Decisione
n.10 del 24 novembre 2005. Presidente De
Roberto, Est. Lodi:
Santagati Stefano c/ Comune di Misterbianco; Ministero dell’Interno;
Commissione Elettorale Circondariale di Catania ed altri; cf/ Caruso Antonina;
Pellegrino Orazio ed altri.
In materia elettorale, sussiste la giurisdizione del
GA ogniqualvolta il ricorrente invochi l’annullamento di determinazioni
amministrative chiaramente attinenti alle operazioni elettorali specificate
all’art.83 comma 11° del T.U. 570.60, dovendosi all’opposto (per giurisprudenza
costante) predicare la sussistenza di una potestas iudicandi in capo al GO solo in presenza
di controversie vertenti sulle ineleggibilità, sulle decadenze e sulle
incompatibilità dei protagonisti della vicenda elettorale; controversie, come
tali, da ritenersi instaurate a tutela di diritti soggettivi perfetti.
In sede di contestazione dei risultati elettorali,
deve assumersi del tutto normale la vicenda onde il ricorrente agisca in
giudizio nella duplice veste
a)
di elettore;
b)
di candidato;
i relativi (pur diversi ed autonomi) titoli di
legittimazione al ricorso dovendosi intendere non già in rapporto di reciproca
elisione quanto, piuttosto, di vicendevole integrazione, palesandosi in ogni
caso sufficiente a dare ingresso al giudizio l’interesse di cui il soggetto sia
portatore con riguardo ad una sola delle due qualità possedute.
Contrariamente a quanto affermato dalla più recente
giurisprudenza in materia, va esclusa la possibilità di impugnazione – prima
della proclamazione degli eletti – di tutti gli atti endoprocedimentali
riguardanti le operazioni elettorali, tanto per esigenze di rispetto della
lettera e dello spirito della normativa che disciplina le ridette operazioni,
quanto per svariati ulteriori elementi giustificativi, non ultima la necessità
di precludere iniziative giurisdizionali a carattere meramente strumentale che,
in facile elusione dei noti principi di buona fede e correttezza, potrebbero
dare più agevolmente l’abbrivio – giusta impugnativa immediata degli atti
ante-proclamazione - a manovre distorsive ed accordi fraudolenti a propria
volta finalizzati a falsare l’andamento delle votazioni.
(Massima a cura di Giulio Bacosi)
|
|
N. 11
Reg.Ric. Anno:
2005 Disp.vo n.
6 Anno 2005 SENTENZA 10/2005 |
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE
(ADUNANZA PLENARIA)
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 11/2005 dell’Adunanza Plenaria (n. 1127/2002 del
Consiglio di giustizia amministrativa per
contro
il
COMUNE DI MISTERBIANCO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall’avv. Giuseppe Barone, domiciliato per legge presso
il
MINISTERO DELL’INTERNO,
e nei confronti di
CARUSO
ANTONINA, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Paterniti
PELLEGRINO
ORAZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò D’Alessandro, domiciliato per
legge presso
PELLEGRINO
CARMELO, PRESENTATORI DELLE LISTE N. 3 E N. 12 CHE HANNO PARTECIPATO ALLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI, LUCA MARCO, BONANNO SANTO NATALE, LICCIARDELLO
ANTONINO, MARCHESE ANTONINO, GAROZZO NUNZIO, D’ALESSANDRO SALVATORE,
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, n. 1386 del 31 luglio 2002;
Visto
il ricorso in appello;
visti
gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Misterbianco, del Ministero
dell’interno, della Commissione Elettorale Circondariale di Catania e
dell’Ufficio Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Misterbianco, nonché di Caruso Carmela e di Pellegrino Orazio;
vista
l’ordinanza n. 202/2005, in data 11 aprile 2005, del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per
viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
relatore
alla pubblica udienza del 14 novembre 2005 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le
parti, gli avvocati Cittadino, Scuderi, Barone, Paterniti
visti
gli atti tutti della causa;
ritenuto
e considerato quanto segue:
FATTO
Con
ricorso al T.A.R. della Sicilia, Sezione di Catania, depositato il 1º luglio
Il
ricorrente lamentava, in particolare, l'illegittima partecipazione alla competizione
elettorale della lista denominata "UDEUR", per la mancata
sottoscrizione dell'autenticazione delle firme dei 498 elettori presentatori, e
delle liste denominate "Insieme per Misterbianco" e "Movimento
Italiano Democratico", per la mancanza del numero minimo di 400 firme
valide di presentatori, in quanto molte delle firme stesse sarebbero false,
essendo state apposte da persone diverse da quelle identificate in sede di
autenticazione.
Con
sentenza n. 1386/02 del 31 luglio 2002, il Tribunale adìto ha dichiarato
irricevibile il ricorso, in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni
decorrente dalla data di conoscenza degli atti lesivi o, al più tardi, da
quella di svolgimento delle votazioni (26 maggio 2002), nella quale tale
conoscenza si è necessariamente verificata.
L'ing.
Santagati ha proposto ricorso in appello al Consiglio di giustizia
amministrativa per
Si
sono costituiti per resistere in giudizio il Comune di Misterbianco, le
Amministrazioni indicate in epigrafe, rappresentate dalla Avvocatura dello
Stato, il Sindaco eletto Antonina Caruso e il signor Orazio Pellegrino,
presentatore della lista "Insieme per Misterbianco". Da parte del
Comune e degli menzionati controinteressati vengono anche prospettati ulteriori
profili di inammissibilità, sia dell'originario ricorso che dell'appello, con
particolare riguardo: a) al difetto di giurisdizione del giudice adìto,
trattandosi di controversia vertente nella sostanza sul diritto di elettorato
passivo delle tre liste di cui si invoca l'esclusione; b) all'incompatibilità
delle due vesti - di candidato Sindaco e di cittadino elettore - in cui il
ricorrente dichiara di agire, con conseguente non univocità dell'interesse
fatto valere in giudizio; c) alla genericità delle censure dedotte.
Inoltre,
le difese del Comune e della signora Caruso hanno eccepito l’improcedibilità
del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che nelle more
dell'appello il ricorrente è stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di
Catania per un reato commesso nell'esercizio delle funzioni di Sindaco dallo
stesso in passato rivestite, e che in tale procedimento penale il Comune di
Misterbianco si è costituito parte civile, con conseguente insorgenza della
situazione di incompatibilità per lite pendente specificamente prevista dagli
artt. 3, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e 10, n. 4, della
legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.
A
sua volta la difesa di parte appellante, dopo aver invocato in subordine la
concessione del beneficio dell'errore scusabile, ha prodotto in giudizio copia
della sentenza del Tribunale penale di Catania in data 28 aprile 2004, n.
1605/04, con la quale è stato dichiarato estinto, per intervenuta oblazione, il
reato relativo alla falsità delle firme di presentazione delle due liste sopra
ricordate e delle relative autenticazioni, assumendo che in presenza di tale
pronuncia, implicante l'accertamento delle falsità denunziate, si renderebbe
superflua la proposizione della querela di falso.
Con
ordinanza n. 202/05 dell'11 aprile 2005, il Consiglio di giustizia
amministrativa, tenuto conto degli opposti orientamenti giurisprudenziali
registratisi al riguardo, ha ritenuto opportuno devolvere all'esame
dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione pregiudiziale
relativa alla tardività, o meno, dell'impugnazione proposta nei confronti delle
operazioni elettorali concernenti l'ammissione di liste di candidati entro il
termine di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, ovvero, in
base alla prospettazione logicamente subordinata di parte appellante, entro il
termine ordinario di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia
avuto piena conoscenza. Si è in tal modo devoluto all'Adunanza plenaria pure l'eventuale
esame delle ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese delle
parti resistenti, nonché dei motivi di merito dedotti con il ricorso
introduttivo, anche in relazione alla necessità, o meno, di disporre la
sospensione del giudizio per la proposizione di querela di falso.
In
vista dell’udienza pubblica le parti, con memorie, hanno riproposto le
rispettive tesi. La difesa del ricorrente ha ribadito ancora l'illegittimità
dell'ammissione di tutte e tre le liste contestate sotto l'ulteriore profilo
che i loro sottoscrittori hanno apposto la firma su moduli separati di
presentazione, recanti soltanto il contrassegno di lista e non anche l'elenco
nominativo dei candidati.
A
quest'ultimo proposito, in sede di discussione orale del ricorso, il difensore
della controinteressata ha sollevato eccezione di inammissibilità di detta
censura, trattandosi di deduzione nuova da parte del ricorrente in primo grado.
La
causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14 novembre 2005 e, al termine della camera di
consiglio in pari data, la parte dispositiva è stata immediatamente letta dal
Presidente, ai sensi dell’art. 83/11, quarto comma, del citato T.U. n. 570 del
1960.
DIRITTO
1. - In primo
luogo deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
amministrativo, sollevata dalle difese dei resistenti sul presupposto che,
trattandosi di vertenza riguardante la partecipazione alla competizione
elettorale di liste di candidati già regolarmente ammesse, si porrebbe in
discussione lo stesso esercizio del diritto di elettorato passivo dei candidati
delle liste in questione.
Giova rammentare
che, ai sensi dell'art. 82, primo comma, del Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui
al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni,
sono attribuite alla cognizione del Giudice ordinario le deliberazioni in
materia di "eleggibilità" adottate dai competenti organi
amministrativi. Ai sensi del successivo art. 83/11, primo comma, dello stesso
Testo unico, sono devolute al Giudice amministrativo le impugnative contro le
operazioni elettorali.
Come rilevato
dalla giurisprudenza vi è, dunque, un netto discrimine tra la giurisdizione
ordinaria e quella amministrativa, spettando alla prima le controversie
concernenti la ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, ossia le
questioni che vertono su diritti soggettivi perfetti.
Alla giurisdizione
amministrativa restano affidate, invece, tutte le decisioni relative
all'annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni
elettorali, nell'ambito delle quali sono ricomprese anche le deliberazioni dei
competenti uffici elettorali in ordine all'ammissione o ricusazione dei
candidati e dei relativi simboli (cfr. da ultimo: Cass. Civ. SS.UU. 29 luglio
2003, n. 11646; 12 marzo 2003, n. 3601; 22 gennaio 2002, n. 717; Cons. Stato,
Sez. V, 3 novembre 2001, n. 5695).
Ciò detto deve
rilevarsi che nel caso di specie non vi è alcuna determinazione rivolta specificamente
a contestare il diritto di elettorato passivo di singoli candidati,
individualmente considerati, in quanto l'oggetto del contendere va propriamente
individuato nei provvedimenti di ammissione al procedimento elettorale di liste
di candidati che, secondo l'assunto del ricorrente, dovevano essere invece
escluse dalle elezioni. In altri termini, da parte del ricorrente si chiede
l'annullamento di determinazioni amministrative chiaramente attinenti alle
operazioni per le elezioni indicate dall'art. 83/11, primo comma del citato
Testo unico n. 570 del 1960.
Deve concludersi,
pertanto, nel senso della sussistenza della giurisdizione del Giudice
amministrativo in ordine alla causa in esame.
2. - Ugualmente
infondata appare l'ulteriore eccezione pregiudiziale di inammissibilità del
gravame, sollevata in relazione alla circostanza che il gravame stesso risulta
proposto dal ricorrente nella qualità sia di candidato sindaco che di elettore
del Comune di Misterbianco.
Secondo i
resistenti tale duplice veste potrebbe comportare un conflitto di interessi
poiché, da un lato, si agirebbe per ottenere a proprio vantaggio la correzione
del risultato elettorale, mentre, dall'altro lato, si verterebbe nell'esercizio
di un'azione popolare, nell'interesse pubblico alla legittimità dei risultati
elettorali. A sostegno di tale assunto si richiama una precedente pronuncia di
questo Consiglio che ha escluso l'ammissibilità di ricorsi collettivi in
mancanza di univocità dell'interesse fatto valere dai proponenti (Cons. Stato, Sez.
V, 17 maggio 1997, n. 521).
Per quanto
riguarda la pronuncia ora citata, il Collegio rileva che si trattava in effetti
di una fattispecie di ricorso collettivo, in quanto proposto da una pluralità
di soggetti, ed i principi in essa affermati non appaiano, pertanto,
logicamente estensibili al caso in esame, in cui il gravame è stato proposto,
sia pure sulla base di un doppio titolo di legittimazione, da un unico
soggetto.
In proposito
sembra opportuno sottolineare che, in realtà, in sede di contestazione dei
risultati elettorali, costituisce vicenda del tutto normale che i ricorrenti
agiscano in giudizio nella duplice veste di elettore e di candidato,
ritenendosi che i titoli di legittimazione vantati dai ricorrenti stessi non
siano suscettibili di vicendevole elisione ma, semmai, di reciproca
integrazione, risultando comunque sufficiente a dare l'ingresso al giudizio
l'interesse di cui il soggetto sia portatore in una sola delle qualità
possedute (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1565; 23 agosto 2000, n.
4586).
3. - Deve ora
procedersi all'esame della questione principale per la quale l'affare è stato
devoluto alla Adunanza plenaria dal Consiglio di giustizia amministrativa per
3.1. - È opportuno
rammentare preliminarmente le disposizioni dettate dal già citato art. 83/11
del T.U. n. 570 del 1960 (introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966,
n. 1147 le cui norme di carattere procedurale sono tuttora vigenti in quanto
richiamate dall’art. 19 dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034) che stabiliscono
quanto segue: "Contro le
operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali successive alla emanazione
del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa
davanti alla sezione per il contenzioso elettorale (ora: al Tribunale
amministrativo regionale - n.d.r.) con ricorso che deve essere depositato nella
segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli
eletti".
3.2. - La
giurisprudenza, in sede di applicazione di tali disposizioni, ha
originariamente preso atto del chiaro tenore della norma secondo cui
l'impugnativa avverso le operazioni elettorali deve fare riferimento all'atto
conclusivo del relativo procedimento, ossia all'atto di proclamazione degli
eletti, dalla adozione del quale decorre il termine abbreviato di trenta giorni
per la proposizione dell'impugnativa.
Al riguardo si è
in particolare osservato che il procedimento per il rinnovo dei Consigli
comunali (come del resto ogni consultazione elettorale) ha una struttura
composita del tutto peculiare, in quanto articolato in una serie di sub
procedimenti, nei quali intervengono vari organi operanti secondo una rigida successione
di atti ed una precisa ripartizione dei poteri in modo tale che, salvo ipotesi
eccezionali tassivamente previste, ciascun organo provvede alla parte di sua
competenza in via definitiva, senza che l'organo chiamato successivamente possa
rivedere o riesaminare o modificarne le delibere o i risultati accertati in
precedenza. Si è ritenuto, pertanto, che in presenza di una sequenza così
articolata, imperniata su un predeterminato sistema di garanzie, con la rigida
successione di atti di più organi operanti a scadenze prefissate, non sarebbe
compatibile una impugnativa autonoma di atti preparatori, anche se direttamente
lesivi (quale è la esclusione di un candidato da una lista), in quanto gli atti
stessi, se viziati e invalidanti in via derivata la proclamazione degli eletti,
dovrebbero essere gravati unitamente a quest'ultimo atto, che costituisce il
momento centrale della complessa procedura elettorale. La deroga al principio
generale, secondo cui gli atti preparatori possono essere immediatamente impugnati
ove siano suscettibili di concreta e diretta attuazione, con conseguenti
effetti lesivi autonomi, è stata, quindi, giustificata mediante la
considerazione che il sistema elettorale non può tollerare segmentazioni e
interruzioni se non a pena di frustrare il raggiungimento dello scopo voluto
dal legislatore, ossia di consentire lo svolgimento della consultazione alla
data stabilita con il decreto di convocazione dei comizi (v. Cons. Stato, Sez.
V, 7 marzo 1986, n. 156; 27 agosto 1971, n. 745).
3.3. - Successivamente,
peraltro, pur facendosi riferimento ai principi sopra denunciati, la
giurisprudenza ha ritenuto di dare determinante rilievo all'esigenza, ritenuta
evidentemente di carattere prioritario e preminente, di accordare immediata
tutela a situazioni connotate da aspetti di immediata lesività, quali quelle
relative alle esclusioni di liste o alle esclusioni di candidati dalle liste,
ovvero anche a quelle relative alla ammissione di determinate liste alla
competizione elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 1990, n. 322).
Si è così venuto a
formare un orientamento giurisprudenziale in base al quale si è ribadito in
ripetute occasioni che, seppure i ricorsi in materia elettorale devono essere
proposti, di norma, contro l'atto finale della complessa sequenza
procedimentale, e cioè contro la proclamazione degli eletti, non poteva
trascurarsi la possibilità di immediata impugnazione degli atti autonomamente
lesivi, quale quello di esclusione di una lista, “tenuto conto dei più recenti
indirizzi giurisprudenziali” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 1994, n.
92; e inoltre, tra le tante: Ad. Plen. 24 luglio 1997, n. 15; Sez. V, 18 giugno
2001, n. 3212).
Da parte di detta
giurisprudenza si è sottolineato il carattere facoltativo di simili
impugnative, nei confronti degli atti endoprocedimentali ritenuti
immediatamente lesivi, affermandosi nel contempo la necessità della successiva
impugnazione anche dell'atto di proclamazione degli eletti, a pena di
improcedibilità del ricorso originario, atteso che l'eventuale riconoscimento
della illegittimità degli atti endoprocedimentali (quale quello di ammissione
di una determinata lista) non comporta di per sé automatici effetti caducatori
dei successivi atti del procedimento, ma soltanto la possibilità di annullamento,
per illegittimità derivata, degli atti di proclamazione degli eletti (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187; 3 febbraio 1999, n. 116).
3.4. - Su tale
filone giurisprudenziale sì è, poi, innestato un indirizzo interpretativo che,
sul presupposto della impugnabilità immediata degli atti endoprocedimentali
ritenuti lesivi, ha ritenuto coerente che per tali impugnative dovesse valere
il surrichiamato termine decadenziale abbreviato, di trenta giorni, applicabile
in via generale per la materia elettorale.
È questo
l'orientamento seguito dal T.A.R. per
A questa
conclusione il Giudice di prime cure è pervenuto nell'ottica di un maggior
soddisfacimento dell'interesse pubblico, particolarmente rilevante in materia
elettorale, al fine di evitare che lo stesso sia tutelato "secundum esitum suffragii", alimentando la riserva mentale
di proporre ricorso nel caso in cui la consultazione elettorale dovesse
concludersi con un esito sfavorevole. A sostegno della decisione il detto
Giudice richiama recenti pronunce di alcuni Tribunali amministrativi (ma su
questa linea si trovano anche altre pronunce del Giudice di appello: v. Cons.
Stato, Sez. V, 3 marzo 2005, n. 835; 11 giugno 2003, n. 3303).
3.5. - L'Adunanza
plenaria deve osservare, anzitutto, che la soluzione prospettata in prime cure
appare in effetti contrastante con la lettera e la ratio della più volte richiamata norma di
cui all'art. 83/11, primo comma, del T.U. N. 570 del 1960, individuando,
oltretutto, in via meramente interpretativa un nuovo termine di impugnazione,
ponendo in tal modo in discussione il principio di perentorietà del termine
stabilito dalla legge, che costituisce un elemento-cardine dell'intero sistema
di giustizia amministrativa (cfr. la decisione dello stesso C.G.A. 4 aprile
2005, n. 185).
Secondo quanto si
è già sopra ricordato, la giurisprudenza ha puntualizzato che il procedimento
elettorale di cui si tratta, caratterizzato dalla celerità dei relativi
adempimenti - pur se strutturato in una serie di sub procedimenti, nei quali
sono chiamati a pronunciarsi vari organi e adottate diverse deliberazioni
- è stato considerato dal legislatore in
una prospettiva unitaria, in vista dell'esigenza primaria di consentire lo
svolgimento della consultazione della data stabilita. Tale volontà legislativa,
chiaramente espressa dalla norma, appare adeguatamente giustificata pure
tenendo conto della eventuale lesività di atti intermedi del procedimento,
risultando comunque pienamente tutelata, mediante l'impugnazione dell'atto
finale del procedimento, la posizione dei soggetti che da tali atti intermedi
si ritengano lesi, come si vedrà meglio più oltre.
D'altronde, in
presenza di una disposizione legislativa che stabilisce in modo inequivoco che
contro tutte le operazioni elettorali l'impugnativa va proposta in un termine
perentorio abbreviato, decorrente dalla proclamazione degli eletti, è evidente
che in sede applicativa della norma non può individuarsi un diverso termine di
decorrenza da quello espressamente indicato, a meno di non voler ritenere (come
opinato, in via subordinata, dal ricorrente) che per gli atti
endoprocedimentali trovi applicazione l'ordinario termine di impugnazione di
sessanta giorni, tesi anch'essa palesemente contrastante, tuttavia, con la
lettera della norma, che non pone in realtà alcuna limitazione per
l'impugnazione delle operazioni elettorali congiuntamente all'atto conclusivo
del procedimento elettorale.
3.6. - Tanto
premesso, l'Adunanza plenaria è dell'avviso che, contrariamente a quanto
postulato dalla più recente giurisprudenza in materia, debba essere esclusa la
possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di
tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni
comunali. E ciò non solo per le già accennate esigenze di rispetto della
lettera e dello spirito della norma ma anche in considerazione di ulteriori
elementi, come di seguito precisato.
3.7. - In via
preliminare è opportuno sottolineare che la non impugnabilità immediata di atti
aventi effetti sicuramente lesivi (quali quelli di esclusione dal procedimento
elettorale), con conseguente improponibilità anche di eventuali misure
cautelari, non appare contrastante con il principio, affermato dalla Corte
costituzionale (v. sentenza 27 dicembre 1974, n. 284), secondo cui il potere di
sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo è un elemento connaturale
del sistema di tutela giurisdizionale. Questo perché nella fattispecie in
discorso non si prospetta una esclusione o una limitazione dell'area di
esercizio del potere medesimo, ma si stabilisce soltanto un criterio di accorpamento
di tutte le impugnative riferibili allo stesso procedimento elettorale,
ragionevolmente giustificato - a quanto si è visto - dall'intendimento del
legislatore di consentire lo svolgimento della consultazione nel termine
stabilito, spesso corrispondente a quello riguardante altri analoghi
procedimenti, per evidenti ragioni di concentrazione dell'impegno politico ed
amministrativo richiesto per le tornate elettorali.
Né può ritenersi
che la possibilità di accordare misure cautelari con riguardo agli atti
endoprocedimentali (ad esempio: ammettendo liste escluse o escludendo liste
ammesse) possa rappresentare un mezzo efficace per scongiurare il pericolo di
successivo annullamento dell'intero procedimento elettorale, poiché bisogna
ricordare, invece, che si tratta pur sempre di strumenti con efficacia
provvisoria, in attesa di una definitiva pronuncia sul merito; inoltre, in
relazione ai tempi tecnici occorrenti appare inverosimile, e comunque del tutto
eccezionale, la eventualità che intervenga un giudicato prima della conclusione
delle operazioni elettorali.
3.8. - Né sembra
porre alcun problema la circostanza, paventata dal giudice di primo grado, che
dopo la proclamazione degli eletti l'interesse del ricorrente venga tutelato in
relazione ai risultati elettorali poiché, da un lato, va ribadito che i ricorsi
elettorali, proposti dal cittadino elettore, risultano rivolti al mero
soddisfacimento di un interesse pubblico, e, dall'altro lato che la scelta di
concentrazione delle impugnative effettuata dal legislatore sembra, appunto,
rispondente anche all'esigenza di evitare la proposizione di eventuali
impugnative meramente strumentali e propagandistiche.
A tale riguardo è
opportuno aggiungere che il legislatore, dopo aver delineato una procedura
improntata a criteri di accentuate garanzie di imparzialità e di obiettività,
ha affidato i compiti più delicati ad organi collegiali quale
In ogni caso,
contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, non appare sostenibile
l'assunto secondo cui l'immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali
garantirebbe la efficacia e la economicità del procedimento elettorale,
assicurando il vantaggio della certezza e della stabilità dei relativi
risultati. Anzitutto, come opportunamente segnalato dalla difesa del
ricorrente, seppure l’ammissione di una lista può apparire in astratto
pregiudizievole rispetto all’interesse del candidato sindaco appartenente ad
altre lista, deve rammentarsi che, con il meccanismo del voto disgiunto, gli
elettori possono esprimere la loro preferenza anche per un candidato sindaco
diverso da quello al quale è collegata da lista per cui essi hanno votato, con
la conseguenza che l’interesse a ricorrere può essere effettivamente verificato
soltanto all’esito finale delle elezioni. Ma, a parte ciò, deve ribadirsi che,
in realtà, la concentrazione di tutte le impugnative, in un momento successivo
alle elezioni, appare in grado di salvaguardare maggiormente i valori
richiamati dai predetti resistenti, restando in questo maniera precluse le
iniziative meramente strumentali che, in facile elusione degli invocati
principi di buona fede e di correttezza, potrebbero dare àdito più agevolmente
a manovre distorsive ed accordi fraudolenti per falsare l'andamento delle
votazioni.
3.9. - Da quanto
si è esposto emerge la erroneità dell'appellata sentenza di primo grado che ha
dichiarato irricevibile il gravame, nonostante che fosse stato proposto nel
prescritto termini di 30 giorni decorrente dalla data della proclamazione degli
eletti.
4. - La
ricevibilità del ricorso comporta la necessità di esame, nel merito, delle
censure dedotte dall'interessato il quale, come accennato sopra, lamenta la
illegittima partecipazione alla competizione elettorale di tre liste, assumendo
che per la prima ("UDEUR") mancherebbe la sottoscrizione
dell'autenticazione delle firme dei 498 lettori presentatori; mentre per le
altre due ("Insieme per Misterbianco" e "Movimento Italiano
Democratico”) buona parte delle firme dei presentatori sarebbero false, in quanto
apposte da persone diverse da quelle identificate in sede di autenticazione,
con conseguente riduzione del numero delle firme validamente apposte al di
sotto della soglia minima di 400, richiesta dall'art. 7, comma 1, lettera c),
della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ai fini della ammissione delle
liste alla competizione elettorale.
4.1. – A
quest’ultimo proposito l'interessato fa presente che il procedimento penale
attivato per la falsità delle anzidette sottoscrizioni si è concluso con la
sentenza del Tribunale penale di Catania 28 aprile 2004, n. 605, con cui è
stata dichiarata l'estinzione del reato di falso in liste elettorali, essendo
intervenuta l'oblazione ai sensi della legge 2 marzo 2004, n. 61, che ha
trasformato in reato contravvenzionale il delitto di falso in parola. Da ciò il
medesimo interessato vorrebbe desumere una implicita ammissione di colpevolezza
da parte degli imputati, con la conseguenza che, allo stato, ai fini della
decisione in ordine alla illegittimità dei risultati elettorali, non si
renderebbe necessario alcun ulteriore accertamento.
4.2. - L'assunto
del ricorrente è infondato poiché, come puntualmente replicato dalla
controinteressata, trattasi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 162-bis
del c.p. prima dell'apertura del dibattimento e non può far stato nel processo
civile o amministrativo, nei quali fanno stato solo le sentenze penali
irrevocabili pronunciate in seguito a dibattimento, secondo quanto
espressamente stabilito dall'art. 652 c.p.c..
4.3. - Ciò posto,
il Collegio deve rilevare che la asserita falsità delle firme in questione non
è stata accertata nei modi previsti dalla legge.
Poiché la prova di
detta falsità deve essere fornita dal ricorrente, il Collegio deve disporre la
sospensione del presente giudizio fissando, nel contempo, ai sensi
dell'articolo 41 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, il termine di 90 giorni per
la proposizione della querela di falso, da parte il medesimo interessato,
innanzi al Tribunale competente.
5. - Resta
conseguentemente riservata ogni ulteriore statuizione sul rito, sul merito e
sulle spese, ivi compresa quella in ordine alla sollevata eccezione di
improcedibilità, da esaminarsi alla luce della situazione di fatto e di diritto
esistente al momento della decisione definitiva del gravame.
6. - Da ultimo
l'Adunanza plenaria ritiene di dover ribadire la necessità dell'applicazione
anche nella sede del giudizio di appello, non essendo prevista alcuna deroga in
proposito, delle disposizioni contenute nel quarto comma del più volte richiamato
art. 83/11 del T.U. N. 570 del 1960, secondo cui la parte dispositiva della
decisione in materia di elezioni è letta immediatamente all'udienza pubblica
dal Presidente.
In tal senso,
pertanto, si è proceduto anche nel caso in cui si tratta.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), pronunciando sul ricorso in
appello meglio specificato in epigrafe:
- definisce in senso affermativo la
questione relativa alla giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla
causa in esame;
- dichiara ammissibile l’impugnativa
proposta dal ricorrente in primo grado sia in veste di candidato che di
cittadino elettore;
- dichiara ricevibile il ricorso proposto
in primo grado;
- sospende il giudizio per consentire la
eventuale proposizione, da parte del medesimo ricorrente, della querela di
falso relativamente alle firme dei presentatori delle liste “Insieme per
Misterbianco” e “Movimento Italiano Democratico”, assegnando a tal fine al
medesimo ricorrente il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della
presente pronuncia;
- riserva ogni ulteriore statuizione sul
rito, sul merito e sulle spese, ivi compresa quella in ordine alla sollevata
eccezione di improcedibilità, da esaminarsi alla luce della situazione di fatto
e di diritto esistente al momento della decisione definitiva del gravame.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2005, con la partecipazione di:
Alberto de Roberto - Presidente del
Consiglio di Stato
Mario Egidio Schinaia - Presidente di Sezione
Paolo Salvatore - Presidente di Sezione
Raffaele Iannotta - Presidente di Sezione
Riccardo Virgilio - Presidente di Sezione
Sabino Luce -
Consigliere
Raffaele Carboni - Consigliere
Costantino Salvatore - Consigliere
Filippo Patroni Griffi - Consigliere
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Giorgio Giaccardi - Consigliere
Luigi Maruotti -
Consigliere
Carmine Volpe -
Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere - Estensore.
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il.....................................
(Art.
Il Dirigente
CONSIGLIO DI STATO
In Sede
Giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87
del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria