n. 2628

Motiva in fatto


200502627

Sez. IV, 24 maggio 2005, n. 2627

Motiva in fatto


200502626

Sez. IV, 24 maggio 2005, n. 2626

Ordina l’integrazione del contraddittorio


200502625

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2625

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1034/1971, è competente a conoscere della legittimità del provvedimento il Tribunale amministrativo regionale del Lazio allorché il provvedimento impugnato è destinato a spiegare i propri effetti nell’intero territorio nazionale.


200502624

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2624

Pronuncia in via interlocutoria


200502623

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2623

URBANISTICA

In tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano (n.t.a.) o nel regolamento edilizio. Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, in relazione all’immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto si impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica. A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a. che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.

TELECOMUNICAZIONI

INFRASTRUTTURE PER TELEFONIA

Circa i limiti ed il contenuto della potestà dei comuni di regolamentare il corretto insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione in relazione alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall’art. 8, comma sesto, della legge n. 36/2001, si rinvengono arresti giurisprudenziali: a) i “criteri di localizzazione” degli impianti non possono trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” (ipotesi di fissazione di un limite di distanza di 75 mt. da strutture destinate ad uso collettivo), così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, n. 331 del 15.10/07 novembre 2003; n. 307 del 07 ottobre 2003); b) la determinazione a regime di limiti di distanza per la localizzazione degli impianti non può tradursi, per il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (Sez. VI, 20 dicembre 2002, n. 7274; idem, 3.06.2002 n. 3095; c) la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. “cellulare”, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radiobase; d) la stessa assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse .


200502622

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2622

URBANISTICA

In tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano (n.t.a.) o nel regolamento edilizio. Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, in relazione all’immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto si impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica. A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a. che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.

TELECOMUNICAZIONI

INFRASTRUTTURE PER TELEFONIA

Circa i limiti ed il contenuto della potestà dei comuni di regolamentare il corretto insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione in relazione alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall’art. 8, comma sesto, della legge n. 36/2001, è stato così deciso: a) i “criteri di localizzazione” degli impianti non possono trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” (ipotesi di fissazione di un limite di distanza di 75 mt. da strutture destinate ad uso collettivo), così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, n. 331 del 15.10/07.11.2003; n. 307 del 7.10.2003); b) la determinazione a regime di limiti di distanza per la localizzazione degli impianti non può tradursi, per il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (Sez. VI, 20 dicembre 2002, n. 7274; idem, 3.06.2002 n. 3095; c) la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. “cellulare”, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radiobase; d) la stessa assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse .


200502621

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2621

Motiva in fatto


200502620

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2620

PROFESSIONI E MESTIERI

PSICOLOGI

Quanto alla necessità o meno del diploma di laurea quale titolo di ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, indetto nel periodo di prima applicazione della L. 18 febbraio 1989, n.56, l’art.34 di tale legge contiene un’esplicita deroga all’art.2, co. 3, l. n.56/1989, secondo cui, per l’ammissione all’esame di abilitazione in parola è necessario, da un lato, il possesso della laurea in psicologia, dall’altro, l’espletamento di uno specifico tirocinio pratico. Pertanto la deroga comporta che la partecipazione all’esame di abilitazione di cui all’art.34, co. 2, l. n.56/1989 non presuppone il possesso del diploma di laurea (Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7270; idem, 1256/2004; idem 6256/2004).


200502619

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2619

PROFESSIONI E MESTIERI

PSICOLOGI

Quanto alla necessità o meno del diploma di laurea quale titolo di ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, indetto nel periodo di prima applicazione della L. 18 febbraio 1989, n. 56, l’art. 34 di tale legge contiene un’esplicita deroga all’art. 2, co. 3, l. n.56/1989, secondo cui, per l’ammissione all’esame di abilitazione in parola è necessario, da un lato, il possesso della laurea in psicologia, dall’altro, l’espletamento di uno specifico tirocinio pratico. Pertanto la deroga comporta che la partecipazione all’esame di abilitazione di cui all’art. 34, co. 2, l. n. 56/1989 non presuppone il possesso del diploma di laurea (Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7270; idem, 1256/2004; idem 6256/2004).


200502618

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2618

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CONTROINTERESSATO

Non riveste la qualità di controinteressato chi non è nominativamente indicato nel provvedimento impugnato né è agevolmente individuabile sulla base dello stesso (Sez. VI, 1° dicembre 2003, n. 7840; Sez. V, 7 febbraio 2003, n. 647; Ad. plen., 21 giugno 1996, n. 9).

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

BANDO DI GARA

L’avviso della procedura che prescrive che le ditte interessate alla selezione devono far pervenire un plico contenente documentazione varia, tra cui la “ubicazione della sede operativa della ditta all’interno della zona in cui intende concorrere” con l’avvertenza che sarebbe risultato prioritario l’insieme di alcune caratteristiche possedute dalla ditta, tra cui la “ubicazione della sede operativa della ditta all’interno della zona prescelta”, è da considerarsi cogente e non equivoca, a prescindere dalla mancanza di un’espressa comminatoria di esclusione, prevedendo uno specifico requisito di ammissione alla gara. Ciò sulla base della lettera della clausola, nonché della ratio e dell’interesse pubblico sottesi alla stessa; rappresentati dall’esigenza di creare un radicamento con il territorio, ossia che l’impresa operi nelle immediate vicinanze dei luoghi di intervento allo scopo di garantire la prontezza, l’efficacia e l’efficienza dell’intervento stesso.


200502617

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2617

Motiva in fatto


200502616

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2616

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Ai sensi dell’art. 77 del regolamento del personale delle Camere di commercio, l’indennità premio di fine servizio è commisurata all’ultima retribuzione stipendiale, compresa la tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili. L’indennità di funzione, poi, corrisposta ai dirigenti ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 333/1990, fa parte integrante ad ogni effetto del trattamento economico, sicché la stessa è utile ai fini della determinazione dell’indennità premio di fine servizio e del conteggio relativo al trattamento di quiescenza. Tale indennità, tuttavia, è computabile, ai fini indicati, nella misura effettivamente corrisposta alla data di collocamento a riposo (Sez. V, 28 giugno 1994, n. 1081).


200502615

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2615

PROCESSO AMMINISTRATIVO

TERMINI PER RICORRERE

Il principio secondo cui, nella concorrenza di più forme di pubblicizzazione, la presunzione legale di conoscenza dell’atto non opera fino a quando le stesse non siano state tutte espletate, trova applicazione nel solo caso in cui le forme di pubblicità siano tutte specificamente previste per legge. Di modo che la pubblicazione degli atti nell’albo pretorio degli uffici di una pubblica amministrazione è valida agli effetti della presunzione di conoscenza indicata (e quindi per la decorrenza del termine per l’impugnazione) solo quando essa sia prescritta da una disposizione di legge che tale effetto espressamente riconosce e venga effettuata nei modi previsti dalla disposizione medesima (Sez. V, n. 217/1997).


200502614

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2614

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502613

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2613

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502612

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2612

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502611

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2611

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502610

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2610

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502609

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2609

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502608

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2608

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502607

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2607

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502606

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2606

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502605

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2605

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502604

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2604

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TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502603

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2603

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TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502602

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2602

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TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502601

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2601

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TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502600

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2600

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TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502599

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2599

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TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502598

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2598

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TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502597

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2597

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a temo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502596

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2596

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TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502595

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2595

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Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502594

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2594

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Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502593

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2593

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502592

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2592

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502591

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2591

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502590

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2590

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502589

Sez. VI, 24 maggio 2005, n. 2589

LOTTO, LOTTERIE, GIOCHI

CONCESSIONE

L’art. 1 del Regolamento SISAL prevede in modo esplicito che la concessione di ogni nuova autorizzazione di ricevitoria è subordinata alla osservanza della distanza non inferiore a metri 200 ma stabilisce anche una deroga per i punti di vendita <<che già dispongono di altre concessioni e/o autorizzazioni all’attività di ricevitoria>>. Pertanto la introduzione di tale deroga, che sostanzialmente reitera l’analoga previsione contenuta nell’art. 27 del Regolamento CONI, anche se non comporta la automatica rinnovazione della autorizzazione già rilasciata, impone certamente alla SISAL di valutare se sussistano le condizioni per la concessione della deroga, o comunque di motivare le ragioni per le quali la deroga stessa non può trovare applicazione.


200502588

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2588

Dichiara estinto il giudizio


200502587

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2587

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE

La legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo aver posto, all’articolo 2, in via generale e primaria la regola del foro della sede dell’autorità emanante ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, pone, con riferimento agli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale il criterio del forum destinatae solutionis, stabilendo (art. 3) la competenza del Tribunale regionale per gli atti “la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale” medesimo (Sez. IV, 20 giugno 1994 n. 1401). Una volta che debba farsi ricorso al foro dell’efficacia territoriale, questo impone di prendere in considerazione l’ambito territoriale in cui l’atto produrrà effetti, cioè il luogo in cui il provvedimento è destinato a produrre gli effetti tipici suoi propri e di demandare la controversia alla cognizione del tribunale locale ancorché i provvedimenti siano emessi da organi centrali dello Stato dato l’effetto tipico del provvedimento gravato, destinato a prodursi nell’ambito di una sola regione (Sez. IV, 11 marzo 1997, n. 249; Sez. VI, 26 luglio 1979, n. 621).


200502586

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2586

COMUNE

SERVIZI PUBBLICI

La legge speciale di una procedura indetta a norma dell’art. 1, comma 4, D.P.R. n. 533 del 1996, per la scelta del socio privato di una costituenda società mista, è quella contenuta nel bando di selezione previsto dall’art. 2 del citato regolamento (Sez. IV, 29 agosto 2001, n. 4572; Sez. V, 4 marzo 1998, n. 24), su cui non possono prevalere le indicazioni contenute negli estratti pubblicati a norma dello stesso art. 2 citato; peraltro le clausole ambigue, devono essere interpretate secondo buona fede, in base alla regola generale che richiede l’applicazione ai bandi di gara delle regole ermeneutiche proprie delle dichiarazioni negoziali; cosicché, l’equivoco derivante dall’apparente contrasto fra due clausole dello stesso bando, deve essere sciolto privilegiando il significato che la stessa Autorità emanante ha esplicitato (nello stesso bando) di volere annettere alle espressioni adoperate.

I provvedimenti relativi alla procedura indetta da un Comune per la scelta del socio privato di una costituenda società mista, per la gestione di una farmacia comunale, rientrano nella definizione del comma 1 dell’art. 23-bis della Legge n. 1034 del 1971, a doppio titolo, in quanto ricompresi nella lettera c) del citato comma (Ad. Plen., 31 maggio 2002 n. 5) e  nella lett. f) dello stesso (Sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418; 30 marzo 2002, n. 2297) perché prodromici alla costituzione di società mista per la gestione diretta del servizio di farmacia da parte dell’Ente locale.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che, la scelta del contraente privato di società mista, con la quale l’Ente locale intende esplicare la gestione diretta del pubblico servizio farmaceutico, rientra nei procedimenti diretti alla costituzione di società ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora sostituito dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) (Sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418; 30 marzo 2002, n. 2297).

APPELLO

TERMINI

Non sussiste errore scusabile sulla applicabilità del termine dimezzato per la notificazione del ricorso in appello, a norma dell’art. 23-bis, comma 7, primo inciso, della L. n. 1034 del 1971, in relazione al mancato deposito del dispositivo ed al ritardo nel deposito della sentenza.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

PUBBLICAZIONE DEL DISPOSITIVO

Il deposito del dispositivo della sentenza ha finalità esclusivamente acceleratoria nel rito speciale previsto dall’articolo 23-bis della legge n. 1034 del 1971, così come in quello già previsto dall’articolo 19 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (ben differente dalle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione collegiale che informano l’istituto della lettura del dispositivo nel rito ordinario del lavoro), e il mancato deposito del dispositivo in questione non ha effetti sulla validità della sentenza (sez. V, 5 marzo 2001, n. 1248).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

DEPOSITO DELLA SENTENZA

E’ irrilevante lo sfondamento dei termini per il deposito della sentenza (Sez. V, 5 marzo 2001, n. 1248 e Sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357).


200502585

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2585

PROCESSO AMMINISTRATIVO

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO O DELLA SENTENZA

La tutela apprestata dall’ordinamento mediante gli istituti cautelari risulterebbe priva di effettività, in contrasto con la loro stessa ragion d’essere, se l’ottemperanza al provvedimento del giudice fosse rimessa al discrezionale apprezzamento dell’Amministrazione (Corte costituzionale, 8 settembre 1995 n. 419 e n. 435).


200502584

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2584

STRADE

In materia di oneri per la manutenzione delle strade di uso pubblico il nostro ordinamento è informato, fin dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. F) Legge sui lavori pubblici, al principio secondo il quale è obbligato il soggetto pubblico cui la strada appartiene. Pertanto se la strada è nazionale, regionale (art. 2, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, nel testo modificato dal d.lg. 10 settembre 1993, n. 360), provinciale o comunale, l’onere della manutenzione va posto a carico del soggetto proprietario; se è privata, l’onere della manutenzione non può essere posto a carico del Comune, salvo quando dipenda dalla costituzione del consorzio.


200502583

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2583

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE CONVENZIONATE O ACCREDITATE

In tema di accreditamento ex art. 6, comma 6, l. n. 724/1994, (secondo gli schemi delineati dalle leggi n. 549/1995, n. 662/1996, n. 449/1997 e da ultimo dal D.Lgs. n. 229/1999), è possibile effettuare periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi


200502582

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2582

Motiva in fatto


200502581

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2581

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SPESE SANITARIE

L'art. 17 co. 2, legge reg. Liguria 30 luglio 1999, n. 20, prevede che spetta alla singola azienda sanitaria locale individuare il volume massimo delle prestazioni erogabili dai presidi accreditati ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, limitandosi la Regione a definire il volume complessivo delle attività e la dotazione finanziaria delle prestazioni.

Con la sola restrizione del divieto della fissazione dei tetti di spesa in via retroattiva, è legittimo il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie, ai sensi dell'art. 32 comma 8, l. n. 449 del 1997, in quanto rapportata alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (Sez. V, 31 gennaio 2003, n. 499).

L’accreditamento dei laboratori privati configura solo un presupposto qualificante i soggetti privati ma non obbliga la ASL a contrarre alle condizioni proposte dai laboratori, senza che ciò rappresenti violazione del diritto di scelta dell’assistito che nel territorio ove l’Azienda opera ha un’ampia serie di possibilità tra le numerose strutture pubbliche e quelle private accreditate nei limiti dei tetti di spesa.


200502580

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2580

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

EFFETTI DEL GIUDICATO

Il giudicato amministrativo di annullamento non ha efficacia vincolante ai fini della validità di un atto individuale diverso, non connesso con quello dedotto nel giudizio (Ad. Plen., 22 dicembre 1982, n. 19).


200502579

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2579

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

MANSIONI SUPERIORI

L' art. 29 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che conferisce ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale il diritto ad un compenso differenziale per lo svolgimento di mansioni superiori ove l' assegnazione si protragga oltre il periodo di sessanta giorni in ciascun anno solare, prescrive che lo svolgimento stesso sia avvenuto in conformità di una disposizione impartita dall'organo amministrativo dell' Ente nell'esercizio del suo potere discrezionale, senza che possano ritenersi equipollenti prese d' atto o riconoscimenti ex post da parte dell' Amministrazione (Sez. VI, 22 agosto 2000, n. 4553).

Il diverso principio per cui il riconoscimento delle funzioni apicali superiori, nel settore sanitario, assume rilievo ai fini retributivi indipendentemente da ogni atto organizzativo dell' Amministrazione (Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7803) – che ha la sua base nella considerazione della essenzialità della presenza di un responsabile dell’organo di vertice di una struttura sanitaria affidata alla direzione del primario – trova applicazione soltanto nel caso in cui le funzioni primariali siano svolte dall’aiuto, il quale, nell’ordine delle attribuzioni proprie del servizio sanitario medico ha, propriamente, fra i suoi compiti, quello di sostituire il primario in caso di assenza o impedimento e di assumerne la responsabilità. Analogo principio non può trovare applicazione con riferimento agli assistenti, sia per ciò che riguarda la sostituzione dell’aiuto (Sez. V, 28 aprile 2003, n. 2116), sia, a maggior ragione, per ciò che concerne la sostituzione del primario. Per il primo profilo, è stato chiarito che la vacanza del posto di aiuto ospedaliero non implica alcuna automatica investitura dell' assistente nell' esercizio delle mansioni superiori, potendo l'Amministrazione adottare una pluralità di soluzioni organizzative. Il principio, affermato con riferimento all’ambito ospedaliero (Sez. V, 20 ottobre 2000, n. 5650; 31 luglio 2000, n. 4206; febbraio 2000, n. 6687; 12 ottobre 1999, n. 1447 e 29 gennaio 1996, n. 100) a maggior ragione trova applicazione in abiti differenti dell’organizzazione del servizio sanitario, sulla considerazione della soggezione a controllo dell’attività propria dell’assistente e della sua limitata autonomia, che si riflette necessariamente sull’ordine delle responsabilità, a norma dell’art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.

Non è dato riconoscere funzioni e responsabilità primariali all’assistente medico non investito formalmente per atto organizzativo del competente organo della struttura di appartenenza, ed anche nella suddetta ipotesi è inammissibile la pretesa, per saltum, della retribuzione corrispondente a quella di primario, per la quale occorre che le funzioni siano espletate da soggetto che riveste la qualifica immediatamente inferiore. Sul punto, ogni dubbio interpretativo è stato chiarito dall’art. 121 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.

L’eventuale svolgimento delle mansioni, di aiuto e di primario, in assenza di formale incarico, da parte dell’assistente medico, non possono assumere rilevanza ai fini retributivi, neppure in via di presa d’atto posteriore da parte dell’Amministrazione, sulla base del generale principio secondo cui, ai fini della retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente, occorrono non solo un' espressa previsione normativa ma anche altri tre presupposti e cioè che vi sia stato un preventivo provvedimento di incarico, che il relativo posto in organico sia disponibile e che l' incarico riguardi mansioni della qualifica immediatamente superiore (Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1360).


200502578

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2578

APPELLO

LEGITTIMAZIONE AD APPELLARE

Al comproprietario che in primo grado non ha partecipazione al giudizio, e non ha quindi assunto la posizione di parte processuale, non può essere negata la legittimazione attiva all’appello della sentenza sfavorevole (Cass.civ., Sez. II, 13 marzo 1989, n. 1273; Sez. VI, 1 dicembre 2003, n. 7861).

EDILIZIA

CONDONO EDILIZIO

Ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, in base alla legge citata, in caso di mutamento di destinazione d'uso che conferisca all'immobile un uso abitativo, le opere possono considerarsi "completate funzionalmente" quando siano realizzate le tramezzature divisorie, almeno quelle preordinate ad isolare gli ambienti dei servizi, le aperture delle relative finestrature e la predisposizione degli allacci degli impianti di riscaldamento idrico ed elettrico (Sez. V, 6 maggio 1995, n. 718).

Le sole strutture portanti, in mancanza di tamponatura, anche se realizzate sia in orizzontale sia in verticale e se dotate di copertura non costituiscono un rustico già eseguito, ma configurano unicamente delle opere preparatorie di una costruzione ancora in corso di realizzazione (Sez. V, 18 novembre 2004 n. 7547).


200502577

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2577

Motiva in fatto


200502576

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2576

Motiva in fatto


200502575

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2575

EDILIZIA

CONDONO EDILIZIO

Relativamente alle domande di condono valutate in base alla legge della Provincia di Bolzano n. 4/1987, è applicabile la legge provinciale, qualora fino alla data di esame delle medesime non vi sia stata un'espressa pronuncia del sindaco, oppure non vi sia stato il tempo necessario per la formazione del silenzio assenso ex art. 35 comma 18 della legge n. 47/1985., in quanto la mancata definizione del procedimento di condono prima della norma provinciale implica l'applicazione immediata e diretta del ius superveniens (Sez. V, 27 febbraio 1998, n. 207; 27 febbraio 1998, n. 207).

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 44 della legge della Provincia di Bolzano n. 4/87 per contrasto con gli artt. 3, 5, 25 e 97 cost. e con gli artt. 4 ed 8 D.P.R. n. 670/1972, per avere l'art. 27 (asseritamente) introdotto una discriminazione irragionevole e non giustificabile anche con le peculiarità territoriali della Provincia di Bolzano, rispetto alle ipotesi ammesse a sanatoria ed oblazione nel territorio nazionale e per la asserita discriminazione operata dall'art. 44 tra gli stessi residenti in Provincia, le cui domande fossero state o meno esaminate nelle more dell'approvazione della legge provinciale. Il nesso di gerarchia delle fonti e l'ambito di competenza primaria di cui gode in materia urbanistica la Provincia Autonoma di Bolzano, sono idonei a giustificare la differenza fra le disposizioni nazionali e quelle provinciali sul condono (Sez. V, 4 gennaio 1993, n. 21; Sez. V, 11 dicembre 1998, n. 252).


200502574

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2574

EDILIZIA

CONDONO EDILIZIO

Relativamente alle domande di condono valutate in base alla legge della Provincia di Bolzano n. 4/1987, è applicabile la legge provinciale, qualora fino alla data di esame delle medesime non vi sia stata un'espressa pronuncia del sindaco, oppure non vi sia stato il tempo necessario per la formazione del silenzio assenso ex art. 35 comma 18 della legge n. 47/1985., in quanto la mancata definizione del procedimento di condono prima della norma provinciale implica l'applicazione immediata e diretta del ius superveniens (Sez. V, 27 febbraio 1998, n. 207; 27 febbraio 1998, n. 207).

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 44 della legge della Provincia di Bolzano n. 4/87 per contrasto con gli artt. 3, 5, 25 e 97 cost. e con gli artt. 4 ed 8 D.P.R. n. 670/1972, per avere l'art. 27 (asseritamente) introdotto una discriminazione irragionevole e non giustificabile anche con le peculiarità territoriali della Provincia di Bolzano, rispetto alle ipotesi ammesse a sanatoria ed oblazione nel territorio nazionale e per la asserita discriminazione operata dall'art. 44 tra gli stessi residenti in Provincia, le cui domande fossero state o meno esaminate nelle more dell'approvazione della legge provinciale. Il nesso di gerarchia delle fonti e l'ambito di competenza primaria di cui gode in materia urbanistica la Provincia Autonoma di Bolzano, sono idonei a giustificare la differenza fra le disposizioni nazionali e quelle provinciali sul condono (Sez. V, 4 gennaio 1993, n. 21; Sez. V, 11 dicembre 1998, n. 252).


200502573

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2573

COMUNE

NOMINE

Allorché il regolamento comunale per le nomine preveda che non possono essere eletti, nominati, designati coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale e, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 502/1992-517/1993, il direttore amministrativo delle Aziende USL non è eleggibile a consigliere comunale l’identità di ratio di ambedue le disposizioni, volta a prevenire che l’esercizio di determinate funzioni possa agevolare i partecipanti nella competizione elettorale per la scelta degli organi rappresentativi del comune o ingenerare conflitti di interessi, esclude che le stesse norme possano essere applicate nella scelta degli organi tecnici degli enti, istituzioni o aziende speciali direttamente collegate con il comune, quale è l’Azienda di trasporti nella quale l’interessato è stato eletto a componente del collegio sindacale.


200502572

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2572

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’art. 116 comma 1, DPR n. 384/1990 ha stabilito la rideterminazione dell'indennità medico-specialistica nei confronti del personale medico di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale a decorrere dal 1° dicembre 1990. Detti moduli sarebbero dovuti essere ridefiniti entro il 31 ottobre 1990. Nella tempistica della disposizione in esame, le unità sanitarie avrebbero pertanto prima dovuto ridefinire i moduli organizzativo-funzionali interni alle strutture sanitarie procedendo alla ricognizione delle loro necessità organizzative e poi indire le procedure selettive per l’attribuzione dell'indennità medico specialistica in favore del personale medico di ruolo in posizione funzionale intermedia cui era affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale. Con la conseguenza che, allorché la situazione ipotizzata dall’art. 116, DPR n. 384/1990 si è verificata ben oltre il termine del 31 ottobre 1990, è illegittimo limitare la partecipazione alla selezione ai soli medici in possesso al 1° dicembre 1990 del requisito previsto dal comma 4 dell’art. 116, poiché non è possibile ignorare le situazioni di quei soggetti che hanno nel frattempo maturato i requisiti previsti dalla norma svolgendo le mansioni ivi previste a parità di condizioni e percependo la relativa indennità medico specialistica nella misura prevista prima della riorganizzazione secondo il criterio dei settori o moduli organizzativo-funzionali.


200502571

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2571

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’art. 116 comma 1, DPR n. 384/1990 ha stabilito la rideterminazione dell'indennità medico-specialistica nei confronti del personale medico di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale a decorrere dal 1° dicembre 1990. Detti moduli sarebbero dovuti essere ridefiniti entro il 31 ottobre 1990. Nella tempistica della disposizione in esame, le unità sanitarie avrebbero pertanto prima dovuto ridefinire i moduli organizzativo-funzionali interni alle strutture sanitarie procedendo alla ricognizione delle loro necessità organizzative e poi indire le procedure selettive per l’attribuzione dell'indennità medico specialistica in favore del personale medico di ruolo in posizione funzionale intermedia cui era affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale. Con la conseguenza che, allorché la situazione ipotizzata dall’art. 116, DPR n. 384/1990 si è verificata ben oltre il termine del 31 ottobre 1990, è illegittimo limitare la partecipazione alla selezione ai soli medici in possesso al 1° dicembre 1990 del requisito previsto dal comma 4 dell’art. 116, poiché non è possibile ignorare le situazioni di quei soggetti che hanno nel frattempo maturato i requisiti previsti dalla norma svolgendo le mansioni ivi previste a parità di condizioni e percependo la relativa indennità medico specialistica nella misura prevista prima della riorganizzazione secondo il criterio dei settori o moduli organizzativo-funzionali.


200502570

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2570

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’art. 116 comma 1, DPR n. 384/1990 ha stabilito la rideterminazione dell'indennità medico-specialistica nei confronti del personale medico di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale a decorrere dal 1° dicembre 1990. Detti moduli sarebbero dovuti essere ridefiniti entro il 31 ottobre 1990. Nella tempistica della disposizione in esame, le unità sanitarie avrebbero pertanto prima dovuto ridefinire i moduli organizzativo-funzionali interni alle strutture sanitarie procedendo alla ricognizione delle loro necessità organizzative e poi indire le procedure selettive per l’attribuzione dell'indennità medico specialistica in favore del personale medico di ruolo in posizione funzionale intermedia cui era affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale. Con la conseguenza che, allorché la situazione ipotizzata dall’art. 116, DPR n. 384/1990 si è verificata ben oltre il termine del 31 ottobre 1990, è illegittimo limitare la partecipazione alla selezione ai soli medici in possesso al 1° dicembre 1990 del requisito previsto dal comma 4 dell’art. 116, poiché non è possibile ignorare le situazioni di quei soggetti che hanno nel frattempo maturato i requisiti previsti dalla norma svolgendo le mansioni ivi previste a parità di condizioni e percependo la relativa indennità medico specialistica nella misura prevista prima della riorganizzazione secondo il criterio dei settori o moduli organizzativo-funzionali.


200502569

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2569

Pronuncia in via interlocutoria


200502568

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2568

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

FERIE

Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie, pur discendendo direttamente dal mancato godimento delle ferie medesime, anche in assenza di una norma espressa che lo preveda, in armonia con l' art. 36 Cost., richiede che l’assenza di utilizzo delle ferie non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile (Sez. IV, 13 aprile 1992, n. 392; Sez. V, 30 marzo 1998, n. 374; 10 luglio 2000, n. 3847).

Il mancato godimento delle ferie già richieste ed accordate intanto può escludersi che debba farsi risalire alla volontà del dipendente, in quanto vi sia stato e risulti formalmente l’apprezzamento, da parte della competente Autorità o del competente organo, di superiori esigenze di servizio, unitamente alla revoca, eventualmente parziale, del congedo accordato, dovendosi al contrario escludere il diritto al compenso nel caso diverso in cui sia stato lo stesso dipendente a prospettarsi ed apprezzare l’esistenza di esigenze di servizio tali da indurlo a rinunciare in tutto o in parte al periodo di riposo annuale.


200502567

Sez. V, 23 maggio 2005, n. 2567

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

MANSIONI SUPERIORI

Il diritto al trattamento economico corrispondente alla mansioni superiori, qualora il trasferimento alle suddette mansioni si protragga oltre il termine di sessanta giorni nell’anno solare ed anche indipendentemente dall’esistenza di un formale atto di assegnazione, è subordinato (Sez. V, 11 settembre 2000, n. 4805), al concreto svolgimento dell’attività di direzione in una struttura e senza che l’amministrazione abbia provveduto a coprirlo.

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

La normativa stabilisce una correlazione esplicita e necessaria fra l'attribuzione dell'indennità ex art. 43, d.p.r. 25 giugno 1983 e la partecipazione all'ufficio quale membro di diritto, ed individua quest’ultimo nei capi dei servizi titolari della collocazione funzionale apicale. Tale requisito è condizione indispensabile per l'attribuzione dell'indennità (Sez. V, 22 febbraio 2001, n. 972). L’indennità di coordinamento, di cui agli art. 43 e 44 D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, spetta esclusivamente ai responsabili dei servizi che rivestano lo status dirigenziale e non anche ai sanitari incaricati di funzioni apicali e non può essere attribuita ad altre figure professionali, costituendo l'anzidetta disposizione un'eccezione alla regola generale dell'omnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti stabilita dall'art. 17 comma 4, l. 29 marzo 1983, n. 93, per cui non ne è consentita un'interpretazione in via analogica (Sez. V, 21 ottobre 1991, n. 1241, 15 novembre 1999, n. 1904).


200502566

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2566

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

VIOLAZIONE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

La violazione della disposizione comunitaria implica un vizio di illegittimità dell'atto interno (e non di nullità dello stesso), il quale comporta, alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della patologia dell'atto amministrativo, l'annullabilità di quest’ultimo, che può conseguirsi solo attraverso la sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ovvero attraverso l’esercizio degli ordinari poteri di autotutela, onde in assenza dell’adozione di tali strumenti, l’atto medesimo non può essere considerato tamquam non esset ed esplica, quindi, i suoi effetti, salva, eventualmente, la responsabilità di chi lo abbia posto in essere (Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35). Del resto, la stessa Corte di Giustizia, nelle diverse pronunce finora intervenute sulla materia, lungi dall'affermare, in via generale, il potere di sindacare d'ufficio la legittimità degli atti amministrativi contrastanti con il diritto comunitario e di disapplicarli, si è limitata ad accertare, in alcune peculiari fattispecie, l'inapplicabilità di norme procedurali interne, preclusive della cognizione di vizi ascrivibili all'illegittimità comunitaria, concretamente contrastanti con i principi di equivalenza e di effettività, risolvendo le questioni sottoposte al suo esame, attraverso la rimozione, se del caso, degli ostacoli al sindacato di annullamento degli atti stessi; annullamento, che sembra costituire, quindi, anche ad avviso della Corte, lo strumento essenziale per assicurare la supremazia del diritto comunitario negli ordinamenti degli Stati membri (Corte Giust. CE, Sez. VI. sent. 27 febbraio 2003 nel procedimento C-327/00).


200502565

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2565

DEMANIO E PATRIMONIO

REGIONI

La connessione esistente tra i provvedimenti concernenti la gestione dei porti e le connesse concessioni demaniali (di cui alla lett. l) dell’art. 105 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed i provvedimenti concernenti l’esercizio delle funzioni relative alle opere pubbliche nei porti di rilievo regionale ed interregionale (di cui alla lett. l) dello stesso art. 105), non può costituire un ostacolo al riconoscimento della intervenuta attuazione del conferimento di funzioni in materia di rilascio e revoca delle concessioni demaniali alle Regioni, per ciò che attiene ai porti di rilevanza regionale ed interregionale (Sez. II, n. 767/2002). E’ competente, pertanto, la Regione a disporre la revoca di concessioni demaniali che si iscrivono nell’esercizio delle funzioni attribuite alle stesse Regioni in base alla lett. l) dell’art. 105.


200502564

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2564

LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

L’art. 1 della legge n. 77/1963, e l’art. 1 della legge n. 427/1975, consentono il ricorso al beneficio della Cassa integrazione guadagni ordinaria anche per il settore dell’edilizia, quando per cause temporanee e transitorie (quali le intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori), è necessario sospendere il lavoro o lavorare ad orario ridotto, fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Il beneficio quindi non spetta se la sospensione dei lavori non ha carattere temporaneo, ma è costituita dall’esaurimento pressoché totale del lavoro commissionato.


200502563

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2563

Dichiara improcedibile il ricorso


200502562

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2562

TELECOMUNICAZIONI

INFRASTRUTTURE PER TELEFONIA

L’installazione di un’antenna per telefonia cellulare, visibile dai luoghi circostanti, comportando alterazione del territorio con rilievo ambientale ed estetico, richiede il rilascio del titolo concessorio ora sostituito dal permesso ad edificare (Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415).


200502561

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2561

INSEGNANTI

CONCORSO

La sessione di esami finalizzata al conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare (indetta con ordinanza ministeriale n. 153/1999), sebbene connotata da una sua specificità, resta pur sempre una procedura concorsuale per la selezione degli insegnanti. Essa è quindi soggetta alla disciplina generale di cui al DPR n. 487/1994, il quale, all’art. 13, regola lo svolgimento delle prove scritte, prevedendo al terzo comma che “i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie”, e al successivo quarto comma l’esclusione dal concorso del candidato che “contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema”.


200502560

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2560

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Ai sensi dell' art. 4 D.M. 13 giugno 1994, n. 495 (nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.M. 19 giugno 2002, n. 165), il provvedimento ministeriale che dispone l' annullamento del nulla osta paesistico per la realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell' Amministrazione statale, a nulla rilevando che l'Ente autorizzante abbia già dato notizia alla parte della trasmissione del nulla osta all' Autorità tutoria per l'esercizio del potere di controllo. Ciò in quanto, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Autorità locale competente costituisce l’oggetto della nuova fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che essa non contiene alcuna informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di partecipazione, ed in genere lo svolgimento della predetta nuova fase (Sez. VI, 25 marzo 2004, n. 1626).


200502559

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2559

INSEGNANTI UNIVERSITARI

ISTITUTI UNIVERSITARI DI RICOVERO E CURA

L’art. 6, D. Lgs. n. 517/1999, dispone che al personale universitario che svolge attività assistenziale presso aziende e strutture ospedaliere va riconosciuto, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, ed al trattamento economico erogato dall’università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico; b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all’efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca. Prevede inoltre che tali trattamenti aggiuntivi siano erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell’art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate; che essi siano definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; e che vengano adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario nazionale. In attesa dei Protocolli d’intesa attraverso cui i criteri indicati dal citato art. 6, D.lgs. n. 517/1999, devono trovare applicazione, non spetta il diritto di percepire l’indennità di esclusività calcolata in misura intera.


200502558

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2558

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AUTOTUTELA

Una mutata (e più attenta) sensibilità nei confronti delle questioni relative alla spesa pubblica, ha da tempo determinato un cambiamento di orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale, una volta individuata l’illegittimità di un provvedimento amministrativo, la considerazione che il mantenimento di quest’ultimo sia di grave pregiudizio all’erario a motivo dell’ingiustificato esborso di denaro pubblico, è del tutto sufficiente a giustificare l’esercizio del potere di autotutela (Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6956; Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9263, con particolare riferimento all’eventuale lungo decorso del tempo prima dell’esercizio del potere di autotutela).

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Non sussiste l’obbligo di dare comunicazione dell’avvio di procedimento, quando il provvedimento sia stato emesso in seguito all’iniziativa della stessa parte che ne è destinataria


200502557

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2557

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AUTOTUTELA

In presenza di atti con efficacia continuata, nel cui ambito rientrano in provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti, l’esigenza di rilievo pubblico di disporne il ritiro in presenza di vizi di legittimità è sempre prevalente ed attuale, tenuto conto del maggior esborso di somme a carico dell’erario per l’indebita assegnazione ad una più elevata posizione di impiego (Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6956; Sez. V, 9 febbraio 2001, n. 581).

DIPENDENTI COMUNALI E PROVINCIALI

INQUADRAMENTO

Per il comparto dei dipendenti degli enti locali le modalità di inquadramento nei livelli retributivi e profili professionali previsti dagli accordi collettivi di settore succedutisi nel tempo (d.P.R. n. 810/1980; n. 347/1983; n. 268/1987) e segnatamente dall’art. 40 del d.P.R. n. 347/1983, hanno sempre assunto a riferimento le mansioni ascritte alla qualifica formalmente rivestita e non quelle di contenuto diverso eventualmente esercitate in fatto o per atto di incarico (Sez. V, 18 novembre 2003, n. 7316; 11 giugno 2003, n. 3288).


200502556

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2556

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AUTOTUTELA

In presenza di atti con efficacia continuata, nel cui ambito rientrano in provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti, l’esigenza di rilievo pubblico di disporne il ritiro in presenza di vizi di legittimità è sempre prevalente ed attuale, tenuto conto del maggior esborso di somme a carico dell’erario per l’indebita assegnazione ad una più elevata posizione di impiego (Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6956; Sez. V, 9 febbraio 2001, n. 581).

DIPENDENTI COMUNALI E PROVINCIALI

INQUADRAMENTO

Per il comparto dei dipendenti degli enti locali le modalità di inquadramento nei livelli retributivi e profili professionali previsti dagli accordi collettivi di settore succedutisi nel tempo (d.P.R. n. 810/1980; n. 347/1983; n. 268/1987) e segnatamente dall’art. 40 del d.P.R. n. 347/1983, hanno sempre assunto a riferimento le mansioni ascritte alla qualifica formalmente rivestita e non quelle di contenuto diverso eventualmente esercitate in fatto o per atto di incarico (Sez. V, 18 novembre 2003, n. 7316; 11 giugno 2003, n. 3288).


200502555

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2555

Motiva in fatto


200502554

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2554

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502553

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2553

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502552

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2552

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INQUADRAMENTO

I provvedimenti con cui l’Amministrazione gestisce il rapporto di lavoro e determina le mansioni e la retribuzione spettante, come gli atti di inquadramento, hanno natura autoritativa (Sez. V, 13 gennaio 2004, n. 41; Sez. V, 12 novembre 2002, n. 6265; Sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1894; Sez. VI, 1778 - 29 marzo 2002, n. 1778; Sez. V, 12 aprile 2001, n. 2285; Sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1092), sicché è inammissibile il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della spettanza di una qualifica (Sez. V, 17 febbraio 2004, n. 587; Sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 387; Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1372; Sez. VI, 24 gennaio 2003, n. 325; Sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4716). Ne consegue che è inammissibile il ricorso, in quanto proposto a tutela di insussistenti posizioni di diritto soggettivo, in assenza della impugnazione degli atti emessi nei confronti degli interessati e in assenza dei prescritti presupposti per impugnare il silenzio dell’Amministrazione.


200502551

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2551

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Le finalità perseguite dall'art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987 erano legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale, a differenza della c.d. «scala mobile» vigente nell’impiego privato, non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma, che si aggiunge alla retribuzione. Per conservare il potere d'acquisto dello stipendio, l’art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987 ha disposto il conglobamento nello stipendio della quota di lire 1.081.000, per tutti i dipendenti pubblici ivi elencati. L’art. 1 del decreto-legge n. 413 del 1989, convertito nella legge n. 37 del 1990, ha esteso l’applicabilità dell’art. 15 al personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva e al personale universitario. Tale estensione va interpretata alla luce delle finalità originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il restante personale pubblico, nel senso che non ha determinato – in favore dei docenti universitari - una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici (Ad. Plen., 25 ottobre 2002, n. 7)

Su tale questione è intervenuto l’art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, che, con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che «l’art. 1 comma 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di lire 1.081.000 lorde nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'art. 2 della legge 22 aprile 1987, n. 158». Il legislatore, per superare le oscillazioni della giurisprudenza, avutesi prima della richiamata decisione della Adunanza Plenaria, ha emanato una norma avente effettiva natura interpretativa, che si è limitata a rendere chiaro quello che in realtà doveva considerarsi una conseguenza necessaria della riforma del 1990.

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge n. 37 del 1990 sia perché le disposizioni si sono ispirate al principio della parità di trattamento tra i dipendenti pubblici, sia perché la norma di interpretazione autentica si è limitata a chiarire quale fosse l’effettiva portata della normativa interpretata, che già aveva il contenuto ribadito dalla legge successiva (Sez. VI, 26 luglio 2004, n. 5279; 3 dicembre 2003, n. 7959; 16 giugno 2003, n. 3385; 25 febbraio 2003, n. 1043).


200502550

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2550

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Le finalità perseguite dall'art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987 erano legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale, a differenza della c.d. «scala mobile» vigente nell’impiego privato, non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma, che si aggiunge alla retribuzione. Per conservare il potere d'acquisto dello stipendio, l’art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987 ha disposto il conglobamento nello stipendio della quota di lire 1.081.000, per tutti i dipendenti pubblici ivi elencati. L’art. 1 del decreto legge n. 413 del 1989, convertito nella legge n. 37 del 1990, ha esteso l’applicabilità dell’art. 15 al personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva e al personale universitario. Tale estensione va interpretata alla luce delle finalità originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il restante personale pubblico, nel senso che non ha determinato – in favore dei docenti universitari - una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici (Ad. Plen., 25 ottobre 2002, n. 7)

Su tale questione è intervenuto l’art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, che, con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che «l’art. 1 comma 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di lire 1.081.000 lorde nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'art. 2 della legge 22 aprile 1987, n. 158». Il legislatore, per superare le oscillazioni della giurisprudenza, avutesi prima della richiamata decisione della Adunanza Plenaria, ha emanato una norma avente effettiva natura interpretativa, che si è limitata a rendere chiaro quello che in realtà doveva considerarsi una conseguenza necessaria della riforma del 1990.

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge n. 37 del 1990 sia perché le disposizioni si sono ispirate al principio della parità di trattamento tra i dipendenti pubblici, sia perché la norma di interpretazione autentica si è limitata a chiarire quale fosse l’effettiva portata della normativa interpretata, che già aveva il contenuto ribadito dalla legge successiva (Sez. VI, 26 luglio 2004, n. 5279; 3 dicembre 2003, n. 7959; 16 giugno 2003, n. 3385; 25 febbraio 2003, n. 1043).


200502549

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2549

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Le finalità perseguite dall'art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987 erano legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale, a differenza della c.d. «scala mobile» vigente nell’impiego privato, non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma, che si aggiunge alla retribuzione. Per conservare il potere d'acquisto dello stipendio, l’art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987 ha disposto il conglobamento nello stipendio della quota di lire 1.081.000, per tutti i dipendenti pubblici ivi elencati. L’art. 1 del decreto legge n. 413 del 1989, convertito nella legge n. 37 del 1990, ha esteso l’applicabilità dell’art. 15 al personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva e al personale universitario. Tale estensione va interpretata alla luce delle finalità originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il restante personale pubblico, nel senso che non ha determinato – in favore dei docenti universitari - una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici (Ad. Plen., 25 ottobre 2002, n. 7)

Su tale questione è intervenuto l’art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, che, con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che «l’art. 1 comma 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di lire 1.081.000 lorde nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'art. 2 della legge 22 aprile 1987, n. 158». Il legislatore, per superare le oscillazioni della giurisprudenza, avutesi prima della richiamata decisione della Adunanza Plenaria, ha emanato una norma avente effettiva natura interpretativa, che si è limitata a rendere chiaro quello che in realtà doveva considerarsi una conseguenza necessaria della riforma del 1990.

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge n. 37 del 1990 sia perché le disposizioni si sono ispirate al principio della parità di trattamento tra i dipendenti pubblici, sia perché la norma di interpretazione autentica si è limitata a chiarire quale fosse l’effettiva portata della normativa interpretata, che già aveva il contenuto ribadito dalla legge successiva (Sez. VI, 26 luglio 2004, n. 5279; 3 dicembre 2003, n. 7959; 16 giugno 2003, n. 3385; 25 febbraio 2003, n. 1043).


200502548

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2548

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Le finalità perseguite dall'art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987, erano legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale, a differenza della c.d. «scala mobile» vigente nell’impiego privato, non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma, che si aggiunge alla retribuzione. Per conservare il potere d'acquisto dello stipendio, l’art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987 ha disposto il conglobamento nello stipendio della quota di lire 1.081.000, per tutti i dipendenti pubblici ivi elencati. L’art. 1 del decreto legge n. 413 del 1989, convertito nella legge n. 37 del 1990, ha esteso l’applicabilità dell’art. 15 al personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva e al personale universitario. Tale estensione va interpretata alla luce delle finalità originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il restante personale pubblico, nel senso che non ha determinato – in favore dei docenti universitari - una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici (Ad. Plen., 25 ottobre 2002, n. 7)

Su tale questione è intervenuto l’art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, che, con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che «l’art. 1 comma 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di lire 1.081.000 lorde nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'art. 2 della legge 22 aprile 1987, n. 158». Il legislatore, per superare le oscillazioni della giurisprudenza, avutesi prima della richiamata decisione della Adunanza Plenaria, ha emanato una norma avente effettiva natura interpretativa, che si è limitata a rendere chiaro quello che in realtà doveva considerarsi una conseguenza necessaria della riforma del 1990.

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge n. 37 del 1990 sia perché le disposizioni si sono ispirate al principio della parità di trattamento tra i dipendenti pubblici, sia perché la norma di interpretazione autentica si è limitata a chiarire quale fosse l’effettiva portata della normativa interpretata, che già aveva il contenuto ribadito dalla legge successiva (Sez. VI, 26 luglio 2004, n. 5279; 3 dicembre 2003, n. 7959; 16 giugno 2003, n. 3385; 25 febbraio 2003, n. 1043).


200502547

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2547

INSEGNANTI UNIVERSITARI

PROFESSORI ASSOCIATI

La regola generale applicabile in tema di conferma dei professori associati (che è quella della decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dalla scadenza del triennio d'effettivo servizio nella qualifica di associato) non può trovare applicazione in una fattispecie che presenta profili peculiari, per la circostanza che la nomina in ruolo, avvenuta dopo l'annullamento in sede giurisdizionale del diniego di ammissione ai giudizi di idoneità, è stata retrodatata in coincidenza con la chiamata di altri docenti idonei e tale retrodatazione è stata sorretta dalla necessità di adeguare, per quanto possibile, lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell'atto annullato (e cioè, il diniego di ammissione al giudizio di idoneità) (Sez. VI, 20 maggio 2002, n. 2732). L’esigenza di dare effettività alla tutela giurisdizionale non può non riverberarsi anche sul provvedimento di conferma, in quanto, non diversamente dalla nomina ad associato, anche questa seconda fase dello sviluppo di carriera del docente si è svolta in ritardo a causa della sua esclusione dai giudizi idoneativi (la cui illegittimità è stata accertata in sede giurisdizionale), e, pertanto, anche per questa fase, vale il principio ripristinatorio della decisione di annullamento, il quale implica l'obbligo della Amministrazione di dare al provvedimento di conferma la decorrenza che avrebbe avuto in assenza dell'illegittimo diniego.

