Rosanna De
Nictolis
I TERMINI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (CON TABELLE RIASSUNTIVE)
Sommario:
1. I termini del rito ordinario. - 1.1. Il termine di
proposizione del ricorso impugnatorio al Tar. - 1.2. Il termine per il deposito
del ricorso al Tar. - 1.3.
Il termine per la costituzione della altre parti davanti al Tar. - 1.4. Il
termine per il ricorso incidentale davanti al Tar. - 1.5. Il termine per
l’intervento in causa. - 1.6. Il
termine per i motivi aggiunti di ricorso. - 1.7. I termini istruttori. - 1.8. Il termine per
l’istanza di discussione del ricorso. - 1.9. L’udienza di discussione e il
termine di comunicazione alle parti. - 1.10. Il termine per le memorie e i
documenti per l’udienza di discussione nel merito. - 1.11. Il termine per la
sentenza. - 1.12. Il termine di perenzione. - 1.13. I termini nei procedimenti
incidentali in primo grado. - 1.13.1. I termini dell’incidente cautelare. - 1.13.2.
I termini nel procedimento cautelare ante causam. - 1.13.3. I termini
del regolamento di competenza. - 1.13.4. I termini per l’eccezione di
incompetenza <<interna>>. - 1.13.5. I termini per i conflitti di
competenza tra Tribunale regionale amministrativo di Trento e sezione autonoma
di Bolzano. - 1.13.6. I termini del regolamento preventivo di giurisdizione. -
1.13.7. I termini dell’incidente di falso. - 1.13.8. I termini dell’incidente
di costituzionalità. - 1.13.9. I termini nel procedimento di interruzione e
riassunzione del processo. - 1.13.10. I termini per le ordinanze provvisionali.
- 1.14. I termini del giudizio di appello ordinario. - 1.14.1. Il termine per
appellare le sentenze. - 1.14.2. Il termine per il deposito dell’appello. -
1.14.3. Il termine per la costituzione delle altre parti in appello. - 1.14.4.
Il termine per la notifica e il deposito dell’appello incidentale. - 1.14.4. Il
termine per la notifica e il deposito dell’appello incidentale. – 1.14.4.a) La
tesi (prevalente) del rispetto dei termini di cui all’art. 37, r.d. n.
1054/1924 per l’appello incidentale subordinato e dei termini dell’art.
1. I termini del rito ordinario.
1.1. Il
termine di proposizione del ricorso impugnatorio al Tar.
Il ricorso di primo grado al Tar deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni.
Si tratta del termine ordinario, che ai sensi dell’art. 36, r.d. n.
1054/1924 (applicabile nel giudizio al Tar in virtù del rinvio contenuto
nell’art. 19, co.
Basta che una delle parti, ricorrente o resistente o controinteressata, risieda fuori dall’Italia, perché si applichi l’aumento legale dei termini, che diventano novanta (60+30) e centocinquanta giorni (60+90).
Si tratta di una proroga legale del termine.
E’ anche prevista la possibilità di proroga
o riduzione dei termini per il deposito del ricorso (non per la sua
notificazione), nonché per la notifica e il deposito del ricorso incidentale,
ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento
giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale
misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n.
1054/1924).
Il termine per ricorrere decorre dal giorno in cui l'interessato abbia
ricevuto la notifica del provvedimento, o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale,
dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia
prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di
integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati,
che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale (art. 21, co.
Delicata è la questione di quando possa
ritenersi acquisita la piena conoscenza del provvedimento, nell’ipotesi in cui
la motivazione dell’atto venga resa nota al destinatario in un momento
successivo rispetto al suo dispositivo.
La piena conoscenza dell’atto amministrativo, idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione, presuppone la consapevolezza dell’esistenza dell’atto e della sua portata lesiva e quindi del suo esatto contenuto essenziale, fatta salva la proposizione di motivi aggiunti ove emergano successivi ulteriori profili di illegittimità in corrispondenza della cognizione materiale ed integrale del provvedimento[1].
Con l’introduzione dell’obbligo dell’amministrazione di comunicare
integralmente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, disposta
dall’art.
Pertanto, la piena conoscenza non si collega alla mera notizia dell’esistenza del provvedimento, ma alla conoscenza del suo contenuto. Ne consegue che in difetto di puntuale dimostrazione, non si ha la piena conoscenza in capo al soggetto che, rivolgendo istanza di accesso all’amministrazione, per prendere visione ed estrarre copi dell’atto, dimostra di conoscerne l’esistenza, gli estremi e il dispositivo[3].
Al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un
provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo
carattere sfavorevole per il destinatario. Occorre invece conoscerne il
contenuto, per poter valutare se l’atto, oltre che sfavorevole, è illegittimo.
Invero, un provvedimento sfavorevole non è necessariamente illegittimo,
sicché il destinatario, prima di accollarsi i costi di una impugnazione
giurisdizionale, deve poter conoscere se l’atto è o meno illegittimo.
Inoltre, secondo l’art.
Non si può gravare il destinatario di un provvedimento di impugnarlo sin
dal momento in cui ha notizia della sua esistenza, senza conoscerne il
contenuto, e dunque senza poter valutare se è illegittimo o meno.
Né si può pretendere una doppia impugnazione, prima dell’atto in quanto
tale, poi della sua motivazione, in quanto:
- impugnare un atto al buio, senza
sapere se è illegittimo, grava di costi inutili il ricorrente, che rischia
anche la condanna alle spese se il ricorso è infondato;
- la notificazione dei motivi aggiunti
implica un ulteriore costo per la parte.
Sicché, si deve ritenere che laddove l’amministrazione comunichi
l’esistenza del provvedimento sfavorevole, senza comunicarne la motivazione, il
destinatario ha una mera facoltà, ma non un onere, di impugnare subito l’atto e
poi articolare i motivi aggiunti, ma ben può attendere di conoscere la
motivazione dell’atto per valutare se impugnarlo o meno.
Volendo fare un paragone
esemplificante, nel rito speciale di cui all’art. 23 bis, l. Tar, in cui
è prevista la pubblicazione entro sette giorni del dispositivo della sentenza,
e in un secondo momento della motivazione, la parte ha solo facoltà, ma non
onere, di impugnare subito il dispositivo. Ma può anche attendere la
motivazione, e impugnare la sentenza solo dopo il deposito della motivazione,
senza con ciò incorrere in decadenza alcuna.
E’ bensì vero che secondo
una parte della giurisprudenza del
Invero, la giurisprudenza
afferma che il termine per chiederne
l’annullamento del provvedimento decorre dalla sua conoscenza che, in difetto
di formale comunicazione, si concretizza dal momento della piena percezione dei
suoi contenuti essenziali (autorità emanante, data, contenuto dispositivo ed
effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’apparato
motivazionale, quest’ultimo essendo rilevante, invece, ai fini della successiva
proposizione dei motivi aggiunti[5]: ma, appunto, occorre
conoscere l’<<effetto lesivo>> che non deriva solo dall’essere il
provvedimento sfavorevole, ma dall’essere illegittimamente sfavorevole.
Pertanto la conoscenza dell’effetto lesivo implica la conoscenza del contenuto
dell’atto, sì da poterne percepire gli eventuali vizi.
Si deve
perciò concludere che al fine del decorso del termine per l’impugnazione del
provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo
dispositivo sfavorevole, ma occorre la piena conoscenza del suo contenuto, da
cui deriva la possibilità di percepire che il provvedimento è non solo
sfavorevole, ma anche illegittimamente sfavorevole: è del resto onere
dell’amministrazione comunicare tempestivamente la motivazione dei propri
provvedimenti ai destinatari[6].
A titolo
riassuntivo, si ricordano i seguenti termini abbreviati per il ricorso al Tar,
che verranno esaminati analiticamente in sede di esame dei singoli riti
speciali:
- trenta giorni decorrenti dalla
proclamazione degli eletti, per il ricorso nel rito elettorale;
- trenta giorni per il ricorso avverso i
provvedimenti di diniego di nulla - osta cinematografico, ai sensi dell’art. 8,
co.
- trenta giorni per il ricorso avverso i
provvedimenti in materia di passaporti, ai sensi dell’art.
- trenta giorni per il ricorso avverso i
provvedimenti regionali in tema di requisiti delle associazioni di produttori
zootecnici, ai sensi dell’art.
- sette giorni (decorrenti dalla comunicazione
o dal giorno successivo a quello di affissione nei luoghi di lavoro) per il
ricorso avverso l’ordinanza, volta, in caso di sciopero nei servizi pubblici
essenziali, ad assicurare le prestazioni indispensabili (art.
- trenta giorni per il ricorso avverso il
diniego di accesso a documenti amministrativi, ai sensi dell’art.
- trenta giorni per il ricorso avverso i
provvedimenti di diniego di iscrizione o di cancellazione dai registri delle
organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 6, co.
- trenta giorni per il ricorso relativo ai provvedimenti dell’Autorità
per le garanzie delle comunicazioni in materia di parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica, ai sensi dell’art.
- trenta giorni per il ricorso
relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei
confronti dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82, introdotti dall’art.
1.2. Il
termine per il deposito del ricorso al Tar.
Ai sensi dell’art. 21, commi 2 e
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
Nel caso di ricorso notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 5, co.
L’art.
Secondo la Corte costituzionale, in caso di notificazione a mezzo del
servizio postale, la notificazione si perfeziona in un momento diverso per chi
notifica e per chi è destinatario della notificazione.
Alla luce
di tale pronuncia, si pone la questione se il termine per il deposito del
ricorso, notificato a mezzo posta, decorra da quando la notifica si perfeziona
per il notificante (con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario),
ovvero da quando si perfeziona per il destinatario (con la ricezione
dell’atto).
A sostegno
della tesi secondo cui il termine per il deposito del ricorso decorrerebbe da
quando la notifica si perfeziona per il notificante, si osserva che: A sostegno della tesi secondo cui il termine per il
deposito del ricorso decorrerebbe da quando la notifica si perfeziona per il
notificante, si osserva che:
- il deposito del ricorso è un
adempimento posto a carico del notificante, sicché occorre avere riguardo al
momento in cui la notificazione si perfeziona per quest’ultimo;
- il termine per il deposito del
ricorso deve decorrere da una data conoscibile tempestivamente con certezza da
parte di chi è tenuto all’adempimento, e tale data è quella della consegna del
plico da notificare all’ufficiale giudiziario, e non quella del ricevimento del
plico da parte del destinatario della notificazione, in quanto quest’ultima
data viene conosciuta solo nel momento, ulteriormente successivo, in cui torna
indietro la cartolina di ricevimento (momento che potrebbe anche essere
successivo al quindicesimo giorno posteriore alla notificazione);
- la disciplina vigente, quale risulta
a seguito delle statuizioni della Corte costituzionale in tema di notificazione
a mezzo del servizio postale, ha inteso agevolare il notificante, che può,
nell’ultimo giorno utile per la notificazione, limitarsi a consegnare il plico
all’ufficiale giudiziario per l’inoltro a mezzo posta, senza doversi invece
preoccupare che entro l’ultimo giorno utile il plico giunga anche al
destinatario; tale regime di favore tuttavia non può essere ulteriormente
esteso fino a far ritenere che un adempimento a carico del notificante, quale è
il deposito del ricorso, possa essere fatto decorrere anziché da quando la
notifica si perfeziona per il notificante, dal momento successivo e non
conoscibile ex ante,
in cui la notifica si perfeziona per il destinatario di essa;
- anche nel processo amministrativo si
applica l’art.
Ma, in senso contrario, si deve osservare che:
- la possibilità di perfezionamento della
notifica in date diverse per il notificante e per il destinatario, è stata
limitata dalla Corte costituzionale alla sola esigenza di evitare che un
effetto di decadenza possa discendere, per il notificante, dal ritardo nel
compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti
diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del
tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
La Corte ha lasciato ferma, agli altri fini, la disciplina del perfezionamento
della notificazione, ogni qualvolta non venga in considerazione un effetto di
decadenza connesso ad un’attività dell’ufficiale giudiziario.
Deve anche osservarsi che:
- nel processo amministrativo il
termine per il deposito del ricorso decorre dall’ultima notificazione;
- non si può esigere dal ricorrente
l’onere di depositare il ricorso prima che abbia notizia che le notificazioni
siano andate a buon fine, perché vi può essere l’interesse (e il tempo) per
rinnovare le notificazioni non andate a buon fine[10];
- dalla data di scadenza del termine
per il deposito del ricorso, decorre il termine per la costituzione delle altre
parti e per la proposizione dei ricorsi incidentali, nonché, a seguire, il
termine per la proposizione del regolamento di competenza;
- le parti diverse dal notificante non
conoscono necessariamente la data di spedizione dell’atto, ma la data di
ricevimento, e da tale data possono computare il termine di deposito del
ricorso principale e conseguentemente il termine per la loro costituzione ed
eventuali ricorsi incidentali o regolamenti di competenza;
- al di fuori dell’esigenza di evitare
che il notificante decada dall’impugnazione a causa di ritardi del servizio
postale, non vi sono ragioni per ipotizzare un regime differenziato di
perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario;
- al contrario, è necessario che la
notificazione possa considerarsi perfezionata nello stesso momento per l’autore
e per il destinatario, al fine di avere una data unica da cui decorrono i
termini per gli adempimenti processuali quali il deposito del ricorso, la
costituzione delle altre parti, il ricorso incidentale, il regolamento di
competenza;
- l’opposta soluzione, porta al
risultato paradossale che il termine per il deposito del ricorso si perfeziona
in un momento diverso per il notificante (che calcola i 30 o 15 giorni da
quando ha spedito l’atto) e per il destinatario (che calcola i 30 o 15 giorni
da quando ha ricevuto l’atto), e, a seguire, tutti i termini per i successivi
adempimenti processuali sarebbero sfalsati.
Infine, va osservato che non può essere invocato, come precedente
contrario,
Tale decisione, infatti, non affronta specificamente e in via diretta la
questione oggetto dell’odierno processo.
In quella sede si disputava di decorrenza del termine di deposito
dell’appello <<dall’ultima notificazione>>, ma non si poneva una
questione di tempestività o meno del deposito, a seconda che il relativo termine
si facesse decorrere dalla data di spedizione o dalla data di ricezione
dell’appello.
Infatti, nel caso deciso da Cons. St. n. 527/2006, l’ultima notifica a
mezzo posta si era perfezionata per il notificante il 28 giugno e per il
destinatario il 30 giugno, e il deposito del ricorso era avvenuto il 7 luglio.
Il deposito del ricorso era pertanto in ogni caso tempestivo, sia che il
termine di 15 giorni (era un rito ex 23 bis, l. Tar) decorresse dalla consegna
del ricorso all’ufficiale giudiziario, sia che decorresse dalla ricezione
dell’atto da parte del destinatario della notifica.
Ne consegue che in detta decisione, non formava oggetto della materia
del contendere la questione odierna, se il termine di deposito del ricorso
decorra dalla data di spedizione o dalla data di ricezione dell’atto di ricorso
medesimo.
Si deve,
in conclusione, aderire alla tesi, affermata da recenti pronunce del Consiglio
di Stato[11]
secondo cui, in tema di momento del perfezionamento della notifica a mezzo
posta, quando non vengano in rilievo ipotesi di decadenza conseguenti al
tardivo compimento di attività riferibili a soggetti diversi dal richiedente la
notifica (quali l’ufficiale giudiziario o il di lui ausiliario agente postale),
e viceversa la norma preveda che un termine debba decorrere o altro adempimento
debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione (come nel caso del
deposito del ricorso entro un termine decorrente dall’ultima delle
notificazioni alle parti contro le quali il ricorso stesso è proposto), la
suddetta distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica non trova
applicazione, dovendo essa intendersi pertanto per entrambi compiuta al momento
della sua effettuazione nei confronti del destinatario contro cui
l’impugnazione è rivolta[12].
1.3. Il termine per la
costituzione della altre parti davanti al Tar.
Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il
deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti
interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti (art.
22, co.
Giova
sottolineare che per il deposito del ricorso al Tar è espressamente previsto il
termine di venti giorni dall’art.
Tale
termine ai sensi dell’art. 36, r.d. n. 1054/1924 (applicabile nel
giudizio al Tar in virtù del rinvio contenuto nell’art. 19, co.
Si tratta di una proroga legale del termine.
E’ anche prevista la possibilità di proroga
o riduzione dei termini per il deposito del ricorso (non per la sua
notificazione), nonché per la notifica e il deposito del ricorso incidentale,
ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento
giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale
misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n.
1054/1924).
1.4. Il termine per il ricorso
incidentale davanti al Tar.
Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorità e le parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, possono presentare un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.
L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di dieci giorni (art. 37, co. 3, r.d. n. 1054/1924).
Se colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all'estero,
il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso
secondo dell'art. 36 (art. 37,
co. 4, r.d. n. 1054/1924).
Nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorità e il ricorrente principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono opportuni (art. 44, r.d. n. 642/1907).
Il termine indicato per il ricorso incidentale è quello ordinario, che
ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 37, r.d. n. 1054/1924 (applicabili nel
giudizio al Tar in virtù del rinvio contenuto nell’art. 19, co.
Si tratta di una proroga legale del termine.
E’ anche prevista la possibilità di proroga
o riduzione dei termini per la notifica e il deposito del ricorso incidentale,
ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento
giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale
misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n.
1054/1924).
1.5. Il termine per l’intervento
in causa.
L’intervento è consentito fino
al passaggio della causa in decisione, e ha luogo nello stato in cui si
trova la contestazione (art. 40, r.d. n. 642/1907).
La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo
domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato, e deve
essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della
notificazione (art. 22, co.
Entro i successivi venti giorni le parti interessate e
l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti (art. 22, co.
1.6. Il termine per i motivi aggiunti di
ricorso.
I motivi aggiunti, sia se
proposti avverso gli atti già impugnati, sia se proposti avverso atti connessi,
vanno trattati come autonomo ricorso, da proporre entro sessanta giorni
dalla conoscenza degli atti da cui deriva la conoscenza di nuovi vizi.
Laddove
i nuovi atti vengano depositati in giudizio dall’amministrazione, si pone il
problema se il termine per i motivi aggiunti decorra da quando i nuovi atti sono
conosciuti dalla parte o dal suo difensore.
Secondo
la tesi preferibile il termine per proporre ricorso giurisdizionale decorre
dalla conoscenza dell'atto in capo alla parte personalmente, non in capo al difensore[13].
A meno
di non voler considerare il difensore come rappresentante della parte, e
applicare quella giurisprudenza secondo cui in caso di rilevanza di stato di
scienza o di ignoranza (qui conoscenza dell’atto al fine del dies a quo
dell’impugnazione) si ha riguardo alla persona del rappresentante, in applicazione
dell’art. 1391 c.c.[14].
Ne
consegue che la comunicazione degli atti depositati alle parti costituite, cioè
presso il difensore, non fa scattare il termine per i motivi aggiunti: rimane
invece ferma l'elaborazione giurisprudenziale precedente secondo cui è onere di
chi eccepisce la tardività del ricorso provare la data in cui si è verificata
la conoscenza del provvedimento.
1.7. I termini istruttori.
Ai sensi dell’art.
1.8. Il termine per l’istanza di
discussione del ricorso.
Ai sensi dell’art. 23, co.
1.9. L’udienza di discussione e
il termine di comunicazione alle parti.
A norma dell’art. 23, co.
Ai sensi del successivo, comma 3, il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.
1.10. Il termine per le memorie
e i documenti per l’udienza di discussione nel merito.
Ai sensi dell’art. 23, co.
1.11. Il termine per la
sentenza.
A norma dell’art.
Tale disposizione va raccordata con l’art. 61, r.d. n. 642/1907, secondo cui il collegio decide dopo l’udienza di discussione.
Nella prassi, la regola è che la camera di consiglio per la decisione si tiene subito dopo l’udienza.
Sicché, i 45 giorni per il deposito della sentenza decorrono dal giorno dell’udienza di discussione, a meno che la camera di consiglio sia stata rinviata ad altra data, ovvero la decisione sia stata riservata, e tanto deve risultare dal verbale di udienza.
In tale ipotesi i 45 giorni decorrono dalla data della effettiva camera di consiglio, che deve risultare da verbale.
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.
Non è chiaro il significato
dell’espressione <<redazione della sentenza>>, attività che deve
svolgersi entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio in cui la causa
è decisa.
In
particolare, non è chiaro se entro quarantacinque giorni vada solo redatta,
sottoscritta e depositata la minuta da parte del relatore, ovvero se, come
sembra preferibile a garanzia della certezza dei termini, entro tale termine la
sentenza vada anche pubblicata mediante deposito in segreteria.
Nel c.p.c.
è netta la distinzione tra fase interna di redazione della sentenza (art. 119
disp. att. c.p.c.) e pubblicazione della sentenza (art. 275 c.p.c.) con
fissazione di un termine per la pubblicazione, mediante la quale la sentenza
diviene atto giuridico, ma non anche per la redazione, che è attività meramente
interna, e la cui scansione temporale, nella prassi, si deve conformare in modo
da rispettare il termine massimo di pubblicazione.
Non
altrettanto netta è tale distinzione nell’art.
Sembra, in
tale contesto, corretto ritenere che il termine di 45 giorni fissato dal citato
art. 55 si riferisca alla pubblicazione esteriore della sentenza, e non alla
sua redazione, come attività meramente interna.
