REPUBBLICA ITALIANA

N. 4 reg. Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5 reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria) ha pronunciato la seguente

Anno 1993

 

 

DECISIONE

sul ricorso n. 5 del 1993 proposto da Frugis Antonella, Bruno Cosimo, Bruno Nunzio, De Crescenzo Maria Gabrìella, De Luca Teodolinda, Gentile Francesco, Lemma Giovanna, Leone Concetta, Lo vallo Rosario, Marra Anna Maria, Mazza Elvira, Mignogna              Mario, Romanazzì Maria Carmela Margherita e Villani Ignazio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Spagna e Pasquale Basile e con ì medesimi elettivamente domicilìati in Roma,    via Zanardelli, n. 20 (studio avv. Luigi Albisinni);

contro

il Comune dì Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza n. 24 (presso il cav. Luigi Gardin);

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 5 marzo 1992, n. 6, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di Costituzione in giudizio, integrato da una memoria, del predetto Comune;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 13 dicembre 1993 la relazione del Consigliere Domenico La Medica e udito altresì, l'avv. Dragogna, in sostituzione dell'avv. Sticchi Damiani, per il Comune dì Taranto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I signori Frugis Antonella, Bruno Cosimo, Bruno Nunzio, De Crescenzo Maria Gabriella, De Luca Teodolinda, Gentile Francesco, Lemma Giovanna, Leone Concetta, Lovallo Rosario, Marra Anna Maria, Mazza Elvira, Mignogna Mario, Romanazzi Maria Carmela Margherita e Villani Ignazio hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 5 marzo 1992, n. 6.

Affermano gli istanti che secondo la predetta decisione, ai rapporti di lavoro intercorsi dal 1° settembre 1984 ad oggi tra ciascuno di essi e il Comune è applicabile la norma di cui all’art. 2126 cod. civ. .

Pertanto, a ciascuno dei medesimi ricorrenti competono:

a) le differenze retributive tra quanto è stato mensilmente corrisposto e quanto spettante in base alla rivestita qualifica di "archivista", con svalutazione monetaria e interessi;

b) la regolarizzazione delle rispettive posizioni assicurativo ‑ previdenziali.

Poiché, peraltro, la diffida ad ottemperare la menzionata decisione, notificata al predetto Comune in data 4 maggio 1993, non ha avuto alcun esito, gli interessati chiedono che il Consiglio di Stato ordini l’esecuzione del giudicato, al fine di pervenire, anche mediante la nomina di un apposito Commissario ad acta, alla corresponsione delle dovute differenze retributive, nonché alla spettante regolarizzazione assicurativo ‑ previdenziale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto che, con memoria depositata in data 4 ottobre 1993, ha fatto tra l'altro presente che – con disposizione di cui viene espressamente affermato il carattere interpretativo e, quindi, con effetti, retroattivi – la legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 13, ha stabilito che “ i Comuni...non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere i Contratti stessi rapporti di subordinazione"; perciò, sostiene che si trova nell'obiettiva impossibilità di dare esecuzione al giudicato .

Dopo la trattazione orale svoltasi alla camera di consiglio del 13 dicembre 1993, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1.‑ L'Adunanza plenaria ‑ con la decisione 5 marzo 1992, n. 6, di cui si chiede l'esecuzione ‑ ha affermato che l'incarico dì prestazione d'opera attribuito agli interessati dal Comune dì Taranto si risolveva in un rapporto avente le caratteristiche del pubblico impiego e che, essendo tale rapporto nullo in forza di quanto dispone l'art. 5, 18` comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 3, alle prestazioni di fatto espletate sì doveva applicare l'art. 2126 cod. civ., con tutte le conseguenze retributive e previdenziali connesse.

I medesimi istanti hanno diffidato il predetto Comune ad           ottemperare al giudicato e poiché l'Amministrazione intimata è rimasta inerte, propongono il ricorso in esame ai sensi dell'art. 27, n. 4, del R.D. 24 giugno 1924, n. 1054.

2. Il Comune di Taranto, a sua volta, ha eccepito che si trova nella obiettiva impossibilità di dare esecuzione al giudicato, in quanto la sopravvenuta legge 23 dicembre 1992, n. 498, con la disposizione di cui all'art. 13 ‑ avente espresso carattere interpretativo e, quindi, retroattivo ‑ ha escluso che i Comuni (ed anche le Province, le comunità montane e loro consorzi, e le I.P.A.B.), relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, siano soggetti "all’adempimento tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza", non ponendo in essere i contratti stessi rapporti di subordinazione.

L'eccezione va respinta, in quanto l'anzidetto art. 13 della legge 23 dicembre 1992, è entrato in vigore non solo dopo che la decisione dì cui si chiede l’ottemperanza era stata pubblicata mediante il deposito in segreteria (5 marzo 1992), ma anche successivamente alla notifica della stessa (5 ottobre 1992), per cui non può ritenersi che la norma sì riferisca ai rapporti in questione, già coperti dal giudicato.

Sebbene, infatti, la legge non penale possa avere efficacia retroattiva (arg. ex art. 25 comma 2 Cost.), tale retroattività, specialmente nel delicato settore della c.d. interpretazione legislativa autentica, incontra limiti nelle singole disposizioni costituzionali e nei fondamentali principi dell'Ordinamento.

A siffatta stregua, un sicuro limite alla retroattività è costituito dalla sentenza passata in cosa giudicata.

Sì deve, invero, osservare in via generale che il contenuto precettivo del giudicato amministrativo (come anche di quello civile) costituisce un modo di essere necessario e non più mutabile della realtà giuridica,ormai definitivamente cristallizzato nella pronunzia giurisdizionale anche se questa abbia, eventualmente, travisato, ignorato o disapplicato         le norme che era tenuta a considerare nel caso concreto; perciò, l'Amministrazione, parte nel giudizio, ha l'obbligo, in ogni caso, di ottemperare al giudicato, senza che alla medesima possa riconoscersi alcuna discrezionalità sull'an e sul quando, ma al più solo sul quomodo.

La garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi (art. 24 e 113 Cost.) non riguarda, infatti, il solo diritto di adire il giudice, ma comprende anche e soprattutto il diritto di ottenere dal giudice una statuizione definitiva e immutabile, l'unica realmente satisfattiva della pretesa fatta valere dal ricorrente.

Peraltro, nel quadro della divisione dei poteri dello Stato, in ossequio al precetto costituzionale che riserva alla magistratura una sfera di azione autonoma e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.), emerge che, come la Magistratura non può sovrapporsi al Parlamento abrogando o modificando “erga omnes” le norme da esso poste, ugualmente il Parlamento non può sovrapporsi alla Magistratura modificando “ex post” singole situazioni       già definite dal giudice e coperte dall'autorità del giudicato.

Ne deriva che l'immutabilità del giudicato non può cedere di fronte a norme sopravvenute aventi efficacia retroattiva. In caso contrario, sarebbe consentito al legislatore vanificare in ogni momento la funzione propria della Magistratura (titolo IV Cost.), rendendo aleatoria, sia pure attraverso lo strumento della interpretazione autentica, quella tutela giurisdizionale che costituisce un fondamentale diritto assicurato al singolo dalla Costituzione; tutela che non può dirsi tale se non è completa (artt. 24 e 113 Cost.) e indipendente dalla ingerenza di ogni altro potere (art, 101 e 104 Cost.).

Poiché ogni legge va interpretata nel senso di riconoscerle, ove possibile, un valore precettivo conforme alla Costituzione, si può concludere che il legislatore, nel dettare la norma di cui all'art. 13 della citata legge n. 498 del 1992, ha certamente inteso far salvi i rapporti la cui qualificazione era ormai coperta dal giudicato (Cons. Stato, Ad. pl., 14 ottobre 1986, n. 12; Cons. giust. amm. reg. Sic., 25 febbraio 1981, n. 1).

3.‑ Passando all'esame del merito, il ricorso appare fondato in base al chiaro contenuto del giudicato.

Pertanto, si deve ordinare al Comune intimato dì ottemperare al giudicato amministrativo di cui alla decisione n. 6/92, attribuendo agli istanti le differenze retributive tra quanto è stato mensilmente corrisposto e quanto spettante in relazione alle mansioni di “archivista” svolte, secondo la disciplina prevista dagli accordi di lavoro nel tempo succedutisi con riguardo al personale in argomento; sulle somme dovute vanno, altresì, calcolati e corrisposti la rivalutazione, monetaria e gli interessi.

I medesimi istanti hanno diritto anche alla regolarizzazione della loro posizione previdenziale.

Gli anzidetti riconoscimenti riguardano, giusta quanto viene precisato a pag. 11 della decisione in esame, i periodi dal l° settembre1984 al 31 dicembre 1985 e dal 23 maggio 1986 per un altro anno.

Si ritiene all'uopo di fissare per l'ottemperanza il           termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione (o dalla notifica, se anteriore) della presente decisione e, in difetto, di nominare fin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Taranto o funzionario dal medesimo delegato che dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni all'adozione di tutti gli atti necessari per ottemperare concretamente al giudicato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio dì Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria) accoglie il ricorso proposto da Frugis Antonella e dagli altri in epigrafe indicati e, per l'effetto, ordina al Comune di Taranto di dare esecuzione al giudicato dì cui alla decisione 5 marzo 1992, n. 6, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) della presente decisione.

In difetto, nomina sin d'ora Commissario ad acta il Prefetto di Taranto o funzionario dal medesimo delegato che dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni all'adozione dì tutti gli atti necessari per ottemperare al giudicato.

Condanna il Comune di Taranto al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in Lire 5.000.000 (cinquemilioni) in favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 1993, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(Adunanza plenaria), in camera di consiglio, con                 l'intervento dei Signori:

 

BAGAROTTO GIANCARLO

CONSIGLIERE

DELLA VALLE PAUCIULLO GIUSEPPINA

CONSIGLIERE

REGGIO D'ACI ENZO

CONSIGLIERE

LIGNANI PIER GIORGIO

CONSIGLIERE

BACCARINI STEFANO

CONSIGLIERE

SANTORO SERGIO

CONSIGLIERE

BARBERIO CORSETTI GAVA LIVIA

CONSIGLIERE

PERRICONE BARTOLOMEO

CONSIGLIERE

TUMBIOLO SALVATORE

CONSIGLIERE

LA MEDICA DOMENICO

ESTENSORE

TROVATO PIER GIORGIO

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PISCITELLO CALOGERO

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