La retrodatazione della conferma, sebbene disposta ai soli fini giuridici (nel senso che il trattamento economico di professore associato confermato è dovuto all’appellato soltanto a partire dalla scadenza del triennio di effettivo servizio), non può non riflettersi anche sull'iniziale trattamento retributivo che, per effetto della retrodatata conferma in ruolo, deve ricomprendere le classi stipendiali maturate nel lasso di tempo intercorso (tra tale retrodatazione e il compimento del triennio di effettivo servizio).


200502546

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2546

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il termine perentorio di sessanta giorni riguarda l’esercizio del potere di annullamento e non anche la successiva fase della comunicazione o della notificazione (Sez. VI, 18 marzo 2004, n. 1434). Infatti, l’art. 82, nono comma, del D.P.R. n. 616 del 1977, ha disciplinato un provvedimento che, secondo i principi generali, è immediatamente efficace e non ha natura recettizia: l’espressione «può annullare in ogni caso» va intesa nel senso che il termine di sessanta giorni si riferisce alla emanazione dell’atto di annullamento, in quanto esso produce immediatamente i suoi effetti.

Il termine perentorio di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesistico inizia a decorrere solo da quando la documentazione perviene, completa, all'organo competente a decidere (Sez. VI, 8 marzo 2000, n. 1162). Ne consegue che, nell’ipotesi in cui si ravvisino esigenze istruttorie (e dette esigenze risultino effettive), lo spatium deliberandi riservato all’Autorità di controllo deve rimanere integro, con effetto dal momento in cui la stessa è stata posta in condizioni di apprezzare compiutamente la fattispecie sottoposta al suo esame.

In sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, l’autorità delegata: a) deve effettuare le proprie valutazioni in coerenza con le previsioni del provvedimento di vincolo; b) deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere e della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale, valutando se esse comportino una ulteriore compromissione dell’area protetta; c) deve motivare l’autorizzazione in modo tale che emerga l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto, diverso da quello tutelato in via primaria (Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9 e Sez. VI, 18 marzo 2004, n. 1434).


200502545

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2545

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica non ha natura ricettizia, sicché il termine di sessanta giorni va riferito alla sola adozione dello stesso.


200502544

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2544

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

È dovuta la comunicazione di avvio del procedimento potenzialmente destinato a concludersi con l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata.


200502543

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2543

INSEGNANTI UNIVERSITARI

INQUADRAMENTO

In merito alla legittimità del diniego di riconoscimento (a favore del direttore di sezione ordinario nei ruoli del personale per i servizi delle ricerche e sperimentazioni agrarie) del servizio pregresso di insegnamento nella scuola secondaria di ruolo e non di ruolo, è legittimo il diniego sia prima (Sez. II, 18 maggio 1994, n. 320) sia dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 305 del 1995 (Sez. VI, n. 1311 del 20 settembre 1998), con la quale è stata dichiarato illegittimo l’articolo 103 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, statuendo che il periodo di servizio prestato nella scuola secondaria deve essere riconosciuto all’atto della nomina a direttore di sezione, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 febbraio 1980 n. 28, e del comma 7 dell’art. 103 d.p.r. n. 382/1980.


200502542

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2542

Motiva in fatto


200502541

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2541

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n. 7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502540

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2540

MILITARI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

La legge ha tassativamente previsto quali siano gli emolumenti da computare al fine del calcolo dell’indennità di buonuscita: tra tali emolumenti, il legislatore non ha incluso anche l’indennità di impiego operativo prevista dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, pur avendo natura retributiva, non è assimilabile allo stipendio (Ad. Plen. nn. 4, 5, 6 e 7 del 21 maggio 1996; Sez. VI, 28 giugno 2004, n. 4588). Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 27 giugno 1995, ha osservato che la regola del mancato computo della medesima indennità, ai fini del pagamento dell’indennità di buonuscita, non si pone in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, poiché il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, sebbene pensionabile, debba essere necessariamente incluso nel trattamento di fine servizio.


200502539

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2539

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'art. 103, comma 2, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, non mira a vincolare l'Amministrazione all'osservanza di un termine fisso per la contestazione degli addebiti, il cui decorso comporti la decadenza del potere disciplinare, ma indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell' iter procedurale (Sez. I, 21 gennaio 2004, n. 5578).

Per il termine di venti giorni stabilito dall’art. 58, secondo comma, del Contratto collettivo del personale della scuola del 1995, va osservato il generale principio, codificato dall'art. 152 Cod. proc. civ. (ma applicabile in tutti i tipi di procedimento), secondo il quale i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. E, nella specifica disciplina, l'unica ipotesi di inosservanza di termini procedimentali, sanzionata con l'«estinzione» del procedimento, è quella relativa alla conclusione dello stesso (120 giorni dalla data di contestazione degli addebiti), prevista dal comma sesto dall’art. 58, comma 6, del C.C.N.L (Sez. VI, 17 febbraio 2000, n. 901).

Se è vero che ai fini del giudizio disciplinare a carico di un pubblico impiegato non è sufficiente, per affermare la relativa responsabilità, la circostanza che nei confronti dello stesso impiegato sia stata pronunziata, relativamente al fatti contestati, sentenza penale di condanna ai sensi dell'art. 444 Cod. proc. pen., dovendo l'organo disciplinare procedere ad autonoma valutazione della rilevanza dei fatti, è altrettanto vero che a tale pronuncia penale può farsi riferimento per ritenere accertati quei fatti, emersi nel corso del procedimento penale, che o non siano contestati oppure, in base ad un ragionevole apprezzamento delle risultanze processuali, appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente (Sez. VI, 28 marzo 2000, n. 1803). Ciò, in quanto la scelta dell'imputato di rinunciare alla facoltà di contestare l'accusa, al fine di sottrarsi all'onere del processo e di beneficiare di una riduzione della pena, non pone questi nella medesima posizione di chi, all'esito del medesimo processo, sia stato prosciolto.

La determinazione relativa all'entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale, insindacabile dal giudice amministrativo, tranne il caso in cui essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata (Sez. VI, 4 gennaio 2002, n. 28).


200502538

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2538

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 82, 9° comma, del D.P.R. n. 616/1977, nel testo modificato dall’art. 1 della L. n. 431/1985, decorre dalla data in cui la pratica, corredata dalla completa documentazione, perviene al protocollo del Ministero, essendo irrilevante la data di presentazione agli organi periferici (Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985).

E’ illegittimo l’annullamento di un’autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/1939, che non indica alcun vizio di violazione di legge o di eccesso di potere (anche sotto il profilo del difetto di istruttoria o di motivazione) a carico dell’autorizzazione in parola.


200502537

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2537

Dichiara il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso in appello
200502536

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2536

GIURISDIZIONE

ACQUE PUBBLICHE

I provvedimenti con i quali viene modificata la normativa regolamentare della Provincia, nella parte in cui si stabilisce il rilascio delle concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica soltanto in favore di associazioni dei pescatori residenti e si dispone la revoca di una concessione di piscicoltura già rilasciata, non rientrano nell’ambito di quelli che il R.D n.1775/1993 devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, non incidendo essi in modo diretto, per il loro particolare contenuto, nella materia delle acque pubbliche. La questione non riguarda nemmeno un giudizio relativo alla concessione di diritti esclusivi di pesca, riservati anch’essi ai sensi del T.U. delle leggi sulla pesca (R.D. 8,10.1931 n. 1604) alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche; diritti esclusivi che integrano veri e propri diritti soggettivi di natura perpetua - suscettibili solo di decadenza o revoca per inosservanza delle condizioni imposte. La controversia spetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell’art. 5 del della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

L’interesse a ricorrere comporta un giudizio di utilità, nell’ambito del quale va stabilito, innanzi tutto, se sia stata lesa la sfera patrimoniale o anche solo morale del ricorrente e, in secondo luogo, il vantaggio potenziale che potrebbe derivare al ricorrente stesso dall’eventuale accoglimento del ricorso. L’interesse a ricorrere sussiste, quindi, non solo quando l’annullamento dell’atto lesivo sia idoneo a realizzare l’interesse diretto e immediato del singolo, ma anche quando tale annullamento determini l’obbligo, per l’Amministrazione, di riesaminare, in seguito alla rimozione dell’atto illegittimo, la situazione e di adottare ulteriori provvedimenti eventualmente idonei a garantire ad un determinato soggetto un risultato favorevole. In tal senso, l’interesse al ricorso, deve essere, dunque, riconosciuto sempre quando il suo accoglimento determini una utilità anche solo strumentale, intendendosi per tale un vantaggio non direttamente scaturente dall’annullamento stesso, ma conseguente ad una successiva ed eventuale attività amministrativa.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CONTROINTERESSATO

Ai fini della qualificazione di soggetto controinteressato, ai sensi dell’art.21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, è necessaria la contemporanea presenza di due elementi essenziali: da una parte, quello formale, derivante dalla esplicita contemplazione del soggetto nell’atto impugnato o, comunque, della sua immediata individuabilità; dall’altro, quello sostanziale, derivante dal mantenimento della situazione esistente, che è proprio di chi, espressamente coinvolto da un provvedimento amministrativo, abbia acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione.

CACCIA E PESCA

PESCA SPORTIVA

Il provvedimento con il quale viene modificata la normativa regolamentare della Provincia, nella parte in cui si stabilisce il rilascio delle concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica soltanto in favore di associazioni dei pescatori residenti, si pone in chiaro contrasto con i principi di uguaglianza e di libertà di associazione, con essa introducendosi un criterio limitativo alla necessaria libertà dei cittadini interessati in ordine all’ammissione nel sistema delle concessioni di pesca sportiva ed operandosi, quindi, una sostanziale discriminazione tra le associazioni di pescatori residenti e non residenti nella provincia interessata. L’avere apposto il limite della residenza entro i confini della Provincia, ai fini dell’associazione tra pescatori, discrimina i cittadini non residenti nel territorio provinciale, determinando nel contempo un privilegio in favore di taluni cittadini appartenenti a talune zone territoriali, certamente non giustificato sul piano della logicità e della correttezza dell’azione amministrativa.


200502535

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2535

Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado


200502534

Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2534

PROCESSO AMMINISTRATIVO

NOTIFICAZIONE

La Corte Costituzionale n. 477 del 2002 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 Cod. proc. civ. e dell’art. 4, 3° comma, L. 20 novembre 1982, n. 890 (in tema di notificazione di atti a mezzo posta) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché quella antecedente, di consegna dell’atto all’ufficio giudiziario.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

Italia Nostra, in quanto associazione di protezione ambientale a carattere nazionale, riconosciuta ai sensi dell’art. 13 L. 8 luglio 1986, n. 349, è legittimata ad agire in giudizio nelle controversie che hanno ad oggetto interessi alla tutela dell’ambiente (Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; e 22 marzo 2002, n. 1675).

Legittimati all’impugnativa degli atti che hanno autorizzato l’apertura di una cava sono anche i soggetti residenti o proprietari di immobili nella stessa zona, non potendo negarsi a chi abbia uno stabile collegamento con questa, e che è destinato a ricevere un danno dalla attività estrattiva, la titolarità di una posizione giuridica differenziata e qualificata che li legittima ad avverso atti incidenti sulla salvaguardia ambientale della zona in questione.

E’ da escludere la legittimazione ad agire dei Comitati istituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, costituenti una proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte, e che quindi non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio; diversamente si consentirebbe una sorta di azione popolare, non ammessa dal vigente ordinamento (Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358 e Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).

MINIERE,CAVE E TORBIERE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

La L.R. Veneto n. 44/1982, prevede che l’attività di cava debba svolgersi nell’ambito di apposita pianificazione regionale, la quale deve tenere presenti, tra l’altro, le esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente e, in particolare, deve salvaguardare le zone soggette a tutela ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e della L. 29 giugno 1939, n. 1497. Una volta introdotta dalla legge regionale la considerazione prioritaria della tutela ambientale e paesaggistica in materia di cave, da effettuarsi in sede di pianificazione regionale, non può negarsi al Piano d’area, che è strumento del medesimo livello, la idoneità a disciplinare a fini di tutela, ogni intervento che venga ad incidere significativamente sul territorio, ivi compresa quindi l’attività estrattiva (Sez. VI, 7 ottobre 2003, n. 5927).

Se è vero che nel quadro delineato dal legislatore regionale con la L.R. Veneto n. 44/1982 il perseguimento della salvaguardia dell’ambiente avrebbe dovuto essere assicurato mediante la predisposizione degli specifici strumenti di pianificazione contemplati dall’art. 4, la mancata formazione di essi non può far venir meno la necessità di tener conto di dette finalità, quali parametri di riferimento in sede di autorizzazione della cava. E qualora le finalità in parola si siano già estrinsecate in prescrizioni specifiche degli strumenti urbanistici generali (quali il Piano d’area o il P.R.G.) da essi non può prescindersi nel momento in cui si tratti di decidere sulla domanda di autorizzazione di cava.


200502533

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2533

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE

E’ competente il TAR del Lazio allorché l’atto impugnato, emanato da organo centrale dello Stato, ha effetti non limitati alla circoscrizione del T.A.R. adito in primo grado, onde non ricorre l’ipotesi di cui alla prima parte del secondo comma dell’art. 3 della legge n. 1034/1971.

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

FORO DELLA SEDE DI SERVIZIO

Per quanto attiene al criterio del foro della sede di servizio di cui alla seconda parte del secondo comma dell’art. 3 della legge n. 1034/1971, la competenza del Tribunale amministrativo regionale della sede di servizio dell'impiegato cede nei confronti di quella del T.A.R. del Lazio (sede di Roma) ogni volta che all'impugnazione di atti applicativi individuali, aventi efficacia limitata sotto il profilo personale o territoriale, venga connessa, strumentalmente, l'impugnazione di un atto presupposto di carattere generale, destinato a valere senza limiti personali o territoriali; ciò in quanto lo spostamento di competenza si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto generale ad efficacia non limitata territorialmente, senza che si possa distinguere in relazione alla maggiore o minore importanza di questa impugnazione nell'economia del ricorso (Sez. IV, 6 febbraio 2002, n. 683).


200502532

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2532

Pronuncia in via interlocutoria


200502531

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2531

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE

E’ competente il TAR locale a conoscere del giudizio su un provvedimento che ha una efficacia territoriale limitata, non estesa a tutto il territorio nazionale.


200502530

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2530

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

ESCLUSIONE DALLA GARA

E’ illegittima l’esclusione di una ditta a seguito di richiesta di produzione di documentazione non funzionale alla valutazione della congruità degli elementi costitutivi dell’offerta e tale da introdurre una causa di esclusione dalla gara non prevista dalla lex specialis.


200502529

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2529

Pronuncia in via interlocutoria


200502528

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2528

Motiva in fatto


200502527

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2527

Motiva in fatto


200502526

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2526

Motiva in fatto


200502525

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2525

Motiva in fatto


200502524

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2524

Motiva in fatto


200502523

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2523

Motiva in fatto


200502522

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2522

Motiva in fatto


200502521

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2521

Motiva in fatto


200502520

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2520

Motiva in fatto


200502519

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2519

Motiva in fatto


200502518

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2518

Pronuncia in via interlocutoria


200502517

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2517

Motiva in fatto


200502516

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2516

Pronuncia in via interlocutoria


200502515

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2515

PROCESSO AMMINISTRATIVO

NOTIFICAZIONE

Ai sensi dell’art. 139, comma 2, del c.p.c. e degli artt. 3 e 8 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, la notificazione del ricorso giurisdizionale nel pubblico ufficio ove il dipendente presta servizio è valida solo se effettuata a mai proprie e non a mani di altra persona, anche se addetta al medesimo ufficio (Sez. V, 8 luglio 2002, n. 3784, 12 novembre 1996, n. 1328 e 17 dicembre 1990, n. 878; Sez. VI, 29 maggio 2002, n. 2990 e 1° marzo 1995, n. 235; Sez. II, 6 luglio 1976, n. 1960).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Ai fini dell’ammissibilità dell’appello al Consiglio di Stato è sufficiente che la notificazione del ricorso venga effettuata a una sola delle parti appellate entro i termini di legge, salva la necessità dell’integrazione del contraddittorio (Sez. V, 3 agosto 2004, n. 5430; Sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2833; Ad. plen. 14 novembre 1980, n. 50).


200502514

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2514

Pronuncia in via interlocutoria


200502513

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2513

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le delibere del consiglio di amministrazione dell’I.N.A.I.L. con cui, in attuazione dell’art. 39 del nuovo contratto collettivo del 7 luglio 1995, è stata modificata la disciplina del Fondo, come risalente al Regolamento approvato con il decreto ministeriale del 30 maggio 1969 sono conformi all’art. 15, della legge n. 724 del 1994, che ha preso in distinta considerazione i dipendenti collocati a riposo dopo la data della sua entrata in vigore (al comma 3) e quelli collocati a riposo prima della medesima data (al comma 5). In base al comma 3, l’indennità integrativa speciale è stata inclusa nella ‘retribuzione pensionabile’ solo per i dipendenti collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1995. Viceversa, per i dipendenti collocati a riposo sino a tale data, il comma 5 non ha esteso la regola di tale inclusione nella ‘retribuzione pensionabile’, perché essi altrimenti avrebbero cumulato il beneficio della perdurante percezione dell’indennità integrativa speciale (spettante in base al comma 5), con l’altro beneficio (spettante ai dipendenti collocati in pensione dopo il 1° gennaio 1995) derivante dalle più favorevoli modalità del computo del trattamento pensionistico complessivo, in quanto comprendente anche la medesima indennità. Le diverse disposizioni dell’art. 15 - per le due categorie di pensionati - non hanno comportato alcuna incidenza sulla normativa riguardante la variazione delle retribuzioni, perché la cd clausola oro (di cui all’art. 30 del Regolamento del 1969) si riferisce agli aumenti di carattere generale apportati alle retribuzioni del personale di pari grado in servizio, ma non anche ai più favorevoli criteri di calcolo per le pensioni integrative, da applicare per i soli dipendenti collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1995.

I pensionati collocati a riposo prima e quelli dopo la data del 1° gennaio 1995 versano in situazioni non omogenee, che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di diversificare (Sez. VI, 5 giugno 2001, nn. 3011-3014).


200502512

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2512

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

RECUPERO SOMME

La buona fede del percipiente non rappresenta di per sé un ostacolo all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del diritto di ripetere le somme erroneamente corrisposte ai sensi dell’art. 2003 cod.civ., essendo il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti al dipendente, di regola, un atto dovuto e privo di valenza provvedimentale; pertanto, nonostante la percezione in buona, deve ritenersi legittimo l’atto che dispone la ripetizione dell’indebito, non potendo considerarsi l’interesse del dipendente cui era stata effettuata l’indebita erogazione prevalente su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto; e ciò anche in mancanza di una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano chiarite le ragioni sostanziali per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte precedentmente (Sez. VI, 3 dicembre 2003, n. 7953).

Le retribuzioni corrisposte a pubblici dipendenti in misura superiore al dovuto sono sempre ripetibili quando il relativo pagamento è avvenuto in via provvisoria e con riserva di conguaglio annunciata nel provvedimento di liquidazione; e ciò sulla base della considerazione che la conoscenza, da parte degli interessati, della provvisorietà del pagamento esclude la possibilità di un legittimo affidamento alla esattezza, definitività e irrevocabilità del trattamento corrisposto (Ad. Plen. 4 marzo 1986, n. 2).


200502511

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2511

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L’esigenza partecipativa, proprio per le finalità cui la stessa è diretta, trova applicazione anche in relazione agli atti vincolati, ma sempre che gli stessi presuppongano una complessa attività istruttoria ovvero un apporto istruttorio inteso a chiarire se ricorrano o meno i presupposti di fatto o di diritto ai quali la norma riconnette il legittimo esercizio del potere (Sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8291). Al di fuori di tali fattispecie, non è necessario che l’interessato sia reso edotto dell’avvio del procedimento amministrativo.

INSEGNANTI

DIMISSIONI E COLLOCAMENTO A RIPOSO

L’art. 1, comma 5, del d.l. 19 maggio 1997, n. 129, che prevedeva che il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza 1° settembre 1997, potesse chiedere di essere collocato a riposo nell’anno scolastico successivo, riguarda il personale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ossia il personale che, sulla base dell’anzianità anagrafica, poteva essere collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 1997, nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell’anno scolastico precedente. Detta disposizione non trova, pertanto, applicazione nei confronti dei docenti di cui al comma 1 dello stesso art. 1, ossia nei confronti di personale che apparteneva a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento nei quali vi erano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all’anno scolastico o all’anno accademico 1997/98.


200502510

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2510

DEMANIO E PATRIMONIO

DEMANIO IDRICO

Nel vigente ordinamento le acque pubbliche, tra cui i laghi, fanno parte, salva diversa previsione legale, del demanio necessario idrico dello Stato, come risulta dall’art. 822 del codice civile e dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, poi ribadito dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ai sensi dell’art. 947 del codice civile, i terreni emersi a seguito di ritiro delle acque pubbliche, sia per eventi naturali, sia per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, restano di appartenenza demaniale senza possibilità di acquisizione da parte dei confinanti. Il che comporta che una particella derivante dal ritiro delle acque di un lago è presuntivamente da ritenersi di appartenenza statale.


200502509

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2509

DEMANIO E PATRIMONIO

DEMANIO IDRICO

Nel vigente ordinamento le acque pubbliche, tra cui i laghi, fanno parte, salva diversa previsione legale, del demanio necessario idrico dello Stato, come risulta dall’art. 822 del codice civile e dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, poi ribadito dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ai sensi dell’art. 947 del codice civile, i terreni emersi a seguito di ritiro delle acque pubbliche, sia per eventi naturali, sia per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, restano di appartenenza demaniale senza possibilità di acquisizione da parte dei confinanti. Il che comporta che una particella derivante dal ritiro delle acque di un lago è presuntivamente da ritenersi di appartenenza statale.


200502508

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2508

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

CONCORSO

Nessuna regola o formalità di tipo pubblicistico occorre per la selezione di personale indetta da una società privata che abbia stipulato con l’Amministrazione un accordo di tipo pubblicistico per la realizzazione di un progetto.


200502507

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2507

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502506

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2506

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ORGANI RAPPRESENTATIVI

L’Amministrazione, quando sia titolare del potere di regolamentare le operazioni elettorali per il rinnovo dei suoi organi rappresentativi, non può modificare le disposizioni sulle formalità prescritte per l’ammissione delle liste, quando sia già scaduto il termine per la loro presentazione.


200502505

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2505

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

CONCORSO

E’ illegittima un bando di concorso a storico dell’arte indetto dal Ministero dei beni culturali là dove prevede, tra i diplomi di laurea validi per l’accesso, la laurea in lettere e in filosofia, rilasciate dalla facoltà di lettere, e in pedagogia, rilasciate dalla facoltà di magistero, mentre è pretermessa la laurea in lingue e letterature moderne, rilasciata anch’essa dalla facoltà di lettere e filosofia, la quale appare del tutto omogenea rispetto a quelle anzidette quanto ad attinenza con lo studio della Storia dell’arte e con la qualifica professionale per la quale era stato indetto il concorso.


200502504

Sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2504

Pronuncia in via interlocutoria


200502502

Sez. IV, 18 maggio 2005, n. 2502

Pronuncia in via interlocutoria


200502501

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2501

Pronuncia in via interlocutoria


200502500

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2500

Pronuncia in via interlocutoria


200502499

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2499

Pronuncia in via interlocutoria


200502498

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2498

Pronuncia in via interlocutoria


200502497

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2497

Pronuncia in via interlocutoria


200502496

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2496

Pronuncia in via interlocutoria


200502495

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2495

Pronuncia in via interlocutoria


200502494

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2494

Pronuncia in via interlocutoria


200502493

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2493

Pronuncia in via interlocutoria


200502492

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2492

Pronuncia in via interlocutoria


200502491

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2491

Pronuncia in via interlocutoria


200502490

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2490

Pronuncia in via interlocutoria


200502489

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2489

Pronuncia in via interlocutoria


200502488

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2488

Pronuncia in via interlocutoria


200502487

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2487

Pronuncia in via interlocutoria


200502486

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2486

Pronuncia in via interlocutoria


200502485

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2485

Pronuncia in via interlocutoria


200502484

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2484

Pronuncia in via interlocutoria


200502483

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2483

Pronuncia in via interlocutoria


200502482

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2482

Pronuncia in via interlocutoria


200502481

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2481

Pronuncia in via interlocutoria


200502480

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2480

Pronuncia in via interlocutoria


200502479

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2479

Pronuncia in via interlocutoria


200502478

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2478

Pronuncia in via interlocutoria


200502477

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2477

Pronuncia in via interlocutoria


200502476

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2476

Pronuncia in via interlocutoria


200502475

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2475

Pronuncia in via interlocutoria


200502474

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2474

Pronuncia in via interlocutoria


200502473

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2473

LEVA MILITARE E SERVIZIO CIVILE

L’art. 1, comma secondo, del d. lgs n. 504 del 1997, nella parte in cui prevede il periodo di nove mesi complessivi come limite massimo per l’impiego dei cittadini dichiarati idonei alla visita di leva, non contiene un termine perentorio (Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3042; idem 7 giugno 2004, n. 3633; 17 aprile 2003, n. 2040).


200502472

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2472

Riunisce e rinvia la decisione


200502471

Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 2471

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CIRCOLARI

Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, e che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione. Per gli organi e uffici destinatari delle circolari, queste ultime sono vincolanti solo se legittime, di talché è doverosa, da parte degli stessi, la disapplicazione delle circolari che siano contra legem. Ne consegue che le circolari non rivestono un rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione, per cui i soggetti destinatari di questi ultimi non hanno alcun onere di impugnare la circolare, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché hanno applicato una circolare illegittima che avrebbe invece dovuto essere disapplicata (Sez. IV, 26 marzo 1999, n. 429). E’ comunque facoltà, ma non onere, del destinatario del provvedimento applicativo, impugnare specificamente anche la circolare.

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

CIRCOLARI

In ordine alla competenza territoriale dei T.A.R., le conseguenze sono diverse a seconda che il destinatario di un atto applicativo di una circolare si limiti a contestare la legittimità di quest’ultima, senza farla oggetto di specifica impugnazione, ovvero impugni anche la circolare, chiedendone espressamente l’annullamento. Nella prima ipotesi, rimane ferma la competenza del tribunale regionale periferico competente in relazione all’atto applicativo (Sez. IV, 26 marzo 1999, n. 429); nella seconda, va ritenuto competente il T.A.R. con sede in Roma, ove si tratti di circolare di organo centrale dello Stato con efficacia territoriale non limitata (Sez. IV, 26 marzo 1999, n. 429). La competenza del T.A.R. con sede in Roma in relazione ad atti di autorità centrali, attrae poi, per connessione, anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici (Sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1957).

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Lo spostamento della competenza dal TAR regionale periferico adito a quello del Lazio si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente, senza che rilevi la maggiore o minore importanza che la detta impugnazione assume nell’economia generale del ricorso, e cioè che si tratti di impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico, trattandosi di questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza (Sez., IV, 26 marzo 1999, n. 429).


200502470

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2470

Dà atto della rinuncia


200502469

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2469

COMUNE

STATO DI DISSESTO

La normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario, ai sensi cui all'art. 21 D. L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (ora trasfuso nell’art. 248 D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267), va interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto escluse l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione, alla massa passiva, degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione dell’apposito rendiconto (Corte Cost. 16 giugno 1994, n. 242; Corte Cost. 21 aprile 1994 n. 155; Corte Cost. 21 aprile 1994 n. 149, Cassazione civile, Sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1265). Infatti, l’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c. a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile. In sostanza, la citata disposizione, secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente locale non producono interessi, né rivalutazione monetaria ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto - di riattivare per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'Ente risanato (Corte Cost. n. 353 del 9 ottobre 1998 e Sez. V, 31 dicembre 1998, n. 1991).

L’art. 21 D. L. n. 8/1993, convertito dalla L. n. 68/1993 ed ora art. 248 D. L.vo n. 267/2000 preclude nei confronti dell’Ente locale unicamente le azioni esecutive per i debiti che rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione ma non anche le azioni dichiarative (Cass. Sez. 1°, n. 1191 del 27 gennaio 2001). Con la conseguenza che il termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti dell’Ente locale continua a decorrere regolarmente nel periodo del dissesto.

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

Il divieto di cumulo tra interessi e della rivalutazione monetaria di cui all’art. 22, comma 36°, L. n. 724/1994, è applicabile unicamente ai crediti maturati dal 1° gennaio 1995 in poi e non per quelli anteriori, (Ad. Plen. 15 giugno 1998, n. 32; Sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1331).


200502468

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2468

Pronuncia in via interlocutoria


200502467

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2467

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Il giudizio per regolamento di competenza costituisce una fase incidentale di quello di primo grado e, pertanto, per promuoverlo non occorre un apposito provvedimento ulteriore rispetto alla deliberazione di autorizzazione alla lite, adottata per resistere al ricorso principale.

Sussiste la competenza del TAR locale allorché si chieda l’annullamento di atti adottati da un Ente pubblico territoriale compreso nella circoscrizione del TAR medesimo, a norma dell'art. 2, lett. b), n. 3), della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, non rilevando il criterio della territorialità degli effetti degli atti impugnati, applicabile nella sola ipotesi, contemplata dall’art. 3 della legge citata, relativa all’impugnazione di atti degli organi centrali dello Stato e degli Enti pubblici a carattere ultraregionale.


200502466

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2466

Motiva in fatto


200502465

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2465

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

BANDO DI GARA

Allorché il bando preveda la presentazione dell’ultimo bilancio sociale approvato, erroneamente una Commissione di gara ritiene legittima l’ammissione alla gara di una cooperativa che ha presentato il bilancio di esercizio. Ciò sia con riferimento al codice civile, secondo cui il bilancio di esercizio (artt. 2423 e ss.) si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, sia con riguardo al fatto che l’espressione bilancio sociale è entrata nell’uso, ormai da tempo, della tecnica ragionieristica, con una sua funzione e finalità ben specifica e precisa, che non corrisponde affatto a bilancio di esercizio.

La P.A., nella predisposizione del bando, esercita un potere attinente al merito amministrativo laddove inserisce disposizioni ulteriori rispetto al contenuto minimo ex lege previsto. Queste ultime, quindi, saranno censurabili in sede giurisdizionale solo allorché appaiano viziate da eccesso di potere per illogicità od incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (CGARS, 21 novembre 1997, n. 500).

Qualora si ritenga che il capitolato abbia indicato come necessaria una documentazione non obbligatoria per legge, senza poterlo fare, la prescrizione del capitolato sul punto, in quanto immediatamente lesiva, avendo previsto una modalità a pena di esclusione, deve essere immediatamente ed autonomamente impugnata (Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1).


200502464

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2464

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

UNITÀ SANITARIE LOCALI E AZIENDE SANITARIE LOCALI

A norma dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse Unità Sanitarie Locali non sono stati trasferiti alle Aziende Sanitarie Locali, ma alle apposite gestioni (prima) stralcio e (poi) liquidatorie, alle quali spetta la legittimazione sostanziale e processuale in ordine a detti rapporti ed alle controversie relative


200502463

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2463

Dichiara l’appello improcedibile


200502462

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2462

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

REVISIONE E RINNOVO DEI CONTRATTI IN CORSO

L’art. 6 della legge n. 537 del 1993, che impone la revisione periodica per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, in quanto comportante soprattutto effetti sfavorevoli per il privato contraente, non era configurabile come operante sui contratti in corso, ma solo per quelli da stipulare, per i quali il contraente era reso avvertito, previa inserzione automatica dell’apposita clausola, della possibilità di un mutamento dei patti originari (Sez. VI, 27 aprile 2001, n. 2434).


200502461

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2461

GIURISDIZIONE

SERVIZI PUBBLICI

Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, la controversia nella quale la società interessata richieda l’annullamento del provvedimento comunale di decadenza dalla conduzione del servizio di gestione delle entrate comunali, per mancato versamento delle somme dovute per più rate consecutive e per continuate irregolarità e reiterati abusi.

In materia di contratti della pubblica Amministrazione, secondo il criterio del petitum sostanziale, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie sorte nella fase di esecuzione del contratto in quanto hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito della stipula del contratto. Sulla natura e consistenza di tali posizioni non hanno alcuna incidenza gli atti dell’Amministrazione, quando questa si avvalga della facoltà conferitale dal contratto di sciogliersi dal vincolo nei casi in esso previsti, tra i quali il grave inadempimento della controparte. Gli atti suddetti, infatti, sebbene rappresentino anche il risultato di valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione, operano pur sempre nell’ambito paritetico del contratto e non costituiscono esplicazione di un potere di natura pubblicistica, ma esercizio di una facoltà accordata dalla legge e dalla convenzione ad uno dei contraenti. Essi, per ciò stesso, non sono idonei a determinare una degradazione a interesse legittimo del diritto soggettivo all’esecuzione del contratto.

La controversia nella quale la società interessata richieda l’annullamento del provvedimento comunale di decadenza dalla conduzione del servizio di gestione delle entrate comunali, avrebbe potuto rientrare nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 33, comma 1 e 2, lett. e), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo novellato con l’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205, vertendo in materia di pubblico servizio. A rideterminare i confini di tale giurisdizione è sopravvenuta la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale, con la declaratoria di incostituzionalità, in parte qua, degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'art. 7 lettere a) e b) della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Il principio enunciato dall'art. 5 Cod. prov. civ., a norma del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto l'efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale preclude che la norma dichiarata illegittima possa essere assunta a canone di valutazione di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, ma non ancora esauriti al momento della pubblicazione della sentenza.

La Corte ha statuito che “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”, così assumendo, quale criterio di verifica della giurisdizione amministrativa esclusiva in questa materia, il fatto che nella controversia la pubblica amministrazione abbia veste di autorità ovvero, in altre parole, che il giudizio verta sull’esercizio da parte dell’amministrazione del potere di cui è attributaria e, dunque, sullo svolgimento della pubblica funzione. Il precedente assetto del riparto giurisdizionale in tema di espletamento di pubblici servizi ne risulta in conseguenza mutato, di modo che attualmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie, riguardanti diritti soggettivi perfetti, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti di tipo concessorio.


200502460

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2460

AMBIENTE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

L'art. 2, comma 1 lett. m), della L.R. del Veneto 26 marzo 1999 n. 10, recante “disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”, definisce comuni interessati alla procedura, oltre a quelli nel cui territorio viene localizzato l'impianto, anche “gli eventuali altri Comuni interessati dagli impatti ambientali, come individuati nel SIA ai sensi degli articoli 9 e 13. Più che la prossimità del territorio comunale di cui si tratta a quello del Comune d’insediamento rileva che il primo risenta delle conseguenze derivanti a livello ambientale dalla prevista localizzazione.

Siccome espresso da un collegio composto prevalentemente da tecnici ed avendo ad oggetto la conformità di atti progettuali alle norme tecniche che ne disciplinano il contenuto, il giudizio concernente l’individuazione dei Comuni interessati, vale a dire dei Comuni, diversi da quello nel cui territorio è localizzato l’impianto ma che risentono degli impatti ambientali derivanti da questo, rappresenta una manifestazione di discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato del giudice di legittimità - pur non soffrendo alcuna aprioristica limitazione derivante dalla natura tecnica dell'attività che, in ogni caso, è suscettibile di esame per vizi logici, per errore di fatto, per travisamento dei presupposti, per difetto di istruttoria o, infine, per cattiva applicazione delle regole tecniche (Sez. VI, 1° marzo 2002, n. 1259) - non può esercitarsi che in relazione a macroscopiche illegittimità ed incongruenze manifeste (Sez. VI, 11 febbraio 2004 n. 458; id. 30 gennaio 2004 n. 316).


200502459

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2459

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SILENZIO DELLA P.A.

Il giudizio disciplinato dal citato art. 21-bis è diretto esclusivamente ad accertare se il silenzio serbato da una pubblica amministrazione sull’istanza del privato violi o no l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa, onde il giudice, anche nei casi in cui il provvedimento di cui trattasi abbia natura vincolata, non può sostituirsi all’amministrazione in alcuna fase del giudizio, dovendosi limitare, in caso di accoglimento del ricorso, ad imporre alla stessa l’obbligo di provvedere sull’istanza entro il termine assegnato (Ad. Plen. 9 gennaio 2002, n. 1). Proprio perché, con il rito in parola, non è possibile compiere un accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente, indicando all’amministrazione il contenuto del provvedimento da adottare, lo stesso non può ritenersi compatibile con quelle controversie che solo apparentemente hanno ad oggetto una situazione di inerzia, come nel caso in cui il giudizio è incentrato sull’accertamento di una pretesa patrimoniale avente consistenza di diritto soggettivo.

Il giudizio speciale sul silenzio previsto dall’art. 21-bis della l. n. 1034/1971, non può essere convertito in rito ordinario, in considerazione della ratio sottostante alla scelta legislativa, volta ad attribuire tale strumento processuale solo per accelerare e semplificare la definizione delle controversie nella suddetta materia in ragione della relativa semplicità degli inerenti accertamenti di fatto e di diritto (Sez. VI, n. 4632 del 2004; CGARS, 16 ottobre 2002, n. 593).

Il procedimento speciale sul silenzio, introdotto dall’art. 2 della l. n. 205/2000, non può essere utilizzato per promuovere un’azione rivolta all’accertamento di un comportamento di inadempimento ad un obbligo patrimoniale e diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro, essendo detto procedimento speciale preordinato solo alla declaratoria dell’obbligo di provvedere, con esclusione di una delibazione del merito della controversia, che deve essere riservata al normale giudizio di cognizione.


200502458

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2458

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INQUADRAMENTO

Prendendo le mosse dal principio che il provvedimento di inquadramento del pubblico dipendente costituisce atto autoritativo, il quale, se ritenuto lesivo dello status del pubblico impiegato, deve essere impugnato nel termine di decadenza, è stato ritenuto che la Pubblica Amministrazione non ha l’obbligo di provvedere sull’istanza di riesame e di revisione di un inquadramento già disposto nei confronti di un suo dipendente, in quanto è libera di verificare se l’inoppugnabilità dei propri atti meriti o no di essere superata da successive valutazioni che tengano conto del decorso del tempo, delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e delle disponibilità di bilancio (Sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6045). Pertanto, in presenza di atti espliciti di inquadramento posti in essere dalla P.A. datrice di lavoro, immediatamente impugnabili e purtuttavia divenuti intangibili, va escluso che gli interessati possano imporre il riesame degli atti stessi attraverso l’attivazione del meccanismo del silenzio rifiuto, poiché altrimenti ne risulterebbe eluso, e gravemente compromesso, il regime decadenziale dei términi di impugnazione (Sez. IV, 21 novembre 2003, n. 7547). Ciò peraltro non può valere allorché il contenuto autoritativo, in quanto costitutivo dello status del pubblico dipendente, del provvedimento anche con riferimento all’inquadramento, dal quale sarebbe scaturito l’onere di impugnazione da parte della ricorrente, non risulta invece inequivocabile.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SILENZIO DELLA P.A.

Non rientra nell’oggetto del giudizio sul silenzio l’accertamento del diritto della ricorrente al preteso inquadramento, atteso che il Consiglio di Stato, con la decisione dell’Adunanza Plenaria 9 gennaio 2002, n. 1, ha affermato che il giudizio ora disciplinato dall’art. 21-bis della legge 1034/1971 è diretto esclusivamente ad accertare se il silenzio serbato da una Pubblica Amministrazione sull’istanza del privato violi o no l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa, onde il giudice, anche nei casi in cui il provvedimento di cui trattasi abbia natura vincolata, non può sostituirsi all’amministrazione in alcuna fase del giudizio, dovendosi limitare, in caso di accoglimento del ricorso, ad imporre alla stessa l’obbligo di provvedere sull’istanza.


200502457

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2457

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE

Ben può la P.A., nelle more della definizione dell’appello o anche prima della sua proposizione, esercitare nuovamente le proprie potestà senza con questo far venire meno l’interesse all’impugnazione; e ciò specie allorché il nuovo provvedimento non voglia costituire rimozione del precedente, ma mero quanto provvisorio adeguamento ai contenuti dispositivi della sentenza oggetto di gravame in attesa del definitivo e non rinunciato esito di questo.


200502456

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2456

PROCESSO AMMINISTRATIVO

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

In tema di legittimazione ad agire, in applicazione del criterio della vicinanza della fonte della lesione, i soggetti che paventano pregiudizi dal compimento di un’opera pubblica, nonché coloro che abitano nei pressi del luogo ove l’opera deve eseguirsi ben possono impugnare i relativi atti, essendo a loro carico l’onere di provare proprio la qualità di abitanti di case poste nei pressi del luogo ove deve essere effettuata l’opera (Sez. IV, 1° agosto 2001, n. 4206; Sez. V, 4 novembre 1994 n. 1257).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

È solo dall’approvazione della progettazione esecutiva che si determina la violazione delle norme urbanistiche e la concreta lesione del ricorrente, iniziando da tale momento la procedura per l’affidamento dell’appalto. D’altro canto il progetto preliminare è uno strumento di studio e di predisposizione degli interventi, ma non ne contiene comunque una puntuale disciplina e non individua, come invece fa il progetto esecutivo, le singole aree, l’oggetto definitivo delle statuizioni amministrative e i destinatari delle medesime. E’ pertanto dal progetto esecutivo che derivano in modo immediato e diretto gli effetti lesivi (Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3557).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

SPESE DEL GIUDIZIO

La statuizione di compensazione delle spese di giudizio è espressione di un apprezzamento latamente discrezionale del giudice e può essere censurato in appello solo se risultino palesemente illogiche o erronee le ragioni enunciate, pur non essendovi alcun obbligo in tal senso, a giustificazione della pronuncia (Sez. V, 20 aprile 2000 n. 2423; id. 6 luglio 1999 n. 818; Sez. VI, 2 marzo 1999 n. 234, Cass. Civ., Sez. I, 12 luglio 2000 n. 9271).


200502455

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2455

Motiva in fatto


200502454

Sez. V, 17 maggio 2005, n. 2454

PROCESSO AMMINISTRATIVO

MOTIVI AGGIUNTI

I motivi aggiunti costituiscono lo strumento attraverso cui la parte è ammessa ad ampliare l'oggetto del giudizio mediante la proposizione di nuove censure, in relazione non solo a vizi del provvedimento impugnato che emergono per la prima volta da documentazione di cui il ricorrente non era a conoscenza nel momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Sez. IV, 20 maggio 1996, n. 667; Sez. V, 19 aprile 1994, n. 303; Sez. IV, 9 novembre 1989, n. 779; Sez. V, 10 marzo 1989, n. 161), ma anche, a seguito della legge n. 205 del 2000, ad atti diversi da quello originariamente gravato, se adottato in pendenza del ricorso tra le stesse parti, e ad esso connesso.


200502426

Sez. VI, 16 maggio 2005, n. 2426

LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Già prima dell’entrata in vigore del decreto 2 maggio 2000 del Ministro del lavoro non costituivano fattore di esclusione dal beneficio della Cassa integrazione guadagni quelle trasformazioni intervenute tra imprese aventi gli stessi assetti proprietari e finalizzate a realizzare un contenimento dei costi di gestione.


200502425

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2425

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

E’ competente il Tribunale locale allorché sono impugnati provvedimenti emanati da organi centrali dello Stato, che sono stati assunti nell’ambito di conferenza di servizi volta ad autorizzare la costruzione e l’esercizio di due centrali termoelettriche ubicate nella Regione, e che pertanto hanno efficacia limitata al territorio della Regione medesima (Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2764; Sez. VI, 29 novembre 2004, n. 7804).


200502424

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2424

Motiva in fatto


200502423

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2423

In materia di regolamento di competenza


200502422

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2422

GIURISDIZIONE

ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

La Corte di Cassazione, con sentenza 13 gennaio 2005, n. 460, ha ritenuto che l’entrata in vigore del nuovo regime di “privatizzazione” (o di “contrattualizzazione”) del pubblico impiego abbia determinato l’abrogazione implicita dell’art. 58 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui si attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative all’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione. Ciò a decorrere dall’operatività dell’art. 68, comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e sulla base anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 6 luglio 2004, n. 204. In tal modo la Cassazione ha mutato il suo precedente indirizzo (Sez. VI, 1° dicembre 2003, n. 7857). Ne consegue che le controversie concernenti tutti i momenti e gli aspetti del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.


200502421

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2421

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

CONCORSO

Sebbene il giudizio negativo o positivo di una prova scritta possa emergere all’evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame) che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, è illegittimo l’operato della commissione allorché il tempo per la correzione della prova scritta, anche in relazione alle modalità di correzione alle quali ogni commissario si doveva attenere, sia eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso.


200502420

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2420

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 205 del 2000, le controversie relative alla ottemperanza delle sentenze della Corte dei Conti sono assegnate alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti stessa.


200502419

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2419

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE

Nel caso in cui nel corso del procedimento giurisdizionale si contesti la carenza sopravvenuta di interesse, è irrilevante che il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere oppure l’improcedibilità del ricorso (Sez. VI, 14 giugno 2004, n. 3866).

La distinzione fra cessazione della materia del contendere e quella di sopravvenuto difetto di interesse, benché codificata - perché gli artt. 23 e 26 della l. n. 1034/1971 contengono la previsione di una declaratoria di cessazione della materia del contendere per la sola ipotesi in cui il provvedimento sopravvenuto sia conforme all’istanza del ricorrente - è distinzione empirica e tralaticia, e comunque inidonea a far ritenere viziata una decisione per il solo fatto dell’uso di una formula al posto dell’altra (Sez. IV, 15 settembre 1992, n. 767).


200502418

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2418

GIURISDIZIONE

CONTRIBUTI

Una volta deliberata la concessione e la liquidazione del contributo economico si instaura tra le parti (concedente e concessionario) un rapporto paritetico: il concessionario ha diritto alla corresponsione del contributo a fronte dell’obbligo di realizzare le iniziative per le quali il contributo è stato concesso; il concedente, dopo l’erogazione del contributo, resta privo di potere discrezionale, e può esercitare il solo potere di controllare l’esatto adempimento degli obblighi del concessionario. L’inosservanza di tali obblighi si connota, quindi, come inadempimento, a cui consegue la revoca del contributo, quale forma di risoluzione unilaterale del rapporto di natura privatistica, priva di elementi di discrezionalità. Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (vedi Cass. Civ., Sez. un., 12 febbraio 1999, n. 57; Cass. Civ. Sez. Un., 7 luglio 1988, n. 4480; Cass. Civ. Sez. Un. 28 maggio 1986, n. 3600; Sez. VI, 3 novembre 2003, n. 6826; Sez. VI, 22 novembre 2004, n. 7659).


200502417

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2417

AMBIENTE

PARCHI E RISERVE NATURALI

Gli interventi cautelari e ripristinatori dell’Autorità preposta alla tutela dell’area di riconosciuto valore naturalistico, in presenza di iniziative che alterino la destinazione d’uso dei luoghi, ovvero incidano sul loro assetto morfologico, sugli equilibri ecologici ed idraulici e sulle altre condizioni ad essi peculiari quali identificate dall’art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono poste a presidio del divieto di eseguire nuove costruzioni, trasformare quelle esistenti, mutare l’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola, alterare la morfologia del territorio, gli equilibri ecologici, idraulici, ecc. (artt. 6, comma terzo, e 29 della legge n. 394/1991).

In presenza di condotte effrattive degli obblighi imposti, non può escludersi, a fronte di azioni lesive del bene protetto non caratterizzate da clandestinità, ovvero da violenza nei confronti del titolare del diritto dominicale, la sussistenza di estremi di responsabilità anche a carico del proprietario dell’area di particolare valore naturalistico. Su quest’ultimo grava un obbligo di conservazione e custodia del bene che impone, in negativo, di astenersi da interventi modificativi non autorizzati dall’ente preposto alla tutela e, in positivo, di esercitare, con criterio di ordinaria diligenza, un obbligo di vigilanza a prevenzione di iniziative anche di soggetti terzi che, per intensità ed assoluta evidenza, possano portare all’ablazione dei valori di ambiente oggetto di protezione.


200502416

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2416

Motiva in fatto


200502415

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2415

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CONTROINTERESSATO

La questione relativa alla comprensione o meno di una voce del trattamento economico del pubblico dipendente nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita ha come legittimo contraddittore esclusivamente l’INPDAP (Sez. VI, 17 settembre 2003, n. 5270).

MILITARI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

L’indennità di impiego operativo corrisposta al personale del Ministero della difesa non va computata nella base di calcolo per la determinazione dell’indennità di buonuscita (Ad. Plen. 17 settembre 1996, n. 18). Peraltro, tale indirizzo interpretativo è stato enunciato dal Consiglio di Stato anche successivamente all’entrata in vigore della richiamata riforma del sistema pensionistico (Sez. VI, 3 novembre 2000, n. 5914 e Sez. IV, 17 settembre 2003, n. 5270) è stato, anche recentemente, confermato dalla Cassazione ed è stato riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale (Sent. 27 giugno 1995, n. 278). L’indennità di impiego operativo costituisce, infatti, un peculiare trattamento connesso con il particolare status dei militari quale compenso per la responsabilità, per i rischi ed i disagi connessi alle particolari condizioni del proprio lavoro, la quale, pur facendo parte del complessivo stipendio del dipendente, non concorre, tuttavia, a determinare la base di calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 della legge 20 marzo 1980, n. 75. La norma per ultimo indicata, infatti, stabilisce che concorrono a formare la base contributiva per il calcolo dell’indennità di buonuscita soltanto gli assegni e le indennità specificamente indicati e quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale (il che non è per l’indennità di impiego operativo di cui all’art. 8 della legge n. 78/1989).


200502414

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2414

In materia di esecuzione di giudicato


200502413

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2413

Dichiara l’appello improcedibile


200502412

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2412

DEMANIO E PATRIMONIO

DEMANIO MARITTIMO

L’art. 37 del Codice della navigazione individua fra i criteri selettivi del soggetto cui concedere il titolo speciale di uso di beni appartenenti al demanio marittimo, la presenza di “maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione” ed il proposito di “avvalersi di questa per uso che, a giudizio dell’ amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”. Non può, pertanto, escludersi che - in sede di esercizio della sfera discrezionale valutativa peculiare al rilascio dell’atto di concessione - possano assumersi a riferimento requisiti di affidabilità soggettiva del richiedente, che indubbiamente influiscono sul “proficuo” utilizzo della concessione, da esercitarsi in sintonia con le esigenze di rilievo pubblico, condizioni che non recedono per effetto della sottrazione del bene demaniale all’uso generalizzato.

L’art. 1 del d.P.R. n. 509/1997 limita l’ambito di applicazione delle regole di evidenza pubblica ivi stabilite ai provvedimenti di concessione di beni demaniali marittimi per la realizzazione delle “strutture dedicate alla nautica di diporto di cui all’art. 2, lett. a) e b)”, che sono i “porti” e gli “approdi turistici”. Esso non si applica, pertanto, alle istanze di concessione che hanno invece il più limitato oggetto della sola occupazione di zone demaniali marittime e di specchi d’acqua.


200502411

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2411

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

INQUADRAMENTO

La salvaguardia garantita dalla legge n. 97 del 1985, in sede di inserimento del personale degli Istituti zooprofilattici nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, riguardava la corrispondenza tra livelli e qualifiche previste nell'accordo del 5 dicembre 1980 e livelli e qualifiche previste nel D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348. Tale corrispondenza è stata realizzata dal DPR n. 662 del 1986, attraverso le tabelle di equiparazione ivi previste, che hanno riconosciuto al personale chimico, biologo e veterinario, in relazione ai livelli di appartenenza di ciascuno, il corrispondente stato giuridico ed economico rivestito dal personale sanitario del medesimo livello (Sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 411).

Il principio sancito dalla legge n. 97 del 1985 – secondo cui l’equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tiene conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite - non può essere dilatato fino a comprendervi l’uniformità delle indennità accessorie, le quali sono informate alla diversa ratio di remunerare non tanto lo svolgimento di specifiche funzioni, ma il possesso di determinate qualificazioni professionali correlate al titolo di studio posseduto.


200502410

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2410

Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado


200502409

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2409

Motiva in fatto


200502408

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2408

INSEGNANTI

STATO GIURIDICO

Nell’ambito della formulazione delle graduatorie in base agli scaglioni stabiliti dal decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, conv. dalla legge n. 333/2001, è corretto il computo delle riserve in relazione ai singoli scaglioni (Sez. II, 13 dicembre 2000).


200502407

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2407

ISTRUZIONE

COLLABORATORE SCOLASTICO

Non è illegittimo l’inquadramento nel profilo di collaboratore scolastico di coloro i quali rivestivano nel contratto collettivo nazionale degli enti locali la qualifica B. Al di là dei termini letterali usati nella declaratoria di mansioni, esiste una fondamentale similitudine delle due categorie che consiste nel carattere operativo-esecutivo delle relative mansioni, mentre non v’è corrispondenza alcuna con la figura dell’assistente amministrativo della categoria B/1 dello Stato, al quale sono richieste prestazioni di più elevato contenuto professionale.


200502406

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2406

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

L’istituto della interruzione, così come disciplinato dall’art. 24 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 riguarda le sole parti private ed i loro procuratori mentre per le ipotesi di soppressione e/o trasformazione di un ente pubblico, continuano ad applicarsi l’art. 92 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, secondo il quale l’estinzione o il cambiamento di stato di una delle parti non sospende il processo (Sez. VI, 7 luglio 2003, n. 4025).

DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La determinazione della buonuscita del personale autoferrotranviario, di cui all'art.1 r.d. n. 148 del 1931 e alla contrattazione collettiva ivi richiamata, va effettuata sulla base dei criteri inderogabili fissati dagli artt. 2120 e 2121 c.c., tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva che, avendo i caratteri dell'obbligatorietà, della continuità e della determinatezza (o determinabilità), rientri nella nozione di retribuzione normale o di fatto (Cass., Sez. lav., 18 febbraio 1992, n. 1979).


200502404

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2404

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DISTACCO DI ORNAMENTI

Ai fini dell’art. 13 della legge n. 1089/1939, un’opera non può essere considerata “immobile per destinazione” – cioè un bene che è annesso ad un fondo o ad un edificio per inerirvi stabilmente e che non si può staccare senza una sua rottura o deterioramento o senza rottura o deterioramento di quelle parti del fondo o dell’edificio cui accede stabilmente – in assenza della prova di un vincolo materiale tra l’opera e l’immobile e di suoi segni esterni e del suo collegamento funzionale con l’edificio.


200502403

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2403

Dichiara l’appello improcedibile


200502401

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2401

POSTE

L’art. 7 della legge n. 71/1994 prescrive che l’individuazione dei beni dell’Amministrazione delle poste da destinare al Ministero delle poste e telecomunicazioni avvenga con decreto dello stesso Ministro delle poste e telecomunicazioni sentito il Ministro delle finanze. Resta esclusa, in subiecta materia, l’adozione dello strumento del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall’art. 12 della medesima legge e, con esso, il previo espletamento del procedimento di proposta concertata attraverso il confronto anche con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che ne è a fondamento.


200502400

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2400

CACCIA E PESCA

COMITATI DI GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Gli artt. 14, decimo comma, del d.lgs. n. 157/1992, l’art. 12 della L.R. Toscana, n. 3/1994 ed il regolamento regionale attuativo n. 3/1996, individuano quale condizione per la nomina a componente dei Comitati di gestione definitiva degli ambiti territoriali di caccia, nella quota di riserva del 20 % dei membri, la qualità di appartenente ad associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l’Ambiente. Si tratta di un requisito di carattere soggettivo, che si desume dal dato obiettivo della qualificazione come associazione di protezione ambientale, destinataria di riconoscimento ministeriale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, in base alle finalità programmatiche e contenuti dell’azione, e facente parte inoltre con propri rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’Ambiente. La provincia, pertanto, nella costituzione dei Comitati, non può mettere in dubbio il titolo dell’associazione ad aspirare ad essere presente con un proprio rappresentante all’interno dei Comitati, sovrapponendosi con una propria nuova ed autonoma istruttoria alla verifiche già effettuate dall’Autorità ministeriale e pervenendo ad una conclusione di segno opposto.


200502399

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2399

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

L’interesse attuale all’accoglimento di un ricorso non va valutato con esclusivo riferimento all’efficacia del provvedimento impugnato alla data della sentenza, ma deve ritenersi ancora sussistente ove la decisione possa essere utile al ricorrente con riferimento ad una futura attività dell’amministrazione, in quanto la portata della pronuncia non si esaurisce nell’annullamento dell’atto ma contiene la regola cui l’amministrazione deve attenersi nel suo futuro operare (Sez. IV, n. 467/1994).

CACCIA E PESCA

ISTITUTO NAZIONALE DI FAUNA SELVATICA-INFS

Sia la legge n. 157/1992 che la legge regionale Toscana n. 3/1994 impongono due condizioni ai fini della legittima approvazione ed attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica: a) è necessario avvalersi dell’apporto consultivo dell’Istituto nazionale di fauna selvatica-INFS; b) occorre che all’attuazione dei piano sovrintendano le guardie forestali dipendenti dell’amministrazione provinciale. E’ illegittimo, pertanto, un provvedimento dell’amministrazione provinciale che non si attenga a tutte le prescrizioni dell’INFS, né indichi le ragioni che inducono, su punti specifici, a disattenderle e che disattenda il principio in base al quale la concreta attuazione del piano di abbattimento avrebbe dovuto avvenire sotto la costante vigilanza delle guardie forestali dipendenti della provincia.


200502398

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2398

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

E’ illegittimo l’annullamento del nulla osta paesaggistico allorché il tempo decorso per pervenire all’annullamento sia abnorme ed allorché la richiesta istruttoria poteva essere effettuata molto prima.


200502397

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2397

TELECOMUNICAZIONI

L’obbligo del Ministero di garantire la possibilità di trasmissione ai concessionari sui canali loro assegnati non legittima i concessionari, in caso di interferenze non risolvibili con interventi tecnici di compatibilizzazione radio-elettrica, ad occupare altre frequenze, loro non assentite od assegnate.


200502396

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2396

Dichiara l’appello improcedibile


200502395

Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2395

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

INQUADRAMENTO

Il D.P.C.M. 24 febbraio 1994, ha previsto che alle qualifiche VIII, VII, VI, V, IV e III del personale statale corrispondessero il livelli I, II, II, IV, V e VI del Contratto collettivo di categoria per il personale F.I.N.A.M. E’ legittimo pertanto il provvedimento con il quale l’Amministrazione inquadra un dipendente, proveniente dal II livello ex FINAM, nella VI q.f. del personale statale.


200502394

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2394

PROCESSO AMMINISTRATIVO

NOTIFICAZIONE

La notificazione di un atto a mezzo posta si perfeziona, anche nei riguardi del notificante, dalla data di consegna del plico per la notifica (Corte Cost. n. 477 del 2002).

ACCESSO AI DOCUMENTI

La normativa sull’accesso, di cui agli articoli 23 ss. della legge n. 241 del 1990, si applica anche nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, senza che, in contrario, abbia rilievo il fatto che il servizio sia svolto in regime di concorrenza, ovvero che la società svolga attività di diritto privato, poiché essa gestisce interessi pubblici, oltre che nell’interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettività (Sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4152; Sez. VI, 24 maggio 2002, n. 2855; Sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1303; Sez. VI, 8 gennaio 2002, n 67).

L’accesso ai documenti amministrativi è finalizzato a consentire la conoscenza di atti materialmente esistenti, e non già ad imporre - all’Amministrazione o al gestore del servizio - un’attività di elaborazione dei dati e dei documenti in suo possesso (Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925; Sez. VI, V, 19 settembre 2000, n. 4882; Sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683; Sez. V, 1° giugno 1998, n. 718; Sez. V, 6 aprile 1998, n. 438; Sez. V, 14 novembre 1997, n. 1314).


200502393

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2393

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE

L’efficacia degli atti di una procedura di appalto non può che essere riferita al luogo dove l’intervento deve essere realizzato, risultando ininfluente la circostanza che la procedura di gara abbia come potenziali destinatari tutte le imprese di quel settore. Si tratta quindi di atti, adottati da un organo centrale dello Stato, ad efficacia territorialmente limitata, per i quali opera il criterio di competenza stabilito dall’art. 3, comma 2 della L. Tar (“Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, … la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo”).


200502392

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2392

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

APPALTO CONCORSO

Nell’appalto-concorso l’amministrazione si limita a predisporre un progetto preliminare ed un capitolato prestazionale, richiedendo ai concorrenti, in aggiunta all’offerta economica, la redazione del progetto esecutivo con l’indicazione delle soluzioni progettuali di definitivo dettaglio al fine della migliore esecuzione dell’opera ed aggiudicando la gara, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base al prezzo ed alla convenienza tecnica del progetto proposto. Nella procedura in esame il progetto esecutivo è, pertanto, redatto dal concorrente e quello posto a base di gara costituisce lo strumento tramite il quale si determina la corrispondenza tra le particolari esigenze che hanno indotto l'amministrazione a scegliere la procedura selettiva e la specialità delle competenze e dei mezzi d'esecuzione occorrenti al loro soddisfacimento. Il progetto posto a base di gara deve, quindi, avere un contenuto minimo, tuttavia essenziale, nell'ambito del quale assumono rilievo particolare l'individuazione e la descrizione, da parte dell'ente appaltante, delle condizioni specifiche ed irrinunciabili di cui occorre tener conto nella redazione del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo, a sua volta, sebbene predisposto dal concorrente, oltre ad essere redatto nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e requisiti tecnici inderogabili indicati nel capitolato prestazionale (comma 4 art. 20 della legge n. 109/94), deve essere anche conforme alla disciplina di cui all’art. 16 della legge-quadro n. 109/1994 indicata e relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 554/1999.

L’art. 35 del d.P.R. n. 554/1999, dispone che il progetto esecutivo è composto, tra l’altro, dal computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (lett. g). La norma impone, pertanto, la redazione di due distinti documenti da allegare al progetto esecutivo: il primo (computo metrico estimativo), che riguarda il costo del lavoro che si va ad eseguire e che, ai sensi del successivo art. 44, costituisce l’integrazione e l’aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni per esso precisate ed applicando alle quantità delle lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo i relativi prezzi unitari; il secondo (piano economico), che costituisce, invece, rappresentazione grafica del costo complessivo dell’intervento. Nel quadro economico, ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 554/1999, in particolare, confluiscono: il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, l’accantonamento in misura non superiore al 10% per imprevisti e per eventuali lavori in economia, l’importo dei costi di acquisizione delle aree o di espropriazione come da piano particellare allegato al progetto, tutti gli altri utili elementi di cui all’art. 17 del detto d.P.R. n. 554/1999. Se, quindi, il computo metrico estimativo dà conto del costo delle lavorazioni, il quadro economico rappresenta l’esposizione grafica del costo complessivo dell’opera pubblica, ne fotografa l’impegno finanziario per l’amministrazione consentendo alla stessa di verificarne in anticipo la sostenibilità; esso è, pertanto, funzionale all’esigenza di avere certezza della spesa, che insieme alla certezza delle risorse è condizione imprescindibile, nella nuova disciplina di cui alla legge- quadro n. 109/1994, per l’esecuzione delle opere pubbliche.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

RICORSO INCIDENTALE

Il termine per la proposizione del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 23-bis della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, non è dimidiato, riguardando la dimidiazione soltanto il termine relativo al deposito del ricorso incidentale; sicché, il termine per la proposizione del ricorso incidentale è di complessivi giorni 45 decorrenti dalla data di notificazione di quello principale.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

APPALTO CONCORSO

L’appalto-concorso è una forma di gara utilizzata quando l’amministrazione ha necessità di avvalersi di imprese particolarmente idonee a predisporre progetti di opere che, caratterizzate da obiettiva complessità tecnica, richiedano profonda competenza ed abilità costruttiva ed inventiva non possedute dalla stazione appaltante; la sua finalità è, pertanto, quella di selezionare un progetto, oltre che per l’aspetto finanziario, anche in relazione all’idoneità al caso concreto delle soluzioni progettuali offerte dal concorrente. La procedura dà vita ad un contratto d’opera ed un contratto d’appalto: essa implica, infatti, la redazione di un progetto esecutivo da parte del concorrente, poi ceduto alla stazione appaltante, e l’esecuzione dell’opera come definita nel progetto stesso da parte dell’aggiudicatario. Nell’appalto concorso, quindi, il concorrente definisce l’ultimo livello di progettazione potendo apportare a quella posta a base di gara tutte le variazioni che si ritengono opportune o necessarie per la migliore soluzione esecutiva dei lavori.

Anche nell’appalto-concorso trovano applicazione le disposizioni della legge- quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 concernenti il progressivo sviluppo della progettazione sulla base della prevista articolazione in tre livelli di progressivo e concatenato approfondimento dell’idea progettuale; il che comporta che è il progetto definitivo quello cui compete d’individuare le caratteristiche finali dell’opera ed implica che la progettazione esecutiva debba essere redatta in stretta conformità al progetto definitivo, di cui costituisce mera ingegnerizzazione; e dunque il progetto definitivo non è mutabile nella sua sostanziale struttura ad opera di quello esecutivo (salve, naturalmente, le eventuali, successive, puntualizzazioni dell’opera, cui è specificamente finalizzato il progetto esecutivo medesimo) (Sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4970).


200502391

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2391

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Le questioni del tutto nuove rispetto al precedente giudizio di impugnazione non possono essere definite per la prima volta nel corso del giudizio di ottemperanza.


200502390

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2390

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

MANCATA AGGIUDICAZIONE

E’illegittimo il provvedimento dell’Amministrazione che, dopo avere immotivatamente deciso di non disporre l’aggiudicazione nei confronti di chi aveva presentato l’unica offerta valida, ha indetto la nuova negoziazione senza palesare la sussistenza di obiettive ragioni di interesse pubblico, neppure riguardanti l’esigenza di una reale concorrenza.


200502389

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2389

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

OFFERTE ANOMALE

La “congruità dell’offerta” di cui all’art. 64, co. 6, d.P. R. 554/1999 e l’”anomalia dell’offerta” di cui all’art. 25, d.lgs. n. 158/1995 sono indifferenziabili ontologicamente. Premesso, infatti, che la verifica di anomalia delle offerte non può escludersi per il solo fatto che risulti osservata la soglia matematica prevista dal legislatore, congruità e anomalia esprimono tendenzialmente, in positivo e in negativo, la stessa valutazione, relativa al rapporto tra le prestazioni offerte e gli oneri per le stesse indicati.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

APPALTO DI PROGETTAZIONE

Negli appalti di progettazione la verifica di attendibilità delle offerte è condizionata dalla circostanza della sottoposizione ad uno speciale regime tariffario della parte più importante delle prestazioni da affidare. Non vi è dubbio quindi che debbano essere ritenute inattendibili per violazione dei minimi tariffari le offerte che, sottostimando i costi di esecuzione di talune prestazioni accessorie, finiscano per abbattere inammissibilmente, al di sotto dei minimi tariffari, la pretesa economica per la parte professionale.


200502388

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2388

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

In base al D. M. n. 495/1994, come modificato dal D.M. 19 giugno 2002, n. 165, non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

DISAPPLICAZIONE

Pur potendo il giudice amministrativo disapplicare la norma regolamentare che si ponga in contrasto con la legge, tale disapplicazione è possibile se compatibile con il principio della domanda (Sez. VI, n. 6657/2002).

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume (Sez. IV, n. 102/1997, in cui proprio è stato ritenuto che costituisce opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all’esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico). Ogni tipo di volume determina una alterazione dello stato dei luoghi.


200502387

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2387

Motiva in fatto


200502386

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2386

REVOCAZIONE

DOCUMENTI DECISIVI

Il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, a partire dal momento in cui, secondo il disposto di cui all’art. 396 cod. proc. civ., è stata acquisita notizia del documento ritenuto decisivo ai fini della definizione della controversia (Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3036).

Ai fini della proposizione del mezzo di revocazione straordinaria previsto dall’art. 395, n. 3), cod. proc. civ. è necessario che il documento, al quale si riconosce in astratto l’idoneità ad indurre alla formazione di un diverso convincimento del giudice in precedenza adito, sia preesistente alla sentenza di cui chiede la revoca, a nulla rilevando che esso si riferisca a fatti antecedenti alla sentenza stessa. L’art. 395, n. 3), cod. proc. civ. assume, infatti a riferimento il dato oggettivo della preclusione per la parte di produrre il documento in giudizio per fatto dell’avversario o per evento di forza maggiore e, presuppone quindi, l’esistenza del documento stesso in corso di causa (Sez. VI, 18 ottobre 2001, n. 5489; Corte di Cassazione, Sez. Civ. I, 16 maggio 1996, n. 4566).


200502385

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2385

LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l.. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, la disciplina prevista dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativa all’intervento straordinario di integrazione salariale, si applica anche ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro.


200502384

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2384

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente, non potendosi annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, ma debbono essere interpretate ed applicate in modo sostanzialistico e teleologico; in particolare deve ritenersi che la comunicazione di inizio del procedimento è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa - quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza del procedimento, in tempo utile per realizzare l’eventuale partecipazione all’iter istruttorio (Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 5003).

La comunicazione di avvio del procedimento è da ritenersi superflua quando: a) l’adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l’amministrazione; b) i presupposti fattuali dell’atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; c) il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; d) l’eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell’obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l’amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici) (Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 5003).

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

MANSIONI SUPERIORI

Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, puntualmente disciplinato da norme di diritto pubblico e connotato dalla particolare natura del soggetto datore di lavoro, dotato di un ampio potere organizzatorio che essenzialmente esercita mediante atti autoritativi, l’esercizio di fatto di mansioni superiori non può originare la pretesa del dipendente ad un trattamento giuridico (ed economico) diverso da quello corrispondente alla qualifica formalmente rivestita, salvo che tali effetti non derivino espressamente da apposita previsione normativa (Sez. IV, 17 giugno 1997, n. 647; Sez. V, 16 luglio 2002, n. 3957; Sez. V, 10 aprile 2002, n. 1932).


200502383

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2383

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SANITARI CONVENZIONATI

Quando il rapporto di lavoro avente le caratteristiche del pubblico impiego sia sorto in violazione di norme imperative che ne sanzionavano la nullità di diritto e la improduttività di effetti a carico dell’Amministrazione, il rapporto stesso viene comunque a rilevare come rapporto di fatto per il quale trova applicazione, ai fini retributivi e previdenziali, l’art. 2126 Cod. civ. <<salvo che la nullità derivi dalla illiceità dell’oggetto o della causa>> (come specificato nell’inciso contenuto nello stesso art. 2126). Ma poiché la illiceità che priva il rapporto di lavoro di fatto della tutela apprestata dal Codice civile non può essere ravvisata nella violazione della mera legalità, bensì nel contrasto con <<norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento>> non v’è dubbio che il rapporto relativo ai medici c.d. gettonati non configura una illiceità di tal genere, essendo anzi incontestabile che a tale personale si è fatto ricorso per uno scopo meritevole, vale a dire per fronteggiare le carenze endemiche di organico che si registravano nelle strutture assistenziali dei Policlinici universitari (Sez. VI, 26 luglio 2001 n. 4134; Adunanza Plenaria nn. 5 e 6 del 5 marzo 1992).


200502382

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2382

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L’esiguità del lasso temporale intercorso tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento non è di per sé sufficiente a fondare una valutazione di illegittimità del provvedimento.

ENTI PUBBLICI

UNIRE

Il potere di commissariamento dell’UNIRE da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali è connaturato alla funzione di vigilanza, sussistente indipendentemente dall’approvazione dei nuovi statuti ex art. 13, D. Lgs. n. 449/1999; in particolare, il potere trova la sua base giuridica nella disciplina transitoria dettata dall’art. 14 dello stesso D. Lgs. 449/1999, nella parte in cui richiama le vigenti disposizioni di legge che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali ivi regolamentati.


200502381

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2381

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L’art. 8, co. 3, l. n. 241/1990, non consente di ritenere in astratto, sulla base di parametri prestabiliti anziché di un’attenta valutazione delle specificità proprie della singola vicenda amministrativa, che talune forme di pubblicità possano sostituire quella, fisiologica, costituita dalla comunicazione individuale; ciò tanto più quando il procedimento sia volto all’adozione di provvedimenti destinati ad incidere pesantemente su fondamentali posizioni soggettive. Si impone, pertanto, un’adeguata e motivata valutazione amministrativa che, tenuto conto delle obiettive difficoltà prevedibilmente riscontrabili nel far luogo alla comunicazione individuale, individui le modalità alternative idonee a sortire un effetto di notiziazione tendenzialmente equivalente a quello proprio della comunicazione individuale (Sez. VI n. 2411/2003). È necessario in particolare che la suddetta valutazione amministrativa tenga conto delle peculiarità del caso concreto, considerando in specie le difficoltà che, anche in considerazione dei tempi a disposizione per la gestione del procedimento, sono preventivabili nella ricerca dei singoli soggetti da notiziare e nel successivo inoltro della comunicazione individuale.


200502380

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2380

In materia di esecuzione di giudicato


200502379

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2379

PROFESSIONI E MESTIERI

ARCHITETTI

La controversia nella quale si discute se un ingegnere sia abilitato a progettare interventi edilizi su un immobile di interesse storico-artistico che per l’art. 52 R.D. n. 2537/1925 rientrano nella competenza professionale dell’architetto, dipende dall’interpretazione delle norme comunitarie, per cui si chiede alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di pronunciarsi ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE sui seguenti quesiti: a) se ai sensi degli artt. 10 e 11 della Direttiva CE 10 giugno 1985, n. 384, siano da ritenere equipollenti per l’Italia le lauree di architettura e di ingegneria civile rilasciate da Università e istituti universitari italiani, nel senso che i laureati in ingegneria civile muniti della relativa abilitazione siano ammessi ad esercitare la professione di architetto e quindi a svolgere tutti i compiti e gli incarichi che eventuali norme interne dello Stato abbiano riservato alla competenza professionale dell’architetto; b) ovvero, se le norme di cui ai citati artt. 10, 11 abbiano solo equiparato le due lauree (in architettura e ingegneria civile) nel senso che entrambe consentano di accedere alla professione di architetto previo superamento dello specifico esame di abilitazione all’esercizio della professione di architetto.


200502378

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2378

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicché su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40%(Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n.7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502377

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2377

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicchè su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n.7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502376

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2376

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicchè su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n.7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502375

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2375

Pronuncia in via interlocutoria


200502374

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2374

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

SERVIZI AGGIUNTIVI

Non è illegittimo il provvedimento del soprintendente archeologico con cui è bandita una gara ufficiosa per l’assegnazione del servizio aggiuntivo di accoglienza e assistenza didattica alle scuole italiane e straniere in visita alle aree archeologiche, nella parte in cui non prevede il possesso del requisito di guida turistica e prevede il titolo della laurea in lettere classiche con indirizzo archeologico.


200502373

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2373

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicchè su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n.7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502372

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2372

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicchè su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n.7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502371

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2371

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicchè su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n.7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502370

Sez. IV, 11 maggio 2005, n. 2370

Motiva in fatto


200502369

Sez. IV, 11 maggio 2005, n. 2369

Motiva in fatto


200502368

Sez. IV, 11 maggio 2005, n. 2368

Pronuncia in via interlocutoria


200502367

Sez. IV, 11 maggio 2005, n. 2367

Pronuncia in via interlocutoria


200502366

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2366

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicchè su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n.7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502365

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2365

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicchè su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n.7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502364

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2364

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicchè su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n.7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502363

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2363

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Premesso che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo definito e che l’art. 1, comma 1, L. n. 37 del 1990 ha poi disposto che per il personale dirigente ed equiparato, inclusi i docenti universitari, intervenisse il conglobamento nello stipendio in atto dal 1° gennaio 1989 di una quota mensile lorda di indennità integrativa speciale, identica per tutti, di £ 90.083 mensili, pari a £ 1.081.000 lorde annue, tale quota tocca il livello retributivo del momento proprio di ogni categoria del personale, necessariamente incidendo sui sistemi retributivi in atto, secondo il criterio della successione delle leggi nel tempo. Il che si desume anche dal tenore dell’art. 15, d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, richiamato nella norma, operante il conglobamento per gli altri dipendenti statali dal 30 giugno 1988, laddove si prevede detto conglobamento automatico “nello stipendio iniziale di livello”. E’ proprio detto livello primario che deve essere preso in considerazione anche per i docenti universitari, sicchè su tale base deve operare la previsione dell’aggiunta fissa di legge per entrambe le categorie di docenti, a tempo pieno o definito. Infatti, se così non fosse, i docenti a tempo pieno si vedrebbero riconoscere non la quota fissa di indennità integrativa speciale stabilita specificamente dal legislatore, ma questa incrementata di un’aggiunta del 40% (Ad. Plen. 25 ottobre 2002, n.7; Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2811; 20 aprile 2000, n. 2441; 19 febbraio 2002, n. 1000; 27 novembre 2002, n. 6505).


200502362

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2362

INSEGNANTI UNIVERSITARI

RICERCATORI UNIVERSITARI

L’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ha inteso riservare la partecipazione al concorso per ricercatore universitario al solo personale assunto in ruolo in esito ad una procedura selettiva rivolta all’esterno ed aperta a tutti coloro in possesso del previsto titolo di laurea, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa la partecipazione alla procedura concorsuale al personale dell’Università assunto in ruolo a seguito di diverso procedimento di inquadramento, nel caso a seguito di apposita procedura idoneativa (Ad. Plen. 22 dicembre 2004, n. 12).

La normativa appare conforme ai principi costituzionali (artt.3 e 35 Cost) ed è manifestamente ragionevole. Infatti, appaiono del tutto razionali i requisiti richiesti dalla norma considerata per essere ammessi al concorso di ricercatore (assunzione per pubblico concorso, con accesso a personale laureato, che abbia svolto - come tecnico laureato di ruolo - attività di ricerca per almeno un triennio); e ciò in quanto gli assunti in ruolo per pubblico concorso riservato a laureati hanno superato una selezione ben più ampia e difficoltosa di coloro che hanno partecipato ad una mera selezione interna, svoltasi, ovviamente, tra un più limitato numero di partecipanti e con caratteristiche del tutto diverse da quelle dei concorsi ordinari, mirando in effetti la prova “idoneativa” ad accertare il possesso di determinati requisiti in assoluto e non anche in rapporto alle capacità di altri concorrenti, con la conseguenza che la medesima prova è resa certamente meno ardua di quella concorsuale.


200502361

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2361

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Tra le formalità comunque poste a garanzia del dipendente, l’art. 111 del decreto legislativo n. 3 del 1957, al quarto comma, ha previsto che gli vada comunicata la data della seduta per la trattazione orale, almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive. Mentre i tre commi si riferiscono ai casi in cui sia stato nominato il funzionario istruttore, il quarto comma dell’art. 111 trova sempre applicazione, poiché: a) il suo testo prevede una formalità che deve comunque precedere la seduta della commissione (non importando, sotto tale profilo, se sia stato o meno nominato un funzionario istruttore); b) esso costituisce applicazione del principio fondamentale, per il quale va data la possibilità all’incolpato di difendersi, prima di irrogare una sanzione (Sez. IV, 15 aprile 1987, n. 236; Sez. VI, 13 luglio 1973, n. 316).


200502360

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2360

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Nei confronti del personale degli enti mutualistici soppressi transitato alle Unità Sanitarie Locali, che non abbia optato per il pregresso trattamento previdenziale, deve essere riconosciuto il diritto alla restituzione di quella quota dei contributi da ciascun dipendente versati ai rispettivi Fondi di previdenza, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla scadenza del termine previsto dall’art. 4, co. 5, L. 27 ottobre 1988, n. 482, vale a dire del termine assegnato al dipendente per l’esercizio dell’opzione (Ad. Plen., 31 marzo 1992, n. 9; Sez. VI, 17 agosto 1999, n. 1068; 28 marzo 2003, n. 1637).


200502359

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2359

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

INQUADRAMENTO

Per poter beneficiare della disposizione di cui all’art. 41 L. n. 380/1970, che prevede il dimezzamento dei tempi di permanenza nella carriera inferiore (nella specie quella direttiva) la data teorica di inizio di tale carriera deve essere anteriore all’entrata in vigore della stessa legge n. 380/1970. Al riguardo, l’essere in servizio a una tale data con la qualifica di avventizio non può giovare per il riconoscimento di un beneficio previsto espressamente per il personale della carriera direttiva in possesso di determinati requisiti.


200502358

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2358

TELECOMUNICAZIONI

CONCESSIONE DI RADIODIFFUSIONE

E’ perentorio il termine legale di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per l’inoltro della documentazione necessaria al fine del conseguimento della concessione di radiodiffusione in favore delle emittenti abilitate ad esercitare ed a proseguire la diffusione dei programmi in regime autorizzatorio (Sez. VI, 29 luglio 2004, n. 5338).


200502357

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2357

EDILIZIA

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

In sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, l’obbligo di acquisire il parere da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 L. 28 febbraio 1985, n. 47, sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di condono, a prescindere dall’epoca della sua introduzione e quindi anche per opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo stesso (Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20).

APPELLO

MOTIVI DEL RICORSO

È ammissibile la riproposizione della parte vincitrice in primo grado dei motivi assorbiti anche se formulata con memoria difensiva non notificata alle controparti, essendo sufficiente l’espressa deduzione nell’atto difensivo, tenuto conto che rispetto a tali motivi, la pronuncia di assorbimento non comporta implicito rigetto né soccombenza della parte interessata, consentendone la devoluzione, per effetto connaturato con l’appello, al giudice di secondo grado (Ad Plen., 19 gennaio 1999, n. 1; Sez. VI, 4 marzo 1998, n. 224).

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il giudizio dell’organo statale conducente all’annullamento di un nulla osta per deroga al vincolo – che per sua natura si colloca al confine con il controllo circa il riesame di merito della fattispecie, differenziandosene solo perché l’autorità statale nel valutare l’atto comunale come obiettivamente derogatorio rispetto al vincolo, assume la incompatibilità delle prescrizioni autorizzatorie con la stessa ratio del vincolo - è illegittimo qualora ometta di tenere conto del complesso degli elementi istruttori raccolti sulla cui base si è formata la valutazione favorevole dell’amministrazione concedente e qualora, pur limitandosi alla sola verifica dei legittimità del nulla osta rilasciato dalla Regione o dall’ente sub-delegato, non sia adeguatamente motivato sotto il profilo dell’effettiva incidenza dell’opera assentita sui valori paesaggistici (Sez. VI 25 giugno 2002, n. 3461).

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

La legge regionale della Lombardia 9 giugno 1997, n. 18, concernente il riordino delle competenze e semplificazioni delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici nonché le subdeleghe agli enti locali, si applica alle istanze presentate in data successiva alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri di esercizio della subdelega di cui all’art.3.


200502356

Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2356

INSEGNANTI UNIVERSITARI

INCARICO

L’art. 113 del D.P.R. 1 luglio 1980, n. 382, nel prevedere che gli incarichi universitari siano conservati fino alla chiamata del nuovo titolare e comunque non oltre l’espletamento della seconda tornata concorsuale, deve essere interpretato nel senso che la seconda tornata concorsuale va riferita ai concorsi pubblici da svolgersi in base agli artt. 21 e 42 DPR n. 382 cit. e non già agli esami di idoneità contemplati dall’art. 50 dello stesso DPR n. 382 (Sez. VI, 4 settembre 1998, n. 1220).

E’ illegittima la decadenza dell’incaricato di insegnamento universitario senza che sia stato chiamato un titolare della materia e prima che sia espletata la seconda tornata concorsuale, anche se, avendo titolo a partecipare ai giudizi di idoneità per l’inquadramento come professore associato, il docente non vi abbia partecipato o non vi abbia conseguito un giudizio positivo o non abbia chiesto il passaggio ad altre Amministrazioni (Ad. Plen. 15 febbraio 1994 n. 3).

Sussiste un vero e proprio diritto soggettivo da parte dell’insegnante universitario incaricato alla proroga dell’incarico stesso fino alla chiamata di un nuovo titolare della materia e comunque non oltre l’espletamento della seconda tornata concorsuale; e ciò in quanto la prosecuzione dell’incarico è direttamente stabilita dall’art.113 D.P.R. n.382/1980, come effetto ex lege, sicché, sotto questo profilo, la situazione giuridica degli incaricati è già compiutamente individuata dal legislatore nei suoi presupposti e nella sua dimensione temporale e non richiede l’adozione di un atto amministrativo a carattere costitutivo, ma impone semplicemente un comportamento conforme dell’Amministrazione (Sez. VI 4 settembre 1998, n. 1220; 12 aprile 1996, n. 538; 30 gennaio 1996, n. 158; 16 ottobre 1995, n. 1135; 6 settembre 1995, n. 848; 25 luglio 1994, nn.1246-1252).

La cessazione dall’incarico deriva dall’effettivo subentro e, comunque, dall’esaurimento della seconda tornata di concorsi esterni, non già dalla mancata accettazione della nomina provvisoria da parte dell’incaricato medesimo. La decadenza del docente universitario dalla sua nomina come professore associato non comporta ex se decadenza dall’incarico di stabilizzato, stante l’operatività della cristallizzazione dell’incarico di cui all’art.113 cit. al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 382 del 1980 in vista della necessità di evitare il depauperamento degli insegnamenti esistenti presso le facoltà fino a quando non affluisse nei ruoli il personale docente interessato dalle operazioni concorsuali previste dalla nuova normativa; il che spiega perché unica condizione posta per la proroga degli incarichi sia stata quella della presenza in servizio nel giorno di entrata in vigore del decreto presidenziale, a nulla rilevando in contrario che i docenti incaricati si siano sottoposti al giudizio di idoneità e che lo abbiano o meno superato (Sez. VI, 9 settembre 1992, n. 631).


200502355

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2355

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

L’effetto lesivo, nei riguardi delle imprese concorrenti e non aggiudicatarie, non può riconoscersi avverato al momento della ammissione alla gara delle ditte la cui offerta si sarebbe dovuta considerare irregolare, né al momento dell’aggiudicazione provvisoria, ma con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

OFFERTE

Dal momento che l’aggiudicazione deve avvenire sulla base di una percentuale di ribasso, la presen-tazione di quest’ultima comporta, per mero calcolo aritmetico e senza tema di smentita, l’individuazione del prezzo a corpo (Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2063).


200502354

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2354

Dichiara inammissibile il ricorso in primo grado


200502353

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2353

Dichiara inammissibile il ricorso in primo grado


200502352

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2352

Pronuncia in via interlocutoria


200502350

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2350

PROCESSO AMMINISTRATIVO

TERMINI PER RICORRERE

Ai sensi dell’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto con l’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, entrato in vigore il 10 agosto 2000, il termine per la proposizione del ricorso in appello avverso le sentenze dei T.A.R., nei giudizi riguardanti, fra l’altro, le procedure di ag-giudicazione di forniture, è di centoventi giorni dalla pubblicazione delle sentenze stesse; lo stesso art. 23-bis, al comma 2, dispone che i termini processuali, nei giudizi medesimi, sono ridotti alla metà;


200502349

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2349

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

RETRIBUZIONE

Salvo che per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario, nessuna disposizione concernente il regime retributivo dei pubblici dipendenti consente la scomposizione della retribuzione, annua o mensile, in retribuzione oraria, per poi commisurare quella mensile al nu-mero ore prestate per settimana. Le misure della retribuzione per qualifica sono invariabili, indipendentemente dal fatto che siano osservati orari maggiori o minori di quelli ordinari, in caso di specifica disciplina delle mansioni.


200502348

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2348

GIURISDIZIONE

DIRIGENTI PUBBLICI

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo su un concorso pubblico bandito anteriormente alla riforma dei modi di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

GIURISDIZIONE

ANNULLAMENTO CON RINVIO

Ai sensi dell’art. 35 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, l’erronea declinatoria di giurisdizione, da parte del T.A.R., comporta il rinvio della causa al primo giudice, affinché si pronunci sul merito del ricorso (Ad. pl. n. 18/1978, n. 1/1981 e n. 23/1996; Sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5678).


200502347

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2347

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La Corte Costituzionale (n. 197/1999) ha stabilito che nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, per la conclusione del procedimento non si applica il termine di decadenza cui all'art. 9 della legge n. 19/1990 (novanta giorni), poiché la suddetta sentenza non presuppone quella completezza della raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario, sicché non può escludersi la necessità di nuovi accertamenti da parte dell'amministrazione. Anche il Consiglio di Stato ha ribadito che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare stabilito a pena di decadenza dall'articolo 9 della legge n. 19/1990 non trova applicazione nel caso in cui lo stesso sia stato attivato a seguito di sentenza di condanna patteggiata (Sez. VI, 3 maggio 2000, n. 2565). In tale ipotesi, pertanto, non è applicabile il termine di novanta giorni posto dall'art. 9 della legge n. 19/1990 per la conclusione del procedimento disciplinare, ma la disciplina generale di cui al T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 (Sez. V, n. 4440/2001 e 175/2003; Sez. VI, n. 2639/2002; Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3619).

L’art. 120 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 si ricollega direttamente all’insopprimibile esigenza di assicurare - indipendentemente dalle cause che possano averne determinato la stasi - una sollecita e certa definizione del procedimento disciplinare nell’interesse sia dell’incolpato, sia della stessa amministrazione procedente e in funzione dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa desumibili dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e, in particolare, di quelli (art. 2) che impongono la conclusione del procedimento in tempi definiti (Sez. IV, 8 luglio 1999, n. 1183; 20 maggio 1996, n. 650; 11 giugno 1988, n. 509; Sez. V, 10 giugno 1989, n. 371; Sez. V, 14 maggio 2003, n. 2566).

I meri solleciti telefonici non coincidono con gli adempimenti procedurali formali riconducibili alle norme in materia di procedimento disciplinare di cui al d.p.r. n. 3/1957, laddove (Ad. Plen., n. 15 del 26 giugno 2000, Sez. V, 17 settembre 2001, n. 4840, 20 gennaio 2003, n. 175) possono interrompere il termine solo quelli costituenti specifici atti interni propri del procedimento, mentre vanno esclusi atti e comportamenti di tipo dilatorio.

L’art. 120 del T.U. del 10 gennaio 1957, n. 3, è una norma di garanzia per l'impiegato e pertanto, ancorché sia stata dettata per un procedimento disciplinare che si compie all'interno di un'unica amministrazione, essa va applicata anche nel caso in cui il ritardo sia imputabile a un'autorità terza che interviene nel procedimento disciplinare anziché all'amministrazione che ha iniziato il procedimento medesimo; perché tale circostanza è irrilevante dal punto di vista della garanzia dell'impiegato e perché, diversamente, la norma sarebbe vanificata (Sez. V, 7 novembre 2003, n. 7104).


200502346

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2346

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

E’ legittima l’esclusione di società che non hanno indicato nella loro offerta, pur essendosi presentate in associazione di imprese, le parti del servizio che ciascuna avrebbe effettuato come richiede il secondo comma dell’articolo 11 del D.Lvo 157/1995. Dalla mancata osservanza di tale obbligo discende la conseguenza che l’offerta contrattuale è parziale, perché non è completa di tutti gli elementi essenziali in quanto non è conosciuto il soggetto nei cui confronti vale direttamente l’obbligo di adempiere una parte della prestazione; ed è anche indistinta, perché non consente all’Amministrazione aggiudicatrice di conoscere prima di accettare l’offerta tutti gli elementi di informazione necessari perché con l’accettazione il contratto sia regolarmente concluso.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

FRAZIONAMENTO IN LOTTI

Il divieto di frazionamento in più lotti di un oggetto contrattuale unitario è previsto in funzione di prevenire e reprimere operazioni fittizie dirette a ridurre l’importo globale degli affidamenti per sottrarre le relative procedure agli obblighi discendenti dalle norme comunitarie che sono applicabili solo al di sopra di soglie di valore ben definite. Una volta assicurata questa funzione il frazionamento in lotti può essere legittimamente previsto sia per assicurare un miglior svolgimento del servizio per ragioni puramente organizzative ovvero per riservare alcune parti di un servizio più complesso ed articolato in più prestazioni solo a soggetti idonei perché in possesso di una qualificazione speciale e, comunque con un sostanziale rispetto delle regole di concorrenza e di apertura delle gare al numero più ampio possibile di partecipanti.


200502345

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2345

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

L’art. 2, comma 1, della legge n. 261/1991, definisce l’attività di volontariato come quella prestata, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le stesse norme precisano, poi, che l’attività solidaristica in parola non può essere retribuita, ma che possono essere soltanto rimborsate, dall’organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Ne segue: a) che al massimo entro i suddetti limiti le organizzazioni di volontariato possono essere rimborsate dalle organizzazioni che fruiscono dei servizi prestati; b) ben possono le persone, che danno la loro attività, non chiedere o rinunciare al rimborso delle spese che affrontano; c) l’attività, per questo tipo di accentuata solidarietà, può essere del tutto gratuita. Ne deriva che è legittima la predisposizione di un criterio di scelta di un’associazione di volontariato che sia in possesso dei requisiti per svolgere un certo servizio, criterio basato, al contempo, sulla circostanza che l’organizzazione possa contenere la misura dei rimborsi delle spese che può incontrare. E’ quindi conforme a legge l’individuazione di un’organizzazione di volontariato, improntata ad uno scopo di sano risparmio, per una attività di cooperazione con i fini di una amministrazione, quale è quella che è resa per servizi di supporto per l’emergenza sanitaria (nella specie: trasporto di malati, infortunati, disabili, per urgenti ed indispensabili interventi).

Non è illegittimo il provvedimento di una Unità sanitaria locale con il quale sono state affidate ad una associazione di volontariato il servizio di soccorso e trasporto sanitario mediante una trattativa privata plurima. La previa delimitazione, stabilita dalla Regione, dei soggetti cui rivolgersi, ai quali non possono riconoscersi fini di lucro, e la coerenza, con questa delimitazione, del criterio di scelta basato unicamente sulla minore entità della spesa ad essi rimborsabile, mantengono la procedura selettiva al di fuori di quelle, legislativamente regolate, aventi il fine della scelta dei soggetti che svolgono una attività per fini di lucro. Che devono, vale a dire, trarre un vantaggio economico dal contratto che vanno a stipulare.


200502344

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2344

GIURISDIZIONE

REVOCA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Il ricorso avverso l’annullamento di un provvedimento di revoca di una deliberazione recante l’aggiudicazione dell’appalto non è diretto a stipulare ed eseguire il contratto mirando ad ottenere una sentenza sostitutiva in luogo del contratto (art. 2932 del codice civile). Si è invece in una fase anteriore alla stipula del contratto, fase regolata da principi di diritto pubblico ed in cui i relativi poteri riconosciuti, tra i quali è compreso proprio quello di non procedere alla stipula ove sussistano interessi pubblici pregiudicati dalla esecuzione del contratto già aggiudicato, non consentono la configurazione di pretese fondate su diritti soggettivi perfetti ma solo posizioni di interesse legittimo al corretto uso di tali poteri. La questione, pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

COMUNITA MONTANA

Non è viziato da incompetenza il provvedimento con il quale con il quale la Giunta esecutiva di una Comunità montana – e non il dirigente quale organo con funzioni di gestione – provvede alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto allorché, una volta rescisso il contratto con l’aggiudicatario della gara, anziché ricorrere ad una nuova gara, la Giunta ha aggiudicato la gara al secondo graduato, con una valutazione che costituisce un provvedimento atipico e così spiccatamente discrezionale da distinguersi nettamente dal compimento degli atti ordinari di gestione; connotato che giustifica che lo stesso organo di governo dell’Ente che tale valutazione aveva effettuato in positivo, debba poi pronunciarsi in sede di riesame della scelta effettuata.


200502343

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2343

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CONTROINTERESSATO

Nel processo amministrativo sono parti necessarie sia le autorità che hanno emanato il provvedimento impugnato sia il controinteressato, vale a dire il soggetto al quale la misura contestata reca una posizione di vantaggio, opposta, perciò, a quella del soggetto la cui sfera giuridica viene contemporaneamente e simmetricamente sacrificata.

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

L’art.. 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede che presidente della giunta regionale, presi-dente della provincia e sindaco, di fronte a situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente, possono adottare ordinanze c.d. extra ordinem, vale a dire in deroga ad atti normativi vigenti per consentire che si faccia luogo a speciali forme di gestione dei rifiuti. La legge aggiunge a) alla condizione dell’esistenza di rischi per salute pubblica ed ambiente, che determina situazioni di eccezionale ed urgente necessità, b) il limite delle rispettive competenze per i tre organi legittimati (che si rinviene, principalmente, nell’ambito territoriale dell’ente cui sono preposti); c) l’efficacia per un periodo non superiore a sei mesi; d) la reiterabilità per non più di due volte; e) l’adozione su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali; f) l’indicazione delle norme cui si intende derogare. Condizione, questa, non sempre sussistente se non sono fatte deroghe ad atti normativi specifici.

Il divieto di reiterazione per oltre due volte, di cui all’ 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, va rapportato al periodo massimo per il quale possono avere efficacia. È infatti da respingere una interpretazione della disposizione che si fermi ad un limite soltanto “numerico” di ripetizione della misura contingibile ed urgente. Essa porterebbe ad un risultato evidentemente illogico, perché farebbe concludere per la illegittimità di quattro provvedimenti che prevedano tempi estremamente brevi, mentre rimarrebbero nella conformità alla legge due provvedimenti riguardanti un se-mestre ciascuno.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNICAZIONE DEI MODI E TERMINI DI IMPUGNAZIONE

La mancata comunicazione dei modi e dei termini di impugnazione non comporta illegittimità del provvedimento adottato, ma unicamente, ed ove sia il caso, la possibilità di verificare se si ravvisino gli estremi di un errore scusabile nella specifica vicenda.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La norma dell’art. 7, della l. 7 agosto 1990, n. 241, impone la notizia di avvio del procedimento ma allorché non vi contrastino esigenze di celerità. Queste sussistono per definizione nelle situazioni caratterizzate dalla necessità di interventi di particolare urgenza. Essi sono intuitivi, allorché un’amministrazione debba curare il tempestivo smaltimento di rifiuti solidi urbani.


200502342

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2342

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

Le singole imprese associate devono poter svolgere la parte del servizio che è stata indicata nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 11 del D.Lvo 157/1995 come di loro spettanza ed è necessario, pertanto, che la loro iscrizione presso la competente Camera di Commercio consenta l’effettuazione del servizio, ma non sono tenute a soddisfare in proprio alcun ulteriore requisito di idoneità quando l’ATI cui partecipano sia idonea in forza della valutazione dei requisiti di altre imprese partecipanti. La funzione dell’istituto dell’Associazione di imprese tende proprio a consentire una maggiore concorrenza attraverso l’unione delle risorse organizzative, personali e finanziarie da parte di più imprese di dimensioni così ridotte da non consentire loro una seria competizione sul mercato e questa funzione sarebbe irrimediabilmente compromessa se ciascuna impresa, in via autonoma, fosse chiamata ad assicurare in concreto la sussistenza di requisiti sufficienti per l’esecuzione della parte del servizio ad essa assegnata nell’ambito dell’ATI con un regolamento contrattuale, che deve essere esibito all’Amministrazione aggiudicatrice ma sul quale non è consentita alcuna verifica se non rispetto alla sussistenza del requisito minimo (iscrizione nel registro degli esercenti il commercio o altre attività imprenditoriali) che testimonia la facoltà dell’impresa di eseguire il servizio richiesto.

E’ legittimo considerare nella capacità tecnica anche gli elementi organizzativi e le risorse personali e finanziarie che, pur non appartenenti alle imprese facenti parte di un gruppo associato, siano riferibili al gruppo stesso perché proprie di soggetti funzionalmente collegati in modo stabile e continuativo, anche in forza di contratti di collaborazione o di subappalto, ad uno dei soggetti associati.


200502341

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2341

ELEZIONI

OPERAZIONI ELETTORALI

Può riconoscersi valore di principio di prova alle dichiarazioni dei due rappresentanti di lista rese nella forma di dichiarazioni sostitutive di atti notori debitamente autenticati. I rappresentanti di lista, infatti, pur non essendo componenti del seggio elettorale, sono pur tuttavia soggetti che svolgono nei seggi funzioni regolate dalla normativa elettorale. Essi possono assistere a tutte le operazioni del seggio e svolgono, beninteso nell’interesse della lista rappresentata, un’attività di controllo dell’intero procedimento elettorale, con la facoltà di visionare anche le singole schede elettorali.

E’ ammissibile la tutela di chi lamenti precisi vizi del procedimento elettorale, anche se non è in grado di apportare, in relazione ad essi, concreti e specifici elementi di prova (Sez. V, 12 dicembre 2003, n. 8200). In relazione al principio secondo cui nel processo elettorale il requisito della specificità delle censure deve essere valutato con criteri di elasticità, sono ammesse come principio di prova le notizie fornite dai rappresentanti di lista (Sez. V, 18 ottobre 1984 n. 760; CGARS, 18 marzo 1985, n. 39).


200502340

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2340

ACCESSO AI DOCUMENTI

Nell’istanza di accesso alla documentazione di una gara pubblica non vi è alcuna necessità di esternare le ragioni giuridiche sottese alla richiesta stessa; l’accesso si giustifica con il diritto di chi alla gara ha partecipato di conoscere le modalità di svolgimento della procedura e le determinazioni prese dall’Amministrazione. Solo in esito alla acquisizione delle necessarie informazioni il partecipante potrà valutare con pienezza di elementi conoscitivi la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale e non può essere tenuto, in questa fase preliminare di informazione e valutazione dei propri interessi, ad esplicitare alcuna ragione giuridica a tutela di tali interessi.

La richiesta di partecipazione, seguita dall’invito dell’Amministrazione a presentare la propria offerta, integra una posizione di legittimazione all’accesso agli atti della gara che non è esclusa dalla circostanza della mancata presentazione dell’offerta.


200502339

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2339

In materia di esecuzione di giudicato


200502338

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2338

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il risultato economicamente negativo di un appalto può essere desunto soltanto se esso sia stato aggiudicato ed eseguito e non già in via ipotetica, in base al prezzo offerto e al mancato utile di altro soggetto aggiudicatario.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’aggiudicazione in via provvisoria, ancorché possa essere oggetto d’impugnativa, non costituisce un provvedimento definitivo, dal quale consegue una lesione certa. Il concorrente non aggiudicatario ben può, quindi, attendere l’aggiudicazione definitiva per esperire l’impugnativa, senza che ciò dimostri una carenza d’interesse a conseguire l’aggiudicazione. In sede di approvazione degli atti della procedura concorsuale, l’Amministrazione può, infatti, annullare l’intera procedura o alcuna delle sue fasi, ove ne ravvisi l’illegittimità, vanificando, in siffatta ipotesi, l’impugnativa esperita ed i relativi costi di giudizio sopportati.


200502337

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2337

GIURISDIZIONE

ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

La convenzione che regola una lottizzazione è un accordo (art. 28 legge urbanistica) sostitutivo di un piano particolareggiato, e quindi strumento attuativo di piano regolatore. E le controversie in tema di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell’art. 11, comma 5, della l. 7 agosto 1990, n. 241.

EDILIZIA

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il carico di tutte le opere di urbanizzazione primaria ricade sui proprietari delle aree oggetto di lottizzazione. Così stabilisce, in via generale, l’art. 28, comma 5, n. 2, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (come introdotto dall’art. 8 della l. 6 agosto 1967, n. 765). E così dispone, per la Regione Lombardia, l’art. 12 della l. reg. 6 dicembre 1977, n. 60, nel testo modificato con l. reg. 30 luglio 1986, n. 131.


200502336

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2336

PROCESSO AMMINISTRATIVO

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che reca la disciplina delle modalità necessarie per assicurare la omissione dei dati identificativi nei provvedimenti giurisdizionali, all’articolo 181, quinto comma, in via transitoria, prevede che l’omissione dei dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, quarto comma, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima della entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato. Gli effetti di tali disposizioni transitorie possono retroagire fino al momento della pubblicazione del decreto legislativo in parola e non possono estendersi a regolare fatti esauriti anteriormente a tale data. Il riferimento alle decisioni emesse prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo concerne i provvedimenti adottati nel periodo intercorrente tra il 15 luglio 2003 ed il 1° gennaio 2004, posto che in tali giudizi essendo ormai nota la nuova disciplina di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 la relativa richiesta avrebbe potuto essere presentata.


200502335

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2335

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

MANSIONI SUPERIORI

Per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal personale medico, con qualifica di aiuto responsabile di una unità autonoma, in sostituzione del primario mancante, occorrono due elementi: l’esistenza e la vacanza del posto di primario e l’esercizio delle mansioni superiori proprie di tale livello (Sez. V, 8 gennaio 2002 e 7 novembre 2003, n. 7115). Non è necessaria la sussistenza di un incarico formale per l’esercizio delle funzioni posto che, da un lato, la speciale natura delle funzioni svolte dai primari implica che le stesse non possano essere sospese e, dall’altro, si deve tener conto che il medico chiamato a svolgere in funzione vicaria le mansioni superiori di primario è a ciò tenuto senza possibilità di sottrarsi a tale obbligo.


200502334

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2334

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

NORMATIVA ANTIMAFIA

Non compete alle amministrazioni che chiedono le informazioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490 del 1994, valutare in via autonoma, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dal Prefetto, l’esistenza o le probabilità dell’esistenza di infiltrazioni mafiose ovvero la rilevanza di tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare l’attività delle imprese con le quali le amministrazioni stesse vengono a contatto. La norma attribuisce al Prefetto, in quanto autorità di pubblica sicurezza, munito dalla legge dei necessari poteri di indagine e di accertamento, il compito di informare, su loro richiesta, le amministrazioni circa l’esistenza di tali tentativi e l’informazione, in caso positivo, acquista, come emerge dal comma 6 dell’art. 4, la valenza di un provvedimento interdittivo alla stessa stregua delle cause di interdizione espressamente configurate dal comma 4 dello stesso art. 4.


200502333

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2333

PROCESSO AMMINISTRATIVO

RICORSO COLLETTIVO

In un ricorso cumulativo diretto alla condanna alla liquidazione delle somme dovute a titolo di riequilibrio dell’anzianità, l’indicazione per ciascun ricorrente della relativa posizione di status e delle spettanze rivendicate rispetto a tale posizione costituisce il necessario presupposto per l’ammissibilità della loro azione diretta alla condanna dell’amministrazione.

Stante l’unicità del giudizio amministrativo, non essendo prevista, cioè, in tale giudizio la cd. condanna con riserva, il giudice non può limitarsi a pronunciare soltanto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute in via generica, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione del dovuto, ma è tenuto a condannare l’amministrazione al pagamento del quantum spettante a ciascun interessato che abbia proposto ricorso. Il conseguimento del quantum costituisce, infatti, l’utilità giuridica propria dell’azione di condanna. La pretesa patrimoniale deve essere specificata anche nella proposizione di un’azione diretta al solo accertamento della vigenza di un determinato obbligo retributivo dell’amministrazione, con remissione alla stessa del successivo adempimento, dovendo il giudice, chiamato a dirimere la contestazione sull’an, dichiarare che le spettanze rivendicate, nella misura richiesta con la domanda, sono effettivamente dovute.


200502332

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2332

PROCESSO AMMINISTRATIVO

RICORSO COLLETTIVO

In un ricorso cumulativo diretto alla condanna alla liquidazione delle somme dovute a titolo di riequilibrio dell’anzianità, l’indicazione per ciascun ricorrente della relativa posizione di status e delle spettanze rivendicate rispetto a tale posizione costituisce il necessario presupposto per l’ammissibilità della loro azione diretta alla condanna dell’amministrazione.

Stante l’unicità del giudizio amministrativo, non essendo prevista, cioè, in tale giudizio la cd. condanna con riserva, il giudice non può limitarsi a pronunciare soltanto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute in via generica, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione del dovuto, ma è tenuto a condannare l’amministrazione al pagamento del quantum spettante a ciascun interessato che abbia proposto ricorso. Il conseguimento del quantum costituisce, infatti, l’utilità giuridica propria dell’azione di condanna. La pretesa patrimoniale deve essere specificata anche nella proposizione di un’azione diretta al solo accertamento della vigenza di un determinato obbligo retributivo dell’amministrazione, con remissione alla stessa del successivo adempimento, dovendo il giudice, chiamato a dirimere la contestazione sull’an, dichiarare che le spettanze rivendicate, nella misura richiesta con la domanda, sono effettivamente dovute.


200502331

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2331

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE

Occupazione di suolo pubblico ed autorizzazione alla somministrazione di bevande sono strettamente connesse poiché l’art. 3, comma 5, del regolamento adottato con d. m. 4 giugno 1993, n. 248 (poi abrogato dall’art. 30 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114), stabiliva che, rilasciata l’autorizzazione, era acquisito automaticamente il diritto ad ottenere la concessione del posteggio. La connessione, però, non può essere considerata così stretta o rigida sì da subordinare, in ogni caso, la concessione all’autorizzazione domandata; pertanto legittimamente è predisposto un provvedimento favorevole, al quale è apposta la condizione espressa secondo la quale per la vendita occorre la previa acquisizione del necessario titolo artigianale o commerciale.


200502330

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2330

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

FRAZIONAMENTO IN LOTTI

La regola della non sempre ammessa – non già vietata – suddivisione in lotti di un’opera o di una fornitura o di un servizio è da verificare alla luce della effettiva unitarietà della prestazione richiesta. L’amministrazione può valutare, su un piano di larga discrezionalità, la convenienza, l’opportunità, l’adeguatezza di soluzioni che, suddividendo una prestazione, consentono di vederne migliori effetti per l’interesse pubblico.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

Il conferimento del mandato con procura comporta sicuramente il risultato che dichiarazioni ed attività dell’impresa mandataria sono riferibili anche alle imprese mandanti e, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell’art. 10 del d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358, circa la necessità di sottoscrizione dell’offerta congiunta da parte di tutte le imprese raggruppate, non v’è nessun’altra disposizione, nello stesso articolo – che è l’appropriata sedes materiae – che faccia applicazione di un qualche criterio, quanto ai rapporti con l’amministrazione, che esiga un’attività congiunta delle imprese associate.


200502329

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2329

REGOLAMENTO E ATTO GENERALE

ANNULLAMENTO DEI REGOLAMENTI

Ai precetti recati negli atti normativi della pubblica amministrazione (quali i regolamenti statali, come nella specie), va riconosciuto carattere innovativo, generale ed astratto. Sicché essi, ove siano annullati, devono essere considerati inapplicabili per tutte le fattispecie riconducibili alle loro originarie previsioni e che non si riferiscano a rapporti ormai esauriti o consolidati (Sez. VI, 23 aprile 2004, n. 2380; Sez. VI, 25 marzo 1998, n. 371).


200502328

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2328

EDILIZIA

CONCESSIONE EDILIZIA

Legittimamente viene respinta la domanda di usufruire, per costruire, della maggior volumetria, allorché il richiedente abbia inteso asservire le aree alla limitazione di cui all’art. 41-quinquies, comma 6, della legge n. 1150 del 1942, vale a dire al limite di fabbricabilità, in assenza di strumenti attuativi, di 3 metri cubi per metro quadrato.


200502327

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2327

Pronuncia in via interlocutoria


200502326

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2326

COMUNE

STATO DI DISSESTO

E’ da escludere che nei confronti dei comuni, una volta intervenuta la dichiarazione di dissesto, possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive (Cass. Sezione Lavoro n.13234 del 20 novembre 1999). La disposizione ha la chiara funzione di garantire la parità di condizione di tutti i creditori dell’ente locale che si trovi in difficoltà finanziarie e che non sia in grado di soddisfare in modo pieno i suoi impegni e di effettuare puntualmente i pagamenti dovuti. L’eccezione che in alcuni casi la giurisprudenza amministrativa ha previsto, non può essere ulteriormente ammessa, in quanto la giurisprudenza ha sottoposto a riesame critico la precedente impostazione, escludendo l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, in vista del soddisfacimento di pretese creditorie, in pendenza dello stato di dissesto dell’ente locale debitore (Ad Plen., 24 giugno 1998, n. 4).


200502325

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2325

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

CONCORSO

CATEGORIE PROTETTE

Allorché un comune abbia bandito una procedura concorsuale per l’assunzione di appartenenti alle categorie protette, e non vi sia alcuna disposizione secondo cui i posti non assegnati in esito alla procedura agli appartenenti ad una categoria priva di idonei siano assegnati agli idonei di altra categoria, tali posti rimangono disponibili per gli appartenenti alla lista di cui trattasi (nel caso di specie agli invalidi per servizio) iscritti nelle liste di collocamento al momento di conferimento dei posti disponibili anche se non hanno partecipato alla procedura.


200502324

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2324

SERVIZI PUBBLICI

CARBURANTI

La competenza del Consiglio comunale è limitata in materia di pubblici servizi, tra i quali rientra anche la regolazione dell’assetto equilibrato della rete di distribuzione dei carburanti per l’eccezionale rilievo che oggi ha assunto tale compito in relazione alla capacità di contribuire ad assicurare la mobilità dei cittadini in modo efficiente ed economico, alla organizzazione degli stessi ed agli atti espressione della funzione di governo propria dell’organo elettivo e non si estende, invece, agli atti meramente attuativi di indirizzi comunali che, per i profili più strettamente gestionali che li caratterizzano, sono attratti nelle competenze della Giunta Municipale se non dei dirigenti comunali.

La funzione comunale di regolare in modo equilibrato l’assetto della rete distributiva dei carburanti non può essere intesa nel senso che gli organi comunali cui è demandata debbano tener conto anche dell’azione dei comuni limitrofi e della situazione che in tali comuni si è determinata quanto alla funzionalità della rete distributiva. Ciò sia perché rispetto a tali condizioni non è dato alcun potere di interferenza sia perché ritenendo che l’obbligo sussista si dovrebbe ammettere che l’eccesso concorrenziale determinato da scelte incongrue in un comune potrebbe legittimamente riflettersi sugli altri comuni confinanti con effetti pregiudizievoli sia sulla funzionalità della rete distributiva che sul piano dello sviluppo economico e delle possibilità di investimento in tali comuni. La funzione di regolare questi rapporti è propriamente di livello regionale con la conseguenza che, ove non vi siano ostacoli allo svolgimento di una attività economica dettati dalla Regione negli atti organizzativi di esercizio di questa sua competenza, la facoltà dei comuni di autorizzarne lo svolgimento si riespande appieno e non può incontrare limiti che non siano strettamente correlati con gli interessi specifici della comunità insediata sul suo territorio.


200502323

Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2323

Motiva in fatto


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2289-2321

Dichiarano perenti i ricorsi


200502288

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2288

URBANISTICA

PIANO REGOLATORE GENERALE

L’art. 5, ultimo comma, della legge regionale della Campania n. 14 del 1982 prevede che il provvedimento del Presidente della Provincia di approvazione dello strumento urbanistico comunale deve intervenire entro un anno dal ricevimento dello stesso, in mancanza di che si intende approvato e deve essere pubblicato dal Comune nella sua versione originaria. Pertanto il potere attribuito alla Provincia, in materia di approvazione di piani regolatori generali comunali è circoscritto nel tempo, per cui, una volta che tale termine si è inutilmente consumato, il potere stesso viene meno e si forma un’approvazione tacita. L’avere, perciò, esercitato tale potere oltre il limite temporale suddetto deve essere considerato tamquam non esset, per essere venuto meno il potere di decidere in capo alla Provincia medesima.


200502287

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2287

URBANISTICA

PIANO REGOLATORE GENERALE

L’art. 5, ultimo comma, della legge regionale della Campania n. 14 del 1982 prevede che il provvedimento del Presidente della Provincia di approvazione dello strumento urbanistico comunale deve intervenire entro un anno dal ricevimento dello stesso, in mancanza di che si intende approvato e deve essere pubblicato dal Comune nella sua versione originaria. Pertanto il potere attribuito alla Provincia, in materia di approvazione di piani regolatori generali comunali è circoscritto nel tempo, per cui, una volta che tale termine si è inutilmente consumato, il potere stesso viene meno e si forma un’approvazione tacita. L’avere, perciò, esercitato tale potere oltre il limite temporale suddetto deve essere considerato tamquam non esset, per essere venuto meno il potere di decidere in capo alla Provincia medesima.


200502286

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2286

URBANISTICA

PIANO REGOLATORE GENERALE

L’art. 5, ultimo comma, della legge regionale della Campania n. 14 del 1982, prevede che il provvedimento del Presidente della Provincia di approvazione dello strumento urbanistico comunale deve intervenire entro un anno dal ricevimento dello stesso, in mancanza di che si intende approvato e deve essere pubblicato dal Comune nella sua versione originaria. Pertanto il potere attribuito alla Provincia, in materia di approvazione di piani regolatori generali comunali, è circoscritto nel tempo, per cui, una volta che tale termine si è inutilmente consumato, il potere stesso viene meno e si forma un’approvazione tacita. L’avere, perciò, esercitato tale potere oltre il limite temporale suddetto deve essere considerato tamquam non esset, per essere venuto meno il potere di decidere in capo alla Provincia medesima.


200502285

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2285

GIURISDIZIONE

OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, ha ritenuto che l’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva anche i comportamenti, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita – nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici – alcun pubblico potere. Ne consegue che dall’àmbito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devono intendersi esclusi i comportamenti della P.A. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo, quali, quelli in tema di occupazione c.d. appropriativa (o occupazione usurpativa, o accessione invertita, o espropriazione sostanziale o occupazione acquisitiva), le fattispecie (qualificate dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio come ipotesi di occupazione usurpativa), relative ai casi in cui è venuto meno il presupposto di una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità (per effetto dell’annullamento giurisdizionale, passato in giudicato, proprio del decreto dichiarativo della pubblica utilità e del successivo provvedimento espropriativo). Per detti comportamenti, in quanto incidenti su posizioni di diritto soggettivo, deve pertanto essere ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, posto che principio fondamentale, nel nostro ordinamento, è quello secondo cui, salvi i casi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge, la tutela dei diritti soggettivi è esercitata davanti al giudice ordinario. In tali ipotesi non è ravvisabile neppure la giurisdizione generale di legittimità dello stesso giudice amministrativo, in quanto nell’occupazione usurpativa non sono configurabili situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo, bensì solo situazioni di diritto soggettivo, oppure situazioni possessorie, la cui tutela è demandata, in assenza di norme che ne affidino la cognizione ad altro giudice, al giudice ordinario.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZE DI ANNULLAMENTO

Le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma, hanno efficacia retroattiva, poiché operano una ricognizione di un vizio originario ed intrinseco della norma stessa, la cui eliminazione dall'ordinamento non è assimilabile a quella disposta, per effetto di abrogazione, in virtù di altra norma sopravvenuta (Cass. Civ., n. 757 del 1992). Del resto l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui stabilisce che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" deve essere interpretato (Cass., civ. n. 9604 del 1994) nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici insorti anteriormente purché ancora pendenti (Cass. Civ. n. 5004 del 1996). Nessun ostacolo a codesto atteggiarsi della efficacia della pronunzia d'incostituzionalità si rinviene nella regola dell'irrilevanza ai fini della competenza dei "mutamenti della legge successivi alla proposizione della domanda" (art. 5, nuovo testo, cod. proc. civ.), in quanto l'intervento della Corte Costituzionale non segna un cambiamento od una variazione del quadro normativo, né è equiparabile ad una legge sopraggiunta con contenuto modificativo, ma elimina in tutto od in parte, con forza retroattiva (ancorché con il limite del precorso verificarsi di definitività del rapporto), la norma già presente nell'ordinamento a causa di un contrasto ab origine con precetti della Costituzione (Cass. Civ. n. 6487 del 2002; n.3352 del 1997; n. 7445 del 1996) (Sez. IV, n. 6328 del 2004).


200502284

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2284

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

STATO GIURIDICO

L’articolo 1, comma 2 della legge 7 luglio 1988, n. 254, prevede, ai fini dell’inquadramento nella nona qualifica, quale requisito, lo svolgimento di almeno cinque anni di servizio effettivo di attività tecnico – professionale. Tale requisito di effettivo servizio quinquennale entro il 31 dicembre 1986, è essenziale ai fini dell’inquadramento in questione (Sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6724).


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2273-2282

Dichiarano perenti i ricorsi

 


200502272

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2272

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi dell’art. 40 della legge regionale Puglia 16 luglio 1985, n. 27, i poteri in materia di espropriazione ed occupazione d’urgenza attinenti ad opere pubbliche da realizzare sul territorio comunale appartengono al Comune

La legge regionale Puglia 11 maggio 2001, n. 13, ha abrogato l’art. 40 della legge regionale 16 luglio 1985, n. 27, sulla competenza comunale in materia di procedimenti ablatori: la sopravvenuta legge, però, non è applicabile ai procedimenti in corso e non sposta la competenza quando sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità. I rapporti giuridici in corso sono regolati dalle norme vigenti al momento della loro origine, secondo l’art. 11, preleggi, c.c., per cui, proprio nell’interesse dei privati espropriati (cui, dunque, si garantisce certezza circa l’immodificabile identità dei pubblici uffici procedenti) si continua ad applicare, quanto alla competenza, la regolamentazione vigente al momento della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, ha trasferito alle Province varie prodromiche competenze prima comunali in materia ablatoria, ma non la competenza ad adottare i conclusivi decreti espropriativi.


200502271

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2271

Ordina l’integrazione del contraddittorio


200502270

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2270

Dichiara l’interruzione del processo.


200502269

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269

Ordina l’esecuzione del giudicato


200502268

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2268

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

È irrilevante, secondo l’art. 31, l. n. 1034 del 1971, che l’eccezione di incompetenza non sia stata sollevata nella comparsa di costituzione dell’amministrazione.

Non è localizzato l’adempimento della prestazione e non ha efficacia territorialmente limitata il provvedimento ministeriale che, in relazione alle particolari situazioni prese in considerazione dalla legge, concede o nega la dispensa dalla ferma di leva (Sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3279; Sez. IV, 26 marzo 1999, n. 432), essendo irrilevante, a questi fini, l’emanazione della cartolina precetto da parte del distretto militare ubicato all’interno della circoscrizione del T.a.r. adito in prime cure. Pertanto va ritenuto competente il T.A.R. Lazio, con sede in Roma, in base all’articolo 3, ultimo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.


200502267

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2267

Dichiara la cessazione della materia del contendere


200502266

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2266

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Il quinto comma dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dal comma 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, stabilisce che, qualora non vi sia accordo tra le parti sulla remissione del ricorso al TAR indicato dalla parte che ha proposto il regolamento di competenza, il Presidente del tribunale adito fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Il Collegio, sentiti i difensori delle parti, se ritiene il predetto regolamento manifestamente infondato, lo respinge con decisione semplificata, provvedendo sulle spese di giudizio; in caso diverso, se cioè ritiene non manifestamente infondato il regolamento, dispone la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato. Qualora, pertanto, sia mancata la sommaria delibazione dell’istanza di regolamento di competenza, in quanto gli atti risultano trasmessi al Consiglio di Stato con ordinanza presidenziale, deve essere disposto il rinvio dell’istanza di regolamento di competenza al Tribunale amministrativo regionale perché provveda alla sua sommaria delibazione (Sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2615; 16 marzo 2001, ord. 1581).


200502265

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2265

APPELLO

RINUNCIA

Ai fini del perfezionamento della rinuncia è necessario che la dichiarazione sia fatta per iscritto e portata a conoscenza dell’organo giudicante (Sez. V, 26 gennaio 1996, n. 84), ma non è condizionata all’accettazione delle parti appellate.


200502264

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2264

Ordina l’esecuzione del giudicato


200502263

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2263

Ordina l’esecuzione del giudicato


200502262

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2262

Ordina l’esecuzione del giudicato


200502261

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2261

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502260

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2260

Ordina l’esecuzione del giudicato


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2259

Dichiara perento il ricorso


200502258

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2258

Dispone la correzione di errore materiale


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2257

Dichiara perento il ricorso


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2256

Dichiara perento il ricorso


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2255

Dichiara perento il ricorso


 

200502254

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2254

Motiva in fatto


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2253

Dichiara perento il ricorso


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2252

Dichiara perento il ricorso


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2251

Dichiara perento il ricorso


200502250

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2250

Dà atto della rinuncia


200502249

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2249

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2248

Dichiara perento il ricorso


200502247

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2247

MILITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’indennità per servizi esterni, introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5 giugno 1990 n. 147, è finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni. In tale ottica di riferimento soggettivo il beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera occasionale o sporadica; inoltre l’espressione “organizzati in turni” ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (III Sez. par. 28 luglio 1998 n. 1252/1997, Csi. 19 marzo 2002 n. 141 e Sez. VI 23 settembre 2002 n. 4826).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

RICORSO COLLETTIVO

E’ inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (Sez. V, 23 gennaio 2004 n. 196). Anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti (art. 6 R.D. n. 642 del 1907) che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la fondatezza.


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2246

Dichiara perento il ricorso


200502245

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2245

Dichiara l’appello improcedibile


200502244

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2244

MILITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’indennità per servizi esterni, introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5 giugno 1990 n. 147, è finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni. In tale ottica di riferimento soggettivo il beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera occasionale o sporadica; inoltre l’espressione “organizzati in turni” ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (III Sez. par. 28 luglio 1998 n. 1252/1997, Csi. 19 marzo 2002 n. 141 e Sez. VI 23 settembre 2002 n. 4826).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

RICORSO COLLETTIVO

E’ inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (Sez. V, 23 gennaio 2004 n. 196). Anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti (art. 6 R.D. n. 642 del 1907) che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la fondatezza.


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2243

Dichiara perento il ricorso


200502242

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2242

MILITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’indennità per servizi esterni, introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5 giugno 1990 n. 147, è finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni. In tale ottica di riferimento soggettivo il beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera occasionale o sporadica; inoltre l’espressione “organizzati in turni” ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (III Sez. par. 28 luglio 1998 n. 1252/1997, Csi. 19 marzo 2002 n. 141 e Sez. VI 23 settembre 2002 n. 4826).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

RICORSO COLLETTIVO

E’ inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (Sez. V, 23 gennaio 2004 n. 196). Anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti (art. 6 R.D. n. 642 del 1907) che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la fondatezza.


200502241

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2241

MILITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’indennità per servizi esterni, introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5 giugno 1990 n. 147, è finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni. In tale ottica di riferimento soggettivo il beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera occasionale o sporadica; inoltre l’espressione “organizzati in turni” ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (III Sez. par. 28 luglio 1998 n. 1252/1997, Csi. 19 marzo 2002 n. 141 e Sez. VI 23 settembre 2002 n. 4826).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

RICORSO COLLETTIVO

E’ inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (Sez. V, 23 gennaio 2004 n. 196). Anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti (art. 6 R.D. n. 642 del 1907) che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la fondatezza.


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2240

Dichiara perento il ricorso


200502239

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2239

MILITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’indennità per servizi esterni, introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5 giugno 1990, n. 147, è finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni. In tale ottica di riferimento soggettivo il beneficio non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera occasionale o sporadica; inoltre l’espressione “organizzati in turni” ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (III Sez. par. 28 luglio 1998 n. 1252/1997, Csi. 19 marzo 2002 n. 141 e Sez. VI 23 settembre 2002 n. 4826).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

RICORSO COLLETTIVO

E’ inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 196). Anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti (art. 6 R.D. n. 642 del 1907) che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la fondatezza.


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2238

Dichiara perento il ricorso


200502237

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2237

Dichiara l’appello improcedibile


Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2236

Dichiara perento il ricorso


200502235

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2235

Dichiara l’appello improcedibile


200502234

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2234

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

EDIFICI APERTI AL CULTO

L’art. 5, comma 1, dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con la L. 25 marzo 1985 n. 121, stabilisce che gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Il Codice di Diritto Canonico (canoni n. 1205, 1206, 1207, 1208, 1214, 1215 e 1223 del libro quarto) dopo aver precisato quali sono i luoghi da ritenere sacri (quelli che vengono destinati al culto divino…mediante la dedicazione o benedizione di competenza del Vescovo diocesano) stabilisce, nel canone 1208, che della compiuta dedicazione o benedizione della Chiesa si rediga un documento e se ne conservi una copia nella Curia diocesana ed un’altra nell’archivio della Chiesa. In difetto del documento richiesto non può ritenersi sussistente la dedicatio ad cultum pubblicum, necessaria a subordinare il procedimento ablatorio all’accordo con l’autorità ecclesiastica.


200502233

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2233

GIURISDIZIONE

GIOCO DEL LOTTO

Nella controversia relativa al mancato pagamento di una vincita conseguita al gioco del lotto, la situazione sostanziale dedotta in giudizio va qualificata, in relazione al sottostante rapporto contrattuale di diritto privato, posizione di diritto soggettivo perfetto, più precisamente, come diritto di credito nascente dal contratto aleatorio concluso con la giocata dall’originario ricorrente con lo Stato, agente nell'ambito della privativa fiscale del gioco del lotto. Pertanto gli atti espressi o taciti, dell’Amministrazione finanziaria, hanno carattere paritetico. La controversia esula quindi dalla competenza del giudice amministrativo.


200502232

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2232

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'art. 119 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 - intitolato “Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo” – prevede che quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale. Al riguardo la decadenza per la riattivazione del procedimento è stata stabilita prescindendo dal passaggio in giudicato, ma facendo leva sull'esecutività della decisione giurisdizionale anche non definitiva e il riferimento, contenuto nella rubrica dell'art. 119, al giudicato amministrativo non può essere inteso in senso tecnico come se la norma presupponesse il passaggio in giudicato della decisione.

La sfasatura tra il termine per l'appello e il termine per la riattivazione del procedimento disciplinare non può far venir meno il potere dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza di primo grado nei termini previsti dall'art. 119 del T.U. del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; né tale sfasatura può determinare alcuna discrasia nel sistema, posto che una eventuale riforma della sentenza di primo grado - successiva alla decisione di rinnovare il procedimento - sarà sempre suscettibile di trovare attuazione con l'annullamento degli atti posti in essere dall’Amministrazione in (doverosa) esecuzione di una decisione sub iudice.

L’annullamento giudiziale di un provvedimento con cui si interrompe un rapporto di lavoro in corso, comporta l'automatica reintegrazione del dipendente con pieni effetti giuridici ed economici anche in relazione al periodo in cui non è stato prestato servizio, e ciò in quanto la restitutio in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente nel caso di sentenza che riconosca l’illegittima interruzione di un rapporto già in corso.


200502231

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2231

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

MOTIVAZIONE

L'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal testo letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta.

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La valutazione circa l'idoneità del comportamento a denotare mancanza di senso dell'onore o di senso morale, nonché quella di generale riprovevolezza della condotta costituiscono espressione di giudizi tecnico valutativi, aventi ad oggetto elementi strutturalmente insuscettibili di una precisa e aprioristica definizione normativa; pertanto, nei giudizi circa tali elementi, i limiti del sindacato del giudice amministrativo consentono di apprezzare soltanto quelle palesi aberrazioni, in presenza delle quali il vizio di merito della valutazione trasmoda in eccesso di potere per irrazionalità manifesta in relazione alle risultanze dell'istruttoria, oppure in relazione all'evidente diversità dei fatti accertati rispetto alle fattispecie generali normativamente stabilite per l'irrogazione della sanzione concretamente applicata.

Una volta che l'Amministrazione abbia inquadrato i fatti concretamente addebitati all'incolpato in una delle fattispecie astratte normativamente previste, e laddove la sanzione disciplinare per essa applicabile sia insuscettibile di graduazione, come nel caso della destituzione, l'applicazione della sanzione medesima costituisce conseguenza necessaria, che non richiede alcuna motivazione ulteriore.


200502230

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2230

DIPENDENTI REGIONALI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

Il terzo comma dell’articolo 61 della legge regionale Puglia 13 aprile 1988, n. 13, recante “Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1985 – 87 (Accordo Nazionale del 12 febbraio 1987)”, stabilisce che le indennità previste dal primo comma, lettere c) e d), dell’articolo 30 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26 (I qualifica dirigenziale e VIII qualifica funzionale) vengono corrisposte in presenza dei seguenti presupposti: 1) la particolare qualifica rivestita dal dipendente (I qualifica dirigenziale ovvero VIII qualifica); 2) l’esistenza di un formale atto, di data certa, con cui il dipendente sia stato investito delle funzioni di responsabilità di una certa struttura burocratica regionale; 3) la circostanza che la predetta struttura sia creata con lo stesso provvedimento formale di affidamento delle responsabilità ovvero risulti prevista da leggi regionali o statali.


200502229

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2229

Motiva in fatto


200502228

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2228

Pronuncia in via interlocutoria


200502227

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2227

DIPENDENTI DEGLI ENTI DI RICERCA

L’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, aveva ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della contrattazione, comprendendovi anche la categoria dei dirigenti, così reintroducendo l’ordinamento speciale già previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, poi modificato dall’articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72. Pertanto, l’articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, aveva rinviato alla contrattazione collettiva, fissando i principi direttivi in coerenza con la riserva di legge posta dall’art. 97, primo comma, della Costituzione, la disciplina dell’ordinamento di tutto il personale degli enti di ricerca, dando anche attuazione alla autonomia riconosciuta dall’articolo 33 della Costituzione alle istituzioni di alta cultura, bilanciando così, in aderenza alla Costituzione, gli interessi rilevanti e abrogando le disposizioni incompatibili con il nuovo assetto (art. 9, comma 3) (Sez. IV, 3 aprile 1995, n. 212).

DIPENDENTI DEGLI ENTI DI RICERCA

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO- ISPESL

Il decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1991, n. 322, recante il “Regolamento dei servizi dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro”, all’art. 26, nel disporre che “nella prima attuazione del presente ordinamento, gli incarichi di direttore dei dipartimenti centrali e periferici, nonché gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti centrali e periferici, sono conferiti, con le procedure di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ai dipendenti della X qualifica funzionale, profilo di consulente professionale e di ricercatore, e al personale delle qualifiche dirigenziali che abbia esercitato l’opzione di cui al punto 6 dell’art. 14 e al punto 11 dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, non ha inteso intervenire nella disciplina dell’ordinamento e delle attribuzioni del personale, ma contiene soltanto misure organizzatorie, peraltro transitorie e temporalmente limitate, al fine di rendere operativo e funzionante il sistema ordinamentale, individuando unicamente i soggetti che potevano ricoprire gli incarichi previsti. Né tale ultima circostanza può essere considerata lesiva dei principi contenuti nell’art. 20 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, (e cioè eventualmente invasiva dell’ambito dell’ordinamento e delle attribuzioni del personale escluso dal campo di intervento del previsto decreto del ministero della sanità di concerto con il ministero del tesoro) in quanto l’esclusione dei dirigenti tecnici non optanti ben si giustifica in relazione alla duplice considerazione che, per un verso, la qualifica di dirigente o dirigente superiore è stata ad essi attribuita esclusivamente in forza delle tabelle di equiparazione di cui al decreto interministeriale 23 luglio 1987 con le qualifiche dei funzionari statali e che, per altro verso, l’I.S.P.E.S.L. è inserito nel comparto degli enti di ricerca e quindi assoggettato ai contratti di ricerca, con la conseguenza che gli interessati, appartenenti al ruolo tecnico e non a quello amministrativo non potevano che essere collocati nel profilo di tecnologo o primo tecnologo, in mancanza dell’apposita opzione per il profilo di ricercatore.

Ai sensi del D.P.R. 5 marzo 1986, l’I.S.P.E.S.L. è stato espressamente inserito nel comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, con consequenziale applicazione del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568. Successivamente l’articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, all’articolo 9, aveva espressamente previsto che lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sarebbero stati regolati da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, precisando che il personale degli enti di ricerca sarebbe stato articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente, che il reclutamento sarebbe stato regolato mediante concorsi, che la progressione ai livelli superiori sarebbe stata attuata mediante procedure concorsuali o criteri generali sull’accertamento del merito e della professionalità e che sarebbero state definite le modalità generali per l’inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sulla base di tale substrato normativo, l’inquadramento nel ruolo di tecnologo, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, è legittimo e non viola alcun diritto quesito per chi non ha esercitato l’opzione per il profilo di ricercatore né vi è alcuna norma del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, che rimetteva gli interessati in termini per esercitare ex novo la predetta facoltà di scelta.


200502226

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2226

EDILIZIA

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE

L’esenzione dal pagamento dei contributi di concessione per le opere pubbliche o di interesse generale, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F), legge n. 10/1977, esige il concorso di due presupposti, e cioè uno oggettivo, ovvero l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale (nel senso che deve trattarsi di opere che, quantunque non destinate direttamente a scopi propri della p.a., siano comunque idonee a soddisfare i bisogni della collettività, anche se realizzate e gestite da privati), e l’altro soggettivo, ovvero l’esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale (CGARS 20 luglio 1999 n. 369; Sez. V, 6 dicembre 1999 n. 2061), ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico (Sez. V, 7 settembre 1995 n. 1280), purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio.

Le opere per cui può ipotizzarsi lo sgravio dagli oneri concessorii devono rivelare innanzitutto un carattere direttamente satisfattivo dell’interesse della collettività, di per se stesse – poiché destinate ad uso pubblico o collettivo – o in quanto strumentali rispetto ad opere del genere anzidetto, o comunque perché immediatamente collegate con le funzioni di pubblico servizio espletate dall’ente (Sez. V, 8 giugno 1998 n. 777). Il beneficio della gratuità della concessione richiede poi che l'opera avente le suddette caratteristiche sia realizzata da un soggetto istituzionalmente competente, sia cioè realizzato dall'ente per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, e cioè per la cura di quegli interessi a lui affidati e che ne rappresentano la ragion d'essere (Sez. V, 20 luglio 1999, n. 849). Esso non spetta, pertanto, a soggetti privati per gli immobili ove esercitino una mera attività (lucrativa o non) di impresa, indipendentemente dalla rilevanza sociale dell’attività stessa (Sez. V, 21 gennaio 1997 n. 69). Al fine dell’individuazione dell’anzidetto requisito di ordine soggettivo, la giurisprudenza richiede, di norma, quanto meno il possesso della qualità di concessionario, operante per conto di un ente pubblico (Sez. V, 7 settembre 1995 n. 1280). Il beneficio è stato conseguentemente negato: ad una società per azioni relativamente alla concessione di ampliamento della clinica gestita dalla stessa (Sez. V, 16 gennaio 1992 n. 46); all’impresa che, senza alcun collegamento riconducibile ad una concessione da parte di un ente pubblico, svolga un’attività assistenziale, in quanto l’agevolazione in parola implica il possesso del requisito non solo oggettivo (impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale), ma pure soggettivo (ente pubblico o soggetto concessionario di pubblico servizio o di opere pubbliche : Sez. V, 10 maggio 1999 n. 536); alle cooperative edilizie, in quanto curano in primo luogo l’interesse dei soci; al privato che realizzi impianti sportivi, anche se la loro utilizzazione sia oggetto di convenzione con il Comune; per la realizzazione di uffici direzionali di un’azienda creditizia; per la costruzione di scuole non previste tra le opere di urbanizzazione dallo strumento urbanistico; alla società concessionaria del servizio distributivo del gas, per la costruzione di una nuova sede; per le opere realizzate da un privato, su proprietà e con capitali privati, pur se in vista di un contratto di locazione con la p.a.. E’ stato peraltro precisato che per realizzatore dell’opera deve intendersi non soltanto chi provveda materialmente all’edificazione, ma anche il soggetto cui l’opera sia riferibile dal punto di vista sia progettuale che della destinazione finale (Sez. V, 8 giugno 1998 n. 777, cit.). E’, dunque, la carenza dell’elemento soggettivo ad assumere rilevanza decisiva nella fattispecie in esame, in cui esso non appare sufficientemente integrato.

Il legislatore richiede che le opere – ammesse allo sgravio contributivo - siano realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, con la conseguente necessità che sussista un ben preciso vincolo relazionale tra il soggetto abilitato ad operare nell’interesse pubblico ed il materiale esecutore della costruzione: la giurisprudenza prevalente ha identificato tale vincolo nella concessione di costruzione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatorie (Sez. V, 19 maggio 1998, n. 617; 7 settembre 1995, n. 1280; 13 dicembre 1993, n. 1280; 20 novembre 1989, n. 752). Deve cioè trattarsi di attività compiuta da un concessionario, o più in generale da un soggetto che curi istituzionalmente la realizzazione di attività d'interesse generale per il perseguimento delle specifiche finalità cui le stesse siano destinate.


200502225

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2225

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

SOSPENSIONE CAUTELARE

Nel caso di impiegato riammesso in servizio, senza l’adozione di sanzione disciplinare, il mancato computo del periodo di sospensione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto viola il principio della doverosa restitutio in integrum. Difatti, la riammissione in servizio implica anche l'automatica caducazione ex tunc di ogni effetto della disposta sospensione cautelare, con la correlativa reviviscenza di tutti i diritti (anche di natura economica, con interessi e rivalutazione, come per legge) spettanti.


200502224                    

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2224

GIURISDIZIONE

CONTRIBUTI

Il contributo costituisce oggetto di un'obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso in esito non soltanto alla verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma ma anche alla valutazione di interessi pubblicistici comparati a quelli privati. Pertanto, poiché la posizione soggettiva del destinatario del beneficio ha consistenza di interesse legittimo, la controversia instaurata dall'aspirante al contributo in questione è devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 25 giugno 1992, n. 7790).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONTRIBUTI

L’erogazione del contributo di cui alla legge regionale Campania 15 marzo 1984, n. 11, non è preclusa per le domande presentate dopo il triennio 1984-1987, in quanto tale triennio riguarda solo il periodo di efficacia della disposizione stessa e non anche il termine per la proposizione dell’istanza (Sez. IV, 7 ottobre 1997, n. 1082). Sul piano sostanziale, il contributo può riguardare soltanto il triennio 1984-1987, contemplato dalla legge (Sez. IV, 7 ottobre 1997, n. 1082).

La Regione Campania è legittimata passivamente in ordine alle pretese dei soggetti aventi diritto al contributo stabilito dalla L.R. 15 marzo 1984, n. 11 - recante norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli "handicap" e per l'inserimento dei portatori nella vita sociale - essendo irrilevante che tenuta all'erogazione dello stesso sarebbe, in via esclusiva, l'Unità sanitaria locale territorialmente competente, in quanto ai sensi dell'art. 27 della L.R. citata la determinazione dell'ammontare del fondo e la distribuzione agli aventi diritto è demandato alla Regione medesima (Sez. IV, 3 ottobre 1994, n. 766).

La mancanza di disponibilità finanziarie da parte delle locali strutture sanitarie non giustifica il diniego del contributo, in presenza degli altri presupposti sostanziali indicati dalla legge, in quanto la Regione ha l'obbligo di dotare le A.S.L. delle risorse finanziarie necessarie per concedere le provvidenze (Sez. IV, 3 maggio 2000, n. 2601). La misura dello stesso, in quanto legislativamente determinata, non è suscettibile di riduzione ad opera dell'Amministrazione. Quest'ultima, invero, non ha alcun potere, in tale materia, di operare valutazioni in ordine all'importo del contributo, potendo operare scelte discrezionali solo in ordine all' an debeatur (Sez. V, 17 febbraio 1999, n. 172).

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. Campania 25 agosto 1989, n. 16, il procedimento per la concessione del contributo in questione in favore dei soggetti già inclusi negli elenchi previsti dalla previdente normativa è stato radicalmente modificato con la conseguenza che gli atti prima adottati (accertamenti sanitari, inclusione negli elenchi ed altri) non possono valere ad ottenere una pronuncia che, in via immediata, obblighi l’Amministrazione ad erogare la somma di denaro richiesta, ma possono costituire elementi per non ritenere manifestamente infondata la richiesta degli interessati ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte di precise istanze dei possibili beneficiari (Sez. IV, 8 maggio 2003, n. 2432).


200502223

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2223

PROCESSO AMMINISTRATIVO

DECISIONE NEL MERITO IN SEDE DI GIUDIZIO CAUTELARE

L’art. 21, comma nono, L. 1034/1971, come modificato dall’art. 3 L. 205/2000, dispone che: in sede di decisione sulla domanda cautelare, il TAR, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e, ove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’art.26. Tale disposizione richiede un contraddittorio specifico sul punto della possibilità della immediata definizione nel merito di cause fissate solo ai fini cautelari, in via incidentale. Tale contraddittorio, per essere effettivo e porsi in linea con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, deve essere svolto con la consapevolezza che la decisione del Collegio potrà essere, oltre che cautelare, anche di immediata definizione nel merito, se ritenuta la maturità della causa ai fini della decisione. A causa della diversità della pretesa principale rispetto a quella incidentale cautelare, è necessario l’avviso ai difensori presenti della possibilità di immediata definizione nel merito. Ne deriva che del tutto superflua e non significativa è la mera comunicazione effettuata indistintamente per tutte le cause chiamate per la discussione della istanza cautelare e concernente la possibilità di immediata definizione nel merito, in quanto tale comunicazione assolve solo alla finalità di richiamare, in astratto, la normativa sulla possibile conversione del rito e delle fasi del giudizio (Sez. V, n. 612 del 17 febbraio 2004).

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

CESSIONE O CONFERIMENTO DI (RAMI DI) AZIENDA

Nel caso in cui la cessione o conferimento di (rami di) azienda intervenga prima della presentazione dell’offerta da parte del cessionario (o società destinataria del conferimento), i requisiti necessari per la partecipazione alla gara vanno verificati con riferimento alla impresa cessionaria o alla società destinataria del conferimento, in base al principio della continuità della gestione, in quanto l’acquisto di ramo di azienda, o del pari, il conferimento di azienda in società, avviene il più delle volte anche o proprio al fine di avvalersi dei requisiti appartenenti alla precedente titolare (CGARS, 14 aprile 1998, n. 225; Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1366). La presenza del suddetto principio di continuità nella gestione, a prescindere dalla generalità del principio per la intera materia degli appalti, e la medesima possibilità di recupero della iscrizione deve essere prevista dal bando di gara non potendo il seggio di gara riconoscere la sussistenza di un requisito non espressamente previsto dal bando. Inoltre, la volontà di avvalersi del requisito appartenente ad altra azienda nella cui titolarità il partecipante sia succeduto, determina l’onere di specificazione in tal senso nella presentazione della domanda o nella autodichiarazione relativa alla sussistenza o meno di tale requisito, specificazione che nella specie difettava.


200502222

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2222

Dà atto della rinuncia


200502221

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2221

REVOCAZIONE

ERRORE DI FATTO

Il ricorso ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 36 L.1034/1971, è consentito in caso di errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, che si ha quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso, il fatto non costituì un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare.

La revocazione, anche ordinaria, ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, perché ammissibile soltanto per i vizi previsti dalla legge; è ammesso soltanto nella ipotesi in cui vi sia (e prima ancora venga rappresentato e dedotto) contrasto tra due diverse rappresentazioni del medesimo oggetto, emergenti l’una dalla sentenza o dalla decisione del giudice, e l’altra dagli atti e documenti processuali. L’errore di fatto deve consistere in svista di carattere materiale, non giuridica, oggettivamente e immediatamente rilevabile; il fatto deve essere incontroverso; esso deve essere decisivo ai fini della erroneità della decisione, quale presupposto essenziale, anche se non unico, della decisione finale. L’errore di fatto deve consistere in un vizio di assunzione del fatto dissociato dal ragionamento seguito al giudice per giungere alla sua decisione; esso non può consistere in un preteso apprezzamento inesatto delle norme di legge o delle risultanze processuali, poiché in tali ipotesi si è in presenza soltanto di un errore di giudizio, e non di una falsa rappresentazione della realtà, denunciabile, nel rito civile, con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per vizio di motivazione (del ragionamento) o ai sensi dell’art.360 c.p.c., n. 3 per violazione di legge (per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.), mentre in caso di decisione del Consiglio di Stato, giudice di ultimo grado, privo di ulteriori rimedi


200502220

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2220

EDILIZIA

CONCESSIONE EDILIZIA

La L.R. Veneto n. 24/1985 che, indicando tra i fini della legge quello del recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, prevede che, prima di realizzare un nuovo annesso rustico, si devono recuperare le strutture edilizie esistenti, non può che riguardare immobili e costruzioni di proprietà (o quantomeno nella disponibilità, secondo il principio della titolarità della azienda e non necessariamente della proprietà sui beni aziendali) del richiedente.

Ai fini del rilascio di una concessione edilizia ad un’azienda agricola, allorché le N.T.A. al P.R.G. richiedano che determinate condizioni sussistano alla data di adozione della variante, l’azienda agricola non muta la propria identità pur in presenza di alienazione di parti del terreno aziendale (anche costruzioni), in quanto continua a costituire una unità aziendale, funzionale allo svolgimento della attività aziendale svolta, che non può essere ridotta a semplice coacervo di beni, né essere ritenuta azienda diversa da quella originaria.


200502219

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2219

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502218

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2218

Dà atto della rinuncia


200502217

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2217

Dichiara l’appello improcedibile 


200502216

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2216

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502215

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2215

Pronuncia in via interlocutoria


200502214

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2214

Pronuncia in via interlocutoria


200502213

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2213

Pronuncia in via interlocutoria


200502212

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2212

Pronuncia in via interlocutoria


200502211

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2211

Pronuncia in via interlocutoria


200502210

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2210

Pronuncia in via interlocutoria


200502209

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2209

Pronuncia in via interlocutoria


200502208

Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2208

Pronuncia in via interlocutoria


200502207

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2207

GIURISDIZIONE

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI

L’art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha ribadito la sussistenza della giurisdizione amministrativa di legittimità, in relazione alle procedure concorsuali per l’assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Tali procedure si caratterizzano per l’emanazione di provvedimenti autoritativi, incidenti su interessi legittimi, anche per quanto riguarda l’attribuzione di punteggi predeterminati per i titoli conseguiti dagli interessati.

COMUNE

Con l’entrata in vigore del testo unico sugli enti locali n. 267 del 2000 (che ha abrogato le precedenti leggi del settore, tra cui gran parte delle disposizioni della legge n. 142 del 1990), non sono tornate in vigore le norme già in precedenza abrogate, che, anzi, il testo unico ha formalmente abrogato.

INSEGNANTI

INCARICHI E SUPPLENZE

L’art. 4 e la tabella A della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2003, che hanno espressamente annoverato il Comune dell’Aquila tra quelli montani non ha invaso le competenze statali, previste dall’art. 117 Cost., poiché: a) la legge regionale ha classificato i Comuni, in coerenza con l’art. 27, comma 3, del testo unico, in un sistema per il quale non vanno di volta in volta accertate le caratteristiche dei Comuni (come disponeva la legge n. 991 del 1952), ma una volta per tutte rileva la classificazione regionale, con indubbia valorizzazione del principio di certezza delle relazioni giuridiche; b) la medesima legge non ha in alcun modo inciso sull’esercizio dei poteri ordinamentali ed organizzativi dello Stato relativi al servizio scolastico, poiché ha operato una qualificazione di uno degli elementi concorrenti per la sussistenza di un presupposto di fatto, rilevante per la verifica della concreta sussistenza del disagio, connesso alla attribuzione del punteggio in misura doppia.


200502206

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2206

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003; n. 8088/2003; n. 1697/2004);


200502205

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2205

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003; n. 8088/2003; n. 1697/2004);


200502204

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2204

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003; n. 8088/2003; n. 1697/2004);


200502203                    

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2203

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003; n. 8088/2003; n. 1697/2004);


200502202

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2202

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003; n. 8088/2003; n. 1697/2004);


200502201

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2201

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003; n. 8088/2003; n. 1697/2004);


200502200

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2200

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003; n. 8088/2003; n. 1697/2004);


200502199

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2199

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato si applicano anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003; n. 8088/2003; n. 1697/2004);


200502198

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2198

Il principio del divieto della reformatio in peius, per il quale il dipendente non può subire decurtazioni dello stipendio nel caso di passaggio ad altra qualifica o ad altra amministrazione, si riferisce al solo complesso degli emolumenti fissi di carattere generale e continuativo che spettano in ragione del suo status, mentre non rilevano i compensi di carattere eccezionale e temporaneo (Sez. IV, 18 dicembre 1986, Sez. V, 18 dicembre 1981, n. 713). Tale principio, a maggior ragione, neppure si applica quando il dipendente torni a prestare servizio presso l’Amministrazione di appartenenza, al termine della posizione fuori ruolo, poiché i benefici economici e giuridici spettanti in ragione di tale posizione non sono mantenuti al momento del ritorno all’Amministrazione di appartenenza (presso la quale il dipendente assume il medesimo status proprio dei colleghi aventi la medesima qualifica).


200502197

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2197

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA

Secondo i principi del Consiglio di Stato circa l’interpretazione dei bandi di gara che, nel settore degli appalti, prescrivono la produzione dei pregressi bilanci delle imprese partecipanti o degli atti riguardanti i requisiti minimi di capacità tecnico-economica: a) il bando deve univocamente indicare gli anni rispetto ai quali va prodotta la documentazione (Sez. IV, 14 marzo 1990, n. 182); b) affinché vi sia tale univoca indicazione, il bando può senz’altro richiamare i precedenti anni solari interi (Sez. VI, 28 ottobre 2002, n. 5898), ma può anche disporre diversamente, per tenere conto delle esigenze delle imprese di effettuare le relative operazioni, anche di contabilità (Sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 111).

In assenza di una espressa regola che fissi prescrizioni o requisiti, dal diritto comunitario emerge il principio della massima partecipazione delle imprese. In coerenza con tale principio, l’art. 14, alla lettera a) del comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 1995, consente di attribuire rilievo ai “principali servizi prestati”, senza però prescrivere che essi siano prestati a favore di più Amministrazioni.


200502196

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2196

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SILENZIO DELLA P.A.

La pretesa al più elevato trattamento economico ha consistenza di diritto soggettivo per cui deve escludersi la possibilità di avvalersi del rito speciale di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034/1971, quale introdotto dall’art. 2 della legge n. 205/2000 (Sez. VI, n. 2412 del 7 maggio 2003; n. 2534 del 13 maggio 2003; n. 4824 del 23 settembre 2002). La formazione del silenzio inadempimento quale delineata dall’art. 25, comma primo, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, e confermata sul piano processuale dal rito speciale di cui al richiamato art. 21-bis, non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, come nei casi in cui l’accertamento verta su pretese patrimoniale costitutive di diritti di credito in base a norme che regolano l’azione dell’Amministrazione. In tali ipotesi, invero, non è necessaria l’intermediazione di atti di iniziativa del privato (istanza, successivo atto di intimazione a provvedere con assegnazione del termine) onde costituire il presupposto per dare accesso al sindacato sulla condotta omissiva, potendo l’interessato in via immediata proporre l’azione di accertamento del diritto a contenuto economico ritenuto insoddisfatto. Tantomeno avvalendosi del rito speciale di cui all’art. 21 bis, può introdursi un’azione di accertamento nel merito dell’ an e del quantum del trattamento economico invocato, trattandosi di istituto processuale finalizzato all’accertamento in limine della violazione o meno da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere su una fattispecie determinata ed all’assegnazione - nel caso di riconosciuta illegittimità del comportamento omissivo - di un termine congruo per provvedere, con possibilità di nomina, ove perduri l’inerzia, di un commissario ad acta che garantisca l’effettività della decisione (Ad. Plen., n. 1 del 9 gennaio 2002).


200502195

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2195

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

ESCLUSIONE DALLA GARA

L’omessa sottoscrizione da parte della ditta partecipante alla procedura concorsuale dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 765/1996, non può essere causa di esclusione perché - in assenza di sanzione – tale omissione viene a configurare un mera irregolarità formale, del tutto ininfluente sugli interessi di rilievo pubblico dell’Amministrazione, inerenti alla garanzia della regolarità della gara, della par condicio dei concorrenti ed alla scelta della migliore offerta.


200502194

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2194

Pronuncia in via interlocutoria


200502193

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2193

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

I regolamenti, di regola, non hanno carattere immediatamente lesivo e pertanto possono essere impugnati solo contestualmente ad un atto successivo che ne faccia applicazione (Sez. VI, 663/2001). Inoltre, sebbene gli stessi possano contenere disposizioni potenzialmente incidenti su posizioni giuridiche di determinati soggetti, non per questo debbono essere immediatamente impugnati, occorrendo l’attualità della lesione prodotta; nel senso che la previsione regolamentare abbia avuto concreta attuazione incidendo direttamente ed attualmente sulla situazione soggettiva inibendo l’esercizio di una facoltà ovvero rendendola eccessivamente ed illogicamente gravosa (Sez. IV, 1927/2002).

ISTRUZIONE

ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)

L’art. 4, comma 11, della legge n. 124/1999 non prevedeva che per l’inserimento negli elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un periodo minimo di servizio ma nemmeno escludeva che un tale requisito potesse essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa. Anzi, il precedente comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124- richiamato anche per il personale assistenti tecnici e amministrativi-ATA - nel delegare al Ministero l’emanazione di un regolamento d’esecuzione per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee richiedeva l’adozione della procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il solo limite del rispetto dei criteri di cui ai successivi commi, che alcuna preclusione disponevano per l’eventuale introduzione di condizioni limitative nella formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi. Di modo che è illegittima la limitazione di cui all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n. 430 concernente la necessità del possesso del pregresso periodo di trenta giorni di servizio, afferendo la limitazione al potere discrezionale dell’amministrazione il cui legittimo esercizio era garantito dalla particolare gravosità del procedimento per l’adozione del regolamento che, facendo riferimento alla legge n. 400 del 1988, implicava il parere del Consiglio di Stato.


200502192

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2192

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

I regolamenti, di regola, non hanno carattere immediatamente lesivo e pertanto possono essere impugnati solo contestualmente ad un atto successivo che ne faccia applicazione (Sez. VI, 663/2001). Inoltre, sebbene gli stessi possano contenere disposizioni potenzialmente incidenti su posizioni giuridiche di determinati soggetti, non per questo debbono essere immediatamente impugnati, occorrendo l’attualità della lesione prodotta; nel senso che la previsione regolamentare abbia avuto concreta attuazione incidendo direttamente ed attualmente sulla situazione soggettiva inibendo l’esercizio di una facoltà ovvero rendendola eccessivamente ed illogicamente gravosa (Sez. IV, 1927/2002).

ISTRUZIONE

ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)

L’art. 4, comma 11, della legge n. 124/1999 non prevedeva che per l’inserimento negli elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un periodo minimo di servizio ma nemmeno escludeva che un tale requisito potesse essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa. Anzi, il precedente comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124- richiamato anche per il personale assistenti tecnici e amministrativi-ATA - nel delegare al Ministero l’emanazione di un regolamento d’esecuzione per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee richiedeva l’adozione della procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il solo limite del rispetto dei criteri di cui ai successivi commi, che alcuna preclusione disponevano per l’eventuale introduzione di condizioni limitative nella formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi. Di modo che è illegittima la limitazione di cui all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n. 430 concernente la necessità del possesso del pregresso periodo di trenta giorni di servizio, afferendo la limitazione al potere discrezionale dell’amministrazione il cui legittimo esercizio era garantito dalla particolare gravosità del procedimento per l’adozione del regolamento che, facendo riferimento alla legge n. 400 del 1988, implicava il parere del Consiglio di Stato.


200502191

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2191

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

I regolamenti, di regola, non hanno carattere immediatamente lesivo e pertanto possono essere impugnati solo contestualmente ad un atto successivo che ne faccia applicazione (Sez. VI, 663/2001). Inoltre, sebbene gli stessi possano contenere disposizioni potenzialmente incidenti su posizioni giuridiche di determinati soggetti, non per questo debbono essere immediatamente impugnati, occorrendo l’attualità della lesione prodotta; nel senso che la previsione regolamentare abbia avuto concreta attuazione incidendo direttamente ed attualmente sulla situazione soggettiva inibendo l’esercizio di una facoltà ovvero rendendola eccessivamente ed illogicamente gravosa (Sez. IV, 1927/2002).

ISTRUZIONE

ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)

L’art. 4, comma 11, della legge n. 124/1999 non prevedeva che per l’inserimento negli elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un periodo minimo di servizio ma nemmeno escludeva che un tale requisito potesse essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa. Anzi, il precedente comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124- richiamato anche per il personale assistenti tecnici e amministrativi-ATA - nel delegare al Ministero l’emanazione di un regolamento d’esecuzione per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee richiedeva l’adozione della procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il solo limite del rispetto dei criteri di cui ai successivi commi, che alcuna preclusione disponevano per l’eventuale introduzione di condizioni limitative nella formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi. Di modo che è illegittima la limitazione di cui all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n. 430 concernente la necessità del possesso del pregresso periodo di trenta giorni di servizio, afferendo la limitazione al potere discrezionale dell’amministrazione il cui legittimo esercizio era garantito dalla particolare gravosità del procedimento per l’adozione del regolamento che, facendo riferimento alla legge n. 400 del 1988, implicava il parere del Consiglio di Stato.


200502190

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2190

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

I regolamenti, di regola, non hanno carattere immediatamente lesivo e pertanto possono essere impugnati solo contestualmente ad un atto successivo che ne faccia applicazione (Sez. VI, 663/2001). Inoltre, sebbene gli stessi possano contenere disposizioni potenzialmente incidenti su posizioni giuridiche di determinati soggetti, non per questo debbono essere immediatamente impugnati, occorrendo l’attualità della lesione prodotta; nel senso che la previsione regolamentare abbia avuto concreta attuazione incidendo direttamente ed attualmente sulla situazione soggettiva inibendo l’esercizio di una facoltà ovvero rendendola eccessivamente ed illogicamente gravosa (Sez. IV, 1927/2002).

ISTRUZIONE

ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)

L’art. 4, comma 11, della legge n. 124/1999, non prevedeva che per l’inserimento negli elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un periodo minimo di servizio ma nemmeno escludeva che un tale requisito potesse essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa. Anzi, il precedente comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124- richiamato anche per il personale assistenti tecnici e amministrativi-ATA - nel delegare al Ministero l’emanazione di un regolamento d’esecuzione per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee richiedeva l’adozione della procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il solo limite del rispetto dei criteri di cui ai successivi commi, che alcuna preclusione disponevano per l’eventuale introduzione di condizioni limitative nella formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi. Di modo che è illegittima la limitazione di cui all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n. 430 concernente la necessità del possesso del pregresso periodo di trenta giorni di servizio, afferendo la limitazione al potere discrezionale dell’amministrazione il cui legittimo esercizio era garantito dalla particolare gravosità del procedimento per l’adozione del regolamento che, facendo riferimento alla legge n. 400 del 1988, implicava il parere del Consiglio di Stato.


200502189

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2189

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

I regolamenti, di regola, non hanno carattere immediatamente lesivo e pertanto possono essere impugnati solo contestualmente ad un atto successivo che ne faccia applicazione (Sez. VI, 663/2001). Inoltre, sebbene gli stessi possano contenere disposizioni potenzialmente incidenti su posizioni giuridiche di determinati soggetti, non per questo debbono essere immediatamente impugnati, occorrendo l’attualità della lesione prodotta; nel senso che la previsione regolamentare abbia avuto concreta attuazione incidendo direttamente ed attualmente sulla situazione soggettiva inibendo l’esercizio di una facoltà ovvero rendendola eccessivamente ed illogicamente gravosa (Sez. IV, 1927/2002).

ISTRUZIONE

ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)

L’art. 4, comma 11, della legge n. 124/1999, non prevedeva che per l’inserimento negli elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un periodo minimo di servizio ma nemmeno escludeva che un tale requisito potesse essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa. Anzi, il precedente comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 - richiamato anche per il personale ATA - nel delegare al Ministero l’emanazione di un regolamento d’esecuzione per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee richiedeva l’adozione della procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il solo limite del rispetto dei criteri di cui ai successivi commi, che alcuna preclusione disponevano per l’eventuale introduzione di condizioni limitative nella formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi. Di modo che è illegittima la limitazione di cui all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n. 430, concernente la necessità del possesso del pregresso periodo di trenta giorni di servizio, afferendo la limitazione al potere discrezionale dell’amministrazione il cui legittimo esercizio era garantito dalla particolare gravosità del procedimento per l’adozione del regolamento che, facendo riferimento alla legge n. 400 del 1988, implicava il parere del Consiglio di Stato.


200502188

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2188

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

E’ illegittimo il diniego di nulla osta paesaggistico che si limiti alla mera enunciazione di un ritenuto impatto negativo prodotto sul paesaggio da un piano di lottizzazione, senza indicare quali sono le specifiche ragioni che impediscono- nella sua discrezionale valutazione- l’armonizzazione del piano proposto con il contesto paesaggistico.


200502187

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2187

Motiva in fatto


200502186

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2186

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

LESIONI ED INFERMITA’

Ai sensi dell’art. 68 del d.P.R. 10.01.1957, n. 3, l’Amministrazione può, in corso di rapporto, “in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari”. E’, quindi, peculiare alla posizione di status del pubblico dipendente la possibilità di essere assoggetto alla verifica della permanenza del requisito dell’idoneità fisica all’impiego. Peraltro, l’Amministrazione, nel momento in cui si determina nel senso di disporre accertamenti in ordine all’idoneità al servizio del dipendente non gode di un’assoluta ed insindacabile discrezionalità, ma deve a ciò pervenire in base ad elementi che, anche se solo in via presuntiva e sintomatica, possano rendere necessaria detta verifica.


200502185

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2185

Pronuncia in via interlocutoria


200502184

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2184

Pronuncia in via interlocutoria


200502183

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2183

Dichiara l’interruzione del processo.


200502182

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2182

AMBIENTE

PARCHI E RISERVE NATURALI

Ai sensi dell’art. 8, primo comma, delle misure di salvaguardia prescritte dal d.P.R. 15 novembre 1993, che ha istituito il Parco nazionale del Pollino, ogni domanda volta alla modifica dello stato dei luoghi deve essere corredata da tutti gli ulteriori atti abilitativi e consultivi, prescritti dall’ordinamento di settore per la realizzazione delle opere. Con la conseguenza che l’Ente Parco può esercitare il proprio potere autorizzativo solo quando, dall’insieme dei medesimi atti abilitativi e consultivi, possano evincersi in dettaglio le caratteristiche concrete delle opere per le quali è chiesta la sua autorizzazione.


200502181

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2181

Dà atto della rinuncia


200502180

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2180

Dà atto della rinuncia


200502179

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2179

Dà atto della rinuncia


200502178

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2178

Dà atto della rinuncia


200502177

Sez. VI, 9 maggio 2005, n. 2177

Motiva in fatto


200502176

Sez. IV, 6 maggio 2005, n. 2176

Pronuncia in via interlocutoria


200502175

Sez. VI, 4 maggio 2005, n. 2175

GIURISDIZIONE

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI

La controversia relativa al trattamento retributivo di professori universitari che hanno svolto attività assistenziale presso un Policlinico gestito dall’Università o da un’Azienda Universitaria ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che, nel recepire le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, ha stabilito, al comma 4, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “in sede di giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. L’art. 3 dello stesso decreto legislativo ha disposto, al primo comma, che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato…e, al secondo comma, che “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

INSEGNANTI UNIVERSITARI

Legittimata passiva in ordine alla richieste retributive del personale docente universitario che presta servizio assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, tendenti ad ottenere l’equiparazione economica al personale sanitario del S.S.N., è soltanto l’Università, unica datrice di lavoro, in quanto la convenzione tra la stessa e la Regione attiene esclusivamente alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare tale equiparazione (Cons. St., n. 2098 del 18 aprile 2003 e n. 5809 del 13 novembre 2001). 


200502174

Sez. VI, 4 maggio 2005, n. 2174

GIURISDIZIONE

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI

La controversia relativa al trattamento retributivo di professori universitari che hanno svolto attività assistenziale presso un Policlinico gestito dall’Università o da un’Azienda Universitaria ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che, nel recepire le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, ha stabilito, al comma 4, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “in sede di giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. L’art. 3 dello stesso decreto legislativo ha disposto, al primo comma, che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato…e, al secondo comma, che “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

INSEGNANTI UNIVERSITARI

Legittimata passiva in ordine alla richieste retributive del personale docente universitario che presta servizio assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, tendenti ad ottenere l’equiparazione economica al personale sanitario del S.S.N., è soltanto l’Università, unica datrice di lavoro, in quanto la convenzione tra la stessa e la Regione attiene esclusivamente alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare tale equiparazione (Cons. St.,n. 2098 del 18 aprile 2003 e n. 5809 del 13 novembre 2001). 


200502173

Sez. VI, 4 maggio 2005, n. 2173

GIURISDIZIONE

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI

La controversia relativa al trattamento retributivo di professori universitari che hanno svolto attività assistenziale presso un Policlinico gestito dall’Università o da un’Azienda Universitaria ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che, nel recepire le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, ha stabilito, al comma 4, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “in sede di giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. L’art. 3 dello stesso decreto legislativo ha disposto, al primo comma, che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato…e, al secondo comma, che “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

INSEGNANTI UNIVERSITARI

Legittimata passiva in ordine alla richieste retributive del personale docente universitario che presta servizio assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, tendenti ad ottenere l’equiparazione economica al personale sanitario del S.S.N., è soltanto l’Università, unica datrice di lavoro, in quanto la convenzione tra la stessa e la Regione attiene esclusivamente alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare tale equiparazione (Cons. St., n. 2098 del 18 aprile 2003 e n. 5809 del 13 novembre 2001). 


200502172

Sez. VI, 4 maggio 2005, n. 2172

GIURISDIZIONE

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI

La controversia relativa al trattamento retributivo di professori universitari che hanno svolto attività assistenziale presso un Policlinico gestito dall’Università o da un’Azienda Universitaria ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che, nel recepire le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, ha stabilito, al comma 4, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “in sede di giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. L’art. 3 dello stesso decreto legislativo ha disposto, al primo comma, che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato…e, al secondo comma, che “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

INSEGNANTI UNIVERSITARI

Legittimata passiva in ordine alla richieste retributive del personale docente universitario che presta servizio assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, tendenti ad ottenere l’equiparazione economica al personale sanitario del S.S.N., è soltanto l’Università, unica datrice di lavoro, in quanto la convenzione tra la stessa e la Regione attiene esclusivamente alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare tale equiparazione (Cons. St., n. 2098 del 18 aprile 2003 e n. 5809 del 13 novembre 2001). 


200502171

Sez. VI, 4 maggio 2005, n. 2171

GIURISDIZIONE

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI

La controversia relativa al trattamento retributivo di professori universitari che hanno svolto attività assistenziale presso un Policlinico gestito dall’Università o da un’Azienda Universitaria ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che, nel recepire le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, ha stabilito, al comma 4, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “in sede di giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. L’art. 3 dello stesso decreto legislativo ha disposto, al primo comma, che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato…e, al secondo comma, che “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

INSEGNANTI UNIVERSITARI

Legittimata passiva in ordine alla richieste retributive del personale docente universitario che presta servizio assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, tendenti ad ottenere l’equiparazione economica al personale sanitario del S.S.N., è soltanto l’Università, unica datrice di lavoro, in quanto la convenzione tra la stessa e la Regione attiene esclusivamente alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare tale equiparazione (Cons. St. n. 2098 del 18 aprile 2003 e n. 5809 del 13 novembre 2001). 


200502170

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2170

Motiva in fatto


200502169

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2169

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA

Allorché il capitolato speciale preveda la dichiarazione di possedere i mezzi necessari alla prestazione del servizio, il termine “possedere“ non indica che la concorrente deve essere proprietaria degli automezzi, dovendosi necessariamente tenere conto, sia della genericità dell’espressione, sia di un contesto giurisprudenziale, interno e comunitario, nel quale è pacificamente ammesso avvalersi, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, delle capacità economiche e tecniche di altri soggetti, in virtù di rapporti della più varia natura intercorrenti tra gli interessati, che delle necessarie risorse determinino la disponibilità. Tale indirizzo ha recentemente avuto autorevole conferma in sede di adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31 marzo 2004 n. 18, relativa al coordinamento delle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (art. 47, paragrafo 2) secondo cui un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi ultimi.


200502168

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2168

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

Non è necessario impugnare l’atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale.

Sebbene la giurisprudenza abbia da tempo ammesso la immediata impugnabilità degli atti preparatori immediatamente lesivi, allo scopo di garantire un’immediata tutela giurisdizionale, anche cautelare, mediante ammissione con riserva a gare, esami e concorsi, tuttavia tale possibilità di immediata impugnazione dell’atto lesivo non si deve tradurre in un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto finale. Infatti, da un lato, l’anticipazione della tutela di impugnazione costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati, ma non una deroga alla regola generale secondo cui va impugnato l’atto finale e conclusivo del procedimento; dall’altro lato, la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio, non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile. Ancora, militano a favore di tale soluzione le esigenze di tutela dei controinteressati, che, di solito, non sono individuabili in relazione all’atto preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale, sicché l’impugnazione dell’atto preparatorio non sarebbe notificata ad alcun controinteressato.


200502166

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2166

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502165

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2165

REVOCAZIONE

ERRORE DI FATTO

Di errore di fatto si può parlare se risulta dagli atti una circostanza che il giudice ha negato o se è possibile escludere in base agli atti altra circostanza che il giudice ha affermato.


200502164

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2164

APPELLO

NUOVE ECCEZIONI

E’ inammissibile l’eccezione di prescrizione avanzata per la prima volta in appello dall’Amministrazione debitrice (Ad. Plen., 29 dicembre 2004, n. 14).

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

La facoltà dell’Amministrazione di rinnovare il provvedimento annullato in sede giurisdizionale può essere esercitata se a tale esercizio si accompagna l’eliminazione del vizio riscontrato con il giudicato.


200502163

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2163

Motiva in fatto


200502162

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2162

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SERVIZIO TRASPORTO MALATI

Ai sensi della legge regionale Liguria 29 maggio 1996 n. 24, per trasporto sanitario degli infermi e degli infortunati, soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco, deve intendersi quello effettuato con ambulanza. Pertanto è legittimo un appalto di una ASL della Regione, aggiudicato ad imprese non in possesso della suddetta autorizzazione, relativo ad un servizio concernenti malati con l’impiego di una comune autovettura per il trasporto di persona, che, benché inferma, può spostarsi su mezzi privi di particolari attrezzature sanitarie.


200502161

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2161

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE

In materia di contratti della p.a., il potere di negare l’approvazione dell’aggiudicazione può trovare fondamento in specifiche ragioni di pubblico interesse e non trova ostacoli nell’esistenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva o provvisoria. E’ stato quindi ritenuto illegittimo l’atto di revoca dell’aggiudicazione di un appalto di lavori che sia motivato in base alla semplice esigenza di ripristino della legalità e non alla sussistenza di un interesse pubblico, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto diritto dell’aggiudicatario nei confronti dell’amministrazione (Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6365; Sez. VI, 19 agosto 2003, n. 4671; Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3462).

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

COMMISSIONE DI GARA

L’amministrazione, che abbia demandato ad una commissione tecnica l’esame delle offerte nell’ambito di una gara per l’affidamento di una fornitura, può svolgere un controllo di legittimità dell’operato della detta commissione, ed eventualmente annullare il procedimento o una parte di esso, quando ravvisi violazioni della lex specialis. In tal caso le operazioni debbono essere rinnovate ad opera della commissione, cui l’Amministrazione, con provvedimento di autolimitazione delle proprie potestà, ha rimesso la valutazione tecnica delle offerte.


200502160

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2160

COMUNE

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

In materia di scioglimento del consiglio comunale, l’art. 143 del Testo Unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 26, conferisce un potere, ampio ed altamente discrezionale, giustificato dal pericolo di infiltrazioni mafiose, che non necessita dell’accertamento di quei presupposti di fatto che per essere provati in modo certo e conclusivo della responsabilità dei singoli amministratori richiedono lo svolgimento di procedimenti giurisdizionali o assimilati.

I presupposti per l’esercizio del potere di scioglimento del consiglio comunale devono essere valutati non con riguardo ai singoli episodi e vicende amministrative, che considerati singolarmente possono non essere indicativi del collegamento o condizionamento con organizzazioni della malavita organizzata, ma nel loro insieme e per la idoneità ad esprimere un reale pericolo di infiltrazione mafiosa nelle Amministrazioni locali. Tale valutazione deve essere preventiva ed anteriore rispetto allo sviluppo giudiziario o in sede di adozione di misure di prevenzione delle vicende prese in considerazione e, pertanto, non può essere condizionata né dall’esito in concreto di tali accertamenti, né dallo svolgimento delle procedure in contraddittorio e con piene garanzia di difesa che sono proprie delle procedure di accertamento di specifiche responsabilità nei confronti dei singoli.

La funzione che la norma attributiva del potere di scioglimento del consiglio comunale è chiamata ad assolvere è di prevenzione generica e diretta ad evitare il pericolo di infiltrazioni mafiose per garantire, da un lato, lo svolgimento dell’azione amministrativa nel rispetto dei principi costituzionali, di imparzialità ed efficienza, e dall’altro di assicurare che la composizione degli organi elettivi degli enti locali non sia inquinata dall’influenza delle organizzazioni della criminalità organizzata. Da ciò consegue che la valutazione dei presupposti cui è ancorata l’attivazione del potere di scioglimento degli organi degli enti locali è limitata alla considerazione degli elementi di informazione disponibili in questa fase, lo si ribadisce preventiva e disgiunta da accertamenti di diverso genere, e non può che essere affidata ad un giudizio di tipo probabilistico e prognostico di sufficienza degli elementi raccolti secondo criteri di comune esperienza.


200502159

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2159

REVOCAZIONE

ERRORE DI FATTO

L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione di una sentenza può consistere anche in una omissione di pronuncia, purché l’omissione sia identificabile dalla motivazione (Sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5292; CGARS 2 maggio 2003, n. 178; Sez. VI, 21 marzo 2000, n. 1545).


200502158

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2158

Dichiara inammissibile il ricorso per opposizione di terzo


200502157

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2157

Motiva in fatto


200502156

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2156

Pronuncia in via interlocutoria


200502155

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2155

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

INCARICHI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

Non è illegittimo il provvedimento di una AUSL che, per il conferimento degli incarichi di continuità assistenziale, tiene conto del possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. 8 agosto 1991 n. 256, di attuazione della direttiva 86/457 CEE, dando così applicazione all’accordo regionale con i sindacati maggiormente rappresentativi di cui al d.P.R. n. 484 del 1996, che prevedeva una riserva di posti del 40% per gli aspiranti in possesso del titolo. L’art. 3 comma 6, del d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, istituisce una ragione preferenziale nel conferimento degli incarichi di continuità assistenziale attraverso la previsione di una riserva in percentuale sul numero dei posti disponibili, la cui fruizione è collegata soltanto al possesso dell’attestato di formazione in medicina generale o del titolo equipollente. La formazione della graduatoria regionale, e l’impossibilità di utilizzare, a quel fine, l’attestato non conseguito nel termine del 31 dicembre, è vicenda che rimane estranea al diverso beneficio rappresentato dalla riserva, poiché non è possibile individuare alcun elemento né logico, né testuale, che stabilisca il collegamento tra le due diverse situazioni.


200502154

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2154

Dà atto della rinuncia


200502153

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2153

GIURISDIZIONE

SERVIZI PUBBLICI

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui il concessionario del servizio di illuminazione perpetua chieda l’accertamento del diritto al risarcimento del danno subito a causa di alcuni comportamenti dell’Amministrazione ritenuti lesivi, quali il mancato adeguamento dei canoni di utenza per alcuni periodi, la mancata presa in consegna del servizio alla scadenza del contratto, nonché il diritto al rimborso degli oneri sostenuti per opere realizzate in eccedenza. Un oggetto siffatto avrebbe potuto rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per effetto del vecchio testo dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, che contemplava l’intero blocco della materia “servizi pubblici”, ma non alla stregua della sopravvenienza normativa, con efficacia retroattiva, derivante dalla sentenza “manipolativa” della Corte costituzionale n. 204 del 2004.


200502152

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2152

Pronuncia in via interlocutoria


200502151

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2151

Motiva in fatto


200502150

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2150

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

L’art. 26 del d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, prescrive al sindaco di acquisire, per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di giornali e periodici, il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei rivenditori. L’espressione testuale “sentite le organizzazioni ..” denota l’obbligo di richiedere il parere, ma sancisce la potestà di provvedere in modo diverso.


200502149

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2149

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ORGANO

L’annullamento della nomina di un organo non travolge la generalità degli atti da questo compiuti, ma è motivo di invalidità dei medesimi da far valere con rituale ricorso (Ad. Plen. n. 4 del 1992; Sez. V, 23 febbrario 2001 n. 1045).

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

L’art. 3 comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, stabilisce la permanenza in carica dei direttori amministrativi delle ASL fino a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale. La loro permanenza nell’incarico non è esclusa a priori dalla legge, come effetto necessario dell’allontanamento del direttore che lo ha nominato, ben potendo verificarsi che l’intuitus personae sussista anche presso il nuovo direttore.


200502148

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2148

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ORGANO

L’annullamento della nomina di un organo non travolge la generalità degli atti da questo compiuti, ma è motivo di invalidità dei medesimi da far valere con rituale ricorso (Ad. Plen. n. 4 del 1992; Sez. V, 23 febbraio 2001 n. 1045).

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

L’art. 3 comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, stabilisce la permanenza in carica dei direttori amministrativi delle ASL fino a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale. La loro permanenza nell’incarico non è esclusa a priori dalla legge, come effetto necessario dell’allontanamento del direttore che lo ha nominato, ben potendo verificarsi che l’intuitus personae sussista anche presso il nuovo direttore.


200502147

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2147

DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

PERSONALE NON MEDICO

L’art. 74, ultimo comma, dell’Accordo nazionale unico per il personale ospedaliero 17 febbraio 1979, dettando una “norma particolare di primo inquadramento per alcune qualifiche di personale non medico”, prevede il passaggio all’VIII livello per il personale con qualifica di collaboratore direttivo alla data al 1° marzo 1978, al compimento di un triennio dal conseguimento della detta qualifica (di collaboratore direttivo). Tale disposizione non può essere interpretata come regolatrice della carriera direttiva del personale ospedaliero non medico, nel senso di prevedere a regime la progressione alla qualifica superiore al termine di un triennio di permanenza nella qualifica iniziale, dovendosi considerare il carattere particolare, puntuale ed eccezionale di tutte le disposizioni enunciate dall’art. 74 dell’Accordo;


200502146

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2146

Motiva in fatto


200502145

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2145

Dichiara l’appello improcedibile


200502144

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2144

Dichiara l’appello improcedibile


200502142

Sez. V, 4 maggio 2005, n. 2142

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AGEVOLAZIONI IN GENERE

RICOSTRUZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI

Il contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980/1981, disciplinato dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, non spetta a chi non è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su immobili al momento del sisma.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La comunicazione dell’avvio del procedimento è superflua nel caso in cui l’adozione del provvedimento finale è doverosa e vincolata, ovvero quando i presupposti fattuali risultano assolutamente incontestati dalle parti, quando il quadro normativo non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili, oppure se l’eventuale annullamento del provvedimento per accertata violazione dell’obbligo formale di comunicazione non priva l’Amministrazione del potere o addirittura del dovere di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (Cons. St., 15 novembre 2004, n. 7405).

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

MOTIVAZIONE

Non occorre una specifica motivazione dell’interesse pubblico nell’atto di annullamento di ufficio ogni qualvolta dall’atto ritenuto illegittimo derivi un esborso sine titulo di denaro pubblico, con danno per l’Amministrazione e vantaggio ingiustificato per il soggetto contemplato dall’atto da annullare (Sez. V, 13 giugno 2003 n. 3356; Sez. VI, 4 aprile 2003 n. 1748; Sez. V, 22 ottobre 2004 n. 6956).

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AGEVOLAZIONI IN GENERE

RICOSTRUZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI

Nel procedimento di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980/1981, il sindaco, nella qualità di organo che concretamente adotta l’atto, e ne sopporta la responsabilità, può dissentire rispetto al parere della commissione di cui all’art. 14 della legge, in merito alla sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto richieste dalla legge per l’ammissione alla sovvenzione.


200502141

Sez. IV, 4 maggio 2005, n. 2141

MILITARI

UFFICIALI-AVANZAMENTO

L’ampia discrezionalità attribuita dalla L. 12 dicembre 1955, n. 1137, alla Commissione Superiore per l’avanzamento a scelta degli ufficiali non esclude il sindacato da parte del giudice amministrativo, oltre che sulla assoluta inadeguatezza del punteggio attribuito ad un candidato, che emerga ictu oculi dall’esame della documentazione caratteristica, anche sulla coerenza generale, in rapporto ad oggettivi elementi di giudizio, del metro valutativo in concreto utilizzato per un ufficiale alla luce delle valutazioni contestualmente espresse nei confronti degli altri scrutinati nel medesimo quadro di avanzamento. Il giudice amministrativo può, infatti, verificare se l’Amministrazione abbia o meno applicato criteri di valutazione omogenei tra i candidati e può conseguentemente prendere in esame la posizione degli ufficiali contestualmente apprezzati, non già per porre in essere una comparazione (incompatibile con il sistema di avanzamento a scelta), ma al solo fine di ricercare la coerenza delle valutazioni nello stesso tempo compiute.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

PROVA

Se è vero che anche nel giudizio amministrativo vige la regola generale, secondo cui “onus probandi incumbit ei qui dicit” e cioè che è compito del ricorrente di provare l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento gravato ovvero l’esistenza degli elementi idonei a dimostrare la fondatezza delle censure appuntate nei confronti del provvedimento impugnato ovvero ancora di fornire al giudice perlomeno un principio di prova circa la pretesa fatta valere in giudizio, è altresì vero non solo che la valutazione delle prove è soggetta al potere discrezionale del giudice, per quanto - in particolare - sull’Amministrazione, che è parte necessaria del giudizio amministrativo, incombe un onere di cooperazione leale e fattivo col giudice in ordine all’acquisizione del materiale probatorio in suo possesso o da essa facilmente acquisibile. Pertanto, il comportamento processuale dell’Amministrazione, che, sottraendosi al predetto onere di cooperazione, omette ingiustificatamente di depositare gli atti che da questi le sono stati espressamente richiesti ai fini della decisione della causa, è valutabile, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove tali conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa (Sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 476; 21 maggio 2001, n. 2784; Sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1619).


200502140

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2140

PROCESSO AMMINISTRATIVO

NOTIFICAZIONE

L’inammissibilità o irricevibilità del ricorso giurisdizionale per errori imputabili agli organi pubblici che procedono alla notificazione non possono riflettersi in danno del ricorrente, né incidere sul suo diritto alla tutela giurisdizionale, che va quindi salvaguardato attraverso l’esercizio da parte del giudice del potere di rimessione in termini (Ad. Plen. n. 1/01 e 11/97; Sez. V, n. 306/82 e n. 64/94; Corte cost. n. 477/2002).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Trattandosi di giudizio con pluralità di parti, è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dello stesso, la notificazione nei termini di legge ad una sola parte del giudizio, salva la successiva e necessaria integrazione del contraddittorio (Sez. IV, 23 settembre 1998, n. 1194).

TERMINI

In tema di computo del termine, il computo segue il calendario gregoriano ed opera ex nominatione dierum. Pertanto, giorni, mesi ed anni si calcolano per intero e non a frazioni e si passa dalla data iniziale a quella corrispondente del mese o dell’anno successivo e il principio, anche se non esplicitamente affermato, si applica anche al termine ad anno.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

Nel sistema normativo di cui alla legge n. 2359/1865 si è sempre ritenuta legittima la proroga del termine per il compimento dei lavori quando fosse scaduto quello iniziale, purché tempestivamente pronunciata (Cass. 7/11/88 n. 6004), ma in ogni caso è stato ritenuto che il tardivo esercizio della facoltà di proroga determini l’illegittimità sia del relativo provvedimento sia del decreto di esproprio (Sez. IV, 10 dicembre 1991, n. 1078). Ne consegue, una volta spirato il termine finale per l’espropriazione, l’irrilevanza della esiguità dello spazio temporale intercorrente al fine della rinnovazione degli atti, discendendo ex lege le conseguenze dell’intervenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

RISARCIMENTO DEL DANNO

REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La reintegrazione in forma specifica deve essere intesa come istituto speciale del diritto processuale amministrativo e che i suoi limiti di applicazione coincidano con quelli di speciale rilevanza dell’interesse pubblico (Sez. IV, n. 3169/2001). Ciò perlomeno nei casi in cui l’accoglimento della domanda di reintegrazione comporterebbe la distruzione di un’opera pubblica di rilevante importanza e di ingente valore economico. Che la reintegrazione in forma specifica sia uno strumento subordinato a limiti e condizioni attuative è dimostrato dal fatto che ai sensi dell’art. 35 il giudice dispone anche attraverso la reintegrazione in forma specifica il risarcimento del danno ingiusto. La reintegrazione, dunque, è solo una delle possibili forme di risarcimento e in tale ottica la domanda risarcitoria in forma specifica avanzata dalle ricorrenti di I grado non vale ad escluderne la operabilità anche ai fini del risarcimento per equivalente (Sez. VI, n. 3338/2002). Tale interpretazione, nel silenzio del Legislatore, è l’unica compatibile col valore del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., anche nella logica del bilanciamento con l’art. 42 Cost.; essa rinviene nella specialità pubblicistica dell’istituto regolato dall’art. 35 un limite necessario alle aspirazioni del proprietario, che viene così inevitabilmente spogliato del suo bene.


200502139

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2139

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Deve essere esclusa la natura giurisdizionale delle specifiche funzioni decisorie attribuite alla Commissione censuaria centrale, in materia di rideterminazione degli estimi catastali, dall'art. 2, comma 1-ter , del D.L. n. 16 del 1993. Come si evince dal disposto dell'art. 2 della legge di conversione n. 75 del 1993, le decisioni definitive assunte dalle Commissioni censuarie - rispettivamente provinciali e centrale, sui ricorsi proposti dai Comuni interessati, ovvero dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, ai sensi del comma primo bis e primo ter dell'art. 2 del ricordato decreto del 1993, costituiscono mero presupposto per l'emanazione di un decreto legislativo determinativo delle nuove tariffe e rendite, in conformità alle suddette decisioni definitive. 


200502138

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2138

REVOCAZIONE

RICORSO IN CASSAZIONE EX ART. 111 U.C. COST

L’art. 398, comma quarto, cod. proc. civ , nel testo ora vigente per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 353 del 1990, prevede che la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta. La novella da un lato consente in linea generale il contemporaneo svolgimento dei due diversi giudizi; dall’altro, rimette al giudice della revocazione – alla stregua di una delibazione sommaria circa la non manifesta infondatezza dei motivi revocatori proposti – quale unica alternativa alla contemporanea pendenza quella di sospendere su istanza di parte il giudizio di cassazione già pendente. In nessun caso, invece, è prevista la sospensione del giudizio di revocazione, la cui definizione – secondo le norme di rito – deve precedere la decisione sul ricorso per cassazione (Cass. civ. I Sez. 4 giugno 1998 n. 5480).

La mera pendenza avanti alla Cassazione di un ricorso ex art. 111 u.c. Cost. volto all’impugnazione per motivi di giurisdizione della decisione del Consiglio di Stato in ipotesi revocanda, non integra di per sè una situazione assimilabile a quella divisata dall’art. 295 cod. proc. civ. il quale impone la sospensione necessaria del processo nel caso in cui avanti ad altro giudice penda una controversia pregiudiziale. In effetti, secondo logica, che il giudice amministrativo abbia giurisdizione sulla controversia originaria (o su frazioni di essa) è questione che potrebbe sorgere concretamente solo dopo un positivo esito della fase rescindente e quindi solo al momento in cui si dovesse revocare la sentenza impugnata per passare poi in rescissorio ad un nuovo giudizio di merito.

REVOCAZIONE

ERRORE DI FATTO

L’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, essere decisivo, non cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato e, secondo principi consolidati in giurisprudenza, presentare i caratteri della immediata evidenza e della obiettività. Ciò comporta la pacifica l’inammissibilità del rimedio revocatorio in relazione ad errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi (Cass., Sez. lav., 1 marzo 2001, n. 2969). In sostanza l’errore revocatorio ben può consistere nel travisamento, da parte del giudice, del contenuto materiale degli atti processuali, come nel processo amministrativo prima si negava (ad es. Sez. VI nn. 518 del 1990 e 965 del 1992) ed ora invece si ammette a partire da Ad. plen. n. 3 del 1997: ma tale contenuto, per fondare la revocazione, deve essere incontestabile (Ad. plen. n. 3 citata) essendo infatti evidente, per contro, che sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti (Sez. IV,2 marzo 2001 n. 1159) o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (Sez. V, 24 ottobre 2001 n. 5600).


200502137

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2137

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

LEGGE 241/1990 IN GENERALE

La legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo legge generale ‘sul procedimento’ e non ‘del procedimento’ non implica l’applicazione della sua propria disciplina ai procedimenti speciali o già normati, ma orienta all’applicazione analogica di una disciplina specifica, con la conseguenza che essa non trova applicazione proprio laddove la specifica normativa di settore già prevede forme sufficienti di garanzie di partecipazione” (Sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4813; nonché nello stesso senso Sez. IV, 23 novembre 2000, n. 6237; Sez. IV, 2 febbraio 1998, n. 147).

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La circostanza che il procedimento di autorizzazione degli elettrodotti non preveda la pubblicità mediante comunicazione personale ai sensi della legge n. 241/1990 non determina alcuna diminuzione delle garanzie dei soggetti incisi dalla potestà ablatoria dell’amministrazione, dal momento che la diversità tra le due discipline è funzionale alla diversa portata delle disposizioni, delle quali l’una è diretta a disciplinare il particolare tipo di procedimento preordinato alla realizzazione degli elettrodotti, l’altra a regolamentare il procedimento amministrativo nella sua generalità (Sez. IV, 11 aprile 2001, n. 2194).

L’art. 8, comma 3, della L. n. 241 del 1990 - secondo cui qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima - è una norma di chiusura dell’ordinamento che, in presenza di ipotesi marginali di procedimenti di massa, ove sussista un pericolo concreto di pregiudizio dell’interesse pubblico, rende possibile lo svolgimento sollecito del procedimento indipendentemente dalla comunicazione personale con applicazione soggetta al controllo giurisdizionale (Ad. Plen., 15 settembre 1999, n. 14).

AMBIENTE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Poiché il concetto di valutazione di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno penetrante, si tratta di stabilire se le alterazioni conseguenti alla loro realizzazione possano ritenersi ‘accettabili’ alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera. In siffatta prospettiva gli organi amministrativi preposti al procedimento di V.I.A. hanno il potere di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell’opera progettata (Sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1).

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Per potersi censurare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il soggetto che si ritenga non essere stato avvisato personalmente deve comunque provare che ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni connotate dalla ragionevole possibilità di avere un ‘incidenza causale nel provvedimento terminale (Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6383; Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823).

OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA

Il decreto di occupazione d’urgenza non necessita di comunicazione in quanto fase meramente attuativa dei provvedimenti presupposti (Ad. Plen., n. 14 del 1999).

AMBIENTE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

La legge quadro n. 109 del 1994 ha individuato, all’art. 16, tre livelli di progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva. Il progetto preliminare deve illustrare, fra le altre, le ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili con riferimento ai profili ambientali e che tale fase di selezione e valutazione preliminare dei parametri ambientali va poi analiticamente specificata secondo le norme tecniche che disciplinano la materia, nello studio di impatto ambientale di cui tra l’altro il progetto definitivo consiste”. Sulla base delle indagini e degli studi redatti nelle fasi precedenti verrà quindi redatto il progetto esecutivo (Sez. V, 5 settembre 2003, n. 4970). Il progetto definitivo non è mutabile nella sua sostanziale struttura ad opera di quello esecutivo (salve, naturalmente, le eventuali puntualizzazioni dell’opera, cui è specificamente finalizzato il progetto esecutivo medesimo) sì che nella fase successiva non saranno introducibili mutamenti della localizzazione dell’opera” (Sez. V, n. 4970/2003, Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5301). Mentre il progetto preliminare offre un quadro generale, anche sotto il profilo ambientale, della possibile struttura dell’opera, con la progettazione definitiva si raggiunge, anche sotto il profilo dell’impatto ambientale, la determinazione ultima dell’opera medesima ed in modo particolare della sua localizzazione. E’ in sede di progettazione definitiva, infatti, che occorre predisporre lo Studio di Impatto Ambientale. Per le opere pubbliche sottoposte a v.i.a., infatti, vi è un rapporto di stretta correlazione fra il procedimento di v.i.a. e l’autorizzazione dell’opera che ne determina la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza. La positiva valutazione di impatto ambientale, infatti, non può che precedere l’approvazione del progetto definitivo, venendosi essa a configurare quale elemento dell’istruttoria volta a quella individuazione compiuta dei lavori da realizzare, nella quale si risolve in definitiva, il progetto definitivo (Sez. V, n. 4970/2003).

ELETTRODOTTI

Ai fini della realizzazione di impianti elettrici secondo la speciale procedura prevista dal T.U. sugli impianti elettrici posto con il r.d. n. 1775 del 1933, l’Amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare negli atti del procedimento tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede di localizzazione delle aree espropriande, ma è tenuta ad effettuare una comparazione soltanto quando siano state suggerite dagli interessati soluzioni alternative, in sede di approvazione del progetto di cui all’art. 112 del citato T.U..

La maggiore idoneità di un progetto di elettrodotto, rispetto alla soluzione prescelta dall’Enel, non può formare oggetto di censure in sede di giudizio di legittimità, dato che una tale scelta si rapporta all’esplicazione di potestà tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo in ipotesi di manifesta irrazionalità.

In base al disposto degli artt. 87 e 88 del d.p.r. 616 del 1977, gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche, in quanto realizzate dall’Enel, che opera come organismo pubblico per il perseguimento di interessi generali, e non necessitano di variante urbanistica potendo i progetti di elettrodotto essere eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia intervenuta l’intesa con la Regione.

Il nulla osta antisismico ex lege n. 64 del 1974, non essendo richiesto anteriormente all’autorizzazione regionale, non costituisce requisito di legittimità dell’autorizzazione stessa (Sez. IV, 6 agosto 1997, n. 875).

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il giudizio risarcitorio postula il superamento dei principi processuali classici modellati sullo schema del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo: al privato, cioè, non basta la deduzione, in base al principio dispositivo con metodo acquisitivo, dell’illegittimità dell’atto, essendo necessaria, in base al principio dispositivo, la dimostrazione, ex artt. 2697 c.c. e 115, 1° comma, c.p.c., degli elementi che consentano di concludere in senso a lui favorevole il giudizio sulla spettanza del risarcimento, e, cioè, occorre la prova del danno, nella sua esistenza e nel suo ammontare (secondo le regole di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall’art. 2056 c.c.).


200502136

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2136

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

LEGGE 241/1990 IN GENERALE

La legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo legge generale ‘sul procedimento’ e non ‘del procedimento’ non implica l’applicazione della sua propria disciplina ai procedimenti speciali o già normati, ma orienta all’applicazione analogica di una disciplina specifica, con la conseguenza che essa non trova applicazione proprio laddove la specifica normativa di settore già prevede forme sufficienti di garanzie di partecipazione” (Sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4813; nonché nello stesso senso Sez. IV, 23 novembre 2000, n. 6237; Sez. IV, 2 febbraio 1998, n. 147).

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La circostanza che il procedimento di autorizzazione degli elettrodotti non preveda la pubblicità mediante comunicazione personale ai sensi della legge n. 241/1990 non determina alcuna diminuzione delle garanzie dei soggetti incisi dalla potestà ablatoria dell’amministrazione, dal momento che la diversità tra le due discipline è funzionale alla diversa portata delle disposizioni, delle quali l’una è diretta a disciplinare il particolare tipo di procedimento preordinato alla realizzazione degli elettrodotti, l’altra a regolamentare il procedimento amministrativo nella sua generalità (Sez. IV, 11 aprile 2001, n. 2194).

L’art. 8, comma 3, della L. n. 241 del 1990, - secondo cui qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima - è una norma di chiusura dell’ordinamento che, in presenza di ipotesi marginali di procedimenti di massa, ove sussista un pericolo concreto di pregiudizio dell’interesse pubblico, rende possibile lo svolgimento sollecito del procedimento indipendentemente dalla comunicazione personale con applicazione soggetta al controllo giurisdizionale (Ad. Plen., 15 settembre 1999, n. 14).

AMBIENTE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Poiché il concetto di valutazione di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno penetrante, si tratta di stabilire se le alterazioni conseguenti alla loro realizzazione possano ritenersi ‘accettabili’ alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera. In siffatta prospettiva gli organi amministrativi preposti al procedimento di V.I.A. hanno il potere di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell’opera progettata (Sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1).

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Per potersi censurare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il soggetto che si ritenga non essere stato avvisato personalmente deve comunque provare che ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni connotate dalla ragionevole possibilità di avere un ‘incidenza causale nel provvedimento terminale (Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6383; Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823).

OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA

Il decreto di occupazione d’urgenza non necessita di comunicazione in quanto fase meramente attuativa dei provvedimenti presupposti (Ad. Plen., n. 14 del 1999).

AMBIENTE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

La legge quadro n. 109 del 1994 ha individuato, all’art. 16, tre livelli di progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva. Il progetto preliminare deve illustrare, fra le altre, le ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili con riferimento ai profili ambientali e che tale fase di selezione e valutazione preliminare dei parametri ambientali va poi analiticamente specificata secondo le norme tecniche che disciplinano la materia, nello studio di impatto ambientale di cui tra l’altro il progetto definitivo consiste”. Sulla base delle indagini e degli studi redatti nelle fasi precedenti verrà quindi redatto il progetto esecutivo (Sez. V, 5 settembre 2003, n. 4970). Il progetto definitivo non è mutabile nella sua sostanziale struttura ad opera di quello esecutivo (salve, naturalmente, le eventuali puntualizzazioni dell’opera, cui è specificamente finalizzato il progetto esecutivo medesimo) sì che nella fase successiva non saranno introducibili mutamenti della localizzazione dell’opera” (Sez. V, n. 4970/2003, Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5301). Mentre il progetto preliminare offre un quadro generale, anche sotto il profilo ambientale, della possibile struttura dell’opera, con la progettazione definitiva si raggiunge, anche sotto il profilo dell’impatto ambientale, la determinazione ultima dell’opera medesima ed in modo particolare della sua localizzazione. E’ in sede di progettazione definitiva, infatti, che occorre predisporre lo Studio di Impatto Ambientale. Per le opere pubbliche sottoposte a v.i.a., infatti, vi è un rapporto di stretta correlazione fra il procedimento di v.i.a. e l’autorizzazione dell’opera che ne determina la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza. La positiva valutazione di impatto ambientale, infatti, non può che precedere l’approvazione del progetto definitivo, venendosi essa a configurare quale elemento dell’istruttoria volta a quella individuazione compiuta dei lavori da realizzare, nella quale si risolve in definitiva, il progetto definitivo (Sez. V, n. 4970/2003, cit.).

ELETTRODOTTI

Ai fini della realizzazione di impianti elettrici secondo la speciale procedura prevista dal T.U. sugli impianti elettrici posto con il r.d. n. 1775 del 1933, l’Amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare negli atti del procedimento tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede di localizzazione delle aree espropriande, ma è tenuta ad effettuare una comparazione soltanto quando siano state suggerite dagli interessati soluzioni alternative, in sede di approvazione del progetto di cui all’art. 112 del citato T.U..

La maggiore idoneità di un progetto di elettrodotto, rispetto alla soluzione prescelta dall’Enel, non può formare oggetto di censure in sede di giudizio di legittimità, dato che una tale scelta si rapporta all’esplicazione di potestà tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo in ipotesi di manifesta irrazionalità.

In base al disposto degli artt. 87 e 88 del d.p.r. 616 del 1977, gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche, in quanto realizzate dall’Enel, che opera come organismo pubblico per il perseguimento di interessi generali, e non necessitano di variante urbanistica potendo i progetti di elettrodotto essere eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia intervenuta l’intesa con la Regione.

Il nulla osta antisismico ex lege n. 64 del 1974, non essendo richiesto anteriormente all’autorizzazione regionale, non costituisce requisito di legittimità dell’autorizzazione stessa (Sez. IV, 6 agosto 1997, n. 875).

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il giudizio risarcitorio postula il superamento dei principi processuali classici modellati sullo schema del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo: al privato, cioè, non basta la deduzione, in base al principio dispositivo con metodo acquisitivo, dell’illegittimità dell’atto, essendo necessaria, in base al principio dispositivo, la dimostrazione, ex artt. 2697 c.c. e 115, 1° comma, c.p.c., degli elementi che consentano di concludere in senso a lui favorevole il giudizio sulla spettanza del risarcimento, e, cioè, occorre la prova del danno, nella sua esistenza e nel suo ammontare (secondo le regole di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall’art. 2056 c.c.).


200502135

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2135

MAFIA (COMITATO DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELLA)

L’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) della legge 512/1999, espressamente e tassativamente richiede, quale presupposto necessario per l’accesso al Fondo di rotazione, il definitivo accertamento nel giudizio penale dei fatti previsti dall’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), mediante sentenza definitiva di condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 416 bis del codice penale (a), o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni del medesimo art. 416 bis c.p. (b), o per delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (c); ipotesi sub b) e c) che non possono non identificarsi nella contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. n. 203/91; infatti il mancato richiamo di tale articolo e all’aggravante speciale non dipende dalla volontà del legislatore di ampliare illimitatamente l’operatività del fondo, ma esclusivamente dalla necessità di consentire l’accesso al contributo in relazione a casi pregressi, per i quali l’aggravante stessa (introdotta nella legislazione penale solo a partire dal 1991) non era stata formalmente contestata.

Il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso non ha il potere di apprezzare autonomamente i fatti rispetto a quanto contestato e accertato dal giudice penale competente.


200502134

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2134

Dichiara l’appello inammissibile


200502133

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2133

Motiva in fatto


200502132

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2132

Motiva in fatto


200502131

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2131

Motiva in fatto


200502130

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2130

Motiva in fatto


200502129

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2129

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIRETTORE GENERALE

L’articolo 3, comma 6, 3° periodo del D.l.vo 30 dicembre 1992, 502, dispone, tra l’altro, che il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi, oltre il settantesimo anno di età. Da tale disposizione si desume, in primo luogo, che la durata del contratto non è rimessa alla discrezionalità delle parti contraenti, ma è fissata dalla legge in cinque anni. Ne deriva che, siccome l’articolo 3, comma 6, 3° periodo anzidetto prevede che il rapporto di lavoro non può superare i settanta anni di età ed ha la durata di cinque anni, il limite massimo di età, per ottenere l’incarico, non può superare i sessantacinque anni.

Il decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, che ha modificato i requisiti per la nomina a direttore generale, non ha effetto retroattivo e, quindi non ha rilevanza per il tempo periodo anteriore alla sua entrata in vigore.


200502128

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2128

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE CONVENZIONATE O ACCREDITATE

In armonia con i principi sanciti dal legislatore statale, la L.R della Campania n. 36/87, all’art. 24 punto 6, ha individuato bacini di utenza diversi per i laboratori di analisi che utilizzano la metodica RIA, rispetto a quelli stabiliti per le analisi chimico-cliniche. Tale normativa fa riferimento ai casi di ampliamento della convenzione in atto, stante il carattere novativo della metodica RIA. Ne consegue che il provvedimento regionale di autorizzazione all’estensione del convenzionamento riveste carattere novativo, di natura non concessoria, che ha come effetto quello di creare, in favore dei destinatari, diritti ex novo, che precedentemente essi non possedevano. La valutazione e l’intervento regionale, infatti, non investono solo la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ma comportano una valutazione circa la convenienza stessa dell’affidamento di concessione di un determinato servizio, sia sotto il profilo della comparazione con la gestione diretta, sia sotto quello della comparazione tra i costi e risultati. Pertanto le tecniche RIA, per le caratteristiche peculiari e per il notevole impegno per la spesa pubblica che tali prestazioni comportano, non possono essere comprese in una convenzione già in atto, bensì formare oggetto di una nuova convenzione, da sottoporre all’autorizzazione di cui all’art. 24 della L.R. 36/87.


200502127

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2127

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

E’ inammissibile un ricorso proposto avverso un atto che ha la mera funzione di richiamare la modalità di interpretazione di una certa norma, senza peraltro, che ciò possa avere alcun effetto vincolante nei confronti dei destinatari (Fattispecie riguardante un atto del Ministero del tesoro con cui aveva invitato le Amministrazioni regionali e le Unità Sanitarie Locali ad attivare le opportune azioni per il recupero delle maggiori somme versate alle ditte fornitrici, per l’acquisto di medicinali, in conseguenza di una errata interpretazione dell’art. 9, co. 4 del D.L.8 luglio 1974, n. 264, conv. nella L. 17 agosto 1974, n. 386, seguita fino a quel momento)


200502126

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2126

LEVA MILITARE E SERVIZIO CIVILE

DISPENSA DALLA LEVA

Il D.M. 16 ottobre 2000 (recante l’individuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva), come integrato e modificato con il successivo D.M. 30 luglio 2001, prevede, all’articolo 1, comma 1, lett. m), che possa ottenere la dispensa il giovane “selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell’assunzione, già in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva, sempreché venga prodotta la comprovante documentazione”; tale previsione, sebbene finalizzata a favorire l’occupazione lavorativa dei giovani, deve essere interpretata (coerentemente con il disposto della lett. a) del comma 3 dell’articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, di cui costituisce specificazione e attuazione ai sensi del successivo comma 4) nel senso che la dispensa può essere concessa nell’ipotesi di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato (Sez. IV: 24 giugno 2003, n. 3797 e 8 luglio 2003, n. 4078) o di contratto a tempo determinato di apprendistato e formazione – lavoro, che, offrendo ai giovani rispettivamente una stabile occupazione ovvero una insostituibile opportunità di formazione professionale propedeutica all’avviamento al lavoro, sole paiono giustificare, ai sensi del secondo comma dell’articolo 52 della Costituzione, in un ponderato equilibrio degli opposti interessi entrambi costituzionalmente tutelati, il sacrificio dell’obbligo costituzionale della prestazione del servizio militare;

La dispensa dal servizio militare non può essere concessa nei casi di rapporti di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) già in atto, nei cui riguardi deve escludersi ogni pregiudizio alla posizione di lavoro dell’interessato, trovando applicazione il secondo comma dell’art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, secondo cui “la chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto” (Cass., Sez. lav., 10 novembre 1998, n. 11335; Sez. VI, 9 agosto 1996, n. 98; Sez. IV, ord. n. 1000 del 14 marzo 2003; ord. n. 1946 del 16 maggio 2003)";


200502125

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2125

Motiva in fatto


200502124

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2124

Pronuncia in via interlocutoria


200502123

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2123

DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

INQUADRAMENTO

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 4 del D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, il conseguimento della qualifica superiore si atteggia a vera e proprio “promozione automatica” per effetto dell’effettivo svolgimento di fatto di mansioni superiori corrispondenti alla predetta qualifica superiore (rispetto a quella formalmente posseduta), purché tale svolgimento di fatto sia giustificato da un formali atti di investitura ovvero risulti da atti di ufficio di data certa.

In assenza da parte dell’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, di previsioni in ordine alla anzianità maturata nella precedente qualifica e cioè se essa sia o meno interamente conservata, tale questione trova disciplina nell’articolo 13 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, secondo cui “nei passaggi a qualifica di livello immediatamente superiori conseguiti successivamente al 1° gennaio 1983, l’inquadramento nel livello retributivo superiore avverrà aggiungendo al relativo valore iniziale il valore corrispondente all’anzianità maturata nel livello di provenienza, valutata al 60% sul nuovo livello”. Tale normativa non si pone in contrasto con il principio di pari trattamento dei dipendenti, con particolare riferimento a quelli che avevano conseguito la qualifica superiore per effetto delle disposizioni contenute ne D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, che avevano conservato per intero l’anzianità maturata nella precedente qualifica perché non sono equiparabili le relative situazioni. In quest’ultimo caso, difatti, il conseguimento della qualifica superiore è stato l’effetto di una procedura concorsuale o quanto meno paraconcorsuale, selettiva e comparativa; nel primo caso, invece, la qualifica superiore costituiva una promozione automatica e aperta, attribuita indiscriminatamente a tutti coloro che vantassero i requisiti formali previsti dalla norma.


200502122

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2122

Motiva in fatto


200502121

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2121

Motiva in fatto


200502120

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2120

MILITARI

UFFICIALI-AVANZAMENTO

In sede di avanzamento degli ufficiali, la valutazione dei singoli requisiti e titoli non ha autonomia nella completezza del giudizio globale, dovendo tutti gli elementi essere considerati nel loro insieme, così che la mancanza di uno o più titoli da parte di qualcuno dei valutandi può essere largamente supplita, nei confronti di altri parigrado, dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o plusvalenti nell’ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile (Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7949 fattispecie relativa alla mancata promozione al grado di generale di divisione; Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3888). Ciò vale, a maggior ragione, quando si tratti di avanzamento degli ufficiali ai più alti gradi, atteso che i valutandi sono normalmente dotati di ottimi profili di carriera e di qualità definibili solo attraverso delicate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità di ciascuno, tanto che l’art. 21, comma 6, d.lgs. n. 69 del 2001 prevede che i componenti della commissione superiore di avanzamento assegnino un unico punteggio per il complesso degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 4. In altri termini, il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, è scrutinabile nei limiti in cui sia possibile un raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409; Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681; Sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; Sez. IV, 18 giugno 1998, n. 951; Sez. III, 21 maggio 1996, n. 726).

In sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati), il giudizio operato dalla commissione superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell'ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione con la quale l'amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell'interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241).

Anche secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 91 dell’8 gennaio 1997), si deve negare al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti, segnati dall’esigenza di rispettare la sottile ma non di meno precisa linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale, demandata istituzionalmente alla Commissione di avanzamento. Pertanto, mancando nella materia precisi parametri di riferimento, per stabilire se il punteggio sia o meno adeguato ai titoli valutabili occorre verificare quale metro di giudizio sia stato in concreto adottato dalla Commissione nei confronti della generalità degli scrutinati.

Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle commissioni superiori di avanzamento, sulla scorta dei propri specifici precedenti (Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), è assai ampia la discrezionalità attribuita alla Commissione superiore, la quale è chiamata ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali. Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Sez. IV, n. 4236 del 2003 cit.). Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, <<....si da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire >> (in termini Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074). L'incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074).


200502119

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2119

MILITARI

UFFICIALI-AVANZAMENTO

In sede di avanzamento degli ufficiali, la valutazione dei singoli requisiti e titoli non ha autonomia nella completezza del giudizio globale, dovendo tutti gli elementi essere considerati nel loro insieme, così che la mancanza di uno o più titoli da parte di qualcuno dei valutandi può essere largamente supplita, nei confronti di altri parigrado, dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o plusvalenti nell’ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile (Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7949 fattispecie relativa alla mancata promozione al grado di generale di divisione; Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3888). In altri termini, il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, è scrutinabile nei limiti in cui sia possibile un raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409; Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681; Sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; Sez. IV, 18 giugno 1998, n. 951; Sez. III, 21 maggio 1996, n. 726).

In sede di avanzamento degli ufficiali, il giudizio operato dalla commissione superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell'ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione con la quale l'amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell'interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241).

Anche secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 91 dell’8 gennaio 1997), si deve negare al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti, segnati dall’esigenza di rispettare la sottile ma non di meno precisa linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale, demandata istituzionalmente alla Commissione di avanzamento. Pertanto, mancando nella materia precisi parametri di riferimento, per stabilire se il punteggio sia o meno adeguato ai titoli valutabili occorre verificare quale metro di giudizio sia stato in concreto adottato dalla Commissione nei confronti della generalità degli scrutinati.

Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle commissioni superiori di avanzamento (Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), è assai ampia la discrezionalità attribuita alla Commissione superiore, la quale è chiamata ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali. Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Sez. IV, n. 4236 del 2003).

Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, <<....si da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire >> (in termini Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074). L'incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074).

L’art. 12 del d. m. n. 571 del 1993, fra gli altri elementi di valutazione, ha riconosciuto la tendenza di carriera, apprezzabile da un lato dal raffronto fra le qualità, attitudini e capacità risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi, con il rendimento dimostrato dall’ufficiale durante il successivo impiego (primo comma); dall’altro, in base all’andamento complessivo della progressione di carriera, fermo restando il principio generale dell’autonomia dei giudizi di avanzamento (art. 3): in questo ben delimitato ambito continua a giocare un ruolo il principio della c.d. continuità logica delle valutazioni (Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 20 marzo 2001, n. 1681), con l’avvertenza, però, che il c.d. scavalcamento illegittimo si può ravvisare in senso proprio solo quando in precedente graduatoria riferita allo stesso grado gli ufficiali in comparazione si siano collocati in posizione invertita, senza che nulla sia variato nella documentazione caratteristica e matricolare.


200502118

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2118

APPELLO

MOTIVI DEL RICORSO

Nel giudizio di appello — che non è un iudicium novum — la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi; tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua intierezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3614; 25 luglio 2001, n. 4077). Siffatto indirizzo configura l’appello al Consiglio di Stato come rimedio impugnatorio, che avrebbe ad oggetto non la questione di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ma la sentenza di primo grado. La necessità della indicazione specifica dei vizi della sentenza, è riconducibile all’art. 6, n. 3, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, che prevede l’indicazione espressa dei motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo. La disposizione risulta applicabile al giudizio d’appello in virtù del richiamo operato dall’art. 29, 1° comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che rinvia alle norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato (CGARS 6 novembre 2000, n. 435; Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2654).


200502117

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2117

APPELLO

ACQUIESCENZA

Sussiste acquiescenza all’appello allorché l’amministrazione ha adottato provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli costituenti mera esecuzione della sentenza o della misura cautelare del giudice amministrativo (Sez. IV, 6 maggio 2004, n. 2797).


200502116

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2116

APPELLO

MOTIVI DEL RICORSO

Il divieto di ius novorum in appello non si applica alla parte resistente, la quale può dedurre come motivo di appello qualsiasi argomento, ancorché non proposto in primo grado (Sez. VI, 21 febbraio 2001, n. 906; Sez. VI, 14 maggio 1999, n. 641; Sez. VI, 8 luglio 1998, n. 1051), con esclusione delle eccezioni in senso stretto.

APPELLO

ACQUIESCENZA

La volontà della parte soccombente in primo grado di accettare la pronuncia già gravata può esprimersi solo mediante espressa rinuncia all’impugnazione stessa, secondo le forme previste dalla legge, e non con mero comportamento concludente (Sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 442; 8 maggio 1995, n. 308; nel senso della inconfigurabilità dell'acquiescenza tacita ex art. 329, primo comma, c.p.c. nel caso di esecuzione della sentenza impugnata occorrendo la rinuncia al gravame, Cass. 14 giugno 1990, n. 5802; 3 aprile 1989, n. 1591). Invero, nel caso in cui non emerga l'esplicita volontà di accettare la sentenza di primo grado, l'esecuzione della stessa non determina acquiescenza a quest'ultima da parte dell'amministrazione, stante il tenore dell'art. 33, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, secondo il quale le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali sono esecutive, ed il ricorso in appello non ne sospende l'esecuzione (Sez. VI, 2 marzo 1999, n. 222).

MILITARI

SCHEDA VALUTATIVA O RAPPORTO INFORMATIVO

L’art. 7, d.P.R. n. 429 del 1967 - recante il regolamento sui documenti caratteristici dei militari della Guardia di finanza - secondo cui <<i documenti caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di contestazione in sede disciplinare>> vuole evitare che procedimenti sanzionatori ancora in corso possano influire sulla redazione della documentazione caratteristica che deve far emergere esclusivamente le doti del militare come apprezzate discrezionalmente dai superiori gerarchici. Pertanto, in sede di redazione della scheda valutativa degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, ben possono confluire nei giudizi intermedi ed in quello finale, apprezzamenti su episodi, distinti da quelli oggetto di contestazione in sede disciplinare, che connotino le caratteristiche professionali del militare sotto il profilo del senso della disciplina, non ostandovi il divieto sancito dalle norme dianzi richiamate.


200502115

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2115

APPELLO

MOTIVI DEL RICORSO

Il divieto di ius novorum in appello non si applica alla parte resistente, la quale può dedurre come motivo di appello qualsiasi argomento, ancorché non proposto in primo grado (Sez. VI, 21 febbraio 2001, n. 906; Sez. VI, 14 maggio 1999, n. 641; Sez. VI, 8 luglio 1998, n. 1051), con esclusione delle eccezioni in senso stretto.

APPELLO

ACQUIESCENZA

La volontà della parte soccombente in primo grado di accettare la pronuncia già gravata può esprimersi solo mediante espressa rinuncia all’impugnazione stessa, secondo le forme previste dalla legge, e non con mero comportamento concludente (Sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 442; 8 maggio 1995, n. 308; nel senso della inconfigurabilità dell'acquiescenza tacita ex art. 329, primo comma, c.p.c. nel caso di esecuzione della sentenza impugnata occorrendo la rinuncia al gravame, Cass. 14 giugno 1990, n. 5802; 3 aprile 1989, n. 1591). Invero, nel caso in cui non emerga l'esplicita volontà di accettare la sentenza di primo grado, l'esecuzione della stessa non determina acquiescenza a quest'ultima da parte dell'amministrazione, stante il tenore dell'art. 33, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, secondo il quale le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali sono esecutive, ed il ricorso in appello non ne sospende l'esecuzione (Sez. VI, 2 marzo 1999, n. 222).

MILITARI

SCHEDA VALUTATIVA O RAPPORTO INFORMATIVO

L’art. 7, d.P.R. n. 429 del 1967 - recante il regolamento sui documenti caratteristici dei militari della Guardia di finanza - secondo cui <<i documenti caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di contestazione in sede disciplinare>> vuole evitare che procedimenti sanzionatori ancora in corso possano influire sulla redazione della documentazione caratteristica che deve far emergere esclusivamente le doti del militare come apprezzate discrezionalmente dai superiori gerarchici. Pertanto, in sede di redazione della scheda valutativa degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, ben possono confluire nei giudizi intermedi ed in quello finale, apprezzamenti su episodi, distinti da quelli oggetto di contestazione in sede disciplinare, che connotino le caratteristiche professionali del militare sotto il profilo del senso della disciplina, non ostandovi il divieto sancito dalle norme dianzi richiamate.


200502114

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2114

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

DECADENZA DAL VINCOLO

Nel caso di decadenza dal vincolo espropriativo, l’attribuzione di nuova destinazione all’area soggetta al vincolo decaduto costituisce un obbligo dell’autorità urbanistica, atteso che l’esistenza di zone prive di destinazione urbanistica non può concepirsi che come situazione transitoria (Sez. IV, 5 maggio 1997, n. 481).


200502113

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2113

POLIZIA PENITENZIARIA

CONCORSO

Le esigenze tipiche dell’Amministrazione penitenziaria non possono che essere esaustivamente valutate dai suoi apparati interni (tra cui le Commissioni mediche), istituzionalmente deputati a farsene carico secondo le necessità connesse alla peculiare attività affidata al proprio personale, cui sono assegnati compiti che richiedono equilibrio e fermezza, in tal modo giustificandosi i rigorosi criteri utilizzati nell’apprezzamento dei vari aspiranti all’impiego.


200502112

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2112

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La dispensa per insufficiente rendimento ha natura diversa dal procedimento disciplinare, in quanto rivolta ad estromettere dal servizio il personale che si sia dimostrato per un certo periodo di tempo del tutto inidoneo a svolgere i propri compiti in una valutazione globale del relativo comportamento, a prescindere da fatti specifici. Tra i due procedimenti esistono indubbiamente punti di interferenza, in quanto se da un lato lo scarso rendimento non necessariamente si accompagna a mancanze disciplinari, dall’altro queste possono essere prese in considerazione al fine di valutare l'insufficiente rendimento complessivo del dipendente stesso.

Il giudizio in ordine alla rilevanza di fatti specifici addebitati al pubblico dipendente sotto l’aspetto immediatamente disciplinare è riservato all’Amministrazione, alla quale spetta di valutare nel merito se sussistono i presupposti legali per l’attivazione – con le piene garanzie del contraddittorio – del procedimento finalizzato all’irrogazione di misure sanzionatorie disciplinari. Al giudice della legittimità spetta per converso di sindacare la scelta disciplinare dell’Amministrazione ove questa risulti viziata sotto profili di eccesso di potere.


200502111

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2111

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA PAESAGGISTICA

L’effetto sospensivo di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si applica alle sanzioni amministrative di natura paesistica, come ha ritenuto la giurisprudenza (Sez. VI, 31 maggio 1990, n. 551), seguendo un orientamento poi sancito normativamente dall’art. 2, comma 46, legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui l’indennità prevista dall’art. 15, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non ha natura risarcitoria, ma si configura alla stregua di una sanzione amministrativa applicabile malgrado il condono edilizio eventualmente accordato. Pertanto la sanzione pecuniaria di cui al cit. art. 15 prescinde dall’effettiva sussistenza di un danno paesistico-ambientale, mentre la ritenuta condonabilità dell’abuso edilizio, considerato compatibile con gli interessi paesaggistici, non ne impedisce l’applicazione (per esplicita volontà legislativa), senza che ciò manifesti alcuna contraddittorietà, dato che il provvedimento di clemenza riguarda solo gli abusi edilizi e non quelli paesistici.


200502110

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2110

GIURISDIZIONE

ALLOGGI I.A.C.P.

Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla controversia relativa alla revoca di un provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggio I.A.C.P. nei confronti dell’originario assegnatario. Infatti, pur trattandosi di un rapporto locativo di tipo negoziale, sono coinvolti preminenti interessi pubblici connessi alla corretta distribuzione degli alloggi I.A.C.P. a chi ne sia maggiormente bisognoso (Ad. Plen., 5 settembre 1995 n. 28), ed il provvedimento impugnato attiene alla definizione degli interessi pubblici risultando la risoluzione del rapporto locativo un mero effetto riflesso della definizione dei primi.


200502109

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2109

DIPENDENTI REGIONALI

INQUADRAMENTO

L’art. 2, della legge reg. Liguria 17 marzo 1997 n. 9, impone alla p.a. di valutare le funzioni di coordinamento non in rapporto a quelle già svolte in concreto dai dipendenti regionali interessati, ma piuttosto nell’ottica di una prospettiva futura, valutando la loro attitudine a svolgerne di nuove, in tal modo mettendosi in luce un intento riorganizzativo da porre in attuazione nell’immediato avvenire.


200502108

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2108

PROCESSO AMMINISTRATIVO

RICORSO INCIDENTALE

Allorchè il T.A.R., ai sensi degli artt. 3 e 9, legge n. 205 del 2000, abbia definito un giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata in data anteriore a quella della scadenza dei termini per la proposizione del ricorso incidentale, deve ammettersi la possibilità che i motivi di ricorso incidentale che non sia stato possibile far valere in primo grado si convertano in motivi di appello contro la sentenza (Sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3312; Sez. VI, 4 gennaio 2002 n. 35).


200502107

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2107

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CONFERENZA DI SERVIZI

La conferenza di servizi, per come configurata e disciplinata dagli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241 (adesso ulteriormente modificati dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15) costituisce un peculiare modulo procedimentale, preordinato ad assicurare l’esame contestuale e la composizione di una pluralità di interessi pubblici, la cui cura risulta intestata ad amministrazioni diverse, coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi di particolare complessità (generalmente aventi ad oggetto la realizzazione di progetti che esigono il concorrente e coordinato rilascio di assensi urbanistici, edilizi, ambientali e commerciali). Tale strumento, che si risolve nella semplificazione (sempre) ed unificazione (a volte) di procedimenti complessi, serve, in particolare, a definire la fase istruttoria o quella decisoria, a seconda che la competenza ad adottare gli atti aventi rilevanza esterna spetti ad una o a più amministrazioni, per mezzo della sincronica e coordinata acquisizione delle determinazioni e degli avvisi da parte delle amministrazioni partecipanti e dell’applicazione di meccanismi decisori che garantiscono la prevalenza delle posizioni prevalenti, nonchè il superamento dei c.d. dissensi qualificati. La conferenza si conclude, quindi, con la formalizzazione di una determinazione, che dovrà soggettivamente imputarsi ad una sola, nel caso di procedure monostrutturate, o a più amministrazioni, nel caso di procedure polistrutturate.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

NOTIFICAZIONE

L’utilizzo del modulo procedimentale della conferenza di servizi non altera le regole che presiedono all’individuazione delle autorità emananti, con la conseguenza che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame. La circostanza che un provvedimento, anziché essere formalizzato autonomamente, sia stato adottato nell’ambito di una conferenza di servizi e resti, quindi, assorbito nella determinazione finale di quest’ultima non esonera, dunque, la parte che intende contestarlo in giudizio dall’onere di notificare il ricorso anche all’amministrazione alla quale sia soggettivamente imputabile. Ne consegue, ancora, che non è decisiva la rilevanza esoprocedimentale dell’atto adottato all’interno della conferenza di servizi, quanto la concreta impugnazione di quest’ultimo da parte del ricorrente, di talchè va affermata la necessità della notifica del ricorso anche all’autorità che ha espresso un parere, purché all’indirizzo di questo siano state formulate specifiche censure.


200502106

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2106

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

EFFETTI DEL GIUDICATO

L'effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento comporta l'obbligo della Amministrazione di adeguare, per quanto possibile, lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell'atto annullato. In applicazione di tale principio, si ammette pacificamente che il diniego di ammissione ad una procedura selettiva per l'inquadramento in posti di pubblico impiego non può non produrre, una volta annullato, conseguenze ripristinatorie sulla instaurazione retroattiva del rapporto, come dimostra la giurisprudenza che riconosce decorrenza retroattiva alla nomina (ora per allora), disposta per effetto dell'annullamento giurisdizionale di un diniego di nomina. L'obbligo di ripristinazione, conseguente all'annullamento giurisdizionale dell'atto, e cioè l'obbligo di ricostruire (nei limiti del possibile) la situazione di diritto e di fatto quale era al momento della emanazione dell'atto eliminato, comporta, in linea di stretta conseguenzialità, che la piena retroattività degli effetti giuridici operi (deve operare) per tutto il periodo (iniziale e finale) in cui resta efficace ed esplica le sue potenzialità l'atto annullato. Tale obbligo di ripristinazione, che costituisce il contenuto della sentenza e riposa sulla esigenza di dare effettività alla tutela giurisdizionale amministrativa, può essere derogato solo se, per effetto di fatti sopravvenuti, si sia creata una situazione totalmente incompatibile con l'attuazione di tale obbligo.


200502105

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2105

GIUDIZIO ELETTORALE

ELEZIONI PROVINCIALI

Ai sensi del comma 10 dell’art. 75 del T.U. n. 267 del 2000, l’Ufficio centrale elettorale, dopo la proclamazione della elezione a presidente, deve procedere alla ripartizione dei seggi di consigliere provinciale e, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sia per la maggioranza che per la minoranza, proclama eletti consiglieri provinciali i candidati presidenti non eletti collegati al gruppo o alla coalizione di gruppi che, in tale ripartizione, abbiano conseguito “almeno un seggio”. Al riguardo se il presupposto per la elezione a consigliere provinciale del candidato presidente non eletto è che il gruppo o la coalizione di gruppi con il quale tale candidato è collegato abbia conquistato almeno un seggio, il seggio da conferire a tale candidato è il seggio conquistato dal gruppo o dalla coalizione che lo ha appoggiato al primo turno, di cui era il leader, e non al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati in sede di ballottaggio. Il turno di ballottaggio incide sull’assegnazione dei seggi del consiglio provinciale solo per l’eventuale attribuzione al gruppo o ai gruppi collegati con il candidato presidente eletto il cd. premio di maggioranza (ciò che spiega il motivo per cui l’assegnazione dei seggi di consigliere provinciale è effettuata dopo la proclamazione della elezione del presidente della provincia).


200502104

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2104

APPELLO

IMPROCEDIBILITA’

E’ improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse l’appello avverso un trasferimento allorché l’interessato, nelle mòre del giudizio, sia stato collocato a riposo d’ufficio, per raggiunti limiti d’età, poiché l’interesse al mantenimento della sede di servizio viene meno a séguito della estinzione, per qualsivoglia ragione, del rapporto di lavoro.

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRASFERIMENTO

Al trasferimento per incompatibilità funzionale ed ambientale non è ricollegabile alcun carattere sanzionatòrio né qualsivoglia comportamento contrario ai doveri d’ufficio (Sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2677, e 23 ottobre 1999, n. 1551; Sez. IV, 28 maggio 2003, n. 2970, e 22 dicembre 1998, n. 1857; CGARS 28 gennaio 2003, n. 34), ma solo la tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.


200502103

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2103

Pronuncia in via interlocutoria


200502102

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2102

MILITARI

UFFICIALI-AVANZAMENTO

Il beneficio della ricostruzione della carriera degli ufficiali in s.p.e. provenienti dal complemento previsto dall’art. 24, comma 4, l. n. 224 del 1986 e quello sancito dall’art. 11, l. n. 404 del 1990 – che consente ai capitani, maggiori e tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo, scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto della ricostruzione di carriera in favore di altri ufficiali, di assumere una più elevata anzianità assoluta (a condizione tuttavia che gli interessati, già beneficiati della succitata ricostruzione di carriera, non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza, scavalcando in ruolo ufficiali transitati in s.p.e. in anni precedenti) – benché eterogenei, tutelando il primo gli ufficiali in s.p.e. dei ruoli normali e speciali nei confronti degli ufficiali ad esaurimento ed il secondo gli stessi ufficiali dei ruoli speciali nei confronti di altri colleghi, non sono cumulabili.

Il beneficio della ricostruzione di carriera previsto dall’art. 24, comma 4, cit., una volta concesso non può essere revocato al fine di attribuire agli interessati il diverso beneficio contemplato dall’art. 11, l. n. 404 del 1990, qualora quest’ultimo risulti in concreto più favorevole.

Il beneficio dell’aumento dell’anzianità assoluta di grado previsto dall’art. 11, l. n. 404 del 1990, - che consiste nella retrodatazione fino ad un massimo di due anni della nomina al grado in atto – non può essere attribuito due volte, perché non dilatabile oltre il biennio, qualora si verifichi un ulteriore scavalcamento nel grado di tenente colonnello (a cagione dell’art. 24, comma 4, l. n. 224 cit.), anche se non sia stata recuperata l’intera anzianità perduta nei confronti degli scavalcanti, essendo ininfluente che la posizione dei tenenti colonnello sia disciplinata dal secondo comma dell’art. 11, fatta salva l’eccezione divisata dal medesimo secondo comma (Sez. III, 28 ottobre 1997, n. 1407\1997; Sez. III, 28 marzo 2000, n. 589\2000; Sez. III, 9 aprile 2001, n. 489\2001).


200502101

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2101

MILITARI

UFFICIALI-AVANZAMENTO

L’art. 32, comma 3-bis, L. n. 224 del 1986, introdotto dall'art. 13, L. 27 dicembre 1990, n. 404 – che operando una distinzione fra requisiti per l'ammissione agli scrutini e decorrenza delle promozioni, consente la promozione degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento con decorrenza dal giorno successivo alla promozione dei parigrado in servizio permanente effettivo, se più favorevole rispetto alla promozione per anzianità di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo e fatto salvo in ogni caso di giudizio di idoneità – prevede un beneficio che opera esclusivamente in sede di ricostruzione della carriera degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, presupponendo in ogni caso l'adozione del provvedimento di promozione all'esito del relativo giudizio di idoneità.


200502100

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2100

APPELLO

NOTIFICAZIONE

Ai fini dell'ammissibilità dell’appello al Consiglio di Stato è sufficiente la notifica del ricorso, entro i termini di legge, ad una sola delle parti appellate, salva la successiva integrazione del contraddittorio (Sez. V, 30 settembre 1983, n. 414; Sez. V, 24 novembre 1990, n. 797; Sez. IV, 21 agosto 1993, n. 585; Sez. IV, 14 novembre 1994, n. 890; Sez. IV, 21 novembre 1994, n. 929; Sez. VI, 20 giugno 1997, n. 952; Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1429).


200502099

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2099

MILITARI

UFFICIALI-AVANZAMENTO

L’art. 32, comma 3-bis, L. n. 224 del 1986, introdotto dall'art. 13, L. 27 dicembre 1990, n. 404 – che operando una distinzione fra requisiti per l'ammissione agli scrutini e decorrenza delle promozioni, consente la promozione degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento con decorrenza dal giorno successivo alla promozione dei parigrado in servizio permanente effettivo, se più favorevole rispetto alla promozione per anzianità di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo e fatto salvo in ogni caso di giudizio di idoneità – prevede un beneficio che opera esclusivamente in sede di ricostruzione della carriera degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, presupponendo in ogni caso l'adozione del provvedimento di promozione all'esito del relativo giudizio di idoneità.


200502098

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2098

Dichiara l’interruzione del processo.


200502097

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2097

MILITARI

UFFICIALI-AVANZAMENTO

L’art. 114, l. 12 novembre 1955 n. 1137, nel disporre la posposizione dell’ufficiale di complemento a quello di pari grado e anzianità appartenente al corrispondente ruolo normale o speciale mira solo ad evitare un’anteposizione degli ufficiali di complemento a quelli in s.p.e., imponendo ai primi di attendere (anche se già iscritti in quadro d’avanzamento) le promozioni dei secondi, ma non consente affatto che i primi, se promossi in epoca successiva ai secondi, maturino decorrenza con retrodatazione al giorno immediatamente successivo a quello della promozione dei secondi (Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 148).

L'art. 45, primo comma, della n. 574 del 1980. con l'espressione "ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti,...", ha inteso fare riferimento soltanto alle condizioni di cui al capo terzo del titolo IV della legge 12 novembre 1955 n. 1137, che prevedeva quali condizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo ad esaurimento lo svolgimento di determinati corsi e periodi di comando e l'avvenuta promozione di tutti i pari grado in servizio permanente effettivo; e non anche al verificarsi di quel presupposto di cui all'art. 104 della legge n. 1137/1955 consistente nella necessità, per gli aspiranti all'avanzamento, di essere ricompresi nelle aliquote degli ufficiali da promuovere in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione (Ad. plen., n. 2 del 24 gennaio1989).


200502096

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2096

MILITARI

UFFICIALI-AVANZAMENTO

L’art. 32, comma 3-bis, L. n. 224 del 1986, introdotto dall'art. 13, L. 27 dicembre 1990, n. 404 – che operando una distinzione fra requisiti per l'ammissione agli scrutini e decorrenza delle promozioni, consente la promozione degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento con decorrenza dal giorno successivo alla promozione dei parigrado in servizio permanente effettivo, se più favorevole rispetto alla promozione per anzianità di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo e fatto salvo in ogni caso di giudizio di idoneità – prevede un beneficio che opera esclusivamente in sede di ricostruzione della carriera degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, presupponendo in ogni caso l'adozione del provvedimento di promozione all'esito del relativo giudizio di idoneità.


200502095

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2095

RISARCIMENTO DEL DANNO

REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE

Mentre la richiesta del risarcimento in forma specifica contiene il risarcimento per equivalente, sicchè domandato quest’ultimo si può sempre validamente invocare il risarcimento in forma specifica in corso di causa (che può anche essere concessa d’ufficio dal giudice, senza violare il principio della domanda), la richiesta del risarcimento per equivalente (esclusivamente riservata ad una libera opzione processuale del soggetto danneggiato) non autorizza la scelta del risarcimento in forma specifica ad opera del giudice e non postula, per la sua concessione, l’impraticabilità della riparazione in forma specifica (Sez. IV, 10 agosto 2004 n. 5500).

OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA (ACCESSIONE INVERTITA) E USURPATIVA

L'acquisto a favore della p.a. si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della p.a. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza ab initio della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della p.a. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale) (SS.UU. 6 maggio 2003 n. 6853; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2000, n.1814; id., 16 luglio 1997, n.6515; Sez. IV, 2 marzo 2004, n. 950; Sez. IV, n. 3177 del 2000).

Laddove si verifichi una ipotesi di occupazione usurpativa, come tale implicante l'obbligo di restituzione del bene al privato, l'amministrazione non può validamente opporre né l'eccessiva onerosità della rimozione delle opere nel frattempo realizzate, né richiamare il principio di cui al comma 2 dell'art. 2933 c.c.: invero, da un lato, l'eccessiva onerosità di cui all'art. 2058 c.c. non è opponibile nelle azioni intese a far valere un diritto reale, il cui carattere assoluto non lascia margini a modalità di reintegrazione diverse da quella in forma specifica (salva diversa volontà del titolare), dall'altro, la deroga prevista al comma 2 dell' art. 2933 c.c., non può trovare applicazione qualora, come nella specie, la restituzione inciderebbe comunque su interessi circoscritti alla realtà locale (Sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 450).

Il 1° e il 3° comma dell’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, disciplinano due istituti sostanzialmente equivalenti, sotto il profilo dello scopo perseguito, che è quello di permettere la conservazione dell’opera pubblica realizzata mediante utilizzazione illegittima del fondo, accordando al soggetto spossessato, in luogo della restituzione dell’area, previa riduzione in pristino, una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. La norma di cui al 3° comma, dell’art. 43 ha istituito un nuovo caso di giurisdizione di merito, che, peraltro, deve necessariamente conformarsi al quadro sistematico offerto dal diritto amministrativo processuale e sostanziale. Il potere di pronuncia nel merito è conferito al giudice allo scopo di riparare all’invalidità o all’inadeguatezza della azione amministrativa. Per conseguenza è da considerare incompatibile con i richiamati principi il deferimento al giudice amministrativo della definizione dell’assetto di interessi pubblici confliggenti con interessi privati, senza che la Pubblica Amministrazione sia stata messa nella condizione di esercitare le proprie naturali attribuzioni costituzionalmente garantite.


200502094

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2094

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

EFFETTI

L’effetto di annullamento dell’atto che consegue ad una sentenza amministrativa di accoglimento del ricorso ha una estensione caducatoria commisurata all'oggetto di impugnativa, fermo restando che, ai fini della delimitazione dell’ambito del giudicato sotto il profilo del c.d. effetto conformativo dell'ulteriore attività dell'Amministrazione, occorre aver riguardo alla tipologia (meramente formale o sostanziale) e alla valenza dei motivi accolti (Sez. IV, 11 settembre 2001, n. 4744).

Sotto il profilo conformativo o ordinatorio il giudicato di annullamento per soli vizi formali di per sè non elimina né tendenzialmente riduce il potere dell’Amministrazione di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell'atto annullato. Tuttavia qualora il vizio che porta all’annullamento dell’atto concerna il difetto di motivazione, i limiti che ne derivano all’Amministrazione che procede alla reiterazione dell’attività sono diversi a secondo che la determinazione giudiziale sia scaturita dal mero riscontro della mancanza formale dell’esternazione del processo decisionale, ovvero risulti conseguente ad un ritenuto erroneo o imperfetto processo decisionale. In questa ultima ipotesi il vizio accertato finisce con l’identificare il momento formale di emersione di un difetto sostanziale dell’atto che ne preclude all’Amministrazione la successiva reiterazione con lo stesso contenuto di quello precedentemente annullato.


200502093

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2093

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200502092

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2092

Pronuncia in via interlocutoria


200502091

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2091

Dichiara improcedibile l’appello


200502090

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2090

PROCESSO AMMINISTRATIVO

PERENZIONE

Ai fini della perenzione, l’istanza di riunione di giudizi implica la domanda di fissazione d’udienza, perché l’articolo 52 del regolamento di procedura emanato con regio decreto 17 agosto 1907 n. 642 prevede che all’unione delle cause si provveda in pubblica udienza.


200502089

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2089

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

PROMOZIONE

Se è vero che, in sede di valutazione di più candidati alla promozione alla qualifica superiore, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’attribuire il punteggio sull’attitudine, e che la valutazione di merito, salvo i casi di illogicità manifesta e di ingiustizia manifesta, non può essere oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità, è anche vero che la discrezionalità dell’Amministrazione, proprio perché tale, deve poter trovare in qualcosa di concreto la base della sua espressione e manifestarsi comunque in una motivazione che possa far capire perché una complessità di valutazione sia superiore ad un’altra complessità di valutazione, altrimenti si rischia di confondere la discrezionalità con un giudizio assoluto, privo di ogni pur minimo, necessario riscontro oggettivo.


200502088

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2088

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Ai sensi dell’art. 24 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l’interruzione del processo per morte del procuratore della parte costituita opera automaticamente senza necessità che l’evento interruttivo sia dichiarato o comunicato nel giudizio o alla controparte, come, invece, è previsto in caso di decesso della parte (Sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4909; id., 28 luglio 1981, n. 663; id., 24 febbraio 2000, n. 1010).


200502087

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2087

Motiva in fatto


200502086

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2086

Pronuncia in via interlocutoria


200502085

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2085

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

DIPENDENTI MINISTERO AFFARI ESTERI

Se è vero che, una volta ottenuta la cittadinanza italiana, la dipendente di una struttura all’estero, titolare di un contratto stipulato secondo il diritto straniero, può chiedere la conversione dello stesso secondo il diritto italiano, è pur vero che con ciò finisce la tutela della richiedente. E ciò perché, una volta che si determina il passaggio da un regime giuridico (nella specie, quello brasiliano) ad un altro regime giuridico (sempre nella specie, quello italiano), è fuori discussione che il nuovo contratto non può che essere ricondotto a tale nuovo regime giuridico, ponendosi nel nulla il precedente rapporto. Pertanto, determinatosi il passaggio nell’ambito della normativa italiana, trovano applicazione le regole disposte dal novellato art. 162 della legge n. 18 del 1967, che precludono l’applicazione dei benefici richiesti.


200502084

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2084

Pronuncia in via interlocutoria


200502083

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2083

Pronuncia in via interlocutoria


200502082

Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2082

Dichiara l’interruzione del processo.


200502081

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2081

DIPENDENTI REGIONALI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al personale trasferito alla Regione dalla Cassa per il Mezzogiorno si applica la normativa regionale, in base a quanto stabilito nel decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 4 agosto 1983, mentre non è possibile ancorare i criteri per il calcolo dell’indennità integrativa speciale alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, poiché la stessa non era vigente all’epoca del collocamento a riposo.


200502080

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2080

DIPENDENTI REGIONALI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al personale trasferito alla Regione dalla Cassa per il Mezzogiorno si applica la normativa regionale, in base a quanto stabilito nel decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 4 agosto 1983, mentre non è possibile ancorare i criteri per il calcolo dell’indennità integrativa speciale alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, poiché la stessa non era vigente all’epoca del collocamento a riposo.


200502079

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2079

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

PIANI PAESAGGISTICI

La tutela del paesaggio, costituendo, ai sensi dell’art. 9 Cost., un valore primario dell'ordinamento, rappresenta un interesse prevalente su qualunque altro interesse (pubblico o privato) e, quindi, deve sempre essere anteposto all'attuazione delle esigenze urbanistico edilizie.

Il piano urbanistico territoriale, pur avendo anch’esso come obiettivo la tutela delle bellezze naturali, diversamente dal piano paesaggistico, non presuppone necessariamente un preesistente vincolo (paesaggistico sull’aree) e può anche riguardare ambiti non vincolati e condiziona, prevalentemente in negativo, la successiva attività di pianificazione del territorio vincolato anche sotto il profilo urbanistico, nel senso che essendo esteso all’intero territorio regionale con l’assenza di un limite territoriale riferito alle sole zone vincolate, utilizza tecniche ed effetti propri degli strumenti di pianificazione urbanistica (ancorché teleologicamente orientati verso l'obiettivo preminente della protezione di valori estetico culturali) e formula generali criteri di orientamento per la successiva attività di pianificazione ovvero di vincoli per l’attività di utilizzazione e trasformazione del suolo.

Lo jus aedificandi ancorché conforme alle norme urbanistico-edilizie, se in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio, non può dirsi esercitatile; dal che discende che anche i piani di natura urbanistica devono conformarsi ai piani di natura paesistico territoriale, anche quando essi non prevedano vincoli specifici sulle aree interessate.


200502078

Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2078

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

Sebbene la giurisprudenza abbia da tempo ammesso la immediata impugnabilità degli atti preparatori immediatamente lesivi allo scopo di garantire un'immediata tutela giurisdizionale, tuttavia la possibilità di immediata impugnazione dell'atto lesivo non si deve tradurre in un esonero dal dovere di impugnare anche l'atto finale. Infatti, da un lato, l'anticipazione della tutela di impugnazione costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati, ma non una deroga alla regola generale secondo cui va impugnato l'atto finale e conclusivo del procedimento; dall'altro lato, la circostanza che l'atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell'atto preparatorio, non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile.

Non è necessario impugnare l'atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi. Diversamente, quando l'atto finale pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale, pena la improcedibilità del primo ricorso.


200502077

Sez. IV,3 maggio 2005, n. 2077

GIUDICATO, ESECUZIONE DEL GIUDICATO, GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Il rimedio del giudizio di ottemperanza può essere esperito non soltanto nei confronti di comportamenti di assoluto o apparente inadempimento da parte dell’Amministrazione, ma anche nel caso in cui la P. A., pur ponendo in essere atti esecutivi del giudicato si sia conformata alla decisione in modo inesatto, incompleto o fittizio (Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8074; V, 27 maggio 1991 n. 874 e 5 giugno 1995, n. 877; VI, 28 maggio 1993, n. 387 e 7 marzo 1994, n. 219).

Nel caso in cui l’Amministrazione adotti un nuovo provvedimento che, sotto l’apparenza di un’osservanza nominalistica del giudicato, risulti diretto ad eludere la volontà concreta della legge dichiarata dal giudice, si ha elusione ed è ammissibile non il ricorso ordinario, bensì quello per l’ottemperanza, perché altrimenti non vi sarebbe modo di impedire che, con l’adozione ripetuta di provvedimenti elusivi si renda meramente teorica la funzione giurisdizionale nei confronti della P.A. e illusorie le guarentigie volute dal Costituente e stabilite dal legislatore (Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8074; V, 28 gennaio 1977, n. 31).


200502076

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2076

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE

E’ competente il TAR del Lazio se l’impugnativa investe un atto dell’autorità centrale, con efficacia non limitata territorialmente (Sez. IV,4/4/95 n. 218; Sez. IV, 14/11/94 n. 891); al tal fine nessuna importanza assume la circostanza che l’atto applicativo è diretto al ricorrente ed efficace solo nei suoi confronti.


200502075

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2075

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE

E’ competente a decidere, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1034 del 1971, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, quando è impugnato un decreto avente contenuto e valenza generale, non territorialmente limitato che non solo proviene da Autorità centrale dell’Amministrazione statale, ma reca disposizioni generali, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale.


200502074

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2074

Dichiara l’appello improcedibile


200502073

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2073

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Ai sensi della legge regionale Lombardia n. 18 del 1997 - afferente il riordino delle competenze e la semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici e di subdeleghe agli enti locali: a) gli esperti ambientali <<integrano>> la commissione edilizia, e dunque non sono autonomi e distinti organi consultivi, bensì membri <<esperti>> di un unico e unitario organo collegiale; b) l’apporto degli esperti ambientali si esplica in seno e nell’ambito della seduta dell’unico organo collegiale che è la commissione edilizia; c) l’apporto degli esperti ambientali si esplica mediante valutazioni espresse durante la seduta della commissione edilizia, e di cui resta traccia in apposita relazione, da allegare al verbale dei lavori della commissione medesima. Non è pertanto necessario che la relazione dell’esperto preceda la seduta della commissione, né che sia resa disponibile durante la seduta medesima, in quanto ciò che è indispensabile è solo che l’esperto sia presente alla seduta, per darvi il proprio apporto tecnico, e dunque per esprimere le sue valutazioni.

Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 18 del 1997 è sufficiente che il rilascio del nulla osta paesistico preceda il rilascio del permesso di costruire, ben potendo i due relativi procedimenti svolgersi contestualmente.


200502072

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2072

GIURISDIZIONE

CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

In materia di sovvenzioni da parte della p.a., la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assumere una diversa configurazione giuridica: di interesse legittimo, nei riguardi del potere della p.a. di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall’origine, con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto (Sezione VI, 3 novembre 2003, n. 6826).


200502071

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2071

Motiva in fatto


200502070

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2070

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

OPERE PUBBLICHE

Dalla possibilità di fare ricorso alla normativa derogatoria di cui alla legge n. 285/2000, - che prevede disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX GIochi olimpici invernali Torino 2006 - deriva che è legittima la partecipazione alla conferenza di servizi di un funzionario non autorizzato in modo specifico dal Consiglio Comunale.

Accertata la natura “olimpica” di un’opera, ai sensi della legge n. 285/2000, - prevede disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX GIochi olimpici invernali Torino 2006 - ad essa si applica la scansione procedimentale accelerata della medesima legge, incompatibile con la redazione di un “formale” documento preliminare all’avvio della programmazione, poiché si tratta di opera prevista per legge, quindi di utilità già previamente valutata dal legislatore, che ha effettuato in via normativa le valutazioni precedenti la fase preliminare che la legge n. 109/1994 vuole , normalmente, affidate al documento preliminare all’avvio della programmazione di cui all’art. 15 comma 4 del regolamento n. 554 del 1999.

La disciplina derogatoria di cui alla legge n. 285/2000 - che prevede disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 - prevede una speciale valutazione di impatto ambientale “strategica”, nonché la valutazione di impatto da effettuarsi in conferenza di servizi, in modo accelerato, sicché le omissioni circa l’evidenziazione delle ragioni delle soluzioni progettuali prescelte in conformità alle norme regolamentari della legge sui lavori pubblici sono assorbite dalle unitarie e complessive valutazioni effettuate nella conferenza accelerata.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

MOTIVAZIONE

Il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo ricorre nell’ipotesi in cui non è dato comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta amministrativa, impedendo la verifica del percorso logico giuridico seguito dall’amministrazione nell’applicare i principi generali al caso concreto, ma la funzione della motivazione è da ritenersi comunque soddisfatta anche nel caso in cui, sebbene nel provvedimento amministrativo non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta, queste possono tuttavia essere colte dalla lettura degli atti del procedimento richiamati nel provvedimento stesso (Sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6417)


200502069

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2069

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CONTROINTERESSATO

In caso di impugnativa dell’esclusione da graduatoria di un concorso i controinteressati dinanzi alla proposizione del gravame sono tutti coloro che erano collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente. L’omessa notifica del ricorso ad almeno uno di essi rende pertanto inammissibile il ricorso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 L. n. 1034/1971.


200502068

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2068

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CONTROINTERESSATO

In caso di impugnativa dell’esclusione da graduatoria di un concorso i controinteressati dinanzi alla proposizione del gravame sono tutti coloro che erano collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente. L’omessa notifica del ricorso ad almeno uno di essi rende pertanto inammissibile il ricorso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 L. n. 1034/1971.


200502067

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2067

INSEGNANTI UNIVERSITARI

CONCORSO

Il potere del Rettore di rinvio alla Commissione giudicatrice di un concorso a professore universitario, ai sensi del d.p.r. n. 117/2000 è un potere di approvazione degli atti, sicché egli può ben rilevare qualsiasi vizio dell’attività della commissione, che possa essere rimosso da un’attività successiva.

Anche nella vigenza del d.p.r. n. 117/2000 meriti piena conferma l’insegnamento di C. Stato, Sez. VI, 05-06-2001, n. 3016, secondo il quale ai fini del concorso a professore di prima fascia di università i titoli didattici non sono autonomamente valutabili, ma possono concorrere a documentare una valida attività di ricerca e l’impegno culturale del candidato, nella prevalenza della valutazione dei titoli scientifici, esclusivamente idonei a dimostrare (allora ai sensi dell’art. 41 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, successivamente modificati dal d.p.r. 19 ottobre 1998, n. 390 e dall’art. 7 d.p.r. 23 marzo 2000 n. 117) la piena maturità scientifica dei candidati.

Il concorso a professore universitario di prima fascia è caratterizzato dall’esigenza di privilegiare la piena maturità scientifica dei candidati, all’accertamento della quale si perviene con una valutazione complessiva dei titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata su un’analitica disamina di tutte le pubblicazioni esibite dal singolo aspirante (Sez. VI, 3 gennaio 2000, n. 6).

La Commissione giudicatrice di un concorso a professore universitario opera a maggioranza ai sensi dell’art. 4 comma 13 del d.p.r. n. 117/2000, ed il contrasto fra maggioranza e minoranza non rileva una volta che l’organo collegiale si sia espresso, essendovi a quel punto una sola determinazione e valutazione, che, per l’appellante è stata di non idoneità in considerazione del merito scientifico.

L’esistenza di dissensi netti sulle valutazioni di merito può considerarsi fisiologica negli organi collegiali, e tali opinioni dissenzienti purché si siano francamente confrontate e regolarmente manifestate rispetto all’opinione di maggioranza, non viziano di per sé il giudizio collegiale, specie quando nessun commissario abbia cambiato valutazione nel passaggio dai giudizi individuali al giudizio collegiale e sussista, fermi i dissensi, una sostanziale corrispondenza fra i primi ed il secondo.


200502066

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2066

AUTOLINEE

Se vero che nel vigente sistema normativo va fatta una netta distinzione tra autolinee di interesse nazionale (o interregionale) e autolinee di interesse locale (o infraregionale), rientrando la concessione delle prime nella sfera di competenza dello Stato, e delle seconde in quella della Regione, in concreto anche un’autolinea di interesse nazionale può assolvere al contempo a funzioni di trasporto pubblico locale; e quando ciò accada, la natura statale della concessione non può impedire che l’autolinea stessa fruisca del sostegno finanziario riservato agli operatori del trasporto pubblico locale, specie quando il legislatore regionale non individua i destinatari dei benefici sulla base del tipo di concessione di autolinea, bensì in relazione alle caratteristiche del servizio concretamente svolto.


200502065

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2065

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

RECUPERO SOMME

L’art 30 del D.P.R. 30 dicembre 1973 n.1032, - che dispone che i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal decreto medesimo possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio – prevede una disciplina relativa esclusivamente alle particolari ipotesi di variazioni concernenti la indennità di buonuscita a seguito di eventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione (art.26), nonché di revoca, modifica o rettifica d’ufficio dei provvedimenti già adottati dal Fondo suddetto e per i quali l’ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era falsa. I precisi termini imposti all’amministrazione non possono trovare, dunque, applicazione, neanche in via analogica, ai casi di recupero effettuato non per effetto di un comportamento imputabile ad una pubblica amministrazione, ma a seguito di riforma di una sentenza esecutiva pronunciata nei confronti dell’interessato relazione ad un suo ricorso, sentenza alla quale l’INPDAP era tenuto in ogni caso ad ottemperare.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'art. 7 L. n. 241 del 1990 non è applicabile ad atti di natura non provvedimentale, con cui l’amministrazione si limita a preannunciare l’esercizio di azioni legali volte al recupero di quanto dovuto a seguito di sentenza.

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

RECUPERO SOMME

Il recupero di somme erogate erroneamente al dipendente costituisce per l’Amministrazione comportamento doveroso, salve le modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero (Sez. VI, tra le più recenti, 5 agosto 2004, n. 5445; 15 giugno 2004, n.3878).

Il recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente pubblico può avvenire soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito; con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali, salva la possibilità per la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute dall’interessato. Le somme indebitamente erogate sono, dunque, soggette a recupero; ma ove l’amministrazione abbia già versato all’erario le somme trattenute per acconto d’imposta, la stessa non può di certo addossare al privato l’onere di un eventuale, correlativo, recupero dell’indebito tributario, per la cui attivazione e conseguimento è indispensabile la collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto erogatrice del reddito soggetto a trattenuta (Sez. VI, 8 ottobre 1998, n.1358; 20 maggio 1995 n.489; Parere Comm. Spec. 5 febbraio 2001, n.478/2000).


200502064

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2064

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

RECUPERO SOMME

L’art 30 del D.P.R. 30 dicembre 1973 n.1032, - che dispone che i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal decreto medesimo possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio – prevede una disciplina relativa esclusivamente alle particolari ipotesi di variazioni concernenti la indennità di buonuscita a seguito di eventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione (art.26), nonché di revoca, modifica o rettifica d’ufficio dei provvedimenti già adottati dal Fondo suddetto e per i quali l’ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era falsa. I precisi termini imposti all’amministrazione non possono trovare, dunque, applicazione, neanche in via analogica, ai casi di recupero effettuato non per effetto di un comportamento imputabile ad una pubblica amministrazione, ma a seguito di riforma di una sentenza esecutiva pronunciata nei confronti dell’interessato relazione ad un suo ricorso, sentenza alla quale l’INPDAP era tenuto in ogni caso ad ottemperare.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'art. 7 L. n. 241 del 1990 non è applicabile ad atti di natura non provvedimentale, con cui l’amministrazione si limita a preannunciare l’esercizio di azioni legali volte al recupero di quanto dovuto a seguito di sentenza.

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

RECUPERO SOMME

Il recupero di somme erogate erroneamente al dipendente costituisce per l’Amministrazione comportamento doveroso, salve le modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero (Sez. VI, tra le più recenti, 5 agosto 2004, n. 5445; 15 giugno 2004, n.3878).

Il recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente pubblico può avvenire soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito; con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali, salva la possibilità per la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute dall’interessato. Le somme indebitamente erogate sono, dunque, soggette a recupero; ma ove l’amministrazione abbia già versato all’erario le somme trattenute per acconto d’imposta, la stessa non può di certo addossare al privato l’onere di un eventuale, correlativo, recupero dell’indebito tributario, per la cui attivazione e conseguimento è indispensabile la collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto erogatrice del reddito soggetto a trattenuta (Sez. VI, 8 ottobre 1998, n.1358; 20 maggio 1995 n.489; Parere Comm. Spec. 5 febbraio 2001, n.478/2000).


200502063

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2063

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

RECUPERO SOMME

L’art 30 del D.P.R. 30 dicembre 1973 n.1032, - che dispone che i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal decreto medesimo possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio – prevede una disciplina relativa esclusivamente alle particolari ipotesi di variazioni concernenti la indennità di buonuscita a seguito di eventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione (art.26), nonché di revoca, modifica o rettifica d’ufficio dei provvedimenti già adottati dal Fondo suddetto e per i quali l’ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era falsa. I precisi termini imposti all’amministrazione non possono trovare, dunque, applicazione, neanche in via analogica, ai casi di recupero effettuato non per effetto di un comportamento imputabile ad una pubblica amministrazione, ma a seguito di riforma di una sentenza esecutiva pronunciata nei confronti dell’interessato relazione ad un suo ricorso, sentenza alla quale l’INPDAP era tenuto in ogni caso ad ottemperare.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'art. 7 L. n. 241 del 1990 non è applicabile ad atti di natura non provvedimentale, con cui l’amministrazione si limita a preannunciare l’esercizio di azioni legali volte al recupero di quanto dovuto a seguito di sentenza.

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

RECUPERO SOMME

Il recupero di somme erogate erroneamente al dipendente costituisce per l’Amministrazione comportamento doveroso, salve le modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero (Sez. VI, tra le più recenti, 5 agosto 2004, n. 5445; 15 giugno 2004, n.3878).

Il recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente pubblico può avvenire soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito; con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali, salva la possibilità per la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute dall’interessato. Le somme indebitamente erogate sono, dunque, soggette a recupero; ma ove l’amministrazione abbia già versato all’erario le somme trattenute per acconto d’imposta, la stessa non può di certo addossare al privato l’onere di un eventuale, correlativo, recupero dell’indebito tributario, per la cui attivazione e conseguimento è indispensabile la collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto erogatrice del reddito soggetto a trattenuta (Sez. VI, 8 ottobre 1998, n.1358; 20 maggio 1995 n.489; Parere Comm. Spec. 5 febbraio 2001, n.478/2000).


200502062

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2062

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

RECUPERO SOMME

L’art 30 del D.P.R. 30 dicembre 1973 n.1032 - che dispone che i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal decreto medesimo possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio – prevede una disciplina relativa esclusivamente alle particolari ipotesi di variazioni concernenti la indennità di buonuscita a seguito di eventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione (art.26), nonché di revoca, modifica o rettifica d’ufficio dei provvedimenti già adottati dal Fondo suddetto e per i quali l’ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era falsa. I precisi termini imposti all’amministrazione non possono trovare, dunque, applicazione, neanche in via analogica, ai casi di recupero effettuato non per effetto di un comportamento imputabile ad una pubblica amministrazione, ma a seguito di riforma di una sentenza esecutiva pronunciata nei confronti dell’interessato relazione ad un suo ricorso, sentenza alla quale l’INPDAP era tenuto in ogni caso ad ottemperare.

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'art. 7 L. n. 241 del 1990 non è applicabile ad atti di natura non provvedimentale, con cui l’amministrazione si limita a preannunciare l’esercizio di azioni legali volte al recupero di quanto dovuto a seguito di sentenza.

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

RECUPERO SOMME

Il recupero di somme erogate erroneamente al dipendente costituisce per l’Amministrazione comportamento doveroso, salve le modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero (Sez. VI, tra le più recenti, 5 agosto 2004, n. 5445; 15 giugno 2004, n.3878).

Il recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente pubblico può avvenire soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito; con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali, salva la possibilità per la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute dall’interessato. Le somme indebitamente erogate sono, dunque, soggette a recupero; ma ove l’amministrazione abbia già versato all’erario le somme trattenute per acconto d’imposta, la stessa non può di certo addossare al privato l’onere di un eventuale, correlativo, recupero dell’indebito tributario, per la cui attivazione e conseguimento è indispensabile la collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto erogatrice del reddito soggetto a trattenuta (Sez. VI, 8 ottobre 1998, n.1358; 20 maggio 1995 n.489; Parere Comm. Spec. 5 febbraio 2001, n.478/2000).


200502061

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2061

INSEGNANTI

INCARICHI E SUPPLENZE

Ai sensi dell’art. 477 del d.lgs. 16.04.1994, n. 297, l’incarico di durata annuale è conferito dal Provveditore in base ad apposite graduatorie di merito distintamente formate per i vari tipi di istituzione scolastica. Nel caso in cui la vacanza si verifichi nel corso dell’anno scolastico il terzo comma della disposizione in esame stabilisce che “l’incarico è conferito ad un docente scelto fra quelli in servizio nella scuola interessata, dando precedenza agli iscritti nelle graduatorie, secondo l’ordine di inclusione delle stesse”.


200502060

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2060

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA

L’idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita è definito dal regime impresso dalla legge a ciascun emolumento, ovvero dalla sua espressa previsione, non essendo sufficiente né la sua natura retributiva, né la sua pensionabilità (Ad. Pl. 21 maggio 1996 n. 4; idem, 17 settembre 1996 n. 19; Sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6062; Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3329)

Alla data di collocamento a riposo del dipendente, il computo ai fini dell’indennità di buonuscita è ammesso soltanto per gli assegni e le indennità tassativamente previste dall’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973 e, per la tredicesima mensilità e per l’indennità integrativa speciale, rispettivamente, dall’art.2 L. n.75/1980 e dall’art 1 L. n.87/1984. Tale principio trova conferma indiretta nella L. 8 agosto 1995, n. 335, che, all’art. 2 comma 5, dispone che per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto e che, a tal fine, la contrattazione collettiva nazionale, in conformità alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, definisce nell’ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale (art. 2 comma 6).

Sulla base dell’art.35 del CCNL di categoria per il personale con la qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, approvato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 12 dicembre 1996, soltanto le misure dei trattamenti economici derivati dall’applicazione dell’art. 34, che disciplina lo stipendio tabellare ed i suoi incrementi, hanno effetto sull’indennità di fine rapporto, sicchè gli altri emolumenti, pur facendo parte della struttura della retribuzione di cui all’art. 33, non hanno effetto sull’indennità di fine rapporto (Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3329).

Soltanto con l’accordo approvato il 5 aprile 2001, riferito al CCNL per il quadriennio 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999 per il personale con la qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, la retribuzione di posizione è stata espressamente prevista ai fini del computo dell’indennità di buonuscita.


200502059

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2059

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

EQUO INDENNIZZO E INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO

Sulla base dell’ art.5 bis del D.L. n.387/1984, convertito con modificazioni, dalla legge n.472/1987, nel complesso procedimento concernente il riconoscimento e la liquidazione dell’equo indennizzo per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, non è più necessario il previo annullamento della precedente determinazione con cui era stato riconosciuto il nesso di dipendenza causale tra l’accertata infermità e l’espletamento del servizio, né del parere della Commissione medica ospedaliera che aveva espresso una formale valutazione del riconoscimento in quanto, secondo la menzionata normativa, tale valutazione non è idonea a vincolare la definitiva determinazione dell’Amministrazione. Nell’attuale contesto normativo infatti spetta al solo Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che opera la propria attività in un ambito e con finalità assolutamente autonome e diverse da quelle – esclusivamente tecniche – svolte dalla Commissione medica ospedaliera pronunciarsi sia sull’effettiva dipendenza dell’accertata infermità da causa di servizio che sulla conseguente menomazione sopportata dal dipendente, requisiti la cui contestuale sussistenza è presupposto indefettibile per la concessione del richiesto beneficio.


200502058

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2058

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

NULLITA’ DEL RAPPORTO

Nei vari settori del pubblico impiego è previsto il generale divieto di assunzione e la conseguente declaratoria della nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione adottati in contrasto con la normativa che richiede il superamento del prescritto concorso e tale normativa ha inteso chiaramente arginare le assunzioni anomale ed evitare l’espandersi della spesa pubblica (v. l’art. 3 del t.u. n. 3 del 1957, l’art.6 della legge 20.3.1975 n.70, l’art. 5, del D.L.10.11.1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8.1.1979, n. 3, l’art. 6 della legge 20.3.1975, n. 70, l’art. 18 della legge 25.10.1977, n. 808, l’art. 2 della legge 17.2.1982, n. 43; l’art.14 della legge 20.5.1985 n.207; l’art.36 del D.L.vo 3.2.1993, n.29 e successive modificazioni ). In altri termini, la regola costituzionale del pubblico concorso viene concretamente salvaguardata nel nostro ordinamento con una serie di disposizioni legislative che espressamente comminano la nullità dell’assunzione effettuata senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la responsabilità personale degli amministratori che vi hanno provveduto con riguardo sia alle Amministrazioni statali che alle altre amministrazioni pubbliche.

La questione dell’applicabilità o meno alle pubbliche amministrazione del principio secondo cui, in caso di appalto di mere prestazioni di lavoro, i prestatori di lavoro vengono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che abbia utilizzato le loro prestazioni lavorative, ha dato luogo ad orientamenti divergenti, ritenendosi solo inizialmente la piena applicabilità dell’art. 1 L. n.1369/1960. Successivamente, tale applicabilità è stata limitata agli Enti pubblici economici o comunque in relazione alle attività imprenditoriali degli enti pubblici non economici. Peraltro, l’indirizzo più recente è nel senso che detto principio di favore del lavoratore non può avere la stessa portata nei confronti del datore di lavoro privato e di quello pubblico, anche se in entrambi i casi interviene l’elusione di cogenti norme legislative; ed invero, si deve tener conto nel settore pubblico della regola del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. (v., con riferimento anche ai concorsi interni, Corte cost. n.194 del 16.5.2002), a tutela non solo dell’interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione (cfr. le decisioni di questo Consiglio, Ad. Plen. nn.1 e 2 del 29.2.1992; nn 5 e 6 del 5.3.1992; Sez. IV, n. 4188 del 29.7.2000; Sez. V, n.1859 del 4.4.2002; Sez. VI, n.2272 del 29.4.2002).

Quando una norma sancisce la nullità ex lege degli atti di assunzione si è in presenza di una nullità in senso tecnico, nel senso che l’illegale provvedimento di assunzione non può produrre effetti e non può il giudice amministrativo accertare un rapporto che non è sorto, non sussiste e non può giuridicamente sussistere (Sez. V, 3 marzo 2001, n. 1218; Sez. VI, 22 agosto 2000, n. 4557).

L’art.1 della legge n.1369/1990 è in astratto applicabile ad un ente pubblico solo quando questo svolga una attività i cui contenuti sostanziali costituiscono esercizio di attività di impresa (Sez. VI, 5 ottobre 1995, n. 1066; Sez. VI, 9 giugno 1994, n. 968 ; Sez. VI, 3 ottobre 1990, n. 860), e non anche quando un soggetto assume di aver svolto l’attività lavorativa in favore di una pubblica Amministrazione, in correlazione ai suoi pubblicistici fini istituzionali (Sez. VI, 13 febbraio 2001, n. 696;. 5 ottobre 1995, n. 1066; 9 giugno 1994; Sez. VI, 19 febbraio 1994, n. 168).


200502057

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2057

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN ZONA TUTELATA

Il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, nel sospendere ed inibire ogni attività modificativa dell’assetto dei luoghi, non è tenuto a motivare in ordine alla compatibilità o meno dei lavori con il regime di tutela paesaggistica della zona. In presenza di un’alterazione dei luoghi introdotta in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 151 del d.lgs. n. 490/1999, il provvedimento di inibizione dei lavori trae idonea e sufficiente giustificazione, ai sensi dell’art. 153, primo comma, del d.lgs. citato, nel solo riscontro sul piano formale della mancanza del predetto titolo autorizzatorio, configurandosi di per sé illecita ogni attività che incida sui beni tutelati senza il preventivo assenso dell’ Amministrazione


200502056

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2056

Ordina l’esecuzione del giudicato


200502055

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2055

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

CONCORSO

La valutazione della commissione, sulla non riconducibilità della pubblicazione alle discipline di insegnamento prese in considerazione dal bando, costituisce espressione della sua discrezionalità tecnica, volta all’effettivo riscontro del contenuto delle pubblicazioni, come prescritto dal bando. Tale valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale nel caso di manifesta irragionevolezza o di mancata valutazione delle circostanze.


200502054

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2054

Motiva in fatto


200502053

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2053

LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Qualora sia stato richiesto il riconoscimento dello stato di crisi aziendale e all’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinario e sia sopravvenuta la dichiarazione del fallimento, e la cessione dell’azienda, l’Amministrazione legittimamente nega il richiesto provvedimento- Infatti la società, in tal caso, non è più idonea a realizzare quelle finalità poste a base di un piano di risanamento relativo a un momento antecedente al fallimento; finalità costituite dal superamento dello stato di crisi e dalla tutela dei lavoratori.


200502052

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2052

Dichiara l’appello improcedibile


200502051

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2051

Dichiara l’appello improcedibile


200502050

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2050

Dichiara l’appello improcedibile


200502049

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2049

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

RETRIBUZIONE

Nei casi in cui la legge o la contrattazione collettiva stabiliscano un differente trattamento economico per diverse categorie di pubblici impiegati pur a fronte di mansioni sostanzialmente equivalenti, non vi è un’irragionevole disparità di trattamento se la retribuzione percepita dalla categoria che fruisce di quella inferiore comunque in sé risponda ai parametri costituzionali della proporzionalità alla qualità e quantità di lavoro prestato ai sensi dell’art. 36 Cost. e se la fissazione di retribuzioni differenziate a parità di mansioni sia motivata da circostanze contingenti e transitorie o dalle peculiarità relative alle diverse categorie di pubblici dipendenti (cfr., Sez. VI, 3 novembre 2003, n. 6838; idem 10 febbraio 2003, n. 657).


200502048

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2048

APPELLO

TERMINI

In tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. che va calcolato ex nominatione dierum, ai sensi dell’art. 155, comma 2 dello stesso codice, prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese od anno, devono aggiungersi i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (primo agosto- quindici settembre di ciascun anno) calcolati ex numeratione dierum nella misura di quaranta sei giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 comma 1 c.p.c. ed 1 comma 1, della legge 742 del 1969 (Cass. Sez. V, 3 giugno 2003, n. 8850; conf. Cass. n. 9068/2000).

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

RETRIBUZIONE

Il diritto alla restitutio in integrum, ossia il diritto a percepire la retribuzione per il periodo in cui il dipendente pubblico non abbia potuto prestare servizio per fatto imputabile all’amministrazione spetta non solo nel caso in cui l’atto di illegittima risoluzione del rapporto sia stato annullato in via giurisdizionale, ma anche nel caso in cui tale atto sia stato o debba essere rimosso per effetto di un provvedimento di autoannullamento (Ad. Plen., 12 dicembre 1991, n. 10).


200502047

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2047

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L’art.120, comma 1, del D.P.R. n.3 del 1957 - nel prevedere che “il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia compiuto” - fa riferimento agli atti tipici della procedura, onde evitare che la disposizione (dettata a tutela del soggetto incolpato perché non resti esposto alla pendenza a tempo indeterminato di tale procedimento) possa essere elusa attraverso il compimento di una attività non specificamente prevista nel prestabilito schema normativo ovvero prendendo a pretesto eventuali volontarie iniziative del dipendente (Sez. VI, 22 luglio 1999, n. 1000).

La presentazioni delle giustificazioni da parte dell’incolpato sono idonee ad interrompere il termine di estinzione previsto dall’art.120, comma 1, del D.P.R. n.3 del 1957. Tale disposizione non consente di circoscrivere gli atti rilevanti solo a quelli posti in essere dall’Amministrazione e, d’altro canto, le giustificazioni sono un momento procedimentale espressamente previsto (Sez. VI, 22 luglio 1999, n. 1000).


200502046

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2046

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ATTO DI PIANIFICAZIONE

Qualora una legge attribuisca ad un organo amministrativo il potere di approvare un atto di pianificazione (ad es., in materia sanitaria, paesaggistica o faunistica, come nella specie) e poi tale atto sia approvato in concreto e una tantum con una norma di rango legislativo, in assenza di contrarie determinazioni del legislatore continua a sussistere il potere di pianificazione dell’organo amministrativo. Infatti, la legge che approva l’atto di pianificazione di per sé non implica l’abrogazione, neppure per incompatibilità, della norma attributiva della competenza, che continua dunque ad applicarsi.


200502045

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2045

EDILIZIA

CONDONO EDILIZIO

Non spetta all’Amministrazione ma al privato dimostrare, rispetto alla legge che impone il vincolo, l’anteriorità dell’abuso edilizio (Sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 1162).

In base a quanto disposto negli artt. 31, 32 e 33 della L. n. 47/1985, il regime sanzionatorio ex art.4 è applicabile anche alle costruzioni abusive realizzate in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n.431/1995, per le quali non sia stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria o comunque non sia stata rilasciata tale concessione.

L’esercizio dei poteri repressivi del Comune in ordine ad abusi edilizi non incontrano alcun termine di decadenza o di prescrizione, sicchè i relativi provvedimenti possono essere emanati in qualsiasi tempo (Sez. V, 24 marzo 1998, n. 345; Sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 1162).


200502044

Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2044

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

EQUO INDENNIZZO E INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO

E’ inammissibile la domanda di accertamento della dipendenza dell’infermità denunciata da causa di servizio, stante la qualificazione della situazione soggettiva vantata dal pubblico dipendente con riferimento alla richiesta di riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio come interesse legittimo e non come diritto soggettivo (Sez. VI 25 settembre 1995 n. 972; Tar Calabria Sez. II 1 ottobre 2001 n. 1480; Sez. Vi 19 gennaio 1982 n. 34 contra, isolatamente, Sez. VI 22 dicembre 1983 n. 909). Il giudizio sul diniego di riconoscimento è un classico giudizio impugnatorio, che va proposto nel termine decadenziale, e che pur riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, appare relativo ad atti amministrativi autoritativi, che non danno luogo ad un rapporto paritetico.

Nel caso in cui l’Amministrazione intenda disattendere il parere del Collegio medico legale, che aveva ritenuto sussistente il nesso concausale tra il servizio e l’infermità denunciata, deve acquisire un ulteriore parere medico legale, al fine di risolvere i dubbi tecnici.


 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA


 

200500352

CGARS, 31 maggio 2005, n. 352

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

MANSIONI SUPERIORI

Se è vero che il legislatore - nel momento in cui dispose la privatizzazione del pubblico impiego - aveva enunciato nell’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 il principio (in deroga alla disciplina privatistica) secondo cui l’espletamento delle mansioni superiori è irrilevante sia a fini di carriera che economici, è anche vero che nel tempo la portata del medesimo - sotto la spinta soprattutto della giurisprudenza costituzionale - si è andata progressivamente stemperando. La prima breccia al riguardo è stata aperta dal d.lgs. n. 80/1998 (art. 25) che ha reintrodotto in sostanza la rilevanza delle mansioni superiori sia agli effetti economici che di carriera, rinviandone però l’operatività all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dai contratti collettivi. Poco dopo, il d.lgs. n. 387/1998 (art. 15) - rimanipolando la precedente disciplina - ha fatto cadere il “rinvio” del predetto art. 25, limitatamente alle “differenze retributive”. In dipendenza di ciò, l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2000 statuisce appunto che “a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998” va riconosciuto con carattere di generalità il diritto alle “differenze retributive” a favore del dipendente pubblico che abbia svolto le funzioni relative alla qualifica immediatamente superiore.

Sul valore da attribuire all’art. 15 d.lgs. n. 387/1987, si è creato negli ultimi anni una difformità di orientamento tra la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte di Cassazione. Mentre il giudice amministrativo considera l’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 come una comune disposizione legislativa (frutto in sostanza di una libera scelta politica) e come tale avente efficacia per il futuro (Ad. plen. n. 11/2000); la Cassazione invece - ripercorrendo la vicenda della giurisprudenza costituzionale in materia - sembra configurare la novella dell’art. 15 come una sorta di intervento “correttivo” per adeguare il sistema ai principi costituzionali e attenuare le più stridenti differenze con il regime del lavoro privato. Le conseguenze sul piano pratico sono notevoli. Ed infatti, mentre per la giurisprudenza amministrativa l’art. 15 varrebbe solo per il futuro (rappresentando in sostanza una sorta di spartiacque tra un regime assolutamente preclusivo al riconoscimento delle mansioni superiori e uno moderatamente più aperto); viceversa per la Cassazione, la ratio “adeguatrice” ai principi costituzionali del predetto articolo giustificherebbe il carattere retroattivo del medesimo (Cass. sez. lav. 8 gennaio 2004, n. 91). Una volta parificato (sia pure con qualche deroga e con non poche forzature alla “natura delle cose”), il lavoro pubblico a quello privato, sembra difficile spiegare le ragioni di un diverso trattamento - basato unicamente sul fattore “tempo” - da applicare ad una medesima categoria di impiegati pubblici. Il CGARS ne rimette l’esame all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.


31/05/2005          200500351

CGARS, 31 maggio 2005, n. 351

GIUDIZIO ELETTORALE

CONTROINTERESSATO

Anche in materia elettorale la qualità di controinteressato all'annullamento di un provvedimento amministrativo va accertato con riferimento alla data di emanazione del provvedimento medesimo (Ad. plen., 24 luglio 1997, n. 15 e sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1386) e quindi nella specie con riferimento alla data di proclamazione degli eletti. Non è quindi controinteressato in senso tecnico il candidato, che non era stato originariamente proclamato eletto e che è subentrato nella carica nei giorni successivi per decadenza di altro consigliere

GIUDIZIO ELETTORALE

OPERAZIONI ELETTORALI

Per principio giurisprudenziale condivisibile, la nullità dei voti contenuti nelle schede elettorali può essere dichiarata allorché si accerti, in modo inoppugnabile, che le stesse presentano scritture o segni con i quali l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (sez. V, 25 ottobre 1989, n. 692). In base a tale principio è da ritenersi nullo il voto espresso per una lista che contiene nel riquadro della lista medesima l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a nessuno dei candidati delle liste, costituendo l'indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato un segno di riconoscimento del voto (sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374).

L’ art. 2, comma 5, della legge regionale Sicilia n. 35/1997 richiede nella sostanza la maggioranza assoluta dei voti validi e tale maggioranza, con riferimento ad un numero dispari, è data dal numero che, raddoppiato, dà la cifra immediatamente superiore al numero dei voti validi (Sez. V, 7 luglio 1987, n. 463).


200500350

CGARS, 18 maggio 2005, n. 350

Pronuncia in via interlocutoria


200500349

CGARS, 18 maggio 2005, n. 349

PROCESSO AMMINISTRATIVO

CONTROINTERESSATO

Nelle controversie inerenti a gara d'appalto pubblico, la posizione di controinteressato (parte necessaria del giudizio) va riconosciuta soltanto all'aggiudicatario, essendo questo l'unico soggetto che dal provvedimento impugnato ricava un beneficio diretto ed immediato e che, quindi, ha un interesse specifico alla conservazione del relativo assetto stabilito dall'atto d'aggiudicazione, a differenza di tutte le altre imprese in gara le quali, avendo inutilmente partecipato alla procedura, non hanno alcun interesse tutelato alla conservazione dell'atto stesso (che non arreca loro alcun vantaggio), né a contestare il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione (sez. V, 1 agosto 2001, n. 4190, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4233; sez. V, 24 ottobre 2001, n. 5603).

APPELLO

CONTRADDITTORIO

Nel caso in cui in primo grado il ricorrente sia risultato vincitore ed uno dei soccombenti, sia esso l'amministrazione o uno dei controinteressati, proponga appello, gli altri soccombenti non sono parti necessarie del giudizio d'appello, in quanto essi non possono integrare il thema decidendum, una volta decorsi i termini per proporre autonomo gravame (Ad. plen. 24 marzo 2004, n. 7; Sez. VI, 7 febbraio 2004, n. 424).

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

OFFERTE ANOMALE

L’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, come da ultimo modificato dall’art. 7, legge 1° agosto 2002, n. 106, secondo cui nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiori al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Di particolare rilievo è l’inciso del comma testè riportato, laddove, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 166/2002, si prevede la possibilità per la stazione appaltante di imporre la presentazione di giustificazioni preventive necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Più in dettaglio in base ad esso, la stazione appaltante, nel bando o nella lettera invito, deve indicare: le modalità di presentazione delle giustificazioni che devono corredare le offerte, fin dalla loro presentazione, relativamente alle voci di prezzo più significative (anch’esse da indicare negli atti regolatori della gara) che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta; la precisazione di quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. In sede di gara la stazione appaltante, poi, secondo le disposizioni citate, sulla base delle giustificazioni richieste e prodotte: può immediatamente escludere la incongruità e ritenere giustificata l’offerta; ove non sia possibile, deve chiedere al concorrente la produzione di documenti integrativi e alla esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Il problema è quello di stabilire come quest’ultima previsione si coordini con quella che prevede anche giustificazioni obbligatorie necessarie per l’ammissione. La soluzione è quella di ritenere che la previsione legislativa di un contraddittorio (ex art.21 comma 1-bis) riguardi, oltre alle ipotesi di giustificazioni non espressamente indicate come necessarie per l’ammissione, le ipotesi in cui le giustificazioni obbligatorie siano state prodotte e che tuttavia ciò non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta. L’obbligo della Amministrazione di richiedere chiarimenti integrativi trae il suo presupposto nel fatto che le preventive giustificazioni “richieste” sono state “prodotte” e che le stesse non siano sufficienti ad escludere l’incongruità (“se l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sono sufficienti”). In questi casi l’esigenza di contraddittorio è del tutto ovvia e coerente con lo scopo del medesimo, preordinato nel sistema dell’art. 21 comma 1-bis, ad una valutazione sulla sussistenza o meno della anomalia sostanziale della offerta. Per contro, per dato letterale e logico, la mancata produzione di giustificazioni preventive necessarie costituisce ragione di immediata esclusione, ove l’offerta risulti sospetta di anomalia ex art. 21 comma 1-bis e si accerti che le giustificazioni richieste, a pena di inammissibilità, non sono state prodotte. E’ stato osservato in giurisprudenza che altro è la necessità di procedere in contraddittorio all’esame delle giustificazioni prodotte sulle voci di prezzo al fine di escludere che l’offerta sia definita bassa in misura anomala altro è l’obbligo, stabilito a pena di esclusione e dunque come requisito di ammissione alla gara, di corredare l’offerta di giustificazioni su voci di prezzo preventivamente definite nel bando. Questo adempimento non rientra immediatamente nell’esigenza di contraddittorio, stabilita dalla direttiva n. 93/37 CEE e ribadita dalla Corte di giustizia con la sentenza 27 novembre 2001 in cause C 285.99 e 286.99, ma, prima ancora, nelle condizioni di ammissibilità dell’offerta, che sono discrezionalmente fissate dall’Amministrazione procedente (ed ora esplicitamente ammesse dal 4° periodo del comma 1-bis, dell’art. 21 della legge n. 109 del 1994, introdotto con l’art. 7, comma 1, lettera n), n. 1 della l. 1° agosto 2002, n. 166). (Cons. St. 15 marzo 2004, n. 1271).

Altro problema è quello di stabilire se in caso di carenza di giustificazioni necessarie preventive, sia comunque necessario o opportuno un contraddittorio in base ai principi generali. I principi generali di partecipazione privata alla azione amministrativa, che nella disposizione in esame e nelle normative comunitarie trovano ripetute sottolineature, rendono quanto meno opportuna, anche in questo caso, una preventiva contestazione, utile se non altro ad instaurare un contraddittorio sulla effettiva carenza della documentazione obbligatoria e sulla possibilità di ricavare i dati richiesti da altri documenti prodotti a corredo della offerta. Una volta avviata la procedura di verifica della anomalia delle offerte con l’apertura dei plichi con le giustificazioni, la stazione appaltante potrà escludere le concorrenti oggetto dell’approfondimento, per due ragioni: o perchè le stesse non hanno prodotto i documenti giustificativi necessari (previo contraddittorio, quanto meno opportuno, a carattere ricognitivo) ovvero perchè (dopo contraddittorio necessario, a carattere valutativo) la loro offerta, anche dopo le integrazioni documentali della concorrente (in particolare a chiarimento di giustificazioni obbligatorie preventive regolarmente prodotte con la offerta), non risulti congrua alla stregua della valutazione discrezionale degli organi di gara. La prospettiva di analisi è quindi diversa: nel primo caso si tratta di accertare se sono stati prodotti i documenti espressamente richiesti sin dal momento della offerta, nel secondo caso se l’offerta è anomala anche alla stregua degli elementi integrativi forniti dalla concorrente.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

BANDO DI GARA

In una gara pubblica, ove si riscontri un contrasto tra il bando e la lettera di invito, prevale il primo, quale lex specialis della selezione concorsuale, non modificabile mediante lettera d’invito (sez. V, 29 marzo 2004, n. 1660; sez. II, 7 marzo 2001, n. 149).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Va dichiarata, anche d’ufficio, la carenza di interesse alla decisione del ricorso contro l’aggiudicazione di una gara d’appalto quando il ricorrente non potrebbe comunque risultare aggiudicatario (Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2138; Sez. V, 25 gennaio 2003, n. 355; Sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1629).


200500348

CGARS, 16 maggio 2005, n. 348

Pronuncia in via interlocutoria


200500347

CGARS, 16 maggio 2005, n. 347

Pronuncia in via interlocutoria


200500346

CGARS, 16 maggio 2005, n. 346

Pronuncia in via interlocutoria


200500345

CGARS, 16 maggio 2005, n. 345

Pronuncia in via interlocutoria


200500344

CGARS, 16 maggio 2005, n. 344

Pronuncia in via interlocutoria


200500343

CGARS, 16 maggio 2005, n. 343

Pronuncia in via interlocutoria


200500342

CGARS, 16 maggio 2005, n. 342

Pronuncia in via interlocutoria


200500341

CGARS, 16 maggio 2005, n. 341

Pronuncia in via interlocutoria


200500340

CGARS, 16 maggio 2005, n. 340

Pronuncia in via interlocutoria


200500339

CGARS, 16 maggio 2005, n. 339

Pronuncia in via interlocutoria


200500338

CGARS, 16 maggio 2005, n. 338

Pronuncia in via interlocutoria


200500337

CGARS, 9 maggio 2005, n. 337

Motiva in fatto


200500336

CGARS, 9 maggio 2005, n. 336

APPELLO

LEGITTIMAZIONE AD APPELLARE

Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, superata la tesi tradizionale che limitava la possibilità di proporre appello da parte dell’interveniente volontario al solo capo di decisione concernente la sua partecipazione al processo, si ammette invece la piena legittimazione delle parti non necessarie (ed in particolare degli intervenienti ad opponendum che non siano anche controinteressati) ad impugnare in toto la sentenza resa nel giudizio a cui hanno partecipato, ove siano titolari di un’autonoma posizione giuridica pregiudicata dalla decisione medesima (Sez. IV, 7 luglio 2000, n. 3801).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

ATTO IMPUGNABILE

Il Piano generale degli impianti pubblicitari, di cui all’art. 13 del D. lgs. n. 507/1993 ha la natura di strumento di pianificazione e gestione del territorio, con particolare riferimento ad una specifica attività economico-produttiva dotata di rilevante impatto territoriale, quale quella concernente le pubbliche affissioni. In quanto tale, il piano è intrinsecamente dotato di una propria diretta ed autonoma efficacia imperativa e di una propria autonoma lesività, non diversamente da quanto affermato da pacifica giurisprudenza con riguardo agli strumenti (generali e settoriali) di pianificazione del territorio, e più specificamente con riguardo a quelli intesi a disciplinare le modalità di svolgimento sul territorio di una particolare attività produttiva (Sez. IV, n. 1716/2002; Sez. VI, n. 960 del 2002).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

TERMINI PER RICORRERE

Il dies a quo del termine d’impugnazione, in caso di atto soggetto in pari tempo a controllo preventivo di legittimità e a pubblicità legale, decorre dal compimento dell’ultimo, in ordine di tempo, tra gli anzidetti adempimenti: con la conseguenza che il compimento della pubblicazione dell’atto programmatorio in data antecedente all’acquisita efficacia dello stesso non fa decorrere il termine d’impugnazione, anche sotto il profilo del carattere precario della conoscenza che ne deriva, in quanto non comprensiva dell’elemento dell’immediata ed attuale incidenza lesiva dell’atto nei riguardi della sfera giuridica del destinatario (CGARS n. 544/1998; Sez. V, n. 2652/2000).

ATTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La ratio sottesa alla disciplina dell’art. 13 della L. n. 241/1990 si ricollega alla indeterminabilità dei potenziali destinatari, o comunque al numero elevato ed indefinito degli stessi, tale da renderne impossibile o quanto meno eccessivamente oneroso la previa individuazione ed il conseguente reperimento attraverso le forme partecipative individuali previste dalla legge n. 241/1990: una ratio sostanzialmente analoga a quella che presiede alla disciplina della decorrenza del termine d’impugnazione del provvedimento conclusivo dell’iter procedimentale, correlato alla notificazione individuale ovvero alla pubblicazione legale (salvi in ogni caso gli effetti della piena conoscenza acquisita aliunde) a seconda che i destinatari dell’atto siano o meno determinabili ed identificabili.


200500335

CGARS, 9 maggio 2005, n. 335

PROFESSIONI E MESTIERI

ALBI ED ELENCHI PROFESSIONALI

Mentre può al limite considerarsi assorbente ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi il titolo di studio superiore di quello inferiore prescritto dal relativo bando, questo non è predicabile relativamente alla iscrizione ad albi professionali (nella specie quello degli ingegneri e quello dei geometri) per loro natura infungibili in quanto calibrati su profili professionali specifici alle singole professioni.


200500333

CGARS, 9 maggio 2005, n. 333

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

DOCUMENTAZIONE DI GARA

L’ente appaltante, al fine dell’esercizio del potere di autotutela correlato a vizi riguardanti operazioni materiali o accertamento di fatti storici, deve motivare adeguatamente in ordine all’intervenuta custodia della documentazione relativa alla gara, e più in generale alla garanzia che la stessa non sia stata medio tempore fatta oggetto di operazioni di alterazione e manipolazione finalizzate a modificare i risultati già acquisiti (Sez. V, n. 2088/1999 e n. 661/2000; Sez. IV, n. 1612/2002; CGARS nn. 107 e 582/1997). Tale esigenza garantistica si impone in termini particolarmente gravi e rigorosi in presenza elementi indiziari che lasciano ipotizzare la presenza di possibili manomissioni della documentazione di gara volte ad alterare l’esito della procedura. Pertanto, il comportamento dell’ente appaltante, laddove ha ritenuto di procedere ad un riesame postumo della documentazione, riammettendo alla gara l’impresa originariamente esclusa per carenza di un documento successivamente rinvenuto, e addivenendo, sulla base di tale riammissione, alla formazione di una nuova media, pecca di leggerezza e superficialità, ed è censurabile sotto i profili dell’eccesso di potere nonché più in generale per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.


200500332

CGARS, 9 maggio 2005, n. 332

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA

E’ illegittima l’ammissione ad una gara di una società che ha presentato una dichiarazione sostitutiva - attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 31 del D.P.R. 34/2000- lacunosa e reticente, non dando atto della circostanza che i requisiti dichiarati erano in parte di pertinenza di altra impresa, non menzionando in alcun modo il titolo (cessione di ramo d’azienda) in virtù del quale intende avvalersene, e quindi non consentendo all’ente appaltante di compiere la doverosa ed ineliminabile verifica circa l’effettiva sussistenza, anche in capo alla cedente, sia dei requisiti generali e morali di ammissione alle gare, sia dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti ai fini della partecipazione alla specifica gara (CGARS n. 461/1998 e 220/1999). Né può ammettersi che alle riscontrate carenze della dichiarazione sostitutiva presentata unitamente all’offerta l’impresa potesse sopperire in corso di procedura, e addirittura dopo la già interve-nuta aggiudicazione provvisoria, posto che un tale modus procedendi comporterebbe un evidente e grave vulnus alla regola della par condicio tra le imprese concorrenti.


200500331

CGARS, 9 maggio 2005, n. 331

Motiva in fatto


200500330

CGARS, 9 maggio 2005, n. 330

PROCESSO AMMINISTRATIVO

TERMINI PROCESSUALI

Le eccezioni alla regola della sospensione feriale dei termini processuali sono tassative e, per i giudizi amministrativi, riguardano esclusivamente il procedimento per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati (Sez. V, 27.4.1997, n. 397; Sez. VI, 17.2.2000, n. 901; CGARS 30.11.1992, n. 369; ID., 30.3.1995 n. 83).


200500329

CGARS, 9 maggio 2005, n. 329

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tra la documentazione tecnica da produrre in gara a pena di esclusione (a differenza di quella richiesta solo in via facoltativa, utile ai fini della successiva valutazione da parte della Amministrazione) rientrano i documenti o parti di documenti senza i quali la Commissione tecnica non potrebbe formulare il proprio giudizio e che quindi costituiscono l’indispensabile oggetto della fase valutativa. Nel rispetto del principio di par condicio, i concorrenti e il seggio di gara non possono esimersi rispettivamente dal produrli e dal valutarli. Si tratta degli atti che sono richiesti per norma imperativa di legge oppure che in base alle clausole degli atti regolatori della gara sono richiesti espressamente a pena di esclusione o devono altrimenti ritenersi essenziali (cfr. per il principio, in relazione a clausole degli atti regolatori della gara sanzionate da espressa  comminatoria di esclusione o comunque essenziali, tra le altre, Sez. VI, 18 dicembre 1999, n. 2095; Sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6672; Sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6694 Sez. V, 30 giugno 2003, n. 3870; Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3297). In ordine a tali documenti o parti di documenti, gli organi di gara sono chiamati ad effettuare una attività ricognitiva di carattere formale.


200500328

CGARS, 9 maggio 2005, n. 328

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

BANDO DI GARA

Seppure i comuni possono impegnare le loro risorse anche nella finalità di alleviare il disagio sociale, ciò, però, non significa che siffatta finalità possa giustificare la violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 4 ,41, e art. 35, volti ad affermare, in termini paritari per tutti i cittadini della Repubblica (cui sono ormai da equiparare, a questi fini, anche quelli degli altri stati dell’Unione europea), il diritto ad accedere al lavoro e a esercitare liberamente l’iniziativa economica. Il principio della parità di condizioni tra tutti i cittadini italiani (e dell’Unione europea) nell’accesso al lavoro – che discende da una corretta esegesi delle ricordate disposizioni costituzionali – comporta, come corollario, l’illegittimità di qualunque discriminazione soggettiva che, non essendo funzionale al tipo ed alla qualità del servizio richiesto, si riconnetta alla mera circostanza della residenza anagrafica, o della sua protrazione per un determinato lasso temporale, ovvero della nascita, in un determinato ambito geografico della Repubblica piuttosto che in un altro. Con il corollario che, in linea di principio, né la residenza, né la sua protrazione per un determinato periodo di tempo, né la nascita in un determinato luogo, possono integrare – al contrario, invece, di quanto può avvenire per la cittadinanza – un criterio discretivo tra i cittadini italiani e dell’Unione europea ai fini dell’accesso al lavoro o del libero esercizio dell’iniziativa economica. (Fattispecie riguardante un bando relativo al servizio di pulizia del territorio comunale che prevedeva il necessario impiego, da parte dell’aggiudicatario del servizio, di almeno persone in condizione di svantaggio che siano residenti da almeno un anno nel territorio del Comune appaltante)


200500327

CGARS, 9 maggio 2005, n. 327

PROCESSO AMMINISTRATIVO

TERMINI PER RICORRERE

L’ art. 21-bis (aggiunto, limitatamente alla Regione Sicilia, alla legge n. 109/1994, dall'art. 18 della L.R. Sicilia 2 agosto 2002, n. 7), dispone che “in assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo” (comma 2); invece, “in caso di rilievi e contestazioni l’ente appaltante, e per esso il responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione” (comma 3), e, “decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo” (comma 4). Pertanto (CGARS, 20 gennaio 2003, n. 9) il termine per l’impugnazione giurisdizionale dell’esclusione comminata in corso di gara inizia a decorrere, in caso di tempestiva proposizione del ricorso amministrativo previsto dal citato comma 3 dell’art. 21-bis, solo dal momento in cui esso sia stato deciso ovvero su di esso si sia formato il silenzio-rigetto previsto dal successivo comma 4.


200500326

CGARS, 9 maggio 2005, n. 326

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

BANDO DI GARA

L’impugnazione del bando di gara, quando non si riferisce a requisiti soggettivi dell’aspirante, ma ad una clausola del bando non immediatamente lesiva (e potenzialmente tale solo all’esito della gara, in funzione dell’entità dei ribassi offerti dai vari partecipanti), va proposta con l’impugnativa dell’aggiudicazione che sia stata effettuata in favore di altra ditta partecipante (Ad. Plen. 20 gennaio 2003, n. 1).

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

OFFERTE ANOMALE

In forza del chiaro disposto dell’art. 14, comma 4, della legge regionale Sicilia 8 gennaio 1996, n. 4, per come novellato dall’art. 1, comma 9, della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, “sono escluse dall’aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse”. La percentuale del 20% di au-mento del ribasso mediamente offerto dalle offerte ammesse è, anche grammaticalmente, riferita alla media aritmetica di detti ribassi: sicché - pur dando atto che il sistema può prestarsi ad abusi, perché se tutte le altre ditte partecipanti illecitamente si accordino per offrire ribassi minimi (dell’ordine, cioè, di pochi centesimi di punto percentuale) la soglia di anomalia finisce con il coincidere con un ribasso quasi nullo rispetto alla base d’asta, con conseguente esclusione dell’unica offerta che, in ipotesi, proponga un ribasso ragionevolmente significativo rispetto a detto prezzo base - non può condividersi l’orientamento secondo cui la soglia di anomalia andrebbe individuata in venti punti percentuali in meno della media dei ribassi delle offerte ammesse.


200500325

CGARS, 9 maggio 2005, n. 325

STRANIERI

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Con sentenza n. 78 del 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 8 lett. c) d.l. 9 settembre 2002, n. 195 conv. con l. 9 ottobre 2002 n. 222, in relazione al fatto che consente di respingere l'istanza di regolarizzazione di un cittadino extracomunitario sulla base della semplice denuncia per uno dei reati di cui agli art. 380 e 381 c.p.p..


200500324

CGARS, 9 maggio 2005, n. 324

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

CAUZIONE

La novella recata dal comma 1 dell’art. 24 della legge regionale Sicilia 2 agosto 2002, n. 7, ha avuto carattere innovativo, e non già interpretativo, sicché solo a partire dall’entrata in vigore della citata L.R. n. 7/2003 l’impegno al rilascio della cauzione definitiva può essere assunto anche da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria. Anteriormente a tale data, invece, l’impegno al rilascio della cauzione definitiva doveva necessariamente essere assunto dallo stesso fideiussore (cioè da quel medesimo soggetto) che aveva rilasciato la cauzione provvisoria.

Posto che, nei casi di cui al comma 1-bis dell’art. 30 (vigente nella sola Sicilia, perché introdotto dal comma 1 del succitato art. 24 della L.R. n. 7/02) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il soggetto che prestava la cauzione non poteva che essere un banchiere (dovendo “la cauzione di cui al comma 1 … ridotta allo 0,50 %” necessariamente “prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria”), ne conseguiva che, in tali casi, anche la fideiussione definitiva finiva col dover essere una fideiussione bancaria pressoché in ogni caso (eccettuato, cioè, il solo caso in cui la cauzione provvisoria fosse versata in denaro contante, ossia “in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato”, ai sensi dell’art. 54, comma 1, R.D. 23 maggio 1924, n. 827). 8 . (CGARS. 15.2.2005, n. 68/05)


200500323

CGARS, 9 maggio 2005, n. 323

APPELLO

TERMINI

La dimidiazione dei termini processuali di cui dall’art. 23-bis della legge 7 dicembre 1971, n. 1034, si applica allorché la controversia abbia ad oggetto l’impugnativa degli atti della gara di appalto di servizio pubblico, ancorché siano stati dedotti motivi di censura relativamente al capo di sentenza recante condanna al risarcimento del danno, in quanto tale circostanza non può determinare un mutamento dell’oggetto, che necessariamente resta quello risultante dalla domanda introduttiva (l’esclusione dalla gara per l’appalto del servizio). All’espressione “giudizi risarcitori” non può che attribuirsi un significato meramente descrittivo, dovendosi radicalmente escludere che si tratti, in senso tecnico, di una specifica tipologia di giudizi proponibili davanti al giudice amministrativo: salvo a volersi collocare inammissibilmente al di fuori del chiaro solco concettuale recentemente tracciato dalla Corte costituzionale, deve infatti ribadirsi che “il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre … il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova "materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico de-molitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cit-tadino nei confronti della pubblica amministrazione” (Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204).


200500322

CGARS, 9 maggio 2005, n. 322

Motiva in fatto


200500321

CGARS, 9 maggio 2005, n. 321

PROCESSO AMMINISTRATIVO

INTERESSE A RICORRERE

Solo la piena ed evidente prova dell’insussistenza di ogni interesse in capo ad uno dei soggetti del processo, che è esclusivo onere della relativa controparte fornire, consente la definizione in rito del giudizio, ai sensi dell’art. 100 del codice di procedura civile; dovendosi il giudice in ogni altro caso conoscere la causa nel merito, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE

BANDO DI GARA

L’articolo 69 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, non richiamando il comma 2 dell’art. 63, non impone alla stazione appaltante di inserire, nel bando di gara dei pubblici incanti, l’espressa previsione di una necessaria domanda di partecipazione; ma ciò non implica un divieto di inserimento, nei bandi de quibus, di una specifica richiesta in tal senso, né comporta che non si possa sanzionare la mancata osservanza di tale clausola, ove discrezionalmente prevista, con la comminatoria di esclusione.

Seppure l’inserzione di una clausola non necessaria astrattamente potrebbe considerarsi come un aggravamento del procedimento, è peraltro agevole constatare che il divieto di aggravamento è previsto dall’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non in termini assoluti, bensì relativi alla non necessità di tale aggravamento; la quale, in forza del generale canone anche ermeneutico espresso dall’art. 3 della Costituzione, va valutata in termini di ragionevolezza e, cioè, di ragionevole ponderazione tra la misura dell’aggravamento e quella del beneficio che, pure in termini di efficacia dell’azione amministrativa, ne possa ricavare l’amministrazione procedente. Dato che la richiesta di integrare la documentazione di gara con una domanda di partecipazione dà luogo ad un aggravamento ancor meno che simbolico per chi aspiri a partecipare al procedimento, ne consegue che la stazione appaltante che voglia inserire tale clausola nel bando di un pubblico incanto non è gravata di alcun particolare onere motivazionale sullo specifico punto, essendo sufficiente a supportare la legittimità della scelta in tal senso operata la maggiore praticità ed efficacia dell’attività istruttoria del seggio di gara che possa immediatamente disporre di un documento riassuntivo di facile consultabilità da cui risultino, se non altro, le generalità, la forma giuridica e ogni altra peculiare caratteristica di ciascun offerente.


200500320

CGARS, 9 maggio 2005, n. 320

Motiva in fatto


200500319

CGARS, 9 maggio 2005, n. 319

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200500318

CGARS, 9 maggio 2005, n. 318

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

MANSIONI SUPERIORI

Nell’ambito del pubblico impiego le norme sul riconoscimento di funzioni superiori o di “incarichi” capaci di far maturare nei destinatari pretese patrimoniali di qualsiasi tipo, debbono essere interpretate in senso restrittivo. Ciò, non solo per le evidenti implicazioni sulla finanza pubblica (di cui nessun organo monocratico o collegiale ha la piena disponibilità), ma anche per lo stretto legame esistente tra la struttura organizzatoria degli uffici e quella del pubblico impiego (che non consente di dissociare disinvoltamente i due momenti).


200500317

CGARS, 9 maggio 2005, n. 317

Motiva in fatto


200500316

CGARS, 9 maggio 2005, n. 316

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200500315

CGARS, 9 maggio 2005, n. 315

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

MANSIONI SUPERIORI

Nel pubblico impiego (a differenza che nel lavoro privato), l’espletamento da parte del dipendente di funzioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza, non ha mai di regola comportato il diritto a conseguire passaggi a qualifiche superiori, né a differenze retributive (art. 31 T.U. n. 3/1957). Una eccezione a tale principio è tuttavia contenuta nell’art. 29 D.P.R. 20.12. 1979, n. 761, limitatamente al settore della sanità e in presenza di determinati presupposti (C.C. sent. n. 236/92). La suddetta impostazione restrittiva era stata mantenuta, in un primo momento, anche nel nuovo pubblico impiego “privatizzato”. Infatti, l’art. 56 del d. lgs. n. 29/1993 (sostituito poi dall’art. 25 d. lgs. n. 80/1998) vietava, nella sua formulazione originaria, non solo qualsiasi ipotesi di passaggio verticale da una qualifica all’altra connessa all’espletamento di funzioni superiori, ma anche il riconoscimento di “differenze retributive”, fino (almeno) alla “nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi”. Ma, successivamente l’art. 15 del d. lgs. n. 387/1998 ha soppresso dall’anzidetto testo normativo l’inciso “differenze retributive”. Ciò ha fatto maturare tutto un filone giurisprudenziale favorevole al riconoscimento delle anzidette “differenze retributive”, in presenza di talune condizioni: la vacanza del posto in organico; l’atto formale di incarico; o comunque la effettività dello svolgimento delle anzidette funzioni superiori (CGARS n. 583/02 del 23 marzo 2000; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 8 gennaio 2004, n. 91).


200500314

CGARS, 9 maggio 2005, n. 314

GIURISDIZIONE

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia relativa l’accertamento del diritto a percepire l’adeguamento della indennità di amministrazione di dipendenti dall’Ente Poste s.p.a. hanno prestato servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il criterio decisivo per il riconoscimento dell’indennità giudiziaria (e quindi anche per la individuazione della giurisdizione) è dato dalla peculiarità del servizio prestato presso le amministrazioni giudiziarie che sono pubbliche amministrazioni; non rilevando al riguardo la posizione del soggetto nei confronti dell’ente di appartenenza (Ente Poste s.p.a.) (CGARS 2.10.1997, n. 386; Cons. St., IV, 15.2.2002, n. 942). Inoltre ai fini dell’accesso alla giurisdizione del giudice amministrativo può essere rilevante accertare la natura pubblica o privata del soggetto da cui l’atto promana; non è invece assolutamente significativa la natura pubblica o privata del soggetto che accede alla giurisdizione.


200500313

CGARS, 9 maggio 2005, n. 313

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

La ratio del trattamento di missione è quella di indennizzare il pubblico dipendente dai disagi sopportati ogni qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie prestazioni lavorative in località diversa dalla normale sede di servizio. Presupposto essenziale per corrispondere il trattamento in discussione è l’effettività dei sacrifici sostenuti dal medesimo, com’è provato tra l’altro chiaramente dalla circostanza che l’impiegato in missione, nel caso soprattutto di spostamenti in luoghi distanti (che implicano l’uso di aerei, treni o altro), deve rendicontare le spese sostenute, mediante l’esibizione di biglietti, fatture d’albergo o altro. Questa circostanza, comporta che, non basta guardare alla sede ufficiale dell’impiegato, dovendosi invece far riferimento alla effettività degli spostamenti. (Fattispecie relativa a dipendente che ha prestato servizio presso un Ufficio e che, a seguito di promozione, è stato assegnato Ufficio di altra città e contestualmente confermato, in via transitoria, presso la prima sede).


200500312

CGARS, 9 maggio 2005, n. 312

Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse


200500311

CGARS, 9 maggio 2005, n. 311

DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

DIRIGENTI

L’art. 16, 7°comma, della legge n. 808/1977, stabilisce che l’estensione dei benefici di cui ai commi 4° e 5° del predetto articolo 16 al personale nominato in carriera superiore a quella di appartenenza è subordinata alla condicio sine qua non che detto personale abbia conseguito l’anzidetta nomina a seguito di “pubblico concorso”. Il che non è nel caso in cui l’accesso alla qualifica di primo Dirigente, sia avvenuto non in virtù di un “concorso pubblico” (aperto a tutti), ma in base ad uno scrutinio per “merito comparativo” (limitato a determinate categorie).


200500310

CGARS, 9 maggio 2005, n. 310

Sospende il giudizio


200500309

CGARS, 9 maggio 2005, n. 309

Sospende il giudizio


200500308

CGARS, 9 maggio 2005, n. 308

Motiva in fatto


200500307

CGARS, 9 maggio 2005, n. 307

Motiva in fatto


200500306

CGARS, 9 maggio 2005, n. 306

MILITARI

INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO

Il regime di particolare favore previsto per il personale militare dall’art. 6 l. 308/1981 - che prevede una speciale elargizione per i familiari del personale militare e di pubblica sicurezza “deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta” - trova spiegazione in quel dovere di solidarietà e di riconoscenza dovuta a una categoria al servizio della società, esposta a rischi peculiari, non comparabili con quelli gravanti sul comune personale impiegatizio (così Cass. Civ. III, 11.2.1994, n. 1375). Chiarita la ratio legis (e giustificata soprattutto la cumulabilità dei diversi benefici, altrimenti incomprensibile), ai fini del riconoscimento della elargizione del predetto art. 6, la distinzione tra rischio “specifico” e “rischio generico” perde valore, avendo tra l’altro chiarito la giurisprudenza della Cassazione che l’anzidetta elargizione trova la sua causa genetica nella lesione “avvenuta in dipendenza o in occasione dell’adempimento di un dovere istituzionale” (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1994, n. 1375). Tale lettura estensiva consente di applicare la norma non solo nell’ipotesi tipica del “conflitto a fuoco”, ma anche in quella più comune dell’“incidente stradale” (fattispecie relativa ad un appuntato dei Carabinieri deceduto per essere stato travolto da una vettura della Celere nello spazio antistante alla Caserma in cui prestava servizio).


200500305

CGARS, 5 maggio 2005, n. 305

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’art. 23 della legge n. 448/2001, ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37, ed ha stabilito che: “l’art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di euro 558,29 annui lordi, nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.  Tale disposizione, dichiaratamente interpretativa, ha una naturale efficacia retroattiva, con evidente riferimento al rapporto tra i docenti universitari a tempo pieno e quelli a tempo definito. D’altra parte, la tesi interpretativa incentrata sulla esclusione dalla predetta maggiorazione del 40% della quota di euro 558,29 (pari a lire 1.081.000 ) appare indubbiamente la più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, relativo all’accordo per il personale del comparto Ministeri (il cui comma 1° ha previsto il conglobamento nello stipendio iniziale del livello in godimento di una quota dell’indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde), esteso, poi, dalla menzionata legge n. 37/90 anche ai docenti universitari. Invero, tali finalità sono legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale - a differenza della c.d. “scala mobile” vigente nell’impiego privato - non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione (Ad. plen. 25 ottobre 2002, n. 7). Nel D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, di recezione del richiamato accordo n. 494/87, è stata introdotta la norma di cui all’art. 54, con la quale è stato esteso il citato conglobamento ad altri dipendenti, tra i quali coloro che godono di trattamento economico commisurato o rapportato a quello dei dirigenti, e, quindi, anche ai professori di prima fascia. Tale estensione al personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva deve essere interpretata alla luce delle finalità originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il restante personale pubblico.

E’ manifestamente infondata la illegittimità costituzionale dell’art. 23 della l. n. 448/2001. L’intervento legislativo in questione, si è innestato correttamente su un quadro normativo tutt’altro che certo e definito ed è inteso a garantire il riequilibrio del sistema retributivo, in astratto sbilanciabile a favore dei docenti a tempo pieno, in tal senso interpretando le disposizioni precedenti, secondo le loro effettive finalità e portata, che appaiono del tutto ragionevoli (la Corte costituzionale con la sentenza n. 376/1988 ha già stabilito che non è incostituzionale il non aver calcolato l’indennità integrativa speciale nella retribuzione al fine del distacco stipendiale del 40% fra docenti optanti o meno per il tempo pieno).


200500304

CGARS, 5 maggio 2005, n. 304

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’art. 23 della legge n. 448/2001, ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37, ed ha stabilito che: “l’art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di euro 558,29 annui lordi, nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.  Tale disposizione, dichiaratamente interpretativa, ha una naturale efficacia retroattiva, con evidente riferimento al rapporto tra i docenti universitari a tempo pieno e quelli a tempo definito. D’altra parte, la tesi interpretativa incentrata sulla esclusione dalla predetta maggiorazione del 40% della quota di euro 558,29 (pari a lire 1.081.000 ) appare indubbiamente la più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, relativo all’accordo per il personale del comparto Ministeri (il cui comma 1° ha previsto il conglobamento nello stipendio iniziale del livello in godimento di una quota dell’indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde), esteso, poi, dalla menzionata legge n. 37/90 anche ai docenti universitari. Invero, tali finalità sono legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale - a differenza della c.d. “scala mobile” vigente nell’impiego privato - non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione (Ad. plen. 25 ottobre 2002, n. 7). Nel D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, di recezione del richiamato accordo n. 494/87, è stata introdotta la norma di cui all’art. 54, con la quale è stato esteso il citato conglobamento ad altri dipendenti, tra i quali coloro che godono di trattamento economico commisurato o rapportato a quello dei dirigenti, e, quindi, anche ai professori di prima fascia. Tale estensione al personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva deve essere interpretata alla luce delle finalità originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il restante personale pubblico.


200500303

CGARS, 5 maggio 2005, n. 303

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’art. 23 della legge n. 448/2001, ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37, ed ha stabilito che: “l’art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di euro 558,29 annui lordi, nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.  Tale disposizione, dichiaratamente interpretativa, ha una naturale efficacia retroattiva, con evidente riferimento al rapporto tra i docenti universitari a tempo pieno e quelli a tempo definito. D’altra parte, la tesi interpretativa incentrata sulla esclusione dalla predetta maggiorazione del 40% della quota di euro 558,29 (pari a lire 1.081.000 ) appare indubbiamente la più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, relativo all’accordo per il personale del comparto Ministeri (il cui comma 1° ha previsto il conglobamento nello stipendio iniziale del livello in godimento di una quota dell’indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde), esteso, poi, dalla menzionata legge n. 37/90 anche ai docenti universitari. Invero, tali finalità sono legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale - a differenza della c.d. “scala mobile” vigente nell’impiego privato - non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione (Ad. plen. 25 ottobre 2002, n. 7). Nel D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, di recezione del richiamato accordo n. 494/87, è stata introdotta la norma di cui all’art. 54, con la quale è stato esteso il citato conglobamento ad altri dipendenti, tra i quali coloro che godono di trattamento economico commisurato o rapportato a quello dei dirigenti, e, quindi, anche ai professori di prima fascia. Tale estensione al personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva deve essere interpretata alla luce delle finalità originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il restante personale pubblico.

E’ manifestamente infondata la illegittimità costituzionale dell’art. 23 della l. n. 448/2001. L’intervento legislativo in questione, si è innestato correttamente su un quadro normativo tutt’altro che certo e definito ed è inteso a garantire il riequilibrio del sistema retributivo, in astratto sbilanciabile a favore dei docenti a tempo pieno, in tal senso interpretando le disposizioni precedenti, secondo le loro effettive finalità e portata, che appaiono del tutto ragionevoli (la Corte costituzionale con la sentenza n. 376/1988 ha già stabilito che non è incostituzionale il non aver calcolato l’indennità integrativa speciale nella retribuzione al fine del distacco stipendiale del 40% fra docenti optanti o meno per il tempo pieno).


200500302

CGARS, 5 maggio 2005, n. 302

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’art. 23 della legge n. 448/2001, ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37, ed ha stabilito che: “l’art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di euro 558,29 annui lordi, nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.  Tale disposizione, dichiaratamente interpretativa, ha una naturale efficacia retroattiva, con evidente riferimento al rapporto tra i docenti universitari a tempo pieno e quelli a tempo definito. D’altra parte, la tesi interpretativa incentrata sulla esclusione dalla predetta maggiorazione del 40% della quota di euro 558,29 (pari a lire 1.081.000 ) appare indubbiamente la più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, relativo all’accordo per il personale del comparto Ministeri (il cui comma 1° ha previsto il conglobamento nello stipendio iniziale del livello in godimento di una quota dell’indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde), esteso, poi, dalla menzionata legge n. 37/90 anche ai docenti universitari. Invero, tali finalità sono legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale - a differenza della c.d. “scala mobile” vigente nell’impiego privato - non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione (Ad. plen. 25 ottobre 2002, n. 7). Nel D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, di recezione del richiamato accordo n. 494/87, è stata introdotta la norma di cui all’art. 54, con la quale è stato esteso il citato conglobamento ad altri dipendenti, tra i quali coloro che godono di trattamento economico commisurato o rapportato a quello dei dirigenti, e, quindi, anche ai professori di prima fascia. Tale estensione al personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva deve essere interpretata alla luce delle finalità originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il restante personale pubblico.

E’ manifestamente infondata la illegittimità costituzionale dell’art. 23 della l. n. 448/2001. L’intervento legislativo in questione, si è innestato correttamente su un quadro normativo tutt’altro che certo e definito ed è inteso a garantire il riequilibrio del sistema retributivo, in astratto sbilanciabile a favore dei docenti a tempo pieno, in tal senso interpretando le disposizioni precedenti, secondo le loro effettive finalità e portata, che appaiono del tutto ragionevoli (la Corte costituzionale con la sentenza n. 376/1988 ha già stabilito che non è incostituzionale il non aver calcolato l’indennità integrativa speciale nella retribuzione al fine del distacco stipendiale del 40% fra docenti optanti o meno per il tempo pieno).


200500301

CGARS, 5 maggio 2005, n. 301

INSEGNANTI UNIVERSITARI

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’

L’art. 23 della legge n. 448/2001, ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37, ed ha stabilito che: “l’art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di euro 558,29 annui lordi, nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.  Tale disposizione, dichiaratamente interpretativa, ha una naturale efficacia retroattiva, con evidente riferimento al rapporto tra i docenti universitari a tempo pieno e quelli a tempo definito. D’altra parte, la tesi interpretativa incentrata sulla esclusione dalla predetta maggiorazione del 40% della quota di euro 558,29 (pari a lire 1.081.000 ) appare indubbiamente la più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, relativo all’accordo per il personale del comparto Ministeri (il cui comma 1° ha previsto il conglobamento nello stipendio iniziale del livello in godimento di una quota dell’indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde), esteso, poi, dalla menzionata legge n. 37/90 anche ai docenti universitari. Invero, tali finalità sono legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale - a differenza della c.d. “scala mobile” vigente nell’impiego privato - non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione (Ad. plen. 25 ottobre 2002, n. 7). Nel D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, di recezione del richiamato accordo n. 494/87, è stata introdotta la norma di cui all’art. 54, con la quale è stato esteso il citato conglobamento ad altri dipendenti, tra i quali coloro che godono di trattamento economico commisurato o rapportato a quello dei dirigenti, e, quindi, anche ai professori di prima fascia. Tale estensione al personale pubblico non soggetto alla contrattazione collettiva deve essere interpretata alla luce delle finalità originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il restante personale pubblico.

E’ manifestamente infondata la illegittimità costituzionale dell’art. 23 della l. n. 448/2001. L’intervento legislativo in questione, si è innestato correttamente su un quadro normativo tutt’altro che certo e definito ed è inteso a garantire il riequilibrio del sistema retributivo, in astratto sbilanciabile a favore dei docenti a tempo pieno, in tal senso interpretando le disposizioni precedenti, secondo le loro effettive finalità e portata, che appaiono del tutto ragionevoli (la Corte costituzionale con la sentenza n. 376/1988 ha già stabilito che non è incostituzionale il non aver calcolato l’indennità integrativa speciale nella retribuzione al fine del distacco stipendiale del 40% fra docenti optanti o meno per il tempo pieno).


200500300

CGARS, 5 maggio 2005, n. 300

Pronuncia in via interlocutoria


200500299

CGARS, 5 maggio 2005, n. 299

Pronuncia in via interlocutoria


200500298

CGARS, 5 maggio 2005, n. 298

Pronuncia in via interlocutoria


200500297

CGARS, 5 maggio 2005, n. 297

Pronuncia in via interlocutoria


200500296

CGARS, 5 maggio 2005, n. 296

Pronuncia in via interlocutoria


200500295

CGARS, 5 maggio 2005, n. 295

Pronuncia in via interlocutoria


200500294

CGARS, 5 maggio 2005, n. 294

Pronuncia in via interlocutoria


200500293

CGARS, 5 maggio 2005, n. 293

GIURISDIZIONE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500292

CGARS, 5 maggio 2005, n. 292

GIURISDIZIONE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500291

CGARS, 5 maggio 2005, n. 291

GIURISDIZIONE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


05/05/2005          200500290

CGARS, 5 maggio 2005, n. 290

GIURISDIZIONE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500289

CGARS, 5 maggio 2005, n. 289

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E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500288

CGARS, 5 maggio 2005, n. 288

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E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500287

CGARS, 5 maggio 2005, n. 287

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E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500286

CGARS, 5 maggio 2005, n. 286

GIURISDIZIONE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500285

CGARS, 5 maggio 2005, n. 285

GIURISDIZIONE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500284

CGARS, 5 maggio 2005, n. 284

GIURISDIZIONE

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E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500283

CGARS, 5 maggio 2005, n. 283

GIURISDIZIONE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500282

CGARS, 5 maggio 2005, n. 282

GIURISDIZIONE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500281

CGARS, 5 maggio 2005, n. 281

GIURISDIZIONE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.


200500280

CGARS, 5 maggio 2005, n. 280

GIURISDIZIONE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E’ opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione dall’art. 7 L. 205/2000 e concernente tutte le controversie insorte “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, nonché alla previsione della successiva lett. f) del medesimo art. 33 (divenuta lett. e, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 7 L. 205/2000), relativa ai contenziosi “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”. Tale impostazione, per vero, si presentava coerente con l’orientamento giurisprudenziale all’epoca dominante, che riconduceva i rapporti di convenzionamento (oggi di accreditamento) tra le aziende U.S.L. e le strutture sanitarie private nello schema della concessione di pubblici servizi, cui aveva appunto riguardo la norma attributiva di giurisdizione amministrativa esclusiva (Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Ciò stante, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto, e/o la condanna, alla corresponsione di somme rivendicate per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in regime convenzionale (Sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8153). Sussistono invece margini di dubbio, tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le prestazioni erogate in eccedenza. A favore del mantenimento della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe sostenersi che la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e che si versa pertanto in ambito di giurisdizione generale di legittimità, non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale: a tale risultato si dovrebbe pervenire ove si attribuisse agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione (del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo. A favore della devoluzione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale, una volta superata la fase di affidamento della concessione (accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale; b) nella fattispecie all’esame, la domanda di annullamento degli atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale, ancorché il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziarsi sull’azione di accertamento, ritenendola evidentemente ed implicitamente assorbita nella statuizione di annullamento degli atti impugnati.

Resta devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati.