Antonino Corsaro

 

Consigliere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

 

 

 

Il danno ambientale. Il principio della precauzione e dell’azione preventiva e le misure di riparazione in materia di responsabilità ambientale .

 

1        - Premessa

Il dlgs  3 aprile 2006 n.152  (“Norme in materia ambientale”), cd  “Codice dell’ambiente”, che  ha riformato la normativa in materia paesaggistico e ambientale , è stato emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (  delega al Governo per “il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale” ) e ha disciplinato la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (art. 1, comma 1, lett. e).

Anche se manca uno specifico dettato normativo nella  Costituzione, la tutela dell' ambiente come bene giuridico trova la sua fonte genetica direttamente nella Costituzione, attraverso il combinato disposto degli art. 2, 3, 9, 41 e 42 della Carta costituzionale considerata come diritto vigente e vivente.

La tutela del paesaggio, giusto il letterale disposto dell'art. 9 comma 2 cost., spetta allo Stato.

In Italia fino alla legge urbanistica del 1942 mancava una pianificazione urbanistica spaziale e la destinazione extraurbana veniva definita genericamente come agricola senza essere pianificata. La città territorio dovrebbe portare ad un decentramento  decongestionante e la pianificazione dovrebbe andare oltre quella edilizia  ed occuparsi anche dello spazio extraurbano. Doveva passare ancora tempo per arrivare ad una pianificazione settoriale che tenesse nel dovuto rilievo quello pubblico (strade, scuole,ospedali…e quello privato (commercio,artigianato,industrie,turismo e residenziale extraurbano),ma permaneva la concezione  che il residuo fosse  sempre agricolo: restava l’antitesi tra città e campagna.

Negli anni ’60 si sviluppava una nuova  cultura urbanistica e si cercava un nuovo rapporto tra urbanistica ed agricoltura.

La pianificazione territoriale concerneva l’assetto del territorio e si traduceva nella determinazione di principi e criteri (direttive) per la disciplina conformativa affidata ai piani regolatori.

Il D.M.2 aprile 1968 all’ art 2.definiva le Zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

a) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) : si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

c) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B) ;

d) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

e) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C) ;

f) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

La tutela dell'ambiente e del paesaggio costituiscono idonei motivi ispiratori di scelte urbanistiche in quanto incidono sulla qualità della vita e sull'assetto del territorio, nell'equilibrio del rapporto tra edificazione ,industria e spazi liberi o riservati al verde.

2        -La legislazione 

 

La normazione per la tutela dell’ambiente si può fare risalire alla fine degli anni sessanta,essendo prima frutto solo di interventi indiretti preordinati a perseguire fini diversi.

L’art.101 d.p.r.24.7.1977,n. 616 aveva trasferito alle Regioni, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie in salubri.  L'art. 82, dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977 aveva delegato altresì alle Regioni la protezione delle bellezze naturali e la loro individuazione.

Determinante è stata la politica comunitaria in materia ambientale. L'ordinamento italiano ha attuato la direttiva n. 85/337/ Cee con le leggi 8 luglio 1986 n. 349 e 22 febbraio 1994 n. 146.

Il primo comma dell'art. 18 l. 8 luglio 1986 n. 349  disponeva che qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. Così l’ art. 1 della legge  06/12/1991 n. 394 ( Legge quadro sulle aree protette ) , in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, che è costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale . L’art.11 della stessa legge  nei parchi  vieta le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat . In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali.

La materia non deve essere confusa con l' urbanistica . Infatti, l' urbanistica è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio  in relazione alle molteplici esigenze della popolazione interessata al territorio da pianificare,  posti in essere dalla p.a. al fine di strutturare l'assetto urbanistico e quello dei servizi generali e collettivi .

 

3         -La definizione della materia

 

Per " ambiente " si intende normalmente l’insieme delle risorse naturali e culturali che sono protette dall'ordinamento, perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. Tra i principi costituzionali all’art.9 trova allocazione la tutela del paesaggio ,all’art.32 la tutela della salute  , all’art.2 quale lesione del diritto fondamentale all' ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana e all’art.117 comma 2 lett. s) cost., la "tutela dell'ambiente".La prima osservazione attiene alla difficoltà di definire l’ambito della materia ( materia non materia secondo la Corte cost ) e le relative competenze e individuare i principi fondamentali. Non tutti gli ambiti materiali specificati nel comma 2 dell'art. 117 cost., nel testo modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie, come nel caso dell'ambiente, da considerarsi piuttosto come un "valore" costituzionalmente protetto. [1]

L'art. 117 cost. comma 3 ( novellato con l. 18 ottobre 2001 n. 3 e  t.u. per l' edilizia , approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) usa la formula  "governo del territorio" e la ricomprende tra le materie di legislazione concorrente nelle quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Il titolo V della parte II della Costituzione presuppone che l'esercizio delle competenze legislative da parte dello Stato e delle regioni, secondo le regole costituzionali di riparto delle competenze, contribuisca a produrre un unitario ordinamento giuridico. In base all'art. 117 comma 2 lett. s) cost., la "tutela dell'ambiente" non può essere qualificata come una materia riservata rigorosamente alla competenza statale, in quanto investe altre competenze che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, e non essendo incompatibili con detta competenza interventi specifici del legislatore regionale che, attenendosi alle proprie competenze, adottino una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale. L’art. 11 della legge quadro statale sulle aree protette (l. 6 dicembre 1991 n. 394), nel fissare gli standard di tutela uniformi, prevede, al comma 1, che l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato con regolamento e stabilisce, al comma 3 lett. b), che nei parchi nazionali sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali, non consente che le le regioni posano derogare "in peius" agli standard di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, non potendo un tale intervento trovare giustificazione nella competenza esclusiva regionale in materia di cave, e quindi  riferendosi alle cave che insistono in un parco, interferiscono con il valore ambiente solo il regolamento dell'Ente Parco, approvato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate, è abilitato a consentire deroghe al divieto di cava nelle aree protette. [2] La legge regionale, infatti, non può contraddire la normativa statale di tutela del governo del territorio , ma solo funzionale ad una tutela non sostitutiva di quella statale, bensì diversa ed aggiuntiva, da assicurare nella predisposizione della normativa di governo del territorio  ed è pertanto soggetta al limite dei principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale .[3]  

Il costituente del 2001 ha  tolto la competenza legislativa generale allo Stato per darla alle regioni, sopprimendo ogni riferimento all'interesse nazionale, subordinando la potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni al solo «rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». La Corte ha anzitutto ribadito in via generale quanto già affermato  e ha reintrodotto i limiti specifici del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica che tutti ritenevano ormai superati. Il principio di sussidiarietà assiste il riparto di competenze tra Stato e Regioni.[4]  L’art 299 comma 3° del decreto legislativo n. 152/06  rinvia ai principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione nell’esercizio dell’azione ministeriale sul danno ambientale. La nozione di " ambiente " di cui all'art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero quella contenuta nell'art. 170, trattato Ce  va circoscritta alla luce della riforma del Titolo V della Carta costituzionale, giacché la materia "trasversale" della "tutela dell' ambiente " distinta da quella della tutela dell'ecosistema e dei beni culturali, è stata attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, mentre la materia del "governo del territorio" è stata ricondotta alla legislazione concorrente di Stato e regioni; ne consegue che l'interesse ambientale non può essere accomunato a quello connesso all’ assetto del territorio:ha recepito una nozione di ambiente di natura eminente ecologica, alla quale può essere ricondotta la tutela del paesaggio, del patrimonio e delle risorse naturali .La Corte costituzionale ha affermato che “ la competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117 comma 2 lett. s) cost., è tale da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo e che la concomitante possibilità per le regioni di intervenire, anche perseguendo finalità di tutela ambientale nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, nel rispetto dei livelli minimi di tutela apprestati dallo Stato e dell'esigenza di non impedire od ostacolare gli interventi statali necessari per la soddisfazione di interessi unitari, eccedenti l'ambito delle singole regioni, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l'esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio, lasciando sempre spazio ad una ulteriore normativa regionale, potendo in tali casi l'attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale, essere disposta dalla legge statale, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117 comma 2 lett. s) cost., e in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, di cui all'art. 118 comma 1 cost.” , [5]    Il dlgs  3 aprile 2006 n.152 all’art.5 , lett.c definisce  impatto ambientale  l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonchè della messa in esercizio delle relative attività;

L’art 117 cost. afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nella tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre la materia del "governo del territorio" è stata ricondotta alla legislazione concorrente di Stato e regioni .Sembrerebbe potersi affermare che ove siano coinvolte competenze legislative  statali e regionali  risulta necessario il ricorso al principio di sussidiarietà  ed un coordinamento unitario ai sensi dell'art. 118 cost.. [6]   

 

4 - Rapporti tra norme comunitarie e diritto interno

I programmi  della Comunità europea in materia ambientale, del 1973, 1977 e  1983, affermavano che la  politica ecologica consisteva nell'evitare fin dall'inizio gli inquinamenti , anziché combatterne successivamente gli effetti e prevedevano l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni e  introdurre principi generali di valutazione di impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita. ( direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/ Cee ).I rapporti tra ordinamento italiano delle autonomie e quello comunitario si possono presentare sia  sotto il profilo dell’attuazione e recepimento degli obblighi comunitari che della partecipazione all’elaborazione degli atti normativi comunitari nonché della preventiva  notificazione . Le disposizioni  legislative nazionali  che incidono  sulla libera circolazione delle merci e che costituiscono "norme tecniche" devono essere preventivamente notificate alla Commissione CE, a pena di  efficacia. Ai sensi della Direttiva 22/06/1998 n. 34 Art. 1 - 98/34/CE , si intende per "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, le disposizioni legislative, regolamentari comprese le disposizioni amministrative degli Stati membri, - gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso o che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Fra queste norme possono essere presenti quelle emanate a tutela dell’ambiente.[7]

In forza dell’art.174 del Trattato la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;- protezione della salute umana;- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo. La Corte di giustizia ha affermato che “la discrezionalità concessa agli Stati membri dalla direttiva 85/337/Cee per la determinazione dei criteri atti a determinare se un progetto richieda o meno una valutazione di impatto ambientale, non può ledere l'obiettivo perseguito dalla direttiva stessa, ovvero la necessità che nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull'ambiente sfugga alla valutazione di impatto”. [8]   

Il preambolo della direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/ Cee  afferma che “ la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e afferma che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente e che a tal fine prevedono l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni e costituiscono principi generali della normazione”. Il principio della prevenzione che tende a prevenire l’irreversibilità del danno e l’insufficienza e inadeguatezza del criterio risarcitorio e tende a intervenire alla fonte del danno ambientale per limitare gli effetti spesso irreversibili ed imprevedibili dello stesso. In una situazione di inquinamento ambientale trova applicazione ed  è sufficiente presupposto per il doveroso esercizio del potere contingibile e urgente anche la semplice possibilità del verificarsi della situazione di danno o pericolo. L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire (principio "chi inquina paga") e riparare, alla prevenzione , alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l' ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione ed accesso). Con la l. 909/86, sono stati introdotti nel nostro ordinamento giuridico i tre principi relativi all' ambiente ,  che devono essere applicati anche dai giudici perché fanno parte dell'ordinamento interno: principio della prevenzione,  principio "chi inquina paga" , principio delle possibilità di una protezione giuridica uguale a quella comunitaria o più rigorosa. Il nostro sistema giuridico,  in attuazione dei principi comunitari sopra indicati  in tema di ambiente e in  sintonia con la costituzione , in quanto l' ambiente è un valore primario, di rilievo costituzionale , con l’art. 304 del dlgs  3 aprile 2006 n.152    (Azione di prevenzione) ha codificato tale principio e affermato  che quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. L'operatore deve far precedere gli interventi  da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi . Se l'operatore non provvede agli interventi e alla comunicazione , l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltà di: a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente; b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.  Se l'operatore non si conforma agli obblighi , o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi , il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

 

Principio di precauzione .L’art. 301 (Attuazione del principio di precauzione) del dlgs  3 aprile 2006 n.152 afferma che in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione , dopo  di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.  L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici. Promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale. Il "principio di precauzione" ,  quindi  obbliga le autorità competenti ad adottare tutti i provvedimenti  al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente. “ Nel caso in cui la valutazione scientifica non consenta di stabilire con sufficiente certezza l'esistenza del rischio, la scelta di ricorrere al principio di precauzione dipende generalmente dal livello di protezione scelto dall'autorità competente nell'esercizio del suo potere discrezionale: tale decisione deve in ogni caso essere conforme al principio della preminenza della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente sugli interessi economici, nonché ai principi di proporzionalità e di non discriminazione.” [9]  

Il principio di precauzione richiede anche l’applicazione della normativa di cui alla l. 241 del 1990 e della l.15 del 2005.e del DLgs.19/8/2005 n.195 in attuazione della direttiva 2003/4/CE , art.3 (accesso del pubblico alle informazioni ambientali) . [10]  L'autorità pubblica deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse,  quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il termine di 30 giorni. Ove la richiesta d'accesso fosse formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione. L'informazione ambientale deve essere detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.   L’art. 309 dispone che  le Regioni, le Province  , gli Enti locali e le persone, fisiche e giuridiche, che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o che comunque vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento possono “presentare denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente” (  art. 9  l. 241 del 7 agosto 1990 ).La convenzione di Aarbus  prevede il diritto all’informazione e la partecipazione introducendo  una responsabilità condivisa. L'accesso agli atti concernenti opere incidenti sull'assetto del territorio deve essere assicurato nella fase in cui sono adottati i progetti (preliminari), anche alla luce della salvaguardia del sintetico contraddittorio fra i soggetti che hanno presentato osservazioni ed il committente o proponente dell'opera garantito ex l. 16 marzo 2001 n. 108 che ratifica la convenzione di Aarhus, nonché ex artt. 4 comma 1 lett. b n. 3 e 29, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152. [11]   

 

 5 - Danno ambientale

Il dibattito sugli effetti economici delle regole della responsabilità civile risale agli anni settanta.  [12]  La giurisprudenza  affermava che l’azione inibitoria ex art. 844 c.c. poteva  essere esperita per far  cessare le esalazioni nocive alla salute, salvo per l'ottenimento del risarcimento del danno, il cumulo con l'azione per la responsabilità aquilana prevista dall'art. 2043 c.c. ,ma  riteneva che le norme  contro l'inquinamento atmosferico prescindevano dal collegamento con la proprietà fondiaria in quanto dirette all’interesse collettivo alla salvaguardia della salute . La ratio dell'art. 844 c.c. è diretta  a dare  tutela (inibitoria) al proprietario od altro titolare di diritto reale di godimento nell’ambito privatistico e non alla protezione di diritti della persona o di interessi di rilevanza collettivi quale l’ambiente. La giurisprudenza degli inizi degli  anni ’90 affermava che il danno ambientale aveva  carattere economico consistente nella rilevanza economica che la distruzione, il deterioramento o l'alterazione dell'ambiente rivestiva in sè e per sè e che si rifletteva sulla collettività, la quale traeva dalle risorse ambientali e particolarmente dal mare, un complesso di utilità, sotto i profili alimentari, turistici, sanitari, della ricerca e degli studi biologici e  non era suscettibile di valutazione pecuniaria secondo i prezzi di mercato, poiché il bene ambiente essendo fuori commercio  non poteva  essere considerato in un suo presunto valore di scambio, bensì nel suo valore di uso, e cioè in rapporto alla fruibilità che ne è riservata alla collettività. Si riteneva altresì che fossero  risarcibili i soli danni da inquinamento verificabili sul territorio di uno Stato, mentre i danni provocati in acque internazionali non fossero risarcibili né in base all 'art. 11 della convenzione di Bruxelles del 1969 , nè in base a qualsiasi altra legge, non vantando gli Stati su dette acque alcun diritto di natura pubblicistica o privatistica.[13]  

A metà degli anni novanta la Suprema Corte affermò che la valutazione del danno ambientale, non poteva essere effettuata applicando i parametri utilizzati per i beni patrimoniali in senso stretto, ma doveva tenersi conto della natura di bene immateriale dell'ambiente e della rilevanza del valore d'uso della collettività che usufruiva  di tale bene anche con riferimento alle generazioni future. L'esame del giudice non doveva limitarsi a rilevare i tradizionali danni-conseguenza ma  anche il danno-evento, inteso quale lesione in sé del bene ambientale. [14]   La configurabilità del bene-ambiente e la risarcibilità del danno ambientale, regolato dall'art. 18 della legge n. 349/1986, trovano "la fonte genetica direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente e come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni artt. 2, 3. 9, 41 e 42 che concernono l'individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale e ambientale" ed ha ritenuto, pertanto, che, anche prima della legge n. 349/1986, la Costituzione e la norma generale dell'art. 2043 cod. civ. "apprestavano all'ambiente una tutela comunque"  [15]

Secondo la Suprema Corte il danno ambientale presenta una triplice dimensione: personale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana - art. 2 Cost.); pubblica (quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali). Il contenuto del danno ambientale coincide con la nozione non di danno patito bensì di danno provocato ed il danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla produzione di danni conseguenze, essendo sufficiente per la sua configurazione la lesione in se di quell'interesse ampio e diffuso alla salvaguardia ambientale, secondo contenuti e dimensione fissati da norme e provvedimenti. Il legislatore, invero, in tema di pregiudizio ai valori ambientali, ha inteso prevedere un ristoro quanto più anticipato possibile al rispetto al verificarsi delle conseguenze dannose, che presenterebbero situazioni di irreversibilità. In tema di risarcimento per danno ambientale, rientra nell’ambito del danno risarcibile anche il danno derivante medio tempore dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ovvero le cd. perdite provvisorie, già previste quali componenti del danno risarcibile dalla Direttiva 2004/35/CE.      Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento per danno ambientale, in particolare il superamento della funzione compensativa del risarcimento, vengono ribadite anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che ha espressamente abrogato l’art. 18 della legge 394 del 1986 . Le associazioni , gli enti territoriali e i soggetti non fanno valere un generico interesse diffuso, ma dei diritti, ed agiscono in forza di una autonoma legittimazione: carattere collettivo del bene che non pare facilmente riconducibile agli schemi privatistici. La normativa non appare coordinata e anche se il codice ambiente non ha risolto i problemi,  siamo lontani dalla logica del codice civile, e al modello della responsabilità civile. Certo lascia perplessi l’affermazione della coesistenza delle due logiche ,quella privatistica e quella pubblicistica. Il dibattito sulle scelte operate dal legislatore con l’art. 18 della legge 349/ 1986 sulla introduzione o meno del criterio della responsabilità oggettiva ovviamente divise la dottrina e la giurisprudenza che appunto cercò la soluzione operando l’innesto della norma nel sistema del codice civile. La mancata previsione di forme di responsabilità "aggravata" ha portato sia parte della dottrina che della giurisprudenza ad affermate che la disciplina "speciale" sulla responsabilità civile per danno ambientale vada innestata nella disciplina codicistica generale della responsabilità civile, che disciplina  la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.). La  Corte di Cassazione nella sentenza 9211 del  1995  [16] ha ritenuto responsabile il soggetto produttore  comunque soggetto agli artt. 2043 e 2050 c.c. innestando la disciplina speciale dell'art. 18 della legge 349/1986 sulle norme comuni di responsabilità civile per fatto illecito ex artt. 2043 e 2050 c.c.
Con l'art. 17 del d. lgs. 22/1997 il legislatore ha introdotto  la responsabilità civile aggravata o oggettiva per il proprietario o colui che abbia la materiale disponibilità di un sito inquinato ed ometta di procedere alla bonifica del sito.
Va sicuramente ricordata l’elaborazione della Corte dei Conti sul danno risarcibile non limitato alle singole parti del bene bensì con valutazione equitativa ai sensi dell’art.1226 . [17]     Il primo comma dell'art. 18 l. 8 luglio 1986 n. 349  disponeva che qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. Si afferma che la norma ricalca l'art. 2043 c.c. e quindi da inquadrare nei principi di  responsabilità per colpa ma si  differenzia perché l'ingiustizia del danno deve essere in riferimento alla violazione dileggi.
Si sostiene che si sarebbe accolto un principio di tipicità dei fatti produttivi di danno ambientale e quindi la norma sulla responsabilità per danno ambientale non sarebbe basata
sulla clausola generale dell'ingiustizia del danno. La norma tenderebbe ad eliminare le valutazioni discrezionali del giudice dettando un principio di tipicità e l’antigiuridicità va riferita non in riferimento ai comportamento ma all’evento. Il secondo comma assegnava la  giurisdizione  al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legittimava all'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, lo Stato, nonché   gli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni  e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, potevano denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e  intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.  Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.  Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.  Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. La Corte costituzionale aveva dichiarato  manifestamente infondata, con riferimento agli art. 1, comma 2; 3, comma 1; 5, 9, comma 1; 24, 25, comma 1; 28, 54, comma 2; 114 e 128 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, 2 e 3 della l. 8 luglio 1986 n. 349 , in quanto le scelte operate dal legislatore nell'esercizio del proprio potere discrezionale di delineare l'assetto delle giurisdizioni e di apprestare i mezzi di tutela di beni che soddisfano pubblici interessi non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non nel caso di assoluta irrazionalità. [18]  L'art. 17, d.lg. n. 22 del 1997 in tema di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica afferma  il principio “ chi inquina paga “, improntato a sanzionare il comportamento illecito dell'autore del danno. Si configura una responsabilità di natura oggettiva conseguente all'assunzione di un rischio d'impresa connesso all'esercizio di un'attività potenzialmente dannosa per l'ambiente. [19]     L 'art. 17 d.lg. n. 22 del 1997 appare conforme al diritto comunitario, in quanto il concetto di azione preventiva, connesso alle primarie esigenze di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, va inteso in termini di natura prioritaria della bonifica, anche con l'adozione di misure specifiche tra cui quelle a carico del mero detentore, come desumibili espressamente dalla stessa normativa comunitaria vigente. Il proprietario , anche se  non sia  il responsabile dell'inquinamento o  questi non sia identificabile,  finisce comunque per essere il soggetto gravato dal punto di vista economico, poiché l'Ente pubblico che ha provveduto all'esecuzione dell'intervento può recuperare le spese sostenute nei limiti del valore dell'area bonificata, anche in suo pregiudizio. [20]  L'onere reale  si costituisce sul fondo oggetto di ripristino ambientale a prescindere dalla responsabilità del proprietario dello stesso per l'inquinamento del sito, in funzione di garanzia delle opere di bonifica e di risanamento attuate dalla p.a. . [21]  Secondo altra parte della giurisprudenza gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale, devono essere posti a carico dei "responsabili", cioè di coloro che, con la loro condotta commissiva od omissiva, abbiano causato o concorso a causare, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione ambientale, in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti e dunque, l'amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento [22]  e quindi il proprietario di un'area, ove non sia responsabile dell’ inquinamento, non ha l'obbligo di provvedere direttamente alla messa in sicurezza e bonifica, ma solo l'onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio immobiliare per le spese per la realizzazione d'ufficio dei relativi interventi. [23]  

L’art . 14 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 (  Divieto di abbandono) vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché  l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ed obbliga il soggetto  a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa. L’art 14 è stato sostituito dall’art. 192 (Divieto di abbandono) del d.ls.152/06 di identico contenuto. Abbiamo ricordato come il dibattito sulle scelte operate dal legislatore con l’art. 18 della legge 349/ 1986 sulla introduzione o meno del criterio della responsabilità oggettiva  avesse diviso la dottrina e la giurisprudenza . Quest’ultima ha messo  a confronto il regime tradizionale sulla responsabilità per danno a terzi (art. 2043 e 2050 c.c.) con quello «speciale» sulla responsabilità per danno ambientale (art. 18 della l. n. 349/1986) e ha affermato che   il produttore e lo smaltitore del rifiuto tossico e nocivo sono tenuti, ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., in via solidale, al risarcimento del danno, cagionato a terzi e all'ambiente, ha  operato quindi un «innesto» della disciplina speciale sul titolo, «fatto illecito» (  artt. 2043, 2050 c.c.). Secondo la  giurisprudenza dominante è ipotizzabile una responsabilità diretta del proprietario solo qualora esso svolga un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. o sia riscontrabile una sua culpa in vigilando, così come disciplinata dall'art. 2051 c.c., che non prevede una responsabilità oggettiva ma solo una presunzione iuris tantum. Secondo la giurisprudenza l’ art. 18 l. n. 349 del 1986, stabilisce l'obbligo del risarcimento per "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente" e quindi  non è sufficiente che l'ambiente sia danneggiato ma che  derivi da comportamenti imputabili. Si affermava che l'art. 2051 c.c. non è espressione di un principio generale dell'ordinamento :si tratta  di uno specifico caso di responsabilità aggravata in cui l'evento dannoso è posto a carico di chi ha in custodia la cosa, che deroga in favore del danneggiato  al principio generale per il quale spetta al danneggiato provare oltre al danno e al rapporto di causalità anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del soggetto che il danno ha provocato, salvo la prova del caso fortuito del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Mentre   gli artt. 14  e  17 configurano specifiche ipotesi di atto illecito, punite dall'ordinamento con sanzioni amministrative in quanto violano norme di tutela ambientale in danno della collettività, che ripongono la responsabilità del proprietario o del conduttore di un'area per il danno causato all'ambiente proprio sull'elemento soggettivo del dolo e della colpa. [24]  Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in tema di risarcimento per danno ambientale, in particolare il superamento della funzione compensativa del risarcimento, possono  ribadirsi anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ? La nuova disciplina (c.d.  “Codice dell’ambiente”)  con l’art.318, comma 2 lett. a) ha abrogato l'art. 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349, che legittimava all'azione di risarcimento sia lo Stato che gli enti locali territoriali nei quali incidano i beni oggetto dell'atto lesivo . Ha riconosciuto l'esercizio dell'azione civile in sede penale al Ministero dell'ambiente (art. 311) e ha lasciato il comma 5 del citato art. 18, che consentiva l'intervento nei giudizi delle associazioni di protezione ambientale. [25]

L’art. 299 prevede che  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  , esercita le funzioni e i compiti in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione.  L’ art. 299, legittima a esercitare l’azione il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che , per individuare ,accertare e quantificare il danno ambientale si avvarrà , in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati, operanti sul territorio, di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica i cui oneri saranno posti a carico del responsabile del danno. Lo Stato, quindi è l’unico legittimato, mentre gli Enti locali territoriali (Regioni, Province e Comuni) non possono esercitare  l’azione di risarcimento neanche nell’ipotesi in cui   si trattasse di loro beni : a loro e  alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, viene riconosciuta  dall’ art. 299, comma 2°, una funzione di collaborazione all’esercizio dell’azione ministeriale . L’art. 309 riconosce alle Regioni  , agli Enti locali , alle persone, fisiche e giuridiche,alle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente di cui all’art.13 l.349/1986, che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o che  vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento ,la possibilità a presentare alle Prefetture  denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale e chiedere l’intervento statale .               L' art. 9, della l. n. 241 del 1990 già accordava, ai soggetti portatori di interessi diffusi ,associazioni o comitati, la possibilità di partecipare al procedimento. La  norma riconosceva solo la possibilità e non un diritto di partecipazione. L’art.310 invece riconosce la legittimazione ad  agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale. Il ricorso al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, può essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all'effettuato deposito dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.  Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso al giudice amministrativo, quest'ultimo è proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.   Resta ferma la facoltà dell'interessato di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo. Con l'art. 9, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'interesse "diffuso" era stato riconosciuto tra le situazioni soggettive tutelabili se collegato a beni collettivi attraverso le associazioni o comitati. Il riconoscimento della legittimazione ad agire dato dall’art 310 intende porre  rimedio a quelle posizioni giurisprudenziali che affermavano che “la legittimazione riconosciuta dall'art. 9 l. 7 agosto 1990 n. 241 ai portatori di interessi diffusi lascia impregiudicata la questione dei limiti entro i quali, in sede contenziosa, può assicurarsi tutela a tali interessi e deve, in ogni caso, escludersi che le valutazioni compiute dall'Amministrazione nell'ammettere un intervento nel procedimento amministrativo possano vincolare il giudice in ordine all'identificazione dei soggetti che devono necessariamente partecipare al processo. [26]  L’art.9 stabilisce un principio generale ma non riconosce di per sè legittimazione processuale a tutti i soggetti portatori di interessi collettivi che abbiano in concreto partecipato al procedimento. Il compito dell'Autorità giudiziaria verificare se, nel caso specifico, l'ente sia o meno legittimato a ricorrere in quanto direttamente legittimato dal legislatore o in quanto portatore di un interesse qualificato e differenziato rispetto a quello, relativo alla legalità dell'azione amministrativa, di cui sono titolari la generalità dei cittadini.  [27]  L'art. 18 disponeva che qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. Si affermava che la norma ricalcava l'art. 2043 c.c. e quindi da inquadrare in un principio di una responsabilità per colpa ma si  differenziava perché l'ingiustizia del danno doveva essere riferita alla violazione di leggi.
Si sosteneva che si sarebbe accolto un principio di tipicità dei fatti produttivi di danno ambientale e quindi la norma sulla responsabilità per danno ambientale non sarebbe basata
sulla clausola generale dell'ingiustizia del danno. La norma tendeva ad eliminare le valutazioni discrezionali del giudice dettando un principio di tipicità. L’art . 300 intitolato “ Danno ambientale”   definisce  danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente. La definizione di danno ambientale viene modificata rispetto a quella contenuta nell’art. 18 della l. 349/86 che faceva riferimento a  “ fatto doloso o colposo”: il  t. u. qualifica come illecito “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima” .Il comma secondo riporta l’elencazione dell’art. 2 della direttiva2004/35/CE e la tecnica legislativa è di derivazione comunitaria:  l’elenco e le fattispecie e le definizioni di cui all’art.302 hanno carattere esemplificativo.   Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando: a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile;  c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole. 

Per "emissione" s'intende il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi. Per "minaccia imminente" di danno si intende il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale. Per "misure di prevenzione" si intendono le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno. Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati. Per "condizioni originarie" si intendono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.

  L’art. 311, intitolato “ Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale” prevede che Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla quantificazione del danno , all'accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale.  L’art.311 al comma 2 prevede che chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. Sembrerebbe che la norma  si  rifaccia  alle elaborazioni della giurisprudenza civile richiamate , per l'accertamento del nesso di casualità, la ricostruzione del collegamento materiale tra l'atto  e l'evento dannoso e, successivamente, richiedendo l'individuazione di un collegamento giuridico tra il fatto illecito ,condotta ed evento e l'entità del danno e che il legislatore , ad una lettura veloce della norma , la ancori  ad una visione della responsabilità civile codicistica, ancora legata a funzione esclusivamente sanzionatoria e non abbia  condiviso la concezione oggettiva della colpa, fondata esclusivamente sulla illegittimità del fatto, attraverso l'utilizzo degli strumenti  elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. Tale lettura si fonda sulla concezione  tradizionale, che identifica nella colpa dell'agente la base della responsabilità civile e, quindi, si considera l'art. 2043 c.c.  come  norma  generale e quindi come  espressione di un principio che inciderebbe su tutte le altre norme sia del codice che anche  le ipotesi speciali di responsabilità, che  non prevedono la colpa della condotta del danneggiante. Secondo tale lettura l’art. 2051 c.c. non sarebbe  espressione di un principio generale dell'ordinamento ma solo di uno specifico caso di responsabilità aggravata in cui l'evento dannoso è posto a carico di chi ha in custodia la cosa e deroga al principio generale per il quale spetta al danneggiato provare oltre al danno e al rapporto di causalità anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del soggetto che il danno ha provocato, salvo la prova del caso fortuito del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.  Analoghe considerazione vengono fatte in relazione all’art.2050 c.c. per giungere alla conclusione che la responsabilità oggettiva , seppure contemplata con riguardo a varie attività di impresa, non costituisce ancora un principio generale dell'ordinamento, ma è configurabile in ipotesi tassative disciplinate sulla base di specifiche valutazioni del rischio socialmente tollerabile, e perciò non suscettibili di interpretazione analogica. Se si afferma per l'esercizio di attività pericolosa, sia per il danno cagionato da cose in custodia, che per ricorrere la  responsabilità si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo  tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, non può che ritenersi che si è in presenza di  una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di  presunzione di colpa. L’art.5 , lett.c del dlgs  3 aprile 2006 n.152 definisce  impatto ambientale  l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonchè della messa in esercizio delle relative attività. La normativa è stata emanata in attuazione della direttiva 2004/35/CE, alla cui stregua il danno ambientale o la sua minaccia, vanno imputati senza l’onere della prova del dolo o colpa dell’operatore con  il sistema della responsabilità oggettiva . La norma ricollega l’alterazione e quindi i  danni prodotti  alla particolare attività svolta e alla “ messa in esercizio delle relative attività“  secondo una logica che è tipica della responsabilità oggettiva. Significativo appare la mancanza nella norma  di  riferimento alla colpa e al dolo.
Il riferimento ai criteri di negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche può essere riferito ai fini dell'esclusione della responsabilità, diretto a fornire la prova della diligenza tenuta dal soggetto e che sia provato  un fatto che interrompa il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso. Si potrebbe ritenere che  il danneggiante per  liberarsi deve dimostrare di aver improntato il proprio agire ad un comportamento adeguato e quindi non si verterebbe in ipotesi di   responsabilità soggettiva  ma una responsabilità di natura oggettiva conseguente all'assunzione di un rischio d'impresa connesso all'esercizio di un'attività potenzialmente dannosa per l'ambiente.[28]   

Anche dall’art. 308(Costi dell'attività di prevenzione e di ripristino)si possono trarre chiari indici .  l'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale tranne che provi  che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno: a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore.  L'operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da: a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione; b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

I principi generali della normativa  a tal fine prevedono l'adozione di procedure per il ripristino ambientale ( art.305 ) .  L'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità  competenti; ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente tutte le iniziative i per controllare, circoscrivere, eliminare il danno,  prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, e necessarie misure di ripristino. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare il danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi.  Se l'operatore non adempie agli obblighi o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi , ha facoltà di adottare egli stesso tali misure.  Concludendo non pare possa dubitarsi che  vanno puntualmente operati il ripristino e la rimozione degli effetti connessi all'attività . L'obbligo di ripristino si attua procedendo alla ricomposizione ambientale con riferimento all'assetto  quale si presentava all'inizio dell'attività stessa. Il progetto di ricomposizione ambientale non può  prescindere dai canoni diretti a ricostruire sull'area ove si è svolta attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e il risanamento paesaggistico, e cioè la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente . La norma nel prescrivere le procedure per il ripristino richiama profili nuovi , pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi che  non erano presenti nella normativa. L’ambiente inteso come  territorio non può  essere però inteso in senso statico ma dinamico, essenziale per l’intera società (in tal senso sono le conclusioni della II Conferenza Europea sullo Sviluppo rurale – Salisburgo, 12-14 novembre 2003). Il principio comunitario « chi inquina paga », imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi ed è basato sull'elemento materiale , responsabilità di natura oggettiva conseguente all'assunzione di un rischio d'impresa connesso all'esercizio di un'attività potenzialmente dannosa per l'ambiente. In materia di tutela ambientale, per integrare il fatto illecito, che obbliga al risarcimento del danno, non è necessario che l'ambiente in tutto o in parte venga alterato, deteriorato o distrutto, ma è sufficiente una condotta "in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge".

La finalità di tutela del paesaggio e dell'ambiente  assume valore  preminente, rispetto alla  salvaguardia delle attività produttive e lavorative   ma   non può  configurarsi quale valore assoluto, potendosi ritenere possibili  attività economiche se non in contrasto con le finalità di conservazione dell’ambiente e del paesaggio . La valutazione del danno ambientale, non può essere effettuata applicando i parametri utilizzati per i beni patrimoniali in senso stretto, ma deve tenersi conto della natura di bene immateriale dell'ambiente e della rilevanza del valore d'uso della collettività che usufruisce e gode di tale bene anche con riferimento alle generazioni future. L'esame del giudice non deve limitarsi a rilevare i tradizionali danni-conseguenza ma  anche il danno-evento, inteso quale lesione in sé del bene ambientale. [29] 

La norma ricollega l’alterazione e quindi i  danni prodotti  alla particolare attività svolta e alla “ messa in esercizio delle relative attività“  secondo una logica che è tipica della responsabilità oggettiva e costituisce attuazione del principio comunitario « chi inquina paga », lungi dall'esemplare la fattispecie illecita integrata dal concorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall'elemento materiale, scandito da condotta - nesso causale - evento (in questo caso) naturalistico, imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della cost-benefit analysis, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente. Il fondamento della responsabilità per danno ambientale riposa sul criterio economico-giuridico d'internalizzazione dei costi derivanti dai danni all'ambiente sui soggetti comunque responsabili, senza quindi il necessario riscontro - ad esempio - del dolo o della colpa nell'autore dei fatti; si prospetta una responsabilità di natura oggettiva conseguente all'assunzione di un rischio d'impresa connesso all'esercizio di un'attività potenzialmente dannosa per l'ambiente.[30]  

 La normativa è stata emanata in attuazione in attuazione della direttiva 2004/35/CE, alla cui stregua il danno ambientale,  viene imputato con  il sistema della responsabilità oggettiva . La norma ricollega i  danni prodotti  alla particolare attività svolta e alla “ messa in esercizio delle relative attività“  secondo una logica che è tipica della responsabilità oggettiva. Significativo appare la mancanza nella norma  di  riferimento alla colpa e al dolo.
Il riferimento ai criteri di negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche può essere riferito ai fini dell'esclusione della responsabilità, diretto a fornire la prova della diligenza tenuta dal soggetto e che sia provato  un fatto che interrompa il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso. Si può ritenere che  il danneggiante per  liberarsi deve dimostrare di aver improntato il proprio agire ad un comportamento adeguato e quindi non si verterebbe in ipotesi di   responsabilità soggettiva  ma una responsabilità di natura oggettiva conseguente all'assunzione di un rischio d'impresa connesso all'esercizio di un'attività potenzialmente dannosa per l'ambiente e dall’art. 308 si possono trarre chiari indici allorchè prevede che  l'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale tranne che provi  che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee o  è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore. Insomma si prospetta una responsabilità di natura oggettiva conseguente all’assunzione di un rischio d’impresa connesso all’esercizio di un’attività potenzialmente dannosa per l’ambiente.[31]  L’art. 312  dispone che l'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare il Prefetto competente per territorio , può disporre l'accesso e deve essere redatto processo verbale.S e i locali  sono adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività professionali è necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

L’art.313 dispone che con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nel termine perentorio di centottanta giorni  e comunque entro il termine di decadenza di due anni ,nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili e ingiunge il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Essa  è diretta  ad ottenere la rimozione dell'attuale stato di pericolo e a prevenire ulteriori danni all'ambiente circostante e alla salute pubblica  da parte di  colui che si trova in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo. [32]   Qualora  non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario. Al comma  6 che nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio. Al comma 7 che nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

L'ordinanza ( art. 314 ) deve contenere l'indicazione specifica del fatto contestato, nonché degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. Se sia stata erogata una pena detentiva, al fine della quantificazione del danno di cui al presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva.

6- Giurisdizione

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che abbia adottato l'ordinanza non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale  (Art. 315 -Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria).L’ ordinanza deve essere emessa entro il termine di decadenza di due anni. Si deduce che in mancanza può  promuovere un giudizio per il risarcimento del danno ambientale innanzi all’autorità giudiziaria entro il termine prescrizionale di cinque anni.
     Avverso l’ordinanza. il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale, in sede di giurisdizione esclusiva, competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale.E’ fatto salvo comunque il ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3, o altresì ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza. ( art.316 ) [33]  L’art 313 comma 6, stabilisce che nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e funzionari degli enti territoriali rientra nella giurisdizione contabile della Corte dei conti soltanto per ciò che attiene al cosiddetto danno erariale. La Corte Costituzionale ha affermato che in  caso di fattispecie di illecito penale produttiva di danno erariale il giudice penale conosce anche della sussistenza del danno suddetto, ma solo in ordine all’an, sussistendo la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla determinazione del quantum debeatur.
Ha dichiarato  inammissibile – con riferimento all’art. 103, co. 2 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, co. 3 c.p.c., nella parte in cui comporterebbe la sospensione del giudizio contabile sollevato contro gli stessi soggetti e con riferimento allo stesso oggetto  a seguito della pronuncia di sentenza di condanna penale in primo grado che abbia giudicato anche sulla domanda civile presentata dall’amministrazione.» [34]

I soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, possono  agire in giudizio dinanzi al giudice ordinario nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi. A tutela di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, sono possibili azioni inibitorie nei confronti della p.a. con il rimedio del ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. .In sede penale può essere civilmente risarcibile anche  il danno ambientale e anche  quello derivante "medio tempore “ dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ovvero le cosiddette perdite provvisorie , già previste quali componenti del danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE e già considerate ristorabili dalla giurisprudenza di legittimità sotto forma di "modifiche temporanee dello stato dei luoghi" nell’interpretazione dell’articolo 18 della legge 394/86” . [35]  Il reato di cui all'art. 24 comma 1 d.P.R. n. 203 del 1988 ,  sostituito dall'art. 279 comma 1 parte prima d.lg. n. 152 del 2006 costituisce ipotesi  di reato permanente . [36] Resta quindi la materia ripartita  tra il Giudice ordinario, amministrativo, competente a conoscere dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti adottati nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione dell’ordinanza ministeriale e contabile.



[1] Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536, in  Giust. civ. 2003, 4, 608, con nota di Stella Richter, Un nuovo tipo di sentenza costituzionale: la sentenza creativa.  

 

 

[2] Corte cost. 18 marzo 2005 , n. 108, in   Riv. giur. edilizia 2005, 3 695.  

 

 

[3] Corte cost. 16 giugno 2005, n. 232, in Riv. giur. ambiente 2006, 1, 70, con nota di Cocco, Le relazioni tra ambiti materiali differenziati e livelli di

 governo diversi. La Corte "si complica la vita".  V. anche  Corte cost. 29 luglio 2005, n. 343, in    Riv. giur. edilizia 2005, 5 1383 .

 

 

[4] Corte cost. 08 febbraio 2006 , n. 39 , in Riv. giur. edilizia 2006, 1 3   ;e   28 marzo 2003 , n. 96, in   Riv. giur. edilizia 2003, I, 893 e  26/07/2002, n. 407,

 

 in Riv. giur. ambiente 2002, 6, 937,  Marocco, Riforma del Titolo V della Costituzione e ambiente: ovvero come tutto deve cambiare, perché non cambi niente.

