LE DECISIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL 2000
Ad.
plen. 24 gennaio 2000, n.1,
in materia di riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo di
impugnazione in appello; Ad.
plen. 24 gennaio 2000, n.2, in materia di
applicabilità della disposizione sull'avviso di procedimento alla approvazione del progetto di
opera pubblica Ad.
plen. 24 gennaio 2000, n.3, in materia di
applicabilità della disposizione sull'avviso di procedimento alla approvazione del progetto di opera pubblica; Ad. plen. 25 gennaio 2000,
n.4 in materia di natura (ordinatoria o perentoria) del termine di novanta
giorni stabilito dall'art.9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n.19, (secondo cui "la
destituzione può sempre essere
inflitta all'esito del
procedimento disciplinare che deve essere
proseguito o promosso entro
centottanta giorni dalla data
in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di
condanna e concluso nei successivi novanta giorni") Ad. plen. 25 gennaio 2000,
n.5, nella stessa materia
della n. 4/2000 Ad. plen. 25 gennaio 2000, n.6,
nella stessa materia della n. 4/2000 Ad. plen. 25 gennaio
2000, n.7, nella stessa
materia della n. 4/2000 Ad.
plen. 25 gennaio 2000, n.8, nella stessa materia della n. 4/2000; Ad. plen. 25 gennaio 2000, n.9, in materia di
applicazione dell'art.3 della legge 3 gennaio 1978, (secondo cui lo stato di
consistenza può essere redatto successivamente all'adozione del decreto o
occupazione d'urgenza), sia applicabile
quando l'area debba essere utilizzata per realizzare un programma di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata; Ad.
plen. 28 gennaio 2000, n.10, in materia
di rilevanza economica all’esercizio di mansioni superiori nell’ambito del
pubblico impiego; Ad.
plen. 23 febbraio 2000, n.11, nella stessa materia della n. 10/2000 Ad.
plen. 23 febbraio 2000, n.12,
nella stessa materia della n.
10/2000; Ad.
plen. 20 aprile 2000, n.13
(dichiara l'improcedibilità
per sopravvenuta carenza d'interesse); Ad. plen. 1° giugno 2000, n.14, sulla possibilità o
meno per il giudice del regolamento di competenza, di disporre la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente nella relativa fase processuale Ad.
plen. 26 giugno 2000, n.15, nella stessa materia della n.4/2000; Ad. plen. 15 dicembre 2000, n.16, in materia di partecipazione necessaria
del consigliere di lingua tedesca ai collegi, costituiti nell’ambito delle
sezioni del Consiglio di Stato, giudicanti sui ricorsi contro le decisioni
della sezione autonoma di
Bolzano; Ad.
plen. 29 dicembre 2000, n.17, in materia di
dimissioni del personale della scuola; Ad. plen. 29 dicembre 2000, n.18, nella stessa materia della n. 17/2000; LE ORDINANZE DELL'ADUNANZA
PLENARIA DEL 2000
LE DECISIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL 2001 La disciplina di cui
all’art. 19, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997,
n. 135, è nel senso del dimezzamento anche del termine per proporre ricorso,
atteso anche il contenuto precettivo della legge di conversione n. 135/97,
che ha premesso alla formulazione del decreto legge (“i termini processuali
sono ridotti della metà”) un significativo “tutti”; quindi il termine per il
ricorso, ai sensi del citato art. 19, è di trenta giorni, orientamento che ha
trovato il conforto anche della Corte costituzionale. Né può costituire
ostacolo a tale conclusione l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 (introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205), il quale,
nelle controversie inerenti le materie elencate al primo comma – tra le quali
quelle contro i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione,
affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità –
stabilisce, al comma 2, che <<i
termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la
proposizione del ricorso>>. Si tratta di norma innovativa di carattere
processuale, che, come tutte le norme processuali, è di immediata
applicazione ma non ha efficacia retroattiva, per cui, in assenza di
contrarie disposizioni espresse, la validità degli atti processuali soggiace
alla regola del principio tempus regit actum e, in caso di successione di
norme, va valutata con riguardo a quella vigente al momento del loro
compimento e non a quella posteriormente sopravvenuta. L’Adunanza plenaria, pur
convenendo sulla necessità di una lettura del comma 3 dell'art. 19 D.L. n. 67
del 1997 che si attenga strettamente al tenore letterale della norma, ritiene
che essa si applica anche alle controversie aventi ad oggetto atti di secondo
grado, cioè di annullamento, ritiro o revoca di tutti quei provvedimenti
espressamente individuati dal legislatore (affidamenti di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse;
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità; occupazione ed espropriazione di aree sulle quali realizzare opere
pubbliche). Se è vero che la ratio
contingente ispiratrice dell’art. 19 è stata la celere definizione dei
giudizi in materia di opere pubbliche in funzione e quale strumento della
sollecita esecuzione dei lavori pubblici, tuttavia tale ratio è stata in concreto attuata mediante una disciplina che
finisce con il perseguire anche l’obiettivo della celere definizione
<<in sé>> dei giudizi in materia di opere pubbliche, a
prescindere dall’ulteriore, contingente, obiettivo c.d. <<sblocca
cantieri>>. L’art. 19 citato, infatti, rende applicabile il nuovo rito
processuale, connotato dal dimezzamento di tutti i termini processuali, anche
ai <<provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
opere pubbliche e di pubblica utilità>, e dunque relaziona l’esecuzione
alle <<opere>> e non ai <<lavori>>: pertanto, trova
applicazione non solo ai provvedimenti che incidono sull’aggiudicazione o
esecuzione dei lavori, ma, più, in generale, ai provvedimenti che ,comunque,
intervengono nella fase di aggiudicazione o esecuzione dell’appalto o che
comunque riguardano l’esecuzione dell’appalto, tra i quali vanno compresi
anche i provvedimenti che annullano o revocano aggiudicazioni. Le ipotesi in cui l'amministrazione, venendo meno al dovere di cooperazione, ometta di indicare al privato i termini e l'autorità cui ricorrere, possono, bensì costituire presupposto per un errore scusabile in sede processuale, sempre che, tuttavia, nei singoli casi sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto. In caso contrario, tale inadempimento formale si risolverebbe in una assoluzione indiscriminata dall'onere (anch'esso gravante, in eguale misura, sul destinatario medesimo) di ottemperare alle prescrizioni vincolanti delle leggi dello Stato, regolarmente promulgate e, pertanto, assistite dalla presunzione legale di conoscenza, che è, tuttora, a fondamento dell’esigibilità dell’osservanza dei precetti giuridici. L’art. 149 c.p.c., nel silenzio del dettato normativo, va interpretato nel senso che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, per cui la tempestività del ricorso è esclusivamente rilevabile dalla certificazione della data di tale consegna da parte dell’agente postale, essendo l’utilizzazione del servizio postale a rischio di chi lo richiede a titolo di (auto)responsabilità oggettiva. Il notificante, che pur può avvalersi di altri e più sicuri mezzi di notificazione, non può, pertanto, ove la notifica avvenga dopo il decorso del termine prescritto, dolersi di tale sua scelta e chiedere il beneficio dell’errore scusabile. Ad. plen. 14 febbraio 2001, n.2, nella stessa materia della n. 1/2001; Per costante
giurisprudenza, il motivo di revocazione di cui all’art. 395, n. 5, del
codice di procedura civile, , si configura quando vi sia un contrasto tra la
decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in
un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse
parti ed avente lo stesso oggetto, e cioè per consentire ad una parte, già
risultata vincitrice in una lite, di proporre una exceptio rei iudicatae tardiva: esso si riferisce esclusivamente
ad una sentenza antecedente a quella revocanda, di cui il giudice non ebbe la
possibilità di avere conoscenza, mentre nel caso in esame si tratta del
rapporto intercorrente tra una sentenza di primo grado e quella resa in
appello; Per pacifica
giurisprudenza, l’errore di fatto (art. 395, n. 4, del codice di procedura
civile) consiste nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle
risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come
inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in
linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea
valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento
logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve
in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata
risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame
critico della documentazione acquisita) Ad. plen. 11 giugno 2001, n. 4, in materia
di esecuzione di giudicato; Sussiste la competenza funzionale del TAR, quale
giudice di esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione si debba
adeguare a sue statuizioni non impugnate, ovvero ritenute corrette e
confermate in sede di appello; Sussiste la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato, quale giudice dell’esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione si debba adeguare a statuizioni rese per la prima volta in sede di appello, anche se la sentenza di primo grado sia stata formalmente confermata, ma con integrazioni o modifiche della sua motivazione, e cioè qualora dalla motivazione della decisione di secondo grado emerga un autonomo contenuto precettivo, quanto al contenuto ed alle modalità dell’ottemperanza.
L’accesso ai documenti è regolato per alcuni
tratti da fonti normative; per il resto, è affidato alle scelte
autoorganizzatorie delle singole amministrazioni. La diversificazione dei
livelli di regolamentazione e la circostanza che siano state poste dalla legge
e dal regolamento anche regole di dettaglio indicano che si è inteso definire
in sede normativa i profili garantiti dell’accesso, demandando alle singole
amministrazioni di modulare, nel rispetto di tali profili, le misure
occorrenti per rendere in concreto i documenti accessibili. Nulla preclude alle amministrazioni centrali di consentire la consultazione dei documenti presso i propri uffici periferici. In particolare, non lo impedisce l’art.2, comma 2, del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, (“il diritto di accesso…si esercita nei confronti dell’autorità che è competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”), che designa l’autorità alla quale va rivolta la domanda, ma non impone che l’accesso avvenga presso la stessa autorità. Può anche convenirsi che, ove non si pongano problemi sotto il profilo della certezza di legittimazione del richiedente, l’accesso possa essere soddisfatto mediante la spedizione per posta dei documenti richiesti. Tutto ciò è anche auspicabile in attesa che l’evoluzione delle applicazioni informatiche e dei collegamenti telematici rendano più agevole e sollecito l’accesso alle informazioni (art.6, comma 1, lett. d, del D.P.R. n.352/1992). Dalla normativa in materia non si ravvisano prescrizioni dalle quali sia deducibile l’obbligo per le amministrazioni di aderire ad una richiesta di consultazione dei documenti cartacei in forma, per così dire, decentrata. Si tratta di una possibile modalità di esercizio dell’accesso, che si colloca però al di sopra della soglia minima garantita dall’ordinamento. E, in quanto tale, è affidata non alla scelta del richiedente, ma alle valutazioni delle amministrazioni volte a definire le “misure organizzative” di cui all’art.22, comma 3, della legge n.241/1990. Per conseguenza, se questa possibilità non è prevista, la tesi secondo la quale l’amministrazione sarebbe tenuta a consentire l’accesso presso un ufficio periferico o tramite il servizio postale manca di un effettivo sostegno giuridico.
|