Roberto Caponigro

Le categorie di opere generali, specializzate e speciali negli appalti di lavori pubblici[1].

 

 

1. Il contratto d’appalto di lavori pubblici – 2. La ratio del sistema di qualificazione delle imprese – 3. Categorie di opere generali, specializzate e speciali – 4. Esecuzione dei lavori – 5. Cenni sull’attestazione di qualificazione.

 

1. Il contratto d’appalto di lavori pubblici.

 

Il contratto di appalto di lavori è il contratto con cui una parte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, assume il compimento di un’opera verso un corrispettivo in danaro.

Un contratto di appalto stipulato da una amministrazione pubblica si distingue da un analogo contratto stipulato tra soggetti privati sia per la rilevanza giuridica assunta dai motivi che spingono la parte pubblica a contrarre sia e soprattutto per le modalità di scelta del contraente.

La libertà di scelta del contraente costituisce uno dei fondamentali pilastri dell’autonomia privata, per cui il contraente privato, di norma, può scegliere discrezionalmente con chi contrarre; la pubblica amministrazione, invece, è tenuta a scegliere il proprio contraente in esito ad una apposita procedura ad evidenza pubblica.

 La procedura ad evidenza pubblica è finalizzata alla individuazione del “giusto” contraente dell’amministrazione, vale a dire del contraente che offra le migliori garanzie al prezzo più conveniente per la corretta esecuzione dell’opera pubblica.

Tale era la ratio, volta al controllo della spesa pubblica per il miglior utilizzo del danaro della collettività, della normativa sulla contabilità di Stato degli anni ’20 ed è in buona parte la ratio ancora oggi alla base della disciplina dei contratti pubblici contenuta nel D.Lgs. 163/2006.

A tale esigenza di tutela degli interessi pubblici si è aggiunta, sotto la spinta dei principi e delle direttive comunitarie, l’esigenza di tutela della libertà di concorrenza e di non discriminazione tra le imprese.  

Di talché, l’amministrazione non utilizza più sic et simpliciter il mercato per scegliere il contraente migliore sotto i profili qualitativo e quantitativo, ma è chiamata a disciplinare il suo corretto funzionamento al fine di tutelare il libero gioco della concorrenza, al punto che, da soggetto che utilizza il mercato per scopi propri, è divenuta garante del corretto andamento dello stesso per fini ulteriori, ispirati principalmente dall’ordinamento comunitario.

La stessa amministrazione, in tal senso, è assoggettata al mercato e le regole dell’evidenza pubblica non sono più soltanto funzionali ad ottenere le migliori condizioni ed il più affidabile contraente, ma sono anche finalizzate alla tutela della concorrenza, per cui può affermarsi che l’interesse delle imprese e del mercato è ora tutelato al pari dell’interesse pubblico che l’amministrazione è chiamata ontologicamente a perseguire e, anzi, è divenuto anch’esso un valore collettivo da realizzare, ed in questo può cogliersi un cambio di prospettiva.

L’art. 2 del D.Lgs. 163/2006, in tale ottica, oltre ad indicare che l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (principi ispirati alla tutela della pubblica amministrazione per il controllo ed il miglior utilizzo delle finanze pubbliche), specifica che l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (principi ispirati alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto funzionamento del mercato).

 

2. La ratio del sistema di qualificazione delle imprese.

Il sistema unico di qualificazione delle imprese, previsto originariamente dall’art. 8 L. 109/1994 ed attualmente dall’art. 40 D.Lgs. 163/2006, da un lato, risponde all’esigenza di garantire le amministrazioni appaltanti circa la capacità tecnica e l’affidabilità morale, organizzativa e finanziaria delle imprese che aspirano a contrarre con loro e, quindi, di garantire la qualità delle opere pubbliche, dall’altro, basandosi sulla costante verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alla disciplina comunitaria, evita differenziazioni normative di carattere territoriale e, quindi, tutela anche la libertà di concorrenza e la par condicio tra le imprese.

La norma indica che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

Il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000, è disciplinato dal regolamento di esecuzione e di attuazione del “codice dei contratti pubblici” di cui all’art. 5 D.Lgs. 163/2006.

Peraltro, non essendo stato ancora emanato detto regolamento, che entrerà in vigore decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rimangono in vigore, per quanto compatibili con il nuovo assetto legislativo, sia il D.P.R. 34/2000, regolamento istitutivo del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, sia il D.P.R. 554/1999, regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (L. 109/1994).

Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione (cc.dd. SOA), appositamente autorizzati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Le SOA, che, sebbene organismi di diritto privato, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, attestano l’esistenza nei soggetti qualificati di:

Ø     certificazione di sistema di qualità conforme alla normativa europea ed a quella nazionale;

Ø     requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti.

La qualificazione dell’impresa costituisce un presupposto di ammissione alla gara di importo superiore a € 150.000 e, in caso di aggiudicazione, diviene un presupposto della contrattazione non potendo l’amministrazione stipulare un contratto con un soggetto privo di qualificazione, che è prova presuntiva della sua capacità[2].

In assenza di qualificazione, infatti, l’impresa è priva dell’astratta idoneità a contrarre e la giurisprudenza civile ha evidenziato che tale parziale difetto di capacità giuridica comporta la nullità del contratto di appalto eventualmente stipulato[3].  

 

3. Categorie di opere generali, specializzate e speciali.

Le imprese, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 34/2000, sono qualificate per categorie di opere generali e per categorie di opere specializzate.

La normativa fondamentale in tema di categorie di opere è contenuta nel D.P.R. 554/1999 e, precisamente, negli artt. 72, 73, 74 e 95, norme, peraltro, che lo schema di regolamento di cui all’art. 5 D.Lgs. 163/2006 non modifica sostanzialmente[4].

L’art. 72 del D.P.R. 554/1999 detta le definizioni di categorie di opere generali e specializzate, indicando, al quarto comma, quando le opere specializzate devono essere qualificate speciali.

In particolare, dopo aver premesso che, ai fini della redazione dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese, le opere ed i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate, definisce le opere generali come quelle caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte e le opere specializzate come le lavorazioni che, nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o del lavoro, necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.

L’elencazione delle categorie di opere generali, contraddistinte dall’acronimo OG, e delle categorie di opere specializzate, contraddistinte dall’acronimo OS, è contenuta nell’allegato al D.P.R. 34/2000.

L’art. 40, co. 2, ultimo periodo, aggiunto dal D.Lgs. 113/2007 (c.d. 2° correttivo), ha peraltro previsto che con il relativo regolamento possono essere periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.

Il quarto comma dell’art. 72 D.P.R. prevede poi che sono da considerare opere speciali, se di importo superiore a € 150.000, determinate tipologie di opere specializzate analiticamente descritte nella stessa disposizione.

La distinzione tra categorie di opere generali e specializzate e, nell’ambito di queste ultime, la enucleazione di opere speciali, non costituisce un mero esercizio terminologico o definitorio ma, come si vedrà, ha rilevanti implicazioni giuridiche.

L’art. 73 D.P.R. 554/1999 stabilisce quali qualificazioni l’impresa deve possedere per partecipare alla gara ed indica quali categorie di opere devono essere indicate nel bando di gara.

La lex specialis della gara è costituita, nelle procedure aperte, dal bando e da un disciplinare contenente norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta nonché alle procedure di aggiudicazione e, nelle procedure ristrette, dal bando e da una lettera di invito contenente le stesse indicazioni previste dal disciplinare nelle procedure aperte[5].

Il bando di gara deve indicare l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente, ossia di importo più elevato tra le categorie, nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, qualora di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro ovvero di importo superiore ad € 150.000.

Per la partecipazione alla gara è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori da appaltare; ove, peraltro, assuma carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione in tale categoria specializzata.

Con riferimento ai requisiti da possedere per la partecipazione alla gara, l’art. 95 D.P.R. 554/1999 distingue tra la partecipazione dell’impresa singola e quella dell’associazione temporanea di imprese.

L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente, vale a dire sia qualificata per l’esecuzione dei lavori di cui alla categoria prevalente, per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili, ossia ulteriori, per i singoli importi. L’impresa che non possiede la qualificazione relativa alle categorie di lavori scorporabili, deve possedere tale qualificazione con riferimento alla categoria prevalente.

L’associazione temporanea di imprese di tipo verticale è una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente, mentre l’associazione temporanea di tipo orizzontale è una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria[6].   

Per le ATI di tipo verticale, i requisiti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporate (lavori non appartenenti alla categoria prevalente ed assumibili da una delle mandanti) ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola, fermo restando che i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Per le ATI di tipo orizzontale, i requisiti richiesti nel bando per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%, fermo restando che, in ogni caso, l’impresa mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria e ciò in quanto essa deve essere effettivamente, e non solo astrattamente o potenzialmente, il soggetto più qualificato in relazione all’importo dei lavori a base d’asta [7].

L’ultimo comma dell’art. 95 D.P.R. disciplina l’istituto della cooptazione, fattispecie diversa dal raggruppamento temporaneo di imprese, allo scopo di far partecipare all’esecuzione dei lavori anche imprese di dimensioni minori che, altrimenti, resterebbero tagliate fuori dal settore e non potrebbero acquisire la relativa esperienza.

La norma prevede che, se l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea, hanno i requisiti previsti dallo stesso art. 95, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando.

Tale possibilità è subordinata alle seguenti due condizioni: i lavori eseguiti dalle imprese cooptate non devono superare il 20% dell’importo complessivo dei lavori; l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna deve essere almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

L’impresa cooptata, pertanto, non contribuisce al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui deve essere in possesso l’ATI per partecipare alla gara[8].

Ne consegue che eventuali irregolarità afferenti le attestazioni SOA dell’impresa cooptata non ridondano sic et simpliciter in un vizio di legittimità dell’ammissione alla gara dell’impresa o dell’ATI cooptante.

 

4. Esecuzione dei lavori.

L’art. 74 D.P.R. 554/1999 detta le norme relative alla effettiva esecuzione dell’opera da parte del soggetto, impresa singola o associazione temporanea di imprese, aggiudicatario dell’appalto.

La regola base è che l’impresa aggiudicataria, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, sia essa generale o specializzata, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro.

Tale regola, peraltro, subisce una pluralità di eccezioni, tanto che è possibile collocare su un piano residuale l’ipotesi in cui sia effettivamente l’impresa qualificata per la sola categoria prevalente ad eseguire direttamente tutte le lavorazioni in cui si articola l’opera.

In via preliminare, occorre precisare che, ai sensi dell’art. 118, co. 2, D.Lgs. 163/2006, l’impresa aggiudicataria può subappaltare ad imprese in possesso delle relative qualificazioni tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, ferme restando le disposizioni vigenti che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Per quanto riguarda la categoria prevalente, però, con il regolamento di esecuzione e di attuazione di cui all’art. 5 del “codice” sarà definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento[9].

 Le eccezioni alla regola base sono indicate nel secondo comma dello stesso art. 74 D.P.R. 554/1999.

In primo luogo, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni relative ad opere generali, contrassegnate dall’acronimo OG, che, infatti, si definiscono a qualificazione obbligatoria.

Inoltre, non possono essere eseguite direttamente le lavorazioni relative alle categorie di opere speciali, vale a dire alle categorie di opere specializzate espressamente indicate nel quarto comma dell’art. 72 il cui importo sia superiore ad € 150.000.

 Viceversa, l’aggiudicatario può eseguire direttamente tutte le lavorazioni relative ad opere specializzate e non speciali nonché le lavorazioni relative a categorie di opere, astrattamente rientranti in una tipologia di opera speciale, che, in quanto il relativo importo non è superiore ad € 150.000, non sono indicate nel bando e l’eventuale clausola che, contravvenendo alla disposizione di legge, indichi nel bando la categoria di opere che non superi detto importo si presenta ovviamente recessiva ed è illegittima[10].

In altri termini, l’impresa, o il raggruppamento di imprese, aggiudicataria dell’appalto potrà eseguire direttamente, tra le categorie di opere che la stazione appaltante è tenuta ad indicare nel bando, oltre quelle, come la categoria prevalente, per cui è in possesso delle specifiche qualificazioni, le lavorazioni appartenenti alle categorie di opere specializzate.

 Per le lavorazioni rientranti nelle altre categorie di opere, generali o speciali, dovrà ricorrere al subappalto ovvero provvedere alla costituzione di un’associazione di tipo verticale.

La possibilità di procedere al subappalto, peraltro, non è sempre consentita attesa la presenza di una norma speciale che impone uno specifico divieto e, in particolare, dell’art. 37, co. 11, D.Lgs. 163/2006, secondo cui, qualora nell’oggetto dell’appalto rientrino opere speciali e, se una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite direttamente dai soggetti affidatari che, ove non in grado di realizzare dette componenti, sono tenuti a costituire raggruppamenti di tipo verticale, disciplinati dal regolamento ex art. 5 che definisce anche l’elenco delle opere[11].

In definitiva, mentre le lavorazioni ulteriori rispetto a quella prevalente (solo in quota parte subappaltabile) sono sempre subappaltabili e scorporabili, in presenza di opere speciali il cui valore sia superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori le relative lavorazioni sono solo scorporabili ai fini della costituzione di un’ATI verticale ma non anche subappaltabili.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il bando di gara, lex specialis della stessa, può vietare il subappalto anche di una lavorazione relativa ad una categoria di opera specializzata ma non speciale in quanto non compresa nell’elenco di cui all’art. 72, co. 4, D.P.R. 554/1999[12].

La norma di cui all’art. 37, co. 11, D.Lgs. 163/2006, in definitiva, si limita a vietare la possibilità di affidare in subappalto l’esecuzione di opere speciali il cui valore supera il 15% dell’importo totale dei lavori, sicché un’eventuale clausola del bando di gara che consenta il subappalto di tali opere speciali sarebbe senz’altro illegittima per violazione di legge, ma non impone all’amministrazione di consentire il subappalto per le altre opere specializzate, sicché l’eventuale clausola di gara che vieta il subappalto per l’esecuzione di un’opera specializzata ma non speciale non è illegittima per violazione di legge, potendo eventualmente essere censurata solo per eccesso di potere ove la previsione si riveli irragionevole, illogica o incongrua.

   

5. Cenni sull’attestazione di qualificazione.

L’art. 1, co. 3, D.P.R. 34/2000 specifica che, fatto salvo quanto stabilito all’art. 3, co. 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma dello stesso regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, tanto che, ai sensi del quarto comma, le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli ivi previsti.

            Purtuttavia, occorre ritenere che la presunzione della sussistenza dei requisiti costituita dall’attestazione di qualificazione sia una presunzione iuris tantum, vale a dire suscettibile di prova contraria, e non iuris et de iure.

            L’art. 40, co. 9, D.Lgs. 163/2006, infatti, stabilisce che le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell’attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

            Ne consegue, di converso, che i dati risultanti dalle referenze che hanno permesso il rilascio dell’attestazione possono essere contestati motivatamente.

            La stazione appaltante, quindi, così come eventuali imprese concorrenti, ove in possesso di elementi idonei a mettere in discussione quanto riportato nelle referenze, potranno contestare i dati risultanti dall’attestazione SOA e, ove la contestazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, risulti fondata, hanno la possibilità di determinare la revoca o l’annullamento dell’attestazione stessa con intuibili effetti sulle procedure di gara e la relativa aggiudicazione dell’appalto[13].

            Tale questione assume una particolare pregnanza ove si consideri che il D.Lgs.163/2006 e, poi, il D.Lgs. 113/2007 (2° correttivo al D.Lgs. 163/2006) hanno introdotto una serie di misure per moralizzare il sistema SOA ed arginare il fenomeno delle attestazioni rilasciate sulla base di falsi documenti[14].

            In proposito, l’art. 253, co. 21, D.Lgs. ha previsto una revisione straordinaria delle attestazioni SOA rilasciate dal 1° marzo 2000 e, in particolare, la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni.

 



[1] Relazione al Convegno ISAC “Codice dei contratti: problemi applicativi, dopo il Correttivo 2”, svolto a Cassino il 26 novembre 2007.

[2] S. Cacace, Categorie generali e categorie speciali nella redazione dei bandi, su www.giustizia-amministrativa.it, 2004.

[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 5 ottobre 2000, n. 1362, resa, peraltro, su un fattispecie ricadente nel precedente regime che richiedeva l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori e la verifica da parte dello Stato degli ulteriori requisiti.

[4] Gli artt. 91, 107, 108 e 109 dello schema di regolamento riproducono, con talune integrazioni, rispettivamente, gli artt. 95, 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/1999.

[5] Cfr. Comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sulle tipologie di bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici, pubblicato su Supplemento Ordinario G.U. n. 23 del 28.1.2002.

[6] Le relative definizioni sono contenute nell’art. 37 D.Lgs. 163/2006.

[7] Cfr. Cons. Stato, V, 19 febbraio 2007, n. 832.

[8] Cfr. ordinanza T.A.R. Lazio, Roma, I, 11 ottobre 2006, n. 5659.

[9] Il limite massimo del 30% è identico a quello già previsto dall’abrogato art. 18, co. 3, L. 55/1990 e lo schema di regolamento, all’art. 167, co. 1, prevede che la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30% dell’importo della categoria.

[10] Cfr. Cons. Stato, IV, 10 aprile 2006, n. 1971.

[11] Nelle more dell’approvazione del regolamento, è da ritenere che l’elenco delle opere speciali sia quello espressamente individuato dall’art. 72, co. 4, D.P.R. 554/1999.

[12] Cfr. Cons. Stato, V, 7 giugno 2006, n. 3364 che ha ritenuto non illegittima la previsione del bando che aveva considerato solo scorporabile ma non anche subappaltabile le opere “verde ed arredo urbano” di cui alla categoria OS 24 sebbene non incluse tra le opere speciali di cui all’art. 72, co. 4, D.P.R. 554/1999.

[13] Su tale argomento, S. Cacace, SOA: una riforma incompiuta, su www.giustizia-amministrativa.it, 2007.

[14] La tematica è sviluppata in R. De Nictolis, Il sistema SOA, su www.giustaamm.it, che riporta gli atti del convegno IGI “Il decreto correttivo 2 (D.Lgs. 113/2007): prime riflessioni” in Roma, 18 settembre 2007.