A sostegno
di tale soluzione militano:
- il confronto con il processo civile, nel quale il termine viene fissato per il deposito in cancelleria della sentenza (entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 275 c.p.c.), e non anche per l’attività interna e prodromica di redazione della sentenza (art. 119 disp. att. c.p.c.);
- esigenze di certezza, atteso che rimarrebbe senza
termine tutta la attività successiva al deposito della minuta da parte del
relatore, e, in particolare, anche la fase di sottoscrizione della sentenza da
parte del Presidente, oltre che la successiva pubblicazione.
Andrebbe
pertanto attentamente rivista e corretta l’attuale prassi in uso presso taluna
delle sezioni giurisdizionali del
E’ indubbio che questa
sconfortante prassi si traduca sistematicamente in una vanificazione del
termine di 45 giorni divisato dall’art.
De jure condendo, anche alla luce di un pacato confronto con i termini ben più ampi di cui dispongono i giudici civili (non è solo questione di sessanta anziché 45 giorni, ma anche di diversa decorrenza del termine), un aumento del termine di 45 giorni sarebbe auspicabile, ma chiarendo che ci si riferisce al termine di pubblicazione, non di <<redazione>>.
1.12. Il termine di perenzione.
Ai
sensi dell’art.
Essendo il processo amministrativo connotato dal principio dispositivo,
è necessario l’impulso di parte perché il processo vada avanti.
All’uopo è necessaria l’istanza di parte di fissazione dell’udienza.
In
mancanza di tale istanza, il processo si perime con il decorso di due anni, cui
occorre aggiungere i periodi feriali di ciascuno dei due anni (quarantasei
giorni per ciascun anno, in totale novantadue giorni)[15].
Giova inoltre ricordare l’istituto peculiare della perenzione per i ricorsi pendenti da oltre dieci anni, introdotto dalla l. n. 205/2000.
1.13. I termini nei procedimenti
incidentali in primo grado.
1.13.1. I termini dell’incidente cautelare.
Di regola, la domanda cautelare
è abbinata al ricorso di merito. Il termine coincide, in tal caso, con quello
di proposizione del ricorso.
Non è
escluso che la tutela cautelare possa essere chiesta dopo la proposizione del
ricorso, sempre che sia tempestivo quest’ultimo.
L'amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica della domanda cautelare, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.
Peraltro, trattandosi di rito in camera di consiglio, si ammette che le parti possano depositare memorie e documenti fino al giorno dell’udienza.
Il Presidente può abbreviare il termine.
Su tali domande il giudice adito pronuncia nella prima udienza dopo
spirato il termine assegnato alle altre parti per il deposito di memorie e
istanze (art. 36, commi 1 – 4, r.d. 17 agosto 1907, n.
642).
Quando la tutela cautelare, ancorché abbinata al ricorso di merito (essendo chiesta contestualmente o successivamente rispetto al ricorso di merito) viene chiesta al Presidente del Tribunale, non è previsto un termine entro cui il Presidente deve pronunciarsi, ma è implicito nel sistema che il Presidente debba pronunciarsi il prima possibile, e comunque prima della camera di consiglio a cui d’ordinario dovrebbe essere assegnato il ricorso cautelare.
In tal caso il decreto presidenziale conserva efficacia fino alla prima
camera di consiglio utile (art.
Sebbene sia formalmente previsto un termine di dieci giorni, decorrente dalla notifica della domanda cautelare, per il deposito di memorie e istanze da parte dei soggetti diversi dal ricorrente, tuttavia nella pratica si ritiene che memorie e documenti possano essere depositati da tutte le parti in causa fino al giorno dell’udienza.
Per l’appello avverso le
ordinanze cautelari del Tar è previsto il termine breve di sessanta giorni
decorrenti alla rituale notifica dell’ordinanza, e il termine lungo di centoventi
giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza da parte della
segreteria (art.
1.13.2. I termini nel procedimento cautelare ante
causam.
L’art. 245 del codice dei
contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) ha introdotto la tutela cautelare ante
causam, limitatamente al contenzioso in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che rientra nella giurisdizione del giudice
amministrativo.
Sotto il profilo dei termini, è implicito che la tutela ante causam
può essere chiesta entro il termine di impugnazione nel merito, ma prima della
notifica del ricorso di merito.
Non
è assegnato un termine al Presidente per provvedere, ma è implicito che il
Presidente deve provvedere il prima possibile.
E’
poi prescritto che il provvedimento cautelare concesso deve essere notificato
alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, comunque non
superiore a cinque giorni.
Il
provvedimento di accoglimento è destinato a perdere effetto con il decorso di sessanta
giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure
cautelari confermate o concesse in corso di causa.
1.13.3. I termini del regolamento di
competenza.
Nel processo amministrativo l’incompetenza per
materia o per grado può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del
giudizio, ovvero eccepita dalle parti senza formalità, anche verbalmente in
udienza.
Invece l’incompetenza per territorio non può essere rilevata di ufficio, e non può essere dedotta dalle parti mediante semplice eccezione.
Inoltre, l'incompetenza per territorio non costituisce motivo di
impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale
(art. 31, co.
L’incompetenza per territorio può essere fatta valere solo mediante
apposito strumento, che è il regolamento di competenza, disciplinato dall’art.
Il regolamento di competenza può essere utilizzato anche quando il giudizio non ha carattere impugnatorio, in tutto o in parte, essendo incentrato direttamente sull’accertamento del diritto soggettivo patrimoniale (nella specie, quello al risarcimento del danno)[16].
Occorre un ricorso scritto, notificato alle
altre parti, con cui si indica il giudice competente e si chiede che la
questione di competenza sia decisa in via preventiva dal Consiglio di Stato.
Con la l. n. 205/2000, a scopo di deflazione del contenzioso sulla competenza, è stata prevista una fase di delibazione del ricorso per regolamento di competenza da parte del Tar adito.
Solo se quest’ultimo, con ordinanza, ritiene la questione non manifestamente infondata, viene investito il Consiglio di Stato.
Davanti al
Il regolamento viene deciso con sentenza, che indica il giudice competente.
Il ricorso per regolamento di competenza va proposto, a pena di
decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio
(art.
Nonostante la legge àncori la proposizione del ricorso di competenza alla costituzione in giudizio, la norma va letta nel senso che intende fissare un termine massimo per proporre l’istanza di regolamento, ma non nel senso di imporre la previa costituzione in giudizio.
Pertanto, si può proporre l’istanza anche prima della formale costituzione in giudizio, purché nel rispetto dei termini massimi, e in tal caso la costituzione in giudizio avviene con il deposito dell’istanza di regolamento.
L’istanza può essere proposta successivamente al termine sopra visto quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti.
Entro il termine previsto dall’art.
Ai sensi del combinato disposto degli artt.
21, 22 e
Va però precisato che il termine di venti giorni stabilito dall’art.
Inoltre il termine di venti giorni decorre dalla data di effettiva costituzione in giudizio dell’istante solo nel caso in cui la costituzione in giudizio sia tempestiva; nel caso, invece, di costituzione tardiva, il dies a quo per la proposizione del regolamento è quello di scadenza del termine per la costituzione in giudizio del richiedente il regolamento, in quanto la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non può valere a riaprire il termine per la proposizione del regolamento[18].
In
definitiva, il termine massimo per la notifica del ricorso per regolamento di
competenza è settanta giorni dall’ultima notificazione (dall’ultima
notificazione decorrono trenta giorni per il deposito del ricorso principale;
dal deposito del ricorso principale decorrono venti giorni per la costituzione
in giudizio delle altre parti; dalla costituzione in giudizio delle altre parti
decorrono venti giorni per la notifica dell’istanza di regolamento)[19].
L’istanza per regolamento di competenza, una volta notificata alle controparti, deve essere depositata, al pari del ricorso giurisdizionale, davanti al Tar, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità[20].
Le altre parti possono presentare memorie nei successivi venti giorni, come nell’ordinario processo davanti al Tar.
Se tutte le parti sono d'accordo sulla rimessione del ricorso ad altro Tar, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.
Secondo la giurisprudenza
l’adesione delle altre parti potrebbe intervenire anche dopo che è stato
investito il
Pertanto, l'accordo delle parti costituite, anche se intervenuto tardivamente rispetto al termine di venti giorni successivi al deposito del ricorso, deve ritenersi prevalente nella scelta del tribunale chiamato a pronunciarsi sulla controversia[22].
Se
non vi è accordo tra le parti per la rimessione della causa ad altro giudice,
il presidente del Tar adito (o della sezione adita) fissa immediatamente la
camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza
proposto.
E’ stabilito che il presidente del Tar fissi
la camera di consiglio <<immediatamente>>: non ci sono dunque
termini a difesa da rispettare, né sono previsti nella fase dinanzi al collegio
termini entro cui le controparti possano interloquire per iscritto.
Se l’istanza è ritenuta manifestamente infondata, viene respinta con decisione semplificata, in cui, per espresso dettato normativo, si provvede anche sulle spese di giudizio.
Se l’istanza viene ritenuta non manifestamente infondata, gli atti
vengono trasmessi al
Se viene disposta la trasmissione degli atti
al
La previsione àncora il termine per il deposito di memorie e documenti alla notifica del ricorso per regolamento di competenza: ma si tratta di norma dettata nel vigore del sistema precedente, in cui non c’era una fase di delibazione del ricorso da parte del Tar.
Nel vigore della nuova disciplina, si deve
ritenere che i venti giorni per il deposito di memorie e documenti davanti al
Sull'istanza il
Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre il ricorso al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.
Quando, invece, l’istanza viene respinta, e
dunque rimane radicata la competenza del Tar già adito, non occorre un atto di
riassunzione, essendo sufficiente un semplice impulso processuale per la
prosecuzione del giudizio, da azionarsi entro il termine di due anni
di perenzione del ricorso[23].
1.13.4. I termini per l’eccezione di
incompetenza <<interna>>.
Nell’ipotesi in cui il Tar abbia
una sede principale e una sezione staccata, e la parte eccepisca che non è
competente la sede o sezione adita, perché la competenza spetta all’altra
articolazione del medesimo Tar, non si utilizza il regolamento di competenza[24], ma
un altro specifico strumento, previsto dall’art.
E’ previsto che le parti, che reputino che
il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente
nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non
oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso[25].
Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sull’eccezione
con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano
richiesta.
1.13.5.
I termini per i conflitti di competenza tra Tribunale regionale amministrativo
di Trento e sezione autonoma di Bolzano.
I conflitti di competenza tra Tribunale
regionale amministrativo di Trento e sezione autonoma di Bolzano sono regolati
dall’art. 3, commi 3, 5 - 9, d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426, <<Norme di
attuazione dello statuto speciale per
E’ stabilito che i conflitti di competenza tra il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono decisi dal Consiglio di Stato.
Il ricorso proposto contro atti o
provvedimenti aventi efficacia nell'intero territorio regionale deve essere
notificato ai presidenti della giunta provinciale di Trento e di Bolzano, che,
al - pari degli altri soggetti cui il ricorso stesso è notificato e di ogni
altro interveniente, possono eccepire l'incompetenza del giudice adito con
riferimento al criterio della prevalenza dell'efficacia dell'atto.
Non è stabilito nessun termine per sollevare
l’eccezione di incompetenza, né alcuna forma speciale.
Si deve pertanto ritenere che l’incompetenza
possa essere eccepita in qualunque atto processuale, e anche durante l’udienza
di discussione, fino al passaggio della causa in decisione.
Il presidente del tribunale o della sezione autonoma investito del
ricorso, previa pronuncia sull'eventuale domanda di sospensiva del
provvedimento impugnato, sospende il giudizio dandone comunicazione alle parti
e trasmette tempestivamente il fascicolo al
Le parti possono presentare memorie illustrative entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
La decisione del
1.13.6. I termini del regolamento preventivo
di giurisdizione.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è
stato introdotto nel processo amministrativo con l’art.
A
tenore dell’art. 41 c.p.c. <<1. Finché la causa non sia decisa nel merito
in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di
cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37.
L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e
produce gli effetti di cui all’articolo 367
A norma dell’art. 369 c.p.c. il ricorso per cassazione va depositato
nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall’ultima
notificazione, a pena di improcedibilità.
Ai sensi dell’art. 370 c.p.c.,
la parte contro cui è diretto il ricorso per cassazione, se intende
contraddire, deve farlo con controricorso, da notificarsi al ricorrente nel
domicilio eletto, entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso principale.
Ai
sensi dell’art. 375 c.p.c., come novellato dall’art.
Il procedimento in camera di consiglio sul
regolamento di giurisdizione, dopo la novella recata dal d.lgs. n. 40/2006, può
svolgersi secondo due riti, il primo, semplificato, delineato dall’art. 380 bis,
il secondo, delineato dall’art. 380 ter, più articolato, che ricalca
quello precedente al d.lgs. n. 40/2006.
Secondo il rito semplificato di cui all’art.
380 bis, il presidente fissa con decreto l’adunanza della corte a
sezioni unite in camera di consiglio. Almeno venti giorni prima della
data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione del relatore, sono
comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti. Il
pubblico ministero ha facoltà di presentare conclusioni scritte, gli avvocati
memorie, entrambi non oltre cinque giorni prima dell’adunanza. Gli
avvocati non possono chiedere, in tale rito semplificato, di essere sentiti.
Nella seduta la Corte delibera con ordinanza.
Secondo il rito più articolato di cui
all’art. 380 ter, la cui scelta è rimessa al Presidente, il Presidente,
anziché fissare con decreto la data dell’adunanza (come prevede l’art. 380 bis),
chiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte, e fissa la data
dell’adunanza dopo il ricevimento di tali conclusioni.
Le conclusioni del pubblico ministero e il
decreto del presidente che fissa l’adunanza, vanno notificati agli avvocati
delle parti, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in
camera di consiglio.
Gli avvocati hanno facoltà di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima dell’adunanza e di chiedere di
essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
Se la Corte dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario, le parti debbono riassumere il processo (sempre che sia stato
sospeso) entro il termine perentorio di sei mesi dalla
comunicazione della sentenza (art. 367, co. 2, c.p.c.).
Se
invece la Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, non è
prevista una soluzione normativa espressa per la prosecuzione del giudizio.
Secondo una tesi dottrinale[27],
seguita dalle più recenti pronunce del Tar[28],
sarebbe applicabile anche nel processo amministrativo l’art. 367, co. 2,
c.p.c., dunque occorrerebbe uno specifico atto di riassunzione del processo[29].
Secondo altra tesi dottrinale, dovrebbe
trovare applicazione l’art. 35, co.
Tale soluzione ha ora perso la sua base
normativa, perché l’art. 35, co. 4, è stato novellato dalla l. n. 205/2000, nel
senso che a seguito di decisione del
Sicché occorre al più interrogarsi se tale
norma, dettata per il caso specifico di una decisione con rinvio adottata dal
Secondo una diversa soluzione, seguita dalla
giurisprudenza del
1.13.7. I termini dell’incidente di falso.
A
norma dell’art. 41, r.d. n. 642/1907, chi deduce la falsità di un documento
deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la
prefissione di un termine entro cui proporla al Tribunale competente. La
falsità dei documenti costituisce oggetto di una questione pregiudiziale
riservata al giudice civile (artt. 7 e
Ai
sensi dell’art. 42, r.d. n. 642/1907, se il documento di cui si deduce la
falsità non è rilevante, il Collegio decide la controversia principale
prescindendo dal documento imputato.
Se
invece il documento è rilevante, il giudice assegna un termine per la
proposizione della querela.
Ai
sensi dell’art. 42, co. 3, r.d. n. 642/1907, la sospensione del giudizio è
disposta dal Collegio, solo dopo la avvenuta proposizione della querela di
falso.
Ai
sensi dell’art. 43, r.d. n. 642/1907, terminato il giudizio di falso, la parte
che ha dedotto la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione
della sentenza, depositarne copia nella segreteria del giudice amministrativo
presso cui pende il processo principale. L’onere di tempestivo deposito è
imposto a pena di decadenza dal ricorso solo se la querela di falso è stata
proposta dal ricorrente principale.
In
ogni caso, fermo restando l’onere di tempestivo deposito della sentenza che
decide sulla querela di falso, va ricordato che secondo la giurisprudenza, dopo
l’avvenuta sospensione del giudizio a seguito di questione pregiudiziale ai
sensi dell’art. 295 c.p.c., non occorre un atto di riassunzione, ma è
sufficiente un’istanza di fissazione di udienza, da presentarsi nel termine
biennale di perenzione, decorrente dalla notizia della cessazione della causa
di sospensione.
E’
da ritenere che non sia necessario un atto di riassunzione nemmeno in caso di
prosecuzione del giudizio a seguito di sua sospensione per querela di falso.
1.13.8. I termini dell’incidente di
costituzionalità.
Il giudizio in cui viene sollevata q.l.c. deve essere sospeso in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità.
Secondo la tesi prevalente, la riassunzione
del processo amministrativo a seguito di pronuncia della Corte costituzionale
deve avvenire secondo le regole proprie di tale processo e, quindi, senza
necessità di notificazione di un apposito atto di riassunzione, essendo
sufficiente la mera riproposizione dell’istanza di fissazione di udienza, entro
due anni, atta a impedire la perenzione del ricorso,
atteso che nel caso di sospensione del processo che, a differenza dell’interruzione,
è fondata sull’esistenza o di una causa pregiudiziale o di una questione
incidentale, o sull’accordo delle parti, la reviviscenza del rapporto
processuale richiede un mero atto di impulso processuale (art. 297 c.p.c.)[32].
Il termine decorre dal giorno in cui avviene
la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha
disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha
definito la questione di costituzionalità ad essa rimessa, poiché solo questa
comunicazione determina la conoscenza concreta della pronunzia medesima, senza
che assuma rilievo, all'indicato fine, il sistema di pubblicità legale,
previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale -
integralmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a norma, rispettivamente,
dell'art. 21, d.p.r. n. 1092/1985 e dell'art. 12, d.p.r. n. 217/1986 -, diretto
a rendere conoscibili dette sentenze alla generalità, ma insufficiente ad
assicurarne la conoscenza legale da parte dei soggetti specificamente
interessati alla prosecuzione del giudizio[33].
1.13.9. I termini nel procedimento di
interruzione e riassunzione del processo.
Quando si verifica un evento interruttivo, il processo è sospeso e può
andare avanti solo se la parte colpita dall’evento interruttivo (o i suoi
aventi causa in caso di morte), prosegue il giudizio, ovvero se le controparti
provvedono alla riassunzione.
Il
c.p.c. trova applicazione solo quanto alla disciplina della interruzione,
mentre per quanto riguarda la disciplina della successiva riassunzione ed
eventuale estinzione, la legge processuale amministrativa ha regole proprie[34].
Ai
sensi dell’art. 24, co.
Sempre il co. 2 del citato art. 24 prevede che la conoscenza legale
dell’evento interruttivo, da cui decorre il termine per la riassunzione del
giudizio, si acquisisca, tra l’altro, anche mediante notificazione.
Sebbene l’art.
La
giurisprudenza ammette inoltre la possibilità di equipollenti alla
riassunzione, idonei al raggiungimento dello scopo, p. es. in caso di
comparizione in udienza di tutte le parti a seguito di notificazione dell’avviso
di fissazione dell’udienza[36].
Oltre all’atto di riassunzione o al suo equipollente, occorre anche una
nuova istanza di fissazione dell’udienza, entro il termine biennale di
perenzione, che decorre dalla data in cui si è verificato l’evento interruttivo.
1.13.10. I termini per le
ordinanze provvisionali.
Ai sensi dell’art. 8, co.
Si tratta di fase incidentale nell’ambito
del giudizio principale sul diritto soggettivo.
Il presidente del tribunale amministrativo
regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione
distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di
consiglio utile, e, quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta
giorni successivo al deposito del ricorso o dell’istanza di parte se
separata.
Il termine per l’azione è quello ordinario
di prescrizione del diritto. Nel rito processuale, unica peculiarità è la
celere fissazione dell’udienza. Nel resto, si osservano gli ordinari termini
processuali del giudizio amministrativo.
1.14. I termini del giudizio
di appello ordinario.
1.14.1. Il termine per appellare le sentenze.
Per l’appello avverso le
sentenze dei Tar è previsto il termine breve di sessanta giorni
decorrenti dalla rituale notifica della sentenza (art.
Si ritiene infatti che nel processo amministrativo trovi applicazione il termine annuale di decadenza stabilito dall'art. 327 c.p.c.[37], con la proroga di 45 giorni per il periodo feriale.
Ai sensi dell’art.
329, co. 3, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, se dopo sei
mesi dalla data di pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi
interruttivi di cui all’art. 299 c.p.c., il termine annuale per appellare è
prorogato di sei mesi dal giorno dell’evento, per tutte le parti[38].
Il termine di sessanta giorni è solo quello ordinario, che ai sensi dell’art. 36, r.d. n. 1054/1924 è elevato di trenta giorni se le parti, o alcune di esse, risiedono in altro Stato dell’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.
Basta che una delle parti, ricorrente o resistente o controinteressata, risieda fuori dall’Italia, perché si applichi l’aumento legale dei termini, che diventano novanta (60+30) e centocinquanta giorni (60+90).
Si tratta di una proroga legale del termine.
E’ anche prevista la possibilità di proroga
o riduzione dei termini per il deposito dell’appello (non per la sua
notificazione), nonché per la notifica e il deposito dell’appello incidentale,
ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento
giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale
misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n.
1054/1924).
In
taluni riti vi sono termini abbreviati per appellare, che si elencano
riassuntivamente in ordine cronologico e che saranno poi esaminati
analiticamente nell’ambito di ciascun rito speciale:
- venti giorni per l’appello nel contenzioso
elettorale;
- trenta giorni per l’appello in materia di
diniego di nulla – osta cinematografico, ai sensi dell’art.
- trenta giorni per l’appello nel rito
dell’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25, co.
- trenta giorni per l’appello in caso di
impugnazione di provvedimenti di diniego di iscrizione o di cancellazione dai
registri delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 6, co.
- trenta giorni per
l’appello nel giudizio relativo ai provvedimenti dell’Autorità per le garanzie
delle comunicazioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica,
ai sensi dell’art.
- trenta giorni per l’appello avverso le
sentenze in materia di silenzio dell’amministrazione, decorrenti dalla
notificazione della sentenza, ovvero novanta giorni dalla comunicazione di
pubblicazione della sentenza, in caso di mancata notifica (art. 21 bis, co.
- trenta giorni (ovvero sei mesi in caso di
mancata notifica) per l’appello avverso l’ordinanza collegiale che decide
sull’opposizione avverso decreto che dichiara l’estinzione del processo (art.
26, co.
- trenta giorni nel rito abbreviato di cui
all’art. 23 bis, l. Tar (introdotto
dalla l. n. 205/2000);
- trenta giorni per appellare le sentenze dei
Tar rese in materia di iscrizione all’albo delle associazioni di promozione
sociale art.
- trenta giorni per il ricorso relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo
1991, n. 82, introdotti dall’art.
1.14.2. Il termine per il deposito
dell’appello.
A
norma dell’art. 36, co. 4, r.d. n. 1054/1924, l’originale del ricorso in
appello, con la prova delle eseguite notificazioni, e con i documenti su cui si
fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni dall’ultima notificazione
(così art. 18, co. 5, r.d. n. 642/1907), depositato insieme alla sentenza
impugnata nella segreteria del
Se
più sono le notificazioni, il termine di deposito decorre dall’ultima delle
notificazioni.
Tali
termini e modalità devono essere osservati a pena di decadenza (art. 36, co. 5,
r.d. n. 1054/1924).
Il termine di deposito è da ritenere perentorio e la sua inosservanza determina improcedibilità dell’appello[39].
L’art. 18, r.d. n. 642/907 disciplina gli orari di apertura al pubblico
delle segreterie delle sezioni giurisdizionali.
Non
è più prevista, con effetto dal marzo 2006, l’apertura delle segreterie al
pubblico nei giorni festivi; pertanto il termine di deposito che scade in
giorno festivo deve ritenersi prorogato al giorno seguente non festivo[40].
La segreteria, ricevuto il ricorso ne fa
annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta
(art. 18, co. 4, r.d. n. 642/1907).
1.14.3. Il termine per la costituzione delle
altre parti in appello.
Ai
sensi dell’art. 37, co. 1, r.d. n. 1054/1924, le parti a cui è stato notificato
il ricorso, nel termine di trenta giorni successivi a quello fissato per
il deposito del ricorso, possono presentare memorie, fare istanze e produrre
documenti.
Ai
sensi dell’art. 22, r.d. n. 642/1907, il termine per la presentazione di
memorie o istanze, o per la produzione di documenti, ad opera delle parti cui è
stato notificato l’appello principale, può essere prorogato su domanda delle
parti medesime, da parte del presidente della sezione adita, nei casi di
necessità o di pubblico interesse.
Il termine di trenta giorni è solo quello ordinario, che ai sensi dell’art. 36, r.d. n. 1054/1924 è elevato di trenta giorni se le parti, o alcune di esse, risiedono in altro Stato dell’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.
Basta che una delle parti, ricorrente o resistente o controinteressata, risieda fuori dall’Italia, perché si applichi l’aumento legale dei termini, che diventano novanta (60+30) e centocinquanta giorni (60+90).
Si tratta di una proroga legale del termine.
E’ anche prevista la possibilità di proroga o riduzione dei termini per il deposito dell’appello (non per la sua notificazione), nonché per la notifica e il deposito dell’appello incidentale, ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n. 1054/1924).
1.14.4. Il termine per la notifica e il
deposito dell’appello incidentale.
1.14.4.a) La tesi (prevalente) del rispetto
dei termini di cui all’art. 37, r.d. n. 1054/1924 per l’appello incidentale
subordinato e dei termini dell’art.
Ai
sensi dell’art. 37, co. 1, r.d. n. 1054/1924, le parti a cui è stato notificato
il ricorso, nel termine di trenta giorni successivi a quello fissato per
il deposito del ricorso, possono presentare un appello incidentale, con le
stesse forme prescritte per quello principale.
Il termine di trenta giorni è solo quello ordinario, che ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 37, r.d. n. 1054/1924 è elevato di trenta giorni se il ricorrente incidentale risiede in altro Stato dell’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.
Si tratta di una proroga legale del termine.
E’ anche prevista la possibilità di proroga o riduzione dei termini per il deposito dell’appello (non per la sua notificazione), nonché per la notifica e il deposito dell’appello incidentale, ma con provvedimento del giudice (art. 38, r.d. n. 1054/1924). Il provvedimento giudiziale che riduce o proroga i termini deve abbreviare o prorogare in eguale misura anche i termini per le memorie e i documenti (sempre art. 38, r.d. n. 1054/1924).
Il regime processuale
dell’appello incidentale, stabilito dall’art. 37, r.d. n. 1054/1024, richiamato
dall’art.
In ogni caso per la proposizione dell’appello incidentale autonomo deve essere rispettato il termine lungo di un anno per l’impugnazione delle sentenze (un anno e 45 giorni dal deposito).
Invero, il termine annuale di decadenza, fissato dall’art. 327 c.p.c., costituisce il limite temporale massimo per la proposizione della impugnazione, il quale opera «indipendentemente» dalla notificazione della pronuncia impugnata, e, quindi, non è suscettibile di superamento, nemmeno quando, alla sua scadenza, non sia ancora maturato il termine breve dalla data di detta notificazione[42].
Sicché, ove, in ipotesi, l’appello principale venga notificato l’ultimo giorno utile del termine lungo annuale, l’appello incidentale autonomo che venga notificato dopo la notifica di quello principale, è tardivo.
Anche nel caso di appello incidentale autonomo si applicano gli artt. 36, 37, 38, r.d. n. 1054/1924, quanto a proroghe e riduzione di termini.
Dalla data di notificazione dell’appello principale decorre il termine
per il deposito dello stesso; e dalla scadenza del termine per il deposito del
gravame principale decorre il termine di trenta giorni per la notifica
dell’appello incidentale, ai sensi dell’art. 37, r.d. n. 1054/1924.
Ai
sensi dell’art. 37, co. 3, r.d. n. 1054/1924, l’originale del ricorso
incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e i documenti, deve
essere depositato in segreteria nel termine di dieci giorni; il termine
va osservato a pena di decadenza (art. 37 citato, co. 5).
Ai
sensi dell’art. 44, r.d. n. 642/1907, nel termine di dieci giorni
successivi a quello assegnato per il deposito dell’appello incidentale, le
altre parti possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che
ritengono opportuni.
1.14.4.b) La tesi secondo cui anche
all’appello incidentale autonomo si applicano i termini dell’art. 37, r.d. n.
1054/1924.
Va ricordato un diverso
orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, sulla falsariga di
quella civile, che ritiene applicabile nel processo amministrativo l’art. 334
c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza civile.
Si
sostiene che l’appello incidentale consentito entro i termini decorrenti dalla
scadenza del termine di deposito dell’appello principale, non incontrerebbe
limiti oggettivi.
Pertanto, non solo l’appello incidentale subordinato (vale a dire contro
gli stessi capi di sentenza gravati in via principale) ma anche quello autonomo
(vale a dire contro capi diversi, e comunque retto da un autonomo interesse)
potrebbe essere proposto entro il termine di trenta giorni decorrente dalla
scadenza del termine di deposito dell’appello principale[43].
L’appello incidentale c.d. tardivo incontrerebbe solo limiti
<<soggettivi>>, non potendo essere proposto contro parti diverse
dall’appellante principale[44].
La questione di quali siano i termini per
l’appello incidentale autonomo è stata da ultimo rimessa all’esame
dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato[45], ma
quest’ultima non la ha esaminata per difetto di rilevanza[46].
1.14.5. I termini per l’intervento in
appello.
A norma dell’art. 37, r.d. n. 642/1907, <<1. Chi ha un interesse nella contestazione può intervenirvi.
A norma del successivo art. 38, <<1.
La domanda d'intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di
elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere
depositata in segreteria entro dieci giorni successivi a quello della
notificazione>>.
Il termine di dieci giorni per il
deposito della domanda di intervento è stato introdotto dall’art. 1, co.
Ai
sensi dell’art. 38, r.d. n. 642/1907, come novellato dall’art. 1, co.
Ai
sensi dell’art. 39, r.d. n. 642/1907, nel termine di dieci giorni dalla
notificazione dell’atto di intervento, gli interessati e l’amministrazione
possono presentare o trasmettere memorie e documenti.
1.14.6. I termini dei motivi aggiunti in
appello.
Fermo restando che di regola non sono ammissibili motivi nuovi dedotti
per la prima volta in appello[48],
è ipotizzabile la proposizione di motivi aggiunti in appello se la conoscenza
di ulteriori vizi del provvedimento impugnato in primo grado emerga solo a
seguito del deposito di documenti da parte dell’amministrazione nel giudizio di
appello, ovvero della scoperta di ulteriori documenti solo nel corso del
secondo grado di lite[49].
I
motivi aggiunti possono essere proposti sia dall’appellante principale, sia
dall’appellante incidentale autonomo o subordinato, entrambi già ricorrenti in
primo grado.
I
motivi aggiunti, ove ammissibili, seguono tutte le regole processuali
dell’appello, in ordine a termini per la proposizione (sessanta giorni dalla
legale conoscenza degli atti), termini per il deposito, e notifica alle altre
parti.
1.14.7. I
termini del rito cautelare in appello.
Per l’appello avverso le
ordinanze cautelari del Tar è previsto il termine breve di sessanta giorni
decorrenti alla rituale notifica dell’ordinanza, e il termine lungo di
centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza da parte
della segreteria (art.
Nel caso di domanda cautelare abbinata all’appello avverso sentenza, di regola, la domanda cautelare è abbinata al ricorso di merito. Il termine coincide, in tal caso, con quello di proposizione del ricorso.
Non è escluso che la tutela cautelare possa essere chiesta dopo la
proposizione dell’appello relativo alla sentenza, sempre che sia tempestivo
quest’ultimo.
A
norma dell’art. 36, co. 2, r.d. n. 642/1907, in relazione alla domanda
cautelare le altre parti possono, entro dieci giorni dalla notifica,
depositare e trasmettere memorie o istanza alla segreteria.
E’
ipotizzabile sia una memoria unica di replica sia per la fase di merito che per
la fase cautelare, sia una memoria specifica di replica limitata alla fase
cautelare.
Il Presidente può abbreviare il termine (art. 36, co. 3, r.d. n. 642/1907).
Sull'istanza di sospensione il
1.14.8. Il termine per la richiesta del
fascicolo di primo grado.
Ai sensi dell’art. 23, ult.
co., l. Tar, entro trenta giorni dalla iscrizione a ruolo del processo
di appello la segreteria della sezione del
1.14.9. Il termine per l’avviso di udienza e
per la presentazione di memorie e documenti per l’udienza di discussione.
La
disciplina del processo innanzi al
Parimenti, la disciplina del processo
innanzi al
1.14.10. Il termine per la decisione di appello.
A norma dell’art.
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.
Non è chiaro il significato
dell’espressione <<redazione della sentenza>>, attività che deve
svolgersi entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio in cui la causa
è decisa.
In particolare, non è chiaro se entro quarantacinque giorni vada solo redatta, sottoscritta e depositata la minuta da parte del relatore, ovvero se, come sembra preferibile a garanzia della certezza dei termini, entro tale termine la sentenza vada anche pubblicata mediante deposito in segreteria.
A sostegno
di questa seconda soluzione militano:
- il confronto con il processo civile, nel quale la sentenza va depositata in cancelleria entro sessanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (art. 275 c.p.c.);
- esigenze di certezza, atteso che rimarrebbe senza
termine tutta la attività successiva al deposito della minuta da parte del
relatore.
1.15.
I termini per la prosecuzione del giudizio davanti al Tar, a seguito di
decisione del
Quando il
La disciplina impone una particolare
tempestività, in quanto l’udienza pubblica di prosecuzione deve celebrarsi (e
non solo fissarsi) entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della
sentenza del
La particolare celerità spiega anche la
deroga alle regole generali sui termini a difesa, con la previsione secondo cui
le parti possono depositare atti, documenti e memorie fino a tre giorni prima
dell’udienza di prosecuzione.
1.16. I termini del ricorso
per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato.
Dispone l’art. 111 Cost. che contro le
decisioni del
Già prima dell’entrata in vigore della
Costituzione l’art. 362, co. 1, c.p.c., ancora oggi in vigore, aveva stabilito
che possono essere impugnate con ricorso per cassazione le decisioni in grado
d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla
giurisdizione del giudice stesso.
Anche l’art. 48, r.d. 26 giugno 1924, n.
1054, già prima dell’art. 111 Cost., statuiva che le decisioni del
L’art.
Parimenti, l’art 10, co. 2, d.lgs. 24
dicembre 2003, n. 373, dispone che avverso le decisioni del Consiglio di
giustizia amministrativa (che costituisce una sezione del
Il ricorso per cassazione avverso le
decisioni del
A norma dell’art. 362, co. 1, c.p.c., il
ricorso per cassazione contro le decisioni del
In aggiunta, trova applicazione il termine
lungo di un anno.
A norma dell’art. 369, co. 1,
c.p.c. il ricorso per cassazione va depositato nella cancelleria della Corte
entro venti giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità.
Ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c., la
parte contro cui è diretto il ricorso per cassazione, se intende contraddire,
deve farlo con controricorso, da notificarsi al ricorrente nel domicilio
eletto, entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso principale.
A norma dell’art. 370, co. 3, c.p.c., il
controricorso è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione entro venti
giorni dalla notificazione.
Dell’udienza è dato avviso alle parti almeno venti giorni prima (art. 377
c.p.c.).
Le parti
possono depositare memoria fino a cinque giorni prima (art. 378
c.p.c.).
In relazione ad una pronuncia
del
In caso di
annullamento con rinvio, la causa va riassunta davanti al giudice indicato
dalla Cassazione, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della
Cassazione (art. 392 c.p.c.).
In sede di rinvio si
osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la
Corte ha rinviato
Nel giudizio di rinvio le
parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento
in cui fu resa la pronuncia cassata (art. 394, co. 2, c.p.c.).
Nel giudizio di rinvio le
parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in
cui fu resa la sentenza cassata salvo che la necessità delle nuove conclusioni
sorga dalla sentenza di cassazione (art. 394, co. 3, c.p.c.).
Si può porre il caso che la
Cassazione annulli per difetto di giurisdizione una sentenza del giudice
ordinario, rinviando al giudice amministrativo. In tal caso il processo va
riassunto davanti al Tar, con un nuovo ricorso da notificare entro un anno
dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione, e depositando copia
autentica di quest’ultima. Nel resto si segue il rito del processo
amministrativo.
1.17. I termini del
procedimento di denuncia del conflitto di giurisdizione.
Dispone l’art. 362, co. 2, c.p.c., che possono essere denunciati in
ogni tempo, con ricorso per cassazione, i conflitti positivi o negativi di
giurisdizione, tra i giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari[52].
Il rimedio in questione assume
un carattere straordinario, potendo essere proposto <<in ogni tempo>>:
secondo la giurisprudenza, anche oltre il limite del giudicato.
Sicché, è irrilevante che le
decisioni contrastanti sulla giurisdizione siano ancora impugnabili con altri
rimedi, o siano passate in giudicato: in entrambe le ipotesi si può utilizzare
il rimedio della denuncia del conflitto[53].
In dottrina, invece, è stata
sostenuta l’opposta tesi, che la denuncia del conflitto incontra il limite del
passaggio in giudicato di una delle decisioni confliggenti[54].
Il c.p.c. non detta specifiche norme
procedurali per la denuncia di conflitto e la relativa decisione (a differenza
della l. n. 3761/1877).
E’ solo prescritto che la Cassazione
pronunci a sezioni unite (art. 374, co. 1, c.p.c.).
A differenza che per il regolamento di
giurisdizione, non è invece prescritto il rito camerale e la pronuncia con
ordinanza.
Vale perciò il rito ordinario e la decisione
con sentenza.
Si devono ritenere estensibili le norme
dettate per il ricorso per cassazione, e per la decisione della Cassazione
sulle questioni di giurisdizione.
1.18. I termini del giudizio
di revocazione delle sentenze dei Tar.
L’art.
Non viene fatto rinvio alle altre norme del c.p.c. che disciplinano la
revocazione (artt. da
Soccorre l’art.
Pertanto, il rito della revocazione è regolato dall’art. 46, t.u. n.
1054/1924 e dagli artt. da
Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., i motivi di revocazione ordinaria (n. 4 e 5) possono essere dedotti solo per le sentenze pronunciate in appello o in unico grado.
Si deve perciò ritenere escluso il ricorso per revocazione ordinaria in relazione alle sentenze dei Tar[55].
In base all’art. 325 e 326 c.p.c., implicitamente richiamati dall’art.
395 c.p.c., il termine per la revocazione è trenta giorni.
Per la revocazione
straordinaria, decorrono dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la
falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in
giudicato la sentenza di cui all’art. 395
n. 6.
In base all’art. 399 c.p.c., il
ricorso per revocazione va depositato entro venti giorni dalla notificazione.
Tuttavia nel processo civile
tali termini sono omogenei con quelli per l’appello.
Nel processo amministrativo, il
termine per la notifica dell’appello è sessanta giorni e quello per il deposito
dell’appello è trenta giorni.
E’ dubbio se l’art.
Il dato letterale parla anche di
<<termini>>, ma gli artt. 395 e 396 c.p.c. non recano la disciplina
dei termini.
Sembra perciò preferibile
estendere al giudizio per revocazione davanti al Tar la disciplina dettata
negli artt. 81 – 86, r.d. n. 642/1907.
In base a tale disciplina, i termini del giudizio di revocazione sono gli
stessi dell’appello: sessanta
giorni per la notifica e trenta giorni per il deposito[56].
Ai sensi dell’art. 83, r.d. n. 642/1907, la
parte contraria e la pubblica amministrazione possono presentare nella
segreteria memorie ed istanze e produrre documenti sull'ammissibilità della
domanda, nei termini e modi previsti dall’art. 37, r.d. n. 1054/1924 per la
costituzione delle altre parti.
Le parti diverse dal ricorrente hanno
pertanto trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso per la costituzione, la presentazione di memorie,
documenti, e per il ricorso incidentale.
1.19. I termini del giudizio
di revocazione delle decisioni del Consiglio di Stato.
Ai sensi dell’art.
Peraltro, l’art. art. 46, t.u. n. 1054/1924, dispone che contro le
decisioni del
Alla luce del
citato art. 46, si ritiene che, sebbene l’art.
Si è infatti affermato che l'art.
Il rito processuale del giudizio di revocazione davanti al
Eventuali lacune vanno colmate mediante utilizzo della disciplina del
c.p.c.
In base all’art. 82, r.d. n.
642/1907, il termine per il ricorso in revocazione è sessanta giorni.
Anche l’adunanza plenaria ha
ritenuto che il termine per proporre la revocazione delle decisioni del
Tuttavia, in caso di revocazione
ordinaria, il termine è di sessanta giorni se vi è stata notificazione della
sentenza, altrimenti trova applicazione il termine lungo di un anno[60]: secondo la Plenaria, infatti, per effetto
del rinvio operato dall'art.
Nei casi di revocazione straordinaria, il
termine di sessanta giorni decorre da quello in cui la falsità, riconosciuta o
dichiarata prima della decisione, sia stata scoperta da chi propone la
revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o dichiarata, o il
dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato ricuperato; purché in questi
casi vi sia prova scritta da cui risulti il giorno della scoperta o del
recupero.
Sicché è inammissibile il
ricorso per revocazione di decisione del
Quanto al deposito del ricorso,
secondo una tesi, ai sensi dell’art. 399, c.p.c., applicabile anche nel
processo amministrativo, l’atto introduttivo del giudizio di revocazione contro
le decisioni del
Secondo una diversa e preferibile impostazione, per il deposito del
ricorso per revocazione occorre applicare le regole che disciplinano il
deposito dei ricorsi al
1.20. I termini
dell’opposizione di terzo.
L’art.
L’art.
Formalmente, né in relazione alle sentenze
dei Tar, né in relazione a quelle del
Tale rimedio, limitatamente all’opposizione
di terzo ordinaria, è stato introdotto dalla sentenza della Corte
costituzionale 17 maggio 1995, n. 177, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dei citati articoli, nella parte in cui non prevedono
l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle decisioni
dei Tar e del Consiglio di Stato.
Posto che la declaratoria di
incostituzionalità ha riguardato solo la mancata previsione dell’opposizione di
terzo ordinaria, è controverso se sia o meno ammissibile, in relazione alle
sentenze del giudice amministrativo, l’opposizione di terzo revocatoria.
La ricostruzione del rito è
avvenuta ad opera della giurisprudenza amministrativa.
Con una pronuncia del
1998, il
In prosieguo il
2. I termini del contenzioso
elettorale.
Termini abbreviati sono
previsti per il contenzioso elettorale, vale a dire le impugnazioni avverso le
operazioni elettorali inerenti i Comuni, le Province, le Regioni, il Parlamento
europeo (art.
Per
il giudizio di primo grado non è stabilito un generale dimezzamento dei termini
rispetto a quelli ordinari, ma viene direttamente stabilito che taluni termini,
indicati nominativamente, sono più brevi di quelli ordinari, e solo a volte
sono la metà esatta di quelli ordinari.
Invece, un generale dimezzamento dei termini è previsto per il giudizio
di appello.
Non
è previsto alcun dimezzamento né per le impugnazioni diverse dall’appello che
si svolgono davanti al giudice amministrativo (revocazione e opposizione di
terzo), né per le impugnazioni che si svolgono davanti al giudice ordinario
(regolamento di giurisdizione, ricorso per cassazione avverso le decisioni del
Per
quanto riguarda le fasi incidentali davanti al giudice amministrativo
(regolamento di competenza, incidente di falso, interruzione del processo,
incidente cautelare) non è previsto alcun dimezzamento in primo grado, mentre
il dimezzamento si applica in appello.
Le
ragioni di tali distinzioni sfuggono e sono probabilmente frutto del carattere
alluvionale della normativa, che non ha mai formato oggetto di una
razionalizzazione.
De
jure condendo andrebbe generalizzato il dimezzamento di tutti i termini
processuali.
Passando all’esame in dettaglio della disciplina, ai sensi dell’art.
art. 83/11, d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, aggiunto dalla l. 23 dicembre 1966,
n. 1147 (dettato per le operazioni elettorali relative ai Comuni, e richiamato:
dall’art. 7, commi 2 e
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale[67].
Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
La parte controinteressata deve depositare
nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla
ricevuta notifica.
Tutti tali termini sono espressamente
qualificati come perentori, da osservarsi sotto pena di decadenza.
E’ prescritto che all’udienza è data lettura del dispositivo.
Qualora siano necessari adempimenti istruttori, il giudice provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione (sistema, questo, che ora è stato generalizzato dalla l. n. 205/2000).
La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perché provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.
Per tutto quanto non previsto nell’articolo in commento sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme dettate per il processo davanti al Tar e al Consiglio di Stato.
Identici sono i termini e il rito in
relazione alle operazioni elettorali relative ai rappresentanti dell’Italia al
Parlamento europeo (art.
Anche qui il termine per impugnare è di trenta giorni, ma ha una diversa decorrenza (dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati
La sentenza, ove non sia stato proposto
appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a
cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.
Per tutto quanto non previsto sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.
In particolare, non sono espressamente disciplinati i motivi aggiunti e il ricorso incidentale in primo grado.
Per i motivi aggiunti, è da ritenere che si applichi lo stesso termine e lo stesso rito prescritto per il ricorso ordinario, vale a dire trenta giorni, con previo deposito e successiva notifica.
Quanto al ricorso incidentale, la giurisprudenza ha ritenuto che si applichi il termine di quindici giorni, previsto dall’art. 83/11 per le <<controdeduzioni>>[68].
Entro tale termine, peraltro, il ricorso incidentale va, secondo la giurisprudenza, sia notificato che <<depositato>>, sicché è ritenuto irricevibile se viene solo notificato entro tale termine, e depositato successivamente[69].
In termini analoghi occorrerebbe ragionare in relazione ad un ipotetico regolamento di competenza promosso in un giudizio elettorale. Anch’esso rientrerebbe nel novero delle <<controdeduzioni>> sicché è soggetto a notifica e deposito entro quindici giorni dalla notifica del ricorso principale. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che la competenza territoriale nei giudizi relativi a operazioni elettorali sia inderogabile, e dunque non soggiace al regolamento di competenza. L’incompetenza può eccepita nei modi ordinari e può essere rilevata di ufficio[70].
In tema di intervento in causa, invece, si è
osservato che in tutte le fasi procedurali dei giudizi elettorali non
specificamente disciplinate operano le norme di carattere generale, per cui, ai
sensi dell'art. 40, r.d. n. 642/1907, anche nei processi elettorali, come nei
processi amministrativi in genere, l'intervento non sottostà ad alcun termine
di decadenza, salvo quello implicito del passaggio in decisione della causa[71].
In tema di riassunzione del ricorso
elettorale dopo il giudizio espresso dalle sezioni unite della Corte di
cassazione sul ricorso per regolamento di giurisdizione si è affermato che non
va osservato il termine fissato nell'art. 83/11, d.p.r. n. 570/1960, bensì
quello previsto dall'art. 297
c.p.c.[72].
Per
quanto riguarda l’appello avverso le sentenze in materia di operazioni
elettorali inerenti Comuni, Province e Regioni, è previsto un termine di venti
giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è
obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori il termine di venti
giorni decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione della sentenza all’albo
pretorio del Comune (art.
Secondo consolidata opinione, il ricorso di appello, a differenza di
quello di primo grado, va prima notificato e poi depositato, in quanto segue le
regole dell’ordinario processo di appello (come espressamente dispongono l’art.
29, co.
Si
osservano tutti gli altri termini del giudizio di appello davanti al
La
previsione citata, contenuta nell’art.
Per quanto riguarda le elezioni
dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, l’art.
Per il resto è richiamato l’art.
Pertanto in tutto il contenzioso elettorale è di quindici giorni
il termine per il deposito dell’appello e per la costituzione delle altre
parti, nonché il termine per l’appello incidentale.
Il
termine per il deposito dell’appello incidentale è di cinque giorni[75].
Si è
ritenuto che in difetto di notifica della sentenza, il termine lungo annuale
per appellare è dimezzato e dunque pari a sei mesi[76].
Inoltre è espressamente previsto che l’udienza viene fissata in via di
urgenza (art.
Come
già osservato non sono espressamente disciplinati i termini del giudizio di
revocazione delle sentenze rese nel contenzioso elettorale.
Essendo il dimezzamento una eccezionale deroga alle regole generali, lo
stesso è di stretta interpretazione e non è estensibile fuori dai casi
espressamente contemplati.
Pertanto devono trovare applicazione i termini ordinari e il rito
ordinario del giudizio innanzi al giudice la cui sentenza è oggetto di revocazione.
Dunque il giudizio di revocazione davanti al Tar andrà proposto con
ricorso prima notificato e poi depositato, e non con il rito del contenzioso
elettorale che prevede prima il deposito e poi la notificazione.
E
nel giudizio di revocazione davanti al
Quanto all’opposizione di terzo, la stessa è stata ritenuta
inammissibile nel contenzioso elettorale, atteso che qualunque cittadino
elettore sarebbe legittimato a proporre ricorso in relazione alle operazioni
elettorali[77], ma
la soluzione, se può essere condivisa per i cittadini elettori, non lo è per
l’ipotesi di parti necessarie pretermesse nell’originario giudizio. I termini,
in difetto di espressa previsione del dimezzamento, sono quelli ordinari.
3. I termini del rito abbreviato dell’art. 23 bis,
l. Tar.
3.1. Connotati e ambito applicativo del rito
abbreviato.
L’art. 23 bis, l. Tar, introdotto dalla l. n. 205/2000, prevede un giudizio abbreviato
comune a determinate materie.
Viene mutuato in parte il rito speciale, di
cui al previgente art. 19, d.l. n. 67/1997: tuttavia, da un lato, viene esteso
l’ambito applicativo, a tutti i pubblici appalti e anche ad altre materie;
dall’altro, viene anche innovato il rito processuale.
In termini generali, si può osservare che
quelle per cui è stato previsto il nuovo rito sono tutte materie connotate
dalla urgenza a causa dei rilevanti interessi in gioco, di carattere economico
o politico.
Il rito si connota come speciale, rispetto a
quello ordinario, per la rapida scansione dei tempi processuali.
In sintesi, e salvi i successivi analitici
approfondimenti nei paragrafi che seguono, va osservato che l’abbreviazione del
rito viene così articolata:
- dimezzamento di tutti i
termini processuali salvo quelli per la proposizione del ricorso;
- rapida definizione del
merito, attraverso la diretta previsione di una scansione temporale celere;
- pubblicazione del
dispositivo;
- dimezzamento dei termini
anche per il deposito della sentenza e per la proposizione dell’appello.
Il rito di cui all’art. 23 bis si applica a numerose materie, alcune elencate nell’art. 23 bis medesimo, e altre indicate da leggi successive.
In sintesi il rito abbreviato si applica in
caso di impugnazione di:
- provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione, e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse (art. 23 bis, co. 1, lett. a);
- provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione, di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché ai provvedimenti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione delle aree necessarie per le opere (art. 23 bis, co. 1, lett. b);
- provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti (art. 23 bis, co. 1, lett. c);
- più in generale, atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture, previsti dal codice dei contratti pubblici (art. 245, co. 1, d.lgs. n. 163/2006);
- provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti (art. 23 bis, co. 1, lett. d) e art. 245, co. 1, d.lgs. n. 163/2006);
- provvedimenti di procedure di privatizzazione, dismissioni di imprese e di beni pubblici, costituzione, modificazione e soppressione di aziende (art. 23 bis, co. 1, lett. e);
- provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della l. 23 agosto 1988, n. 400 (art. 23 bis, co. 1, lett. f);
- provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi (art. 23 bis, co. 1, lett. g);
- controversie in materia di espropriazione immobiliare, ai sensi dell’art. 53, t.u. n. 327/2001 (testo unico delle espropriazioni immobiliari);
-
procedure di affidamento ed espropriazione relative a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, ai
sensi dell’art. 14, d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell’art. 246,
d.lgs. n. 163/2006;
- controversie sportive
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi
dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, <<disposizioni
urgenti in materia di giustizia sportiva>>, conv. nella l. 17 ottobre
2003, n. 280);
- controversie relative a provvedimenti del Ministero delle comunicazioni
e dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni nelle materie oggetto del
codice delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. 1° agosto
2003, n. 259;
|
- controversie relative a provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei confronti delle emittenti locali, in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica, ai sensi dell’art. 11 quinquies, l. 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dalla l. 6 novembre 2003, n. 313; |
- controversie aventi ad
oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione
di energia elettrica di cui al d.l.
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie, ai sensi dell’art. 1,
co.
- controversie in materia di espropriazione delle
invenzioni industriali, in base all’art. 142, co. 5, codice della proprietà
industriale di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
- controversie sulle ordinanze che dichiarano lo stato di
emergenza ai sensi della legge di protezione civile (l. n. 225/1992), in base
all’art. 3, d.l. 30 novembre 2005, n. 245, conv. nella l. 27 gennaio 2006, n.
21.
3.2. Le regole del rito speciale connesse e
svincolate dalla domanda cautelare.
Nel rito
speciale in esame sono previste alcune regole che si applicano per il solo
fatto che si verte in una delle materie elencate nel comma
In particolare, si
applicano a prescindere dall’esservi o meno domanda cautelare:
- la regola del dimezzamento di tutti i termini processuali,
salvo quello per ricorrere (art. 23 bis, co. 2);
- la regola della pubblicazione del dispositivo entro sette
giorni dall’udienza di discussione (art. 23 bis, co. 7);
- le regole sui termini abbreviati per appellare avverso la
sentenza, ovvero avverso il dispositivo con riserva dei motivi (art. 23 bis,
co. 8).
Altre regole si
applicano invece solo se c’è domanda cautelare.
Si tratta, in
particolare, del peculiare meccanismo finalizzato alla celere definizione del
merito, in presenza di fumus e periculum, delineato nei commi 3, 4, e 5
(fissazione dell’udienza con ordinanza, deposito di memorie e documenti entro
un termine che decorre dall’ordinanza, anziché a ritroso dalla data di
udienza).
Una certa
ambiguità presenta il comma 8 dell’art. 23 bis, secondo cui le
disposizioni dell’articolo si applicano <<anche davanti al
La norma, letta
isolatamente, potrebbe indurre a ritenere che l’intero articolo si applica in
appello solo se c’è domanda cautelare.
Ma una lettura
sistematica, anche alla luce della applicazione pratica della norma, induce a
ritenere che nel giudizio di appello si applicano i commi 2 e 7 dell’art. 23 bis
(vale a dire il dimezzamento dei termini processuali e la pubblicazione del
dispositivo entro sette giorni), anche se non c’è domanda cautelare.
Invece il
peculiare meccanismo processuale della fissazione dell’udienza di merito con
ordinanza, si applica in appello, come in primo grado, solo se c’è domanda cautelare.
3.3. Il termine per ricorrere: termine ordinario di
sessanta giorni e prospettive di dimezzamento, per l’impugnazione
dell’aggiudicazione, alla luce del diritto comunitario.
A difficoltà
interpretative ha dato luogo il co. 2 che prevede un generale dimezzamento dei
termini processuali, salvo quello per la proposizione del ricorso.
Mentre nel rito speciale opere pubbliche,
introdotto nel 1997, e che costituisce il genitore del rito speciale ex art.
23 bis, era previsto il dimezzamento anche del termine per notificare il
ricorso, nel rito attuale il termine per il ricorso al Tar è quello ordinario
di sessanta giorni.
A tale soluzione si è pervenuti in quanto il
termine dimezzato per proporre ricorso aveva dato luogo a difficoltà pratiche
per le parti (costrette al rispetto di un termine troppo breve in
considerazione della complessità e tecnicismo della materia), e a dubbi di
costituzionalità (che peraltro erano stati ritenuti infondati dal giudice delle
leggi).
Si è perciò preferito ripristinare il
termine ordinario di sessanta giorni per l’atto introduttivo del giudizio, che
è la prima presa di contatto tra parte e giudice.
Tuttavia, per la materia delle procedure di
affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, il previgente
termine di trenta giorni appariva razionale e coerente sia con le esigenze di
urgenza e celerità, sia con il diritto comunitario.
L’attuale previsione che invece assegna
sessanta giorni per impugnare gli atti delle procedure di affidamento, dà luogo
a rilevanti problemi pratici.
Invero, secondo una regola di derivazione
comunitaria, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici il contratto
non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione agli altri
concorrenti del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, co. 10, d.lgs. n.
163/2006), salvo motivate ragioni di particolare urgenza.
Lo scopo della previsione è di evitare che
con la <<corsa alla stipulazione del contratto>> si vanifichi il
diritto di difesa degli altri concorrenti, che si troverebbero ad impugnare
l’aggiudicazione a stipulazione del contratto già avvenuta.
Ma tale scopo è vanificato dallo sfalsamento
temporale tra il termine dilatorio per la stipula del contratto (trenta giorni)
e il termine per il ricorso giurisdizionale contro l’aggiudicazione (sessanta
giorni).
Sarebbe opportuno, in una prospettiva de
jure condendo, omogeneizzare il termine dilatorio per la stipula del
contratto e il termine per l’impugnazione giurisdizionale dell’aggiudicazione.
In tale linea di tendenza si muove il
recente progetto di direttiva comunitaria sul contenzioso appalti, che prevede
da un lato un termine dilatorio per la firma del contratto (peraltro di dieci
giorni, di contro ai trenta attuali), e dall’altro lato la possibilità per gli
Stati membri di prevedere un termine massimo per impugnare il provvedimento di
aggiudicazione, pari ugualmente a dieci giorni.
Il progetto di direttiva comunitaria
conferma che non sarebbe illegittima la scelta legislativa di prevedere un
termine abbreviato per impugnare l’aggiudicazione, atteso il rilevante
interesse pubblico alla celere esecuzione dei pubblici appalti.
3.4.
La nozione e l’ambito della <<proposizione>> del ricorso. Deposito
del ricorso. Motivi aggiunti, ricorso e appello incidentale, regolamento di
competenza, revocazione, opposizione di terzo, ricorso per cassazione.
L’art. 23 bis, che sottrae al
dimezzamento il termine per la proposizione del ricorso, ha dato luogo a
numerose questioni.
Si è anzitutto posto il problema se per
<<proposizione>> del ricorso debba intendersi solo la sua
notificazione o anche il suo successivo deposito.
La giurisprudenza dopo alcune incertezze è
ora consolidata, a seguito dell’intervento dell’adunanza plenaria, nel senso che
il non dimezzamento riguarda solo il termine per la notifica, mentre è
dimezzato il termine per il deposito, sia in primo grado che in appello (dunque
quindici giorni) [78].
Alla notifica del ricorso va equiparato
l’atto con cui il ricorrente in sede straordinaria traspone in sede
giurisdizionale l’originario ricorso amministrativo, a seguito di opposizione
del controinteressato, e in particolare la notifica di tale atto alle altre
parti. Sicché il relativo termine non è dimezzato. E’ invece dimezzato il
termine per il deposito in giudizio dell’atto di trasposizione[79].
Si pone poi il problema dell’ampiezza
dell’espressione <<ricorso>> (sottratto al dimezzamento).
Si è discusso, in particolare, se il
legislatore si sia riferito solo al primo ricorso introduttivo, ovvero abbia
inteso sottrarre al dimezzamento anche gli altri atti che introducono nuove
domande nel giudizio, come i motivi aggiunti e il ricorso incidentale.
Sul punto non vi è ancora certezza, ma
secondo la tesi prevalente motivi aggiunti[80]
e ricorso incidentale[81]
si sottraggono al dimezzamento, perché anch’essi sono, per la parte, una prima
presa di contatto con il giudice, e dunque vi è l’identica ratio sottesa
al ricorso introduttivo.
La giurisprudenza più recente ha escluso il dimezzamento dei termini per la proposizione dei motivi aggiunti, senza distinguere tra motivi aggiunti avverso atti connessi e motivi aggiunti avverso gli atti originariamente impugnati[82], mentre secondo una tesi più risalente occorreva distinguer tra motivi aggiunti avverso atti nuovi (non soggetti a dimezzamento) e motivi aggiunti avverso i medesimi atti già impugnati (soggetti a dimezzamento).
Invece si ritiene che sia dimezzato il termine per il regolamento di
competenza[83], che è atto rientrante
nelle scelte strategiche del difensore.
Dunque la regola che sembra evincersi è che
si sottraggono al dimezzamento le <<domande nuove>> che sono una
prima presa di contatto tra la parte e il giudice.
Per quanto
riguarda in particolare il ricorso incidentale, si può concordare che si
sottrae al dimezzamento il ricorso incidentale di primo grado.
Invece, per
quanto riguarda l’appello incidentale, lo stesso deve soggiacere allo stesso
termine prescritto per l’appello principale (trenta giorni dalla notificazione
della sentenza, centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza).
In
particolare l’appello incidentale autonomo, andrà proposto entro trenta giorni
dalla notifica della sentenza o dell’appello, e comunque al più tardi entro
centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Diversamente ragionando, si avrebbero termini più lunghi per l’appello incidentale rispetto a quello principale.
Non è poi chiaro se sono o meno dimezzati i
termini per le impugnazioni diverse dall’appello, per il quale sono
espressamente previsti termini ridotti.
Sotto tale profilo, dell’art. 23 bis,
co. 2, sono possibili due letture contrapposte.
Per una tesi, l’eccettuazione dal
dimezzamento del termine per il ricorso, si riferisce a tutti i ricorsi
introduttivi di un’autonoma fase di giudizio, e dunque anche al ricorso per
revocazione ed opposizione di terzo. Pertanto, il termine per notificare tali
ricorsi non è dimezzato, mentre sono dimezzati tutti i successivi termini
processuali di tali impugnazioni.
Secondo una opposta lettura, il co. 2
dell’art. 23 bis, anche alla luce della genesi storica della norma, ha
inteso sottrarre al dimezzamento solo il termine per notificare il ricorso di
primo grado (e gli atti ad esso assimilabili, quali i motivi aggiunti in primo
grado e il ricorso incidentale), e non anche le impugnazioni, tanto è vero che
per l’appello sono espressamente previsti termini dimezzati.
Pertanto, sarebbero dimezzati anche il
termine per notificare il ricorso per revocazione e per opposizione di terzo.
Nella incertezza attuale della
giurisprudenza sul punto, è prudente, nel proporre il ricorso per revocazione e
per opposizione di terzo, osservare i termini dimezzati.
In
ogni caso si deve ritenere sottratto al dimezzamento il ricorso per cassazione,
che trova la sua compiuta disciplina nel c.p.c., mentre l’art. 23 bis
incide solo sulle fasi processuali che si svolgono davanti al giudice
amministrativo.
3.5. Segue. Altri riti speciali, giudizio di
esecuzione e giudizio risarcitorio nelle materie di cui all’art. 23 bis.
Si pone poi la questione se il dimezzamento
dei termini riguardi o meno:
- i nuovi termini previsti
dalla l. n. 205/2000, in materia di tutela cautelare, procedimento monitorio,
opposizione ai decreti presidenziali di estinzione del giudizio, la perenzione
ultradecennale;
- il giudizio di ottemperanza;
- il rito avverso il silenzio.
Quanto ai termini nuovi previsti dalla l. n.
205, anche gli stessi sono dimezzati, salvo quelli per introdurre autonome
domande nelle materie di cui all’art. 23 bis,
diverse da quelle di impugnazione di provvedimenti.
In particolare, nel caso di domande di
decreto ingiuntivo o di opposizione a decreti di estinzione del giudizio, nelle
materie di cui all’art. 23 bis, non
vi sono quelle esigenze di celerità sottese al 23 bis, e troveranno invece applicazione gli speciali riti previsti
per la tutela monitoria e per la opposizione ai decreti di estinzione, anche
per quel che riguarda i termini processuali.
Quanto al caso di silenzio dell’amministrazione
nelle materie di cui all’art. 23 bis,
è da ritenere che si applichi il rito speciale avverso il silenzio, di cui
all’art. 21 bis, anche quanto ai
termini processuali, e non l’art. 23 bis.
Quanto al giudizio di ottemperanza, secondo
una lettura si sottrae al dimezzamento solo l’atto introduttivo (sotto il
profilo che non si dimezzano i termini per ricorrere), mentre il restante
giudizio si svolge con termini dimezzati.
Secondo un’altra lettura, anche il ricorso
introduttivo del giudizio di ottemperanza è soggetto a dimezzamento, non
trattandosi di ricorso di primo grado e dunque di prima presa di contatto tra
parte e giudice.
Nell’incertezza è opportuno promuovere il
giudizio di ottemperanza nel rispetto del termine dimezzato.
Non sembra invece convincente la tesi, pure
in astratto sostenibile, secondo cui tutto il giudizio di ottemperanza è fuori
dall’ambito dell’art. 23 bis.
E, invero, da un lato il co. 1 della norma fa riferimento genericamente
ai <<giudizi>> nelle materie elencate, senza distinguere tra
giudizi di cognizione e di esecuzione e, dall’altro lato, sul piano logico, le
esigenze di celerità sottese ai processi nelle materie elencate, permangono, e
se del caso più pregnanti, nella fase di esecuzione delle sentenze. Di qui la sottoposizione anche del giudizio
di ottemperanza al generale dimezzamento dei termini, con l’unico dubbio,
esposto, se sia o meno sottratto al dimezzamento il solo termine per la
instaurazione del giudizio.
Quanto, infine, all’applicabilità o meno dei termini processuali dimezzati di cui all’art. 23 bis, l. Tar, ai giudizi risarcitori nelle materie di cui al citato art. 23 bis la giurisprudenza è divisa.
In senso favorevole al
dimezzamento è orientata la giurisprudenza del Consiglio di giustizia
amministrativa siciliana[84]
secondo cui la dimidiazione dei termini processuali ex art. 23-bis citato
trova applicazione anche nei giudizi risarcitori; ciò in quanto il potere
riconosciuto al giudice amministrativo di disporre il risarcimento del danno ingiusto
non costituisce sotto alcun profilo una nuova "materia" attribuita
alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a
quello classico demolitorio, da utilizzare per rendere giustizia al cittadino
nei confronti della pubblica amministrazione.
Secondo un diverso indirizzo il citato art. 23-bis (con la dimidiazione
dei termini processuali) non troverebbe applicazione ai giudizi risarcitori,
atteso che la norma si riferirebbe solo alle
controversie tassativamente elencate[85]. Del
resto rispetto ai giudizi risarcitori neppure ricorre la ratio per la quale il
legislatore ha ritenuto di favorire, in deroga ai termini processuali ordinari,
una più rapida tutela degli interessi pubblici.
La questione dell’applicabilità o meno dei
termini dimezzati dell’art. 23 bis, l. Tar, ai giudizi risarcitori nelle
materie ivi indicate, è stata rimessa all’esame dell’adunanza plenaria[86].
La plenaria[87] ha
aderito alla tesi della inapplicabilità del rito speciale di cui all’art. 23 bis
(e dunque alla inapplicabilità del dimezzamento dei termini) ai giudizi
risarcitori nelle materie di cui al citato art. 23 bis, <<sulla scorta di convergenti considerazioni di ordine sia
testuale che sistematico. In tal senso, è da osservare in primo luogo che secondo
la lettera della legge il rito abbreviato si applica nei giudizi aventi ad
oggetto “l’impugnazione di provvedimenti..relativi ..alle procedure di
espropriazione”: stando al dato testuale, quindi, la dimidiazione dei termini
non riguarda le domande risarcitorie autonome, nelle quali non si mira a
demolire i provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di esproprio ma
si lamenta il danno derivante dalla loro esecuzione. L’oggetto del giudizio
risarcitorio non rientra dunque tra quelli tassativamente enumerati al comma 1
dell’art. 23 bis, le cui disposizioni acceleratorie – nella misura in
cui derogano incisivamente all’ordinario regime processuale – risultano di
stretta interpretazione e non possono essere applicate estensivamente al di
fuori delle ipotesi nominate che il Legislatore ha ritenuto di individuare.
Sotto altro e decisivo profilo, la normativa in argomento risponde all’evidente fine di favorire, nei limiti di compatibilità con le esigenze individuali di tutela giurisdizionale, una tempestiva definizione di controversie incidenti su peculiari interessi pubblici, onde ad esempio contenere il nocumento che la collettività riceve dal ritardo nella realizzazione di opere pubbliche.
In questa prospettiva, la definizione del giudizio risarcitorio evidentemente non incide sugli interessi che l’art. 23 bis mira a tutelare, con la conseguenza che anche la ratio della norma depone per la inapplicabilità del rito abbreviato alle controversie – come quella all’esame - introdotte da domande autonome di risarcimento del danno per equivalente>>.
3.6. Tipologia dei termini
dimezzati.
La giurisprudenza ha ritenuto
che il dimezzamento riguarda il termine semestrale per la riassunzione del
processo interrotto, previsto dall’art. 24, co.
Quanto agli altri termini dimezzati, è di dieci giorni il termine per la costituzione delle altre parti in primo grado e di quindici in appello.
Il termine per la presentazione di documenti è di dieci giorni prima dell’udienza e per le memorie cinque giorni prima dell’udienza.
Infine, il dimezzamento dei termini
processuali non incide sulla durata del periodo feriale, che rimane quella
ordinaria[91].
3.7. Scansione
dell’abbreviazione del rito.
In
caso di fumus boni juris e di periculum in mora, se il
contraddittorio è completo, ovvero previa integrazione dello stesso, il
collegio fissa con ordinanza la data di discussione del merito, per la prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito
dell’ordinanza.
Dispone il co. 4 dell’art. 23 bis che nel giudizio abbreviato le parti
possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o
dal ricevimento dell’ordinanza che fissa l’udienza di merito, e possono
depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
Mentre di regola il termine per il deposito
di memorie e documenti viene calcolato <<a ritroso>> dalla data
dell’udienza (stabilendosi che il deposito si può fare fino a un certo numero
di giorni prima della data di udienza: art. 23, co.
Se l’ordinanza viene depositata il giorno
stesso dell’udienza cautelare, e fissa l’udienza di merito per una data di
quaranta giorni dopo, i documenti possono essere depositati entro quindici
giorni dal deposito, e dunque venticinque giorni prima dell’udienza di merito.
Siffatto meccanismo si spiega perché le
memorie vanno a loro volta depositate, nella norma in commento, <<entro i
successivi dieci giorni>>, che si calcolano dallo scadere dei quindici
giorni per il deposito di documenti.
Invece, secondo la regola generale, anche le
memorie si depositano in un termine calcolato a ritroso dalla data
dell’udienza.
Il meccanismo ipotizzato dalla norma in
commento vuole che le parti, nel redigere le memorie, abbiano avuto la
possibilità di conoscere i documenti e di tenerne conto, sì che si arrivi
all’udienza di merito con un quadro completo, per parti e giudice.
Nell’esempio sopra fatto, i documenti
vengono depositati nei quindici giorni dal deposito dell’ordinanza, e le
memorie nei successivi dieci giorni, vale a dire venticinque giorni prima
dell’udienza i primi, e quindici giorni prima dell’udienza le seconde.
Deve criticamente osservarsi che con questo
meccanismo di calcolo dei termini di deposito non si ha, rispetto alla regola
generale, un’abbreviazione dei termini, ma piuttosto un allungamento degli
stessi: nella regola generale, i documenti si depositano fino a venti giorni
prima dell’udienza, e le memorie fino a dieci giorni prima. La regola del
dimezzamento avrebbe postulato il deposito dei documenti fino a dieci giorni
prima, e delle memorie fino a cinque giorni prima.
Invece, con l’esempio sopra fatto si è dimostrato
che ciò non accade: e, anzi, più è lontana l’udienza di merito – come in
concreto può accadere per esigenze organizzative dell’ufficio o per esigenze
delle parti – più si vede come il termine di deposito si allunga rispetto a
quello ordinario, lungi dal dimezzarsi.
Resta poi da chiarire se le due decorrenze
fissate per il deposito dei documenti – deposito o ricevimento dell’ordinanza –
siano alternative o cumulative.
Il problema è che se il deposito
dell’ordinanza avviene in udienza, lo stesso può valere quale dies a quo
per le parti presenti.
Se avviene successivamente, occorre il
ricevimento dell’ordinanza per tutte le parti, sicché il dies a quo è
quello del ricevimento.
Dunque deposito e ricevimento sono due
decorrenze alternative, di cui l’una esclude l’altra.
Altro problema è quello della decorrenza del
termine per il deposito delle memorie, ancorato alla scadenza del termine per
il deposito dei documenti.
Infatti la norma dice che le memorie si
depositano <<nei successivi dieci giorni>>, ed è chiaro che si
intende successivi al termine per il deposito dei documenti.
Ma il termine di deposito dei documenti non
è certo nella scadenza, avendo decorrenza da una data incerta, che è quella del
ricevimento dell’ordinanza.
Sicché, la parte che deve depositare la
memoria, non sa qual è la data di scadenza per il deposito dei documenti.
A meno che non si ipotizzi che la segreteria
avvisa le parti del deposito dei documenti, ma in tal modo si introduce, da un
lato, un adempimento non previsto, e, dall’altro lato, una decorrenza diversa
del termine, dalla conoscenza del deposito dei documenti, e non dalla scadenza
del termine per il deposito.
E’ evidente che siffatti problemi esegetici
non si sarebbero posti se i termini di deposito fossero stati calcolati a
ritroso dalla data dell’udienza, come nella disciplina generale.
A tutti gli inconvenienti denunciati si
potrà ovviare solo ritenendo non perentori i termini di deposito, e consentendo
anche depositi tardivi, ovvero ritenendo che la disciplina speciale non esclude
l’applicazione di quella generale, che calcola i termini a ritroso dalla data
di udienza.
Ma in tal caso si dovrebbe coerentemente
ammettere il dimezzamento dei termini, e dire che le parti:
possono depositare documenti
fino a dieci giorni liberi dalla data di udienza;
possono depositare memorie fino
a cinque giorni liberi dalla data di udienza.
Nella prassi si verifica quanto delineato: i
depositi di documenti e memorie avvengono applicando i termini calcolati a
ritroso dall’udienza, come nella disciplina generale, ma dimezzati. Invece il
termine calcolato con decorrenza dall’ordinanza è sostanzialmente disapplicato,
atteso anche che è infrequente l’utilizzo dell’ordinanza per la fissazione del
merito.
Il dispositivo della sentenza viene
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in
segreteria.
Il termine per il deposito della sentenza
integrale è dimezzato rispetto a quello ordinario di 45 giorni, ed è pertanto
pari a ventitre giorni.
A rigore, il dimezzamento del termine
dispari, porterebbe a un termine di 22,5 giorni, ma sembra corretto applicare
l’arrotondamento per eccesso a 23 giorni.
La questione non è di particolare rilevanza
pratica, atteso che il termine di pubblicazione delle sentenze non è
considerato perentorio, salva la rilevanza della sua inosservanza a fini
disciplinari e di responsabilità.
3.8. I termini per l’appello
dell’ordinanza cautelare, del dispositivo, dei motivi, della intera sentenza.
Dispone il co. 7 dell’art. 23 bis che il termine per appellare la
sentenza è di trenta giorni dalla notificazione, o centoventi dalla pubblicazione
della sentenza.
Viene dunque dimezzato il termine breve di
sessanta giorni, e ridotto ad un terzo il termine lungo annuale.
Nell’esegesi della norma è abbastanza chiaro
che la <<proposizione>> si riferisce alla sola notificazione del
ricorso, mentre per il successivo deposito vale la regola generale sul
dimezzamento dei termini processuali.
Il termine lungo di centoventi giorni
decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione della
pubblicazione: in dottrina si sono avanzati dubbi di costituzionalità della
previsione, perché la parte potrebbe non essere resa edotta dell’intervenuta
pubblicazione, a cura della segreteria[92].
Il co.
Per impugnare il dispositivo si stabilisce
un unico termine di 30 giorni, decorrente dalla pubblicazione dello stesso;
questo perché si suppone che la parte sa che il dispositivo va pubblicato entro
sette giorni e, quindi, conosce anche il termine per impugnarlo, decorrente
dalla pubblicazione.
Per l'appello avverso la motivazione è
previsto un termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero
centoventi giorni, questa volta, però, decorrenti non dalla pubblicazione della
sentenza, come nel caso di appello avverso la sentenza completa, ma dalla
comunicazione della pubblicazione.
Dunque nel corpo di una medesima
disposizione si ha una decorrenza diversa a seconda che si impugni la sentenza
completa ovvero che si impugnino solo i motivi, separatamente dal dispositivo.
Inoltre, la previsione della decorrenza dei
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione, sembrerebbe lasciare
in piedi il termine lungo annuale che, invece, decorre dalla pubblicazione.
Non trova espressa disciplina, all’interno
dell’art. 23 bis, il termine per appellare l’ordinanza cautelare.
Invero l’art. 23 bis, regola solo i termini per l’appello avverso il dispositivo,
avverso la motivazione, e avverso la sentenza completa.
Il co. 2 poi dispone che i termini
processuali sono ridotti a metà, salvo quello per la proposizione del ricorso.
Si possono allora ipotizzare due soluzioni:
- il termine per l’appello
avverso l’ordinanza cautelare rientra nella nozione di termine per la
proposizione del ricorso, ed è dunque quello ordinario previsto per l’appello
avverso le ordinanze cautelari, vale a dire sessanta giorni dalla notificazione
dell’ordinanza, ovvero centoventi giorni dalla comunicazione del deposito
dell’ordinanza in segreteria;
- il termine per l’appello
avverso l’ordinanza cautelare non rientra nella nozione di termine per la
proposizione del ricorso, che riguarda solo il ricorso introduttivo di primo
grado, ed è perciò soggetto a dimezzamento: dunque trenta giorni dalla notifica,
o sessanta giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza[93].
La prima soluzione può essere sostenuta
osservando che il dimezzamento dei termini è eccezionale e non può essere
ammesso fuori dei casi espressamente consentiti.
Tale prima soluzione ha inoltre precisi
appigli esegetici, nei co. 1 e 2 dell’art. 23 bis.
Il co. 1 dispone che l’art. 23 bis si applica agli organi di giustizia
amministrativa, quindi si applica direttamente anche al
Il co. 2 dispone che i termini processuali
sono ridotti alla metà, salvo quello per proporre il ricorso.
Ne consegue che se l’art. 23 bis si applica direttamente al
La seconda soluzione è però più coerente col
sistema complessivo dell’art. 23 bis,
che dimezza il termine per l’appello avverso la sentenza, sicché non si comprenderebbe
perché per appellare l’ordinanza la parte dovrebbe disporre di un termine più
lungo di quello per appellare la sentenza.
4. I termini del giudizio speciale in materia di infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi.
L’art. 246, d.lgs. n. 163/2006, in cui è stato trasfuso l’art. 14, d.lgs. n. 190/2002, in relazione alle procedure di affidamento di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, oltre a richiamare il rito dell’art. 23 bis, l. Tar, detta ulteriori disposizioni processuali speciali.
Ai fini del presente studio, rileva la norma secondo cui non occorre domanda di fissazione dell’udienza di merito, che viene fissata di ufficio, e che va celebrata entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.
5. I termini nel rito
dell’accesso (art.
Nel rito dell’accesso,
disciplinato dall’art.
E’
da ritenere che tale termine dimezzato valga anche per eventuali successivi
motivi aggiunti di ricorso.
E’
previsto inoltre un termine breve per la udienza in camera di consiglio, sia in
primo grado che in appello (che deve celebrarsi entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso).
Infine,
è previsto un termine breve per appellare (trenta giorni dalla notifica
della sentenza).
E’ da
ritenere che il termine breve per l’appello si estenda anche all’eventuale
appello incidentale autonomo e ad eventuali motivi aggiunti.
Trattandosi di rito in camera di consiglio, nella prassi si ammette che le parti possano depositare memorie e documenti fino al giorno dell’udienza.
A parte
i termini brevi che si sono appena indicati (per il ricorso di primo grado, per
l’appello, per motivi aggiunti e appello incidentale, per l’udienza di
discussione), non sono previste espressamente altre abbreviazioni, per cui la
giurisprudenza si è pronunciata nel senso che restano fermi per tutti gli altri
aspetti i termini processuali ordinari, ad esempio in materia di deposito del
ricorso di primo grado, in materia di deposito dell'appello, di termine lungo
per l'appello, di proposizione di ricorso e appello incidentale.
Nonostante l’abbreviazione di taluni termini,
il giudizio in materia di accesso non è considerato un processo cautelare o
urgente, sicché i relativi termini restano sospesi nel periodo feriale (dal 1°
agosto al 15 settembre di ogni anno).
La disciplina dei termini nel rito
dell’accesso non appare del tutto razionale.
Invero, le esigenze di celerità finalizzate,
dalla parte del ricorrente, a conseguire rapidamente l’accesso, e, dalla parte
dell’amministrazione, a impedire l’accesso, non sono soddisfatte dalla
previsione del termine dimezzato per il ricorso di primo grado.
Tale dimezzamento rende più difficile
l’esercizio del diritto di difesa, senza giovare all’interesse
dell’amministrazione (che, finché il ricorso non è proposto, non riceve alcun
nocumento, limitandosi a non ostendere gli atti).
Invece, gli interessi in gioco postulano un
celere svolgimento del giudizio, che però non è garantito dall’attuale meccanismo
processuale, in cui il dimezzamento riguarda solo alcuni termini processuali.
Sicché, da un lato, andrebbe riportato a
sessanta giorni il ricorso di primo grado, e dall’altro andrebbe previsto il
dimezzamento di tutti gli altri termini processuali (sulla falsariga del
modello dell’art. 23 bis).
6. I termini nel rito del
silenzio (art. 21 bis, l. Tar).
La tutela giurisdizionale avverso il
silenzio – inadempimento della pubblica amministrazione ha subito una
evoluzione giurisprudenziale e normativa.
Dapprima è stata la giurisprudenza a
delineare gli strumenti di tutela.
Poi la l. n. 205/2000 ha introdotto uno
speciale rito processuale in relazione al silenzio inadempimento.
Infine, la l. n. 15/2005 e la l. n. 80/2005
hanno dettato alcune regole che incidono sulla tutela giurisdizionale.
Quanto alla fase di cognizione, fino alla
innovazione introdotta con la l. n. 15/2005, si è discusso su quale fosse il
termine per la proposizione del ricorso.
Secondo la tesi prevalente, il termine era quello
di sessanta giorni, previsto per i giudizi impugnatori, e decorrente dalla data
della conoscenza della formazione del silenzio – inadempimento[94].
La soluzione non era del tutto convincente,
perché se il silenzio è la mera inerzia, il giudizio non è impugnatorio, ma di
accertamento, sicché non è sistematicamente corretto ipotizzare un termine di
decadenza per il ricorso, tipico dei giudizi impugnatori[95].
La l. n. 15/2005 ha previsto che il ricorso
giurisdizionale avverso il silenzio inadempimento può proporsi anche senza
previa diffida.
Il termine per ricorrere non è più quello
ordinario di decadenza di sessanta giorni.
L’azione può infatti proporsi finché perdura
l’inadempimento, ma comunque non oltre un anno decorrente dalla scadenza
dei termini per provvedere di cui all’art.
Non si tratta di un termine di decadenza, ma
di prescrizione breve del diritto di azione.
Il limite di un anno risponde alla duplice
necessità pratica di celerità del contenzioso e di evitare che la pubblica
amministrazione inerte sia soggetta sine
die al rischio di una azione giurisdizionale, ma non ad una impostazione
teorica, perché sul piano teorico l’azione compete fintanto che dura
l’inadempimento.
Tanto è vero che è espressamente fatta salva
la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti, anche decorso l’anno dalla formazione del silenzio – inadempimento
(art. 2, ultimo co., l. n. 241/1990).
La riproponibilità comporta che dopo l’anno
va nuovamente presentata istanza di provvedimento all’amministrazione: e
l’azione di inadempimento sarà proponibile dopo la formazione del nuovo
silenzio.
Nel rito in esame sono previsti solo alcuni
termini abbreviati. Per tutti gli altri, valgono le regole ordinarie.
In particolare, non sono dettate regole
quanto ai termini per il deposito del ricorso e per la costituzione delle altre
parti, nonché per il ricorso incidentale.
Trovano pertanto applicazione i termini
ordinari: trenta giorni per il deposito del ricorso, venti giorni per la
costituzione delle altre parti in primo grado, trenta giorni per la
costituzione delle altre parti in appello, venti giorni prima dell’udienza per
il deposito di documenti e dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di
memorie.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, se si
propongono motivi aggiunti avverso atti espressi, vale il termine ordinario di
sessanta giorni. Se si vogliono proporre motivi aggiunti avverso il silenzio,
deve valere comunque il termine annuale di prescrizione breve previsto per il
ricorso originario.
Secondo l’art. 21 bis, l’udienza si
deve tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso.
Trattandosi di rito in camera di consiglio,
nella prassi si ammette che le parti possano depositare memorie e documenti
fino al giorno dell’udienza.
Ulteriore termine speciale è quello per
l’appello, fissato in trenta giorni dalla notificazione ovvero novanta
giorni dalla comunicazione della pubblicazione.
E’ da ritenere che tali termini si
applichino anche per l’appello incidentale autonomo, mentre per quello proprio
valgono i termini ordinari.
Anche nel giudizio di appello l’udienza in
camera di consiglio deve tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso.
La sentenza che accoglie il ricorso avverso
il silenzio assegna all’amministrazione un termine per provvedere, di norma non
superiore a trenta giorni.
Da questo si desume che, a differenza che nell’ordinario giudizio di
ottemperanza, non occorre diffida ad adempiere e rispetto di termine dilatorio
il giudice può essere adito dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice
all’amministrazione.
7. I termini nel rito per
decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell’art. 8, co.
A
parte le regole di competenza e sulla forma dell’opposizione, viene richiamato
il rito del decreto ingiuntivo contenuto nel c.p.c. (art. 633 e ss.).
Si
osservano, pertanto, i relativi termini processuali, fermo che il termine per
l’azione è quello di prescrizione del diritto.
Si
ricordano, in particolare:
- il termine per la notificazione del decreto
ingiuntivo, pari a sessanta giorni se va eseguita in Italia e a novanta
giorni se va eseguita all’estero (art. 644 c.p.c.);
- il termine di quaranta giorni per
l’opposizione al decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.), riducibile fino a dieci
o prorogabile fino a sessanta (inoltre il termine è di cinquanta
giorni se l’opponente risiede in uno Stato dell’Unione europea diverso
dall’Italia, riducibile fino a venti, e di sessanta giorni se
risiede in altri Stati, riducibile fino a trenta giorni e prorogabile fino a centoventi
giorni).
Dispone, poi, l’art. 645 c.p.c., che in seguito all’opposizione il
giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito, ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.
Ne
consegue che dopo l’opposizione, nel processo amministrativo si osservano i
termini del giudizio davanti a Tar e Consiglio di Stato.
Il
problema è se e come applicare nel giudizio amministrativo la regola del
dimezzamento dei <<termini di comparizione>>, che presuppongono che
l’atto introduttivo del giudizio sia la citazione, che reca, appunto, la
indicazione del termine di comparizione.
Invero nel processo civile è l’attore che, nel citare il convenuto,
indica la udienza di comparizione.
Invece, nel processo amministrativo, l’atto introduttivo è il ricorso, e
la udienza è stabilita dal giudice, non dall’attore.
Non
esiste, pertanto, alcun termine di comparizione.
Ora,
posto che l’art.
da un lato, l’opposizione segue i termini
previsti dal c.p.c.;
una volta notificata l’opposizione entro
detti termini, il processo prosegue con le regole del giudizio amministrativo,
senza alcun dimezzamento di termini, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede il
dimezzamento dei soli termini di comparizione, termini che non esistono nel
processo amministrativo.
Uno
speciale decreto ingiuntivo è quello emesso in favore degli ausiliari del
giudice (c.t.u. e commissario ad acta), previsto dall’art. 170, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115. La peculiarità è che per l’opposizione a tale decreto
ingiuntivo è previsto un termine di venti giorni.
8. I termini del rito con
decreto presidenziale.
A
norma dell’art. 26, co. 7, prima parte, l. Tar, introdotto dall’art. 9, co.
Contro il decreto presidenziale è ammessa opposizione al collegio entro
sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione.
L’opposizione va depositata entro dieci
giorni dall’ultima notificazione.
Il Collegio decide nei
successivi trenta giorni, con ordinanza.
Se il Collegio di primo
grado accoglie l’opposizione, la causa viene riscritta sul ruolo e si svolge
nei modi ordinari.
L’ordinanza collegiale è appellabile: il giudizio di appello si svolge
secondo le regole ordinarie ma tutti i termini sono ridotti della metà.
Non
sono previsti dimezzamenti, invece, per altre pur possibili impugnazioni, come
la revocazione e l’opposizione di terzo.
9. I termini nel rito
relativo ai provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio dei
magistrati ordinari a sedi disagiate.
L’art. 4, co.
In
tale rito speciale, oltre alla necessità di una puntuale motivazione
dell’ordinanza cautelare di accoglimento, espressamente prevista, è stabilito,
quanto ai termini:
- il dimezzamento di tutti i termini
processuali (è da ritenere, anche quello per la proposizione del ricorso);
- il termine di due mesi come durata massima
della ordinanza cautelare di accoglimento;
- il termine di due mesi dalla data dell’ordinanza
cautelare per la celebrazione dell’udienza di merito;
- la fissazione della data dell’udienza di
merito da parte dell’udienza cautelare;
- la fissazione dell’udienza di merito, anche
di ufficio, e, dunque, da ritenere, anche in difetto di istanza di fissazione
di udienza;
- la pubblicazione del dispositivo entro
sette giorni dalla data dell’udienza di merito.
10. I termini nei giudizi su
diritti soggettivi.
Nei casi di giurisdizione
esclusiva, laddove la controversia riguardi diritti soggettivi, l’azione è
sottoposta a termine di prescrizione, e non al termine di decadenza di sessanta
giorni (p.es. le pretese patrimoniali dei pubblici dipendenti, nei residui casi
di giurisdizione del giudice amministrativo, sono soggette a prescrizione quinquennale).
Una
volta notificato il ricorso, nel rispetto del termine di prescrizione, il
giudizio si svolge secondo le regole processuali proprie del giudizio davanti
al Tar e al
11. I termini nel giudizio
risarcitorio.
Nell’ambito dei giudizi su
diritti soggettivi, una posizione particolare occupano i giudizi per il
risarcimento del danno, nelle materie rientranti nella giurisdizione del
giudice amministrativo.
Ove
il danno non derivi da un provvedimento amministrativo, ma da un comportamento
illecito dell’amministrazione (e nei casi in cui il giudice amministrativo
abbia giurisdizione: danni da silenzio, ritardo, trattative contrattuali
scorrette), la domanda risarcitoria è del tutto svincolata dalla domanda di
annullamento dell’atto amministrativo.
In
tal caso, è agevole individuare sia il termine di prescrizione, pari a cinque
anni (sul presupposto della natura aquiliana della responsabilità della
p.a.), sia la sua decorrenza (dal verificarsi del fatto illecito, ai sensi
dell’art. 2947 c.c.).
Ove
il danno derivi da un provvedimento amministrativo illegittimo, la domanda di
risarcimento del danno può essere proposta o unitamente alla domanda di
annullamento dell’atto amministrativo, o separatamente da essa.
Fermo che l’illecito ha natura aquiliana e che pertanto il termine di
prescrizione è di cinque anni, laddove la domanda risarcitoria sia proposta in
via autonoma è problematica la individuazione del dies a quo, da cui decorre il
termine di prescrizione.
Infatti, se si aderisce alla tesi della pregiudizialità
dell’annullamento dell’atto amministrativo rispetto al risarcimento, tesi
finora seguita dalla giurisprudenza amministrativa, ne deriva che il termine
dell’azione risarcitoria inizia a decorrere o da quando il provvedimento
amministrativo annullato in via di autotutela, di ricorso straordinario, ovvero
da quando passa in giudicato la sentenza che annulla il provvedimento
amministrativo.
Ma
tale impostazione è destinata ad essere rimessa in discussione ove dovesse
avere seguito la tesi delle Sezioni unite della Cassazione, sostenuta nel
giugno 2006, secondo cui il risarcimento del danno può essere chiesto anche se
non è stato chiesto l’annullamento del provvedimento.
In tal caso, si atteggia diversamente la
questione della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione
risarcitoria.
Infatti, se il provvedimento amministrativo viene in considerazione
anche come fatto produttivo di danno ingiusto, allora l’azione risarcitoria
autonoma va proposta entro cinque anni dalla data del verificarsi del fatto
illecito, e dunque, di regola, dalla data di adozione del provvedimento.
Anche il giudizio risarcitorio, una volta promosso con la notifica
dell’azione entro il termine di prescrizione, segue le regole processuali del
giudizio innanzi al Tar e al
12. I termini per il
giudizio di esecuzione delle sentenze.
Dalle sentenze esecutive
nasce un vero e proprio diritto soggettivo a conseguire l’esecuzione delle
statuizioni del giudice.
L’azione di esecuzione delle sentenze, sia nel caso di giudicato (art.
Dispone infatti l’art. 2953 c.c. che i diritti per i quali la legge
prevede una prescrizione più breve, quando per essi interviene sentenza di
condanna passata in giudicato, si prescrivono nel termine di dieci anni.
E ai sensi dell'art. 90, co. 2, r.d. n.
642/1907, i ricorsi per ottemperanza possono essere proposti finché dura
l'azione di giudicato[96].
Si deve ritenere che quando viene chiesta
l’esecuzione non già di sentenza passata in giudicato, ma di sentenza di primo
grado esecutiva, il termine per l’azione sia pari a dieci anni decorrenti dalla
sentenza. Invece per il giudizio di ottemperanza del giudicato il termine è
dieci anni dal giudicato.
L’azione è sottoposta anche ad un termine
dilatorio, extraprocessuale, che è di trenta giorni dalla notifica di atto di
diffida e messa in mora all’amministrazione (art. 90, r.d. n. 642/1907).
Secondo le vigenti norme processuali, entro
tale termine il ricorso va depositato, e non anche notificato.
La giurisprudenza chiede anche la
notificazione del ricorso, ordinando, dopo il deposito, la integrazione del
contraddittorio.
Nella prassi il ricorso per esecuzione
spesso viene prima notificato e poi depositato. In tal caso, per evitare
decadenze, va notificato entro il termine di prescrizione dell’actio
judicati.
Quanto esposto vale
sia nelle ipotesi in cui l’esecuzione venga chiesta al Tar, in relazione a
sentenze del Tar medesimo o del giudice ordinario, rientranti nella competenza
del Tar, sia nelle ipotesi in cui l’esecuzione venga chiesta al
Ove
l’azione di esecuzione venga proposta davanti al Tar, la relativa sentenza, nei
limiti in cui è appellabile, è soggetta agli ordinari termini per l’appello al
Nel
corso del giudizio davanti al Tar e davanti al
Ai
sensi dell’art. 91, r.d. n. 642/1907, una volta depositato il ricorso per
ottemperanza, il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero
competente, che, entro i venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può
trasmettere le sue osservazioni in segreteria. Spirato il termine di venti
giorni, il Presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne
relazione alla sezione, nel giorno che all’uopo designa.
Trattandosi di rito in camera di consiglio, si ammette che le parti
possano depositare memorie e documenti fino al giorno dell’udienza.
13. Ulteriori termini
abbreviati in materie determinate.
13.1. Premessa.
Una legislazione alluvionale
e mal coordinata ha di volta in volta previsto, per svariate materie, termini
processuali abbreviati, dettati da esigenze contingenti, in relazione a
specifici provvedimenti amministrativi.
Impossibile ridurre a razionalità le numerose ipotesi, e cogliere un
disegno unitario: difficilmente è stato previsto un dimezzamento generalizzato
di tutti i termini processuali, più spesso vengono ridotti taluni termini e
lasciati invariati tutti gli altri, secondo criteri che sembrano casuali e mal
meditati.
Si
seguirà, pertanto, nell’elencazione, un criterio cronologico.
13.2. Provvedimenti di
diniego di nulla osta cinematografico.
In
relazione ai provvedimenti di diniego di nulla osta cinematografico, l’art.
il termine per la notifica del ricorso di
primo grado (trenta giorni);
il termine per il deposito del ricorso di
primo grado (quindici giorni);
il termine per la costituzione delle altre
parti in primo grado (dieci giorni);
il termine per il ricorso incidentale in
primo grado (quindici giorni);
il termine per il deposito del ricorso
incidentale in primo grado (cinque giorni);
il termine per la notifica del ricorso di
appello (trenta giorni o sei mesi);
il termine per il deposito dell’appello
(quindici giorni);
il termine per la costituzione delle altre
parti in appello (quindici giorni);
il termine per l’appello incidentale
(quindici giorni);
il termine per l’appello incidentale autonomo
(trenta giorni);
il termine per il deposito dell’appello
incidentale (cinque giorni).
Formalmente non è dimezzato il termine per memorie e documenti per
l’udienza di discussione, ma di fatto lo è perché l’udienza va fissata di
ufficio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso. Tale regola deve ritenersi applicabile sia in primo grado che in
appello.
E’
più che dimezzato, come visto, il termine per il deposito della sentenza (dieci
giorni), sia in primo grado che in
appello.
Non
sono dimezzati tutti gli altri termini processuali non elencati nella norma e
negli artt. 36 e 27, t.u. n. 1054/1024, quale il termine per il regolamento di
competenza, i termini per le fasi incidentali (cautelare, falso, interruzione
del processo), il termine per le impugnazioni diverse dall’appello.
Tale
rito meriterebbe di essere razionalizzato, riportando a sessanta giorni il
termine per il ricorso di primo grado, e estendendo il rito abbreviato
dell’art. 23 bis, se del caso mantenendo solo il termine di dieci giorni
per la pubblicazione della sentenza, se ritenuto opportuno, ovvero
sostituendolo con la pubblicazione del dispositivo entro sette giorni.
13.3. Provvedimenti in
materia di passaporti.
Contro i provvedimenti in materia di passaporti, l’art
L’art. 11 aggiunge che la decisione del giudice amministrativo deve
essere eseguita dall’amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione.
Non si tratta di un termine processuale, ma tale termine incide sul rito per la
instaurazione del giudizio di ottemperanza, in quanto decorsi quindici giorni
dalla comunicazione della sentenza, il giudizio di ottemperanza potrà essere
instaurato senza necessità di previa diffida.
Anche in tale rito è irrazionale il termine dimezzato per il ricorso, e
sarebbe opportuno ripristinare il termine di sessanta giorni, se del caso
abbreviando i termini del rito processuale (p.es. mediante l’estensione del
rito abbreviato dell’art. 23 bis, l. Tar).
13.4. Provvedimenti in tema
di requisiti delle associazioni di produttori zootecnici.
L’art.
13.5.
Ordinanza che assicura le prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei
servizi pubblici essenziali.
In
caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, se viene adottata l’ordinanza
volta ad assicurare le prestazioni indispensabili (art.
Le
uniche abbreviazioni previste sono quella per la proposizione del ricorso di
primo grado, e quella per la trattazione della domanda cautelare, che si deve
tenere nella prima udienza utile, prescindendo da ogni esigenza di rispetto dei
termini a difesa. Tali abbreviazioni si giustificano pienamente in
considerazione degli interessi in gioco e dell’esigenza di una immediata
definizione della lite, anche mediante la tutela cautelare.
Peraltro dopo la l. n. 205/2000 la tutela cautelare potrà essere
assicurata anche mediante decreto presidenziale monocratico, con fissazione poi
della prima udienza utile collegiale.
Pertanto, una volta che il ricorso sia stato tempestivamente promosso e
vi sia stato l’intervento cautelare del giudice amministrativo, le esigenze di
celerità vengono meno, e il giudizio prosegue con i termini ordinari.
13.6. Provvedimenti di
diniego di iscrizione e di cancellazione dai registri delle organizzazioni di
volontariato.
E’
previsto un termine di trenta giorni per il ricorso di primo grado e per
il ricorso di appello nel contenzioso avverso provvedimenti di diniego di
iscrizione o di cancellazione dai registri delle organizzazioni di
volontariato, ai sensi dell’art. 6, co.
13.7. Provvedimenti di
diniego di iscrizione e di cancellazione dall’albo delle associazioni di
promozione sociale.
In materia di diniego di
iscrizione all’albo delle associazioni di promozione sociale e di
cancellazione, l’art.
13.8. Provvedimenti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni in
materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
Un altro rito abbreviato è disciplinato dall’art.
L’abbreviazione riguarda solo
i termini espressamente contemplati.
Nel resto si osservano i
termini ordinari.
E’ previsto un termine di trenta
giorni per il ricorso di primo grado e per l’appello.
In caso di domanda cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica della domanda cautelare. Si ha dunque un termine dimezzato rispetto a quello ordinario per il deposito di memorie nella fase cautelare, che è di dieci giorni.
In ogni caso nella prassi si ammette che le
parti depositino memorie e documenti fino all’udienza cautelare.
Il Tar del Lazio si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie, e comunque non oltre il settimo giorno dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie, il che significa non oltre il dodicesimo giorno dalla notifica del ricorso
Le stesse regole si applicano per l'appello
dinanzi al Consiglio di Stato.
13.9. Provvedimenti concernenti le speciali misure
di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia.
L’art. 10, commi 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82, introdotti dall’art.
E’ previsto un generale
dimezzamento dei termini, e dunque, è da ritenere, anche dei termini per il
ricorso introduttivo e per le impugnazioni.
E’ inoltre previsto che nei confronti
dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o
revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o
provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, l’ordinanza di sospensione
cautelare emessa ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, o dell’articolo 36 del regio decreto 17
agosto 1907, n.
Il richiamo sia dell’art.
Tale rito presenta lo stesso dimezzamento generalizzato dei termini previsto dall’art. 23 bis, con in più il dimezzamento anche del termine per ricorrere, la durata massima dell’ordinanza cautelare e il termine massimo per l’udienza di merito.
14. Considerazioni
conclusive.
La
presente rassegna ha evidenziato una notevole disomogeneità di molti termini
processuali, spesso irrazionale.
La
disomogeneità e irrazionalità si traduce in una maggiore difficoltà per
l’esercizio del diritto di difesa, con il rischio di incorrere in decadenza, a
causa della difficoltà, per le parti e i difensori, di conoscere e ricordare
molteplici termini differenziati.
In
svariate materie è previsto un termine inferiore a quello ordinario di sessanta
giorni, per proporre ricorso al Tar.
La
riduzione del termine, incidendo pesantemente sul diritto di difesa, va invece
prevista solo se indispensabile in relazione ad imprescindibili esigenze di
certezza dell’atto amministrativo e di celerità dell’azione amministrativa, che
possano giustificare il sacrificio del diritto di difesa.
Diversamente, l’urgenza del ricorrere deve essere rimessa alle
valutazioni del singolo interessato, e se del caso possono essere previste
abbreviazioni del rito processuale, ma non del termine per ricorrere.
Giova ricordare che la legislazione più recente si è mossa in questa
direzione.
E,
invero, la l. n. 205/2000 ha portato da trenta a sessanta giorni il termine per
ricorrere in materia di procedure di affidamento di pubblici appalti (che era
stato previsto in trenta giorni dal d.l. n. 67/1997). Anche se la materia dei
pubblici appalti costituisce un esempio emblematico di vicenda in cui le
esigenze di celerità dell’azione amministrativa potrebbero giustificare il
termine dimezzato per ricorrere (come ha riconosciuto la Corte costituzionale e
come sembra ammesso da parte degli organi comunitari).
Ancora, nel 2002, con la novella dell’art. 13, d.lgs. n. 286/1998, è
stato riportato da trenta a sessanta giorni il termine per ricorrere avverso
l’espulsione ministeriale di cittadini extracomunitari.
Il
d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) ha riportato da trenta a
sessanta giorni il termine per ricorrere contro i provvedimenti sanzionatori
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (previsto in trenta giorni
dall’art. 4, co.
In
questa direzione, andrebbe riportato a sessanta giorni il termine per ricorrere
in materia di:
- accesso agli atti amministrativi;
- nulla osta cinematografico;
- passaporti;
- provvedimenti in relazione alle
associazioni di produttori zootecnici;
- iscrizione e cancellazione dall’albo delle
associazioni di volontariato;
- provvedimenti relativi ai collaboratori di
giustizia.
L’intervento legislativo potrebbe anche essere sollecitato dalla
giurisprudenza, mediante questioni di legittimità costituzionale della severa
disciplina del termine per ricorrere, priva di giustificazione razionale.
Si
giustifica pienamente, invece, la riduzione del termine per ricorrere, in
materia di:
- ordinanza che assicura le prestazioni
indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- contenzioso elettorale;
- provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in
materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
Tanto, in considerazione delle evidenti ragioni di urgenza e di certezza
dell’azione amministrativa.
De
jure condendo, poi, andrebbe ridotto il termine per impugnare il
provvedimento di aggiudicazione dei pubblici contratti, per omogeneizzarlo con
il termine dilatorio che deve intercorrere tra aggiudicazione e stipulazione
del contratto. Tale questione dovrà essere affrontata se e quando diventerà
direttiva da recepire l’attuale progetto di direttiva che modifica le direttive
89/665 e 92/13.
Oltre alla omogeneizzazione del termine per ricorrere in primo grado,
andrebbe omogeneizzata la disciplina dei molteplici e frammentari riti
speciali.
Come
si è già osservato, solo nel rito dell’art. 23 bis, l. Tar e nel rito
relativo ai collaboratori di giustizia, è previsto un generalizzato dimezzamento
di tutti i termini processuali.
Peraltro nel rito 23 bis sono eccettuati dal dimezzamento i
termini per ricorrere.
Sicché, l’unico rito con dimezzamento generalizzato resta quello per i
provvedimenti relativi ai collaboratori di giustizia.
La
razionalità di tale risultato ermeneutico sfugge del tutto.
Negli altri riti il legislatore ha scelto, con criteri abbastanza
casuali, di abbreviare solo taluni termini, ma non la generalità di essi.
Sarebbe invece opportuna una omogeneizzazione, riducendo ad unità i
molteplici riti speciali.
Si
potrebbe infatti, prevedere un unico rito speciale, razionalizzando ed
estendendo quello dell’art. 23 bis alle altre materie per le quali oggi
sono previsti molteplici riti (contenzioso elettorale, accesso, silenzio, nulla
osta cinematografico, passaporti, collaboratori di giustizia), previa verifica
di quali siano gli interessi che richiedono effettivamente una corsia
giustiziale preferenziale rispetto agli altri, e prevedendo in tale rito il meccanismo
oggi previsto in altri riti speciali, della celere fissazione della udienza di
merito anche quando non vi è domanda cautelare (come è nel rito dell’accesso e
del silenzio).
Nell’ambito di un unico rito speciale, per casi tassativi si potrebbe prevedere
l’immediato deposito del ricorso, con notifica successiva (come è ora nel rito
sul contenzioso elettorale).
Infine, andrebbe omogeneizzata:
- la disciplina dei termini per le diverse
impugnazioni;
- la disciplina dei termini ultimi per
deposito di memorie e documenti, rendendo eccezionale la prassi del deposito di
memorie e documenti fino al giorno dell’udienza, prassi che non garantisce né
un adeguato contraddittorio con le altre parti, né un’adeguata preparazione del
collegio giudicante, non di rado oggi investito di una mole di atti e documenti
pochi minuti prima della decisione.
In
questa prospettiva, per conciliare il diritto di difesa con il diritto al
contraddittorio e con l’esigenza di un razionale funzionamento dell’apparato
giustizia, si potrebbe anche ipotizzare un meccanismo simile a quello del
processo civile:
- documenti e memorie <<lunghe>>
da depositarsi un congruo termine prima dell’udienza;
- memorie <<corte>>, ovvero brevi
note di replica, consentite fino a pochi giorni prima dell’udienza e,
eccezionalmente, fino al giorno dell’udienza.
Non
va tralasciato la differenza rilevantissima tra il rito del processo
amministrativo e il rito del processo civile.
Nel
processo civile che si svolge davanti al collegio, il collegio ha sessanta
giorni per depositare la decisione, decorrenti dalla scadenza del termine per
le memorie di replica (art. 275 c.p.c.): posto che le comparse conclusionali
vanno scambiate entro sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio,
e le memorie nei successivi venti giorni, il giudice ha centoquaranta giorni
dalla rimessione della causa al collegio per depositare la decisione.
Nell’ipotesi in cui le parti chiedano che la causa sia discussa
oralmente davanti al Collegio, l’udienza di discussione ha luogo entro i
sessanta giorni dalla scadenza del termine per le memorie di replica, e va
depositata nei sessanta giorni successivi alla discussione (art. 275 c.p.c.):
considerato lo scambio delle comparse conclusionali entro sessanta giorni dalla
rimessione al collegio, lo scambio delle memorie di replica entro venti giorni,
la udienza nei successivi sessanta giorni e la sentenza negli ulteriori
sessanta giorni, il giudice ha in totale 200 giorni per depositare la sentenza,
decorrenti dalla rimessione della causa al collegio.
Nel
processo civile che si svolge davanti al giudice unico, se non c’è discussione
orale, la sentenza va depositata entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per le memorie di replica (art. 281 quinquies c.p.c.), ma va ricordato
che le parti si scambiano le comparse conclusionali entro sessanta giorni dal
passaggio della causa in decisione, e le memorie di replica nei venti giorni
successivi, sicché il giudice unico ha in definitiva centodieci giorni per
pubblicare la sentenza, decorrenti dal passaggio della causa in decisione.
Se
le parti chiedono la discussione orale davanti al giudice unico, ha luogo lo
scambio delle sole comparse conclusionali, entro sessanta giorni dal passaggio
della causa in decisione, l’udienza viene fissa nei successivi trenta giorni e
la sentenza è depositata nei successivi trenta giorni: sicché il giudice ha
centoventi giorni per depositare la sentenza, decorrenti dal passaggio della
causa in decisione.
Dunque nel processo civile il giudice dispone di un congruo spazio
temporale per conoscere le comparse e memorie di parte prima della discussione
della causa.
Nel
processo amministrativo, invece, le memorie di parte possono essere depositate
fino a dieci giorni (cinque nei riti abbreviati) prima dell’udienza di
discussione, e la decisione deve essere deliberata subito dopo la discussione
(art. 61, r.d. n. 642/1907), e deve essere depositata entro i successivi 45
giorni. In alcuni riti abbreviati il termine per la decisione è 23 giorni e occorre
pubblicare il dispositivo entro sette giorni.
Sicché il giudice dispone, nel rito ordinario, di cinquantacinque giorni
dalle memorie di parte per decidere, e, nei riti con termini dimezzati, di
ventotto giorni dalle memorie di parte per pubblicare
Tale
maggiore celerità degli adempimenti del giudice amministrativo, rispetto al
giudice civile, rende però complessa la presa di conoscenza da parte del
giudice di atti di parte depositati solo il giorno dell’udienza, o cinque
giorni prima.
Tabelle
riassuntive dei termini del processo amministrativo
(Rosanna De
Nictolis)
Legenda:
|
Colonna 1: tipologia di atti processuali |
Colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: termini, in
ciascun rito, per ogni atto processuale. Se nulla è indicato valgono i
termini del rito ordinario (Colonna 2). |
A) Giudizio di
primo grado davanti al Tar – svolgimento ordinario
|
|||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
abbreviato 23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estin-zione
del giudizio con decreto mono-cra- tico |
Rito
nulla osta cinema |
|
|
Ricorso
introduttivo (notifica) |
Sessanta
giorni
nei giudizi impugnatori (elevati
a novanta in caso di residenza in altro Stato europeo, e a centocinquanta in
caso di residenza fuori dall’Europa di una delle parti) Trenta
giorni
nelle ipotesi di: art. art. art. art. Sette
giorni
nell’ipotesi di art. termine
di prescrizione del diritto nei giudizi su diritti soggettivi cinque
anni per
l’azione risarcitoria |
Dieci
giorni dalla
comunicazione del provvedimento presidenziale che fissa la data di udienza (n.b.
nel contenzioso elettorale il ricorso prima si deposita e poi si notifica) |
Sessanta giorninel rito 23 bis
Trenta
giorni nel
rito sulle misure relative ai collaboratori di giustizia |
Trenta
giorni |
Finché
perdura l’inadempi-mento, ma comunque non oltre un anno decorrente
dalla scadenza dei termini per provvedere di cui all’art. |
Notifica
del ricorso e del decreto ingiunti- vo
entro sessanta o novanta giorni (notifica in Italia o
all’estero) |
Oppo-sizione
al
decreto entro sessan-ta giorni dalla comuni-cazione |
Trenta
giorni |
|
Trenta giorni
dall’ultima
notificazione |
Al
fine della fissazione dell’udienza: Trenta
giorni decorrenti
dalla proclamazione degli eletti nel contenzioso sulle operazioni
elettorali di Comuni, Province e Regioni, e dalla pubblicazione in G.U.
dell’elenco dei candidati eletti nel contenzioso sulle operazioni elettorali
relative ai rappresentanti italiani nel Parlamento europeo. Deposito
del ricorso dopo la notifica entro dieci giorni dalla notificazione |
Quindici
giorni |
|
|
Entro
il termine di prescri- zione
del diritto |
Deposi- to
dell’op- posizione entro
dieci giorni ma
notifica- zione |
Quindici
giorni |
||
|
Costituzione
delle altre parti |
Venti
giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso (elevato
di trenta o di novanta giorni se una delle parti risiede in uno Stato europeo
o in uno Stato non europeo) |
Quindici
giorni dalla
notificazione del ricorso |
Dieci giorni
dalla
scadenza
del
termine di deposito del
ricorso
|
|
|
Opposi-zione
al decreto nei termini del c.p.c. (quaranta,
dieci, sessanta, con le altre proroghe e abbrevia-zioni) ovvero
venti giorni in caso di opposizio- ne
al decreto in favore di ausiliario del giudice - segue
la costituzio- ne delle altre parti nei termini del processo ammini-strativo |
|
Dieci giorni
dalla
scadenza
del
termine di deposi-to del
ricorso |
|
|
Ricorso
incidentale (notifica) |
Trenta giorni
|
Quindici
giorni dalla
notificazione del ricorso principale |
Trenta
giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso |
|
|
|
|
Quindici
giorni |
|
|
Ricorso
incidentale (deposito) |
Dieci giorni
dall’ultima
notificazione |
Quindici
giorni dalla
notificazione del ricorso principale |
Cinque giorni
|
|
|
|
|
Cinque giorni
dall’ultima
notifi-cazione |
|
|
Memorie
e documenti in relazione al ricorso incidentale |
Dieci giorni
dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso incidentale |
|
Cinque giorni
dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso incidentale |
|
|
|
|
Cinque giorni
dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso incidentale |
|
|
Intervento
in causa (notificazione) |
Fino
al passaggio della causa in decisione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deposito
dell’atto di intervento |
Venti giorni
dall’ultima
notificazione |
|
Dieci giorni
|
|
|
|
|
|
|
|
Memorie
e documenti in relazione all’atto di intervento |
Venti giorni
dalla
scadenza del termine di deposito dell’atto di intervento |
|
Dieci giorni
|
|
|
|
|
|
|
|
Motivi
aggiunti di ricorso |
Stessi
termini del ricorso introduttivo |
Stessi
termini ridotti del ricorso introduttivo |
Stessi
termini del ricorso introduttivo, dunque trenta giorni |
Se
motivi aggiunti avverso il silenzio: vale il termine di prescrizio- ne
di un anno previsto per il ricorso originario. Se
motivi aggiunti avverso atti espressi: sessanta giorni |
|
|
Stesso termine di trenta giorni del ricorso
introdutti- vo |
||
|
Deposito
dell’atto impugnato e degli atti del procedimento da parte della p.a. |
Sessanta
giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso |
|
Trenta
giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso
|
|
|
|
|
|
|
|
Istanza
di discussione del ricorso |
Due anni
dal
deposito del ricorso |
Non
occorre, l’udienza è fissata di ufficio su presentazione del ricorso |
|
|
Non
occorre istanza di fissazio-ne |
Non
occorre istanza di fissazione |
|||
|
Comunica-zione
dell’udienza di discussione a cura della segreteria |
Almeno
40 giorni
prima dell’udienza |
Non
prevista, il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza viene
notificato a cura del ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento presidenziale |
Almeno
20 giorni
prima dell’udienza, se la data non è fissata con ordinanza Se
la data di udienza è fissata con ordinanza, non è prevista comunicazio- ne |
|
|
|
|
|
|
|
Celebrazione
dell’udienza di discussione |
Non
previsto un termine per la data dell’udienza nel rito ordinario Trenta
giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso nelle ipotesi di: art. art. |
In
via di urgenza |
Stabilita
con ordinanza per la prima udienza successiva al termine di trenta giorni
dalla data di deposito dell’ordinanza In
caso di accoglimento da parte del Nel
giudizio relativo a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
l’udienza va celebrata entro quarantacin- que
giorni dal deposito del ricorso Nel
rito relativo ai provvedimenti sui collaboratori di giustizia l’udienza di
merito è fissata con l’ordinanza cautelare entro i successivi quattro mesi |
Entro
trenta giorni dalla scaden-za del termine di deposi- to
del ricorso |
Trenta
giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso |
|
Trenta
giorni dalla
scaden-za del termine di deposito del ricorso |
Trenta
giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso |
|
|
Documenti
per l’udienza di discussione |
Fino
a venti giorni liberi prima dell’udienza |
|
Nel
rito 23 bis: se c’è ordinanza che fissa l’udienza: entro quindici giorni dal
deposito dell’ordinanza che fissa l’udienza Nel
rito 23 bis: se non c’è ordinanza che fissa l’udienza, e comunque secondo la
prassi: fino
a dieci giorni liberi prima dell’udienza Nel
rito collaboratori di giustizia: fino
a dieci giorni liberi prima dell’udienza |
Fino
all’u- dienza di
discus- sione |
Fino
all’udienza di
discussione |
|
Fino
all’udienza di
discus-sione |
|
|
|
Memorie
per l’udienza di discussione |
Fino
a dieci giorni liberi prima
dell’udienza |
|
Nel
rito 23 bis: se non c’è ordinanza che fissa l’udienza, e comunque secondo la
prassi: fino
a cinque giorni liberi Nel
rito collaboratori di giustizia: |
Fino
all’u- dienza di
discus- sione |
Fino
all’udienza di
discussione |
|
Fino
all’udi-enza di
discus-sione |
|
|
|
Sentenza |
Entro
quarantacinque giorni dalla decisione, che di regola è nel giorno dell’udienza di
discussione, salvo rinvio della camera di consiglio o riserva della decisione |
Lettura
del dispositivo in udienza Motivazione entro dieci giorni dall’udienza |
Dispositivo
entro sette giorni dall’udienza Motivazione
entro ventitre giorni dall’udienza |
|
|
|
Decisione
con ordinanza deposi-tata subito dopo l’udien-za |
Entro
dieci giorni dall’u- dienza |
|
|
Comunicazione
della sentenza alle parti a cura del segretario _____________ Perenzione |
Cinque
giorni _____________ 2
anni oltre
a periodi feriali |
____________ |
Tre
giorni ___________ 1
anno oltre
al periodo feriale |
______ |
______ |
_____ |
__________ |
______ |
|
B)
Giudizio di primo grado davanti al Tar – Incidente cautelare
|
|
||||||||||
|
Tipologia di atti processuali |
Rito ordinario (giudizi impugnatori e su diritti soggettivi,
giudizi risarcitori, giudizio di ottemperanza) |
Contenzioso elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e rito abbreviato
relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei
confronti dei collaboratori di giustizia |
Rito accesso |
Rito silenzio |
Decreto ingiuntivo |
Estinzione del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|||
|
Incidente cautelare – memorie |
10 giorni dalla notifica della domanda cautelare; nella
prassi fino alla udienza cautelare nell’ipotesi di art. |
|
Cinque giorni dalla notifica della domanda cautelare; nella
prassi fino alla udienza cautelare |
|
|
|
Non vi è incidente cautelare in tale fase |
|
|||
|
Incidente cautelare – udienza |
Prima udienza dopo il termine di dieci giorni per
le memorie Nel rito di art. |
|
|
|
|
|
Non vi è incidente cautelare in tale fase |
|
|||
|
Durata massima dell’ordinanza cautelare |
|
|
Nel rito collaboratori di giustizia: durata
massima dell’ordinanza cautelare sei mesi |
|
|
|
Non vi è incidente cautelare in tale fase |
|
|||
|
Notifica del provvedimento cautelare ante
causam |
Non prevista la tutela ante causam in tale
contenzioso |
Non prevista la tutela ante causam in tale
contenzioso |
Nel solo rito relativo a procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture
pubblici: termine fissato dal giudice, non superiore a cinque
giorni |
Non prevista la tutela ante causam in tale
contenzioso |
Non prevista la tutela ante causam in tale
contenzioso |
Non prevista la tutela ante causam in tale
contenzioso |
Non vi è incidente cautelare in tale fase |
Non
prevista la tutela ante causam in tale contenzioso |
|||
|
Appello
avverso le ordinanze cautelari (notificazione) |
60
giorni dalla notifica, 120
giorni dalla comunicazione del deposito |
30 giorni dalla notifica 60
giorni dalla comunicazione del deposito |
Nel rito 23 bis è
controverso: Per una tesi, valgono i termini del rito ordinario Per altra tesi, si applica il dimezzamento, trenta
giorni dalla notifica, sessanta giorni dalla comunicazione del
deposito Nel rito collaboratori di giustizia: trenta
giorni dalla
notifica, sessanta giorni dalla comunicazione del deposito |
|
|
|
|
|
|
||
|
Durata
massima dell’ordinanza cautelare in appello |
|
|
Nel
rito collaboratori di giustizia: durata massima dell’ordinanza cautelare sei
mesi |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C)
Giudizio di primo grado – Incidenti sulla competenza
|
||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito ordinario (giudizi impugnatori e su diritti soggettivi,
giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e rito abbreviato
relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei
confronti dei collaboratori di giustizia |
Rito accesso |
Rito
silenzio |
Decre-to
ingiun-tivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Ricorso
per regolamento di competenza (notifica) |
Venti
giorni dalla
tempestiva costituzione in giudizio o
dal successivo deposito degli atti da cui risulti l’incompetenza In
caso di tardiva costituzione in giudizio: venti giorni dalla scadenza del
termine per la costituzione |
Il
regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel
quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza
formalità e rilevabile d’ufficio. |
Dieci
giorni
dalla tempestiva costituzione in giudizio o
dal successivo deposito degli atti da cui risulti l’incompetenza In
caso di tardiva costituzione in giudizio: dieci giorni dalla scadenza del
termine per la costituzione
|
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Ricorso
per regolamento di competenza (deposito) |
Trenta
giorni
dall’ultima notificazione |
Il
regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel
quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza
formalità e rilevabile d’ufficio. |
Quindici
giorni
dall’ultima notificazione |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Memorie
delle altre parti |
Venti giorni dalla scadenza del termine di deposito |
Il
regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel
quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza
formalità e rilevabile d’ufficio. |
Dieci
giorni dalla
scadenza del termine di deposito |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Costituzione
davanti ad altro Tar in caso di accordo tra le parti |
Venti
giorni dalla
comunicazione della trasmissione degli atti al Tar indicato dalle parti |
Il
regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel
quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza
formalità e rilevabile d’ufficio. |
Dieci
giorni dalla
comunicazione della trasmissione degli atti al Tar indicato dalle parti |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Camera
di consiglio per la delibazione sommaria dell’istanza di regolamento da parte
del Tar |
Immediatamente
|
Il
regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel
quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza
formalità e rilevabile d’ufficio. |
Immediatamente |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Trasmissione
degli atti al |
Immediatamente
|
Il
regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel
quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza
formalità e rilevabile d’ufficio. |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
|
Deposito
di memorie e documenti davanti al Consiglio di Stato |
Venti
giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza che dispone la trasmissione degli atti al
Consiglio di Stato |
Il
regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel
quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza
formalità e rilevabile d’ufficio. |
Dieci
giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza che dispone la trasmissione degli atti al
Consiglio di Stato |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Udienza
innanzi al Consiglio di Stato |
Prima
udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito dei documenti |
Il
regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel
quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza
formalità e rilevabile d’ufficio. |
Prima
udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito dei documenti |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Riproposizione
del ricorso davanti al Tar competente |
Trenta
giorni dalla
notifica della decisione che accoglie il ricorso per regolamento di
competenza |
Il
regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel
quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza
formalità e rilevabile d’ufficio. |
Quindici
giorni dalla
notifica della decisione che accoglie il ricorso per regolamento di
competenza |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Prosecuzione
del giudizio davanti al Tar originario |
Istanza
di fissazione udienza entro due anni dalla decisione |
Il
regolamento di competenza non si applica nel contenzioso elettorale, nel
quale la competenza territoriale è inderogabile, e dunque eccepibile senza
formalità e rilevabile d’ufficio. |
Istanza
di fissazione udienza entro un anno dalla decisione |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Eccezione
di incompetenza <<interna>> (sezioni del medesimo Tar) |
Con
l’atto di costituzione e comunque entro 45 giorni dalla notifica del
ricorso |
Non
si applica nel contenzioso elettorale, nel quale la competenza territoriale è
inderogabile, e dunque eccepibile senza formalità e rilevabile d’ufficio. |
Con
l’atto di costituzione e comunque entro 23 giorni dalla notifica del
ricorso |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Conflitti
di competenza tra T.R.G.A. di Trento e sezione autonoma di Bolzano -
Eccezione |
Fino
al passaggio della causa in decisione |
|
Fino
al passaggio della causa in decisione |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Conflitti
di competenza tra T.R.G.A. di Trento e sezione autonoma di Bolzano – Memorie
davanti al |
Dieci
giorni dalla
comunicazione della eccezione, e della conseguente sospensione del giudizio e
trasmissione al |
|
Cinque
giorni dalla
comunicazione della eccezione, e della conseguente sospensione del giudizio e
trasmissione al |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Conflitti
di competenza tra T.R.G.A. di Trento e sezione autonoma di Bolzano –
Decisione del Consiglio di Stato |
Non
oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte del giudice di primo grado |
|
Non
oltre quindici giorni dal ricevimento degli atti da parte del giudice di primo grado |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
|
Conflitti
di competenza tra T.R.G.A. di Trento e sezione autonoma di Bolzano –
Trasmissione della decisione del Consiglio di Stato |
Entro
dieci giorni dalla decisione |
|
Entro
cinque giorni dalla decisione |
|
|
|
Non
vi è incidente sulla competenza in tale fase |
|
D) Giudizio di
primo grado – Regolamento preventivo di giurisdizione
|
||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito ordinario (giudizi impugnatori e su diritti soggettivi,
giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e rito abbreviato
relativo ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei
confronti dei collaboratori di giustizia |
Rito accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Ricorso
per regolamento preventivo di giurisdizione - notifica |
Fino
a quando la causa non è decisa nel merito in primo grado |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricorso
per regolamento preventivo di giurisdizione - deposito |
Venti giorni
dall’ultima
notificazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
Controricorso
- notifica |
Venti giorni dalla scadenza del termine di deposito del
ricorso principale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comunicazio-ne
al p.m. e notificazione alle parti del decreto che fissa l’adunanza e della
relazione del relatore – Rito semplificato |
Almeno
venti giorni prima della data dell’adunanza |
|
|
|
|
|
|
|
|
Conclusioni
del p.m. e memorie delle parti – Rito semplificato |
Cinque
giorni prima
dell’adunanza |
|
|
|
|
|
|
|
|
Notificazione
alle parti del decreto che fissa l’adunanza e delle conclusioni del p.m. –
Rito ordinario |
Almeno
venti giorni prima della data dell’adunanza |
|
|
|
|
|
|
|
|
Memorie
delle parti – rito ordinario |
Cinque
giorni prima
dell’adunanza |
|
|
|
|
|
|
|
|
Riassunzione
del processo davanti al giudice ordinario dopo la pronuncia sul regolamento
di giurisdizione |
Sei
mesi dalla
comunicazione della sentenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prosecuzione
del giudizio davanti al giudice amministrativo |
Controverso: - atto di riassunzione entro sei mesi dalla
comunicazione della decisione - istanza di fissazione udienza entro due anni dalla
comunicazione della decisione |
|
|
|
|
|
|
|
E) Giudizio di
primo grado – Incidente di falso
|
||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Proposizione
della querela di falso |
Termine
assegnato
dal giudice |
|
Termine
assegnato
dal giudice |
|
|
|
|
|
|
Deposito
della sentenza sulla querela di falso nel giudizio sospeso |
Trenta
giorni dalla
pubblicazione della sentenza |
|
Quindici
giorni dalla
pubblicazione della sentenza |
|
|
|
|
|
|
Istanza
di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio |
Due
anni dalla
notizia della sentenza che decide sulla querela di falso |
|
Un
anno dalla
notizia della sentenza che decide sulla querela di falso |
|
|
|
|
|
F) Giudizio di
primo grado – Incidente di costituzionalità
|
||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Istanza
di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio |
Due
anni dalla
comunicazione della sentenza della
Corte costituzionale da parte della segreteria del giudice a quo |
|
Un
anno dalla
comunicazione della sentenza della
Corte costituzionale da parte della segreteria del giudice a quo |
|
|
|
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G) Giudizio di
primo grado – Ordinanza provvisionale di condanna al pagamento di somme di
denaro
|
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Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Udienza
di discussione |
Prima
udienza utile e comunque entro trenta giorni dal deposito dell’istanza |
Non
si applica, non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva e di diritti
patrimoniali |
Non
si applica, non vertendosi in materia di giudizio di condanna per diritti
patrimoniali, salve le cause risarcitorie in materia di appalti che però non
seguono il rito speciale ex art. 23 bis |
Non
si applica non vertendosi in materia di diritti patrimoniali |
Non
si applica non vertendosi in materia di diritti patrimoniali |
|
Non
si applica, trattandosi di fase finalizzata a verificare se ricorre o meno
una causa estintiva |
Non
si applica non vertendosi in materia di diritti patrimoniali |
H) Giudizio di
primo grado – Interruzione del processo
|
||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Atto
di riassunzione - notifica |
Sei
mesi dalla
data di conoscenza legale dell’evento interruttivo |
|
Tre mesi dalla
data di conoscenza legale dell’evento interruttivo
|
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|
|
|
Istanza
di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio |
Due
anni dalla
data di conoscenza legale dell’evento interruttivo |
|
Un
anno dalla
data di conoscenza legale dell’evento interruttivo |
|
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|
|
|
I) Giudizio di
revocazione delle sentenze dei Tar
|
||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Ricorso
per revocazione straordinaria - notifica |
Sessanta
giorni dalla
conoscenza della causa di revocazione (controverso:
per altra tesi, trenta giorni con la medesima decorrenza) |
|
Rito
23 bis: non disciplinato espressamente 2
tesi: Termine
ordinario Termine
dimezzato trenta giorni Si
suggerisce in via prudenziale di rispettare il termine dimezzato Rito
collaboratori di giustizia: trenta giorni |
|
|
|
|
|
|
Ricorso per revocazione straordinaria - deposito |
Trenta
giorni dalla
notificazione (controverso:
per altra tesi, venti giorni con la medesima decorrenza) |
|
Quindici
giorni dalla
notificazione (controverso:
per altra tesi, dieci giorni con la medesima decorrenza) |
|
|
|
|
|
|
Memorie
e documenti delle altre parti |
Venti
giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso |
|
Dieci
giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso |
|
|
|
|
|
|
Ricorso
incidentale delle altre parti |
Trenta
giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso |
|
Nel
rito 23 bis: non disciplinato espressamente Due
tesi: termine
ordinario termine
dimezzato quindici giorni Si
suggerisce prudenzialmente di seguire il termine dimezzato: quindici
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso Rito
collaboratori di giustizia: quindici giorni |
|
|
|
|
|
|
Successivo
svolgimento del giudizio, incidente cautelare, altri incidenti |
Stessi
termini del giudizio ordinario |
|
Termini
dimezzati del giudizio di primo grado |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
L) Giudizio di
appello davanti al
|
|||||||||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia
strategiche |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|||||||
|
Ricorso
in appello - notificazione |
Quale
che sia stato il tipo di giudizio in primo grado (impugnatorio, risarcitorio,
su diritti soggettivi, di ottemperanza): Sessanta
giorni dalla
notificazione della sentenza (elevati
a novanta in caso di residenza in altro Stato europeo, e a centocinquanta in
caso di residenza fuori dall’Europa di una delle parti) Trenta
giorni dalla
notificazione della sentenza nelle ipotesi di: art. art. art. Un
anno dalla
pubblicazione della sentenza (in difetto di notifica) |
Venti
giorni decorrenti
dalla notifica della sentenza per le parti per cui è obbligatoria la
notifica, e dall’ultimo giorno di pubblicazione della sentenza nell’albo
pretorio per gli altri cittadini elettori (nel contenzioso su elezioni di
Comuni, Province, Regioni) Cinque
giorni per l’appello avverso il solo dispositivo, decorrenti
dalla lettura dello stesso, nel contenzioso sulle elezioni dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo Venti giorni per l’appello avverso la motivazione,
decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza, nel contenzioso sulle elezioni dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo Sei
mesi in
difetto di notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti la notifica
è obbligatoria |
Rito 23 bis: in caso di appello avverso il solo
dispositivo: trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo; successivo
appello avverso i motivi entro trenta giorni dalla notificazione
ovvero centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione Rito
23bis: in caso di appello unitario avverso la sentenza: Trenta
giorni dalla
notificazione della sentenza Centoventi
giorni dalla
pubblicazione della sentenza Rito
collaboratori di giustizia: trenta
giorni dalla
notifica sei
mesi dalla
pubblicazione |
Trenta
giorni dalla notifica della sentenza Termine
lungo di un anno in difetto di notifica della sentenza |
Trenta
giorni dalla
notifica della sentenza e novanta giorni dalla comunicazione della
pubblicazione |
|
Appello
avverso l’ordinanza di primo grado che pronuncia sull’opposi-zione al decreto
di estinzione entro trenta giorni dalla notifica o sei mesi dalla
pubblicazio-ne |
Trenta
giorni dalla
notifica-zione della sentenza Termine
di sei mesi in difetto di notifica della sentenza |
|||||||
|
Ricorso
in appello - deposito |
Trenta
giorni dall’ultima
notificazione |
Quindici giorni dall’ultima
notificazione
|
Quindici
giorni dall’ultima
notificazione |
|
|
|
Quindici
giorni dall’ultima
notificazione |
Quindici
giorni dall’ulti-ma
notifica-zione |
|||||||
|
Costituzione
delle altre parti |
Trenta giorni
|
Quindici giorni
dalla
scadenza del termine per il deposito dell’appello
|
Quindici giorni
|
|
|
|
Quindici giorni
|
Quindici giorni
dalla
scadenza del termine per il deposito dell’ap-pello |
|||||||
|
Appello
incidentale <<proprio>> - notifica |
Trenta giorni
dalla
scadenza del termine per il deposito dell’appello principale (elevato
di trenta o di novanta giorni se il ricorrente incidentale risiede in uno
Stato europeo o in uno Stato non europeo) |
Quindici giorni
dalla
scadenza del termine per il deposito dell’appello principale |
Rito 23 bis:
controverso:
Trenta giorni
|
|
Trenta giorni
dalla
scadenza del termine per il deposito dell’appello principale |
|
Quindici giorni
dalla
scadenza del termine per il deposito dell’appello principale |
Quindici giorni
dalla
scadenza del termine per il deposito dell’ap-pello principale |
|||||||
|
Appello
incidentale <<autonomo>> -
notifica |
Sessanta
giorni dalla
notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello
principale (in difetto di notifica della sentenza) (elevato
di trenta o di novanta giorni se il ricorrente incidentale risiede in uno
Stato europeo o in uno Stato non europeo) In
ogni caso un anno dalla pubblicazione della sentenza |
Venti
giorni
dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica
dell’appello principale (in difetto di notifica della sentenza) In
ogni caso sei mesi dalla pubblicazione della sentenza |
Rito
23 bis: trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica
dell’appello principale (in difetto di notifica della sentenza) In
ogni caso centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza Rito
collaboratori di giustizia: trenta
giorni dalla
notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello
principale (in difetto di notifica della sentenza) In
ogni caso sei mesi dalla pubblicazione della sentenza |
Trenta
giorni dalla
notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello principale
(in difetto di notifica della sentenza) In
ogni caso un anno dalla pubblicazione della sentenza |
Trenta
giorni dalla
notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello
principale (in difetto di notifica della sentenza) In
ogni caso novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della
sentenza |
|
Trenta
giorni dalla
notifica della sentenza di primo grado ovvero dalla notifica dell’appello
principale (in difetto di notifica della sentenza) In
ogni caso sei mesi dalla pubblicazio-ne della sentenza |
Trenta
giorni Trenta
giorni dalla
notifica-zione della sentenza o dell’ap- pello principale Termine
di sei mesi in difetto di notifica della sentenza |
|||||||
|
Appello
incidentale - deposito |
Dieci giorni dall’ultima notificazione |
Cinque giorni
dall’ultima
notificazione |
Cinque giorni
|
|
|
|
Cinque giorni
dall’ultima
notificazione |
Cinque giorni
dall’ulti-ma
notifica-zione |
|||||||
|
Memorie
in relazione all’appello incidentale |
Dieci
giorni dalla
scadenza del termine di deposito dell’appello incidentale |
Cinque giorni
dalla
scadenza del termine di deposito dell’appello incidentale |
Cinque giorni
dalla
scadenza del termine di deposito dell’appello incidentale |
|
|
|
Cinque giorni
dalla
scadenza del termine di deposito dell’appello incidentale |
Cinque giorni
dalla
scadenza del termine di deposito dell’appello incidenta-le |
|||||||
|
Intervento
in appello - notificazione |
Fino
al passaggio della causa in decisione |
Fino
al passaggio della causa in decisione |
Fino
al passaggio della causa in decisione |
|
|
|
Fino
al passaggio della causa in decisione |
|
|||||||
|
Intervento
in appello - deposito |
Dieci
giorni dall’ultima
notificazione |
Cinque giorni
dall’ultima
notificazione |
Cinque giorni
dall’ultima
notificazione |
|
|
|
Cinque giorni
dall’ultima
notificazione |
|
|||||||
|
Memorie
e documenti in relazione all’atto di intervento |
Dieci
giorni dalla
notificazione dell’atto di intervento |
Cinque
giorni dalla
notificazione dell’atto di intervento |
Cinque
giorni dalla
notificazione dell’atto di intervento |
|
|
|
Cinque
giorni dalla
notificazione dell’atto di intervento |
|
|||||||
|
Motivi
aggiunti |
Stessi
termini dell’appello (v. n. 54) |
Stessi
termini dell’appello in materia di contenzioso elettorale |
Rito
23 bis: Stessi termini dell’appello principale nel rito 23 bis (trenta
giorni) Rito
collaboratori di giustizia: trenta giorni |
Trenta
giorni come l’appello |
Trenta
giorni come
l’appello |
|
Trenta
giorni come
l’appello |
Trenta
giorni come
l’appello |
|||||||
|
Memorie
in relazione alla domanda cautelare |
Dieci
giorni dalla
notifica |
Cinque
giorni dalla
notifica |
Cinque
giorni dalla
notifica |
|
|
|
Cinque
giorni dalla
notifica |
|
|||||||
|
Celebrazione
dell’udienza cautelare |
Prima
udienza successiva al deposito della domanda cautelare |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Richiesta
del fascicolo di primo grado da parte della segreteria |
Trenta
giorni dal
deposito del ricorso (c.d. iscrizione a ruolo) |
Quindici
giorni dal
deposito del ricorso (c.d. iscrizione a ruolo) |
Quindici
giorni dal
deposito del ricorso (c.d. iscrizione a ruolo) |
|
|
|
Quindici
giorni dal
deposito del ricorso (c.d. iscrizione a ruolo) |
|
|||||||
|
Istanza
di discussione dell’appello |
Due anni
dal
deposito dell’appello |
Non
occorre, l’udienza è fissata di ufficio in via di urgenza |
Un anno
|
|
|
|
Un anno
dal
deposito dell’appello |
Non
occorre istanza di discussione |
|||||||
|
Celebrazione
dell’udienza di discussione |
Non
previsto un termine per la data dell’udienza nel rito ordinario Trenta
giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso nelle ipotesi di: art. Sessanta
giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso nell’ipotesi di: art. |
In
via di urgenza |
Nel
giudizio relativo a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
l’udienza va celebrata entro quarantacin- |
Trenta
giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso |
Trenta
giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso |
|
|
Trenta
giorni dalla
scaden-za del termine per il deposito del ricorso |
|||||||
|
Avviso
della data dell’udienza di merito |
Almeno
otto giorni prima |
Almeno
quattro giorni prima |
Almeno
quattro giorni prima se
la data non è fissata con ordinanza Se
la data di udienza è fissata con ordinanza, non è prevista comunicazione |
|
|
|
Almeno
quattro giorni prima |
|
|||||||
|
Deposito
documenti per l’udienza di merito |
Fino
a venti giorni liberi prima dell’udienza |
Fino
a dieci giorni liberi prima dell’udienza |
Entro
quindici giorni dal deposito dell’ordinanza che fissa l’udienza Fino
a dieci giorni liberi prima dell’udienza |
Fino
al giorno dell’udienza |
|
Fino
a dieci giorni liberi prima dell’udienza |
Fino
a dieci giorni liberi prima dell’u- dienza |
||||||||
|
Deposito
di memorie per l’udienza di merito |
Fino
a dieci giorni liberi prima dell’udienza |
Fino
a cinque giorni liberi prima dell’udienza |
Fino
a cinque giorni liberi prima dell’udienza |
Fino
al giorno dell’ udienza |
Fino
al giorno dell’ udienza |
|
Fino
a cinque giorni liberi prima dell’udienza |
Fino
a cinque giorni liberi prima dell’udienza |
|||||||
|
Sentenza |
Entro
quarantacinque giorni dalla decisione, che di regola è nel giorno dell’udienza di
discussione, salvo rinvio della camera di consiglio o riserva della decisione |
Entro
23 giorni dall’udienza
di discussione |
Dispositivo
entro sette giorni dall’udienza Motivazione
entro ventitre giorni dall’udienza |
|
|
|
Entro
23 giorni dall’udienza
di discussione |
Entro
dieci giorni dall’udienza di discussione |
|||||||
|
Comunicazione
della sentenza alle parti a cura del segretario _____________ Perenzione |
Cinque
giorni _____________ 2
anni oltre
a periodi feriali |
____________ |
Tre
giorni ____________ 1
anno oltre
al periodo feriale |
_____________ |
________ |
________ |
Tre
giorni 1
anno oltre
al periodo feriale |
______ |
|||||||
|
Incidente
di falso, incidente di costituzionalità, ordinanza provvisionale,
interruzione del processo |
Gli stessi termini del
giudizio di primo grado |
I
termini previsti nel giudizio ordinario di primo grado, ma dimezzati |
I
termini previsti nel giudizio ordinario di primo grado, ma dimezzati |
|
|
|
I
termini previsti nel giudizio ordinario di primo grado, ma dimezzati |
|
|||||||
|
M)
Prosecuzione del giudizio di primo grado a seguito di sentenza del |
||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Celebrazione
dell’udienza |
Entro
trenta giorni dalla comunicazione della sentenza |
|
Entro
quindici giorni dalla comunicazione della sentenza |
|
|
|
|
|
|
Memorie
e documenti per l’udienza |
Fino a tre giorni prima dell’udienza |
|
Fino
a due giorni prima dell’udienza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N) Giudizio di
revocazione delle decisioni del Consiglio di Stato
|
||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Ricorso
per revocazione straordinaria – notifica |
Sessanta
giorni dalla
conoscenza della causa di revocazione (controverso:
per altra tesi, trenta giorni con la medesima decorrenza) |
|
Rito
23 bis: non previsto espressamente. Per
unta tesi: sessanta giorni dalla conoscenza della causa di revocazione Per altra tesi:
trenta giorni con la stessa decorrenza
Rito
collaboratori di giustizia: trenta giorni con la stessa decorrenza |
|
|
|
|
|
|
Ricorso
per revocazione ordinaria – notifica |
Sessanta
giorni dalla
notifica della sentenza Termine
lungo annuale dalla pubblicazione della sentenza (in difetto di
notificazione) |
|
Rito
23 bis: non previsto espressamente 2
tesi: Termine
ordinario Termine
dimezzato trenta giorni e sei mesi termine lungo |
|
|
|
|
|
|
Ricorso
per revocazione ordinaria e
straordinaria - deposito |
Trenta
giorni dalla
notificazione (controverso:
per altra tesi, venti giorni con la medesima decorrenza) |
|
Quindici
giorni dalla
notificazione |
|
|
|
|
|
|
Memorie
e documenti delle altre parti |
Trenta
giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso |
|
Quindici
giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso |
|
|
|
|
|
|
Ricorso
incidentale delle altre parti |
Trenta
giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso |
|
Rito
23 bis: non previsto Per
una tesi termine di trenta giorni per altra tesi termine dimezzato Si
suggerisce prudenzialmente di rispettare il termine di quindici giorni Rito
collaboratori di giustizia: quindici giorni |
|
|
|
|
|
|
Stessi
termini del giudizio ordinario |
|
Rito
23 bis: stessi termini del giudizio di appello nel rito 23 bis, dunque termini dimezzati rispetto
a quelli del giudizio ordinario Rito
collaboratori di giustizia: termini dimezzati |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
O) Giudizio di
opposizione di terzo avverso sentenze di primo grado e di appello
|
||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Ricorso
per opposizione di terzo - notifica |
Stesso
termine dell’appello: sessanta
giorni dalla conoscenza della sentenza |
Ritenuta
inammissibile l’opposizione di terzo da parte dei cittadini elettori Nelle
residue ipotesi: termine ordinario dell’appello al Consiglio di Stato |
Rito
23 bis: non disciplinato espressamente. Per una tesi termine ordinario per
altra tesi termine dimezzato Si
suggerisce prudenzialmente il termine dimezzato di trenta giorni dalla
conoscenza della sentenza Rito
collaboratori di giustizia: trenta giorni dalla conoscenza della
sentenza |
|
|
|
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|
Successivo
svolgimento del giudizio |
Stessi
termini del giudizio di appello |
|
Stessi
termini, dimezzati, del giudizio di appello |
|
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P) Giudizio di
cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato
|
||||||||
|
Tipologia
di atti processuali |
Rito
ordinario (giudizi
impugnatori e su diritti soggettivi, giudizi risarcitori, giudizio
di ottemperanza) |
Contenzioso
elettorale |
Rito
23 bis l. Tar e
infrastrutture strategiche e
rito abbreviato relativo ai
provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori di giustizia |
Rito
accesso |
Rito
silenzio |
Decreto
ingiuntivo |
Estinzione
del giudizio con decreto monocratico |
Rito
nulla osta cinema |
|
Ricorso
per cassazione per soli motivi di giurisdizione - notifica |
Sessanta
giorni dalla
notifica della sentenza Termine
lungo annuale dalla pubblicazione della sentenza (in difetto di notifica
della sentenza) |
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Ricorso
per cassazione per soli motivi di giurisdizione - deposito |
Venti giorni dall’ultima notificazione |
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Controricorso
- notifica |
Venti
giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso principale |
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Controricorso
- deposito |
Venti
giorni dalla
notificazione |
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Udienza
di discussione – avviso alle parti |
Almeno
venti giorni prima dell’udienza |
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Memorie
per l’udienza di discussione |
Fino
a cinque giorni prima dell’udienza |
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Riassunzione
del giudizio davanti al giudice indicato dalla Cassazione |
Un
anno dalla
pubblicazione della sentenza della Cassazione |
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