Rosanna De Nictolis

 

Il contenzioso Stato – Regioni sul codice appalti davanti alla Corte costituzionale

 

1. Introduzione al tema. - 2. La legge Merloni e <<i lavori pubblici di interesse regionale>>. - 3. Il nuovo art. 117 Cost. e le indicazioni della Corte costituzionale sulla <<non materia>> dei lavori pubblici. - 3.1. Le indicazioni di ordine generale. - 3.2. Le indicazioni applicative. - 4. L’art. 4 del codice dei contratti pubblici. – 5. L’art. 5 del codice dei contratti pubblici. - 6. Rapporto tra codice e leggi regionali secondo l’Autorità di vigilanza e la prima giurisprudenza. - 7. I punti fermi della Corte costituzionale e le questioni aperte. - 8. Alcune notazioni conclusive. - 8.1. La <<non materia>> tra mezzo e fine. - 8.2. Esistono i lavori pubblici di interesse <<regionale>>? - 8.3. La tutela della concorrenza e le regole di dettaglio. - 8.4. L’ambito della materia <<ordinamento civile>>. – 8.5. Legislazione e spazi di amministrazione attiva. – 8.6. La leale collaborazione per l’elaborazione di una legge unica condivisa.

 

Abstract

L’intervento affronta il delicato quanto incandescente tema del riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni in materia di pubblici appalti.

Sono pendenti sei ricorsi in via principale proposti da altrettante Regioni, su cui la Corte costituzionale si pronuncerà la settimana successiva al convegno del 19 ottobre.

Tra la legge Merloni e il codice <<de Lise>> è mutato il quadro costituzionale di riferimento: il nuovo art. 117 Cost. non contempla più <<i lavori pubblici di interesse regionale>> e neanche <<i lavori pubblici>> tout court, lasciando all’interprete, e segnatamente alla Corte costituzionale, il compito di incasellare tale istituto in altre materie elencate nel 117.

Il codice de Lise, in ciò sollecitato dal parere del Consiglio di Stato[1], si è cimentato in questo compito, ascrivendo i svariati istituti relativi ai pubblici appalti alla legislazione esclusiva dello Stato o concorrente di Stato e Regioni, peraltro con una netta propensione per la legislazione statale esclusiva, attraverso una interpretazione delle materie costituzionali <<tutela della concorrenza>>, <<ordinamento civile>>, <<processo>> e <<giustizia amministrativa>>.

Ora il codice è sul banco degli imputati.

L’intervento che segue sottolinea che la Corte dovrà trarre le fila di proprie precedenti affermazioni, secondo cui:

- i lavori pubblici attengono ad ambiti di legislazione che rientrano in altre materie, esclusive o concorrenti;

- la tutela della concorrenza è un valore trasversale, con cui il legislatore statale può incidere anche in materie di competenza regionale, con disposizioni di principio.

Spetterà alla Corte specificare a quali materie, concorrenti o esclusive, vanno ascritti i lavori pubblici; e qual è l’ambito della materia <<tutela della concorrenza>>.

L’intervento si interroga sulla perdurante esistenza di una materia <<lavori pubblici di interesse regionale>>, propendendo per la soluzione negativa, e ritiene che la <<tutela della concorrenza>> sia una <<materia>>, oltre che <<un valore trasversale>>.

Osserva che la tutela della concorrenza sia nozione da ricostruire alla luce della omologa nozione comunitaria, che comprende, oltre che la disciplina antitrust, anche interventi regolatori del mercato e promozionali.

Allo scopo, la tutela della concorrenza, nel mercato dei pubblici appalti, necessita non solo di <<principi>> omogenei, che l’esperienza concreta ha dimostrato essere facilmente eludibili, ma di regole di <<dettaglio>>, certe e uniformi su tutto il territorio nazionale.

Sicché, la materia <<tutela della concorrenza>> abbraccia tutta la disciplina, anche di dettaglio, della vigilanza sul mercato dei pubblici appalti, delle procedure di affidamento, dei criteri selettivi delle offerte, dei requisiti di partecipazione e qualificazione dei concorrenti.

Viene infine indicato uno spunto di riflessione in ordine alla riconduzione della c.d. evidenza pubblica alla formazione della volontà contrattuale, come tale riconducibile alla materia costituzionale <<ordinamento civile>>.

 

1. Introduzione al tema.

Il tema del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia di pubblici appalti è pregiudiziale rispetto, se non alla vita, sicuramente alla vitalità del codice dei contratti pubblici.

Questo è sul banco degli imputati innanzi alla Corte costituzionale, essendo pendenti sei ricorsi proposti in via principale da altrettante Regioni (Toscana, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Lazio, Abruzzo).

Si è, in data odierna, alla vigilia dell’attesissimo intervento della Corte, che si pronuncerà la prossima settimana.

E il dictum della Corte sul codice dei contratti pubblici avrà immediate conseguenze anche in ordine all’esito di altri ricorsi principali di costituzionalità, proposti dallo Stato nei confronti di leggi regionali (l.r. Veneto n. 17/2007; l. r. Toscana n. 38/2007) che hanno disciplinato a trecentosessanta gradi la materia dei contratti pubblici[2].

L’esito dei giudizi pendenti in Corte avrà immediata incidenza non solo sul codice, ma anche sul regolamento generale di esecuzione e attuazione dello stesso, attualmente in itinere, che trova il suo fondamento normativo nell’art. 5 del codice, articolo su cui si appuntano molte censure di incostituzionalità sollevate dalle Regioni.

Tale regolamento è in corso di elaborazione, dopo aver ricevuto i pareri obbligatori del C.S.L.P. e del Consiglio di Stato, e quello facoltativo dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ma potrebbe, in parte, non venire mai alla luce.

Il momento attuale è dunque di estrema incertezza per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici del mercato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non essendo chiaro quale sia la legge (statale o regionale) applicabile a ciascuno dei numerosi istituti che rientrano nell’ambito del settore <<contratti pubblici>>.

Difficile, e soprattutto inopportuno, azzardare oggi previsioni su quello che la Corte dirà nei prossimi giorni, si può solo esprimere l’auspicio che Essa, traendo le fila dei propri precedenti direttamente o indirettamente rilevanti sulla questione, saprà restituire certezza e chiarezza nel regolamento di confini tra Stato e Regioni, rispondendo alla domanda in tal senso proveniente da tutte le categorie imprenditoriali interessate, e dalle stesse stazioni appaltanti.

   Proverò a ricostruire ciò che la Corte ha già detto, e a fornire ulteriori spunti al dibattito in corso.

 

2. La legge Merloni e <<i lavori pubblici di interesse regionale>>.

   E’ utile ricordare che l’art. 1, l. n. 109/1994 (legge Merloni), delineava il riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni fondandosi sull’art. 117 Cost. nel testo anteriore alla riforma del 2001 del titolo V della Costituzione.

   Secondo il previgente art. 117 Cost., infatti, costituiva materia oggetto di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, quella dei <<lavori pubblici di interesse regionale>>.

   Alla luce di tale quadro costituzionale, la Corte aveva dichiarato illegittimo l’art. 1, l. n. 109/1994 (versione originaria), nella parte in cui imponeva alle Regioni il rispetto di tutte le norme contenute nella legge, e non solo dei principi da essa desumibili[3].

   La nozione di <<lavori pubblici di interesse regionale>> aveva dato luogo a due possibili interpretazioni, in chiave soggettiva e oggettiva.

   Secondo la prima lettura, sono tali solo i lavori soggettivamente regionali o infra-regionali: vuoi per la fonte del finanziamento, vuoi per l’identità del committente, vuoi per la destinazione dell’opera.

   In chiave oggettiva, sono tali tutti i lavori che si eseguono nell’ambito della Regione.

   Talune leggi regionali hanno seguito un criterio misto, considerando di interesse regionale i lavori che si eseguono nel territorio della regione, con o senza l’intervento finanziario della Regione, ad esclusione di quelli di competenza dello Stato (v., ad esempio, l.r. Marche, 18 aprile 1979 n. 17; l.r. Piemonte, 21 marzo 1984 n. 18; l.r. Puglia, 11 maggio 2001 n. 13; l.r. Sardegna, 22 aprile 1984 n. 24; l.r. Valle d’Aosta 20 giugno 1996 n. 12; l.r. Veneto 7 novembre 2003 n. 12), altre un criterio oggettivo puro (l.r. Sicilia, 2 agosto 2002 n. 7; l.r. Friuli Venezia Giulia, 31 maggio 2002 n.14).

 

3. Il nuovo art. 117 Cost. e le indicazioni della Corte costituzionale sulla <<non materia>> dei lavori pubblici.

 

3.1. Le indicazioni di ordine generale.

   Il nuovo art. 117 Cost. introdotto dalla riforma costituzionale del Titolo V nel 2001, non contempla più la materia dei lavori pubblici, né tra le competenze statali, né tra quelle regionali.

   Non è questa la sede per criticare il metodo del legislatore costituzionale; è stato fatto, autorevolmente, da altri[4]. Non basta la pazienza certosina della Corte costituzionale e della dottrina, a chiarire l’esatto contenuto e confine di ciascuna materia. Non ci riuscirebbe nemmeno la bacchetta magica di Harry Potter.

  Ma, de hoc jure utimur, occorre convivere con l’art. 117 Cost., dandone una lettura nell’ottica della leale collaborazione tra Stato e Regioni e dell’unitarietà dell’ordinamento, ma anche nell’ottica della certezza per gli utenti delle leggi, che devono anzitutto sapere chi è il legislatore, per poter comprendere quale legge applicare.

   Una iniziale lettura in chiave regionalista, del nuovo art. 117 Cost., e del suo silenzio in tema di lavori pubblici, è stata nel senso che <<i lavori pubblici di interesse regionale>>, o addirittura tutti <<i lavori pubblici>> (i primi già di competenza concorrente secondo il <<vecchio>> art. 117), fossero diventati competenza legislativa regionale esclusiva (residuale).

   Tale tesi è stata smentita dalla Corte costituzionale nel 2003, secondo cui la materia dei lavori pubblici ha carattere trasversale e rientra, nei suoi molteplici profili, in altre materie elencate nel nuovo art. 117[5].

   La Corte ha infatti chiarito che la mancata inclusione dei lavori pubblici nell’elenco di materie di cui all’art. 117 Cost. non implica che essi sono oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni, trattandosi, al contrario, di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, e possono essere ascritti di volta in volta a competenze esclusive o concorrenti.

   Fatta tale considerazione di principio, occorre però darvi applicazione concreta, e stabilire in quali materie, - esclusive dello Stato, concorrenti di Stato e Regioni, esclusive delle Regioni - , rientrino i lavori pubblici e, più in generale, i contratti pubblici relativi non solo a lavori, ma anche a servizi e forniture.

   Dalla giurisprudenza della Corte emergono alcune indicazioni di carattere generale, e alcune indicazioni di carattere puntuale, ma spetterà alla imminente pronuncia della Corte affrontare il tema in tutti i suoi risvolti.

   Sul piano generale, la Corte ha operato con le nozioni di:

- trasversalità di alcune materie di legislazione statale esclusiva;

- principi fondamentali di legislazione statale, per soddisfare esigenze di carattere unitario;

- sussidiarietà dinamica della legislazione statale, per esigenze di carattere unitario.

   In relazione al primo punto, la Corte ha ritenuto che alcune materie di competenza statale esclusiva hanno carattere <<trasversale>> (quale la tutela della concorrenza, l’ambiente[6]), esprimendo un fine, un valore, e come tali possono incidere anche su materie di competenza regionale. Le competenze legislative esclusive <<trasversali>> devono rispettare limiti e osservare un contenuto che non le porti a schiacciare in senso verticale le materie regionali, le quali ultime conservano sempre gli spazi di attuazione garantiti in Costituzione[7].

   La Corte ha accolto una nozione dinamica della tutela della concorrenza, che <<non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Quando l’art. 117, 2° comma, lett. e), affida alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, non intende certo limitarne la portata ad una sola delle sue declinazioni di significato (..) e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali>>[8].

   In altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude anche interventi promozionali dello Stato.

   Tuttavia gli interventi del legislatore statale devono essere modulati alla luce dei criteri di proporzionalità e adeguatezza[9], onde evitare che, per la loro natura eccessivamente “dettagliata”[10], invadano ambiti riservati alla autonomia regionale.

  In relazione al secondo aspetto, quello dei principi fondamentali, la Corte ha ampliato la nozione tradizionale di principio fondamentale e parrebbe averne riconosciuto l’esistenza anche e soprattutto in funzione dell'esigenza concreta di evitare che un determinato “valore” fosse sottoposto a una disciplina frazionata nel territorio nazionale (v. ad esempio la sent. 361 del 2003). In sostanza, dato che in quello italiano, diversamente da altri ordinamenti federali, manca una clausola generale di competenza statale, la Corte, anche a proposito dei principi fondamentali, tende a salvaguardare i valori non frazionabili in più discipline regionali del codice dei contratti pubblici.

   Il principio di sussidiarietà dinamica è stato elaborato per quei casi nei quali né la valvola delle materie trasversali né quella dei principi fondamentali bastavano a sormontare la rigidità imposta dal titolo V alle competenze statali.

   Nella fondamentale sentenza n. 303 del 2003 la Corte ha istituito un vaso comunicante tra la norma costituzionale sulle competenze amministrative e quella sulle competenze legislative e regolamentari ed ha lasciato filtrare una regola elastica, la quale ha fondato, dal punto di vista soggettivo, una nuova tipologia di legge statale.

   La sentenza ha affermato quanto segue:

a) che, pur non trovando fondamento in alcuna delle materie di potestà esclusiva previste nell’art. 117, co. 2, la disciplina sulle grandi opere risponde a un’esigenza di ordine generale e ad “istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze”;

b) che le funzioni amministrative che attengono alla realizzazione delle grandi opere devono essere riservate, per ragioni di esercizio unitario, allo Stato, in conformità al principio di sussidiarietà verticale posto all’art.118 Cost.;

c) che, quando determinate funzioni amministrative non possono che spettare allo Stato, è la legge statale che deve organizzarle e regolarle, sicché l’art.118 Cost., quale fondamento costituzionale del potere del Parlamento nazionale, prevale sull’apparente tassatività dell’art.117, co. 2;

d) che la legge statale fondata sull’art.118 Cost., però, per dirsi conforme a Costituzione deve rispettare le seguenti condizioni: d1) deve superare un controllo di proporzionalità rispetto alla dimensione degli interessi in gioco; d2) non deve risultare affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità; d3) deve prevedere che le funzioni amministrative siano esercitate sì dallo Stato, ma previo accordo con la Regione.

 

3.2. Le indicazioni applicative.

   Oltre alla già citata pronuncia relativa alle opere pubbliche costituenti infrastrutture strategiche, oggetto del d.lgs. n. 190/2002, la Corte ha reso altre pronunce su istituti specifici relativi ai lavori pubblici:

- ha riconosciuto la legittimità della vigilanza ad opera dell’Autorità per i lavori pubblici anche sui lavori pubblici di interesse regionale[11]: la questione è in parte di nuovo all’esame della Corte, in quanto i sei ricorsi delle Regioni pendenti in Corte contestano gli artt. 6, co. 9, lett. a) e 7, co. 8 del codice, contestando la preclusione per leggi regionali che prevedano procedure più snelle e compatibili con l’organizzazione delle sezioni regionali dell’Osservatorio;

- ha escluso il potere dello Stato di dettare norme regolamentari vincolanti per le Regioni in materia oggetto di competenza legislativa concorrente, e ha ritenuto non vincolanti per le Regioni il d.P.R. n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994) e il d.P.R. n. 34/2000 (regolamento di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)[12];

- nel ritenere infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, 1º, 2º, 4º, 5º e 9º comma, l. 27 dicembre 2002 n. 289, ha in via interpretativa ritenuto che tali norme, nell’estendere agli acquisti sotto soglia di beni e servizi la normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, nell’imporre la gara per l’acquisto di beni e servizi secondo procedure di evidenza pubblica, nel fissare l’ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, nel limitare il ricorso alla trattativa privata e nel collegare alla violazione dell’obbligo sanzioni civili (nullità dei contratti) e forme di responsabilità, non implicano per gli enti autonomi l’applicazione di puntuali modalità, ma solo l’osservanza dei principi desumibili dalla normativa in questione, e trovano quindi fondamento nella potestà dello stato di regolare il mercato e di favorire rapporti concorrenziali nell’ambito dello stesso[13].

   Con pronunce successive all’entrata in vigore del codice appalti, ancorché relative a leggi regionali anteriori ad esso, la Corte costituzionale ha ritenuto che:

- le leggi regionali non possono fissare requisiti di partecipazione alle gare di appalti pubblici, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria, che si traducano in barriere ingiustificate all’ingresso nel mercato regionale di imprese provenienti da altre aree; per l’effetto, è stata dichiarata illegittima la l.r. Valle d’Aosta 20 giugno 1996, n. 12, nel testo modificato dalla l.r. 5 agosto 2005, n. 12, nella parte in cui introduce il criterio della <<migliore idoneità di localizzazione>>, fra i criteri di selezione di candidati nella procedura ristretta per l’affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 1.200.000 euro; il parametro di incostituzionalità è, stato, tuttavia, non l’art. 117 Cost. (e nell’ambito di esso la tutela della concorrenza), bensì gli artt. 3 e 120 Cost., in quanto <<discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro[14];

- la disciplina statale della revisione dei prezzi nei contratti pubblici di appalto rientra tra le scelte legislative di carattere generale, che implicano valutazioni politiche e riflessi finanziari che non tollerano discipline differenziate di settore; per l’effetto ha dichiarato illegittima una legge della Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 3 ottobre 2005, n. 8) che aveva esteso ai pubblici appalti la revisione prezzi di cui all’art. 1664 c.c.[15];

- è legittima la previsione (l. n. 266 del 2005) del finanziamento delle Autorità indipendenti, e segnatamente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, sul mercato, mediante contributo imposto ai concorrenti e alle stazioni appaltanti; si tratta infatti di entrata di natura tributaria , sicché il legislatore statale ha agito nel legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lett. e, della Costituzione)[16].

 

4. L’art. 4 del codice dei contratti pubblici.

   In tale quadro costituzionale si inserisce l’art. 4 del codice, che indica, in dettaglio, le materie di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente[17].

   I compilatori del codice, consapevoli dell’incerto confine tra competenze statali e regionali in materia di pubblici contratti, si trovavano di fronte al bivio di redigere una norma in bianco, o una norma che si arrischiasse nell’ingrato compito di collocare i singoli istituti rientranti nei <<contratti pubblici>> nella legislazione esclusiva e concorrente.

   La versione originaria dello schema del codice, approvata in via preliminare dal Governo, aveva optato per la norma in bianco, ritenendo che competesse alla Corte costituzionale il compito di incasellare i singoli ambiti di legislazione sui contratti pubblici nelle molteplici materie dell’art. 117 Cost.

   Il parere del Consiglio di Stato sullo schema del codice, tuttavia, prescrisse espressamente al Governo di redigere una norma che indicasse in dettaglio le materie di competenza statale e regionale.

   Il testo definitivo del codice si è quasi integralmente adeguato a tale indicazione, dettando un elenco di istituti che rientrano nella competenza esclusiva statale o concorrente regionale.

   Dalla disamina dell’art. 4, co. 3, si può desumere che il legislatore del codice abbia ritenuto di ricondurre i vari ambiti di legislazione in tema di pubblici contratti ad un nutrito elenco materie costituzionali di legislazione statale esclusiva:

- tutela della concorrenza (art. 117, co. 2, lett. e), Cost.);

- ordinamento civile (art. 117, co. 2, lett. l), Cost.);

- giurisdizione e norme processuali (art. 117, co. 2, lett. l), Cost.);

- giustizia amministrativa (art. 117, co. 2, lett. l), Cost.);

- difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni, esplosivi (art. 117, co. 2, lett. d), Cost.);

- ordine pubblico e sicurezza (art. 117, co. 2, lett. h), Cost.);;

- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.);

- tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, dei beni culturali (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.).

   In dettaglio, l’art. 4, co. 3, elenca tra le materie di competenza statale esclusiva:

- i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ascrivibile alla materia <<tutela della concorrenza>>;

- qualificazione e selezione dei concorrenti, ascrivibile sia alla materia <<tutela della concorrenza>>, sia alla materia <<ordine pubblico>>, attese le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in tale mercato, ove non vi sia una rigorosa fissazione dei requisiti di carattere morale;

- procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione, ascrivibili alla materia <<tutela della concorrenza>>;

- subappalto, ascrivibile alla materia <<ordinamento civile>> e alla materia <<ordine pubblico>>;

- attività di progettazione (nei suoi molteplici aspetti di affidamento degli incarichi di progettazione, di livelli e contenuto della progettazione, di esecuzione dei progetti), ascrivibile alla materia <<tutela della concorrenza>>, quanto ai criteri di selezione dei progettisti, alla materia <<ordinamento civile>>, quanto al contratto d’opera e alla responsabilità del progettista, alla materia <<determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali>> quanto alle regole tecnico – giuridiche sui livelli ed elaborati progettuali, volti a garantire un livello di qualità e sicurezza uniforme di opere pubbliche a fruizione collettiva;

- piani di sicurezza, ascrivibili alla materia <<ordinamento civile>>, quali componenti essenziali della prestazione dell’esecutore dei lavori; e alla materia <<determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali>> quale strumento indispensabile per l’incolumità dei lavoratori edili;

- stipulazione ed esecuzione dei contratti, comprensiva di direzione, contabilità e collaudo, ascrivibili alla materia <<ordinamento civile>>;

- contenzioso, comprensivo sia del contenzioso giurisdizionale e arbitrale, ascrivibile alla materia <<giurisdizione e norme processuali>>, sia degli strumenti precontenziosi (c.d. a.d.r.), riconducibili alla più lata materia costituzionale della <<giustizia amministrativa>> (che, secondo il suo significato storico, comprende anche i rimedi non giurisdizionali);

- contratti relativi a beni culturali, ascrivibili, oltre che per i singoli profili, alle materie già elencate, anche alla materia <<tutela dei beni culturali>>;

- contratti nel settore della difesa e contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, ascrivibili, oltre che per i singoli profili, alle materie già elencate, anche alle materie <<difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni, esplosivi>> e <<ordine pubblico e sicurezza>>.

 

   Vengono ascritti dal codice alla legislazione concorrente:

- la programmazione dei lavori pubblici, riconducibile alla materia costituzionale <<governo del territorio>>, e, per certi profili, alla <<armonizzazione dei bilanci pubblici>>;

- l’approvazione dei progetti ai fini urbanistici e espropriativi (atteso che urbanistica ed espropriazione sono materie di legislazione concorrente), riconducibile al <<governo del territorio>>;

- i compiti e requisiti del responsabile del procedimento, in quanto rientrante nel più generale istituto <<procedimento amministrativo>>, in relazione al quale compete allo stato fissare i principi generali (la Corte costituzionale ha già ritenuto essere un principio generale quello della semplificazione procedimentale; e i principi del procedimento vanno inclusi nella materia costituzionale <<determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale>>;

- la sicurezza del lavoro, espressamente menzionata dalla Costituzione tra le materie di legislazione concorrente;

- l’organizzazione amministrativa: questo istituto è espressamente contemplato dall’art. 117 Cost. come materia di competenza esclusiva statale quanto alla propria organizzazione; di qui la tesi che l’organizzazione amministrativa regionale spetta alle Regioni quale competenza esclusiva residuale; in tale prospettiva, la scelta del codice di considerare l’o.a. materia di legislazione concorrente è errata. Andrebbe però valutato se sottesa all’o.a. vi sia una esigenza di carattere unitario, che giustifica un intervento trasversale e di principio del legislatore.

   L’art. 4 in commento contiene la c.d. clausola di cedevolezza (prevista dall’art. 1, co. 6, l. n. 62/2005), per le materie che rientrano nella competenza concorrente (o esclusiva) delle Regioni: in tali materie, le disposizioni del codice si applicano alle Regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione (art. 4, co. 4).

   Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, le stesse adeguano la propria legislazione al codice, secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione (art. 4, co. 5).

 

   L’art. 4 si discosta in parte dall’ipotesi suggerita dal Consiglio di Stato[18].

   In particolare il parere di tale organo ascriveva alla competenza concorrente anche: attività di progettazione di lavori, servizi e forniture, direzione di lavori servizi e forniture, collaudo, che invece il codice attribuisce alla competenza esclusiva. Il parere del Consiglio di Stato lasciava spazio alla legislazione regionale anche riguardo alle procedure di gara, nonché ai contratti sotto soglia comunitaria, da disciplinare nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza fissati dal codice.

   Inoltre l’art. 4, co. 2, del codice, ascrive alla legislazione concorrente <<l’organizzazione amministrativa>>, non menzionata dal Consiglio di Stato, afferendo la stessa a competenza esclusiva regionale.

   In sede di parere sullo schema del secondo decreto correttivo (d.lgs. n. 113/2007), la Conferenza unificata aveva proposto numerose modifiche volte a ridefinire il riparto di competenze tra Stato e Regioni, come delineato dal codice.

   Le proposte sono state disattese, avendo il Governo ritenuto di doversi attenere alle scelte operate dal codice, anche in considerazione della pendenza di contenzioso in Corte costituzionale[19].

 

5. L’art. 5 del codice dei contratti pubblici.

   L’art. 5 del codice disciplina la potestà regolamentare dello Stato in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, e ha dovuto affrontare anche il tema del riparto Stato – Regioni in relazione a tale potestà.

   La norma segue la tesi secondo cui lo Stato conserva la potestà regolamentare solo nelle materie elencate di sua competenza legislativa esclusiva (art. 117, co. 6, Cost.).

   Il comma 1 dell’art. 5 prevede che lo Stato possa dettare la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali, secondo un criterio soggettivo.

   Il medesimo comma aggiunge che il regolamento statale copre anche i contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato limitatamente agli aspetti di cui all’art. 4, comma 3, vale a dire le materie che il codice ascrive alla competenza legislativa statale esclusiva.

   Viene poi specificato, dal comma 2, che il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell’art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle Regioni e Province autonome.

   Le disposizioni in commento hanno recepito integralmente le indicazioni del Consiglio di Stato nel parere sullo schema del codice.

 

6. Rapporto tra codice e leggi regionali secondo l’Autorità di vigilanza e la prima giurisprudenza.

   La prima giurisprudenza e l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, in sede precontenziosa, hanno affrontato il delicato tema del rapporto tra codice appalti e leggi regionali in materia di appalti, anteriori ad esso, risolvendolo nel senso della prevalenza del codice e della tacita abrogazione delle leggi regionali anteriori con esso in contrasto, nella materie che sono riservate alla competenza legislativa statale esclusiva.

   Una pronuncia del TAR Lecce[20] riguarda un appalto di lavori sotto soglia, e la legge regionale pugliese che in materia di offerte anomale prevede la presentazione preventiva delle giustificazioni, a corredo delle offerte, a pena di esclusione dalla gara. Secondo il TAR le previsioni della legge regionale sono in contrasto con il codice che non sanziona con l’esclusione la mancata presentazione preventiva delle giustificazioni. Secondo il TAR la disciplina delle offerte anomale e delle gare attiene alla tutela della concorrenza, materia che rientra nella competenza statale esclusiva, e sui cui pertanto le Regioni non possono legiferare, ancorché si tratti (come nella specie) di appalto sotto soglia.

   Una delibera dell’Autorità di vigilanza riguarda la disciplina del subappalto, che secondo l’Autorità rientra nelle materie tutela della concorrenza, ordinamento penale, ordine pubblico e sicurezza, tutte rientranti nella competenza legislativa statale esclusiva[21].

   Con altra delibera l’Autorità ha ritenuto che la disciplina codicistica del precontenzioso (art. 6, co. 7, lett. n) attiene alla tutela della concorrenza, ed è pertanto applicabile anche nei confronti della Regione siciliana[22].

 

7. I punti fermi della Corte costituzionale e le questioni aperte.

   I dati rilevanti che emergono dalla giurisprudenza costituzionale in materia di contratti pubblici, dopo la riforma del titolo V, sono i seguenti:

- i lavori pubblici non integrano una vera e propria materia, e segnatamente non costituiscono materia di legislazione esclusiva regionale residuale, ma ambiti di legislazione, che, a seconda dell’oggetto, possono essere ascritti di volta in volta a competenze esclusive o concorrenti;

- la tutela della concorrenza è un valore trasversale, da intendere in senso dinamico, che può incidere anche su materie di competenza regionale, senza tuttavia intervenire con norme di dettaglio negli ambiti riservati alla legislazione regionale;

- la disciplina sulle grandi opere risponde a un’esigenza di ordine generale e ad istanze unitarie, sicché competono allo Stato le funzioni amministrative che attengono alla realizzazione delle grandi opere, e lo Stato può anche legiferare su di esse, nel rispetto dei principi di proporzionalità e leale collaborazione;

- legittimamente la vigilanza sui lavori pubblici viene attribuita ad un’Autorità statale, anche per lavori di interesse regionale;

- la disciplina regionale dei requisiti soggettivi per la partecipazione a pubblici appalti non può utilizzare criteri di localizzazione territoriale che costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle imprese.

- in materia di servizi e forniture sotto soglia, la disciplina statale sulle procedure di evidenza pubblica non costituisce imposizione di puntuali modalità, ma di principi.

 

   Sono da sbrogliare nodi fondamentali.

 

1) Anzitutto, va stabilito in che misura gli ambiti di legislazione relativi ai lavori pubblici siano da ascrivere a competenze esclusive o concorrenti in funzione <<dell'oggetto al quale afferiscono>>; non è infatti chiaro in base a quale parametro <<oggettivo>> (l’oggetto degli ambiti di legislazione relativi ai lavori) si possa stabilire se rientrano in materie esclusive o concorrenti. La nozione di <<oggetto>> potrebbe infatti essere riferita:

- all’ambito territoriale, in tal modo si riesumerebbe la distinzione tra lavori di ambito regionale e statale;

- all’istituto coinvolto (p.es. procedure di gara, tutela giurisdizionale), che a sua volta rientra in altre materie costituzionali;

- al tipo di lavoro che può di volta in volta essere strumentale ad altre materie elencate dalla Costituzione.

   La Corte nella prossima settimana dovrà dunque dare contenuto concreto alla sua precedente affermazione di principio, stabilendo in quali materie, concorrenti e esclusive, rientrano i singoli aspetti di legislazione inerente i lavori pubblici.

 

2) In secondo luogo, va chiarito quale è l’ambito della materia <<tutela della concorrenza>> e fino a che punto può spingersi la sua trasversalità.

   Collegando tale questione con la precedente, occorre chiedersi qual è l’esatto ambito di legislazione sui lavori pubblici che rientra nella materia <<tutela della concorrenza>>, che a sua volta è ritenuta materia esclusiva e trasversale.

   Andrà chiarito se la tutela della concorrenza abbracci o meno le procedure di evidenza pubblica, i requisiti morali e criteri di qualificazione dei concorrenti, i sistemi selettivi delle offerte, le tipologie di contratti per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture, la vigilanza dell’Autorità, e se abbracci tali istituti solo quanto ai <<principi>>, o anche quanto alle norme di <<dettaglio>>.

   E, ove si accolga la prima evenienza, andrà chiarito qual è l’esatto confine tra <<principio>> e <<regola di dettaglio>>.

   Andrà anche chiarito se la <<tutela della concorrenza>> prescinda dalla distinzione tra appalti sopra e sotto soglia comunitaria, o se per i contratti di minore importo la disciplina statale della tutela della concorrenza debba limitarsi a disposizioni di principio.

   Una indicazione contenutistica la aveva data il parere del Consiglio di Stato sul codice dei contratti:

<<In concreto, tali considerazioni inducono a ritenere che non sia possibile l’esercizio decentrato di potestà normative con riferimento ai seguenti ambiti appartenenti a quello che si è definito il nucleo essenziale del Codice: la qualificazione e selezione dei concorrenti, i criteri di aggiudicazione, il subappalto e la vigilanza sul mercato degli appalti affidata ad una autorità indipendente.

Al contrario, per altri aspetti, sempre appartenenti a tale nucleo e in particolare per le procedure di gara, deve riconoscersi la sussistenza di una competenza normativa delle Regioni, nei sensi e nei limiti indicati in precedenza; e ciò alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo cui la norma statale che imponesse una disciplina tanto dettagliata da risultare non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza costituirebbe una illegittima compressione dell'autonomia regionale (Corte cost., n. 272/2004, relativa alle gare per i servizi pubblici locali).

Quanto ai contratti al di sotto della soglia comunitaria, compete allo Stato la fissazione di comuni principi, che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, senza che però ricorra l’esigenza (di derivazione comunitaria) di estendere il grado di uniformità alla disciplina di dettaglio.

Quale sia poi l’ambito di tali principi vincolanti per le Regioni è stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, che, proprio con riferimento agli acquisti sotto soglia di beni e servizi, ha riconosciuto la legittimità dell’applicabilità alle Regioni dei soli principi desumibili dalla normativa nazionale di recepimento della disciplina comunitaria, là dove impongono la gara, fissano l'ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell'obbligo sanzioni civili e forme di responsabilità (Corte cost., n. 345 del 2004, in cui viene fatta una distinzione tra le norme di principio in una materia trasversale quale la tutela della concorrenza e i principi fondamentali nei casi di legislazione concorrente)>>.

   Il Consiglio di Stato ha dunque immaginato uno spazio di intervento di leggi regionali di dettaglio quanto agli appalti sotto soglia, sotto ogni profilo delle procedure di affidamento, e, quanto agli appalti sopra soglia, limitatamente alle procedure di gara.

 

3) In terzo luogo, va chiarito quale è l’ambito della materia <<ordinamento civile>>, con riferimento alla fase di esecuzione dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di contratti di <<diritto privato speciale>>, e occorre chiedersi se la materia <<ordinamento civile>> abbracci, e in che misura, l’attività esecutiva dei contratti quando questi hanno come parte un soggetto pubblico.

   Anche su tale punto, il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha tentato una delimitazione, osservando che

<<I profili relativi alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti attengono alla materia contrattuale del diritto civile e all’autonomia privata, e dunque alla materia “ordinamento civile”, sempre oggetto di legislazione esclusiva statale; va tuttavia chiarito che anche nell’ambito dell’esecuzione dei contratti possono venire in rilievo profili di organizzazione amministrativa e di contabilità, per i quali lo Stato ha legislazione esclusiva solo per le amministrazioni statali, ma non per le Regioni>>.

 

8. Alcune notazioni conclusive.

 

8.1. La <<non materia>> tra mezzo e fine.

   I lavori pubblici, come anche i servizi e le forniture pubblici, potrebbero essere considerati un <<mezzo>>, più che un fine, e come tali <<strumentali>> ad altre materie contemplate dalla Costituzione, e in particolare alla realizzazione di opere, e alla gestione di servizi, inerenti la difesa, la sicurezza, le grandi reti, i diritti civili e sociali, etc.. Un tale ragionamento è stato fatto per un’altra materia non contemplata dall’art. 117 Costituzione, le espropriazioni immobiliari.

   Ma la strumentalità è qui del tutto diversa rispetto a quella delle procedure espropriative, perché l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, avviene con procedure concorsuali, che impongono la salvaguardia di valori concorrenziali.

 

8.2. Esistono i lavori pubblici di interesse <<regionale>>?

   Occorre poi chiedersi se si possa ancora fare uso, nel silenzio dell’art. 117 Cost., della categoria dei <<lavori pubblici di interesse regionale>> (e più in generale, <<contratti pubblici di interesse regionale>>).  Non è casuale che la nozione, nel nuovo Titolo V, sia scomparsa, dopo i dubbi interpretativi cui aveva dato luogo. Tale nozione rimane negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

   Il tema va affrontato sia in chiave costituzionale, sia in chiave comunitaria.

   Occorre oggi chiedersi se rispetto alle opere pubbliche, a fruizione collettiva, si possa ipotizzare un interesse solo regionale, o non vi sia sempre un interesse nazionale, o addirittura comunitario.

   Tanto vale, in particolare, per opere infrastrutturali e segnatamente a rete, che sono utilizzabili dall’intera collettività a prescindere dal territorio in cui sono ubicate, ma vale non di meno per opere di più immediata fruizione da parte della collettività locale, quali edilizia scolastica, ospedaliera, infrastrutture comunali. Vi è nondimeno un interesse generale a criteri omogenei di realizzazione e gestione, in vista di standard qualitativi e costi uniformi.

   Sul piano testuale e teleologico, la duplice circostanza che: i lavori pubblici di interesse regionale non sono menzionati dall’art. 117 Cost.; la Corte costituzionale ha più volte escluso che rientrino nella competenza legislativa regionale esclusiva residuale, deve far riflettere in quale altra materia essi vadano incasellati.

   In coerenza con tale impostazione, si deve ritenere che le materie di legislazione concorrente <<porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia>>, elencate nell’art. 117, co. 3, Cost., si riferiscano al momento <<gestionale>> delle opere e delle reti, ma non anche al momento <<realizzativo>>, che si attua mediante lavori pubblici.

   Nella prospettiva comunitaria, la tutela della concorrenza nel mercato dei pubblici appalti è un valore così importante che il diritto comunitario esercita una vis espansiva sempre più pregnante.

   I confini della <<soglia comunitaria>> sono mutevoli, e tendono sempre più ad un allargamento dell’ambito comunitario, e ad una restrizione di ciò che è fuori da esso. Anche ciò che è formalmente fuori, peraltro, subisce la luce riflessa delle regole comunitarie, attraverso l’applicazione dei principi del Trattato.

   L’obiettivo finale sarà l’eliminazione delle soglie, e l’attrazione dell’intera materia al diritto comunitari, e non sembra che tale obiettivo necessiti di termini molto lunghi.

   Sicché, la nozione di interesse regionale riferita agli appalti, e l’aggancio di tale interesse agli appalti sotto soglia, potrebbe essere una scelta fuori dalla storia degli istituti comunitari.

   Sotto tale profilo, non sembra peregrina la scelta del codice di aver ascritto tutta la materia delle procedure di affidamento (comprensiva dei requisiti di partecipazione e qualificazione dei concorrenti, delle tipologie contrattuali, del procedimento di gara, dei criteri selettivi delle offerte) alla <<tutela della concorrenza>>.

 

8.3. La tutela della concorrenza e le regole di dettaglio.

   Quanto all’ambito della <<tutela della concorrenza>>, si deve ritenere che si tratti anzitutto di <<materia>> in sé, e in aggiunta anche di <<valore trasversale>>.

   In quanto <<materia>>, nel suo ambito, una volta che sia correttamente definito, lo Stato può e deve dettare oltre che principi, anche norme di dettaglio.

   In quanto <<valore trasversale>>, consente allo Stato di dettare anche principi per altre materie di competenza regionale, permeate dall’esigenza di tutela della concorrenza.

   La stessa Corte cost., nell’accoglierne un’accezione dinamica, ha rinviato anche ai significati comunitari della concorrenza, <<che comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza>>.

   Non va tralasciato che le disposizioni del codice, per la più parte, sono recepimento di direttive comunitarie, finalizzate a loro volta alla tutela della concorrenza nel mercato delle commesse pubbliche.

   Tutte le direttive comunitarie che si sono storicamente succedute in materia di procedure di affidamento di pubblici appalti, sono state mosse dall’intento di promuovere e regolare un mercato aperto e concorrenziale nel settore delle commesse pubbliche.

   Il mercato dei pubblici appalti aspira dunque ad essere un mercato comune a livello europeo, sulla base di regole omogenee, e non può soffrire frazionamenti né statuali, né substatali, che derivano in via immediata e diretta dalla disomogeneità regolativa.

   Secondo l’esperienza comunitaria, la tutela del mercato avviene non già con i <<principi>> ma con le <<regole>> di dettaglio.

   Laddove ci sono mercati, e Autorità di regolazione dei mercati, ci sono regole di condotta estremamente minute per gli attori del mercato.

   Il dettaglio è in funzione promozionale e antielusiva: i principi sono più agevolmente aggirabili.

   Ciò è emerso proprio nel mercato degli appalti pubblici, dove è agevole, con la regola di dettaglio, violare o eludere la concorrenza: si pensi alla annosa vicenda della disciplina italiana delle offerte anomale, tutta fondata su regole tanto dettagliate quanto elusive di una sana concorrenza; alle norme protezionistiche sui requisiti di qualificazione; alle regole di dettaglio in materia di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con cui è possibile introdurre parametri discriminatori; alle stesse regole di dettaglio su termini delle gare e forme di pubblicità dei bandi; al mobile confine, nella legislazione statale speciale e regionale, della trattativa privata, al di fuori dei casi consentiti dal diritto comunitario.

   A riprova di come i principi possano lasciare spazio a regole di dettaglio elusive della concorrenza, è doveroso ricordare che numerose sono le procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia da parte della Commissione europea, per violazione della concorrenza nel mercato dei pubblici appalti, cagionata da atti amministrativi delle regioni e degli enti locali.

   Nel mercato dei pubblici appalti, pertanto, le regole di <<dettaglio>> sui criteri di qualificazione e selezione, sulle procedure di gara, sui tipi contrattuali, sui criteri selettivi delle offerte, sono serventi rispetto alla tutela della concorrenza, e indispensabili allo scopo.

   Non sembra che si possa salvaguardare la tutela della concorrenza nel mercato dei pubblici appalti mediante i soli principi uniformi, consentendo regole di dettaglio differenziate nelle singole regioni.

   E non sembra che un maggior spazio per le regioni sia possibile per gli appalti sotto soglia: anche essi concorrono al mercato nazionale, e sono rilevanti anche nella logica del mercato comune europeo.

   Da un lato, le c.d. soglie comunitarie sono mobili, e tendono progressivamente a ridursi, con una ingerenza sempre maggiore del diritto comunitario, anche in appalti di minore importo: ancor prima dell’entrata in vigore delle direttive, le soglie sono già state modificate ben tre volte dalla Unione europea.

   Dall’altro lato, gli organi comunitari estendono agli appalti sotto soglia <<i principi del trattato>> a tutela della concorrenza[23], ma tale estensione avviene con un <<decalogo>> di regole di dettaglio la cui osservanza è ritenuta necessaria per rispettare i principi del Trattato[24].

   In conclusione, quanto più si acconsente a regole di dettaglio esterne al codice dei contratti, tanto più aumenta il rischio della elusione e violazione della concorrenza, e si impedisce il ruolo dinamico e promozionale della nozione <<tutela della concorrenza>>.

   Tale considerazione è anche un monito per il legislatore statale: negli ultimi anni si è assistito a fughe dalla Merloni e ora dal codice, con normazione in materia di pubblici appalti poco rispettosa della concorrenza.   E tentativi di elusione e violazione della concorrenza sono stati <<stanati>> dal Consiglio di Stato anche nello schema di regolamento di attuazione del codice.

 

8.4. L’ambito della materia <<ordinamento civile>>.

   Va ricordata la tesi secondo cui la fase della c.d. <<evidenza pubblica>> attiene alla formazione della volontà contrattuale, (con conseguente astratta possibilità che la legge stabilisca la giurisdizione del g.o.).

   Tale tesi, sul piano costituzionale, potrebbe far riflettere in ordine alla riconduzione degli ambiti di legislazione relativi all’evidenza pubblica alla materia costituzionale <<ordinamento civile>> con conseguente competenza legislativa statale esclusiva ed esclusione della legislazione regionale da tale settore.

 

8.5. Legislazione e spazi di amministrazione attiva.

   Più aumenta la mole e il dettaglio delle norme sui pubblici appalti più si riducono gli spazi di amministrazione attiva. Basta ricordare la storia, tutta italiana, delle offerte anomale, dei criteri selettivi delle offerte, dell’appalto misto di progettazione ed esecuzione.

   La sostanziale fedeltà del codice al diritto comunitario, con estensione sostanziale delle regole comunitarie anche agli appalti sotto soglia, ha comunque l’effetto positivo di aver introdotto una disciplina abbastanza flessibile delle procedure.

   Basta considerare che i termini prescritti sono <<termini minimi>>, modificabili caso per caso dalle stazioni appaltanti; che spetta a queste ultime scegliere il tipo contrattuale, il tipo di procedura selettiva dei concorrenti, il tipo di criterio per selezionare l’offerta. E non va dimenticato che per servizi e forniture sotto soglia, il codice consente gli affidamenti in economia fino al limite economico della soglia, lasciando alle singole stazioni appaltanti il compito di regolamentare con atto generale le ipotesi in cui intendono avvalersi degli affidamenti in economia.

   Nei fatti, la flessibilità delle regole non le fa divergere molto dai <<principi>>, il cui riempimento è demandato alle singole amministrazioni attive, non ad altri legislatori, secondo la filosofia comunitaria, espressa più volte dalla Corte di giustizia, che vuole un giusto equilibrio tra regole certe a tutela della concorrenza e ambiti di flessibilità per le amministrazioni aggiudicatrici.

 

8.6. La leale collaborazione per l’elaborazione di una legge unica condivisa.

   Solo una legislazione unitaria può scongiurare l’ipertrofia normativa, che determina incertezza, necessità di costante studio e aggiornamento di dipendenti pubblici e operatori privati, contenzioso giudiziario e comunitario, aumentando i costi e i tempi dei contratti pubblici, e rallentando l’ammodernamento infrastrutturale del Paese (il cui gap rispetto agli altri Paesi europei viene costantemente denunciato).

   La soluzione della centralità della legge statale deve essere tuttavia realizzata attraverso i processi partecipativi formali e informali delle Regioni, le cui esperienze applicative possono fornire un utile apporto al miglioramento delle regole statuali, e portare ad una soluzione unitaria ma condivisa.

   Il codice è migliorabile, soprattutto per quel che riguarda gli appalti sotto soglia, dove soffre di un eccesso di appesantimenti burocratici (p.es. inutili e costose forme di pubblicità sulla stampa quotidiana), ma forse la semplificazione può essere meglio conseguita lavorando su un unico testo, e non attraverso la moltiplicazione delle fonti.

 

 



[1] Cons. St., sez. affari normativi, 6 febbraio 2006 n. 355/06, in Giurisdiz. amm., 2006, I, 282.

[2] La l. r. Veneto è stata impugnata con delibera Cons. Ministri 13 settembre 2007; la l.r. Toscana con delibera Cons. Ministri 7 settembre 2007).

[3] Corte cost., 7 novembre 1995 n. 482, in Cons. Stato, 1995, II, 1927.

[4] Si riportano testualmente le luce considerazioni di F. CINTIOLI, Commento all’art. 4 del codice dei contratti pubblici (nel trattato dei contratti pubblici a cura di M.A. SANDULLI, in corso di pubblicazione per Giuffré): << In una battuta, i difetti di funzionamento dell’art. 117 Cost. derivano dall’eccessiva fiducia che il legislatore del 2001 ha riposto in un sistema di riparto per materie nel quale le competenze statali sono state individuate in maniera tassativa e quelle regionali con clausola residuale, senza neppure puntare sull’immediata operatività di un luogo di mediazione costituzionale.

La rigidità verso l’alto di questo sistema, basato sull’elencazione puntuale delle materie statali, insieme con l’assenza di qualsiasi clausola flessibile di competenza statale per le leggi che esorbitassero la dimensione territoriale regionale, ha messo a nudo quanto fosse velleitario sistemare tutto grazie alle “materie”. L’ordinamento e le sue leggi non equivalgono alle fette di una torta. Non possono essere incapsulati, con un “metodo chirurgico”, in apposite categorie. Sempre nuove sono le materie che emergeranno e sempre nuovi saranno gli intrecci tra l’una e l’altra di esse. La nozione giuridica di “materia” è assiologicamente permeabile, perché non può imprigionare dentro di sé la varietà di interessi e problemi che la legge, statale o regionale che sia, deve curare e risolvere.

Insomma, il criterio delle materie può funzionare sino in fondo solo se si accompagna ad un congegno che dia una competenza flessibile all’ente che può rappresentare interessi più ampi a livello unitario, o se si accetta che le materie vadano negoziate in un contesto politico-istituzionale. In difetto, il giurista rischia di smarrirsi in un vero e proprio labirinto>>.

[5] Corte cost. 1 ottobre 2003 n. 303, in Foro it., 2004, I, 1004, con note di VIDETTA, FRACCHIA, FERRARA; in termini anche Corte cost., 6 luglio 2007 n. 256.

[6] Sul carattere trasversale della materia ambientale v. Corte cost., 27 febbraio 2005 n. 336, in Urb. e app., 2005, 1402, nonché le seguenti pronunce della Corte:  n. 407 del 2002; n. 307 e n. 222 del 2003; n. 259 del 2004; n. 135 del 2005).

[7] Corte cost., 1 febbraio 2006 n. 29, in Foro it., 2006, I, 331.

[8] Corte cost., 13 gennaio 2004 n. 14, in Cons. Stato, 2004, II, 53; seguita da Corte cost., 27 febbraio 2004 n. 272, in Foro it., 2005, I, 2648, con nota di MOLASCHI; Id., 15 novembre 2004 n. 345, in Giur. costit., 2004, 3839, con nota di FARES; Id., 27 febbraio 2005 n. 336, cit., relativa al codice delle comunicazioni elettroniche; Id., 4 maggio 2005 n. 175, in Foro it., 2005, I, 2278; Id. 6 aprile 2005 n. 134, in Foro it., 2006, I, 37; Id., 3 marzo 2006 n. 80, in Giur. it., 2006, 1732, con nota di R. CARANTA.

[9] C. cost. n. 175 del 2005, cit. e n. 272 del 2004, cit.

[10] C. cost. nn. 345 e 272 del 2004, citt.

[11] Corte cost. 7 novembre 1995 n. 482, cit.

[12] Corte cost. 29 settembre 2003 n. 302, in Cons. Stato, 2003, II, 1695.

[13] Corte cost., 15 novembre 2004 n. 345, cit.

[14] Corte cost., 22 dicembre 2006 n. 440, in Urb. e app., 2007, 161.

[15] Corte cost., 28 dicembre 2006 n. 447, in Urb. e app., 2007, 562, con nota di M. TANFERNA, Revisione prezzi: la legislazione statale vincola Regioni e Province autonome.

[16] Corte cost., 6 luglio 2007 n. 256.

[17] Sull’a4t. 4 del codice v. A. CELOTTO, Gli appalti pubblici tra competenze statali e competenze regionali. Primi spunti, in www.giustamm.it, 2006; G. FARES, L’assetto delle competenze normative Stato/regioni nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 2006, 1141 – 1146; G. GIOVANNELLI – L. MASI, Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Principi e disposizioni comuni, in Urb. e app., 2006, 752; V. LOPILATO, <<Norme sulla competenza>> e <<norme sussidiarie>>: qualche notazione a margine dello schema di decreto sul <<Codice degli appalti>>, in www.giustamm.it, 2006, n. 5; L. QUINZI, Il codice degli appalti pubblici: prime questioni, in Nuova rass., 2006, 1457 s.; L. VARRONE, Riparto di competenze Stato – Regioni nel codice degli appalti (artt. 4 – 5), in AA. VV., Commento al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (a cura di M. SANINO), Utet, Torino, 2006, 43 – 63; v. inoltre G. ZAMBERLETTI, Introduzione, al Convegno <<Titolo V della Costituzione e lavori pubblici. La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di processo autorizzatorio, di procedure di gara e di esecuzione del contratto>>, tenutosi a Roma, presso l’I.G.I., il 2 marzo 2006, in senso marcatamente, saggiamente e condivisibilmente favorevole alla legislazione statale esclusiva per la più parte delle materie toccate dai lavori pubblici, e segnatamente tutte le procedure di affidamento, sopra e sotto soglia.

[18] Si riportano i testi a confronto:

Testo dell’art. 4 suggerito dal Consiglio di Stato

Testo definitivo dell’art. 4

<< Art. 4 – Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente Codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente Codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, attività di progettazione di lavori servizi e forniture, direzione di lavori servizi e forniture, collaudo, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed l) della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente Codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti, ai criteri di aggiudicazione, al subappalto, ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti ad eccezione dei profili di organizzazione amministrativa e di contabilità, nonché al contenzioso; devono altresì attenersi ai principi in materia di concorrenza previsti dal presente codice in tema di procedure di gara e di contratti sotto soglia comunitaria.

4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente Codice si applicano alle Regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

5. Le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione>>.

<< Art. 4 – Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.

3. Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.

4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione>>.

 

 

[19] Come si legge nella relazione illustrativa, il complesso delle modifiche proposte toccano una problematica (quella, cioè, del rapporto tra la normazione statale e la disciplina dei diversi livelli territoriali di governo) del quale lo schema di decreto correttivo non ha inteso mutare alcunché rispetto a quanto definito con il codice, anche all’esito delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato, in occasione del parere n. 355 del 2006. E’ il caso di aggiungere che lo stesso Consiglio di Stato, già con il parere n. 8029/06 del 13 ottobre 2006 ha condiviso la posizione già assunta in merito da parte del Ministero delle infrastrutture. Peraltro, come è noto, tutta la vicenda è stata già oggetto di ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi a breve. Pertanto, appare opportuno attendere la decisione in merito senza tentare impervie soluzioni volte a sottrarre alla Corte costituzionale la completezza della materia alla medesima rimessa.

[20] TAR Puglia – Lecce, sez. II, 26 gennaio 2007 n. 178, in Urb. e app., 2007,  633, con nota di I. FILIPPETTI, L’abrogazione delle leggi regionali contrastanti con il nuovo codice appalti (635 – 639)

[21] Autorità di vigilanza, deliberazione 29 marzo 2007 n. 88.

[22] Autorità di vigilanza, deliberazione 27 marzo 2007 n. 79.

[23] C. giust. CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000, ord., in Foro it., 2002, IV, 67; circolare del dipartimento per le politiche comunitarie 29 aprile 2004, in G.U. 12 luglio 2004.

[24] V. comunicazione della Commissione CE, 2006/C 179/02, commentata da M. LOCATI, Il diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive, in Urb. e app., 2007, 533 – 535.