Terzo convegno A.I.G.A. – Sez. di Lecce
12-13
ottobre 2007
“Le nuove
frontiere del Giudice amministrativo”
Carlo Deodato
“Autotutela e risarcimento”
Sommario: 1.- Due novità che, negli ultimi anni, hanno
radicalmente trasformato il rapporto tra l’Amministrazione ed il contenzioso:
il riconoscimento della risarcibilità della lesione di interessi legittimi e la
codificazione dei poteri di autotutela; 2.- Gli effetti processuali degli atti
di autotutela; 3.- L’autotutela nelle procedure concorsuali; 4.- Gli strumenti
di tutela processuale avverso gli atti di autotutela; 5.- Gli strumenti di
protezione avverso gli atti di autotutela contenuti in leggi provvedimento; 6.-
L’omesso esercizio dei poteri di autotutela; 7.- Conclusioni.
1.- Due novità che, negli
ultimi anni, hanno radicalmente trasformato il rapporto tra l’Amministrazione
ed il contenzioso: il riconoscimento della risarcibilità della lesione di
interessi legittimi e la codificazione dei poteri di autotutela.
L’ammissione
(prima giurisprudenziale e poi legislativa) della risarcibilità degli interessi
legittimi implica, tra le altre conseguenze, una diversa prospettiva nella
gestione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle controversie, atteso
che la persistente efficacia dell’atto lesivo gravato potrebbe comportare, a
carico dell’amministrazione, un aggravamento degli effetti finanziari prodotti
dal suo annullamento ed impone, quindi, una verifica, anche d’ufficio, della
fondatezza delle ragioni addotte a sostegno del ricorso, onde adottare gli atti
eventualmente necessari ad evitare o a ridurre i probabili obblighi risarcitori
sanciti da una decisione sfavorevole.
Le misure maggiormente idonee ad
impedire o a contenere le conseguenze patrimoniali negative (per
l’amministrazione) di una decisione di accoglimento del ricorso sono senza
dubbio da individuarsi nei provvedimenti di autotutela.
Nonostante non si sia mai
seriamente dubitato della sussistenza in capo alla pubblica amministrazione
della potestà di autotutela, quale potere implicito nella competenza di
amministrazione attiva cui accede quella di secondo grado, la miniriforma
contenuta nella legge 11 febbraio 2005, n.15 (che ha novellato la legge 7
agosto 1990, n.241) ha attribuito un fondamento positivo al tipo di potere in
questione, classificando le diverse tipologie (revoca, annullamento, convalida)
degli atti di autotutela e definendone contenuti, effetti e presupposti
legittimanti.
La nuova disciplina serve, in
particolare, ad assicurare, per un verso, la legittimità agli atti di
autotutela, per un altro, a declinare il principio costituzionale del buon
andamento della pubblica amministrazione e, per un altro ancora, a garantire le
posizioni di vantaggio attribuite ai privati dai provvedimenti di primo grado.
Le due novità appena indicate
hanno determinato una radicale trasformazione dell’approccio
dell’amministrazione alle controversie, nel senso che la possibilità, ormai
codificata, di rimuovere l’atto lesivo impone all’amministrazione (quale
obbligo ormai indefettibile) di rivalutare, in via autonoma o sollecitata da
ordinanze propulsive o da richieste di riesame, la propria determinazione e di
decidere se ritirarla.
Tale nuova valutazione del
rapporto definito con il provvedimento controverso deve fondarsi, per un verso,
su una obiettiva disamina della legittimità dell’atto originario o sulla sua
opportunità e, per un altro, sulle implicazioni di carattere finanziario
dell’esito della causa (dovendosi comprendere senz’altro queste ultime nella
generica dizione di “ragioni di interesse pubblico” di cui all’art.21-nonies della legge n.241 del 1990).
Mentre, infatti, prima del
riconoscimento della risarcibilità degli interessi legittimi, l’amministrazione
era indotta ad aspettare l’esito del giudizio, senza farsi carico - nelle more
della sua definizione - delle conseguenze obbligatorie di un’eventuale
decisione sfavorevole, adesso, stimolata dalle ordinanze propulsive, dalle
istanze di riesame o, comunque, dall’esigenza di evitare il consolidamento e
l’accrescimento del pregiudizio risarcibile, è chiamata a rivalutare, anche
d’ufficio, la questione controversa ed a correggere eventuali errori prima
della decisione di merito.
Tale obbligo era, peraltro,
divenuto più stringente già per effetto del disposto dell’art.1, comma 136, della
legge 30 dicembre 2004, n.311 (finanziaria per il 2005), che, proprio al
dichiarato fine di conseguire risparmi o minori oneri per le amministrazioni
pubbliche, “sollecita” le amministrazioni a provvedere all’annullamento
d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi (consentendo tale misura
in via generale ed anche nei riguardi di quelli la cui esecuzione sia ancora in
corso), con ciò ammettendo chiaramente, ancorchè implicitamente, che la
rimozione di un atto viziato può arrecare un vantaggio economico
all’amministrazione e codificando il principio dell’annullamento in re ipsa di provvedimenti che comportano
un indebito esborso di denaro pubblico (esonerando, sembrerebbe,
l’amministrazione dall’obbligo di motivare, in questi casi, in ordine alle
ragioni di interesse pubblico assunte a fondamento dell’annullamento).
La disposizione del disegno di
legge finanziaria (attualmente all’esame del Parlamento) che vieta l’estensione
del giudicato in materia di pubblico impiego per il triennio 2008-2010 potrebbe,
peraltro, costituire, ove approvata, un’ulteriore remora (sotto il profilo
propriamente finanziario della valutazione riservata all’amministrazione)
all’esercizio dei poteri di autotutela, posto che la revoca o l’annullamento di
atti lesivi generali o collettivi si risolverebbe in un beneficio per soggetti
che, altrimenti, non avendo fatto ricorso, non avrebbero alcun vantaggio
economico dal giudicato riferito ad altri dipendenti.
I contenuti ed i risultati della
suddetta valutazione (alla quale, si ripete, le amministrazioni sono ormai
chiamate in maniera stringente) dipendono, ovviamente, anche dalla soluzione
della questione della c.d. pregiudizialità amministrativa (e, cioè, dal
principio per cui, per ottenere la tutela risarcitoria, è necessario avere
impugnato il provvedimento amministrativo lesivo entro il termine di decadenza
ed averne, ovviamente, ottenuto l’annullamento).
Se, infatti, prevale la teoria
della pregiudizialità, all’Amministrazione non conviene annullare d’ufficio un
atto amministrativo lesivo che non è stato tempestivamente impugnato, potendo
l’annullamento d’ufficio rimettere in termini il danneggiato ai fini della
presentazione della domanda risarcitoria (come recentemente ritenuto
dall’Adunanza Plenaria 30 luglio 2007, n.9, là dove esclude la necessità, ai
fini risarcitori, della previa e tempestiva impugnazione di un atto lesivo
rimosso in via amministrativa), mentre, se il provvedimento pregiudizievole è
stato impugnato, l’amministrazione dovrà farsi carico dell’apprezzamento della
fondatezza del ricorso e, di conseguenza, della convenienza, anche economica,
dell’atto di ritiro (nella misura in cui questo si riveli idoneo ad evitare la
produzione di effetti dannosi o a limitarne la misura).
Se, viceversa, prevale la tesi che
nega la pregiudizialità dovrebbe restare indifferente, ai fini che qui
rilevano, l’avvenuta tempestiva impugnazione dell’atto negativo, anche se
l’amministrazione deve farsi carico, nella valutazione circa le ragioni di
interesse pubblico che possono fondare un atto di autotutela, di due questioni:
1) la rimozione dell’atto pregiudizievole potrebbe “suggerire” al destinatario
l’attivazione di pretese risarcitorie ancora non formulate; 2) il trascorrere
del tempo può, per un verso, determinare un aggravamento del danno, ma, per un
altro, se si ascrive l’omessa attivazione degli strumenti di tutela al novero
delle misure che il danneggiato ha l’onere di adottare, pena la riduzione del
danno ai sensi dell’art.1227 c.c., comportare una diminuzione del pregiudizio
risarcibile (ove il privato abbia negligentemente mancato di impugnare
tempestivamente l’atto lesivo e di chiederne la sospensiva).
2.- Gli effetti processuali degli atti di autotutela.
Al fine dello scrutinio delle
conseguenze (sulle controversie in corso) dell’adozione di provvedimenti di
autotutela, occorre operare una distinzione di questi ultimi in due categorie:
quelli di ritiro di atti sfavorevoli e quelli di ritiro di atti ampliativi.
All’interno di quest’ultima tipologia si deve, peraltro, ulteriormente
discernere la categoria dei provvedimenti la cui adozione incide sulla
posizione di un controinteressato sostanziale da quella in cui l’atto
favorevole non pregiudica altri soggetti.
Si deve premettere che la presente
analisi viene, perlopiù, riferita all’ipotesi in cui i provvedimenti di
autotutela vengono adottati durante la causa, e non a quella (piuttosto rara)
di esercizio del potere di autotutela prima dell’impugnazione dell’atto di
primo grado o in mancanza di quest’ultima.
In via generale e per tutte le
categorie degli atti di autotutela, si deve, poi, precisare che il criterio
alla cui stregua dev’essere scrutinata la procedibilità del ricorso è quello
della integrale satisfattività, per il ricorrente, dell’atto di secondo grado, sicchè
si deve ritenere procedibile il ricorso quando, anche dopo l’eliminazione
dell’atto lesivo, resti un interesse alla decisione del ricorso, e, in
particolare, della domanda risarcitoria, quando è stata proposta, o, anche
quando non è stata proposta, nelle ipotesi in cui è ancora possibile proporla
(non essendosi verificata una decadenza ed ove sia astrattamente configurabile
un pregiudizio prodotto dall’atto inizialmente impugnato).
Il parametro di giudizio della
procedibilità del ricorso proposto avverso un atto lesivo rimosso in corso di
causa dev’essere identificato, in definitiva, in conformità alla consolidata
giurisprudenza amministrativa sulla questione, nella utilità o meno, per il
ricorrente, della decisione richiesta: se questa non è più idonea ad arrecare
alcun vantaggio (giuridico od economico) al ricorrente, il ricorso dovrà essere
dichiarato improcedibile; se, al contrario, la decisione può servire al
ricorrente, anche al fine di attivare ulteriori e connessi strumenti di tutela
(id est domanda risarcitoria), dovrà
essere pronunciata la decisione invocata.
Nella consapevolezza della
inutilità di procedere ad una rassegna analitica della casistica (che,
peraltro, non potrebbe che restare incompleta) delle ipotesi di interferenze
tra gli effetti degli atti di autotutela e le controversie in corso, si reputa,
tuttavia, utile, analizzare, in via generale, le conseguenze processuali delle
fattispecie maggiormente ricorrenti, distinguendo, innanzitutto, il caso
dell’annullamento d’ufficio da quello della revoca.
Tale ultima distinzione si rivela,
in particolare, necessaria, sotto un profilo strettamente metodologico, in
quanto l’annullamento d’ufficio differisce dalla revoca, quanto al contenuto
degli effetti sostanziali e processuali, sia perché opera ex tunc, a differenza della seconda (che
opera ex
nunc), sia perché
presuppone, implica e rivela la sussistenza di un vizio nell’atto rimosso, a
differenza della seconda, che, al contrario, postula la mera incoerenza
sopravvenuta dell’atto ritirato con le ragioni di interesse pubblico ad esso
inizialmente sottese (e, dunque, la sua inopportunità e non la sua
illegittimità).
Principiando dall’esame degli atti
di ritiro di provvedimenti sfavorevoli (in relazione ai quali, peraltro,
difetta, normalmente, un controinteressato sostanziale), si deve ulteriormente
discernere, in merito all’ipotesi dell’annullamento d’ufficio, il caso in cui,
insieme all’impugnazione del provvedimento lesivo, è stata proposta anche la
domanda risarcitoria, da quella in cui quest’ultima non è stata formulata.
Nel caso in cui l’atto sfavorevole
è stato impugnato dal destinatario, che ha anche chiesto il risarcimento del
danno, la verifica degli effetti dell’annullamento d’ufficio sulla
procedibilità del ricorso e sulla quantificazione del danno dipende,
ovviamente, dal tipo di interesse legittimo leso e, quindi, dalla completa
satisfattività dell’atto di autotutela.
Se, in particolare, si assume la
lesione di un interesse pretensivo (ad es. per effetto di un atto di diniego di
un'autorizzazione), l’annullamento d’ufficio determina senz’altro
l’improcedibilità della domanda demolitoria, ma non basta, evidentemente, ad
evitare il danno, occorrendo, a quel fine, che venga contestualmente accolta
l’istanza sostanziale e che non si sia verificato un danno da ritardo (dovendo,
altrimenti, proseguire, il giudizio per la liquidazione di quest’ultimo).
Diversamente, se il vizio che ha determinato l’annullamento d’ufficio è
meramente formale o procedimentale (lasciando, quindi, integra la potestà
dell’amministrazione di provvedere sull’istanza), l’atto di autotutela si
rivela senz’altro inidoneo, di per sé, ad elidere le conseguenze dannose del
diniego inizialmente gravato ed a determinare, quindi, l’improcedibilità della
domanda risarcitoria.
Se si lamenta la violazione di un
interesse oppositivo (ad es. per effetto di un decreto di espropriazione),
ferma restando l’improcedibilità della domanda demolitoria, l’annullamento
d’ufficio può risolvere anche la questione risarcitoria solo nel caso in cui
l’atto lesivo non ha ancora avuto esecuzione, mentre se è già stato
integralmente eseguito o se comporta un’esecuzione prolungata nel tempo, la
domanda di risarcimento resta procedibile e, solo nel secondo caso, viene
evitato il danno solo per il periodo successivo a quello di adozione dell’atto
di autotutela.
Nell’ipotesi, invece, in cui non è
stata contestualmente proposta la domanda risarcitoria, il ricorso diventa
comunque improcedibile, non residuando più, in capo al ricorrente, alcun interesse
all’accertamento dell’illegittimità dell’atto, siccome ormai riconosciuta dalla
stessa amministrazione con l’annullamento d’ufficio dell’atto inizialmente
impugnato.
Diverso ancora è il caso della
revoca di un atto sfavorevole impugnato dal destinatario: qui viene senz’altro
meno l’interesse alla rimozione del provvedimento sfavorevole, ma, ove la
revoca non sia, di per sé, satisfattiva anche degli interessi economici (e,
cioè, non reintegri completamente la sfera patrimoniale del privato), resta l’interesse
all’accertamento della illegittimità dell’atto originario (non assorbito dalla
revoca, come accade, invece, con l’annullamento d’ufficio), quale presupposto
della pretesa risarcitoria, sia che sia stata già formulata, sia che possa
essere ancora proposta.
Le conclusioni appena raggiunte
non sono dissimili da quelle cui si perviene analizzando l’ipotesi degli atti
di autotutela riferiti a provvedimenti ampliativi impugnati dal
controinteressato sostanziale (ad es. permesso di costruire impugnato dal vicino
o autorizzazione commerciale impugnata dal concorrente).
Anche qui, se l’atto ampliativo
viene annullato d’ufficio diventa improcedibile la domanda demolitoria, mentre
resta procedibile quella risarcitoria, nella sola ipotesi in cui la rimozione
dell’atto autorizzatorio abbia, medio tempore, prodotto effetti pregiudizievoli (come può accadere
nel caso dell’autorizzazione commerciale illegittima che abbia consentito
l’operatività di un esercizio concorrente per un apprezzabile lasso di tempo).
Ovviamente, se la domanda
risarcitoria non è stata proposta, il ricorso diventa senz’altro improcedibile,
non residuando alcun interesse in capo al ricorrente (posto che l’illegittimità
dell’atto originaria resta assorbita dal suo annullamento d’ufficio).
Al contrario, nel caso di revoca
il giudizio deve proseguire, sia nel caso in cui sia stata proposta sia in
quello in cui non sia stata proposta la domanda di risarcimento, ove il
ricorrente manifesti l’interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento
della illegittimità dell’atto revocato (non compresa nell’atto di secondo
grado, come accade per l’annullamento d’ufficio).
3.- L’autotutela nelle
procedure concorsuali.
L’analisi dei contenuti della
valutazione riservata all’amministrazione sull’esercizio del potere di
autotutela e degli effetti di quest’ultimo sulle controversie pendenti e sulle
relative pretese risarcitorie si complica ulteriormente nel caso in cui sono
stati impugnati atti relativi a procedure competitive (siano esse riferite a
concorsi per l’assunzione di personale o a procedimenti di scelta del
contraente di pubbliche amministrazioni), sia perchè nelle vicende in questione
sono sempre implicate diverse posizioni soggettive tra loro contrastanti
(quella di chi ha vinto il concorso, quella di chi lo ha perso, quella di chi è
stato escluso dalla procedura ecc.), sia perché i procedimenti in questione
risultano strutturati ed articolati in diverse fasi ed in distinte sequenze
provvedimentali.
La valutazione riservata
all’amministrazione si presenta, dunque, nelle situazioni considerate,
complessa ed articolata, ma le conseguenti scelte provvedimentali possono
produrre risultati particolarmente vantaggiosi ed efficaci.
A ben vedere, infatti, il governo
delle procedure competitive è il vero banco di prova dell’amministrazione
nell’utilizzo degli strumenti di autotutela, potendosi, in quel tipo di
procedimenti (più che in altri), correggere in maniera utile, produttiva,
tempestiva ed economica le eventuali violazioni commesse nella gestione del
concorso.
L’amministrazione dovrà, in
particolare, evitare che si consolidino posizioni di vantaggio indebitamente
acquisite, la cui successiva e prevedibile rimozione giurisdizionale determina
sicuri danni patrimoniali, e provvedere tempestivamente ad emendare la
procedura prima della sua definizione (con l’approvazione della graduatoria o
con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto).
La corsa alla stipula del
contratto (cui si assiste di frequente), al fine di preservare quest’ultimo
dagli effetti di un giudicato sfavorevole all’amministrazione, finisce, in
effetti, per esporre l’amministrazione a gravi conseguenze finanziarie, mentre
la tempestiva riammissione dell’impresa illegittimamente esclusa,
l’annullamento di un bando viziato o dell’aggiudicazione illegittima (prima
della stipula del contratto) permettono, al contrario, di definire la procedura
in maniera regolare e di evitare risarcimenti altrimenti molto probabili ed
elevati.
Sotto un’ottica propriamente
economico-finanziaria, infatti, è vero che con l’annullamento o con la revoca
di atti di procedure concorsuali si danneggia (spesso) il soggetto
avvantaggiato dall’atto ritirato (vincitore del concorso o impresa
aggiudicataria) e si rischia una sua iniziativa giudiziaria, ma si favoriscono gli
altri concorrenti e si possono evitare (se la procedura è manifestamente
viziata) danni maggiori del risarcimento che si rischia di dover pagare in
esecuzione di un giudicato sfavorevole.
Se, poi, l’intervento in via di
autotutela è tempestivo ed immediato, nel senso che l’atto di secondo grado
viene adottato prima che vengano acquisite, nella sequenza procedimentale,
posizioni soggettive di vantaggio, come avviene nel caso dell’annullamento del
bando o nella tempestiva riammissione dell’impresa o del candidato
illegittimamente esclusi, all’amministrazione non può essere fondatamente
indirizzata alcuna pretesa risarcitoria, restando, in questi casi, del tutto
integre le possibilità per i candidati di vincere la gara o il concorso.
Se, al contrario, l’atto di
autotutela interviene quando il danno si è già verificato (ad esempio
l’annullamento di un’aggiudicazione dopo che il contratto ha avuto esecuzione,
in tutto o in parte), spetta all’amministrazione valutare in che termini il
ritiro del provvedimento lesivo riduce l’importo del danno risarcibile e
formulare la conseguente scelta di convenienza.
4.- Gli strumenti di tutela processuale avverso gli atti
di autotutela.
I provvedimenti di autotutela che
rimuovono provvedimenti sfavorevoli, in genere, non comportano l’attivazione di
strumenti impugnatori, posto che, di norma, gli atti eliminati non contemplano
controinteressati sostanziali, che hanno, dunque, interesse a contestare il
provvedimento di secondo grado.
Diverso è il caso degli atti di
autotutela che rimuovono provvedimenti favorevoli.
In questa ipotesi, infatti, i
provvedimenti di autotutela, per un verso eliminano gli effetti pregiudizievoli
prodotti in danno dei controinteressati sostanziali, ma, per un altro, ledono
la sfera giuridica degli originari beneficiari e possono costituire, essi
stessi, fonte di responsabilità per l’amministrazione, se illegittimi.
Al fine di identificare gli
strumenti di tutela attivabili dal soggetto leso da un atto di autotutela di un
provvedimento ampliativo occorre distinguere il caso in cui quest’ultimo è
stato impugnato dal soggetto sostanzialmente pregiudicato, da quello in cui il
provvedimento favorevole al destinatario non è stato gravato da alcuno.
Nel primo caso, evidentemente, il
controinteressato (cioè il soggetto favorito dall’atto rimosso in via di
autotutela) ha interesse a contestare il provvedimento di secondo grado che ha
eliminato l’atto a lui favorevole (ed a conseguirne l’annullamento, oltre al
risarcimento dei danni eventualmente dallo stesso prodotti).
Si tratta, allora, di identificare
lo strumento di tutela maggiormente idoneo a soddisfare tale esigenza.
Deve,
ovviamente, escludersi la proponibilità del ricorso incidentale, sia per la preclusione connessa
alla scadenza del termine sia perchè si tratta di un atto successivo a quello
impugnato in via principale.
Più complessa è, invece, la
questione dell’ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, quale strumento
impugnatorio (attivabile dal controinteressato formale) dell’atto di autotutela
intervenuto in corso di causa.
Se è vero, infatti, che la prassi
giudiziaria ci consegna l’esperienza per cui i motivi aggiunti vengono (di
norma) proposti dal ricorrente principale, è anche vero, tuttavia, che la norma
(art.21, comma 1, legge 6 dicembre 1971, n.1034) è formulata in termini così
ampi e generali che dev’essere letta ed applicata, in mancanza di un’esplicita
eccezione del caso in esame dal suo ambito applicativo, nel senso di ammettere
anche il controinteressato all’impugnativa con motivi aggiunti dell’atto di
ritiro di quello impugnato con il ricorso principale.
Quest’ultima soluzione appare,
peraltro, anche quella maggiormente coerente con le esigenze sottese
all’introduzione dello strumento di tutela dei motivi aggiunti, da individuarsi
nella concentrazione in un unico giudizio di tutti i gravami avverso gli atti
afferenti alla stessa vicenda sostanziale.
Non solo, ma la soluzione
favorevole al quesito in esame è anche la più rispettosa del principio di
economia processuale, perché consente di trattare congiuntamente la domanda di
risarcimento dei danni proposta dal ricorrente principale (ad es. il
concorrente dell’esercizio commerciale assentito) e quella di annullamento
dell’atto di autotutela (che la limita) e di evitare, quindi, giudicati
contrastanti (altrimenti possibili).
Sussistono, peraltro, entrambe le
condizioni espressamente postulate, ai fini della proponibilità dei motivi
aggiunti, dall’art.21 legge n.1034 del 1971: la connessione oggettiva del
provvedimento impugnabile con i motivi aggiunti a quello già impugnato (non v’è
dubbio che l’atto di autotutela sia obiettivamente collegato a quello con lo
stesso rimosso) e la sua riferibilità soggettiva alle stesse parti del giudizio
principale (l’identità delle parti delle controversie è palese: cambiano solo
le posizioni di vantaggio e di danno in relazione all’atto sopravvenuto).
Per concludere l’analisi degli
strumenti di tutela attivabili contro gli atti di autotutela, si rileva che,
nell’ipotesi in cui l’atto ampliativo iniziale non è stato impugnato da alcuno,
quello di annullamento d’ufficio può essere impugnato dall’interessato, ove
ritenuto illegittimo, che potrà chiederne la rimozione, unitamente al
risarcimento dei danni (potendo esso stesso essere fonte di responsabilità per
l’amministrazione).
Nel caso della revoca, occorre
ulteriormente distinguere: se il destinatario intende contestarne
l’illegittimità potrà impugnare l’atto di ritiro e domandare contestualmente il
risarcimento dei danni eventualmente patiti per effetto della rimozione del
provvedimento ampliativo; se, viceversa, il destinatario accetta la revoca, ma
intende rivendicare l’indennizzo o contestare la misura eventualmente già
determinata dall’amministrazione potrà proporre un ricorso diretto ad ottenere
l’accertamento del suo diritto, nell’ambito della giurisdizione esclusiva
prevista dall’art.21-quinquies della legge n.241 del 1990.
Merita, infine, di essere
precisato che anche la revoca, legittima, di un atto amministrativo può
integrare un’ipotesi di responsabilità, quando integra la violazione dei doveri
di lealtà e di buona fede, come è stato, ad esempio, recentemente riconosciuto
in un caso in cui nella revoca dell’aggiudicazione di un appalto, prima della
stipula del contratto, sono stati ravvisati gli estremi della responsabilità
extracontrattuale, con conseguente risarcibilità del c.d. interesse negativo
(Cons. St., sez. IV, 4 ottobre 2007, n.5179).
5.- Gli strumenti di
protezione avverso gli atti di autotutela contenuti in leggi provvedimento.
La questione degli strumenti di
tutela processuale attivabili contro atti di ritiro di provvedimenti favorevoli
si complica quando il provvedimento di secondo grado è contenuto in una
disposizione legislativa (c.d legge provvedimento) e non in un atto amministrativo.
In questa ipotesi si deve
distinguere: se la disposizione legislativa è stata applicata mediante un atto
amministrativo, può essere impugnato quest’ultimo e il ricorrente può eccepire,
in via incidentale, l’incostituzionalità della norma che contiene l’atto di
ritiro, oltre a dedurre eventuali vizi autonomi dell’atto amministrativo; se,
al contrario, non esiste un atto amministrativo applicativo, ma l’effetto di
autotutela discende direttamente dalla legge, il privato dovrà “procurarsi”
un’occasione per adìre il giudice amministrativo (ad es. l’impugnativa del
silenzio-rifiuto su un’istanza inerente la gestione del rapporto o dell’atto
che conferma l’avvenuta revoca o l’annullamento del provvedimento iniziale) e,
in quella sede, proporre la questione di costituzionalità, che, però, non
potrebbe essere delibata, in via incidentale, ai fini della sospensiva (come
recentemente ritenuto da Cons. St., sez. VI, 9 ottobre 2007, n.5211, a
proposito delle revoche delle concessioni TAV, disposte con l’art.12 del
decreto legge 31 gennaio 2007, n.7).
Anche riuscendo, tuttavia, a
pervenire al giudizio della Consulta, la questione della compatibilità
costituzionale delle disposizioni legislative che contengono atti di autotutela
resta di difficile soluzione.
La giurisprudenza della Corte
Costituzionale sulla legge provvedimento ammette, infatti, la compatibilità
costituzionale, in astratto, di tale tipo di atto normativo (Corte Cost.
sentenza n. 347 del 1995), fermi restando, ovviamente, i limiti della ragionevolezza,
della non arbitrarietà e del divieto di disparità di trattamento, che
presidiano, quali clausole generali, tutta l’attività legislativa (Corte Cost.
sentenze nn. 492 del 1995 e 346 del 1991).
Ove la scelta dell’uso dello
strumento legislativo per revocare o annullare un atto favorevole per il
privato fosse, quindi, stata determinata dall’evidente finalità di sottrarre
quest’ultimo al sindacato giurisdizionale, la disposizione normativa potrebbe
essere censurata in quanto irragionevole e lesiva del diritto alla difesa,
nonché del principio di uguaglianza, come, peraltro, recentemente affermato dal
Giudice delle leggi con una pronuncia (sentenza n.267 del 2007) con la quale è
stata dichiarata incostituzionale, proprio in quanto arbitraria e lesiva della funzione
giurisdizionale, una disposizione (art.11-quinquies, comma 7, d.l. 30 settembre 2005, n.203) con cui erano
stati esclusi dalle procedure di vendita del patrimonio immobiliare pubblico
due stabili che erano già stati inseriti nelle stesse, con irragionevole ed
ingiustificato pregiudizio dell’affidamento dei conduttori (peraltro consacrato
da due sentenze concernenti proprio le procedure di dismissione dei predetti
immobili).
Resta, in ogni caso, dubbia
l’attivabilità di pretese risarcitorie in esito alla declaratoria di
incostituzionalità di leggi provvedimento di autotutela, non essendo chiaro se
l’attività legislativa possa costituire un illecito e, in ogni caso, a chi
indirizzare la relativa pretesa.
Anche qui occorre distinguere il
caso in cui con la legge provvedimento sia stato annullato un atto
amministrativo da quello in cui quest’ultimo è stato revocato.
Nella prima ipotesi, che non
risulta meramente teorica (si veda, ad esempio, l’annullamento della procedura
di gara indetta dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella
regione Campania, disposto con l’art.3, comma 1, d.l. 9 ottobre 2006, n.263),
l’annullamento d’ufficio disposto con una previsione legislativa dichiarata
incostituzionale potrebbe integrare una responsabilità aquiliana; sennonché
risulta arduo individuare nell’attività legislativa gli estremi dell’illecito
civile, non essendo dato di comprendere in che modo l’approvazione di una norma
di legge possa essere considerata alla stregua di un’attività svolta non iure e, dunque, rimproverabile al suo
autore, nonché, inoltre, come possa identificarsi, in essa, il requisito
dell’elemento psicologico (risultando davvero arduo ravvisare gli estremi della
colpa nell’approvazione di una norma da parte del Parlamento o del Governo).
Nei casi, dunque, in cui con una
legge dichiarata incostituzionale venga annullato un atto amministrativo, il
privato danneggiato dalla relativa attività legislativa sembra restare privo di
tutela risarcitoria, con grave nocumento dei principi costituzionali che
garantiscono la tutela dei diritti e degli interessi.
Nell’ipotesi, invece, in cui la
disposizione legislativa si limiti (per così dire) a revocare un atto
ampliativo (come nel recente caso delle revoche delle concessioni TAV), può
ipotizzarsi l’applicazione, in favore del privato danneggiato dalla revoca
contenuta nella legge provvedimento, della medesima tutela prevista
dall’art.21-quinquies
della legge n.241 del
1990 (come, peraltro, recentemente confermato proprio dall’introduzione, in
quest’ultima disposizione, del comma 1-bis, che limita l’importo dell’indennizzo dovuto nel caso in
cui la revoca incida su rapporti negoziali, con il medesimo decreto legge n.7
del 2007 con il quale erano state revocate le concessioni TAV ed all’evidente
fine di contenere la tutela indennitaria apprestata per i provvedimenti di
ritiro contestualmente adottati).
Ancorché, infatti, la suddetta
disposizione si riferisca alla sola ipotesi della revoca contenuta in un
provvedimento amministrativo, le esigenze di tutela della posizione soggettiva
del privato consentono di applicarla, in via analogica, anche al diverso caso
della revoca stabilita con una norma di legge, ricorrendo entrambi i
presupposti dell’analogia legis:
una lacuna normativa (la fattispecie in esame è priva di disciplina) e
l’identità di ratio
(l’esigenza di tenere
il privato indenne dalle conseguenze patrimoniali negative prodotte da un atto
di revoca valgono, evidentemente, anche quando questo è contenuto in una
legge).
Se, peraltro, la disposizione
legislativa con la quale è stato revocato un atto amministrativo viene
giudicata incostituzionale, si ripropone la questione (già analizzata supra) della configurabilità di un
illecito, e della conseguente obbligazione risarcitoria in capo al soggetto autore
della violazione, nell’attività di approvazione della legge provvedimento.
La debolezza, o, meglio,
l’inconsistenza, della tutela risarcitoria (ma anche indennitaria) che
l’ordinamento vigente appresta al privato colpito da atti di autotutela contenuti
in leggi provvedimento impone, da ultimo, di stigmatizzare le scelte,
ultimamente sempre più frequenti, di intervenire con disposizioni legislative
sull’efficacia di provvedimenti amministrativi in corso di esecuzione e di
formulare l’auspicio, per un verso, che le amministrazioni statali di settore
si facciano carico del problema e si assumano, responsabilmente, il compito di
adottare provvedimenti amministrativi di autotutela e, per un altro, che il
legislatore (sia esso il Parlamento o il Governo con la decretazione d’urgenza)
si astenga dall’utilizzare impropriamente lo strumento normativo per esercitare
funzioni tipicamente amministrative, con ciò impedendo al privato di difendersi
efficacemente e di conseguire quella tutela risarcitoria, la cui pienezza ed
effettività sono ormai considerate una garanzia non più eludibile.
6.- L’omesso esercizio dei poteri di autotutela.
Così chiariti presupposti ed
effetti dell’esercizio della potestà di autotutela, resta da esaminare la
rilevanza dell’omesso esercizio della stessa.
In via generale, l’omesso
esercizio dei poteri di autotutela resta, ovviamente, del tutto neutro ai fini
della decisione sulla legittimità del provvedimento di base e sulla relativa
domanda risarcitoria, non potendosi, nelle condizioni ordinarie di gestione del
contenzioso, attribuire alcun significato alla mancata attivazione di una
potestà del tutto discrezionale, qual è quella di autotutela.
Possono, tuttavia, darsi delle
situazioni nelle quali, per la palese illegittimità dell’atto controverso,
siccome definita da circolari interpretative, da atti di regolazione o da una
giurisprudenza ormai consolidata, ed a fronte di una sollecitazione al suo
annullamento d’ufficio (proveniente dal giudice nella fase cautelare o dallo
stesso privato per mezzo di richieste di riesame), la mancata adozione del
provvedimento di autotutela può essere valorizzata ai fini della configurazione
dell’elemento psicologico della colpa.
Nella situazione appena descritta,
infatti, l’omesso annullamento d’ufficio dell’atto agevolmente riconoscibile
come viziato rivela una consapevole e determinata volontà di conservare
l’illegittimo assetto di interessi prodotto dal provvedimento di base ed
impone, pertanto, di escludere il beneficio dell’errore scusabile, in quanto
unicamente ravvisabile nelle situazioni di incertezza, in fatto ed in diritto,
sull’interpretazione e sull’applicazione della normativa inosservata (il
principio appena sintetizzato è stato affermato, sulla base di valide ed
articolate argomentazioni, da Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2006, n.3981).
7.- Conclusioni.
L’esercizio dei poteri di
autotutela si rivela, in definitiva, il rimedio più utile ed efficace
all’illegittimità e all’inopportunità dell’azione amministrativa, consentendo
alla stessa amministrazione di intervenire sugli effetti della propria attività
provvedimentale, quando la stessa viene riconosciuta, ad un secondo esame,
viziata, irregolare o, comunque, incoerente con l’interesse pubblico alla cui
cura risulta preordinata la funzione concretamente esercitata.
Non solo, ma la potestà in esame,
oltre a permettere la tempestiva correzione di errori ed a restituire
correttezza e legalità all’attività precedentemente svolta, consente di
perseguire, al contempo, gli obiettivi del contenimento della spesa pubblica
(evitando o riducendo le pretese risarcitorie dei privati), della deflazione
del contenzioso (comportando, se esercitata tempestivamente ed utilmente, la
improcedibilità dei ricorsi) e, non ultimo, una tutela più pregnante e satisfattiva
degli interessi (legittimi) dei privati.
Così riscontrata l’estrema
utilità, a tutela degli interessi generali e privati coinvolti nell’azione
amministrativa, della potestà di autotutela, occorre identificare gli strumenti
più efficaci per stimolarne e favorirne l’esercizio.
In tale prospettiva, appaiono
sicuramente utili le ordinanze propulsive, intese a suggerire la correzione
degli errori commessi dall’amministrazione (e riscontrati già in sede
cautelare), così come la valorizzazione degli effetti, sul contenzioso, dei
provvedimenti di autotutela.
Quest’ultima va, in particolare,
attuata “premiando”, sul piano processuale, il “pentimento”
dell’amministrazione, sia mediante un’applicazione consapevole e coerente (con
le segnalate finalità deflative) delle regole sulla procedibilità dei ricorsi,
sia mediante un corretto apprezzamento delle conseguenze della rimozione
dell’atto controverso sulla quantificazione del pregiudizio risarcibile (si
segnala, al riguardo, Cons. St., sez. IV, 10 agosto 2007, n.4401, con cui è
stato decurtato l’importo del danno, proprio al fine di valorizzare la parziale
rimozione, da parte dell’amministrazione, degli effetti pregiudizievoli
dell’atto lesivo).
Per concludere, non resta che
formulare l’auspicio che i funzionari e i dirigenti titolari della
responsabilità della funzione cui accedono i provvedimenti lesivi controversi
si facciano carico dell’esigenza di verificare, anche d’ufficio, la convenienza
(soprattutto per gli interessi finanziari della loro amministrazione) alla
rimozione degli atti controversi, invece di arroccarsi su posizioni, non più
accettabili, di difesa rigida e preconcetta degli stessi.