LE DECISIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL 2000

 

 

Ad. plen. 24 gennaio 2000, n.1, in materia di riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo di impugnazione in appello;

 

Ad. plen. 24 gennaio 2000, n.2, in materia di applicabilità della disposizione sull'avviso di procedimento alla approvazione del progetto di opera pubblica;

 

Ad. plen. 24 gennaio 2000, n.3, in materia di applicabilità della disposizione sull'avviso di procedimento alla approvazione del progetto di opera pubblica;

 

Ad. plen. 25 gennaio 2000, n.4 in materia di natura (ordinatoria o perentoria) del termine di novanta giorni stabilito dall'art.9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n.19, (secondo cui "la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni");

 

Ad. plen. 25 gennaio 2000, n.5, nella stessa materia della n. 4/2000;

 

Ad. plen. 25 gennaio 2000, n.6, nella stessa materia della n. 4/2000;

 

Ad. plen. 25 gennaio 2000, n.7, nella stessa materia della n. 4/2000;

 

Ad. plen. 25 gennaio 2000, n.8, nella stessa materia della n. 4/2000;

 

Ad. plen. 25 gennaio 2000, n.9, in materia di applicazione dell'art.3 della legge 3 gennaio 1978, (secondo cui lo stato di consistenza può essere redatto successivamente all'adozione del decreto o occupazione d'urgenza), sia applicabile quando l'area debba essere utilizzata per realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

 

Ad. plen. 28 gennaio 2000, n.10, in materia di rilevanza economica all’esercizio di mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego;

 

Ad. plen. 23 febbraio 2000, n.11, nella stessa materia della n. 10/2000;

 

Ad. plen. 23 febbraio 2000, n.12, nella stessa materia della n. 10/2000;

 

Ad. plen. 20 aprile 2000, n.13 (dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse);

 

Ad. plen. 1° giugno 2000, n.14, sulla possibilità o meno per il giudice del regolamento di competenza, di disporre la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente nella relativa fase processuale;

 

Ad. plen. 26 giugno 2000, n.15, nella stessa materia della n.4/2000;

 

Ad. plen. 15 dicembre 2000, n.16, in materia di partecipazione necessaria del consigliere di lingua tedesca ai collegi, costituiti nell’ambito delle sezioni del Consiglio di Stato, giudicanti sui ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano;

 

Ad. plen. 29 dicembre 2000, n.17, in materia di dimissioni del personale della scuola;

 

Ad. plen. 29 dicembre 2000, n.18, nella stessa materia della n. 17/2000;

 

 

 

LE ORDINANZE DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL 2000

 

Ad. plen. 30 marzo 2000, n.1, in materia di: a) la definizione dell’ambito della giurisdizione esclusiva «in materia di servizi pubblici, introdotta dagli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con particolare riferimento alle controversie meramente patrimoniali inerenti al servizio farmaceutico»; b) legittimità costituzionale del nuovo riparto di giurisdizione, nella parte in cui sembra estendere la cognizione del giudice amministrativo anche a domande di carattere patrimoniale, prive di effettiva correlazione con gli interessi generali al corretto espletamento del servizio pubblico; c) l’individuazione degli strumenti di tutela (cautelare e sommaria) dei crediti pecuniari dei titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nell’ipotesi in cui si ritenga che tali controversie spettano alla cognizione del giudice amministrativo, sulla base di disposizioni costituzionalmente legittime.

 

 

LE DECISIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL 2001

Ad. plen. 14 febbraio 2001, n.1, in materia di termini abbreviati in materia di opere pubbliche e di beneficio dell’errore scusabile;

La disciplina di cui all’art. 19, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135, è nel senso del dimezzamento anche del termine per proporre ricorso, atteso anche il contenuto precettivo della legge di conversione n. 135/97, che ha premesso alla formulazione del decreto legge (“i termini processuali sono ridotti della metà”) un significativo “tutti”; quindi il termine per il ricorso, ai sensi del citato art. 19, è di trenta giorni, orientamento che ha trovato il conforto anche della Corte costituzionale. Né può costituire ostacolo a tale conclusione l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205), il quale, nelle controversie inerenti le materie elencate al primo comma – tra le quali quelle contro i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità – stabilisce, al comma 2, che <<i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso>>. Si tratta di norma innovativa di carattere processuale, che, come tutte le norme processuali, è di immediata applicazione ma non ha efficacia retroattiva, per cui, in assenza di contrarie disposizioni espresse, la validità degli atti processuali soggiace alla regola del principio tempus regit actum e, in caso di successione di norme, va valutata con riguardo a quella vigente al momento del loro compimento e non a quella posteriormente sopravvenuta.

L’Adunanza plenaria, pur convenendo sulla necessità di una lettura del comma 3 dell'art. 19 D.L. n. 67 del 1997 che si attenga strettamente al tenore letterale della norma, ritiene che essa si applica anche alle controversie aventi ad oggetto atti di secondo grado, cioè di annullamento, ritiro o revoca di tutti quei provvedimenti espressamente individuati dal legislatore (affidamenti di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse; aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; occupazione ed espropriazione di aree sulle quali realizzare opere pubbliche). Se è vero che la ratio contingente ispiratrice dell’art. 19 è stata la celere definizione dei giudizi in materia di opere pubbliche in funzione e quale strumento della sollecita esecuzione dei lavori pubblici, tuttavia tale ratio è stata in concreto attuata mediante una disciplina che finisce con il perseguire anche l’obiettivo della celere definizione <<in sé>> dei giudizi in materia di opere pubbliche, a prescindere dall’ulteriore, contingente, obiettivo c.d. <<sblocca cantieri>>. L’art. 19 citato, infatti, rende applicabile il nuovo rito processuale, connotato dal dimezzamento di tutti i termini processuali, anche ai <<provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità>, e dunque relaziona l’esecuzione alle <<opere>> e non ai <<lavori>>: pertanto, trova applicazione non solo ai provvedimenti che incidono sull’aggiudicazione o esecuzione dei lavori, ma, più, in generale, ai provvedimenti che ,comunque, intervengono nella fase di aggiudicazione o esecuzione dell’appalto o che comunque riguardano l’esecuzione dell’appalto, tra i quali vanno compresi anche i provvedimenti che annullano o revocano aggiudicazioni.

Le ipotesi in cui l'amministrazione, venendo meno al dovere di cooperazione, ometta di indicare al privato i termini e l'autorità cui ricorrere, possono, bensì costituire presupposto per un errore scusabile in sede processuale, sempre che, tuttavia, nei singoli casi sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto. In caso contrario, tale inadempimento formale si risolverebbe in una assoluzione indiscriminata dall'onere (anch'esso gravante, in eguale misura, sul destinatario medesimo) di ottemperare alle prescrizioni vincolanti delle leggi dello Stato, regolarmente promulgate e, pertanto, assistite dalla presunzione legale di conoscenza, che è, tuttora, a fondamento dell’esigibilità dell’osservanza dei precetti giuridici.

L’art. 149 c.p.c., nel silenzio del dettato normativo, va interpretato nel senso che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, per cui la tempestività del ricorso è esclusivamente rilevabile dalla certificazione della data di tale consegna da parte dell’agente postale, essendo l’utilizzazione del servizio postale a rischio di chi lo richiede a titolo di (auto)responsabilità oggettiva. Il notificante, che pur può avvalersi di altri e più sicuri mezzi di notificazione, non può, pertanto, ove la notifica avvenga dopo il decorso del termine prescritto, dolersi di tale sua scelta e chiedere il beneficio dell’errore scusabile.

Ad. plen. 14 febbraio 2001, n.2, nella stessa materia della n. 1/2001;

 

Ad. plen. 11 giugno 2001, n. 3, in materia di revocazione per contrasto di giudicati e per errore di fatto e per errore di fatto;

 

Per costante giurisprudenza, il motivo di revocazione di cui all’art. 395, n. 5, del codice di procedura civile, , si configura quando vi sia un contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto, e cioè per consentire ad una parte, già risultata vincitrice in una lite, di proporre una exceptio rei iudicatae tardiva: esso si riferisce esclusivamente ad una sentenza antecedente a quella revocanda, di cui il giudice non ebbe la possibilità di avere conoscenza, mentre nel caso in esame si tratta del rapporto intercorrente tra una sentenza di primo grado e quella resa in appello;

Per pacifica giurisprudenza, l’errore di fatto (art. 395, n. 4, del codice di procedura civile) consiste nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita)

 

Ad. plen. 11 giugno 2001, n. 4, in materia di esecuzione di giudicato;

Sussiste la competenza funzionale del TAR, quale giudice di esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione si debba adeguare a sue statuizioni non impugnate, ovvero ritenute corrette e confermate in sede di appello;

Sussiste la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato, quale giudice dell’esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione si debba adeguare a statuizioni rese per la prima volta in sede di appello, anche se la sentenza di primo grado sia stata formalmente confermata, ma con integrazioni o modifiche della sua motivazione, e cioè qualora dalla motivazione della decisione di secondo grado emerga un autonomo contenuto precettivo, quanto al contenuto ed alle modalità dell’ottemperanza.

 

Ad. Plen. 2 luglio 1991, n. 5 in materia di accesso ai documenti presso una sede periferica dell’amministrazione.

L’accesso ai documenti è regolato per alcuni tratti da fonti normative; per il resto, è affidato alle scelte autoorganizzatorie delle singole amministrazioni. La diversificazione dei livelli di regolamentazione e la circostanza che siano state poste dalla legge e dal regolamento anche regole di dettaglio indicano che si è inteso definire in sede normativa i profili garantiti dell’accesso, demandando alle singole amministrazioni di modulare, nel rispetto di tali profili, le misure occorrenti per rendere in concreto i documenti accessibili.

Nulla preclude alle amministrazioni centrali di consentire la consultazione dei documenti presso i propri uffici periferici. In particolare, non lo impedisce l’art.2, comma 2, del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, (“il diritto di accesso…si esercita nei confronti dell’autorità che è competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”), che designa l’autorità alla quale va rivolta la domanda, ma non impone che l’accesso avvenga presso la stessa autorità. Può anche convenirsi che, ove non si pongano problemi sotto il profilo della certezza di legittimazione del richiedente, l’accesso possa essere soddisfatto mediante la spedizione per posta dei documenti richiesti. Tutto ciò è anche auspicabile in attesa che l’evoluzione delle applicazioni informatiche e dei collegamenti telematici rendano più agevole e sollecito l’accesso alle informazioni (art.6, comma 1, lett. d, del D.P.R. n.352/1992).

 Dalla normativa in materia non si ravvisano prescrizioni dalle quali sia deducibile l’obbligo per le amministrazioni di aderire ad una richiesta di consultazione dei documenti cartacei in forma, per così dire, decentrata. Si tratta di una possibile modalità di esercizio dell’accesso, che si colloca però al di sopra della soglia minima garantita dall’ordinamento. E, in quanto tale, è affidata non alla scelta del richiedente, ma alle valutazioni delle amministrazioni volte a definire le “misure organizzative” di cui all’art.22, comma 3, della legge n.241/1990. Per conseguenza, se questa possibilità non è prevista, la tesi secondo la quale l’amministrazione sarebbe tenuta a consentire l’accesso presso un ufficio periferico o tramite il servizio postale manca di un effettivo sostegno giuridico.