Agatino Cariola

 

L’ammissione delle liste elettorali alla ricerca di un giudice: l’art. 66 Cost. alla prova del giusto processo. Nota a commento di Tar Catania, 22 aprile 2006, n. 629.

 

1. L’articolata e complessa sentenza del Tar Catania affronta il tema relativo alla tutela giudiziaria avverso le decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale nazionale riguardo le ammissioni di liste e candidature alle elezioni politiche. Il problema, sinora assorbito tra le pieghe dell’art. 66 Cost. e della sua applicazione, è divenuto di estrema rilevanza in occasione dell’applicazione del sistema elettorale introdotto dalla l. 21 dicembre 2005, n. 270, che ha profondamente riformato quello configurato a seguito del referendum elettorale del 18 aprile 1993. Nel giro di poche settimane, non a caso, a vari uffici giurisdizionali è stato richiesto di pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni adottate dagli organi competenti ad intervenire in quello che il t.u. Camera (30 marzo 1957, n. 361, al titolo III) definisce il procedimento elettorale preparatorio. Ed invero, ad eccezione di un isolata pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, peraltro in sede cautelare e di fatto ‘assorbita’ dal rigetto del ricorso [1], tutte le decisioni hanno negato la giurisdizione ordinaria [2] o amministrativa [3], ritenendo di dover far applicazione dell’art. 66 Cost. che – come è noto – riserva a ciascuna Camera di giudicare sui titoli di ammissione dei propri membri.

 

2. Sul tema è intervenuta anche una recente ordinanza della Corte costituzionale, 23 marzo 2006, n. 117. Chiamato a decidere circa l’ammissibilità di un conflitto di attribuzioni sollevato da una lista al fine di sostenere la sussistenza della giurisdizione amministrativa avverso le contrarie decisioni del Tar Lazio ed una pronuncia della Giunta per elezioni della Camera dei deputati (definito «quale organo avente natura giurisdizionale»), il giudice costituzionale ha decisamente affermato che non gli compete risolvere i conflitti di giurisdizione e che siffatto profilo è assorbente rispetto ad ogni altro, compreso quello relativo alla legittimazione attiva a proporre conflitto tra poteri dello Stato.

A dire il vero, l’ordinanza della Corte costituzionale sembra dal contenuto necessitato. A quanto risulta dalla stringatissima ricostruzione dei fatti contenuta nel testo del provvedimento, la controversia atteneva, infatti, ad un problema di individuazione della giurisdizione competente alla stregua della disciplina vigente e non assumeva, pertanto, quel tono costituzionale che dovrebbe caratterizzare i conflitti. La stessa Corte, poi, aveva presente la recente ord. n. 79 del 24 febbraio 2006 (non a caso citata), che ha escluso la possibilità di «introdurre un nuovo tipo di giudizio costituzionale, avente ad oggetto la procedura di elezione delle Assemblee» attraverso il riconoscimento ai partiti politici della legittimazione a sollevare conflitto.

La realtà è che, per un verso, la Corte intende mantenere l’area dei conflitti ad un livello distinto da quello tipico del giudizio sulle leggi [4]. Il che la induce ad esigere il filtro del giudizio a quo e a non consentire che attraverso tale via si pervenga a generalizzate vie di accesso diretto alla giustizia costituzionale. Per altro verso, l’esperienza comparata avverte che l’attribuzione del contenzioso elettorale politico ai giudici costituzionali richiede un’espressa attribuzione. L’esempio spesso citato è quello dell’art. 41 Grundgesetz, ove è previsto che i risultati della verifica dei poteri di competenza del Bundestag possano essere contestati tramite ricorso al Tribunale costituzionale federale [5]. Invero, la deviazione dal modello che vede l’attribuzione del contenzioso elettorale alla giurisdizione comune [6] richiede di necessità una disciplina costituzionale che individui l’ambito della deroga, quale è nel nostro ordinamento l’art. 66 Cost. [7]. Solo che gli svolgimenti giurisprudenziali più recenti sembrano prendere progressivamente consapevolezza della necessità di erodere l’assolutezza di siffatta deroga.

 

3. L’argomentazione accolta dal Tar Catania nella sentenza in commento è piuttosto complessa, anche perché affronta temi ulteriori e diversi rispetto all’oggetto strettamente processuale, tanto è vero che perviene a sostenere la sussistenza di limiti all’attribuzione camerale circa la verifica dei poteri e a definire, pertanto, il campo di applicazione dell’art. 66 Cost. Questo è, probabilmente, il profilo più rilevante ed innovativo della sentenza, giacché il giudice amministrativo (non solo e non tanto si ritiene carente di giurisdizione, confermando una conclusione generalmente seguita, quanto) legge gli artt. 22, 23 e 87 del t.u. Camera alla luce della cornice di principi costituzionali, offrendo dell’art. 66 un’interpretazione estremamente stringente per il medesimo Parlamento.

Oggetto del giudizio era, infatti, la lamentata esclusione di talune candidature da una lista ammessa, invece, alla recente consultazione elettorale per l’elezione della Camera dei deputati. Gli atti impugnati erano, quindi, talune decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio Nazionale Elettorale.

Sul problema le recenti ordinanze della Cassazione, SS.UU. nn. 8118-8119 del 6 aprile 2006, rese in occasione della decisione su un regolamento di giurisdizione, hanno affermato il difetto assoluto di giurisdizione sia amministrativa che ordinaria, sulla base del rilievo che, ai sensi dell’art. 87 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, la Camera pronuncia giudizio definitivo su tutti i reclami presentati all’Ufficio centrale elettorale durante la «sua attività o posteriormente» e che, quindi, appartiene «alla cognizione della Giunta per le elezioni della Camera stessa la convalida di tutte le operazioni elettorali comprese quelle di ammissione delle liste». La Cassazione ha accolto, in fondo, l’interpretazione più estensiva dell’art. 66 Cost. nel senso, appunto, che la competenza delle Camere ‘copra’ l’intero procedimento elettorale, compreso quello c.d. preparatorio relativo all’ammissione delle liste e delle candidature. La posizione della Suprema Corte risulta coerente con la concezione della prerogativa dell’art. 66 nel significato tradizionale di una convalida necessaria ed officiosa che si esercita su tutti i risultati elettorali, anche indipendentemente dall’esistenza di denunzie, ed in base al principio che considera sospetta ogni elezione [8].

Il Tar Catania ha preso decisamente le distanze da siffatta tesi, distinguendo tra le diverse fasi che compongono il procedimento elettorale e individuando riguardo gli artt. 22 e 23 t.u. Camera un momento o una dinamica giurisdizionale. Se si vuole, può dirsi che la sentenza in commento ha voluto introdurre un vero e proprio contenzioso elettorale distinto dalla verifica dei poteri [9], quest’ultima sì di esclusiva competenza parlamentare, mentre il primo risulta, per l’appunto, astretto alla logica giurisdizionale. L’indubbio risultato è stato alla fine quello di restringere l’ambito della tradizionale prerogativa parlamentare. Non a caso, la decisione ha inteso espressamente adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata, con l’importante precisazione, però, che i parametri di legittimità e di orientamento cui il giudice si è riferito non hanno compreso affatto l’art. 66 con la sua consacrazione del ‘vecchio’ istituto della verifica dei poteri, ma i principi di azionabilità delle pretese e della rispettiva tutela in procedimenti giudiziari caratterizzati dall’indipendenza e dall’imparzialità del decidente: in una parola quel complesso di istituti e garanzie che possono essere indicati con il termine di giusto processo [10].

Invero, conformemente alle sue origini, allorché la verifica dei poteri fu configurata quale garanzia dell’intero Parlamento avverso gli altri poteri ancora segnati dalla dipendenza al monarca, l’art. 66 prevede tuttora una tipica decisione di maggioranza, anche quando le premesse storiche sono profondamente cambiate. L’apparizione e l’affermazione dello Stato dei partiti, la divisione delle Camere in forze di maggioranza e di opposizione sino a segnare ormai il concreto svolgersi dei lavori parlamentari [11], soprattutto il legame che stringe il Governo alla/e assemblea/e nel regime parlamentare, di modo che il circuito della decisione politica investe di responsabilità il continuum maggioranza parlamentare-governo [12], tutti questi elementi hanno profondamente modificato la prerogativa parlamentare in questione, incrinandone l’originaria funzione a tutela dell’indipendenza delle Camere. La decisione sulla verifica dei poteri appare in tutto atto della maggioranza parlamentare, mentre si fanno sempre più avvertite le esigenze di tutela dei diritti dei singoli e dei partiti di minoranza. Non a caso, altri ordinamenti hanno da tempo attribuito la cognizione delle controversie elettorali per il Parlamento alla giurisdizione ordinaria [13] o a quella costituzionale [14].

Del resto, non può non notarsi che tale sviluppo riguarda anche l’importante prerogativa delle immunità parlamentare, la cui ‘storia’ registra il tentativo di ridurla agli spazi strettamente legati all’esercizio delle funzioni parlamentari, diminuendo l’area di possibili privilegi [15]. Invero, sia nella verifica dei poteri come nella deliberazione sull’insindacabilità dei parlamentari la decisione di maggioranza che definisce tali procedimenti appare in stridente contrasto e con la ratio garantista dei diritti e con il principio di giustiziabilità già previsto dall’art. 24 Cost., ma che ha ricevuto dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, ulteriore e solenne consacrazione.

Non a caso, la via per giustificare il mantenimento dell’art. 66 Cost. è stata di frequente l’attribuzione alla competenza ivi indicata ed al rispettivo procedimento di natura e struttura giurisdizionale [16]: affermazione che se tenta di mitigare taluni aspetti del contrasto rilevato, soprattutto a mezzo dell’introduzione di regole ispirate al contraddittorio [17], appare invero poco convincente se solo si pensa alla qualificazione soggettiva che – secondo la giurisprudenza costituzionale [18] - deve caratterizzare lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali e che manca per definizione a proposito degli organi politici.

 

4. In astratto, peraltro, non può escludersi che la via del riconoscimento del carattere giurisdizionale al procedimento di verifica dei poteri che si svolge presso le Camere non apra paradossalmente la futura prospettiva del ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.: che, in altri termini, proprio perché risultato di un procedimento giurisdizionale la decisione parlamentare sia soggetta al controllo di legittimità proprio del giudizio in Cassazione. Allo stato dell’attuale diritto positivo la tesi assume valenza solo provocatoria, anche perché l’assenza di ogni disciplina non agevola la proponibilità dell’azione giudiziaria. Ad ogni pie’ sospinto si porrebbero problemi di difficile risoluzione sulla legittimazione ad agire e sui termini e le forme del giudizio. Si finirebbe per travolgere anche la distinzione tra la giurisdizione ordinaria, che nelle elezioni diverse da quelle politiche si occupa delle questioni di elettorato passivo, e la giurisdizione amministrativa, competente invece sulle operazioni elettorali.

Un ulteriore problema attiene, poi, all’ammissibilità di strumenti di tutela cautelare. Il profilo non è di poco momento, tanto è vero che le decisioni giudiziarie in precedenza citate hanno avuto ad oggetto l’adozione di misure precauzionali. E’ noto che sulla tutela cautelare le posizioni sono piuttosto variegate, andandosi dalla tesi che la stessa faccia parte in maniera inscindibile della tutela giurisdizionale [19], alla più smussata considerazione che il legislatore possa configurare opportunamente gli strumenti cautelari [20]. Posto di fronte ad un procedimento d’urgenza, il medesimo Tar Catania ha offerto del problema una soluzione adeguata, ritenendo che il procedimento davanti all’Ufficio nazionale centrale coniughi esigenze di tutela giurisdizionale e di speditezza, di modo che l’istanza cautelare sia, per così dire, contenuta e fatta propria nel particolar iter che conduce alla consultazione elettorale.

Ma è evidente che se si abbandona la soluzione accolta nella sentenza in commento, l’esigenza cautelare ritorna ad essere avvertita con vigore. Infatti, non si tratta tanto di garantire la stabilità del risultato elettorale, quanto di tutelare i diritti dei soggetti esclusi dalla competizione, non potendosi negare che il suo espletamento lede di per sé le aspirazioni alla partecipazione politica di singoli e di gruppi e che la rinnovazione del voto darebbe in ogni caso esiti diversi da quelli originari (per l’effetto di conformazione del risultato elettorale sui votanti e gli schieramenti, per non parlare dei costi di competizioni politiche ripetute), specie in un sistema politico che contiene una ratio o un’aspirazione maggioritaria.

 

5. Si ritorna così alla portata dell’art. 66 Cost. ed al problema del suo mantenimento in un ordinamento costituzionale che dovrebbe dare priorità alla tutela dei diritti. La comunicazione del Presidente della Giunta per le elezioni del 20 marzo 2006 ha inteso tutelare a tutto tondo la competenza parlamentare, sotto i più diversi profili, negando l’ammissibilità di provvedimenti cautelari, ma soprattutto rimandando alla Giunta della prossima legislatura ogni decisione: il che concretamente significa l’affermazione dell’esclusiva attribuzione di quest’ultima a definire ogni aspetto, compreso quello dell’ammissione delle liste e delle candidature.    

D’altra parte, la più recente esperienza giudiziaria sta mettendo alla corde, per così dire, la tenuta dell’istituto sotto diversi dei profili ivi considerati: titoli di ammissione dei parlamentari, ineleggibilità ed incompatibilità sopravvenute degli stessi. In particolar modo, le fattispecie di incompatibilità non paiono sfuggire appieno alla giurisdizione ordinaria: in altri termini, la competenza parlamentare a giudicarne non sembra essere a tenuta completamente stagna. Va considerato, infatti, che in un contesto normativo che non brilla certo per chiarezza la giurisprudenza ordinaria chiamata a pronunciarsi su ipotesi di incompatibilità distingue talvolta i versi, per così dire, della prospettata incompatibilità, in relazione alla domanda avanzata [21]. Ciò si riflette immediatamente sulla competenza camerale sancita dall’art. 66, che non appare più esclusiva: la valutazione delle situazioni di incompatibilità, anche di quelle sopravvenute, risulta, infatti, attribuita a più organi giudiziari, in relazione alla domanda fatta valere. In particolare, il giudizio sull’incompatibilità del parlamentare è attribuito alla Camera di appartenenza (ed alla relativa Giunta delle elezioni) ex art. 66 Cost. sotto il versante del mantenimento della carica di deputato o di senatore; ma contemporaneamente potrebbe spettare anche al giudice ordinario, chiamato ad occuparsi del mantenimento del diverso ufficio. L’esempio della c.d. trasformazione delle cause sopravvenute di ineleggibilità in incompatibilità risulta significativo. Come è noto, tale istituto è stato applicato soprattutto in riferimento all’elezione di un parlamentare a sindaco di un comune superiore a 20 mila abitanti [22]. Siffatta c.d. giurisprudenza parlamentare è stata superata nel 2002, allorquando la Giunta per la verifica dei poteri della Camera dei deputati ha ritenuto che i deputati eletti sindaci in comuni superiori a 20.000 abitanti (e tra questi vi era il sindaco di Palermo) non potessero essere dichiarati incompatibili, in mancanza di una espressa previsione normativa che legittimasse la conversione della causa di ineleggibilità sopravvenuta in incompatibilità, nonché per la necessità di attenersi ad interpretazioni restrittive in materia [23]. Ma la decisione di quel precedente, se vincola le Camere, non sembra costringere affatto il giudice ordinario che si occupi eventualmente della medesima questione di compatibilità sotto il diverso versante della copertura dell’ufficio di sindaco. Se l’art. 66 Cost., in altri termini, stabilisce una riserva di giurisdizione a favore delle Camere riguardo il mantenimento dello status di parlamentare, non pare però spingersi sino al punto di ‘obbligare’ il giudice comune (rectius, ordinario) ad adeguarsi di necessità alle indicazioni della (Giunta e della) Camera di appartenenza del parlamentare. Una cosa, infatti, è stabilire la competenza della Camera a decidere sui titoli di legittimazione del proprio membro, stabilendo una riserva che esclude l’intervento di altri soggetti; altra e diversa cosa è l’eventuale previsione di un potere di imposizione della soluzione accolta in sede parlamentare all’esercizio della funzione giurisdizionale, costretta a seguirne la decisione. Per accogliere l’idea che l’art. 66 Cost. implichi l’attribuzione della Camera a definire ogni aspetto dell’attività del proprio componente, anche quella esterna, dovrebbe prefigurarsi un’ipotesi di pregiudizialità parlamentare assai simile a quella individuata dalla sentenza n. 1150 del 1988 della Corte costituzionale [24], secondo cui «le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte». Ma a questo punto, per un verso, risulterebbe evidente che siffatta forma di pregiudizialità esigerebbe una previsione ben più specifica; per altro verso, la tesi proverebbe troppo, giacché a rigore essa comporterebbe l’attrazione alla competenza camerale di ogni questione attinente ai deputati-sindaci, sino a prolungarsi forse sulla decadenza disposta dall’art. 7, t.u. Camera, in caso di accettazione della candidatura (che concretamente è fatta valere all’interno dell’amministrazione comunale).

La fattispecie è, appunto, esemplare della circostanza che tali vicende non possono essere definite solo a mezzo della decisione parlamentare, giacché la ricerca dell’istanza giurisdizionale ‘assedia’ da presso, per così dire, la competenza camerale, rivelando l’inadeguatezza dell’art. 66 ad offrire la chiave di soluzione dei delicati problemi sollevati.

               

6. La decisione del Tar Catania sembra rappresentare un’importante tappa nella definizione di un nuovo assetto ordinamentale, e lo è ancor di più perché assume la competenza dell’Ufficio elettorale circoscrizionale e di quello nazionale, mentre sarebbe bastato ai fini della decisione «riaffermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo».

Invero, la sentenza muove da più premesse volte alla tutela degli interessi coinvolti e conducenti alla ricostruzione di un procedimento nel quale trovano collocazione vari soggetti. Il primo presupposto è quello di salvaguardare «l’interesse primario [che] consiste nella salvaguardia della volontà popolare così come cristallizzata al momento delle elezioni (cfr. T.A.R. Catania, I, 17.11.2005, n. 2067), per cui occorre valorizzare ogni ricostruzione od opzione interpretativa sistematica che ne eviti la modifica o che presti il fianco a pericolose riconfigurazioni del panorama dei soggetti eleggibili, anche per effetto di interventi degli stessi parlamentari eletti» [25].

Alla stregua di siffatta ricostruzione sistematica, la sentenza non può non ripudiare la consueta («l’unanime»”) assimilazione nel comune alveo delle operazioni elettorali sia delle attività preliminari di ammissione delle liste e dei simboli con quelle successive di scrutinio.

L’assunto accolto è che sul piano degli effetti una cosa sarebbe la valutazione delle schede e dei verbali di causa, delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, altra cosa sarebbe la fase relativa all’ammissione delle liste. Mentre la correzione della illegittima assegnazione delle preferenze condurrebbe a riaffermare la correttezza del voto (e, quindi, il corretto esercizio della sovranità popolare), e la rimozione dal Parlamento di candidati incompatibili o ineleggibili eliminerebbe le possibili distorsioni del sistema, la rilevata illegittimità successiva della ammissione della lista condurrebbe soltanto alla riedizione della competizione elettorale, con la possibile influenza su tutto il territorio nazionale, dove le operazioni elettorali si sono svolte regolarmente [26]. La conclusione è che sia l’intervento giudiziale, sia una verifica parlamentare ex post della stessa Camera non consentirebbe di salvaguardare il corretto dispiegarsi del principio della sovranità popolare.

La consapevolezza di siffatta esigenza ha indotto il Tar Catania a ritornare, per così dire, alla disciplina posta dal t.u. Camera (artt. 12, 13, 20-24) e dalle corrispondenti previsioni del t.u. Senato (art. 10). La ‘scoperta’ è che le operazioni preliminari allo scrutinio (nel t.u. Camera non a caso intitolate al procedimento elettorale preparatorio) prevedono un doppio grado di giudizio sconosciuto negli analoghi procedimenti elettorali relativi alle amministrazioni locali, affidato, rispettivamente, all’Ufficio centrale circoscrizionale (art. 22 t.u. Camera) ed all’Ufficio centrale nazionale (art. 23).  

Tale procedimento «per contenuti e termini, [delineerebbe] un sistema compiuto, a carattere e natura paragiurisdizionale, di verifica delle operazioni preparatorie del procedimento elettorale, avente natura tipica e come tale non integralmente inquadrabile in tipologie o categorie predeterminate o generali (amministrative o giurisdizionali). … Il sistema di controllo delle operazioni preliminari, in quanto affidato ad Organi altamente specializzati (composti da collegi di magistrati di Corte d’Appello e di Cassazione) ed in quanto scandito in tempi rapidissimi e, nonostante ciò, assistito da un duplice grado di giudizio, [sarebbe] concepito, coerentemente con i principi sopra esposti, in maniera tale da consentire di arrivare al momento delle operazioni di scrutinio con gli schieramenti politici immodificabili».

Il sistema, inoltre, impedirebbe «eventuali alterazioni successive della composizione delle Camere Parlamentari, che, ove configurabili, stravolgerebbero il corretto funzionamento di un Organo costituzionale fondamentale per l’attuale forma di Stato, che pone come principio costitutivo della Repubblica la sovranità popolare (ex art. 1 Cost.). Ne [deriverebbe] che il controllo così come delineato, in quanto compiuto ed esaustivo, [consentirebbe] di ritenere che la giurisdizione sull’ammissibilità o meno delle liste non appartenga neanche al Parlamento».

E’ questo – come si anticipava – l’esito più innovativo della decisione: secondo il Tar Catania l’art. 66 Cost. riserverebbe il controllo parlamentare ai soli titoli di ammissione di deputati e senatori, ma non conterrebbe nessun esplicito riferimento alle operazioni elettorali e meno che mai alla fase preliminare delle stesse. L’art. 87 del d.p.r. n. 361 del 1957, poi, limiterebbe la cognizione attribuita alla Camera soltanto alle «contestazioni, (al)le proteste ed, in generale, . . . (a) tutti i reclami», senza alcun riferimento anche ai «ricorsi», espressamente invece indicati dall’art. 23 quali modalità tipiche per eccitare il rimedio, altrettanto tipico, del giudizio sull’ammissione delle liste.

Da qui la ripartizione delle competenze, tra l’Ufficio centrale nazionale (al quale sarebbe riservato il giudizio sull’ammissione delle liste ex artt. 22 e 23) e la Camera, chiamata a pronunciarsi sui reclami (e non sui ricorsi) che caratterizzerebbero, anche per l’espressa terminologia utilizzata, soltanto la fase di scrutinio [27].

La sentenza avrebbe potuto fermarsi a tale conclusione, ma ha probabilmente avvertito che l’esito accolto circa il vincolo a carico del Parlamento esigeva di chiarire la natura dell’Ufficio centrale nazionale, al quale attribuisce non a caso «funzioni paragiurisdizionali ovvero giurisdizionali in senso proprio». La chiara preferenza del Collegio è «che si tratti di una sezione specializzata del G.O. chiamata a pronunciarsi, per utilizzare la condivisibile terminologia adoperata di recente dalla Giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 8119/06, cit.), su "posizioni giuridiche fondamentali che hanno rilievo" . . . nella "fase preparatoria delle elezioni (così il titolo III del T.U. sulle elezioni)». A questo proposito l’accostamento più immediato è stato con l’Ufficio centrale per il referendum, sempre istituito presso la Corte di Cassazione dalla l. n. 352 del 1970, e cui la dottrina prevalente riconosce natura giurisdizionale [28].

Ne è derivato il differente carattere delle attività svolte dall’Ufficio. La fase di scrutinio e di proclamazione degli eletti sarebbe da ricondurre nell’alveo dell’attività amministrativa. La decisione definitiva a tal riguardo è assunta dalle Camere, in applicazione dell’art. 66 Cost. e della disciplina di fonte legislativa (art. 87 t.u. Camera; art. 27 t.u. Senato) e regolamentare (artt. 17-17bis Camera, 19 Senato). Al contrario, la fase di ammissione delle liste e delle candidature sarebbe propria ed esclusiva dell’Ufficio centrale nazionale, il cui giudizio apparirebbe dal vigente sistema «configura[to], implicitamente ma sicuramente, quale atto conclusivo espressivo di una funzione giurisdizionale», di modo che, «anche a non voler accedere alla tesi della [sua] funzione paragiurisdizionale ed atipica, … emerg[e] la possibilità di considerare lo stesso quale sezione specializzata del G.O., secondo i dettami dell’art. 102 Cost.» [29].

Ma ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi anche a ritenere l’attività dell’Ufficio centrale espressione di una funzione pubblica "neutrale", intermedia tra l’Amministrazione e la giurisdizione, svolta da un soggetto in posizione di terzietà ed indipendenza, secondo l’esempio tipico della giurisdizione volontaria.

Per questo, non sarebbe ipotizzabile la violazione dell’art. 24 della Cost. sul diritto di difesa. Gli interessati possono presentare «ricorsi e memorie a difesa delle proprie posizioni, venendosi così ad instaurare un utile contraddittorio, eventualmente eccitato dalle stesse osservazioni dell’organo decidente ed alle quali viene fornita la possibilità di adeguata replica (seppur circoscritta nel tempo, stante la premessa della necessità di assoluta celerità dell’intero procedimento)». In questa prospettiva la sentenza sviluppa un’interpretazione adeguatrice della disciplina positiva ai principi costituzionali di tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi (artt. 24, 103 e 113 della Carta) [30], atteso che risulterebbe esclusa la configurabilità di un vuoto di tutela ed il conseguente difetto assoluto di giurisdizione.

 

7. Fin qui la decisione del Tar Catania. Eppure, non mancano i profili problematici relativi alle tante questioni sollevate.

Il primo attiene alla configurazione dell’Ufficio centrale nazionale quale sezione specializzata della giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’art. 102 Cost. (anche se l’argomento varrebbe anche per l’Ufficio centrale per il referendum, istituito dalla l. 25 maggio 1970, n. 352). La previsione costituzionale citata da ultimo consente di certo al legislatore ordinario di disporre di uno spazio di manovra, per così dire, riguardo l’organizzazione giudiziaria. Ed è pure certo che l’ostilità costituzionale è soprattutto nei confronti della creazioni di giudici in tempi successivi ai fatti da giudicare ovvero privi dei caratteri di indipendenza e terzietà. Eppure, permane il dubbio se l’istituzione di sezioni specializzate possa avvenire senza alcuna limitazione (nemmeno di ordine quantitativo: una giurisdizione spezzettata in tanti diversi organi secondo una miriade di procedimenti individuata dal legislatore sarebbe ancora una giurisdizione unica, secondo l’ispirazione sostanziale dell’art. 102 Cost.?) e, ancora, se sia possibile disancorare l’attività delle sezioni specializzate da(lla possibilità de)l giudizio in cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. In altri termini, anche a non ritenere compiutamente costituzionalizzate le funzioni della cassazione [31], si avverte l’esigenza di non creare tanti procedimenti giurisdizionali, ognuno facente capo ad un’istanza decisoria diversa dal modello generale di ricorso in cassazione [32], giacché in tal modo si eluderebbe sia l’istanza nomofilattica (che nel caso verrebbe assicurata solo parzialmente dall’attribuzione della funzione decisoria ad organi composti da giudici appartenenti, appunto, alla Suprema corte), sia l’assetto sostanziale che vuole che in Cassazione si controlli il rispetto delle norme di legge da parte degli altri giudici. Va certo riconosciuta al legislatore la possibilità di organizzare gli uffici giurisdizionali, assicurando anche a tal riguardo il rispetto dei parametri di buon andamento, efficienza e razionalità che l’art. 97 Cost. esige per tutti i pubblici uffici; ma è legittimo il dubbio che il medesimo legislatore possa in maniera assolutamente libera da criteri istituire organi giurisdizionali ciascuno competente per la cognizione di un rapporto giuridico nell’alveo di un determinato procedimento, anche se si sovraccaricasse di tali compiti la Cassazione (rectius: il personale giudiziario alla stessa assegnata). Il dubbio di costituzionalità attiene, cioè, non tanto alla necessità di assicurare la funzione nomofilattica della Cassazione indicata dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario del 1942, quanto alla concreta elusione dell’art. 111 Cost. che, costituzionalizzando il principio del controllo delle decisioni giudiziarie, esige il mantenimento della dualità organizzativa e funzionale tra (altri) uffici giurisdizionali e Cassazione.

E ciò varrebbe anche a configurare come giurisdizione volontaria l’attività degli organi che intervengono nei procedimenti elettorali (appunto, stando alla tesi, l’Ufficio centrale per il referendum e l’Ufficio centrale nazionale). E’ noto che l’attività amministrativa svolta da organi giurisdizionali [33] non prevede di norma la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti adottati nell’ambito della giurisdizione volontaria, a causa del fatto che  per la loro modificabilità ai sensi dell’art. 742 c.p.c. gli stessi non sono idonei ad acquistare efficacia di cosa giudicata [34], sebbene una tendenza giurisprudenziale sempre più intensa porti ad ammettere il ricorso ex art. 111 Cost. allorquando si controverta su situazioni di diritto. Il che – ritornando al problema circa l’efficacia delle decisioni adottate nel corso del procedimento elettorale - comporterebbe che i provvedimenti dell’Ufficio centrale nazionale non vincolerebbero affatto le Camere [35].

Non pare pienamente convincente, del resto, un’eventuale distinzione tra la fase di ammissione delle liste e delle candidature (per le elezioni politiche) – da svolgere «in funzione della tutela dell’interesse dell’ordinamento generale dello Stato e della realizzazione di esso, con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia esclusivamente giuridico» – e la fase dello scrutinio dei voti, ove la verifica definitiva è successivamente attribuita alle Camere (e per elezioni diverse da quelle al Parlamento alla giurisdizione amministrativa: art. 83/11, d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570; art. 19, l. 17 febbraio 1968, n. 108, per i consigli regionali; art. 6, l. 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 42, l. 24 gennaio 1979, n. 18, per il Parlamento europeo). In ogni caso, l’attività richiesta ai vari organi che intervengono nel procedimento elettorale ha carattere certativo e non viene in considerazione alcun apprezzamento di interessi. La stessa attività è marcata da una imparzialità assai forte anche sotto il versante soggettivo [36]. Invero, non sembra possibile distinguere, ad esempio, tra la verifica dei tempi di presentazione delle candidature ed il calcolo dei voti ottenuti o le valutazioni circa la validità delle schede e dei voti, atteso che in ogni caso il parametro non può non essere che quello di una stretta legittimità [37].

Né potrebbe reggere oltre una certa misura la distinzione tra accertamento in fatto ed in diritto del modello di Cassazione sorto dalla necessità dei rivoluzionari francesi di obbligare i giudici al rispetto di norme di legge, le quali erano, per l’appunto, in primo luogo decisioni volte ad innovare, se non a rivoluzionare, i rapporti sociali [38]. Il fatto entra ormai prepotentemente nel giudizio in cassazione. In ogni caso, tutti i procedimenti elettorali – per i diversi livelli di assemblee rappresentative – richiedono soprattutto accertamenti in fatto.

Si aggiunga, infine, che a ritenere sezione specializzata della giurisdizione ordinaria l’Ufficio centrale nazionale dovrebbe pure ammettersi la sua legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme da applicare (alla pari di quanto è riconosciuto per l’Ufficio centrale per il referendum [39]): con il che i tempi di definizione delle controversie sottoposte al suo giudizio non potrebbero essere più quelli certi del t.u. n. 361 del 1957, né i risultati elettorali (compresi quelli relativi alla fase di ammissione delle liste) potrebbero assumere la tempestiva definitività auspicata in materia.

In realtà, il punto determinante che la sentenza solleva attiene, appunto, al carattere immodificabile della decisione dell’Ufficio centrale ed al vincolo che ne deriva per le Camere. L’opzione interpretativa del giudice sembra essere stata senz’altro per l’affermazione di siffatta immodificabilità: l’affermata natura giurisdizionale dell’Ufficio centrale e l’impossibilità delle Camere di ‘ridiscutere’ le fasi di ammissione delle liste e delle candidature paiono, invero, due passaggi che si legano l’un l’altro e si presentano quali i pilastri di una decisione che ha inteso porre limiti e paletti ad una valutazione camerale che l’esperienza sa essere ispirata soprattutto da ragioni politiche.

Eppure, rimane il problema di rinvenire modelli e forme di definizione di controversie sempre possibili. Così, ad esempio, se dopo la fase di ammissione delle liste e delle candidature si scoprissero ‘nuovi’ documenti e si riuscisse a provare che una candidatura non è stata firmata dal candidato, appare difficile negare alla (Giunta ed alla) Camera il potere-dovere di aprire la necessaria istruttoria sulla vicenda e di decidere la questione [40]. Certo, ad aderire all’impostazione del Tar Catania, in astratto potrebbe sostenersi che dovrebbero riattivarsi il procedimento e l’attività dell’Ufficio circoscrizionale e di quello centrale ai sensi dei ricordati artt. 22 e 23 t.u. Camera. Ma l’assenza di ogni disciplina positiva a tal riguardo potrebbe ‘giocare’ a favore della competenza parlamentare, e ciò sia perché la Camera non potrebbe non assumersi il peso della responsabilità politica su una tale vicenda, sia perché l’art. 66 Cost. ha tutte le caratteristiche della norma di chiusura del sistema, al contrario delle previsioni legislative richiamate che presentano carattere settoriale.

Il problema, in altri termini, riconduce alla presenza della disposizione costituzionale ed alla giustificazione di tale norma in un sistema politico in trasformazione ove è sempre più avvertita l’esigenza di garantire le regole del gioco anche contro la maggioranza del momento. La sentenza si è fatta carico di spuntare taluni aspetti di una competenza parlamentare avvertita quale anacronistica e di valorizzare le fasi di controllo imparziale. Alla decisione va, oltretutto, il merito di aver posto così tanti problemi. Non a caso, la sentenza assume spesso toni costituzionali, sia allorquando interpreta e ricostruisce l’intero sistema alla luce della Legge fondamentale, sia quando auspica l’intervento del legislatore (al fine di chiarire la nozione di nuovi documenti estensibili anche dopo la chiusura dei termini di presentazione, ma l’istanza critica anima pressoché l’intera decisione). Invero, questi sono due profili spesso riferiti al solo giudizio sulle leggi di competenza della Corte costituzionale. Si trascura in tale prospettiva che anche in un sistema di giustizia costituzionale c.d. misto, ove l’accesso al giudice delle leggi è mediato dai giudici comuni, la considerazione dei valori costituzionali in conflitto muove dalla consapevolezza del giudice di dover apprestare tutela, appunto, agli interessi costituzionalmente protetti e, concretamente, ai diritti dei singoli e dei gruppi. Da questo punto di vista non può non ribadirsi come l’art. 66 Cost. non appaia più rispondente né all’esigenza di tutela dei diritti in sede giurisdizionale, né alla necessità di dare regole precise e chiare ai rapporti politici [41].



[1] CGA, 6 aprile 2006, n. 218.

[2] Cfr. Cass., SS.UU. 6 aprile 2006, nn. 8118-8119.

[3] Cons. Stato, 21 marzo 2006, n. 1386; Id., 28 marzo 2006, n. 1463; Tar Lazio, II bis, 16 marzo 2006, n. 1573; Tar Sicilia, Catania, I, 24 marzo 2006, nn. 547-548.

[4] Cfr., se si vuole, A. CARIOLA, La nozione costituzionale di pubblico impiego, Milano, 1991, 42 e nota 88; ma un atto avente forza di legge è stato occasione del conflitto di attribuzione risolto con la sentenza 10 maggio 1995, n. 161.

[5] Sul profilo P. HAEBERLE, La Verfassungsbescwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca, Milano, 2000, 13, 105.

[6] Si v., ad esempio, l’art. 40 Cost. Spagna, secondo cui “la validità degli atti e dei requisiti dei membri delle due Camere è sottoposta al controllo giudiziario nei termini stabiliti dalla legge elettorale”.

[7] Sui modelli accolti in altri ordinamenti e sulla ‘storia’ del contenzioso elettorale politico L. ELIA, Elezioni politiche (contenzioso), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 747 ss.; V. LIPPOLIS, Le Camere, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1986, sub art. 66, 115 ss. 

[8] Così M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale nei procedimenti elettorali, in Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, a cura di A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi, Torino, 2000, 129. La frase secondo cui ogni elezione è sospetta è ripresa da C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico 9, I, Padova, 1975, 482.

[9] Sul punto cfr. ancora M. MANETTI, op. et loc. citt.

[10] Sul giusto processo cfr. M. CECCHETTI, Giusto processo. a) dir. cost., in Enc. dir., Aggiornamento, V, Milano, 2001, 595 ss.; P. FERRUA, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1994-2005), in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 2006, 85 ss. Per l’applicazione del principio al tema della presenza dei soggetti privati nei giudizi per conflitti sull’insindacabilità parlamentare A. PACE, Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali, in Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali, Milano, 2001, 33 ss.; A. CARIOLA, L’immunità dei parlamentari, il giusto processo ed il diritto comune costituzionale, ivi, 265 ss.

[11] Si consideri, ad esempio, la disciplina del procedimento legislativo ed in particolar modo dei tempi destinati alle proposte del Governo e dei gruppi parlamentari delle opposizioni, indicata dagli artt. 23 Reg. Camera e 53 Reg. Senato.

[12] Sulla nozione e sulle diverse funzioni della responsabilità politica v., se si vuole, A. CARIOLA, Responsabilità politica, di prossima pubblicazione in Dizionario di diritto pubblico a cura di S. Cassese, Milano 2006.  

[13] Il riferimento consueto è all’esempio inglese, dove l’attribuzione alla giurisdizione ordinaria del contenzioso elettorale politico risale al 1868, L. ELIA, Elezioni, cit., 752. 

[14] Si consideri, ancora, l’esempio già citato dell’art. 41 Grundgesetz, ma anche l’esperienza francese che assegna la verifica delle elezioni al Conseil constitutionnel.

[15] Cfr. sull’argomento i contributi raccolti nel volume Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali, cit.; nonché R. ORLANDI, A. PUGIOTTO,  a cura di, Immunità politiche e giustizia penale, Torino, 2005; T. E. GIUPPONI, Le immunità della politica, Torino, 2005.

[16] Così S. TOSI, Diritto parlamentare, Milano, 1974, 63, 65, ma a proposito della giunta quale organo giurisdizionale speciale e pur nel contesto di un impianto critico dell’istituto; nel medesimo senso C. MORTATI, Istituzioni, cit., 483, per il quale l’attribuzione al Parlamento della decisione gli farebbe assumere la titolarità di una funzione sostanzialmente giurisdizionale; il rilevo dato ai diritti induceva Mortati ad affermare decisamente che la deroga ai principi costituzionali non ha più giustificazione. Il carattere paragiurisdizionale della procedura è affermato pure in T. MARTINES, G. SILVESTRI, G. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto parlamentare, Milano, 2005, 54. Energicamente G. FERRARI, Elezioni (teoria generale), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 640, 644, notava che nelle elezioni politiche si ripudia del tutto la giurisdizione ed il principio di giurisdizionalità. Dal canto suo L. ELIA, Elezioni, cit., 784 ss., dopo l’illustrazione delle posizioni intervenute in argomento, dal riconoscimento delle decisioni delle Camere in materia elettorale come provvedimenti giurisdizionali fa discendere la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme da applicare.    

[17] Nel medesimo senso può essere ricordato la valorizzazione del contraddittorio nel procedimento relativo alla verifica dei poteri nei Regolamenti delle Giunte, rispettivamente, Regolamento Senato 23 giugno 1992, e Regolamento Camera, 6 ottobre 1998.

[18] Proprio in questa materia: si pensi alla qualificazione dei consigli comunali in occasione della verifica dei poteri ed alla relativa disciplina, cfr. Corte cost., 16 dicembre 1965, n. 93. Sul punto V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. II. La Corte costituzionale 5, Padova, 1984, 271.

[19] Cfr. Corte cost., 27 dicembre 1974, n. 284, e si pensi alla netta presa di posizione della Corte di giustizia a favore della tutela cautelare, nella decisione della VI Sezione, 15 maggio 2003, in causa C-214/2000.

[20] Cfr. Corte cost., 1 aprile 1982, n. 63, ove si rinviene l’affermazione secondo cui «l'art. 24 Cost., garantendo l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali. … E’ consentito in materia processuale stabilire procedure differenziate, in quanto la tutela giurisdizionale ben può diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio (cfr. da ultimo sent. n. 9 del 1982). In particolare, va osservato che la potestà cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., ma la sua disciplina è demandata alla legge ordinaria, alla quale spetta di regolare la materia. Da ciò consegue come nessun appunto sul piano della legittimità costituzionale possa essere mosso al nostro sistema processuale, nel quale, a differenza di quanto è dato riscontrare in qualche legislazione straniera, non sussiste un potere cautelare generale come espressione dell'esercizio della giurisdizione: tale potere va riconosciuto soltanto nei casi stabiliti dalla legge e trova attuazione secondo gli istituti in essa previsti».

[21] Ne offre un esempio Cass., I, 16 luglio 1998, n. 6955, sul caso di un deputato regionale siciliano, cui per l’art. 5, l.r. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, si applicano le medesime condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari nazionali. La giurisprudenza di merito presenta, invero, tale distinzione a seconda del ‘verso’ della domanda: Trib. Palermo, 31 gennaio 2003, n. 325; il profilo non è stato colto da Trib. Catania, 7 ottobre 2005, n. 3409, in Dir. giust., 2006, 4, 25 ss., confermata però da App. Catania, 16 febbraio 2006, n. 86.  

[22] Cfr., per tutti, V. DI CIOLO, Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, 60 ss., ove l’esposizione delle ragioni favorevoli e contrarie a tale orientamento.

[23] Cfr. A. MANZELLA, Il parlamento, Bologna, 2003, 229 s., nonché il Resoconto della seduta della Giunta delle elezioni, 2 ottobre 2002.

[24] Ripresa anche dal ricorso dell’ex Presidente Cossiga avverso Cass., III, 27 giugno 2000, nn. 8373 e 8374, poi definito da Corte cost., 26 maggio 2004, n. 154.

[25] Il passaggio prosegue con l’affermazione della «esigenza di cui il Legislatore, quindi, non ha potuto non tener conto, al fine di salvaguardare la forma parlamentare ed il corretto dispiegarsi delle regole di democrazia, consiste nella necessità che alle elezioni partecipino schieramenti immodificabili, con garanzia assoluta della corretta esternazione del voto individuale».

[26] L’attenzione alla stabilizzazione del risultato escluderebbe - a parere del Collegio – anche la possibile tutela cautelare in sede giurisdizionale, sia essa quella ordinaria o amministrativa  (come pure ritenuto dal C.G.A. con l’ordinanza n. 218/2006), per l’appellabilità della decisione e la sua modificabilità nei due successivi gradi di merito. Inoltre, la possibilità di modificare la composizione del Parlamento per effetto dell’intervento giudiziale non sarebbe prevista nel nostro sistema e apparirebbe comunque lesiva della indipendenza dei poteri dello Stato (profilo quest’ultimo comunemente ritenuto a fondamento dell’art. 66 Cost.).

[27] La sentenza aggiunge taluni argomenti a contrario, desunti dalla ricostruzione sistematica accolta,  e che vale la pena di riportare: «La mancata cognizione del Parlamento della fase prodromica delle elezioni appare altresì confermata dalla circostanza che il richiamato art. 17 del vigente Regolamento della Camera dei Deputati, nel prevedere un termine per il controllo delle operazioni elettorali in diciotto mesi, stabilisce un lasso temporale effettivamente lungo, del tutto incompatibile non solo con il dictum contenuto nell’art. 66 della Costituzione, ma anche con la rapidissima sequenza temporale (meno di una settimana per ambedue i gradi di giudizio, addirittura ridotta di un giorno per effetto dell'art. 1, l. 23 aprile 1976, n. 136), collegata all’esigenza di certezza e rapidità, stabilita dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 361/1957 per la fase paragiurisdizionale di controllo della procedura di presentazione delle liste, finalizzata a garantire che le operazioni di scrutinio si rivolgano a schieramenti immodificabili. In altri termini, non avrebbe alcun senso prevedere un controllo iniziale, in due gradi di giudizio, in soli sei giorni, se poi il Parlamento avesse ben diciotto mesi per rimettere in discussione l’ammissione delle liste, con possibilità, come già evidenziato, di sconvolgere il voto popolare, posto a fondamento della stessa forma parlamentare. E non avrebbe avuto parimenti senso stabilire una procedura compiuta di valutazione della ammissione delle liste affidata a "due gradi di giudizio", sconosciuta per le altre fasi elettorali parlamentari, per poi unificare tutti i giudizi in una fase "contenziosa" innanzi al Parlamento, ove, si ribadisce, non è stata prevista alcuna valutazione sui "ricorsi". Inoltre, non avrebbe altresì senso riservare alla sola procedura di ammissione delle liste un triplo grado di giudizio, aggiungendo a quello previsto dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 361/1957 (presso i due Uffici Elettorali Centrali) quello di cui al combinato disposto del successivo art. 87 con l’art. 17 del Regolamento della Camera dei Deputati. E ciò oveppiù si osservi che la procedura di ammissione delle liste, rispetto a quelle di scrutinio, non appare caratterizzata da valutazioni su fatti dubbi (come può essere la validità o meno di una scheda elettorale), ma al rigido rispetto delle norme preposte a regolare il relativo procedimento (in verità, sotto alcuni aspetti, migliorabile soprattutto in riferimento al concetto di "nuovi documenti" esibibili anche dopo la chiusura del termine di presentazione delle liste, che il Legislatore farebbe bene a meglio precisare). La normativa in esame, quindi, prevede un procedimento più articolato, in quanto previsto su due gradi di giudizio, per la fattispecie più semplice, quasi certificativa, notarile, di valutazione del rispetto delle regole normative preposte alla regolarizzazione dell’ammissione delle liste; ed uno meno articolato per le operazioni di scrutinio, la cui valutazione finale, però, viene affidata di certo al Parlamento, unico soggetto che, nel nostro sistema, può controllare la regolarità dell’elezione dei propri componenti (ex art. 66 Cost.). Solo nella fase della concreta individuazione della legittimità dei voti espressi o dei requisiti soggettivi dei "membri eletti" al Parlamento appare congrua la riaffermazione della autodichìa di detto Organo. Nella fase antecedente, è la salvaguardia del sistema parlamentare, quale principio informatore della stessa esistenza della forma di governo dello Stato, che assume preminente rilievo costituzionale, richiedendo la garanzia del voto degli elettori e, quindi, il rispetto della sovranità popolare, che, una volta espressa, non può essere modificata da nessuno, neanche dallo stesso Parlamento».

[28] Cfr. per l’esposizione delle varie tesi e dei loro risvolti M. LUCIANI, La formazione delle leggi. Il Referendum, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna – Roma, 2005, 286 ss. La natura giurisdizionale dell’Ufficio centrale è affermata sulla basi di argomenti assai prossimi a quelli individuati nella decisione in commento: la composizione soggettiva dell’organo, con soli magistrati assistiti dalle garanzia di indipendenza; i compiti attribuiti per l’accertamento della legittimità delle richieste; la forma finale di ordinanza della decisione; il limitato contraddittorio. E’ riconosciuta, invece, natura amministrativa all’attività di accertamento e proclamazione dei risultati, perché a tal proposito non vi è da svolgere una verifica di legittimità ma solo di calcolo, perché l’accertamento non si conclude con un atto tipico della funzione giurisdizionale, e perché non è previsto alcun contraddittorio, 294. 

[29] Che l’Ufficio centrale nazionale e gli Uffici centrali circoscrizionali per la Camera, gli uffici elettorali regionali e gli uffici elettorali circoscrizionali per il Senato dovessero farsi rientrare nel potere giudiziario, appunto in quanto organi che esercitano funzioni di natura giurisdizionale, era affermato da G. FERRARI, Elezioni politiche (ordinamento), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 737 s. La distinzione tra la fase di ammissione delle liste e delle candidature e la fase dello scrutinio è, invero, stata presente nella dottrina più avvertita, cfr. per tutti L. ELIA, Elezioni politiche, cit.,  761 s., che sembra però orientato ad attribuire ogni competenza alla Giunta.  

[30] Sarebbe stato da includere anche l’art. 111 Cost., specie nel testo modificato dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, sul c.d. giusto processo.

[31] Suggestioni in tal senso in A. D’ATENA, in La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, a cura di N. Occhiocupo, Bologna, 1978, 414 s. 

[32] Riferimenti sul punto in A. CARIOLA, La giurisdizione costituzionale sui conflitti di attribuzione, ed. provv., Catania, 2002, 85 s.

[33] Secondo la definizione di C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, XI ed., Torino, I, 1997, I, 27, ove si ricorda l’espressione di P. Calamandrei; III, 379 ss.

[34] Cfr. sull’argomento, C. MANDRIOLI, Corso, cit., I, 29; III, 383 ss.; nonché E. GRASSO, I procedimenti camerali: l’oggetto della tutela, in Riv. dir. proc., 1990, 35 ss., e I. ANDOLINA, G. VIGNERA, Il modello costituzionale del processo civile italiano, Torino, 1990, 192 ss., i quali, pur aderendo alla tesi della non definitività dei provvedimenti camerali e della conseguente non proponibilità del ricorso ex art. 111 Cost., riconoscono però le possibilità di pervenire ad un controllo di legittimità sulle decisioni camerali ad opera della Suprema Corte. 

[35] In astratto, anzi, a sviluppare la tesi che si tratti di volontaria giurisdizione ed attesa la circostanza che si verta sicuramente su situazioni di diritto, potrebbe pervenirsi alla conclusione che avverso le decisioni dell’Ufficio centrale sia ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. 

[36] Per la considerazione dei profili di imparzialità in senso soggettivo e oggettivo, cfr. A. CARIOLA, La nozione costituzionale di pubblico impiego, cit., 241 ss.

[37] La medesima circostanza che le operazioni di scrutinio a proposito delle elezioni amministrative, regionali ed europee sono affidate alla giurisdizione amministrativa induce a ritenere che i caratteri di legittimità di quest’ultima sono comuni anche alla verifica dei poteri assegnata alle Camere ed alle rispettive Giunte. Ancora una volta, in altri termini, l’elemento ‘stonato’ è l’anacronistica attribuzione parlamentare operata dall’art. 66 Cost.

[38] Il riferimento d’obbligo per il modello storico è P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, Torino, 1920. 

[39] Cfr. M. LUCIANI, La formazione delle leggi. Il referendum abrogativo, cit., 292.

[40] E’ la considerazione che faceva dire a C. MORTATI, Istituzioni, cit., 483, che la decisione della Camera poteva essere soggetta a revocazione nei casi in cui l’art. 395 c.p.c. permette la revocazione della sentenza.

[41] Cfr. sul punto A. MANZELLA, Il Parlamento, cit., 225 s., ove si nota come appaia ormai necessaria l’introduzione del ricorso alla Corte costituzionale contro le decisioni in materia elettorale, riportando l’ordinamento alla logica costituzionale del giusto processo ed a quella parlamentare del rispetto delle garanzie delle minoranze; M.L. MAZZONI HONORATI, Diritto parlamentare 2, Torino, 2005, 123 ss.; S. CICCONETTI, Diritto parlamentare, Torino, 2005, 57.

Nella prospettiva accennata nel testo, oltre alle soluzioni de jure condendo da tempo presenti nel dibattito politico e la cui adozione è resa realistica dalle vicende dell’ultima tornata elettorale e dalle proposte avanzate in tale occasione, può chiedersi se l’art. 66 Cost. resisterebbe oggi ad un giudizio di legittimità. In altri termini, se è condivisibile l’osservazione di Mortati secondo cui la prerogativa parlamentare non ha più ragion d’essere (C. MORTATI, Istituzioni, cit., 483) e che, anzi, appare in contrasto con il principio di giustiziabilità, il problema attiene agli strumenti giuridici possibili per superare l’impasse. In fondo, si è di fronte ad una disarmonia del sistema costituzionale rispetto ai principi medesimi che caratterizzano lo Stato di diritto. Del resto, per quanto possa essere azzardata, la prospettazione di tecniche di risoluzione delle eventuali rotture costituzionali attiene appieno al mestiere del giurista. 

Si è già anticipata nel testo (retro par. 5) la proposta di ritenere che l’art. 66 Cost. non disponga affatto una competenza esclusiva, ma solo una potestà amministrativa in prima battuta, per così dire, suscettibile di essere ri-valutata in sede giurisdizionale. La necessità di consentire l’adozione di misure cautelari sempre ad opera di un giudice terzo ed imparziale, potrebbe condurre a ‘relegare’ la competenza parlamentare in margini piuttosto esigui. In quest’ottica l’art. 66 sarebbe letto in armonia con gli artt. 3, 24, 111 (nuovo testo) e 113 Cost. In particolare, la proclamazione avvenuta a livello costituzionale del giusto processo indurrebbe a ritenere l’art. 66 profondamente modificato anche rispetto all’originaria ratio. Nella consapevolezza che il contrasto sarebbe solo apparente al legislatore spetterebbe il compito di definire procedure e forme del controllo giudiziario sulle decisioni camerali.

A ritenere che la verifica dei poteri come sancita dall’art. 66 sia, invece, preclusiva del sindacato giurisdizionale si porrebbe in termini assai concreti la questione circa la legittimità di rotture costituzionali. Il tema è da sempre oggetto di riflessione nella dottrina costituzionale, che ha in genere guardato con un certo sospetto all’ammissibilità dell’istituto, cfr., per tutti, C. MORTATI, Costituzione (dottrine generali), in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 191 ss., che ne considerava l’ammissibilità soprattutto in relazione al principio di eguaglianza, ma anche per le trasformazioni dello Stato contemporaneo; G. MOTZO, Disposizioni di revisione materiale e provvedimenti di rottura della Costituzione, in Rass. dir. pubbl., 1964, 361 ss. In altri contesti talune riflessioni sono giunte a ritenere la possibile illegittimità di norme costituzionali per contrasto con principi di più alto spessore, cfr. O. BACHOF, Verfassungswidrige Verfassungsnormen?, Tübingen, 1951, ove a parametro di legittimità sono elevati la c.d. Natur der Sache e, in generale, il diritto naturale. L’esito è probabilmente frutto anche della distinzione schmittiana tra Costituzione quale decisione fondamentale e leggi costituzionali (sia pure allontanandosi da quella ricostruzione per dare ingresso al pluralismo dei valori che segna la democrazia contemporanea). Per altro verso, l’assunzione di taluni principi costituzionali a criteri di valutazione degli altri precetti (pure) costituzionali appare debitrice delle ricostruzioni ispirate all’impronta razionalizzatrice di matrice weberiana. Per questo non sembra del tutto peregrino adombrare l’ipotesi che l’assunto in base al quale «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali …[in quanto] appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana» (Corte cost., 29 dicembre 1988, n. 1146), possa in futuro essere esteso ed applicato anche in riferimento a talune regole costituzionali prive di un tale fondamento assiologico o, addirittura, contrastanti con i medesimi valori supremi.

Un piano ancora diverso attiene al possibile contrasto con parametri di legittimità sovranazionali. Il richiamo immediato è all’art. 6 Cedu ed alla proclamazione del giusto processo ivi contenuta, sebbene la giurisprudenza della Corte di Strasburgo consenta una nozione di giudice e di giudizio piuttosto estesa ed il principio di sussidiarietà che ispira il procedimento davanti alla stessa imponga di regola il previo esaurimento delle vie interne. Per le indicazioni della giurisprudenza sul punto M. CHIAVARIO, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova, 2001, 170 ss..

L’esigenza di circondare il procedimento elettorale di adeguate garanzie giurisdizionali appare, peraltro, più debole di altri valori ai quali appresta tutela l’ordinamento costituzionale, inteso quest’ultimo secondo una nozione sostanzialistica che fa riferimento ai valori tutelati. Se fosse venuto direttamente in considerazione un problema di rispetto del parametro di legittimità comunitaria, ad esempio quello relativo al divieto di discriminazione tra uomini e donne sancito dall’art. 141 Tratt. CEE, la soluzione sarebbe stata radicalmente diversa, attesa la giurisprudenza comunitaria che è pervenuta ad affermare l’illegittimità di previsioni che ledano siffatto valore Il riferimento è al noto caso Kreil, sentenza 11 gennaio 2000, in causa C-285/98, che ha considerato lesivo del principio di eguaglianza tra uomini e donne la previsione dell’ordinamento tedesco di riservare agli uomini il servizio militare armato, malgrado il fondamento della regola fosse da rinvenire nell’art. 12a Grundgesetz. Eppure, la giustiziabilità delle pretese afferenti al diritto di partecipazione politica è un valore che non è disgiunto da quello di eguaglianza, anzi la tutela giurisdizionale rappresenta lo strumento più efficace per  l’affermazione di quest’ultima. Una maggiore attenzione allo stretto legame tra i due valori potrebbe, forse, portare a sviluppare ed ampliare il parametro comunitario e ad intendere quello di legittimità costituzionale in coerenza ed in armonia con l’altro. Sui problemi relativi alla considerazione dell’eguaglianza quale parametro comunitario, cfr. G. TESAURO, Diritto comunitario 4, Padova, 2005, 116 ss., che richiama la giurisprudenza della Corte secondo cui quello di eguaglianza è oramai riconosciuto quale uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Ma riguardo al tema qui esaminato rimane preclusivo il fatto che l’intervento delle giurisdizioni comunitarie è possibile solo «nelle situazioni in cui rileva una disciplina comunitaria e non la sola disciplina interna …[sicché] rimangono fuori dell’ambito del controllo … le norme nazionali prive di qualsiasi legame con il diritto comunitario», ivi, 125. L’adozione della Costituzione europea, bloccata per ora dal rifiuto francese ed olandese di ratificare il Trattato firmato a Roma il 29 ottobre 2004, comporterebbe probabilmente un rafforzamento del parametro comunitario quale misura anche della legittimità costituzionale interna, per così dire, secondo strumenti  noti nelle esperienze federali. Sulle tecniche di riconoscimento dei diritti c.d. impliciti o trasversali e di quelli strumentali, A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 59 ss.