Cesare Lamberti

 

Autotutela dell’amministrazione e tutela del privato nella nuova d.i.a.[1]

 

1) Premessa metodologica

La d.i.a. è un istituto di carattere generale: così è stato concepito nel testo originario della legge n. 241 del 1990 e così è stato inteso nella riforma del procedimento introdotta dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005. Che la d.i.a sia servita a realizzare gli interventi edilizi cd. “minori” e che in questo quadro abbia ricevuto una disciplina ad hoc, ha implicato che l’attenzione degli operatori si sia soffermata solo su questa specifica applicazione dell’istituto, come è stato nelle pronunzie dei giudici amministrativi, specie più recenti. È logico che anche nell'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241, come di recente riscritto, l’attenzione della giurisprudenza si soffermi sulla d.i.a. edilizia, anche se non esaurisce il campo di applicazione dell'istituto. Salvi quelli espressamente esclusi dall’art. 19 della “nuova” legge n. 241, in tutti gli atri casi la dichiarazione con le certificazioni o attestazioni che la legge richiede sostituisce ogni autorizzazione licenza o concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali qualora dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti stabiliti dalla legge o da atti generali della p.a.. La sostituzione non avviene allorchè il rilascio degli atti sia limitato, contingentato o programmato e per gli “atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria”. Nel nuovo testo della legge n. 241, l'applicazione della d.i.a. non è limitata ad una categoria di atti predefinita né sono definiti, se non per oggetto o amministrazioni, gli atti esclusi dalla d.i.a.: le attività esercitabili tramite d.i.a. costituiscono perciò una categoria "aperta" la cui individuazione è rimessa in certa parte all'interprete e, probabilmente alle disposizioni di dettaglio proprie del legislatore statale o regionale. A una prima lettura, le attività non soggetta a d.i.a appaiono quantitativamente più di quelle che ne beneficiano e la norma promette, forse, più di quello che dà: nulla esclude però che la tendenza si inverta. L’indeterminatezza oggettiva e la limitatezza applicativa giustifica perché, più che un istituto generale, la d.i.a sia stata qualificata come un modulo di semplificazione o di liberalizzazione[2], sostitutivo di una ben distinta categoria di atti concernenti manifestazioni “minori” di diritti o di libertà fondamentali (modifiche nell’uso della proprietà immobiliare) o di provvedimenti riguardanti lo svolgimento di attività economiche (imprenditoriali, commerciali o artigianali) poco importanti o poco significativi per gli interessi collettivi. Che la d.i.a abbia trovato una speciale disciplina in materia edilizia e commerciale ha incentrato il suo ambito operativo prevalentemente negli enti locali, a completamento della tendenza inaugurata con lo sportello unico, ad attribuire agli enti locali una funzione di vigilanza e controllo -e non più di ingerenza e regolazione- delle attività private come era nel precedente sistema, quando la licenza (poi concessione) edilizia e quella di commercio collocavano l’ente locale al centro della dialettica amministrazione-cittadino, dato il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento autorizzatorio o concessorio, costitutivo del diritto ad esercitare l’attività.

 

2) L’art. 19 della nuova legge n. 241, la d.i.a. commerciale e quella edilizia.

E’ noto il contrasto fra il testo originario dell'art. 19 e l’intenzione di chi lo aveva promosso[3], di sostituire l’autorizzazione con un semplice avviso di inizio dell’attività alle amministrazioni competenti, cui residuava in sola potestà di vigilanza sul suo esercizio. Nel testo iniziale, la norma lasciava inalterata la potestà dell'amministrazione di verificare senza termine e d’ufficio sui “presupposti e dei requisiti di legge richiesti” e la potestà di vietare “con provvedimento motivato” la prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti. Più che una d.i.a, il legislatore aveva introdotto un’autorizzazione postuma o “rovesciata” che non ebbe molta fortuna anche perchè considerata una particolare ipotesi di silenzio-assenso[4]. Sempre nell'originario art. 19 l’individuazione delle attività soggette a d.i.a. era demandato ad appositi regolamenti governativi[5] e la sua applicazione era comunque esclusa quando l’esercizio dell’attività richiedeva l’esperimento di prove, recava pregiudizio ai valori ambientali[6] o comprometteva la salvaguardia dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il cambiamento, dal quale è poi scaturita la riscrittura della norma con l’art. 3 del d.l. n. 35 del 2005 (convertito nella l. n. 80 del 2005) è dovuto all’art. 2, co. 10 e 11 della legge n. 537 del 1993. Con il comma 11, il regime di liberalizzazione divenne la regola e non più l’eccezione: le attività soggette a d.i.a furono generalizzate (ad eccezione delle concessioni edilizie e dei nulla osta artistico-paesaggistici), della d.i.a. furono definiti i limiti (la dipendenza dalla legge dei presupposti e requisiti di legge, senza valutazioni tecniche discrezionali e alcun limiti o contingenti) e il termine di "repressione" dell’attività con il provvedimento motivato. Forma della reazione dell'amministrazione era il provvedimento espresso da emanare in un termine certo (di sessanta giorni dalla denuncia) ritenuto congruo dal legislatore, non sanzionato però da alcuna decadenza, mentre nulla era previsto nel caso di omessa pronuncia dell’amministrazione. Nell’intento di attribuire all'inutile decorso del tempo la valenza di manifestazione di potestà amministrativa, l’esito positivo tacito fu equiparato ad una sorta di archiviazione implicita della denuncia[7] mentre l’esito negativo espresso della d.i.a fu riportato all’esercizio dell'autotutela[8]. Rimanevano invece indistinte le ipotesi nelle quali l'attività era soggetta a d.i.a. e quelle in cui lo era al silenzio-assenso, in quanto devolute alla disciplina di dettaglio da emanare con successivi decreti. La demarcazione comunemente rinvenuta nella natura dei provvedimenti sostituiti, vincolati per la d.i.a., discrezionali per il silenzio assenso, era però labile e incerta: in ambedue i casi il rimedio concesso all’amministrazione e al terzo danneggiato dall’attività esercitata dal provvedimento positivo tacito si risolveva sempre nell’annullamento, in via di autotutela per l'amministrazione, in via giudiziale per il privato. Le modifiche dell’art. 2, co. 10 e 11 della legge n. 537/93 hanno conclusivamente segnato la precisazione degli istituti rispetto a quelli originari degli artt. 19 e 20 della legge n. 241, ma non la loro trasformazione: l'ottica è rimasta sempre quella dell'assimilazione al provvedimento espresso dell'inutile decorso del tempo, finalizzata a permettere l'esercizio dell'autotutela o l'intervento del giudice.

Nonostante l'intento dell’art. 2, co. 10 e 11 della legge n. 537/93 di conferire all'art. 19 della legge n. 241 carattere di generalità, le applicazioni della d.i.a. sono state perlopiù limitate ai settori del commercio e dell'edilizia. Le une risalgono alle semplificazioni al commercio al minuto della normativa “Bassanini”: le attività commerciali “di vicinato”[9], furono sottoposte a previa comunicazione al comune competente per territorio quanto all’apertura, al trasferimento di sede e all’ampliamento della superficie degli esercizi. Le relative attività potevano essere effettuate dopo trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale l’interessato dichiara il solo possesso dei requisiti e l’osservanza dei regolamenti locali di polizia urbana dei regolamenti e delle norme edilizie e urbanistiche. Alla d.i.a. per gli esercizi di vicinato fu affiancata l’ipotesi di silenzio assenso per le medie e grandi strutture di vendita e per il commercio su aree pubbliche[10]. Nella stessa materia, la d.i.a commerciale fu integrata con la facoltà del richiedente, prevista dallo sportello unico per le attività produttive, di realizzare l’impianto commerciale “in conformità alle autocertificazioni prodotte” previa valutazione favorevole di impatto ambientale e purché in possesso di concessione edilizia, una volta scaduti i termini per il rilascio degli atti di assenso[11]. La d.i.a edilizia ha avuto una vicenda diversa e più tormentata. Introdotta dalla legge n. 493 del 1993[12], sostituita dall’art. 2, co. 60 della legge n. 662 del 1996, è stata ridisciplinata dal D.P.R. n. 380 del 2001 (t.u. per l'edilizia) fra i titoli che legittimano la realizzazione di opere edilizie insieme al permesso di costruire ed ha trovato definitivo assetto negli art. 22 e 23 del nuovo t.u. per l’edilizia di cui al D.Lgs. n. 301 del 2002, che individuano gli interventi subordinati a denuncia di inizio attività e quelli in cui la d.i.a. sostituisce il permesso di costruire, demandando alla regioni la facoltà di regolare i rapporti fra i due istituti[13]. Nel nuovo impianto normativo, sono distinte due ipotesi di d.i.a.: la prima è un titolo edilizio a regime - che si contrappone al permesso di costruire - previsto per l'esecuzione di interventi minori, la seconda costituisce una modalità alternativa al permesso di costruire, rimessa alla facoltà dell'interessato, per determinati interventi, in presenza dei presupposti di legge. In questa seconda tipologia di denuncia, tuttavia, non muta la disciplina sanzionatoria propria degli interventi soggetti a permesso[14].

Il quadro d'insieme che si prospetta sino all'emanazione della legge n. 80 è quello della d.i.a. come istituto generale e della d.i.a. applicata a specifici settori: anche la legge n. 15 del 2005, totalmente innovativa del procedimento, non aveva apportato alcun mutamento all’art. 19 della legge n. 241/1990 il cui testo era rimasto invariato dopo l’ultimo emendamento dell’art. 2, co. 10 e 11 della legge n. 537/93[15]. La svolta vera e propria avviene con il d.l. n. 35 del 2005, in buona parte esplicativo dei principi dell’art. 1, co. 3, lett. e) della legge n. 229 del 2003[16]. Nell’intento di semplificare ancor oltre l’attività amministrativa ed agevolare in tal modo la ripresa dell’economia dalla stagnazione, la disposizione prevede in via generale la sostituzione di ogni atto che non implichi esercizio di discrezionalità e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con la denuncia di inizio di attività dell'interessato corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni richieste[17]. Nella nuova norma, l'ambito di applicazione dell'istituto rimane sì quello dei provvedimenti autorizzativi e abilitativi, come nella versione precedente, ma la portata è estesa a tutti quelli non esclusi espressamente dalla legge (individuati, come già detto per amministrazioni) e soggetti al rispetto di distanze o di contingenti numerici massimi[18], la cui garanzia è assicurata dalla procedura del silenzio assenso. Se è così la riforma è molto meno rivoluzionaria di quello che pare: si limita all’aspetto quantitativo nell’applicazione della d.i.a. ma ne lascia inalterato l’aspetto qualitativo di modalità procedimentale per economizzare azione amministrativa in ambiti limitati all’accertamento di mere qualità o circostanze di fatto nelle quali la funzione dell’amministrazione aveva la valenza di poco più che una presa d’atto. La d.i.a. in sostanza non ha valore sostitutivo di provvedimenti nei quali sia presente una pur minima valutazione discrezionale, in ossequio al principio di stretta legalità che riserva alla p.a. proprio ciò che tra privati non è concesso: incidere nella sfera giuridica del destinatario, e senza abilitazione legislativa con negozio unilaterale[19]. Per le attività sottoposte a d.i.a, è oramai incontestabile che con il nuovo art. 19 comma 1 introdotto dalla legge n. 80/2005, la dichiarazione sostituisce appieno l’atto amministrativo[20]: diretto corollario è che l’inibitoria prevista dal comma 3 (primo inciso) attiene all’attività intesa come comportamento del soggetto, anche se è realizzata tuttora con i “motivati provvedimenti” di divieto di prosecuzione e di rimozione dei suoi effetti e qualora sia accertata la carenza delle condizioni previste dalla legge. Da confini incerti sono caratterizzati il potere dell’amministrazione di “assumere determinazioni in via di autotutela" previsto dal secondo inciso del comma 3 e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di ogni controversia relativa all’applicazione della norma[21]. Le questioni affrontate dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, ancorché in massima parte sulla d.i.a. anteriore alla riscrittura dell’art. 19, ruotano in prevalenza sulla natura della dichiarazione e sui due interventi-rimedi ora concessi dal comma 3 all’amministrazione e al terzo che si oppone all’intervento (i motivati provvedimenti di divieto e di rimozione degli effetti dell’attività e autotutela consistente nella revoca o annullamento d’ufficio del provvedimento talora definito tacito o virtuale).

 

3) La d.i.a. nella giurisprudenza.

Le sentenze sinora intervenute evidenziano la costanza di opinioni sulla natura della d.i.a. di dichiarazione soggettivamente e oggettivamente privata dell’intento di realizzare direttamente l’attività, la cui attuazione è legata al decorso del tempo in cui può essere esercitato il potere inibitorio dell’amministrazione. Che, alla scadenza del termine, non sia adottato alcun provvedimento, non comporta di per sé che l’attività sia lecita, ma solo che possa essere proseguita e portata a compimento. Sufficientemente pacifico è anche il risultato raggiunto sul termine (di trenta giorni dalla dichiarazione d’inizio dei lavori) in cui è consentito all’amministrazione di esercitare i poteri inbitori e/o ripristinatori. Nonostante privo dell’espressa sanzione, al termine viene costantemente attribuito carattere decadenziale dalla giurisprudenza[22], che ne ha precisato lo scopo, di porre il dichiarante nella condizione di contestare il potere inibitorio dell’amministrazione sia per motivi formali (spirare del termine) sia sul piano sostanziale (sussistenza dei requisiti)[23]. La perentorietà del termine è correttamente giustificata con la certezza del momento in cui la potestà inibitoria dell’amministrazione si trasforma in potestà di autotutela[24]. La giurisprudenza è univoca anche sul momento in cui deve intervenire la notifica del provvedimento inibitorio ex art. 19 comma 3, momento che viene individuato nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'inizio dell'attività[25]. L'opinione non è persuasiva: sembra infatti sufficiente che la notificazione possa intervenire anche successivamente al trentesimo giorno, purché l'amministrazione dia prova certa (ad es.: il protocollo dell’ente) che l’atto è stato adottato entro tale termine: per questa soluzione fa propendere la lettera dell’art. 19 comma 3 [l’amministrazione … nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione … adotta (e non comunica)]. In giurisprudenza non si rinvengono specifici precedenti sulla nuova decorrenza del termine dopo il provvedimento motivato dell’amministrazione che abbia richiesto al dichiarante l’adeguamento delle opere[26]. E neppure precedenti specifici si rinvengono sull’esito negativo di d.i.a.: in una sentenza isolata del Tar Abruzzo[27] è stato annullato il provvedimento (che la sentenza stessa definisce anomalo) di “archiviazione” di una d.i.a. ritenuta illegittima dal comune. In dottrina, l’esito negativo viene comunemente definito “inammissibilità” della d.i.a. con un termine processuale, quasi a voler sottolineare l’impossibilità di applicarla a quella attività e la possibilità di assoggettarla ad altri provvedimenti espressi o taciti dell’amministrazione. Il contrasto di opinioni si incentra sugli strumenti azionabili per l’Amministrazione e per il terzo che sia assuma danneggiato dall'attività edilizia del dichiarante dopo la scadenza del termine, qualora non sia stato tempestivamente adottato nessun atto di divieto o di rimozione dell'attività. Sui rapporti fra dichiarante e amministrazione, la giurisprudenza -quasi tutta in materia edilizia- è divisa: i punti di frizione si incentrano sulla natura della tutela e sui rimedi concessi all’amministrazione e al terzo che abbia interesse ad opporsi all’attività. La scelta delle soluzioni dipende dall'esito che produce il decorso del tempo, provvedimentale secondo parte della giurisprudenza, fattuale secondo l’altra parte.

a) l’impostazione provvedimentale

Secondo una parte della giurisprudenza, ancorché minoritaria, la d.i.a rappresenta un titolo edilizio vero e proprio, da parificare all'autorizzazione edilizia prevista nel precedente assetto, che si forma silenziosamente con il maturare di tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti. Secondo il Tar del Veneto[28], la denuncia d'inizio dell'attività tiene luogo dell’autorizzazione e si forma al sessantesimo giorno dalla proposizione, da cui decorre il termine per adire il giudice. Sempre per il Tar del Veneto (che si pronunzia però prima della sentenza n. 204/1994 del Coste costituzionale), insieme all’illegittimità del provvedimento tacito può essere sindacato anche il comportamento dell’amministrazione che abbia omesso di esercitare (o abbia male esercitato) il controllo preventivo sull’attività edilizia, non avvalendosi del potere di inibirla, se illegittima. Inoltre, valore di provvedimento avrebbe, secondo il Tar dell’Abruzzo[29], il diniego di d.i.a. emanato nelle forme (che la sentenza stessa definisce anomale) dell’“archiviazione”, in quanto il decorso del tempo avrebbe carattere di implicito assenso all’esercizio dell’attività richiesta. Anche se, nel suo complesso, minoritaria, la tesi dell’autorizzazione implicita o dell’atto abilitativo tacito è ancora seguita da parte della giurisprudenza di primo grado[30], che ancora recentemente ne ha ammesso l’impugnabilità in via giurisdizionale e l’annullamento da parte dell’Amministrazione in via di autotutela.

b) l’impostazione fattuale

Secondo l’altra tendenza del giudice di primo grado, il decorso del tempo attribuisce alla dichiarazione d’inizio dell’attività l'effetto tipico del permesso di costruire, ma non il valore di provvedimento amministrativo, neppure tacito, come, invece, avviene per il silenzio assenso[31]. Lo scadere dei trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dell'attività assegnati per l'adozione dei provvedimenti positivi di inibizione, avrebbe, in sostanza, carattere di mero fatto decadenziale della potestà inibitoria dell'amministrazione, che non potrebbe più opporsi alla prosecuzione dell'attività nelle forme tipiche previste dall’art. 19 della legge n. 241[32]. Nel rinviare all'autotuela, nelle forme tipiche della revoca e dell'annullamento d'ufficio, la norma esplicita pertanto il principio generale di riconduzione in ogni tempo dell'attività privata al modello legale. Parimenti espressione di un principio generale sarebbe l'attivazione ad opera del terzo dei rimedi oppositivi all'attività, secondo lo schema del silenzio rifiuto ex art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 2 della legge n. 205 del 2000 o secondo gli altri strumenti propri dell'ordinamento generale.

Delle due impostazioni (definite approssimativamente provvedimentale e fattuale), la seconda è più vicina alle pronunzie del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che esclude l'equivalenza della d.i.a. all’autorizzazione perché contraria al criterio di liberalizzazione delle attività corrispondenti[33]. Secondo il Consiglio di Stato la d.i.a costituisce un particolare tipo di procedimento che prescinde dall’emanazione di un atto amministrativo e determina per il privato una sorta d’inversione procedimentale[34] che gli permette di intraprendere un’attività in relazione all’inutile decorso del tempo cui è legato, a pena di decadenza, il potere inbitorio dell’Amministrazione[35]. Il suo esercizio, se tempestivo, è affidato a provvedimenti inibitori tipici, da contestare nelle forme ordinarie del ricorso giurisdizionale; se intempestivo, è devoluto ai generali rimedi inibitori previsti dall'ordinamento. La Sesta[36] e la Quarta[37] Sezione del Consiglio di Stato qualificano “discrezionale” l’attività provvedimentale dell'amministrazione successiva alla scadenza del termine e la riportano al più generale potere di intervento successivo espressione di autotutela, anche se impropria: non comporta, infatti, un’attività di secondo grado perché, nello schema dell’art. 19 della legge n. 241, l’intervento dell’amministrazione non incide gli effetti di un provvedimento ma della dichiarazione di un privato. Secondo quest’ultima e più recente impostazione, la d.i.a. non è impugnabile né in sé e per sé, nè quanto agli effetti che produce, né dall’Amministrazione né dal privato che si oppone all’attività intrapresa. Chi si oppone alla d.i.a. dispone della sola facoltà di richiedere l’adozione degli atti repressivi dell’attività illegittima e azionare l’illegittimo rifiuto dell’amministrazione nelle forme del silenzio di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971. A questo indirizzo si è allineata una recente sentenza di primo grado[38], che ha dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere l’annullamento di una d.i.a. (formatasi per silenzio assenso) facendo salva la possibilità del terzo di richiedere all’Amministrazione di pronunziarsi ed esperire la procedura di silenzio rifiuto.

 

4) L'impugnazione della d.i.a.

Secondo gli apporti costanti del Giudice amministrativo, la d.i.a è un modulo procedimentale per l’esercizio di diritti soggettivi privo di esito provvedimentale. in assenza di un atto formale, la d.i.a. non è impugnabile, né dall’amministrazione né dal terzo che si oppone all’attività. L’una dispone dell’autotutela esplicitata dall'art. 19, comma 3, parte seconda della legge n. 241, l’altro della facoltà di richiederne l’esercizio all’amministrazione e di impugnarne l’inerzia in via di giurisdizione. Logico corollario del teorema è la tutela risarcitoria (ora non più praticabile innanzi al giudice amministrativo) nei confronti dell'inerzia della p.a. che avesse cagionato un danno al terzo per non avere ricondotto a legalità l'attività edilizia del dichiarante[39]: È infatti certa, dopo la sentenza n. 204 della Corte costituzionale, la giurisdizione dell'a.g.o. sul risarcimento del pregiudizio derivato al terzo dall'attività edilizia illegittima del dichiarante non tempestivamente repressa o proseguita senza che sia stata esercitata l'autotutela (d'ufficio o su richiesta dal terzo). Diverse sono invece le opinioni sui rimedi che può attivare chi si oppone all'inizio o alla prosecuzione dell'attività edilizia del dichiarante. Nella giurisprudenza di primo grado, una parte (Tar Lombardia Milano, II, n. 3819/2005) sostiene l’inammissibilità di ogni forma di tutela impugnatoria diversa dalla dichiarazione dell’obbligo dell'amministrazione di provvedere in via di autotutela, altra parte afferma l’onere del terzo di impugnare l’atto abilitativo tacito che si forma sulla dichiarazione e sull’inerzia dell’amministrazione (Tar Abruzzo Pescara, n. 494/2005). Secondo entrambe le decisioni la legge n. 80/2005 non avrebbe portato sostanziali modifiche alla precedente disciplina dell'art. 19 della legge n. 241. Secondo il Tar della Lombardia la nuova normativa non sarebbe applicabile ai provvedimenti emanati prima della sua entrata in vigore ed avrebbe in ogni caso carattere recessivo rispetto alla normativa di settore (nella specie il t.u. per l’edilizia n. 380 del 2001), mentre secondo il Tar dell'Abruzzo, la continuità della nuova disciplina con la precedente implica la sua immediata applicazione, specie per l’esercizio dell’autotutela, che presuppone la formazione di un provvedimento abilitativo, espresso o tacito. Anche nel nuovo regime sarebbe rimasta invariata la possibilità dell’amministrazione di adottare atti ripristinatori secondo le norme repressive degli abusi edilizi[40] o in esercizio della generale possibilità di autotutela[41], in quanto il decorso del termine non esaurisce la potestà di intervento[42], la cui omissione espone l’amministrazione a responsabilità per il danno patito dal terzo in conseguenza dell’opera abusiva[43]. La diversità è rilevante e non solo per la tipologia dei rimedi e per il momento in cui possono essere esperiti, ma anche per le conseguenze dell’attività la cui d.i.a. venga contestata. Se l'esercizio dell'attività edilizia si fonda su un'abilitazione -in forma tacita o implicita- il comportamento di chi la esercita deve qualificarsi meramente illegittimo perché sorretto da un provvedimento ancorché sub iudice. In assenza di titolo, il comportamento rileva in sè e per sé ed integra gli estremi dell’illecito civile. Il provvedimento -non importa se tacito o espresso- segna il limite fra l'illegittimità e l'illiceità del comportamento del dichiarante e qualifica il comportamento dell'amministrazione, la cui inerzia determina la sua correità con il privato per avere omesso il doveroso controllo della sua attività e ingenera il dovere di risarcire il danno al terzo pregiudicato dall’attività illecita.

 

5) La posizione della dottrina, la d.i.a. edilizia e quella nuova dell’art. 19.

Nella dottrina che seguì all’emanazione della legge n. 241/1990, la d.i.a. non fu oggetto di particolare attenzione se non nel quadro della semplificazione dei rapporti con i cittadini. Più che le possibilità di espansione ne furono evidenziati i limiti e la preminenza dei valori ambientali sull’esigenza di semplificazione. Maggiore interesse destò la riscrittura della norma con la legge n. 537 del 1993 e l'introduzione della d.i.a. edilizia con la legge n. 493 del 1993, cui seguì la possibilità introdotta dalla legge n. 662 del 1996 di richiedere la nomina del commissario ad acta per sopperire all’inerzia dell’amministrazione nel provvedere sulla domanda del privato. Tratto comune degli scritti sull'argomento, è l'inquadramento della d.i.a come strumento alternativo all’autorizzazione edilizia di cui alla legge n. 47 del 1985 per gli interventi edilizi minori: dall'inerzia sulla denuncia scaturiva un’autorizzazione tacita, annullabile dall’amministrazione in via di autotutela o impugnabile dal terzo pregiudicato alle stesse condizioni delle concessioni. Piuttosto dei caratteri generali, la dottrina considerò la d.i.a. nei suoi aspetti settoriali, specie dopo le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 114 del 1998 in materia di commercio, nel quale furono accentuati gli aspetti penali delle denuncie d’inizio attività, ritenuti un contrappeso alla dequotazione del profilo autorizzatorio dell’attività ed alla diminuita tutela del terzo. Negli scritti anteriori alla riforma del 2005, la d.i.a era trattata come uno strumento per consentire la formazione di un’autorizzazione postuma che il privato conseguiva accollandosi l'onere (prima spettante all'amministrazione) di acquisire documenti, effettuare verificazioni e svolgere le ulteriori attività prescritte[44]. Il carattere pubblicistico della d.i.a. era perciò rinvenuto nella sostituzione del provvedimento espresso con quello tacito, il cui esito si otteneva con il decorso del termine assegnato all’amministrazione per vietare l’attività o rimuoverne gli effetti. Era perciò indiscussa la valenza provvedimentale della d.i.a. e la sua attinenza ai “microinterventi”, in materia edilizia e commerciale, in alternativa al permesso di costruire ad alle autorizzazioni a realizzare le grandi strutture di vendita[45]. Erano stati però unanimemente notati gli incerti confini dell’istituto, sia in sé considerato, sia riportato nel campo edilizio, dove la d.i.a. veniva facilmente confusa con la “super d.i.a.” che aveva carattere di vero a proprio provvedimento. Pur riconoscendo l’utilità della d.i.a, a fini di semplificazione, ne era costantemente lamentata l'incertezza del legislatore e della giurisprudenza mai definitivamente concordi sull'esistenza o meno di un provvedimento tacito o espresso dopo scaduto il termine per verificare la regolarità della denuncia[46]. Ancora in materia edilizia, ulteriori incertezze destava l’art. 4 della legge n. 493 del 1993, che aveva determinato le sanzioni per le opere sottoposte a d.i.a., avvalorandone la natura di provvedimento (tacito) sostitutivo all’autorizzazione, perché suscettibile di condono[47]. Se l’aspetto provvedimentale dell'istituto soddisfaceva le esigenze di semplificazione e di tutela del dichiarante, poco realizzava le esigenze generali di legittimità dell'azione amministrativa e di tutela per il terzo, frustrate dalla possibilità di eludere facilmente con la d.i.a. o con la super d.i.a. le più complesse (e severe) prescrizioni in tema di permesso di costruire, complici le difficoltà (vere o presunte) di effettuare tempestivi controlli sull'attività iniziata. A questi inconvenienti è infatti dovuto lo sforzo di differenziare la d.i.a. edilizia dagli atti abilitativi di opere più complesse, solo in parte recepito dalla delega di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo) ad adeguare il t.u. per l’edilizia alle disposizioni vigenti sulla d.i.a in favore degli interventi edilizi minori[48]. Anche nel regime della legge n. 80 del 2005, la d.i.a. edilizia conserva, dunque, una specificità provvedimentale almeno per quanto attiene a quella alternativa all’autorizzazione e si distingue da quella generale, propria dell’art. 19 della legge 241 del 1990, applicabile ad ogni attività privata il cui esercizio risponde ad un diritto soggettivo, nel quale è la legge stessa ad abilitare il soggetto direttamente allo svolgimento dell’attività senza l’intermediazione dell’atto amministrativo. In questo senso è l’intento della legge di delega n. 229 del 2003, che ha previsto la sostituzione con la denuncia di inizio di attività dell'interessato di ogni atto che non implichi esercizio di discrezionalità e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge è stata prevista con carattere di generalità. In presenza di due deleghe (quella della legge n. 443 del 2001 e quella della legge n. 229 del 2003) e di due “filiere” di norme delegate, è necessario concludere per un diverso regime della d.i.a. a seconda della materia: la particolarità della d.i.a. edilizia giustificherebbe il prodursi, con l'inerzia dell’atto amministrativo anche se tacito o implicito, mentre, negli altri casi di inerzia, il comportamento dell’amministrazione degrada a mero fatto assentivo dello svolgimento dell’attività commerciale o artigianale. In questa ipotesi la d.i.a esprime un modulo procedimentale generale per attribuire rilevanza amministrativa all’agire del privato e ad avvertire l’amministrazione del suo svolgimento a fini della potestà di controllo, con atti tipici subito dopo il suo inizio e con l’autotutela in ogni tempo.

 

6). La d.i.a. edilizia.

Che l’art. 22 del D.P.R. 380 del 2001 definisca quali sono gli interventi realizzabili con d.i.a. ma ne subordini lo svolgimento alla conformità alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia, implica che il privato dichiarante sia responsabile del giudizio di conformità: la sua libertà quindi, non è mai piena -come avviene per l’esercizio delle attività commerciali o artigianali sottoposto soltanto alla legge- ma è limitata dall’intermediazione di atti amministrativi generali che determinano la disciplina urbanistica in vigore. Che per la d.i.a. edilizia la realizzazione dell'opera sia manifestazione di un diritto condizionato oppure di un interesse legittimo, poco importa: il esercizio è comunque limitato dal potere conformativo dell’amministrazione cui spetta di emanare i regolamenti urbanistici ed edilizi che vincolano preventivamente l’attività privata. A monte della d.i.a. edilizia, insomma, esiste sempre la potestà conformativa dell’amministrazione che non si ravvisa nelle altre d.i.a. previste dall’art. 19 della legge 241 perché non soggette a conformazione: diversamente dall’attività edilizia, il commercio di vicinato e le attività artigianali sono sostanzialmente libere, dato il valore di mera pubblicità notizia degli elenchi gli esercenti l’attività. L’assimilazione della d.i.a. edilizia ad una particolare fattispecie di silenzio-assenso è pertanto funzionale alla maggior speditezza della realizzazione dell’effetto provvedimetale e si giustifica con la minore portata degli interessi coinvolti, che prescinde dalla dicotomia atto discrezionale-atto vincolato. In quest’ottica, gli indirizzi giurisprudenziali del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi sono divergenti solo in apparenza: secondo entrambi la tutela del terzo danneggiato da una d.i.a. edilizia comporta la formazione di un provvedimento impugnabile. Diversa è la modalità in cui la tutela opera in relazione al momento nel quale si forma l’atto. L’assimilazione della d.i.a. ad un’autorizzazione tacita o ad un’abilitazione implicita permette l’intervento immediato dell’amministrazione con la revoca e l’annullabilità ed terzo danneggiato di adire il giudice degli interessi nei confronti del provvedimento. L’opposta conclusione comporta invece l’onere del terzo di provocare un silenzio diniego con la procedura della legge n. 205 del 2000 salva restando per l’amministrazione la possibilità di intervenire in autotutela, ancorché nelle forme diverse dal procedimento di secondo grado. In entrambi i casi l’inerzia dell’amministrazione si traduce in un provvedimento tacito: la differenza è nel momento e nelle modalità. In ambedue le ipotesi gli inconvenienti non mancano: alla possibilità del terzo di impugnare immediatamente l’abilitazione o l’autorizzazione tacita fa eco il rischio di tardività del ricorso per l’incerto scadere del termine ex art. 21 della legge n. 1034: l’esistenza della d.i.a. emerge solo all’inizio delle opere e non da un atto sottoposto a forme di pubblicità. Al silenzio diniego sulla richiesta del terzo all’amministrazione di adottare i provvedimenti idonei a far cessare il pregiudizio dovuto alla d.i.a illegittima corrisponde l’onere di avviare del procedimento di silenzio-diniego ex art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, con l’evidente riduzione della tutela, causa il completamento, medio tempore, delle opere edilizie. È vero che il terzo beneficerà dell’eventuale riduzione in pristino e del risarcimento del danno, ma lo è altrettanto il dilatarsi dei tempi e il proliferare dei ricorsi che tutto questo richiede, poco in linea con l’esigenza di semplificazione e speditezza.

 

7) L’autotutela nella d.i.a. edilizia.

Interrogativi a parte comporta l’inquadramento dell’autotutela. Se non è, come ammette apertamente la Quarta Sezione[49] una procedimento di secondo grado, che natura hanno la determinazioni previste dall’art. 19? Per l’art. 21 quinquies e nonies l’autotutela si esercita nei confronti di un provvedimento amministrativo, la cui esistenza è positivamente esclusa al decorrere dei sessanta giorni dalla dichiarazione. È vero che l’autotutela non significa soltanto possibilità dell’amministrazione di tornare sui suoi atti. Ma anche a voler superare la lettera dell’art. 19 e quella dell’art. 21 quinquies e nonies e rapportare l’autotutela alla potestà di incidere sui rapporti e comportamenti dei privati che entrino in relazione con la p.a. e che presentino un contrasto con la legge e con una determinazione amministrativa[50], il problema non si supera, anzi se ne crea un altro. Ammettere infatti che in virtù dell’autotutela, l’amministrazione abbia sempre il potere di vietare l’attività e introdurre misure ripristinatorie, implica togliere certezza al termine dei sessanta giorni e lasciare il privato esposto all’eterna “spada di Damocle” diversamente dagli intenti del decreto legge n. 35 del 1980 di rilanciare l’economia anche tramite la fiducia dei privati nella celerità e nella stabilità dei comportamenti dell’amministrazione. Sul piano dei principi appare poi difficilmente configurabile la perpetuatio degli stessi poteri inibitori dell’attività una volta che lo stesso legislatore ne abbia delimitato l’esercizio nei trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione. Rispetto a tali provvedimenti tipici -quali il divieto di prosecuzione e la rimozione degli effetti dell’attività- la loro prosecuzione in autotutela appare un “doppione” difficilmente giustificabile se non con una sciatteria del conditor legis francamente estranea alla legge in esame. Salvo ricondurre la d.i.a. edilizia ad un’ipotesi particolare della fattispecie del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241 nei cui riguardi l’autotutela è pienamente esercitabile, è necessario concludere che lo schema riportato nell’art. 19 comma 3 non è applicabile alla d.i.a edilizia, di cui va confermato il carattere settoriale, data la specialità degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001. Dato il carattere delle situazioni soggettive coinvolte, che presuppongono a monte provvedimenti generali dell’amministrazione cui il privato deve conformarsi, lo scadere del termine dei trenta giorni dall’inizio dell’attività segna il passaggio della potestà dell’amministrazione dall’esercizio dei poteri inbitori e quelli annullatori caratteristici del silenzio assenso, come anche sostenuto da parte della dottrina[51]. La soluzione tradisce lo spirito della legge che è quello di semplificare. Per la d.i.a. edilizia la semplificazione rimane a monte ed è quella di poter iniziare l’attività, una volta espletate le procedure dell’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001. Dopo i trenta giorni dall’inizio dell’attività il regime rimane quello di sempre: l’annullamento o la revoca d’ufficio del silenzio assenso e la impugnazione da parte del terzo. La soluzione può apparire superficiale in realtà non lo è: supera a piè pari l’inconveniente della tutela del terzo che non si vede limitato dal provocare il silenzio rifiuto dell’amministrazione sulla suo domanda di esercizio dell’autotutela e che non si vede sottoposto all’onere di dover citare l’amministrazione davanti al giudice ordinario per il risarcimento del danno, perché è in grado di ottenere in via immediata e diretta il soddisfacimento del suo interesse con l’annullamento dell’atto (tacito) da cui origina il comportamento che egli considera nocivo e pregiudizievole. Deve perciò ancora concludersi che la d.i.a. edilizia non sia propriamente quella disciplinata dal nuovo art. 19 ma un istituto dai connotati analoghi che non di stacca dallo schema provvedimentale. Né la conclusione sarebbe incoerente con il quadro normativo del D.P.R. n. 380 del 2001, ove l’attività edilizia è distinta in attività libera (art. 6), interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10) e interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività (art. 22) individuati “per sottrazione” come quelli non riconducibili all'elenco di cui agli artt. 10 e 6. Per questi  ultimi la disciplina dell’art. 19 della legge 241 ha valenza di norma generale a fronte di quella speciale dell’art. 22, del D.P.R. n. 380 il cui esito è un provvedimento anche se emanato in forma semplificata e con le modalità del silenzio.

 

8) La nuova d.i.a.

Diversamente dalla d.i.a. edilizia, quella in generale disciplinata ex novo dalla legge n. 80 del 2005 attiene alla manifestazione di diritti fondamentali del soggetto (l’esercizio dell’attività economica, la libertà di esercitare arti e mestieri) e non coinvolge interessi diversi da quelli della vigilanza sullo svolgimento dell’attività: l’interesse collettivo resta in tal caso sufficientemente tutelato con le sanzioni volte a reprimere l’esercizio illecito del diritto. In questo quadro trovano espressione i diritti soggettivi a regime amministrativo o ad accertamento amministrativo, che la dottrina attuale adopera per indicare che l’ente o l’amministrazione cui è demandata la vigilanza dell’attività può intervenire per inibirla, vietarla o addirittura precluderla se contrastante con interessi generali con veri a propri atti autoritativi, senza essere tenuta a farlo se non in presenza di presupposti successivamente manifestatisi che ne denotino l’illegittimità o l’inopportunità. La successiva attività dell’amministrazione non investe il provvedimento assentivo tacito o virtuale formatosi con il decorso del tempo dalla dichiarazione ma colpisce l’attività stessa, vietandone l’ulteriore esercizio. A differenza della d.i.a. edilizia, dove la dichiarazione del privato assevera l’osservanza delle disposizioni conformative di beni a rilevanza generale quali l’uso del territorio (ed ha per ciò solo valore di provvedimento nei cui confronti si esercita l’autotutela annullatoria o revocatoria), nella d.i.a. dall’art. 19 della legge n. 241 riscritto dalla legge n. 80, l’amministrazione e il terzo danneggiato sono titolari di un potere di inibizione dell’attività, che viene esercitato per ragioni di pubblico interesse nella forma dell’autotutela e per motivi di interesse egoistico e privato dai chi sia portatore del diritto ad opporvisi perché incompatibile con quello esercitato. Anche se è innegabile che quello dell’art. 19 co. 1 della legge n. 241 sia un istituto, o secondo una visione più riduttiva, un modulo procedimentale preordinato ad un risultato, ciò non implica che il risultato sia sempre lo stesso in qualsivoglia situazione e non possa variare a seconda dello spessore degli interessi coinvolti. Nella materia edilizia dove l’attività del soggetto è conformata “a monte” da provvedimenti amministrativi è inevitabile che l’esito finale sia comunque assimilabile ad un atto autoritativo. Nelle altre materie non conformate, l’esito finale dovrà inevitabilmente essere l’esercizio di un diritto, senza l’intermediazione di un provvedimento: la lettura dell’art. 19 l. n. 241/1990 è perciò univoca, ma muta a seconda dello spessore degli interessi tutelati. Che la d.i.a. edilizia possa dare luogo ad un esito provvedimentale non confligge con la previsione del “nuovo” art. 19. Se con la nuova novella del 2005 il legislatore ha voluto offrire maggiori garanzie al privato ed operare una rivalutazione complessiva dello status di cittadino[52], è necessario concludere che l’ambito di applicazione della d.i.a. possa spaziare dalle manifestazioni di diritti fondamentali del soggetto, quali la libertà economica tutelata solo in caso di abuso a quelle che implicano valutazioni discrezionali anche se di basso profilo, poco importanti cioè per l’assetto degli interessi collettivi, ma rilevanti in ogni caso e perciò “provvedimentalizzabili” anche se in forma tacita. L’uso di espressioni estremamente circonvolute per individuare l’oggetto dei provvedimenti “sostituiti” e il ricorso al criterio di denominare espressamente l’amministrazione i cui poteri non potevano essere oggetto di sostituzione denota quantomeno l’’intento del legislatore di non impegnarsi in definizioni dogmatiche e quindi troppo “strette” anche per lui stesso, ma di introdurre uno schema aperto e perciò derogabile agevolmente in presenza di effettive necessità di allargare o stringere l’ambito di applicazione dell’istituto. Le attività il cui esercizio è possibile solo a seguito di dichiarazione e comunicazione (imprenditoriale commerciali e artigianale) sono quelle tradizionalmente destinate al libero manifestarsi dell’autonomia privata, che in un’ottica di semplificazione e di rilancio dell’economia mal sopportano di essere stretti nella morsa di un provvedimento anche se vincolato. È pertanto logico ipotizzare l’intento del legislatore di spingere ancora avanti il principio della dequotazione dell’attività dell’amministrazione da funzione autorizzativa a compito di vigilanza, nell’originario intento che aveva mosso l’originario legislatore 241. Nell’attività sottoposta a dichiarazione il diritto del privato non sarebbe più fondato sul consenso dell’amministrazione, secondo lo schema "norma-potere-effetto", ma sorge direttamente dalla legge, secondo lo schema "norma-fatto-effetto", in forza del quale è la legge a disciplinare l'esercizio del diritto eliminando l'intermediazione del potere autorizzatorio della p.a., sostituendo il principio autoritativo con quello di autoresponsabilità del privato[53]. Secondo questo schema argomentativo, prima dell’inizio dell’attività l’amministrazione è titolare di due distinti poteri, quello formale di verifica della documentazione e dell’oggetto dell’attività, che esercita nei trenta giorni dal ricevimento delle domanda e della documentazione e quello ispettivo e di controllo del suo esercizio, che esercita nei trenta giorni dalla dichiarazione/denuncia di inizio dell’attività e si estrinseca in atti inibitori o ripristinatori a seconda dell’oggetto dell’attività stessa. Decorso tale termine l’esercizio dell’attività diviene un fatto rilevante meramente sul piano privatistico. Ciò significa che l’amministrazione abbandona ogni potere sull’esercizio dell’attività che viene lasciata libera di esplicare i propri effetti sul mercato. E in questa chiave va letto il successivo inciso del comma 3 dell’art. 19 che fa comunque salvo il potere di assumere determinazioni in via di autotutela. Se infatti la d.i.a. più che un distinto tipo di provvedimento è espressione di uno schema procedimentale da cui può scaturire qualsivoglia manifestazione di volontà amministrativa, che spazia dal provvedimento in forma tacita all’abbandono dell’attività privata al sistema del mercato, anche l’autotutela dovrà essere in qualche modo adattata alla d.i.a., spaziando dall’annullamento o revoca del provvedimento tacitamente formatosi, all’inibitoria dell’attività qualora se ne accerti l’esercizio in assenza di presupposti o sopravvengano interessi da salvaguardare diversi da quelli che ne avevano permesso la libera manifestazione. Il potere di autotutela è perciò del tutto diverso da quello di verifica delle certificazioni esercitato nei primi trenta giorni e di vigilanza e controllo esercitato negli ulteriori trenta. Non attiene più alle condizioni cui la legge subordina l’esercizio dell’attività ma alle modalità stesse in cui l’attività è esercitata e si sostanza nella (ri)valutazione di fatti concomitanti la presentazione della dichiarazione d’inizio (a suo tempo non correttamente valutati) o di nuovi fatti obiettivi intervenuti che non ne consentano ulteriormente la prosecuzione e che giustificano l’intervento autoritativo dell’amministrazione. In un quadro puramente privatistico il terzo non può chiedere tutela all’amministrazione ma rilevarne l’inerzia o gli errori. Si vuole perciò intendere che la tutela del terzo non è affidata a un provvedimento dell’amministrazione, ma rimane confinata in ambito privatistico come privatistico è il danno risarcibile dall’esercizio dell’attività in pregiudizio ai suoi diritti che il terzo potrà richiedere direttamente al dichiarante o all’amministrazione che abbia omesso di esercitare la verifica o il controllo che la norma le demanda in via preventiva o che non abbia esercitato l’autotutela in via successiva allorché doverosa.

 

9) La tutela del terzo

In questo quadro trova logica collocazione il comma 5 dell’art. 19 che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’applicazione di primi tre commi. Il possibile contenuto espansivo della norma è stato intuito dalla Corte di Cassazione in un recente approfondimento in tema di giurisdizione[54], che ha sottolineato la necessità di mantenere fermo il riparto di giurisdizione stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004. In un’ottica privatistica della d.i.a. non è scontato il carattere autoritativo dei provvedimenti denegatori che la p.a. può adottare -anche su istanza del terzo- nei trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione d’inizio dell’attività o di quelli inibitori o ripristinatori previsti nei trenta giorni successivi alla comunicazione d’inizio. Che il comma 3 dell’art. 19 abbia affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti adottati in esito alla d.i.a. porrà delicati problemi sul giudice competente a conoscerne quando non configurino né per forma, né per sostanza il modello astratto dell’atto amministrativo. A ben vedere, la maggiore difficoltà di tutelare adeguatamente il terzo che si oppone all’attività oggetto della dichiarazione sta proprio nell’individuare le possibili reazioni di costui a fronte del comportamento del titolare. Come applicati dalla sentenza della Quarta Sezione[55], gli articoli 21-quinquies e 21-nonies” della legge n. 241, richiamati dell’art. 19, comma 3 altro non permetterebbero che l’impulso eteronomo dell’amministrazione ad adottare un atto autoritativo. E questo non solo per la d.i.a. edilizia, ma per ogni altra sua manifestazione. Il limite di siffatta conclusione è però evidente e non solo per ciò che attiene alla celerità della tutela. se la d.i.a. è manifestazione di attività e nei suoi confronti non può essere spiegata impugnazione, la richiesta del terzo a porre in essere i poteri sanzionatori è solo una delle possibilità in cui si esercita il potere repressivo dell’amministrazione, ma non esclude l’applicazione di rimedi privatistici che il titolare della potestà può adoperare per ripristinare gli equilibri alterati dall’attività stessa. Che la cognizione di siffatti rimedi sia sottratta alla giurisdizione esclusiva è pacifico per la materia edilizia, non lo è altrettanto per le altre possibili oggetto di d.i.a.

Roma 24 novembre 2005



[1] Testo riveduto della relazione svolta il 25 novembre 1995, nel corso del convegno di studi su “Il nuovo procedimento amministrativo orientamenti e prospettive, tenutosi a Sora a cura del Centro Italiano di Studi Amministrativi (C.I.S.A.) e del Tribunale amministrativo del Lazio - Sezione di Latina, con la collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino e dell'Associazione di Avvocati e Studiosi di Diritto Amministrativo con sede in Arpino.

[2]Cfr. Caringella F., Il diritto amministrativo, III ed. Napoli 2003, 609, che rapporta la d.i.a. ad un nuovo modello procedimentale e precisamente alla deregulation che comporta la sostituzione dell’autorizzazione espressa all’autorizzazione, fermo però restando il carattere vincolato del relativo provvedimento.

[3] Cerreto, A. Prime osservazioni sulla l. n. 15/2005, di modifica della legge n. 241/1990 “il nuovo ruolo delle pubbliche amministrazioni” (www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi-contributi)

[4] Cfr. Parisio, V., Tutela dei valori ambientali, paesaggistico-territoriali e semplificazione dell’azione amministrativa alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241, Riv. Giur. Edil. 1991, 1,2, 29;

[5] Nel regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 (D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 modificato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 e con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411) le attività soggette a d.i.a. vennero accomunate a quelle del silenzio assenso.

[6] Cfr. Cfr. Parisio, V., Tutela dei valori ambientali, loc. cit. 28

[7] di archiviazione in senso diametralmente opposto parla Tar Abruzzo – L’Aquila 17 maggio 2005, n. 307 (Giust. Amm. 5-2005) per indicare l’esito negativo di d.i.a. con diffida a non iniziare i lavori e successivo ordine  di demolizione.

[8] Connesso al più generale potere di intervento successivo dell'Amministrazione (Tar Lombardia Brescia, Sez. I, 13 aprile 2002, n. 686, Appalti avverso il provvedimento positivo tacito sia urbanistica edilizia 2003, 106);

[9]Art. 7 D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

[10] Occhiena, M. L’incidenza della semplificazione sul potere e sul procedimento amministrativo: riflessioni anche alla luce della nuova disciplina del commercio, Diritto e Società, 1998/1, 480.

[11]Art. 25, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59

[12] l'art. 4, co. 7 ss, d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con 1.4 dicembre 1993, n. 493;

[13] circa le vicenda del t.u. per l’edilizia, cfr. Falcone, P. La denuncia d'inizio attività dopo il d.lg. n. 301/2002: prime note, Giornale di diritto amministrativo, 2003, n. 4, pagg. 334-344.

[14] Falcone, P. La denuncia d'inizio, loc. cit.

[15]Salva la rubrica, ove il termine “denuncia” era diventato “dichiarazione” di inizio attività, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 15/2005. Per chi voglia attribuire alla nuova rubrica basti ricordare che nella corrente manualistica di diritto amministrativo “denuncia” è più che “dichiarazione”, nel senso che indica la volontà del soggetto di conseguire un risultato, più che portare a conoscenza dell’organo competente un determinato fatto evento o vicenda.

[16] Recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. (legge di semplificazione 2001).

[17] Nella Relazione alla legge riportata fra l’altro da Montanari, V. La natura della DIA alla luce delle modifiche introdotte dal decreto competitività Giust. Amm. N. 10-2005) si legge che il comma 1 del nuovo art. 19 ex l. 80/05 mira ad ampliare le ipotesi nelle quali può essere svolta un'attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero iscrizione in albi o ruoli. in particolare, una semplice dichiarazione dell'interessato (cittadino o impresa) sostituisce tutti i provvedimenti di natura abilitativa, nei casi in cui il rilascio degli stessi dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale".

[18] Secondo Caringella, F. Appendice di Aggiornamento 2005 al volume Il Diritto Amministrativo,  Napoli, 2005, pag. 48, per questo tipo di provvedimenti, l'attività non può essere iniziata con d.i.a., non assicurando essa, in tali casi, parità di trattamento e certezza di situazioni.

[19] L’osservazione è di Cintioli, F. Nuovo procedimento amministrativo e principi costituzionali, in Quaderni costituzionali, 3/2005, pag. 648;

[20] L’affermazione è di Caringella, F. Appendice di Aggiornamento 2005 al volume Il Diritto Amministrativo, loc. cit., pag. 47;

[21] Secondo Caringella, F. Appendice di Aggiornamento 2005 al volume Il Diritto Amministrativo,  Napoli, 2005, pag. 49 l'art, 19 descrive una fattispecie composita in cui coesistono un diritto soggettivo del privato all'esercizio dell'attività ed un potere autoritativo della p.a.,  nel cui ambito sono riconducibili le attività di controllo, di inibizione e di repressione dell'attività, nei cui confronti il privato non può che vantare interessi legittimi. La precisazione del comma 5 pare però più tentativo di porre a riparo la giurisdizione amministrativa dal colpo di mannaia della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale.

[22] Cons. Stato, V, 29 gennaio 2004, n. 308 (Giust. Amm. 1-2004); Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3916, cit.

[23] Alla posizione del Consiglio di Stato circa la natura decadenziale del termine è allineata la prevalente giurisprudenza dei Tar. Vedasi in particolare, Tar Campania, sezione II, 27 giugno 2005, n. 8707 (Giust. Amm. 6-2005) e giurisprudenza ivi citata

[24] Tar Abruzzo Pescara 23 gennaio 2003, n. 197 (Giust. Amm. 2-2003); Tar Lombardia, Brescia 21 ottobre 2004, n. 1357, (Giust. Amm. 11-2004);

[25] Cfr. sul punto Tar Campania n. 8707/2005, cit.

[26] Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3916 (Giust. Amm. 7-2005) VI, 4 settembre 2002, n. 4453 (Giust. Civ. 2003, I, 1385);

[27] Tar Abruzzo L’Aquila, 17 maggio 2005, n. 307.

[28]Tar Veneto, II, 20 giugno 2003, n. 3405 (Giust. Amm. 6-2003); riferita alla specifica disciplina introdotta dalla legge 662/1996 e dal D.L.gs. n. 301/2002;

[29] Tar Abruzzo L’Aquila, 17 maggio 2005, n. 307.

[30] Tar Abruzzo, Pescara 1 settembre 2005 n. 494, (Urbanistica e Appalti, n. 11-2005, 1331).

[31] Tar Marche, Ancona, 3 febbraio 2004, n. 58 (Giust. Amm. N. 2-2004); Tar Marche, Ancona, 7 maggio 2003, n. 315 (Giust. Amm. 5-2003);

[32] Tar Lombardia, Milano, II, 17 ottobre 2005 n. 3819 (Giust. Amm. 11-2005);

[33] Cass. 24 luglio 2003, n. 11478, (Giuffrè ed. Juris data online);

[34] Cons. Stato, V, 26 luglio 2004, n. 5326 (Giuffrè ed. Juris data online);

[35] ; Cons. Stato, V, 29 gennaio 2004, n. 308 (Giust. Amm. N. 1-2004); Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3916 (Giust. Amm. N. 7-2005);

[36] Cons. Stato 4 settembre 2002, n. 4453 (Giuffrè ed. Juris data online);

[37] Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3916 (Giust. Amm. N. 7-2005);

[38] Tar Lombardia, Milano, 17 ottobre 2005, n. 3819, (Giust. Amm. N. (11-2005)

[39] Cons. Stato, VI 20 aprile 2004, n. 2221 (Giust. Amm. N. 11-2004) che attribuisce al giudice ordinario la tutela risarcitoria per i danni cagionati da opere abusivamente realizzate rispetto al progetto approvato, ferma restando l' esigenza di adire il giudice amministrativo, quando la tutela risarcitoria costituisca un completamento della tradizionale tutela demolitoria, esercitata a protezione degli interessi legittimi o si sia in presenza, nella materia della edilizia e dell'urbanistica attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A., di danni causati da comportamenti della P.A. connessi all'esercizio di pubbliche funzioni nella medesima materia

[40] Tar Campania Napoli, II, 27 giugno 2005, n. 8707 (Giust. Amm. N. 6-2005);

[41] Tar Lombardia, Brescia, 21 ottobre 2004, n. 1257  (Giust. Amm. N. 12-2004)

[42] Tar Marche, Ancona, 19 novembre 2004, n. 1753 (Giust. Amm. N. 12-2004);

[43] Tar Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003, n. 197 (Giust. Amm. 2-2003);

[44] Cfr. la minuziosa analisi contenuta in Il Consiglio di Stato   Paolo Stella Richer, la denuncia d’inizio attività

[45] Murra, R. la denuncia d’inizio di attività in materia edilizia

[46] Ollari, R. il Giallo della D.I.A. in part. Pagg. 185 e 203;

[47] Foderini, D. il regime sanzionatorio degli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio dell’attività Riv. Giur. Edil. 1999, II, 319;

[48] Art. 1, co. 6, l. 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo contenente la delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

[49] Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3916 (Giust. Amm. N. 7-2005);

[50] le osservazioni sono di Fonderico, G. Il nuovo tempo del procedimento, la d.i.a. e il silenzio assenso (Giornale di diritto amministrativo, n. 10-2005, pag. 1021)

[51] Morbidelli, A, in tema di DIA vecchia e nuova Sandulli, M.A, competizione, competitività,  braccia legate e certezza del diritto, riportate in Montanari,, V. la natura della D.I.A. alla luce delle modifiche introdotte nel decreto competitività, (Gist. Amm. 10-2005)

[52] L’osservazione è di A. Romano Tassone, prime osservazioni sulla legge di riforma della L. n. 241/1990, 

[53] Montanari,, V. la natura della D.I.A. alla luce delle modifiche introdotte nel decreto competitività, (Gist. Amm. 10-2005)

[54] Corte suprema di cassazione- ufficio del massimario e del ruolo - relazione tematica su questioni di particolare importanza. Si riporta il testo: nell’ambito della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo - di una fattispecie generale di “dichiarazione di inizio attività” (c.d. D.I.A.) ha previsto una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente ad ogni controversia sull’applicazione della nuova previsione normativa. Si tratta della norma dell’art. 19 della l. n. 241 del 1990, il cui testo è stato sostituito dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 35 del 2005, convertito (sul punto senza modificazioni) nella l. n. 80 del 2005 Come emerge dalla lettura del comma 1, la d.i.a. è prevista in relazione tutta una serie di fattispecie nelle quali per quel che dice lo stesso legislatore l’Amministrazione dovrebbe concedere un provvedimento di carattere abilitativo <<il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e [in relazione ai quali: questa interpolazione è necessaria perché la fattura della norma è, com’è di tutta evidenza, scarsamente corretta linguisticamente] non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi>>.  Si verte, dunque, in ambito in cui la situazione del privato potrebbe essere stata al momento dell’introduzione della norma di diritto soggettivo e l’attività dell’Amministrazione potrebbe essere carente di uno spazio sia pure minimo di discrezionalità. La cosa andrebbe accertata caso. Orbene, se la situazione fosse di diritto soggettivo e, quindi, di esclusione della giurisdizione di legittimità (e salvo naturalmente che una giurisdizione esclusiva o se del caso di merito non fosse già prevista a favore del G.A.) per , scatterebbe il limite all’estensione della giurisdizione esclusiva costituito dalla necessità che la gemmazione della giurisdizione esclusiva avvenga da una situazione di esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in punto di legittimità. Eppure la controversia sulla d.i.a., cioè sulla dichiarazione di inizio dell’attività compiuta dal privato è attribuita al comma 5 alla giurisdizione esclusiva in ogni caso. Non si discute la previsione della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative all’applicazione del comma 2 e del comma 3 (specie di quest’ultimo) in quanto qui si tratta di poteri autoritativi (o meglio si dovrebbe trattare di poteri autoritativi esistenti a monte), il cui esercizio dava verosimilmente luogo alla giurisdizione di legittimità. Ma che la controversia sulla d.i.a. ai sensi del comma 1 debba comunque essere di pertinenza del giudice amministrativo in via esclusiva potrebbe indurre qualche dubbio di costituzionalità al lume della sentenza n. 204. A tacer d’altro la dichiarazione del privato non  è certo un atto o provvedimento dell’Amministrazione

[55] Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3916, cit.