Rosanna De Nictolis

 

I TERMINI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (CON TABELLE RIASSUNTIVE)

 

Sommario:

1. I termini del rito ordinario. - 1.1. Il termine di proposizione del ricorso impugnatorio al Tar. - 1.2. Il termine per il deposito del ricorso al Tar. - 1.3. Il termine per la costituzione della altre parti davanti al Tar. - 1.4. Il termine per il ricorso incidentale davanti al Tar. - 1.5. Il termine per l’intervento in causa. - 1.6. Il termine per i motivi aggiunti di ricorso. - 1.7. I termini istruttori. - 1.8. Il termine per l’istanza di discussione del ricorso. - 1.9. L’udienza di discussione e il termine di comunicazione alle parti. - 1.10. Il termine per le memorie e i documenti per l’udienza di discussione nel merito. - 1.11. Il termine per la sentenza. - 1.12. Il termine di perenzione. - 1.13. I termini nei procedimenti incidentali in primo grado. - 1.13.1. I termini dell’incidente cautelare. - 1.13.2. I termini nel procedimento cautelare ante causam. - 1.13.3. I termini del regolamento di competenza. - 1.13.4. I termini per l’eccezione di incompetenza <<interna>>. - 1.13.5. I termini per i conflitti di competenza tra Tribunale regionale amministrativo di Trento e sezione autonoma di Bolzano. - 1.13.6. I termini del regolamento preventivo di giurisdizione. - 1.13.7. I termini dell’incidente di falso. - 1.13.8. I termini dell’incidente di costituzionalità. - 1.13.9. I termini nel procedimento di interruzione e riassunzione del processo. - 1.13.10. I termini per le ordinanze provvisionali. - 1.14. I termini del giudizio di appello ordinario. - 1.14.1. Il termine per appellare le sentenze. - 1.14.2. Il termine per il deposito dell’appello. - 1.14.3. Il termine per la costituzione delle altre parti in appello. - 1.14.4. Il termine per la notifica e il deposito dell’appello incidentale. - 1.14.4. Il termine per la notifica e il deposito dell’appello incidentale. – 1.14.4.a) La tesi (prevalente) del rispetto dei termini di cui all’art. 37, r.d. n. 1054/1924 per l’appello incidentale subordinato e dei termini dell’art. 28, l. Tar, per l’appello incidentale autonomo. – 1.14.4. b) La tesi secondo cui anche all’appello incidentale autonomo si applicano i termini dell’art. 37, r.d. n. 1054/1924. - 1.14.5. I termini per l’intervento in appello. - 1.14.6. I termini dei motivi aggiunti in appello. - 1.14.7. I termini del rito cautelare in appello. - 1.14.8. Il termine per la richiesta del fascicolo di primo grado. - 1.14.9. Il termine per l’avviso di udienza e per la presentazione di memorie e documenti per l’udienza di discussione. - 1.14.10. Il termine per la decisione di appello. - 1.15. I termini per la prosecuzione del giudizio davanti al Tar, a seguito di decisione del Consiglio di Stato di annullamento con rinvio. - 1.16. I termini del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato. - 1.17. I termini del procedimento di denuncia del conflitto di giurisdizione. - 1.18. I termini del giudizio di revocazione delle sentenze dei Tar. - 1.19. I termini del giudizio di revocazione delle decisioni. - 1.20. I termini dell’opposizione di terzo. - 2. I termini del contenzioso elettorale. - 3. I termini del rito abbreviato dell’art. 23 bis, l. Tar. - 3.1. Connotati e ambito applicativo del rito abbreviato. - 3.2. Le regole del rito speciale connesse e svincolate dalla domanda cautelare. - 3.3. Il termine per ricorrere: termine ordinario di sessanta giorni e prospettive di dimezzamento, per l’impugnazione dell’aggiudicazione, alla luce del diritto comunitario. - 3.4. La nozione e l’ambito della <<proposizione>> del ricorso. Deposito del ricorso. Motivi aggiunti, ricorso e appello incidentale, regolamento di competenza, revocazione, opposizione di terzo, ricorso per cassazione. - 3.5. Segue. Altri riti speciali, giudizio di esecuzione e giudizio risarcitorio nelle materie di cui all’art. 23 bis. - 3.6. Tipologia dei termini dimezzati. - 3.7. Scansione dell’abbreviazione del rito. - 3.8. I termini per l’appello dell’ordinanza cautelare, del dispositivo, dei motivi, della intera sentenza. - 4. I termini del giudizio speciale in materia di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi. - 5. I termini nel rito dell’accesso (art. 25, l. n. 241/1990). - 6. I termini nel rito del silenzio (art. 21 bis, l. Tar). - 7. I termini nel rito per decreto ingiuntivo. - 8. I termini del rito con decreto presidenziale. - 9. I termini nel rito relativo ai provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio dei magistrati ordinari a sedi disagiate. - 10. I termini nei giudizi su diritti soggettivi. - 11. I termini nel giudizio risarcitorio. - 12. I termini per il giudizio di esecuzione delle sentenze. - 13. Ulteriori termini abbreviati in materie determinate. - 13.1. Premessa. - 13.2. Provvedimenti di diniego di nulla osta cinematografico. - 13.3. Provvedimenti in materia di passaporti. - 13.4. Provvedimenti in tema di requisiti delle associazioni di produttori zootecnici. - 13.5. Ordinanza che assicura le prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali. - 13.6. Provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dai registri delle organizzazioni di volontariato. - 13.7. Provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’albo delle associazioni di promozione sociale. - 13.8. Provvedimenti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. - 13.9. Provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia. - 14. Considerazioni conclusive.

 

1. I termini del rito ordinario.

 

1.1. Il termine di proposizione del ricorso impugnatorio al Tar.

   Il ricorso di primo grado al Tar deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni.

   Si tratta del termine ordinario, che ai sensi dell’art. 36, r.d. n. 1054/1924 (applicabile nel giudizio al Tar in virtù del rinvio contenuto nell’art. 19, co. 1, l. n. 1034/1971) è elevato di trenta giorni se le parti, o alcune di esse, risiedono in altro Stato dell’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.

   Basta che una delle parti, ricorrente o resistente o controinteressata, risieda fuori dall’Italia, perché si applichi l’aumento legale dei termini, che diventano novanta (60+30) e centocinquanta giorni (60+90).

   Si tratta di una proroga legale del termine.

   E’ anche prevista la possibilità di proroga o riduzione dei termini per il deposito del ricorso (non per la sua notificazione), nonché per la notifica e il deposito del ricorso incidentale, ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n. 1054/1924).

   Il termine per ricorrere decorre dal giorno in cui l'interessato abbia ricevuto la notifica del provvedimento, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale (art. 21, co. 1, l. Tar).

   Delicata è la questione di quando possa ritenersi acquisita la piena conoscenza del provvedimento, nell’ipotesi in cui la motivazione dell’atto venga resa nota al destinatario in un momento successivo rispetto al suo dispositivo.

   La piena conoscenza dell’atto amministrativo, idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione, presuppone la consapevolezza dell’esistenza dell’atto e della sua portata lesiva e quindi del suo esatto contenuto essenziale, fatta salva la proposizione di motivi aggiunti ove emergano successivi ulteriori profili di illegittimità in corrispondenza della cognizione materiale ed integrale del provvedimento[1].

   Con l’introduzione dell’obbligo dell’amministrazione di comunicare integralmente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, disposta dall’art. 3, l. n. 241/1990, la piena conoscenza del singolo atto, ai fini della decorrenza del termine per la relativa impugnazione, va correlata non solo all’incidenza dello stesso nella sfera giuridica dell’interessato, ma anche alla consapevolezza della lesività del provvedimento, con la conseguenza che la mancata osservanza dell’obbligo di portare la motivazione, anche per relationem, del provvedimento amministrativo nella sfera di conoscibilità legale del destinatario ha come effetto che quest’ultimo non acquisisce la conoscenza della lesività e che il termine di impugnazione non inizia a decorrere [2].

   Pertanto, la piena conoscenza non si collega alla mera notizia dell’esistenza del provvedimento, ma alla conoscenza del suo contenuto. Ne consegue che in difetto di puntuale dimostrazione, non si ha la piena conoscenza in capo al soggetto che, rivolgendo istanza di accesso all’amministrazione, per prendere visione ed estrarre copi dell’atto, dimostra di conoscerne l’esistenza, gli estremi e il dispositivo[3].

   Al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario. Occorre invece conoscerne il contenuto, per poter valutare se l’atto, oltre che sfavorevole, è illegittimo.

   Invero, un provvedimento sfavorevole non è necessariamente illegittimo, sicché il destinatario, prima di accollarsi i costi di una impugnazione giurisdizionale, deve poter conoscere se l’atto è o meno illegittimo.

   Inoltre, secondo l’art. 3 l. n. 241/1990, la motivazione del provvedimento non ha carattere opzionale, ma è obbligatoria, sicché la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

   Non si può gravare il destinatario di un provvedimento di impugnarlo sin dal momento in cui ha notizia della sua esistenza, senza conoscerne il contenuto, e dunque senza poter valutare se è illegittimo o meno.

   Né si può pretendere una doppia impugnazione, prima dell’atto in quanto tale, poi della sua motivazione, in quanto:

- impugnare un atto al buio, senza sapere se è illegittimo, grava di costi inutili il ricorrente, che rischia anche la condanna alle spese se il ricorso è infondato;

- la notificazione dei motivi aggiunti implica un ulteriore costo per la parte.

   Sicché, si deve ritenere che laddove l’amministrazione comunichi l’esistenza del provvedimento sfavorevole, senza comunicarne la motivazione, il destinatario ha una mera facoltà, ma non un onere, di impugnare subito l’atto e poi articolare i motivi aggiunti, ma ben può attendere di conoscere la motivazione dell’atto per valutare se impugnarlo o meno.

   Volendo fare un paragone esemplificante, nel rito speciale di cui all’art. 23 bis, l. Tar, in cui è prevista la pubblicazione entro sette giorni del dispositivo della sentenza, e in un secondo momento della motivazione, la parte ha solo facoltà, ma non onere, di impugnare subito il dispositivo. Ma può anche attendere la motivazione, e impugnare la sentenza solo dopo il deposito della motivazione, senza con ciò incorrere in decadenza alcuna.

   E’ bensì vero che secondo una parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ai fini della piena conoscenza di un provvedimento lesivo non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità e cioè in tutti i suoi elementi, ma è sufficiente la concreta percezione di quelli essenziali, posto che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento può consentire la proposizione di motivi aggiunti[4], tuttavia si deve ritenere che gli elementi essenziali del provvedimento devono comunque consentire di percepirne almeno alcuni vizi, e non solo il carattere sfavorevole per il destinatario.

   Invero, la giurisprudenza afferma che il termine per chiederne l’annullamento del provvedimento decorre dalla sua conoscenza che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza dal momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, data, contenuto dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’apparato motivazionale, quest’ultimo essendo rilevante, invece, ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti[5]: ma, appunto, occorre conoscere l’<<effetto lesivo>> che non deriva solo dall’essere il provvedimento sfavorevole, ma dall’essere illegittimamente sfavorevole. Pertanto la conoscenza dell’effetto lesivo implica la conoscenza del contenuto dell’atto, sì da poterne percepire gli eventuali vizi.

   Si deve perciò concludere che al fine del decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo dispositivo sfavorevole, ma occorre la piena conoscenza del suo contenuto, da cui deriva la possibilità di percepire che il provvedimento è non solo sfavorevole, ma anche illegittimamente sfavorevole: è del resto onere dell’amministrazione comunicare tempestivamente la motivazione dei propri provvedimenti ai destinatari[6].

   A titolo riassuntivo, si ricordano i seguenti termini abbreviati per il ricorso al Tar, che verranno esaminati analiticamente in sede di esame dei singoli riti speciali:

- trenta giorni decorrenti dalla proclamazione degli eletti, per il ricorso nel rito elettorale;

- trenta giorni per il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di nulla - osta cinematografico, ai sensi dell’art. 8, co. 3, l. 21 aprile 1962, n. 161;

- trenta giorni per il ricorso avverso i provvedimenti in materia di passaporti, ai sensi dell’art. 10, l. 21 novembre 1967, n. 1185 (ovvero quarantacinque giorni quando la sede dell'autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo);

- trenta giorni per il ricorso avverso i provvedimenti regionali in tema di requisiti delle associazioni di produttori zootecnici, ai sensi dell’art. 5, l. 8 luglio 1975, n. 306;

- sette giorni (decorrenti dalla comunicazione o dal giorno successivo a quello di affissione nei luoghi di lavoro) per il ricorso avverso l’ordinanza, volta, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ad assicurare le prestazioni indispensabili (art. 10, l. 12 giugno 1990, n. 146);

- trenta giorni per il ricorso avverso il diniego di accesso a documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25, l. n. 241/1990;

- trenta giorni per il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione o di cancellazione dai registri delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 6, co. 5, l. 11 agosto 1991, n. 266.

- trenta giorni per il ricorso relativo ai provvedimenti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, ai sensi dell’art. 10, l. 22 febbraio 2000, n. 28;

- trenta giorni per il ricorso relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82, introdotti dall’art. 3, l. 13 febbraio 2001, n. 45.

 

1.2. Il termine per il deposito del ricorso al Tar.

   Ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 3, l. Tar, il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

   La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

   Nel caso di ricorso notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 5, co. 3, l. n. 890/1982, applicabile anche al processo amministrativo in virtù della pronuncia della Corte costituzionale 30 marzo 1992, n. 140, la prova della eseguita notificazione, costituita dall’avviso di ricevimento (cartolina verde), può essere depositata in giudizio anche dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, purché prima del passaggio della causa in decisione[7].

   L’art. 21, l. Tar, laddove prevede che il deposito del ricorso deve avvenire <<entro trenta giorni dall’ultima notifica>> si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell’integrità del contraddittorio, e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente ritenendo sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto una notifica non prescritta dalla legge è inidonea a impedire la scadenza del termine di trenta giorni per la notifica del ricorso, termine che decorre dall’ultima notifica utile[8].

   Secondo la Corte costituzionale, in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la notificazione si perfeziona in un momento diverso per chi notifica e per chi è destinatario della notificazione.

   Alla luce di tale pronuncia, si pone la questione se il termine per il deposito del ricorso, notificato a mezzo posta, decorra da quando la notifica si perfeziona per il notificante (con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario), ovvero da quando si perfeziona per il destinatario (con la ricezione dell’atto).

   A sostegno della tesi secondo cui il termine per il deposito del ricorso decorrerebbe da quando la notifica si perfeziona per il notificante, si osserva che: A sostegno della tesi secondo cui il termine per il deposito del ricorso decorrerebbe da quando la notifica si perfeziona per il notificante, si osserva che:

- il deposito del ricorso è un adempimento posto a carico del notificante, sicché occorre avere riguardo al momento in cui la notificazione si perfeziona per quest’ultimo;

- il termine per il deposito del ricorso deve decorrere da una data conoscibile tempestivamente con certezza da parte di chi è tenuto all’adempimento, e tale data è quella della consegna del plico da notificare all’ufficiale giudiziario, e non quella del ricevimento del plico da parte del destinatario della notificazione, in quanto quest’ultima data viene conosciuta solo nel momento, ulteriormente successivo, in cui torna indietro la cartolina di ricevimento (momento che potrebbe anche essere successivo al quindicesimo giorno posteriore alla notificazione);

- la disciplina vigente, quale risulta a seguito delle statuizioni della Corte costituzionale in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, ha inteso agevolare il notificante, che può, nell’ultimo giorno utile per la notificazione, limitarsi a consegnare il plico all’ufficiale giudiziario per l’inoltro a mezzo posta, senza doversi invece preoccupare che entro l’ultimo giorno utile il plico giunga anche al destinatario; tale regime di favore tuttavia non può essere ulteriormente esteso fino a far ritenere che un adempimento a carico del notificante, quale è il deposito del ricorso, possa essere fatto decorrere anziché da quando la notifica si perfeziona per il notificante, dal momento successivo e non conoscibile ex ante, in cui la notifica si perfeziona per il destinatario di essa;

- anche nel processo amministrativo si applica l’art. 5, l. 20 novembre 1982, n. 890, che consente di depositare il ricorso prima ancora che sia stata restituita la cartolina di ritorno che attesta il ricevimento del plico postale: l’applicazione di tale disposizione al processo amministrativo è conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost. 30 marzo 1992, n. 140[9].

   Ma, in senso contrario, si deve osservare che:

- la possibilità di perfezionamento della notifica in date diverse per il notificante e per il destinatario, è stata limitata dalla Corte costituzionale alla sola esigenza di evitare che un effetto di decadenza possa discendere, per il notificante, dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

   La Corte ha lasciato ferma, agli altri fini, la disciplina del perfezionamento della notificazione, ogni qualvolta non venga in considerazione un effetto di decadenza connesso ad un’attività dell’ufficiale giudiziario.

   Deve anche osservarsi che:

- nel processo amministrativo il termine per il deposito del ricorso decorre dall’ultima notificazione;

- non si può esigere dal ricorrente l’onere di depositare il ricorso prima che abbia notizia che le notificazioni siano andate a buon fine, perché vi può essere l’interesse (e il tempo) per rinnovare le notificazioni non andate a buon fine[10];

- dalla data di scadenza del termine per il deposito del ricorso, decorre il termine per la costituzione delle altre parti e per la proposizione dei ricorsi incidentali, nonché, a seguire, il termine per la proposizione del regolamento di competenza;

- le parti diverse dal notificante non conoscono necessariamente la data di spedizione dell’atto, ma la data di ricevimento, e da tale data possono computare il termine di deposito del ricorso principale e conseguentemente il termine per la loro costituzione ed eventuali ricorsi incidentali o regolamenti di competenza;

- al di fuori dell’esigenza di evitare che il notificante decada dall’impugnazione a causa di ritardi del servizio postale, non vi sono ragioni per ipotizzare un regime differenziato di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario;

- al contrario, è necessario che la notificazione possa considerarsi perfezionata nello stesso momento per l’autore e per il destinatario, al fine di avere una data unica da cui decorrono i termini per gli adempimenti processuali quali il deposito del ricorso, la costituzione delle altre parti, il ricorso incidentale, il regolamento di competenza;

- l’opposta soluzione, porta al risultato paradossale che il termine per il deposito del ricorso si perfeziona in un momento diverso per il notificante (che calcola i 30 o 15 giorni da quando ha spedito l’atto) e per il destinatario (che calcola i 30 o 15 giorni da quando ha ricevuto l’atto), e, a seguire, tutti i termini per i successivi adempimenti processuali sarebbero sfalsati.

   Infine, va osservato che non può essere invocato, come precedente contrario, la decisione Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2006 n. 527.

   Tale decisione, infatti, non affronta specificamente e in via diretta la questione oggetto dell’odierno processo.

   In quella sede si disputava di decorrenza del termine di deposito dell’appello <<dall’ultima notificazione>>, ma non si poneva una questione di tempestività o meno del deposito, a seconda che il relativo termine si facesse decorrere dalla data di spedizione o dalla data di ricezione dell’appello.

   Infatti, nel caso deciso da Cons. St. n. 527/2006, l’ultima notifica a mezzo posta si era perfezionata per il notificante il 28 giugno e per il destinatario il 30 giugno, e il deposito del ricorso era avvenuto il 7 luglio.

   Il deposito del ricorso era pertanto in ogni caso tempestivo, sia che il termine di 15 giorni (era un rito ex 23 bis, l. Tar) decorresse dalla consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario, sia che decorresse dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario della notifica.

   Ne consegue che in detta decisione, non formava oggetto della materia del contendere la questione odierna, se il termine di deposito del ricorso decorra dalla data di spedizione o dalla data di ricezione dell’atto di ricorso medesimo.

   Si deve, in conclusione, aderire alla tesi, affermata da recenti pronunce del Consiglio di Stato[11] secondo cui, in tema di momento del perfezionamento della notifica a mezzo posta, quando non vengano in rilievo ipotesi di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività riferibili a soggetti diversi dal richiedente la notifica (quali l’ufficiale giudiziario o il di lui ausiliario agente postale), e viceversa la norma preveda che un termine debba decorrere o altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione (come nel caso del deposito del ricorso entro un termine decorrente dall’ultima delle notificazioni alle parti contro le quali il ricorso stesso è proposto), la suddetta distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica non trova applicazione, dovendo essa intendersi pertanto per entrambi compiuta al momento della sua effettuazione nei confronti del destinatario contro cui l’impugnazione è rivolta[12].

 

1.3. Il termine per la costituzione della altre parti davanti al Tar.

   Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti (art. 22, co. 1. l. Tar).

   Giova sottolineare che per il deposito del ricorso al Tar è espressamente previsto il termine di venti giorni dall’art. 22, l. Tar, mentre per il deposito del ricorso al Consiglio di Stato si osserva il termine di trenta giorni.

   Tale termine ai sensi dell’art. 36, r.d. n. 1054/1924 (applicabile nel giudizio al Tar in virtù del rinvio contenuto nell’art. 19, co. 1, l. n. 1034/1971) è elevato di trenta giorni se le parti, o alcune di esse, risiedono in altro Stato dell’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa (e dunque il termine diventa, rispettivamente, di cinquanta e centodieci giorni).

   Si tratta di una proroga legale del termine.

   E’ anche prevista la possibilità di proroga o riduzione dei termini per il deposito del ricorso (non per la sua notificazione), nonché per la notifica e il deposito del ricorso incidentale, ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n. 1054/1924).

 

1.4. Il termine per il ricorso incidentale davanti al Tar.

   Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorità e le parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, possono presentare un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.

   L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di dieci giorni (art. 37, co. 3, r.d. n. 1054/1924).

   Se colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso secondo dell'art. 36 (art. 37, co. 4, r.d. n. 1054/1924).

   Nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorità e il ricorrente principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono opportuni (art. 44, r.d. n. 642/1907).

   Il termine indicato per il ricorso incidentale è quello ordinario, che ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 37, r.d. n. 1054/1924 (applicabili nel giudizio al Tar in virtù del rinvio contenuto nell’art. 19, co. 1, l. n. 1034/1971) è elevato di trenta giorni se la parte che fa il ricorso incidentale risiede in altro Stato dell’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa (e dunque diventa di sessanta o centoventi giorni).

   Si tratta di una proroga legale del termine.

   E’ anche prevista la possibilità di proroga o riduzione dei termini per la notifica e il deposito del ricorso incidentale, ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n. 1054/1924).

 

1.5. Il termine per l’intervento in causa.

   L’intervento è consentito fino al passaggio della causa in decisione, e ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione (art. 40, r.d. n. 642/1907).

   La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione (art. 22, co. 2, l. n. 1034/1971).

   Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti (art. 22, co. 3, l. n. 1034/1971).

 

1.6. Il termine per i motivi aggiunti di ricorso.

   I motivi aggiunti, sia se proposti avverso gli atti già impugnati, sia se proposti avverso atti connessi, vanno trattati come autonomo ricorso, da proporre entro sessanta giorni dalla conoscenza degli atti da cui deriva la conoscenza di nuovi vizi.

   Laddove i nuovi atti vengano depositati in giudizio dall’amministrazione, si pone il problema se il termine per i motivi aggiunti decorra da quando i nuovi atti sono conosciuti dalla parte o dal suo difensore.

   Secondo la tesi preferibile il termine per proporre ricorso giurisdizionale decorre dalla conoscenza dell'atto in capo alla parte personalmente, non in capo al difensore[13].

   A meno di non voler considerare il difensore come rappresentante della parte, e applicare quella giurisprudenza secondo cui in caso di rilevanza di stato di scienza o di ignoranza (qui conoscenza dell’atto al fine del dies a quo dell’impugnazione) si ha riguardo alla persona del rappresentante, in applicazione dell’art. 1391 c.c.[14].

   Ne consegue che la comunicazione degli atti depositati alle parti costituite, cioè presso il difensore, non fa scattare il termine per i motivi aggiunti: rimane invece ferma l'elaborazione giurisprudenziale precedente secondo cui è onere di chi eccepisce la tardività del ricorso provare la data in cui si è verificata la conoscenza del provvedimento.

 

1.7. I termini istruttori.

   Ai sensi dell’art. 21, l. Tar, l’amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, deve produrre l’atto impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ‘amministrazione ritiene utili in giudizio.

 

1.8. Il termine per l’istanza di discussione del ricorso.

Ai sensi dell’art. 23, co. 1, l .Tar, la discussione del ricorso deve essere chiesta (dal ricorrente o dall’amministrazione o da altra parte costituita) con apposita istanza, da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

 

1.9. L’udienza di discussione e il termine di comunicazione alle parti.

   A norma dell’art. 23, co. 2, l. Tar, il Presidente, sempre che sia decorso il termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

   Ai sensi del successivo, comma 3, il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

 

1.10. Il termine per le memorie e i documenti per l’udienza di discussione nel merito.

Ai sensi dell’art. 23, co. 4, l. Tar, le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

 

1.11. Il termine per la sentenza.

   A norma dell’art. 55, l. n. 186/1982, <<le sentenze debbono essere redatte non oltre il 45° giorno da quello della decisione della causa>>, <<e sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore>>.

   Tale disposizione va raccordata con l’art. 61, r.d. n. 642/1907, secondo cui il collegio decide dopo l’udienza di discussione.

   Nella prassi, la regola è che la camera di consiglio per la decisione si tiene subito dopo l’udienza.

   Sicché, i 45 giorni per il deposito della sentenza decorrono dal giorno dell’udienza di discussione, a meno che la camera di consiglio sia stata rinviata ad altra data, ovvero la decisione sia stata riservata, e tanto deve risultare dal verbale di udienza.

   In tale ipotesi i 45 giorni decorrono dalla data della effettiva camera di consiglio, che deve risultare da verbale.

   La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

   Non è chiaro il significato dell’espressione <<redazione della sentenza>>, attività che deve svolgersi entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio in cui la causa è decisa.

   In particolare, non è chiaro se entro quarantacinque giorni vada solo redatta, sottoscritta e depositata la minuta da parte del relatore, ovvero se, come sembra preferibile a garanzia della certezza dei termini, entro tale termine la sentenza vada anche pubblicata mediante deposito in segreteria.

   Nel c.p.c. è netta la distinzione tra fase interna di redazione della sentenza (art. 119 disp. att. c.p.c.) e pubblicazione della sentenza (art. 275 c.p.c.) con fissazione di un termine per la pubblicazione, mediante la quale la sentenza diviene atto giuridico, ma non anche per la redazione, che è attività meramente interna, e la cui scansione temporale, nella prassi, si deve conformare in modo da rispettare il termine massimo di pubblicazione.

   Non altrettanto netta è tale distinzione nell’art. 55, l. n. 186/1982, che si occupa, come annuncia la sua rubrica, di <<sottoscrizione e pubblicazione della sentenza>> e, in tale contesto, stabilisce un termine ancorato alla <<redazione>> della sentenza.

   Sembra, in tale contesto, corretto ritenere che il termine di 45 giorni fissato dal citato art. 55 si riferisca alla pubblicazione esteriore della sentenza, e non alla sua redazione, come attività meramente interna.

   A sostegno di tale soluzione militano:

- il confronto con il processo civile, nel quale il termine viene fissato per il deposito in cancelleria della sentenza (entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 275 c.p.c.), e non anche per l’attività interna e prodromica di redazione della sentenza (art. 119 disp. att. c.p.c.);

- esigenze di certezza, atteso che rimarrebbe senza termine tutta la attività successiva al deposito della minuta da parte del relatore, e, in particolare, anche la fase di sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente, oltre che la successiva pubblicazione.

   Andrebbe pertanto attentamente rivista e corretta l’attuale prassi in uso presso taluna delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato: l'estensore deposita la minuta; nessuna data di deposito o timbro vengono apposti; la segreteria impiega non meno di due mesi per stampare una seconda versione della minuta, anche se quest'ultima è stata depositata dall'estensore corredata di supporto informatico; dopo di che la minuta e la sua copia redatta dalla segreteria, vengono sottoposte di nuovo all'estensore, affinché le firmi entrambe, e poi entrambe andranno alla firma del presidente. Ove in ipotesi il presidente voglia modificare qualcosa, si torna indietro dal relatore. Dopo i tempi del presidente, finalmente la pronuncia va all'ufficio pubblicazioni, dove i tempi non sono brevissimi. Inoltre non di rado accade che l'ufficio che si occupa di mandare le decisioni sul sito internet della giustizia amministrativa, vi invia i files originari senza tener conto delle modifiche apportate sul cartaceo da presidente ed estensore. E’ accaduto di recente con due pronunce della plenaria, pubblicate in internet sul sito ufficiale della giustizia amministrativa in versione diversa dall’originale.

   E’ indubbio che questa sconfortante prassi si traduca sistematicamente in una vanificazione del termine di 45 giorni divisato dall’art. 55, l. n. 186/1982.

   De jure condendo, anche alla luce di un pacato confronto con i termini ben più ampi di cui dispongono i giudici civili (non è solo questione di sessanta anziché 45 giorni, ma anche di diversa decorrenza del termine), un aumento del termine di 45 giorni sarebbe auspicabile, ma chiarendo che ci si riferisce al termine di pubblicazione, non di <<redazione>>.

 

1.12. Il termine di perenzione.

  Ai sensi dell’art. 25, l. Tar, i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.

   Essendo il processo amministrativo connotato dal principio dispositivo, è necessario l’impulso di parte perché il processo vada avanti.

   All’uopo è necessaria l’istanza di parte di fissazione dell’udienza.

   In mancanza di tale istanza, il processo si perime con il decorso di due anni, cui occorre aggiungere i periodi feriali di ciascuno dei due anni (quarantasei giorni per ciascun anno, in totale novantadue giorni)[15].

   Giova inoltre ricordare l’istituto peculiare della perenzione per i ricorsi pendenti da oltre dieci anni, introdotto dalla l. n. 205/2000.

 

1.13. I termini nei procedimenti incidentali in primo grado.

 

1.13.1. I termini dell’incidente cautelare.

  Di regola, la domanda cautelare è abbinata al ricorso di merito. Il termine coincide, in tal caso, con quello di proposizione del ricorso.

   Non è escluso che la tutela cautelare possa essere chiesta dopo la proposizione del ricorso, sempre che sia tempestivo quest’ultimo.

   L'amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica della domanda cautelare, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.

   Peraltro, trattandosi di rito in camera di consiglio, si ammette che le parti possano depositare memorie e documenti fino al giorno dell’udienza.

   Il Presidente può abbreviare il termine.

   Su tali domande il giudice adito pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine assegnato alle altre parti per il deposito di memorie e istanze (art. 36, commi 1 – 4, r.d. 17 agosto 1907, n. 642).

   Quando la tutela cautelare, ancorché abbinata al ricorso di merito (essendo chiesta contestualmente o successivamente rispetto al ricorso di merito) viene chiesta al Presidente del Tribunale, non è previsto un termine entro cui il Presidente deve pronunciarsi, ma è implicito nel sistema che il Presidente debba pronunciarsi il prima possibile, e comunque prima della camera di consiglio a cui d’ordinario dovrebbe essere assegnato il ricorso cautelare.

   In tal caso il decreto presidenziale conserva efficacia fino alla prima camera di consiglio utile (art. 21, l. Tar).

   Sebbene sia formalmente previsto un termine di dieci giorni, decorrente dalla notifica della domanda cautelare, per il deposito di memorie e istanze da parte dei soggetti diversi dal ricorrente, tuttavia nella pratica si ritiene che memorie e documenti possano essere depositati da tutte le parti in causa fino al giorno dell’udienza.

   Per l’appello avverso le ordinanze cautelari del Tar è previsto il termine breve di sessanta giorni decorrenti alla rituale notifica dell’ordinanza, e il termine lungo di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza da parte della segreteria (art. 28, l. Tar).

 

1.13.2. I termini nel procedimento cautelare ante causam.

   L’art. 245 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) ha introdotto la tutela cautelare ante causam, limitatamente al contenzioso in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

   Sotto il profilo dei termini, è implicito che la tutela ante causam può essere chiesta entro il termine di impugnazione nel merito, ma prima della notifica del ricorso di merito.

   Non è assegnato un termine al Presidente per provvedere, ma è implicito che il Presidente deve provvedere il prima possibile.

   E’ poi prescritto che il provvedimento cautelare concesso deve essere notificato alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, comunque non superiore a cinque giorni.

   Il provvedimento di accoglimento è destinato a perdere effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari confermate o concesse in corso di causa.

 

1.13.3. I termini del regolamento di competenza.

   Nel processo amministrativo l’incompetenza per materia o per grado può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ovvero eccepita dalle parti senza formalità, anche verbalmente in udienza.

   Invece l’incompetenza per territorio non può essere rilevata di ufficio, e non può essere dedotta dalle parti mediante semplice eccezione.

   Inoltre, l'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale (art. 31, co. 9, l. Tar).

   L’incompetenza per territorio può essere fatta valere solo mediante apposito strumento, che è il regolamento di competenza, disciplinato dall’art. 31, l. Tar.

   Il regolamento di competenza può essere utilizzato anche quando il giudizio non ha carattere impugnatorio, in tutto o in parte, essendo incentrato direttamente sull’accertamento del diritto soggettivo patrimoniale (nella specie, quello al risarcimento del danno)[16].

   Occorre un ricorso scritto, notificato alle altre parti, con cui si indica il giudice competente e si chiede che la questione di competenza sia decisa in via preventiva dal Consiglio di Stato.

   Con la l. n. 205/2000, a scopo di deflazione del contenzioso sulla competenza, è stata prevista una fase di delibazione del ricorso per regolamento di competenza da parte del Tar adito.

  Solo se quest’ultimo, con ordinanza, ritiene la questione non manifestamente infondata, viene investito il Consiglio di Stato.

   Davanti al Consiglio di Stato il regolamento di competenza viene trattato in camera di consiglio (dunque in udienza non pubblica), in cui i difensori sono sentiti se compaiono.

   Il regolamento viene deciso con sentenza, che indica il giudice competente.

   Il ricorso per regolamento di competenza va proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio (art. 31, l. Tar).

   Nonostante la legge àncori la proposizione del ricorso di competenza alla costituzione in giudizio, la norma va letta nel senso che intende fissare un termine massimo per proporre l’istanza di regolamento, ma non nel senso di imporre la previa costituzione in giudizio.

   Pertanto, si può proporre l’istanza anche prima della formale costituzione in giudizio, purché nel rispetto dei termini massimi, e in tal caso la costituzione in giudizio avviene con il deposito dell’istanza di regolamento.

   L’istanza può essere proposta successivamente al termine sopra visto quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti.

Entro il termine previsto dall’art. 31, l. Tar, l’istanza va notificata alle altre parti, mentre il deposito avviene successivamente alla notifica.

   Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, 22 e 31, l. Tar, l'istanza di regolamento di competenza va proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio, costituzione a sua volta da effettuare entro venti giorni dalla scadenza del termine ultimo astrattamente fissato per il deposito del ricorso principale. Il ricorso principale a sua volta va depositato entro trenta giorni dall’ultima notificazione.

   Va però precisato che il termine di venti giorni stabilito dall’art. 31, l. Tar, per proporre l’istanza di regolamento di competenza, decorre dall’effettiva data di costituzione della parte intimata, e non da quella di scadenza del termine fissato per la sua ordinaria costituzione[17].

   Inoltre il termine di venti giorni decorre dalla data di effettiva costituzione in giudizio dell’istante solo nel caso in cui la costituzione in giudizio sia tempestiva; nel caso, invece, di costituzione tardiva, il dies a quo per la proposizione del regolamento è quello di scadenza del termine per la costituzione in giudizio del richiedente il regolamento, in quanto la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non può valere a riaprire il termine per la proposizione del regolamento[18].

   In definitiva, il termine massimo per la notifica del ricorso per regolamento di competenza è settanta giorni dall’ultima notificazione (dall’ultima notificazione decorrono trenta giorni per il deposito del ricorso principale; dal deposito del ricorso principale decorrono venti giorni per la costituzione in giudizio delle altre parti; dalla costituzione in giudizio delle altre parti decorrono venti giorni per la notifica dell’istanza di regolamento)[19].

   L’istanza per regolamento di competenza, una volta notificata alle controparti, deve essere depositata, al pari del ricorso giurisdizionale, davanti al Tar, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità[20].

   Le altre parti possono presentare memorie nei successivi venti giorni, come nell’ordinario processo davanti al Tar.

   Se tutte le parti sono d'accordo sulla rimessione del ricorso ad altro Tar, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Secondo la giurisprudenza l’adesione delle altre parti potrebbe intervenire anche dopo che è stato investito il Consiglio di Stato, in quanto nel giudizio amministrativo la competenza è derogabile e non vi è un termine perentorio entro il quale le parti possono accordarsi in ordine alla competenza[21].

   Pertanto, l'accordo delle parti costituite, anche se intervenuto tardivamente rispetto al termine di venti giorni successivi al deposito del ricorso, deve ritenersi prevalente nella scelta del tribunale chiamato a pronunciarsi sulla controversia[22].

Se non vi è accordo tra le parti per la rimessione della causa ad altro giudice, il presidente del Tar adito (o della sezione adita) fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto.

   E’ stabilito che il presidente del Tar fissi la camera di consiglio <<immediatamente>>: non ci sono dunque termini a difesa da rispettare, né sono previsti nella fase dinanzi al collegio termini entro cui le controparti possano interloquire per iscritto.

   Se l’istanza è ritenuta manifestamente infondata, viene respinta con decisione semplificata, in cui, per espresso dettato normativo, si provvede anche sulle spese di giudizio.

   Se l’istanza viene ritenuta non manifestamente infondata, gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato, con ordinanza (l’ordinanza dispone che gli atti siano <<immediatamente>> trasmessi al Consiglio di Stato).

   Se viene disposta la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

   La previsione àncora il termine per il deposito di memorie e documenti alla notifica del ricorso per regolamento di competenza: ma si tratta di norma dettata nel vigore del sistema precedente, in cui non c’era una fase di delibazione del ricorso da parte del Tar.

   Nel vigore della nuova disciplina, si deve ritenere che i venti giorni per il deposito di memorie e documenti davanti al Consiglio di Stato decorrano dalla comunicazione dell’ordinanza che dispone la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato.

   Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito dei documenti: anche tale termine non è coordinato con la novella del regolamento di competenza avvenuta nel 2000.

   Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre il ricorso al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

   Quando, invece, l’istanza viene respinta, e dunque rimane radicata la competenza del Tar già adito, non occorre un atto di riassunzione, essendo sufficiente un semplice impulso processuale per la prosecuzione del giudizio, da azionarsi entro il termine di due anni di perenzione del ricorso[23].

 

1.13.4. I termini per l’eccezione di incompetenza <<interna>>.

Nell’ipotesi in cui il Tar abbia una sede principale e una sezione staccata, e la parte eccepisca che non è competente la sede o sezione adita, perché la competenza spetta all’altra articolazione del medesimo Tar, non si utilizza il regolamento di competenza[24], ma un altro specifico strumento, previsto dall’art. 32, l. Tar.

   E’ previsto che le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso[25]. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sull’eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

 

1.13.5. I termini per i conflitti di competenza tra Tribunale regionale amministrativo di Trento e sezione autonoma di Bolzano.

   I conflitti di competenza tra Tribunale regionale amministrativo di Trento e sezione autonoma di Bolzano sono regolati dall’art. 3, commi 3, 5 - 9, d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426, <<Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano>>.

   E’ stabilito che i conflitti di competenza tra il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono decisi dal Consiglio di Stato.

   Il ricorso proposto contro atti o provvedimenti aventi efficacia nell'intero territorio regionale deve essere notificato ai presidenti della giunta provinciale di Trento e di Bolzano, che, al - pari degli altri soggetti cui il ricorso stesso è notificato e di ogni altro interveniente, possono eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento al criterio della prevalenza dell'efficacia dell'atto.

   Non è stabilito nessun termine per sollevare l’eccezione di incompetenza, né alcuna forma speciale.

   Si deve pertanto ritenere che l’incompetenza possa essere eccepita in qualunque atto processuale, e anche durante l’udienza di discussione, fino al passaggio della causa in decisione.

   Il presidente del tribunale o della sezione autonoma investito del ricorso, previa pronuncia sull'eventuale domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, sospende il giudizio dandone comunicazione alle parti e trasmette tempestivamente il fascicolo al Consiglio di Stato, che decide non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti.

   Le parti possono presentare memorie illustrative entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

   La decisione del Consiglio di Stato e il relativo fascicolo sono trasmessi entro i successivi dieci giorni dalla pronuncia alla segreteria dell'organo giurisdizionale dichiarato competente, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

 

1.13.6. I termini del regolamento preventivo di giurisdizione.

   Il regolamento preventivo di giurisdizione è stato introdotto nel processo amministrativo con l’art. 30, l. Tar, a tenore del quale nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile.

A tenore dell’art. 41 c.p.c. <<1. Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367

A norma dell’art. 369 c.p.c. il ricorso per cassazione va depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità.

   Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., la parte contro cui è diretto il ricorso per cassazione, se intende contraddire, deve farlo con controricorso, da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto, entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso principale.

Ai sensi dell’art. 375 c.p.c., come novellato dall’art. 1, l. 24 marzo 2001, n. 89, la Cassazione sui regolamenti di giurisdizione pronuncia in camera di consiglio[26].

   Il procedimento in camera di consiglio sul regolamento di giurisdizione, dopo la novella recata dal d.lgs. n. 40/2006, può svolgersi secondo due riti, il primo, semplificato, delineato dall’art. 380 bis, il secondo, delineato dall’art. 380 ter, più articolato, che ricalca quello precedente al d.lgs. n. 40/2006.

   Secondo il rito semplificato di cui all’art. 380 bis, il presidente fissa con decreto l’adunanza della corte a sezioni unite in camera di consiglio. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione del relatore, sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti. Il pubblico ministero ha facoltà di presentare conclusioni scritte, gli avvocati memorie, entrambi non oltre cinque giorni prima dell’adunanza. Gli avvocati non possono chiedere, in tale rito semplificato, di essere sentiti. Nella seduta la Corte delibera con ordinanza.

   Secondo il rito più articolato di cui all’art. 380 ter, la cui scelta è rimessa al Presidente, il Presidente, anziché fissare con decreto la data dell’adunanza (come prevede l’art. 380 bis), chiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte, e fissa la data dell’adunanza dopo il ricevimento di tali conclusioni.

   Le conclusioni del pubblico ministero e il decreto del presidente che fissa l’adunanza, vanno notificati agli avvocati delle parti, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

   Gli avvocati hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell’adunanza e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.

   Se la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo (sempre che sia stato sospeso) entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza (art. 367, co. 2, c.p.c.).

   Se invece la Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, non è prevista una soluzione normativa espressa per la prosecuzione del giudizio.

   Secondo una tesi dottrinale[27], seguita dalle più recenti pronunce del Tar[28], sarebbe applicabile anche nel processo amministrativo l’art. 367, co. 2, c.p.c., dunque occorrerebbe uno specifico atto di riassunzione del processo[29].

   Secondo altra tesi dottrinale, dovrebbe trovare applicazione l’art. 35, co. 4, l. Tar (nel testo anteriore alla l. n. 205/2000), dettato per la riassunzione del giudizio davanti al Tar dopo una decisione con rinvio del Consiglio di Stato (vale a dire riassunzione del giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione ovvero un anno dalla pubblicazione)[30].

   Tale soluzione ha ora perso la sua base normativa, perché l’art. 35, co. 4, è stato novellato dalla l. n. 205/2000, nel senso che a seguito di decisione del Consiglio di Stato di annullamento con rinvio, il giudizio prosegue con fissazione di ufficio della udienza.

   Sicché occorre al più interrogarsi se tale norma, dettata per il caso specifico di una decisione con rinvio adottata dal Consiglio di Stato, possa estendersi al caso, diverso, di decisione regolatrice della giurisdizione, adottata dalla Cassazione.

   Secondo una diversa soluzione, seguita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (giurisprudenza tuttavia meno recente di quella dei Tar che applica l’art. 367, co. 2, c.p.c.), dalla data della pronuncia della Cassazione inizia a decorrere l'ordinario termine di due anni di perenzione, che le parti possono evitare compiendo gli atti idonei a tale scopo e, in particolare, richiedendo la fissazione d'udienza; a meno che non si tratti di un tipo di giudizio (ad es. quello elettorale) in cui alla fissazione d'udienza deve provvedersi d'ufficio non appena consti che la Corte di cassazione ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo avanti al quale correttamente il giudizio era stato instaurato[31].

 

1.13.7. I termini dell’incidente di falso.

   A norma dell’art. 41, r.d. n. 642/1907, chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui proporla al Tribunale competente. La falsità dei documenti costituisce oggetto di una questione pregiudiziale riservata al giudice civile (artt. 7 e 8, l. Tar).

   Ai sensi dell’art. 42, r.d. n. 642/1907, se il documento di cui si deduce la falsità non è rilevante, il Collegio decide la controversia principale prescindendo dal documento imputato.

   Se invece il documento è rilevante, il giudice assegna un termine per la proposizione della querela.

   Ai sensi dell’art. 42, co. 3, r.d. n. 642/1907, la sospensione del giudizio è disposta dal Collegio, solo dopo la avvenuta proposizione della querela di falso.

   Ai sensi dell’art. 43, r.d. n. 642/1907, terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria del giudice amministrativo presso cui pende il processo principale. L’onere di tempestivo deposito è imposto a pena di decadenza dal ricorso solo se la querela di falso è stata proposta dal ricorrente principale.

   In ogni caso, fermo restando l’onere di tempestivo deposito della sentenza che decide sulla querela di falso, va ricordato che secondo la giurisprudenza, dopo l’avvenuta sospensione del giudizio a seguito di questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non occorre un atto di riassunzione, ma è sufficiente un’istanza di fissazione di udienza, da presentarsi nel termine biennale di perenzione, decorrente dalla notizia della cessazione della causa di sospensione.

   E’ da ritenere che non sia necessario un atto di riassunzione nemmeno in caso di prosecuzione del giudizio a seguito di sua sospensione per querela di falso.

 

1.13.8. I termini dell’incidente di costituzionalità.

   Il giudizio in cui viene sollevata q.l.c. deve essere sospeso in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità.

   Secondo la tesi prevalente, la riassunzione del processo amministrativo a seguito di pronuncia della Corte costituzionale deve avvenire secondo le regole proprie di tale processo e, quindi, senza necessità di notificazione di un apposito atto di riassunzione, essendo sufficiente la mera riproposizione dell’istanza di fissazione di udienza, entro due anni, atta a impedire la perenzione del ricorso, atteso che nel caso di sospensione del processo che, a differenza dell’interruzione, è fondata sull’esistenza o di una causa pregiudiziale o di una questione incidentale, o sull’accordo delle parti, la reviviscenza del rapporto processuale richiede un mero atto di impulso processuale (art. 297 c.p.c.)[32].

   Il termine decorre dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di costituzionalità ad essa rimessa, poiché solo questa comunicazione determina la conoscenza concreta della pronunzia medesima, senza che assuma rilievo, all'indicato fine, il sistema di pubblicità legale, previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale - integralmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a norma, rispettivamente, dell'art. 21, d.p.r. n. 1092/1985 e dell'art. 12, d.p.r. n. 217/1986 -, diretto a rendere conoscibili dette sentenze alla generalità, ma insufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio[33].

 

1.13.9. I termini nel procedimento di interruzione e riassunzione del processo.

   Quando si verifica un evento interruttivo, il processo è sospeso e può andare avanti solo se la parte colpita dall’evento interruttivo (o i suoi aventi causa in caso di morte), prosegue il giudizio, ovvero se le controparti provvedono alla riassunzione.

   Il c.p.c. trova applicazione solo quanto alla disciplina della interruzione, mentre per quanto riguarda la disciplina della successiva riassunzione ed eventuale estinzione, la legge processuale amministrativa ha regole proprie[34].

   Ai sensi dell’art. 24, co. 2, l. Tar, a seguito di interruzione del processo, occorre notificare alle altre parti apposito atto di riassunzione, entro sei mesi dalla data di conoscenza legale dell’evento interruttivo.

   Sempre il co. 2 del citato art. 24 prevede che la conoscenza legale dell’evento interruttivo, da cui decorre il termine per la riassunzione del giudizio, si acquisisca, tra l’altro, anche mediante notificazione.

   Sebbene l’art. 24, l. Tar, parli solo di <<riassunzione>>, la giurisprudenza, in applicazione del c.p.c., ammette la possibilità, in alternativa alla riassunzione, della prosecuzione volontaria del giudizio da parte del soggetto colpito dall’evento interruttivo[35].

   La giurisprudenza ammette inoltre la possibilità di equipollenti alla riassunzione, idonei al raggiungimento dello scopo, p. es. in caso di comparizione in udienza di tutte le parti a seguito di notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza[36].

   Oltre all’atto di riassunzione o al suo equipollente, occorre anche una nuova istanza di fissazione dell’udienza, entro il termine biennale di perenzione, che decorre dalla data in cui si è verificato l’evento interruttivo.

 

1.13.10. I termini per le ordinanze provvisionali.

   Ai sensi dell’art. 8, co. 2, l. n. 205/2000, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi a oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186 – bis e 186 – ter del codice di procedura civile.

   Si tratta di fase incidentale nell’ambito del giudizio principale sul diritto soggettivo.

   Il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e, quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell’istanza di parte se separata.

   Il termine per l’azione è quello ordinario di prescrizione del diritto. Nel rito processuale, unica peculiarità è la celere fissazione dell’udienza. Nel resto, si osservano gli ordinari termini processuali del giudizio amministrativo.

 

1.14. I termini del giudizio di appello ordinario.

 

1.14.1. Il termine per appellare le sentenze.

   Per l’appello avverso le sentenze dei Tar è previsto il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla rituale notifica della sentenza (art. 28, l. Tar) e il termine lungo di un anno, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, mutuato dal processo civile.

   Si ritiene infatti che nel processo amministrativo trovi applicazione il termine annuale di decadenza stabilito dall'art. 327 c.p.c.[37], con la proroga di 45 giorni per il periodo feriale.

   Ai sensi dell’art. 329, co. 3, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, se dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi interruttivi di cui all’art. 299 c.p.c., il termine annuale per appellare è prorogato di sei mesi dal giorno dell’evento, per tutte le parti[38].

   Il termine di sessanta giorni è solo quello ordinario, che ai sensi dell’art. 36, r.d. n. 1054/1924 è elevato di trenta giorni se le parti, o alcune di esse, risiedono in altro Stato dell’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.

   Basta che una delle parti, ricorrente o resistente o controinteressata, risieda fuori dall’Italia, perché si applichi l’aumento legale dei termini, che diventano novanta (60+30) e centocinquanta giorni (60+90).

   Si tratta di una proroga legale del termine.

   E’ anche prevista la possibilità di proroga o riduzione dei termini per il deposito dell’appello (non per la sua notificazione), nonché per la notifica e il deposito dell’appello incidentale, ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n. 1054/1924).

   In taluni riti vi sono termini abbreviati per appellare, che si elencano riassuntivamente in ordine cronologico e che saranno poi esaminati analiticamente nell’ambito di ciascun rito speciale:

- venti giorni per l’appello nel contenzioso elettorale;

- trenta giorni per l’appello in materia di diniego di nulla – osta cinematografico, ai sensi dell’art. 8, l. 21 aprile 1962, n. 161;

- trenta giorni per l’appello nel rito dell’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25, co. 5, l. 7 agosto 1990, n. 241;

- trenta giorni per l’appello in caso di impugnazione di provvedimenti di diniego di iscrizione o di cancellazione dai registri delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 6, co. 5, l. 11 agosto 1991, n. 266;

- trenta giorni per l’appello nel giudizio relativo ai provvedimenti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, ai sensi dell’art. 10, l. 22 febbraio 2000, n. 28;

- trenta giorni per l’appello avverso le sentenze in materia di silenzio dell’amministrazione, decorrenti dalla notificazione della sentenza, ovvero novanta giorni dalla comunicazione di pubblicazione della sentenza, in caso di mancata notifica (art. 21 bis, co. 1, l. Tar, introdotto dalla l. n. 205/2000).

- trenta giorni (ovvero sei mesi in caso di mancata notifica) per l’appello avverso l’ordinanza collegiale che decide sull’opposizione avverso decreto che dichiara l’estinzione del processo (art. 26, co. 7, l. Tar, introdotto dalla l. n. 205/2000);

- trenta giorni nel rito abbreviato di cui all’art. 23 bis, l. Tar (introdotto dalla l. n. 205/2000);

- trenta giorni per appellare le sentenze dei Tar rese in materia di iscrizione all’albo delle associazioni di promozione sociale art. 10, l. 7 dicembre 2000, n. 383, <<Disciplina delle associazioni di promozione sociale>>;

- trenta giorni per il ricorso relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82, introdotti dall’art. 3, l. 13 febbraio 2001, n. 45.

 

1.14.2. Il termine per il deposito dell’appello.

   A norma dell’art. 36, co. 4, r.d. n. 1054/1924, l’originale del ricorso in appello, con la prova delle eseguite notificazioni, e con i documenti su cui si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni dall’ultima notificazione (così art. 18, co. 5, r.d. n. 642/1907), depositato insieme alla sentenza impugnata nella segreteria del Consiglio di Stato (secondo l’art. 18, r.d. n. 642/907, il ricorso va depositato presso la segreteria della sezione competente).

   Se più sono le notificazioni, il termine di deposito decorre dall’ultima delle notificazioni.

   Tali termini e modalità devono essere osservati a pena di decadenza (art. 36, co. 5, r.d. n. 1054/1924).

   Il termine di deposito è da ritenere perentorio e la sua inosservanza determina improcedibilità dell’appello[39].

   L’art. 18, r.d. n. 642/907 disciplina gli orari di apertura al pubblico delle segreterie delle sezioni giurisdizionali.

   Non è più prevista, con effetto dal marzo 2006, l’apertura delle segreterie al pubblico nei giorni festivi; pertanto il termine di deposito che scade in giorno festivo deve ritenersi prorogato al giorno seguente non festivo[40].

   La segreteria, ricevuto il ricorso ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta (art. 18, co. 4, r.d. n. 642/1907).

 

1.14.3. Il termine per la costituzione delle altre parti in appello.

   Ai sensi dell’art. 37, co. 1, r.d. n. 1054/1924, le parti a cui è stato notificato il ricorso, nel termine di trenta giorni successivi a quello fissato per il deposito del ricorso, possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti.

   Ai sensi dell’art. 22, r.d. n. 642/1907, il termine per la presentazione di memorie o istanze, o per la produzione di documenti, ad opera delle parti cui è stato notificato l’appello principale, può essere prorogato su domanda delle parti medesime, da parte del presidente della sezione adita, nei casi di necessità o di pubblico interesse.

   Il termine di trenta giorni è solo quello ordinario, che ai sensi dell’art. 36, r.d. n. 1054/1924 è elevato di trenta giorni se le parti, o alcune di esse, risiedono in altro Stato dell’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.

   Basta che una delle parti, ricorrente o resistente o controinteressata, risieda fuori dall’Italia, perché si applichi l’aumento legale dei termini, che diventano novanta (60+30) e centocinquanta giorni (60+90).

   Si tratta di una proroga legale del termine.

   E’ anche prevista la possibilità di proroga o riduzione dei termini per il deposito dell’appello (non per la sua notificazione), nonché per la notifica e il deposito dell’appello incidentale, ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n. 1054/1924).

 

1.14.4. Il termine per la notifica e il deposito dell’appello incidentale.

 

1.14.4.a) La tesi (prevalente) del rispetto dei termini di cui all’art. 37, r.d. n. 1054/1924 per l’appello incidentale subordinato e dei termini dell’art. 28, l. Tar, per l’appello incidentale autonomo.

   Ai sensi dell’art. 37, co. 1, r.d. n. 1054/1924, le parti a cui è stato notificato il ricorso, nel termine di trenta giorni successivi a quello fissato per il deposito del ricorso, possono presentare un appello incidentale, con le stesse forme prescritte per quello principale.

   Il termine di trenta giorni è solo quello ordinario, che ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 37, r.d. n. 1054/1924 è elevato di trenta giorni se il ricorrente incidentale risiede in altro Stato dell’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.

   Si tratta di una proroga legale del termine.

   E’ anche prevista la possibilità di proroga o riduzione dei termini per il deposito dell’appello (non per la sua notificazione), nonché per la notifica e il deposito dell’appello incidentale, ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n. 1054/1924).

   Il regime processuale dell’appello incidentale, stabilito dall’art. 37, r.d. n. 1054/1024, richiamato dall’art. 29, l. Tar (che impone la notificazione entro il termine di trenta giorni successivo a quello assegnato per il deposito dell’appello principale), è applicabile alle sole ipotesi di appello incidentale «proprio» (intendendosi per tale quello sorretto da un interesse avvinto da un nesso sostanziale di pregiudizialità a quello sotteso all’appello principale), mentre devono essere osservati gli ordinari termini di cui all’art. 28, co. 2, l. Tar (sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza di primo grado, ovvero, in difetto di notificazione della sentenza, sessanta giorni dalla notificazione dell’appello principale), nell’ipotesi di appello, che, ancorché qualificato incidentale, sia volto contro un capo autonomo della sentenza già appellata ovvero a far valere un interesse autonomo[41].

   In ogni caso per la proposizione dell’appello incidentale autonomo deve essere rispettato il termine lungo di un anno per l’impugnazione delle sentenze (un anno e 45 giorni dal deposito).

   Invero, il termine annuale di decadenza, fissato dall’art. 327 c.p.c., costituisce il limite temporale massimo per la proposizione della impugnazione, il quale opera «indipendentemente» dalla notificazione della pronuncia impugnata, e, quindi, non è suscettibile di superamento, nemmeno quando, alla sua scadenza, non sia ancora maturato il termine breve dalla data di detta notificazione[42].

   Sicché, ove, in ipotesi, l’appello principale venga notificato l’ultimo giorno utile del termine lungo annuale, l’appello incidentale autonomo che venga notificato dopo la notifica di quello principale, è tardivo.

   Anche nel caso di appello incidentale autonomo si applicano gli artt. 36, 37, 38, r.d. n. 1054/1924, quanto a proroghe e riduzione di termini.

   Dalla data di notificazione dell’appello principale decorre il termine per il deposito dello stesso; e dalla scadenza del termine per il deposito del gravame principale decorre il termine di trenta giorni per la notifica dell’appello incidentale, ai sensi dell’art. 37, r.d. n. 1054/1924.

    Ai sensi dell’art. 37, co. 3, r.d. n. 1054/1924, l’originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e i documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di dieci giorni; il termine va osservato a pena di decadenza (art. 37 citato, co. 5).

   Ai sensi dell’art. 44, r.d. n. 642/1907, nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato per il deposito dell’appello incidentale, le altre parti possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono opportuni.

 

1.14.4.b) La tesi secondo cui anche all’appello incidentale autonomo si applicano i termini dell’art. 37, r.d. n. 1054/1924.

   Va ricordato un diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, sulla falsariga di quella civile, che ritiene applicabile nel processo amministrativo l’art. 334 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza civile.

   Si sostiene che l’appello incidentale consentito entro i termini decorrenti dalla scadenza del termine di deposito dell’appello principale, non incontrerebbe limiti oggettivi.

   Pertanto, non solo l’appello incidentale subordinato (vale a dire contro gli stessi capi di sentenza gravati in via principale) ma anche quello autonomo (vale a dire contro capi diversi, e comunque retto da un autonomo interesse) potrebbe essere proposto entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza del termine di deposito dell’appello principale[43].

   L’appello incidentale c.d. tardivo incontrerebbe solo limiti <<soggettivi>>, non potendo essere proposto contro parti diverse dall’appellante principale[44].

   La questione di quali siano i termini per l’appello incidentale autonomo è stata da ultimo rimessa all’esame dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato[45], ma quest’ultima non la ha esaminata per difetto di rilevanza[46].

 

1.14.5. I termini per l’intervento in appello.

   A norma dell’art. 37, r.d. n. 642/1907, <<1. Chi ha un interesse nella contestazione può intervenirvi.

2. L'intervento è proposto con domanda diretta alla sezione adita. La domanda deve contenere le ragioni, con la produzione dei documenti giustificativi, e dev'essere sottoscritta dalle parti e dall'avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale>>.

   A norma del successivo art. 38, <<1. La domanda d'intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria entro dieci giorni successivi a quello della notificazione>>.

   Il termine di dieci giorni per il deposito della domanda di intervento è stato introdotto dall’art. 1, co. 4, l. n. 205/2000, in sostituzione del previgente termine di soli due giorni.

   Ai sensi dell’art. 38, r.d. n. 642/1907, come novellato dall’art. 1, co. 4, l. n. 205/2000, la domanda di intervento deve essere depositata in segreteria entro dieci giorni successivi a quello della notificazione; in precedenza, il termine era di due giorni, ed era ritenuto inammissibile l’intervento depositato più di due giorni dopo l’ultima delle notificazioni[47].

   Ai sensi dell’art. 39, r.d. n. 642/1907, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell’atto di intervento, gli interessati e l’amministrazione possono presentare o trasmettere memorie e documenti.

 

1.14.6. I termini dei motivi aggiunti in appello.

   Fermo restando che di regola non sono ammissibili motivi nuovi dedotti per la prima volta in appello[48], è ipotizzabile la proposizione di motivi aggiunti in appello se la conoscenza di ulteriori vizi del provvedimento impugnato in primo grado emerga solo a seguito del deposito di documenti da parte dell’amministrazione nel giudizio di appello, ovvero della scoperta di ulteriori documenti solo nel corso del secondo grado di lite[49].

   I motivi aggiunti possono essere proposti sia dall’appellante principale, sia dall’appellante incidentale autonomo o subordinato, entrambi già ricorrenti in primo grado.

   I motivi aggiunti, ove ammissibili, seguono tutte le regole processuali dell’appello, in ordine a termini per la proposizione (sessanta giorni dalla legale conoscenza degli atti), termini per il deposito, e notifica alle altre parti.

 

1.14.7. I termini del rito cautelare in appello.

   Per l’appello avverso le ordinanze cautelari del Tar è previsto il termine breve di sessanta giorni decorrenti alla rituale notifica dell’ordinanza, e il termine lungo di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza da parte della segreteria (art. 28, l. Tar).

    Nel caso di domanda cautelare abbinata all’appello avverso sentenza, di regola, la domanda cautelare è abbinata al ricorso di merito. Il termine coincide, in tal caso, con quello di proposizione del ricorso.

   Non è escluso che la tutela cautelare possa essere chiesta dopo la proposizione dell’appello relativo alla sentenza, sempre che sia tempestivo quest’ultimo.

   A norma dell’art. 36, co. 2, r.d. n. 642/1907, in relazione alla domanda cautelare le altre parti possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie o istanza alla segreteria.

  E’ ipotizzabile sia una memoria unica di replica sia per la fase di merito che per la fase cautelare, sia una memoria specifica di replica limitata alla fase cautelare.

   Il Presidente può abbreviare il termine (art. 36, co. 3, r.d. n. 642/1907).

   Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso (art. 33, co. 4 l. n. 1034/1971).

 

1.14.8. Il termine per la richiesta del fascicolo di primo grado.

   Ai sensi dell’art. 23, ult. co., l. Tar, entro trenta giorni dalla iscrizione a ruolo del processo di appello la segreteria della sezione del Consiglio di Stato comunica al giudice di primo grado l’avvenuta interposizione dell’appello e chiede la trasmissione del fascicolo di primo grado.

 

1.14.9. Il termine per l’avviso di udienza e per la presentazione di memorie e documenti per l’udienza di discussione.

   La disciplina del processo innanzi al Consiglio di Stato non prevede che le parti possano depositare documenti fino a venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione (come invece prescrive l’art. 23, l. Tar, per il processo di primo grado): è anzi previsto che della data di udienza è dato avviso almeno otto giorni prima (art. 54, r.d. n. 642/1907): tuttavia è prassi che l’avviso di udienza sia dato in tempo utile per consentire alle parti il deposito di documenti fino a venti giorni prima.

   Parimenti, la disciplina del processo innanzi al Consiglio di Stato non prevede che le parti possano depositare memorie conclusionali fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione (come invece prescrive l’art. 23, l. Tar, per il processo di primo grado): è anzi previsto che della data di udienza è dato avviso almeno otto giorni prima (art. 54, r.d. n. 642/1907): tuttavia è prassi che l’avviso di udienza sia dato in tempo utile per consentire alle parti il deposito di memorie fino a dieci giorni liberi prima.

 

1.14.10. Il termine per la decisione di appello.

   A norma dell’art. 55, l. n. 186/1982, <<le sentenze debbono essere redatte non oltre il 45° giorno da quello della decisione della causa>>, <<e sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore>>.

   La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

   Non è chiaro il significato dell’espressione <<redazione della sentenza>>, attività che deve svolgersi entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio in cui la causa è decisa.

   In particolare, non è chiaro se entro quarantacinque giorni vada solo redatta, sottoscritta e depositata la minuta da parte del relatore, ovvero se, come sembra preferibile a garanzia della certezza dei termini, entro tale termine la sentenza vada anche pubblicata mediante deposito in segreteria.

   A sostegno di questa seconda soluzione militano:

- il confronto con il processo civile, nel quale la sentenza va depositata in cancelleria entro sessanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (art. 275 c.p.c.);

- esigenze di certezza, atteso che rimarrebbe senza termine tutta la attività successiva al deposito della minuta da parte del relatore.

 

1.15. I termini per la prosecuzione del giudizio davanti al Tar, a seguito di decisione del Consiglio di Stato di annullamento con rinvio.

   Quando il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar con rinvio al medesimo giudice, secondo l’art. 35, co. 4, l. Tar, come novellato nel 2000, il giudizio prosegue, e l’udienza viene fissata di ufficio. L’udienza deve tenersi entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie fino a tre giorni prima.

   La disciplina impone una particolare tempestività, in quanto l’udienza pubblica di prosecuzione deve celebrarsi (e non solo fissarsi) entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza del Consiglio di Stato che dispone il rinvio.

   La particolare celerità spiega anche la deroga alle regole generali sui termini a difesa, con la previsione secondo cui le parti possono depositare atti, documenti e memorie fino a tre giorni prima dell’udienza di prosecuzione.

 

1.16. I termini del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato.

   Dispone l’art. 111 Cost. che contro le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione[50].

   Già prima dell’entrata in vigore della Costituzione l’art. 362, co. 1, c.p.c., ancora oggi in vigore, aveva stabilito che possono essere impugnate con ricorso per cassazione le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

   Anche l’art. 48, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, già prima dell’art. 111 Cost., statuiva che le decisioni del Consiglio di Stato <<pronunziate in sede giurisdizionale possono agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato>>.

   L’art. 36, l. Tar, ribadisce che contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado è ammesso il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

   Parimenti, l’art 10, co. 2, d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, dispone che avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa (che costituisce una sezione del Consiglio di Stato) è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione[51].

   Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato trova disciplina nel c.p.c.

   A norma dell’art. 362, co. 1, c.p.c., il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione si propone nel termine di cui all’art. 325, co. 2, c.p.c., vale a dire sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

   In aggiunta, trova applicazione il termine lungo di un anno.

   A norma dell’art. 369, co. 1, c.p.c. il ricorso per cassazione va depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità.

   Ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c., la parte contro cui è diretto il ricorso per cassazione, se intende contraddire, deve farlo con controricorso, da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto, entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso principale.

   A norma dell’art. 370, co. 3, c.p.c., il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione entro venti giorni dalla notificazione.

   Dell’udienza è dato avviso alle parti almeno venti giorni prima (art. 377 c.p.c.).

   Le parti possono depositare memoria fino a cinque giorni prima (art. 378 c.p.c.).

   In relazione ad una pronuncia del Consiglio di Stato, l’esito in cassazione potrebbe essere: conferma; annullamento senza rinvio; annullamento con rinvio.

   In caso di annullamento con rinvio, la causa va riassunta davanti al giudice indicato dalla Cassazione, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione (art. 392 c.p.c.).

    In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione (art. 394, co. 1, c.p.c.).

   Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu resa la pronuncia cassata (art. 394, co. 2, c.p.c.).

   Nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu resa la sentenza cassata salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione (art. 394, co. 3, c.p.c.).

   Si può porre il caso che la Cassazione annulli per difetto di giurisdizione una sentenza del giudice ordinario, rinviando al giudice amministrativo. In tal caso il processo va riassunto davanti al Tar, con un nuovo ricorso da notificare entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione, e depositando copia autentica di quest’ultima. Nel resto si segue il rito del processo amministrativo.

 

1.17. I termini del procedimento di denuncia del conflitto di giurisdizione.

   Dispone l’art. 362, co. 2, c.p.c., che possono essere denunciati in ogni tempo, con ricorso per cassazione, i conflitti positivi o negativi di giurisdizione, tra i giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari[52].

   Il rimedio in questione assume un carattere straordinario, potendo essere proposto <<in ogni tempo>>: secondo la giurisprudenza, anche oltre il limite del giudicato.

   Sicché, è irrilevante che le decisioni contrastanti sulla giurisdizione siano ancora impugnabili con altri rimedi, o siano passate in giudicato: in entrambe le ipotesi si può utilizzare il rimedio della denuncia del conflitto[53].

   In dottrina, invece, è stata sostenuta l’opposta tesi, che la denuncia del conflitto incontra il limite del passaggio in giudicato di una delle decisioni confliggenti[54].

   Il c.p.c. non detta specifiche norme procedurali per la denuncia di conflitto e la relativa decisione (a differenza della l. n. 3761/1877).

   E’ solo prescritto che la Cassazione pronunci a sezioni unite (art. 374, co. 1, c.p.c.).

   A differenza che per il regolamento di giurisdizione, non è invece prescritto il rito camerale e la pronuncia con ordinanza.

   Vale perciò il rito ordinario e la decisione con sentenza.

   Si devono ritenere estensibili le norme dettate per il ricorso per cassazione, e per la decisione della Cassazione sulle questioni di giurisdizione.

 

1.18. I termini del giudizio di revocazione delle sentenze dei Tar.

   L’art. 28, l. Tar, per la revocazione delle sentenze di primo grado rinvia ai casi, modi e termini di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c.

   Non viene fatto rinvio alle altre norme del c.p.c. che disciplinano la revocazione (artt. da 397 a 403; artt. 325 e 326 c.p.c.).

   Soccorre l’art. 19, l. Tar, secondo cui nel processo di primo grado davanti ai Tar sono applicabili le norme di procedura dettate per il giudizio davanti al Consiglio di Stato.

   Pertanto, il rito della revocazione è regolato dall’art. 46, t.u. n. 1054/1924 e dagli artt. da 81 a 86, r.d. n. 642/1907.

   Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., i motivi di revocazione ordinaria (n. 4 e 5) possono essere dedotti solo per le sentenze pronunciate in appello o in unico grado.

   Si deve perciò ritenere escluso il ricorso per revocazione ordinaria in relazione alle sentenze dei Tar[55].

  In base all’art. 325 e 326 c.p.c., implicitamente richiamati dall’art. 395 c.p.c., il termine per la revocazione è trenta giorni.

   Per la revocazione straordinaria, decorrono dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui all’art. 395

n. 6.

   In base all’art. 399 c.p.c., il ricorso per revocazione va depositato entro venti giorni dalla notificazione.

   Tuttavia nel processo civile tali termini sono omogenei con quelli per l’appello.

   Nel processo amministrativo, il termine per la notifica dell’appello è sessanta giorni e quello per il deposito dell’appello è trenta giorni.

   E’ dubbio se l’art. 28 l. Tar abbia inteso rinviare al c.p.c. anche per i termini del giudizio di revocazione.

   Il dato letterale parla anche di <<termini>>, ma gli artt. 395 e 396 c.p.c. non recano la disciplina dei termini.

   Sembra perciò preferibile estendere al giudizio per revocazione davanti al Tar la disciplina dettata negli artt. 81 – 86, r.d. n. 642/1907.

   In base a tale disciplina, i termini del giudizio di revocazione sono gli stessi dell’appello: sessanta giorni per la notifica e trenta giorni per il deposito[56].

   Ai sensi dell’art. 83, r.d. n. 642/1907, la parte contraria e la pubblica amministrazione possono presentare nella segreteria memorie ed istanze e produrre documenti sull'ammissibilità della domanda, nei termini e modi previsti dall’art. 37, r.d. n. 1054/1924 per la costituzione delle altre parti.

   Le parti diverse dal ricorrente hanno pertanto trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso per la costituzione, la presentazione di memorie, documenti, e per il ricorso incidentale.

 

1.19. I termini del giudizio di revocazione delle decisioni del Consiglio di Stato.

   Ai sensi dell’art. 36, l. Tar, contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado il ricorso per revocazione è ammesso nei casi e nei termini previsti dall'art. 396, c.p.c..

   Peraltro, l’art. art. 46, t.u. n. 1054/1924, dispone che contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal c.p.c.

   Alla luce del citato art. 46, si ritiene che, sebbene l’art. 36, l. Tar, rinvii all’art. 396 c.p.c., il rinvio debba intendersi fatto all’art. 395 c.p.c., che indica i motivi di revocazione[57]: vale a dire che la revocazione delle decisioni del Consiglio di Stato è ammessa in tutti i casi in cui il c.p.c. consente la revocazione.

   Si è infatti affermato che l'art. 36, l. Tar non è incompatibile con l'art. 46, r.d. n. 1054/1924 (prevedendo il primo la revocazione c.d. straordinaria); pertanto è ammissibile il ricorso per revocazione ordinaria (e cioè per errore di fatto o contrarietà ad un precedente giudicato) delle decisioni d'appello del Consiglio di Stato: una diversa, più restrittiva interpretazione dell'art. 36, l. Tar, farebbe sorgere la questione di costituzionalità di tale disposizione, per violazione dell'art. 24, Cost.[58].

   Il rito processuale del giudizio di revocazione davanti al Consiglio di Stato è regolato dagli artt. 82 – 86, r.d. n. 642/1907.

   Eventuali lacune vanno colmate mediante utilizzo della disciplina del c.p.c.

   In base all’art. 82, r.d. n. 642/1907, il termine per il ricorso in revocazione è sessanta giorni.

   Anche l’adunanza plenaria ha ritenuto che il termine per proporre la revocazione delle decisioni del Consiglio di Stato è di sessanta giorni, in conformità al termine previsto per l'appello innanzi a tale giudice; ciò in quanto è desumibile dall'ordinamento il principio secondo il quale il termine per proporre la revocazione delle sentenze di un giudice di un determinato gravame coincide con quello per proporre il gravame stesso[59].

   Tuttavia, in caso di revocazione ordinaria, il termine è di sessanta giorni se vi è stata notificazione della sentenza, altrimenti trova applicazione il termine lungo di un anno[60]: secondo la Plenaria, infatti, per effetto del rinvio operato dall'art. 36, l. Tar al c.p.c., il termine della revocazione ordinaria decorrente dalla pubblicazione della decisione non è più quello di sessanta giorni, già previsto dall'art. 82, r.d. n. 642/1907, bensì il termine lungo annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c.[61].

   Nei casi di revocazione straordinaria, il termine di sessanta giorni decorre da quello in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della decisione, sia stata scoperta da chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato ricuperato; purché in questi casi vi sia prova scritta da cui risulti il giorno della scoperta o del recupero.

   Sicché è inammissibile il ricorso per revocazione di decisione del Consiglio di Stato, che sia stato notificato dopo più di sessanta giorni, computando inoltre la sospensione feriale del termine, dal recupero dei documenti che si asserisce essere decisivi, e che in precedenza non era stato possibile esibire[62].

   Quanto al deposito del ricorso, secondo una tesi, ai sensi dell’art. 399, c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo, l’atto introduttivo del giudizio di revocazione contro le decisioni del Consiglio di Stato deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’avvenuta notificazione[63].

   Secondo una diversa e preferibile impostazione, per il deposito del ricorso per revocazione occorre applicare le regole che disciplinano il deposito dei ricorsi al Consiglio di Stato, e dunque il termine di trenta giorni[64]. Infatti l’art. 83, r.d. n. 642/1907, rinvia al termine previsto dall’art. 36, t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, per il deposito del ricorso al Consiglio di Stato, vale a dire il termine di trenta giorni.

 

1.20. I termini dell’opposizione di terzo.

   L’art. 28, l. Tar, dispone che contro le decisioni dei Tar è ammesso ricorso per revocazione e appello al Consiglio di Stato.

   L’art. 36, l. Tar, dispone che contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'art. 396, c.p.c., e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

   Formalmente, né in relazione alle sentenze dei Tar, né in relazione a quelle del Consiglio di Stato, è previsto il rimedio dell’opposizione di terzo.

   Tale rimedio, limitatamente all’opposizione di terzo ordinaria, è stato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 17 maggio 1995, n. 177, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei citati articoli, nella parte in cui non prevedono l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle decisioni dei Tar e del Consiglio di Stato.

   Posto che la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato solo la mancata previsione dell’opposizione di terzo ordinaria, è controverso se sia o meno ammissibile, in relazione alle sentenze del giudice amministrativo, l’opposizione di terzo revocatoria.

   La ricostruzione del rito è avvenuta ad opera della giurisprudenza amministrativa.

   Con una pronuncia del 1998, il Consiglio di Stato ha affermato processo dinanzi al giudice amministrativo è un procedimento da ricorso soggetto a brevi termini di decadenza, per cui è necessario che un termine vi sia anche per il ricorso di opposizione di terzo, per il quale il dies a quo è da individuare nella data in cui l’opponente ha avuto legale (o comunque piena) conoscenza della sentenza lesiva del suo interesse[65]. Tale pronuncia non ha però preso posizione – non essendo rilevante nel giudizio – su quale fosse il termine per l’opposizione.

   In prosieguo il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opposizione di terzo vada proposta nelle forme dell’appello[66], e dunque, è da ritenere, con gli stessi termini.

 

2. I termini del contenzioso elettorale.

   Termini abbreviati sono previsti per il contenzioso elettorale, vale a dire le impugnazioni avverso le operazioni elettorali inerenti i Comuni, le Province, le Regioni, il Parlamento europeo (art. 19, l. Tar, l. n. 1147/1966; art. 42, l. 24 gennaio 1979, n. 18).

   Per il giudizio di primo grado non è stabilito un generale dimezzamento dei termini rispetto a quelli ordinari, ma viene direttamente stabilito che taluni termini, indicati nominativamente, sono più brevi di quelli ordinari, e solo a volte sono la metà esatta di quelli ordinari.

   Invece, un generale dimezzamento dei termini è previsto per il giudizio di appello.

   Non è previsto alcun dimezzamento né per le impugnazioni diverse dall’appello che si svolgono davanti al giudice amministrativo (revocazione e opposizione di terzo), né per le impugnazioni che si svolgono davanti al giudice ordinario (regolamento di giurisdizione, ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato).

   Per quanto riguarda le fasi incidentali davanti al giudice amministrativo (regolamento di competenza, incidente di falso, interruzione del processo, incidente cautelare) non è previsto alcun dimezzamento in primo grado, mentre il dimezzamento si applica in appello.

   Le ragioni di tali distinzioni sfuggono e sono probabilmente frutto del carattere alluvionale della normativa, che non ha mai formato oggetto di una razionalizzazione.

   De jure condendo andrebbe generalizzato il dimezzamento di tutti i termini processuali.

   Passando all’esame in dettaglio della disciplina, ai sensi dell’art. art. 83/11, d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, aggiunto dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1147 (dettato per le operazioni elettorali relative ai Comuni, e richiamato: dall’art. 7, commi 2 e 3, l. 23 dicembre 1966, n. 1147, per le operazioni elettorali relative alla Province; dall’art. 19, l. 17 febbraio 1968, n. 108 per le operazioni elettorali relative alla Regioni a statuto ordinario) il ricorso di primo grado non va previamente notificato, bensì depositato entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore.

   Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale[67].

   Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

   La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

   Tutti tali termini sono espressamente qualificati come perentori, da osservarsi sotto pena di decadenza.

   E’ prescritto che all’udienza è data lettura del dispositivo.

   Qualora siano necessari adempimenti istruttori, il giudice provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione (sistema, questo, che ora è stato generalizzato dalla l. n. 205/2000).

   La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perché provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

   Per tutto quanto non previsto nell’articolo in commento sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme dettate per il processo davanti al Tar e al Consiglio di Stato.

   Identici sono i termini e il rito in relazione alle operazioni elettorali relative ai rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (art. 42, l. n. 18/1979).

   Anche qui il termine per impugnare è di trenta giorni, ma ha una diversa decorrenza (dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati

   La sentenza, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

   Per tutto quanto non previsto sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

   In particolare, non sono espressamente disciplinati i motivi aggiunti e il ricorso incidentale in primo grado.

   Per i motivi aggiunti, è da ritenere che si applichi lo stesso termine e lo stesso rito prescritto per il ricorso ordinario, vale a dire trenta giorni, con previo deposito e successiva notifica.

   Quanto al ricorso incidentale, la giurisprudenza ha ritenuto che si applichi il termine di quindici giorni, previsto dall’art. 83/11 per le <<controdeduzioni>>[68].

   Entro tale termine, peraltro, il ricorso incidentale va, secondo la giurisprudenza, sia notificato che <<depositato>>, sicché è ritenuto irricevibile se viene solo notificato entro tale termine, e depositato successivamente[69].

   In termini analoghi occorrerebbe ragionare in relazione ad un ipotetico regolamento di competenza promosso in un giudizio elettorale. Anch’esso rientrerebbe nel novero delle <<controdeduzioni>> sicché è soggetto a notifica e deposito entro quindici giorni dalla notifica del ricorso principale. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che la competenza territoriale nei giudizi relativi a operazioni elettorali sia inderogabile, e dunque non soggiace al regolamento di competenza. L’incompetenza può eccepita nei modi ordinari e può essere rilevata di ufficio[70].

   In tema di intervento in causa, invece, si è osservato che in tutte le fasi procedurali dei giudizi elettorali non specificamente disciplinate operano le norme di carattere generale, per cui, ai sensi dell'art. 40, r.d. n. 642/1907, anche nei processi elettorali, come nei processi amministrativi in genere, l'intervento non sottostà ad alcun termine di decadenza, salvo quello implicito del passaggio in decisione della causa[71].

   In tema di riassunzione del ricorso elettorale dopo il giudizio espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione sul ricorso per regolamento di giurisdizione si è affermato che non va osservato il termine fissato nell'art. 83/11, d.p.r. n. 570/1960, bensì quello previsto dall'art. 297 c.p.c.[72].

   Per quanto riguarda l’appello avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali inerenti Comuni, Province e Regioni, è previsto un termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori il termine di venti giorni decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione della sentenza all’albo pretorio del Comune (art. 29, l. Tar)[73].

   Secondo consolidata opinione, il ricorso di appello, a differenza di quello di primo grado, va prima notificato e poi depositato, in quanto segue le regole dell’ordinario processo di appello (come espressamente dispongono l’art. 29, co. 3, l. Tar, e l’art. 83/12, d.P.R. n. 570 del 1960): nel giudizio di appello del rito elettorale non si applicano le disposizioni previste per il primo grado, per il quale soltanto è previsto prima il deposito del ricorso e poi la sua notificazione con in calce il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione[74].

   Si osservano tutti gli altri termini del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, ma ridotti alla metà (art. 29, l. Tar).

   La previsione citata, contenuta nell’art. 29, l. Tar, ricalca fedelmente l’art. 83/12, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, aggiunto dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1147.

   Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, l’art. 43, l. n. 18/1979, prevede la possibilità di un appello avverso il solo dispositivo, entro cinque giorni dalla lettura del dispositivo medesimo, e di un appello avverso la motivazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

   Per il resto è richiamato l’art. 29 l. Tar, e dunque tutti gli altri termini del giudizio di appello sono dimezzati.

   Pertanto in tutto il contenzioso elettorale è di quindici giorni il termine per il deposito dell’appello e per la costituzione delle altre parti, nonché il termine per l’appello incidentale.

   Il termine per il deposito dell’appello incidentale è di cinque giorni[75].

   Si è ritenuto che in difetto di notifica della sentenza, il termine lungo annuale per appellare è dimezzato e dunque pari a sei mesi[76].

   Inoltre è espressamente previsto che l’udienza viene fissata in via di urgenza (art. 29, l. Tar).

   Come già osservato non sono espressamente disciplinati i termini del giudizio di revocazione delle sentenze rese nel contenzioso elettorale.

   Essendo il dimezzamento una eccezionale deroga alle regole generali, lo stesso è di stretta interpretazione e non è estensibile fuori dai casi espressamente contemplati.

   Pertanto devono trovare applicazione i termini ordinari e il rito ordinario del giudizio innanzi al giudice la cui sentenza è oggetto di revocazione.

   Dunque il giudizio di revocazione davanti al Tar andrà proposto con ricorso prima notificato e poi depositato, e non con il rito del contenzioso elettorale che prevede prima il deposito e poi la notificazione.

   E nel giudizio di revocazione davanti al Consiglio di Stato troveranno applicazione i termini ordinari del giudizio innanzi a tale Consesso.

   Quanto all’opposizione di terzo, la stessa è stata ritenuta inammissibile nel contenzioso elettorale, atteso che qualunque cittadino elettore sarebbe legittimato a proporre ricorso in relazione alle operazioni elettorali[77], ma la soluzione, se può essere condivisa per i cittadini elettori, non lo è per l’ipotesi di parti necessarie pretermesse nell’originario giudizio. I termini, in difetto di espressa previsione del dimezzamento, sono quelli ordinari.

 

3. I termini del rito abbreviato dell’art. 23 bis, l. Tar.

 

3.1. Connotati e ambito applicativo del rito abbreviato.

   L’art. 23 bis, l. Tar, introdotto dalla l. n. 205/2000, prevede un giudizio abbreviato comune a determinate materie.

   Viene mutuato in parte il rito speciale, di cui al previgente art. 19, d.l. n. 67/1997: tuttavia, da un lato, viene esteso l’ambito applicativo, a tutti i pubblici appalti e anche ad altre materie; dall’altro, viene anche innovato il rito processuale.

   In termini generali, si può osservare che quelle per cui è stato previsto il nuovo rito sono tutte materie connotate dalla urgenza a causa dei rilevanti interessi in gioco, di carattere economico o politico.

   Il rito si connota come speciale, rispetto a quello ordinario, per la rapida scansione dei tempi processuali.

   In sintesi, e salvi i successivi analitici approfondimenti nei paragrafi che seguono, va osservato che l’abbreviazione del rito viene così articolata:

- dimezzamento di tutti i termini processuali salvo quelli per la proposizione del ricorso;

- rapida definizione del merito, attraverso la diretta previsione di una scansione temporale celere;

- pubblicazione del dispositivo;

- dimezzamento dei termini anche per il deposito della sentenza e per la proposizione dell’appello.

   Il rito di cui all’art. 23 bis si applica a numerose materie, alcune elencate nell’art. 23 bis medesimo, e altre indicate da leggi successive.

   In sintesi il rito abbreviato si applica in caso di impugnazione di:

- provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione, e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse (art. 23 bis, co. 1, lett. a);

- provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione, di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché ai provvedimenti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione delle aree necessarie per le opere (art. 23 bis, co. 1, lett. b);

- provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti (art. 23 bis, co. 1, lett. c);

- più in generale, atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture, previsti dal codice dei contratti pubblici (art. 245, co. 1, d.lgs. n. 163/2006);

- provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti (art. 23 bis, co. 1, lett. d) e art. 245, co. 1, d.lgs. n. 163/2006);

- provvedimenti di procedure di privatizzazione, dismissioni di imprese e di beni pubblici, costituzione, modificazione e soppressione di aziende (art. 23 bis, co. 1, lett. e);

- provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della l. 23 agosto 1988, n. 400 (art. 23 bis, co. 1, lett. f);

- provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi (art. 23 bis, co. 1, lett. g);

- controversie in materia di espropriazione immobiliare, ai sensi dell’art. 53, t.u. n. 327/2001 (testo unico delle espropriazioni immobiliari);

- procedure di affidamento ed espropriazione relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell’art. 246, d.lgs. n. 163/2006;

- controversie sportive attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, <<disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva>>, conv. nella l. 17 ottobre 2003, n. 280);

- controversie relative a provvedimenti del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni nelle materie oggetto del codice delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259;

- controversie relative a provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei confronti delle emittenti locali, in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica, ai sensi dell’art. 11 quinquies, l. 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dalla l. 6 novembre 2003, n. 313;

- controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie, ai sensi dell’art. 1, co. 552, l. 30 dicembre 2004, n. 311, <<disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005>>); giova evidenziare che la giurisdizione esclusiva e il rito speciale abbreviato vengono circoscritti ai provvedimenti relativi a impianti con potenza superiore a 300 MW termici (che sono gli impianti menzionati nel d.l. n. 7/2002), mentre per quelli con potenza pari o inferiore si applicano l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione e il rito processuale ordinario;

- controversie in materia di espropriazione delle invenzioni industriali, in base all’art. 142, co. 5, codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;

- controversie sulle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza ai sensi della legge di protezione civile (l. n. 225/1992), in base all’art. 3, d.l. 30 novembre 2005, n. 245, conv. nella l. 27 gennaio 2006, n. 21.

 

3.2. Le regole del rito speciale connesse e svincolate dalla domanda cautelare.

   Nel rito speciale in esame sono previste alcune regole che si applicano per il solo fatto che si verte in una delle materie elencate nel comma 1, a prescindere dalla presentazione o meno di una domanda cautelare, e invece altre regole che si applicano solo se c’è una domanda cautelare.

   In particolare, si applicano a prescindere dall’esservi o meno domanda cautelare:

- la regola del dimezzamento di tutti i termini processuali, salvo quello per ricorrere (art. 23 bis, co. 2);

- la regola della pubblicazione del dispositivo entro sette giorni dall’udienza di discussione (art. 23 bis, co. 7);

- le regole sui termini abbreviati per appellare avverso la sentenza, ovvero avverso il dispositivo con riserva dei motivi (art. 23 bis, co. 8).

   Altre regole si applicano invece solo se c’è domanda cautelare.

   Si tratta, in particolare, del peculiare meccanismo finalizzato alla celere definizione del merito, in presenza di fumus e periculum, delineato nei commi 3, 4, e 5 (fissazione dell’udienza con ordinanza, deposito di memorie e documenti entro un termine che decorre dall’ordinanza, anziché a ritroso dalla data di udienza).

   Una certa ambiguità presenta il comma 8 dell’art. 23 bis, secondo cui le disposizioni dell’articolo si applicano <<anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di sospensione della sentenza appellata>>.

   La norma, letta isolatamente, potrebbe indurre a ritenere che l’intero articolo si applica in appello solo se c’è domanda cautelare.

   Ma una lettura sistematica, anche alla luce della applicazione pratica della norma, induce a ritenere che nel giudizio di appello si applicano i commi 2 e 7 dell’art. 23 bis (vale a dire il dimezzamento dei termini processuali e la pubblicazione del dispositivo entro sette giorni), anche se non c’è domanda cautelare.

   Invece il peculiare meccanismo processuale della fissazione dell’udienza di merito con ordinanza, si applica in appello, come in primo grado, solo se c’è domanda cautelare.

 

3.3. Il termine per ricorrere: termine ordinario di sessanta giorni e prospettive di dimezzamento, per l’impugnazione dell’aggiudicazione, alla luce del diritto comunitario.

   A difficoltà interpretative ha dato luogo il co. 2 che prevede un generale dimezzamento dei termini processuali, salvo quello per la proposizione del ricorso.

   Mentre nel rito speciale opere pubbliche, introdotto nel 1997, e che costituisce il genitore del rito speciale ex art. 23 bis, era previsto il dimezzamento anche del termine per notificare il ricorso, nel rito attuale il termine per il ricorso al Tar è quello ordinario di sessanta giorni.

   A tale soluzione si è pervenuti in quanto il termine dimezzato per proporre ricorso aveva dato luogo a difficoltà pratiche per le parti (costrette al rispetto di un termine troppo breve in considerazione della complessità e tecnicismo della materia), e a dubbi di costituzionalità (che peraltro erano stati ritenuti infondati dal giudice delle leggi).

   Si è perciò preferito ripristinare il termine ordinario di sessanta giorni per l’atto introduttivo del giudizio, che è la prima presa di contatto tra parte e giudice.

   Tuttavia, per la materia delle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, il previgente termine di trenta giorni appariva razionale e coerente sia con le esigenze di urgenza e celerità, sia con il diritto comunitario.

   L’attuale previsione che invece assegna sessanta giorni per impugnare gli atti delle procedure di affidamento, dà luogo a rilevanti problemi pratici.

   Invero, secondo una regola di derivazione comunitaria, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione agli altri concorrenti del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, co. 10, d.lgs. n. 163/2006), salvo motivate ragioni di particolare urgenza.

   Lo scopo della previsione è di evitare che con la <<corsa alla stipulazione del contratto>> si vanifichi il diritto di difesa degli altri concorrenti, che si troverebbero ad impugnare l’aggiudicazione a stipulazione del contratto già avvenuta.

   Ma tale scopo è vanificato dallo sfalsamento temporale tra il termine dilatorio per la stipula del contratto (trenta giorni) e il termine per il ricorso giurisdizionale contro l’aggiudicazione (sessanta giorni).

   Sarebbe opportuno, in una prospettiva de jure condendo, omogeneizzare il termine dilatorio per la stipula del contratto e il termine per l’impugnazione giurisdizionale dell’aggiudicazione.

   In tale linea di tendenza si muove il recente progetto di direttiva comunitaria sul contenzioso appalti, che prevede da un lato un termine dilatorio per la firma del contratto (peraltro di dieci giorni, di contro ai trenta attuali), e dall’altro lato la possibilità per gli Stati membri di prevedere un termine massimo per impugnare il provvedimento di aggiudicazione, pari ugualmente a dieci giorni.

   Il progetto di direttiva comunitaria conferma che non sarebbe illegittima la scelta legislativa di prevedere un termine abbreviato per impugnare l’aggiudicazione, atteso il rilevante interesse pubblico alla celere esecuzione dei pubblici appalti.

 

3.4. La nozione e l’ambito della <<proposizione>> del ricorso. Deposito del ricorso. Motivi aggiunti, ricorso e appello incidentale, regolamento di competenza, revocazione, opposizione di terzo, ricorso per cassazione.

   L’art. 23 bis, che sottrae al dimezzamento il termine per la proposizione del ricorso, ha dato luogo a numerose questioni.

   Si è anzitutto posto il problema se per <<proposizione>> del ricorso debba intendersi solo la sua notificazione o anche il suo successivo deposito.

   La giurisprudenza dopo alcune incertezze è ora consolidata, a seguito dell’intervento dell’adunanza plenaria, nel senso che il non dimezzamento riguarda solo il termine per la notifica, mentre è dimezzato il termine per il deposito, sia in primo grado che in appello (dunque quindici giorni) [78].

   Alla notifica del ricorso va equiparato l’atto con cui il ricorrente in sede straordinaria traspone in sede giurisdizionale l’originario ricorso amministrativo, a seguito di opposizione del controinteressato, e in particolare la notifica di tale atto alle altre parti. Sicché il relativo termine non è dimezzato. E’ invece dimezzato il termine per il deposito in giudizio dell’atto di trasposizione[79].

   Si pone poi il problema dell’ampiezza dell’espressione <<ricorso>> (sottratto al dimezzamento).

   Si è discusso, in particolare, se il legislatore si sia riferito solo al primo ricorso introduttivo, ovvero abbia inteso sottrarre al dimezzamento anche gli altri atti che introducono nuove domande nel giudizio, come i motivi aggiunti e il ricorso incidentale.

   Sul punto non vi è ancora certezza, ma secondo la tesi prevalente motivi aggiunti[80] e ricorso incidentale[81] si sottraggono al dimezzamento, perché anch’essi sono, per la parte, una prima presa di contatto con il giudice, e dunque vi è l’identica ratio sottesa al ricorso introduttivo.

   La giurisprudenza più recente ha escluso il dimezzamento dei termini per la proposizione dei motivi aggiunti, senza distinguere tra motivi aggiunti avverso atti connessi e motivi aggiunti avverso gli atti originariamente impugnati[82], mentre secondo una tesi più risalente occorreva distinguer tra motivi aggiunti avverso atti nuovi (non soggetti a dimezzamento) e motivi aggiunti avverso i medesimi atti già impugnati (soggetti a dimezzamento).

   Invece si ritiene che sia dimezzato il termine per il regolamento di competenza[83], che è atto rientrante nelle scelte strategiche del difensore.

   Dunque la regola che sembra evincersi è che si sottraggono al dimezzamento le <<domande nuove>> che sono una prima presa di contatto tra la parte e il giudice.

   Per quanto riguarda in particolare il ricorso incidentale, si può concordare che si sottrae al dimezzamento il ricorso incidentale di primo grado.

   Invece, per quanto riguarda l’appello incidentale, lo stesso deve soggiacere allo stesso termine prescritto per l’appello principale (trenta giorni dalla notificazione della sentenza, centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza).

   In particolare l’appello incidentale autonomo, andrà proposto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o dell’appello, e comunque al più tardi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.

   Diversamente ragionando, si avrebbero termini più lunghi per l’appello incidentale rispetto a quello principale.

   Non è poi chiaro se sono o meno dimezzati i termini per le impugnazioni diverse dall’appello, per il quale sono espressamente previsti termini ridotti.

   Sotto tale profilo, dell’art. 23 bis, co. 2, sono possibili due letture contrapposte.

   Per una tesi, l’eccettuazione dal dimezzamento del termine per il ricorso, si riferisce a tutti i ricorsi introduttivi di un’autonoma fase di giudizio, e dunque anche al ricorso per revocazione ed opposizione di terzo. Pertanto, il termine per notificare tali ricorsi non è dimezzato, mentre sono dimezzati tutti i successivi termini processuali di tali impugnazioni.

   Secondo una opposta lettura, il co. 2 dell’art. 23 bis, anche alla luce della genesi storica della norma, ha inteso sottrarre al dimezzamento solo il termine per notificare il ricorso di primo grado (e gli atti ad esso assimilabili, quali i motivi aggiunti in primo grado e il ricorso incidentale), e non anche le impugnazioni, tanto è vero che per l’appello sono espressamente previsti termini dimezzati.

   Pertanto, sarebbero dimezzati anche il termine per notificare il ricorso per revocazione e per opposizione di terzo.

   Nella incertezza attuale della giurisprudenza sul punto, è prudente, nel proporre il ricorso per revocazione e per opposizione di terzo, osservare i termini dimezzati.

   In ogni caso si deve ritenere sottratto al dimezzamento il ricorso per cassazione, che trova la sua compiuta disciplina nel c.p.c., mentre l’art. 23 bis incide solo sulle fasi processuali che si svolgono davanti al giudice amministrativo.

 

3.5. Segue. Altri riti speciali, giudizio di esecuzione e giudizio risarcitorio nelle materie di cui all’art. 23 bis.

   Si pone poi la questione se il dimezzamento dei termini riguardi o meno:

- i nuovi termini previsti dalla l. n. 205/2000, in materia di tutela cautelare, procedimento monitorio, opposizione ai decreti presidenziali di estinzione del giudizio, la perenzione ultradecennale;

- il giudizio di ottemperanza;

- il rito avverso il silenzio.

   Quanto ai termini nuovi previsti dalla l. n. 205, anche gli stessi sono dimezzati, salvo quelli per introdurre autonome domande nelle materie di cui all’art. 23 bis, diverse da quelle di impugnazione di provvedimenti.

   In particolare, nel caso di domande di decreto ingiuntivo o di opposizione a decreti di estinzione del giudizio, nelle materie di cui all’art. 23 bis, non vi sono quelle esigenze di celerità sottese al 23 bis, e troveranno invece applicazione gli speciali riti previsti per la tutela monitoria e per la opposizione ai decreti di estinzione, anche per quel che riguarda i termini processuali.

   Quanto al caso di silenzio dell’amministrazione nelle materie di cui all’art. 23 bis, è da ritenere che si applichi il rito speciale avverso il silenzio, di cui all’art. 21 bis, anche quanto ai termini processuali, e non l’art. 23 bis.

   Quanto al giudizio di ottemperanza, secondo una lettura si sottrae al dimezzamento solo l’atto introduttivo (sotto il profilo che non si dimezzano i termini per ricorrere), mentre il restante giudizio si svolge con termini dimezzati.

   Secondo un’altra lettura, anche il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza è soggetto a dimezzamento, non trattandosi di ricorso di primo grado e dunque di prima presa di contatto tra parte e giudice.

   Nell’incertezza è opportuno promuovere il giudizio di ottemperanza nel rispetto del termine dimezzato.

   Non sembra invece convincente la tesi, pure in astratto sostenibile, secondo cui tutto il giudizio di ottemperanza è fuori dall’ambito dell’art. 23 bis.

   E, invero, da un lato il co. 1 della norma fa riferimento genericamente ai <<giudizi>> nelle materie elencate, senza distinguere tra giudizi di cognizione e di esecuzione e, dall’altro lato, sul piano logico, le esigenze di celerità sottese ai processi nelle materie elencate, permangono, e se del caso più pregnanti, nella fase di esecuzione delle sentenze.  Di qui la sottoposizione anche del giudizio di ottemperanza al generale dimezzamento dei termini, con l’unico dubbio, esposto, se sia o meno sottratto al dimezzamento il solo termine per la instaurazione del giudizio.

   Quanto, infine, all’applicabilità o meno dei termini processuali dimezzati di cui all’art. 23 bis, l. Tar, ai giudizi risarcitori nelle materie di cui al citato art. 23 bis la giurisprudenza è divisa.

   In senso favorevole al dimezzamento è orientata la giurisprudenza del Consiglio di giustizia amministrativa siciliana[84] secondo cui la dimidiazione dei termini processuali ex art. 23-bis citato trova applicazione anche nei giudizi risarcitori; ciò in quanto il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova "materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio, da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.

   Secondo un diverso indirizzo il citato art. 23-bis (con la dimidiazione dei termini processuali) non troverebbe applicazione ai giudizi risarcitori, atteso che la norma si riferirebbe solo alle controversie tassativamente elencate[85]. Del resto rispetto ai giudizi risarcitori neppure ricorre la ratio per la quale il legislatore ha ritenuto di favorire, in deroga ai termini processuali ordinari, una più rapida tutela degli interessi pubblici.

   La questione dell’applicabilità o meno dei termini dimezzati dell’art. 23 bis, l. Tar, ai giudizi risarcitori nelle materie ivi indicate, è stata rimessa all’esame dell’adunanza plenaria[86].

   La plenaria[87] ha aderito alla tesi della inapplicabilità del rito speciale di cui all’art. 23 bis (e dunque alla inapplicabilità del dimezzamento dei termini) ai giudizi risarcitori nelle materie di cui al citato art. 23 bis, <<sulla scorta di convergenti considerazioni di ordine sia testuale che sistematico. In tal senso, è da osservare in primo luogo che secondo la lettera della legge il rito abbreviato si applica nei giudizi aventi ad oggetto “l’impugnazione di provvedimenti..relativi ..alle procedure di espropriazione”: stando al dato testuale, quindi, la dimidiazione dei termini non riguarda le domande risarcitorie autonome, nelle quali non si mira a demolire i provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di esproprio ma si lamenta il danno derivante dalla loro esecuzione. L’oggetto del giudizio risarcitorio non rientra dunque tra quelli tassativamente enumerati al comma 1 dell’art. 23 bis, le cui disposizioni acceleratorie – nella misura in cui derogano incisivamente all’ordinario regime processuale – risultano di stretta interpretazione e non possono essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi nominate che il Legislatore ha ritenuto di individuare.

Sotto altro e decisivo profilo, la normativa in argomento risponde all’evidente fine di favorire, nei limiti di compatibilità con le esigenze individuali di tutela giurisdizionale, una tempestiva definizione di controversie incidenti su peculiari interessi pubblici, onde ad esempio contenere il nocumento che la collettività riceve dal ritardo nella realizzazione di opere pubbliche.

In questa prospettiva, la definizione del giudizio risarcitorio evidentemente non incide sugli interessi che l’art. 23 bis mira a tutelare, con la conseguenza che anche la ratio della norma depone per la inapplicabilità del rito abbreviato alle controversie – come quella all’esame - introdotte da domande autonome di risarcimento del danno per equivalente>>.

 

3.6. Tipologia dei termini dimezzati.

   La giurisprudenza ha ritenuto che il dimezzamento riguarda il termine semestrale per la riassunzione del processo interrotto, previsto dall’art. 24, co. 2, l. Tar[88], il termine per la perenzione del giudizio[89], il termine per l’opposizione a ricorso straordinario, proposta dal controinteressato, e il successivo termine per la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ovviamente nel caso di ricorso straordinario nelle materie di cui all’art. 23 bis, l. Tar[90].

   Quanto agli altri termini dimezzati, è di dieci giorni il termine per la costituzione delle altre parti in primo grado e di quindici in appello.

   Il termine per la presentazione di documenti è di dieci giorni prima dell’udienza e per le memorie cinque giorni prima dell’udienza.

   Infine, il dimezzamento dei termini processuali non incide sulla durata del periodo feriale, che rimane quella ordinaria[91].

 

3.7. Scansione dell’abbreviazione del rito.

   In caso di fumus boni juris e di periculum in mora, se il contraddittorio è completo, ovvero previa integrazione dello stesso, il collegio fissa con ordinanza la data di discussione del merito, per la prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza.

Dispone il co. 4 dell’art. 23 bis che nel giudizio abbreviato le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento dell’ordinanza che fissa l’udienza di merito, e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

   Mentre di regola il termine per il deposito di memorie e documenti viene calcolato <<a ritroso>> dalla data dell’udienza (stabilendosi che il deposito si può fare fino a un certo numero di giorni prima della data di udienza: art. 23, co. 4, l. Tar), in questa norma il termine viene calcolato in avanti, con decorrenza dalla data di deposito o ricevimento dell’ordinanza che fissa l’udienza di merito. Ovviamente tale meccanismo si applica solo se c’è un’ordinanza che fissa l’udienza di merito, diversamente si applicano i termini calcolati a ritroso dall’udienza (e dimezzati).

   Se l’ordinanza viene depositata il giorno stesso dell’udienza cautelare, e fissa l’udienza di merito per una data di quaranta giorni dopo, i documenti possono essere depositati entro quindici giorni dal deposito, e dunque venticinque giorni prima dell’udienza di merito.

   Siffatto meccanismo si spiega perché le memorie vanno a loro volta depositate, nella norma in commento, <<entro i successivi dieci giorni>>, che si calcolano dallo scadere dei quindici giorni per il deposito di documenti.

   Invece, secondo la regola generale, anche le memorie si depositano in un termine calcolato a ritroso dalla data dell’udienza.

   Il meccanismo ipotizzato dalla norma in commento vuole che le parti, nel redigere le memorie, abbiano avuto la possibilità di conoscere i documenti e di tenerne conto, sì che si arrivi all’udienza di merito con un quadro completo, per parti e giudice.

   Nell’esempio sopra fatto, i documenti vengono depositati nei quindici giorni dal deposito dell’ordinanza, e le memorie nei successivi dieci giorni, vale a dire venticinque giorni prima dell’udienza i primi, e quindici giorni prima dell’udienza le seconde.

   Deve criticamente osservarsi che con questo meccanismo di calcolo dei termini di deposito non si ha, rispetto alla regola generale, un’abbreviazione dei termini, ma piuttosto un allungamento degli stessi: nella regola generale, i documenti si depositano fino a venti giorni prima dell’udienza, e le memorie fino a dieci giorni prima. La regola del dimezzamento avrebbe postulato il deposito dei documenti fino a dieci giorni prima, e delle memorie fino a cinque giorni prima.

   Invece, con l’esempio sopra fatto si è dimostrato che ciò non accade: e, anzi, più è lontana l’udienza di merito – come in concreto può accadere per esigenze organizzative dell’ufficio o per esigenze delle parti – più si vede come il termine di deposito si allunga rispetto a quello ordinario, lungi dal dimezzarsi.

   Resta poi da chiarire se le due decorrenze fissate per il deposito dei documenti – deposito o ricevimento dell’ordinanza – siano alternative o cumulative.

   Il problema è che se il deposito dell’ordinanza avviene in udienza, lo stesso può valere quale dies a quo per le parti presenti.

   Se avviene successivamente, occorre il ricevimento dell’ordinanza per tutte le parti, sicché il dies a quo è quello del ricevimento.

   Dunque deposito e ricevimento sono due decorrenze alternative, di cui l’una esclude l’altra.

   Altro problema è quello della decorrenza del termine per il deposito delle memorie, ancorato alla scadenza del termine per il deposito dei documenti.

   Infatti la norma dice che le memorie si depositano <<nei successivi dieci giorni>>, ed è chiaro che si intende successivi al termine per il deposito dei documenti.

    Ma il termine di deposito dei documenti non è certo nella scadenza, avendo decorrenza da una data incerta, che è quella del ricevimento dell’ordinanza.

   Sicché, la parte che deve depositare la memoria, non sa qual è la data di scadenza per il deposito dei documenti.

   A meno che non si ipotizzi che la segreteria avvisa le parti del deposito dei documenti, ma in tal modo si introduce, da un lato, un adempimento non previsto, e, dall’altro lato, una decorrenza diversa del termine, dalla conoscenza del deposito dei documenti, e non dalla scadenza del termine per il deposito.

   E’ evidente che siffatti problemi esegetici non si sarebbero posti se i termini di deposito fossero stati calcolati a ritroso dalla data dell’udienza, come nella disciplina generale.

   A tutti gli inconvenienti denunciati si potrà ovviare solo ritenendo non perentori i termini di deposito, e consentendo anche depositi tardivi, ovvero ritenendo che la disciplina speciale non esclude l’applicazione di quella generale, che calcola i termini a ritroso dalla data di udienza.

   Ma in tal caso si dovrebbe coerentemente ammettere il dimezzamento dei termini, e dire che le parti:

possono depositare documenti fino a dieci giorni liberi dalla data di udienza;

possono depositare memorie fino a cinque giorni liberi dalla data di udienza.

   Nella prassi si verifica quanto delineato: i depositi di documenti e memorie avvengono applicando i termini calcolati a ritroso dall’udienza, come nella disciplina generale, ma dimezzati. Invece il termine calcolato con decorrenza dall’ordinanza è sostanzialmente disapplicato, atteso anche che è infrequente l’utilizzo dell’ordinanza per la fissazione del merito.

   Il dispositivo della sentenza viene pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

   Il termine per il deposito della sentenza integrale è dimezzato rispetto a quello ordinario di 45 giorni, ed è pertanto pari a ventitre giorni.

   A rigore, il dimezzamento del termine dispari, porterebbe a un termine di 22,5 giorni, ma sembra corretto applicare l’arrotondamento per eccesso a 23 giorni.

   La questione non è di particolare rilevanza pratica, atteso che il termine di pubblicazione delle sentenze non è considerato perentorio, salva la rilevanza della sua inosservanza a fini disciplinari e di responsabilità.

 

3.8. I termini per l’appello dell’ordinanza cautelare, del dispositivo, dei motivi, della intera sentenza.

   Dispone il co. 7 dell’art. 23 bis che il termine per appellare la sentenza è di trenta giorni dalla notificazione, o centoventi dalla pubblicazione della sentenza.

   Viene dunque dimezzato il termine breve di sessanta giorni, e ridotto ad un terzo il termine lungo annuale.

   Nell’esegesi della norma è abbastanza chiaro che la <<proposizione>> si riferisce alla sola notificazione del ricorso, mentre per il successivo deposito vale la regola generale sul dimezzamento dei termini processuali.

   Il termine lungo di centoventi giorni decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione della pubblicazione: in dottrina si sono avanzati dubbi di costituzionalità della previsione, perché la parte potrebbe non essere resa edotta dell’intervenuta pubblicazione, a cura della segreteria[92].

   Il co. 7, in aggiunta all’appello avverso la sentenza integrale, consente la possibilità di impugnare il solo dispositivo con riserva dei motivi, e in un momento successivo, la motivazione.

   Per impugnare il dispositivo si stabilisce un unico termine di 30 giorni, decorrente dalla pubblicazione dello stesso; questo perché si suppone che la parte sa che il dispositivo va pubblicato entro sette giorni e, quindi, conosce anche il termine per impugnarlo, decorrente dalla pubblicazione.

    Per l'appello avverso la motivazione è previsto un termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero centoventi giorni, questa volta, però, decorrenti non dalla pubblicazione della sentenza, come nel caso di appello avverso la sentenza completa, ma dalla comunicazione della pubblicazione.

   Dunque nel corpo di una medesima disposizione si ha una decorrenza diversa a seconda che si impugni la sentenza completa ovvero che si impugnino solo i motivi, separatamente dal dispositivo.

   Inoltre, la previsione della decorrenza dei centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione, sembrerebbe lasciare in piedi il termine lungo annuale che, invece, decorre dalla pubblicazione.

   Non trova espressa disciplina, all’interno dell’art. 23 bis, il termine per appellare l’ordinanza cautelare.

   Invero l’art. 23 bis, regola solo i termini per l’appello avverso il dispositivo, avverso la motivazione, e avverso la sentenza completa.

   Il co. 2 poi dispone che i termini processuali sono ridotti a metà, salvo quello per la proposizione del ricorso.

   Si possono allora ipotizzare due soluzioni:

- il termine per l’appello avverso l’ordinanza cautelare rientra nella nozione di termine per la proposizione del ricorso, ed è dunque quello ordinario previsto per l’appello avverso le ordinanze cautelari, vale a dire sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza in segreteria;

- il termine per l’appello avverso l’ordinanza cautelare non rientra nella nozione di termine per la proposizione del ricorso, che riguarda solo il ricorso introduttivo di primo grado, ed è perciò soggetto a dimezzamento: dunque trenta giorni dalla notifica, o sessanta giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza[93].

   La prima soluzione può essere sostenuta osservando che il dimezzamento dei termini è eccezionale e non può essere ammesso fuori dei casi espressamente consentiti.

   Tale prima soluzione ha inoltre precisi appigli esegetici, nei co. 1 e 2 dell’art. 23 bis.

   Il co. 1 dispone che l’art. 23 bis si applica agli organi di giustizia amministrativa, quindi si applica direttamente anche al Consiglio di Stato e non in virtù di un rinvio, per il giudizio di appello, al giudizio di primo grado.

   Il co. 2 dispone che i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quello per proporre il ricorso.

   Ne consegue che se l’art. 23 bis si applica direttamente al Consiglio di Stato, il termine per proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso le ordinanze cautelari non è il termine dimezzato previsto per le sentenze, bensì quello ordinario avverso le ordinanze cautelari, vale a dire il termine di sessanta giorni dalla notifica e centoventi giorni dalla pubblicazione.

   La seconda soluzione è però più coerente col sistema complessivo dell’art. 23 bis, che dimezza il termine per l’appello avverso la sentenza, sicché non si comprenderebbe perché per appellare l’ordinanza la parte dovrebbe disporre di un termine più lungo di quello per appellare la sentenza.

 

4. I termini del giudizio speciale in materia di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

   L’art. 246, d.lgs. n. 163/2006, in cui è stato trasfuso l’art. 14, d.lgs. n. 190/2002, in relazione alle procedure di affidamento di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, oltre a richiamare il rito dell’art. 23 bis, l. Tar, detta ulteriori disposizioni processuali speciali.

   Ai fini del presente studio, rileva la norma secondo cui non occorre domanda di fissazione dell’udienza di merito, che viene fissata di ufficio, e che va celebrata entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.

 

5. I termini nel rito dell’accesso (art. 25, l. n. 241/1990).

   Nel rito dell’accesso, disciplinato dall’art. 25, l. n. 241/1990, è previsto un termine dimezzato per la proposizione del ricorso, pari a trenta giorni.

   E’ da ritenere che tale termine dimezzato valga anche per eventuali successivi motivi aggiunti di ricorso.

   E’ previsto inoltre un termine breve per la udienza in camera di consiglio, sia in primo grado che in appello (che deve celebrarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso).

   Infine, è previsto un termine breve per appellare (trenta giorni dalla notifica della sentenza).

   E’ da ritenere che il termine breve per l’appello si estenda anche all’eventuale appello incidentale autonomo e ad eventuali motivi aggiunti.

   Trattandosi di rito in camera di consiglio, nella prassi si ammette che le parti possano depositare memorie e documenti fino al giorno dell’udienza.

   A parte i termini brevi che si sono appena indicati (per il ricorso di primo grado, per l’appello, per motivi aggiunti e appello incidentale, per l’udienza di discussione), non sono previste espressamente altre abbreviazioni, per cui la giurisprudenza si è pronunciata nel senso che restano fermi per tutti gli altri aspetti i termini processuali ordinari, ad esempio in materia di deposito del ricorso di primo grado, in materia di deposito dell'appello, di termine lungo per l'appello, di proposizione di ricorso e appello incidentale.

   Nonostante l’abbreviazione di taluni termini, il giudizio in materia di accesso non è considerato un processo cautelare o urgente, sicché i relativi termini restano sospesi nel periodo feriale (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno).

   La disciplina dei termini nel rito dell’accesso non appare del tutto razionale.

   Invero, le esigenze di celerità finalizzate, dalla parte del ricorrente, a conseguire rapidamente l’accesso, e, dalla parte dell’amministrazione, a impedire l’accesso, non sono soddisfatte dalla previsione del termine dimezzato per il ricorso di primo grado.

   Tale dimezzamento rende più difficile l’esercizio del diritto di difesa, senza giovare all’interesse dell’amministrazione (che, finché il ricorso non è proposto, non riceve alcun nocumento, limitandosi a non ostendere gli atti).

   Invece, gli interessi in gioco postulano un celere svolgimento del giudizio, che però non è garantito dall’attuale meccanismo processuale, in cui il dimezzamento riguarda solo alcuni termini processuali.

   Sicché, da un lato, andrebbe riportato a sessanta giorni il ricorso di primo grado, e dall’altro andrebbe previsto il dimezzamento di tutti gli altri termini processuali (sulla falsariga del modello dell’art. 23 bis).

 

6. I termini nel rito del silenzio (art. 21 bis, l. Tar).

   La tutela giurisdizionale avverso il silenzio – inadempimento della pubblica amministrazione ha subito una evoluzione giurisprudenziale e normativa.

   Dapprima è stata la giurisprudenza a delineare gli strumenti di tutela.

   Poi la l. n. 205/2000 ha introdotto uno speciale rito processuale in relazione al silenzio inadempimento.

   Infine, la l. n. 15/2005 e la l. n. 80/2005 hanno dettato alcune regole che incidono sulla tutela giurisdizionale.

   Quanto alla fase di cognizione, fino alla innovazione introdotta con la l. n. 15/2005, si è discusso su quale fosse il termine per la proposizione del ricorso.

   Secondo la tesi prevalente, il termine era quello di sessanta giorni, previsto per i giudizi impugnatori, e decorrente dalla data della conoscenza della formazione del silenzio – inadempimento[94].

   La soluzione non era del tutto convincente, perché se il silenzio è la mera inerzia, il giudizio non è impugnatorio, ma di accertamento, sicché non è sistematicamente corretto ipotizzare un termine di decadenza per il ricorso, tipico dei giudizi impugnatori[95].

   La l. n. 15/2005 ha previsto che il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio inadempimento può proporsi anche senza previa diffida.

   Il termine per ricorrere non è più quello ordinario di decadenza di sessanta giorni.

   L’azione può infatti proporsi finché perdura l’inadempimento, ma comunque non oltre un anno decorrente dalla scadenza dei termini per provvedere di cui all’art. 2, l. n. 241/1990.

   Non si tratta di un termine di decadenza, ma di prescrizione breve del diritto di azione.

   Il limite di un anno risponde alla duplice necessità pratica di celerità del contenzioso e di evitare che la pubblica amministrazione inerte sia soggetta sine die al rischio di una azione giurisdizionale, ma non ad una impostazione teorica, perché sul piano teorico l’azione compete fintanto che dura l’inadempimento.

   Tanto è vero che è espressamente fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti, anche decorso l’anno dalla formazione del silenzio – inadempimento (art. 2, ultimo co., l. n. 241/1990).

   La riproponibilità comporta che dopo l’anno va nuovamente presentata istanza di provvedimento all’amministrazione: e l’azione di inadempimento sarà proponibile dopo la formazione del nuovo silenzio.

   Nel rito in esame sono previsti solo alcuni termini abbreviati. Per tutti gli altri, valgono le regole ordinarie.

   In particolare, non sono dettate regole quanto ai termini per il deposito del ricorso e per la costituzione delle altre parti, nonché per il ricorso incidentale.

   Trovano pertanto applicazione i termini ordinari: trenta giorni per il deposito del ricorso, venti giorni per la costituzione delle altre parti in primo grado, trenta giorni per la costituzione delle altre parti in appello, venti giorni prima dell’udienza per il deposito di documenti e dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie.

   Per quanto riguarda i motivi aggiunti, se si propongono motivi aggiunti avverso atti espressi, vale il termine ordinario di sessanta giorni. Se si vogliono proporre motivi aggiunti avverso il silenzio, deve valere comunque il termine annuale di prescrizione breve previsto per il ricorso originario.

   Secondo l’art. 21 bis, l’udienza si deve tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

   Trattandosi di rito in camera di consiglio, nella prassi si ammette che le parti possano depositare memorie e documenti fino al giorno dell’udienza.

   Ulteriore termine speciale è quello per l’appello, fissato in trenta giorni dalla notificazione ovvero novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione.

   E’ da ritenere che tali termini si applichino anche per l’appello incidentale autonomo, mentre per quello proprio valgono i termini ordinari.

   Anche nel giudizio di appello l’udienza in camera di consiglio deve tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

   La sentenza che accoglie il ricorso avverso il silenzio assegna all’amministrazione un termine per provvedere, di norma non superiore a trenta giorni.

   Da questo si desume che, a differenza che nell’ordinario giudizio di ottemperanza, non occorre diffida ad adempiere e rispetto di termine dilatorio il giudice può essere adito dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice all’amministrazione.

 

7. I termini nel rito per decreto ingiuntivo.

   Ai sensi dell’art. 8, co. 1, l. n. 205/2000, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi a oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L’opposizione si propone con ricorso.

   A parte le regole di competenza e sulla forma dell’opposizione, viene richiamato il rito del decreto ingiuntivo contenuto nel c.p.c. (art. 633 e ss.).

   Si osservano, pertanto, i relativi termini processuali, fermo che il termine per l’azione è quello di prescrizione del diritto.

   Si ricordano, in particolare:

- il termine per la notificazione del decreto ingiuntivo, pari a sessanta giorni se va eseguita in Italia e a novanta giorni se va eseguita all’estero (art. 644 c.p.c.);

- il termine di quaranta giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.), riducibile fino a dieci o prorogabile fino a sessanta (inoltre il termine è di cinquanta giorni se l’opponente risiede in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia, riducibile fino a venti, e di sessanta giorni se risiede in altri Stati, riducibile fino a trenta giorni e prorogabile fino a centoventi giorni).

   Dispone, poi, l’art. 645 c.p.c., che in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.

   Ne consegue che dopo l’opposizione, nel processo amministrativo si osservano i termini del giudizio davanti a Tar e Consiglio di Stato.

   Il problema è se e come applicare nel giudizio amministrativo la regola del dimezzamento dei <<termini di comparizione>>, che presuppongono che l’atto introduttivo del giudizio sia la citazione, che reca, appunto, la indicazione del termine di comparizione.

   Invero nel processo civile è l’attore che, nel citare il convenuto, indica la udienza di comparizione.

   Invece, nel processo amministrativo, l’atto introduttivo è il ricorso, e la udienza è stabilita dal giudice, non dall’attore.

   Non esiste, pertanto, alcun termine di comparizione.

   Ora, posto che l’art. 8, l. n. 205/2000, stabilisce espressamente che nel processo amministrativo l’opposizione a decreto ingiuntivo si fa con ricorso, si deve ritenere che:

da un lato, l’opposizione segue i termini previsti dal c.p.c.;

una volta notificata l’opposizione entro detti termini, il processo prosegue con le regole del giudizio amministrativo, senza alcun dimezzamento di termini, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede il dimezzamento dei soli termini di comparizione, termini che non esistono nel processo amministrativo.

   Uno speciale decreto ingiuntivo è quello emesso in favore degli ausiliari del giudice (c.t.u. e commissario ad acta), previsto dall’art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La peculiarità è che per l’opposizione a tale decreto ingiuntivo è previsto un termine di venti giorni.

 

8. I termini del rito con decreto presidenziale.

   A norma dell’art. 26, co. 7, prima parte, l. Tar, introdotto dall’art. 9, co. 1, l. n. 205/2000: <<La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite>>.

   Contro il decreto presidenziale è ammessa opposizione al collegio entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione.

   L’opposizione va depositata entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

   Il Collegio decide nei successivi trenta giorni, con ordinanza.

   Se il Collegio di primo grado accoglie l’opposizione, la causa viene riscritta sul ruolo e si svolge nei modi ordinari.

   L’ordinanza collegiale è appellabile: il giudizio di appello si svolge secondo le regole ordinarie ma tutti i termini sono ridotti della metà.

   Non sono previsti dimezzamenti, invece, per altre pur possibili impugnazioni, come la revocazione e l’opposizione di terzo.

 

9. I termini nel rito relativo ai provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio dei magistrati ordinari a sedi disagiate.

   L’art. 4, co. 3, l. 4 maggio 1998 n. 133, prevede un vero e proprio rito speciale in relazione ai provvedimenti che dispongono il trasferimento o la destinazione d’ufficio dei magistrati ordinari a sedi disagiate.

   In tale rito speciale, oltre alla necessità di una puntuale motivazione dell’ordinanza cautelare di accoglimento, espressamente prevista, è stabilito, quanto ai termini:

- il dimezzamento di tutti i termini processuali (è da ritenere, anche quello per la proposizione del ricorso);

- il termine di due mesi come durata massima della ordinanza cautelare di accoglimento;

- il termine di due mesi dalla data dell’ordinanza cautelare per la celebrazione dell’udienza di merito;

- la fissazione della data dell’udienza di merito da parte dell’udienza cautelare;

- la fissazione dell’udienza di merito, anche di ufficio, e, dunque, da ritenere, anche in difetto di istanza di fissazione di udienza;

- la pubblicazione del dispositivo entro sette giorni dalla data dell’udienza di merito.

 

10. I termini nei giudizi su diritti soggettivi.

   Nei casi di giurisdizione esclusiva, laddove la controversia riguardi diritti soggettivi, l’azione è sottoposta a termine di prescrizione, e non al termine di decadenza di sessanta giorni (p.es. le pretese patrimoniali dei pubblici dipendenti, nei residui casi di giurisdizione del giudice amministrativo, sono soggette a prescrizione quinquennale).

   Una volta notificato il ricorso, nel rispetto del termine di prescrizione, il giudizio si svolge secondo le regole processuali proprie del giudizio davanti al Tar e al Consiglio di Stato, e dunque nel rispetto dei relativi termini.

 

11. I termini nel giudizio risarcitorio.

   Nell’ambito dei giudizi su diritti soggettivi, una posizione particolare occupano i giudizi per il risarcimento del danno, nelle materie rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.

   Ove il danno non derivi da un provvedimento amministrativo, ma da un comportamento illecito dell’amministrazione (e nei casi in cui il giudice amministrativo abbia giurisdizione: danni da silenzio, ritardo, trattative contrattuali scorrette), la domanda risarcitoria è del tutto svincolata dalla domanda di annullamento dell’atto amministrativo.

   In tal caso, è agevole individuare sia il termine di prescrizione, pari a cinque anni (sul presupposto della natura aquiliana della responsabilità della p.a.), sia la sua decorrenza (dal verificarsi del fatto illecito, ai sensi dell’art. 2947 c.c.).

   Ove il danno derivi da un provvedimento amministrativo illegittimo, la domanda di risarcimento del danno può essere proposta o unitamente alla domanda di annullamento dell’atto amministrativo, o separatamente da essa.

   Fermo che l’illecito ha natura aquiliana e che pertanto il termine di prescrizione è di cinque anni, laddove la domanda risarcitoria sia proposta in via autonoma è problematica la individuazione del dies a quo, da cui decorre il termine di prescrizione.

   Infatti, se si aderisce alla tesi della pregiudizialità dell’annullamento dell’atto amministrativo rispetto al risarcimento, tesi finora seguita dalla giurisprudenza amministrativa, ne deriva che il termine dell’azione risarcitoria inizia a decorrere o da quando il provvedimento amministrativo annullato in via di autotutela, di ricorso straordinario, ovvero da quando passa in giudicato la sentenza che annulla il provvedimento amministrativo.

   Ma tale impostazione è destinata ad essere rimessa in discussione ove dovesse avere seguito la tesi delle Sezioni unite della Cassazione, sostenuta nel giugno 2006, secondo cui il risarcimento del danno può essere chiesto anche se non è stato chiesto l’annullamento del provvedimento.

   In tal caso, si atteggia diversamente la questione della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria.

   Infatti, se il provvedimento amministrativo viene in considerazione anche come fatto produttivo di danno ingiusto, allora l’azione risarcitoria autonoma va proposta entro cinque anni dalla data del verificarsi del fatto illecito, e dunque, di regola, dalla data di adozione del provvedimento.

   Anche il giudizio risarcitorio, una volta promosso con la notifica dell’azione entro il termine di prescrizione, segue le regole processuali del giudizio innanzi al Tar e al Consiglio di Stato, e dunque i relativi termini.

 

12. I termini per il giudizio di esecuzione delle sentenze.

   Dalle sentenze esecutive nasce un vero e proprio diritto soggettivo a conseguire l’esecuzione delle statuizioni del giudice.

   L’azione di esecuzione delle sentenze, sia nel caso di giudicato (art. 37, l. Tar), sia nel caso di sentenze di primo grado esecutive, ancorché non passate in giudicato (art. 33, ult. co., l. Tar, introdotto dalla l. n. 205/2000) (c.d. actio judicati) è soggetta al termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 2953 c.c.

   Dispone infatti l’art. 2953 c.c. che i diritti per i quali la legge prevede una prescrizione più breve, quando per essi interviene sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono nel termine di dieci anni.

   E ai sensi dell'art. 90, co. 2, r.d. n. 642/1907, i ricorsi per ottemperanza possono essere proposti finché dura l'azione di giudicato[96].

   Si deve ritenere che quando viene chiesta l’esecuzione non già di sentenza passata in giudicato, ma di sentenza di primo grado esecutiva, il termine per l’azione sia pari a dieci anni decorrenti dalla sentenza. Invece per il giudizio di ottemperanza del giudicato il termine è dieci anni dal giudicato.

   L’azione è sottoposta anche ad un termine dilatorio, extraprocessuale, che è di trenta giorni dalla notifica di atto di diffida e messa in mora all’amministrazione (art. 90, r.d. n. 642/1907).

   Secondo le vigenti norme processuali, entro tale termine il ricorso va depositato, e non anche notificato.

   La giurisprudenza chiede anche la notificazione del ricorso, ordinando, dopo il deposito, la integrazione del contraddittorio.

   Nella prassi il ricorso per esecuzione spesso viene prima notificato e poi depositato. In tal caso, per evitare decadenze, va notificato entro il termine di prescrizione dell’actio judicati.

   Quanto esposto vale sia nelle ipotesi in cui l’esecuzione venga chiesta al Tar, in relazione a sentenze del Tar medesimo o del giudice ordinario, rientranti nella competenza del Tar, sia nelle ipotesi in cui l’esecuzione venga chiesta al Consiglio di Stato (in relazione alle sentenze del Consiglio di Stato, o del giudice ordinario, rientranti nella competenza del Consiglio di Stato).

   Ove l’azione di esecuzione venga proposta davanti al Tar, la relativa sentenza, nei limiti in cui è appellabile, è soggetta agli ordinari termini per l’appello al Consiglio di Stato (termine breve di sessanta giorni e termine lungo annuale).

   Nel corso del giudizio davanti al Tar e davanti al Consiglio di Stato si osservano i relativi termini, ricordando, però, che non è prescritta la previa notifica del ricorso, ma il suo diretto deposito (entro il termine dell’actio judicati), anche se la giurisprudenza nella prassi chiede di solito la instaurazione del contraddittorio con le controparti.  

   Ai sensi dell’art. 91, r.d. n. 642/1907, una volta depositato il ricorso per ottemperanza, il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, che, entro i venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni in segreteria. Spirato il termine di venti giorni, il Presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all’uopo designa.

   Trattandosi di rito in camera di consiglio, si ammette che le parti possano depositare memorie e documenti fino al giorno dell’udienza.

 

13. Ulteriori termini abbreviati in materie determinate.

 

13.1. Premessa.

   Una legislazione alluvionale e mal coordinata ha di volta in volta previsto, per svariate materie, termini processuali abbreviati, dettati da esigenze contingenti, in relazione a specifici provvedimenti amministrativi.

   Impossibile ridurre a razionalità le numerose ipotesi, e cogliere un disegno unitario: difficilmente è stato previsto un dimezzamento generalizzato di tutti i termini processuali, più spesso vengono ridotti taluni termini e lasciati invariati tutti gli altri, secondo criteri che sembrano casuali e mal meditati.

   Si seguirà, pertanto, nell’elencazione, un criterio cronologico.

 

13.2. Provvedimenti di diniego di nulla osta cinematografico.

   In relazione ai provvedimenti di diniego di nulla osta cinematografico, l’art. 8, l. n. 161/1962, dettato in un’epoca in cui era previsto il ricorso al Consiglio di Stato in unico grado, dispone che i termini di cui agli articoli 36 e 37 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà. L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione. Interpretando la norma alla luce della introduzione dei Tar, e del contenuto degli artt. 36 e 37, t.u. n. 1054/1024, ne deriva che sono dimezzati:

il termine per la notifica del ricorso di primo grado (trenta giorni);

il termine per il deposito del ricorso di primo grado (quindici giorni);

il termine per la costituzione delle altre parti in primo grado (dieci giorni);

il termine per il ricorso incidentale in primo grado (quindici giorni);

il termine per il deposito del ricorso incidentale in primo grado (cinque giorni);

il termine per la notifica del ricorso di appello (trenta giorni o sei mesi);

il termine per il deposito dell’appello (quindici giorni);

il termine per la costituzione delle altre parti in appello (quindici giorni);

il termine per l’appello incidentale (quindici giorni);

il termine per l’appello incidentale autonomo (trenta giorni);

il termine per il deposito dell’appello incidentale (cinque giorni).

   Formalmente non è dimezzato il termine per memorie e documenti per l’udienza di discussione, ma di fatto lo è perché l’udienza va fissata di ufficio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. Tale regola deve ritenersi applicabile sia in primo grado che in appello.

   E’ più che dimezzato, come visto, il termine per il deposito della sentenza (dieci giorni), sia in  primo grado che in appello.

   Non sono dimezzati tutti gli altri termini processuali non elencati nella norma e negli artt. 36 e 27, t.u. n. 1054/1024, quale il termine per il regolamento di competenza, i termini per le fasi incidentali (cautelare, falso, interruzione del processo), il termine per le impugnazioni diverse dall’appello.

   Tale rito meriterebbe di essere razionalizzato, riportando a sessanta giorni il termine per il ricorso di primo grado, e estendendo il rito abbreviato dell’art. 23 bis, se del caso mantenendo solo il termine di dieci giorni per la pubblicazione della sentenza, se ritenuto opportuno, ovvero sostituendolo con la pubblicazione del dispositivo entro sette giorni.

 

13.3. Provvedimenti in materia di passaporti.

   Contro i provvedimenti in materia di passaporti, l’art 10, l. 21 novembre 1967, n. 1185, prevede il ricorso al Tar negli stessi termini prescritti per il ricorso amministrativo previsto dalla stessa norma, pari a trenta giorni, ovvero quarantacinque giorni quando la sede dell'autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.

   L’art. 11 aggiunge che la decisione del giudice amministrativo deve essere eseguita dall’amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione. Non si tratta di un termine processuale, ma tale termine incide sul rito per la instaurazione del giudizio di ottemperanza, in quanto decorsi quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, il giudizio di ottemperanza potrà essere instaurato senza necessità di previa diffida.

   Anche in tale rito è irrazionale il termine dimezzato per il ricorso, e sarebbe opportuno ripristinare il termine di sessanta giorni, se del caso abbreviando i termini del rito processuale (p.es. mediante l’estensione del rito abbreviato dell’art. 23 bis, l. Tar).

 

13.4. Provvedimenti in tema di requisiti delle associazioni di produttori zootecnici.

   L’art. 5, l. 8 luglio 1975, n. 306, stabilisce che il termine per il ricorso al Tar avverso provvedimenti regionali in tema di requisiti delle associazioni di produttori zootecnici è di trenta giorni; nessun’altra abbreviazione è peraltro prevista, sicché si può dubitare della razionalità della previsione del termine dimezzato solo per il ricorso di primo grado; tale eccezione rispetto alla regola generale andrebbe abrogata (basterebbe abrogare, nel comma 2 dell’art. 5, le parole <<nel termine di trenta giorni>>.

 

13.5. Ordinanza che assicura le prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

   In caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, se viene adottata l’ordinanza volta ad assicurare le prestazioni indispensabili (art. 8, l. 12 giugno 1990, n. 146), tale ordinanza può essere impugnata con ricorso al Tar, (da parte dei soggetti che promuovono lo sciopero, delle amministrazioni, delle imprese e dei singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse) in un termine brevissimo, pari a sette giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (art. 10, l. n. 146/1990).

   Le uniche abbreviazioni previste sono quella per la proposizione del ricorso di primo grado, e quella per la trattazione della domanda cautelare, che si deve tenere nella prima udienza utile, prescindendo da ogni esigenza di rispetto dei termini a difesa. Tali abbreviazioni si giustificano pienamente in considerazione degli interessi in gioco e dell’esigenza di una immediata definizione della lite, anche mediante la tutela cautelare.

   Peraltro dopo la l. n. 205/2000 la tutela cautelare potrà essere assicurata anche mediante decreto presidenziale monocratico, con fissazione poi della prima udienza utile collegiale.

   Pertanto, una volta che il ricorso sia stato tempestivamente promosso e vi sia stato l’intervento cautelare del giudice amministrativo, le esigenze di celerità vengono meno, e il giudizio prosegue con i termini ordinari.

 

13.6. Provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dai registri delle organizzazioni di volontariato.

   E’ previsto un termine di trenta giorni per il ricorso di primo grado e per il ricorso di appello nel contenzioso avverso provvedimenti di diniego di iscrizione o di cancellazione dai registri delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 6, co. 5, l. 11 agosto 1991, n. 266; sia in primo grado che in appello il giudice decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Nessun’altra riduzione di termini è prevista, sicché valgono i termini ordinari per deposito del ricorso, ricorso incidentale, costituzione delle altre parti, pubblicazione della sentenza, etc. Anche in questo rito, appare di dubbia razionalità il dimezzamento del termine per ricorrere. Infatti i termini dimezzati per ricorrere hanno ragion d’essere solo quando ci sono ragioni di urgenza e di certezza per la pubblica amministrazione autrice del provvedimento, e non anche quando ci sono ragioni di urgenza per il ricorrente (il quale valuta autonomamente la propria urgenza e può sempre ricorrere in un termine più breve di quello massimo assegnatogli). E’ invece razionale la celere definizione del merito. Sarebbe pertanto opportuno riportare a sessanta giorni il termine per il ricorso di primo grado, e se del caso estendere a tale materia il rito dell’art. 23 bis, l. Tar.

 

13.7. Provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’albo delle associazioni di promozione sociale.

   In materia di diniego di iscrizione all’albo delle associazioni di promozione sociale e di cancellazione, l’art. 10, l. 7 dicembre 2000, n. 383, recante <<Disciplina delle associazioni di promozione sociale>>, lascia invariato il termine ordinario per il ricorso al Tar, ma prevede una abbreviazione dei termini per la decisione e per l’appello. E’ prescritto che avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni. Non sono previste ulteriori abbreviazioni, sicché restano invariati tutti gli altri termini, ivi compresi quelli per l’appello nel termine lungo, per il deposito dell’appello, per l’appello incidentale, etc.

 

13.8. Provvedimenti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

   Un altro rito abbreviato è disciplinato dall’art. 10, l. 22 febbraio 2000, n. 28, recante <<disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica>>) in relazione ai provvedimenti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni in detta materia.

   L’abbreviazione riguarda solo i termini espressamente contemplati.

   Nel resto si osservano i termini ordinari.

   E’ previsto un termine di trenta giorni per il ricorso di primo grado e per l’appello.

   In caso di domanda cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica della domanda cautelare. Si ha dunque un termine dimezzato rispetto a quello ordinario per il deposito di memorie nella fase cautelare, che è di dieci giorni.

   In ogni caso nella prassi si ammette che le parti depositino memorie e documenti fino all’udienza cautelare.

   Il Tar del Lazio si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie, e comunque non oltre il settimo giorno dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie, il che significa non oltre il dodicesimo giorno dalla notifica del ricorso

   Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

 

13.9. Provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia.

    L’art. 10, commi 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82, introdotti dall’art. 3, l. 13 febbraio 2001, n. 45, recante <<modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza>>, reca uno speciale rito in relazione ai provvedimenti di applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia.

   E’ previsto un generale dimezzamento dei termini, e dunque, è da ritenere, anche dei termini per il ricorso introduttivo e per le impugnazioni.

   E’ inoltre previsto che nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, l’ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell’articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l’ordinanza il giudice fissa, anche d’ufficio, l’udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza con deposito in cancelleria.

   Il richiamo sia dell’art. 21, l. Tar che dell’art. 36, r.d. n. 642/1907 implica che la durata massima dell’ordinanza cautelare si applica sia in primo grado che in appello.

   Tale rito presenta lo stesso dimezzamento generalizzato dei termini previsto dall’art. 23 bis, con in più il dimezzamento anche del termine per ricorrere, la durata massima dell’ordinanza cautelare e il termine massimo per l’udienza di merito.

 

14. Considerazioni conclusive.

   La presente rassegna ha evidenziato una notevole disomogeneità di molti termini processuali, spesso irrazionale.

   La disomogeneità e irrazionalità si traduce in una maggiore difficoltà per l’esercizio del diritto di difesa, con il rischio di incorrere in decadenza, a causa della difficoltà, per le parti e i difensori, di conoscere e ricordare molteplici termini differenziati.

   In svariate materie è previsto un termine inferiore a quello ordinario di sessanta giorni, per proporre ricorso al Tar.

   La riduzione del termine, incidendo pesantemente sul diritto di difesa, va invece prevista solo se indispensabile in relazione ad imprescindibili esigenze di certezza dell’atto amministrativo e di celerità dell’azione amministrativa, che possano giustificare il sacrificio del diritto di difesa.

   Diversamente, l’urgenza del ricorrere deve essere rimessa alle valutazioni del singolo interessato, e se del caso possono essere previste abbreviazioni del rito processuale, ma non del termine per ricorrere.

   Giova ricordare che la legislazione più recente si è mossa in questa direzione.

   E, invero, la l. n. 205/2000 ha portato da trenta a sessanta giorni il termine per ricorrere in materia di procedure di affidamento di pubblici appalti (che era stato previsto in trenta giorni dal d.l. n. 67/1997). Anche se la materia dei pubblici appalti costituisce un esempio emblematico di vicenda in cui le esigenze di celerità dell’azione amministrativa potrebbero giustificare il termine dimezzato per ricorrere (come ha riconosciuto la Corte costituzionale e come sembra ammesso da parte degli organi comunitari).

   Ancora, nel 2002, con la novella dell’art. 13, d.lgs. n. 286/1998, è stato riportato da trenta a sessanta giorni il termine per ricorrere avverso l’espulsione ministeriale di cittadini extracomunitari.

   Il d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) ha riportato da trenta a sessanta giorni il termine per ricorrere contro i provvedimenti sanzionatori dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (previsto in trenta giorni dall’art. 4, co. 7, l. n. 109/1994).

   In questa direzione, andrebbe riportato a sessanta giorni il termine per ricorrere in materia di:

- accesso agli atti amministrativi;

- nulla osta cinematografico;

- passaporti;

- provvedimenti in relazione alle associazioni di produttori zootecnici;

- iscrizione e cancellazione dall’albo delle associazioni di volontariato;

- provvedimenti relativi ai collaboratori di giustizia.

   L’intervento legislativo potrebbe anche essere sollecitato dalla giurisprudenza, mediante questioni di legittimità costituzionale della severa disciplina del termine per ricorrere, priva di giustificazione razionale.

   Si giustifica pienamente, invece, la riduzione del termine per ricorrere, in materia di:

- ordinanza che assicura le prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

- contenzioso elettorale;

- provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

   Tanto, in considerazione delle evidenti ragioni di urgenza e di certezza dell’azione amministrativa.

   De jure condendo, poi, andrebbe ridotto il termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione dei pubblici contratti, per omogeneizzarlo con il termine dilatorio che deve intercorrere tra aggiudicazione e stipulazione del contratto. Tale questione dovrà essere affrontata se e quando diventerà direttiva da recepire l’attuale progetto di direttiva che modifica le direttive 89/665 e 92/13.

   Oltre alla omogeneizzazione del termine per ricorrere in primo grado, andrebbe omogeneizzata la disciplina dei molteplici e frammentari riti speciali.

   Come si è già osservato, solo nel rito dell’art. 23 bis, l. Tar e nel rito relativo ai collaboratori di giustizia, è previsto un generalizzato dimezzamento di tutti i termini processuali.

   Peraltro nel rito 23 bis sono eccettuati dal dimezzamento i termini per ricorrere.

   Sicché, l’unico rito con dimezzamento generalizzato resta quello per i provvedimenti relativi ai collaboratori di giustizia.

    La razionalità di tale risultato ermeneutico sfugge del tutto.

   Negli altri riti il legislatore ha scelto, con criteri abbastanza casuali, di abbreviare solo taluni termini, ma non la generalità di essi.

   Sarebbe invece opportuna una omogeneizzazione, riducendo ad unità i molteplici riti speciali.

   Si potrebbe infatti, prevedere un unico rito speciale, razionalizzando ed estendendo quello dell’art. 23 bis alle altre materie per le quali oggi sono previsti molteplici riti (contenzioso elettorale, accesso, silenzio, nulla osta cinematografico, passaporti, collaboratori di giustizia), previa verifica di quali siano gli interessi che richiedono effettivamente una corsia giustiziale preferenziale rispetto agli altri, e prevedendo in tale rito il meccanismo oggi previsto in altri riti speciali, della celere fissazione della udienza di merito anche quando non vi è domanda cautelare (come è nel rito dell’accesso e del silenzio).

   Nell’ambito di un unico rito speciale, per casi tassativi si potrebbe prevedere l’immediato deposito del ricorso, con notifica successiva (come è ora nel rito sul contenzioso elettorale).

   Infine, andrebbe omogeneizzata:

- la disciplina dei termini per le diverse impugnazioni;

- la disciplina dei termini ultimi per deposito di memorie e documenti, rendendo eccezionale la prassi del deposito di memorie e documenti fino al giorno dell’udienza, prassi che non garantisce né un adeguato contraddittorio con le altre parti, né un’adeguata preparazione del collegio giudicante, non di rado oggi investito di una mole di atti e documenti pochi minuti prima della decisione.

   In questa prospettiva, per conciliare il diritto di difesa con il diritto al contraddittorio e con l’esigenza di un razionale funzionamento dell’apparato giustizia, si potrebbe anche ipotizzare un meccanismo simile a quello del processo civile:

- documenti e memorie <<lunghe>> da depositarsi un congruo termine prima dell’udienza;

- memorie <<corte>>, ovvero brevi note di replica, consentite fino a pochi giorni prima dell’udienza e, eccezionalmente, fino al giorno dell’udienza.

   Non va tralasciato la differenza rilevantissima tra il rito del processo amministrativo e il rito del processo civile.

   Nel processo civile che si svolge davanti al collegio, il collegio ha sessanta giorni per depositare la decisione, decorrenti dalla scadenza del termine per le memorie di replica (art. 275 c.p.c.): posto che le comparse conclusionali vanno scambiate entro sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio, e le memorie nei successivi venti giorni, il giudice ha centoquaranta giorni dalla rimessione della causa al collegio per depositare la decisione.

   Nell’ipotesi in cui le parti chiedano che la causa sia discussa oralmente davanti al Collegio, l’udienza di discussione ha luogo entro i sessanta giorni dalla scadenza del termine per le memorie di replica, e va depositata nei sessanta giorni successivi alla discussione (art. 275 c.p.c.): considerato lo scambio delle comparse conclusionali entro sessanta giorni dalla rimessione al collegio, lo scambio delle memorie di replica entro venti giorni, la udienza nei successivi sessanta giorni e la sentenza negli ulteriori sessanta giorni, il giudice ha in totale 200 giorni per depositare la sentenza, decorrenti dalla rimessione della causa al collegio.

   Nel processo civile che si svolge davanti al giudice unico, se non c’è discussione orale, la sentenza va depositata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per le memorie di replica (art. 281 quinquies c.p.c.), ma va ricordato che le parti si scambiano le comparse conclusionali entro sessanta giorni dal passaggio della causa in decisione, e le memorie di replica nei venti giorni successivi, sicché il giudice unico ha in definitiva centodieci giorni per pubblicare la sentenza, decorrenti dal passaggio della causa in decisione.

   Se le parti chiedono la discussione orale davanti al giudice unico, ha luogo lo scambio delle sole comparse conclusionali, entro sessanta giorni dal passaggio della causa in decisione, l’udienza viene fissa nei successivi trenta giorni e la sentenza è depositata nei successivi trenta giorni: sicché il giudice ha centoventi giorni per depositare la sentenza, decorrenti dal passaggio della causa in decisione.

   Dunque nel processo civile il giudice dispone di un congruo spazio temporale per conoscere le comparse e memorie di parte prima della discussione della causa.

   Nel processo amministrativo, invece, le memorie di parte possono essere depositate fino a dieci giorni (cinque nei riti abbreviati) prima dell’udienza di discussione, e la decisione deve essere deliberata subito dopo la discussione (art. 61, r.d. n. 642/1907), e deve essere depositata entro i successivi 45 giorni. In alcuni riti abbreviati il termine per la decisione è 23 giorni e occorre pubblicare il dispositivo entro sette giorni.

   Sicché il giudice dispone, nel rito ordinario, di cinquantacinque giorni dalle memorie di parte per decidere, e, nei riti con termini dimezzati, di ventotto giorni dalle memorie di parte per pubblicare la decisione. Se poi è prevista la pubblicazione del dispositivo entro sette giorni dall’udienza, il giudice ha dodici giorni dalle memorie di parte per decidere.

   Tale maggiore celerità degli adempimenti del giudice amministrativo, rispetto al giudice civile, rende però complessa la presa di conoscenza da parte del giudice di atti di parte depositati solo il giorno dell’udienza, o cinque giorni prima.

 

 

 

 

Tabelle riassuntive dei termini del processo amministrativo

(Rosanna De Nictolis)

 

Legenda:

 

Colonna 1: tipologia di atti processuali

Colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: termini, in ciascun rito, per ogni atto processuale. Se nulla è indicato valgono i termini del rito ordinario (Colonna 2).

 

 

A) Giudizio di primo grado davanti al Tar – svolgimento ordinario

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori)

 

Contenzioso elettorale

Rito abbreviato 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estin-zione del giudizio con decreto mono-cra-

tico

Rito nulla

osta

cinema

Ricorso introduttivo (notifica)

Sessanta giorni nei giudizi impugnatori

(elevati a novanta in caso di residenza in altro Stato europeo, e a centocinquanta in caso di residenza fuori dall’Europa di una delle parti)

 

Trenta giorni nelle ipotesi di:

art. 10, l. n. 1185/1967;

art. 5, l. n. 306/1975;

art. 6, l. n. 266/1991

art. 10, l. n. 28/2000

 

Sette giorni nell’ipotesi di art. 10, l. n. 146/1990

 

termine di prescrizione del diritto nei giudizi su diritti soggettivi

 

cinque anni per l’azione risarcitoria

 

Dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento presidenziale che fissa la data di udienza

(n.b. nel contenzioso elettorale il ricorso prima si deposita e poi si notifica)

Sessanta giorni

nel rito 23 bis

 

Trenta giorni nel rito sulle misure relative ai collaboratori di giustizia

Trenta giorni

Finché perdura l’inadempi-mento, ma comunque non oltre un anno decorrente dalla scadenza dei termini per provvedere di cui all’art. 2, l. n. 241/1990

Notifica del ricorso e del decreto ingiunti-

vo entro sessanta o novanta giorni (notifica in Italia o all’estero)

Oppo-sizione al decreto entro sessan-ta giorni dalla comuni-cazione

Trenta giorni

Deposito del ricorso

Trenta giorni

dall’ultima notificazione

 

 

Al fine della fissazione dell’udienza:

Trenta giorni decorrenti dalla proclamazione degli eletti nel contenzioso sulle operazioni elettorali di Comuni, Province e Regioni, e dalla pubblicazione in G.U. dell’elenco dei candidati eletti nel contenzioso sulle operazioni elettorali relative ai rappresentanti italiani nel Parlamento europeo.

 

Deposito del ricorso dopo la notifica entro dieci giorni dalla notificazione

Quindici giorni

dall’ultima notificazione

 

 

Entro il termine di

prescri-

zione del diritto

Deposi-

to dell’op-

posizione

entro dieci giorni

dall’ulti

ma notifica-

zione

Quindici giorni

dall’ultima notifica-zione

Costituzione delle altre parti

Venti giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso

(elevato di trenta o di novanta giorni se una delle parti risiede in uno Stato europeo o in uno Stato non europeo)

Quindici giorni dalla notificazione del ricorso

Dieci giorni

dalla scadenza

del termine di deposito del

ricorso

 

 

Opposi-zione al decreto nei termini del c.p.c.

(quaranta, dieci, sessanta, con le altre proroghe e abbrevia-zioni)

ovvero venti giorni in caso di opposizio-

ne al decreto in favore di ausiliario del giudice -

segue la costituzio- ne delle altre parti nei termini del processo ammini-strativo

 

Dieci giorni

dalla scadenza

del termine di deposi-to del

ricorso

Ricorso incidentale (notifica)

Trenta giorni

dalla scadenza del termine di deposito del ricorso

(elevato di trenta o di novanta giorni se il ricorrente incidentale risiede in uno Stato europeo o in uno Stato non europeo)

Quindici giorni dalla notificazione del ricorso principale

Trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso

 

 

 

 

Quindici giorni

dalla scadenza del  termine di deposi-to del ricorso

Ricorso incidentale (deposito)

Dieci giorni

dall’ultima notificazione

Quindici giorni dalla notificazione del ricorso principale

Cinque giorni

dall’ultima notificazione

 

 

 

 

Cinque giorni

dall’ultima notifi-cazione

Memorie e documenti in relazione al ricorso incidentale

Dieci giorni

dalla scadenza del termine di deposito del ricorso incidentale

 

Cinque giorni

dalla scadenza del termine di deposito del ricorso incidentale

 

 

 

 

Cinque giorni

dalla scadenza del termine di deposito del ricorso incidentale

Intervento in causa (notificazione)

Fino al passaggio della causa in decisione

 

 

 

 

 

 

 

Deposito dell’atto di intervento

Venti giorni

dall’ultima notificazione

 

Dieci giorni

dall’ultima notificazione

 

 

 

 

 

Memorie e documenti in relazione all’atto di intervento

Venti giorni

dalla scadenza del termine di deposito dell’atto di intervento

 

Dieci giorni

dalla scadenza del termine di deposito dell’atto di intervento

 

 

 

 

 

Motivi aggiunti di ricorso

Stessi termini del ricorso introduttivo

 

Stessi termini ridotti del ricorso introduttivo

Tesi prevalente: stessi termini del ricorso introduttivo cioè sessanta giorni

 

Tesi minoritaria:

trenta giorni quanto meno nel caso di motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati

Stessi termini del ricorso introduttivo, dunque trenta giorni

Se motivi aggiunti avverso il silenzio: vale il termine di prescrizio-

ne di un  anno previsto per il ricorso

originario.

 

Se motivi aggiunti avverso atti espressi: sessanta giorni

 

 

Stesso termine di trenta giorni del ricorso introdutti-

vo

Deposito dell’atto impugnato e degli atti del procedimento da parte della

p.a.

Sessanta giorni

dalla scadenza del termine di deposito del ricorso

 

Trenta giorni

dalla scadenza del termine di deposito del ricorso

 

 

 

 

 

Istanza di discussione del ricorso

Due anni

dal deposito del ricorso

Non occorre, l’udienza è fissata di ufficio su presentazione del ricorso

Un anno dal deposito del ricorso

 

Non occorre istanza di fissazione nel giudizio relativo a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

 

 

 

Non occorre istanza di fissazio-ne

Non occorre istanza di fissazione

Comunica-zione dell’udienza di discussione a cura della segreteria

Almeno 40 giorni prima dell’udienza

Non prevista, il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza viene notificato a cura del ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento presidenziale

Almeno 20 giorni prima dell’udienza, se la data non è fissata con ordinanza

 

 

Se la data di udienza è fissata con ordinanza, non è prevista comunicazio-

ne

 

 

 

 

 

Celebrazione dell’udienza di discussione

Non previsto un termine per la data dell’udienza nel rito ordinario

 

Trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso nelle ipotesi di:

art. 6, l. n. 266/1991;

art. 10, l. n. 383/2000

In via di urgenza

Stabilita con ordinanza per la prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza

 

In caso di accoglimento da parte del Consiglio di Stato della domanda cautelare già respinta dal Tar, l’udienza di primo grado è fissata per la prima udienza utile successiva al termine di trenta giorni dal ricevimento da parte del Tar dell’ordinanza del Consiglio di Stato

 

Nel giudizio relativo a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi l’udienza va celebrata entro quarantacin-

que giorni dal deposito del ricorso

 

Nel rito relativo ai provvedimenti sui collaboratori di giustizia l’udienza di merito è fissata con l’ordinanza cautelare entro i successivi quattro mesi

Entro trenta giorni dalla scaden-za del termine di deposi-

to del ricorso

Trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso

 

Trenta giorni dalla scaden-za del termine di deposito del ricorso

Trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso

Documenti per l’udienza di discussione

Fino a venti giorni liberi prima dell’udienza

 

Nel rito 23 bis: se c’è ordinanza che fissa l’udienza: entro quindici giorni dal deposito dell’ordinanza che fissa l’udienza

 

Nel rito 23 bis: se non c’è ordinanza che fissa l’udienza, e comunque secondo la prassi:

fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza

 

Nel rito collaboratori di giustizia:

fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza

 

 

Fino all’u-

dienza

di discus-

sione

Fino all’udienza

di discussione

 

Fino all’udienza

di discus-sione

 

Memorie per l’udienza di discussione

Fino a dieci giorni liberi

prima dell’udienza

 

Nel rito 23 bis: se c’è ordinanza che fissa l’udienza: entro i dieci giorni successivi ai quindici giorni dal deposito dell’ordinanza che fissa l’udienza

Nel rito 23 bis: se non c’è ordinanza che fissa l’udienza, e comunque secondo la prassi:

fino a cinque giorni liberi

prima dell’udienza

Nel rito collaboratori di giustizia:

fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza

Fino all’u-

dienza

di discus-

sione

Fino all’udienza

di discussione

 

Fino all’udi-enza

di discus-sione

 

Sentenza

Entro quarantacinque giorni dalla decisione, che di regola è nel giorno dell’udienza di discussione, salvo rinvio della camera di consiglio o riserva della decisione

Lettura del dispositivo in udienza

 

Motivazione entro dieci giorni dall’udienza

Dispositivo entro sette giorni dall’udienza

 

Motivazione entro ventitre giorni dall’udienza

 

 

 

Decisione con ordinanza deposi-tata subito dopo l’udien-za

Entro dieci giorni dall’u-

dienza

Comunicazione della sentenza alle parti a cura del segretario

_____________

Perenzione

Cinque giorni

 

 

 

_____________

2 anni oltre a periodi feriali

 

 

 

 

____________

 

Tre giorni

 

 

 

___________

1 anno oltre al periodo feriale

 

 

 

 

______

 

 

 

 

______

 

 

 

 

_____

 

 

 

 

__________

 

 

 

 

______

 

 

B) Giudizio di primo grado davanti al Tar – Incidente cautelare

 

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Incidente cautelare – memorie

10 giorni dalla notifica della domanda cautelare; nella prassi fino alla udienza cautelare

 

nell’ipotesi di art. 10, l. n. 28/2000: 5 giorni dalla notifica della domanda cautelare; nella prassi fino alla udienza cautelare

 

 

Cinque giorni dalla notifica della domanda cautelare; nella prassi fino alla udienza cautelare

 

 

 

Non vi è incidente cautelare in tale fase

 

Incidente cautelare – udienza

Prima udienza dopo il termine di dieci giorni per le memorie

 

Nel rito di art. 10, l. n. 28/2005: prima udienza dopo il termine abbreviato di cinque giorni per le memorie, e comunque non oltre sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie (cioè il dodicesimo giorno dalla notifica del ricorso)

 

 

 

 

 

Non vi è incidente cautelare in tale fase

 

Durata massima dell’ordinanza cautelare

 

 

Nel rito collaboratori di giustizia: durata massima dell’ordinanza cautelare sei mesi

 

 

 

Non vi è incidente cautelare in tale fase

 

Notifica del provvedimento cautelare ante causam

Non prevista la tutela ante causam in tale contenzioso

Non prevista la tutela ante causam in tale contenzioso

Nel solo rito relativo a procedure di affidamento di  lavori, servizi e forniture pubblici: termine fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni

Non prevista la tutela ante causam in tale contenzioso

Non prevista la tutela ante causam in tale contenzioso

Non prevista la tutela ante causam in tale contenzioso

Non vi è incidente cautelare in tale fase

Non prevista la tutela ante causam in tale contenzioso

Appello avverso le ordinanze cautelari (notificazione)

60 giorni dalla notifica,

120 giorni dalla comunicazione del deposito

30 giorni dalla notifica

 

60 giorni dalla comunicazione del deposito

Nel rito 23 bis è controverso:

 

Per una tesi, valgono i termini del rito ordinario

 

Per altra tesi, si applica il dimezzamento, trenta giorni dalla notifica, sessanta giorni dalla comunicazione del deposito

 

Nel rito collaboratori di giustizia:

trenta giorni dalla notifica, sessanta giorni dalla comunicazione del deposito

 

 

 

 

 

 

Durata massima dell’ordinanza cautelare in appello

 

 

Nel rito collaboratori di giustizia: durata massima dell’ordinanza cautelare sei mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Giudizio di primo grado – Incidenti sulla competenza

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decre-to ingiun-tivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Ricorso per regolamento di competenza (notifica)

Venti giorni

dalla tempestiva costituzione in giudizio

o dal successivo deposito degli atti da cui risulti l’incompetenza

In caso di tardiva costituzione in giudizio: venti giorni dalla scadenza del termine per la costituzione

Il regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

Dieci giorni dalla tempestiva costituzione in giudizio

o dal successivo deposito degli atti da cui risulti l’incompetenza

In caso di tardiva costituzione in giudizio: dieci giorni dalla scadenza del termine per la costituzione

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Ricorso per regolamento di competenza (deposito)

Trenta giorni dall’ultima notificazione

Il regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

Quindici giorni dall’ultima notificazione

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Memorie delle altre parti

Venti giorni dalla scadenza del termine di deposito

Il regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

Dieci giorni dalla scadenza del termine di deposito

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Costituzione davanti ad altro Tar in caso di accordo tra le parti

Venti giorni dalla comunicazione della trasmissione degli atti al Tar indicato dalle parti

Il regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

Dieci giorni dalla comunicazione della trasmissione degli atti al Tar indicato dalle parti

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Camera di consiglio per la delibazione sommaria dell’istanza di regolamento da parte del Tar

Immediatamente

Il regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

Immediatamente

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Trasmissione degli atti al Consiglio di Stato se l’istanza non è manifestamente infondata

Immediatamente

Il regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

 

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Deposito di memorie e documenti davanti al Consiglio di Stato

Venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che dispone la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato

Il regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

Dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che dispone la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Udienza innanzi al Consiglio di Stato

Prima udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito dei documenti

Il regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

 

Prima udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito dei documenti

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Riproposizione del ricorso davanti al Tar competente

Trenta giorni dalla notifica della decisione che accoglie il ricorso per regolamento di competenza

Il regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

Quindici giorni dalla notifica della decisione che accoglie il ricorso per regolamento di competenza

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Prosecuzione del giudizio davanti al Tar originario

Istanza di fissazione udienza entro due anni dalla decisione

Il regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

Istanza di fissazione udienza entro un anno dalla decisione

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Eccezione di incompetenza <<interna>> (sezioni del medesimo Tar)

Con l’atto di costituzione e comunque entro 45 giorni dalla notifica del ricorso

Non si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio.

 

Con l’atto di costituzione e comunque entro 23 giorni dalla notifica del ricorso

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Conflitti di competenza tra T.R.G.A. di Trento e sezione autonoma di Bolzano - Eccezione

Fino al passaggio della causa in decisione

 

Fino al passaggio della causa in decisione

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Conflitti di competenza tra T.R.G.A. di Trento e sezione autonoma di Bolzano – Memorie davanti al Consiglio di Stato

Dieci giorni dalla comunicazione della eccezione, e della conseguente sospensione del giudizio e trasmissione al Consiglio di Stato, da parte del Presidente del T.R.G.A. o della Sezione autonoma

 

Cinque giorni dalla comunicazione della eccezione, e della conseguente sospensione del giudizio e trasmissione al Consiglio di Stato, da parte del Presidente del T.R.G.A. o della Sezione autonoma

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Conflitti di competenza tra T.R.G.A. di Trento e sezione autonoma di Bolzano – Decisione del Consiglio di Stato

Non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte del giudice di primo grado

 

Non oltre quindici giorni dal ricevimento degli atti da parte del giudice di primo grado

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

Conflitti di competenza tra T.R.G.A. di Trento e sezione autonoma di Bolzano – Trasmissione della decisione del Consiglio di Stato

Entro dieci giorni dalla decisione

 

Entro cinque giorni dalla decisione

 

 

 

Non vi è incidente sulla competenza in tale fase

 

 

 

D) Giudizio di primo grado – Regolamento preventivo di giurisdizione

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - notifica

Fino a quando la causa non è decisa nel merito in primo grado

 

 

 

 

 

 

 

Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - deposito

Venti giorni

dall’ultima notificazione

 

 

 

 

 

 

 

Controricorso - notifica

Venti giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso principale

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazio-ne al p.m. e notificazione alle parti del decreto che fissa l’adunanza e della relazione del relatore – Rito semplificato

Almeno venti giorni prima della data dell’adunanza

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni del p.m. e memorie delle parti – Rito semplificato

Cinque giorni prima dell’adunanza

 

 

 

 

 

 

 

Notificazione alle parti del decreto che fissa l’adunanza e delle conclusioni del p.m. – Rito ordinario

Almeno venti giorni prima della data dell’adunanza

 

 

 

 

 

 

 

Memorie delle parti – rito ordinario

Cinque giorni prima dell’adunanza

 

 

 

 

 

 

 

Riassunzione del processo davanti al giudice ordinario dopo la pronuncia sul regolamento di giurisdizione

Sei mesi dalla comunicazione della sentenza

 

 

 

 

 

 

 

Prosecuzione del giudizio davanti al giudice amministrativo

Controverso:

- atto di riassunzione entro sei mesi dalla comunicazione della decisione

 

- istanza di fissazione udienza entro due anni dalla comunicazione della decisione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Giudizio di primo grado – Incidente di falso

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Proposizione della querela di falso

Termine assegnato dal giudice

 

Termine assegnato dal giudice

 

 

 

 

 

Deposito della sentenza sulla querela di falso nel giudizio sospeso

Trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza

 

Quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza

 

 

 

 

 

Istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio

Due anni dalla notizia della sentenza che decide sulla querela di falso

 

Un anno dalla notizia della sentenza che decide sulla querela di falso

 

 

 

 

 

 

 

F) Giudizio di primo grado – Incidente di costituzionalità

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio

Due anni dalla comunicazione della sentenza

della Corte costituzionale da parte della segreteria del giudice a quo

 

Un anno dalla comunicazione della sentenza

della Corte costituzionale da parte della segreteria del giudice a quo

 

 

 

 

 

 

 

G) Giudizio di primo grado – Ordinanza provvisionale di condanna al pagamento di somme di denaro

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Udienza di discussione

Prima udienza utile e comunque entro trenta giorni dal deposito dell’istanza

Non si applica, non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva e di diritti patrimoniali

Non si applica, non vertendosi in materia di giudizio di condanna per diritti patrimoniali, salve le cause risarcitorie in materia di appalti che però non seguono il rito speciale ex art. 23 bis

Non si applica non vertendosi in materia di diritti patrimoniali

Non si applica non vertendosi in materia di diritti patrimoniali

 

Non si applica, trattandosi di fase finalizzata a verificare se ricorre o meno una causa estintiva

Non si applica non vertendosi in materia di diritti patrimoniali

 

 

H) Giudizio di primo grado – Interruzione del processo

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Atto di riassunzione - notifica

Sei mesi dalla data di conoscenza legale dell’evento interruttivo

 

Tre mesi dalla data di conoscenza legale dell’evento interruttivo

 

 

 

 

 

Istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio

Due anni dalla data di conoscenza legale dell’evento interruttivo

 

Un anno dalla data di conoscenza legale dell’evento interruttivo

 

 

 

 

 

 

I) Giudizio di revocazione delle sentenze dei Tar

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Ricorso per revocazione straordinaria - notifica

Sessanta giorni dalla conoscenza della causa di revocazione

(controverso: per altra tesi, trenta giorni con la medesima decorrenza)

 

Rito 23 bis: non disciplinato espressamente

 

2 tesi:

Termine ordinario

 

Termine dimezzato trenta giorni

 

Si suggerisce in via prudenziale di rispettare il termine dimezzato

 

Rito collaboratori di giustizia: trenta giorni

 

 

 

 

 

Ricorso per revocazione straordinaria - deposito

Trenta giorni dalla notificazione

(controverso: per altra tesi, venti giorni con la medesima decorrenza)

 

 

Quindici giorni dalla notificazione

 

(controverso: per altra tesi, dieci giorni con la medesima decorrenza)

 

 

 

 

 

Memorie e documenti delle altre parti

Venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

 

Dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

 

 

 

 

 

Ricorso incidentale delle altre parti

Trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

 

Nel rito 23 bis: non disciplinato espressamente

 

Due tesi:

termine ordinario

 

termine dimezzato quindici giorni

 

Si suggerisce prudenzialmente di seguire il termine dimezzato: quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

 

Rito collaboratori di giustizia: quindici giorni

 

 

 

 

 

Successivo svolgimento del giudizio, incidente cautelare, altri incidenti

Stessi termini del giudizio ordinario

 

 

Termini dimezzati del giudizio di primo grado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L) Giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato – Svolgimento ordinario e incidenti

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia strategiche

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Ricorso in appello - notificazione

Quale che sia stato il tipo di giudizio in primo grado (impugnatorio, risarcitorio, su diritti soggettivi, di ottemperanza):

 

Sessanta giorni dalla notificazione della sentenza

(elevati a novanta in caso di residenza in altro Stato europeo, e a centocinquanta in caso di residenza fuori dall’Europa di una delle parti)

 

Trenta giorni dalla notificazione della sentenza nelle ipotesi di:

art. 6, l. n. 266/1991;

art. 10, l. n. 383/2000

art. 10, l. n. 28/2000

 

Un anno dalla pubblicazione della sentenza (in difetto di notifica)

Venti giorni decorrenti dalla notifica della sentenza per le parti per cui è obbligatoria la notifica, e dall’ultimo giorno di pubblicazione della sentenza nell’albo pretorio per gli altri cittadini elettori (nel contenzioso su elezioni di Comuni, Province, Regioni)

 

Cinque giorni per l’appello avverso il solo dispositivo, decorrenti dalla lettura dello stesso, nel contenzioso sulle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

 

Venti giorni per l’appello avverso la motivazione, decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza, nel contenzioso sulle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

 

 

Sei mesi in difetto di notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti la notifica è obbligatoria

 

 

Rito 23 bis: in caso di appello avverso il solo dispositivo: trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo; successivo appello avverso i motivi entro trenta giorni dalla notificazione ovvero centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione

 

Rito 23bis: in caso di appello unitario avverso la sentenza:

 

Trenta giorni dalla notificazione della sentenza

 

Centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza

 

Rito collaboratori di giustizia:

trenta giorni dalla notifica

 

sei mesi dalla pubblicazione

Trenta giorni dalla notifica della sentenza

 

Termine lungo di un anno in difetto di notifica della sentenza

Trenta giorni dalla notifica della sentenza e novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione

 

Appello avverso l’ordinanza di primo grado che pronuncia sull’opposi-zione al

decreto di estinzione entro trenta giorni dalla notifica o sei mesi dalla pubblicazio-ne

Trenta giorni dalla notifica-zione della sentenza

 

Termine di sei mesi in difetto di notifica della sentenza

Ricorso in appello - deposito

Trenta giorni dall’ultima notificazione

Quindici giorni dall’ultima notificazione

Quindici giorni dall’ultima notificazione

 

 

 

Quindici giorni dall’ultima notificazione

Quindici giorni dall’ulti-ma notifica-zione

Costituzione delle altre parti

Trenta giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’appello

 

(elevati di trenta e di novanta giorni se una delle parti risiede in uno Stato europeo o in uno Stato non europeo)

Quindici giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’appello

Quindici giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’appello

 

 

 

Quindici giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’appello

Quindici giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’ap-pello

Appello incidentale <<proprio>> - notifica

Trenta giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’appello principale

(elevato di trenta o di novanta giorni se il ricorrente incidentale risiede in uno Stato europeo o in uno Stato non europeo)

Quindici giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’appello principale

Rito 23 bis: controverso:

Trenta giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’appello principale ovvero termine dimezzato quindici giorni

 

Rito collaboratori di giustizia: quindici giorni

 

Trenta giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’appello principale

 

Quindici giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’appello principale

Quindici giorni

dalla scadenza del termine per il deposito dell’ap-pello principale

Appello incidentale <<autonomo>>  - notifica

Sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello principale (in difetto di notifica della sentenza)

(elevato di trenta o di novanta giorni se il ricorrente incidentale risiede in uno Stato europeo o in uno Stato non europeo)

 

In ogni caso un anno dalla pubblicazione della sentenza

Venti giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello principale (in difetto di notifica della sentenza)

 

In ogni caso sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

Rito 23 bis: trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello principale (in difetto di notifica della sentenza)

In ogni caso centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza

 

Rito collaboratori di giustizia:

trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello principale (in difetto di notifica della sentenza)

 

In ogni caso sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

Trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello principale (in difetto di notifica della sentenza)

 

In ogni caso un anno dalla pubblicazione della sentenza

 

Trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello principale (in difetto di notifica della sentenza)

 

 

In ogni caso novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza

 

Trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello principale (in difetto di notifica della sentenza)

 

In ogni caso sei mesi dalla pubblicazio-ne della sentenza

 

Trenta giorni

Trenta giorni dalla notifica-zione della sentenza o dell’ap-

pello

principale

 

Termine di sei mesi in difetto di notifica della sentenza

Appello incidentale - deposito

Dieci giorni dall’ultima notificazione

Cinque giorni

dall’ultima notificazione

Cinque giorni

dall’ultima notificazione

 

 

 

Cinque giorni

dall’ultima notificazione

Cinque giorni

dall’ulti-ma notifica-zione

Memorie in relazione all’appello incidentale

Dieci giorni dalla scadenza del termine di deposito dell’appello incidentale

Cinque giorni

dalla scadenza del termine di deposito dell’appello incidentale

Cinque giorni

dalla scadenza del termine di deposito dell’appello incidentale

 

 

 

Cinque giorni

dalla scadenza del termine di deposito dell’appello incidentale

Cinque giorni

dalla scadenza del termine di deposito dell’appello incidenta-le

Intervento in appello - notificazione

Fino al passaggio della causa in decisione

Fino al passaggio della causa in decisione

Fino al passaggio della causa in decisione

 

 

 

Fino al passaggio della causa in decisione

 

Intervento in appello - deposito

Dieci giorni dall’ultima notificazione

Cinque giorni

dall’ultima notificazione

Cinque giorni

dall’ultima notificazione

 

 

 

Cinque giorni

dall’ultima notificazione

 

Memorie e documenti in relazione all’atto di intervento

Dieci giorni dalla notificazione dell’atto di intervento

Cinque giorni dalla notificazione dell’atto di intervento

Cinque giorni dalla notificazione dell’atto di intervento

 

 

 

Cinque giorni dalla notificazione dell’atto di intervento

 

Motivi aggiunti

Stessi termini dell’appello (v. n. 54)

Stessi termini dell’appello in materia di contenzioso elettorale

Rito 23 bis: Stessi termini dell’appello principale nel rito 23 bis (trenta giorni)

 

Rito collaboratori di giustizia: trenta giorni

Trenta giorni come l’appello

Trenta giorni come l’appello

 

Trenta giorni come l’appello

Trenta giorni come l’appello

Memorie in relazione alla domanda cautelare

Dieci giorni dalla notifica

Cinque giorni dalla notifica

Cinque giorni dalla notifica

 

 

 

Cinque giorni dalla notifica

 

Celebrazione dell’udienza cautelare

Prima udienza successiva al deposito della domanda cautelare

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta del fascicolo di primo grado da parte della segreteria

Trenta giorni dal deposito del ricorso (c.d. iscrizione a ruolo)

Quindici giorni dal deposito del ricorso (c.d. iscrizione a ruolo)

Quindici giorni dal deposito del ricorso (c.d. iscrizione a ruolo)

 

 

 

Quindici giorni dal deposito del ricorso (c.d. iscrizione a ruolo)

 

Istanza di discussione dell’appello

Due anni

dal deposito dell’appello

Non occorre, l’udienza è fissata di ufficio in via di urgenza

Un anno

dal deposito dell’appello

 

Non occorre istanza di fissazione nel giudizio relativo a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

 

 

 

Un anno

dal deposito dell’appello

Non occorre istanza di discussione

Celebrazione dell’udienza di discussione

 

Non previsto un termine per la data dell’udienza nel rito ordinario

 

Trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso nelle ipotesi di:

art. 6, l. n. 266/1991.

 

Sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso nell’ipotesi di:

art. 10, l. n. 383/2000

In via di urgenza

Nel rito 23 bis: stabilita con ordinanza per la prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza

 

Nel giudizio relativo a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi l’udienza va celebrata entro quarantacin-

que giorni dal deposito del ricorso

 

Nel rito collaboratori di giustizia: fissata con l’ordinanza cautelare entro quattro mesi dall’udienza cautelare

Trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

Trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

 

 

Trenta giorni dalla scaden-za del termine per il deposito del ricorso

Avviso della data dell’udienza di merito

Almeno otto giorni prima

Almeno quattro giorni prima

Almeno quattro giorni prima

se la data non è fissata con ordinanza

 

 

Se la data di udienza è fissata con ordinanza, non è prevista comunicazione

 

 

 

Almeno quattro giorni prima

 

Deposito documenti per l’udienza di merito

Fino a venti giorni liberi prima dell’udienza

Fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza

Entro quindici giorni dal deposito dell’ordinanza che fissa l’udienza

 

Fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza

Fino al giorno dell’udienza

Fino al giorno dell’udienza

 

Fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza

Fino a dieci giorni liberi prima dell’u-

dienza

Deposito di memorie per l’udienza di merito

Fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza

Fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza

Entro i dieci giorni successivi ai quindici giorni dal deposito dell’ordinanza che fissa l’udienza

 

Fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza

Fino al giorno dell’

udienza

Fino al giorno dell’

udienza

 

Fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza

Fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza

Sentenza

Entro quarantacinque giorni dalla decisione, che di regola è nel giorno dell’udienza di discussione, salvo rinvio della camera di consiglio o riserva della decisione

Entro 23 giorni dall’udienza di discussione

Dispositivo entro sette giorni dall’udienza

 

Motivazione entro ventitre giorni dall’udienza

 

 

 

Entro 23 giorni dall’udienza di discussione

Entro dieci giorni dall’udienza di discussione

Comunicazione della sentenza alle parti a cura del segretario

_____________

Perenzione

Cinque giorni

 

 

 

_____________

2 anni oltre a periodi feriali

 

 

 

 

____________

 

Tre giorni

 

 

 

____________

1 anno oltre al periodo feriale

 

 

 

 

_____________

 

 

 

 

________

 

 

 

 

________

Tre giorni

 

 

 

 

1 anno oltre al periodo feriale

 

 

 

 

______

Incidente di falso, incidente di costituzionalità, ordinanza provvisionale, interruzione del processo

Gli stessi termini del giudizio di primo grado

I termini previsti nel giudizio ordinario di primo grado, ma dimezzati

I termini previsti nel giudizio ordinario di primo grado, ma dimezzati

 

 

 

I termini previsti nel giudizio ordinario di primo grado, ma dimezzati

 

 

 

M) Prosecuzione del giudizio di primo grado a seguito di sentenza del Consiglio di Stato di annullamento con rinvio

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Celebrazione dell’udienza

Entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza

 

Entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza

 

 

 

 

 

Memorie e documenti per l’udienza

Fino a tre giorni prima dell’udienza

 

Fino a due giorni prima dell’udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N) Giudizio di revocazione delle decisioni del Consiglio di Stato

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Ricorso per revocazione straordinaria – notifica

Sessanta giorni dalla conoscenza della causa di revocazione

(controverso: per altra tesi, trenta giorni con la medesima decorrenza)

 

 

Rito 23 bis: non previsto espressamente.

Per unta tesi: sessanta giorni dalla conoscenza della causa di revocazione

Per altra tesi: trenta giorni con la stessa decorrenza

 

Rito collaboratori di giustizia: trenta giorni con la stessa decorrenza

 

 

 

 

 

Ricorso per revocazione ordinaria – notifica

 

 

Sessanta giorni dalla notifica della sentenza

 

Termine lungo annuale dalla pubblicazione della sentenza (in difetto di notificazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rito 23 bis: non previsto espressamente

 

2 tesi:

Termine ordinario

 

Termine dimezzato trenta giorni e sei mesi termine lungo

 

Si suggerisce prudenzialmente di rispettare il termine dimezzato

 

Rito collaboratori di giustizia: trenta giorni dalla notifica e sei mesi dalla pubblicazione

 

 

 

 

 

Ricorso per revocazione ordinaria e  straordinaria - deposito

 

 

 

Trenta giorni dalla notificazione

(controverso: per altra tesi, venti giorni con la medesima decorrenza)

 

 

 

 

Quindici giorni dalla notificazione

 

 

 

 

 

Memorie e documenti delle altre parti

 

 

Trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

 

 

 

Quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

 

 

 

 

 

 

Ricorso incidentale delle altre parti

 

 

Trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

 

 

 

Rito 23 bis: non previsto

 

Per una tesi termine di trenta giorni per altra tesi termine dimezzato

 

Si suggerisce prudenzialmente di rispettare il termine di quindici giorni

 

Rito collaboratori di giustizia: quindici giorni

 

 

 

 

 

 

Successivo svolgimento del giudizio, incidente cautelare, altri incidenti

Stessi termini del giudizio ordinario

 

 

Rito 23 bis: stessi termini del giudizio di appello nel rito 23 bis, dunque termini dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario

 

Rito collaboratori di giustizia: termini dimezzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O) Giudizio di opposizione di terzo avverso sentenze di primo grado e di appello

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Ricorso per opposizione di terzo - notifica

Stesso termine dell’appello:

sessanta giorni dalla conoscenza della sentenza

Ritenuta inammissibile l’opposizione di terzo da parte dei cittadini elettori

 

Nelle residue ipotesi: termine ordinario dell’appello al Consiglio di Stato

Rito 23 bis: non disciplinato espressamente. Per una tesi termine ordinario per altra tesi termine dimezzato

 

Si suggerisce prudenzialmente il termine dimezzato di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza

 

Rito collaboratori di giustizia: trenta giorni dalla conoscenza della sentenza

 

 

 

 

 

Successivo svolgimento del giudizio

Stessi termini del giudizio di appello

 

Stessi termini, dimezzati, del giudizio di appello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P) Giudizio di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato

Tipologia di atti processuali

Rito ordinario

(giudizi impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori,

giudizio di ottemperanza)

Contenzioso elettorale

Rito 23 bis l. Tar

e infrastrutture strategiche

e rito abbreviato relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia

Rito accesso

Rito silenzio

Decreto ingiuntivo

Estinzione del giudizio con decreto monocratico

Rito nulla

osta

cinema

Ricorso per cassazione per soli motivi di giurisdizione - notifica

Sessanta giorni dalla notifica della sentenza

 

Termine lungo annuale dalla pubblicazione della sentenza (in difetto di notifica della sentenza)

 

 

 

 

 

 

 

Ricorso per cassazione per soli motivi di giurisdizione - deposito

Venti giorni dall’ultima notificazione

 

 

 

 

 

 

 

Controricorso - notifica

Venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso principale

 

 

 

 

 

 

 

Controricorso - deposito

Venti giorni dalla notificazione

 

 

 

 

 

 

 

Udienza di discussione – avviso alle parti

Almeno venti giorni prima dell’udienza

 

 

 

 

 

 

 

Memorie per l’udienza di discussione

Fino a cinque giorni prima dell’udienza

 

 

 

 

 

 

 

Riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato dalla Cassazione

Un anno dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione