Francesco CARINGELLA

Consigliere di Stato

“Il nuovo ruolo del G.A.: articolo 21 OPTIES legge 241”[1]

 

 

Possiamo partire da un punto preliminare sul quale credo che convergano le relazioni che mi hanno preceduto, cioè la legge 15/2005 e dopo di essa la legge 80 sul silenzio sono leggi che vogliono bene al giudice amministrativo, cioè danno grande fiducia al giudice amministrativo perché ne dilatano la giurisdizione e ne amplificano il potere sul piano dell’intensità del sindacato.

Sul primo profilo, cioè la giurisdizione, è una curiosa risposta alla sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale, come è stato testé evidenziato. Di fronte ad una sentenza 204 che ha voluto tarpare le ali e porre dei paletti piuttosto stringenti alla giurisdizione esclusiva, la legge 15 la dilata e crea nuove, inedite e persino significative, sul piano dell’intensità e dell’ampiezza, sacche di giurisdizione esclusiva. Mi riferisco all’art.19 comma 5 della legge 241, che attribuisce al giudice amministrativo esclusivo il sindacato in tema di DIA : in un tempo nel quale la DIA è stata generalizzata o comunque amplificata, è un sindacato trasversale che non riguarda più una materia compiuta, conchiusa, ma una materia sostanzialmente non materia, ossia trasversale. Mi riferisco all’art.21 quinquies sulle conseguenze patrimoniali della revoca sul piano delle indennità che vengono riconosciute dal giudice amministrativo, anche laddove della legittimità della revoca non si discuta: quindi è una giurisdizione che concerne una controversia meramente patrimoniale non consequenziale ad un provvedimento, o meglio ad un provvedimento illegittimo, ossia al suo annullamento, ma al contrario consequenziale ad un atto che si assume legittimo.

Mi riferisco all’art.25 comma 5 nella 241, come riscritto probabilmente in modo inutile dalla legge 80 che qualifica expressis verbis come esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di accesso. Questa ultima è un po’ una legge antiplenaria da un certo punto di vista perché reagisce alla decisione della plenaria del 1999, che aveva qualificato l’accesso come interesse legittimo.

Mi riferisco infine all’21 septies comma 2 della 241, che in chiave ricognitiva qualifica come esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato.

Un ampliamento della giurisdizione esclusiva indirettamente lo ricaviamo anche dall’art.11 della 241. Rimane la giurisdizione esclusiva sugli accordi, ma gli accordi, come dice il Presidente De Roberto sono più panciuti perché ormai comprendono, senza il limite della tassatività, gli accordi sostitutivi: abbiamo allora una giurisdizione esclusiva che riguarda, anche in questo caso trasversalmente , la generalità degli accordi.

 Insomma ecco una legge che si fida della giurisdizione amministrativa, che la amplifica e che risponde tutto sommato picche al self restraint derivato dalla sentenza 204.

La legge vuole poi bene al giudice amministrativo in una prospettiva più importante e più significativa nella logica del nostro dibattito e del nostro convegno, perché amplifica anche i poteri del giudice amministrativo, dilata l’intensità del sindacato e conia scenari inediti, da questo punto di vista, che sono destinati a modificare il perimetro dell’oggetto del giudizio amministrativo. Mi riferisco agli interessi legittimi nell’alveo del giudizio di legittimità: a fronte di una vecchia impostazione che vuole il giudice amministrativo signore del solo annullamento con salvezza del potere amministrativo, si stagliano nuove norme che valicano questi angusti confini.

L’art.21 septies medesimo, nel codificare la nullità, implicitamente, come ha scritto Giancarlo Montedoro in un suo recentissimo scritto in attesa di pubblicazione, attribuisce al giudice amministrativo la cognizione di un’azione dichiarativa di accertamento qual è l’azione di accertamento della nullità in tema di interessi pretensivi, ove la giurisdizione è del GA, indipendentemente dalla nullità del provvedimento amministrativo.

Mi riferisco alla disciplina del silenzio, quindi al nuovo art.2 comma 5 della legge 241, che attribuisce al giudice amministrativo il potere-dovere, di accertare la fondatezza della pretesa dell’istanza in tema di silenzio.

Mi riferisco infine, ma in realtà in principio, all’art.21 opties comma 2 della 241, che nel qualificare come non annullabile un provvedimento violativo di norme procedimentali o formali che non abbiano influito sulla sostanza della decisione, quindi sulla bontà del risultato finale, evidentemente attribuiscono - non so se in modo incidentale o principale – al giudice amministrativo il potere- dovere di verificare se ogni qualvolta venga dedotto un vizio formale la pretesa del privato sia fondata o non sia per avventura palesemente infondata, al punto tale da rendere inutile, eccessivo, persino dannoso il provvedimento giudiziale di annullamento. 

Il quadro nel quale ci muoviamo è in definitiva un quadro nel quale il legislatore amplia la giurisdizione ed espande i poteri del giudice amministrativo : c’è una forte investitura sul piano della fiducia.

In questo quadro emerge, prima ancora di esaminare le singole norme, un’impostazione profondamente diversa dell’oggetto del giudizio amministrativo che è stata evidenziata nelle precedenti relazioni. L’idea che il giudice debba limitarsi all’annullamento del provvedimento con salvezza dei poteri, anche laddove il provvedimento sia vincolato ab origine, ossia sulla base di un auto-vincolo dell’Amministrazione, id est l’idea che il giudice sia un giudice dell’atto e non un giudice del rapporto, è un’idea che è stata definitivamente cassata, in modo persino eclatante, da parte del legislatore. Da un giudizio estrinseco e parentetico sull’atto, che non definisce au fond la sostanza della controversia, si passa ad un giudizio che è un giudizio finale sul rapporto che definisce in modo sostanziale e soprattutto definitivo la controversia. Si afferma anche nel nostro mondo, anche alla luce dell’esigenza di dare certezze economiche e quindi risposte definitive e non meramente interlocutorie, il principio chiovendiano secondo cui quando il privato ha torto, ha interesse ad avere torto subito e completamente; quando invece ha ragione, ha interesse ad avere ragione subito e completamente. L’idea di fondo è allora che il giudizio amministrativo, salvo eccezioni, deve essere un giudizio finale che definisce in modo conclusivo la sostanza del rapporto. E tanto anche alla luce della considerazione di fondo secondo cui il privato che abbia sostanzialmente torto in relazione all’agognato bene della vita non ha interesse ad una vittoria di Pirro, quale l’annullamento a cui consegue sicuramente una riedizione negativa del potere cassato dal giudice in prima battuta, ma al contrario preferisce una sconfitta immediata ad una vittoria apparente. In questo quadro si innesta l’art.21 opties, comma 2, della legge 241, ossia la norma che in modo più plastico e trasforma l’oggetto del giudizio amministrativo, ritenendo non annullabili i provvedimenti affetti da vizi formali ininfluenti sulla sostanza e quindi sulla bontà della decisione.

Prima di passare all’esame di alcuni punti specifici e controversi, un primo problema preliminare: è una norma processuale o sostanziale?. Connessa è anche una questione terminologica, nel senso che il legislatore non afferma che il provvedimento affetto da vizi ininfluenti è un provvedimento legittimo, ma al contrario, nell’assunto della illegittimità del provvedimento per violazione di una regola, la cui cogenza non è messa in discussione, puntualizza che il provvedimento non è annullabile.

 E’ in definitiva una norma sostanziale con effetti processuali, che tuttavia non incide sulla qualifica del provvedimento in termini di illegittimità, ma incide sul profilo della sanzione. E’ un provvedimento illegittimo, per il quale il legislatore ritiene che la sanzione dell’annullamento sia una sanzione eccessiva, una sanzione inutile, una sanzione persino dannosa per il privato, laddove vi sia la certezza che dall’annullamento del provvedimento poi conseguirebbe un provvedimento, questa volta anche formalmente legittimo, di reiezione. In questo senso– fa irruzione anche nel diritto amministrativo il principio privatistico, tutto sommato consolidato e tradizionale, della distinzione tra regole del comportamento e regole dell’atto, cioè regole la cui violazione comporta una qualificazione in termini di illiceità del comportamento complessivamente inteso e regole la cui violazione comporta invece la sanzione dell’invalidità – annullabilità del provvedimento amministrativo. In questo quadro mi sembra abbastanza chiaro il parallelismo alle ipotesi privatistiche nelle quali la violazione di regole comportamentali (nella fase che, per esempio, precede il contratto) non incide sulla legittimità del contratto, non ne determina l’invalidità, ma comporta un problema di responsabilità del privato per scorrettezza comportamentale. Pensiamo, per esempio, ad una violazione del principio di buona fede nelle trattative, a cui normalmente, se non c’è un vizio della volontà, non consegue l’annullabilità del contratto. E’ solo un problema di responsabilità precontrattuale per danno di interesse negativo, perché il contratto nella sostanza non è stato inciso dalla violazione di questa regola, o non è stato inciso al punto tale da giustificare o da meritare la sanzione ed il destino triste dell’annullamento. Ipotesi classica è il dolo incidente ex art. 1440 c.c.. Persino gli artifici e i raggiri nel corso delle trattative, che non abbiano spostato l’economia sostanziale del contratto, non portano all’annullamento del contratto, ma soltanto ad una responsabilità precontrattuale per contegno scorretto nel corso delle trattative. Pensiamo al contratto in frode terzi ai terzi di cui è ipotesi classica la doppia alienazione immobiliare. Io, secondo acquirente, acquisto un bene che è stato già venduto dal venditore, ma furbescamente trascrivo per primo. Il contratto è perfettamente valido perché il nostro ordinamento non conosce la norma imperativa del divieto di frode terzi con effetto invalidante del contratto; e tuttavia il comportamento è perfettamente illecito, in considerazione della decisione del legislatore di privilegiare la stabilità del contratto, sanzionando diversamente sul piano della responsabilità il contegno maramaldesco di chi acquisti una casa che è stata già venduta ad altro acquirente.

Concludendo su questo primo punto, mi sembra di poter dire che è una norma che amplia lo spettro delle sanzioni. L’annullabilità non è più l’unica sanzione per il comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione, è una sanzione eccessiva, inutile, persino dannosa nel caso di provvedimento che non sia stato inciso dalla violazione della regola procedimentale; restano ferme le altre sanzioni e quindi un’ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione per scorrettezza procedimentale e formale che abbia cagionato un danno ed un pregiudizio al privato.

Seconda osservazione che mi viene da fare a questo punto, sempre rimanendo sul piano generale e prima di analizzare alcuni problemi di più piccolo cabotaggio, è che sono ingenerose quelle critiche che alla norma sono state rivolte sul piano dell’incompatibilità con i principi costituzionali o con i principi comunitari, siccome norma che incide negativamente sull’effettività della tutela e quindi sul diritto di azione, sul diritto di difesa del cittadino perché consente all’Amministrazione di salvare i provvedimenti illegittimi. La critica è ’ ingenerosa perché nella la prospettiva che stiamo evidenziando, sulla quale torneremo dopo, è al contrario una norma di garanzia del cittadino, che nella logica dell’effettività e della sostanzialità della tutela, evita che questi subisca la beffa di una vittoria apparente, alla quale consegue l’esercizio del potere e successivamente una sentenza, questa volta anche formalmente, oltre che sostanzialmente, sfavorevole. La norma, se interpretata con tutte le potenzialità sulle quali torneremo alla fine di questo breve intervento, è una norma che nella sostanza amplia il bagaglio delle tutele ed è coerente con le esigenze di effettività e di pienezza della tutela giurisdizionale.

A questo punto, analizzati i caratteri generali della norma, vediamo quali sono i problemi applicativi più rilevanti e più significativi, sempre molto rapidamente.

I problemi di fondo sono due: il primo è capire cosa intende il legislatore quando, nella prima parte del secondo comma, riferisce: “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato”. Cosa si intende in, particolare per provvedimenti vincolati? Il concetto di vincolo è un concetto dinamico e non statico; è un concetto che va verificato anche alla luce dell’autovincolo nel fluire dell’azione amministrativa. Per provvedimento vincolato, nella logica della norma, a mio parere, non si intende solo un provvedimento vincolato ab origine sul piano del diritto, vale a dire un provvedimento che in base alla norma strettamente intesa non poteva che essere quello, ma anche un provvedimento vincolato per effetto di un autovincolo, in quanto l’Amministrazione con un precedente atto regolamentare, un bando di gara, una lex specialis di un concorso o di una gara, un atto generale, un atto specifico nell’ambito del procedimento, ha consumato la sua discrezionalità, si è data delle regole che impongono un vincolo che nella legge ab origine non c’era. Le procedure concorsuali ed in particolare di appalto sono, da questo punto di vista, un caleidoscopio di esempi sostanzialmente ampio.

Si intende anche un vincolo pattizio, alla luce dell’art.11 della 241/1990. E’ evidente che se l’Amministrazione si obbliga con il privato in sede di accordo ad adottare un certo provvedimento amministrativo, questo provvedimento, pur se ab origine discrezionale, diventa un provvedimento vincolato. Direi anche – questa è la frontiera più problematica – che è vincolato un provvedimento che sia tale alla luce dell’istruttoria nel corso della quale l’Amministrazione abbia già consumato la sua discrezionalità effettuando le sue valutazioni. Vi pongo l’esempio recentemente affondato dalla giurisprudenza, di una gara, anche complessa, ad ampia discrezionalità, un appalto concorso con l’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui la commissione abbia già esperito le sue valutazioni discrezionali, formulato una graduatoria ed il provvedimento finale viene adottato piuttosto che dal dirigente, dal Sindaco; piuttosto che dal dirigente di un certo settore dal dirigente di altro settore. E’ chiaro che quello è un provvedimento discrezionale ab origine; è chiaro che c’è un vizio di natura formale, ma è altrettanto chiaro che se nel ricorso l’istruttoria non è messa in discussione, le valutazioni discrezionali non sono toccate da alcuna censura, noi abbiamo un vizio formale che non incide su una discrezionalità già consumata e quindi su un esisto finale sostanzialmente di carattere vincolato.

Il problema è più complesso, ma non posso che sfiorarlo, viene in rilievo per la comunicazione di avvio del procedimento perché il legislatore alla violazione delle regole più grave, connette curiosamente la sanzione più lieve : non è ben chiara la ragione per cui per la violazione di normali regole procedimentali si attribuisce una prova di resistenza solo nel caso di atto vincolato ed invece nell’ipotesi della violazione procedimentale più grave, l’omessa informazione radicale sull’avvio del procedimento, il legislatore attribuisce all’Amministrazione una prova di resistenza più ampia perché non c’è riferimento al vincolo. Per la violazione dell’avvio al procedimento, l’Amministrazione può, sia pure con un onere probatorio a suo carico, dimostrare che quel procedimento non avrebbe avuto nessuno sbocco alternativo. Posso solo rinviare alla giurisprudenza tedesca, che ha distinto tra alternative di diritto ed alternative di fatto ed ha ritenuto non annullabile il provvedimento quante volte l’Amministrazione, con un onere probatorio a suo carico completo, dimostri che nella situazione data non c’erano alternative di fatto plausibili. Pur essendo quindi il provvedimento discrezionale nella situazione concreta, alla luce degli elementi di fatto acquisiti, non c’erano alternative plausibilmente percorribili.

Terzo punto: i vizi. Per i vizi, direi che il problema principale affrontato dalla giurisprudenza, è il problema dei vizi formali, perché per i vizi procedimentali nessuno dubita sulla loro qualificazione ed identificazione. Cosa intende il legislatore quando si riferisce, viceversa, ai vizi formali. E’ ovvio, persino banale, che non può riferirsi a vizi di carattere strutturalmente non invalidante già nell’impostazione precedente, quindi a mere regolarità formali quali, per esempio, la illegibilità della sottoscrizione ad un vizio della intestazione. Si riferisce a vizi formali che prima della legge era invalidanti, quindi vizi formali pesanti, non vizi formali già tradizionalmente irrilevanti. Questi vizi, a mio parere, non possono essere che sostanzialmente due: motivazione e competenza.

Per la motivazione viene sostanzialmente cassata la giurisprudenza che aveva impedito, oltre ogni ragionevole limite, l’integrazione postuma della motivazione, anche con riferimento a provvedimenti vincolati. Il legislatore chiarisce in sostanza che al cittadino l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento per difetto di motivazione, quando questa motivazione sarà sicuramente sanata, sostanzialmente non interessa perché è una vittoria di Pirro ed anzi una vittoria dannosa : si consente almeno per gli atti discrezionali vincolati, quindi non discrezionali nella logica che abbiamo ricordato, una integrazione postuma della motivazione.

Più delicato è il problema della competenza. Sulla competenza alcuni TAR si sono pronunciati in senso negativo, nel senso di ritenere che il vizio di competenza non è un vizio formale, che l’incompetenza attiene al profilo sostanziale dell’investitura e che di conseguenza se l’atto è affetto da incompetenza relativa, pur laddove si tratti di un atto completamente vincolato, l’atto va comunque annullato per restituire la palla all’Organo incompetente che è stato defraudato del suo munus. Io mi permetto francamente di dissentire in primo luogo per adesione alla logica comunitaria, che nel concetto di forma formale comprende ogni violazione formale che non incida sulla sostanza della decisione, che non sia indice di una cattiva decisione sostanziale: in questo quadro mi sembra che la competenza sia, per definizione, nulla dica sulla bontà della decisione e quindi sulla sostanza del rapporto. Decisiva è poi la ratio e della norma. Se la ratio è quella di evitare vittorie inutili e di definire in modo compiuto la vicenda contenziosa ove non ci sia la preclusione della discrezionalità non consumata, senza strascichi amministrativi inutili per tutti, ebbene detta esigenza non può che deporre nel senso della non annullabilità del provvedimento quante volte il provvedimento medesimo, pur se adottato da un organo perfettamente incompetente, sia un provvedimento perfettamente giusto ed anzi assolutamente vincolato nella logica legislativa.

Conclusioni con le quali ci lasciamo.

Per le conclusioni devo dire che la norma è interessate più che per quello che dice, per quello che non dice. La norma nella sostanza cosa dice, nella logica incidentale di cui parlava prima l’amico Sergio Santoro? Quando un giudice di fronte ad un vizio formale o procedimentale si deve interrogare se il privato abbia o meno palesemente torto, più che se c’è un vizio procedimentale: non somministra l’annullamento se l’istanza di concessione edilizia, oggi il permesso di costruire, è un’istanza infondata o palesemente infondata. Attribuisce al giudice, a fronte del sindacato su vizi formali e procedimentali, il potere- dovere di verificare sempre, ed è un potere ufficioso nella prima parte del secondo comma, se il provvedimento non sia comunque giusto e quindi se la pretesa del privato non sia effettivamente, sostanzialmente e sicuramente infondato. Se la norma attribuisce al giudice il potere di verificare la fondatezza della pretesa al fine di dare torto e quindi ascrive in capo al giudice il potere-dovere di verificare sempre se il privato ha torto, prima di pronunciare annullamenti inutili, allora la norma non può specularmente non voler dire che il giudice deve verificare quante volte gli sia richiesto, in base al principio della domanda ex art. 112 c.p.c., la fondatezza della pretesa anche per dare ragione. Mi sembra difficile che il salto del fosso sia un danno solo a danno del cittadino, e che quindi il giudice sia investito di questi nuovi abiti che gli consentono di verificare la sostanza del rapporto, solo per dare torto e non specularmente per dare ragione.

La disposizione, nella sua logica ultima, in questa confortata dalla successiva norma sul silenzio, è una disposizione che trasforma, non solo con riferimento alla fattispecie specificamente codificata, il cuore del giudizio nella misura in cui, a fronte di procedimenti non effetti da profili significativi di discrezionalità, attribuisce sempre e comunque al giudice - quindi non secundum evuntum litis, ma in base ad una regola generale - il potere-dovere di non fermarsi alla stazione della forma del procedimento e di arrivare, viceversa, alla meta sostanziale relativa al rapporto. E’ una norma che potenzia in seno ampio e generale l’intensità del sindacato. In questo mi sembra che la norma crei lo stesso percorso della disciplina e della giurisprudenza sul silenzio. Ci sono addirittura sentenze del secolo precedente, era pacifico che il giudice, a fronte di un ricorso verso il silenzio-rifiuto, potesse verificare la palese infondatezza dell’istanza per concludere che essendo palesemente infondata : Amministrazione non aveva l’obbligo di provvedere e che quindi non c’era silenzio. La giurisprudenza, fino alla legge 80/2005 (con l’eccezione di alcune decisioni coraggiose come la decisione 10/1978 della Plenaria), aveva concluso che in tema di giudizio sul silenzio il giudice poteva verificare l’infondatezza della pretesa e quindi verificare la sostanza del rapporto solo per dare torto. Solo con la legge di cui stiamo parlando, la legge 80, il legislatore ha sanato questo iato logico ed ha attribuito il potere al giudice di sindacare la fondatezza anche per dare ragione. Anche in questo c’è un parallelismo tra il silenzio e vizio formale perché anche in questa logica mi sembra che la norma che riconosce al giudice il potere di dare torto, attribuisce al giudice di dare ragione.

In questo la morale che mi sembra di poter trarre e che affinché quella fiducia con cui siamo partiti sia ripagata, e sia meritata quell’apertura di credito maiuscola che il legislatore ha effettuato a favore del giudice amministrativo, ampliandone i confini e potenziandone i poteri, è necessario, nonché sufficiente, che il giudice utilizzi pienamente le opportunità di una normativa che è capace di rivoluzionare in positivo i confini e le caratteristiche del giudizio amministrativo. Concludendo con Flaiano, citato dal mio amico De Carolis, oggi si può essere rivoluzionari solo applicando le leggi.

 Grazie.

 

 



[1] Relazione tenuta al Convegno "Giustizia Amministrativa e Sviluppo Economico" svoltosi a Lecce il 30/09/05 e 01/10/05 presso il Tribunale Amministrativo Regionale. Tar lecce 30/9/2005