 

 

[5] Corte cost. 29 gennaio 2005 , n. 62, in Riv. giur. ambiente 2005, 532   , con nota di Manfredi , La Corte Costituzionale, i rifiuti radioattivi e la

 sindrome nimby. Secondo la Corte “i procedimenti configurati dal d.l. impugnato concernenti la individuazione del sito in cui collocare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi non violano i suindicati principi, giacché è corretto il coinvolgimento, previsto dal decreto legge, delle regioni e delle autonomie locali nel loro insieme, attraverso la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, chiamata a cercare l'intesa sulla individuazione del sito, non prestandosi a censure la previsione secondo cui, in caso di mancata intesa, la individuazione del sito è rimessa ad un provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mentre la previsione relativa alla composizione della commissione tecnico-scientifica incaricata di fornire pareri e studi appare idonea ad assicurare la tutela degli interessi degli enti territoriali, così come una garanzia minima per la Regione è assicurata dalla previsione di cui all'art. 2 comma 2 primo periodo, secondo cui il commissario straordinario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e incaricato degli adempimenti relativi alla realizzazione del deposito, è autorizzato ad adottare, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento e alla realizzazione del deposito nazionale, operando con le modalità e i poteri di cui all'art. 13 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv., con modificazioni, in l. 23 maggio 1997 n. 135, posto che il comma 4 secondo periodo, di detto art. 13 prevede che, ove il commissario, decorso un termine per l'adozione degli atti necessari da parte delle amministrazioni competenti, provveda in sostituzione, in caso di competenza regionale i provvedimenti siano comunicati al presidente della Regione, il quale, entro quindici giorni, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente, mentre alle procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale degli art. 1 e 2, vengono ad essere estese le garanzie previste per quelle relative al deposito nazionale.” L’autore del commento mette in risalto “ le contraddizioni in cui versa la giurisprudenza costituzionale sul riparto di attribuzioni in tema di ambiente dopo la riforma del Titolo V della Costituzione ed in particolare dalla sent. 407/2002 i giudici costituzionali avevano scartato un'interpretazione letterale del nuovo testo dell'art. 117 Cost., che avrebbe condotto a una netta separatezza della competenza esclusiva statale sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema da quelle regionali nelle materie contigue del governo del territorio, della tutela della salute, ecc., affermando piuttosto che quella dell'ambiente è una materia trasversale, che non esclude interventi regionali, purché basati sulle materie di competenza concorrente o residuale contigue a quella ambientale.”

 

 

[6] Corte cost., 16 marzo 2007 , n. 88 ,in Foro amm. CDS 2007, 3, 762.

 

 

 

 

[7] Corte giustizia CE, sez. VI, 3 maggio 2001, n. 306 ;Corte giustizia CE, sez. VI, 12 ottobre 2000, n. 314, in Riv. giur. ambiente 2001, 2, 9999 , con nota di

 

 Gratani , Quando le norme tecniche devono fare i conti con la tutela ambientale .

 

[8] Corte giustizia CE, sez. I, 10 giugno 2004 , n. 87 , in Riv. corte conti 2004, 3 352 , ha dichiarato che l'art. 3 d.P.C.M. 3 settembre 1999, attuativo

 della disciplina dell'art. 40 comma 1 l. n. 146 del 1994, in materia di valutazione di impatto ambientale, viola le disposizioni in materia previste dalla direttiva comunitaria 85/337/Cee, nella parte in cui non prevede l'obbligatoria valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno. Corte giustizia CE, sez. II, 23 novembre 2006 , n. 486, in Riv. corte conti 2006, 6 292  . La violazione dell’obbligo da parte degli Stati comporta un comportamento illegittimo e quindi l’annullamento degli atti posti in essere in violazione .La violazione comporta l’obbligo di ripristino nonché il risarcimento del danno . La Corte di giustizia ha affermato che i singoli soggetti possono azionare le disposizioni “ in virtù del principio della leale collaborazione, sancito dall'art. 10 Ce, gli Stati membri hanno l'obbligo di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario, nel caso di violazione delle disposizioni della direttiva 85/337, dovranno risarcire tutti i danni causati dalla mancata valutazione dell'impatto ambientale . Grava, dunque, sugli Stati membri l'obbligo di adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare alla omissione commessa. Per quanto riguarda le modalità processuali applicabili rientrano, in forza del principio dell'autonomia processuale degli Stati, nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti previsti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio dell'effettività). Spetta, quindi, al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di sospendere un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre un progetto ad una valutazione dell'impatto ambientale , conformemente a quanto previsto dalla direttiva 85/337 o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo di pretendere il risarcimento del danno subito” .  Corte giustizia CE, sez. V, 07 gennaio 2004 , n. 201, in  Dir. e giust. 2004, 13 109.

 

 

[9] T.A.R. Lombardia , sez. Brescia - 11 aprile 2005, n. 304,in  Foro amm. TAR 2005, 4 966.

 

 

[10] Il processo decisionale concernente questioni complesse di politica ambientale ed economica deve in primo luogo comportare la realizzazione di inchieste e

 studi appropriati, in modo tale da prevenire e valutare anticipatamente gli effetti di quelle attività che possono comportare danni all'ambiente e ai diritti dell'individuo e permettere, in questo modo, lo stabilirsi di un giusto equilibrio tra i diversi interessi concorrenti. È quindi necessario considerare l'insieme di tutti gli aspetti procedurali, la misura in cui gli interessi dell'individuo siano stati presi in considerazione nel corso del processo decisionale e le garanzie procedurali disponibili. A tal fine assume importanza l'accesso pubblico alle conclusioni di questi studi nonché alle informazioni che permettono di valutare il danno. Infine, gli individui devono poter ricorrere contro ogni decisione, atto od omissione, davanti ai tribunali, se essi ritengono che i loro interessi o le loro osservazioni non siano state sufficientemente prese in considerazione nel corso del processo decisionale. Corte europea dei diritti dell’ uomo , 2 novembre 2006 , n. 59909 ,in  Foro amm. CDS 2006, 2683.

 

 

[12] Alpa, I fondamenti filosofici della responsabilità civile.La responsabilità civile,Torino,1997,4 .Ricorda l’a .come le origini filosofiche vanno individuate

 

 nelle opere di Grozio, teorico del diritto naturale, mentre  la tesi della responsabilità oggettiva era sostenuta da Thomasius.

 

[13] Corte d’appello, Messina, 24 dicembre 1993 in Dir. maritt. 1994, 1076 , contraddittoriamente riteneva il danno causato all'ambiente marino

 dall'inquinamento non determinabile “soltanto sulla base della quantità di pesce che sarebbe stato prodotto dal plancton danneggiato dallo sversamento e non  pescato, ma  accertato con riferimento ad ogni alterazione o diminuzione della consistenza oggettiva del bene-ambiente “ ma limitava il danno risarcibile al pesce trovato morto e incaricava il  ctu di stimare il valore di mercato . Il danno causato all'ambiente dallo sversamento di idrocarburi veniva  valutato in modo equitativo con riferimento al quantitativo di pesce andato distrutto e ai danni al benthos e poiché  certo nella sua esistenza ontologica, non era provato nel suo ammontare , veniva determinato ex art. 1226 c.c. servendosi dei dati oggettivi messi in risalto dai Ctu.  , attribuiva quindi  al bene ambiente un valore di scambio .

 

 

[14] Cass.  1 settembre1995, n. 9211, in    Giust. civ. 1996, I, 777, con nota di Giampietro, Il danno ambientale tra l'art. 18 L. n. 349/1986 ed il regime ordinario di codice civile.

 

[15] Cass.  19 giugno1996, n. 5650, in Riv. giur. ambiente 1997, 5, 681, con nota di Borasi, Un problema superato: la "retroattività" della

 risarcibilità del danno ambientale e Cass.3 febbraio1998, n. 1087. in Riv. giur. ambiente 1998, 5, 718, con nota di Montini, La recente giurisprudenza della Cassazione in tema di responsabilità civile per danno ambientale denota la necessità di un urgente intervento riformatore del legislatore.Secondo l’a. la Corte ha finito proprio per rischiare di stravolgere il vigente sistema di responsabilità civile per danno ambientale e creare una pericolosa situazione d'incertezza normativa.

 

 

[16]  Giampietro ,  Il danno ambientale tra l'art. 18 l. n. 349/1986 ed il regime ordinario di codice civile , in Giust. civ. 1996, 3, 777.

 

[17] Corte dei conti , sez. I, 18 settembre 1980 , n. 86. in Foro Amm. 1981, I,975. Il danno ambientale arrecato al Parco nazionale d'Abruzzo va valutato - in via

 equitativa - in relazione alla complessiva diminuzione di godibilità dell'intero ambiente, indipendentemente dalla relativa modestia quantitativa delle opere abusive eseguite .

 

[18] Corte cost., 29 dicembre 1988 , n. 1162, Riv. giur. ambiente 1990, 267. Già con sent. n. 641

 

del 1987 la Corte cost. aveva delineato i principi che fondano la responsabilità ex art. 2043 c.c. per danni ambientali per l'attribuzione dei relativi giudizi alla giurisdizione del giudice ordinario anziché alla Corte dei conti.

 

[19] T.A.R. Liguria,sez.  Genova,  21 novembre 2005 , n. 1493, in  Foro amm. TAR 2005, 11 3491. La norma di cui all'art. 17 d.lg. n. 22 del 1997 che individua

 

 espressamente il responsabile, non lascia alcun margine di valutazione alternativa in capo all'amministrazione: per legge il responsabile dell'inquinamento deve bonificare il sito inquinato, anche se nel frattempo sia venuta meno la disponibilità giuridica e/o materiale del sito inquinato.

 

[20] Il proprietario incolpevole ha l'onere di provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano

 sull'area di onere reale e di privilegio speciale immobiliare, salva l'azione di regresso nei confronti del responsabile dell'inquinamento. T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 16 marzo 2006 , n. 291 ,in Foro amm. TAR, 2006, 903.

 

[21] T.A.R. Lombardia, sez.  Milano,  19 luglio 2005 , n. 3397, in  Foro amm. TAR , 2005,  2261.

 

 

[22] T.A.R. Veneto, sez. Venezia, 25 maggio 2005 , n. 2174. in  Foro amm. TAR,  2005,  1911, con nota di Chianello, Bonifica ambientale ex art.17 del

 

 Decreto Ronchi:responsabilità del proprietario e onere reale sul bene contaminato .

 

[23] Cons. Stato  05 settembre 2005 , n. 4525, in  Dir. e giur. agr. 2006,  66.

 

[24] Cons. Stato , 8 marzo 2005, n. 935, in   Riv. giur. ambiente 2005,  824, con nota di  De Cesaris, Abbandono di rifiuti e bonifiche: tante conferme e qualche novità  .

 

 

[25] Cass. pen. 13 giugno 2006 , n. 29855 in Guida al diritto 2007, 9,84 .

 

[26] Cons. Stato  22 marzo 2001 , n. 1683 in Foro Amm., 2001, 399  .

 

[27] Cons. Stato  29 agosto 2002 , n. 4343, in  Ragiusan 2002/ 223, 43 .

 

[28] T.A.R. Liguria, sez. Genova 21 novembre 2005 , n. 1493 in  Foro amm. TAR 2005,  3491.

 

 

[29] Cons.giust.amm. Sicilia , 4 luglio 2007 n.538 in Foro amm. CDS 2007, 2303, con nota di Corsaro , L’indennizzo per “ comprovate diminuzioni e

 

 cessazioni di reddito agro-silvo- pastorale “ e il mancato rispetto delle limitazioni al taglio imposte dall’autorizzazione. L’indennizzabilità della riduzione di reddito derivante direttamente dall’istituzione di parchi  pone una correlazione fra indennizzo e decrementi patrimoniali  conseguenti all’osservanza delle limitazioni stabilite dal regime di tutela ambientale del territorio .Il bene tutelato è l’ambiente, inteso in senso oggettivo nella sua natura pubblica e sociale e pertanto l’indennizzo non può essere decurtato del valore degli alberi tagliati quasi  una logica privatistica di  diminuzione patrimoniale scaturente dal taglio di  alberi, laddove l’ ente invece è attributario della tutela di valori ambientali specifici del territorio .

La domanda subordinata tendente ad ottenere un indennizzo decurtato del valore degli alberi tagliati si muove invece  in una logica privatistica, quasi che l’Ente Parco dei Nebrodi fosse un proprietario che lamenta la diminuzione patrimoniale scaturente dal taglio di alcuni alberi, laddove detto Ente è attributario della tutela di valori ambientali specifici del territorio dei Nebrodi e la preventiva  autorizzazione è volta a garantire la salvaguardia di tali valori. Le forti limitazioni poste al taglio degli alberi autorizzato si giustificavano per limitare l’impatto sul paesaggio degli interventi e le modificazioni ambientali e paesaggistiche e assicurare così in via preventiva ed anticipata la tutela attraverso la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione. Il valore del legname in sé e per sé non è, nella fattispecie, assolutamente rilevante, di fronte all’ambiente bene di natura pubblicistica ,unitario ed immateriale.

 

 

[30] T.A.R. Liguria, sez. Genova, 12 aprile 2007 , n. 621, in  Foro amm.  2007, 1291.

 

[31] Tar Sicilia, sez. Catania,26 luglio 2007, n.1254, in Foro amm. Tar 2007,2679.  Ritiene invece che il legislatore abbia accolto nella disciplina del danno

 ambientale  il principio della responsabilità soggettiva (di tipo aquiliano) perché il tipo di responsabilità oggettiva contrasta gravemente ledendolo con il principio-valore della “responsabilità sociale delle imprese”che si sta consolidando come lettura combinato disposto degli artt. 2,3 e 42 della Costituzione.

 

[32] Cons. Stato  16 novembre 2005 , n. 6406, in  Foro amm. CDS,  2005,  3307.

 

[33] Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 14, d.lg. n. 22 del 1997 e 192 d.lg. n. 152 del 2006 appartengono

 alla giurisdizione del g.a.. T.A.R. Campania, Napoli 16 aprile 2007 , n. 3727, in Foro amm. TAR,  2007,  1419.

 

[34] Corte cost. 13 luglio 2007, n. 272.La questione investe l’ipotesi,  in cui la fattispecie di illecito amministrativo si configura anche in termini di illecito penale, nella

 quale non di rado la pubblica amministrazione si costituisce parte civile. La Corte  ha chiarito che il nocumento all’erario non è interamente risarcibile, poiché il quantum è determinato da una valutazione equitativa e discrezionale del giudice, che, in relazione all’intensità della colpa e alla luce di diverse circostanze del caso concreto, individua la quota parte del danno che deve essere considerata risarcibile e posta a carico del responsabile, richiamando “ gli artt. 82, secondo comma, e 83, primo comma, del R.D. 2440/1923, su cui si fonda il cd. potere riduttivo del giudice contabile. Si tratta di un delicato compito che la Costituzione riconosce ad un giudice esclusivo, che, pertanto, giustifica la tesi secondo la quale è solo la Corte dei conti il giudice chiamato alla determinazione del quantum. Nel giudizio contabile vi è una migliore ripartizione del carico sociale del danno, una ripartizione che, per esser fondata sull’elemento della colpa, appare certamente più consona ai criteri di giustizia che debbono regolare la materia.Quindi la nozione di ambiente è data dai beni materiali ma anche da quelli  immateriali che rappresentano gli interessi diffusi , i valori collettivi la cui violazione   deve avere la tutela da parte dell'ordinamento.L’illecito assume rilievo rispetto ad entrambi gli elementi anche singolarmente ed è sufficiente anche l’esistenza del solo pregiudizio  non essendo necessario che si materializzi nel danno economico materiale.Il danno ambientale  ha quindi una dimensione personale , sociale e  pubblica.”