Filoreto D’Agostino
Consigliere di Stato
Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto
Riflessioni esposte nel convegno del 26 giugno 2008 presso il Consiglio di Stato
Impostazione del problema: la prevalenza del riparto sugli aspetti sostanziali.
In attesa delle conclusioni raggiunte dall’Adunanza Plenaria del 16 giugno u. s., ritengo coerente esporre le opinioni maturate quale magistrato amministrativo, che, per scelta professionale, è tenuto a equilibrare e a comporre, nell’affermazione del diritto, le situazioni dedotte in giudizio e l’interesse generale.
E’ questa, a mio avviso, la missione istituzionale del Consigliere di Stato.
Debbo subito rappresentare la mia insoddisfazione per lo stato della questione.
Dottrina e giurisprudenza, in uno sforzo virtuosistico, hanno prospettato diverse soluzioni: le annullabilità, le varie cause di nullità, la caducazione, l’inefficacia sopravvenuta del contratto rispetto all’annullamento dell’aggiudicazione, per non citare che le principali.
In uno scritto del 2006 si contavano ben 13 diverse proposte, ma l’indicazione potrebbe essere errata per difetto…
Tutte queste teorie non spostano, tuttavia, di un micron la realtà fattuale, nella quale si ravvisano due fasi ben distinte. La prima, dell’evidenza pubblica, che si svolge sotto l’egida di una disciplina pubblicistica per l’affidamento del contratto e la seconda, nella quale, dismesse le vesti dell’autorità, il soggetto pubblico (o equiparato) si conforma alla finalità privatistica che ne ha determinato l’agire, divenendo a tutti gli effetti parte di un contratto.
Apparentemente il tema proposto sembra vertere sul diritto sostanziale. Non si negano tali profili, che vanno però parametrati a una serie di considerazioni, la prima delle quali è che, assunta come presupposto l’esistenza delle due sequenze, disciplinate rispettivamente dal diritto pubblico e dal diritto comune, la questione del riparto, nonostante le contrarie opinioni, si pone come preliminare ed assorbente.
Il problema è allora quello precisamente indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: chi debba scrutinare i riflessi sul contratto di appalto del sistema delle irregolarità-illegittimità che inficiano a monte la procedura amministrativa.
Qui entriamo nell’ambiguità ontologica, tanto cara a J.L. Borges, perché, come vedremo, le soluzioni appaiono perplesse con il rischio di percorrere sentieri che si biforcano o di tentare un impossibile approdo a una verità univoca.
Per quanto riguarda i confini della giurisdizione, due sono le iposi, peraltro antitetiche: la cognizione del giudice ordinario come conseguenza della separazione del momento stipulativo da quello della aggiudicazione, o viceversa la cognizione del giudice amministrativo ove si riconnetta anche la stipulazione al contesto della procedura di affidamento ovvero si individui una specifica norma autorizzativa in tal senso.
La giurisdizione dell’AGO
La giurisdizione ordinaria è stata riaffermata con solennità mista ad irruenza da Cass. SS. UU. 27/12/2008, n. 27169. Quella pronuncia ha posto l’accento sullo iato tra le due giurisdizioni quando si passa dalla aggiudicazione alla stipula. Quest’ultima è manifestazione di autonomia negoziale, affidata logicamente al giudice ordinario. Tra annullamento della aggiudicazione e sorte del contratto non corre, in sostanza, alcun legame di strettissima inerenza. L’effetto fondamentale è che, in ragione dell’annullamento dell’aggiudicazione, non interviene de iure o come effetto derivato la privazione del titolo, nell’aggiudicatario, a procedere nell’esecuzione del contratto.
E’ così possibile che un affidatario privo di DURC possa fortunosamente continuare l’opera illegittimamente affidatagli fin quando non intervenga la pronuncia costitutiva sul contratto ad opera del giudice civile.
E’ doveroso farsi carico anche di queste ipotesi estreme, ma non escluse dal ricco panorama nazionale..
E’ altresì incontestabile che da un annullamento di aggiudicazione inidoneo a penetrare nel contratto deriva una forte riappropriazione delle sorti del contratto da parte dell’Amministrazione
Quanto al terzo vincitore in sede di annullamento dell’aggiudicazione, il sistema, superando le preclusioni configurate dall’art. 1441 c.c. in ragione del prevalente e assorbente interesse alla tutela della concorrenza (v. sent. Corte cost. n. 401/2007), gli offre presumibilmente la facoltà di impugnare il contratto inter partes.
E’ dubbio che questo schema possa rivelarsi davvero coerente con le istanze di tutela e di corrispondenza del contratto dell’Amministrazione pubblica con i canoni della perfetta ricerca della migliore soluzione per l’interesse pubblico, che per definizione coincide con l’aggiudicazione secundum legem.
Una modesta esemplificazione aiuterà a comprendere i miei dubbi.
L’imprenditore Alfa, che avrebbe dovuto risultare aggiudicatario dell’appalto X, dopo la decisione del G.A. che gli assegna il risarcimento del danno:
- non riceve altra remunerazione per tutti i fattori di produzione che formano la sua impresa (apparecchiature e personale). Il riconoscimento dell’utile, cioè la refusione del fine di lucro, che non costituisce, come Massimo Luciani ha acutamente dimostrato in un saggio ormai giovanile (“La produzione economica privata nel sistema costituzionale” Padova, 1983), un elemento necessario e qualificante dell’impresa produttiva, finisce per assorbire e mettere nell’ombra la propensione all’attività. E’ fortemente dubbio che ciò possa determinare la refusione per equivalente;
- le qualificazioni, gli accreditamenti, i titoli che derivano dalla realizzazione del lavoro vanno al soggetto che non aveva titolo in virtù della decisione del giudice amministrativo, mentre chi avrebbe dovuto conseguire l’appalto soffrirà, con intensità che potrebbe divenire esponenziale, della perdita del lavoro e delle qualificazioni, accreditamenti e punteggi che lo stesso comporta anche per futuri appalti.
- é quasi uno sproposito che un testo normativo tanto complesso e importante quale è il codice dei contratti pubblici non possa far conseguire il bene della vita al soggetto al quale, pure spetterebbe in ragione dell’applicazione coerente di quella stessa disciplina.
- viene sostanzialmente disabilitato (nonostante il pregevole tentativo di salvataggio di Fabio Cintioli all’indomani della sentenza n. 27169/07 delle ss.UU.) il processo di ottemperanza avanti il G.A., che potrebbe consentire una nuova aggiudicazione;
- diversamente dalle sentenza del giudice amministrativo, quelle civili non sono in grado di incidere su una nuova aggiudicazione, a meno che non si utilizzino con successo, da parte del terzo vincitore in sede di legittimità, gli strumenti della tutela atipica (penso a un ricorso ai procedimenti cautelari previsti dal Titolo I, Capo III del Quarto libro del codice di procedura civile). Nutro, in proposito, qualche dubbio.
Vi è, in questa ricostruzione, qualche cosa di inappagante. Molto probabilmente è la fede nella totemica nozione di autonomia negoziale dell’ente pubblico che rappresenta la chiave di interpretazione. Il nostro ordinamento soffre di questi pesanti noumeni. Si pensi all’altro totem che domina il diritto commerciale, appena scalfito dalle pur profonde osservazioni di Francesco Galgano (“Delle persone giuridiche” in Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 2006, 48 ss9: la personalità giuridica di taluni soggetti societari, che non consente, come avviene ad esempio nel diritto anglosassone, di poter affermare che dietro la società X c’è il signor Tizio, che ne è a tutti gli effetti il soggetto responsabile. La nostra cultura, un po’ formalista, ci impedisce questo passaggio, con non felici conseguenze anche in termini di prelievo fiscale. Ma questo è un altro discorso.
Pur se generatrice di non lievi perplessità, l’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione nella nota pronuncia del 2007 presenta indubbi vantaggi.
- Essa trova nella tradizione giuridica solidi legami e fondamenta: è certo coerente al sistema anche costituzionale (in questo senso si legga anche la sent. n. 401/2007 di Corte cost.) affermare che lo spartiacque tra le due giurisdizioni è costituito dalla diversa posizione nella quale si trovano i soggetti coinvolti (diseguale quando si esercita il potere e paritetica quando sono posti in correlazione rispettivamente diritti soggettivi e obblighi giuridici).
- Formano oggetto di più specifica disamina tutte quelle situazioni nelle quali vi è un’obiettiva incertezza, anche dopo che sia stato pronunciato l’annullamento nel giudizio amministrativo, sulla identità dell’effettivo aggiudicatario. Ragionando in termini di diritto, si potrà alla fine stabilire, da parte del Giudice ordinario, quale sia l’effettivo soggetto che presenta quella posizione qualificata rispetto a tutte le altre.
- Nel bilanciamento tra benefici e svantaggi, la tradizionale impostazione ha anche l’effetto di conferire un ampio spazio di manovra alle amministrazioni interessate, abilitate a modulare le vicende successive all’annullamento del giudice amministrativo, prima che si concluda il processo civile, con soluzioni anche solo parzialmente satisfattive o comunque apprezzabili dai contraddittori interessati:
- Consentitemi infine di sottolineare come venga di fatto meno l’interpretazione da me sempre avversata, ma assolutamente maggioritaria nella giurisprudenza amministrativa, relativamente alla facoltà del mandante di associazione non costituita di impugnare autonomamente la gara. L’effetto perseguibile, come ci insegna anche la Corte di giustizia europea, è il reiterazione integrale del procedimento ad evidenza pubblica. Ora ciò non è possibile prima che sia annullato o dichiarato nullo il precedente contratto, con l’effetto di rendere inammissibili i relativi ricorsi.
La giurisdizione del G.A:
Esaminiamo ora l’altro corno del dilemma, che affida la cognizione della sorte del contratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Gli argomenti sviluppabili riguardano:
il conferimento della giurisdizione esclusiva;
la disciplina del codice dei contratti;
la previsione normativa del potere di caducazione.
- La giurisdizione esclusiva conferita ex art. 6 l. n. 205/2000, poi trasfuso nel c. 1 dell’art. 244 d. lgs n. 163/06, è stata finora oggetto di interpretazioni riduttive, connesse al risarcimento del danno anche per responsabilità precontrattuale (A.P. n. 6/2005 e Cass. SS. UU. 28 novembre 2007, n. 24668). La norma, così ragionando, sarebbe superflua, per la contestuale vigenza del terzo comma dell’articolo 7 della legge Tar, clausola generale della giurisdizione amministrativa, come riconosciuto dalla sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale. Né può attingersi all’estensione ai soggetti che, pur non essendo p.a., siano comunque tenuti all’applicazione della peculiare disciplina anche di derivazione comunitaria per trasformare l’amministrazione materiale cioè ratione materiae (riconosciuta dalla dottrina germanica) in una estensione della giurisdizione, che rimane sempre legata, se riferita esclusivamente alle procedure di evidenza pubblica, a meccanismi di sola emersione di interessi legittimi. Il quid pluris, che legittima la devoluzione all’arbitrato rituale di diritto, è costituito dalla “scelta del contraente o del socio”, che è attività strettamente connessa all’aggiudicazione definitiva, ma che presenta, rispetto a quest’ultima, caratteri distintivi ed aggiuntivi, come si evince dagli articoli 11 e 12 del codice dei contratti.
Diversamente opinando, l’articolo 6 potrebbe essere considerato norma perfettamente inutile, essendo la tematica dei soggetti tenuti alla disciplina pubblicistica già risolta con la vicenda “Siena parcheggi” nell’ormai lontano 1995.
E’ proprio della giurisdizione esclusiva rivendicare una prerogativa totalizzante di tutela, una cognizione piena di diritti ed interessi, giusta il loro inestricabile intreccio, come avrebbero detto i nostri nonni e padri. Ma i diritti soggettivi devono pur irrompere nel contesto e se si ritiene che la giurisdizione si fermi alla fase c.d. della aggiudicazione, la ricerca di tali situazioni soggettive equivale a quella dell’araba fenice in rerum natura.
- Una prova indiretta è data dalla previsione del c. 3 dell’articolo 244 del codice dei contratti. Se si devolvono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative al rinnovo tacito dei contratti, si ammette la cognizione sulla scelta del contraente in ragione dell’ultrattività degli effetti stipulativi.
- Occorre altresì tener conto del correlato problema della durata dei processi e del principio sancito dal comma secondo, secondo periodo dell’articolo 111 Cost. L’articolo 6 va letto alla luce di quel parametro costituzionale così da condensare in un solo processo tutte le fasi che precedono l’esecuzione del contratto.
- Credo sia difficile sostenere che la fase dell’affidamento escluda oggi la stipulazione. La lettura degli articoli 11 e 12 del codice dei contratti è sostanzialmente univoca in questo senso, smentendo le stesse perplessità esternate dalla Sezione atti normativi del Consiglio di Stato in parere n. 335/06.
La stipulazione del contratto è compresa, alla stregua della rubrica dell’articolo 11, nelle fasi delle procedure di affidamento.
L’aggiudicazione definitiva, poi, non equivale ad accettazione dell’offerta (cod. contr. art. 11, c. 7). Ciò ha una quanto meno duplice valenza: da un lato si abroga il precetto dell’articolo 16 del regio decreto n. 2440 del 1924 e si rende conseguentemente non più attuale la giurisprudenza su citata che disponeva la contestuale caducazione del contratto e del verbale di aggiudicazione (Cass. I, 15 aprile 2008, n. 9906; 27 marzo 2007, n. 7481; 26 maggio 2006, n. 12629)¸dall’altro si risponde alla logica, propria del diritto comunitario, di non confondere la fase dell’aggiudicazione con quella della stipulazione per la predominante esigenza di determinare un congruo iato temporale tale da agevolare la necessaria meditazione dell’intera vicenda, con riguardo anche alla verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 11, c. 8 e 9) ed, eventualmente, una celere procedura da ricorso con misure cautelari.
L’aggiudicazione definitiva è condizionata nell’efficacia alla verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 11 c. 8). Questi due elementi assumono una precisa valenza: quella cioè di porre fuori dall’aggiudicazione definitiva la scelta del contraente, per riportarvi solo i presupposti sui quali quest’ultima verrà in concreto realizzata. L’aggiudicazione è, in questa prospettiva, un momento predeterminativo fondamentale, per quanto inidoneo a rendere completa la fase dell’affidamento e svolge, nei confronti della stipulazione, un ufficio analogo, nella struttura e funzione dei provvedimenti amministrativi, a quello delle deliberazioni preliminari e dei pareri conformi. Ciò implica necessariamente una ulteriore fase nella quale l’affidamento interviene in concreto. Si sposta così l’affidamento al momento stipulativo per due ragioni:
se l’affidamento è preordinato alla scelta dell’effettivo titolare del contratto d’appalto, anche l’aggiudicazione definitiva non acquisisce valenza risolutiva in proposito proprio perché è la stipulazione, condizionata da adempimenti, approvazioni, controlli e dall’operatività di clausole di efficacia, a determinare quel risultato, per quanto portato o presupposto dalla aggiudicazione;
l’aggiudicazione, in quanto non equivalente ad accettazione dell’offerta, non è idonea di per sé ad alcun affidamento perché non può mai determinare l’effetto primario di quest’ultimo che consiste nel radicare in un soggetto la titolarità del contratto. Ciò comporta, come osservato, una ulteriore fase di riproduzione
Sul potere di caducazione. Ci si riferisce alle previsioni del c. 4 dell’articolo 246 del decreto legislativo n. 163/2006. Giova precisare che la disposizione si colloca all’interno di una serie di prescrizioni che regolano i giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa, come emerge dalla lettura del c. 1 del medesimo articolo. Nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi vigono peculiari regole processuali, che costituiscono una parziale ed espressa deroga a quanto previsto dall’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Ne deriva che il disposto del comma 4 dell’articolo 246 ha come destinatari i Giudici amministrativi, ai quali si rammenta che la sospensione o l’annullamento non comportano la decadenza del contratto già stipulato.
Bisogna allora domandarsi la ragione del precetto. Anche tenendo conto dell’importanza economica dei lavori per infrastrutture e insediamenti produttivi che riconducono in buona sostanza alla categoria degli affidamenti soggetti a regolamentazione comunitaria, la prescrizione va coniugata con quanto prevede il considerando 22 della direttiva 2007/66/CE, secondo il quale “per garantire la proporzionalità delle sanzioni applicate, gli Stati membri possono tuttavia consentire all’organo responsabile delle procedure di ricorso di non rimettere in discussione il contratto o di riconoscerne in parte o in toto gli effetti quando, nelle circostanze eccezionali della fattispecie, ciò sia reso necessario per rispettare alcune esigenze imperative legate ad un interesse generale”. Il che, seppure con un eccesso di generalizzazione da parte del legislatore italiano già con l’articolo 14 decreto legislativo n. 190/2002, connota esattamente la situazione presa in esame dal comma 4 dell’art. 246.
La caducazione del contratto è, a questa stregua, affidata all’organo responsabile delle procedure di ricorso, cioè, per quanto ci riguarda, al Giudice amministrativo.
La norma, in altre parole, non prospetta un’evenienza al di fuori dell’ambito dispositivo commesso al soggetto investito della decisione sul ricorso e legittima quest’ultimo all’adozione dei provvedimenti che siano coerenti ai medesimi contenuti precettivi. In più semplici parole: quando il contratto sia già stato stipulato il giudice non potrà pronunciare la caducazione dello stesso, ma limitarsi alla pronuncia risarcitoria. Il verbo “comportare” è stato usato nel suo significato letterale che è “permettere, consentire, tollerare”; ma anche se si ci fosse il ricorso all’uso sinonimico le conseguenze non sarebbero diverse.
Argomentando a fortiori e a contrariis si rileva che, se è vera la formulazione negativa, a maggior ragione deve ammettersi la formulazione positiva, nel senso che di norma non è precluso al G.A. il potere di pronunciare la caducazione del contratto.
Gli inconvenienti
Gli argomenti dedotti a favore della giurisdizione esclusiva, pur se logicamente più forti della tesi tradizionale , non mi sembrano capaci di superare il vaglio di una loro complessiva coerenza al sistema.
Intendo dire che il presupposto della tesi della giurisdizione esclusiva è l’automaticità sostanziale della caducazione (o come si voglia definire la vicenda che non trova collocazione concettuale nel diritto comune, ma presenta in ogni caso, aspetti di rilievo per il diritto pubblico e per la coerenza di un sistema che intende attribuire l’aggiudicazione alla migliore offerta secundum legem perché solo quella proposta contrattuale risponde ai canoni di corretto uso delle risorse finanziarie pubbliche). L’esercizio automatico del potere caducatorio non tiene conto della molteplciità delle situazioni oggetto, in subiecta materia, della pronuncia d’annullamento.
In estrema sintesi si possono verificare due diverse ipotesi:
nella prima, la pronuncia potrebbe sortire un effetto immediatamente precettivo sull’esito della gara in quanto alla riconosciuta illegittimità dell’aggiudicazione (ad esempio per mancanza di un requisito essenziale nel vincitore apparente) potrebbe conseguire, quanto meno in termini logici, la riferibilità dell’affidamento ad altro concorrente con un certo automatismo quasi a ripercorrere un tracciato predeterminato (il secondo classificato o, a seconda del metodo prescelto, il concorrente che, eliminata dalla media l’offerta oggetto di annullamento, abbia presentato la proposta di miglior ribasso);
nella seconda, con riferimento alle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ai processi nei quali si controverta dell’esclusione di un’impresa alla selezione, non è consentita l’individuazione del soggetto che avrebbe titolo alla legittima aggiudicazione, ma si imponga una reiterazione della gara (quando possibile) e una fase di sostanziale incertezza sulla individuazione del legittimo affidatario.
Mentre per la prima ipotesi la sostanziale automaticità della pronuncia di caducazione o di decadenza potrebbe rivelarsi strumento di elezione per raggiungere agevolmente un risultato di giustizia, nella seconda gli effetti della causazione potrebbero essere inutilmente destabilizzanti.
Occorre tener conto di alcune situazioni: l’interesse dell’Amministrazione a che le prestazioni del contratto, eventualmente già in essere, non vengano interrotte, che diviene, per le opere infrastrutturali e gli insediamenti produttivi, il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, al concorde interesse, anche se con angolazione e prospettiva diversa, dell’affidatario, che potrebbe risultare nuovamente vincitore, ove la gara possa essere, almeno in parte, reiterata e che potrebbe reclamare quanto meno il principio di conservazione dei valori giuridici, specie in una fase di obiettiva incertezza sulla individuazione di un diverso contraente.
Ritenere che in tale contesto si possa determinare la privazione di effetti ad una contratto già in essere è previsione ardita almeno fin quando, in esito a una procedura d’ottemperanza, non sia stato identificato il nuovo vincitore della gara.
Per poter superare l’impasse occorrerebbe immaginare una facoltà di scelta nel Giudice amministrativo, legittimato a stabilire quale contratto possa continuare e quale subisca la privazione degli effetti. Si tratterebbe di un potere di amministrazione attiva ipotizzabile forse in sede di esecuzione del giudicato, ma non certo al momento della pronuncia di merito.
Le prospettive future e la direttiva 2007/66/CE
Uno sguardo al futuro prefigura una modificazione degli attuali assetti.
La direttiva 2007/66/CE, infatti, nel suo dichiarato pragmatismo, consente di cogliere una serie di indicazioni che andranno necessariamente trasfuse (entro il 20 dicembre 2009) nel diritto nazionale.
Il primo dichiarato intento è quello di rendere ancora più stringente il principio secondo il quale tutti i partecipanti ad una gara debbono essere in grado di richiedere ed ottenere una tutela adeguata attraverso gli strumenti indiretti delle informazioni pertinenti e del termine sospensivo minimo;
Il secondo intento è di mantenere integre le posizioni delle parti “prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso (art. 2 paragrafo 3) anche attraverso lo strumento della sospensione automatica;
Il terzo intento è di indicare le metodiche più sicure per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità a coloro che sono stati illegittimamente privati delle possibilità di competere (considerando n. 14), che si realizza attraverso la privazione degli effetti del contratto (una specie dell’incerto istituto della caducazione, potremmo aggiungere);
Un quarto intento perseguito è quello di consolidare in un unico soggetto (organo indipendente designato per il ricorso) il potere dell’eventuale privazione di effetti e della modulazione di altre misure.
Emerge da questa rapidissima rassegna l’univoca volontà del diritto comunitario di superare le barriere tra la fase pubblicistica e privatistica in funzione di un preciso obiettivo: la riaffermazione dei principi del mercato unico e della tutela della concorrenza, seppure con assoluta prevalenza nella fase che precede la stipulazione.
Il perseguimento di questo fine supera evidentemente le posizioni delle parti o quanto meno impone una valutazione nella quale il soggetto investito del potere decisionale lo usi per impedire la stipulazione o la continuazione di un contratte illegittimamente aggiudicato, anche se le cautele ante stipulazione rendono questa secondo ipotesi poco significativa.
Una profonda innovazione, in termini operativi, attende la magistratura amministrativa, configurata giudice effettivo del rapporto nella fase costitutiva ante stipulazione in funzione prevalente, tuttavia, dell’interesse pubblico sotteso.
Ciò non determina, probabilmente, una modificazione delle prospettive affermate dalle SS. UU della Cassazione.
Si imporrà, in ogni caso, una rimodulazione dei poteri cautelari e ordinatori del G.A. così da assicurare il mantenimento delle condizioni ottimali della tutela della concorrenza.
Ciò che sarebbe inibito in ragione dei vincoli iure privatorum contratti dalla P:A: diviene percorribile, probabilmente, in via incidentale come una suggestiva e ammirevole sentenza del Tar Lombardia (n. 1370 del 2008: Pres. Piacentini Est. Simonetti) già prospetta. Non nascondo che quella sentenza, proprio in tema di pronunce incidentali, lascia spazio ad alcune criticità, che saranno a mio avviso superate con le norme di ricezione della direttiva n. 2007/66.
Si tratta, in altre parole, di non sconvolgere il quadro dei rapporti, ma di conferire un più incisivo potere d’intervento al G.A. nella fase antecedente la stipulazione oltre alla possibilità di disporre, probabilmente in via temporanea e incidentale e comunque in attesa di una decisione sui diritti affidata al Giudice Ordinario, misure idonee a salvaguardare gli interessi pubblici primari e quello del soggetto leso.
Va perciò rivolto al legislatore un pressante invito a fare presto per consentire, pur nel mantenimento delle diverse giurisdizioni già affermato dalle Sezioni Unite, una più distesa ed equilibrata lettura del riparto nell’interesse preminente della tutela del mercato e della integrale e sollecita riparazione delle situazioni illegittimamente lese.