MAGGIO 2005
CONSIGLIO DI STATO (Sez. IV, V e VI)
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER
CONSIGLIO DI STATO (Sez. IV, V e VI)
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2870
Motiva in fatto
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2869
FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE
L’atto di esclusione da concorso a posti di pubblico
impiego, se emesso da organo centrale dello Stato, ha efficacia non limitata
territorialmente alla circoscrizione del Tribunale in cui è il luogo di
residenza del candidato escluso, atteso che l’esclusione (o la non ammissione
alle prove) del candidato incide sulla graduatoria nazionale in modo diretto e
non riflesso. Va pertanto affermata la competenza del TAR del Lazio.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2868
INTERESSE A RICORRERE
Non
sono immediatamente impugnabili le prescrizioni del bando sulla valutazione
delle offerte, poiché il loro effetto lesivo – a differenza di quanto avviene
per le cd. clausole escludenti - si verifica solo al termine del procedimento,
quando esse trovano concreta applicazione (Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1).
OFFERTE
L’art.
89, al secondo periodo del comma 2, del regolamento adottato col d.P.R. n. 554
del 1999, consente al responsabile del procedimento di avvalersi di “organismi
tecnici della stazione appaltante”, per approfondire le questioni riguardanti
la valutazione delle offerte economiche.
APPROVAZIONE
L’approvazione
degli atti della commissione di valutazione può avere luogo in assenza di
formule sacramentali o di particolari formalità, bastando che abbia luogo la
sostanziale condivisione delle sue statuizioni: basta la ‘presa d’atto’, con
cui la commissione di gara condivide e fa integralmente proprie le valutazioni
della commissione tecnica.
COMMISSIONE DI GARA
La
commissione di gara non opera come collegio perfetto, ove svolga attività
meramente preparatoria a quella valutativa, da svolgere con tutti i componenti
(Sez. VI, 324 - 2 febbraio 2004; Sez. V, 9 giugno 2003, n. 3247; Sez. VI, 27
dicembre 2000, n. 6875; Sez. IV, 7 luglio 2000, n. 3819).
Non
è illegittimo l’operato di una Commissione che, nel rispetto del principio per
il quale le valutazioni di verifica possono fondarsi su criteri predeterminati
(Sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8219), ha deciso di valutare le offerte con un
metodo “analitico e comparativo”. Operando in tal modo, la commissione si è
attenuta al principio del buon andamento, poiché ha potuto valutare sotto ogni
profilo, oggettivo e comparativo, gli elementi evidenziati dalle imprese con le
loro giustificazioni. La commissione, pur potendo decidere di esaminare una per
volta le singole offerte e le relative giustificazioni, ha inteso avvalersi dei
suoi poteri tecnico-discrezionali ed ha preferito seguire un metodo più
impegnativo, anch’esso legittimo, al fine di giungere a conclusioni non solo
coerenti con le giustificazioni fornite dalle singole imprese, ma anche
logicamente consequenziali ad una visione unitaria delle problematiche
rilevanti.
OFFERTE ANOMALE
Le
valutazioni della commissione sugli aspetti di anomalia delle offerte
costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, i cui
limiti di sindacato sono correlati alla manifesta illogicità, alla incongruità
della motivazione ed all’errore di fatto (Sez. IV, 29 luglio 2003, n. 4350;
Sez. IV, 14 febbraio 2002 n. 882; Sez. V, 4 maggio 2001, n. 2517).
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2867
SCELTA
DEL CONTRAENTE
E’
viziato da eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e
buona amministrazione l’operato di una Commissione tecnica valutatrice allorché
sia mancata la predeterminazione dei criteri specifici per l’attribuzione del
punteggio relativo ad uno dei parametri dei tre afferenti la qualità del
servizio perché, senza alcuna logica giustificazione, sul parametro in
questione rifluisce un’area di discrezionalità eccessiva, tale da rendere poco
attendibile e non oggettivamente verificabile una qualsiasi motivazione
valutativa. Ciò tanto più allorché il parametro è quello che inerisce più da
vicino all’oggetto della prestazione e al contenuto del contratto da stipulare
in esito all’aggiudicazione.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2866
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2865
ALBO PRETORIO
Il fatto che l’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000
preveda che le delibere degli organi di governo debbano essere pubblicate
all’albo pretorio, non esclude che tale mezzo di conoscenza legale possa essere
utilizzato anche per le determinazioni dirigenziali.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2864
ATTO
IMPUGNABILE
Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve
rivolgersi contro atti efficaci e lesivi, e non è ammissibile contro meri
schemi di provvedimenti.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2863
ATTO
IMPUGNABILE
Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve
rivolgersi contro atti efficaci e lesivi, e non è ammissibile contro meri
schemi di provvedimenti.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2862
ATTO
IMPUGNABILE
Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve
rivolgersi contro atti efficaci e lesivi, e non è ammissibile contro meri
schemi di provvedimenti.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2861
Motiva in fatto
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2860
Motiva in fatto
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2859
BANDO
DI GARA
Non è illegittimo un bando con il quale un Consorzio
di bonifica indice una trattativa privata per l’esecuzione di indagini
geognostiche, comprensive anche della relazione geologica, in quanto
l’applicazione del principio generale dell’interpretazione secundum legem degli atti amministrativi consente di ricavare dalla
lex specialis l’obbligo in capo alle
ditte partecipanti di avvalersi di un geologo per la redazione della relazione
geologica; donde il rispetto della riserva di legge di dette prestazioni
professionali in favore dei geologi. L’impresa prescelta dovrà avvalersi, ai
fini della predisposizione della relazione in parola, non di un geologo
occasionalmente incaricato nella logica del subappalto, ma di professionista
associato ovvero inserito stabilmente nella struttura imprenditoriale per
effetto di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo (vedi determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 3/2002 del 27 febbraio 2002,
che reputa rispettata la normativa in tema di divieto di subappalto quante volte
si instauri tra geologo ed affidatario un rapporto di natura indipendente,
sotto forma di associazione temporanea, sia di natura subordinata in qualità di
dipendente, sia di natura autonoma, attraverso forme di collaborazione
professionale coordinata e continuativa).
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2858
INTERVENTO
NEL PROCESSO
Nel processo amministrativo, il litis consortio in parte actoris non è ammesso se non nell’ipotesi
di ricorso collettivo (in cui più parti propongono congiuntamente un unico atto
di gravame) ovvero nei casi in cui sia il giudice a disporre la riunione di più
ricorsi (autonomi), connessi nel petitum
e nella causa petendi. Non è, invece,
consentito ad un soggetto di introdursi in un processo iniziato da altri,
facendo valere una autonoma domanda, stante il principio della unilateralità
dell’azione, alla stregua del quale la parti del procedimento giurisdizionale
amministrativo sono solo l’attore, l’Autorità che ha emanato l’atto e gli
eventuali soggetti controinteressati a resistere all’azione stessa. I soggetti
titolari di un interesse coincidente con quello dell’attore, ove non producano
ricorso autonomo, possono (sempre che sussistano i presupposti) proporre
soltanto un intervento adesivo delle ragioni di quest’ultimo, senza possibilità
di ampliare il thema decidendum o di
far valere, nel corso del giudizio, pretese che l’attore non ritenga di
coltivare.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2857
MINIERE,CAVE E TORBIERE
La diffida al proprietario cava, volta a dargli
notizia di una domanda di coltivazione e con cui gli è assegnato un termine per
le sue determinazioni, non ha natura preparatoria, ma produce immediati effetti
in ordine alla qualificazione dell’area come cava e all’accertamento della
sussistenza dell’interesse pubblico al suo sfruttamento, sicché – in sede di
impugnazione dei provvedimenti successivi – non sono proponibili le censure
attinenti alla legittimità della diffida (Sez. VI, 16 novembre 1998, n. 1561).
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2856
INTERESSI
E RIVALUTAZIONE MONETARIA
La rivalutazione monetaria e gli interessi legali
vanno conteggiati separatamente sull’originario importo nominale del credito,
stante la diversa funzione che detti corrispettivi accessori sono chiamati ad
assolvere, nel primo caso risarcitoria del danno da svalutazione; nel secondo
compensativa della perdita subita da chi riceve tardivamente una somma di
danaro fruttifera per definizione. Sulla somma dovuta per rivalutazione
monetaria non vanno calcolati interessi legali in base ad una progressiva e
frazionata valutazione del danno da svalutazione nel periodo afferente al
ritardato pagamento (Ad. Plen. 15 giugno 1998, n. 3);
Ai sensi dell’art. 22, comma 36°, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, recante disposizioni sul cumulo fra credito per
interessi e rivalutazione monetaria, l’importo dovuto per interessi va portato
in detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per
svalutazione monetaria (regolamento applicativo del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, n. 352 del 1° settembre 1998).
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2855
CONSERVATORI
MUSICALI
L’esame presso un Conservatorio può essere sostenuto
quale ‘privatista’ solo da chi non risulti iscritto ad alcun Conservatorio.
ESAMI
La qualità di studente ‘interno’, per chi frequenti un
regolare corso di studio, viene meno soltanto per cessazione della frequenza
anteriormente al 15 marzo (ai sensi dell’art. 15 terzo comma R.D. n. 653 del
1925): se non si verifica tale circostanza, lo studente non può avvalersi della
normativa applicabile per la categoria degli esterni o ‘privatisti’(Sez. VI, 20
giugno 1985, n. 322).
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2854
In tema di esecuzione di giudicato
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2853
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2852
PUBBLICITA’
INGANNEVOLE
Nel procedimento in materia di pubblicità ingannevole,
non costituisce violazione del contraddittorio la mancata comunicazione di
pareri (nella specie, del Ministero della Salute e della Autorità per la
garanzia nelle comunicazioni ) in quanto, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n.
627/1996, devono essere <<comunicati
alle parti del procedimento>> soltanto <<i risultati delle perizie, delle analisi economiche e consultazioni di
esperti essenzialmente per non avere fatto conoscere alla società i pareri
acquisiti >>.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2851
RETRIBUZIONE
Ai
sensi degli artt. 69 e 70 della l. 11 luglio 1980, n.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2850
PREVIDENZA
La
domanda avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione previdenziale
rientra nella cognizione del giudice amministrativo solo quando venga proposta
contestualmente alla domanda di accertamento della esistenza di un rapporto di
pubblico impiego.
SANITARI
CONVENZIONATI
Quando
il rapporto di lavoro avente le caratteristiche del pubblico impiego sia sorto
in violazione di norme imperative che ne sanzionavano la nullità di diritto e
la improduttività di effetti a carico dell’Amministrazione, il rapporto stesso
viene comunque a rilevare come rapporto di fatto per il quale trova
applicazione, ai fini retributivi e previdenziali, l’art. 2126 Cod. civ.
<<salvo che la nullità derivi dalla
illiceità dell’oggetto o della causa>> (come specificato nell’inciso
contenuto nello stesso art. 2126). Ma poiché la illiceità che priva il rapporto
di lavoro di fatto della tutela apprestata dal Codice civile non può essere
ravvisata nella violazione della mera legalità, bensì nel contrasto con
<<norme fondamentali e generali o
con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento>> non v’è dubbio
che il rapporto relativo ai medici c.d. gettonati non configura una illiceità
di tal genere, essendo anzi incontestabile che a tale personale si è fatto
ricorso per uno scopo meritevole, vale a dire per fronteggiare le carenze
endemiche di organico che si registravano nelle strutture assistenziali dei
Policlinici universitari (Sez. VI, 26 luglio 2001 n. 4134; Adunanza Plenaria
nn. 5 e 6 del 5 marzo 1992).
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2849
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
L’art.
1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nel riconoscere, a partire dal 1°
dicembre 1994, l’applicazione a regime del sistema di calcolo dell’indennità di
buonuscita comprensivo dell’indennità integrativa speciale, ha esteso il
beneficio ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, previa
domanda da prodursi entro il termine perentorio del 30.09.1994, ed ha incluso
fra i beneficiari del nuovo sistema di liquidazione dell’indennità di
buonuscita anche i dipendenti “per i
quali non siano giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione
dell’indennità di buonuscita o di altro analogo trattamento”. La nozione di
rapporti non “giuridicamente esauriti”
deve intendersi riferita a tutte le situazioni in cui il diritto alla
liquidazione dell’indennità di buonuscita su base di calcolo comprensiva anche
dell’indennità integrativa speciale è ancora vitale e, quindi, azionabile in
giudizio, perché non colpito da prescrizione o condizionato da altre situazioni
che ne possano paralizzare la concreta tutela (Sez. VI, n. 4138 del 7.08.2002;
n. 769 del 14.02.2000). La nozione di rapporto non esaurito non va, quindi,
limitata, ai soli casi in cui l’impiegato cessato dal servizio abbia proposto
tutela in sede giurisdizionale per il riconoscimento di detto diritto con
ricorso pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 87/1994, ma
comprende anche le ipotesi in cui non sia stata prestata acquiescenza all’atto
di liquidazione dell’ indennità e l’interessato, con apposite istanze, abbia
invocato l’applicazione della più estesa base di calcolo, interrompendo il
corso della prescrizione.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2848
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
L’
art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nel riconoscere, a partire dal 1°
dicembre 1994, l’applicazione a regime del sistema di calcolo dell’indennità di
buonuscita comprensivo dell’indennità integrativa speciale, ha esteso il
beneficio ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, previa
domanda da prodursi entro il termine perentorio del 30.09.1994, ed ha incluso
fra i beneficiari del nuovo sistema di liquidazione dell’indennità di buonuscita
anche i dipendenti “per i quali non siano
giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità
di buonuscita o di altro analogo trattamento”. La nozione di rapporti non “giuridicamente esauriti” deve intendersi
riferita a tutte le situazioni in cui il diritto alla liquidazione
dell’indennità di buonuscita su base di calcolo comprensiva anche
dell’indennità integrativa speciale è ancora vitale e, quindi, azionabile in
giudizio, perché non colpito da prescrizione o condizionato da altre situazioni
che ne possano paralizzare la concreta tutela (Sez. VI, n. 4138 del 7.08.2002;
n. 769 del 14.02.2000). La nozione di rapporto non esaurito non va, quindi,
limitata, ai soli casi in cui l’impiegato cessato dal servizio abbia proposto
tutela in sede giurisdizionale per il riconoscimento di detto diritto con
ricorso pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 87/1994, ma
comprende anche le ipotesi in cui non sia stata prestata acquiescenza all’atto
di liquidazione dell’ indennità e l’interessato, con apposite istanze, abbia
invocato l’applicazione della più estesa base di calcolo, interrompendo il
corso della prescrizione.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2847
Motiva in fatto
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2846
CONCORSO
In sede di legittimità, il giudice amministrativo non
può sindacare il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice, poiché solo
questa può valutare le esigenze della selezione, il metro di valutazione da
adoperare anche in relazione al numero dei posti disponibili, il grado di
difficoltà della prova e la qualità del singolo elaborato, nella dovuta
considerazione comparativa degli altri.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2845
Dichiara la cessazione della materia del contendere
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2844
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
Non sono illegittime le delibere n. 1316 del 30
ottobre 1995 e n. 340 del 31 luglio 1996, con cui il consiglio di
amministrazione dell’I.N.A.I.L. ha approvato alcune modifiche al regolamento di
previdenza dell’Istituto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 della
legge 23 dicembre 1994, n.
I pensionati collocati a riposo prima e quelli dopo la
data del 1° gennaio 1995 versano in situazioni non omogenee, che il legislatore
ha discrezionalmente ritenuto di diversificare (Sez. VI, 5 giugno 2001, nn.
3011-3014).
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2843
HANDICAP
L’art. 33, comma 6, della l. n. 104/1992 (“Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), prevedeva
che “La persona handicappata maggiorenne
in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2842
OCCUPAZIONE
GIOVANILE
L’annullamento dell’atto amministrativo che fa cessare
illegittimamente un rapporto di impiego o ne ritarda la progressione determina,
come conseguenza, la reviviscenza del rapporto nella sua pienezza, quale si
svolgeva o avrebbe dovuto svolgersi, con tutte le conseguenze di anzianità, di
carriera e di retribuzione. Conseguentemente sono legittimi i provvedimenti con
i quali l’Amministrazione, a seguito dell’annullamento giurisdizionale dei
giudizi di inidoneità originariamente formulati nei confronti dei giovani
assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n.
Anteriormente all’iscrizione nella graduatoria degli
idonei, lo status del giovane assunto
ai sensi dell’art.7 della citata legge n.285/1977, con contratto di formazione
lavoro, continua ad essere disciplinato dalla stessa legge e dal contratto, a
termine, che ne ha determinato il rapporto, il quale, pur se deve ritenersi di
pubblico impiego a termine, regolato dalla menzionata legge e dal contratto
prorogato fino allo svolgimento dell’esame di idoneità, resta pur sempre un
rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico dei
dipendenti non di ruolo della stessa Amministrazione;
La posizione dei giovani assunti ex L. n. 285/1977
diventa tendenzialmente stabile solo con il secondo rapporto, assimilato, a
causa dell’accertamento dell’idoneità, a quello di pubblico impiego non di
ruolo a tempo indeterminato, fino alla immissione nei ruoli, rapporto che, pur
seguendo cronologicamente il primo, sorge con la iscrizione nelle apposite
graduatorie dopo il superamento dell’esame di idoneità; sulla base delle norme
di riferimento, il presupposto per la successiva immissione in ruolo dei
giovani predetti è costituito non già dal contratto di formazione lavoro, bensì
dalla iscrizione in apposite graduatorie, previo superamento di specifico esame
di idoneità, che si atteggia quindi come indispensabile condizione ai fini
della immissione in ruolo.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2841
Nel
disporre il trasferimento del personale delle disciolte Aziende Agrarie alla
Provincia Autonoma di Trento il legislatore provinciale, con l'art. 12 della
legge provinciale n. 2 del 1997, non ha individuato il trattamento economico
degli interessati attraverso il puro e semplice richiamo alla retribuzione in
godimento presso l'Ente di provenienza, ma ha previsto una
"ricostruzione" di detto trattamento da realizzare mediante la rigorosa
comparazione con il corrispondente personale provinciale, limitando la
corresponsione delle differenze tramite assegni personali riassorbibili al
confronto con il trattamento economico acquisito per 13 mensilità nell’ente di
provenienza. Il dato letterale della norma non consente di includere nel
predetto assegno personale la 14ª mensilità ed altre voci accessorie aggiuntive
rispetto alle 13ª mensilità indicate come parametro di raffronto dalla legge
(assegno personale e gratifica annuale).
E’
manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell'art. 12 della
legge provinciale di Trento n. 2 del 1997. Il principio del divieto della reformatio in peius non ha rilevanza
costituzionale e costituisce un vincolo per l'Amministrazione, ma non certo per
il legislatore (cfr.: Corte Cost. 19 giugno 1998, n. 219; Sez. IV, 12 dicembre
1996, n. 1292; Sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 24), il quale può ridisegnare lo
status giuridico-economico del pubblico dipendente in sede di nuovo
inquadramento,
Non
sussiste disparità di trattamento del personale inquadrato ai sensi dell’art.
12 della legge provinciale di Trento n. 2 del 1997, rispetto ad inquadramenti,
avvenuti a domanda, in diversi periodi temporali (art. 43, comma 5, della L.P.
n. 6/1990 e art. 74, comma 5, della L.P. n. 5/1992). La diversità del contesto
storico in cui tali disposizioni si collocano (ed anche delle disponibilità
finanziarie dell’ente di destinazione) e soprattutto il fatto che la mancata
applicazione di tali disposizioni è dipesa anche da una scelta dei dipendenti
di proporre o meno la domanda di inquadramento nei ruoli provinciali
costituiscono elementi per ritenere non omogenee le situazioni raffrontate
dagli appellanti (sulla assenza di disparità di trattamento quando in precedenza
era stato offerta la possibilità di scelta ai dipendenti, vedi sempre Corte
Cost. n. 219/98).
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2840
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2839
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2838
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2837
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. VI, 31
maggio 2005, n. 2836
Motiva in fatto
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2835
TRASFERIMENTO
Sebbene secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a
domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi
tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il
trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione
dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto
compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza
che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (Sez. IV, 15 giugno
2004), tuttavia, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un
determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio
ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è
avvenuto: ciò perché l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata
ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque
presente in entrambe i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda,
esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2834
TRASFERIMENTO
Sebbene secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a
domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi
tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il
trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione
dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto
compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza
che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (Sez. IV, 15 giugno
2004), tuttavia, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un
determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio
ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è
avvenuto: ciò perché l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata
ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque presente
in entrambe i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda, esso
costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2833
TRASFERIMENTO
Sebbene secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a
domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi
tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il
trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione
dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto
compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza
che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (Sez. IV, 15 giugno
2004), tuttavia, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un
determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio
ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è
avvenuto: ciò perché l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata
ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque
presente in entrambe i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda,
esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2832
TRASFERIMENTO
Sebbene secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a
domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi
tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il
trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione
dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto
compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza
che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (Sez. IV, 15 giugno
2004), tuttavia, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un
determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio
ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è
avvenuto: ciò perché l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata
ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque
presente in entrambe i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda,
esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2831
TRASFERIMENTO
Sebbene secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a
domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi
tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il
trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione
dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto
compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza
che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (Sez. IV, 15 giugno
2004), tuttavia, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un
determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio
ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è
avvenuto: ciò perché l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata
ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque
presente in entrambe i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda,
esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2830
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
La
nuova legge realizza un sistema il quale ha, come momento iniziale, la
cessazione degli effetti dell’atto destitutivo e come momento finale la
rideterminazione dello status del dipendente, in conseguenza della rinnovata
valutazione della sua condotta in sede disciplinare (Corte cost. n. 415/91) e
tale rideterminazione del nuovo status ha effetti non ex tunc, ma dalla conclusione del procedimento disciplinare, come
indicato dall’art. 10, secondo, terzo e quarto comma della L. n. 19/90, qualora
il procedimento disciplinare non si sia concluso con l’inflizione della destituzione.
Il
sistema normativo di cui alla L. 7 febbraio 1990 n. 19, di carattere
eccezionale, è stato ritenuto dal Consiglio di Stato applicabile anche ai
rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge e non soltanto ai
rapporti esauriti, essendo chiaro l’intento del legislatore di stabilire una
disciplina uniforme, valida per tutti coloro che sono stati destituiti di
diritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (Sez. V, n.
82/1998). Peraltro, la data in cui deve iniziare il procedimento disciplinare
in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che
prevedevano la decadenza automatica dall’ufficio decorre dalla data di revoca
della precedente decadenza, atteso che la dichiarazione di incostituzionalità del
presupposto legislativo in base al quale è emanato un provvedimento
amministrativo non rende quest’ultimo tamquam
non esset , occorrendo, invece, una sua rimozione in sede amministrativa o
in sede giurisdizionale(Sez. IV, n. 829/1994).
Una
interpretazione razionale e sistematica della legge L. 7 febbraio 1990, n. 19,
che realizzi l’obiettivo di definire in modo omogeneo tutti gli effetti
derivanti dal provvedimento di destituzione ex
lege assunto nella vigenza della normativa incostituzionale esige che in
ogni caso in cui sia stata inflitta una destituzione ex lege, il nuovo status
del dipendente, anche se comporti effetti diversi dalla riammissione in
servizio, debba essere comunque stabilito a seguito di un procedimento
disciplinare attivato dall’Amministrazione.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2829
Motiva in fatto
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2828
UFFICIALI-AVANZAMENTO
L'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2827
NOTIFICAZIONE
L’articolo
146 c.p.c. dispone che ai militari in attività di servizio la notificazione, se
non è eseguita a mani proprie, avviene mediante consegna di una copia dell’atto
al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il
militare appartiene. L’articolo 49 delle disposizioni di attuazione precisa che
l’ufficiale giudiziario consegna al pubblico ministero, insieme con la copia
dell’atto, una nota contenente gli elementi di maggiore rilievo dell’atto da
notificare e che tanto la nota quanto l’atto sono trasmessi dal pubblico
ministero al comando militare che provvede “d’urgenza
alla consegna”. Tali formalità sono da intendere a tutela dei destinatari
della notificazione e quindi a pena di nullità (Cass. 14 maggio 1983, n. 3316:
C. conti , Sez. I, 26 novembre 2003, n. 415).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2826
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2825
DECISIONI DEL GIUDICE ORDINARIO
Il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile
per l'attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi giudice, anche
speciale, esso provenga, e l'esistenza di diversi strumenti di tutela, anche
davanti ad altri giudici, non rende di per sè inammissibile il ricorso per
l'esecuzione del giudicato proposto al giudice amministrativo (Sez. IV, 2
novembre 1993 n. 964).
Anche per le sentenze di condanna dell'amministrazione
al pagamento di somme di danaro da parte del giudice ordinario, il soggetto
interessato può scegliere tra l'esecuzione forzata secondo le norme del codice
di rito e l'esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n.4 del R..D. 26
giugno 1924, n. 1054 (Sez. IV, 29 giugno 1982, n. 412; VI, 16 aprile 1994, n.
527).
COMPETENZA
La competenza per l'esecuzione del giudicato delle
sentenze del giudice ordinario è ripartita ex art. 37 della l. 6 dicembre 1971,
n. 1034, tra i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato con
riferimento all'estensione territoriale dei poteri dell'autorità amministrativa
chiamata a conformarsi; con la conseguenza che vi è competenza del Tribunale
Amministrativo Regionale quando quell'autorità svolga attività infraregionale,
e del Consiglio di Stato quando si tratti di attività ultraregionale (Ad. Plen.
22 dicembre 1990, n. 11).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2824
CONCORSO
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2823
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2822
DENUNCIA
DI INIZIO DI ATTIVITÀ (DIA)
Nelle
fattispecie anteriori alla vigenza del Testo unico edilizia, l’inutile decorso
del termine di venti giorni dalla denuncia di inizio attività ha come unico
effetto quello di consentire l’inizio dell’attività edilizia al privato, non anche
quello di precludere il potere inibitorio dell’amministrazione, quanto meno nel
successivo temine di sessanta giorni (Sez. V, 29 gennaio 2004 n. 308).
Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2821
CONCORSO
In
linea di principio esula dalla giurisdizione amministrativa di legittimità,
ogni considerazione che attenga al merito delle valutazioni di una commissione
preposta alle operazioni per l’accesso a qualifiche superiori, perchè si tratta
di atti di esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che
sono assoggettati al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano
ravvisabili ictu oculi elementi di
irragionevolezze, irrazionalità, arbitrio, travisamento di fatti, che
rappresentano il limite in cui la stessa discrezionalità sfocia in
arbitrarietà.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2820
Motiva in fatto
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2819
INFERMITA’
PER CAUSA DI SERVIZIO
La
speciale elargizione contemplata dall'art.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2818
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
La gravità del fatto costituisce giustificazione
sufficiente del grave provvedimento espulsivo della destituzione (Sez. VI, 20
settembre 1995, n. 958; Sez. IV, del 29 aprile 1995, n. 579).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2817
OPPOSIZIONE
DI TERZO
Il
rimedio della opposizione di terzo, originariamente non previsto nel processo
amministrativo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.177 del
1995, che lo ha introdotto nel giudizio amministrativo, è consentito ai
soggetti che, pur non essendo parti necessarie o intervenuti “ad opponendum” (o che abbiano
ritualmente dispiegato intervento) nel giudizio di primo grado, rivestano
tuttavia la qualità di legittimi contraddittori, in quanto titolari di una
situazione giuridicamente rilevante, caratterizzata da una situazione di segno
opposto a quello fatto valere con il ricorso originario, che rischi di essere
incisa o pregiudicata dalla pronuncia impugnata (Sez. IV, 20 dicembre 2000, n.
6848). Per effetto della pronuncia additiva della Corte Costituzionale, il
soggetto che si ritenga leso da una sentenza del Consiglio di Stato o del TAR
pronunciata in un giudizio al quale sia rimasto estraneo, può impugnarla
utilizzando lo strumento della opposizione di terzo c.d. ordinaria,
disciplinato dall’art. 404, primo comma c.p.c..
La
giurisprudenza amministrativa riconosce la legittimazione a proporre
l’opposizione di terzo nei confronti della sentenza resa inter alios in capo ai controinteressati pretermessi, ai
controinteressati sopravvenuti, ai controinteressati non facilmente
identificabili, e in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica
autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata
vittoriosa per effetto della sentenza opposta (Sez. IV, 3 maggio 1999, n. 773;
IV, 22 gennaio 1999, n. 55; IV 11 febbraio 1998, n. 263; IV, 20 maggio 1996, n.
655).
Con
l’opposizione di terzo la parte rimasta estranea al giudizio denuncia sia la
violazione di un proprio diritto processuale alla integrità del
contraddittorio, sia la prevalenza della propria situazione giuridica
soggettiva sostanziale autonoma ed incompatibile rispetto a quella cui il
giudice della sentenza opposta ha dato tutela. Con tale rimedio, infatti, si
valere il mancato esercizio da parte del giudice del potere-dovere di integrare
il contraddittorio, o, secondo altra ricostruzione, la contestazione avverso modificazioni
che coinvolgano la propria posizione giuridica.
Nel
rito civile, per proporre opposizione, occorre in primo luogo, essere terzo,
nel senso che si deve trattare di chi non ha assunto la qualità di parte in
senso formale nel giudizio pregresso. Occorre inoltre che non si tratti di
terzo ammesso alla c.d. opposizione revocatoria (creditori, aventi causa,
titolari di rapporti dipendenti), che possono fare opposizione alla sentenza
pronunciata nei confronti del loro dante causa, quando è l’effetto di dolo o
collusione in loro danno ex art. 404 secondo comma c.p.c.. Allo stesso modo,
nel processo amministrativo, non sono legittimati i titolari di diritto
dipendente ovvero interessati di riflesso, non sussistendo per gli stessi, per
definizione, il requisito della autonomia della loro posizione soggettiva.
D’altronde, se nel rito civile l’accertamento contenuto nella sentenza passata
in giudicato fa stato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., tra le parti, i loro eredi
e aventi causa, e se ai creditori e aventi causa, in quanto titolari di
interesse dipendente, spetta solo il rimedio della c.d. opposizione revocatoria
ai sensi del secondo comma dell’art. 404 c.p.c., non vi è spazio, per essi, per
la opposizione di terzo ordinaria.
La
opposizione di terzo alla sentenza del giudice amministrativo ha il fine di
tutelare il litisconsorte necessario pretermesso ovvero il titolare di una
situazione soggettiva autonoma e incompatibile con quella accertata dalla
sentenza di cui trattasi. Pertanto, l’opposizione di terzo non può essere
proposta né da colui che aveva l’onere di impugnare immediatamente, in quanto
leso dall’atto impugnato, né dal cointeressato, che come tale non ha la qualità
di litisconsorte necessario, né dall’avente causa o successore a titolo
particolare di una delle parti del precedente giudizio, che, come tale, a causa
dei limiti soggettivi e della estensione del giudicato, non può considerarsi
estraneo allo stesso (Sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 55; Sez. IV, 23 settembre
2004, n.6208).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2816
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Se è vero che il divieto del “ne bis in idem” costituisce un principio generale del nostro
ordinamento applicabile a qualsiasi procedura coinvolgente, sotto qualche
aspetto affittivo, la posizione del cittadino, come singolo o appartenente ad
ordinamenti speciali, quali quelli del pubblico impiego e del personale
militare, si è al di fuori del conflitto apparente di norme, e in particolare
della unicità del fatto, quante volte vi sia la reiterazione intervallata di
condotte di un certo tipo (la abitualità) o si tenga conto della ricaduta (recidiva),
dopo precedente sanzione, dell’autore in comportamenti censurabili.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2815
Motiva in fatto
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2814
CONTRIBUTI
E’ manifestamente infondata la questione di
costituzionalità per disparità di trattamento della disposizione transitoria
contenuta nella legge provinciale di Trento n.13/1987, che all’art. 21
stabilisce che continua ad applicarsi la precedente legge n.10/1976 per i
rapporti sorti, con conseguente revoca dell’intero contributo (a differenza
della legge successiva), trattandosi soltanto di disciplina transitoria, rectius, intertemporale, rientrante
nella pienezza della potestà del legislatore provinciale, che ha ritenuto di
regolare gli effetti della cessazione della attività, ai fini della revoca, in
maniera differente rispetto al passato con la nuova legge, ma prevedendo la
applicazione della vecchia fino ad esaurimento dei rapporti sorti sotto la sua
vigenza.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2813
Non
sussiste l’interesse all’accesso relativa agli elaborati degli altri
partecipanti alla procedura concorsuale poiché esso non riveste i caratteri
della concretezza, inerendo alla tendenziale ricerca di errori di valutazione
relativi ad altri candidati e che mai potrebbero impingere sulla valutazione
riportata dall'interessato.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2812
PERSONALE
DIPENDENTE
L’articolo
30 bis della legge provinciale di Trento 3 aprile 1997, n. 7, introdotto
dall’articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 1998 – che prevede che la
qualifica di direttore sia attribuita, tra gli altri, al personale in servizio
che, per non meno di tre anni, abbiano rivestito l’incarico di capo ufficio o
di posizione organizzativa - trova la sua giustificazione in un’esigenza
interna al ruolo del personale della Giunta provinciale – che, come è noto, è
distinto dal ruolo del personale del Consiglio provinciale, in conseguenza
della separazione del Consiglio provinciale dall’Amministrazione della Provincia
autonoma - e non può pertanto avere come destinatari il personale che, in
servizio presso il Consiglio provinciale, rivesta l’incarico direttivo da
almeno tre anni.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2811
INTERVENTO
NEL PROCESSO
È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo
amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e
parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre
direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi
l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse
personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che
può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di
impugnazione (Sez. IV,15 maggio 2002 n. 2592).
LEGITTIMAZIONE
A RICORRERE
La legittimazione delle Associazioni di categoria a
proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge
in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti
e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004
n. 2281).
La legittimazione di un Ordine professionale ad agire
in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera
sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi
interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni
professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume
lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (Sez. V, 3 giugno 1996 n.
624, nonché 7 marzo 2001 n. 1339).Tuttavia la legittimazione va esclusa se la
contrapposizione non riguarda la categoria delle imprese di una regione
unitariamente intesa e alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei
provvedimenti commissariali, ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese
iscritte che hanno interessi reciprocamente confliggenti.
La legittimazione va esclusa se l’Associazione
esponenziale agisce per un petitum
sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della
stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi
fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può
ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su
quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.
INTERESSE
A RICORRERE
Solo
con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d' appalto
l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle
altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di
un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la
legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler
partecipare (fra le recenti, oltre ad Ad. plen. 29 gennaio 2003 n. 1, V Sez. 4
aprile 2004 n. 2705 e 23.8.2004 n. 5572).
Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02
APPALTO
DI SERVIZI
Qualora
un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di
un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata
avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del
servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del
servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il reperimento
dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è configurabile l’ipotesi
della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11 settembre 2000, n. 4795).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2810
INTERVENTO
NEL PROCESSO
È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo
amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e
parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre
direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi
l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse
personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che
può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di
impugnazione (Sez. IV,15 maggio 2002 n. 2592).
LEGITTIMAZIONE
A RICORRERE
La legittimazione delle Associazioni di categoria a
proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge
in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti
e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004
n. 2281).
La legittimazione di un Ordine professionale ad agire
in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera
sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi
interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni
professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume
lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (per una completa
disamina della problematica Sez. V, 3 giugno 1996 n. 624, nonché 7 marzo 2001
n. 1339).Tuttavia la legittimazione va esclusa se la contrapposizione non
riguarda la categoria delle imprese di una regione unitariamente intesa e
alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei provvedimenti commissariali,
ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese iscritte che hanno interessi
reciprocamente confliggenti.
La legittimazione va esclusa se l’Associazione
esponenziale agisce per un petitum
sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della
stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi
fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può
ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su
quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.
INTERESSE
A RICORRERE
Solo
con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d' appalto
l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle
altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di
un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la
legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler
partecipare (fra le recenti, oltre ad Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1, Sez. V, 4
aprile 2004 n. 2705 e 23 agosto 2004 n. 5572).
Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02
APPALTO
DI SERVIZI
Qualora
un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di
un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata
avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del
servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del
servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il
reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è
configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11
settembre 2000 n. 4795).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2809
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2808
INTERVENTO
NEL PROCESSO
È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo
amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e
parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre
direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi
l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse
personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che
può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di
impugnazione (Sez. IV,15 maggio 2002 n. 2592).
LEGITTIMAZIONE
A RICORRERE
La legittimazione delle Associazioni di categoria a
proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge
in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti
e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004
n. 2281).
La legittimazione di un Ordine professionale ad agire
in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera
sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi
interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni
professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume
lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (per una completa
disamina della problematica Sez. V, 3 giugno 1996 n. 624, nonché 7 marzo 2001
n. 1339).Tuttavia la legittimazione va esclusa se la contrapposizione non
riguarda la categoria delle imprese di una regione unitariamente intesa e
alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei provvedimenti commissariali,
ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese iscritte che hanno interessi
reciprocamente confliggenti.
La legittimazione va esclusa se l’Associazione
esponenziale agisce per un petitum
sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della
stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi
fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può
ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su
quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.
INTERESSE
A RICORRERE
Solo
con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d' appalto
l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle
altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di
un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la
legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler
partecipare (fra le recenti, oltre ad Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1, Sez. V, 4
aprile 2004 n. 2705 e 23 agosto 2004 n. 5572).
Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02
APPALTO
DI SERVIZI
Qualora
un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di
un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata
avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del
servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del
servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il
reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è
configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11
settembre 2000 n. 4795).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2807
INTERVENTO
NEL PROCESSO
È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo amministrativo
da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e parte nel primo
grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre direttamente gravame in via
principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un
mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di capi
della sentenza immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante
proposizione di appello nei prescritti termini di impugnazione (Sez. IV,15
maggio 2002 n. 2592).
LEGITTIMAZIONE
A RICORRERE
La legittimazione delle Associazioni di categoria a
proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge
in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti
e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004
n. 2281).
La legittimazione di un Ordine professionale ad agire
in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera
sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi
interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni
professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume
lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (per una completa
disamina della problematica Sez. V, 3 giugno 1996 n. 624, nonché 7 marzo 2001
n. 1339). Tuttavia la legittimazione va esclusa se la contrapposizione non
riguarda la categoria delle imprese di una regione unitariamente intesa e
alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei provvedimenti commissariali,
ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese iscritte che hanno interessi
reciprocamente confliggenti.
La legittimazione va esclusa se l’Associazione
esponenziale agisce per un petitum
sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della
stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi
fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può
ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su
quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.
INTERESSE
A RICORRERE
Solo
con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d' appalto
l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle
altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di
un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la
legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler
partecipare (fra le recenti, oltre ad Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1, Sez. V, 4
aprile 2004 n. 2705 e 23 agosto 2004 n. 5572).
Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02
APPALTO
DI SERVIZI
Qualora
un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di
un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata
avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del
servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del
servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il
reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è
configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11
settembre 2000 n. 4795).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2806
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2805
INTERVENTO
NEL PROCESSO
È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo
amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e
parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre
direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi
l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse
personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che
può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di
impugnazione (Sez. IV,15 maggio 2002 n. 2592).
LEGITTIMAZIONE
A RICORRERE
La legittimazione delle Associazioni di categoria a
proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge
in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti
e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004
n. 2281).
La legittimazione di un Ordine professionale ad agire
in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera
sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi
interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni
professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume
lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (Sez. V, 3 giugno 1996,
n. 624, nonché 7 marzo 2001 n. 1339). Tuttavia la legittimazione va esclusa se
la contrapposizione non riguarda la categoria delle imprese di una regione
unitariamente intesa e alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei
provvedimenti commissariali, ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese
iscritte che hanno interessi reciprocamente confliggenti.
La legittimazione va esclusa se l’Associazione
esponenziale agisce per un petitum
sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della
stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi
fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può
ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su quello
opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.
INTERESSE
A RICORRERE
Solo
con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d' appalto
l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle
altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di
un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la
legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler
partecipare (Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1, Sez. V, 4 aprile 2004 n. 2705 e 23
agosto 2004 n. 5572).
Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02
APPALTO
DI SERVIZI
Qualora
un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di
un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata
avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del
servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del
servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il
reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è
configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11
settembre 2000, n. 4795).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2804
INTERVENTO
NEL PROCESSO
È inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo
amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e
parte nel primo grado di giudizio, sia ex
se legittimato a proporre direttamente gravame in via principale,
considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse
di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di capi della sentenza
immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di appello
nei prescritti termini di impugnazione (Sez. IV, 15 maggio 2002 n. 2592).
LEGITTIMAZIONE
A RICORRERE
La legittimazione delle Associazioni di categoria a
proporre ricorso giurisdizionale è da escludere quando l’associazione insorge
in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti
e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Sez. VI 21 aprile 2004
n. 2281).
La legittimazione di un Ordine professionale ad agire
in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera
sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi
interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni
professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume
lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (Sez. V, 3 giugno 1996,
n. 624, nonché 7 marzo 2001, n. 1339). Tuttavia la legittimazione va esclusa se
la contrapposizione non riguarda la categoria delle imprese di una regione
unitariamente intesa e alcune tra queste occasionalmente beneficiarie dei
provvedimenti commissariali, ma gruppi tipologicamente individuabili di imprese
iscritte che hanno interessi reciprocamente confliggenti.
La legittimazione va esclusa se l’Associazione
esponenziale agisce per un petitum
sostanziale che non si inquadra nella missione statutaria o istituzionale della
stessa e viene affrontata una problematica ordinamentale che è estranea ai suoi
fini statutari e rispetto alla quale, quindi, neanche in termini presuntivi può
ipotizzarsi un interesse unitario della categoria rappresentata, prevalente su
quello opposto delle imprese iscritte in possesso dei requisiti.
INTERESSE
A RICORRERE
Solo
con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto
l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle
altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso essa a titolare di
un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la
legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler
partecipare (Ad. Plen., 29 gennaio 2003 n. 1; Sez. V, 4 aprile 2004 n. 2705 e
23 agosto 2004 n. 5572).
Con decisione 12 febbraio 2004 – C7230/02
APPALTO
DI SERVIZI
Qualora
un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di
un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata
avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del
servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del
servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il
reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è
configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (Sez. V, 11
settembre 2000, n. 4795).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2803
COLLOCAMENTO A RIPOSO
Il titolare di una pensione privilegiata, cumulabile
col trattamento di attività, ai sensi dell'art.139 D.P.R. n. 1092/1973, ha
l’onere della presentazione della domanda di ricongiunzione dei servizi (nella
specie, militari e civili), nel termine di sei mesi dalla data di inizio del
nuovo rapporto, in base all'art.151 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 (Sez. VI,
16 giugno 2003 n. 3386).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2802
COLLOCAMENTO A RIPOSO
Il titolare di una pensione privilegiata, cumulabile
col trattamento di attività, ai sensi dell'art.139 D.P.R. n. 1092/1973, ha
l’onere della presentazione della domanda di ricongiunzione dei servizi (nella
specie, militari e civili), nel termine di sei mesi dalla data di inizio del
nuovo rapporto, in base all'art. 151 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 (Sez. VI,
16 giugno 2003 n. 3386).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2801
COLLOCAMENTO A RIPOSO
Il titolare di una pensione privilegiata, cumulabile
col trattamento di attività, ai sensi dell'art.139 D.P.R. n. 1092/1973, ha
l’onere della presentazione della domanda di ricongiunzione dei servizi (nella
specie, militari e civili), nel termine di sei mesi dalla data di inizio del
nuovo rapporto, in base all'art.1 51 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 (Sez. VI,
16 giugno 2003 n. 3386).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2800
COLLOCAMENTO A RIPOSO
Il titolare di una pensione privilegiata, cumulabile
col trattamento di attività, ai sensi dell'art. 139 D.P.R. n. 1092/1973, ha
l’onere della presentazione della domanda di ricongiunzione dei servizi (nella
specie, militari e civili), nel termine di sei mesi dalla data di inizio del
nuovo rapporto, in base all'art. 151 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 (Sez. VI,
16 giugno 2003, n. 3386).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2799
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Non
costituiscono ipotesi di denigrazione le accuse di disfunzione e di
disorganizzazione rivolte all’Amministrazione di appartenenza, qualora tali
accuse appaiano inserite in un discorso più ampio che nel suo complesso non
travalichi i limiti di intento critico, di sollecitazione, di impegno civile e
riformatore nei confronti dell’amministrazione stessa, e ciò anche alla luce
dei principi costituzionali di libera manifestazione del pensiero, di attiva
partecipazione democratica, di buon andamento e di imparzialità
dell’Amministrazione (Sez. IV, 6 dicembre 1977, n. 1141). Tuttavia, al fine di
non scadere nel più deleterio pettegolezzo, nocivo alla concordia del personale
ed al buon andamento degli uffici, è necessario che la denuncia sia fondata su
elementi di fatto concreti e sufficientemente circostanziati, facilmente
accertabili in sede di indagini successive ed accompagnate da elementi di
riscontro, con conseguente assunzione di responsabilità quanto alla sussistenza
dei fatti denunciati.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2798
CONCORSO
Il
principio che individua nella data del bando di concorso il termine cui vanno
rapportati i requisiti di partecipazione trova una deroga nella potestà
discrezionale dell’Amministrazione; in tal caso la mancata previsione di un
termine nella norma che regola la procedura, da un lato, non costituisce limite
all’individuazione del termine stesso, dall’altro, avvalora ulteriormente la
possibilità di esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione. E ciò
soprattutto allorché si tratti di una peculiare modalità di provvista del
personale.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2797
STRUTTURE
SANITARIE PRIVATE CONVENZIONATE O ACCREDITATE
In
tema di convenzionamento esterno del Servizio Sanitario Nazionale, il regime
dell’accreditamento provvisorio (o transitorio) si caratterizza per la precipua
finalità di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra l’Amministrazione e i
soggetti privati già convenzionati fino alla concessione dell’accreditamento
istituzionale definitivo, di cui all’art. 8 D.L.vo 1992 n. 502 (poi integrato
dal D.L.vo n. 229 del 1999), conferendo alla stipula dei relativi accordi
contrattuali, mediante il riconoscimento al titolo originario (cioè alla
originaria convenzione) valenza costitutiva e di fonte regolativa del nuovo
rapporto di accreditamento; pertanto il rinvio contenuto nell’art. 6 della L.
n. 724 del 1994 (recante norme per disciplinare il passaggio dal previdente
regime di convenzionamento delle strutture sanitarie) ai limiti e alle condizioni
previste nelle convenzioni preesistenti, al fine della definizione dell’ambito
oggettivo dell’accreditamento provvisorio e delle prestazioni erogabili, deve
intendersi nel senso del richiamo rigido e statico ai contenuti del titolo
originario (Sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1112 e Sez. IV, del 15 giugno 2004, n. 3961). Non può
pertanto ritenersi automatica la estensione della convenzione (rectius, dell’accreditamento
provvisorio) a tutte le prestazioni previste dai nuovi tariffari, con
ampliamento automatico delle prestazioni erogabili, sia pure nell’ambito della
medesima branca, in quanto l’accreditamento ulteriore deve essere preceduto
dalla valutazione, da parte della Regione, degli elementi relativi al
fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla
programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture
private ed agli oneri finanziari sostenibili. A tale valutazione deve
affiancarsi il conseguimento del relativo titolo, amministrativo (di
accreditamento) o convenzionale (accordo contrattuale).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2796
NORMATIVA
ANTIMAFIA
La inibitoria antimafia costituisce la massima
anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine
organizzato, in quanto la legge ha assunto come obiettivo principale la
assoluta salvaguardia dei principi di trasparenza e libertà di agire
contrattuale della pubblica amministrazione rispetto a soggetti che possano, in
un modo o nell’altro, risultare serventi rispetto a realtà imprenditoriali
contigue ad associazioni criminali. Corollario di tale politica legislativa è
l’ampia potestà discrezionale attribuita all’organo istruttore in ordine alla
ricerca e alla valutazione degli elementi da cui poter inferire eventuali
connivenze e collegamenti di tipo mafioso; a ciò consegue il sopra richiamato
limite al sindacato giurisdizionale sul punto.
La valutazione del prefetto, circa a situazioni di
infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 D.Lgs. n. 490 del 1994,
per la sua natura preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma solo la
presenza di elementi in base ai quali non sia logico o inattendibile ritenere
la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose e di
un condizionamento dell’impresa da parte di queste (Sez. IV, 23 marzo 2004, n.
1507).
Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta
dal Prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei
riguardi di un’impresa, deve limitarsi unicamente alla verifica di eventuali
vizi della funzione esercitata che si rivelino sintomatici di una illogicità
manifesta o di un travisamento dei fatti.
Le informazioni del prefetto circa la sussistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs.
n.490 del 1994 e dell’art. 10 d.P.R. n. 252 del 1998, che costituiscono
condizione, o consentono la risoluzione, per i contratti con la pubblica
amministrazione o per concessioni o erogazioni, non devono provare la
intervenuta infiltrazione, essendo questo un quid pluris non richiesto, ma devono sufficientemente dimostrare la
sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza
(Sez. IV, 7 giugno 2001, n. 3058; 13 ottobre 2003, n. 6187).
Ai fini dell’accoglimento della azione risarcitoria è
richiesto il presupposto del preventivo o congiunto esperimento con successo
della azione di illegittimità avverso l’atto che fa parte della fattispecie di
illecito (L’azione di risarcimento di un <<danno da provvedimento amministrativo illegittimo>> può
essere proposta solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento
illegittimo e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di
annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter
disapplicare atti amministrativi non regolamentari (Ad. Plen. n. 4/2003; per il
nesso di conseguenzialità si veda la sentenza della Corte Costituzionale n.
204/2004).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2795
INTERVENTO
NEL PROCESSO
L’intervento
ad adiuvandum o ad opponendum nel processo amministrativo può essere spiegato anche
da soggetti aventi un mero interesse di fatto all’accoglimento ovvero alla
reiezione dell’impugnativa proposta dal ricorrente, purché la posizione
giuridica dell’interveniente sia dipendente ovvero secondaria ovvero accessiva
rispetto all’interesse fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente; ciò che
rende, dunque, ammissibile l’intervento nel processo amministrativo è
esclusivamente l’esistenza di un interesse di fatto, non essendo invece di
ostacolo la mancanza in capo all’interveniente di una posizione di interesse
legittimo (Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5741).
In
tema di interventi extra ordinem le scelte
dell’amministrazione (straordinaria) devono essere concretamente valutate in
rapporto ad una situazione di emergenza del tutto eccezionale e straordinaria,
nella quale la ponderazione e la comparazione dei diversi interessi in gioco
non segue pedissequamente le regole e i criteri che governano l’azione pubblica
in situazioni ordinarie, così che non ogni carenza, insufficienza o
contraddittorietà a livello istruttorio o di motivazione ridonda
automaticamente e necessariamente in vizio del relativo provvedimento, sotto
forma di una delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere (Sez. IV, 28
novembre 1994, n. 963).
Per
la gestione dei rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, si intende non solo la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento, ma anche il controllo sulle discariche e degli impianti di
smaltimento dopo la chiusura e, quindi, un'attività successiva all'emergenza
diretta a verificare le condizioni ambientali risultanti dopo l'eliminazione
dei rifiuti non soltanto con riguardo alle discariche, ma anche degli impianti
di termocombustione e di trattamento chimico dei rifiuti, così che tale nozione
assorbe ogni fase del ciclo di produzione ed eliminazione dei rifiuti (Sez. V,
13 novembre 2002, n. 6280).
L’articolo
21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 1, stabilisce che “i comuni effettuano la gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa
nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’articolo
Il
decreto del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti della regione
Puglia del 30 settembre 2002, n. 296, e l’ordinanza del Ministero dell’Interno,
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 1384 del 22 marzo
2002, sono conformi alla normativa vigente all’epoca della loro emanazione che
prevedono la privativa comunale per la l’intera gestione dei rifiuti. La
previsione della titolarità pubblica degli impianti di smaltimento dei rifiuti
urbani a servizio dei comuni pubblici, deve essere inquadrata nel più vasto
disegno finalizzato ad affrontare e a superare la grave situazione che si era
verificata in materia di rifiuti nella Regione Puglia e che aveva determinato
la istituzione dell’amministrazione straordinaria in materia e la connessa
attribuzione di poteri straordinari. La predetta previsione risponde alla
necessità di ricondurre tutta la materia della gestione dei rifiuti nell’ambito
della normativa vigente, rivitalizzando le funzioni pubbliche di programmazione
e gestione, attraverso una attenta e puntuale attività di pianificazione,
ritenuto l’unico strumento idoneo ed adeguato per superare l’emergenza creatasi
e creare le strutture, anche amministrative, per evitare che l’emergenza possa
nuovamente crearsi.
Il
fatto che l’esclusione della privativa pubblica, di cui alla nuova formulazione
del comma 7 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è
limitata alla sola raccolta dei rifiuti esclude che il decreto del Commissario
delegato per l’emergenza dei rifiuti della regione Puglia del 30 settembre
2002, n. 296 e l’ordinanza del Ministero dell’Interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, n. 1384 del 22 marzo 2002, violino il
principio comunitario della concorrenza; ciò anche in considerazione del fatto
che proprio la norma del Trattato prevede l’applicabilità delle norme sulla
concorrenza per le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale nei limiti in cui ciò non osti alla loro specifica missione:
la riserva in mano pubblica dell’attività di gestione dei rifiuti urbani è
proprio finalizzata al perseguimento degli obiettivi pubblici di tutela
dell’ambientale che rappresenta la specifica missione che esclude la stessa
applicabilità delle regole comunitarie sulla concorrenza.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2794
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2793
REGOLAMENTI
COMUNALI
Ai
sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, (Norme per la revisione e l’armonizzazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni): a) in via generale,
il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per
l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni entra in vigore il primo
gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è
divenuta esecutiva a norma di legge; b) in via di eccezione, nella fase di
prima applicazione delle nuove disposizioni, i comuni potevano deliberare il
regolamento entro il 30 giugno 1994 e le tariffe entro il 28 febbraio 1994; c)
qualora i comuni non si fossero avvalsi della facoltà di cui alla ricordata
lettera b), avendo il nuovo regolamento esclusivamente la decorrenza fissata
secondo quanto delineato al punto a), trovavano applicazione, e cioè restano in
vigore fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, tutte le precedenti
disposizioni. Non è pertanto ipotizzabile alcun vuoto normativo, da colmare con
eventuali norme regolamentati, temporali ed eccezionali, tra il momento di
cessazione dell’efficacia della precedente normativa e l’entrata in vigore
della nuova.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2792
La
legge regionale Veneto 7 settembre 1982, n. 44, all’articolo 2, commi 3 e 4,
prevede il controllo delle immissioni di materiali di risulta nel circuito
produttivo, subordinando espressamente la miglioria fondiaria ad una
particolare disciplina, qualora essa si attui attraverso l’asporto di materiali
utilizzabili: ciò esclude l’esistenza di un presunto disfavore di cui sarebbe
stata oggetto l’attività di miglioria fondiaria, quasi che fosse considerata
come attività secondaria (e subordinata) rispetto all’attività di cava
(primaria), laddove il legislatore si è invece soltanto opportunamente
preoccupato di trovare il giusto contemperamento degli interessi in gioco.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2791
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
Ai sensi dell'art. 3 del DPR 29 dicembre 1973, n.
1032, al dipendente statale, che cessi dal servizio per qualunque causa, spetta
un'indennità di buonuscita, pari a tanti dodicesimi della base contributiva di
cui al successivo art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabili secondo
le norme dello stesso DPR 1032/1973. Per la determinazione della base
contributiva, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione
integralmente percepiti, nonché gli assegni che concorrono a costituire la base
contributiva. L’espressione usata dal legislatore del 1973 esclude che
dell’ultimo stipendio mensile, sul quale l’indennità di buonuscita va
calcolata, possano far parte i beneficii retributivi previsti dal contratto
collettivo a far data da un momento successivo a quello di collocamento in
pensione del dipendente.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2790
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
Ai sensi dell'art. 3 del DPR 29 dicembre 1973, n.
1032, al dipendente statale, che cessi dal servizio per qualunque causa, spetta
un'indennità di buonuscita, pari a tanti dodicesimi della base contributiva di
cui al successivo art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabili secondo
le norme dello stesso DPR 1032/1973. Per la determinazione della base
contributiva, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione
integralmente percepiti, nonché gli assegni che concorrono a costituire la base
contributiva. L’espressione usata dal legislatore del 1973 esclude che
dell’ultimo stipendio mensile, sul quale l’indennità di buonuscita va
calcolata, possano far parte i beneficii retributivi previsti dal contratto
collettivo a far data da un momento successivo a quello di collocamento in
pensione del dipendente.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2789
EFFETTI
DEL GIUDICATO
Se
è vero in generale che, a fronte della esigenza di effettività della tutela
giurisdizionale, il diritto del cittadino a vedersi attribuito il bene della
vita sottostante ad un giudicato di accoglimento non esclude la permanenza del
potere dell’Amministrazione di esercitare la propria discrezionalità anche
sugli aspetti del rapporto controverso prima non esaminati, purtuttavia deve
affermarsi che, a fronte dell’annullamento di un diniego opposto all’interesse
pretensivo della parte ricorrente, il potere-dovere, facente capo
all’Amministrazione, di eseguire la sentenza esclude il riesercizio dell’azione
amministrativa, e dunque il riesame della questione, allorché ricorra una
ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, conoscendo
quest’ultimo, nella materia del pubblico impiego, anche delle violazioni di
diritto soggettivo, quali quelle concernenti pretese patrimoniali, in relazione
alle quali il giudice stesso ben può condannare l’Amministrazione a
corrispondere somme di denaro, nonché gli interessi corrispettivi ed il
compenso per rivalutazione monetaria.
DIRIGENTI
L’art.
43, comma 22, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nel prevedere, per
l’attribuzione del trattamento economico dirigenziale, oltre al possesso della
anzianità ivi prevista, anche l’assenza di demerito, impone, alla stregua di
una lettura costituzionalmente orientata e rispettosa dei cànoni di
imparzialità, buon andamento e correttezza dell’Amministrazione, che i fatti
disciplinarmente rilevanti, che l’Amministrazione intenda porre a base del suo
giudizio, abbiano dato causa a sanzioni disciplinari, regolarmente irrogate
secondo la normativa di settore.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2788
INTERESSI
E RIVALUTAZIONE MONETARIA
Secondo
consolidati principii espressi dalla giurisprudenza amministrativa in ordine
alla decorrenza degli accessori sui crediti vantati dai dipendenti pubblici nei
confronti dell’Amministrazione di appartenenza, nel caso in cui il diritto
patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la
data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia
efficacia retroattiva (Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 8; Sez. V, 9 maggio 2000, n.
2661; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799 e, da ultimo, 19 luglio 2004, n.
5177).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2787
INTERESSI
E RIVALUTAZIONE MONETARIA
Secondo
consolidati principii espressi dalla giurisprudenza amministrativa in ordine
alla decorrenza degli accessori sui crediti vantati dai dipendenti pubblici nei
confronti dell’Amministrazione di appartenenza, nel caso in cui il diritto
patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la
data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia
efficacia retroattiva (Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 8; Sez. V, 9 maggio 2000, n.
2661; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799 e, da ultimo, 19 luglio 2004, n.
5177).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2786
L’art.
5, comma 1, della legge 27 dicembre 1953, n.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2785
CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE
In
mancanza di un’esplicita e inequivoca dichiarazione della parti di effettiva
carenza di interesse alla decisione ovvero di rinuncia al ricorso, il giudice
deve esaminare nel merito la questione controversa sottoposta al suo esame per
non vanificare le garanzie costituzionali apprestate dagli articoli 24 e 113
della Costituzione e per non venir meno al suo obbligo costituzionale di dicere jus.
RIVENDITA DI TABACCHI
La
circolare del Ministero delle finanze n. 04-60570 del 20 gennaio 1971 (avente
ad oggetto: “Istruzioni sulla istituzione
e sul trasferimento delle rivendite ordinarie e speciali, nonché sul rilascio e
rinnovo dei patentini”), prevede al titolo IV, punto 1, che le istanze di
trasferimento di rivendita di generi di monopolio già autorizzata devono essere
istruite con i criteri stabiliti per le istanze di nuova istituzioni e che “ove da tale istruttoria risultino
sussistenti le condizioni per l’impianto, nella zona prescelta, di una nuova
rivendita, si provvede al trasferimento da altra zona della tabaccheria, il cui
titolare ne abbia fatto richiesta”. Il riferimento contenuto nella
circolare sia all’esito dell’istruttoria, sia all’esistenza delle condizioni
per l’impianto di una “nuova”
rivendita, cui è subordinato il trasferimento fuori zona, escludono che in tali
ipotesi si possa prescindere dai requisiti di redditività e dal rapporto con la
popolazione, elementi che, al contrario, devono necessariamente costituire la
guida per il corretto esercizio da parte dell’amministrazione della
discrezionalità per il concreto perseguimento dell’interesse pubblico.
E’
illegittima l’autorizzazione al trasferimento di una rivendita di tabacchi, a
distanza inferiore ai duecento metri da altra rivendita che accentui la
reciproca concorrenza verso le rispettive clientele potenziali, con effetti
distorsivi del mercato non utili al pubblico interesse (Sez. IV, 9 gennaio
1991, n. 1).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2784
Dichiara l’appello inammissibile per carenza
sopravvenuta d’interesse.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2783
La
corresponsione del compenso per le ferie non godute è intimamente connesso, in
modo esclusivo, al necessario svolgimento di attività per “documentate esigenze di servizio”, in ragione delle quali quindi
v’è stata prestazione lavorativa su richiesta dell’Amministrazione, che ha
impedito il godimento delle ferie maturate.
Mentre
il diritto al congedo ordinario è un diritto incondizionatamente protetto dalla
norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato
godimento (art. 36 Cost), il compenso sostitutivo di esso spetta nei limiti in
cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per
l’Amministrazione, a cui essa può essere assoggettata, solo ove abbia costretto
il dipendente ad effettuare la prestazione di lavoro.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2782
Motiva in fatto
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2781
TURISMO
La
legge regionale della Lombardia n. 36 del 1988 persegue la finalità di favorire
lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico, nonché la
riqualificazione e l’ammodernamento delle strutture ricettive, ponendo a
disposizione risorse che di anno in anno debbono essere distribuite al settore
turistico, compatibilmente con le limitate risorse finanziarie disponibili.
Consegue da tale finalità incentivante che in sede amministrativa ben possa
essere deciso di limitare la concessione del contributo a quegli interventi per
i quali gli incentivi possano ancora spiegare una reale efficacia, escludendo
così interventi già realizzati.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2780
UFFICIALI-AVANZAMENTO
Le
valutazioni svolte dalla Commissione superiore di avanzamento sono
caratterizzate da un'amplissima discrezionalità (determinata dalla stessa
necessità di scegliere tra ufficiali dotati tutti di curricula prestigiosi e di
altissimo profilo), che non è sindacabile, salvo che non sia viziata da eccesso
di potere per irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà. In particolare, è
stato ammesso il sindacato giurisdizionale quando si tratti di sindacare la
coerenza generale del metro valutativo adoperato (Sez. IV, 20 dicembre 2002, n.
7241; Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), ovvero la manifesta incongruità del punteggio,
avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle
positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della sua carriera. La
censura di eccesso di potere in senso assoluto, presuppone che la valutazione
della cui legittimità si controverte riguardi una figura di ufficiale con
precedenti di carriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasi menda o
attenuazione di rendimento; sicché i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi
esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello
tanto microscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera
dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto
inadeguato (Sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1622). Il vizio di eccesso di potere in
senso assoluto non è automaticamente riscontrabile sulla base del mero
apprezzamento della eccellenza dei precedenti di carriera, poiché il giudizio
di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di
apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di certi requisiti
automatiche aspettative di progressione in carriera (Sez. IV, 10 marzo 1998, n.
397).
L’eccesso
di potere in senso relativo è configurabile nei limiti in cui esso sia
possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti
a ciascuno degli scrutinati, in riferimento agli elementi di giudizio
(documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (Corte
Cost. 7 aprile 1988, n. 409; Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 30 luglio
2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681; Sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13
dicembre 1999, n. 1849; Sez. IV, 18 giugno 1998, n. 951; Sez. III, 21 maggio
1996, n. 726); l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi
nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica
autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli
scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso
dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di
avanzamento (Sez. IV, 4236 del 2003; 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno 2002,
n. 3251; n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; 10 marzo 1998, n. 397;
Sez. IV, 24 marzo 1997, n. 282; Sez. III n. 726\96 cit.).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2779
FERIE
La
corresponsione del compenso per le ferie non godute è intimamente connesso, in
modo esclusivo, al necessario svolgimento di attività per “documentate esigenze di servizio”, in ragione delle quali quindi
v’è stata prestazione lavorativa su richiesta dell’Amministrazione, che ha
impedito il godimento delle ferie maturate.
Mentre
il diritto al congedo ordinario è un diritto incondizionatamente protetto dalla
norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato
godimento (art. 36 Cost), il compenso sostitutivo di esso spetta nei limiti in
cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per
l’Amministrazione, a cui essa può essere assoggettata, solo ove abbia costretto
il dipendente ad effettuare la prestazione di lavoro.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2778
INTERESSI
E RIVALUTAZIONE MONETARIA
Secondo
consolidati principii espressi dalla giurisprudenza amministrativa in ordine
alla decorrenza degli accessori sui crediti vantati dai dipendenti pubblici nei
confronti dell’Amministrazione di appartenenza, nel caso in cui il diritto
patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la
data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia
efficacia retroattiva (Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 8; Sez. V, 9 maggio 2000, n.
2661; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799 e, da ultimo, 19 luglio 2004, n.
5177).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2777
TRASPORTI
ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
Il
R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, ed il relativo allegato, con le successive leggi di
interpretazione, modificazione ed estensione, costituiscono un compiuto corpus normativo per la disciplina del
rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di
concessione. Tale rapporto, nella sua costituzione e nelle sue vicende, si
distingue dal comune rapporto di lavoro di diritto privato poiché il personale
gode di uno speciale status
costituito da una posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e
quella dell'impiegato privato e che, pertanto, ad esso, siccome garantito da
una disciplina sostanzialmente più favorevole, non si applicano né la legge sui
licenziamenti individuali (la n. 604 del 1966, relativa ai rapporti di lavoro
di diritto comune a tempo indeterminato, non forniti della garanzia di
stabilità) né lo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). (Cassazione,
25 febbraio 1982 n. 1216; 28 giugno 1984 n. 3794 e n. 3798; 16 luglio 1984 n.
4152; 18 ottobre 1984 n. 5272; 14 gennaio 1985 n. 51).
Il
sistema delle sanzioni disciplinari previsto dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148
prevede una minuziosa e dettagliata indicazione specifica delle singole
fattispecie riconducibili a ciascuna delle diverse sanzioni; ciò dimostra che
non è prevista alcuna ipotesi alternativa, né possibilità di graduazione della
sanzione da applicare, graduazione che è fatta direttamente dal legislatore e
che, una volta verificato il presupposto ivi indicato, è quella e solo quella.
MOTIVAZIONE
La
motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al
cittadino la ricostruzione dell’iter logico giuridico attraverso cui
l’Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento,
controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla
legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni;
pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene
meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente
e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla
Pubblica amministrazione allorché le stesse possano essere agevolmente colte
dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il
procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale
dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di
lealtà desumibili dall’art. 97 Cost.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2776
INTERESSI
E RIVALUTAZIONE MONETARIA
La
rivalutazione monetaria e gli interessi sui crediti di lavoro dei pubblici
dipendenti decorrono dalla data di maturazione del diritto, ma tale momento
genetico si configura diversamente a seconda della differente fonte del
credito: se il diritto trova origine direttamente nella legge o in un atto
normativo, la data della sua maturazione è quella della scadenza
dell’emolumento o del suo rateo, a prescindere da qualsivoglia atto
l’Amministrazione debba compiere ai fini della ricognizione e dell’adempimento
della sua obbligazione. Qualora, al contrario, il diritto trovi fonte
direttamente in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione
è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva (Sez.
IV, 14 aprile 2004, n. 3061).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2775
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
La
contestazione degli addebiti, in sede di procedimento disciplinare, è idonea
alla finalità per la quale è preordinata quando, mediante precisi riferimenti
ad un’azione od omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a
titolo di responsabilità disciplinare, consenta all’interessato l’esatta
individuazione del fatto addebitatogli, al fine di consentirgli ogni possibile
discolpa; nessuna norma prescrive, invece, di precisare, nell’atto della
contestazione degli addebiti, le responsabilità che dei fatti possono risultare
a carico dell’inquisito, essendo solo necessario e sufficiente individuare ed
indicare i fatti medesimi e manifestare formalmente la precisa volontà dell'
Amministrazione di far derivare da essi un’eventuale responsabilità
disciplinare del dipendente, per cui è da riconoscere legittima la
contestazione che faccia solo riferimento alla obiettività dei fatti punibili
senza alcuna qualificazione del nomen
juris.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2774
TRASPORTI
ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
Il
R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, ed il relativo allegato, con le successive leggi di
interpretazione, modificazione ed estensione, costituiscono un compiuto corpus
normativo per la disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici
servizi di trasporto in regime di concessione. Tale rapporto, nella sua
costituzione e nelle sue vicende, si distingue dal comune rapporto di lavoro di
diritto privato poiché il personale gode di uno speciale status costituito da
una posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e quella
dell'impiegato privato e che, pertanto, ad esso, siccome garantito da una
disciplina sostanzialmente più favorevole, non si applicano né la legge sui
licenziamenti individuali (la n. 604 del 1966, relativa ai rapporti di lavoro
di diritto comune a tempo indeterminato, non forniti della garanzia di
stabilità) né lo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). (Cassazione,
25 febbraio 1982 n. 1216; 28 giugno 1984 n. 3794 e n. 3798; 16 luglio 1984 n.
4152; 18 ottobre 1984 n. 5272; 14 gennaio 1985 n. 51).
Il
sistema delle sanzioni disciplinari previsto dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148
prevede una minuziosa e dettagliata indicazione specifica delle singole
fattispecie riconducibili a ciascuna delle diverse sanzioni; ciò dimostra che
non è prevista alcuna ipotesi alternativa, né possibilità di graduazione della
sanzione da applicare, graduazione che è fatta direttamente dal legislatore e
che, una volta verificato il presupposto ivi indicato, è quella e solo quella.
MOTIVAZIONE
La
motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al
cittadino la ricostruzione dell’iter logico giuridico attraverso cui
l’Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento,
controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla
legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni;
pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene
meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino
chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta
fatta dalla Pubblica amministrazione allorché le stesse possano essere
agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si
articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale
dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di
lealtà desumibili dall’art. 97 Cost.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2773
TRASFERIMENTO
Il
passaggio da uno ad altro ufficio nella stessa sede territoriale integra
soltanto una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio
stesso e non esige le medesime garanzie procedimentali previste per i
trasferimenti in senso stretto (Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3038).
Quanto
più in un dato sistema organizzativo la presenza di un singolo pubblico
dipendente nell'ambito di un certo ufficio è legata a ragioni di carattere
eminentemente fiduciario, tanto più l'esternazione dei motivi che fanno venir
meno tale fiducia - e dunque lo stesso fondamento della protrazione di quella
presenza - può essere accettata in forme più tenui.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2772
CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE
La
cessazione della materia del contendere si verifica quando l’amministrazione
elimina ex tunc il provvedimento
impugnato in aderenza alle pretese del ricorrente, con la conseguenza che
quest’ultimo realizza in via amministrativa l’interesse che voleva ottenere in
via giudiziale, rendendosi pertanto inutile la pronuncia giurisdizionale (Sez.
IV, 28 maggio 1999, n. 884; Sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1012; Sez. IV, 16
aprile 2004, n. 2168).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2771
In
via generale, la violazione delle norme intese a riconoscere l'accesso
endoprocedimentale non sortisce, per ciò solo ed automaticamente, un effetto
invalidante con riguardo all'intero procedimento e alla determinazione che lo
definisce. A differenza dell'accesso esoprocedimentale, regolamentato dagli
artt. 22 e seguenti, legge n. 241 del 1990, riconosciuto al soggetto estraneo
al procedimento amministrativo, quello di tipo interno va considerato non quale
strumento inteso ad assicurare la mera trasparenza dei meccanismi
amministrativi, bensì come garanzia propedeutica nell'ottica di un pieno
funzionamento della regola partecipativa; sicché, il rimedio processuale
delineato dall'art. 25 legge n. 241 del 1990, e la sua definizione non possono
considerarsi esaustivi delle conseguenze derivanti dall'illegittimo rigetto
dell'istanza di accesso, residuando la possibilità di dimostrare che, a causa
della tardiva conoscenza della documentazione oggetto della originaria
richiesta ostensiva, non si è avuta la possibilità di far luogo ad una matura e
consapevole partecipazione procedimentale. Si tratta di controllo da effettuare
in concreto, dovendosi senz'altro escludere un'automatica incidenza sulla sorte
del provvedimento finale dell'illegittimo rigetto dell'istanza con la quale si
aziona la pretesa ostensiva endoprocedimentale.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2770
TRASPORTI
ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
Il
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ed il relativo allegato, con le successive leggi
di interpretazione, modificazione ed estensione, costituiscono un compiuto corpus normativo per la disciplina del
rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di
concessione. Tale rapporto, nella sua costituzione e nelle sue vicende, si
distingue dal comune rapporto di lavoro di diritto privato poiché il personale
gode di uno speciale status
costituito da una posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e
quella dell'impiegato privato e che, pertanto, ad esso, siccome garantito da
una disciplina sostanzialmente più favorevole, non si applicano né la legge sui
licenziamenti individuali (la n. 604 del 1966, relativa ai rapporti di lavoro di
diritto comune a tempo indeterminato, non forniti della garanzia di stabilità)
né lo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). (Cassazione, 25 febbraio
1982 n. 1216; 28 giugno 1984 n. 3794 e n. 3798; 16 luglio 1984 n. 4152; 18
ottobre 1984 n. 5272; 14 gennaio 1985 n. 51).
Il
sistema delle sanzioni disciplinari previsto dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148,
prevede una minuziosa e dettagliata indicazione specifica delle singole
fattispecie riconducibili a ciascuna delle diverse sanzioni; ciò dimostra che
non è prevista alcuna ipotesi alternativa, né possibilità di graduazione della
sanzione da applicare, graduazione che è fatta direttamente dal legislatore e
che, una volta verificato il presupposto ivi indicato, è quella e solo quella.
MOTIVAZIONE
La
motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al
cittadino la ricostruzione dell’iter
logico giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare
un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere
ad essa conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune
sedi, le proprie ragioni; pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle
ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento
amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese
comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla Pubblica
amministrazione allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla
lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il
procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale
dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di
lealtà desumibili dall’art. 97 Cost.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2769
PROGRAMMA
PLURIENNALE DI ATTUAZIONE
Il
ricorso ai piani di attuazione consente di commisurare l’utilizzo delle risorse
pubbliche, che non sono infinite ma naturalmente limitate, alla pluralità degli
interessi pubblici da soddisfare, operando una selezione degli interventi ed
una gradualità compatibile con la quantità delle risorse disponibili e
l’impostazione dei diversi interessi pubblici coinvolti.
L’effetto
del Programma pluriennale di attuazione non è quello di negare a tempo
indeterminato ciò che il Piano regolatore ha concesso in termini di
edificabilità, atteso che l’inclusione, sia pure in tempi successivi, di tutte
le aree disciplinate dallo strumento generale deve in linea di principio essere
certa, onde evitare che, con l’attuazione dei programmi, vengano evasi gli
obiettivi dello strumento generale (Sez. IV, n. 399 del 2005).
Fin
quando la non inclusione nel Programma pluriennale di attuazione è
correttamente motivata dal Comune con riferimento a ragioni di carattere
generale rispondenti all’esigenza di una programmazione degli interventi
rispettosa dell’ordinato sviluppo del territorio e del razionale impiego di
risorse pubbliche, il sacrificio, tendenzialmente temporaneo dello ius aedificandi che ne deriva,
corrisponde all’effetto conformativo delle norme urbanistiche, della cui
costituzionalità sotto questo profilo non si può dubitare.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2768
CIRCOLARI
E’ principio generale, che le circolari amministrative
sono atti diretti agli organi e uffici periferici, ovvero sott’ordinati, e non
hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i
soggetti estranei all'Amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti
applicativi di esse, non hanno alcun onere di impugnativa ma possono limitarsi
a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti
applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima
che avrebbe invece dovuto essere disapplicata.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2767
DENUNCIA
DI INIZIO DI ATTIVITÀ (DIA)
Ai
sensi della legge della regione Lombardia n. 15 del 1996 (art. 3) il recupero
del sottotetto a fini abitativi è qualificato come intervento di
ristrutturazione, a norma dell'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto
1978, n. 457; la stessa norma, al comma 3, stabilisce che “il recupero dei sottotetti è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle
prescrizioni di cui agli artt. 14, 17 19 e 22 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51
«Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per
la tutela del patrimonio naturale e paesistico» e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi
previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati”. Se
siffatte trasformazioni possono avvenire in déroga ad ogni previsione
urbanistica comunale, lo stesso non può dirsi per le altezze massime dei
fabbricati, di cui l’art. 2 assicura comunque il rispetto.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2766
INQUADRAMENTO
Le
operazioni di inquadramento dei pubblici dipendenti nei livelli
retributivi-funzionali sono estranee alle categorie decisionali rimesse al
potere-dovere del giudice amministrativo atteso che i detti interventi
costituiscono attività autoritativa affidata alla cura dell’Amministrazione. E
l’interessato, qualora ritenga che il potere di autorganizzazione non sia stato
correttamente esercitato dall’Amministrazione, potrà utilizzare gli strumenti che
l’ordinamento offre nei confronti degli atti autoritativi illegittimi, e,
allorché viene dedotto un comportamento omissivo dell’Amministrazione,
attraverso una “provocatio” che
induca la stessa a pronunziarsi espressamente o tacitamente sulla domanda e, in
caso di risposta negativa, provvedendo alla impugnazione del provvedimento
negativo o del silenzio-rifiuto debitamente formatosi.
SILENZIO
DELLA P.A.
Nella
vigenza della disciplina anteriore alla L. 28 agosto 2000, n. 205, si è sempre
ritenuto che proprio l'inaccoglibilità della pretesa sostanziale impedisce di
dare un esito positivo al ricorso, anche se in astratto è ipotizzabile
l'inadempimento formale dell'Amministrazione all'obbligo di provvedere. La
necessità di valutare l'effettivo rapporto sostanziale al solo fine di
accertare l'infondatezza della pretesa, si giustifica in relazione all'esigenza
che comunque deve sussistere un interesse alla decisione, che viene
evidentemente a mancare se è sicuro che la pretesa del ricorrente non potrebbe
essere soddisfatta per mancanza di un determinato presupposto richiesto dalla
specifica normativa della materia (Sez. V, 13 aprile 2000, n. 2211 e 28
dicembre 2001, n. 6465). Né tale soluzione appare in contrasto con il principio
generale (tenuto presente dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2002)
che assegna la cura dell'interesse pubblico all'Amministrazione ed al giudice
amministrativo, nelle materie in cui la prima è investita di poteri
autoritativi, il solo controllo di legittimità dell'esercizio del potere
pubblico (salvo i casi espressamente previsti di giurisdizione diretta sul
rapporto), atteso che dalla decisione di rigetto del ricorso avverso il
silenzio rifiuto per infondatezza dell'istanza non consegue alcun obbligo
positivo a carico dell'Amministrazione, essendo anzi rivolta ad evitare
un'ulteriore controversia di cui si porrebbero evidentemente le premesse con il
dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi esplicitamente su
un'istanza priva di fondamento.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2765
MOTIVAZIONE
La
motivazione è attributo necessario della discrezionalità amministrativa, mentre
allorquando l’Amministrazione opera nell’ambito della cosiddetta
“discrezionalità tecnica” non trattandosi di deliberare una scelta tra più
diverse soluzioni per l’ottimizzazione di un interesse pubblico, ma soltanto di
emettere un giudizio di valore sulla base di nozioni e cognizioni di una
scienza o di una tecnica, non vi è bisogno di alcuna motivazione dialettica,
essendo all’uopo sufficiente una valutazione sintetica espressa in termini
numerici (Sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8320)
AVVOCATI
La
funzione del Presidente della Commissione per gli esami di abilitazione alla
professione di avvocato (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) non è tanto quella
della sua presenza nelle varie sottocommissioni (il che comprometterebbe la
stessa “ratio” di snellimento
connessa con la istituzione delle sottocommissioni), bensì quella del
coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni (Sez. IV, n. 8320 del
2003).
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2764
TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’
L’obbligo
imposto al personale militare di prestare due ore settimanali di attività, oltre
l’orario fissato in condizioni normali dall’art. 63, commi 2 e 3, della legge
n. 121 del
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2763
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
L’art.
9 del D.P.R. 737/1981, si riferisce all’inizio del procedimento disciplinare in
relazione a fatti emergenti da un procedimento penale, non al caso di
sospensione di un procedimento disciplinare già iniziato a suo tempo e poi
sospeso per la pendenza di un procedimento penale.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2762
SPEDIZIONIERI
DOGANALI
Il
Testo Unico delle disposizioni in materia doganale approvato con DPR 23 gennaio
1973, n. 43- che subordina la nomina a spedizioniere doganale (e quindi
l’iscrizione nell’Albo) al rilascio di una patente che si consegue all’esito di
un esame di idoneità – all’art. 51 prescrive espressamente che l’iscrizione
biennale nel registro degli ausiliari degli spedizionieri deve risultare alla
data di pubblicazione del bando di concorso. Tale disposizione non è
irrazionale o incongruente sul piano sistematico o sospettabile di
incostituzionalità. L’iscrizione è richiesta dalla disciplina concorsuale non
soltanto perchè dimostra l’avvenuta acquisizione di competenze professionali,
ma anche perchè comprova il possesso di requisiti di affidabilità – richiesti a
garanzia del preminente interesse generale e dell’Erario alla correttezza
dell’operato della categoria professionale – che devono essere logicamente
caratterizzati dall’attualità.
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2761
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 30
maggio 2005, n. 2760
FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE
Allorché l’atto impugnato in via principale sia
stato emanato da un organo centrale dello Stato e comporti l’esclusione dalla
graduatoria di un concorso interno su base nazionale, esso produce effetti che
non sono limitati alla circoscrizione del T.A.R. adito in primo grado, nel cui
ambito risiede il ricorrente Ne consegue che va ritenuto competente il T.A.R.
Lazio - Roma, in base all’art. 3, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034. La suddetta soluzione appare conforme alla esigenza di assicurare che il
contenzioso relativo a un concorso sia concentrato presso il T.A.R. nella cui
circoscrizione ha sede l’Autorità che provvede all’espletamento dello stesso,
coincidendo, di regola, la sede di detta Autorità con il luogo di espletamento
del concorso (Sez. IV, 26 marzo 1999, n. 430; Sez. VI, 19 dicembre 1989, n.
1621).
Sez. V, 30
maggio 2005, n. 2759
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. V, 30
maggio 2005, n. 2758
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. V, 30
maggio 2005, n. 2757
Nomina commissario
ad acta
Sez. V, 30
maggio 2005, n. 2756
CERTIFICAZIONE
DI QUALITA’
La
certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di
svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato
da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da
tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (Sez. VI,
13 maggio 2002, n. 2569; V, 18 ottobre 2001, n. 5517).
INTERESSE
A RICORRERE
Un’impresa
estromessa da una gara, perché priva di un requisito, è comunque legittimata ad
impugnare gli atti della relativa procedura concorsuale e l’esito finale della
stessa, giacché, in caso di accoglimento del ricorso e di annullamento della
gara, potrebbe partecipare alla nuova gara o perché si è nel frattempo munita
del requisito mancante o perché l’amministrazione non richiede più tale
requisito tra quelli necessari per prendere parte alla gara.
SERVIZI
PUBBLICI
Nell’esame
della questione relativa alla partecipazione delle società miste comunali alle
gare di appalto di servizi pubblici indette da altri enti, la giurisprudenza
amministrativa si è attestata sul principio in base al quale tali società, pur
legittimate in via di principio a svolgere la propria attività anche al fuori
del territorio del Comune dal quale sono state costituite, in quanto munite dal
legislatore di capacità imprenditoriale, sono pur sempre tenute, per il vincolo
genetico-funzionale che le lega all’ente di origine, a perseguire finalità di
promozione dello sviluppo della comunità locale di emanazione. Il vincolo
funzionale che la norma istitutiva ha implicitamente imposto alle imprese miste
va confrontato con l’impegno extraterritoriale richiesto in concreto e inibisce
tale attività quando diventino rilevanti le risorse e i mezzi eventualmente
distolti dalla attività riferibile alla collettività di riferimento senza
apprezzabili utilità per queste ultime. Si tratta, in definitiva, di verificare
che l’impegno da assumere non comporti una distrazione di mezzi e risorse tali
da arrecare pregiudizio alla predetta collettività (n. 4586 del 2001). Tale
verifica non può che ritenersi rimessa alle commissioni giudicatrici delle gare
quando a queste chiedano di partecipare società miste.
La
capacità, in termini di mezzi tecnici e finanziari, della società mista ad
assumere, in aggiunta a quelle derivanti dal servizio svolto per l’ente di
riferimento, anche il servizio oggetto della specifica gara alla quale chiede
di partecipare, attiene alla legittimazione della società a partecipare alla
gara ed assume quindi la valenza di un requisito soggettivo che, in quanto
tale, deve essere assoggettato a verifica come avviene per altri requisiti
soggettivi.
Sez. V, 30
maggio 2005, n. 2755
CONCESSIONE
Il
principio di buona fede oggettiva è posto dall’ordinamento a fondamento non solo
dell'attività dei soggetti privati ma anche, a maggior ragione, di quelli
pubblici (Sez. IV, 2 marzo 2000, n. 1111) e il dovere di agire secondo
correttezza e buona fede non è assolto solo con il compimento di atti previsti
in specifiche disposizioni di legge ma si deve realizzare anche con
comportamenti non individuati dal legislatore e che in relazione alle singole
situazioni di fatto siano necessari per evitare l’aggravamento della posizione
dell’altro contraente.
La
circostanza che il rapporto vada inquadrato nell’ambito delle concessioni di
pubblico servizio, con la conseguenza che in forza di un tale atto
E’
legittimo lo scioglimento di un rapporto concessorio solo in presenza di un
fatto giuridico idoneo a produrlo, come avviene ad esempio nel caso in cui si
concretizzino le diverse ipotesi della revoca per sopravvenute esigenze di
interesse pubblico, della decadenza sanzionatoria dalla concessione, o anche
della eventuale “disdetta" che, sulla base dell'accordo accessivo alla
concessione, l’amministrazione comunica al concessionario per impedire la
rinnovazione automatica del rapporto.
Sez. V, 30
maggio 2005, n. 2754
Dispone la correzione di errore materiale
Sez. V, 30
maggio 2005, n. 2753
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2752
L’oggetto
del giudizio di ottemperanza è costituito dalla precisa verifica del puntuale
adempimento, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’obbligo di
conformarsi al giudicato, onde far ottenere all’interessato l’effettivo
soddisfacimento della pretesa riconosciuta fondata in sede di cognizione.
Siffatta verifica - che va effettuata tenendo conto del quadro processuale alla
base della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione - comporta da parte del
giudice dell’ottemperanza una attenta attività di interpretazione del
giudicato, al fine di precisare il contenuto del comando, attività da
compiersi, come ribadito dalla giurisprudenza, esclusivamente sulla base della
sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum” (Sez. IV, 15 dicembre 2003, n.
8217; 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963). In sede di giudizio di
ottemperanza, pertanto, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed
ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da
eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere
neppure proposte domande che non siano contenute nella statuizione della
pronuncia da eseguire.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2751
Sussiste
la competenza del TAR adito (nella specie, TAR Catania) quando si contesti la
legittimità di un atto, emesso da una autorità centrale e con efficacia estesa
a tutto il territorio nazionale, onde la competenza a conoscere il ricorso
dovrebbe spettare al TAR Lazio, con sede in Roma, ma si indica erroneamente la
competenza di un altro TAR (nella specie TAR Campania), senza che possa essere
rilevata d’ufficio l’incompetenza del TAR Catania e dello stesso TAR Campania
(Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3080).
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2750
CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE
L’interesse
a ricorrere deve sussistere fino al momento in cui il ricorso viene assunto in
decisione, nel rispetto del principio secondo cui le condizioni del ricorso
debbono persistere fino al momento del passaggio in decisione della causa.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2749
DECISIONE
IN FORMA ABBREVIATA
L’art.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2748
DECISIONE
IN FORMA ABBREVIATA
L’art.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2747
DECISIONE
IN FORMA ABBREVIATA
L’art.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2746
DECISIONE
IN FORMA ABBREVIATA
L’art.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2745
ESCLUSIONE
DALLA GARA
Va
disposta l’esclusione dalla gara di appalto della pubblica amministrazione per
la mancata allegazione, da parte del concorrente, della fotocopia del documento
di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva ed ai documenti prodotti in
fotocopia autocertificata, atteso che l’obbligo di produrre copia del documento
di identità risulta inderogabile in considerazione della sua introduzione quale
forma di semplificazione, né è data possibilità di regolarizzazione o
integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i concorrenti (Sez. V,
1° ottobre 2003, n. 5677).
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2744
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
La
legge 29 gennaio 1994, n. 87, approvata a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n.243/1993 ha parzialmente modificato la disciplina del calcolo
della buonuscita dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
prevedendo che, nella base di calcolo, deve tenersi conto, oltre che dello
stipendio, anche dell’i.i.s. limitatamente ad una quota di essa. Da tale
normativa emerge che anche i dipendenti collocati a riposo prima del 30
novembre 1984 hanno diritto alla riliquidazione nel caso in cui il rapporto
previdenziale non si sia ancora esaurito, purchè abbiano presentato, a tal
fine, apposita domanda all’amministrazione entro e non oltre il termine
anzidetto, essendo indispensabile comunque per tali dipendenti, ai fini del
conseguimento del richiesto beneficio, il possesso di due specifici requisiti.
E cioè, da una parte, la presentazione nei termini della domanda e, dall’altra,
la sussistenza di un rapporto non giuridicamente esaurito, intendendosi per
tale non soltanto quello per il quale sia pendente un giudizio, ma anche quello
in relazione al quale sia stata prodotta dal dipendente, in termine utile, la
sola istanza per ottenere la rideterminazione dell’indennità, senza che sia
necessario il requisito della pendenza del giudizio o sia stata comunque
interrotta la prescrizione in ordine alla liquidazione dell'indennità di
buonuscita, (presupposto quest’ultimo che si configura non solo con la pendenza
di un giudizio, avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di buonuscita,
ma anche con l’interruzione della prescrizione (Sez. VI, 4 ottobre 2002, n.
5261; 31 gennaio 2003, n. 487; 13 maggio 2003, n. 2356)).
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2743
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2742
La
pretesa del privato alla concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni
ed ogni altro vantaggio economico, si collega ad una situazione soggettiva di
interesse legittimo, il cui soddisfacimento resta condizionato all’esercizio
dei poteri dell’Amministrazione di verificare la sussistenza dei presupposti di
legge, di ogni altro requisito soggettivo in capo al richiedente, nonché di
porre in essere ogni valutazione tecnico discrezionale circa il buon esito del
trasferimento di risorse pubbliche in favore del privato. Tuttavia l’attività
istruttoria e valutativa dell’organo pubblico non resta sottratta
all’osservanza delle ordinarie regole di correttezza, imparzialità e di buona
amministrazione in genere, quanto nel rispetto dei tempi procedimentali ove
previsti, del necessario contraddittorio con il privato interessato, dei
principi cui deve conformarsi il giusto procedimento. La violazione di dette
regole, ove siano stati ingenerati affidamenti nel privato, con assunzioni da
parte di quest’ultimo di oneri e costi per il conseguimento del beneficio,
possono indurre pregiudizio nella relativa sfera patrimoniale e dare ingresso
all’azione risarcitoria.
Secondo
l’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il giudice amministrativo, “nell’ambito della sua giurisdizione conosce
anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno,
anche attraverso la reintegrazione specifica”. Si tratta di giurisdizione piena
ed esclusiva che si esercita nell’ “ambito”
dell’ordinaria sfera di cognizione del giudice amministrativo ed è ispirata
all’esigenza di economia e concentrazione avanti al medesimo giudice delle
controversie afferenti sia alla legittimità degli atti della P.A., sia al danno
derivante dal non corretto esercizio delle potestà pubbliche. Pertanto, una
volta introdotto il giudizio di annullamento avanti al giudice amministrativo -
che ha carattere di necessaria pregiudizialità rispetto al quello di danno (Ad.
Plen., 26 marzo 2003, n. 4; Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 952; Sez. VI, 18
giugno 2002, n. 3338) - ogni questione risarcitoria che si ponga in rapporto di
determinismo causale con la statuizione provvedimentale riconosciuta
illegittima resta attratta e deve formare oggetto di decisione nell’ “ambito” della giurisdizione
amministrativa.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2741
REVISIONE
E RINNOVO DEI CONTRATTI IN CORSO
L’art.
6, comma 2, della legge n. 537/1993 - il quale prevede la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di rinnovare i contratti per la fornitura di beni e
servizi, entro tre mesi dalla loro scadenza, qualora accertino la sussistenza
di ragioni di convenienza e di pubblico interesse – è tuttora vigente, come
dimostra il disegno di legge, approvato da un ramo del Parlamento, del Ministro
per le politiche comunitarie - Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- Legge
comunitaria 2004 - ove è prevista la soppressione dell’ultimo periodo di tale
disposizione. Al riguardo, quel che rileva ai fini della violazione dell’art.
6, comma 2, della legge n. 537/1993 (il rinnovo deve essere disposto entro tre
mesi dalla scadenza), è il fatto del decorso del termine di tre mesi, a
prescindere dalla legittimità o meno delle delibere di proroga del termine di
scadenza.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2740
Considerata
l’assimilazione delle infermiere volontarie della C.R.I., quando prestano servizio
presso formazioni od enti militari, al grado di ufficiale (art. 7, comma 1, del
d.p.r. n. 918/1942) e visto che la prima nomina degli ufficiali delle Forze
armate deve avvenire con decreto del Presidente della Repubblica, anche la
rimozione delle infermiere volontarie deve effettuarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, sulla base del principio del contrarius actus.
Tra
il presidente (o commissario straordinario) della C.R.I. e l’ispettrice
nazionale del corpo delle infermiere volontarie non v’è un rapporto di
subordinazione gerarchica e tanto meno di dipendenza fiduciaria; ma un rapporto
di collaborazione e di coordinamento nello svolgimento delle rispettive
funzioni.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2739
Motiva in fatto
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2738
Motiva in fatto
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2737
NUOVE
PROVE
Ai
sensi dell’art. 345, comma 3, del c.p.c. “non
sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri
di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non
imputabile”. Al riguardo, la produzione di ricorsi giurisdizionali e di
sentenze non attiene all’ammissione dei mezzi di prova, così che essi, se non
esibiti in primo grado, ben lo possono nel giudizio di appello.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2736
NUOVE
PROVE
Ai
sensi dell’art. 345, comma 3, del c.p.c. “non
sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri
di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non
imputabile”. Al riguardo, la produzione di ricorsi giurisdizionali e di
sentenze non attiene all’ammissione dei mezzi di prova, così che essi, se non
esibiti in primo grado, ben lo possono nel giudizio di appello.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2735
Motiva in fatto
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2734
Motiva in fatto
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2733
CONCORSO
In
tema di inclusione nella graduatoria provinciale per la scuola materna, il
provvedimento di ammissione con riserva, per la sua finalità cautelare tesa ad
evitare il maturarsi dell’irrimediabile pregiudizio della impossibilità di
partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una
graduatoria, esaurisce i propri effetti con l’ammissione dell’interessato alla
graduatoria o al concorso medesimo; resta estranea alla finalità e quindi agli
effetti del provvedimento cautelare di ammissione con riserva, il provvedimento
definitivo di abilitazione che presuppone lo scioglimento della riserva, ed
ancor più il successivo procedimento di nomina in ruolo che può seguire
esclusivamente dopo l’accertamento dei requisiti asseriti dall’interessato e
non riconosciuti dall’Amministrazione, accertamento demandato dalla decisione
di merito sul ricorso proposto dal concorrente, e tanto anche nel caso in cui
il soggetto ammesso con riserva abbia superato le prove e sia stato utilmente
inserito in graduatoria (CGARS, 22/9/1999, n. 394).
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2732
Secondo
la circolare esplicativa per l’attuazione P.O.P.-Feoga 1994/99 dell’Assessorato
all’agricoltura e foreste della regione Puglia del 25 giugno 1996, un progetto
deve intendersi collettivo quando è presentato da un soggetto giuridico in
possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, che raccoglie la
manifestazione di volontà di tutti o di alcuni soci per il raggiungimento di
identico obiettivo, pur nella distinzione degli interessi specifici di ognuno
dei soci partecipanti al progetto, oltre che da imprenditori agricoli associati
con atto pubblico per il raggiungimento di uno stesso scopo.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2731
CONSERVATORI
MUSICALI E ACCADEMIE DI BELLE ARTI
L’art.
25 ter, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993 prevede che “la direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi
d'istituto” e che “con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni
degli attuali direttori di ruolo”. Anche se la norma non parla
espressamente di regolamento, la natura del previsto d.m. è quella di un
regolamento, in quanto, avendo i caratteri della generalità (intesa come la non
determinabilità dei soggetti cui si riferiscono le norme), dell'astrattezza
(ossia la ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme) e della novità,
si tratta di atto sostanzialmente normativo. Con la conseguenza che si applica
l’art. 17, commi 3 e 4, della l. n. 400/1988, indipendentemente dalla
definizione della legge o dal richiamo della stessa al procedimento di cui al
citato art. 17 (Ad. gen., n. 135/1996, secondo cui la mancata indicazione
espressa della natura regolamentare non può assumere valore decisivo ai fini
della relativa qualificazione normativa).
All’identificazione
del carattere normativo degli atti autoritativi di provenienza amministrativa
si deve procedere avendo riguardo allo scopo, alla funzione e all’aspetto
“formale” degli atti stessi. Vanno, quindi, considerate la capacità innovativa
dell’ordinamento e la generalità e l’astrattezza delle disposizioni come
caratteristiche sintomatiche, anche se non sempre formalmente necessarie, della
funzione normativa (si vedano i pareri dell’adunanza generale del Consiglio di
Stato 23 gennaio 1992, n. 10, 21 novembre 1991, n. 141 e 1° febbraio 1990, n.
15, resi sui primi regolamenti attuativi degli artt. 2 e 4 della l. 7 agosto
1990, n. 241, nonché i pareri 30 ottobre 1990, n. 109 e 7 dicembre 1989, nn.
126, 127 e 131, sui regolamenti di organizzazione dei dipartimenti della
Presidenza del Consiglio affidati a ministri senza portafoglio; nonché, da
ultimo, i pareri 14 febbraio 2005, n. 11603 e 4 aprile 2005, n. 11996, resi,
rispettivamente, sugli schemi di decreto legislativo recante riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – codice delle assicurazioni e
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori, a norma dell’art. 3 della l. 29 luglio 2003, n.
229). I caratteri tipici di un atto regolamentare si rinvengono nella Ordinanza
del Ministero della pubblica istruzione 26 giugno 1998, n. 284, che ha inteso
disciplinare - in modo innovativo, generale e astratto, anche se in via
provvisoria e a decorrere dall’anno accademico 1998/1999 - il conferimento
degli incarichi di direzione dei Conservatori di musica privi di direttori di
ruolo.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2730
TRATTAMENTO
ECONOMICO
In
favore di personale di ente pubblico non economico con qualifica professionale
(decima) nel ramo legale - collocato in pensione anteriormente all’introduzione
del nuovo assetto organizzativo ex L. n. 70 del 1975 basato su specifiche
qualifiche professionali – non spetta la rideterminazione del trattamento
pensionistico in godimento, con l’inclusione nella base retributiva del secondo
livello differenziato di professionalità attribuito al personale in servizio in
possesso di detta qualifica funzionale (Cons. St.. 30 dicembre 2002, n. 8249).
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2729
INFERMITA’
PER CAUSA DI SERVIZIO
Secondo
l’art. 36 del DPR n. 686 del 1957 l’impiegato che abbia contratto infermità “per farne accertare l'eventuale dipendenza
da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato
l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità,
presentare domanda scritta all’Amministrazione indicando specificamente la
natura dell’infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la
produssero e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica”. Ai fini
dell’inizio della decorrenza del termine semestrale occorre che il dipendente
abbia acquisito conoscenza secondo un criterio di normalità dell'effettiva
consistenza e gravità dell'affezione e delle relative conseguenze invalidanti
della sua integrità fisica (Sez. VI, 27 agosto 2003, n. 4303; Sez. IV, 14
dicembre 2004, n. 8053).
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2728
PERENZIONE
È
necessaria, a pena di perenzione del processo, l’istanza di fissazione
dell’udienza di discussione del ricorso, anche nei giudizi in materia di
pubblico impiego (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 18
dicembre 1998).
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2727
INQUADRAMENTO
IN RUOLO
Ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 370 del 1970, convertito nella
legge n. 576 del 1970, per il personale insegnante il servizio pre-ruolo è
riconoscibile agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un
massimo di quattro anni purché prestato con il possesso del prescritto titolo
di studio integrato, ove richiesto, dell’apposita specializzazione. Per lo
svolgimento, poi, dell’attività di sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap, equiparata all’insegnamento, la legge 4 agosto 1977, n. 517, agli
artt. 2 e 7 richiede, il possesso di determinati titoli di specializzazione. Ne
consegue che il servizio pre-ruolo, svolto nell’attività di sostegno dei
portatori di handicap, può essere equiparato al servizio di ruolo e quindi
riconosciuto nel successivo inquadramento, nel solo caso in cui l’insegnante
sia in possesso dello specifico titolo di specializzazione richiesto in
analogia con quanto avviene per gli altri titolo professionali occorrenti.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2726
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2725
RAPPORTO
DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI
L’art.68
del D.Lgs. n.29/1993, come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n.80/1998,
riserva ogni controversia in materia di rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti alla giurisdizione del Giudice ordinario, quale giudice del lavoro;
e ciò anche se siano stati emessi provvedimenti amministrativi, i quali
potranno essere disapplicati.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2724
INTERESSI
E RIVALUTAZIONE MONETARIA
Ai
fini della rivalutazione monetaria e interessi legali
occorre distinguere tra somme maturate entro il 31 dicembre 1994 e somme
maturate successivamente, in quanto per i diritti maturati dopo l’entrata in
vigore dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’importo
degli interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente
spettanti a titolo di rivalutazione monetaria, mentre per i ratei di stipendio,
maturati prima della predetta data, l’amministrazione è tenuta ad applicare la
normativa previgente, la quale ammetteva il cumulo di interessi e rivalutazione
monetaria (Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3).
A
norma dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti, vanno
calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza
che sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione non si deve calcolare la
rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non devono
essere computati ancora interessi e rivalutazione. Ciò in quanto interessi e
rivalutazione sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere
inglobati fin dall’origine nel contenuto del credito.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2723
SUCCESSIONE NEL PROCESSO
Per
effetto dell'istituzione dell'ente Poste italiane, subentrato nelle competenze
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relativamente ai rapporti
d'impiego del personale dipendente, non viene meno la legittimazione di
quest'ultimo, in applicazione analogica dell'art. 111 c.p.c. (successione a
titolo particolare nel diritto controverso, qualora si escluda l'estinzione
dell'ente dante causa; Sez. VI, n. 5682/2000).
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2722
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
L’attività
idonea ad evitare l’estinzione del procedimento disciplinare è quella prevista
dalla legge, e che costituisce una fase dello stesso procedimento; vi rientra
anche il compimento di un atto c.d. interno, non rivolto al dipendente, sempre
che sia previsto dalla legge (Sez. VI, 5 dicembre 1992, n. 998). Se dunque
anche gli atti non rivolti al dipendente vanno tenuti in considerazione in sede
di interpretazione ed applicazione dell’art. 120, del T.U. n. 3/1957 (a tenore
del quale “il procedimento disciplinare
si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che
nessun ulteriore atto sia stato compiuto”) non può tuttavia riconoscersi
efficacia interruttiva a qualsiasi atto compiuto nell’ambito del procedimento
senza in alcun modo valutarne natura e finalità.
Sez. VI, 27
maggio 2005, n. 2721
Motiva in fatto
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2720
Motiva in fatto
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2719
Motiva in fatto
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2718
VINCOLI
URBANISTICI
Alla
stregua dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza 20
maggio 1999, n. 179 - dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli articoli 7, n.2, 3 e 4 e 40 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella
parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici
scaduti preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità,
senza la previsione di un indennizzo - i vincoli urbanistici non
indennizzabili, e che sfuggono alla previsione del predetto articolo 2 della
legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono quelli che riguardano intere categorie di
beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli
urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, e che devono essere
indennizzati, sono: a) quelli preordinati all’espropriazione ovvero aventi
carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento
incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal
legislatore statale o regionale, attraverso l’imposizione a titolo particolare
su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta; b) quelli che
superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia
l’esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio
con l’approvazione dei piani urbanistici esecutivi; c) quelli che superano
quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della
proprietà regolata dalla legge nell’ambito dell’art. 42 Cost. (Sez. IV, 10
agosto 2004, n. 5490).
Costituiscono
vincoli soggetti a decadenza, ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre
1968, n. 1187, quelli preordinati all’espropriazione, o che comportino
l’inedificabilità, e che, dunque, svuotano il contenuto del diritto di
proprietà, incidendo sul godimento del bene in modo tale da renderlo
inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone
significativamente il suo valore di scambio.
Le
destinazioni di zona contenute nei piani regolatori non sono soggette a
decadenza, in quanto attinenti alla conformazione del diritto di proprietà e
quindi estranei alla logica ablatoria; a tale principio fanno eccezione i soli
vincoli a carattere espropriativo, cioè i vincoli preordinati
all’espropriazione dell’area per la realizzazione di un’opera pubblica o di
interesse pubblico. Hanno natura espropriativa le sole previsioni vincolistiche
che precludono in assoluto l’edificabilità dell’area o che impediscono comunque
l’edificazione a iniziativa del privato (Sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4340; Sez.
V, 3 gennaio 2001, n. 3; Sez. IV, 2 dicembre 1999, n. 1769).
L’orientamento
del Consiglio di Stato in merito alla natura del vincolo di “verde
pubblico-verde urbano” o “verde attrezzato” è concorde nel classificarlo tra i
vincoli conformativi, come tali non soggetti a decadenza. Ciò avuto riguardo
alla concreta disciplina che di tale destinazione danno le N.T.A. dei vari
strumenti urbanistici considerati, nel senso che, ove sia consentita, anche ad
iniziativa del proprietario, la realizzazione di opere e strutture intese
all’effettivo godimento del verde, è da escludere, ex se, la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto
del diritto di proprietà, permanendo comunque la utilizzabilità dell’area
rispetto alla sua destinazione naturale. Solo nel caso in cui la disciplina
urbanistica esclude in modo assoluto che nella zone destinate a “verde
pubblico” siano possibili, anche parzialmente, iniziative da parte del privato
proprietario dell’area, detto vincolo potrà essere qualificato come preordinato
all’espropriazione o comunque tale da sottrarre sostanzialmente l’area medesima
alla naturale vocazione edificatoria e, come tale, soggetto a decadenza ex art.
2 legge n. 1187 del 1968.
GIUNTA
E CONSIGLIO COMUNALE
L'
atto di approvazione dello schema triennale di opere pubbliche comunali e del
suo aggiornamento annuale rientra nelle competenze della Giunta, ai sensi dell'
art. 48 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, mentre l' approvazione definitiva del
programma e dell' elenco annuale delle opere da realizzare spetta al Consiglio,
a norma dell' art. 42 stesso T.U. n. 267, trattandosi di un atto di
programmazione e di indirizzo (Sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917).
INTERESSE
A RICORRERE
Il
privato espropriato non è legittimato a far valere in sede giurisdizionale la
pretesa invalidità della delibera comunale con la quale è stato approvato il
progetto di un' opera pubblica, per inosservanza dell' art. 284 T.U. 3 marzo
1934 n.
SPESE
Secondo
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2717
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2716
Motiva in fatto
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2715
CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE
La
pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
è basata sull'accertamento dell'esistenza delle condizioni della decisione
giurisdizionale domandata dal ricorrente a tutela di una concreta situazione
giuridica di vantaggio, accertamento da compiersi dal giudice in ogni stato e
grado di giudizio, anche d'ufficio, e pertanto anche nel corso del procedimento
di appello, da qualunque parte promosso.
La
carenza d'interesse in ordine all'annullamento del provvedimento
originariamente impugnato, sopravvenuta nelle more del giudizio di appello,
comporta la dichiarazione di improcedibilità, non soltanto dell'appello, ma
altresì dell’originario ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo
regionale, e determina, quando non si verta in ipotesi di vizio o difetto
inficiante la sola fase d'appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, ai sensi dell'art. 34 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n.
1034 (Sez. IV,17 aprile 2002, n. 2031; VI, 25 giugno 2002, n. 3468 e 9 maggio
2002, n. 2514).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2714
Motiva in fatto
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2713
TRASFERIMENTO
In
base alla Direttiva per l'impiego degli ufficiali, sottufficiali e volontari di
truppa in servizio permanente in ambito nazionale ed estero, emessa nell'anno
2001 dalla Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica, il
personale militare non può essere inserito nel procedimento di trasferimento
prima che siano trascorsi tre anni di permanenza nello stesso Ente di
assegnazione, salvi i casi di natura eccezionale. Inoltre gli avvicendamenti
debbono aver luogo nel periodo giugno-settembre e debbono concludersi entro il
15 settembre di ciascun anno.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2712
Motiva in fatto
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2711
PIANO
REGOLATORE GENERALE
L’intervento
dell’Amministrazione regionale della Campania è limitato per legge ad un mero
controllo estrinseco ed intrinseco di legittimità e di conformità del Piano
regolatore generale, salvo che si voglia chiederne modificazioni all’ente
adottante, ai sensi dell’art. 4, legge reg. Campania n. 14/1982, che
attribuisce alla Regione detto controllo di conformità dei piani regolatori
generali alle previsioni di leggi, regolamenti e strumenti urbanistici
intercomunali di pianificazione territoriale, in modo tale da poter armonizzare
la programmazione urbanistica dell’intero territorio regionale.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2710
PERMESSO
DI SOGGIORNO
Nel
decidere circa il rilascio del permesso di soggiorno nessun rilievo può
attribuirsi a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la p.a. avrebbe
dovuto esprimere correttamente la sua valutazione, adottando i provvedimenti
amministrativi consequenziali (Cass., Sez. un. Civ., 16 giugno 2004, n. 11321).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2709
RAPPORTI
INFORMATIVI
Stante
la autonomia e l'indipendenza dei giudizi relativi ai singoli anni dei rapporti
informativi, non può riconoscersi uno specifico obbligo di motivazione per la
diversità delle valutazioni rispetto a quelle relative a periodi antecedenti,
rendendosi ciò necessario soltanto nell'ipotesi in cui si verifichi una
notevole caduta di punteggio e l'oscillazione dei coefficienti non si mantenga
entro limiti ristretti (Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5353).
La
motivazione del punteggio finale deve ritenersi correttamente individuabile
attraverso l'attribuzione dei previsti coefficienti numerici (Sez. IV, 2
novembre 2004, n. 7067).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2708
INTERESSI
E RIVALUTAZIONE MONETARIA
Nell'ipotesi
di ricostruzione della carriera, sui crediti retributivi dei pubblici
dipendenti, spettano interessi e rivalutazione monetaria soltanto qualora la
fonte del credito vantato sia direttamente riconducibile alla norma di legge,
mentre il credito accessorio non è riconoscibile allorché il diritto ai
maggiori emolumenti trovi origine in un provvedimento autoritativo
dell'Amministrazione che, definendo la posizione del proprio dipendente, gli
attribuisce il diritto al corrispondente trattamento economico e, quindi, la
data di maturazione di quest'ultimo non può che identificarsi con quella del
provvedimento in cui sono in concreto realizzati tutti gli elementi costitutivi
del credito stesso, a nulla rilevando una sua eventuale efficacia retroattiva
(Sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6200; Comm. spec. Pubblico Impiego, 9 giugno
2003, n. 519/03).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2707
NUOVE
ECCEZIONI
La pubblica amministrazione può legittimamente
dedurre, in sede di appello, qualunque eccezione, ancorché non sollevata in
prime cure, ed è facoltizzata, altresì, a proporre nuove questioni e
argomentazioni difensive a sostegno della legittimità dell’atto oggetto di
impugnativa e della erroneità della sentenza impugnata (Sez. V, 30 settembre
1998, n. 1363).
TERMINI PER RICORRERE
Allorché
sia stato proposto ricorso gerarchico e, decorsi novanta giorni, si formi il
silenzio, da tale data decorrono i termini per l’impugnativa avverso l’atto
precedentemente impugnato con il ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 6 del
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2706
SEGRETARIO
COMUNALE
In
base alla norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n.
75, nel termine di centoventi giorni fissato dall’art. 15, comma 6, del d.P.R.
4 dicembre 1997, n. 465, il procedimento di sostituzione del segretario
comunale non doveva essere ultimato, ma soltanto “attivato”, ossia iniziato (Sez. IV, 3 maggio 2001, n. 2492).
DIRIGENTI
Le
nomine degli organi di vertice delle amministrazioni sia centrali che locali,
si configurano certamente come provvedimenti da adottare in base a criteri
eminentemente fiduciari, riconducibili nell'ambito degli atti di alta
amministrazione, in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo
delle autorità preposte alle amministrazioni stesse; tuttavia il singolo
provvedimento di nomina, comportando una scelta nell'ambito di una categoria di
determinati soggetti in possesso dei titoli specifici, deve esporre le ragioni
che hanno condotto alla nomina di uno di essi, anche se la motivazione della
scelta - effettuata intuitu personae
– da formularsi all'esito di un apprezzamento complessivo del candidato e senza
alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti, comporta soltanto
la necessità di comprovare la avvenuta valutazione del possesso dei prescritti
requisiti del prescelto, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della
scelta effettuata (Sez. IV, 5 febbraio 1999, n. 120; 1° settembre 1998, n.
1139).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2705
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
La
valutazione della gravità del comportamento ai fini disciplinari e la
proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti
contestati è attività che costituisce manifestazione del discrezionale
apprezzamento dell’amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità
solo per macroscopici vizi logici che nella specie non sussistono (Sez. IV, 15
maggio 2003, n. 2624).
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
E’
legittima la destituzione dal servizio di un agente della Polizia di Stato che
abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, atteso che tale uso altera
l'equilibrio psichico, inficia l'esemplarità della condotta, si pone in
contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito,
influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo
(Sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2259).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2704
INTERESSI
E RIVALUTAZIONE MONETARIA
Nei
casi di ritardato inquadramento nei profili professionali di cui all’articolo 4
della legge 11 luglio 1980, n. 312, il diritto alla rivalutazione monetaria e
agli interessi legali decorre dall’8 novembre 1998, data di pubblicazione della
deliberazione della Commissione paritetica del 27settembre 1988 sulla
corrispondenza tra attribuzione dei profili professionali e attribuzioni delle
qualifiche del precedente ordinamento: infatti, solo la citata deliberazione ha
determinato i criteri concreti che perfezionavano i presupposti della fattispecie
dell’inquadramento (del tutto privo, a quel punto, di connotati di
discrezionalità e di autoritatività) e facevano sorgere, pertanto, il credito
retributivo, dalla cui liquidità ed esigibilità dipende la decorrenza degli
interessi (art. 1282, comma
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2703
CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE
Ai sensi dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, deve essere annullata senza rinvio la sentenza di primo grado ove, nel
corso del giudizio di appello, sia sopravvenuta carenza d'interesse alla
decisione del ricorso in primo grado (Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1334; Sez. IV,
23 marzo 1982, n. 167);
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2702
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2701
Dà atto della rinuncia
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2700
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2699
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2698
COMMISSIONE
CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Ai
sensi dell’art. 7, d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito dalla l. 7 luglio 1980
n. 299, il termine di novanta giorni, decorso il quale l'atto comunale inviato
al controllo della Commissione centrale della finanza locale diventa esecutivo,
si interrompe nel caso in cui
In
materia di controllo da parte della Commissione centrale per la finanza locale
disciplinato dall'art. 7 cit., la prassi secondo cui l'organo di controllo pur
decidendo nel termine di novanta giorni sulle deliberazioni rimesse al suo
esame per l'ipotesi in cui ritenga di non poterle approvare solo in parte,
assegna all'Amministrazione un ulteriore termine di novanta giorni per,
eventualmente, controdedurre, va intesa nel senso che la determinazione assunta
abbia carattere sostanzialmente definitivo solo per la parte in cui
l'approvazione è concessa, mentre è negata per la parte in cui consente un
riesame; pertanto, se il comune non produrrà nei novanta giorni controdeduzioni
il rifiuto parziale di approvazione diverrà definitivo, mentre se lo farà
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2697
Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo
grado
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2696
INQUADRAMENTO
L'articolo
3, comma secondo l. n. 254 del 1988, nella parte in cui disciplina il primo
inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente da
aziende o Amministrazioni dello Stato, va interpretato nel senso che
l'anzianità quinquennale di effettivo servizio non è richiesta al personale
assunto per pubblico concorso per l'esercizio di specifica attività tecnico
professionale per cui era prescritta oltre alla laurea, anche l'abilitazione
professionale e la decorrenza dell'inquadramento decorre dal 12 luglio 1988,
data di entrata in vigore della citata legge (Sez. IV, 19 ottobre 2004, n.
6724; Sez. VI, 25 febbraio 1998, n. 207; Sez. IV, 23 ottobre 1995, n. 824; Sez.
VI, 13 marzo 1992, n. 165).
Occorre
distinguere l’inquadramento effettuato ai sensi dell'art. 1, comma
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2695
INTERESSI
E RIVALUTAZIONE MONETARIA
La
decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dei crediti
retributivi derivanti dalla ricostruzione della carriera del pubblico
dipendente risale alla data in cui sono venuti ad essere tutti gli elementi
costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato l’ammontare e, quindi
dalla data dei decreti di reinquadramento ancorché aventi effetto retroattivo
(Sez. IV, 13 aprile 1992, n. 405 e 4 giugno 1990, n. 457, VI, 16 novembre 2004,
n. 7481 e 12 novembre 1990, n. 952). Ne deriva che gli interessi e la
rivalutazione monetaria devono essere corrisposti solo dalla data di effettivo
inquadramento e fino a quella di effettivo pagamento.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2694
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2693
VIZI
DELL’ATTO
La
disparità di trattamento non è ipotizzabile in presenza di un’attività
vincolata e che comunque, situazioni che hanno comportato violazioni di legge o
altre asserite illegittimità non possono essere invocate per pretendere
ulteriori provvedimenti anch’essi illegittimi.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2692
Motiva in fatto
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2691
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2690
TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’
L’atipicità
della posizione del personale della Marina militare in ragione del particolare
disagio derivante da una prestazione di servizio a bordo dell’unità in
navigazione, con una presenza continua del militare nell’arco delle
ventiquattro ore, peraltro intervallata da periodi di non effettiva
applicazione lavorativa, fa emergere la difficoltà di rinvenire un momento,
nella presenza a bordo del militare, che possa essere qualificato come di
effettiva prestazione del lavoro straordinario. Della peculiarità della
posizione in esame si è reso conto il legislatore che ha inteso compensare, sul
piano economico, la specificità del servizio con un trattamento differenziale
rispetto al restante personale (di terra), mediante l'attribuzione di
un'apposita indennità di imbarco e di una indennità di fuori sede: ed in
ragione dell'anzidetta difficoltà di individuare un preciso momento di lavoro
qualificabile come straordinario, si è ritenuto di attribuire un compenso
ulteriore, rapportato alla voce "compenso
per lavoro straordinario diurno". Questo non vuol dire che si è inteso
retribuire una effettiva prestazione di lavoro straordinario, bensì che si è
inteso corrispondere un ulteriore emolumento solo "parametrato" al
compenso per lavoro straordinario diurno. E ciò alla stregua di valutazioni
rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione della difesa che non appaiono
palesemente illogiche o assolutamente incongrue in relazione alla particolare
natura della posizione del personale di navigazione.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2689
Dà atto della rinuncia
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2688
TRATTAMENTO
ECONOMICO
L’indennità
di servizio all’estero spettante per l’attività svolta presso una sede
diplomatica è commisurata al livello retributivo corrispondente alla qualifica
funzionale formalmente attribuita ai fini dello svolgimento dell’incarico e
formalmente ricoperta presso la sede estera, senza tenersi conto degli
inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsti
dall’art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Tale statuizione appare
aderente a quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica dall’art.
22, comma 32, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui gli
inquadramenti di cui sopra “non producono effetti sull’indennità di servizio
all’estero”.
Le
maggiorazioni previste dal d.P.R. 11 agosto 1991, n. 457, recante “Regolamento per la revisione delle
corrispondenze posti-qualifiche all’estero del personale delle qualifiche
funzionali dei ruoli del Ministero degli affari esteri” si riferiscono
esclusivamente al personale appartenente ai ruolo del predetto Ministero.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2687
SILENZIO
DELLA P.A.
L’adozione
di qualsivoglia atto da parte dell’Amministrazione, in risposta della diffida
dell’interessato, fa venir meno il presupposto per l’azione di condanna
dell’Amministrazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, indipendentemente dal
soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante (Sez. IV, 10 giugno
2004, n. 3741).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2686
SILENZIO
DELLA P.A.
L’adozione
di qualsivoglia atto da parte dell’Amministrazione, in risposta della diffida
dell’interessato, fa venir meno il presupposto per l’azione di condanna
dell’Amministrazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, indipendentemente dal
soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante (Sez. IV, 10 giugno
2004, n. 3741).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2685
SILENZIO
DELLA P.A.
L’adozione
di qualsivoglia atto da parte dell’Amministrazione, in risposta della diffida
dell’interessato, fa venir meno il presupposto per l’azione di condanna
dell’Amministrazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, indipendentemente dal
soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante (Sez. IV, 10 giugno
2004, n. 3741).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2684
Ordina l’esecuzione del giudicato
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2683
MOTIVI
DEL RICORSO
Ai
fini della ammissibilità dell’appello, non è necessario confutare
analiticamente e specificatamente le argomentazioni della sentenza di primo
grado, essendo sufficiente che, dal contesto del ricorso, sia desumibile una
rappresentazione del fatto, sostanziale e processuale, tale da comportare una
richiesta di riesame dell’atto in primo grado impugnato alla stregua dei vizii i
esso ravvisati dal primo Giudice e tale, così, da fare intendere il significato
e la portata delle critiche rivolte alla sentenza.
TRASFERIMENTO
Allorquando
l’Amministrazione attivi un trasferimento d’ufficio, non può prescindersi dalla
comunicazione al dipendente dell’avvio del procedimento, come prescritto
dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
La
déroga all’obbligo di dare tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento
è rappresentata da un’urgenza, che deve essere qualificata ed emergere dal
provvedimento conclusivo dello stesso, non promanando ex se dal normotipo astratto (Sez. IV, 18 maggio 2003, n. 2970; 29
novembre 2000, n. 6349; 19 gennaio 2000, n. 248; Ad. plen., 15 settembre 1999,
n. 14 ).
MOTIVAZIONE
Deve
ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo,
anche in presenza di una motivazione succinta, purché capace di disvelare
l'iter logico e procedimentale, che consenta di inquadrare la fattispecie
nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (CGARS 20 gennaio 2003, n. 31;
Sez. VI, 18 novembre 1991, n. 874; Sez. IV, n. 2970/2003).
La
funzione della motivazione non viene meno per il fatto che nel provvedimento
finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese
alle scelte discrezionali, allorché le stesse possano comunque essere
agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi, in cui si
articola il procedimento e ciò in forza di una considerazione non meramente
formale dell'obbligo di motivazione, bensì coerente con i principii di
trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 Cost. e dall'obbligo per
l'amministrazione di improntare la propria azione a canoni di efficienza,
economicità ed efficacia, ex art. 1 della legge n. 241/1990 (Sez. IV, 29 aprile
2002, n. 2281 ).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2682
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Il
procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari a càrico dei
custodi delle carceri mandamentali deve ritenersi compiutamente disciplinato
dall’art. 11 della legge n. 1405/1941, che prevede che, previa contestazione
scritta degli addebiti, sia il Procuratore della Repubblica competente ad
irrogare sanzioni disciplinari e che le decisioni di questo, qualora non
ritenute congrue dal Ministero di grazia e giustizia, possano essere dal
Ministero stesso modificate.
Se
è vero che è pacificamente acquisito in giurisprudenza (Sez. IV, 28 febbraio
1978, n. 850; Sez. VI, 3 novembre 1998, n. 1500) che le sentenze di
proscioglimento diverse da quelle di accertamento che il fatto non sussiste o
che l’imputato non lo ha commesso, ed in particolare quelle per intervenuta
amnistia, non impediscono all’Amministrazione di sottoporre il dipendente a
procedimento disciplinare per gli stessi fatti che avevano formato oggetto di
azione penale e se è vero che l'Amministrazione è poi tenuta nella sede
disciplinare ad un autonomo accertamento dei fatti, è anche vero che la stessa
ben può tener conto delle risultanze processuali acquisite nel giudizio penale
in modo da modulare sulle stesse l'istruttoria amministrativa, sì da evitare
accertamenti non giustificati, perché già provati, alla luce del principio di economia
del procedimento (Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5210 ).
Il
convincimento dell'Amministrazione in ordine alla gravità delle infrazioni
addebitate ed alla conseguente sanzione da irrogare è frutto di un giudizio
largamente discrezionale, di tal che, in sede d'impugnativa del provvedimento
disciplinare, il Giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi
procedenti nella valutazione dei fatti e nel convincimento al quale sono
pervenuti, se non nei casi in cui la valutazione contenga un evidente travisamento
dei fatti ed il convincimento sia inficiato da manifesta illogicità ed
incoerenza.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2681
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Ai
sensi dell’art. 65 della legge 31 luglio 1954, n. 599 - che prevede che qualora
vi siano corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata
dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni
di comandanti militari diversi, l'inchiesta formale sia disposta dal comandante
militare competente a provvedere per il sottufficiale più elevato in grado o
più anziano - non consente di coinvolgere in un unico procedimento
disciplinare, con i connessi effetti sulla competenza, soggetti, la cui
responsabilità, seppur per fatti analoghi, sia stata oggetto di tutt’altre
vicende giudiziarie.
Gli
artt. 64, 65, 67, 72 e 74 della legge n. 599 del 1954, contemplano uno sviluppo
del procedimento disciplinare articolato in distinti momenti, ben individuati
nei contenuti. È prevista un'iniziale inchiesta formale con l'obbligo, per
l'Autorità procedente, di contestare gli addebiti al sottufficiale inquisito,
che ha facoltà di presentare sue discolpe. Conclusasi l'inchiesta formale con
la raccolta degli elementi di prova dell'addebito contestato, l'autorità
procedente, ove ritenga il sottufficiale passibile della sanzione della perdita
del grado, ne ordina il deferimento alla Commissione di disciplina e della
convocazione di questa stessa dà comunicazione all'inquisito; ove, invece, “ritenga che al sottufficiale sia da
infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c) dell'art. 63, ne
fa proposta al Ministro, il quale può anche disporre il deferimento a
Commissione di disciplina” . Legittimamente, pertanto, nel procedimento
all’esame, manca il deferimento alla Commissione di disciplina; deferimento del
tutto rimesso dal legislatore alla discrezionalità del Ministro.
Non
è ravvisabile alcuna disparità di trattamento a danno dei sottufficiali delle
Forze Armate sottoposti a procedimento disciplinare che si concluda con
l’inflizione di una sanzione disciplinare diversa dalla perdita del grado per
rimozione e quelli puniti con tale massima sanzione. Il diverso procedimento
disegnato per quest’ultimo tipo di sanzione trova giustificazione nelle
peculiarità proprie della sanzione medesima (di tipo espulsivo) e nella
plateale maggior gravità sia dei comportamenti che ad essa possono condurre sia
del contenuto stesso della sanzione, che comporta la risoluzione del rapporto
di servizio ed il collocamento in congedo dell’interessato; il che rende logico
e plausibile che solo a tale ipotesi l’ordinamento ricolleghi quelle esigenze
di valorizzazione delle garanzie del pubblico dipendente, rinvenibili nel
procedimento dinanzi alla Commissione di disciplina.
Una
disparità di trattamento non è ravvisabile rispetto al sistema disciplinare
delle sanzioni disciplinari di corpo, contemplate dalla legge 11 luglio 1978, n.
382, che, quando debba essere inflitta la “consegna di rigore”, prevede un
procedimento disciplinare garantistico affidato alla cognizione di una
commissione di disciplina. I due ordini di sanzioni vanno tenuti ben distinti
(quanto a ratio, presupposti ed
effetti di ciascuno) e le sanzioni di corpo non possono di per sé essere tutte
considerate meno gravi di quelle di stato; l’attribuzione di garanzie
particolari in relazione a talune sanzioni di corpo ben si giustifica, ove si
tengano presenti le potenziali lesioni a diritti fondamentali dell’individuo
proprie di tale ultimo tipo di sanzione.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2680
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Sulla
natura del termine previsto dal citato art. 9, secondo comma, della legge n.
19/1990, si è pronunciata l'Adunanza Plenaria (25 gennaio 2000, n. 4; v. anche
Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 198) ritenendo che l'art.
Il
legislatore ha inteso sollecitare la definizione della posizione del
dipendente, prevedendo un complessivo termine di duecentosettanta giorni,
decorrente dall'avvenuta "notizia
della sentenza irrevocabile" ed entro il quale l'Amministrazione può
legittimamente attivare e concludere il procedimento disciplinare. Tale
interpretazione - oltre ad essere aderente al disposto testuale della norma ed
a fugare i profili di incongruità ed irragionevolezza presenti nella diversa
accezione interpretativa della disposizione de
qua - non si discosta dalla finalità sollecitatoria perseguita dal
legislatore, giacchè, sotto tale aspetto, appare del tutto irrilevante in quale
modo si distribuisca, fra la fase degli "accertamenti preliminari" ed
il successivo procedimento, l'arco temporale complessivo previsto per
l'adozione del provvedimento sanzionatorio (Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5959
).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2679
RAPPORTO
DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI
Il
provvedimento che dispone il collocamento a riposo di un pubblico dipendente è
l'atto conclusivo del rapporto d'impiego, incidente sullo status e sulla
qualità di dipendente, sicché - ratione
temporis e per il periodo anteriore alla c.d. privatizzazione - rientrano
nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie aventi
per oggetto i vizii dell'atto estintivo del rapporto. Tale principio è
applicabile non solo quando sia contestata la legittimità dell'atto di
collocamento a riposo in relazione alla data di presentazione della domanda di
dimissioni (Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3187; 29 gennaio 1997, n. 173; 22
dicembre 1995, n. 1392 ), ma anche quando sia contestata la legittimità del
medesimo atto, con riferimento ad ogni altro vizio, da cui lo stesso si ritenga
affetto (Sez. VI, 29 luglio 2004, n. 5339; 31 luglio 2003, n. 4415; 22 ottobre
2002, n. 5794; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4377).
CORTE
DEI CONTI
Secondo
la giurisprudenza della Corte dei conti, essa, nell' accertare il diritto a
pensione, è vincolata dallo status
giuridico ed economico conseguito dal dipendente nell'ambito del rapporto di
servizio; esulano, pertanto, dalla cognizione del giudice pensionistico le
censure mosse al provvedimento di accettazione delle dimissioni, trattandosi di
atto che si colloca nel rapporto d'impiego, con la conseguenza che non rientra
nella giurisdizione della Corte dei conti la cognizione di quanto attiene al
riconoscimento di posizioni relative allo status
da fare valere in rapporto al servizio attivo, come accade nel caso in cui si
controverta in ordine alla quantificazione della pensione in applicazione
dell'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (C. Conti reg.
Lombardia, Sez. giurisd., 28 aprile 2004, n. 604; v. anche C. Conti reg.
Abruzzo, 17 marzo 1999, n. 152; C. Conti reg. Emilia Romagna, 7 luglio 2003, n.
1603 e 7 aprile 2003, n. 983; Corte Conti, Sez. III, 6 giugno 2002, n. 197 ).
TRATTAMENTO
PENSIONISTICO
In
sede di applicazione della riduzione del trattamento pensionistico prevista
dall'art. 11, comma 16, della legge n. 537/1993 (le cui disposizioni il
successivo comma 18 prevede che si applichino ai pubblici impiegati, le cui
domande di pensionamento siano state accolte dopo il 14 ottobre 1993 ), si deve
fare riferimento alla data di effettiva accettazione delle dimissioni e,
dunque, la riduzione del trattamento pensionistico prevista dal citato comma 16
è applicabile anche al personale, la cui domanda di pensionamento, seppur
presentata prima del 15 ottobre 1993, sia stata poi accolta solo
successivamente a tale data (Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4377.).
Il
riferimento, contenuto nel comma 18 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 alla
data di accoglimento della domanda di dimissioni (anziché a quella della sua
presentazione) quale discrimine tra il vecchio e il nuovo regime, non può
considerarsi come una scelta viziata da manifesti profili di discriminazione o
irrazionalità; tale scelta risponde, infatti, al pacifico carattere costitutivo
del provvedimento amministrativo di accettazione delle dimissioni (rispetto al
quale la volontà del dipendente rappresenta ad un tempo solo il presupposto
necessario e l’atto di impulso del procedimento: Sez. VI, 7 ottobre 2003, n.
5905 e 10 aprile 2002, n. 1941; Cass. civ., Sez. lav., 22 dicembre 2003, n.
19623 ), con i conseguenti effetti estintivi del rapporto di pubblico impiego
allo stesso riconosciuti (Corte Cost., 12 dicembre 1996, n. 417 ).
CESSAZIONE
DEL RAPPORTO
La
natura costitutiva dell’atto di accettazione delle dimissioni, nel sistema
delle norme generali e speciali del pubblico impiego, si desume dall'art. 124
del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che, nell’àmbito di un rapporto pacificamente
non contrattuale, concede all'impiegato la facoltà di dimissioni. Così come,
nel predetto sistema, il rapporto di impiego pubblico è costituito mediante
atto unilaterale ed autoritativo dell’Amministrazione, così esso non può cessare
per effetto della mera manifestazione di volontà del dipendente. Questi,
pertanto, deve continuare a prestare la propria opera fino a che non gli venga
comunicata dall'amministrazione l'accettazione delle dimissioni (comma 2), che
potrebbe, per esempio, venire procrastinata per motivi di servizio (Sez. VI, 10
agosto 1998, n. 1155). Le dimissioni, insomma, non costituiscono esplicazione
di un diritto soggettivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (Sez.
VI, 3 aprile 1990, n. 436) e sono accettate con un provvedimento avente natura
autoritativa (Sez. VI, 5 settembre 1996, n. 1196).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2678
ARBITRATO
IN MATERIA DI LAVORO
Va
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a
pronunciarsi sul lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale di disciplina di
un Ministero, costituito ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 29/1993, quando
la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di lavoro pubblico era
già transitata al giudice ordinario ex art. 45, 17 comma, d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 80 (in vigore dal 23 aprile 1998 ). A tale fine è rilevante la data di
emissione del lodo (Cass. Sez. un., 26 giugno 2002, n. 9335; Sez. lav., 7
gennaio 2003, n. 44 )
Sulla
base della natura rituale dell'arbitrato previsto dall'art. 59 del D. Lgs. n.
29/1993 (Cass., ss. uu., 5 dicembre 2000, n. 1251; Cass., ss.uu., 21 gennaio
2002, n. 638; Cass., 24 luglio 2002, n. 10859; Cass., 7 aprile 1999, n. 3373)
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, con obbligo di impugnazione
dei lodi innanzi alla Corte d’Appello a tenore dell’art. 828 del codice di
procedura civile, anche in fattispecie relativa alla impugnazione di decisione
di collegio arbitrale di disciplina emessa prima del 1° luglio 1998 (Sez. V, 29
luglio 2003, n. 4319 ).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2677
COINTERESSATO
I
litisconsorti necessari soccombenti in primo grado, in caso di appello proposto
dall’Amministrazione, assumono la veste di cointeressati e non di
controinteressati in sede di gravame (Ad. Plen. 24 marzo 2004, n. 7).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2676
LESIONI
ED INFERMITA’
A
seguito della riforma introdotta dall'art. 5-bis, d.l. n. 387 del 1987, pur dovendosi ritenere espunto
l'intervento dei Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie-C.P.P.O. dalla
fase dei meri accertamenti tecnici, senza però l'attribuzione di carattere
provvedimentale ai giudizi delle Commissioni mediche ospedaliere-C.M.O., tale
comitato rimane titolare, secondo l'art. 166 del t.u. 1092 del 1973, del potere
di valutare i presupposti della dipendenza da causa di servizio dell'infermità
in sede di procedura per la concessione dell'equo indennizzo o la liquidazione
pensione privilegiata (Sez. IV, 19 aprile 2001, n. 2367). Conseguentemente,
stante la diversità e l'autonomia del procedimento da cui discende la
declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici
dipendenti rispetto a quello preordinato alla concessione dell'equo indennizzo,
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2675
RICORSO
GERARCHICO
Le
decisioni emesse su ricorsi gerarchici, tipici o atipici, non sono revocabili o
annullabili d’ufficio attesa la loro funzione giustiziale (Ad. gen., 10 giugno
1999, n. 8\1999; CGARS, 6 settembre 1986, n. 140; Ad. plen, 7 febbraio 1978, n.
4); né può farsi differenza fra ricorsi gerarchici propri o impropri giacché le
regole ed i principi enucleabili dal d.P.R. n. 1199 del 1971 trovano applicazione
per ogni tipo di ricorso (Sez. VI, 16 settembre 2003, n. 5234).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2674
MOTIVI
DEL RICORSO
Allorquando
la sentenza impugnata si basa su una pluralità di motivi autonomi ognuno dei
quali è da solo in grado di sorreggerla perché fondato su specifici presupposti
logico giuridici, l’appellante deve censurarli tutti (Sez. IV, 31 gennaio 2005,
n. 208; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1166; Sez. IV, 24 marzo 1998, n. 492).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2673
SPESE DEL GIUDIZIO
Soggetti attivi e passivi sono la parte vittoriosa e
la parte soccombente e, per quanto riguarda i soggetti attivi, la liquidazione
delle spese a loro favore presuppone necessariamente la loro costituzione in
giudizio(Sez. V, n. 578/1977).
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2672
COMMISSIONE
CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Ai
sensi dell’art. 7, d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito dalla l. 7 luglio
1980, n. 299, il termine di novanta giorni, decorso il quale l'atto comunale
inviato al controllo della Commissione centrale della finanza locale diventa
esecutivo, si interrompe nel caso in cui
In
materia di controllo da parte della Commissione centrale per la finanza locale
disciplinato dall'art. 7 cit., la prassi secondo cui l'organo di controllo pur
decidendo nel termine di novanta giorni sulle deliberazioni rimesse al suo
esame per l'ipotesi in cui ritenga di non poterle approvare solo in parte,
assegna all'Amministrazione un ulteriore termine di novanta giorni per,
eventualmente, controdedurre, va intesa nel senso che la determinazione assunta
abbia carattere sostanzialmente definitivo solo per la parte in cui
l'approvazione è concessa, mentre è negata per la parte in cui consente un
riesame; pertanto, se il comune non produrrà nei novanta giorni controdeduzioni
il rifiuto parziale di approvazione diverrà definitivo, mentre se lo farà
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2671
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2670
DECISIONI DEL GIUDICE ORDINARIO
Il
giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l'attuazione di
qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi giudice, anche speciale, esso
provenga, e l'esistenza di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri
giudici, non rende di per sè inammissibile il ricorso per l'esecuzione del
giudicato proposto al giudice amministrativo (Sez. IV, 2 novembre 1993, n.
964).
Anche
per le sentenze di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di
danaro da parte del giudice ordinario, il soggetto interessato può scegliere
tra l'esecuzione forzata secondo le norme del codice di rito e l'esecuzione in
sede amministrativa ex art. 27, n. 4 del R..D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Sez. IV,
29 giugno 1982, n. 412; Sez. VI, 16 aprile 1994, n. 527).
COMPETENZA
La
competenza per l'esecuzione del giudicato delle sentenze del giudice ordinario
è ripartita ex art. 37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, tra i Tribunali
Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato con riferimento
all'estensione territoriale dei poteri dell'autorità amministrativa chiamata a
conformarsi; con la conseguenza che vi è competenza del Tribunale Amministrativo
Regionale quando quell'autorità svolga attività infraregionale, e del Consiglio
di Stato quando si tratti di attività ultraregionale (Ad. Plen. 22 dicembre
1990, n. 11)
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2669
Motiva in fatto
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2668
DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI
È
inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per l’ottemperanza di una
sentenza di una Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, che
l’art. 10, legge 21 luglio 2000, attribuisce alla cognizione del medesimo
giudice contabile, in tal modo innovando rispetto al pregresso sistema di
riparto in materia di esecuzione del giudicato.
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2667
Dispone la correzione di errore materiale
Dichiara inammissibile l’istanza di correzione di
errore materiale
Sez. IV, 25
maggio 2005, n. 2665
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2664
L’art.
11, comma 2, della legge regionale Emilia - Romagna n. 2/1977, nell’attribuire
ai comuni montani il potere di elevare la raccolta dei mirtilli a quantitativi
superiori ad un chilogrammo giornaliero, non fa alcun riferimento alla
residenza dei raccoglitori, richiedendo soltanto che l’elevazione del
quantitativo raccoglibile avvenga al fine di un miglioramento delle fonti di
reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane. Ed allo stesso modo,
l’art. 20, comma 2, della legge regionale 11 gennaio 1988, n. 11, nel prevedere
modalità di favore per i residenti nei territori dei comuni del Parco regionale
dell’Alto Appennino modenese, non escludeva che analoghi benefici potessero
essere consentiti anche ai non residenti. Lo scopo delle due disposizioni era,
pertanto, quello di consentire una deroga di tipo oggettivo e reale e non di
dar vita ad una sorta di diritto di esclusiva in favore delle sole popolazioni
locali quasi che il territorio montano fosse di esclusiva loro pertinenza;
volendo, invece, il legislatore regionale coniugare l’esigenza di tutela
dell’ambiente e delle risorse naturali con l’impiego delle medesime per la
creazione o conservazione di posti di lavoro e di attività imprenditoriali
locali nelle piena consapevolezza che le stesse zone montane traggono da tale
attività di raccolta una parte rilevante della loro economia.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2663
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Esula
dalle attribuzioni dell’Autorità statale il giudizio di merito (Ad. Plen. 14
dicembre 2001, n. 9).
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2662
Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo
grado
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2660
CONTROINTERESSATO
E’
inammissibile il ricorso avverso l’annullamento dell’iscrizione al corso per
l’abilitazione all’insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie che non sia
stato notificato a nessuno degli effettivi controinteressati cioè nei confronti
di quei soggetti immediatamente interessati rispetto alla posizione in
graduatoria che sarebbe ripristinata dall’eventuale accoglimento
dell’impugnazione.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2659
Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo
grado.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2658
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2657
Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo
grado
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2656
CONTROINTERESSATO
La
questione relativa alla comprensione o meno di una voce del trattamento
economico del pubblico dipendente nella base di calcolo dell’indennità di
buonuscita ha come legittimo contraddittore esclusivamente l’INPDAP (Sez. VI,
17 settembre 2003, n. 5270).
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
L’indennità
di impiego operativo corrisposta al personale del Ministero della difesa non va
computata nella base di calcolo per la determinazione dell’indennità di
buonuscita (Ad. Plen. 17 settembre 1996, n. 18). Peraltro, tale indirizzo interpretativo
enunciato dal Consiglio di Stato anche successivamente all’entrata in vigore
della richiamata riforma del sistema pensionistico (Sez. VI, 3 novembre 2000,
n. 5914 e Sez. IV, 17 settembre 2003, n. 5270) è stato, anche recentemente,
confermato dalla Cassazione ed è stato riconosciuto legittimo dalla Corte
costituzionale (Sent. 27 giugno 1995, n. 278). L’indennità di impiego operativo
costituisce, infatti, un peculiare trattamento connesso con il particolare status dei militari quale compenso per
la responsabilità, per i rischi ed i disagi connessi alle particolari
condizioni del proprio lavoro, la quale, pur facendo parte del complessivo
stipendio del dipendente, non concorre, tuttavia, a determinare la base di
calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 della legge 20 marzo
1980, n. 75. La norma per ultimo indicata, infatti, stabilisce che concorrono a
formare la base contributiva per il calcolo dell’indennità di buonuscita
soltanto gli assegni e le indennità specificamente indicati e quelli previsti
dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale (il che non è per
l’indennità di impiego operativo di cui all’art. 8 della legge n. 78/1989).
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2655
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Al
rapporto di lavoro svolto alle dipendenze delle Ferrovie del Sud Est – Gestione
commissariale governativa, e quindi anche al relativo t.f.r. non si applicano
le disposizioni ‘comuni’ di cui agli articoli 2120 e 2121 del c.c. (aventi
natura suppletiva e sussidiaria secondo quanto stabilito dall’art.2129 del
medesimo c.c.), ma la normativa ‘speciale’ di cui al C.C.N.L. del 23 luglio
1976. Secondo tale normativa (articoli 6 e 24), la retribuzione ‘base’ su cui
calcolare l’indennità di anzianità ai fini del t.f.r., è composta dalla
retribuzione (ultima retribuzione percepita con la singola anzianità
individuale), dall’indennità di contingenza non conglobata, dall’ammontare
dell’indennità di mensa, dagli assegni personali e dalle competenze accessorie
corrisposte con carattere fisso e continuativo; dal calcolo sono viceversa
esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo
saltuario o, anche se con carattere di continuità in misura variabile per
specifiche prestazioni di servizio e le quote conglobate di ‘caro pane’. Ne
consegue che i compensi per lavoro straordinario e festivo, indennità di trasferta
e diaria sono legittimamente esclusi dal calcolo per la liquidazione del
t.f.r., perché di natura ed ammontare ‘variabile’ e ‘non continuativo’ in senso
tecnico, non potendosi, per loro natura, ai sensi della normativa applicabile,
considerarsi ‘parte integrante della retribuzione’.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2654
SOSPENSIONE
CAUTELARE
Come
si evince dall’art. 15 delle Norme di attuazione dell’Ordinamento dei servizi
dell’INAIL, approvato con delibera consiliare 11 marzo e 30 giugno 1987,
l’ordinamento dell’Ente attribuisce al Capo del Servizio per la gestione del
personale la competenza in materia di provvedimenti disciplinari, derogata in
favore del Direttore generale nel caso di provvedimento di sospensione
cautelare dal servizio. Legittimamente, pertanto, in presenza di astensione del
Direttore generale in ragione di una situazione di oggettiva incompatibilità,
il potere di adottare la sospensione cautelare rifluisce all’organo cui
l’ordinamento ha demandato in via generale il potere disciplinare.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2653
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
L’art.
1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nel riconoscere, a partire dal 1°
dicembre 1994, l’applicazione a regime del sistema di calcolo dell’indennità di
buonuscita comprensivo dell’indennità integrativa speciale, ha esteso il
beneficio ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, previa
domanda da prodursi entro il termine perentorio del 30.09.1994, ed ha incluso
fra i beneficiari del nuovo sistema di liquidazione dell’indennità di
buonuscita anche i dipendenti “per i quali non siano giuridicamente esauriti i
rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o di altro
analogo trattamento”. La nozione di rapporti non “giuridicamente esauriti” deve intendersi riferita a tutte le
situazioni in cui il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita su
base di calcolo comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale è ancora
vitale e, quindi, azionabile in giudizio, perché non colpito da prescrizione o
condizionato da altre situazioni che ne possano paralizzare la concreta tutela
(Sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4138; 14 febbraio 2000, n. 769). La nozione di
rapporto non esaurito non va, quindi, limitata, ai soli casi in cui l’impiegato
cessato dal servizio abbia proposto tutela in sede giurisdizionale per il
riconoscimento di detto diritto con ricorso pendente alla data di entrata in
vigore della legge n. 87/1994, ma comprende anche le ipotesi in cui non sia
stata prestata acquiescenza all’atto di liquidazione dell’ indennità e
l’interessato, con apposite istanze, abbia invocato l’applicazione della più
estesa base di calcolo, interrompendo il corso della prescrizione.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2652
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2651
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2650
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2649
CONCESSIONE DI RADIODIFFUSIONE
Ai
sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 482/1992, il Ministero delle poste e
telecomunicazioni doveva rilasciare ai soggetti - autorizzati, ex art. 32 della
legge n. 223/90, a proseguire nell’esercizio degli impianti di radiodiffusione
sonora - le relative concessioni per un periodo di due anni, purché in possesso
dei requisiti previsti all’articolo 16 della legge n. 223/90. La norma è stata
interpretata nel senso di fare riferimento all’effettivo soggetto cui si riferisce
l’autorizzazione e non all’impresa emittente ed alla relativa azienda, in
quanto lo scopo del legislatore era stato quello di pervenire ad un assetto
definitivo del sistema delle concessioni radiotelevisive, attraverso un periodo
transitorio caratterizzato dal congelamento della situazione esistente alla
data di entrata in vigore della legge n. 223/1990.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2648
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
Il
termine perentorio di sessanta giorni riguarda l’esercizio del potere di
annullamento e non anche la successiva fase della comunicazione o della
notificazione (Sez. VI, 18 marzo 2004, n. 1434). Infatti, l’art. 82, nono
comma, del D.P.R. n. 616 del
Il
termine perentorio di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di
annullamento del nulla osta paesistico inizia a decorrere solo da quando la
documentazione perviene, completa, all'organo competente a decidere (Sez. VI, 8
marzo 2000, n. 1162). Ne consegue che, nell’ipotesi in cui si ravvisino
esigenze istruttorie (e dette esigenze risultino effettive), lo spatium deliberandi riservato
all’Autorità di controllo deve rimanere integro, con effetto dal momento in cui
la stessa è stata posta in condizioni di apprezzare compiutamente la
fattispecie sottoposta al suo esame.
In
sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, l’autorità delegata:
a) deve effettuare le proprie valutazioni in coerenza con le previsioni del
provvedimento di vincolo; b) deve manifestare la piena consapevolezza delle
conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere e della visibilità
dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale, valutando se esse
comportino una ulteriore compromissione dell’area protetta; c) deve motivare
l’autorizzazione in modo tale che emerga l’apprezzamento di tutte le rilevanti
circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta
effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto, diverso da quello
tutelato in via primaria (Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9 e Sez. VI, 18 marzo
2004, n. 1434).
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2647
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2646
Le
domande di risarcimento del danno proposte in via autonoma dopo il 1° luglio
1998, anche se connesse a giudizi impugnatori precedenti e pendenti dinanzi al
Giudice amministrativo, sono di competenza della giurisdizione esclusiva del
medesimo Giudice amministrativo, e ciò anche in una razionale lettura della
norma transitoria di cui all’art.45, comma 18, del D.Lgs n.80/98, che mantiene
al Giudice ordinario la conoscibilità delle controversie trasferite al Giudice
amministrativo solo se i relativi giudizi fossero ‘pendenti’ alla data del 30 giugno 1998, perché tale disposizione si
riferisce appunto ai ‘giudizi pendenti’
(cioè ai giudizi ‘perfetti’ interamente incardinati dinanzi al Giudice, quale
applicazione del generale comune principio della perpetuatio jurisdictionis), ma non si può estendere alle autonome
domande di risarcimento del danno conseguenti all’annullamento di un
provvedimento amministrativo proposte successivamente al 1° luglio 1998, che si
sostanziano in un vero e proprio ‘nuovo’ giudizio, autonomamente innestato
dinanzi al ‘nuovo’ Giudice competente pur nell’ambito di un pregresso
procedimento.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2645
Motiva in fatto
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2644
Motiva in fatto
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2643
PRELAZIONE
La
tutela nei confronti dell’esercizio del diritto di prelazione, nelle sue
concrete modalità di individuazione, è devoluta alla cognizione del Giudice
amministrativo.
La
finalità specifica del diritto di prelazione non si estrinseca in una prelazione
privatistica assoluta, ma si identifica con l’esercizio di una specifica
potestà consentita dal legislatore solo ed esclusivamente in vista
dell’attuazione di quella tutela storica ed artistica che giustifica la
previsione dell’eccezionale disposizione.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2642
CONCESSIONE DI RADIODIFFUSIONE
Ai
sensi dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 323/1993, convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 422/1993, la documentazione richiesta dal comma 2
per conseguire il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora -
documentazione attestante i requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, del d.l. 19
ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 1992,
n. 482 - “deve essere inoltrata al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30
novembre
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2641
Motiva in fatto
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2640
LESIONI
ED INFERMITA’
La
possibilità che ha l’Amministrazione di privare il dipendente del trattamento
economico di malattia nell’ipotesi di assenza alla visita medica trova un legittimo
limite nel caso in cui, dopo l’assenza alla visita domiciliare, lo stato di
malattia possa essere positivamente accertato in sede ambulatoriale (Sez. II,
31 maggio 1995, n. 609/94; Sez. I, 12 maggio 1999, n. 949/99; Sez. IV, 26
settembre 2001, n. 5054).
Una
volta che la prestazione dell’attività lavorativa risulta, su attestazione del
medico legale, legittimamente impedita, l’Amministrazione non ha titolo a
trattenere, per una parte di esso (e cioè per quello anteriore all’accertamento
ambulatoriale), la retribuzione, sul presupposto dell’allontanamento
dall’abitazione nella fascia oraria prescritta. Tale allontanamento, infatti,
costituisce non una violazione dell’obbligo della prestazione lavorativa
(obbligo venuto meno per causa riconosciuta giusta) e come tale idonea ad
assolvere la controparte dall’obbligo sinallagmatico della remunerazione, ma
l’infrazione del (diverso) obbligo contrattuale di consentire al datore di
lavoro di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari, secondo le modalità prestabilite,
infrazione sanzionabile (ricorrendo i presupposti della ritenuta mancanza di
un’impellente necessità preclusiva del preavviso), eventualmente sotto il
profilo disciplinare, con l’osservanza delle procedure, in tal caso, previste.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2639
LESIONI
ED INFERMITA’
Alla
stregua del regolamento organico dell’INPS deve ritenersi che il riconoscimento
della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è effettuato con
provvedimento dell’Organo esecutivo dell’Istituto, al quale spetta di stabilire
se esiste un nesso di causalità tra l’infermità diagnosticata e l’attività lavorativa
svolta dal dipendente e l’accertamento compiuto dal Collegio medico su tale
dipendenza costituisce, pur sempre, un’attività consultiva di cui l’organo
deliberante tiene conto, facendolo in genere proprio nell’atto conclusivo del
procedimento anche se può talvolta discostarsene con adeguata motivazione (Sez.
VI, 6 ottobre 1999, n. 1320; idem, 21
novembre 2003, n. 7578).
MOTIVI
DEL RICORSO
Il ricorso in
appello deve svolgere una critica della decisione gravata, con contestazione
delle argomentazioni poste alla base della pronuncia impugnata e non limitarsi
alla mera riformulazione della originaria eccezione, disattesa dai primi
giudici (Sez. VI 29 maggio 2002, n. 2968; Sez. V, 9 dicembre 2000, n. 6359).
LESIONI
ED INFERMITA’
Nell’accertamento
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di un pubblico dipendente,
occorre avere riguardo - oltre che alle materiali circostanze di fatto del
servizio nel loro aspetto quantitativo e qualitativo - soprattutto alle
condizioni soggettive e ambientali in cui esso viene reso, senza che
l’eventuale predisposizione organica possa costituire di per sé ostacolo al
riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio ove il
fatto abbia influito sulla insorgenza o sul più rapido decorso invalidante
dell’affezione morbosa (Sez. VI 19 novembre 1996, n. 1615; 19 luglio 1994, n.
1235).
Non
può essere ritenuto legittimo il provvedimento che, nel pronunziarsi, sulla
dipendenza da causa di servizio dell’infermità del pubblico dipendente, abbia
omesso di valutare - in base al presupposto che stress lavorativo possa
derivare soltanto da eventi di carattere eccezionale che espongano il
lavoratore a grave rischio - che l’attività svolta con modalità ordinarie dal
dipendente stesso possa essere, in concreto considerata e sussistendo
circostanze particolari, una concausa scatenante della patologia di cui è
chiesto il riconoscimento stesso della dipendenza da causa di servizio (Sez. VI
6 ottobre 1999, n. 1325; 6 maggio 2002, n. 2400; Sez. II 28 febbraio 1996, n.
2977).
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2638
Il
provvedimento di sospensione degli esami in sede delle autoscuole rientra nella
competenza dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile.
La
sospensione degli esami adottata dal dirigente dell’Ufficio della
Motorizzazione civile non è correlata all’8° comma dell’art. 123 del codice
della strada, trovando, invece, giustificazione nell’art. 6 della circolare
della D.G. della motorizzazione civile n. 200/90, che detta le condizioni a cui
le autoscuole devono attenersi per poter conseguire l’assegnazione di sedute di
esame nella propria sede come previsto dall’art. 121, VI° codice della strada.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2637
Motiva in fatto
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2636
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
La
legge ha tassativamente previsto quali siano gli emolumenti da computare al
fine del calcolo dell’indennità di buonuscita: tra tali emolumenti, il
legislatore non ha incluso anche l’indennità di impiego operativo prevista
dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, pur avendo natura retributiva, non è assimilabile
allo stipendio (Ad. Plen. nn. 4, 5, 6 e 7 del 21
maggio 1996; Sez. VI, 28 giugno 2004, n. 4588). Del resto, anche
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2635
Motiva in fatto
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2634
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2633
SUCCESSIONE NEL PROCESSO
L’istituzione dell’Ente Poste Italiane ha comportato
un trasferimento di funzioni dal Ministero all’Ente, ma non la estinzione del
primo, e dunque una successione a titolo particolare, e non a titolo
universale. Non può perciò trovare applicazione la disciplina di cui all’art.
Sez. VI, 25
maggio 2005, n. 2632
Motiva in fatto
Sez. IV, 24
maggio 2005, n. 2631
L’accertamento
incidenter tantum dell’illegittimità
di un provvedimento amministrativo, ai soli fini di un giudizio risarcitorio,
non è possibile nel vigente sistema di giustizia amministrativa, nel quale sono
previsti rigidi termini per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi e
non è consentita la disapplicazione da parte del giudice di atti di natura non
regolamentare.
L’azione
di risarcimento del danno proposta unitamente all’azione di annullamento o in
via autonoma è ammissibile e resta procedibile solo a condizione che sia stato
tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo e sia coltivato con
successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario e vincolante
in sede di decisione sulla domanda di risarcimento del danno un previo o
contestuale accertamento circa l’illegittimità dell’atto, operato dal giudice
amministrativo in sede di giudizio di impugnazione (Ad. Plen. 26 marzo 2003, n.
4).
Secondo
Sez. IV, 24
maggio 2005, n. 2630
L’art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, nel prevedere il
rimborso per le spese legali sostenute nei giudizi civili, penali e
amministrativi, ha parificato il trattamento dei dipendenti statali a quello
del personale di altri comparti, codificando una regola che la giurisprudenza
del Consiglio di Stato aveva comunque ritenuto generalissima e già desumibile
(oltre che da specifiche disposizioni del cod. civ. quale l’art. 1720, secondo comma,
in tema di rapporti tra mandante e mandatario) dal divieto di arricchimento
senza causa sancito, con norma di chiusura, dall’art. 2041 cod. civ. (Sez. V,
22 dicembre 1993, n. 1392; Sez. III., 13 febbraio 1996, n. 69, Comm. spec., 6
maggio 1996, n. 4).
La posizione giuridica soggettiva del dipendente
richiedente il rimborso delle spese legali non è quella di un diritto
soggettivo, il riconoscimento del quale è subordinato solo al riscontro di
alcune condizioni normativamente stabilite (contra,
Sez. VI 2 agosto 2004, n. 5367). Se tanto può ben predicarsi in riferimento ad
alcuni e predefiniti elementi della fattispecie (quali ad esempio l'esistenza
di una connessione dei fatti oggetto del giudizio con l'espletamento degli
obblighi istituzionali, l'esistenza di una sentenza definitiva che abbia
escluso la responsabilità del dipendente, l’individuazione dell’organo onerato)
la valutazione di congruità sul quantum
debeatur da effettuarsi da parte dell' Avvocatura dello Stato ha invece
connotati di evidente discrezionalità e costituisce perciò frutto
dell’esercizio di un potere conferito da una norma (almeno in parte qua) d’azione e non di relazione.
Il compito dell’Avvocatura dello Stato consiste
essenzialmente nel correlare gli indefettibili parametri normativi e tariffari
ai tratti salienti della vicenda giudiziaria riguardata nella sua obiettività,
e dunque alla natura, complessità e gravità della causa e delle questioni
giuridiche o probatorie ad essa sottese; alla posizione istituzionale
dell’imputato; alla durata del procedimento; nonché alla composizione della
Difesa in relazione all’impegno professionale ad essa richiesto. In una
prospettiva funzionale, il giudizio demandato all’Avvocatura costituisce frutto
di valutazioni discrezionali prevalentemente tecniche e comunque non
riconducibili a quel vaglio di opportunità tra scelte tutte legalmente
possibili e a quel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nell’azione
amministrativa che costituisce l’essenza propria della discrezionalità c.d.
pura.
DISCREZIONALITA’
TECNICA E ACCERTAMENTI TECNICI
Sino a tempi recenti la giurisprudenza amministrativa
è stata ferma nel ritenere che la discrezionalità tecnica – comportando la
valutazione di fatti complessi alla stregua di regole scientificamente
opinabili o di clausole indeterminate e non l’accertamento di fatti semplici
secondo metodiche ragionevolmente incontrovertibili – fosse sottoposta sul
piano processuale allo stesso regime delle scelte di merito, sindacabili solo estrinsecamente
in quanto immotivate, illogiche o abnormi (Sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4762). A
partire da Sez. V, 9 aprile 1999, n. 901, si è per contro rilevato che – ferma
la preclusione per il g.a. di procedere in sede di giudizio di legittimità a
quella diretta valutazione dell'interesse pubblico concreto relativo all'atto
impugnato che costituisce elemento specializzante della funzione amministrativa
- l'apprezzamento dei presupposti di fatto del provvedimento amministrativo
costituisce elemento attinente ai requisiti di legittimità, con la conseguenza
che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi in
base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito
dall'autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta
dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro
correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Il nuovo
orientamento giurisprudenziale ha sostanzialmente trovato l’avallo del
Legislatore il quale con l’art. 16 della legge n. 205 del 2000, integrando la
previsione contenuta nell'art. 44 del T.U. 26 giugno 1924, n.
MOTIVAZIONE
È inammissibile l’integrazione postuma della
motivazione dell’atto amministrativo discrezionale, posto che in tal caso la
motivazione deve assolvere alla funzione di esternare le ragioni che inducono
l'Amministrazione ad adottare il provvedimento e sulle quali si svolge il
successivo sindacato di legittimità (Sez. VI, 9 settembre 2003, n. 5044; Sez.
V, 24 settembre 2003, n. 5446).
EFFETTI
DEL GIUDICATO
Mentre l'effetto di annullamento dell'atto che
consegue ad una sentenza amministrativa di accoglimento del ricorso non è
delineato dai motivi di impugnazione, ma ha una estensione commisurata
all'oggetto di impugnativa (anche se sia stata accolta una sola censura ), per
contro, ai fini della delimitazione dell' ambito del giudicato sotto il profilo
del c.d. effetto conformativo dell' ulteriore attività dell' Amministrazione,
occorre aver riguardo alla tipologia (meramente formale o sostanziale) e al
numero dei motivi accolti (Sez. IV, 11 settembre 2001, n. 4744).
Mentre un eventuale giudicato di annullamento per soli
vizi formali non elimina né riduce il potere dell'Amministrazione di provvedere
in ordine allo stesso oggetto dell' atto annullato (Sez. V, 17 aprile 2002, n.
2006), l’annullamento per vizi sostanziali vincola invece in modo assoluto
l’Amministrazione ad attenersi nella successiva attività alla statuizione del
giudice.
Sez. IV, 24
maggio 2005, n. 2629
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 24
maggio 2005, n. 2628
Motiva in fatto
Sez. IV, 24
maggio 2005, n. 2627
Motiva in fatto
Sez. IV, 24
maggio 2005, n. 2626
Ordina l’integrazione del contraddittorio
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2625
FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE
Ai
sensi dell’art. 3 della legge n. 1034/1971, è competente a conoscere della
legittimità del provvedimento il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
allorché il provvedimento impugnato è destinato a spiegare i propri effetti
nell’intero territorio nazionale.
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2624
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2623
In
tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti
urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o
in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve
distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le
potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata dalle altre
regole che più in dettaglio disciplinano l’esercizio dell’attività
edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del
piano (n.t.a.) o nel regolamento edilizio. Per le disposizioni appartenenti
alla prima categoria, in relazione all’immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei
suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto si
impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine
decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.
Altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione
di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che
subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura
privatistica che pubblicistica. A diversa conclusione deve pervenirsi con
riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a. che, per la loro
natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano
effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono,
quindi, formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.
INFRASTRUTTURE PER TELEFONIA
Circa
i limiti ed il contenuto della potestà dei comuni di regolamentare il corretto
insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione in relazione
alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall’art. 8, comma sesto, della
legge n. 36/2001, si rinvengono arresti giurisprudenziali: a) i “criteri di
localizzazione” degli impianti non possono trasformarsi in “limitazioni alla
localizzazione” (ipotesi di fissazione di un limite di distanza di 75 mt. da
strutture destinate ad uso collettivo), così da configurarsi incompatibili con
la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la
telecomunicazione (Corte Costituzionale, n. 331 del 15.10/07 novembre 2003; n.
307 del 07 ottobre 2003); b) la determinazione a regime di limiti di distanza
per la localizzazione degli impianti non può tradursi, per il suo carattere
generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di
insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione
da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo
Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di
attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del
Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (Sez. VI, 20
dicembre 2002, n. 7274; idem, 3.06.2002 n. 3095; c) la selezione dei criteri di
insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”,
che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio,
segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. “cellulare”, che alla debolezza
del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole
stazioni radiobase; d) la stessa assimilazione in via normativa delle
infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di
urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere
poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse
.
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2622
In
tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti
urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o
in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve
distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le
potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata dalle altre
regole che più in dettaglio disciplinano l’esercizio dell’attività
edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del
piano (n.t.a.) o nel regolamento edilizio. Per le disposizioni appartenenti
alla prima categoria, in relazione all’immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei
suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto si
impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine
decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.
Altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione
di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che
subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura
privatistica che pubblicistica. A diversa conclusione deve pervenirsi con
riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a. che, per la loro
natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano
effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono,
quindi, formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.
INFRASTRUTTURE PER TELEFONIA
Circa
i limiti ed il contenuto della potestà dei comuni di regolamentare il corretto
insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione in relazione
alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall’art. 8, comma sesto, della
legge n. 36/2001, è stato così deciso: a) i “criteri di localizzazione” degli
impianti non possono trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” (ipotesi
di fissazione di un limite di distanza di 75 mt. da strutture destinate ad uso
collettivo), così da configurarsi incompatibili con la possibilità di
realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte
Costituzionale, n. 331 del 15.10/07.11.2003; n. 307 del 7.10.2003); b) la
determinazione a regime di limiti di distanza per la localizzazione degli impianti
non può tradursi, per il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato
oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia
di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della
legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali
limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da
introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con
il Ministro della Salute (Sez. VI, 20 dicembre 2002, n. 7274; idem, 3.06.2002
n. 3095; c) la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener
conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione
richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di
telefonia mobile c.d. “cellulare”, che alla debolezza del segnale di antenna
associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radiobase; d)
la stessa assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche
di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le
stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento
abitativo e non essere dalle stesso avulse .
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2621
Motiva in fatto
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2620
PSICOLOGI
Quanto
alla necessità o meno del diploma di laurea quale titolo di ammissione
all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo,
indetto nel periodo di prima applicazione della L. 18 febbraio 1989, n.56,
l’art.34 di tale legge contiene un’esplicita deroga all’art.2, co.
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2619
PSICOLOGI
Quanto
alla necessità o meno del diploma di laurea quale titolo di ammissione
all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo,
indetto nel periodo di prima applicazione della L. 18 febbraio 1989, n. 56,
l’art. 34 di tale legge contiene un’esplicita deroga all’art. 2, co.
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2618
CONTROINTERESSATO
Non
riveste la qualità di controinteressato chi non è nominativamente indicato nel
provvedimento impugnato né è agevolmente individuabile sulla base dello stesso
(Sez. VI, 1° dicembre 2003, n. 7840; Sez. V, 7 febbraio 2003, n. 647; Ad.
plen., 21 giugno 1996, n. 9).
BANDO
DI GARA
L’avviso
della procedura che prescrive che le ditte interessate alla selezione devono
far pervenire un plico contenente documentazione varia, tra cui la “ubicazione della sede operativa della ditta
all’interno della zona in cui intende concorrere” con l’avvertenza che
sarebbe risultato prioritario l’insieme di alcune caratteristiche possedute
dalla ditta, tra cui la “ubicazione della
sede operativa della ditta all’interno della zona prescelta”, è da
considerarsi cogente e non equivoca, a prescindere dalla mancanza di
un’espressa comminatoria di esclusione, prevedendo uno specifico requisito di
ammissione alla gara. Ciò sulla base della lettera della clausola, nonché della
ratio e dell’interesse pubblico
sottesi alla stessa; rappresentati dall’esigenza di creare un radicamento con
il territorio, ossia che l’impresa operi nelle immediate vicinanze dei luoghi
di intervento allo scopo di garantire la prontezza, l’efficacia e l’efficienza
dell’intervento stesso.
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2617
Motiva in fatto
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2616
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Ai
sensi dell’art. 77 del regolamento del personale delle Camere di commercio,
l’indennità premio di fine servizio è commisurata all’ultima retribuzione
stipendiale, compresa la tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni
pensionabili e quiescibili. L’indennità di funzione, poi, corrisposta ai
dirigenti ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 333/1990, fa parte integrante ad
ogni effetto del trattamento economico, sicché la stessa è utile ai fini della
determinazione dell’indennità premio di fine servizio e del conteggio relativo
al trattamento di quiescenza. Tale indennità, tuttavia, è computabile, ai fini
indicati, nella misura effettivamente corrisposta alla data di collocamento a
riposo (Sez. V, 28 giugno 1994, n. 1081).
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2615
TERMINI PER RICORRERE
Il
principio secondo cui, nella concorrenza di più forme di pubblicizzazione, la
presunzione legale di conoscenza dell’atto non opera fino a quando le stesse
non siano state tutte espletate, trova applicazione nel solo caso in cui le
forme di pubblicità siano tutte specificamente previste per legge. Di modo che
la pubblicazione degli atti nell’albo pretorio degli uffici di una pubblica
amministrazione è valida agli effetti della presunzione di conoscenza indicata
(e quindi per la decorrenza del termine per l’impugnazione) solo quando essa
sia prescritta da una disposizione di legge che tale effetto espressamente
riconosce e venga effettuata nei modi previsti dalla disposizione medesima
(Sez. V, n. 217/1997).
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2614
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2613
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2612
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2611
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2610
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2609
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2608
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2607
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2606
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2605
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2604
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo
definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2603
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2602
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2601
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2600
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24 maggio
2005, n. 2599
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2598
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2597
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2596
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2595
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2594
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2593
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2592
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2591
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2590
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 24
maggio 2005, n. 2589
CONCESSIONE
L’art.
1 del Regolamento SISAL prevede in modo esplicito che la concessione di ogni
nuova autorizzazione di ricevitoria è subordinata alla osservanza della
distanza non inferiore a metri 200 ma stabilisce anche una deroga per i punti
di vendita <<che già dispongono di
altre concessioni e/o autorizzazioni all’attività di ricevitoria>>.
Pertanto la introduzione di tale deroga, che sostanzialmente reitera l’analoga
previsione contenuta nell’art. 27 del Regolamento CONI, anche se non comporta
la automatica rinnovazione della autorizzazione già rilasciata, impone
certamente alla SISAL di valutare se sussistano le condizioni per la
concessione della deroga, o comunque di motivare le ragioni per le quali la
deroga stessa non può trovare applicazione.
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2588
Dichiara estinto il giudizio
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2587
FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE
La
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo aver posto, all’articolo
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2586
SERVIZI
PUBBLICI
La
legge speciale di una procedura indetta a norma dell’art. 1, comma 4, D.P.R. n.
533 del 1996, per la scelta del socio privato di una costituenda società mista,
è quella contenuta nel bando di selezione previsto dall’art. 2 del citato
regolamento (Sez. IV, 29 agosto 2001, n. 4572; Sez. V, 4 marzo 1998, n. 24), su
cui non possono prevalere le indicazioni contenute negli estratti pubblicati a
norma dello stesso art. 2 citato; peraltro le clausole ambigue, devono essere
interpretate secondo buona fede, in base alla regola generale che richiede
l’applicazione ai bandi di gara delle regole ermeneutiche proprie delle
dichiarazioni negoziali; cosicché, l’equivoco derivante dall’apparente
contrasto fra due clausole dello stesso bando, deve essere sciolto
privilegiando il significato che la stessa Autorità emanante ha esplicitato
(nello stesso bando) di volere annettere alle espressioni adoperate.
I
provvedimenti relativi alla procedura indetta da un Comune per la scelta del
socio privato di una costituenda società mista, per la gestione di una farmacia
comunale, rientrano nella definizione del comma 1 dell’art. 23-bis della Legge n. 1034 del
La
giurisprudenza ha da tempo chiarito che, la scelta del contraente privato di
società mista, con la quale l’Ente locale intende esplicare la gestione diretta
del pubblico servizio farmaceutico, rientra nei procedimenti diretti alla
costituzione di società ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142 (ora sostituito dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
(Sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418; 30 marzo 2002, n. 2297).
TERMINI
Non
sussiste errore scusabile sulla applicabilità del termine dimezzato per la
notificazione del ricorso in appello, a norma dell’art. 23-bis, comma 7, primo inciso, della L. n. 1034 del
PUBBLICAZIONE
DEL DISPOSITIVO
Il
deposito del dispositivo della sentenza ha finalità esclusivamente acceleratoria
nel rito speciale previsto dall’articolo 23-bis
della legge n. 1034 del 1971, così come in quello già previsto dall’articolo 19
del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135 (ben differente dalle esigenze di concentrazione
del giudizio e di immutabilità della decisione collegiale che informano
l’istituto della lettura del dispositivo nel rito ordinario del lavoro), e il
mancato deposito del dispositivo in questione non ha effetti sulla validità
della sentenza (sez. V, 5 marzo 2001, n. 1248).
DEPOSITO
DELLA SENTENZA
E’
irrilevante lo sfondamento dei termini per il deposito della sentenza (Sez. V,
5 marzo 2001, n. 1248 e Sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357).
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2585
SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO O DELLA
SENTENZA
La
tutela apprestata dall’ordinamento mediante gli istituti cautelari risulterebbe
priva di effettività, in contrasto con la loro stessa ragion d’essere, se
l’ottemperanza al provvedimento del giudice fosse rimessa al discrezionale
apprezzamento dell’Amministrazione (Corte costituzionale, 8 settembre 1995 n.
419 e n. 435).
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2584
In
materia di oneri per la manutenzione delle strade di uso pubblico il nostro
ordinamento è informato, fin dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. F) Legge
sui lavori pubblici, al principio secondo il quale è obbligato il soggetto
pubblico cui la strada appartiene. Pertanto se la strada è nazionale, regionale
(art. 2, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, nel testo modificato dal d.lg.
10 settembre 1993, n. 360), provinciale o comunale, l’onere della manutenzione
va posto a carico del soggetto proprietario; se è privata, l’onere della
manutenzione non può essere posto a carico del Comune, salvo quando dipenda
dalla costituzione del consorzio.
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2583
STRUTTURE
SANITARIE PRIVATE CONVENZIONATE O ACCREDITATE
In
tema di accreditamento ex art. 6, comma
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2582
Motiva in fatto
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2581
SPESE
SANITARIE
L'art.
17 co. 2, legge reg. Liguria 30 luglio 1999, n. 20, prevede che spetta alla
singola azienda sanitaria locale individuare il volume massimo delle
prestazioni erogabili dai presidi accreditati ed il corrispettivo preventivato
a fronte delle attività concordate, limitandosi
Con
la sola restrizione del divieto della fissazione dei tetti di spesa in via
retroattiva, è legittimo il valore autoritativo e vincolante delle
determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie, ai sensi
dell'art. 32 comma
L’accreditamento
dei laboratori privati configura solo un presupposto qualificante i soggetti
privati ma non obbliga
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2580
EFFETTI
DEL GIUDICATO
Il
giudicato amministrativo di annullamento non ha efficacia vincolante ai fini
della validità di un atto individuale diverso, non connesso con quello dedotto
nel giudizio (Ad. Plen., 22 dicembre 1982, n. 19).
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2579
MANSIONI
SUPERIORI
L'
art. 29 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che conferisce ai dipendenti del
Servizio sanitario nazionale il diritto ad un compenso differenziale per lo
svolgimento di mansioni superiori ove l' assegnazione si protragga oltre il
periodo di sessanta giorni in ciascun anno solare, prescrive che lo svolgimento
stesso sia avvenuto in conformità di una disposizione impartita dall'organo
amministrativo dell' Ente nell'esercizio del suo potere discrezionale, senza
che possano ritenersi equipollenti prese d' atto o riconoscimenti ex post da parte dell' Amministrazione
(Sez. VI, 22 agosto 2000, n. 4553).
Il
diverso principio per cui il riconoscimento delle funzioni apicali superiori,
nel settore sanitario, assume rilievo ai fini retributivi indipendentemente da
ogni atto organizzativo dell' Amministrazione (Sez. V, 1 dicembre 2003, n.
7803) – che ha la sua base nella considerazione della essenzialità della
presenza di un responsabile dell’organo di vertice di una struttura sanitaria
affidata alla direzione del primario – trova applicazione soltanto nel caso in
cui le funzioni primariali siano svolte dall’aiuto, il quale, nell’ordine delle
attribuzioni proprie del servizio sanitario medico ha, propriamente, fra i suoi
compiti, quello di sostituire il primario in caso di assenza o impedimento e di
assumerne la responsabilità. Analogo principio non può trovare applicazione con
riferimento agli assistenti, sia per ciò che riguarda la sostituzione
dell’aiuto (Sez. V, 28 aprile 2003, n. 2116), sia, a maggior ragione, per ciò
che concerne la sostituzione del primario. Per il primo profilo, è stato
chiarito che la vacanza del posto di aiuto ospedaliero non implica alcuna
automatica investitura dell' assistente nell' esercizio delle mansioni
superiori, potendo l'Amministrazione adottare una pluralità di soluzioni
organizzative. Il principio, affermato con riferimento all’ambito ospedaliero
(Sez. V, 20 ottobre 2000, n. 5650; 31 luglio 2000, n. 4206; febbraio 2000, n.
6687; 12 ottobre 1999, n. 1447 e 29 gennaio 1996, n. 100) a maggior ragione
trova applicazione in abiti differenti dell’organizzazione del servizio
sanitario, sulla considerazione della soggezione a controllo dell’attività
propria dell’assistente e della sua limitata autonomia, che si riflette
necessariamente sull’ordine delle responsabilità, a norma dell’art. 63 del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.
Non
è dato riconoscere funzioni e responsabilità primariali all’assistente medico
non investito formalmente per atto organizzativo del competente organo della
struttura di appartenenza, ed anche nella suddetta ipotesi è inammissibile la
pretesa, per saltum, della
retribuzione corrispondente a quella di primario, per la quale occorre che le
funzioni siano espletate da soggetto che riveste la qualifica immediatamente inferiore.
Sul punto, ogni dubbio interpretativo è stato chiarito dall’art. 121 del D.P.R.
28 novembre 1990, n. 384.
L’eventuale
svolgimento delle mansioni, di aiuto e di primario, in assenza di formale
incarico, da parte dell’assistente medico, non possono assumere rilevanza ai
fini retributivi, neppure in via di presa d’atto posteriore da parte
dell’Amministrazione, sulla base del generale principio secondo cui, ai fini
della retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente,
occorrono non solo un' espressa previsione normativa ma anche altri tre
presupposti e cioè che vi sia stato un preventivo provvedimento di incarico,
che il relativo posto in organico sia disponibile e che l' incarico riguardi
mansioni della qualifica immediatamente superiore (Sez. V, 17 marzo 2003, n.
1360).
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2578
LEGITTIMAZIONE
AD APPELLARE
Al
comproprietario che in primo grado non ha partecipazione al giudizio, e non ha
quindi assunto la posizione di parte processuale, non può essere negata la
legittimazione attiva all’appello della sentenza sfavorevole (Cass.civ., Sez.
II, 13 marzo 1989, n. 1273; Sez. VI, 1 dicembre 2003, n. 7861).
CONDONO
EDILIZIO
Ai
fini del rilascio della concessione in sanatoria, in base alla legge citata, in
caso di mutamento di destinazione d'uso che conferisca all'immobile un uso
abitativo, le opere possono considerarsi "completate funzionalmente" quando siano realizzate le
tramezzature divisorie, almeno quelle preordinate ad isolare gli ambienti dei
servizi, le aperture delle relative finestrature e la predisposizione degli
allacci degli impianti di riscaldamento idrico ed elettrico (Sez. V, 6 maggio
1995, n. 718).
Le
sole strutture portanti, in mancanza di tamponatura, anche se realizzate sia in
orizzontale sia in verticale e se dotate di copertura non costituiscono un
rustico già eseguito, ma configurano unicamente delle opere preparatorie di una
costruzione ancora in corso di realizzazione (Sez. V, 18 novembre 2004 n.
7547).
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2577
Motiva in fatto
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2576
Motiva in fatto
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2575
CONDONO
EDILIZIO
Relativamente
alle domande di condono valutate in base alla legge della Provincia di Bolzano
n. 4/1987, è applicabile la legge provinciale, qualora fino alla data di esame
delle medesime non vi sia stata un'espressa pronuncia del sindaco, oppure non
vi sia stato il tempo necessario per la formazione del silenzio assenso ex art.
35 comma 18 della legge n. 47/1985., in quanto la mancata definizione del
procedimento di condono prima della norma provinciale implica l'applicazione
immediata e diretta del ius superveniens
(Sez. V, 27 febbraio 1998, n. 207; 27 febbraio 1998, n. 207).
E’
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
27 e 44 della legge della Provincia di Bolzano n. 4/87 per contrasto con gli
artt. 3, 5, 25 e 97 cost. e con gli artt. 4 ed 8 D.P.R. n. 670/1972, per avere
l'art. 27 (asseritamente) introdotto una discriminazione irragionevole e non
giustificabile anche con le peculiarità territoriali della Provincia di
Bolzano, rispetto alle ipotesi ammesse a sanatoria ed oblazione nel territorio
nazionale e per la asserita discriminazione operata dall'art. 44 tra gli stessi
residenti in Provincia, le cui domande fossero state o meno esaminate nelle
more dell'approvazione della legge provinciale. Il nesso di gerarchia delle
fonti e l'ambito di competenza primaria di cui gode in materia urbanistica
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2574
CONDONO
EDILIZIO
Relativamente
alle domande di condono valutate in base alla legge della Provincia di Bolzano
n. 4/1987, è applicabile la legge provinciale, qualora fino alla data di esame
delle medesime non vi sia stata un'espressa pronuncia del sindaco, oppure non
vi sia stato il tempo necessario per la formazione del silenzio assenso ex art.
35 comma 18 della legge n. 47/1985., in quanto la mancata definizione del
procedimento di condono prima della norma provinciale implica l'applicazione
immediata e diretta del ius superveniens
(Sez. V, 27 febbraio 1998, n. 207; 27 febbraio 1998, n. 207).
E’
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
27 e 44 della legge della Provincia di Bolzano n. 4/87 per contrasto con gli
artt. 3, 5, 25 e 97 cost. e con gli artt. 4 ed 8 D.P.R. n. 670/1972, per avere
l'art. 27 (asseritamente) introdotto una discriminazione irragionevole e non
giustificabile anche con le peculiarità territoriali della Provincia di
Bolzano, rispetto alle ipotesi ammesse a sanatoria ed oblazione nel territorio
nazionale e per la asserita discriminazione operata dall'art. 44 tra gli stessi
residenti in Provincia, le cui domande fossero state o meno esaminate nelle
more dell'approvazione della legge provinciale. Il nesso di gerarchia delle
fonti e l'ambito di competenza primaria di cui gode in materia urbanistica
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2573
NOMINE
Allorché
il regolamento comunale per le nomine preveda che non possono essere eletti,
nominati, designati coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla
carica di Consigliere comunale e, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n.
502/1992-517/1993, il direttore amministrativo delle Aziende USL non è
eleggibile a consigliere comunale l’identità di ratio di ambedue le disposizioni, volta a prevenire che l’esercizio
di determinate funzioni possa agevolare i partecipanti nella competizione
elettorale per la scelta degli organi rappresentativi del comune o ingenerare
conflitti di interessi, esclude che le stesse norme possano essere applicate
nella scelta degli organi tecnici degli enti, istituzioni o aziende speciali direttamente
collegate con il comune, quale è l’Azienda di trasporti nella quale
l’interessato è stato eletto a componente del collegio sindacale.
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2572
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
L’art. 116 comma 1, DPR n. 384/1990 ha stabilito la
rideterminazione dell'indennità medico-specialistica nei confronti del personale
medico di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al quale con
atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un
settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione
divisionale o dipartimentale a decorrere dal 1° dicembre 1990. Detti moduli
sarebbero dovuti essere ridefiniti entro il 31 ottobre 1990. Nella tempistica
della disposizione in esame, le unità sanitarie avrebbero pertanto prima dovuto
ridefinire i moduli organizzativo-funzionali interni alle strutture sanitarie
procedendo alla ricognizione delle loro necessità organizzative e poi indire le
procedure selettive per l’attribuzione dell'indennità medico specialistica in
favore del personale medico di ruolo in posizione funzionale intermedia cui era
affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale
all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale. Con la
conseguenza che, allorché la situazione ipotizzata dall’art. 116, DPR n.
384/1990 si è verificata ben oltre il termine del 31 ottobre 1990, è
illegittimo limitare la partecipazione alla selezione ai soli medici in
possesso al 1° dicembre 1990 del requisito previsto dal comma 4 dell’art. 116,
poiché non è possibile ignorare le situazioni di quei soggetti che hanno nel
frattempo maturato i requisiti previsti dalla norma svolgendo le mansioni ivi
previste a parità di condizioni e percependo la relativa indennità medico
specialistica nella misura prevista prima della riorganizzazione secondo il criterio
dei settori o moduli organizzativo-funzionali.
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2571
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
L’art. 116 comma 1, DPR n. 384/1990 ha stabilito la
rideterminazione dell'indennità medico-specialistica nei confronti del
personale medico di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al
quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la
responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno
dell'organizzazione divisionale o dipartimentale a decorrere dal 1° dicembre
1990. Detti moduli sarebbero dovuti essere ridefiniti entro il 31 ottobre 1990.
Nella tempistica della disposizione in esame, le unità sanitarie avrebbero
pertanto prima dovuto ridefinire i moduli organizzativo-funzionali interni alle
strutture sanitarie procedendo alla ricognizione delle loro necessità
organizzative e poi indire le procedure selettive per l’attribuzione
dell'indennità medico specialistica in favore del personale medico di ruolo in
posizione funzionale intermedia cui era affidata la responsabilità di un
settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione
divisionale o dipartimentale. Con la conseguenza che, allorché la situazione
ipotizzata dall’art. 116, DPR n. 384/1990 si è verificata ben oltre il termine
del 31 ottobre 1990, è illegittimo limitare la partecipazione alla selezione ai
soli medici in possesso al 1° dicembre 1990 del requisito previsto dal comma 4
dell’art. 116, poiché non è possibile ignorare le situazioni di quei soggetti
che hanno nel frattempo maturato i requisiti previsti dalla norma svolgendo le
mansioni ivi previste a parità di condizioni e percependo la relativa indennità
medico specialistica nella misura prevista prima della riorganizzazione secondo
il criterio dei settori o moduli organizzativo-funzionali.
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2570
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
L’art. 116 comma 1, DPR n. 384/1990 ha stabilito la
rideterminazione dell'indennità medico-specialistica nei confronti del
personale medico di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al
quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la
responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno
dell'organizzazione divisionale o dipartimentale a decorrere dal 1° dicembre
1990. Detti moduli sarebbero dovuti essere ridefiniti entro il 31 ottobre 1990.
Nella tempistica della disposizione in esame, le unità sanitarie avrebbero
pertanto prima dovuto ridefinire i moduli organizzativo-funzionali interni alle
strutture sanitarie procedendo alla ricognizione delle loro necessità
organizzative e poi indire le procedure selettive per l’attribuzione
dell'indennità medico specialistica in favore del personale medico di ruolo in
posizione funzionale intermedia cui era affidata la responsabilità di un
settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione
divisionale o dipartimentale. Con la conseguenza che, allorché la situazione
ipotizzata dall’art. 116, DPR n. 384/1990 si è verificata ben oltre il termine
del 31 ottobre 1990, è illegittimo limitare la partecipazione alla selezione ai
soli medici in possesso al 1° dicembre 1990 del requisito previsto dal comma 4
dell’art. 116, poiché non è possibile ignorare le situazioni di quei soggetti
che hanno nel frattempo maturato i requisiti previsti dalla norma svolgendo le
mansioni ivi previste a parità di condizioni e percependo la relativa indennità
medico specialistica nella misura prevista prima della riorganizzazione secondo
il criterio dei settori o moduli organizzativo-funzionali.
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2569
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2568
FERIE
Il
diritto al compenso sostitutivo delle ferie, pur discendendo direttamente dal
mancato godimento delle ferie medesime, anche in assenza di una norma espressa
che lo preveda, in armonia con l' art. 36 Cost., richiede che l’assenza di
utilizzo delle ferie non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e
non sia a lui comunque imputabile (Sez. IV, 13 aprile 1992, n. 392; Sez. V, 30
marzo 1998, n. 374; 10 luglio 2000, n. 3847).
Il
mancato godimento delle ferie già richieste ed accordate intanto può escludersi
che debba farsi risalire alla volontà del dipendente, in quanto vi sia stato e
risulti formalmente l’apprezzamento, da parte della competente Autorità o del
competente organo, di superiori esigenze di servizio, unitamente alla revoca,
eventualmente parziale, del congedo accordato, dovendosi al contrario escludere
il diritto al compenso nel caso diverso in cui sia stato lo stesso dipendente a
prospettarsi ed apprezzare l’esistenza di esigenze di servizio tali da indurlo a
rinunciare in tutto o in parte al periodo di riposo annuale.
Sez. V, 23
maggio 2005, n. 2567
MANSIONI
SUPERIORI
Il
diritto al trattamento economico corrispondente alla mansioni superiori,
qualora il trasferimento alle suddette mansioni si protragga oltre il termine
di sessanta giorni nell’anno solare ed anche indipendentemente dall’esistenza
di un formale atto di assegnazione, è subordinato (Sez. V, 11 settembre 2000,
n. 4805), al concreto svolgimento dell’attività di direzione in una struttura e
senza che l’amministrazione abbia provveduto a coprirlo.
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
La
normativa stabilisce una correlazione esplicita e necessaria fra l'attribuzione
dell'indennità ex art. 43, d.p.r. 25 giugno 1983 e la partecipazione
all'ufficio quale membro di diritto, ed individua quest’ultimo nei capi dei
servizi titolari della collocazione funzionale apicale. Tale requisito è
condizione indispensabile per l'attribuzione dell'indennità (Sez. V, 22
febbraio 2001, n. 972). L’indennità di coordinamento, di cui agli art. 43 e 44
D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, spetta esclusivamente ai responsabili dei servizi
che rivestano lo status dirigenziale
e non anche ai sanitari incaricati di funzioni apicali e non può essere
attribuita ad altre figure professionali, costituendo l'anzidetta disposizione
un'eccezione alla regola generale dell'omnicomprensività del trattamento
economico dei pubblici dipendenti stabilita dall'art. 17 comma
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2566
VIOLAZIONE
DISPOSIZIONI COMUNITARIE
La
violazione della disposizione comunitaria implica un vizio di illegittimità
dell'atto interno (e non di nullità dello stesso), il quale comporta, alla
stregua degli ordinari canoni di valutazione della patologia dell'atto
amministrativo, l'annullabilità di quest’ultimo, che può conseguirsi solo
attraverso la sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ovvero
attraverso l’esercizio degli ordinari poteri di autotutela, onde in assenza
dell’adozione di tali strumenti, l’atto medesimo non può essere considerato tamquam non esset ed esplica, quindi, i
suoi effetti, salva, eventualmente, la responsabilità di chi lo abbia posto in
essere (Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35). Del resto, la stessa Corte di
Giustizia, nelle diverse pronunce finora intervenute sulla materia, lungi
dall'affermare, in via generale, il potere di sindacare d'ufficio la
legittimità degli atti amministrativi contrastanti con il diritto comunitario e
di disapplicarli, si è limitata ad accertare, in alcune peculiari fattispecie,
l'inapplicabilità di norme procedurali interne, preclusive della cognizione di
vizi ascrivibili all'illegittimità comunitaria, concretamente contrastanti con
i principi di equivalenza e di effettività, risolvendo le questioni sottoposte
al suo esame, attraverso la rimozione, se del caso, degli ostacoli al sindacato
di annullamento degli atti stessi; annullamento, che sembra costituire, quindi,
anche ad avviso della Corte, lo strumento essenziale per assicurare la
supremazia del diritto comunitario negli ordinamenti degli Stati membri (Corte
Giust. CE, Sez. VI. sent. 27 febbraio 2003 nel procedimento C-327/00).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2565
REGIONI
La
connessione esistente tra i provvedimenti concernenti la gestione dei porti e
le connesse concessioni demaniali (di cui alla lett. l) dell’art. 105 D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 112 ed i provvedimenti concernenti l’esercizio delle funzioni
relative alle opere pubbliche nei porti di rilievo regionale ed interregionale
(di cui alla lett. l) dello stesso art. 105), non può costituire un ostacolo al
riconoscimento della intervenuta attuazione del conferimento di funzioni in materia
di rilascio e revoca delle concessioni demaniali alle Regioni, per ciò che
attiene ai porti di rilevanza regionale ed interregionale (Sez. II, n.
767/2002). E’ competente, pertanto,
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2564
LAVORO
CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI
L’art.
1 della legge n. 77/1963, e l’art. 1 della legge n. 427/1975, consentono il
ricorso al beneficio della Cassa integrazione guadagni ordinaria anche per il
settore dell’edilizia, quando per cause temporanee e transitorie (quali le
intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai
lavoratori), è necessario sospendere il lavoro o lavorare ad orario ridotto,
fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente,
nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino
ad un massimo complessivo di 12 mesi. Il beneficio quindi non spetta se la
sospensione dei lavori non ha carattere temporaneo, ma è costituita
dall’esaurimento pressoché totale del lavoro commissionato.
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2563
Dichiara improcedibile il ricorso
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2562
INFRASTRUTTURE PER TELEFONIA
L’installazione
di un’antenna per telefonia cellulare, visibile dai luoghi circostanti,
comportando alterazione del territorio con rilievo ambientale ed estetico,
richiede il rilascio del titolo concessorio ora sostituito dal permesso ad
edificare (Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2561
CONCORSO
La
sessione di esami finalizzata al conseguimento dell'idoneità all'insegnamento
nella scuola elementare (indetta con ordinanza ministeriale n. 153/1999),
sebbene connotata da una sua specificità, resta pur sempre una procedura
concorsuale per la selezione degli insegnanti. Essa è quindi soggetta alla
disciplina generale di cui al DPR n. 487/1994, il quale, all’art. 13, regola lo
svolgimento delle prove scritte, prevedendo al terzo comma che “i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie”, e al
successivo quarto comma l’esclusione dal concorso del candidato che “contravviene
alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in
parte lo svolgimento del tema”.
Sez. VI, 20 maggio
2005, n. 2560
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
Ai
sensi dell' art. 4 D.M. 13 giugno 1994, n. 495 (nel testo vigente anteriormente
alla modifica introdotta dal D.M. 19 giugno 2002, n. 165), il provvedimento
ministeriale che dispone l' annullamento del nulla osta paesistico per la
realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta deve essere preceduto
dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell' Amministrazione
statale, a nulla rilevando che l'Ente autorizzante abbia già dato notizia alla
parte della trasmissione del nulla osta all' Autorità tutoria per l'esercizio
del potere di controllo. Ciò in quanto, l’autorizzazione paesaggistica
rilasciata dall’Autorità locale competente costituisce l’oggetto della nuova
fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché
la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso
dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che essa non contiene alcuna informazione
circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di
partecipazione, ed in genere lo svolgimento della predetta nuova fase (Sez. VI,
25 marzo 2004, n. 1626).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2559
ISTITUTI UNIVERSITARI DI RICOVERO E CURA
L’art.
6, D. Lgs. n. 517/1999, dispone che al personale universitario che svolge
attività assistenziale presso aziende e strutture ospedaliere va riconosciuto,
oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti,
ed al trattamento economico erogato dall’università: a) un trattamento
aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi
di incarico; b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati
ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri
di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all’efficacia nella realizzazione
dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca. Prevede
inoltre che tali trattamenti aggiuntivi siano erogati nei limiti delle risorse
da attribuire ai sensi dell’art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate; che essi siano definiti
secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al
medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo
15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; e che
vengano adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi
nazionali per il personale sanitario nazionale. In attesa dei Protocolli
d’intesa attraverso cui i criteri indicati dal citato art. 6, D.lgs. n.
517/1999, devono trovare applicazione, non spetta il diritto di percepire
l’indennità di esclusività calcolata in misura intera.
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2558
AUTOTUTELA
Una
mutata (e più attenta) sensibilità nei confronti delle questioni relative alla
spesa pubblica, ha da tempo determinato un cambiamento di orientamento della
giurisprudenza amministrativa, secondo il quale, una volta individuata
l’illegittimità di un provvedimento amministrativo, la considerazione che il
mantenimento di quest’ultimo sia di grave pregiudizio all’erario a motivo
dell’ingiustificato esborso di denaro pubblico, è del tutto sufficiente a
giustificare l’esercizio del potere di autotutela (Sez. IV, 22 ottobre 2004, n.
6956; Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9263, con particolare riferimento
all’eventuale lungo decorso del tempo prima dell’esercizio del potere di autotutela).
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
Non
sussiste l’obbligo di dare comunicazione dell’avvio di procedimento, quando il
provvedimento sia stato emesso in seguito all’iniziativa della stessa parte che
ne è destinataria
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2557
AUTOTUTELA
In
presenza di atti con efficacia continuata, nel cui ambito rientrano in
provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti, l’esigenza di rilievo
pubblico di disporne il ritiro in presenza di vizi di legittimità è sempre
prevalente ed attuale, tenuto conto del maggior esborso di somme a carico
dell’erario per l’indebita assegnazione ad una più elevata posizione di impiego
(Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6956; Sez. V, 9 febbraio 2001, n. 581).
INQUADRAMENTO
Per
il comparto dei dipendenti degli enti locali le modalità di inquadramento nei
livelli retributivi e profili professionali previsti dagli accordi collettivi
di settore succedutisi nel tempo (d.P.R. n. 810/1980; n. 347/1983; n. 268/1987)
e segnatamente dall’art. 40 del d.P.R. n. 347/1983, hanno sempre assunto a
riferimento le mansioni ascritte alla qualifica formalmente rivestita e non
quelle di contenuto diverso eventualmente esercitate in fatto o per atto di
incarico (Sez. V, 18 novembre 2003, n. 7316; 11 giugno 2003, n. 3288).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2556
AUTOTUTELA
In
presenza di atti con efficacia continuata, nel cui ambito rientrano in
provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti, l’esigenza di rilievo
pubblico di disporne il ritiro in presenza di vizi di legittimità è sempre
prevalente ed attuale, tenuto conto del maggior esborso di somme a carico
dell’erario per l’indebita assegnazione ad una più elevata posizione di impiego
(Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6956; Sez. V, 9 febbraio 2001, n. 581).
INQUADRAMENTO
Per
il comparto dei dipendenti degli enti locali le modalità di inquadramento nei
livelli retributivi e profili professionali previsti dagli accordi collettivi
di settore succedutisi nel tempo (d.P.R. n. 810/1980; n. 347/1983; n. 268/1987)
e segnatamente dall’art. 40 del d.P.R. n. 347/1983, hanno sempre assunto a
riferimento le mansioni ascritte alla qualifica formalmente rivestita e non
quelle di contenuto diverso eventualmente esercitate in fatto o per atto di
incarico (Sez. V, 18 novembre 2003, n. 7316; 11 giugno 2003, n. 3288).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2555
Motiva in fatto
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2554
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2553
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2552
INQUADRAMENTO
I
provvedimenti con cui l’Amministrazione gestisce il rapporto di lavoro e
determina le mansioni e la retribuzione spettante, come gli atti di
inquadramento, hanno natura autoritativa (Sez. V, 13 gennaio 2004, n. 41; Sez.
V, 12 novembre 2002, n. 6265; Sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1894; Sez. VI, 1778 -
29 marzo 2002, n. 1778; Sez. V, 12 aprile 2001, n. 2285; Sez. V, 28 febbraio
2001, n. 1092), sicché è inammissibile il ricorso volto ad ottenere
l’accertamento della spettanza di una qualifica (Sez. V, 17 febbraio 2004, n.
587; Sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 387; Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1372; Sez. VI,
24 gennaio 2003, n. 325; Sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4716). Ne consegue che
è inammissibile il ricorso, in quanto proposto a tutela di insussistenti
posizioni di diritto soggettivo, in assenza della impugnazione degli atti
emessi nei confronti degli interessati e in assenza dei prescritti presupposti
per impugnare il silenzio dell’Amministrazione.
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2551
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Le
finalità perseguite dall'art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987 erano legate al meccanismo
di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale, a differenza
della c.d. «scala mobile» vigente nell’impiego privato, non è commisurata allo
stipendio, ma è costituita da una somma, che si aggiunge alla retribuzione. Per
conservare il potere d'acquisto dello stipendio, l’art. 15 del D.P.R. n. 494
del
Su
tale questione è intervenuto l’art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 2001,
n. 448, che, con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che «l’art. 1 comma 1 della legge 28 febbraio
1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della
quota di indennità integrativa speciale di lire 1.081.000 lorde nello stipendio
iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale
riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente
modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle
qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime
di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'art. 2 della legge 22 aprile 1987, n.
158». Il legislatore, per superare le oscillazioni della giurisprudenza,
avutesi prima della richiamata decisione della Adunanza Plenaria, ha emanato
una norma avente effettiva natura interpretativa, che si è limitata a rendere
chiaro quello che in realtà doveva considerarsi una conseguenza necessaria
della riforma del 1990.
E’
manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge n. 37 del
1990 sia perché le disposizioni si sono ispirate al principio della parità di
trattamento tra i dipendenti pubblici, sia perché la norma di interpretazione
autentica si è limitata a chiarire quale fosse l’effettiva portata della
normativa interpretata, che già aveva il contenuto ribadito dalla legge successiva
(Sez. VI, 26 luglio 2004, n. 5279; 3 dicembre 2003, n. 7959; 16 giugno 2003, n.
3385; 25 febbraio 2003, n. 1043).
Sez. VI, 20 maggio
2005, n. 2550
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Le
finalità perseguite dall'art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987 erano legate al
meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale, a
differenza della c.d. «scala mobile» vigente nell’impiego privato, non è
commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma, che si aggiunge alla
retribuzione. Per conservare il potere d'acquisto dello stipendio, l’art. 15
del D.P.R. n. 494 del
Su
tale questione è intervenuto l’art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 2001,
n. 448, che, con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che «l’art. 1 comma 1 della legge 28 febbraio
1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della
quota di indennità integrativa speciale di lire 1.081.000 lorde nello stipendio
iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale
riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono
conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli
stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in
relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'art. 2 della legge
22 aprile 1987, n. 158». Il legislatore, per superare le oscillazioni della
giurisprudenza, avutesi prima della richiamata decisione della Adunanza
Plenaria, ha emanato una norma avente effettiva natura interpretativa, che si è
limitata a rendere chiaro quello che in realtà doveva considerarsi una
conseguenza necessaria della riforma del 1990.
E’
manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge n. 37 del
1990 sia perché le disposizioni si sono ispirate al principio della parità di
trattamento tra i dipendenti pubblici, sia perché la norma di interpretazione
autentica si è limitata a chiarire quale fosse l’effettiva portata della
normativa interpretata, che già aveva il contenuto ribadito dalla legge
successiva (Sez. VI, 26 luglio 2004, n. 5279; 3 dicembre 2003, n. 7959; 16
giugno 2003, n. 3385; 25 febbraio 2003, n. 1043).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2549
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Le
finalità perseguite dall'art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987 erano legate al
meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale, a
differenza della c.d. «scala mobile» vigente nell’impiego privato, non è
commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma, che si aggiunge alla
retribuzione. Per conservare il potere d'acquisto dello stipendio, l’art. 15
del D.P.R. n. 494 del
Su
tale questione è intervenuto l’art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 2001,
n. 448, che, con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che «l’art. 1 comma 1 della legge 28 febbraio
1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della
quota di indennità integrativa speciale di lire 1.081.000 lorde nello stipendio
iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione
della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente
modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle
qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime
di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'art. 2 della legge 22 aprile 1987, n.
158». Il legislatore, per superare le oscillazioni della giurisprudenza,
avutesi prima della richiamata decisione della Adunanza Plenaria, ha emanato
una norma avente effettiva natura interpretativa, che si è limitata a rendere
chiaro quello che in realtà doveva considerarsi una conseguenza necessaria
della riforma del 1990.
E’
manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge n. 37 del
1990 sia perché le disposizioni si sono ispirate al principio della parità di
trattamento tra i dipendenti pubblici, sia perché la norma di interpretazione
autentica si è limitata a chiarire quale fosse l’effettiva portata della
normativa interpretata, che già aveva il contenuto ribadito dalla legge
successiva (Sez. VI, 26 luglio 2004, n. 5279; 3 dicembre 2003, n. 7959; 16
giugno 2003, n. 3385; 25 febbraio 2003, n. 1043).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2548
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Le
finalità perseguite dall'art. 15 del D.P.R. n. 494 del 1987, erano legate al
meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale, la quale, a
differenza della c.d. «scala mobile» vigente nell’impiego privato, non è
commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma, che si aggiunge alla
retribuzione. Per conservare il potere d'acquisto dello stipendio, l’art. 15
del D.P.R. n. 494 del
Su
tale questione è intervenuto l’art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 2001,
n. 448, che, con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che «l’art. 1 comma 1 della legge 28 febbraio
1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della
quota di indennità integrativa speciale di lire 1.081.000 lorde nello stipendio
iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale
riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono
conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli
stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in
relazione al regime di impegno già previsti dall’art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'art. 2 della legge
22 aprile 1987, n. 158». Il legislatore, per superare le oscillazioni della
giurisprudenza, avutesi prima della richiamata decisione della Adunanza
Plenaria, ha emanato una norma avente effettiva natura interpretativa, che si è
limitata a rendere chiaro quello che in realtà doveva considerarsi una
conseguenza necessaria della riforma del 1990.
E’
manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge n. 37 del
1990 sia perché le disposizioni si sono ispirate al principio della parità di
trattamento tra i dipendenti pubblici, sia perché la norma di interpretazione
autentica si è limitata a chiarire quale fosse l’effettiva portata della
normativa interpretata, che già aveva il contenuto ribadito dalla legge
successiva (Sez. VI, 26 luglio 2004, n. 5279; 3 dicembre 2003, n. 7959; 16
giugno 2003, n. 3385; 25 febbraio 2003, n. 1043).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2547
PROFESSORI
ASSOCIATI
La
regola generale applicabile in tema di conferma dei professori associati (che è
quella della decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dalla scadenza del
triennio d'effettivo servizio nella qualifica di associato) non può trovare
applicazione in una fattispecie che presenta profili peculiari, per la
circostanza che la nomina in ruolo, avvenuta dopo l'annullamento in sede
giurisdizionale del diniego di ammissione ai giudizi di idoneità, è stata
retrodatata in coincidenza con la chiamata di altri docenti idonei e tale
retrodatazione è stata sorretta dalla necessità di adeguare, per quanto
possibile, lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla
emanazione dell'atto annullato (e cioè, il diniego di ammissione al giudizio di
idoneità) (Sez. VI, 20 maggio 2002, n. 2732). L’esigenza di dare effettività
alla tutela giurisdizionale non può non riverberarsi anche sul provvedimento di
conferma, in quanto, non diversamente dalla nomina ad associato, anche questa
seconda fase dello sviluppo di carriera del docente si è svolta in ritardo a
causa della sua esclusione dai giudizi idoneativi (la cui illegittimità è stata
accertata in sede giurisdizionale), e, pertanto, anche per questa fase, vale il
principio ripristinatorio della decisione di annullamento, il quale implica
l'obbligo della Amministrazione di dare al provvedimento di conferma la
decorrenza che avrebbe avuto in assenza dell'illegittimo diniego.
La
retrodatazione della conferma, sebbene disposta ai soli fini giuridici (nel
senso che il trattamento economico di professore associato confermato è dovuto
all’appellato soltanto a partire dalla scadenza del triennio di effettivo
servizio), non può non riflettersi anche sull'iniziale trattamento retributivo che,
per effetto della retrodatata conferma in ruolo, deve ricomprendere le classi
stipendiali maturate nel lasso di tempo intercorso (tra tale retrodatazione e
il compimento del triennio di effettivo servizio).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2546
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
Il
termine perentorio di sessanta giorni riguarda l’esercizio del potere di
annullamento e non anche la successiva fase della comunicazione o della
notificazione (Sez. VI, 18 marzo 2004, n. 1434). Infatti, l’art. 82, nono
comma, del D.P.R. n. 616 del
Il
termine perentorio di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di
annullamento del nulla osta paesistico inizia a decorrere solo da quando la
documentazione perviene, completa, all'organo competente a decidere (Sez. VI, 8
marzo 2000, n. 1162). Ne consegue che, nell’ipotesi in cui si ravvisino
esigenze istruttorie (e dette esigenze risultino effettive), lo spatium deliberandi riservato
all’Autorità di controllo deve rimanere integro, con effetto dal momento in cui
la stessa è stata posta in condizioni di apprezzare compiutamente la
fattispecie sottoposta al suo esame.
In
sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, l’autorità delegata:
a) deve effettuare le proprie valutazioni in coerenza con le previsioni del
provvedimento di vincolo; b) deve manifestare la piena consapevolezza delle
conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere e della visibilità
dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale, valutando se esse
comportino una ulteriore compromissione dell’area protetta; c) deve motivare
l’autorizzazione in modo tale che emerga l’apprezzamento di tutte le rilevanti
circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta
effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto, diverso da quello tutelato
in via primaria (Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9 e Sez. VI, 18 marzo 2004, n.
1434).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2545
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
Il
provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica non ha natura
ricettizia, sicché il termine di sessanta giorni va riferito alla sola adozione
dello stesso.
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2544
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
È
dovuta la comunicazione di avvio del procedimento potenzialmente destinato a
concludersi con l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata.
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2543
INQUADRAMENTO
In
merito alla legittimità del diniego di riconoscimento (a favore del direttore
di sezione ordinario nei ruoli del personale per i servizi delle ricerche e
sperimentazioni agrarie) del servizio pregresso di insegnamento nella scuola
secondaria di ruolo e non di ruolo, è legittimo il diniego sia prima (Sez. II,
18 maggio 1994, n. 320) sia dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 305
del 1995 (Sez. VI, n. 1311 del 20 settembre 1998), con la quale è stata
dichiarato illegittimo l’articolo 103 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382,
statuendo che il periodo di servizio prestato nella scuola secondaria deve
essere riconosciuto all’atto della nomina a direttore di sezione, ai sensi
dell’art. 7 della legge 21 febbraio 1980 n. 28, e del comma 7 dell’art. 103
d.p.r. n. 382/1980.
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2542
Motiva in fatto
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2541
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2540
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
La
legge ha tassativamente previsto quali siano gli emolumenti da computare al
fine del calcolo dell’indennità di buonuscita: tra tali emolumenti, il
legislatore non ha incluso anche l’indennità di impiego operativo prevista
dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, pur avendo natura retributiva, non è
assimilabile allo stipendio (Ad. Plen. nn. 4, 5, 6 e
7 del 21 maggio 1996; Sez. VI, 28 giugno 2004, n. 4588). Anche
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2539
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
L'art.
103, comma 2, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, non mira a vincolare
l'Amministrazione all'osservanza di un termine fisso per la contestazione degli
addebiti, il cui decorso comporti la decadenza del potere disciplinare, ma
indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso
per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli
accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell' iter
procedurale (Sez. I, 21 gennaio 2004, n. 5578).
Per
il termine di venti giorni stabilito dall’art. 58, secondo comma, del Contratto collettivo del personale della scuola del
1995, va osservato il generale principio, codificato dall'art. 152 Cod. proc.
civ. (ma applicabile in tutti i tipi di procedimento), secondo il quale i
termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li
dichiari espressamente perentori. E, nella specifica disciplina, l'unica
ipotesi di inosservanza di termini procedimentali, sanzionata con
l'«estinzione» del procedimento, è quella relativa alla conclusione dello
stesso (120 giorni dalla data di contestazione degli addebiti), prevista dal
comma sesto dall’art. 58, comma 6, del C.C.N.L (Sez. VI, 17 febbraio 2000, n.
901).
Se
è vero che ai fini del giudizio disciplinare a carico di un pubblico impiegato
non è sufficiente, per affermare la relativa responsabilità, la circostanza che
nei confronti dello stesso impiegato sia stata pronunziata, relativamente al
fatti contestati, sentenza penale di condanna ai sensi dell'art. 444 Cod. proc.
pen., dovendo l'organo disciplinare procedere ad autonoma valutazione della
rilevanza dei fatti, è altrettanto vero che a tale pronuncia penale può farsi
riferimento per ritenere accertati quei fatti, emersi nel corso del
procedimento penale, che o non siano contestati oppure, in base ad un
ragionevole apprezzamento delle risultanze processuali, appaiano fondatamente
ascrivibili al dipendente (Sez. VI, 28 marzo 2000, n. 1803). Ciò, in quanto la
scelta dell'imputato di rinunciare alla facoltà di contestare l'accusa, al fine
di sottrarsi all'onere del processo e di beneficiare di una riduzione della
pena, non pone questi nella medesima posizione di chi, all'esito del medesimo
processo, sia stato prosciolto.
La
determinazione relativa all'entità della sanzione disciplinare è espressione di
una tipica valutazione discrezionale, insindacabile dal giudice amministrativo,
tranne il caso in cui essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata (Sez.
VI, 4 gennaio 2002, n. 28).
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2538
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
Il
termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 82, 9° comma, del
D.P.R. n. 616/1977, nel testo modificato dall’art. 1 della L. n. 431/1985,
decorre dalla data in cui la pratica, corredata dalla completa documentazione,
perviene al protocollo del Ministero, essendo irrilevante la data di
presentazione agli organi periferici (Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985).
E’
illegittimo l’annullamento di un’autorizzazione ex art. 7 della legge
1497/1939, che non indica alcun vizio di violazione di legge o di eccesso di
potere (anche sotto il profilo del difetto di istruttoria o di motivazione) a
carico dell’autorizzazione in parola.
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2537
Dichiara il sopravvenuto difetto di
interesse del ricorso in appello
200502536
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2536
ACQUE
PUBBLICHE
I
provvedimenti con i quali viene modificata la normativa regolamentare della
Provincia, nella parte in cui si stabilisce il rilascio delle concessioni per
l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica soltanto in favore di
associazioni dei pescatori residenti e si dispone la revoca di una concessione
di piscicoltura già rilasciata, non rientrano nell’ambito di quelli che il R.D
n.1775/1993 devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque
pubbliche, non incidendo essi in modo diretto, per il loro particolare
contenuto, nella materia delle acque pubbliche. La questione non riguarda
nemmeno un giudizio relativo alla concessione di diritti esclusivi di pesca,
riservati anch’essi ai sensi del T.U. delle leggi sulla pesca (R.D. 8,10.1931
n. 1604) alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
diritti esclusivi che integrano veri e propri diritti soggettivi di natura
perpetua - suscettibili solo di decadenza o revoca per inosservanza delle condizioni
imposte. La controversia spetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo prevista in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi
dell’art. 5 del della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
INTERESSE
A RICORRERE
L’interesse
a ricorrere comporta un giudizio di utilità, nell’ambito del quale va
stabilito, innanzi tutto, se sia stata lesa la sfera patrimoniale o anche solo
morale del ricorrente e, in secondo luogo, il vantaggio potenziale che potrebbe
derivare al ricorrente stesso dall’eventuale accoglimento del ricorso.
L’interesse a ricorrere sussiste, quindi, non solo quando l’annullamento
dell’atto lesivo sia idoneo a realizzare l’interesse diretto e immediato del
singolo, ma anche quando tale annullamento determini l’obbligo, per
l’Amministrazione, di riesaminare, in seguito alla rimozione dell’atto
illegittimo, la situazione e di adottare ulteriori provvedimenti eventualmente
idonei a garantire ad un determinato soggetto un risultato favorevole. In tal
senso, l’interesse al ricorso, deve essere, dunque, riconosciuto sempre quando
il suo accoglimento determini una utilità anche solo strumentale, intendendosi
per tale un vantaggio non direttamente scaturente dall’annullamento stesso, ma
conseguente ad una successiva ed eventuale attività amministrativa.
CONTROINTERESSATO
Ai
fini della qualificazione di soggetto controinteressato, ai sensi dell’art.21
L. 6 dicembre 1971, n. 1034, è necessaria la contemporanea presenza di due
elementi essenziali: da una parte, quello formale, derivante dalla esplicita
contemplazione del soggetto nell’atto impugnato o, comunque, della sua
immediata individuabilità; dall’altro, quello sostanziale, derivante dal
mantenimento della situazione esistente, che è proprio di chi, espressamente
coinvolto da un provvedimento amministrativo, abbia acquisito una posizione
giuridica qualificata alla sua conservazione.
PESCA SPORTIVA
Il
provvedimento con il quale viene modificata la normativa regolamentare della
Provincia, nella parte in cui si stabilisce il rilascio delle concessioni per
l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica soltanto in favore di
associazioni dei pescatori residenti, si pone in chiaro contrasto con i
principi di uguaglianza e di libertà di associazione, con essa introducendosi
un criterio limitativo alla necessaria libertà dei cittadini interessati in
ordine all’ammissione nel sistema delle concessioni di pesca sportiva ed
operandosi, quindi, una sostanziale discriminazione tra le associazioni di
pescatori residenti e non residenti nella provincia interessata. L’avere
apposto il limite della residenza entro i confini della Provincia, ai fini
dell’associazione tra pescatori, discrimina i cittadini non residenti nel
territorio provinciale, determinando nel contempo un privilegio in favore di
taluni cittadini appartenenti a talune zone territoriali, certamente non
giustificato sul piano della logicità e della correttezza dell’azione
amministrativa.
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2535
Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo
grado
Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 2534
NOTIFICAZIONE
LEGITTIMAZIONE
A RICORRERE
Italia
Nostra, in quanto associazione di protezione ambientale a carattere nazionale,
riconosciuta ai sensi dell’art.
Legittimati
all’impugnativa degli atti che hanno autorizzato l’apertura di una cava sono
anche i soggetti residenti o proprietari di immobili nella stessa zona, non
potendo negarsi a chi abbia uno stabile collegamento con questa, e che è
destinato a ricevere un danno dalla attività estrattiva, la titolarità di una
posizione giuridica differenziata e qualificata che li legittima ad avverso
atti incidenti sulla salvaguardia ambientale della zona in questione.
E’
da escludere la legittimazione ad agire dei Comitati istituiti in forma
associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, costituenti una
proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte, e che quindi non
sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel
territorio; diversamente si consentirebbe una sorta di azione popolare, non
ammessa dal vigente ordinamento (Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358 e Sez. VI, 5
dicembre 2002, n. 6657).
MINIERE,CAVE E TORBIERE
AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
Se
è vero che nel quadro delineato dal legislatore regionale con
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2533
FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE
E’
competente il TAR del Lazio allorché l’atto impugnato, emanato da organo
centrale dello Stato, ha effetti non limitati alla circoscrizione del T.A.R.
adito in primo grado, onde non ricorre l’ipotesi di cui alla prima parte del
secondo comma dell’art. 3 della legge n. 1034/1971.
FORO DELLA SEDE DI SERVIZIO
Per
quanto attiene al criterio del foro della sede di servizio di cui alla seconda
parte del secondo comma dell’art. 3 della legge n. 1034/1971, la competenza del
Tribunale amministrativo regionale della sede di servizio dell'impiegato cede
nei confronti di quella del T.A.R. del Lazio (sede di Roma) ogni volta che
all'impugnazione di atti applicativi individuali, aventi efficacia limitata
sotto il profilo personale o territoriale, venga connessa, strumentalmente,
l'impugnazione di un atto presupposto di carattere generale, destinato a valere
senza limiti personali o territoriali; ciò in quanto lo spostamento di
competenza si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la
volontà di impugnare un atto generale ad efficacia non limitata
territorialmente, senza che si possa distinguere in relazione alla maggiore o minore
importanza di questa impugnazione nell'economia del ricorso (Sez. IV, 6
febbraio 2002, n. 683).
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2532
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2531
FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE
E’
competente il TAR locale a conoscere del giudizio su un provvedimento che ha
una efficacia territoriale limitata, non estesa a tutto il territorio
nazionale.
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2530
ESCLUSIONE
DALLA GARA
E’
illegittima l’esclusione di una ditta a seguito di richiesta di produzione di
documentazione non funzionale alla valutazione della congruità degli elementi
costitutivi dell’offerta e tale da introdurre una causa di esclusione dalla
gara non prevista dalla lex specialis.
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2529
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2528
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2527
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2526
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2525
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2524
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2523
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2522
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2521
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2520
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2519
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2518
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2517
Motiva in fatto
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2516
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2515
NOTIFICAZIONE
Ai
sensi dell’art. 139, comma 2, del c.p.c. e degli artt. 3 e 8 del r.d. 17 agosto
1907, n. 642, la notificazione del ricorso giurisdizionale nel pubblico ufficio
ove il dipendente presta servizio è valida solo se effettuata a mai proprie e
non a mani di altra persona, anche se addetta al medesimo ufficio (Sez. V, 8
luglio 2002, n. 3784, 12 novembre 1996, n. 1328 e 17 dicembre 1990, n. 878;
Sez. VI, 29 maggio 2002, n. 2990 e 1° marzo 1995, n. 235; Sez. II, 6 luglio 1976,
n. 1960).
INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO
Ai
fini dell’ammissibilità dell’appello al Consiglio di Stato è sufficiente che la
notificazione del ricorso venga effettuata a una sola delle parti appellate
entro i termini di legge, salva la necessità dell’integrazione del
contraddittorio (Sez. V, 3 agosto 2004, n. 5430; Sez. IV, 26 maggio 2003, n.
2833; Ad. plen. 14 novembre 1980, n. 50).
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2514
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2513
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
Le
delibere del consiglio di amministrazione dell’I.N.A.I.L. con cui, in
attuazione dell’art. 39 del nuovo contratto collettivo del 7 luglio 1995, è
stata modificata la disciplina del Fondo, come risalente al Regolamento
approvato con il decreto ministeriale del 30 maggio 1969 sono conformi all’art.
15, della legge n. 724 del 1994, che ha preso in distinta considerazione i
dipendenti collocati a riposo dopo la data della sua entrata in vigore (al
comma 3) e quelli collocati a riposo prima della medesima data (al comma 5). In
base al comma 3, l’indennità integrativa speciale è stata inclusa nella
‘retribuzione pensionabile’ solo per i dipendenti collocati a riposo dopo il 1°
gennaio 1995. Viceversa, per i dipendenti collocati a riposo sino a tale data,
il comma 5 non ha esteso la regola di tale inclusione nella ‘retribuzione
pensionabile’, perché essi altrimenti avrebbero cumulato il beneficio della
perdurante percezione dell’indennità integrativa speciale (spettante in base al
comma 5), con l’altro beneficio (spettante ai dipendenti collocati in pensione
dopo il 1° gennaio 1995) derivante dalle più favorevoli modalità del computo
del trattamento pensionistico complessivo, in quanto comprendente anche la medesima
indennità. Le diverse disposizioni dell’art. 15 - per le due categorie di
pensionati - non hanno comportato alcuna incidenza sulla normativa riguardante
la variazione delle retribuzioni, perché la cd clausola oro (di cui all’art. 30
del Regolamento del 1969) si riferisce agli aumenti di carattere generale
apportati alle retribuzioni del personale di pari grado in servizio, ma non
anche ai più favorevoli criteri di calcolo per le pensioni integrative, da
applicare per i soli dipendenti collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1995.
I
pensionati collocati a riposo prima e quelli dopo la data del 1° gennaio 1995
versano in situazioni non omogenee, che il legislatore ha discrezionalmente
ritenuto di diversificare (Sez. VI, 5 giugno 2001, nn. 3011-3014).
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2512
RECUPERO
SOMME
La
buona fede del percipiente non rappresenta di per sé un ostacolo all’esercizio,
da parte dell’Amministrazione, del diritto di ripetere le somme erroneamente
corrisposte ai sensi dell’art. 2003 cod.civ., essendo il recupero di emolumenti
indebitamente corrisposti al dipendente, di regola, un atto dovuto e privo di
valenza provvedimentale; pertanto, nonostante la percezione in buona, deve
ritenersi legittimo l’atto che dispone la ripetizione dell’indebito, non
potendo considerarsi l’interesse del dipendente cui era stata effettuata l’indebita
erogazione prevalente su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e
concreto; e ciò anche in mancanza di una specifica motivazione, essendo
sufficiente che siano chiarite le ragioni sostanziali per le quali il
percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte precedentmente (Sez. VI, 3
dicembre 2003, n. 7953).
Le
retribuzioni corrisposte a pubblici dipendenti in misura superiore al dovuto
sono sempre ripetibili quando il relativo pagamento è avvenuto in via
provvisoria e con riserva di conguaglio annunciata nel provvedimento di
liquidazione; e ciò sulla base della considerazione che la conoscenza, da parte
degli interessati, della provvisorietà del pagamento esclude la possibilità di
un legittimo affidamento alla esattezza, definitività e irrevocabilità del
trattamento corrisposto (Ad. Plen. 4 marzo 1986, n. 2).
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2511
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
L’esigenza
partecipativa, proprio per le finalità cui la stessa è diretta, trova
applicazione anche in relazione agli atti vincolati, ma sempre che gli stessi
presuppongano una complessa attività istruttoria ovvero un apporto istruttorio
inteso a chiarire se ricorrano o meno i presupposti di fatto o di diritto ai
quali la norma riconnette il legittimo esercizio del potere (Sez. IV, 17
dicembre 2003, n. 8291). Al di fuori di tali fattispecie, non è necessario che
l’interessato sia reso edotto dell’avvio del procedimento amministrativo.
DIMISSIONI
E COLLOCAMENTO A RIPOSO
L’art.
1, comma 5, del d.l. 19 maggio 1997, n. 129, che prevedeva che il personale
avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza 1° settembre 1997,
potesse chiedere di essere collocato a riposo nell’anno scolastico successivo,
riguarda il personale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ossia il
personale che, sulla base dell’anzianità anagrafica, poteva essere collocato a
riposo con decorrenza dal 1° settembre 1997, nel limite numerico massimo del
40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell’anno
scolastico precedente. Detta disposizione non trova, pertanto, applicazione nei
confronti dei docenti di cui al comma 1 dello stesso art. 1, ossia nei
confronti di personale che apparteneva a ruoli, classi di concorso a cattedre e
posti di insegnamento nei quali vi erano situazioni di esubero rispetto alle
esigenze di organico relative all’anno scolastico o all’anno accademico
1997/98.
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2510
DEMANIO
IDRICO
Nel
vigente ordinamento le acque pubbliche, tra cui i laghi, fanno parte, salva
diversa previsione legale, del demanio necessario idrico dello Stato, come
risulta dall’art. 822 del codice civile e dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,
poi ribadito dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ai sensi dell’art. 947 del
codice civile, i terreni emersi a seguito di ritiro delle acque pubbliche, sia
per eventi naturali, sia per fatti artificiali indotti dall’attività antropica,
restano di appartenenza demaniale senza possibilità di acquisizione da parte
dei confinanti. Il che comporta che una particella derivante dal ritiro delle
acque di un lago è presuntivamente da ritenersi di appartenenza statale.
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2509
DEMANIO
IDRICO
Nel
vigente ordinamento le acque pubbliche, tra cui i laghi, fanno parte, salva
diversa previsione legale, del demanio necessario idrico dello Stato, come
risulta dall’art. 822 del codice civile e dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,
poi ribadito dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ai sensi dell’art. 947 del
codice civile, i terreni emersi a seguito di ritiro delle acque pubbliche, sia
per eventi naturali, sia per fatti artificiali indotti dall’attività antropica,
restano di appartenenza demaniale senza possibilità di acquisizione da parte
dei confinanti. Il che comporta che una particella derivante dal ritiro delle
acque di un lago è presuntivamente da ritenersi di appartenenza statale.
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2508
CONCORSO
Nessuna
regola o formalità di tipo pubblicistico occorre per la selezione di personale
indetta da una società privata che abbia stipulato con l’Amministrazione un
accordo di tipo pubblicistico per la realizzazione di un progetto.
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2507
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2506
ORGANI RAPPRESENTATIVI
L’Amministrazione,
quando sia titolare del potere di regolamentare le operazioni elettorali per il
rinnovo dei suoi organi rappresentativi, non può modificare le disposizioni
sulle formalità prescritte per l’ammissione delle liste, quando sia già scaduto
il termine per la loro presentazione.
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2505
CONCORSO
E’
illegittima un bando di concorso a storico dell’arte indetto dal Ministero dei
beni culturali là dove prevede, tra i diplomi di laurea validi per l’accesso,
la laurea in lettere e in filosofia, rilasciate dalla facoltà di lettere, e in
pedagogia, rilasciate dalla facoltà di magistero, mentre è pretermessa la
laurea in lingue e letterature moderne, rilasciata anch’essa dalla facoltà di
lettere e filosofia, la quale appare del tutto omogenea rispetto a quelle
anzidette quanto ad attinenza con lo studio della Storia dell’arte e con la
qualifica professionale per la quale era stato indetto il concorso.
Sez. VI, 19
maggio 2005, n. 2504
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 18
maggio 2005, n. 2502
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2501
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2500
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2499
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2498
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2497
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2496
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2495
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2494
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2493
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2492
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2491
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2490
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2489
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2488
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2487
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2486
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2485
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2484
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2483
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2482
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2481
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2480
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2479
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2478
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2477
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2476
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2475
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2474
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2473
L’art.
1, comma secondo, del d. lgs n. 504 del 1997, nella parte in cui prevede il
periodo di nove mesi complessivi come limite massimo per l’impiego dei
cittadini dichiarati idonei alla visita di leva, non contiene un termine
perentorio (Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3042; idem 7 giugno 2004, n. 3633; 17
aprile 2003, n. 2040).
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2472
Riunisce e rinvia la decisione
Sez. IV, 17
maggio 2005, n. 2471
CIRCOLARI
Le
circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici
ovvero sottordinati, e che non hanno di per sé valore normativo o
provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei
all’Amministrazione. Per gli organi e uffici destinatari delle circolari,
queste ultime sono vincolanti solo se legittime, di talché è doverosa, da parte
degli stessi, la disapplicazione delle circolari che siano contra legem. Ne consegue che le circolari non rivestono un
rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno
applicazione, per cui i soggetti destinatari di questi ultimi non hanno alcun
onere di impugnare la circolare, ma possono limitarsi a contestarne la
legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono
illegittimi perché hanno applicato una circolare illegittima che avrebbe invece
dovuto essere disapplicata (Sez. IV, 26 marzo 1999, n. 429). E’ comunque
facoltà, ma non onere, del destinatario del provvedimento applicativo,
impugnare specificamente anche la circolare.
CIRCOLARI
In
ordine alla competenza territoriale dei T.A.R., le conseguenze sono diverse a
seconda che il destinatario di un atto applicativo di una circolare si limiti a
contestare la legittimità di quest’ultima, senza farla oggetto di specifica
impugnazione, ovvero impugni anche la circolare, chiedendone espressamente
l’annullamento. Nella prima ipotesi, rimane ferma la competenza del tribunale
regionale periferico competente in relazione all’atto applicativo (Sez. IV, 26
marzo 1999, n. 429); nella seconda, va ritenuto competente il T.A.R. con sede
in Roma, ove si tratti di circolare di organo centrale dello Stato con
efficacia territoriale non limitata (Sez. IV, 26 marzo 1999, n. 429). La
competenza del T.A.R. con sede in Roma in relazione ad atti di autorità
centrali, attrae poi, per connessione, anche gli atti applicativi emessi da
organi o enti periferici (Sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1957).
Lo
spostamento della competenza dal TAR regionale periferico adito a quello del
Lazio si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di
impugnare un atto di autorità centrale con efficacia non limitata
territorialmente, senza che rilevi la maggiore o minore importanza che la detta
impugnazione assume nell’economia generale del ricorso, e cioè che si tratti di
impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico, trattandosi di
questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può
essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza
(Sez., IV, 26 marzo 1999, n. 429).
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2470
Dà atto della rinuncia
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2469
STATO DI DISSESTO
La
normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi
in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario, ai
sensi cui all'art. 21 D. L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni
dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (ora trasfuso nell’art. 248 D. L.vo 18 agosto
2000 n. 267), va interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di
dissesto continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati
interessi e rivalutazione, restando soltanto escluse l'opponibilità alla
procedura di liquidazione e l'ammissione, alla massa passiva, degli interessi e
della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e
fino all’approvazione dell’apposito rendiconto (Corte Cost. 16 giugno 1994, n.
242; Corte Cost. 21 aprile 1994 n. 155; Corte Cost. 21 aprile 1994 n. 149,
Cassazione civile, Sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1265). Infatti, l’eventuale
dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale non preclude
che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione
monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c. a decorrere dal momento in cui il
credito è divenuto liquido ed esigibile. In sostanza, la citata disposizione,
secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto
finanziario dell’Ente locale non producono interessi, né rivalutazione monetaria
ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta
esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto -
di riattivare per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'Ente
risanato (Corte Cost. n. 353 del 9 ottobre 1998 e Sez. V, 31 dicembre 1998, n.
1991).
L’art.
21 D. L. n. 8/1993, convertito dalla L. n. 68/1993 ed ora art. 248 D. L.vo n.
267/2000 preclude nei confronti dell’Ente locale unicamente le azioni esecutive
per i debiti che rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di
liquidazione ma non anche le azioni dichiarative (Cass. Sez. 1°, n. 1191 del 27
gennaio 2001). Con la conseguenza che il termine di prescrizione dei diritti
vantati nei confronti dell’Ente locale continua a decorrere regolarmente nel
periodo del dissesto.
INTERESSI
E RIVALUTAZIONE MONETARIA
Il
divieto di cumulo tra interessi e della rivalutazione monetaria di cui all’art.
22, comma 36°, L. n. 724/1994, è applicabile unicamente ai crediti maturati dal
1° gennaio
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2468
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2467
Il
giudizio per regolamento di competenza costituisce una fase incidentale di
quello di primo grado e, pertanto, per promuoverlo non occorre un apposito
provvedimento ulteriore rispetto alla deliberazione di autorizzazione alla
lite, adottata per resistere al ricorso principale.
Sussiste
la competenza del TAR locale allorché si chieda l’annullamento di atti adottati
da un Ente pubblico territoriale compreso nella circoscrizione del TAR
medesimo, a norma dell'art. 2, lett. b), n. 3), della legge 6 dicembre 1971 n.
1034, non rilevando il criterio della territorialità degli effetti degli atti
impugnati, applicabile nella sola ipotesi, contemplata dall’art. 3 della legge
citata, relativa all’impugnazione di atti degli organi centrali dello Stato e
degli Enti pubblici a carattere ultraregionale.
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2466
Motiva in fatto
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2465
BANDO
DI GARA
Allorché
il bando preveda la presentazione dell’ultimo bilancio sociale approvato,
erroneamente una Commissione di gara ritiene legittima l’ammissione alla gara
di una cooperativa che ha presentato il bilancio di esercizio. Ciò sia con
riferimento al codice civile, secondo cui il bilancio di esercizio (artt. 2423
e ss.) si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa,
sia con riguardo al fatto che l’espressione bilancio sociale è entrata
nell’uso, ormai da tempo, della tecnica ragionieristica, con una sua funzione e
finalità ben specifica e precisa, che non corrisponde affatto a bilancio di
esercizio.
Qualora
si ritenga che il capitolato abbia indicato come necessaria una documentazione
non obbligatoria per legge, senza poterlo fare, la prescrizione del capitolato
sul punto, in quanto immediatamente lesiva, avendo previsto una modalità a pena
di esclusione, deve essere immediatamente ed autonomamente impugnata (Ad.
Plen., 29 gennaio 2003, n. 1).
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2464
UNITÀ SANITARIE LOCALI E AZIENDE
SANITARIE LOCALI
A norma dell'articolo 6, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'articolo 2, comma 14, della legge 28
dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse
Unità Sanitarie Locali non sono stati trasferiti alle Aziende Sanitarie Locali,
ma alle apposite gestioni (prima) stralcio e (poi) liquidatorie, alle quali
spetta la legittimazione sostanziale e processuale in ordine a detti rapporti
ed alle controversie relative
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2463
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2462
REVISIONE
E RINNOVO DEI CONTRATTI IN CORSO
L’art.
6 della legge n. 537 del 1993, che impone la revisione periodica per i contratti
ad esecuzione periodica o continuativa, in quanto comportante soprattutto
effetti sfavorevoli per il privato contraente, non era configurabile come
operante sui contratti in corso, ma solo per quelli da stipulare, per i quali
il contraente era reso avvertito, previa inserzione automatica dell’apposita
clausola, della possibilità di un mutamento dei patti originari (Sez. VI, 27
aprile 2001, n. 2434).
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2461
SERVIZI
PUBBLICI
Esula
dalla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione
dell’Autorità giudiziaria ordinaria, la controversia nella quale la società
interessata richieda l’annullamento del provvedimento comunale di decadenza
dalla conduzione del servizio di gestione delle entrate comunali, per mancato
versamento delle somme dovute per più rate consecutive e per continuate
irregolarità e reiterati abusi.
In
materia di contratti della pubblica Amministrazione, secondo il criterio del petitum sostanziale, sono devolute alla
cognizione del giudice ordinario tutte le controversie sorte nella fase di
esecuzione del contratto in quanto hanno ad oggetto posizioni di diritto
soggettivo inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito della
stipula del contratto. Sulla natura e consistenza di tali posizioni non hanno
alcuna incidenza gli atti dell’Amministrazione, quando questa si avvalga della
facoltà conferitale dal contratto di sciogliersi dal vincolo nei casi in esso
previsti, tra i quali il grave inadempimento della controparte. Gli atti
suddetti, infatti, sebbene rappresentino anche il risultato di valutazioni
discrezionali da parte dell’Amministrazione, operano pur sempre nell’ambito
paritetico del contratto e non costituiscono esplicazione di un potere di
natura pubblicistica, ma esercizio di una facoltà accordata dalla legge e dalla
convenzione ad uno dei contraenti. Essi, per ciò stesso, non sono idonei a
determinare una degradazione a interesse legittimo del diritto soggettivo
all’esecuzione del contratto.
La
controversia nella quale la società interessata richieda l’annullamento del
provvedimento comunale di decadenza dalla conduzione del servizio di gestione
delle entrate comunali, avrebbe potuto rientrare nell’ambito della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 33, comma
1 e 2, lett. e), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo novellato con l’art.
7 della L. 21 luglio 2000 n. 205, vertendo in materia di pubblico servizio. A
rideterminare i confini di tale giurisdizione è sopravvenuta la sentenza n. 204
del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale, con la declaratoria di
incostituzionalità, in parte qua,
degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, come sostituiti dall'art. 7 lettere a) e b) della legge 21 luglio
2000, n. 205.
Il
principio enunciato dall'art. 5 Cod. prov. civ., a norma del quale la
giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della
proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri
determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata
costituzionalmente illegittima, in quanto l'efficacia retroattiva che assiste
tale tipo di pronunce della Corte costituzionale preclude che la norma
dichiarata illegittima possa essere assunta a canone di valutazione di
situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronuncia di
incostituzionalità, ma non ancora esauriti al momento della pubblicazione della
sentenza.
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2460
VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
L'art.
2, comma 1 lett. m), della L.R. del Veneto 26 marzo 1999 n. 10, recante
“disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto
ambientale”, definisce comuni interessati alla procedura, oltre a quelli nel
cui territorio viene localizzato l'impianto, anche “gli eventuali altri Comuni interessati dagli impatti ambientali, come
individuati nel SIA ai sensi degli articoli 9 e
Siccome
espresso da un collegio composto prevalentemente da tecnici ed avendo ad
oggetto la conformità di atti progettuali alle norme tecniche che ne
disciplinano il contenuto, il giudizio concernente l’individuazione dei Comuni
interessati, vale a dire dei Comuni, diversi da quello nel cui territorio è
localizzato l’impianto ma che risentono degli impatti ambientali derivanti da
questo, rappresenta una manifestazione di discrezionalità tecnica, sulla quale
il sindacato del giudice di legittimità - pur non soffrendo alcuna aprioristica
limitazione derivante dalla natura tecnica dell'attività che, in ogni caso, è
suscettibile di esame per vizi logici, per errore di fatto, per travisamento
dei presupposti, per difetto di istruttoria o, infine, per cattiva applicazione
delle regole tecniche (Sez. VI, 1° marzo 2002, n. 1259) - non può esercitarsi
che in relazione a macroscopiche illegittimità ed incongruenze manifeste (Sez. VI,
11 febbraio 2004 n. 458; id. 30 gennaio 2004 n. 316).
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2459
SILENZIO
DELLA P.A.
Il
giudizio disciplinato dal citato art. 21-bis
è diretto esclusivamente ad accertare se il silenzio serbato da una pubblica
amministrazione sull’istanza del privato violi o no l’obbligo di adottare il
provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa, onde il giudice, anche
nei casi in cui il provvedimento di cui trattasi abbia natura vincolata, non
può sostituirsi all’amministrazione in alcuna fase del giudizio, dovendosi
limitare, in caso di accoglimento del ricorso, ad imporre alla stessa l’obbligo
di provvedere sull’istanza entro il termine assegnato (Ad. Plen. 9 gennaio
2002, n. 1). Proprio perché, con il rito in parola, non è possibile compiere un
accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente,
indicando all’amministrazione il contenuto del provvedimento da adottare, lo
stesso non può ritenersi compatibile con quelle controversie che solo
apparentemente hanno ad oggetto una situazione di inerzia, come nel caso in cui
il giudizio è incentrato sull’accertamento di una pretesa patrimoniale avente
consistenza di diritto soggettivo.
Il
giudizio speciale sul silenzio previsto dall’art. 21-bis della l. n. 1034/1971, non può essere convertito in rito
ordinario, in considerazione della ratio
sottostante alla scelta legislativa, volta ad attribuire tale strumento
processuale solo per accelerare e semplificare la definizione delle
controversie nella suddetta materia in ragione della relativa semplicità degli
inerenti accertamenti di fatto e di diritto (Sez. VI, n. 4632 del 2004; CGARS,
16 ottobre 2002, n. 593).
Il
procedimento speciale sul silenzio, introdotto dall’art. 2 della l. n.
205/2000, non può essere utilizzato per promuovere un’azione rivolta
all’accertamento di un comportamento di inadempimento ad un obbligo patrimoniale
e diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell’amministrazione intimata
al pagamento di una somma di denaro, essendo detto procedimento speciale
preordinato solo alla declaratoria dell’obbligo di provvedere, con esclusione
di una delibazione del merito della controversia, che deve essere riservata al
normale giudizio di cognizione.
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2458
INQUADRAMENTO
Prendendo
le mosse dal principio che il provvedimento di inquadramento del pubblico
dipendente costituisce atto autoritativo, il quale, se ritenuto lesivo dello status del pubblico impiegato, deve
essere impugnato nel termine di decadenza, è stato ritenuto che
SILENZIO
DELLA P.A.
Non
rientra nell’oggetto del giudizio sul silenzio l’accertamento del diritto della
ricorrente al preteso inquadramento, atteso che il Consiglio di Stato, con la
decisione dell’Adunanza Plenaria 9 gennaio 2002, n.
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2457
CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE
Ben
può
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2456
LEGITTIMAZIONE
A RICORRERE
In
tema di legittimazione ad agire, in applicazione del criterio della vicinanza
della fonte della lesione, i soggetti che paventano pregiudizi dal compimento
di un’opera pubblica, nonché coloro che abitano nei pressi del luogo ove
l’opera deve eseguirsi ben possono impugnare i relativi atti, essendo a loro
carico l’onere di provare proprio la qualità di abitanti di case poste nei
pressi del luogo ove deve essere effettuata l’opera (Sez. IV, 1° agosto 2001,
n. 4206; Sez. V, 4 novembre 1994 n. 1257).
INTERESSE
A RICORRERE
È
solo dall’approvazione della progettazione esecutiva che si determina la
violazione delle norme urbanistiche e la concreta lesione del ricorrente,
iniziando da tale momento la procedura per l’affidamento dell’appalto. D’altro
canto il progetto preliminare è uno strumento di studio e di predisposizione
degli interventi, ma non ne contiene comunque una puntuale disciplina e non
individua, come invece fa il progetto esecutivo, le singole aree, l’oggetto
definitivo delle statuizioni amministrative e i destinatari delle medesime. E’
pertanto dal progetto esecutivo che derivano in modo immediato e diretto gli
effetti lesivi (Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3557).
SPESE DEL GIUDIZIO
La
statuizione di compensazione delle spese di giudizio è espressione di un
apprezzamento latamente discrezionale del giudice e può essere censurato in
appello solo se risultino palesemente illogiche o erronee le ragioni enunciate,
pur non essendovi alcun obbligo in tal senso, a giustificazione della pronuncia
(Sez. V, 20 aprile 2000 n. 2423; id. 6 luglio 1999 n. 818; Sez. VI, 2 marzo
1999 n. 234, Cass. Civ., Sez. I, 12 luglio 2000 n. 9271).
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2455
Motiva in fatto
Sez. V, 17
maggio 2005, n. 2454
MOTIVI
AGGIUNTI
I
motivi aggiunti costituiscono lo strumento attraverso cui la parte è ammessa ad
ampliare l'oggetto del giudizio mediante la proposizione di nuove censure, in
relazione non solo a vizi del provvedimento impugnato che emergono per la prima
volta da documentazione di cui il ricorrente non era a conoscenza nel momento
della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Sez. IV, 20 maggio
1996, n. 667; Sez. V, 19 aprile 1994, n. 303; Sez. IV, 9 novembre 1989, n. 779;
Sez. V, 10 marzo 1989, n. 161), ma anche, a seguito della legge n. 205 del
2000, ad atti diversi da quello originariamente gravato, se adottato in
pendenza del ricorso tra le stesse parti, e ad esso connesso.
Sez. VI, 16
maggio 2005, n. 2426
LAVORO
CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI
Già prima dell’entrata in vigore del decreto 2
maggio 2000 del Ministro del lavoro non costituivano fattore di esclusione dal
beneficio della Cassa integrazione guadagni quelle trasformazioni intervenute
tra imprese aventi gli stessi assetti proprietari e finalizzate a realizzare un
contenimento dei costi di gestione.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2425
E’
competente il Tribunale locale allorché sono impugnati provvedimenti emanati da
organi centrali dello Stato, che sono stati assunti nell’ambito di conferenza
di servizi volta ad autorizzare la costruzione e l’esercizio di due centrali
termoelettriche ubicate nella Regione, e che pertanto hanno efficacia limitata
al territorio della Regione medesima (Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2764; Sez. VI,
29 novembre 2004, n. 7804).
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2424
Motiva in fatto
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2423
In materia di regolamento di competenza
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2422
ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2421
CONCORSO
Sebbene
il giudizio negativo o positivo di una prova scritta possa emergere
all’evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i
commissari d’esame) che, in virtù della loro competenza specifica, sono
chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, è illegittimo
l’operato della commissione allorché il tempo per la correzione della prova
scritta, anche in relazione alle modalità di correzione alle quali ogni
commissario si doveva attenere, sia eccessivamente ridotto, e tale da
ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova sia stata fatta in modo
da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2420
DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI
Ai
sensi dell’art. 10 della legge n. 205 del 2000, le controversie relative alla
ottemperanza delle sentenze della Corte dei Conti sono assegnate alla
competenza giurisdizionale della Corte dei Conti stessa.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2419
CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTA CARENZA D’INTERESSE
Nel
caso in cui nel corso del procedimento giurisdizionale si contesti la carenza
sopravvenuta di interesse, è irrilevante che il giudice dichiari la cessazione
della materia del contendere oppure l’improcedibilità del ricorso (Sez. VI, 14
giugno 2004, n. 3866).
La
distinzione fra cessazione della materia del contendere e quella di
sopravvenuto difetto di interesse, benché codificata - perché gli artt. 23 e 26
della l. n. 1034/1971 contengono la previsione di una declaratoria di
cessazione della materia del contendere per la sola ipotesi in cui il
provvedimento sopravvenuto sia conforme all’istanza del ricorrente - è
distinzione empirica e tralaticia, e comunque inidonea a far ritenere viziata
una decisione per il solo fatto dell’uso di una formula al posto dell’altra
(Sez. IV, 15 settembre 1992, n. 767).
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2418
CONTRIBUTI
Una
volta deliberata la concessione e la liquidazione del contributo economico si
instaura tra le parti (concedente e concessionario) un rapporto paritetico: il
concessionario ha diritto alla corresponsione del contributo a fronte
dell’obbligo di realizzare le iniziative per le quali il contributo è stato
concesso; il concedente, dopo l’erogazione del contributo, resta privo di
potere discrezionale, e può esercitare il solo potere di controllare l’esatto
adempimento degli obblighi del concessionario. L’inosservanza di tali obblighi
si connota, quindi, come inadempimento, a cui consegue la revoca del
contributo, quale forma di risoluzione unilaterale del rapporto di natura
privatistica, priva di elementi di discrezionalità. Ne consegue la
giurisdizione del giudice ordinario, come ripetutamente affermato dalla Corte
di Cassazione a Sezioni Unite (vedi Cass. Civ., Sez. un., 12 febbraio 1999, n.
57; Cass. Civ. Sez. Un., 7 luglio 1988, n. 4480; Cass. Civ. Sez. Un. 28 maggio
1986, n. 3600; Sez. VI, 3 novembre 2003, n. 6826; Sez. VI, 22 novembre 2004, n.
7659).
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2417
PARCHI
E RISERVE NATURALI
Gli
interventi cautelari e ripristinatori dell’Autorità preposta alla tutela
dell’area di riconosciuto valore naturalistico, in presenza di iniziative che
alterino la destinazione d’uso dei luoghi, ovvero incidano sul loro assetto
morfologico, sugli equilibri ecologici ed idraulici e sulle altre condizioni ad
essi peculiari quali identificate dall’art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, sono poste a presidio del divieto di eseguire nuove costruzioni,
trasformare quelle esistenti, mutare l’utilizzazione dei terreni con
destinazione diversa da quella agricola, alterare la morfologia del territorio,
gli equilibri ecologici, idraulici, ecc. (artt. 6, comma terzo, e 29 della legge
n. 394/1991).
In
presenza di condotte effrattive degli obblighi imposti, non può escludersi, a
fronte di azioni lesive del bene protetto non caratterizzate da clandestinità,
ovvero da violenza nei confronti del titolare del diritto dominicale, la sussistenza
di estremi di responsabilità anche a carico del proprietario dell’area di
particolare valore naturalistico. Su quest’ultimo grava un obbligo di
conservazione e custodia del bene che impone, in negativo, di astenersi da
interventi modificativi non autorizzati dall’ente preposto alla tutela e, in
positivo, di esercitare, con criterio di ordinaria diligenza, un obbligo di
vigilanza a prevenzione di iniziative anche di soggetti terzi che, per
intensità ed assoluta evidenza, possano portare all’ablazione dei valori di
ambiente oggetto di protezione.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2416
Motiva in fatto
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2415
CONTROINTERESSATO
La
questione relativa alla comprensione o meno di una voce del trattamento
economico del pubblico dipendente nella base di calcolo dell’indennità di
buonuscita ha come legittimo contraddittore esclusivamente l’INPDAP (Sez. VI,
17 settembre 2003, n. 5270).
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
L’indennità
di impiego operativo corrisposta al personale del Ministero della difesa non va
computata nella base di calcolo per la determinazione dell’indennità di
buonuscita (Ad. Plen. 17 settembre 1996, n. 18). Peraltro, tale indirizzo
interpretativo è stato enunciato dal Consiglio di Stato anche successivamente
all’entrata in vigore della richiamata riforma del sistema pensionistico (Sez.
VI, 3 novembre 2000, n. 5914 e Sez. IV, 17 settembre 2003, n. 5270) è stato,
anche recentemente, confermato dalla Cassazione ed è stato riconosciuto legittimo
dalla Corte costituzionale (Sent. 27 giugno 1995, n. 278). L’indennità di
impiego operativo costituisce, infatti, un peculiare trattamento connesso con
il particolare status dei militari
quale compenso per la responsabilità, per i rischi ed i disagi connessi alle
particolari condizioni del proprio lavoro, la quale, pur facendo parte del
complessivo stipendio del dipendente, non concorre, tuttavia, a determinare la
base di calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 della legge
20 marzo 1980, n. 75. La norma per ultimo indicata, infatti, stabilisce che
concorrono a formare la base contributiva per il calcolo dell’indennità di
buonuscita soltanto gli assegni e le indennità specificamente indicati e quelli
previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale (il che
non è per l’indennità di impiego operativo di cui all’art. 8 della legge n.
78/1989).
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2414
In materia di esecuzione di giudicato
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2413
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2412
DEMANIO
MARITTIMO
L’art.
37 del Codice della navigazione individua fra i criteri selettivi del soggetto
cui concedere il titolo speciale di uso di beni appartenenti al demanio
marittimo, la presenza di “maggiori
garanzie di proficua utilizzazione della concessione” ed il proposito di “avvalersi di questa per uso che, a giudizio
dell’ amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”.
Non può, pertanto, escludersi che - in sede di esercizio della sfera
discrezionale valutativa peculiare al rilascio dell’atto di concessione -
possano assumersi a riferimento requisiti di affidabilità soggettiva del
richiedente, che indubbiamente influiscono sul “proficuo” utilizzo della
concessione, da esercitarsi in sintonia con le esigenze di rilievo pubblico,
condizioni che non recedono per effetto della sottrazione del bene demaniale
all’uso generalizzato.
L’art.
1 del d.P.R. n. 509/1997 limita l’ambito di applicazione delle regole di
evidenza pubblica ivi stabilite ai provvedimenti di concessione di beni
demaniali marittimi per la realizzazione delle “strutture dedicate alla nautica di diporto di cui all’art. 2, lett. a)
e b)”, che sono i “porti” e gli “approdi turistici”. Esso non si applica,
pertanto, alle istanze di concessione che hanno invece il più limitato oggetto
della sola occupazione di zone demaniali marittime e di specchi d’acqua.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2411
INQUADRAMENTO
La
salvaguardia garantita dalla legge n. 97 del
Il
principio sancito dalla legge n. 97 del 1985 – secondo cui l’equiparazione
delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a
quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tiene conto della
specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le
posizioni giuridiche acquisite - non può essere dilatato fino a comprendervi
l’uniformità delle indennità accessorie, le quali sono informate alla diversa ratio di remunerare non tanto lo
svolgimento di specifiche funzioni, ma il possesso di determinate qualificazioni
professionali correlate al titolo di studio posseduto.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2410
Dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2409
Motiva in fatto
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2408
STATO
GIURIDICO
Nell’ambito
della formulazione delle graduatorie in base agli scaglioni stabiliti dal
decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, conv. dalla legge n. 333/2001, è corretto
il computo delle riserve in relazione ai singoli scaglioni (Sez. II, 13
dicembre 2000).
Sez. VI, 13 maggio
2005, n. 2407
COLLABORATORE
SCOLASTICO
Non
è illegittimo l’inquadramento nel profilo di collaboratore scolastico di coloro
i quali rivestivano nel contratto collettivo nazionale degli enti locali la
qualifica B. Al di là dei termini letterali usati nella declaratoria di
mansioni, esiste una fondamentale similitudine delle due categorie che consiste
nel carattere operativo-esecutivo delle relative mansioni, mentre non v’è
corrispondenza alcuna con la figura dell’assistente amministrativo della
categoria B/1 dello Stato, al quale sono richieste prestazioni di più elevato
contenuto professionale.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2406
INTERRUZIONE
DEL PROCESSO
L’istituto
della interruzione, così come disciplinato dall’art.
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
La
determinazione della buonuscita del personale autoferrotranviario, di cui
all'art.1 r.d. n. 148 del 1931 e alla contrattazione collettiva ivi richiamata,
va effettuata sulla base dei criteri inderogabili fissati dagli artt. 2120 e
2121 c.c., tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva che, avendo i
caratteri dell'obbligatorietà, della continuità e della determinatezza (o
determinabilità), rientri nella nozione di retribuzione normale o di fatto
(Cass., Sez. lav., 18 febbraio 1992, n. 1979).
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2404
DISTACCO
DI ORNAMENTI
Ai
fini dell’art. 13 della legge n. 1089/1939, un’opera non può essere considerata
“immobile per destinazione” – cioè un bene che è annesso ad un fondo o ad un
edificio per inerirvi stabilmente e che non si può staccare senza una sua
rottura o deterioramento o senza rottura o deterioramento di quelle parti del
fondo o dell’edificio cui accede stabilmente – in assenza della prova di un
vincolo materiale tra l’opera e l’immobile e di suoi segni esterni e del suo
collegamento funzionale con l’edificio.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2403
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2401
L’art.
7 della legge n. 71/1994 prescrive che l’individuazione dei beni
dell’Amministrazione delle poste da destinare al Ministero delle poste e
telecomunicazioni avvenga con decreto dello stesso Ministro delle poste e
telecomunicazioni sentito il Ministro delle finanze. Resta esclusa, in subiecta materia, l’adozione dello
strumento del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall’art. 12
della medesima legge e, con esso, il previo espletamento del procedimento di
proposta concertata attraverso il confronto anche con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, che ne è a fondamento.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2400
COMITATI DI GESTIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI DI CACCIA
Gli
artt. 14, decimo comma, del d.lgs. n. 157/1992, l’art. 12 della L.R. Toscana,
n. 3/1994 ed il regolamento regionale attuativo n. 3/1996, individuano quale
condizione per la nomina a componente dei Comitati di gestione definitiva degli
ambiti territoriali di caccia, nella quota di riserva del 20 % dei membri, la
qualità di appartenente ad associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio Nazionale per l’Ambiente. Si tratta di un requisito di carattere
soggettivo, che si desume dal dato obiettivo della qualificazione come
associazione di protezione ambientale, destinataria di riconoscimento
ministeriale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, in base alle
finalità programmatiche e contenuti dell’azione, e facente parte inoltre con
propri rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’Ambiente. La provincia,
pertanto, nella costituzione dei Comitati, non può mettere in dubbio il titolo
dell’associazione ad aspirare ad essere presente con un proprio rappresentante
all’interno dei Comitati, sovrapponendosi con una propria nuova ed autonoma
istruttoria alla verifiche già effettuate dall’Autorità ministeriale e
pervenendo ad una conclusione di segno opposto.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2399
INTERESSE
A RICORRERE
L’interesse
attuale all’accoglimento di un ricorso non va valutato con esclusivo
riferimento all’efficacia del provvedimento impugnato alla data della sentenza,
ma deve ritenersi ancora sussistente ove la decisione possa essere utile al
ricorrente con riferimento ad una futura attività dell’amministrazione, in
quanto la portata della pronuncia non si esaurisce nell’annullamento dell’atto
ma contiene la regola cui l’amministrazione deve attenersi nel suo futuro
operare (Sez. IV, n. 467/1994).
ISTITUTO NAZIONALE DI FAUNA
SELVATICA-INFS
Sia
la legge n. 157/1992 che la legge regionale Toscana n. 3/1994 impongono due
condizioni ai fini della legittima approvazione ed attuazione dei piani di
abbattimento della fauna selvatica: a) è necessario avvalersi dell’apporto
consultivo dell’Istituto nazionale di fauna selvatica-INFS; b) occorre che
all’attuazione dei piano sovrintendano le guardie forestali dipendenti
dell’amministrazione provinciale. E’ illegittimo, pertanto, un provvedimento
dell’amministrazione provinciale che non si attenga a tutte le prescrizioni
dell’INFS, né indichi le ragioni che inducono, su punti specifici, a
disattenderle e che disattenda il principio in base al quale la concreta
attuazione del piano di abbattimento avrebbe dovuto avvenire sotto la costante
vigilanza delle guardie forestali dipendenti della provincia.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2398
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
E’
illegittimo l’annullamento del nulla osta paesaggistico allorché il tempo
decorso per pervenire all’annullamento sia abnorme ed allorché la richiesta
istruttoria poteva essere effettuata molto prima.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2397
L’obbligo
del Ministero di garantire la possibilità di trasmissione ai concessionari sui
canali loro assegnati non legittima i concessionari, in caso di interferenze
non risolvibili con interventi tecnici di compatibilizzazione radio-elettrica,
ad occupare altre frequenze, loro non assentite od assegnate.
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2396
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. VI, 13
maggio 2005, n. 2395
INQUADRAMENTO
Il
D.P.C.M. 24 febbraio
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2394
NOTIFICAZIONE
La
notificazione di un atto a mezzo posta si perfeziona, anche nei riguardi del
notificante, dalla data di consegna del plico per la notifica (Corte Cost. n.
477 del 2002).
La
normativa sull’accesso, di cui agli articoli 23 ss. della legge n. 241 del
1990, si applica anche nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, senza che, in
contrario, abbia rilievo il fatto che il servizio sia svolto in regime di
concorrenza, ovvero che la società svolga attività di diritto privato, poiché essa
gestisce interessi pubblici, oltre che nell’interesse proprio, anche per
soddisfare quelli della collettività (Sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4152; Sez. VI,
24 maggio 2002, n. 2855; Sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1303; Sez. VI, 8 gennaio
2002, n 67).
L’accesso
ai documenti amministrativi è finalizzato a consentire la conoscenza di atti
materialmente esistenti, e non già ad imporre - all’Amministrazione o al
gestore del servizio - un’attività di elaborazione dei dati e dei documenti in
suo possesso (Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925; Sez. VI, V, 19 settembre 2000,
n. 4882; Sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683; Sez. V, 1° giugno 1998, n. 718;
Sez. V, 6 aprile 1998, n. 438; Sez. V, 14 novembre 1997, n. 1314).
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2393
FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE
L’efficacia
degli atti di una procedura di appalto non può che essere riferita al luogo
dove l’intervento deve essere realizzato, risultando ininfluente la circostanza
che la procedura di gara abbia come potenziali destinatari tutte le imprese di
quel settore. Si tratta quindi di atti, adottati da un organo centrale dello Stato,
ad efficacia territorialmente limitata, per i quali opera il criterio di
competenza stabilito dall’art. 3, comma 2 della L. Tar (“Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a
carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla
circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, … la competenza è del
tribunale amministrativo regionale medesimo”).
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2392
APPALTO
CONCORSO
Nell’appalto-concorso
l’amministrazione si limita a predisporre un progetto preliminare ed un
capitolato prestazionale, richiedendo ai concorrenti, in aggiunta all’offerta
economica, la redazione del progetto esecutivo con l’indicazione delle
soluzioni progettuali di definitivo dettaglio al fine della migliore esecuzione
dell’opera ed aggiudicando la gara, col criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, in base al prezzo ed alla convenienza tecnica del progetto
proposto. Nella procedura in esame il progetto esecutivo è, pertanto, redatto
dal concorrente e quello posto a base di gara costituisce lo strumento tramite
il quale si determina la corrispondenza tra le particolari esigenze che hanno
indotto l'amministrazione a scegliere la procedura selettiva e la specialità
delle competenze e dei mezzi d'esecuzione occorrenti al loro soddisfacimento.
Il progetto posto a base di gara deve, quindi, avere un contenuto minimo,
tuttavia essenziale, nell'ambito del quale assumono rilievo particolare
l'individuazione e la descrizione, da parte dell'ente appaltante, delle
condizioni specifiche ed irrinunciabili di cui occorre tener conto nella
redazione del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo, a sua volta, sebbene
predisposto dal concorrente, oltre ad essere redatto nel rispetto delle
prescrizioni, condizioni e requisiti tecnici inderogabili indicati nel
capitolato prestazionale (comma 4 art. 20 della legge n. 109/94), deve essere
anche conforme alla disciplina di cui all’art. 16 della legge-quadro n.
109/1994 indicata e relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n.
554/1999.
L’art.
35 del d.P.R. n. 554/1999, dispone che il progetto esecutivo è composto, tra
l’altro, dal computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (lett.
g). La norma impone, pertanto, la redazione di due distinti documenti da
allegare al progetto esecutivo: il primo (computo metrico estimativo), che
riguarda il costo del lavoro che si va ad eseguire e che, ai sensi del
successivo art. 44, costituisce l’integrazione e l’aggiornamento della stima
sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo nel rispetto degli
stessi criteri e delle stesse indicazioni per esso precisate ed applicando alle
quantità delle lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo i relativi prezzi unitari; il secondo (piano economico), che
costituisce, invece, rappresentazione grafica del costo complessivo dell’intervento.
Nel quadro economico, ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 554/1999, in
particolare, confluiscono: il risultato del computo metrico estimativo dei
lavori, l’accantonamento in misura non superiore al 10% per imprevisti e per
eventuali lavori in economia, l’importo dei costi di acquisizione delle aree o
di espropriazione come da piano particellare allegato al progetto, tutti gli
altri utili elementi di cui all’art. 17 del detto d.P.R. n. 554/1999. Se,
quindi, il computo metrico estimativo dà conto del costo delle lavorazioni, il
quadro economico rappresenta l’esposizione grafica del costo complessivo
dell’opera pubblica, ne fotografa l’impegno finanziario per l’amministrazione
consentendo alla stessa di verificarne in anticipo la sostenibilità; esso è,
pertanto, funzionale all’esigenza di avere certezza della spesa, che insieme
alla certezza delle risorse è condizione imprescindibile, nella nuova
disciplina di cui alla legge- quadro n. 109/1994, per l’esecuzione delle opere
pubbliche.
RICORSO INCIDENTALE
Il
termine per la proposizione del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 23-bis della legge n. 1034/71, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, non è dimidiato, riguardando la
dimidiazione soltanto il termine relativo al deposito del ricorso incidentale;
sicché, il termine per la proposizione del ricorso incidentale è di complessivi
giorni 45 decorrenti dalla data di notificazione di quello principale.
APPALTO
CONCORSO
L’appalto-concorso
è una forma di gara utilizzata quando l’amministrazione ha necessità di
avvalersi di imprese particolarmente idonee a predisporre progetti di opere
che, caratterizzate da obiettiva complessità tecnica, richiedano profonda
competenza ed abilità costruttiva ed inventiva non possedute dalla stazione
appaltante; la sua finalità è, pertanto, quella di selezionare un progetto,
oltre che per l’aspetto finanziario, anche in relazione all’idoneità al caso
concreto delle soluzioni progettuali offerte dal concorrente. La procedura dà
vita ad un contratto d’opera ed un contratto d’appalto: essa implica, infatti,
la redazione di un progetto esecutivo da parte del concorrente, poi ceduto alla
stazione appaltante, e l’esecuzione dell’opera come definita nel progetto
stesso da parte dell’aggiudicatario. Nell’appalto concorso, quindi, il
concorrente definisce l’ultimo livello di progettazione potendo apportare a
quella posta a base di gara tutte le variazioni che si ritengono opportune o
necessarie per la migliore soluzione esecutiva dei lavori.
Anche
nell’appalto-concorso trovano applicazione le disposizioni della legge- quadro
sui lavori pubblici n. 109/1994 concernenti il progressivo sviluppo della
progettazione sulla base della prevista articolazione in tre livelli di
progressivo e concatenato approfondimento dell’idea progettuale; il che
comporta che è il progetto definitivo quello cui compete d’individuare le
caratteristiche finali dell’opera ed implica che la progettazione esecutiva
debba essere redatta in stretta conformità al progetto definitivo, di cui
costituisce mera ingegnerizzazione; e dunque il progetto definitivo non è
mutabile nella sua sostanziale struttura ad opera di quello esecutivo (salve,
naturalmente, le eventuali, successive, puntualizzazioni dell’opera, cui è
specificamente finalizzato il progetto esecutivo medesimo) (Sez. IV, 5
settembre 2003, n. 4970).
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2391
Le
questioni del tutto nuove rispetto al precedente giudizio di impugnazione non
possono essere definite per la prima volta nel corso del giudizio di
ottemperanza.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2390
MANCATA
AGGIUDICAZIONE
E’illegittimo
il provvedimento dell’Amministrazione che, dopo avere immotivatamente deciso di
non disporre l’aggiudicazione nei confronti di chi aveva presentato l’unica
offerta valida, ha indetto la nuova negoziazione senza palesare la sussistenza
di obiettive ragioni di interesse pubblico, neppure riguardanti l’esigenza di
una reale concorrenza.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2389
OFFERTE
ANOMALE
La “congruità dell’offerta” di cui all’art. 64,
co. 6, d.P. R. 554/1999 e l’”anomalia dell’offerta” di cui all’art. 25, d.lgs.
n. 158/1995 sono indifferenziabili ontologicamente. Premesso, infatti, che la
verifica di anomalia delle offerte non può escludersi per il solo fatto che
risulti osservata la soglia matematica prevista dal legislatore, congruità e
anomalia esprimono tendenzialmente, in positivo e in negativo, la stessa
valutazione, relativa al rapporto tra le prestazioni offerte e gli oneri per le
stesse indicati.
APPALTO
DI OPERE PUBBLICHE
APPALTO
DI PROGETTAZIONE
Negli appalti di progettazione la verifica di
attendibilità delle offerte è condizionata dalla circostanza della
sottoposizione ad uno speciale regime tariffario della parte più importante
delle prestazioni da affidare. Non vi è dubbio quindi che debbano essere
ritenute inattendibili per violazione dei minimi tariffari le offerte che,
sottostimando i costi di esecuzione di talune prestazioni accessorie, finiscano
per abbattere inammissibilmente, al di sotto dei minimi tariffari, la pretesa
economica per la parte professionale.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2388
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
In
base al D. M. n. 495/1994, come modificato dal D.M. 19 giugno 2002, n. 165, non
sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento delle
autorizzazioni paesaggistiche.
DISAPPLICAZIONE
Pur
potendo il giudice amministrativo disapplicare la norma regolamentare che si
ponga in contrasto con la legge, tale disapplicazione è possibile se
compatibile con il principio della domanda (Sez. VI, n. 6657/2002).
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
Il
divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del
paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di
volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di
volume (Sez. IV, n. 102/1997, in cui proprio è stato ritenuto che costituisce
opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage
interrato con accesso all’esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico). Ogni tipo di volume determina una alterazione dello stato dei
luoghi.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2387
Motiva in fatto
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2386
DOCUMENTI
DECISIVI
Il
ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, a
partire dal momento in cui, secondo il disposto di cui all’art. 396 cod. proc.
civ., è stata acquisita notizia del documento ritenuto decisivo ai fini della
definizione della controversia (Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3036).
Ai
fini della proposizione del mezzo di revocazione straordinaria previsto
dall’art. 395, n. 3), cod. proc. civ. è necessario che il documento, al quale
si riconosce in astratto l’idoneità ad indurre alla formazione di un diverso
convincimento del giudice in precedenza adito, sia preesistente alla sentenza
di cui chiede la revoca, a nulla rilevando che esso si riferisca a fatti
antecedenti alla sentenza stessa. L’art. 395, n. 3), cod. proc. civ. assume,
infatti a riferimento il dato oggettivo della preclusione per la parte di
produrre il documento in giudizio per fatto dell’avversario o per evento di
forza maggiore e, presuppone quindi, l’esistenza del documento stesso in corso
di causa (Sez. VI, 18 ottobre 2001, n. 5489; Corte di Cassazione, Sez. Civ. I,
16 maggio 1996, n. 4566).
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2385
LAVORO
CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ai
sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l.. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n.
236, la disciplina prevista dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, relativa all’intervento straordinario di integrazione salariale,
si applica anche ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2384
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
Le
norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno
applicate meccanicamente e formalisticamente, non potendosi annullare ogni
procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, ma debbono essere
interpretate ed applicate in modo sostanzialistico e teleologico; in
particolare deve ritenersi che la comunicazione di inizio del procedimento è
superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione
amministrativa - quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza del
procedimento, in tempo utile per realizzare l’eventuale partecipazione all’iter
istruttorio (Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 5003).
La
comunicazione di avvio del procedimento è da ritenersi superflua quando: a)
l’adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per
l’amministrazione; b) i presupposti fattuali dell’atto risultano assolutamente
incontestati dalle parti; c) il quadro normativo di riferimento non presenta
margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; d) l’eventuale
annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell’obbligo
formale di comunicazione, non priverebbe l’amministrazione del potere (o
addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico
contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici) (Sez.
IV, 30 settembre 2002, n. 5003).
MANSIONI
SUPERIORI
Nell’ambito
del rapporto di pubblico impiego, puntualmente disciplinato da norme di diritto
pubblico e connotato dalla particolare natura del soggetto datore di lavoro,
dotato di un ampio potere organizzatorio che essenzialmente esercita mediante
atti autoritativi, l’esercizio di fatto di mansioni superiori non può originare
la pretesa del dipendente ad un trattamento giuridico (ed economico) diverso da
quello corrispondente alla qualifica formalmente rivestita, salvo che tali
effetti non derivino espressamente da apposita previsione normativa (Sez. IV,
17 giugno 1997, n. 647; Sez. V, 16 luglio 2002, n. 3957; Sez. V, 10 aprile
2002, n. 1932).
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2383
SANITARI
CONVENZIONATI
Quando
il rapporto di lavoro avente le caratteristiche del pubblico impiego sia sorto
in violazione di norme imperative che ne sanzionavano la nullità di diritto e
la improduttività di effetti a carico dell’Amministrazione, il rapporto stesso
viene comunque a rilevare come rapporto di fatto per il quale trova
applicazione, ai fini retributivi e previdenziali, l’art. 2126 Cod. civ.
<<salvo che la nullità derivi dalla illiceità dell’oggetto o della
causa>> (come specificato nell’inciso contenuto nello stesso art. 2126).
Ma poiché la illiceità che priva il rapporto di lavoro di fatto della tutela
apprestata dal Codice civile non può essere ravvisata nella violazione della
mera legalità, bensì nel contrasto con <<norme fondamentali e generali o
con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento>> non v’è dubbio che
il rapporto relativo ai medici c.d. gettonati non configura una illiceità di
tal genere, essendo anzi incontestabile che a tale personale si è fatto ricorso
per uno scopo meritevole, vale a dire per fronteggiare le carenze endemiche di
organico che si registravano nelle strutture assistenziali dei Policlinici
universitari (Sez. VI, 26 luglio 2001 n. 4134; Adunanza Plenaria nn. 5 e 6 del
5 marzo 1992).
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2382
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
L’esiguità
del lasso temporale intercorso tra la comunicazione di avvio del procedimento e
l’adozione del provvedimento non è di per sé sufficiente a fondare una
valutazione di illegittimità del provvedimento.
UNIRE
Il
potere di commissariamento dell’UNIRE da parte del Ministero delle politiche
agricole e forestali è connaturato alla funzione di vigilanza, sussistente
indipendentemente dall’approvazione dei nuovi statuti ex art. 13, D. Lgs. n.
449/1999; in particolare, il potere trova la sua base giuridica nella
disciplina transitoria dettata dall’art. 14 dello stesso D. Lgs. 449/1999,
nella parte in cui richiama le vigenti disposizioni di legge che disciplinano
l’organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali ivi
regolamentati.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2381
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
L’art.
8, co.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2380
In materia di esecuzione di giudicato
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2379
ARCHITETTI
La
controversia nella quale si discute se un ingegnere sia abilitato a progettare
interventi edilizi su un immobile di interesse storico-artistico che per l’art.
52 R.D. n. 2537/1925 rientrano nella competenza professionale dell’architetto,
dipende dall’interpretazione delle norme comunitarie, per cui si chiede alla
Corte di Giustizia delle Comunità Europee di pronunciarsi ai sensi dell’art.
234 del Trattato CE sui seguenti quesiti: a) se ai sensi degli artt. 10 e 11
della Direttiva CE 10 giugno 1985, n. 384, siano da ritenere equipollenti per
l’Italia le lauree di architettura e di ingegneria civile rilasciate da
Università e istituti universitari italiani, nel senso che i laureati in
ingegneria civile muniti della relativa abilitazione siano ammessi ad
esercitare la professione di architetto e quindi a svolgere tutti i compiti e
gli incarichi che eventuali norme interne dello Stato abbiano riservato alla competenza
professionale dell’architetto; b) ovvero, se le norme di cui ai citati artt.
10, 11 abbiano solo equiparato le due lauree (in architettura e ingegneria
civile) nel senso che entrambe consentano di accedere alla professione di
architetto previo superamento dello specifico esame di abilitazione
all’esercizio della professione di architetto.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2378
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2377
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2376
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2375
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2374
SERVIZI
AGGIUNTIVI
Non
è illegittimo il provvedimento del soprintendente archeologico con cui è
bandita una gara ufficiosa per l’assegnazione del servizio aggiuntivo di
accoglienza e assistenza didattica alle scuole italiane e straniere in visita
alle aree archeologiche, nella parte in cui non prevede il possesso del
requisito di guida turistica e prevede il titolo della laurea in lettere
classiche con indirizzo archeologico.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2373
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2372
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2371
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. IV, 11
maggio 2005, n. 2370
Motiva in fatto
Sez. IV, 11
maggio 2005, n. 2369
Motiva in fatto
Sez. IV, 11
maggio 2005, n. 2368
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 11
maggio 2005, n. 2367
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2366
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a tempo
definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2365
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2364
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2363
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Premesso
che l’art. 36, d.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che la retribuzione dei
docenti a tempo pieno è maggiorata del 40% rispetto a quella dei docenti a
tempo definito e che l’art. 1, comma
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2362
RICERCATORI
UNIVERSITARI
L’art.
1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n.
La
normativa appare conforme ai principi costituzionali (artt.3 e 35 Cost) ed è
manifestamente ragionevole. Infatti, appaiono del tutto razionali i requisiti
richiesti dalla norma considerata per essere ammessi al concorso di ricercatore
(assunzione per pubblico concorso, con accesso a personale laureato, che abbia
svolto - come tecnico laureato di ruolo - attività di ricerca per almeno un
triennio); e ciò in quanto gli assunti in ruolo per pubblico concorso riservato
a laureati hanno superato una selezione ben più ampia e difficoltosa di coloro
che hanno partecipato ad una mera selezione interna, svoltasi, ovviamente, tra
un più limitato numero di partecipanti e con caratteristiche del tutto diverse
da quelle dei concorsi ordinari, mirando in effetti la prova “idoneativa” ad
accertare il possesso di determinati requisiti in assoluto e non anche in
rapporto alle capacità di altri concorrenti, con la conseguenza che la medesima
prova è resa certamente meno ardua di quella concorsuale.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2361
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Tra
le formalità comunque poste a garanzia del dipendente, l’art. 111 del decreto
legislativo n. 3 del 1957, al quarto comma, ha previsto che gli vada comunicata
la data della seduta per la trattazione orale, almeno venti giorni prima, con
avvertenza che egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie
difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della
seduta, eventuali scritti o memorie difensive. Mentre i tre commi si
riferiscono ai casi in cui sia stato nominato il funzionario istruttore, il
quarto comma dell’art. 111 trova sempre applicazione, poiché: a) il suo testo
prevede una formalità che deve comunque precedere la seduta della commissione
(non importando, sotto tale profilo, se sia stato o meno nominato un
funzionario istruttore); b) esso costituisce applicazione del principio
fondamentale, per il quale va data la possibilità all’incolpato di difendersi,
prima di irrogare una sanzione (Sez. IV, 15 aprile 1987, n. 236; Sez. VI, 13
luglio 1973, n. 316).
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2360
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Nei
confronti del personale degli enti mutualistici soppressi transitato alle Unità
Sanitarie Locali, che non abbia optato per il pregresso trattamento
previdenziale, deve essere riconosciuto il diritto alla restituzione di quella
quota dei contributi da ciascun dipendente versati ai rispettivi Fondi di
previdenza, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere
dalla scadenza del termine previsto dall’art. 4, co.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2359
INQUADRAMENTO
Per
poter beneficiare della disposizione di cui all’art.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2358
CONCESSIONE DI RADIODIFFUSIONE
E’
perentorio il termine legale di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per
l’inoltro della documentazione necessaria al fine del conseguimento della
concessione di radiodiffusione in favore delle emittenti abilitate ad
esercitare ed a proseguire la diffusione dei programmi in regime autorizzatorio
(Sez. VI, 29 luglio 2004, n. 5338).
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2357
CONCESSIONE
EDILIZIA IN SANATORIA
In
sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in
zone sottoposte a vincolo, l’obbligo di acquisire il parere da parte
dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art.
MOTIVI
DEL RICORSO
È
ammissibile la riproposizione della parte vincitrice in primo grado dei motivi
assorbiti anche se formulata con memoria difensiva non notificata alle
controparti, essendo sufficiente l’espressa deduzione nell’atto difensivo,
tenuto conto che rispetto a tali motivi, la pronuncia di assorbimento non
comporta implicito rigetto né soccombenza della parte interessata,
consentendone la devoluzione, per effetto connaturato con l’appello, al giudice
di secondo grado (Ad Plen., 19 gennaio 1999, n. 1; Sez. VI, 4 marzo 1998, n.
224).
ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
Il
giudizio dell’organo statale conducente all’annullamento di un nulla osta per
deroga al vincolo – che per sua natura si colloca al confine con il controllo
circa il riesame di merito della fattispecie, differenziandosene solo perché
l’autorità statale nel valutare l’atto comunale come obiettivamente derogatorio
rispetto al vincolo, assume la incompatibilità delle prescrizioni
autorizzatorie con la stessa ratio
del vincolo - è illegittimo qualora ometta di tenere conto del complesso degli
elementi istruttori raccolti sulla cui base si è formata la valutazione
favorevole dell’amministrazione concedente e qualora, pur limitandosi alla sola
verifica dei legittimità del nulla osta rilasciato dalla Regione o dall’ente
sub-delegato, non sia adeguatamente motivato sotto il profilo dell’effettiva
incidenza dell’opera assentita sui valori paesaggistici (Sez. VI 25 giugno
2002, n. 3461).
La
legge regionale della Lombardia 9 giugno 1997, n. 18, concernente il riordino
delle competenze e semplificazioni delle procedure in materia di tutela dei
beni ambientali e di piani paesistici nonché le subdeleghe agli enti locali, si
applica alle istanze presentate in data successiva alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri di esercizio della subdelega di
cui all’art.3.
Sez. VI, 11
maggio 2005, n. 2356
INCARICO
L’art.
113 del D.P.R. 1 luglio 1980, n. 382, nel prevedere che gli incarichi
universitari siano conservati fino alla chiamata del nuovo titolare e comunque
non oltre l’espletamento della seconda tornata concorsuale, deve essere
interpretato nel senso che la seconda tornata concorsuale va riferita ai
concorsi pubblici da svolgersi in base agli artt. 21 e 42 DPR n. 382 cit. e non
già agli esami di idoneità contemplati dall’art. 50 dello stesso DPR n. 382
(Sez. VI, 4 settembre 1998, n. 1220).
E’
illegittima la decadenza dell’incaricato di insegnamento universitario senza
che sia stato chiamato un titolare della materia e prima che sia espletata la
seconda tornata concorsuale, anche se, avendo titolo a partecipare ai giudizi
di idoneità per l’inquadramento come professore associato, il docente non vi
abbia partecipato o non vi abbia conseguito un giudizio positivo o non abbia
chiesto il passaggio ad altre Amministrazioni (Ad. Plen. 15 febbraio 1994 n.
3).
Sussiste
un vero e proprio diritto soggettivo da parte dell’insegnante universitario
incaricato alla proroga dell’incarico stesso fino alla chiamata di un nuovo
titolare della materia e comunque non oltre l’espletamento della seconda
tornata concorsuale; e ciò in quanto la prosecuzione dell’incarico è
direttamente stabilita dall’art.113 D.P.R. n.382/1980, come effetto ex lege, sicché, sotto questo profilo,
la situazione giuridica degli incaricati è già compiutamente individuata dal
legislatore nei suoi presupposti e nella sua dimensione temporale e non
richiede l’adozione di un atto amministrativo a carattere costitutivo, ma
impone semplicemente un comportamento conforme dell’Amministrazione (Sez. VI 4
settembre 1998, n. 1220; 12 aprile 1996, n. 538; 30 gennaio 1996, n. 158; 16
ottobre 1995, n. 1135; 6 settembre 1995, n. 848; 25 luglio 1994, nn.1246-1252).
La
cessazione dall’incarico deriva dall’effettivo subentro e, comunque,
dall’esaurimento della seconda tornata di concorsi esterni, non già dalla
mancata accettazione della nomina provvisoria da parte dell’incaricato
medesimo. La decadenza del docente universitario dalla sua nomina come
professore associato non comporta ex se decadenza
dall’incarico di stabilizzato, stante l’operatività della cristallizzazione
dell’incarico di cui all’art.113 cit. al momento dell’entrata in vigore del
D.P.R. n. 382 del
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2355
INTERESSE
A RICORRERE
L’effetto
lesivo, nei riguardi delle imprese concorrenti e non aggiudicatarie, non può
riconoscersi avverato al momento della ammissione alla gara delle ditte la cui
offerta si sarebbe dovuta considerare irregolare, né al momento
dell’aggiudicazione provvisoria, ma con il provvedimento di aggiudicazione
definitiva.
OFFERTE
Dal
momento che l’aggiudicazione deve avvenire sulla base di una percentuale di
ribasso, la presen-tazione di quest’ultima comporta, per mero calcolo
aritmetico e senza tema di smentita, l’individuazione del prezzo a corpo (Sez.
V, 17 aprile 2003, n. 2063).
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2354
Dichiara inammissibile il ricorso in primo grado
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2353
Dichiara inammissibile il ricorso in primo grado
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2352
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2350
TERMINI PER RICORRERE
Ai
sensi dell’art. 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, introdotto con l’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n.
205, entrato in vigore il 10 agosto 2000, il termine per la proposizione del
ricorso in appello avverso le sentenze dei T.A.R., nei giudizi riguardanti, fra
l’altro, le procedure di ag-giudicazione di forniture, è di centoventi giorni
dalla pubblicazione delle sentenze stesse; lo stesso art. 23-bis, al comma 2, dispone che i termini
processuali, nei giudizi medesimi, sono ridotti alla metà;
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2349
RETRIBUZIONE
Salvo
che per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario, nessuna
disposizione concernente il regime retributivo dei pubblici dipendenti consente
la scomposizione della retribuzione, annua o mensile, in retribuzione oraria,
per poi commisurare quella mensile al nu-mero ore prestate per settimana. Le
misure della retribuzione per qualifica sono invariabili, indipendentemente dal
fatto che siano osservati orari maggiori o minori di quelli ordinari, in caso
di specifica disciplina delle mansioni.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2348
DIRIGENTI
PUBBLICI
Sussiste
la giurisdizione del giudice amministrativo su un concorso pubblico bandito
anteriormente alla riforma dei modi di conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
ANNULLAMENTO
CON RINVIO
Ai
sensi dell’art. 35 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, l’erronea declinatoria di
giurisdizione, da parte del T.A.R., comporta il rinvio della causa al primo
giudice, affinché si pronunci sul merito del ricorso (Ad. pl. n. 18/1978, n.
1/1981 e n. 23/1996; Sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5678).
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2347
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
L’art.
120 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 si ricollega direttamente all’insopprimibile
esigenza di assicurare - indipendentemente dalle cause che possano averne
determinato la stasi - una sollecita e certa definizione del procedimento
disciplinare nell’interesse sia dell’incolpato, sia della stessa
amministrazione procedente e in funzione dei principi di trasparenza, efficacia
ed economicità dell’azione amministrativa desumibili dalla legge n. 241 del 7
agosto 1990 e, in particolare, di quelli (art. 2) che impongono la conclusione
del procedimento in tempi definiti (Sez. IV, 8 luglio 1999, n. 1183; 20 maggio
1996, n. 650; 11 giugno 1988, n. 509; Sez. V, 10 giugno 1989, n. 371; Sez. V,
14 maggio 2003, n. 2566).
I
meri solleciti telefonici non coincidono con gli adempimenti procedurali formali
riconducibili alle norme in materia di procedimento disciplinare di cui al
d.p.r. n. 3/1957, laddove (Ad. Plen., n. 15 del 26 giugno 2000, Sez. V, 17
settembre 2001, n. 4840, 20 gennaio 2003, n. 175) possono interrompere il
termine solo quelli costituenti specifici atti interni propri del procedimento,
mentre vanno esclusi atti e comportamenti di tipo dilatorio.
L’art.
120 del T.U. del 10 gennaio 1957, n. 3, è una norma di garanzia per l'impiegato
e pertanto, ancorché sia stata dettata per un procedimento disciplinare che si
compie all'interno di un'unica amministrazione, essa va applicata anche nel
caso in cui il ritardo sia imputabile a un'autorità terza che interviene nel
procedimento disciplinare anziché all'amministrazione che ha iniziato il procedimento
medesimo; perché tale circostanza è irrilevante dal punto di vista della
garanzia dell'impiegato e perché, diversamente, la norma sarebbe vanificata
(Sez. V, 7 novembre 2003, n. 7104).
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2346
ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESE
E’
legittima l’esclusione di società che non hanno indicato nella loro offerta, pur
essendosi presentate in associazione di imprese, le parti del servizio che
ciascuna avrebbe effettuato come richiede il secondo comma dell’articolo 11 del
D.Lvo 157/1995. Dalla mancata osservanza di tale obbligo discende la
conseguenza che l’offerta contrattuale è parziale, perché non è completa di
tutti gli elementi essenziali in quanto non è conosciuto il soggetto nei cui
confronti vale direttamente l’obbligo di adempiere una parte della prestazione;
ed è anche indistinta, perché non consente all’Amministrazione aggiudicatrice
di conoscere prima di accettare l’offerta tutti gli elementi di informazione
necessari perché con l’accettazione il contratto sia regolarmente concluso.
FRAZIONAMENTO
IN LOTTI
Il
divieto di frazionamento in più lotti di un oggetto contrattuale unitario è
previsto in funzione di prevenire e reprimere operazioni fittizie dirette a
ridurre l’importo globale degli affidamenti per sottrarre le relative procedure
agli obblighi discendenti dalle norme comunitarie che sono applicabili solo al
di sopra di soglie di valore ben definite. Una volta assicurata questa funzione
il frazionamento in lotti può essere legittimamente previsto sia per assicurare
un miglior svolgimento del servizio per ragioni puramente organizzative ovvero
per riservare alcune parti di un servizio più complesso ed articolato in più
prestazioni solo a soggetti idonei perché in possesso di una qualificazione
speciale e, comunque con un sostanziale rispetto delle regole di concorrenza e
di apertura delle gare al numero più ampio possibile di partecipanti.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2345
ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO
L’art.
2, comma 1, della legge n. 261/1991, definisce l’attività di volontariato come
quella prestata, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza
fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le
stesse norme precisano, poi, che l’attività solidaristica in parola non può
essere retribuita, ma che possono essere soltanto rimborsate,
dall’organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata. Ne segue: a) che al massimo entro i suddetti limiti le
organizzazioni di volontariato possono essere rimborsate dalle organizzazioni
che fruiscono dei servizi prestati; b) ben possono le persone, che danno la
loro attività, non chiedere o rinunciare al rimborso delle spese che
affrontano; c) l’attività, per questo tipo di accentuata solidarietà, può
essere del tutto gratuita. Ne deriva che è legittima la predisposizione di un
criterio di scelta di un’associazione di volontariato che sia in possesso dei
requisiti per svolgere un certo servizio, criterio basato, al contempo, sulla
circostanza che l’organizzazione possa contenere la misura dei rimborsi delle
spese che può incontrare. E’ quindi conforme a legge l’individuazione di
un’organizzazione di volontariato, improntata ad uno scopo di sano risparmio,
per una attività di cooperazione con i fini di una amministrazione, quale è
quella che è resa per servizi di supporto per l’emergenza sanitaria (nella
specie: trasporto di malati, infortunati, disabili, per urgenti ed
indispensabili interventi).
Non
è illegittimo il provvedimento di una Unità sanitaria locale con il quale sono
state affidate ad una associazione di volontariato il servizio di soccorso e
trasporto sanitario mediante una trattativa privata plurima. La previa
delimitazione, stabilita dalla Regione, dei soggetti cui rivolgersi, ai quali
non possono riconoscersi fini di lucro, e la coerenza, con questa
delimitazione, del criterio di scelta basato unicamente sulla minore entità
della spesa ad essi rimborsabile, mantengono la procedura selettiva al di fuori
di quelle, legislativamente regolate, aventi il fine della scelta dei soggetti
che svolgono una attività per fini di lucro. Che devono, vale a dire, trarre un
vantaggio economico dal contratto che vanno a stipulare.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2344
REVOCA
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Il
ricorso avverso l’annullamento di un provvedimento di revoca di una
deliberazione recante l’aggiudicazione dell’appalto non è diretto a stipulare
ed eseguire il contratto mirando ad ottenere una sentenza sostitutiva in luogo
del contratto (art. 2932 del codice civile). Si è invece in una fase anteriore
alla stipula del contratto, fase regolata da principi di diritto pubblico ed in
cui i relativi poteri riconosciuti, tra i quali è compreso proprio quello di
non procedere alla stipula ove sussistano interessi pubblici pregiudicati dalla
esecuzione del contratto già aggiudicato, non consentono la configurazione di
pretese fondate su diritti soggettivi perfetti ma solo posizioni di interesse
legittimo al corretto uso di tali poteri. La questione, pertanto, rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo.
Non
è viziato da incompetenza il provvedimento con il quale con il quale
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2343
CONTROINTERESSATO
Nel
processo amministrativo sono parti necessarie sia le autorità che hanno emanato
il provvedimento impugnato sia il controinteressato, vale a dire il soggetto al
quale la misura contestata reca una posizione di vantaggio, opposta, perciò, a
quella del soggetto la cui sfera giuridica viene contemporaneamente e
simmetricamente sacrificata.
L’art..
13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede che presidente della giunta
regionale, presi-dente della provincia e sindaco, di fronte a situazioni di
pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente, possono adottare ordinanze
c.d. extra ordinem, vale a dire in
deroga ad atti normativi vigenti per consentire che si faccia luogo a speciali
forme di gestione dei rifiuti. La legge aggiunge a) alla condizione
dell’esistenza di rischi per salute pubblica ed ambiente, che determina
situazioni di eccezionale ed urgente necessità, b) il limite delle rispettive
competenze per i tre organi legittimati (che si rinviene, principalmente,
nell’ambito territoriale dell’ente cui sono preposti); c) l’efficacia per un
periodo non superiore a sei mesi; d) la reiterabilità per non più di due volte;
e) l’adozione su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo
esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali; f)
l’indicazione delle norme cui si intende derogare. Condizione, questa, non
sempre sussistente se non sono fatte deroghe ad atti normativi specifici.
Il
divieto di reiterazione per oltre due volte, di cui all’ 13 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, va rapportato al periodo massimo per il quale possono avere
efficacia. È infatti da respingere una interpretazione della disposizione che
si fermi ad un limite soltanto “numerico” di ripetizione della misura
contingibile ed urgente. Essa porterebbe ad un risultato evidentemente
illogico, perché farebbe concludere per la illegittimità di quattro
provvedimenti che prevedano tempi estremamente brevi, mentre rimarrebbero nella
conformità alla legge due provvedimenti riguardanti un se-mestre ciascuno.
COMUNICAZIONE
DEI MODI E TERMINI DI IMPUGNAZIONE
La
mancata comunicazione dei modi e dei termini di impugnazione non comporta
illegittimità del provvedimento adottato, ma unicamente, ed ove sia il caso, la
possibilità di verificare se si ravvisino gli estremi di un errore scusabile
nella specifica vicenda.
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
La
norma dell’art. 7, della l. 7 agosto 1990, n. 241, impone la notizia di avvio
del procedimento ma allorché non vi contrastino esigenze di celerità. Queste
sussistono per definizione nelle situazioni caratterizzate dalla necessità di
interventi di particolare urgenza. Essi sono intuitivi, allorché
un’amministrazione debba curare il tempestivo smaltimento di rifiuti solidi
urbani.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2342
ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESE
Le
singole imprese associate devono poter svolgere la parte del servizio che è
stata indicata nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 11 del D.Lvo
157/1995 come di loro spettanza ed è necessario, pertanto, che la loro
iscrizione presso la competente Camera di Commercio consenta l’effettuazione
del servizio, ma non sono tenute a soddisfare in proprio alcun ulteriore
requisito di idoneità quando l’ATI cui partecipano sia idonea in forza della
valutazione dei requisiti di altre imprese partecipanti. La funzione
dell’istituto dell’Associazione di imprese tende proprio a consentire una
maggiore concorrenza attraverso l’unione delle risorse organizzative, personali
e finanziarie da parte di più imprese di dimensioni così ridotte da non consentire
loro una seria competizione sul mercato e questa funzione sarebbe
irrimediabilmente compromessa se ciascuna impresa, in via autonoma, fosse
chiamata ad assicurare in concreto la sussistenza di requisiti sufficienti per
l’esecuzione della parte del servizio ad essa assegnata nell’ambito dell’ATI
con un regolamento contrattuale, che deve essere esibito all’Amministrazione
aggiudicatrice ma sul quale non è consentita alcuna verifica se non rispetto
alla sussistenza del requisito minimo (iscrizione nel registro degli esercenti
il commercio o altre attività imprenditoriali) che testimonia la facoltà
dell’impresa di eseguire il servizio richiesto.
E’
legittimo considerare nella capacità tecnica anche gli elementi organizzativi e
le risorse personali e finanziarie che, pur non appartenenti alle imprese
facenti parte di un gruppo associato, siano riferibili al gruppo stesso perché
proprie di soggetti funzionalmente collegati in modo stabile e continuativo,
anche in forza di contratti di collaborazione o di subappalto, ad uno dei
soggetti associati.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2341
OPERAZIONI
ELETTORALI
Può
riconoscersi valore di principio di prova alle dichiarazioni dei due
rappresentanti di lista rese nella forma di dichiarazioni sostitutive di atti
notori debitamente autenticati. I rappresentanti di lista, infatti, pur non
essendo componenti del seggio elettorale, sono pur tuttavia soggetti che
svolgono nei seggi funzioni regolate dalla normativa elettorale. Essi possono
assistere a tutte le operazioni del seggio e svolgono, beninteso nell’interesse
della lista rappresentata, un’attività di controllo dell’intero procedimento
elettorale, con la facoltà di visionare anche le singole schede elettorali.
E’
ammissibile la tutela di chi lamenti precisi vizi del procedimento elettorale,
anche se non è in grado di apportare, in relazione ad essi, concreti e
specifici elementi di prova (Sez. V, 12 dicembre 2003, n. 8200). In relazione
al principio secondo cui nel processo elettorale il requisito della specificità
delle censure deve essere valutato con criteri di elasticità, sono ammesse come
principio di prova le notizie fornite dai rappresentanti di lista (Sez. V, 18
ottobre 1984 n. 760; CGARS, 18 marzo 1985, n. 39).
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2340
Nell’istanza
di accesso alla documentazione di una gara pubblica non vi è alcuna necessità
di esternare le ragioni giuridiche sottese alla richiesta stessa; l’accesso si
giustifica con il diritto di chi alla gara ha partecipato di conoscere le
modalità di svolgimento della procedura e le determinazioni prese
dall’Amministrazione. Solo in esito alla acquisizione delle necessarie
informazioni il partecipante potrà valutare con pienezza di elementi
conoscitivi la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale e non può
essere tenuto, in questa fase preliminare di informazione e valutazione dei
propri interessi, ad esplicitare alcuna ragione giuridica a tutela di tali
interessi.
La
richiesta di partecipazione, seguita dall’invito dell’Amministrazione a presentare
la propria offerta, integra una posizione di legittimazione all’accesso agli
atti della gara che non è esclusa dalla circostanza della mancata presentazione
dell’offerta.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2339
In materia di esecuzione di giudicato
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2338
Il
risultato economicamente negativo di un appalto può essere desunto soltanto se
esso sia stato aggiudicato ed eseguito e non già in via ipotetica, in base al
prezzo offerto e al mancato utile di altro soggetto aggiudicatario.
AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA
L’aggiudicazione
in via provvisoria, ancorché possa essere oggetto d’impugnativa, non
costituisce un provvedimento definitivo, dal quale consegue una lesione certa.
Il concorrente non aggiudicatario ben può, quindi, attendere l’aggiudicazione
definitiva per esperire l’impugnativa, senza che ciò dimostri una carenza
d’interesse a conseguire l’aggiudicazione. In sede di approvazione degli atti
della procedura concorsuale, l’Amministrazione può, infatti, annullare l’intera
procedura o alcuna delle sue fasi, ove ne ravvisi l’illegittimità, vanificando,
in siffatta ipotesi, l’impugnativa esperita ed i relativi costi di giudizio
sopportati.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2337
ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI
La
convenzione che regola una lottizzazione è un accordo (art. 28 legge urbanistica)
sostitutivo di un piano particolareggiato, e quindi strumento attuativo di
piano regolatore. E le controversie in tema di formazione, conclusione ed
esecuzione di accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma
dell’art. 11, comma 5, della l. 7 agosto 1990, n. 241.
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Il
carico di tutte le opere di urbanizzazione primaria ricade sui proprietari
delle aree oggetto di lottizzazione. Così stabilisce, in via generale, l’art.
28, comma 5, n. 2, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (come introdotto
dall’art. 8 della l. 6 agosto 1967, n. 765). E così dispone, per
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2336
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI
Il
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che reca la disciplina delle
modalità necessarie per assicurare la omissione dei dati identificativi nei
provvedimenti giurisdizionali, all’articolo 181, quinto comma, in via
transitoria, prevede che l’omissione dei dati identificativi dell’interessato
ai sensi dell’articolo 52, quarto comma, è effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima della entrata in vigore del presente
codice solo su diretta richiesta dell’interessato. Gli effetti di tali
disposizioni transitorie possono retroagire fino al momento della pubblicazione
del decreto legislativo in parola e non possono estendersi a regolare fatti
esauriti anteriormente a tale data. Il riferimento alle decisioni emesse prima
dell’entrata in vigore del decreto legislativo concerne i provvedimenti
adottati nel periodo intercorrente tra il 15 luglio 2003 ed il 1° gennaio 2004,
posto che in tali giudizi essendo ormai nota la nuova disciplina di cui agli
articoli 51 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 la relativa
richiesta avrebbe potuto essere presentata.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2335
MANSIONI
SUPERIORI
Per
il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal personale medico, con
qualifica di aiuto responsabile di una unità autonoma, in sostituzione del
primario mancante, occorrono due elementi: l’esistenza e la vacanza del posto
di primario e l’esercizio delle mansioni superiori proprie di tale livello
(Sez. V, 8 gennaio 2002 e 7 novembre 2003, n. 7115). Non è necessaria la
sussistenza di un incarico formale per l’esercizio delle funzioni posto che, da
un lato, la speciale natura delle funzioni svolte dai primari implica che le
stesse non possano essere sospese e, dall’altro, si deve tener conto che il
medico chiamato a svolgere in funzione vicaria le mansioni superiori di
primario è a ciò tenuto senza possibilità di sottrarsi a tale obbligo.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2334
NORMATIVA
ANTIMAFIA
Non
compete alle amministrazioni che chiedono le informazioni di cui all’art. 4,
comma 4, del D.Lgs. n. 490 del 1994, valutare in via autonoma, sulla base degli
elementi conoscitivi forniti dal Prefetto, l’esistenza o le probabilità
dell’esistenza di infiltrazioni mafiose ovvero la rilevanza di tentativi di
infiltrazione tendenti a condizionare l’attività delle imprese con le quali le
amministrazioni stesse vengono a contatto. La norma attribuisce al Prefetto, in
quanto autorità di pubblica sicurezza, munito dalla legge dei necessari poteri
di indagine e di accertamento, il compito di informare, su loro richiesta, le
amministrazioni circa l’esistenza di tali tentativi e l’informazione, in caso
positivo, acquista, come emerge dal comma 6 dell’art. 4, la valenza di un
provvedimento interdittivo alla stessa stregua delle cause di interdizione
espressamente configurate dal comma 4 dello stesso art. 4.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2333
RICORSO
COLLETTIVO
In
un ricorso cumulativo diretto alla condanna alla liquidazione delle somme
dovute a titolo di riequilibrio dell’anzianità, l’indicazione per ciascun ricorrente
della relativa posizione di status e
delle spettanze rivendicate rispetto a tale posizione costituisce il necessario
presupposto per l’ammissibilità della loro azione diretta alla condanna
dell’amministrazione.
Stante
l’unicità del giudizio amministrativo, non essendo prevista, cioè, in tale
giudizio la cd. condanna con riserva, il giudice non può limitarsi a
pronunciare soltanto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme
dovute in via generica, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione del
dovuto, ma è tenuto a condannare l’amministrazione al pagamento del quantum spettante a ciascun interessato
che abbia proposto ricorso. Il conseguimento del quantum costituisce, infatti, l’utilità giuridica propria
dell’azione di condanna. La pretesa patrimoniale deve essere specificata anche
nella proposizione di un’azione diretta al solo accertamento della vigenza di
un determinato obbligo retributivo dell’amministrazione, con remissione alla
stessa del successivo adempimento, dovendo il giudice, chiamato a dirimere la
contestazione sull’an, dichiarare che
le spettanze rivendicate, nella misura richiesta con la domanda, sono
effettivamente dovute.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2332
RICORSO
COLLETTIVO
In
un ricorso cumulativo diretto alla condanna alla liquidazione delle somme
dovute a titolo di riequilibrio dell’anzianità, l’indicazione per ciascun
ricorrente della relativa posizione di status
e delle spettanze rivendicate rispetto a tale posizione costituisce il
necessario presupposto per l’ammissibilità della loro azione diretta alla
condanna dell’amministrazione.
Stante
l’unicità del giudizio amministrativo, non essendo prevista, cioè, in tale
giudizio la cd. condanna con riserva, il giudice non può limitarsi a
pronunciare soltanto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme
dovute in via generica, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione del
dovuto, ma è tenuto a condannare l’amministrazione al pagamento del quantum spettante a ciascun interessato
che abbia proposto ricorso. Il conseguimento del quantum costituisce, infatti, l’utilità giuridica propria
dell’azione di condanna. La pretesa patrimoniale deve essere specificata anche
nella proposizione di un’azione diretta al solo accertamento della vigenza di
un determinato obbligo retributivo dell’amministrazione, con remissione alla
stessa del successivo adempimento, dovendo il giudice, chiamato a dirimere la
contestazione sull’an, dichiarare che
le spettanze rivendicate, nella misura richiesta con la domanda, sono
effettivamente dovute.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2331
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
Occupazione
di suolo pubblico ed autorizzazione alla somministrazione di bevande sono
strettamente connesse poiché l’art. 3, comma 5, del regolamento adottato con d.
m. 4 giugno 1993, n. 248 (poi abrogato dall’art. 30 del d. lgs. 31 marzo 1998,
n. 114), stabiliva che, rilasciata l’autorizzazione, era acquisito
automaticamente il diritto ad ottenere la concessione del posteggio. La connessione,
però, non può essere considerata così stretta o rigida sì da subordinare, in
ogni caso, la concessione all’autorizzazione domandata; pertanto legittimamente
è predisposto un provvedimento favorevole, al quale è apposta la condizione
espressa secondo la quale per la vendita occorre la previa acquisizione del
necessario titolo artigianale o commerciale.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2330
FRAZIONAMENTO
IN LOTTI
La
regola della non sempre ammessa – non già vietata – suddivisione in lotti di
un’opera o di una fornitura o di un servizio è da verificare alla luce della
effettiva unitarietà della prestazione richiesta. L’amministrazione può
valutare, su un piano di larga discrezionalità, la convenienza, l’opportunità,
l’adeguatezza di soluzioni che, suddividendo una prestazione, consentono di
vederne migliori effetti per l’interesse pubblico.
ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESE
Il
conferimento del mandato con procura comporta sicuramente il risultato che
dichiarazioni ed attività dell’impresa mandataria sono riferibili anche alle
imprese mandanti e, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell’art. 10 del d. lgs.
24 luglio 1992, n. 358, circa la necessità di sottoscrizione dell’offerta
congiunta da parte di tutte le imprese raggruppate, non v’è nessun’altra
disposizione, nello stesso articolo – che è l’appropriata sedes materiae – che faccia applicazione di un qualche criterio,
quanto ai rapporti con l’amministrazione, che esiga un’attività congiunta delle
imprese associate.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2329
ANNULLAMENTO
DEI REGOLAMENTI
Ai
precetti recati negli atti normativi della pubblica amministrazione (quali i
regolamenti statali, come nella specie), va riconosciuto carattere innovativo,
generale ed astratto. Sicché essi, ove siano annullati, devono essere
considerati inapplicabili per tutte le fattispecie riconducibili alle loro
originarie previsioni e che non si riferiscano a rapporti ormai esauriti o consolidati
(Sez. VI, 23 aprile 2004, n. 2380; Sez. VI, 25 marzo 1998, n. 371).
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2328
CONCESSIONE
EDILIZIA
Legittimamente
viene respinta la domanda di usufruire, per costruire, della maggior
volumetria, allorché il richiedente abbia inteso asservire le aree alla
limitazione di cui all’art. 41-quinquies,
comma 6, della legge n. 1150 del 1942, vale a dire al limite di fabbricabilità,
in assenza di strumenti attuativi, di
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2327
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2326
STATO DI DISSESTO
E’
da escludere che nei confronti dei comuni, una volta intervenuta la
dichiarazione di dissesto, possano essere intraprese o proseguite azioni
esecutive (Cass. Sezione Lavoro n.13234 del 20 novembre 1999). La disposizione
ha la chiara funzione di garantire la parità di condizione di tutti i creditori
dell’ente locale che si trovi in difficoltà finanziarie e che non sia in grado
di soddisfare in modo pieno i suoi impegni e di effettuare puntualmente i
pagamenti dovuti. L’eccezione che in alcuni casi la giurisprudenza
amministrativa ha previsto, non può essere ulteriormente ammessa, in quanto la
giurisprudenza ha sottoposto a riesame critico la precedente impostazione,
escludendo l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, in vista del
soddisfacimento di pretese creditorie, in pendenza dello stato di dissesto
dell’ente locale debitore (Ad Plen., 24 giugno 1998, n. 4).
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2325
CONCORSO
CATEGORIE
PROTETTE
Allorché
un comune abbia bandito una procedura concorsuale per l’assunzione di
appartenenti alle categorie protette, e non vi sia alcuna disposizione secondo
cui i posti non assegnati in esito alla procedura agli appartenenti ad una
categoria priva di idonei siano assegnati agli idonei di altra categoria, tali
posti rimangono disponibili per gli appartenenti alla lista di cui trattasi
(nel caso di specie agli invalidi per servizio) iscritti nelle liste di
collocamento al momento di conferimento dei posti disponibili anche se non
hanno partecipato alla procedura.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2324
CARBURANTI
La
competenza del Consiglio comunale è limitata in materia di pubblici servizi,
tra i quali rientra anche la regolazione dell’assetto equilibrato della rete di
distribuzione dei carburanti per l’eccezionale rilievo che oggi ha assunto tale
compito in relazione alla capacità di contribuire ad assicurare la mobilità dei
cittadini in modo efficiente ed economico, alla organizzazione degli stessi ed
agli atti espressione della funzione di governo propria dell’organo elettivo e
non si estende, invece, agli atti meramente attuativi di indirizzi comunali
che, per i profili più strettamente gestionali che li caratterizzano, sono
attratti nelle competenze della Giunta Municipale se non dei dirigenti
comunali.
La
funzione comunale di regolare in modo equilibrato l’assetto della rete
distributiva dei carburanti non può essere intesa nel senso che gli organi
comunali cui è demandata debbano tener conto anche dell’azione dei comuni
limitrofi e della situazione che in tali comuni si è determinata quanto alla
funzionalità della rete distributiva. Ciò sia perché rispetto a tali condizioni
non è dato alcun potere di interferenza sia perché ritenendo che l’obbligo
sussista si dovrebbe ammettere che l’eccesso concorrenziale determinato da
scelte incongrue in un comune potrebbe legittimamente riflettersi sugli altri
comuni confinanti con effetti pregiudizievoli sia sulla funzionalità della rete
distributiva che sul piano dello sviluppo economico e delle possibilità di
investimento in tali comuni. La funzione di regolare questi rapporti è
propriamente di livello regionale con la conseguenza che, ove non vi siano
ostacoli allo svolgimento di una attività economica dettati dalla Regione negli
atti organizzativi di esercizio di questa sua competenza, la facoltà dei comuni
di autorizzarne lo svolgimento si riespande appieno e non può incontrare limiti
che non siano strettamente correlati con gli interessi specifici della comunità
insediata sul suo territorio.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2323
Motiva in fatto
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2289-2321
Dichiarano perenti i ricorsi
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2288
PIANO
REGOLATORE GENERALE
L’art.
5, ultimo comma, della legge regionale della Campania n. 14 del 1982 prevede
che il provvedimento del Presidente della Provincia di approvazione dello
strumento urbanistico comunale deve intervenire entro un anno dal ricevimento
dello stesso, in mancanza di che si intende approvato e deve essere pubblicato
dal Comune nella sua versione originaria. Pertanto il potere attribuito alla
Provincia, in materia di approvazione di piani regolatori generali comunali è
circoscritto nel tempo, per cui, una volta che tale termine si è inutilmente
consumato, il potere stesso viene meno e si forma un’approvazione tacita.
L’avere, perciò, esercitato tale potere oltre il limite temporale suddetto deve
essere considerato tamquam non esset,
per essere venuto meno il potere di decidere in capo alla Provincia medesima.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2287
PIANO
REGOLATORE GENERALE
L’art.
5, ultimo comma, della legge regionale della Campania n. 14 del 1982 prevede
che il provvedimento del Presidente della Provincia di approvazione dello
strumento urbanistico comunale deve intervenire entro un anno dal ricevimento
dello stesso, in mancanza di che si intende approvato e deve essere pubblicato
dal Comune nella sua versione originaria. Pertanto il potere attribuito alla
Provincia, in materia di approvazione di piani regolatori generali comunali è
circoscritto nel tempo, per cui, una volta che tale termine si è inutilmente
consumato, il potere stesso viene meno e si forma un’approvazione tacita.
L’avere, perciò, esercitato tale potere oltre il limite temporale suddetto deve
essere considerato tamquam non esset,
per essere venuto meno il potere di decidere in capo alla Provincia medesima.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2286
PIANO
REGOLATORE GENERALE
L’art.
5, ultimo comma, della legge regionale della Campania n. 14 del 1982, prevede
che il provvedimento del Presidente della Provincia di approvazione dello
strumento urbanistico comunale deve intervenire entro un anno dal ricevimento
dello stesso, in mancanza di che si intende approvato e deve essere pubblicato
dal Comune nella sua versione originaria. Pertanto il potere attribuito alla
Provincia, in materia di approvazione di piani regolatori generali comunali, è
circoscritto nel tempo, per cui, una volta che tale termine si è inutilmente
consumato, il potere stesso viene meno e si forma un’approvazione tacita. L’avere,
perciò, esercitato tale potere oltre il limite temporale suddetto deve essere
considerato tamquam non esset, per
essere venuto meno il potere di decidere in capo alla Provincia medesima.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2285
OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA
SENTENZE DI ANNULLAMENTO
Le
sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l'illegittimità
costituzionale di una norma, hanno efficacia retroattiva, poiché operano una
ricognizione di un vizio originario ed intrinseco della norma stessa, la cui
eliminazione dall'ordinamento non è assimilabile a quella disposta, per effetto
di abrogazione, in virtù di altra norma sopravvenuta (Cass. Civ., n. 757 del
1992). Del resto l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui
stabilisce che "le norme dichiarate
incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione" deve essere interpretato (Cass., civ.
n. 9604 del 1994) nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità
ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici insorti anteriormente
purché ancora pendenti (Cass. Civ. n. 5004 del 1996). Nessun ostacolo a codesto
atteggiarsi della efficacia della pronunzia d'incostituzionalità si rinviene
nella regola dell'irrilevanza ai fini della competenza dei "mutamenti
della legge successivi alla proposizione della domanda" (art. 5, nuovo
testo, cod. proc. civ.), in quanto l'intervento della Corte Costituzionale non
segna un cambiamento od una variazione del quadro normativo, né è equiparabile
ad una legge sopraggiunta con contenuto modificativo, ma elimina in tutto od in
parte, con forza retroattiva (ancorché con il limite del precorso verificarsi
di definitività del rapporto), la norma già presente nell'ordinamento a causa
di un contrasto ab origine con
precetti della Costituzione (Cass. Civ. n. 6487 del 2002; n.3352 del 1997; n.
7445 del 1996) (Sez. IV, n. 6328 del 2004).
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2284
STATO
GIURIDICO
L’articolo
1, comma 2 della legge 7 luglio 1988, n. 254, prevede, ai fini
dell’inquadramento nella nona qualifica, quale requisito, lo svolgimento di
almeno cinque anni di servizio effettivo di attività tecnico – professionale.
Tale requisito di effettivo servizio quinquennale entro il 31 dicembre 1986, è
essenziale ai fini dell’inquadramento in questione (Sez. IV, 19 ottobre 2004,
n. 6724).
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2273-2282
Dichiarano perenti i ricorsi
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2272
Ai
sensi dell’art. 40 della legge regionale Puglia 16 luglio 1985, n. 27, i poteri
in materia di espropriazione ed occupazione d’urgenza attinenti ad opere
pubbliche da realizzare sul territorio comunale appartengono al Comune
La
legge regionale Puglia 11 maggio 2001, n.
La
legge regionale 11 maggio 2001, n.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2271
Ordina l’integrazione del contraddittorio
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2270
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2269
Ordina l’esecuzione del giudicato
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2268
È
irrilevante, secondo l’art.
Non
è localizzato l’adempimento della prestazione e non ha efficacia
territorialmente limitata il provvedimento ministeriale che, in relazione alle
particolari situazioni prese in considerazione dalla legge, concede o nega la
dispensa dalla ferma di leva (Sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3279; Sez. IV, 26
marzo 1999, n. 432), essendo irrilevante, a questi fini, l’emanazione della
cartolina precetto da parte del distretto militare ubicato all’interno della
circoscrizione del T.a.r. adito in prime cure. Pertanto va ritenuto competente
il T.A.R. Lazio, con sede in Roma, in base all’articolo 3, ultimo comma, legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2267
Dichiara la cessazione della materia del contendere
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2266
Il
quinto comma dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come
modificato dal comma 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, stabilisce che,
qualora non vi sia accordo tra le parti sulla remissione del ricorso al TAR
indicato dalla parte che ha proposto il regolamento di competenza, il
Presidente del tribunale adito fissa immediatamente la camera di consiglio per
la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Il Collegio,
sentiti i difensori delle parti, se ritiene il predetto regolamento
manifestamente infondato, lo respinge con decisione semplificata, provvedendo
sulle spese di giudizio; in caso diverso, se cioè ritiene non manifestamente
infondato il regolamento, dispone la trasmissione degli atti al Consiglio di
Stato. Qualora, pertanto, sia mancata la sommaria delibazione dell’istanza di
regolamento di competenza, in quanto gli atti risultano trasmessi al Consiglio
di Stato con ordinanza presidenziale, deve essere disposto il rinvio
dell’istanza di regolamento di competenza al Tribunale amministrativo regionale
perché provveda alla sua sommaria delibazione (Sez. IV, 15 maggio 2002, n.
2615; 16 marzo 2001, ord. 1581).
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2265
RINUNCIA
Ai fini del perfezionamento della rinuncia è
necessario che la dichiarazione sia fatta per iscritto e portata a conoscenza
dell’organo giudicante (Sez. V, 26 gennaio 1996, n. 84), ma non è condizionata
all’accettazione delle parti appellate.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2264
Ordina l’esecuzione del giudicato
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2263
Ordina l’esecuzione del giudicato
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2262
Ordina l’esecuzione del giudicato
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2261
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2260
Ordina l’esecuzione del giudicato
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2259
Dichiara perento il ricorso
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2258
Dispone la correzione di errore materiale
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2257
Dichiara perento il ricorso
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2256
Dichiara perento il ricorso
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2255
Dichiara perento il ricorso
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2254
Motiva in fatto
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2253
Dichiara perento il ricorso
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2252
Dichiara perento il ricorso
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2251
Dichiara perento il ricorso
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2250
Dà atto della rinuncia
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2249
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2248
Dichiara perento il ricorso
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2247
TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’
L’indennità
per servizi esterni, introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5 giugno 1990 n.
147, è finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in
condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti
atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del
servizio in ambienti esterni. In tale ottica di riferimento soggettivo il
beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in
maniera occasionale o sporadica; inoltre l’espressione “organizzati in turni”
ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della
turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non
siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (III Sez. par.
28 luglio 1998 n. 1252/1997, Csi. 19 marzo 2002 n. 141 e Sez. VI 23 settembre
2002 n. 4826).
RICORSO
COLLETTIVO
E’
inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni
legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale
situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di
controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e
non confliggenza degli interessi dei singoli (Sez. V, 23 gennaio 2004 n. 196).
Anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione,
almeno nei tratti essenziali, dei fatti (art. 6 R.D. n. 642 del 1907) che
connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente,
preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi
anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la
fondatezza.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2246
Dichiara perento il ricorso
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2245
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2244
TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’
L’indennità
per servizi esterni, introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5 giugno 1990 n.
147, è finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in
condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti
atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del
servizio in ambienti esterni. In tale ottica di riferimento soggettivo il
beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in
maniera occasionale o sporadica; inoltre l’espressione “organizzati in turni”
ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della
turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non
siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (III Sez. par.
28 luglio 1998 n. 1252/1997, Csi. 19 marzo 2002 n. 141 e Sez. VI 23 settembre
2002 n. 4826).
RICORSO
COLLETTIVO
E’
inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni
legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale
situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di
controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e
non confliggenza degli interessi dei singoli (Sez. V, 23 gennaio 2004 n. 196).
Anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione,
almeno nei tratti essenziali, dei fatti (art. 6 R.D. n. 642 del 1907) che
connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente,
preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi
anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la
fondatezza.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2243
Dichiara perento il ricorso
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2242
TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’
L’indennità
per servizi esterni, introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5 giugno 1990 n.
147, è finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in
condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti
atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del
servizio in ambienti esterni. In tale ottica di riferimento soggettivo il
beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in
maniera occasionale o sporadica; inoltre l’espressione “organizzati in turni”
ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della
turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non
siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (III Sez. par.
28 luglio 1998 n. 1252/1997, Csi. 19 marzo 2002 n. 141 e Sez. VI 23 settembre
2002 n. 4826).
RICORSO
COLLETTIVO
E’
inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni
legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale
situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di
controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e
non confliggenza degli interessi dei singoli (Sez. V, 23 gennaio 2004 n. 196).
Anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione,
almeno nei tratti essenziali, dei fatti (art. 6 R.D. n. 642 del 1907) che
connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente,
preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi
anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la
fondatezza.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2241
TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’
L’indennità
per servizi esterni, introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5 giugno 1990 n.
147, è finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in
condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti
atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del
servizio in ambienti esterni. In tale ottica di riferimento soggettivo il
beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in
maniera occasionale o sporadica; inoltre l’espressione “organizzati in turni”
ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della
turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non
siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (III Sez. par.
28 luglio 1998 n. 1252/1997, Csi. 19 marzo 2002 n. 141 e Sez. VI 23 settembre
2002 n. 4826).
RICORSO
COLLETTIVO
E’
inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni
legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale
situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di
controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e
non confliggenza degli interessi dei singoli (Sez. V, 23 gennaio 2004 n. 196).
Anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione,
almeno nei tratti essenziali, dei fatti (art. 6 R.D. n. 642 del 1907) che
connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente,
preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi
anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la
fondatezza.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2240
Dichiara perento il ricorso
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2239
TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA’
L’indennità
per servizi esterni, introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5 giugno 1990, n.
147, è finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in
condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti
atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del
servizio in ambienti esterni. In tale ottica di riferimento soggettivo il
beneficio non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera
occasionale o sporadica; inoltre l’espressione “organizzati in turni”
ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della
turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non
siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (III Sez. par.
28 luglio 1998 n. 1252/1997, Csi. 19 marzo 2002 n. 141 e Sez. VI 23 settembre
2002 n. 4826).
RICORSO
COLLETTIVO
E’
inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni
legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale
situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di
controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e
non confliggenza degli interessi dei singoli (Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 196).
Anche in un’ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione,
almeno nei tratti essenziali, dei fatti (art. 6 R.D. n. 642 del 1907) che
connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente,
preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi
anche di esperire l’eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la
fondatezza.
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2238
Dichiara perento il ricorso
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2237
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. V, 10
maggio 2005, n. 2236
Dichiara perento il ricorso
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2235
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2234
EDIFICI
APERTI AL CULTO
L’art.
5, comma 1, dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense
dell’11 febbraio 1929, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2233
GIOCO
DEL LOTTO
Nella
controversia relativa al mancato pagamento di una vincita conseguita al gioco
del lotto, la situazione sostanziale dedotta in giudizio va qualificata, in
relazione al sottostante rapporto contrattuale di diritto privato, posizione di
diritto soggettivo perfetto, più precisamente, come diritto di credito nascente
dal contratto aleatorio concluso con la giocata dall’originario ricorrente con
lo Stato, agente nell'ambito della privativa fiscale del gioco del lotto.
Pertanto gli atti espressi o taciti, dell’Amministrazione finanziaria, hanno
carattere paritetico. La controversia esula quindi dalla competenza del giudice
amministrativo.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2232
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
L'art.
119 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 - intitolato “Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo”
– prevede che quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione
disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o
straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di
rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve
essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni
dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione
giurisdizionale. Al riguardo la decadenza per la riattivazione del procedimento
è stata stabilita prescindendo dal passaggio in giudicato, ma facendo leva
sull'esecutività della decisione giurisdizionale anche non definitiva e il
riferimento, contenuto nella rubrica dell'art. 119, al giudicato amministrativo
non può essere inteso in senso tecnico come se la norma presupponesse il
passaggio in giudicato della decisione.
La
sfasatura tra il termine per l'appello e il termine per la riattivazione del
procedimento disciplinare non può far venir meno il potere dell'Amministrazione
di dare esecuzione alla sentenza di primo grado nei termini previsti dall'art.
119 del T.U. del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; né tale sfasatura può determinare
alcuna discrasia nel sistema, posto che una eventuale riforma della sentenza di
primo grado - successiva alla decisione di rinnovare il procedimento - sarà
sempre suscettibile di trovare attuazione con l'annullamento degli atti posti
in essere dall’Amministrazione in (doverosa) esecuzione di una decisione sub iudice.
L’annullamento
giudiziale di un provvedimento con cui si interrompe un rapporto di lavoro in
corso, comporta l'automatica reintegrazione del dipendente con pieni effetti
giuridici ed economici anche in relazione al periodo in cui non è stato
prestato servizio, e ciò in quanto la restitutio
in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al
pubblico dipendente nel caso di sentenza che riconosca l’illegittima
interruzione di un rapporto già in corso.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2231
MOTIVAZIONE
L'obbligo
di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato
quando, anche a prescindere dal testo letterale dell'atto finale, i documenti
dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano
ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta.
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
La
valutazione circa l'idoneità del comportamento a denotare mancanza di senso
dell'onore o di senso morale, nonché quella di generale riprovevolezza della
condotta costituiscono espressione di giudizi tecnico valutativi, aventi ad
oggetto elementi strutturalmente insuscettibili di una precisa e aprioristica
definizione normativa; pertanto, nei giudizi circa tali elementi, i limiti del
sindacato del giudice amministrativo consentono di apprezzare soltanto quelle palesi
aberrazioni, in presenza delle quali il vizio di merito della valutazione
trasmoda in eccesso di potere per irrazionalità manifesta in relazione alle
risultanze dell'istruttoria, oppure in relazione all'evidente diversità dei
fatti accertati rispetto alle fattispecie generali normativamente stabilite per
l'irrogazione della sanzione concretamente applicata.
Una
volta che l'Amministrazione abbia inquadrato i fatti concretamente addebitati
all'incolpato in una delle fattispecie astratte normativamente previste, e
laddove la sanzione disciplinare per essa applicabile sia insuscettibile di
graduazione, come nel caso della destituzione, l'applicazione della sanzione
medesima costituisce conseguenza necessaria, che non richiede alcuna
motivazione ulteriore.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2230
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
Il
terzo comma dell’articolo 61 della legge regionale Puglia 13 aprile 1988, n.
13, recante “Norme per la disciplina del
trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1985
– 87 (Accordo Nazionale del 12 febbraio 1987)”, stabilisce che le indennità
previste dal primo comma, lettere c) e d), dell’articolo 30 della L.R. 9 maggio
1984, n. 26 (I qualifica dirigenziale e VIII qualifica funzionale) vengono
corrisposte in presenza dei seguenti presupposti: 1) la particolare qualifica
rivestita dal dipendente (I qualifica dirigenziale ovvero VIII qualifica); 2)
l’esistenza di un formale atto, di data certa, con cui il dipendente sia stato
investito delle funzioni di responsabilità di una certa struttura burocratica
regionale; 3) la circostanza che la predetta struttura sia creata con lo stesso
provvedimento formale di affidamento delle responsabilità ovvero risulti
prevista da leggi regionali o statali.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2229
Motiva in fatto
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2228
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2227
L’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, aveva
ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della contrattazione,
comprendendovi anche la categoria dei dirigenti, così reintroducendo
l’ordinamento speciale già previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, poi
modificato dall’articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72. Pertanto, l’articolo
9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, aveva rinviato alla contrattazione
collettiva, fissando i principi direttivi in coerenza con la riserva di legge
posta dall’art. 97, primo comma, della Costituzione, la disciplina
dell’ordinamento di tutto il personale degli enti di ricerca, dando anche
attuazione alla autonomia riconosciuta dall’articolo 33 della Costituzione alle
istituzioni di alta cultura, bilanciando così, in aderenza alla Costituzione,
gli interessi rilevanti e abrogando le disposizioni incompatibili con il nuovo
assetto (art. 9, comma 3) (Sez. IV, 3 aprile 1995, n. 212).
ISTITUTO
SUPERIORE PER
Il decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1991,
n. 322, recante il “Regolamento dei servizi dell’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro”, all’art. 26, nel disporre che “nella prima attuazione del presente
ordinamento, gli incarichi di direttore dei dipartimenti centrali e periferici,
nonché gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti
centrali e periferici, sono conferiti, con le procedure di cui all’articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ai
dipendenti della X qualifica funzionale, profilo di consulente professionale e
di ricercatore, e al personale delle qualifiche dirigenziali che abbia
esercitato l’opzione di cui al punto 6 dell’art. 14 e al punto 11 dell’art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n.
Ai sensi del D.P.R. 5 marzo 1986, l’I.S.P.E.S.L. è
stato espressamente inserito nel comparto di contrattazione collettiva del
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, con
consequenziale applicazione del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568.
Successivamente l’articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, all’articolo 9,
aveva espressamente previsto che lo stato giuridico ed il trattamento economico
di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli di cui
all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
sarebbero stati regolati da un contratto di durata triennale stipulato mediante
accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte
sindacale, precisando che il personale degli enti di ricerca sarebbe stato
articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione
alle esigenze di ciascun ente, che il reclutamento sarebbe stato regolato
mediante concorsi, che la progressione ai livelli superiori sarebbe stata
attuata mediante procedure concorsuali o criteri generali sull’accertamento del
merito e della professionalità e che sarebbero state definite le modalità
generali per l’inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in
vigore della legge stessa. Sulla base di tale substrato normativo,
l’inquadramento nel ruolo di tecnologo, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 12
febbraio 1991, n. 171, è legittimo e non viola alcun diritto quesito per chi
non ha esercitato l’opzione per il profilo di ricercatore né vi è alcuna norma
del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, che rimetteva gli interessati in termini per
esercitare ex novo la predetta
facoltà di scelta.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2226
CONTRIBUTI
DI CONCESSIONE
L’esenzione
dal pagamento dei contributi di concessione per le opere pubbliche o di
interesse generale, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F), legge n. 10/1977, esige il concorso di
due presupposti, e cioè uno oggettivo, ovvero l’ascrivibilità del manufatto
oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di
interesse generale (nel senso che deve trattarsi di opere che, quantunque non
destinate direttamente a scopi propri della p.a., siano comunque idonee a
soddisfare i bisogni della collettività, anche se realizzate e gestite da
privati), e l’altro soggettivo, ovvero l’esecuzione delle opere da parte di
enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia
demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale
(CGARS 20 luglio 1999 n. 369; Sez. V, 6 dicembre 1999 n. 2061), ovvero da parte
di privati concessionari dell’ente pubblico (Sez. V, 7 settembre 1995 n. 1280),
purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio.
Le
opere per cui può ipotizzarsi lo sgravio dagli oneri concessorii devono
rivelare innanzitutto un carattere direttamente satisfattivo dell’interesse
della collettività, di per se stesse – poiché destinate ad uso pubblico o
collettivo – o in quanto strumentali rispetto ad opere del genere anzidetto, o
comunque perché immediatamente collegate con le funzioni di pubblico servizio
espletate dall’ente (Sez. V, 8 giugno 1998 n. 777). Il beneficio della gratuità
della concessione richiede poi che l'opera avente le suddette caratteristiche
sia realizzata da un soggetto istituzionalmente competente, sia cioè realizzato
dall'ente per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, e cioè per la cura
di quegli interessi a lui affidati e che ne rappresentano la ragion d'essere
(Sez. V, 20 luglio 1999, n. 849). Esso non spetta, pertanto, a soggetti privati
per gli immobili ove esercitino una mera attività (lucrativa o non) di impresa,
indipendentemente dalla rilevanza sociale dell’attività stessa (Sez. V, 21
gennaio 1997 n. 69). Al fine dell’individuazione dell’anzidetto requisito di
ordine soggettivo, la giurisprudenza richiede, di norma, quanto meno il
possesso della qualità di concessionario, operante per conto di un ente pubblico
(Sez. V, 7 settembre 1995 n. 1280). Il beneficio è stato conseguentemente
negato: ad una società per azioni relativamente alla concessione di ampliamento
della clinica gestita dalla stessa (Sez. V, 16 gennaio 1992 n. 46); all’impresa
che, senza alcun collegamento riconducibile ad una concessione da parte di un
ente pubblico, svolga un’attività assistenziale, in quanto l’agevolazione in
parola implica il possesso del requisito non solo oggettivo (impianti,
attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale), ma pure soggettivo
(ente pubblico o soggetto concessionario di pubblico servizio o di opere
pubbliche : Sez. V, 10 maggio 1999 n. 536); alle cooperative edilizie, in
quanto curano in primo luogo l’interesse dei soci; al privato che realizzi
impianti sportivi, anche se la loro utilizzazione sia oggetto di convenzione
con il Comune; per la realizzazione di uffici direzionali di un’azienda
creditizia; per la costruzione di scuole non previste tra le opere di
urbanizzazione dallo strumento urbanistico; alla società concessionaria del
servizio distributivo del gas, per la costruzione di una nuova sede; per le
opere realizzate da un privato, su proprietà e con capitali privati, pur se in
vista di un contratto di locazione con la p.a.. E’ stato peraltro precisato che
per realizzatore dell’opera deve intendersi non soltanto chi provveda
materialmente all’edificazione, ma anche il soggetto cui l’opera sia riferibile
dal punto di vista sia progettuale che della destinazione finale (Sez. V, 8
giugno 1998 n. 777, cit.). E’, dunque, la carenza dell’elemento soggettivo ad
assumere rilevanza decisiva nella fattispecie in esame, in cui esso non appare
sufficientemente integrato.
Il
legislatore richiede che le opere – ammesse allo sgravio contributivo - siano
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, con la conseguente
necessità che sussista un ben preciso vincolo relazionale tra il soggetto
abilitato ad operare nell’interesse pubblico ed il materiale esecutore della
costruzione: la giurisprudenza prevalente ha identificato tale vincolo nella
concessione di costruzione di opera pubblica o in altre analoghe figure
organizzatorie (Sez. V, 19 maggio 1998, n. 617; 7 settembre 1995, n. 1280; 13
dicembre 1993, n. 1280; 20 novembre 1989, n. 752). Deve cioè trattarsi di
attività compiuta da un concessionario, o più in generale da un soggetto che
curi istituzionalmente la realizzazione di attività d'interesse generale per il
perseguimento delle specifiche finalità cui le stesse siano destinate.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2225
SOSPENSIONE
CAUTELARE
Nel
caso di impiegato riammesso in servizio, senza l’adozione di sanzione
disciplinare, il mancato computo del periodo di sospensione ai fini del calcolo
del trattamento di fine rapporto viola il principio della doverosa restitutio in integrum. Difatti, la
riammissione in servizio implica anche l'automatica caducazione ex tunc di ogni effetto della disposta
sospensione cautelare, con la correlativa reviviscenza di tutti i diritti
(anche di natura economica, con interessi e rivalutazione, come per legge)
spettanti.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2224
CONTRIBUTI
Il
contributo costituisce oggetto di un'obbligazione pubblica che non trae origine
direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura
concessoria e di carattere discrezionale, reso in esito non soltanto alla
verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma ma
anche alla valutazione di interessi pubblicistici comparati a quelli privati.
Pertanto, poiché la posizione soggettiva del destinatario del beneficio ha
consistenza di interesse legittimo, la controversia instaurata dall'aspirante
al contributo in questione è devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo (Cass., Sez. Un., 25 giugno 1992, n. 7790).
CONTRIBUTI
L’erogazione
del contributo di cui alla legge regionale Campania 15 marzo 1984, n. 11, non è
preclusa per le domande presentate dopo il triennio 1984-
La
mancanza di disponibilità finanziarie da parte delle locali strutture sanitarie
non giustifica il diniego del contributo, in presenza degli altri presupposti
sostanziali indicati dalla legge, in quanto
A
seguito dell’entrata in vigore della L.R. Campania 25 agosto 1989, n. 16, il
procedimento per la concessione del contributo in questione in favore dei
soggetti già inclusi negli elenchi previsti dalla previdente normativa è stato
radicalmente modificato con la conseguenza che gli atti prima adottati
(accertamenti sanitari, inclusione negli elenchi ed altri) non possono valere
ad ottenere una pronuncia che, in via immediata, obblighi l’Amministrazione ad
erogare la somma di denaro richiesta, ma possono costituire elementi per non
ritenere manifestamente infondata la richiesta degli interessati ai fini della
declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione a
fronte di precise istanze dei possibili beneficiari (Sez. IV, 8 maggio 2003, n.
2432).
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2223
DECISIONE
NEL MERITO IN SEDE DI GIUDIZIO CAUTELARE
L’art.
21, comma nono, L. 1034/1971, come modificato dall’art.
CESSIONE O CONFERIMENTO DI (RAMI DI)
AZIENDA
Nel
caso in cui la cessione o conferimento di (rami di) azienda intervenga prima
della presentazione dell’offerta da parte del cessionario (o società
destinataria del conferimento), i requisiti necessari per la partecipazione
alla gara vanno verificati con riferimento alla impresa cessionaria o alla
società destinataria del conferimento, in base al principio della continuità
della gestione, in quanto l’acquisto di ramo di azienda, o del pari, il
conferimento di azienda in società, avviene il più delle volte anche o proprio
al fine di avvalersi dei requisiti appartenenti alla precedente titolare
(CGARS, 14 aprile 1998, n. 225; Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1366). La presenza
del suddetto principio di continuità nella gestione, a prescindere dalla
generalità del principio per la intera materia degli appalti, e la medesima
possibilità di recupero della iscrizione deve essere prevista dal bando di gara
non potendo il seggio di gara riconoscere la sussistenza di un requisito non
espressamente previsto dal bando. Inoltre, la volontà di avvalersi del
requisito appartenente ad altra azienda nella cui titolarità il partecipante
sia succeduto, determina l’onere di specificazione in tal senso nella
presentazione della domanda o nella autodichiarazione relativa alla sussistenza
o meno di tale requisito, specificazione che nella specie difettava.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2222
Dà atto della rinuncia
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2221
ERRORE
DI FATTO
Il
ricorso ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art.
La
revocazione, anche ordinaria, ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., è un mezzo
di impugnazione a critica vincolata, perché ammissibile soltanto per i vizi
previsti dalla legge; è ammesso soltanto nella ipotesi in cui vi sia (e prima
ancora venga rappresentato e dedotto) contrasto tra due diverse
rappresentazioni del medesimo oggetto, emergenti l’una dalla sentenza o dalla
decisione del giudice, e l’altra dagli atti e documenti processuali. L’errore
di fatto deve consistere in svista di carattere materiale, non giuridica,
oggettivamente e immediatamente rilevabile; il fatto deve essere incontroverso;
esso deve essere decisivo ai fini della erroneità della decisione, quale
presupposto essenziale, anche se non unico, della decisione finale. L’errore di
fatto deve consistere in un vizio di assunzione del fatto dissociato dal
ragionamento seguito al giudice per giungere alla sua decisione; esso non può
consistere in un preteso apprezzamento inesatto delle norme di legge o delle
risultanze processuali, poiché in tali ipotesi si è in presenza soltanto di un
errore di giudizio, e non di una falsa rappresentazione della realtà,
denunciabile, nel rito civile, con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5,
c.p.c., per vizio di motivazione (del ragionamento) o ai sensi dell’art.360
c.p.c., n. 3 per violazione di legge (per omessa pronuncia, in violazione
dell’art. 112 c.p.c.), mentre in caso di decisione del Consiglio di Stato,
giudice di ultimo grado, privo di ulteriori rimedi
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2220
CONCESSIONE
EDILIZIA
Ai
fini del rilascio di una concessione edilizia ad un’azienda agricola, allorché
le N.T.A. al P.R.G. richiedano che determinate condizioni sussistano alla data
di adozione della variante, l’azienda agricola non muta la propria identità pur
in presenza di alienazione di parti del terreno aziendale (anche costruzioni),
in quanto continua a costituire una unità aziendale, funzionale allo
svolgimento della attività aziendale svolta, che non può essere ridotta a
semplice coacervo di beni, né essere ritenuta azienda diversa da quella
originaria.
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2219
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2218
Dà atto della rinuncia
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2217
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2216
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza
di interesse
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2215
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2214
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2213
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2212
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2211
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2210
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2209
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 10
maggio 2005, n. 2208
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2207
RAPPORTO
DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI
L’art.
63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
Con
l’entrata in vigore del testo unico sugli enti locali n. 267 del 2000 (che ha
abrogato le precedenti leggi del settore, tra cui gran parte delle disposizioni
della legge n. 142 del 1990), non sono tornate in vigore le norme già in
precedenza abrogate, che, anzi, il testo unico ha formalmente abrogato.
INCARICHI
E SUPPLENZE
L’art.
4 e la tabella A della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2003, che hanno
espressamente annoverato il Comune dell’Aquila tra quelli montani non ha invaso
le competenze statali, previste dall’art. 117 Cost., poiché: a) la legge
regionale ha classificato i Comuni, in coerenza con l’art. 27, comma 3, del
testo unico, in un sistema per il quale non vanno di volta in volta accertate
le caratteristiche dei Comuni (come disponeva la legge n. 991 del 1952), ma una
volta per tutte rileva la classificazione regionale, con indubbia
valorizzazione del principio di certezza delle relazioni giuridiche; b) la
medesima legge non ha in alcun modo inciso sull’esercizio dei poteri
ordinamentali ed organizzativi dello Stato relativi al servizio scolastico,
poiché ha operato una qualificazione di uno degli elementi concorrenti per la
sussistenza di un presupposto di fatto, rilevante per la verifica della
concreta sussistenza del disagio, connesso alla attribuzione del punteggio in
misura doppia.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2206
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Le
disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici
indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano
anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche,
senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle
prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003;
n. 8088/2003; n. 1697/2004);
Sez. VI, 9 maggio
2005, n. 2205
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Le
disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici
indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano
anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche,
senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle
prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003;
n. 8088/2003; n. 1697/2004);
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2204
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Le
disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici
indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano
anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche,
senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle
prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003;
n. 8088/2003; n. 1697/2004);
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2203
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Le
disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici
indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano
anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche,
senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle
prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003;
n. 8088/2003; n. 1697/2004);
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2202
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Le
disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici
indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano
anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche,
senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle
prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003;
n. 8088/2003; n. 1697/2004);
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2201
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Le
disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici
indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano
anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche,
senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle
prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003;
n. 8088/2003; n. 1697/2004);
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2200
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Le
disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici
indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato, si applicano
anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche,
senza alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle
prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003;
n. 8088/2003; n. 1697/2004);
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2199
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Le
disposizioni che escludono il recupero degli emolumenti pensionistici
indebitamente percepiti nei confronti degli eredi del pensionato si applicano
anche a tutti i casi di indebito versamento di prestazioni pensionistiche, senza
alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione, e pertanto anche alle
prestazioni integrative erogate dai Fondi di previdenza (Sez. VI n. 5275/2003;
n. 8088/2003; n. 1697/2004);
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2198
Il
principio del divieto della reformatio in
peius, per il quale il dipendente non può subire decurtazioni dello
stipendio nel caso di passaggio ad altra qualifica o ad altra amministrazione,
si riferisce al solo complesso degli emolumenti fissi di carattere generale e
continuativo che spettano in ragione del suo status, mentre non rilevano i compensi di carattere eccezionale e
temporaneo (Sez. IV, 18 dicembre 1986, Sez. V, 18 dicembre 1981, n. 713). Tale
principio, a maggior ragione, neppure si applica quando il dipendente torni a
prestare servizio presso l’Amministrazione di appartenenza, al termine della
posizione fuori ruolo, poiché i benefici economici e giuridici spettanti in ragione
di tale posizione non sono mantenuti al momento del ritorno all’Amministrazione
di appartenenza (presso la quale il dipendente assume il medesimo status
proprio dei colleghi aventi la medesima qualifica).
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2197
REQUISITI
DI CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA
Secondo
i principi del Consiglio di Stato circa l’interpretazione dei bandi di gara
che, nel settore degli appalti, prescrivono la produzione dei pregressi bilanci
delle imprese partecipanti o degli atti riguardanti i requisiti minimi di
capacità tecnico-economica: a) il bando deve univocamente indicare gli anni
rispetto ai quali va prodotta la documentazione (Sez. IV, 14 marzo 1990, n.
182); b) affinché vi sia tale univoca indicazione, il bando può senz’altro
richiamare i precedenti anni solari interi (Sez. VI, 28 ottobre 2002, n. 5898),
ma può anche disporre diversamente, per tenere conto delle esigenze delle
imprese di effettuare le relative operazioni, anche di contabilità (Sez. VI, 24
gennaio 2005, n. 111).
In
assenza di una espressa regola che fissi prescrizioni o requisiti, dal diritto
comunitario emerge il principio della massima partecipazione delle imprese. In
coerenza con tale principio, l’art. 14, alla lettera a) del comma 1, del
decreto legislativo n. 157 del 1995, consente di attribuire rilievo ai
“principali servizi prestati”, senza però prescrivere che essi siano prestati a
favore di più Amministrazioni.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2196
SILENZIO
DELLA P.A.
La
pretesa al più elevato trattamento economico ha consistenza di diritto
soggettivo per cui deve escludersi la possibilità di avvalersi del rito
speciale di cui all’art. 21-bis della
legge n. 1034/1971, quale introdotto dall’art. 2 della legge n. 205/2000 (Sez.
VI, n. 2412 del 7 maggio 2003; n. 2534 del 13 maggio 2003; n. 4824 del 23
settembre 2002). La formazione del silenzio inadempimento quale delineata
dall’art. 25, comma primo, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, e confermata sul
piano processuale dal rito speciale di cui al richiamato art. 21-bis, non è compatibile con le
controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di
inerzia, come nei casi in cui l’accertamento verta su pretese patrimoniale
costitutive di diritti di credito in base a norme che regolano l’azione
dell’Amministrazione. In tali ipotesi, invero, non è necessaria
l’intermediazione di atti di iniziativa del privato (istanza, successivo atto
di intimazione a provvedere con assegnazione del termine) onde costituire il
presupposto per dare accesso al sindacato sulla condotta omissiva, potendo
l’interessato in via immediata proporre l’azione di accertamento del diritto a
contenuto economico ritenuto insoddisfatto. Tantomeno avvalendosi del rito
speciale di cui all’art. 21 bis, può introdursi un’azione di accertamento nel
merito dell’ an e del quantum del trattamento economico
invocato, trattandosi di istituto processuale finalizzato all’accertamento in limine della violazione o meno da
parte dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere su una fattispecie
determinata ed all’assegnazione - nel caso di riconosciuta illegittimità del
comportamento omissivo - di un termine congruo per provvedere, con possibilità
di nomina, ove perduri l’inerzia, di un commissario ad acta che garantisca l’effettività della decisione (Ad. Plen., n.
1 del 9 gennaio 2002).
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2195
ESCLUSIONE
DALLA GARA
L’omessa
sottoscrizione da parte della ditta partecipante alla procedura concorsuale
dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n.
765/1996, non può essere causa di esclusione perché - in assenza di sanzione –
tale omissione viene a configurare un mera irregolarità formale, del tutto
ininfluente sugli interessi di rilievo pubblico dell’Amministrazione, inerenti
alla garanzia della regolarità della gara, della par condicio dei concorrenti ed alla scelta della migliore offerta.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2194
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2193
ATTO
IMPUGNABILE
I
regolamenti, di regola, non hanno carattere immediatamente lesivo e pertanto
possono essere impugnati solo contestualmente ad un atto successivo che ne
faccia applicazione (Sez. VI, 663/2001). Inoltre, sebbene gli stessi possano
contenere disposizioni potenzialmente incidenti su posizioni giuridiche di
determinati soggetti, non per questo debbono essere immediatamente impugnati,
occorrendo l’attualità della lesione prodotta; nel senso che la previsione
regolamentare abbia avuto concreta attuazione incidendo direttamente ed
attualmente sulla situazione soggettiva inibendo l’esercizio di una facoltà
ovvero rendendola eccessivamente ed illogicamente gravosa (Sez. IV, 1927/2002).
ASSISTENTI
TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)
L’art.
4, comma 11, della legge n. 124/1999 non prevedeva che per l’inserimento negli
elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un
periodo minimo di servizio ma nemmeno escludeva che un tale requisito potesse
essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa. Anzi, il precedente
comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124- richiamato anche
per il personale assistenti tecnici e amministrativi-ATA - nel delegare al
Ministero l’emanazione di un regolamento d’esecuzione per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee richiedeva l’adozione della
procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il solo limite del
rispetto dei criteri di cui ai successivi commi, che alcuna preclusione
disponevano per l’eventuale introduzione di condizioni limitative nella formazione
delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi. Di modo che è illegittima la
limitazione di cui all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n. 430 concernente
la necessità del possesso del pregresso periodo di trenta giorni di servizio,
afferendo la limitazione al potere discrezionale dell’amministrazione il cui
legittimo esercizio era garantito dalla particolare gravosità del procedimento
per l’adozione del regolamento che, facendo riferimento alla legge n. 400 del
1988, implicava il parere del Consiglio di Stato.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2192
ATTO
IMPUGNABILE
I
regolamenti, di regola, non hanno carattere immediatamente lesivo e pertanto
possono essere impugnati solo contestualmente ad un atto successivo che ne
faccia applicazione (Sez. VI, 663/2001). Inoltre, sebbene gli stessi possano
contenere disposizioni potenzialmente incidenti su posizioni giuridiche di
determinati soggetti, non per questo debbono essere immediatamente impugnati,
occorrendo l’attualità della lesione prodotta; nel senso che la previsione
regolamentare abbia avuto concreta attuazione incidendo direttamente ed
attualmente sulla situazione soggettiva inibendo l’esercizio di una facoltà
ovvero rendendola eccessivamente ed illogicamente gravosa (Sez. IV, 1927/2002).
ASSISTENTI
TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)
L’art.
4, comma 11, della legge n. 124/1999 non prevedeva che per l’inserimento negli
elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un
periodo minimo di servizio ma nemmeno escludeva che un tale requisito potesse
essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa. Anzi, il precedente
comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124- richiamato anche
per il personale assistenti tecnici e amministrativi-ATA - nel delegare al
Ministero l’emanazione di un regolamento d’esecuzione per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee richiedeva l’adozione della
procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il solo limite del
rispetto dei criteri di cui ai successivi commi, che alcuna preclusione
disponevano per l’eventuale introduzione di condizioni limitative nella
formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi. Di modo che è
illegittima la limitazione di cui all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n.
430 concernente la necessità del possesso del pregresso periodo di trenta
giorni di servizio, afferendo la limitazione al potere discrezionale
dell’amministrazione il cui legittimo esercizio era garantito dalla particolare
gravosità del procedimento per l’adozione del regolamento che, facendo
riferimento alla legge n. 400 del 1988, implicava il parere del Consiglio di
Stato.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2191
ATTO
IMPUGNABILE
I
regolamenti, di regola, non hanno carattere immediatamente lesivo e pertanto
possono essere impugnati solo contestualmente ad un atto successivo che ne
faccia applicazione (Sez. VI, 663/2001). Inoltre, sebbene gli stessi possano
contenere disposizioni potenzialmente incidenti su posizioni giuridiche di
determinati soggetti, non per questo debbono essere immediatamente impugnati,
occorrendo l’attualità della lesione prodotta; nel senso che la previsione
regolamentare abbia avuto concreta attuazione incidendo direttamente ed
attualmente sulla situazione soggettiva inibendo l’esercizio di una facoltà
ovvero rendendola eccessivamente ed illogicamente gravosa (Sez. IV, 1927/2002).
ASSISTENTI
TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)
L’art.
4, comma 11, della legge n. 124/1999 non prevedeva che per l’inserimento negli
elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un
periodo minimo di servizio ma nemmeno escludeva che un tale requisito potesse
essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa. Anzi, il precedente
comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124- richiamato anche
per il personale assistenti tecnici e amministrativi-ATA - nel delegare al
Ministero l’emanazione di un regolamento d’esecuzione per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee richiedeva l’adozione della
procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il solo limite del
rispetto dei criteri di cui ai successivi commi, che alcuna preclusione
disponevano per l’eventuale introduzione di condizioni limitative nella
formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi. Di modo che è
illegittima la limitazione di cui all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n.
430 concernente la necessità del possesso del pregresso periodo di trenta
giorni di servizio, afferendo la limitazione al potere discrezionale
dell’amministrazione il cui legittimo esercizio era garantito dalla particolare
gravosità del procedimento per l’adozione del regolamento che, facendo
riferimento alla legge n. 400 del 1988, implicava il parere del Consiglio di
Stato.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2190
ATTO
IMPUGNABILE
I
regolamenti, di regola, non hanno carattere immediatamente lesivo e pertanto
possono essere impugnati solo contestualmente ad un atto successivo che ne
faccia applicazione (Sez. VI, 663/2001). Inoltre, sebbene gli stessi possano
contenere disposizioni potenzialmente incidenti su posizioni giuridiche di
determinati soggetti, non per questo debbono essere immediatamente impugnati,
occorrendo l’attualità della lesione prodotta; nel senso che la previsione
regolamentare abbia avuto concreta attuazione incidendo direttamente ed
attualmente sulla situazione soggettiva inibendo l’esercizio di una facoltà
ovvero rendendola eccessivamente ed illogicamente gravosa (Sez. IV, 1927/2002).
ASSISTENTI
TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)
L’art.
4, comma 11, della legge n. 124/1999, non prevedeva che per l’inserimento negli
elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un
periodo minimo di servizio ma nemmeno escludeva che un tale requisito potesse
essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa. Anzi, il precedente
comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124- richiamato anche
per il personale assistenti tecnici e amministrativi-ATA - nel delegare al
Ministero l’emanazione di un regolamento d’esecuzione per la disciplina del conferimento
delle supplenze annuali e temporanee richiedeva l’adozione della procedura di
cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il solo limite del rispetto dei
criteri di cui ai successivi commi, che alcuna preclusione disponevano per
l’eventuale introduzione di condizioni limitative nella formazione delle
graduatorie degli aspiranti ad incarichi. Di modo che è illegittima la
limitazione di cui all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n. 430 concernente
la necessità del possesso del pregresso periodo di trenta giorni di servizio,
afferendo la limitazione al potere discrezionale dell’amministrazione il cui
legittimo esercizio era garantito dalla particolare gravosità del procedimento
per l’adozione del regolamento che, facendo riferimento alla legge n. 400 del
1988, implicava il parere del Consiglio di Stato.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2189
ATTO
IMPUGNABILE
I
regolamenti, di regola, non hanno carattere immediatamente lesivo e pertanto
possono essere impugnati solo contestualmente ad un atto successivo che ne
faccia applicazione (Sez. VI, 663/2001). Inoltre, sebbene gli stessi possano
contenere disposizioni potenzialmente incidenti su posizioni giuridiche di
determinati soggetti, non per questo debbono essere immediatamente impugnati,
occorrendo l’attualità della lesione prodotta; nel senso che la previsione
regolamentare abbia avuto concreta attuazione incidendo direttamente ed
attualmente sulla situazione soggettiva inibendo l’esercizio di una facoltà
ovvero rendendola eccessivamente ed illogicamente gravosa (Sez. IV, 1927/2002).
ASSISTENTI
TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)
L’art.
4, comma 11, della legge n. 124/1999, non prevedeva che per l’inserimento negli
elenchi per le supplenze temporanee del personale scolastico ATA occorresse un
periodo minimo di servizio ma nemmeno escludeva che un tale requisito potesse
essere introdotto in sede di regolamentazione attuativa. Anzi, il precedente
comma 5 dello stesso art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 - richiamato
anche per il personale ATA - nel delegare al Ministero l’emanazione di un
regolamento d’esecuzione per la disciplina del conferimento delle supplenze
annuali e temporanee richiedeva l’adozione della procedura di cui alla legge 23
agosto 1988, n. 400, con il solo limite del rispetto dei criteri di cui ai
successivi commi, che alcuna preclusione disponevano per l’eventuale
introduzione di condizioni limitative nella formazione delle graduatorie degli
aspiranti ad incarichi. Di modo che è illegittima la limitazione di cui
all’art. 2 del decreto 13 dicembre 2000, n. 430, concernente la necessità del
possesso del pregresso periodo di trenta giorni di servizio, afferendo la
limitazione al potere discrezionale dell’amministrazione il cui legittimo
esercizio era garantito dalla particolare gravosità del procedimento per
l’adozione del regolamento che, facendo riferimento alla legge n. 400 del 1988,
implicava il parere del Consiglio di Stato.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2188
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
E’ illegittimo il diniego di nulla osta paesaggistico
che si limiti alla mera enunciazione di un ritenuto impatto negativo prodotto
sul paesaggio da un piano di lottizzazione, senza indicare quali sono le
specifiche ragioni che impediscono- nella sua discrezionale valutazione-
l’armonizzazione del piano proposto con il contesto paesaggistico.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2187
Motiva in fatto
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2186
LESIONI
ED INFERMITA’
Ai
sensi dell’art. 68 del d.P.R. 10.01.1957, n. 3, l’Amministrazione può, in corso
di rapporto, “in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari”.
E’, quindi, peculiare alla posizione di status del pubblico dipendente la
possibilità di essere assoggetto alla verifica della permanenza del requisito
dell’idoneità fisica all’impiego. Peraltro, l’Amministrazione, nel momento in
cui si determina nel senso di disporre accertamenti in ordine all’idoneità al
servizio del dipendente non gode di un’assoluta ed insindacabile discrezionalità,
ma deve a ciò pervenire in base ad elementi che, anche se solo in via
presuntiva e sintomatica, possano rendere necessaria detta verifica.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2185
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2184
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2183
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2182
PARCHI
E RISERVE NATURALI
Ai
sensi dell’art. 8, primo comma, delle misure di salvaguardia prescritte dal
d.P.R. 15 novembre 1993, che ha istituito il Parco nazionale del Pollino, ogni
domanda volta alla modifica dello stato dei luoghi deve essere corredata da
tutti gli ulteriori atti abilitativi e consultivi, prescritti dall’ordinamento
di settore per la realizzazione delle opere. Con la conseguenza che l’Ente
Parco può esercitare il proprio potere autorizzativo solo quando, dall’insieme
dei medesimi atti abilitativi e consultivi, possano evincersi in dettaglio le
caratteristiche concrete delle opere per le quali è chiesta la sua autorizzazione.
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2181
Dà atto della rinuncia
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2180
Dà atto della rinuncia
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2179
Dà atto della rinuncia
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2178
Dà atto della rinuncia
Sez. VI, 9
maggio 2005, n. 2177
Motiva in fatto
Sez. IV, 6
maggio 2005, n. 2176
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. VI, 4
maggio 2005, n. 2175
RAPPORTO
DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI
La
controversia relativa al trattamento retributivo di professori universitari che
hanno svolto attività assistenziale presso un Policlinico gestito
dall’Università o da un’Azienda Universitaria ricade nell’ambito di applicazione
dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che, nel recepire le disposizioni contenute
nel decreto legislativo n. 29/1993, ha stabilito, al comma 4, che restano
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “in sede di
giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui
all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
L’art. 3 dello stesso decreto legislativo ha disposto, al primo comma, che
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato…e, al
secondo comma, che “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in
attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in
conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui
all’articolo 2, comma1, della legge 23 ottobre 1992, n.
Legittimata passiva in ordine alla
richieste retributive del personale docente universitario che presta servizio
assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
cura, tendenti ad ottenere l’equiparazione economica al personale sanitario del
S.S.N., è soltanto l’Università, unica datrice di lavoro, in quanto la
convenzione tra la stessa e
Sez. VI, 4
maggio 2005, n. 2174
RAPPORTO
DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI
La
controversia relativa al trattamento retributivo di professori universitari che
hanno svolto attività assistenziale presso un Policlinico gestito
dall’Università o da un’Azienda Universitaria ricade nell’ambito di
applicazione dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che, nel recepire le
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, ha stabilito, al
comma 4, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “in
sede di giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro
di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi”. L’art. 3 dello stesso decreto legislativo ha disposto, al primo
comma, che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato…e,
al secondo comma, che “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in
attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in
conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui
all’articolo 2, comma1, della legge 23 ottobre 1992, n.
Legittimata passiva in ordine alla richieste
retributive del personale docente universitario che presta servizio
assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
cura, tendenti ad ottenere l’equiparazione economica al personale sanitario del
S.S.N., è soltanto l’Università, unica datrice di lavoro, in quanto la
convenzione tra la stessa e
Sez. VI, 4
maggio 2005, n. 2173
RAPPORTO
DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI
La
controversia relativa al trattamento retributivo di professori universitari che
hanno svolto attività assistenziale presso un Policlinico gestito
dall’Università o da un’Azienda Universitaria ricade nell’ambito di
applicazione dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che, nel recepire le disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, ha stabilito, al comma 4, che
restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “in sede di
giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui
all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
L’art. 3 dello stesso decreto legislativo ha disposto, al primo comma, che
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato…e, al
secondo comma, che “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in
attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in conformità
ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della Costituzione
ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2,
comma1, della legge 23 ottobre 1992, n.
Legittimata passiva in ordine alla
richieste retributive del personale docente universitario che presta servizio
assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
cura, tendenti ad ottenere l’equiparazione economica al personale sanitario del
S.S.N., è soltanto l’Università, unica datrice di lavoro, in quanto la
convenzione tra la stessa e
Sez. VI, 4
maggio 2005, n. 2172
RAPPORTO
DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI
La
controversia relativa al trattamento retributivo di professori universitari che
hanno svolto attività assistenziale presso un Policlinico gestito
dall’Università o da un’Azienda Universitaria ricade nell’ambito di
applicazione dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che, nel recepire le
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, ha stabilito, al
comma 4, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “in
sede di giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro
di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi”. L’art. 3 dello stesso decreto legislativo ha disposto, al primo
comma, che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato…e,
al secondo comma, che “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in
attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in
conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui
all’articolo 2, comma1, della legge 23 ottobre 1992, n.
Legittimata passiva in ordine alla
richieste retributive del personale docente universitario che presta servizio
assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
cura, tendenti ad ottenere l’equiparazione economica al personale sanitario del
S.S.N., è soltanto l’Università, unica datrice di lavoro, in quanto la
convenzione tra la stessa e
Sez. VI, 4
maggio 2005, n. 2171
RAPPORTO
DI LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI
La
controversia relativa al trattamento retributivo di professori universitari che
hanno svolto attività assistenziale presso un Policlinico gestito
dall’Università o da un’Azienda Universitaria ricade nell’ambito di
applicazione dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001 che, nel recepire le
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, ha stabilito, al comma
4, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “in sede
di giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di lavoro di
cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi”. L’art. 3 dello stesso decreto legislativo ha disposto, al primo
comma, che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato…e,
al secondo comma, che “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in
attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in
conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui
all’articolo 2, comma1, della legge 23 ottobre 1992, n.
Legittimata passiva in ordine alla
richieste retributive del personale docente universitario che presta servizio
assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
cura, tendenti ad ottenere l’equiparazione economica al personale sanitario del
S.S.N., è soltanto l’Università, unica datrice di lavoro, in quanto la
convenzione tra la stessa e
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2170
Motiva in fatto
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2169
REQUISITI
DI CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA
Allorché
il capitolato speciale preveda la dichiarazione di possedere i mezzi necessari
alla prestazione del servizio, il termine “possedere“ non indica che la
concorrente deve essere proprietaria degli automezzi, dovendosi necessariamente
tenere conto, sia della genericità dell’espressione, sia di un contesto
giurisprudenziale, interno e comunitario, nel quale è pacificamente ammesso
avvalersi, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, delle capacità
economiche e tecniche di altri soggetti, in virtù di rapporti della più varia
natura intercorrenti tra gli interessati, che delle necessarie risorse
determinino la disponibilità. Tale indirizzo ha recentemente avuto autorevole
conferma in sede di adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio 31 marzo 2004 n. 18, relativa al coordinamento delle procedure di affidamento
di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (art. 47, paragrafo 2)
secondo cui un operatore economico può, se del caso e per un determinato
appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare
alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad
esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi ultimi.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2168
ATTO
IMPUGNABILE
Non
è necessario impugnare l’atto finale, quando sia stato già impugnato quello
preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione
– consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto
successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché
non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario
dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto
finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si
colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché
la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di
terzi soggetti, la immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir
meno la necessità di impugnare l’atto finale.
Sebbene
la giurisprudenza abbia da tempo ammesso la immediata impugnabilità degli atti
preparatori immediatamente lesivi, allo scopo di garantire un’immediata tutela
giurisdizionale, anche cautelare, mediante ammissione con riserva a gare, esami
e concorsi, tuttavia tale possibilità di immediata impugnazione dell’atto
lesivo non si deve tradurre in un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto
finale. Infatti, da un lato, l’anticipazione della tutela di impugnazione
costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati, ma non
una deroga alla regola generale secondo cui va impugnato l’atto finale e
conclusivo del procedimento; dall’altro lato, la circostanza che l’atto finale
sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio, non esclude
che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del
processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto viziato da invalidità
derivata si consolida e non è più impugnabile. Ancora, militano a favore di
tale soluzione le esigenze di tutela dei controinteressati, che, di solito, non
sono individuabili in relazione all’atto preparatorio, ma solo con riguardo a
quello finale, sicché l’impugnazione dell’atto preparatorio non sarebbe
notificata ad alcun controinteressato.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2166
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2165
ERRORE
DI FATTO
Di
errore di fatto si può parlare se risulta dagli atti una circostanza che il
giudice ha negato o se è possibile escludere in base agli atti altra
circostanza che il giudice ha affermato.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2164
NUOVE
ECCEZIONI
E’
inammissibile l’eccezione di prescrizione avanzata per la prima volta in
appello dall’Amministrazione debitrice (Ad. Plen., 29 dicembre 2004, n. 14).
La
facoltà dell’Amministrazione di rinnovare il provvedimento annullato in sede
giurisdizionale può essere esercitata se a tale esercizio si accompagna
l’eliminazione del vizio riscontrato con il giudicato.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2163
Motiva in fatto
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2162
SERVIZIO
TRASPORTO MALATI
Ai
sensi della legge regionale Liguria 29 maggio 1996 n. 24, per trasporto
sanitario degli infermi e degli infortunati, soggetto ad autorizzazione
rilasciata dal Sindaco, deve intendersi quello effettuato con ambulanza.
Pertanto è legittimo un appalto di una ASL della Regione, aggiudicato ad
imprese non in possesso della suddetta autorizzazione, relativo ad un servizio
concernenti malati con l’impiego di una comune autovettura per il trasporto di
persona, che, benché inferma, può spostarsi su mezzi privi di particolari
attrezzature sanitarie.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2161
REVOCA
DELL’AGGIUDICAZIONE
In
materia di contratti della p.a., il potere di negare l’approvazione
dell’aggiudicazione può trovare fondamento in specifiche ragioni di pubblico
interesse e non trova ostacoli nell’esistenza dell’avvenuta aggiudicazione
definitiva o provvisoria. E’ stato quindi ritenuto illegittimo l’atto di revoca
dell’aggiudicazione di un appalto di lavori che sia motivato in base alla
semplice esigenza di ripristino della legalità e non alla sussistenza di un
interesse pubblico, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto
diritto dell’aggiudicatario nei confronti dell’amministrazione (Sez. V, 30
novembre 2000, n. 6365; Sez. VI, 19 agosto 2003, n. 4671; Sez. V, 28 maggio
2004, n. 3462).
COMMISSIONE
DI GARA
L’amministrazione,
che abbia demandato ad una commissione tecnica l’esame delle offerte
nell’ambito di una gara per l’affidamento di una fornitura, può svolgere un
controllo di legittimità dell’operato della detta commissione, ed eventualmente
annullare il procedimento o una parte di esso, quando ravvisi violazioni della lex specialis. In tal caso le operazioni
debbono essere rinnovate ad opera della commissione, cui l’Amministrazione, con
provvedimento di autolimitazione delle proprie potestà, ha rimesso la
valutazione tecnica delle offerte.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2160
SCIOGLIMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
In
materia di scioglimento del consiglio comunale, l’art. 143 del Testo Unico
delle disposizioni sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 26, conferisce un potere, ampio ed altamente discrezionale,
giustificato dal pericolo di infiltrazioni mafiose, che non necessita
dell’accertamento di quei presupposti di fatto che per essere provati in modo
certo e conclusivo della responsabilità dei singoli amministratori richiedono
lo svolgimento di procedimenti giurisdizionali o assimilati.
I
presupposti per l’esercizio del potere di scioglimento del consiglio comunale
devono essere valutati non con riguardo ai singoli episodi e vicende
amministrative, che considerati singolarmente possono non essere indicativi del
collegamento o condizionamento con organizzazioni della malavita organizzata,
ma nel loro insieme e per la idoneità ad esprimere un reale pericolo di
infiltrazione mafiosa nelle Amministrazioni locali. Tale valutazione deve
essere preventiva ed anteriore rispetto allo sviluppo giudiziario o in sede di
adozione di misure di prevenzione delle vicende prese in considerazione e,
pertanto, non può essere condizionata né dall’esito in concreto di tali
accertamenti, né dallo svolgimento delle procedure in contraddittorio e con
piene garanzia di difesa che sono proprie delle procedure di accertamento di
specifiche responsabilità nei confronti dei singoli.
La
funzione che la norma attributiva del potere di scioglimento del consiglio
comunale è chiamata ad assolvere è di prevenzione generica e diretta ad evitare
il pericolo di infiltrazioni mafiose per garantire, da un lato, lo svolgimento
dell’azione amministrativa nel rispetto dei principi costituzionali, di
imparzialità ed efficienza, e dall’altro di assicurare che la composizione
degli organi elettivi degli enti locali non sia inquinata dall’influenza delle
organizzazioni della criminalità organizzata. Da ciò consegue che la
valutazione dei presupposti cui è ancorata l’attivazione del potere di
scioglimento degli organi degli enti locali è limitata alla considerazione
degli elementi di informazione disponibili in questa fase, lo si ribadisce
preventiva e disgiunta da accertamenti di diverso genere, e non può che essere
affidata ad un giudizio di tipo probabilistico e prognostico di sufficienza degli
elementi raccolti secondo criteri di comune esperienza.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2159
ERRORE
DI FATTO
L’errore
di fatto rilevante ai fini della revocazione di una sentenza può consistere
anche in una omissione di pronuncia, purché l’omissione sia identificabile
dalla motivazione (Sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5292; CGARS 2 maggio 2003, n.
178; Sez. VI, 21 marzo 2000, n. 1545).
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2158
Dichiara inammissibile il ricorso per opposizione di
terzo
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2157
Motiva in fatto
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2156
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2155
INCARICHI
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Non
è illegittimo il provvedimento di una AUSL che, per il conferimento degli
incarichi di continuità assistenziale, tiene conto del possesso dell’attestato
di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. 8 agosto 1991 n.
256, di attuazione della direttiva 86/457 CEE, dando così applicazione
all’accordo regionale con i sindacati maggiormente rappresentativi di cui al
d.P.R. n. 484 del 1996, che prevedeva una riserva di posti del 40% per gli
aspiranti in possesso del titolo. L’art. 3 comma 6, del d.P.R. 22 luglio 1996,
n. 484, istituisce una ragione preferenziale nel conferimento degli incarichi
di continuità assistenziale attraverso la previsione di una riserva in
percentuale sul numero dei posti disponibili, la cui fruizione è collegata
soltanto al possesso dell’attestato di formazione in medicina generale o del
titolo equipollente. La formazione della graduatoria regionale, e
l’impossibilità di utilizzare, a quel fine, l’attestato non conseguito nel
termine del 31 dicembre, è vicenda che rimane estranea al diverso beneficio
rappresentato dalla riserva, poiché non è possibile individuare alcun elemento
né logico, né testuale, che stabilisca il collegamento tra le due diverse situazioni.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2154
Dà atto della rinuncia
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2153
SERVIZI
PUBBLICI
Non
sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui il
concessionario del servizio di illuminazione perpetua chieda l’accertamento del
diritto al risarcimento del danno subito a causa di alcuni comportamenti
dell’Amministrazione ritenuti lesivi, quali il mancato adeguamento dei canoni
di utenza per alcuni periodi, la mancata presa in consegna del servizio alla
scadenza del contratto, nonché il diritto al rimborso degli oneri sostenuti per
opere realizzate in eccedenza. Un oggetto siffatto avrebbe potuto rientrare
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per effetto del
vecchio testo dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, che contemplava
l’intero blocco della materia “servizi pubblici”, ma non alla stregua della
sopravvenienza normativa, con efficacia retroattiva, derivante dalla sentenza
“manipolativa” della Corte costituzionale n. 204 del 2004.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2152
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2151
Motiva in fatto
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2150
VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
L’art.
26 del d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, prescrive al sindaco di acquisire, per il
rilascio dell’autorizzazione alla vendita di giornali e periodici, il parere
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei rivenditori.
L’espressione testuale “sentite le organizzazioni ..” denota l’obbligo di
richiedere il parere, ma sancisce la potestà di provvedere in modo diverso.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2149
ORGANO
L’annullamento della nomina di un organo non travolge
la generalità degli atti da questo compiuti, ma è motivo di invalidità dei
medesimi da far valere con rituale ricorso (Ad. Plen. n. 4 del 1992; Sez. V, 23
febbrario 2001 n. 1045).
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
L’art. 3 comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992,
stabilisce la permanenza in carica dei direttori amministrativi delle ASL fino
a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale. La loro permanenza
nell’incarico non è esclusa a priori dalla legge, come effetto necessario
dell’allontanamento del direttore che lo ha nominato, ben potendo verificarsi
che l’intuitus personae sussista
anche presso il nuovo direttore.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2148
ORGANO
L’annullamento della nomina di un organo non travolge
la generalità degli atti da questo compiuti, ma è motivo di invalidità dei
medesimi da far valere con rituale ricorso (Ad. Plen. n. 4 del 1992; Sez. V, 23
febbraio 2001 n. 1045).
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
L’art. 3 comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992,
stabilisce la permanenza in carica dei direttori amministrativi delle ASL fino
a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale. La loro permanenza
nell’incarico non è esclusa a priori dalla legge, come effetto necessario
dell’allontanamento del direttore che lo ha nominato, ben potendo verificarsi
che l’intuitus personae sussista
anche presso il nuovo direttore.
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2147
PERSONALE NON MEDICO
L’art.
74, ultimo comma, dell’Accordo nazionale unico per il personale ospedaliero 17
febbraio 1979, dettando una “norma particolare di primo inquadramento per
alcune qualifiche di personale non medico”, prevede il passaggio all’VIII
livello per il personale con qualifica di collaboratore direttivo alla data al
1° marzo 1978, al compimento di un triennio dal conseguimento della detta
qualifica (di collaboratore direttivo). Tale disposizione non può essere
interpretata come regolatrice della carriera direttiva del personale
ospedaliero non medico, nel senso di prevedere a regime la progressione alla
qualifica superiore al termine di un triennio di permanenza nella qualifica
iniziale, dovendosi considerare il carattere particolare, puntuale ed
eccezionale di tutte le disposizioni enunciate dall’art. 74 dell’Accordo;
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2146
Motiva in fatto
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2145
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2144
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. V, 4
maggio 2005, n. 2142
RICOSTRUZIONE
IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI
Il
contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici
del 1980/1981, disciplinato dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive
modificazioni, non spetta a chi non è proprietario o titolare di altro diritto
reale di godimento su immobili al momento del sisma.
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
La
comunicazione dell’avvio del procedimento è superflua nel caso in cui
l’adozione del provvedimento finale è doverosa e vincolata, ovvero quando i
presupposti fattuali risultano assolutamente incontestati dalle parti, quando
il quadro normativo non presenta margini di incertezza sufficientemente
apprezzabili, oppure se l’eventuale annullamento del provvedimento per
accertata violazione dell’obbligo formale di comunicazione non priva
l’Amministrazione del potere o addirittura del dovere di adottare un nuovo
provvedimento di identico contenuto (Cons. St., 15 novembre 2004, n. 7405).
MOTIVAZIONE
Non
occorre una specifica motivazione dell’interesse pubblico nell’atto di
annullamento di ufficio ogni qualvolta dall’atto ritenuto illegittimo derivi un
esborso sine titulo di denaro
pubblico, con danno per l’Amministrazione e vantaggio ingiustificato per il
soggetto contemplato dall’atto da annullare (Sez. V, 13 giugno 2003 n. 3356;
Sez. VI, 4 aprile 2003 n. 1748; Sez. V, 22 ottobre 2004 n. 6956).
RICOSTRUZIONE
IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI
Nel
procedimento di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
Sez. IV, 4
maggio 2005, n. 2141
UFFICIALI-AVANZAMENTO
L’ampia
discrezionalità attribuita dalla L. 12 dicembre 1955, n. 1137, alla Commissione
Superiore per l’avanzamento a scelta degli ufficiali non esclude il sindacato
da parte del giudice amministrativo, oltre che sulla assoluta inadeguatezza del
punteggio attribuito ad un candidato, che emerga ictu oculi dall’esame della documentazione caratteristica, anche
sulla coerenza generale, in rapporto ad oggettivi elementi di giudizio, del
metro valutativo in concreto utilizzato per un ufficiale alla luce delle
valutazioni contestualmente espresse nei confronti degli altri scrutinati nel
medesimo quadro di avanzamento. Il giudice amministrativo può, infatti,
verificare se l’Amministrazione abbia o meno applicato criteri di valutazione
omogenei tra i candidati e può conseguentemente prendere in esame la posizione
degli ufficiali contestualmente apprezzati, non già per porre in essere una
comparazione (incompatibile con il sistema di avanzamento a scelta), ma al solo
fine di ricercare la coerenza delle valutazioni nello stesso tempo compiute.
PROVA
Se
è vero che anche nel giudizio amministrativo vige la regola generale, secondo
cui “onus probandi incumbit ei qui dicit”
e cioè che è compito del ricorrente di provare l’insussistenza dei presupposti
per l’emanazione del provvedimento gravato ovvero l’esistenza degli elementi
idonei a dimostrare la fondatezza delle censure appuntate nei confronti del
provvedimento impugnato ovvero ancora di fornire al giudice perlomeno un
principio di prova circa la pretesa fatta valere in giudizio, è altresì vero
non solo che la valutazione delle prove è soggetta al potere discrezionale del
giudice, per quanto - in particolare - sull’Amministrazione, che è parte
necessaria del giudizio amministrativo, incombe un onere di cooperazione leale
e fattivo col giudice in ordine all’acquisizione del materiale probatorio in
suo possesso o da essa facilmente acquisibile. Pertanto, il comportamento
processuale dell’Amministrazione, che, sottraendosi al predetto onere di
cooperazione, omette ingiustificatamente di depositare gli atti che da questi le
sono stati espressamente richiesti ai fini della decisione della causa, è
valutabile, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura
civile, come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove tali
conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di
causa (Sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 476; 21 maggio 2001, n. 2784; Sez. IV, 19
marzo 2001, n. 1619).
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2140
NOTIFICAZIONE
L’inammissibilità
o irricevibilità del ricorso giurisdizionale per errori imputabili agli organi
pubblici che procedono alla notificazione non possono riflettersi in danno del
ricorrente, né incidere sul suo diritto alla tutela giurisdizionale, che va
quindi salvaguardato attraverso l’esercizio da parte del giudice del potere di
rimessione in termini (Ad. Plen. n. 1/01 e 11/97; Sez. V, n. 306/82 e n. 64/94;
Corte cost. n. 477/2002).
INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO
Trattandosi
di giudizio con pluralità di parti, è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità
dello stesso, la notificazione nei termini di legge ad una sola parte del
giudizio, salva la successiva e necessaria integrazione del contraddittorio
(Sez. IV, 23 settembre 1998, n. 1194).
In
tema di computo del termine, il computo segue il calendario gregoriano ed opera
ex nominatione dierum. Pertanto,
giorni, mesi ed anni si calcolano per intero e non a frazioni e si passa dalla
data iniziale a quella corrispondente del mese o dell’anno successivo e il
principio, anche se non esplicitamente affermato, si applica anche al termine
ad anno.
DICHIARAZIONE
DI PUBBLICA UTILITA'
Nel
sistema normativo di cui alla legge n. 2359/1865 si è sempre ritenuta legittima
la proroga del termine per il compimento dei lavori quando fosse scaduto quello
iniziale, purché tempestivamente pronunciata (Cass. 7/11/88 n. 6004), ma in
ogni caso è stato ritenuto che il tardivo esercizio della facoltà di proroga
determini l’illegittimità sia del relativo provvedimento sia del decreto di
esproprio (Sez. IV, 10 dicembre 1991, n. 1078). Ne consegue, una volta spirato
il termine finale per l’espropriazione, l’irrilevanza della esiguità dello
spazio temporale intercorrente al fine della rinnovazione degli atti,
discendendo ex lege le conseguenze
dell’intervenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
REINTEGRAZIONE
IN FORMA SPECIFICA
La
reintegrazione in forma specifica deve essere intesa come istituto speciale del
diritto processuale amministrativo e che i suoi limiti di applicazione
coincidano con quelli di speciale rilevanza dell’interesse pubblico (Sez. IV,
n. 3169/2001). Ciò perlomeno nei casi in cui l’accoglimento della domanda di
reintegrazione comporterebbe la distruzione di un’opera pubblica di rilevante
importanza e di ingente valore economico. Che la reintegrazione in forma
specifica sia uno strumento subordinato a limiti e condizioni attuative è
dimostrato dal fatto che ai sensi dell’art. 35 il giudice dispone anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica il risarcimento del danno
ingiusto. La reintegrazione, dunque, è solo una delle possibili forme di
risarcimento e in tale ottica la domanda risarcitoria in forma specifica
avanzata dalle ricorrenti di I grado non vale ad escluderne la operabilità
anche ai fini del risarcimento per equivalente (Sez. VI, n. 3338/2002). Tale
interpretazione, nel silenzio del Legislatore, è l’unica compatibile col valore
del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., anche nella
logica del bilanciamento con l’art. 42 Cost.; essa rinviene nella specialità
pubblicistica dell’istituto regolato dall’art. 35 un limite necessario alle
aspirazioni del proprietario, che viene così inevitabilmente spogliato del suo
bene.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2139
Deve
essere esclusa la natura giurisdizionale delle specifiche funzioni decisorie
attribuite alla Commissione censuaria centrale, in materia di rideterminazione degli
estimi catastali, dall'art. 2, comma 1-ter , del D.L. n. 16 del 1993. Come si
evince dal disposto dell'art. 2 della legge di conversione n. 75 del 1993, le
decisioni definitive assunte dalle Commissioni censuarie - rispettivamente
provinciali e centrale, sui ricorsi proposti dai Comuni interessati, ovvero
dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, ai sensi del
comma primo bis e primo ter dell'art. 2 del ricordato decreto del 1993,
costituiscono mero presupposto per l'emanazione di un decreto legislativo
determinativo delle nuove tariffe e rendite, in conformità alle suddette
decisioni definitive.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2138
RICORSO IN CASSAZIONE EX ART. 111 U.C.
COST
L’art. 398, comma quarto, cod. proc. civ , nel testo
ora vigente per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 353 del 1990,
prevede che la proposizione della revocazione non sospende il termine per
proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il
giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può
sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia
pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la
revocazione proposta. La novella da un lato consente in linea generale il
contemporaneo svolgimento dei due diversi giudizi; dall’altro, rimette al
giudice della revocazione – alla stregua di una delibazione sommaria circa la
non manifesta infondatezza dei motivi revocatori proposti – quale unica
alternativa alla contemporanea pendenza quella di sospendere su istanza di
parte il giudizio di cassazione già pendente. In nessun caso, invece, è
prevista la sospensione del giudizio di revocazione, la cui definizione –
secondo le norme di rito – deve precedere la decisione sul ricorso per
cassazione (Cass. civ. I Sez. 4 giugno 1998 n. 5480).
La mera pendenza avanti alla Cassazione di un ricorso
ex art. 111 u.c. Cost. volto all’impugnazione per motivi di giurisdizione della
decisione del Consiglio di Stato in ipotesi revocanda, non integra di per sè
una situazione assimilabile a quella divisata dall’art. 295 cod. proc. civ. il
quale impone la sospensione necessaria del processo nel caso in cui avanti ad
altro giudice penda una controversia pregiudiziale. In effetti, secondo logica,
che il giudice amministrativo abbia giurisdizione sulla controversia originaria
(o su frazioni di essa) è questione che potrebbe sorgere concretamente solo
dopo un positivo esito della fase rescindente e quindi solo al momento in cui
si dovesse revocare la sentenza impugnata per passare poi in rescissorio ad un
nuovo giudizio di merito.
ERRORE
DI FATTO
L’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod.
proc. civ. deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o
inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile
esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, essere
decisivo, non cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia
pronunciato e, secondo principi consolidati in giurisprudenza, presentare i
caratteri della immediata evidenza e della obiettività. Ciò comporta la pacifica
l’inammissibilità del rimedio revocatorio in relazione ad errori che non
consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il
giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad
errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non
derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea
interpretazione di essi (Cass., Sez. lav., 1 marzo 2001, n. 2969). In sostanza
l’errore revocatorio ben può consistere nel travisamento, da parte del giudice,
del contenuto materiale degli atti processuali, come nel processo
amministrativo prima si negava (ad es. Sez. VI nn. 518 del 1990 e 965 del 1992)
ed ora invece si ammette a partire da Ad. plen. n. 3 del 1997: ma tale
contenuto, per fondare la revocazione, deve essere incontestabile (Ad. plen. n.
3 citata) essendo infatti evidente, per contro, che sono vizi logici e dunque
errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione
dei fatti (Sez. IV,2 marzo 2001 n. 1159) o nel mancato approfondimento di una
circostanza risolutiva ai fini della decisione (Sez. V, 24 ottobre 2001 n.
5600).
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2137
LEGGE
241/1990 IN GENERALE
La legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo legge generale
‘sul procedimento’ e non ‘del procedimento’ non implica l’applicazione della
sua propria disciplina ai procedimenti speciali o già normati, ma orienta
all’applicazione analogica di una disciplina specifica, con la conseguenza che
essa non trova applicazione proprio laddove la specifica normativa di settore
già prevede forme sufficienti di garanzie di partecipazione” (Sez. IV, 25
agosto 2003, n. 4813; nonché nello stesso senso Sez. IV, 23 novembre 2000, n.
6237; Sez. IV, 2 febbraio 1998, n. 147).
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
La circostanza che il procedimento di autorizzazione
degli elettrodotti non preveda la pubblicità mediante comunicazione personale
ai sensi della legge n. 241/1990 non determina alcuna diminuzione delle
garanzie dei soggetti incisi dalla potestà ablatoria dell’amministrazione, dal
momento che la diversità tra le due discipline è funzionale alla diversa
portata delle disposizioni, delle quali l’una è diretta a disciplinare il
particolare tipo di procedimento preordinato alla realizzazione degli
elettrodotti, l’altra a regolamentare il procedimento amministrativo nella sua
generalità (Sez. IV, 11 aprile 2001, n. 2194).
L’art. 8, comma 3, della L. n. 241 del 1990 - secondo
cui qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa l’amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima - è una norma di
chiusura dell’ordinamento che, in presenza di ipotesi marginali di procedimenti
di massa, ove sussista un pericolo concreto di pregiudizio dell’interesse
pubblico, rende possibile lo svolgimento sollecito del procedimento
indipendentemente dalla comunicazione personale con applicazione soggetta al
controllo giurisdizionale (Ad. Plen., 15 settembre 1999, n. 14).
VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
Poiché il concetto di valutazione di impatto
ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque
un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura
più o meno penetrante, si tratta di stabilire se le alterazioni conseguenti
alla loro realizzazione possano ritenersi ‘accettabili’ alla stregua di un
giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di
salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico
sotteso all’esecuzione dell’opera. In siffatta prospettiva gli organi
amministrativi preposti al procedimento di V.I.A. hanno il potere di dettare
prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale
dell’opera progettata (Sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1).
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
Per potersi censurare l’omessa comunicazione di avvio
del procedimento, il soggetto che si ritenga non essere stato avvisato personalmente
deve comunque provare che ove avesse potuto tempestivamente partecipare al
procedimento avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni connotate
dalla ragionevole possibilità di avere un ‘incidenza causale nel provvedimento
terminale (Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6383; Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823).
Il decreto di occupazione d’urgenza non necessita di
comunicazione in quanto fase meramente attuativa dei provvedimenti presupposti
(Ad. Plen., n. 14 del 1999).
VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
La
legge quadro n. 109 del
ELETTRODOTTI
Ai
fini della realizzazione di impianti elettrici secondo la speciale procedura
prevista dal T.U. sugli impianti elettrici posto con il r.d. n. 1775 del 1933,
l’Amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare negli atti del procedimento
tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede di
localizzazione delle aree espropriande, ma è tenuta ad effettuare una comparazione
soltanto quando siano state suggerite dagli interessati soluzioni alternative,
in sede di approvazione del progetto di cui all’art. 112 del citato T.U..
La
maggiore idoneità di un progetto di elettrodotto, rispetto alla soluzione
prescelta dall’Enel, non può formare oggetto di censure in sede di giudizio di
legittimità, dato che una tale scelta si rapporta all’esplicazione di potestà
tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo in ipotesi
di manifesta irrazionalità.
In
base al disposto degli artt. 87 e 88 del d.p.r. 616 del 1977, gli elettrodotti
sono da considerare opere pubbliche, in quanto realizzate dall’Enel, che opera
come organismo pubblico per il perseguimento di interessi generali, e non
necessitano di variante urbanistica potendo i progetti di elettrodotto essere
eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia
intervenuta l’intesa con
Il
nulla osta antisismico ex lege n. 64 del 1974, non essendo richiesto
anteriormente all’autorizzazione regionale, non costituisce requisito di
legittimità dell’autorizzazione stessa (Sez. IV, 6 agosto 1997, n. 875).
Il
giudizio risarcitorio postula il superamento dei principi processuali classici
modellati sullo schema del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo:
al privato, cioè, non basta la deduzione, in base al principio dispositivo con
metodo acquisitivo, dell’illegittimità dell’atto, essendo necessaria, in base
al principio dispositivo, la dimostrazione, ex artt. 2697 c.c. e 115, 1° comma,
c.p.c., degli elementi che consentano di concludere in senso a lui favorevole
il giudizio sulla spettanza del risarcimento, e, cioè, occorre la prova del
danno, nella sua esistenza e nel suo ammontare (secondo le regole di cui agli
artt. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall’art. 2056 c.c.).
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2136
LEGGE
241/1990 IN GENERALE
La legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo legge generale
‘sul procedimento’ e non ‘del procedimento’ non implica l’applicazione della
sua propria disciplina ai procedimenti speciali o già normati, ma orienta
all’applicazione analogica di una disciplina specifica, con la conseguenza che
essa non trova applicazione proprio laddove la specifica normativa di settore
già prevede forme sufficienti di garanzie di partecipazione” (Sez. IV, 25
agosto 2003, n. 4813; nonché nello stesso senso Sez. IV, 23 novembre 2000, n.
6237; Sez. IV, 2 febbraio 1998, n. 147).
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
La circostanza che il procedimento di autorizzazione
degli elettrodotti non preveda la pubblicità mediante comunicazione personale
ai sensi della legge n. 241/1990 non determina alcuna diminuzione delle
garanzie dei soggetti incisi dalla potestà ablatoria dell’amministrazione, dal
momento che la diversità tra le due discipline è funzionale alla diversa
portata delle disposizioni, delle quali l’una è diretta a disciplinare il
particolare tipo di procedimento preordinato alla realizzazione degli
elettrodotti, l’altra a regolamentare il procedimento amministrativo nella sua
generalità (Sez. IV, 11 aprile 2001, n. 2194).
L’art. 8, comma 3, della L. n. 241 del 1990, - secondo
cui qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa l’amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima - è una norma di
chiusura dell’ordinamento che, in presenza di ipotesi marginali di procedimenti
di massa, ove sussista un pericolo concreto di pregiudizio dell’interesse pubblico,
rende possibile lo svolgimento sollecito del procedimento indipendentemente
dalla comunicazione personale con applicazione soggetta al controllo
giurisdizionale (Ad. Plen., 15 settembre 1999, n. 14).
VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
Poiché il concetto di valutazione di impatto
ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque
un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in
misura più o meno penetrante, si tratta di stabilire se le alterazioni
conseguenti alla loro realizzazione possano ritenersi ‘accettabili’ alla
stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità
di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse
pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera. In siffatta prospettiva gli organi
amministrativi preposti al procedimento di V.I.A. hanno il potere di dettare
prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale
dell’opera progettata (Sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1).
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
Per potersi censurare l’omessa comunicazione di avvio
del procedimento, il soggetto che si ritenga non essere stato avvisato
personalmente deve comunque provare che ove avesse potuto tempestivamente
partecipare al procedimento avrebbe potuto presentare osservazioni ed
opposizioni connotate dalla ragionevole possibilità di avere un ‘incidenza
causale nel provvedimento terminale (Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6383; Sez. V,
22 maggio 2001, n. 2823).
Il decreto di occupazione d’urgenza non necessita di
comunicazione in quanto fase meramente attuativa dei provvedimenti presupposti
(Ad. Plen., n. 14 del 1999).
VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
La
legge quadro n. 109 del
ELETTRODOTTI
Ai
fini della realizzazione di impianti elettrici secondo la speciale procedura
prevista dal T.U. sugli impianti elettrici posto con il r.d. n. 1775 del 1933,
l’Amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare negli atti del procedimento
tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede di
localizzazione delle aree espropriande, ma è tenuta ad effettuare una
comparazione soltanto quando siano state suggerite dagli interessati soluzioni
alternative, in sede di approvazione del progetto di cui all’art. 112 del
citato T.U..
La
maggiore idoneità di un progetto di elettrodotto, rispetto alla soluzione
prescelta dall’Enel, non può formare oggetto di censure in sede di giudizio di
legittimità, dato che una tale scelta si rapporta all’esplicazione di potestà
tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo in ipotesi
di manifesta irrazionalità.
In
base al disposto degli artt. 87 e 88 del d.p.r. 616 del 1977, gli elettrodotti
sono da considerare opere pubbliche, in quanto realizzate dall’Enel, che opera
come organismo pubblico per il perseguimento di interessi generali, e non
necessitano di variante urbanistica potendo i progetti di elettrodotto essere
eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia
intervenuta l’intesa con
Il
nulla osta antisismico ex lege n. 64 del 1974, non essendo richiesto
anteriormente all’autorizzazione regionale, non costituisce requisito di legittimità
dell’autorizzazione stessa (Sez. IV, 6 agosto 1997, n. 875).
Il
giudizio risarcitorio postula il superamento dei principi processuali classici
modellati sullo schema del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo:
al privato, cioè, non basta la deduzione, in base al principio dispositivo con
metodo acquisitivo, dell’illegittimità dell’atto, essendo necessaria, in base
al principio dispositivo, la dimostrazione, ex artt. 2697 c.c. e 115, 1° comma,
c.p.c., degli elementi che consentano di concludere in senso a lui favorevole
il giudizio sulla spettanza del risarcimento, e, cioè, occorre la prova del
danno, nella sua esistenza e nel suo ammontare (secondo le regole di cui agli
artt. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall’art. 2056 c.c.).
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2135
L’art.
4, comma 1, lett. a), b) e c) della legge 512/1999, espressamente e
tassativamente richiede, quale presupposto necessario per l’accesso al Fondo di
rotazione, il definitivo accertamento nel giudizio penale dei fatti previsti
dall’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), mediante sentenza definitiva di
condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 416 bis del codice penale
(a), o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni del medesimo art. 416
bis c.p. (b), o per delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle
associazioni di tipo mafioso (c); ipotesi sub b) e c) che non possono non
identificarsi nella contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 del d.l. 13
maggio 1991, n. 152, convertito in l. n. 203/91; infatti il mancato richiamo di
tale articolo e all’aggravante speciale non dipende dalla volontà del
legislatore di ampliare illimitatamente l’operatività del fondo, ma
esclusivamente dalla necessità di consentire l’accesso al contributo in
relazione a casi pregressi, per i quali l’aggravante stessa (introdotta nella
legislazione penale solo a partire dal 1991) non era stata formalmente
contestata.
Il
Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso non ha il
potere di apprezzare autonomamente i fatti rispetto a quanto contestato e
accertato dal giudice penale competente.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2134
Dichiara l’appello inammissibile
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2133
Motiva in fatto
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2132
Motiva in fatto
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2131
Motiva in fatto
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2130
Motiva in fatto
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2129
DIRETTORE GENERALE
L’articolo
3, comma 6, 3° periodo del D.l.vo 30 dicembre 1992, 502, dispone, tra l’altro, che il rapporto di lavoro del
direttore generale è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato
di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi, oltre il
settantesimo anno di età. Da tale disposizione si desume, in primo luogo, che
la durata del contratto non è rimessa alla discrezionalità delle parti contraenti,
ma è fissata dalla legge in cinque anni. Ne deriva che, siccome l’articolo 3,
comma 6, 3° periodo anzidetto prevede che il rapporto di lavoro non può
superare i settanta anni di età ed ha la durata di cinque anni, il limite
massimo di età, per ottenere l’incarico, non può superare i sessantacinque
anni.
Il
decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, che ha modificato i requisiti per la
nomina a direttore generale, non ha effetto retroattivo e, quindi non ha
rilevanza per il tempo periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2128
STRUTTURE
SANITARIE PRIVATE CONVENZIONATE O ACCREDITATE
In
armonia con i principi sanciti dal legislatore statale,
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2127
ATTO
IMPUGNABILE
E’
inammissibile un ricorso proposto avverso un atto che ha la mera funzione di
richiamare la modalità di interpretazione di una certa norma, senza peraltro,
che ciò possa avere alcun effetto vincolante nei confronti dei destinatari
(Fattispecie riguardante un atto del Ministero del tesoro con cui aveva
invitato le Amministrazioni regionali e le Unità Sanitarie Locali ad attivare
le opportune azioni per il recupero delle maggiori somme versate alle ditte
fornitrici, per l’acquisto di medicinali, in conseguenza di una errata
interpretazione dell’art. 9, co. 4 del D.L.8 luglio 1974, n. 264, conv. nella
L. 17 agosto 1974, n. 386, seguita fino a quel momento)
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2126
DISPENSA
DALLA LEVA
Il
D.M. 16 ottobre 2000 (recante l’individuazione delle condizioni per la dispensa
dagli obblighi di leva), come integrato e modificato con il successivo D.M. 30
luglio 2001, prevede, all’articolo 1, comma 1, lett. m), che possa ottenere la
dispensa il giovane “selezionato da enti pubblici e privati ai fini
dell’assunzione, già in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale
sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva, sempreché venga prodotta la
comprovante documentazione”; tale previsione, sebbene finalizzata a favorire
l’occupazione lavorativa dei giovani, deve essere interpretata (coerentemente
con il disposto della lett. a) del comma 3 dell’articolo 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, di cui costituisce specificazione e
attuazione ai sensi del successivo comma 4) nel senso che la dispensa può
essere concessa nell’ipotesi di proposta di assunzione con contratto a tempo
indeterminato (Sez. IV: 24 giugno 2003, n. 3797 e 8 luglio 2003, n. 4078) o di
contratto a tempo determinato di apprendistato e formazione – lavoro, che,
offrendo ai giovani rispettivamente una stabile occupazione ovvero una insostituibile
opportunità di formazione professionale propedeutica all’avviamento al lavoro,
sole paiono giustificare, ai sensi del secondo comma dell’articolo 52 della
Costituzione, in un ponderato equilibrio degli opposti interessi entrambi
costituzionalmente tutelati, il sacrificio dell’obbligo costituzionale della
prestazione del servizio militare;
La
dispensa dal servizio militare non può essere concessa nei casi di rapporti di
lavoro (a tempo determinato o indeterminato) già in atto, nei cui riguardi deve
escludersi ogni pregiudizio alla posizione di lavoro dell’interessato, trovando
applicazione il secondo comma dell’art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,
come sostituito dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, secondo cui
“la chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto
di lavoro per tutto il periodo della ferma ed il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto” (Cass., Sez. lav., 10 novembre 1998, n. 11335; Sez.
VI, 9 agosto 1996, n. 98; Sez. IV, ord. n. 1000 del 14 marzo 2003; ord. n. 1946
del 16 maggio 2003)";
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2125
Motiva in fatto
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2124
Pronuncia in
via interlocutoria
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2123
INQUADRAMENTO
Ai
sensi del comma 5 dell’articolo 4 del D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, il
conseguimento della qualifica superiore si atteggia a vera e proprio “promozione
automatica” per effetto dell’effettivo svolgimento di fatto di mansioni
superiori corrispondenti alla predetta qualifica superiore (rispetto a quella
formalmente posseduta), purché tale svolgimento di fatto sia giustificato da un
formali atti di investitura ovvero risulti da atti di ufficio di data certa.
In
assenza da parte dell’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, di
previsioni in ordine alla anzianità maturata nella precedente qualifica e cioè
se essa sia o meno interamente conservata, tale questione trova disciplina
nell’articolo 13 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, secondo cui “nei passaggi a
qualifica di livello immediatamente superiori conseguiti successivamente al 1°
gennaio 1983, l’inquadramento nel livello retributivo superiore avverrà
aggiungendo al relativo valore iniziale il valore corrispondente all’anzianità
maturata nel livello di provenienza, valutata al 60% sul nuovo livello”. Tale
normativa non si pone in contrasto con il principio di pari trattamento dei
dipendenti, con particolare riferimento a quelli che avevano conseguito la
qualifica superiore per effetto delle disposizioni contenute ne D.P.R. 16
ottobre 1979, n. 509, che avevano conservato per intero l’anzianità maturata
nella precedente qualifica perché non sono equiparabili le relative situazioni.
In quest’ultimo caso, difatti, il conseguimento della qualifica superiore è
stato l’effetto di una procedura concorsuale o quanto meno paraconcorsuale,
selettiva e comparativa; nel primo caso, invece, la qualifica superiore
costituiva una promozione automatica e aperta, attribuita indiscriminatamente a
tutti coloro che vantassero i requisiti formali previsti dalla norma.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2122
Motiva in fatto
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2121
Motiva in fatto
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2120
UFFICIALI-AVANZAMENTO
In
sede di avanzamento degli ufficiali, la valutazione dei singoli requisiti e
titoli non ha autonomia nella completezza del giudizio globale, dovendo tutti
gli elementi essere considerati nel loro insieme, così che la mancanza di uno o
più titoli da parte di qualcuno dei valutandi può essere largamente supplita,
nei confronti di altri parigrado, dall’entità di titoli diversi, apprezzati
come equivalenti o plusvalenti nell’ambito di un giudizio complessivo ed
indivisibile (Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7949 fattispecie relativa alla
mancata promozione al grado di generale di divisione; Sez. IV, 11 luglio 2001,
n. 3888). Ciò vale, a maggior ragione, quando si tratti di avanzamento degli
ufficiali ai più alti gradi, atteso che i valutandi sono normalmente dotati di
ottimi profili di carriera e di qualità definibili solo attraverso delicate
analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive
qualità di ciascuno, tanto che l’art. 21, comma 6, d.lgs. n. 69 del 2001
prevede che i componenti della commissione superiore di avanzamento assegnino
un unico punteggio per il complesso degli elementi di cui alle lettere a), b),
c) e d) del precedente comma
In
sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati), il
giudizio operato dalla commissione superiore è la risultanza di una valutazione
complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e
di servizio emersi nei confronti dell'ufficiale, cosicché non è possibile
scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente
considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la
conclusiva valutazione con la quale l'amministrazione ha dato peso e
significato alla complessiva personalità e attività dell'interessato
costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale
(Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241).
Anche
secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 91
dell’8 gennaio 1997), si deve negare al giudice amministrativo il potere di
entrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli
ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una
generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio;
di talché è escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli
ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai
ristretti, segnati dall’esigenza di rispettare la sottile ma non di meno
precisa linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione
squisitamente discrezionale, demandata istituzionalmente alla Commissione di
avanzamento. Pertanto, mancando nella materia precisi parametri di riferimento,
per stabilire se il punteggio sia o meno adeguato ai titoli valutabili occorre
verificare quale metro di giudizio sia stato in concreto adottato dalla
Commissione nei confronti della generalità degli scrutinati.
Con
specifico riferimento ai giudizi espressi dalle commissioni superiori di
avanzamento, sulla scorta dei propri specifici precedenti (Sez. IV, 20 dicembre
2002, n. 7241; Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), è assai ampia la
discrezionalità attribuita alla Commissione superiore, la quale è chiamata ad
esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili
di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi
di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità
degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei
requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica
valutazione delle singole risultanze documentali. Rimane escluso, quindi, che
il giudice possa procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati in
sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del
punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla
commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente
incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Sez.
IV, n. 4236 del 2003 cit.). Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi
aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito
trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il
cattivo esercizio del potere amministrativo, <<....si da far ritenere che
i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri
impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta
dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire >>
(in termini Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074). L'incoerenza della valutazione,
la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la violazione
delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono
emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (Sez. IV, 30
luglio 2002, n. 4074).
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2119
UFFICIALI-AVANZAMENTO
In
sede di avanzamento degli ufficiali, la valutazione dei singoli requisiti e
titoli non ha autonomia nella completezza del giudizio globale, dovendo tutti
gli elementi essere considerati nel loro insieme, così che la mancanza di uno o
più titoli da parte di qualcuno dei valutandi può essere largamente supplita,
nei confronti di altri parigrado, dall’entità di titoli diversi, apprezzati
come equivalenti o plusvalenti nell’ambito di un giudizio complessivo ed
indivisibile (Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7949 fattispecie relativa alla
mancata promozione al grado di generale di divisione; Sez. IV, 11 luglio 2001,
n. 3888). In altri termini, il profilo dell’eccesso di potere in senso
relativo, è scrutinabile nei limiti in cui sia possibile un raffronto a
posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli
elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in
considerazione (Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409; Sez. IV, 20 dicembre 2002,
n. 7241; Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681; Sez. IV, 8
maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; Sez. IV, 18 giugno 1998, n.
951; Sez. III, 21 maggio 1996, n. 726).
In
sede di avanzamento degli ufficiali, il giudizio operato dalla commissione
superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono
indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti
dell'ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi
assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a
sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione con la
quale l'amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità
e attività dell'interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile
in sede giurisdizionale (Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 20
dicembre 2002, n. 7241).
Anche
secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 91
dell’8 gennaio 1997), si deve negare al giudice amministrativo il potere di
entrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli
ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una
generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di
scrutinio; di talché è escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di
avanzamento degli ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro
limiti assai ristretti, segnati dall’esigenza di rispettare la sottile ma non
di meno precisa linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione
squisitamente discrezionale, demandata istituzionalmente alla Commissione di
avanzamento. Pertanto, mancando nella materia precisi parametri di riferimento,
per stabilire se il punteggio sia o meno adeguato ai titoli valutabili occorre
verificare quale metro di giudizio sia stato in concreto adottato dalla
Commissione nei confronti della generalità degli scrutinati.
Con
specifico riferimento ai giudizi espressi dalle commissioni superiori di
avanzamento (Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; Sez. IV, 30 luglio 2002, n.
4074), è assai ampia la discrezionalità attribuita alla Commissione superiore,
la quale è chiamata ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali
dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo
attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica
delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un
apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non
condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali.
Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all'esame comparativo
degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o
verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità
tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza di
valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un
vizio della funzione (Sez. IV, n. 4236 del 2003).
Sono,
pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali
il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la
manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere
amministrativo, <<....si da far ritenere che i punteggi siano frutto di
elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al
raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei
alle funzioni del grado superiore da conferire >> (in termini Sez. IV, 30
luglio 2002, n. 4074). L'incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in
contrasto con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di
tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere dall'esame
della documentazione con assoluta immediatezza (Sez. IV, 30 luglio 2002, n.
4074).
L’art.
12 del d. m. n. 571 del 1993, fra gli altri elementi di valutazione, ha
riconosciuto la tendenza di carriera, apprezzabile da un lato dal raffronto fra
le qualità, attitudini e capacità risultanti dalle graduatorie definitive dei
concorsi per il reclutamento e dei corsi, con il rendimento dimostrato
dall’ufficiale durante il successivo impiego (primo comma); dall’altro, in base
all’andamento complessivo della progressione di carriera, fermo restando il
principio generale dell’autonomia dei giudizi di avanzamento (art. 3): in
questo ben delimitato ambito continua a giocare un ruolo il principio della
c.d. continuità logica delle valutazioni (Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241;
Sez. IV, 20 marzo 2001, n. 1681), con l’avvertenza, però, che il c.d.
scavalcamento illegittimo si può ravvisare in senso proprio solo quando in
precedente graduatoria riferita allo stesso grado gli ufficiali in comparazione
si siano collocati in posizione invertita, senza che nulla sia variato nella
documentazione caratteristica e matricolare.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2118
MOTIVI
DEL RICORSO
Nel
giudizio di appello — che non è un iudicium
novum — la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte
dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi; tale specificità
dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata,
vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento
logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza
separabili dalle argomentazioni che la sorreggono; ragion per cui, alla parte
volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, non si
rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le
statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la
sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua intierezza, che le
ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di
specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza
impugnata (Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3614; 25 luglio 2001, n. 4077). Siffatto
indirizzo configura l’appello al Consiglio di Stato come rimedio impugnatorio,
che avrebbe ad oggetto non la questione di legittimità del provvedimento
amministrativo impugnato, ma la sentenza di primo grado. La necessità della
indicazione specifica dei vizi della sentenza, è riconducibile all’art. 6, n.
3, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, che prevede l’indicazione espressa dei motivi su
cui si fonda il ricorso introduttivo. La disposizione risulta applicabile al
giudizio d’appello in virtù del richiamo operato dall’art. 29, 1° comma, l. 6
dicembre 1971 n. 1034, che rinvia alle norme che regolano il processo innanzi
al Consiglio di Stato (CGARS 6 novembre 2000, n. 435; Sez. V, 9 maggio 2000, n.
2654).
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2117
ACQUIESCENZA
Sussiste
acquiescenza all’appello allorché l’amministrazione ha adottato provvedimenti
diversi ed ulteriori rispetto a quelli costituenti mera esecuzione della
sentenza o della misura cautelare del giudice amministrativo (Sez. IV, 6 maggio
2004, n. 2797).
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2116
MOTIVI
DEL RICORSO
Il
divieto di ius novorum in appello non
si applica alla parte resistente, la quale può dedurre come motivo di appello
qualsiasi argomento, ancorché non proposto in primo grado (Sez. VI, 21 febbraio
2001, n. 906; Sez. VI, 14 maggio 1999, n. 641; Sez. VI, 8 luglio 1998, n.
1051), con esclusione delle eccezioni in senso stretto.
ACQUIESCENZA
La
volontà della parte soccombente in primo grado di accettare la pronuncia già
gravata può esprimersi solo mediante espressa rinuncia all’impugnazione stessa,
secondo le forme previste dalla legge, e non con mero comportamento concludente
(Sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 442; 8 maggio 1995, n. 308; nel senso della
inconfigurabilità dell'acquiescenza tacita ex art. 329, primo comma, c.p.c. nel
caso di esecuzione della sentenza impugnata occorrendo la rinuncia al gravame,
Cass. 14 giugno 1990, n. 5802; 3 aprile 1989, n. 1591). Invero, nel caso in cui
non emerga l'esplicita volontà di accettare la sentenza di primo grado,
l'esecuzione della stessa non determina acquiescenza a quest'ultima da parte
dell'amministrazione, stante il tenore dell'art.
SCHEDA VALUTATIVA O RAPPORTO INFORMATIVO
L’art. 7, d.P.R. n. 429 del 1967 - recante il
regolamento sui documenti caratteristici dei militari della Guardia di finanza
- secondo cui <<i documenti
caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che
siano stati oggetto di contestazione in sede disciplinare>> vuole
evitare che procedimenti sanzionatori ancora in corso possano influire sulla
redazione della documentazione caratteristica che deve far emergere
esclusivamente le doti del militare come apprezzate discrezionalmente dai
superiori gerarchici. Pertanto, in sede di redazione della scheda valutativa
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, ben possono confluire nei
giudizi intermedi ed in quello finale, apprezzamenti su episodi, distinti da
quelli oggetto di contestazione in sede disciplinare, che connotino le
caratteristiche professionali del militare sotto il profilo del senso della
disciplina, non ostandovi il divieto sancito dalle norme dianzi richiamate.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2115
MOTIVI
DEL RICORSO
Il
divieto di ius novorum in appello non
si applica alla parte resistente, la quale può dedurre come motivo di appello qualsiasi
argomento, ancorché non proposto in primo grado (Sez. VI, 21 febbraio 2001, n.
906; Sez. VI, 14 maggio 1999, n. 641; Sez. VI, 8 luglio 1998, n. 1051), con
esclusione delle eccezioni in senso stretto.
ACQUIESCENZA
La
volontà della parte soccombente in primo grado di accettare la pronuncia già
gravata può esprimersi solo mediante espressa rinuncia all’impugnazione stessa,
secondo le forme previste dalla legge, e non con mero comportamento concludente
(Sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 442; 8 maggio 1995, n. 308; nel senso della
inconfigurabilità dell'acquiescenza tacita ex art. 329, primo comma, c.p.c. nel
caso di esecuzione della sentenza impugnata occorrendo la rinuncia al gravame,
Cass. 14 giugno 1990, n. 5802; 3 aprile 1989, n. 1591). Invero, nel caso in cui
non emerga l'esplicita volontà di accettare la sentenza di primo grado,
l'esecuzione della stessa non determina acquiescenza a quest'ultima da parte
dell'amministrazione, stante il tenore dell'art.
SCHEDA VALUTATIVA O RAPPORTO INFORMATIVO
L’art. 7, d.P.R. n. 429 del 1967 - recante il
regolamento sui documenti caratteristici dei militari della Guardia di finanza
- secondo cui <<i documenti
caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che
siano stati oggetto di contestazione in sede disciplinare>> vuole
evitare che procedimenti sanzionatori ancora in corso possano influire sulla
redazione della documentazione caratteristica che deve far emergere
esclusivamente le doti del militare come apprezzate discrezionalmente dai
superiori gerarchici. Pertanto, in sede di redazione della scheda valutativa
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, ben possono confluire nei
giudizi intermedi ed in quello finale, apprezzamenti su episodi, distinti da
quelli oggetto di contestazione in sede disciplinare, che connotino le
caratteristiche professionali del militare sotto il profilo del senso della
disciplina, non ostandovi il divieto sancito dalle norme dianzi richiamate.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2114
DECADENZA DAL VINCOLO
Nel
caso di decadenza dal vincolo espropriativo, l’attribuzione di nuova
destinazione all’area soggetta al vincolo decaduto costituisce un obbligo
dell’autorità urbanistica, atteso che l’esistenza di zone prive di destinazione
urbanistica non può concepirsi che come situazione transitoria (Sez. IV, 5
maggio 1997, n. 481).
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2113
CONCORSO
Le
esigenze tipiche dell’Amministrazione penitenziaria non possono che essere
esaustivamente valutate dai suoi apparati interni (tra cui le Commissioni mediche),
istituzionalmente deputati a farsene carico secondo le necessità connesse alla
peculiare attività affidata al proprio personale, cui sono assegnati compiti
che richiedono equilibrio e fermezza, in tal modo giustificandosi i rigorosi
criteri utilizzati nell’apprezzamento dei vari aspiranti all’impiego.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2112
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
La
dispensa per insufficiente rendimento ha natura diversa dal procedimento
disciplinare, in quanto rivolta ad estromettere dal servizio il personale che
si sia dimostrato per un certo periodo di tempo del tutto inidoneo a svolgere i
propri compiti in una valutazione globale del relativo comportamento, a
prescindere da fatti specifici. Tra i due procedimenti esistono indubbiamente
punti di interferenza, in quanto se da un lato lo scarso rendimento non
necessariamente si accompagna a mancanze disciplinari, dall’altro queste
possono essere prese in considerazione al fine di valutare l'insufficiente
rendimento complessivo del dipendente stesso.
Il
giudizio in ordine alla rilevanza di fatti specifici addebitati al pubblico
dipendente sotto l’aspetto immediatamente disciplinare è riservato
all’Amministrazione, alla quale spetta di valutare nel merito se sussistono i
presupposti legali per l’attivazione – con le piene garanzie del
contraddittorio – del procedimento finalizzato all’irrogazione di misure
sanzionatorie disciplinari. Al giudice della legittimità spetta per converso di
sindacare la scelta disciplinare dell’Amministrazione ove questa risulti
viziata sotto profili di eccesso di potere.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2111
SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA PAESAGGISTICA
L’effetto
sospensivo di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si applica alle
sanzioni amministrative di natura paesistica, come ha ritenuto la
giurisprudenza (Sez. VI, 31 maggio 1990, n. 551), seguendo un orientamento poi
sancito normativamente dall’art. 2, comma 46, legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo cui l’indennità prevista dall’art. 15, della legge 29 giugno 1939, n.
1497, non ha natura risarcitoria, ma si configura alla stregua di una sanzione
amministrativa applicabile malgrado il condono edilizio eventualmente
accordato. Pertanto la sanzione pecuniaria di cui al cit. art. 15 prescinde
dall’effettiva sussistenza di un danno paesistico-ambientale, mentre la
ritenuta condonabilità dell’abuso edilizio, considerato compatibile con gli
interessi paesaggistici, non ne impedisce l’applicazione (per esplicita volontà
legislativa), senza che ciò manifesti alcuna contraddittorietà, dato che il
provvedimento di clemenza riguarda solo gli abusi edilizi e non quelli
paesistici.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2110
ALLOGGI
I.A.C.P.
Sussiste la
giurisdizione del Giudice amministrativo sulla controversia relativa alla
revoca di un provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggio I.A.C.P.
nei confronti dell’originario assegnatario. Infatti, pur trattandosi di un
rapporto locativo di tipo negoziale, sono coinvolti preminenti interessi
pubblici connessi alla corretta distribuzione degli alloggi I.A.C.P. a chi ne
sia maggiormente bisognoso (Ad. Plen., 5 settembre 1995 n. 28), ed il
provvedimento impugnato attiene alla definizione degli interessi pubblici
risultando la risoluzione del rapporto locativo un mero effetto riflesso della
definizione dei primi.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2109
INQUADRAMENTO
L’art.
2, della legge reg. Liguria 17 marzo 1997 n. 9, impone alla p.a. di valutare le
funzioni di coordinamento non in rapporto a quelle già svolte in concreto dai
dipendenti regionali interessati, ma piuttosto nell’ottica di una prospettiva
futura, valutando la loro attitudine a svolgerne di nuove, in tal modo
mettendosi in luce un intento riorganizzativo da porre in attuazione nell’immediato
avvenire.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2108
RICORSO INCIDENTALE
Allorchè
il T.A.R., ai sensi degli artt. 3 e 9, legge n. 205 del 2000, abbia definito un
giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata in data
anteriore a quella della scadenza dei termini per la proposizione del ricorso
incidentale, deve ammettersi la possibilità che i motivi di ricorso incidentale
che non sia stato possibile far valere in primo grado si convertano in motivi
di appello contro la sentenza (Sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3312; Sez. VI, 4
gennaio 2002 n. 35).
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2107
CONFERENZA
DI SERVIZI
La
conferenza di servizi, per come configurata e disciplinata dagli artt. 14 e ss.
della legge 7 agosto 1990, n.241 (adesso ulteriormente modificati dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15) costituisce un peculiare modulo procedimentale,
preordinato ad assicurare l’esame contestuale e la composizione di una
pluralità di interessi pubblici, la cui cura risulta intestata ad
amministrazioni diverse, coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi di
particolare complessità (generalmente aventi ad oggetto la realizzazione di
progetti che esigono il concorrente e coordinato rilascio di assensi urbanistici,
edilizi, ambientali e commerciali). Tale strumento, che si risolve nella
semplificazione (sempre) ed unificazione (a volte) di procedimenti complessi,
serve, in particolare, a definire la fase istruttoria o quella decisoria, a
seconda che la competenza ad adottare gli atti aventi rilevanza esterna spetti
ad una o a più amministrazioni, per mezzo della sincronica e coordinata
acquisizione delle determinazioni e degli avvisi da parte delle amministrazioni
partecipanti e dell’applicazione di meccanismi decisori che garantiscono la
prevalenza delle posizioni prevalenti, nonchè il superamento dei c.d. dissensi
qualificati. La conferenza si conclude, quindi, con la formalizzazione di una
determinazione, che dovrà soggettivamente imputarsi ad una sola, nel caso di
procedure monostrutturate, o a più amministrazioni, nel caso di procedure
polistrutturate.
NOTIFICAZIONE
L’utilizzo
del modulo procedimentale della conferenza di servizi non altera le regole che
presiedono all’individuazione delle autorità emananti, con la conseguenza che
il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della
conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente
avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al
di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame. La circostanza che un
provvedimento, anziché essere formalizzato autonomamente, sia stato adottato
nell’ambito di una conferenza di servizi e resti, quindi, assorbito nella
determinazione finale di quest’ultima non esonera, dunque, la parte che intende
contestarlo in giudizio dall’onere di notificare il ricorso anche
all’amministrazione alla quale sia soggettivamente imputabile. Ne consegue,
ancora, che non è decisiva la rilevanza esoprocedimentale dell’atto adottato
all’interno della conferenza di servizi, quanto la concreta impugnazione di
quest’ultimo da parte del ricorrente, di talchè va affermata la necessità della
notifica del ricorso anche all’autorità che ha espresso un parere, purché
all’indirizzo di questo siano state formulate specifiche censure.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2106
EFFETTI
DEL GIUDICATO
L'effetto
ripristinatorio della sentenza di annullamento comporta l'obbligo della
Amministrazione di adeguare, per quanto possibile, lo stato di fatto e di
diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell'atto annullato. In
applicazione di tale principio, si ammette pacificamente che il diniego di
ammissione ad una procedura selettiva per l'inquadramento in posti di pubblico
impiego non può non produrre, una volta annullato, conseguenze ripristinatorie
sulla instaurazione retroattiva del rapporto, come dimostra la giurisprudenza
che riconosce decorrenza retroattiva alla nomina (ora per allora), disposta per
effetto dell'annullamento giurisdizionale di un diniego di nomina. L'obbligo di
ripristinazione, conseguente all'annullamento giurisdizionale dell'atto, e cioè
l'obbligo di ricostruire (nei limiti del possibile) la situazione di diritto e
di fatto quale era al momento della emanazione dell'atto eliminato, comporta,
in linea di stretta conseguenzialità, che la piena retroattività degli effetti
giuridici operi (deve operare) per tutto il periodo (iniziale e finale) in cui
resta efficace ed esplica le sue potenzialità l'atto annullato. Tale obbligo di
ripristinazione, che costituisce il contenuto della sentenza e riposa sulla
esigenza di dare effettività alla tutela giurisdizionale amministrativa, può
essere derogato solo se, per effetto di fatti sopravvenuti, si sia creata una
situazione totalmente incompatibile con l'attuazione di tale obbligo.
Sez. V, 3
maggio 2005, n. 2105
ELEZIONI
PROVINCIALI
Ai
sensi del comma 10 dell’art. 75 del T.U. n. 267 del 2000, l’Ufficio centrale
elettorale, dopo la proclamazione della elezione a presidente, deve procedere
alla ripartizione dei seggi di consigliere provinciale e, una volta determinato
il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sia per la maggioranza
che per la minoranza, proclama eletti consiglieri provinciali i candidati
presidenti non eletti collegati al gruppo o alla coalizione di gruppi che, in
tale ripartizione, abbiano conseguito “almeno un seggio”. Al riguardo se il
presupposto per la elezione a consigliere provinciale del candidato presidente
non eletto è che il gruppo o la coalizione di gruppi con il quale tale
candidato è collegato abbia conquistato almeno un seggio, il seggio da
conferire a tale candidato è il seggio conquistato dal gruppo o dalla
coalizione che lo ha appoggiato al primo turno, di cui era il leader, e non al
gruppo o alla coalizione di gruppi collegati in sede di ballottaggio. Il turno
di ballottaggio incide sull’assegnazione dei seggi del consiglio provinciale
solo per l’eventuale attribuzione al gruppo o ai gruppi collegati con il
candidato presidente eletto il cd. premio di maggioranza (ciò che spiega il
motivo per cui l’assegnazione dei seggi di consigliere provinciale è effettuata
dopo la proclamazione della elezione del presidente della provincia).
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2104
IMPROCEDIBILITA’
E’
improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse l’appello avverso un
trasferimento allorché l’interessato, nelle mòre del giudizio, sia stato
collocato a riposo d’ufficio, per raggiunti limiti d’età, poiché l’interesse al
mantenimento della sede di servizio viene meno a séguito della estinzione, per
qualsivoglia ragione, del rapporto di lavoro.
TRASFERIMENTO
Al
trasferimento per incompatibilità funzionale ed ambientale non è ricollegabile
alcun carattere sanzionatòrio né qualsivoglia comportamento contrario ai doveri
d’ufficio (Sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2677, e 23 ottobre 1999, n. 1551; Sez.
IV, 28 maggio 2003, n. 2970, e 22 dicembre 1998, n. 1857; CGARS 28 gennaio
2003, n. 34), ma solo la tutela del buon andamento della Pubblica
Amministrazione ex art. 97 Cost.
Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2103
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2102
UFFICIALI-AVANZAMENTO
Il
beneficio della ricostruzione della carriera degli ufficiali in s.p.e.
provenienti dal complemento previsto dall’art. 24, comma
Il
beneficio della ricostruzione di carriera previsto dall’art. 24, comma 4, cit.,
una volta concesso non può essere revocato al fine di attribuire agli
interessati il diverso beneficio contemplato dall’art.
Il
beneficio dell’aumento dell’anzianità assoluta di grado previsto dall’art.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2101
UFFICIALI-AVANZAMENTO
L’art.
32, comma 3-bis, L. n. 224 del 1986,
introdotto dall'art.
Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2100
NOTIFICAZIONE
Ai
fini dell'ammissibilità dell’appello al Consiglio di Stato è sufficiente la
notifica del ricorso, entro i termini di legge, ad una sola delle parti
appellate, salva la successiva integrazione del contraddittorio (Sez. V, 30
settembre 1983, n. 414; Sez. V, 24 novembre 1990, n. 797; Sez. IV, 21 agosto
1993, n. 585; Sez. IV, 14 novembre 1994, n. 890; Sez. IV, 21 novembre 1994, n.
929; Sez. VI, 20 giugno 1997, n. 952; Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1429).
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2099
UFFICIALI-AVANZAMENTO
L’art.
32, comma 3-bis, L. n. 224 del 1986,
introdotto dall'art.
Sez. V, 3
maggio 2005, n. 2098
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2097
UFFICIALI-AVANZAMENTO
L’art.
L'art.
45, primo comma, della n. 574 del 1980. con l'espressione "ferme restando
le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi
precedenti,...", ha inteso fare riferimento soltanto alle condizioni di
cui al capo terzo del titolo IV della legge 12 novembre 1955 n. 1137, che
prevedeva quali condizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento del
ruolo ad esaurimento lo svolgimento di determinati corsi e periodi di comando e
l'avvenuta promozione di tutti i pari grado in servizio permanente effettivo; e
non anche al verificarsi di quel presupposto di cui all'art. 104 della legge n.
1137/1955 consistente nella necessità, per gli aspiranti all'avanzamento, di
essere ricompresi nelle aliquote degli ufficiali da promuovere in rapporto alle
prevedibili esigenze di mobilitazione (Ad. plen., n. 2 del 24 gennaio1989).
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2096
UFFICIALI-AVANZAMENTO
L’art.
32, comma 3-bis, L. n. 224 del 1986,
introdotto dall'art.
Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2095
REINTEGRAZIONE
IN FORMA SPECIFICA
RISARCIMENTO
PER EQUIVALENTE
Mentre
la richiesta del risarcimento in forma specifica contiene il risarcimento per
equivalente, sicchè domandato quest’ultimo si può sempre validamente invocare
il risarcimento in forma specifica in corso di causa (che può anche essere
concessa d’ufficio dal giudice, senza violare il principio della domanda), la
richiesta del risarcimento per equivalente (esclusivamente riservata ad una
libera opzione processuale del soggetto danneggiato) non autorizza la scelta
del risarcimento in forma specifica ad opera del giudice e non postula, per la
sua concessione, l’impraticabilità della riparazione in forma specifica (Sez.
IV, 10 agosto 2004 n. 5500).
OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA (ACCESSIONE
INVERTITA) E USURPATIVA
L'acquisto
a favore della p.a. si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una
destinazione pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione
di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per
legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo
dell'istituto di comportamenti della p.a. non collegati ad alcuna utilità
pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per
mancanza ab initio della dichiarazione
di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento
dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal
caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della p.a. ed il
proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non
ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del
danno, che deve essere liquidato in misura integrale) (SS.UU. 6 maggio 2003 n.
6853; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2000, n.1814; id., 16 luglio 1997, n.6515;
Sez. IV, 2 marzo 2004, n. 950; Sez. IV, n. 3177 del 2000).
Laddove
si verifichi una ipotesi di occupazione usurpativa, come tale implicante
l'obbligo di restituzione del bene al privato, l'amministrazione non può
validamente opporre né l'eccessiva onerosità della rimozione delle opere nel
frattempo realizzate, né richiamare il principio di cui al comma 2 dell'art.
2933 c.c.: invero, da un lato, l'eccessiva onerosità di cui all'art. 2058 c.c.
non è opponibile nelle azioni intese a far valere un diritto reale, il cui
carattere assoluto non lascia margini a modalità di reintegrazione diverse da
quella in forma specifica (salva diversa volontà del titolare), dall'altro, la
deroga prevista al comma 2 dell' art. 2933 c.c., non può trovare applicazione
qualora, come nella specie, la restituzione inciderebbe comunque su interessi
circoscritti alla realtà locale (Sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 450).
Il
1° e il 3° comma dell’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, disciplinano
due istituti sostanzialmente equivalenti, sotto il profilo dello scopo
perseguito, che è quello di permettere la conservazione dell’opera pubblica
realizzata mediante utilizzazione illegittima del fondo, accordando al soggetto
spossessato, in luogo della restituzione dell’area, previa riduzione in
pristino, una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. La norma di
cui al 3° comma, dell’art.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2094
EFFETTI
L’effetto
di annullamento dell’atto che consegue ad una sentenza amministrativa di
accoglimento del ricorso ha una estensione caducatoria commisurata all'oggetto
di impugnativa, fermo restando che, ai fini della delimitazione dell’ambito del
giudicato sotto il profilo del c.d. effetto conformativo dell'ulteriore
attività dell'Amministrazione, occorre aver riguardo alla tipologia (meramente
formale o sostanziale) e alla valenza dei motivi accolti (Sez. IV, 11 settembre
2001, n. 4744).
Sotto
il profilo conformativo o ordinatorio il giudicato di annullamento per soli
vizi formali di per sè non elimina né tendenzialmente riduce il potere
dell’Amministrazione di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell'atto
annullato. Tuttavia qualora il vizio che porta all’annullamento dell’atto
concerna il difetto di motivazione, i limiti che ne derivano
all’Amministrazione che procede alla reiterazione dell’attività sono diversi a
secondo che la determinazione giudiziale sia scaturita dal mero riscontro della
mancanza formale dell’esternazione del processo decisionale, ovvero risulti
conseguente ad un ritenuto erroneo o imperfetto processo decisionale. In questa
ultima ipotesi il vizio accertato finisce con l’identificare il momento formale
di emersione di un difetto sostanziale dell’atto che ne preclude
all’Amministrazione la successiva reiterazione con lo stesso contenuto di
quello precedentemente annullato.
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2093
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2092
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 3
maggio 2005, n. 2091
Dichiara improcedibile l’appello
Sez. V, 3
maggio 2005, n. 2090
PERENZIONE
Ai
fini della perenzione, l’istanza di riunione di giudizi implica la domanda di
fissazione d’udienza, perché l’articolo 52 del regolamento di procedura emanato
con regio decreto 17 agosto 1907 n. 642 prevede che all’unione delle cause si
provveda in pubblica udienza.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2089
PROMOZIONE
Se
è vero che, in sede di valutazione di più candidati alla promozione alla
qualifica superiore, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità
nell’attribuire il punteggio sull’attitudine, e che la valutazione di merito,
salvo i casi di illogicità manifesta e di ingiustizia manifesta, non può essere
oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio
di legittimità, è anche vero che la discrezionalità dell’Amministrazione,
proprio perché tale, deve poter trovare in qualcosa di concreto la base della
sua espressione e manifestarsi comunque in una motivazione che possa far capire
perché una complessità di valutazione sia superiore ad un’altra complessità di
valutazione, altrimenti si rischia di confondere la discrezionalità con un
giudizio assoluto, privo di ogni pur minimo, necessario riscontro oggettivo.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2088
INTERRUZIONE
DEL PROCESSO
Ai
sensi dell’art. 24 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l’interruzione del
processo per morte del procuratore della parte costituita opera automaticamente
senza necessità che l’evento interruttivo sia dichiarato o comunicato nel
giudizio o alla controparte, come, invece, è previsto in caso di decesso della
parte (Sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4909; id., 28 luglio 1981, n. 663; id.,
24 febbraio 2000, n. 1010).
Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2087
Motiva in fatto
Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2086
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2085
DIPENDENTI MINISTERO AFFARI ESTERI
Se
è vero che, una volta ottenuta la cittadinanza italiana, la dipendente di una
struttura all’estero, titolare di un contratto stipulato secondo il diritto
straniero, può chiedere la conversione dello stesso secondo il diritto
italiano, è pur vero che con ciò finisce la tutela della richiedente. E ciò
perché, una volta che si determina il passaggio da un regime giuridico (nella
specie, quello brasiliano) ad un altro regime giuridico (sempre nella specie,
quello italiano), è fuori discussione che il nuovo contratto non può che essere
ricondotto a tale nuovo regime giuridico, ponendosi nel nulla il precedente
rapporto. Pertanto, determinatosi il passaggio nell’ambito della normativa
italiana, trovano applicazione le regole disposte dal novellato art. 162 della
legge n. 18 del 1967, che precludono l’applicazione dei benefici richiesti.
Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2084
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2083
Pronuncia in via interlocutoria
Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2082
Dichiara l’interruzione del processo.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2081
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Al
personale trasferito alla Regione dalla Cassa per il Mezzogiorno si applica la
normativa regionale, in base a quanto stabilito nel decreto del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 4 agosto 1983, mentre non è
possibile ancorare i criteri per il calcolo dell’indennità integrativa speciale
alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, poiché la stessa non era vigente all’epoca
del collocamento a riposo.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2080
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Al
personale trasferito alla Regione dalla Cassa per il Mezzogiorno si applica la
normativa regionale, in base a quanto stabilito nel decreto del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 4 agosto 1983, mentre non è
possibile ancorare i criteri per il calcolo dell’indennità integrativa speciale
alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, poiché la stessa non era vigente all’epoca
del collocamento a riposo.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2079
PIANI
PAESAGGISTICI
La
tutela del paesaggio, costituendo, ai sensi dell’art. 9 Cost., un valore
primario dell'ordinamento, rappresenta un interesse prevalente su qualunque
altro interesse (pubblico o privato) e, quindi, deve sempre essere anteposto
all'attuazione delle esigenze urbanistico edilizie.
Il
piano urbanistico territoriale, pur avendo anch’esso come obiettivo la tutela
delle bellezze naturali, diversamente dal piano paesaggistico, non presuppone
necessariamente un preesistente vincolo (paesaggistico sull’aree) e può anche
riguardare ambiti non vincolati e condiziona, prevalentemente in negativo, la
successiva attività di pianificazione del territorio vincolato anche sotto il
profilo urbanistico, nel senso che essendo esteso all’intero territorio
regionale con l’assenza di un limite territoriale riferito alle sole zone
vincolate, utilizza tecniche ed effetti propri degli strumenti di
pianificazione urbanistica (ancorché teleologicamente orientati verso
l'obiettivo preminente della protezione di valori estetico culturali) e formula
generali criteri di orientamento per la successiva attività di pianificazione
ovvero di vincoli per l’attività di utilizzazione e trasformazione del suolo.
Lo
jus aedificandi ancorché conforme
alle norme urbanistico-edilizie, se in contrasto con le esigenze di tutela del
paesaggio, non può dirsi esercitatile; dal che discende che anche i piani di
natura urbanistica devono conformarsi ai piani di natura paesistico
territoriale, anche quando essi non prevedano vincoli specifici sulle aree
interessate.
Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2078
ATTO
IMPUGNABILE
Sebbene
la giurisprudenza abbia da tempo ammesso la immediata impugnabilità degli atti
preparatori immediatamente lesivi allo scopo di garantire un'immediata tutela
giurisdizionale, tuttavia la possibilità di immediata impugnazione dell'atto
lesivo non si deve tradurre in un esonero dal dovere di impugnare anche l'atto
finale. Infatti, da un lato, l'anticipazione della tutela di impugnazione
costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati, ma non
una deroga alla regola generale secondo cui va impugnato l'atto finale e
conclusivo del procedimento; dall'altro lato, la circostanza che l'atto finale
sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell'atto preparatorio, non esclude
che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del
processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto viziato da invalidità
derivata si consolida e non è più impugnabile.
Non
è necessario impugnare l'atto finale, quando sia stato già impugnato quello
preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione
- consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto
successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché
non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi. Diversamente, quando
l'atto finale pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si
colloca l'atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché
la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di
terzi soggetti, la immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir
meno la necessità di impugnare l'atto finale, pena la improcedibilità del primo
ricorso.
Sez. IV,3 maggio 2005, n. 2077
Il
rimedio del giudizio di ottemperanza può essere esperito non soltanto nei
confronti di comportamenti di assoluto o apparente inadempimento da parte
dell’Amministrazione, ma anche nel caso in cui
Nel
caso in cui l’Amministrazione adotti un nuovo provvedimento che, sotto
l’apparenza di un’osservanza nominalistica del giudicato, risulti diretto ad
eludere la volontà concreta della legge dichiarata dal giudice, si ha elusione
ed è ammissibile non il ricorso ordinario, bensì quello per l’ottemperanza,
perché altrimenti non vi sarebbe modo di impedire che, con l’adozione ripetuta
di provvedimenti elusivi si renda meramente teorica la funzione giurisdizionale
nei confronti della P.A. e illusorie le guarentigie volute dal Costituente e
stabilite dal legislatore (Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8074; V, 28 gennaio
1977, n. 31).
Sez. VI, 2
maggio 2005, n. 2076
FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE
E’
competente il TAR del Lazio se l’impugnativa investe un atto dell’autorità
centrale, con efficacia non limitata territorialmente (Sez. IV,4/4/95 n. 218;
Sez. IV, 14/11/94 n. 891); al tal fine nessuna importanza assume la circostanza
che l’atto applicativo è diretto al ricorrente ed efficace solo nei suoi
confronti.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2075
FORO DELL’EFFICACIA TERRITORIALE
E’
competente a decidere, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1034 del 1971, il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, quando è impugnato un decreto
avente contenuto e valenza generale, non territorialmente limitato che non solo
proviene da Autorità centrale dell’Amministrazione statale, ma reca
disposizioni generali, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2074
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2073
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Ai
sensi della legge regionale Lombardia n. 18 del 1997 - afferente il riordino
delle competenze e la semplificazione delle procedure in materia di tutela dei
beni ambientali e di piani paesistici e di subdeleghe agli enti locali: a) gli
esperti ambientali <<integrano>> la commissione edilizia, e dunque
non sono autonomi e distinti organi consultivi, bensì membri
<<esperti>> di un unico e unitario organo collegiale; b) l’apporto
degli esperti ambientali si esplica in seno e nell’ambito della seduta
dell’unico organo collegiale che è la commissione edilizia; c) l’apporto degli
esperti ambientali si esplica mediante valutazioni espresse durante la seduta della
commissione edilizia, e di cui resta traccia in apposita relazione, da allegare
al verbale dei lavori della commissione medesima. Non è pertanto necessario che
la relazione dell’esperto preceda la seduta della commissione, né che sia resa
disponibile durante la seduta medesima, in quanto ciò che è indispensabile è
solo che l’esperto sia presente alla seduta, per darvi il proprio apporto
tecnico, e dunque per esprimere le sue valutazioni.
Ai
sensi dell’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 18 del 1997 è sufficiente
che il rilascio del nulla osta paesistico preceda il rilascio del permesso di
costruire, ben potendo i due relativi procedimenti svolgersi contestualmente.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2072
CONTRIBUTI
E SOVVENZIONI
In
materia di sovvenzioni da parte della p.a., la posizione del privato nella fase
procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può
assumere una diversa configurazione giuridica: di interesse legittimo, nei
riguardi del potere della p.a. di ritirare in via di autotutela il
provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero
per il suo contrasto, sin dall’origine, con il pubblico interesse; di diritto
soggettivo, sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della
susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte
alla contraria posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti variamente
definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell’asserito
inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il
rapporto (Sezione VI, 3 novembre 2003, n. 6826).
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2071
Motiva in fatto
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2070
OPERE
PUBBLICHE
Dalla
possibilità di fare ricorso alla normativa derogatoria di cui alla legge n.
285/2000, - che prevede disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi,
infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX GIochi
olimpici invernali Torino 2006 - deriva che è legittima la partecipazione alla
conferenza di servizi di un funzionario non autorizzato in modo specifico dal
Consiglio Comunale.
Accertata
la natura “olimpica” di un’opera, ai sensi della legge n. 285/2000, - prevede
disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture
olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX GIochi olimpici invernali
Torino 2006 - ad essa si applica la scansione procedimentale accelerata della
medesima legge, incompatibile con la redazione di un “formale” documento
preliminare all’avvio della programmazione, poiché si tratta di opera prevista
per legge, quindi di utilità già previamente valutata dal legislatore, che ha
effettuato in via normativa le valutazioni precedenti la fase preliminare che
la legge n. 109/1994 vuole , normalmente, affidate al documento preliminare
all’avvio della programmazione di cui all’art. 15 comma 4 del regolamento n.
554 del 1999.
La
disciplina derogatoria di cui alla legge n. 285/2000 - che prevede disposizioni
per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie
necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 - prevede
una speciale valutazione di impatto ambientale “strategica”, nonché la
valutazione di impatto da effettuarsi in conferenza di servizi, in modo
accelerato, sicché le omissioni circa l’evidenziazione delle ragioni delle
soluzioni progettuali prescelte in conformità alle norme regolamentari della
legge sui lavori pubblici sono assorbite dalle unitarie e complessive
valutazioni effettuate nella conferenza accelerata.
MOTIVAZIONE
Il
difetto di motivazione del provvedimento amministrativo ricorre nell’ipotesi in
cui non è dato comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la
scelta amministrativa, impedendo la verifica del percorso logico giuridico
seguito dall’amministrazione nell’applicare i principi generali al caso
concreto, ma la funzione della motivazione è da ritenersi comunque soddisfatta
anche nel caso in cui, sebbene nel provvedimento amministrativo non risultino
chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta, queste
possono tuttavia essere colte dalla lettura degli atti del procedimento
richiamati nel provvedimento stesso (Sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6417)
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2069
CONTROINTERESSATO
In caso di impugnativa dell’esclusione da graduatoria
di un concorso i controinteressati dinanzi alla proposizione del gravame sono
tutti coloro che erano collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente.
L’omessa notifica del ricorso ad almeno uno di essi rende pertanto
inammissibile il ricorso, ai sensi di quanto disposto dall’art.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2068
CONTROINTERESSATO
In caso di impugnativa dell’esclusione da graduatoria
di un concorso i controinteressati dinanzi alla proposizione del gravame sono
tutti coloro che erano collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente.
L’omessa notifica del ricorso ad almeno uno di essi rende pertanto
inammissibile il ricorso, ai sensi di quanto disposto dall’art.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2067
CONCORSO
Il
potere del Rettore di rinvio alla Commissione giudicatrice di un concorso a
professore universitario, ai sensi del d.p.r. n. 117/2000 è un potere di
approvazione degli atti, sicché egli può ben rilevare qualsiasi vizio
dell’attività della commissione, che possa essere rimosso da un’attività
successiva.
Anche
nella vigenza del d.p.r. n. 117/2000 meriti piena conferma l’insegnamento di C.
Stato, Sez. VI, 05-06-2001, n. 3016, secondo il quale ai fini del concorso a
professore di prima fascia di università i titoli didattici non sono
autonomamente valutabili, ma possono concorrere a documentare una valida
attività di ricerca e l’impegno culturale del candidato, nella prevalenza della
valutazione dei titoli scientifici, esclusivamente idonei a dimostrare (allora
ai sensi dell’art. 41 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, successivamente modificati
dal d.p.r. 19 ottobre 1998, n. 390 e dall’art. 7 d.p.r. 23 marzo 2000 n. 117)
la piena maturità scientifica dei candidati.
Il
concorso a professore universitario di prima fascia è caratterizzato
dall’esigenza di privilegiare la piena maturità scientifica dei candidati,
all’accertamento della quale si perviene con una valutazione complessiva dei
titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata su
un’analitica disamina di tutte le pubblicazioni esibite dal singolo aspirante
(Sez. VI, 3 gennaio 2000, n. 6).
L’esistenza
di dissensi netti sulle valutazioni di merito può considerarsi fisiologica
negli organi collegiali, e tali opinioni dissenzienti purché si siano
francamente confrontate e regolarmente manifestate rispetto all’opinione di
maggioranza, non viziano di per sé il giudizio collegiale, specie quando nessun
commissario abbia cambiato valutazione nel passaggio dai giudizi individuali al
giudizio collegiale e sussista, fermi i dissensi, una sostanziale
corrispondenza fra i primi ed il secondo.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2066
Se vero che nel vigente sistema normativo va fatta una
netta distinzione tra autolinee di interesse nazionale (o interregionale) e
autolinee di interesse locale (o infraregionale), rientrando la concessione
delle prime nella sfera di competenza dello Stato, e delle seconde in quella
della Regione, in concreto anche un’autolinea di interesse nazionale può
assolvere al contempo a funzioni di trasporto pubblico locale; e quando ciò
accada, la natura statale della concessione non può impedire che l’autolinea
stessa fruisca del sostegno finanziario riservato agli operatori del trasporto
pubblico locale, specie quando il legislatore regionale non individua i
destinatari dei benefici sulla base del tipo di concessione di autolinea, bensì
in relazione alle caratteristiche del servizio concretamente svolto.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2065
RECUPERO
SOMME
L’art
30 del D.P.R. 30 dicembre 1973 n.1032, - che dispone che i provvedimenti
adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste
dal decreto medesimo possono essere revocati, modificati o rettificati
d'ufficio – prevede una disciplina relativa esclusivamente alle particolari
ipotesi di variazioni concernenti la indennità di buonuscita a seguito di
eventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione (art.26),
nonché di revoca, modifica o rettifica d’ufficio dei provvedimenti già adottati
dal Fondo suddetto e per i quali l’ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto
nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era
falsa. I precisi termini imposti all’amministrazione non possono trovare,
dunque, applicazione, neanche in via analogica, ai casi di recupero effettuato
non per effetto di un comportamento imputabile ad una pubblica amministrazione,
ma a seguito di riforma di una sentenza esecutiva pronunciata nei confronti
dell’interessato relazione ad un suo ricorso, sentenza alla quale l’INPDAP era
tenuto in ogni caso ad ottemperare.
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
L'art.
RECUPERO
SOMME
Il
recupero di somme erogate erroneamente al dipendente costituisce per
l’Amministrazione comportamento doveroso, salve le modalità che non devono
essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero (Sez.
VI, tra le più recenti, 5 agosto 2004, n. 5445; 15 giugno 2004, n.3878).
Il
recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente pubblico può avvenire
soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito; con la conseguenza che
deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto
dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali, salva la possibilità per
la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle
somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle
effettivamente dovute dall’interessato. Le somme indebitamente erogate sono,
dunque, soggette a recupero; ma ove l’amministrazione abbia già versato
all’erario le somme trattenute per acconto d’imposta, la stessa non può di
certo addossare al privato l’onere di un eventuale, correlativo, recupero
dell’indebito tributario, per la cui attivazione e conseguimento è
indispensabile la collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto
erogatrice del reddito soggetto a trattenuta (Sez. VI, 8 ottobre 1998, n.1358;
20 maggio 1995 n.489; Parere Comm. Spec. 5 febbraio 2001, n.478/2000).
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2064
RECUPERO
SOMME
L’art
30 del D.P.R. 30 dicembre 1973 n.1032, - che dispone che i provvedimenti
adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste
dal decreto medesimo possono essere revocati, modificati o rettificati
d'ufficio – prevede una disciplina relativa esclusivamente alle particolari
ipotesi di variazioni concernenti la indennità di buonuscita a seguito di
eventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione (art.26),
nonché di revoca, modifica o rettifica d’ufficio dei provvedimenti già adottati
dal Fondo suddetto e per i quali l’ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto
nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era
falsa. I precisi termini imposti all’amministrazione non possono trovare,
dunque, applicazione, neanche in via analogica, ai casi di recupero effettuato
non per effetto di un comportamento imputabile ad una pubblica amministrazione,
ma a seguito di riforma di una sentenza esecutiva pronunciata nei confronti
dell’interessato relazione ad un suo ricorso, sentenza alla quale l’INPDAP era
tenuto in ogni caso ad ottemperare.
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
L'art.
RECUPERO
SOMME
Il
recupero di somme erogate erroneamente al dipendente costituisce per
l’Amministrazione comportamento doveroso, salve le modalità che non devono
essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero (Sez.
VI, tra le più recenti, 5 agosto 2004, n. 5445; 15 giugno 2004, n.3878).
Il
recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente pubblico può avvenire
soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito; con la conseguenza che
deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto
dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali, salva la possibilità per
la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle
somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle
effettivamente dovute dall’interessato. Le somme indebitamente erogate sono,
dunque, soggette a recupero; ma ove l’amministrazione abbia già versato all’erario
le somme trattenute per acconto d’imposta, la stessa non può di certo addossare
al privato l’onere di un eventuale, correlativo, recupero dell’indebito
tributario, per la cui attivazione e conseguimento è indispensabile la
collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto erogatrice del reddito
soggetto a trattenuta (Sez. VI, 8 ottobre 1998, n.1358; 20 maggio 1995 n.489;
Parere Comm. Spec. 5 febbraio 2001, n.478/2000).
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2063
RECUPERO
SOMME
L’art
30 del D.P.R. 30 dicembre 1973 n.1032, - che dispone che i provvedimenti
adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste
dal decreto medesimo possono essere revocati, modificati o rettificati
d'ufficio – prevede una disciplina relativa esclusivamente alle particolari
ipotesi di variazioni concernenti la indennità di buonuscita a seguito di
eventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione (art.26),
nonché di revoca, modifica o rettifica d’ufficio dei provvedimenti già adottati
dal Fondo suddetto e per i quali l’ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto
nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era
falsa. I precisi termini imposti all’amministrazione non possono trovare,
dunque, applicazione, neanche in via analogica, ai casi di recupero effettuato
non per effetto di un comportamento imputabile ad una pubblica amministrazione,
ma a seguito di riforma di una sentenza esecutiva pronunciata nei confronti
dell’interessato relazione ad un suo ricorso, sentenza alla quale l’INPDAP era
tenuto in ogni caso ad ottemperare.
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
L'art.
RECUPERO
SOMME
Il
recupero di somme erogate erroneamente al dipendente costituisce per
l’Amministrazione comportamento doveroso, salve le modalità che non devono
essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero (Sez.
VI, tra le più recenti, 5 agosto 2004, n. 5445; 15 giugno 2004, n.3878).
Il
recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente pubblico può avvenire
soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito; con la conseguenza che
deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto
dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali, salva la possibilità per
la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle
somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle
effettivamente dovute dall’interessato. Le somme indebitamente erogate sono,
dunque, soggette a recupero; ma ove l’amministrazione abbia già versato
all’erario le somme trattenute per acconto d’imposta, la stessa non può di
certo addossare al privato l’onere di un eventuale, correlativo, recupero
dell’indebito tributario, per la cui attivazione e conseguimento è
indispensabile la collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto
erogatrice del reddito soggetto a trattenuta (Sez. VI, 8 ottobre 1998, n.1358;
20 maggio 1995 n.489; Parere Comm. Spec. 5 febbraio 2001, n.478/2000).
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2062
RECUPERO
SOMME
L’art
30 del D.P.R. 30 dicembre 1973 n.1032 - che dispone che i provvedimenti
adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste
dal decreto medesimo possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio
– prevede una disciplina relativa esclusivamente alle particolari ipotesi di
variazioni concernenti la indennità di buonuscita a seguito di eventuali
modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione (art.26), nonché di
revoca, modifica o rettifica d’ufficio dei provvedimenti già adottati dal Fondo
suddetto e per i quali l’ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto nuovi
documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era falsa.
I precisi termini imposti all’amministrazione non possono trovare, dunque,
applicazione, neanche in via analogica, ai casi di recupero effettuato non per
effetto di un comportamento imputabile ad una pubblica amministrazione, ma a
seguito di riforma di una sentenza esecutiva pronunciata nei confronti
dell’interessato relazione ad un suo ricorso, sentenza alla quale l’INPDAP era
tenuto in ogni caso ad ottemperare.
AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
L'art.
RECUPERO
SOMME
Il
recupero di somme erogate erroneamente al dipendente costituisce per
l’Amministrazione comportamento doveroso, salve le modalità che non devono
essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero (Sez.
VI, tra le più recenti, 5 agosto 2004, n. 5445; 15 giugno 2004, n.3878).
Il
recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente pubblico può avvenire
soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito; con la conseguenza che
deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto
dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali, salva la possibilità per
la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle
somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle
effettivamente dovute dall’interessato. Le somme indebitamente erogate sono, dunque,
soggette a recupero; ma ove l’amministrazione abbia già versato all’erario le
somme trattenute per acconto d’imposta, la stessa non può di certo addossare al
privato l’onere di un eventuale, correlativo, recupero dell’indebito
tributario, per la cui attivazione e conseguimento è indispensabile la
collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto erogatrice del reddito
soggetto a trattenuta (Sez. VI, 8 ottobre 1998, n.1358; 20 maggio 1995 n.489;
Parere Comm. Spec. 5 febbraio 2001, n.478/2000).
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2061
INCARICHI
E SUPPLENZE
Ai
sensi dell’art. 477 del d.lgs. 16.04.1994, n. 297, l’incarico di durata annuale
è conferito dal Provveditore in base ad apposite graduatorie di merito
distintamente formate per i vari tipi di istituzione scolastica. Nel caso in
cui la vacanza si verifichi nel corso dell’anno scolastico il terzo comma della
disposizione in esame stabilisce che “l’incarico è conferito ad un docente
scelto fra quelli in servizio nella scuola interessata, dando precedenza agli
iscritti nelle graduatorie, secondo l’ordine di inclusione delle stesse”.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2060
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA
L’idoneità
di un certo compenso a far parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita
è definito dal regime impresso dalla legge a ciascun emolumento, ovvero dalla
sua espressa previsione, non essendo sufficiente né la sua natura retributiva,
né la sua pensionabilità (Ad. Pl. 21 maggio 1996 n. 4; idem, 17 settembre 1996
n. 19; Sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6062; Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3329)
Alla
data di collocamento a riposo del dipendente, il computo ai fini dell’indennità
di buonuscita è ammesso soltanto per gli assegni e le indennità tassativamente
previste dall’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973 e, per la tredicesima mensilità e
per l’indennità integrativa speciale, rispettivamente, dall’art.2 L. n.75/1980
e dall’art
Sulla
base dell’art.35 del CCNL di categoria per il personale con la qualifica
dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, approvato con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 12 dicembre 1996,
soltanto le misure dei trattamenti economici derivati dall’applicazione dell’art.
34, che disciplina lo stipendio tabellare ed i suoi incrementi, hanno effetto
sull’indennità di fine rapporto, sicchè gli altri emolumenti, pur facendo parte
della struttura della retribuzione di cui all’art. 33, non hanno effetto
sull’indennità di fine rapporto (Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3329).
Soltanto
con l’accordo approvato il 5 aprile 2001, riferito al CCNL per il quadriennio
1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999 per il personale con la qualifica
dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, la retribuzione di
posizione è stata espressamente prevista ai fini del computo dell’indennità di
buonuscita.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2059
EQUO
INDENNIZZO E INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO
Sulla
base dell’ art.5 bis del D.L. n.387/1984, convertito con modificazioni, dalla
legge n.472/1987, nel complesso procedimento concernente il riconoscimento e la
liquidazione dell’equo indennizzo per infermità riconosciuta dipendente da
causa di servizio, non è più necessario il previo annullamento della precedente
determinazione con cui era stato riconosciuto il nesso di dipendenza causale
tra l’accertata infermità e l’espletamento del servizio, né del parere della
Commissione medica ospedaliera che aveva espresso una formale valutazione del
riconoscimento in quanto, secondo la menzionata normativa, tale valutazione non
è idonea a vincolare la definitiva determinazione dell’Amministrazione.
Nell’attuale contesto normativo infatti spetta al solo Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie che opera la propria attività in un ambito e con
finalità assolutamente autonome e diverse da quelle – esclusivamente tecniche –
svolte dalla Commissione medica ospedaliera pronunciarsi sia sull’effettiva
dipendenza dell’accertata infermità da causa di servizio che sulla conseguente
menomazione sopportata dal dipendente, requisiti la cui contestuale sussistenza
è presupposto indefettibile per la concessione del richiesto beneficio.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2058
NULLITA’
DEL RAPPORTO
Nei
vari settori del pubblico impiego è previsto il generale divieto di assunzione
e la conseguente declaratoria della nullità di diritto dei provvedimenti di
assunzione adottati in contrasto con la normativa che richiede il superamento
del prescritto concorso e tale normativa ha inteso chiaramente arginare le
assunzioni anomale ed evitare l’espandersi della spesa pubblica (v. l’art. 3
del t.u. n. 3 del 1957, l’art.6 della legge 20.3.1975 n.70, l’art. 5, del
D.L.10.11.1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8.1.1979, n.
3, l’art. 6 della legge 20.3.1975, n. 70, l’art. 18 della legge 25.10.1977, n.
808, l’art. 2 della legge 17.2.1982, n. 43; l’art.14 della legge 20.5.1985
n.207; l’art.36 del D.L.vo 3.2.1993, n.29 e successive modificazioni ). In
altri termini, la regola costituzionale del pubblico concorso viene
concretamente salvaguardata nel nostro ordinamento con una serie di
disposizioni legislative che espressamente comminano la nullità dell’assunzione
effettuata senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la
responsabilità personale degli amministratori che vi hanno provveduto con
riguardo sia alle Amministrazioni statali che alle altre amministrazioni
pubbliche.
La
questione dell’applicabilità o meno alle pubbliche amministrazione del
principio secondo cui, in caso di appalto di mere prestazioni di lavoro, i
prestatori di lavoro vengono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
del soggetto che abbia utilizzato le loro prestazioni lavorative, ha dato luogo
ad orientamenti divergenti, ritenendosi solo inizialmente la piena
applicabilità dell’art.
Quando
una norma sancisce la nullità ex lege degli atti di assunzione si è in presenza
di una nullità in senso tecnico, nel senso che l’illegale provvedimento di
assunzione non può produrre effetti e non può il giudice amministrativo
accertare un rapporto che non è sorto, non sussiste e non può giuridicamente
sussistere (Sez. V, 3 marzo 2001, n. 1218; Sez. VI, 22 agosto 2000, n. 4557).
L’art.1
della legge n.1369/1990 è in astratto applicabile ad un ente pubblico solo
quando questo svolga una attività i cui contenuti sostanziali costituiscono
esercizio di attività di impresa (Sez. VI, 5 ottobre 1995, n. 1066; Sez. VI, 9
giugno 1994, n. 968 ; Sez. VI, 3 ottobre 1990, n. 860), e non anche quando un
soggetto assume di aver svolto l’attività lavorativa in favore di una pubblica
Amministrazione, in correlazione ai suoi pubblicistici fini istituzionali (Sez.
VI, 13 febbraio 2001, n. 696;. 5 ottobre 1995, n. 1066; 9 giugno 1994; Sez. VI,
19 febbraio 1994, n. 168).
Sez. VI, 2
maggio 2005, n. 2057
SOSPENSIONE
DEI LAVORI IN ZONA TUTELATA
Il Soprintendente per i beni architettonici e per il
paesaggio, nel sospendere ed inibire ogni attività modificativa dell’assetto
dei luoghi, non è tenuto a motivare in ordine alla compatibilità o meno dei
lavori con il regime di tutela paesaggistica della zona. In presenza di
un’alterazione dei luoghi introdotta in assenza dell’autorizzazione prevista
dall’art. 151 del d.lgs. n. 490/1999, il provvedimento di inibizione dei lavori
trae idonea e sufficiente giustificazione, ai sensi dell’art. 153, primo comma,
del d.lgs. citato, nel solo riscontro sul piano formale della mancanza del
predetto titolo autorizzatorio, configurandosi di per sé illecita ogni attività
che incida sui beni tutelati senza il preventivo assenso dell’ Amministrazione
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2056
Ordina l’esecuzione del giudicato
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2055
CONCORSO
La
valutazione della commissione, sulla non riconducibilità della pubblicazione
alle discipline di insegnamento prese in considerazione dal bando, costituisce
espressione della sua discrezionalità tecnica, volta all’effettivo riscontro
del contenuto delle pubblicazioni, come prescritto dal bando. Tale valutazione
è sindacabile in sede giurisdizionale nel caso di manifesta irragionevolezza o
di mancata valutazione delle circostanze.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2054
Motiva in fatto
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2053
LAVORO
CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI
Qualora
sia stato richiesto il riconoscimento dello stato di crisi aziendale e
all’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinario e sia
sopravvenuta la dichiarazione del fallimento, e la cessione dell’azienda,
l’Amministrazione legittimamente nega il richiesto provvedimento- Infatti la
società, in tal caso, non è più idonea a realizzare quelle finalità poste a
base di un piano di risanamento relativo a un momento antecedente al
fallimento; finalità costituite dal superamento dello stato di crisi e dalla
tutela dei lavoratori.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2052
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2051
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2050
Dichiara l’appello improcedibile
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2049
RETRIBUZIONE
Nei
casi in cui la legge o la contrattazione collettiva stabiliscano un differente
trattamento economico per diverse categorie di pubblici impiegati pur a fronte
di mansioni sostanzialmente equivalenti, non vi è un’irragionevole disparità di
trattamento se la retribuzione percepita dalla categoria che fruisce di quella
inferiore comunque in sé risponda ai parametri costituzionali della
proporzionalità alla qualità e quantità di lavoro prestato ai sensi dell’art.
36 Cost. e se la fissazione di retribuzioni differenziate a parità di mansioni
sia motivata da circostanze contingenti e transitorie o dalle peculiarità
relative alle diverse categorie di pubblici dipendenti (cfr., Sez. VI, 3
novembre 2003, n. 6838; idem 10 febbraio 2003, n. 657).
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2048
TERMINI
In
tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui
all’art. 327, comma 1, c.p.c. che va calcolato ex nominatione dierum, ai sensi dell’art. 155, comma 2 dello stesso
codice, prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese
od anno, devono aggiungersi i 46 giorni di sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale (primo agosto- quindici settembre di ciascun anno)
calcolati ex numeratione dierum nella
misura di quaranta sei giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155
comma 1 c.p.c. ed 1 comma 1, della legge 742 del 1969 (Cass. Sez. V, 3 giugno
2003, n. 8850; conf. Cass. n. 9068/2000).
RETRIBUZIONE
Il
diritto alla restitutio in integrum,
ossia il diritto a percepire la retribuzione per il periodo in cui il
dipendente pubblico non abbia potuto prestare servizio per fatto imputabile
all’amministrazione spetta non solo nel caso in cui l’atto di illegittima
risoluzione del rapporto sia stato annullato in via giurisdizionale, ma anche
nel caso in cui tale atto sia stato o debba essere rimosso per effetto di un
provvedimento di autoannullamento (Ad. Plen., 12 dicembre 1991, n. 10).
Sez. VI, 2
maggio 2005, n. 2047
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
L’art.120,
comma 1, del D.P.R. n.3 del 1957 - nel prevedere che “il procedimento
disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto
senza che nessun ulteriore atto sia compiuto” - fa riferimento agli atti tipici
della procedura, onde evitare che la disposizione (dettata a tutela del
soggetto incolpato perché non resti esposto alla pendenza a tempo indeterminato
di tale procedimento) possa essere elusa attraverso il compimento di una
attività non specificamente prevista nel prestabilito schema normativo ovvero
prendendo a pretesto eventuali volontarie iniziative del dipendente (Sez. VI,
22 luglio 1999, n. 1000).
La
presentazioni delle giustificazioni da parte dell’incolpato sono idonee ad
interrompere il termine di estinzione previsto dall’art.120, comma 1, del
D.P.R. n.3 del 1957. Tale disposizione non consente di circoscrivere gli atti
rilevanti solo a quelli posti in essere dall’Amministrazione e, d’altro canto,
le giustificazioni sono un momento procedimentale espressamente previsto (Sez.
VI, 22 luglio 1999, n. 1000).
Sez. VI, 2
maggio 2005, n. 2046
ATTO DI PIANIFICAZIONE
Qualora
una legge attribuisca ad un organo amministrativo il potere di approvare un
atto di pianificazione (ad es., in materia sanitaria, paesaggistica o
faunistica, come nella specie) e poi tale atto sia approvato in concreto e una tantum con una norma di rango
legislativo, in assenza di contrarie determinazioni del legislatore continua a
sussistere il potere di pianificazione dell’organo amministrativo. Infatti, la
legge che approva l’atto di pianificazione di per sé non implica l’abrogazione,
neppure per incompatibilità, della norma attributiva della competenza, che
continua dunque ad applicarsi.
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2045
CONDONO
EDILIZIO
Non
spetta all’Amministrazione ma al privato dimostrare, rispetto alla legge che
impone il vincolo, l’anteriorità dell’abuso edilizio (Sez. VI, 19 ottobre 1995,
n. 1162).
In
base a quanto disposto negli artt. 31, 32 e 33 della L. n. 47/1985, il regime
sanzionatorio ex art.4 è applicabile anche alle costruzioni abusive realizzate
in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n.431/1995, per le quali
non sia stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria o
comunque non sia stata rilasciata tale concessione.
L’esercizio
dei poteri repressivi del Comune in ordine ad abusi edilizi non incontrano
alcun termine di decadenza o di prescrizione, sicchè i relativi provvedimenti
possono essere emanati in qualsiasi tempo (Sez. V, 24 marzo 1998, n. 345; Sez.
VI, 19 ottobre 1995, n. 1162).
Sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2044
EQUO
INDENNIZZO E INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO
E’
inammissibile la domanda di accertamento della dipendenza dell’infermità denunciata
da causa di servizio, stante la qualificazione della situazione soggettiva
vantata dal pubblico dipendente con riferimento alla richiesta di
riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio come
interesse legittimo e non come diritto soggettivo (Sez. VI 25 settembre 1995 n.
972; Tar Calabria Sez. II 1 ottobre 2001 n. 1480; Sez. Vi 19 gennaio 1982 n. 34
contra, isolatamente, Sez. VI 22
dicembre 1983 n. 909). Il giudizio sul diniego di riconoscimento è un classico
giudizio impugnatorio, che va proposto nel termine decadenziale, e che pur
riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, appare
relativo ad atti amministrativi autoritativi, che non danno luogo ad un
rapporto paritetico.
Nel
caso in cui l’Amministrazione intenda disattendere il parere del Collegio
medico legale, che aveva ritenuto sussistente il nesso concausale tra il
servizio e l’infermità denunciata, deve acquisire un ulteriore parere medico
legale, al fine di risolvere i dubbi tecnici.
CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER
CGARS, 31 maggio 2005, n. 352
MANSIONI SUPERIORI
Se
è vero che il legislatore - nel momento in cui dispose la privatizzazione del
pubblico impiego - aveva enunciato nell’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 il
principio (in deroga alla disciplina privatistica) secondo cui l’espletamento
delle mansioni superiori è irrilevante sia a fini di carriera che economici, è
anche vero che nel tempo la portata del medesimo - sotto la spinta soprattutto
della giurisprudenza costituzionale - si è andata progressivamente stemperando.
La prima breccia al riguardo è stata aperta dal d.lgs. n. 80/1998 (art. 25) che
ha reintrodotto in sostanza la rilevanza delle mansioni superiori sia agli
effetti economici che di carriera, rinviandone però l’operatività all’entrata
in vigore della nuova disciplina dettata dai contratti collettivi. Poco dopo,
il d.lgs. n. 387/1998 (art. 15) - rimanipolando la precedente disciplina - ha
fatto cadere il “rinvio” del predetto art. 25, limitatamente alle “differenze
retributive”. In dipendenza di ciò, l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2000
statuisce appunto che “a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 15 del
d.lgs. n. 387/1998” va riconosciuto con carattere di generalità il diritto alle
“differenze retributive” a favore del dipendente pubblico che abbia svolto le
funzioni relative alla qualifica immediatamente superiore.
Sul
valore da attribuire all’art. 15 d.lgs. n. 387/1987, si è creato negli ultimi
anni una difformità di orientamento tra la giurisprudenza amministrativa e
quella della Corte di Cassazione. Mentre il giudice amministrativo considera
l’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 come una comune disposizione legislativa
(frutto in sostanza di una libera scelta politica) e come tale avente efficacia
per il futuro (Ad. plen. n. 11/2000);
31/05/2005 200500351
CGARS, 31 maggio 2005, n. 351
CONTROINTERESSATO
Anche
in materia elettorale la qualità di controinteressato all'annullamento di un
provvedimento amministrativo va accertato con riferimento alla data di
emanazione del provvedimento medesimo (Ad. plen., 24 luglio 1997, n. 15 e sez.
IV, 11 dicembre 1997, n. 1386) e quindi nella specie con riferimento alla data
di proclamazione degli eletti. Non è quindi controinteressato in senso tecnico
il candidato, che non era stato originariamente proclamato eletto e che è
subentrato nella carica nei giorni successivi per decadenza di altro
consigliere
OPERAZIONI ELETTORALI
Per
principio giurisprudenziale condivisibile, la nullità dei voti contenuti nelle
schede elettorali può essere dichiarata allorché si accerti, in modo
inoppugnabile, che le stesse presentano scritture o segni con i quali
l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (sez. V, 25 ottobre
1989, n. 692). In base a tale principio è da ritenersi nullo il voto espresso
per una lista che contiene nel riquadro della lista medesima l'espressione di
preferenza per un nominativo che non corrisponde a nessuno dei candidati delle
liste, costituendo l'indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun
candidato un segno di riconoscimento del voto (sez. V, 4 febbraio 2004, n.
374).
L’
art. 2, comma 5, della legge regionale Sicilia n. 35/1997 richiede nella
sostanza la maggioranza assoluta dei voti validi e tale maggioranza, con
riferimento ad un numero dispari, è data dal numero che, raddoppiato, dà la
cifra immediatamente superiore al numero dei voti validi (Sez. V, 7 luglio
1987, n. 463).
CGARS, 18 maggio 2005, n. 350
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 18 maggio 2005, n. 349
CONTROINTERESSATO
Nelle
controversie inerenti a gara d'appalto pubblico, la posizione di
controinteressato (parte necessaria del giudizio) va riconosciuta soltanto
all'aggiudicatario, essendo questo l'unico soggetto che dal provvedimento impugnato
ricava un beneficio diretto ed immediato e che, quindi, ha un interesse
specifico alla conservazione del relativo assetto stabilito dall'atto
d'aggiudicazione, a differenza di tutte le altre imprese in gara le quali,
avendo inutilmente partecipato alla procedura, non hanno alcun interesse
tutelato alla conservazione dell'atto stesso (che non arreca loro alcun
vantaggio), né a contestare il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione (sez.
V, 1 agosto 2001, n. 4190, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4233; sez. V, 24 ottobre
2001, n. 5603).
CONTRADDITTORIO
Nel
caso in cui in primo grado il ricorrente sia risultato vincitore ed uno dei
soccombenti, sia esso l'amministrazione o uno dei controinteressati, proponga
appello, gli altri soccombenti non sono parti necessarie del giudizio
d'appello, in quanto essi non possono integrare il thema decidendum, una volta decorsi i termini per proporre autonomo
gravame (Ad. plen. 24 marzo 2004, n. 7; Sez. VI, 7 febbraio 2004, n. 424).
OFFERTE ANOMALE
L’art.
21, comma 1-bis, della legge n.
109/1994, come da ultimo modificato dall’art. 7, legge 1° agosto 2002, n. 106,
secondo cui nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiori al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso
di cui al comma
Altro
problema è quello di stabilire se in caso di carenza di giustificazioni
necessarie preventive, sia comunque necessario o opportuno un contraddittorio
in base ai principi generali. I principi generali di partecipazione privata
alla azione amministrativa, che nella disposizione in esame e nelle normative comunitarie
trovano ripetute sottolineature, rendono quanto meno opportuna, anche in questo
caso, una preventiva contestazione, utile se non altro ad instaurare un
contraddittorio sulla effettiva carenza della documentazione obbligatoria e
sulla possibilità di ricavare i dati richiesti da altri documenti prodotti a
corredo della offerta. Una volta avviata la procedura di verifica della
anomalia delle offerte con l’apertura dei plichi con le giustificazioni, la
stazione appaltante potrà escludere le concorrenti oggetto
dell’approfondimento, per due ragioni: o perchè le stesse non hanno prodotto i
documenti giustificativi necessari (previo contraddittorio, quanto meno
opportuno, a carattere ricognitivo) ovvero perchè (dopo contraddittorio
necessario, a carattere valutativo) la loro offerta, anche dopo le integrazioni
documentali della concorrente (in particolare a chiarimento di giustificazioni
obbligatorie preventive regolarmente prodotte con la offerta), non risulti
congrua alla stregua della valutazione discrezionale degli organi di gara. La
prospettiva di analisi è quindi diversa: nel primo caso si tratta di accertare
se sono stati prodotti i documenti espressamente richiesti sin dal momento
della offerta, nel secondo caso se l’offerta è anomala anche alla stregua degli
elementi integrativi forniti dalla concorrente.
BANDO DI GARA
In
una gara pubblica, ove si riscontri un contrasto tra il bando e la lettera di
invito, prevale il primo, quale lex
specialis della selezione concorsuale, non modificabile mediante lettera
d’invito (sez. V, 29 marzo 2004, n. 1660; sez. II, 7 marzo 2001, n. 149).
INTERESSE A RICORRERE
Va
dichiarata, anche d’ufficio, la carenza di interesse alla decisione del ricorso
contro l’aggiudicazione di una gara d’appalto quando il ricorrente non potrebbe
comunque risultare aggiudicatario (Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2138; Sez. V, 25
gennaio 2003, n. 355; Sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1629).
CGARS, 16 maggio 2005, n. 348
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 16 maggio 2005, n. 347
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 16 maggio 2005, n. 346
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 16 maggio 2005, n. 345
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 16 maggio 2005, n. 344
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 16 maggio 2005, n. 343
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 16 maggio 2005, n. 342
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 16 maggio 2005, n. 341
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 16 maggio 2005, n. 340
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 16 maggio 2005, n. 339
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 16 maggio 2005, n. 338
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS, 9 maggio 2005, n. 337
Motiva in fatto
CGARS, 9 maggio 2005, n. 336
LEGITTIMAZIONE AD
APPELLARE
Secondo
il più recente orientamento giurisprudenziale, superata la tesi tradizionale
che limitava la possibilità di proporre appello da parte dell’interveniente
volontario al solo capo di decisione concernente la sua partecipazione al
processo, si ammette invece la piena legittimazione delle parti non necessarie
(ed in particolare degli intervenienti ad
opponendum che non siano anche controinteressati) ad impugnare in toto la sentenza resa nel giudizio a
cui hanno partecipato, ove siano titolari di un’autonoma posizione giuridica
pregiudicata dalla decisione medesima (Sez. IV, 7 luglio 2000, n. 3801).
ATTO IMPUGNABILE
Il
Piano generale degli impianti pubblicitari, di cui all’art. 13 del D. lgs. n.
507/1993 ha la natura di strumento di pianificazione e gestione del territorio,
con particolare riferimento ad una specifica attività economico-produttiva
dotata di rilevante impatto territoriale, quale quella concernente le pubbliche
affissioni. In quanto tale, il piano è intrinsecamente dotato di una propria
diretta ed autonoma efficacia imperativa e di una propria autonoma lesività,
non diversamente da quanto affermato da pacifica giurisprudenza con riguardo
agli strumenti (generali e settoriali) di pianificazione del territorio, e più
specificamente con riguardo a quelli intesi a disciplinare le modalità di
svolgimento sul territorio di una particolare attività produttiva (Sez. IV, n.
1716/2002; Sez. VI, n. 960 del 2002).
TERMINI PER RICORRERE
Il
dies a quo del termine
d’impugnazione, in caso di atto soggetto in pari tempo a controllo preventivo
di legittimità e a pubblicità legale, decorre dal compimento dell’ultimo, in
ordine di tempo, tra gli anzidetti adempimenti: con la conseguenza che il
compimento della pubblicazione dell’atto programmatorio in data antecedente
all’acquisita efficacia dello stesso non fa decorrere il termine d’impugnazione,
anche sotto il profilo del carattere precario della conoscenza che ne deriva,
in quanto non comprensiva dell’elemento dell’immediata ed attuale incidenza
lesiva dell’atto nei riguardi della sfera giuridica del destinatario (CGARS n.
544/1998; Sez. V, n. 2652/2000).
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La
ratio sottesa alla disciplina
dell’art. 13 della L. n. 241/1990 si ricollega alla indeterminabilità dei
potenziali destinatari, o comunque al numero elevato ed indefinito degli
stessi, tale da renderne impossibile o quanto meno eccessivamente oneroso la
previa individuazione ed il conseguente reperimento attraverso le forme
partecipative individuali previste dalla legge n. 241/1990: una ratio sostanzialmente analoga a quella
che presiede alla disciplina della decorrenza del termine d’impugnazione del
provvedimento conclusivo dell’iter procedimentale, correlato alla notificazione
individuale ovvero alla pubblicazione legale (salvi in ogni caso gli effetti
della piena conoscenza acquisita aliunde)
a seconda che i destinatari dell’atto siano o meno determinabili ed
identificabili.
CGARS, 9 maggio 2005, n. 335
ALBI ED ELENCHI
PROFESSIONALI
Mentre
può al limite considerarsi assorbente ai fini dell’ammissione ai pubblici
concorsi il titolo di studio superiore di quello inferiore prescritto dal
relativo bando, questo non è predicabile relativamente alla iscrizione ad albi
professionali (nella specie quello degli ingegneri e quello dei geometri) per
loro natura infungibili in quanto calibrati su profili professionali specifici
alle singole professioni.
CGARS, 9 maggio 2005, n. 333
DOCUMENTAZIONE DI GARA
L’ente
appaltante, al fine dell’esercizio del potere di autotutela correlato a vizi
riguardanti operazioni materiali o accertamento di fatti storici, deve motivare
adeguatamente in ordine all’intervenuta custodia della documentazione relativa
alla gara, e più in generale alla garanzia che la stessa non sia stata medio tempore fatta oggetto di
operazioni di alterazione e manipolazione finalizzate a modificare i risultati
già acquisiti (Sez. V, n. 2088/1999 e n. 661/2000; Sez. IV, n. 1612/2002; CGARS
nn. 107 e 582/1997). Tale esigenza garantistica si impone in termini
particolarmente gravi e rigorosi in presenza elementi indiziari che lasciano
ipotizzare la presenza di possibili manomissioni della documentazione di gara
volte ad alterare l’esito della procedura. Pertanto, il comportamento dell’ente
appaltante, laddove ha ritenuto di procedere ad un riesame postumo della
documentazione, riammettendo alla gara l’impresa originariamente esclusa per
carenza di un documento successivamente rinvenuto, e addivenendo, sulla base di
tale riammissione, alla formazione di una nuova media, pecca di leggerezza e
superficialità, ed è censurabile sotto i profili dell’eccesso di potere nonché
più in generale per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e
buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
CGARS, 9 maggio 2005, n. 332
REQUISITI DI CAPACITÀ
TECNICO-ECONOMICA
E’
illegittima l’ammissione ad una gara di una società che ha presentato una
dichiarazione sostitutiva - attestante il possesso dei requisiti di cui
all’art. 31 del D.P.R. 34/2000- lacunosa e reticente, non dando atto della
circostanza che i requisiti dichiarati erano in parte di pertinenza di altra
impresa, non menzionando in alcun modo il titolo (cessione di ramo d’azienda)
in virtù del quale intende avvalersene, e quindi non consentendo all’ente
appaltante di compiere la doverosa ed ineliminabile verifica circa l’effettiva
sussistenza, anche in capo alla cedente, sia dei requisiti generali e morali di
ammissione alle gare, sia dei requisiti di capacità tecnica ed
economico-finanziaria richiesti ai fini della partecipazione alla specifica
gara (CGARS n. 461/1998 e 220/1999). Né può ammettersi che alle riscontrate
carenze della dichiarazione sostitutiva presentata unitamente all’offerta
l’impresa potesse sopperire in corso di procedura, e addirittura dopo la già
interve-nuta aggiudicazione provvisoria, posto che un tale modus procedendi comporterebbe un evidente e grave vulnus alla regola della par condicio tra le imprese concorrenti.
CGARS, 9 maggio 2005, n. 331
Motiva in fatto
CGARS, 9 maggio 2005, n. 330
TERMINI PROCESSUALI
Le
eccezioni alla regola della sospensione feriale dei termini processuali sono
tassative e, per i giudizi amministrativi, riguardano esclusivamente il
procedimento per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati (Sez. V,
27.4.1997, n. 397; Sez. VI, 17.2.2000, n. 901; CGARS 30.11.1992, n. 369; ID.,
30.3.1995 n. 83).
CGARS, 9 maggio 2005, n. 329
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Tra
la documentazione tecnica da produrre in gara a pena di esclusione (a
differenza di quella richiesta solo in via facoltativa, utile ai fini della
successiva valutazione da parte della Amministrazione) rientrano i documenti o
parti di documenti senza i quali
CGARS, 9 maggio 2005, n. 328
BANDO DI GARA
Seppure
i comuni possono impegnare le loro risorse anche nella finalità di alleviare il
disagio sociale, ciò, però, non significa che siffatta finalità possa
giustificare la violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 4
,41, e art. 35, volti ad affermare, in termini paritari per tutti i cittadini
della Repubblica (cui sono ormai da equiparare, a questi fini, anche quelli
degli altri stati dell’Unione europea), il diritto ad accedere al lavoro e a
esercitare liberamente l’iniziativa economica. Il principio della parità di
condizioni tra tutti i cittadini italiani (e dell’Unione europea) nell’accesso
al lavoro – che discende da una corretta esegesi delle ricordate disposizioni
costituzionali – comporta, come corollario, l’illegittimità di qualunque
discriminazione soggettiva che, non essendo funzionale al tipo ed alla qualità
del servizio richiesto, si riconnetta alla mera circostanza della residenza
anagrafica, o della sua protrazione per un determinato lasso temporale, ovvero
della nascita, in un determinato ambito geografico della Repubblica piuttosto
che in un altro. Con il corollario che, in linea di principio, né la residenza,
né la sua protrazione per un determinato periodo di tempo, né la nascita in un
determinato luogo, possono integrare – al contrario, invece, di quanto può
avvenire per la cittadinanza – un criterio discretivo tra i cittadini italiani
e dell’Unione europea ai fini dell’accesso al lavoro o del libero esercizio
dell’iniziativa economica. (Fattispecie riguardante un bando relativo al
servizio di pulizia del territorio comunale che prevedeva il necessario
impiego, da parte dell’aggiudicatario del servizio, di almeno persone in
condizione di svantaggio che siano residenti da almeno un anno nel territorio
del Comune appaltante)
CGARS,
9 maggio 2005, n. 327
TERMINI PER RICORRERE
L’
art. 21-bis (aggiunto, limitatamente
alla Regione Sicilia, alla legge n. 109/1994, dall'art. 18 della L.R. Sicilia 2
agosto 2002, n. 7), dispone che “in
assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette
giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara
diviene definitivo” (comma 2); invece, “in
caso di rilievi e contestazioni l’ente appaltante, e per esso il responsabile
del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla loro trasmissione” (comma 3), e, “decorso inutilmente il termine di cui al comma
CGARS,
9 maggio 2005, n. 326
BANDO DI GARA
L’impugnazione
del bando di gara, quando non si riferisce a requisiti soggettivi
dell’aspirante, ma ad una clausola del bando non immediatamente lesiva (e
potenzialmente tale solo all’esito della gara, in funzione dell’entità dei
ribassi offerti dai vari partecipanti), va proposta con l’impugnativa
dell’aggiudicazione che sia stata effettuata in favore di altra ditta
partecipante (Ad. Plen. 20 gennaio 2003, n. 1).
OFFERTE ANOMALE
In
forza del chiaro disposto dell’art. 14, comma 4, della legge regionale Sicilia
8 gennaio 1996, n. 4, per come novellato dall’art. 1, comma 9, della legge
regionale 2 settembre 1998, n. 21, “sono
escluse dall’aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di
oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte ammesse”. La percentuale del 20% di au-mento del ribasso mediamente
offerto dalle offerte ammesse è, anche grammaticalmente, riferita alla media
aritmetica di detti ribassi: sicché - pur dando atto che il sistema può
prestarsi ad abusi, perché se tutte le altre ditte partecipanti illecitamente
si accordino per offrire ribassi minimi (dell’ordine, cioè, di pochi centesimi
di punto percentuale) la soglia di anomalia finisce con il coincidere con un
ribasso quasi nullo rispetto alla base d’asta, con conseguente esclusione
dell’unica offerta che, in ipotesi, proponga un ribasso ragionevolmente
significativo rispetto a detto prezzo base - non può condividersi
l’orientamento secondo cui la soglia di anomalia andrebbe individuata in venti
punti percentuali in meno della media dei ribassi delle offerte ammesse.
CGARS,
9 maggio 2005, n. 325
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Con
sentenza n. 78 del 2005,
CGARS,
9 maggio 2005, n. 324
CAUZIONE
La
novella recata dal comma 1 dell’art. 24 della legge regionale Sicilia 2 agosto
2002, n.
Posto
che, nei casi di cui al comma 1-bis
dell’art. 30 (vigente nella sola Sicilia, perché introdotto dal comma 1 del
succitato art. 24 della L.R. n. 7/02) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il
soggetto che prestava la cauzione non poteva che essere un banchiere (dovendo “la cauzione di cui al comma 1 … ridotta allo
0,50 %” necessariamente “prestarsi a
mezzo di fideiussione bancaria”), ne conseguiva che, in tali casi, anche la
fideiussione definitiva finiva col dover essere una fideiussione bancaria
pressoché in ogni caso (eccettuato, cioè, il solo caso in cui la cauzione
provvisoria fosse versata in denaro contante, ossia “in numerario, od in titoli
di Stato, o garantiti dello Stato”, ai sensi dell’art. 54, comma 1, R.D. 23
maggio 1924, n. 827). 8 . (CGARS. 15.2.2005, n. 68/05)
CGARS,
9 maggio 2005, n. 323
TERMINI
La
dimidiazione dei termini processuali di cui dall’art. 23-bis della legge 7 dicembre 1971, n. 1034, si applica allorché la
controversia abbia ad oggetto l’impugnativa degli atti della gara di appalto di
servizio pubblico, ancorché siano stati dedotti motivi di censura relativamente
al capo di sentenza recante condanna al risarcimento del danno, in quanto tale
circostanza non può determinare un mutamento dell’oggetto, che necessariamente
resta quello risultante dalla domanda introduttiva (l’esclusione dalla gara per
l’appalto del servizio). All’espressione “giudizi risarcitori” non può che
attribuirsi un significato meramente descrittivo, dovendosi radicalmente
escludere che si tratti, in senso tecnico, di una specifica tipologia di
giudizi proponibili davanti al giudice amministrativo: salvo a volersi
collocare inammissibilmente al di fuori del chiaro solco concettuale recentemente
tracciato dalla Corte costituzionale, deve infatti ribadirsi che “il potere riconosciuto al giudice
amministrativo di disporre … il risarcimento del danno ingiusto non costituisce
sotto alcun profilo una nuova "materia" attribuita alla sua giurisdizione,
bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico
de-molitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al
cit-tadino nei confronti della pubblica amministrazione” (Corte cost., 6
luglio 2004, n. 204).
CGARS,
9 maggio 2005, n. 322
Motiva in fatto
CGARS,
9 maggio 2005, n. 321
INTERESSE A RICORRERE
Solo
la piena ed evidente prova dell’insussistenza di ogni interesse in capo ad uno
dei soggetti del processo, che è esclusivo onere della relativa controparte
fornire, consente la definizione in rito del giudizio, ai sensi dell’art. 100
del codice di procedura civile; dovendosi il giudice in ogni altro caso
conoscere la causa nel merito, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’amministrazione.
BANDO DI GARA
L’articolo
69 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, non richiamando il comma 2 dell’art.
63, non impone alla stazione appaltante di inserire, nel bando di gara dei
pubblici incanti, l’espressa previsione di una necessaria domanda di
partecipazione; ma ciò non implica un divieto di inserimento, nei bandi de quibus, di una specifica richiesta in
tal senso, né comporta che non si possa sanzionare la mancata osservanza di
tale clausola, ove discrezionalmente prevista, con la comminatoria di
esclusione.
Seppure
l’inserzione di una clausola non necessaria astrattamente potrebbe considerarsi
come un aggravamento del procedimento, è peraltro agevole constatare che il
divieto di aggravamento è previsto dall’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, non in termini assoluti, bensì relativi alla non necessità di
tale aggravamento; la quale, in forza del generale canone anche ermeneutico
espresso dall’art. 3 della Costituzione, va valutata in termini di ragionevolezza
e, cioè, di ragionevole ponderazione tra la misura dell’aggravamento e quella
del beneficio che, pure in termini di efficacia dell’azione amministrativa, ne
possa ricavare l’amministrazione procedente. Dato che la richiesta di integrare
la documentazione di gara con una domanda di partecipazione dà luogo ad un
aggravamento ancor meno che simbolico per chi aspiri a partecipare al
procedimento, ne consegue che la stazione appaltante che voglia inserire tale
clausola nel bando di un pubblico incanto non è gravata di alcun particolare
onere motivazionale sullo specifico punto, essendo sufficiente a supportare la
legittimità della scelta in tal senso operata la maggiore praticità ed
efficacia dell’attività istruttoria del seggio di gara che possa immediatamente
disporre di un documento riassuntivo di facile consultabilità da cui risultino,
se non altro, le generalità, la forma giuridica e ogni altra peculiare
caratteristica di ciascun offerente.
CGARS,
9 maggio 2005, n. 320
Motiva in fatto
CGARS,
9 maggio 2005, n. 319
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
CGARS,
9 maggio 2005, n. 318
MANSIONI SUPERIORI
Nell’ambito
del pubblico impiego le norme sul riconoscimento di funzioni superiori o di
“incarichi” capaci di far maturare nei destinatari pretese patrimoniali di
qualsiasi tipo, debbono essere interpretate in senso restrittivo. Ciò, non solo
per le evidenti implicazioni sulla finanza pubblica (di cui nessun organo
monocratico o collegiale ha la piena disponibilità), ma anche per lo stretto
legame esistente tra la struttura organizzatoria degli uffici e quella del
pubblico impiego (che non consente di dissociare disinvoltamente i due
momenti).
CGARS,
9 maggio 2005, n. 317
Motiva in fatto
CGARS,
9 maggio 2005, n. 316
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
CGARS,
9 maggio 2005, n. 315
MANSIONI SUPERIORI
Nel
pubblico impiego (a differenza che nel lavoro privato), l’espletamento da parte
del dipendente di funzioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica
di appartenenza, non ha mai di regola comportato il diritto a conseguire
passaggi a qualifiche superiori, né a differenze retributive (art. 31 T.U. n.
3/1957). Una eccezione a tale principio è tuttavia contenuta nell’art. 29
D.P.R. 20.12. 1979, n. 761, limitatamente al settore della sanità e in presenza
di determinati presupposti (C.C. sent. n. 236/92). La suddetta impostazione
restrittiva era stata mantenuta, in un primo momento, anche nel nuovo pubblico
impiego “privatizzato”. Infatti, l’art. 56 del d. lgs. n. 29/1993 (sostituito
poi dall’art. 25 d. lgs. n. 80/1998) vietava, nella sua formulazione
originaria, non solo qualsiasi ipotesi di passaggio verticale da una qualifica
all’altra connessa all’espletamento di funzioni superiori, ma anche il
riconoscimento di “differenze retributive”, fino (almeno) alla “nuova
disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi”.
Ma, successivamente l’art. 15 del d. lgs. n. 387/1998 ha soppresso
dall’anzidetto testo normativo l’inciso “differenze retributive”. Ciò ha fatto
maturare tutto un filone giurisprudenziale favorevole al riconoscimento delle
anzidette “differenze retributive”, in presenza di talune condizioni: la
vacanza del posto in organico; l’atto formale di incarico; o comunque la
effettività dello svolgimento delle anzidette funzioni superiori (CGARS n.
583/02 del 23 marzo 2000; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 8 gennaio 2004, n. 91).
CGARS,
9 maggio 2005, n. 314
RAPPORTO DI LAVORO
DIPENDENTI PUBBLICI
Sussiste
la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia relativa
l’accertamento del diritto a percepire l’adeguamento della indennità di
amministrazione di dipendenti dall’Ente Poste s.p.a. hanno prestato servizio
presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il criterio decisivo per il
riconoscimento dell’indennità giudiziaria (e quindi anche per la individuazione
della giurisdizione) è dato dalla peculiarità del servizio prestato presso le
amministrazioni giudiziarie che sono pubbliche amministrazioni; non rilevando al
riguardo la posizione del soggetto nei confronti dell’ente di appartenenza
(Ente Poste s.p.a.) (CGARS 2.10.1997, n. 386; Cons. St., IV, 15.2.2002, n.
942). Inoltre ai fini dell’accesso alla giurisdizione del giudice
amministrativo può essere rilevante accertare la natura pubblica o privata del
soggetto da cui l’atto promana; non è invece assolutamente significativa la
natura pubblica o privata del soggetto che accede alla giurisdizione.
CGARS,
9 maggio 2005, n. 313
TRATTAMENTO ECONOMICO E
INDENNITA’
La
ratio del trattamento di missione è
quella di indennizzare il pubblico dipendente dai disagi sopportati ogni
qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie prestazioni lavorative in località
diversa dalla normale sede di servizio. Presupposto essenziale per
corrispondere il trattamento in discussione è l’effettività dei sacrifici sostenuti
dal medesimo, com’è provato tra l’altro chiaramente dalla circostanza che
l’impiegato in missione, nel caso soprattutto di spostamenti in luoghi distanti
(che implicano l’uso di aerei, treni o altro), deve rendicontare le spese
sostenute, mediante l’esibizione di biglietti, fatture d’albergo o altro.
Questa circostanza, comporta che, non basta guardare alla sede ufficiale
dell’impiegato, dovendosi invece far riferimento alla effettività degli
spostamenti. (Fattispecie relativa a dipendente che ha prestato servizio presso
un Ufficio e che, a seguito di promozione, è stato assegnato Ufficio di altra
città e contestualmente confermato, in via transitoria, presso la prima sede).
CGARS,
9 maggio 2005, n. 312
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
CGARS,
9 maggio 2005, n. 311
DIRIGENTI
L’art.
16, 7°comma, della legge n. 808/1977, stabilisce che l’estensione dei benefici
di cui ai commi 4° e 5° del predetto articolo 16 al personale nominato in carriera
superiore a quella di appartenenza è subordinata alla condicio sine qua non che
detto personale abbia conseguito l’anzidetta nomina a seguito di “pubblico concorso”. Il che non è nel
caso in cui l’accesso alla qualifica di primo Dirigente, sia avvenuto non in
virtù di un “concorso pubblico” (aperto a tutti), ma in base ad uno scrutinio
per “merito comparativo” (limitato a determinate categorie).
CGARS,
9 maggio 2005, n. 310
Sospende il giudizio
CGARS,
9 maggio 2005, n. 309
Sospende il giudizio
CGARS,
9 maggio 2005, n. 308
Motiva in fatto
CGARS,
9 maggio 2005, n. 307
Motiva in fatto
CGARS,
9 maggio 2005, n. 306
INFERMITA’ PER CAUSA DI
SERVIZIO
Il
regime di particolare favore previsto per il personale militare dall’art.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 305
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
L’art.
23 della legge n. 448/2001, ha fornito una interpretazione autentica dell’art.
1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, come modificato dalla legge di conversione
28 febbraio 1990, n. 37, ed ha stabilito che: “l’art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel
senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa
speciale di euro 558,29 annui lordi, nello stipendio iniziale delle categorie
di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura
dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i
rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti
dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158. E’ fatta salva l’esecuzione dei
giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale disposizione, dichiaratamente
interpretativa, ha una naturale efficacia retroattiva, con evidente riferimento
al rapporto tra i docenti universitari a tempo pieno e quelli a tempo definito.
D’altra parte, la tesi interpretativa incentrata sulla esclusione dalla
predetta maggiorazione del 40% della quota di euro 558,29 (pari a lire
1.081.000 ) appare indubbiamente la più conforme alle finalità perseguite dall’art.
15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, relativo all’accordo per il personale
del comparto Ministeri (il cui comma 1° ha previsto il conglobamento nello
stipendio iniziale del livello in godimento di una quota dell’indennità
integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde), esteso, poi, dalla
menzionata legge n. 37/90 anche ai docenti universitari. Invero, tali finalità
sono legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale,
la quale - a differenza della c.d. “scala mobile” vigente nell’impiego privato
- non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa
(variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge
alla retribuzione (Ad. plen. 25 ottobre 2002, n. 7). Nel D.P.R. 8 maggio 1987,
n. 266, di recezione del richiamato accordo n. 494/87, è stata introdotta la
norma di cui all’art. 54, con la quale è stato esteso il citato conglobamento
ad altri dipendenti, tra i quali coloro che godono di trattamento economico
commisurato o rapportato a quello dei dirigenti, e, quindi, anche ai professori
di prima fascia. Tale estensione al personale pubblico non soggetto alla
contrattazione collettiva deve essere interpretata alla luce delle finalità
originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il
restante personale pubblico.
E’
manifestamente infondata la illegittimità costituzionale dell’art. 23 della l.
n. 448/2001. L’intervento legislativo in questione, si è innestato
correttamente su un quadro normativo tutt’altro che certo e definito ed è
inteso a garantire il riequilibrio del sistema retributivo, in astratto
sbilanciabile a favore dei docenti a tempo pieno, in tal senso interpretando le
disposizioni precedenti, secondo le loro effettive finalità e portata, che appaiono
del tutto ragionevoli (
CGARS,
5 maggio 2005, n. 304
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
L’art.
23 della legge n. 448/2001, ha fornito una interpretazione autentica dell’art.
1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, come modificato dalla legge di conversione
28 febbraio 1990, n. 37, ed ha stabilito che: “l’art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel
senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa
speciale di euro 558,29 annui lordi, nello stipendio iniziale delle categorie
di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura
dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i
rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti
dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158. E’ fatta salva l’esecuzione dei
giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale disposizione, dichiaratamente
interpretativa, ha una naturale efficacia retroattiva, con evidente riferimento
al rapporto tra i docenti universitari a tempo pieno e quelli a tempo definito.
D’altra parte, la tesi interpretativa incentrata sulla esclusione dalla
predetta maggiorazione del 40% della quota di euro 558,29 (pari a lire
1.081.000 ) appare indubbiamente la più conforme alle finalità perseguite
dall’art. 15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, relativo all’accordo per il
personale del comparto Ministeri (il cui comma 1° ha previsto il conglobamento
nello stipendio iniziale del livello in godimento di una quota dell’indennità
integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde), esteso, poi, dalla
menzionata legge n. 37/90 anche ai docenti universitari. Invero, tali finalità
sono legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale,
la quale - a differenza della c.d. “scala mobile” vigente nell’impiego privato
- non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa
(variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge
alla retribuzione (Ad. plen. 25 ottobre 2002, n. 7). Nel D.P.R. 8 maggio 1987,
n. 266, di recezione del richiamato accordo n. 494/87, è stata introdotta la
norma di cui all’art. 54, con la quale è stato esteso il citato conglobamento
ad altri dipendenti, tra i quali coloro che godono di trattamento economico
commisurato o rapportato a quello dei dirigenti, e, quindi, anche ai professori
di prima fascia. Tale estensione al personale pubblico non soggetto alla
contrattazione collettiva deve essere interpretata alla luce delle finalità
originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il
restante personale pubblico.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 303
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
L’art.
23 della legge n. 448/2001, ha fornito una interpretazione autentica dell’art.
1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, come modificato dalla legge di conversione
28 febbraio 1990, n. 37, ed ha stabilito che: “l’art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel
senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa
speciale di euro 558,29 annui lordi, nello stipendio iniziale delle categorie
di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura
dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i
rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti
dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158. E’ fatta salva l’esecuzione dei
giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale disposizione, dichiaratamente
interpretativa, ha una naturale efficacia retroattiva, con evidente riferimento
al rapporto tra i docenti universitari a tempo pieno e quelli a tempo definito.
D’altra parte, la tesi interpretativa incentrata sulla esclusione dalla
predetta maggiorazione del 40% della quota di euro 558,29 (pari a lire
1.081.000 ) appare indubbiamente la più conforme alle finalità perseguite
dall’art. 15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, relativo all’accordo per il
personale del comparto Ministeri (il cui comma 1° ha previsto il conglobamento
nello stipendio iniziale del livello in godimento di una quota dell’indennità
integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde), esteso, poi, dalla
menzionata legge n. 37/90 anche ai docenti universitari. Invero, tali finalità
sono legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale,
la quale - a differenza della c.d. “scala mobile” vigente nell’impiego privato
- non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa
(variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge
alla retribuzione (Ad. plen. 25 ottobre 2002, n. 7). Nel D.P.R. 8 maggio 1987,
n. 266, di recezione del richiamato accordo n. 494/87, è stata introdotta la
norma di cui all’art. 54, con la quale è stato esteso il citato conglobamento
ad altri dipendenti, tra i quali coloro che godono di trattamento economico
commisurato o rapportato a quello dei dirigenti, e, quindi, anche ai professori
di prima fascia. Tale estensione al personale pubblico non soggetto alla
contrattazione collettiva deve essere interpretata alla luce delle finalità
originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il
restante personale pubblico.
E’
manifestamente infondata la illegittimità costituzionale dell’art. 23 della l.
n. 448/2001. L’intervento legislativo in questione, si è innestato
correttamente su un quadro normativo tutt’altro che certo e definito ed è
inteso a garantire il riequilibrio del sistema retributivo, in astratto
sbilanciabile a favore dei docenti a tempo pieno, in tal senso interpretando le
disposizioni precedenti, secondo le loro effettive finalità e portata, che
appaiono del tutto ragionevoli (
CGARS,
5 maggio 2005, n. 302
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
L’art.
23 della legge n. 448/2001, ha fornito una interpretazione autentica dell’art.
1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, come modificato dalla legge di conversione
28 febbraio 1990, n. 37, ed ha stabilito che: “l’art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel
senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa
speciale di euro 558,29 annui lordi, nello stipendio iniziale delle categorie
di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura
dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i
rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti
dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158. E’ fatta salva l’esecuzione dei
giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale disposizione, dichiaratamente
interpretativa, ha una naturale efficacia retroattiva, con evidente riferimento
al rapporto tra i docenti universitari a tempo pieno e quelli a tempo definito.
D’altra parte, la tesi interpretativa incentrata sulla esclusione dalla
predetta maggiorazione del 40% della quota di euro 558,29 (pari a lire
1.081.000 ) appare indubbiamente la più conforme alle finalità perseguite
dall’art. 15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, relativo all’accordo per il
personale del comparto Ministeri (il cui comma 1° ha previsto il conglobamento
nello stipendio iniziale del livello in godimento di una quota dell’indennità
integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde), esteso, poi, dalla
menzionata legge n. 37/90 anche ai docenti universitari. Invero, tali finalità
sono legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale,
la quale - a differenza della c.d. “scala mobile” vigente nell’impiego privato
- non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa
(variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge
alla retribuzione (Ad. plen. 25 ottobre 2002, n. 7). Nel D.P.R. 8 maggio 1987,
n. 266, di recezione del richiamato accordo n. 494/87, è stata introdotta la
norma di cui all’art. 54, con la quale è stato esteso il citato conglobamento
ad altri dipendenti, tra i quali coloro che godono di trattamento economico
commisurato o rapportato a quello dei dirigenti, e, quindi, anche ai professori
di prima fascia. Tale estensione al personale pubblico non soggetto alla
contrattazione collettiva deve essere interpretata alla luce delle finalità
originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il
restante personale pubblico.
E’
manifestamente infondata la illegittimità costituzionale dell’art. 23 della l.
n. 448/2001. L’intervento legislativo in questione, si è innestato
correttamente su un quadro normativo tutt’altro che certo e definito ed è
inteso a garantire il riequilibrio del sistema retributivo, in astratto
sbilanciabile a favore dei docenti a tempo pieno, in tal senso interpretando le
disposizioni precedenti, secondo le loro effettive finalità e portata, che
appaiono del tutto ragionevoli (
CGARS,
5 maggio 2005, n. 301
TRATTAMENTO
ECONOMICO E INDENNITA’
L’art.
23 della legge n. 448/2001, ha fornito una interpretazione autentica dell’art.
1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, come modificato dalla legge di conversione
28 febbraio 1990, n. 37, ed ha stabilito che: “l’art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel
senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa
speciale di euro 558,29 annui lordi, nello stipendio iniziale delle categorie
di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura
dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i
rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti
dall’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158. E’ fatta salva l’esecuzione dei
giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale disposizione, dichiaratamente
interpretativa, ha una naturale efficacia retroattiva, con evidente riferimento
al rapporto tra i docenti universitari a tempo pieno e quelli a tempo definito.
D’altra parte, la tesi interpretativa incentrata sulla esclusione dalla predetta
maggiorazione del 40% della quota di euro 558,29 (pari a lire 1.081.000 )
appare indubbiamente la più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 del
D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, relativo all’accordo per il personale del
comparto Ministeri (il cui comma 1° ha previsto il conglobamento nello
stipendio iniziale del livello in godimento di una quota dell’indennità
integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde), esteso, poi, dalla
menzionata legge n. 37/90 anche ai docenti universitari. Invero, tali finalità
sono legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa speciale,
la quale - a differenza della c.d. “scala mobile” vigente nell’impiego privato
- non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile
in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla
retribuzione (Ad. plen. 25 ottobre 2002, n. 7). Nel D.P.R. 8 maggio 1987, n.
266, di recezione del richiamato accordo n. 494/87, è stata introdotta la norma
di cui all’art. 54, con la quale è stato esteso il citato conglobamento ad
altri dipendenti, tra i quali coloro che godono di trattamento economico
commisurato o rapportato a quello dei dirigenti, e, quindi, anche ai professori
di prima fascia. Tale estensione al personale pubblico non soggetto alla
contrattazione collettiva deve essere interpretata alla luce delle finalità
originarie della norma e con i limiti propri del conglobamento operato per il
restante personale pubblico.
E’
manifestamente infondata la illegittimità costituzionale dell’art. 23 della l.
n. 448/2001. L’intervento legislativo in questione, si è innestato
correttamente su un quadro normativo tutt’altro che certo e definito ed è
inteso a garantire il riequilibrio del sistema retributivo, in astratto
sbilanciabile a favore dei docenti a tempo pieno, in tal senso interpretando le
disposizioni precedenti, secondo le loro effettive finalità e portata, che
appaiono del tutto ragionevoli (
CGARS,
5 maggio 2005, n. 300
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS,
5 maggio 2005, n. 299
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS,
5 maggio 2005, n. 298
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS,
5 maggio 2005, n. 297
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS,
5 maggio 2005, n. 296
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS,
5 maggio 2005, n. 295
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS,
5 maggio 2005, n. 294
Pronuncia in via interlocutoria
CGARS,
5 maggio 2005, n. 293
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della
decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in
giudicato o per altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 292
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003),
che nega l’operatività del principio di perpetuatio
jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di
giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza
retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il
limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di
incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per
altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 291
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è
nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto
il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di
incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per
altro verso già consolidati.
05/05/2005 200500290
CGARS,
5 maggio 2005, n. 290
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della
decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in
giudicato o per altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 289
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul punto,
peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della
decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in
giudicato o per altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 288
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate
ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001; ciò
a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della
Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi è nel senso della
riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione
amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui all’art. 33 del
D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione del 2°
comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione
dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della
decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in
giudicato o per altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 287
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della
decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in
giudicato o per altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 286
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla previsione
del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica dizione
dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della
decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in
giudicato o per altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 285
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione
di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o
per altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 284
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002; 2406/2003),
che nega l’operatività del principio di perpetuatio
jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la perdita di
giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la valenza
retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo soltanto il
limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della decisione di
incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in giudicato o per
altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 283
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della
decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in
giudicato o per altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 282
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della
decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in
giudicato o per altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 281
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con
identica dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della
decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in
giudicato o per altro verso già consolidati.
CGARS,
5 maggio 2005, n. 280
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E’
opportuno rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla controversia relativa a provvedimenti di
fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche
ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento
all’anno 2001; ciò a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Una prima tesi
è nel senso della riconducibilità della controversia nell’ambito della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi di cui
all’art. 33 del D. lgs. n. 80 del 31 gennaio 1998, e più precisamente alla
previsione del 2° comma, lett. b) dell’articolo suddetto, confermato con identica
dizione dall’art.
Resta
devoluto all’Adunanza Plenaria anche l’esame della questione relativa
all’applicabilità immediata, o meno, ai giudizi in corso della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma regolatrice della giurisdizione: sul
punto, peraltro, non sembrano ravvisarsi motivi per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale, sia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre
2004, n. 6489), che della Corte di Cassazione (SS.UU., nn. 6487/2002;
2406/2003), che nega l’operatività del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. nell’ipotesi in
cui la perdita di giurisdizione in capo all’autorità decidente consegua a
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riparto, stante la
valenza retroattiva da riconoscersi alla pronunzia della Corte, e salvo
soltanto il limite dei rapporti esauriti alla data di pubblicazione della
decisione di incostituzionalità, in quanto accertati con sentenza passata in
giudicato o per altro verso già consolidati.