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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110006320110224180232646" descrizione="note" gruppo="20110006320110224180232646" modifica="01/03/2011 15.20.43" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Fabbro Vanni S.r.l."><descrittori><registro anno="2011" n="00063"/><fascicolo anno="2011" n="00159"/><urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20110006320110224180232646.xml</file><wordfile>20110006320110224180232646.doc</wordfile><ricorso NRG="201100063">201100063\201100063.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Trieste\Sezione 1\2011\201100063\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Oria Settesoldi</firma><data>01/03/2011 15.20.46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Oria Settesoldi</firma><data>24/02/2011 18.38.39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/03/2011</dataPubblicazione><classificazione>250<nuova>250</nuova><ereditata>250</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Saverio Corasaniti,	Presidente</h:div><h:div>Oria Settesoldi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rita De Piero,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-della nota inviata in data 5.1.2011 da I.N.P.D.A.P. -Direz.Reg. del FVG sub prot. n. 0000084, contenente la comunicazione di "esito di gara";</h:div><h:div>-della nota inviata in data 4.1.2011 da I.N.P.D.A.P. sub prot.. n. 0000040, contenente la comunicazione di esclusione dalla gara e la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto;</h:div><h:div>-della determinazione dirigenziale I.N.P.D.A.P. n. 93 dd. 31.12.2010 recante il provvedimento di aggiudicazione definitiva d'appalto;</h:div><h:div>-del verbale di gara in data 23-27.12.2010 contenente sia l'esclusione del ricorrente dalla procedura di affidamento sia l'aggiudicazione provvisoria a favore di Consorzio Stabile Pedron, conosciuto a seguito dell'accesso agli atti in data 24.1.2011;</h:div><h:div>-del punto 20) 5, del disciplinare di gara nella parte in cui viene previsto che " Tali dichiarazioni dovranno, a pena di esclusione, essere redatte compilando gli allegati moduli ( allegati A-A1-A2) e non è pertanto ammessa la modifica o compilazione digitale degli schemi";</h:div><h:div>-dell'eventuale contratto, stipulato anche in violazione del termine dilatorio ex art. 11 D.L.gs. 163/2006;</h:div><h:div>-degli eventuali provvedimenti che autorizzino l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;</h:div><h:div>-dell'eventuale verbale di consegna o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ex art. 11 D.Lgs. 163/2006;</h:div><h:div>-dell'eventuale diniego di autotutela richiesta con l'istanza ex art. 243-bis D.Lgs 163/2006 inviata ad I.N.P.D.A.P. il 26.1.2011;</h:div><h:div>-di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 63 del 2011, proposto da: </h:div><h:div>Fabbro Vanni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cabrini, con domicilio eletto presso l’avv. Marina Gregori in Trieste, via Cicerone 4; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>I.N.P.D.A.P. Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Iero, Sergio Aprile, con domicilio eletto presso Luca Iero in Trieste, c/o Inpdap via Ghiberti N. 4; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Stabile Pedron, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P. Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Trieste in piazza Giotti n. 6, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso.</h:div><h:div>	L'importo complessivo a base d'asta era di € 303.450,49, oltre  € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.</h:div><h:div>	Il disciplinare di gara prevedeva al punto 20) 5. di pag. 9 l'inserimento nella busta “A - Documentazione” dei « Moduli di dichiarazioni (allegati A – A1 – A2) contenenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà (art. 46, 47, 75 e 76 – Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e contestuale autocertificazione comprovante il possesso dei titoli di ordine generale e di ordine tecnico-amministrativo (Art. 17 e 28 del D.p.r. n. 34/2000) » con l'avvertenza che « Tali dichiarazioni dovranno, a pena di esclusione, essere redatte compilando gli allegati moduli (allegati A – A1 – A2 ) e non è pertanto ammessa la modifica o compilazione digitale degli schemi ».</h:div><h:div>	La ricorrente ha partecipato alla gara offrendo il ribasso pari al 10,995 per cento sull'importo a base d'asta  ma è stata esclusa perchè « il modulo di dichiarazione allegato “A” resa dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente e il modulo di dichiarazione allegato “A1” resa dal progettista indicato dal concorrente, risultano compilati digitalmente, in difformità a quanto disposto dalla stazione appaltante (punto 20) 5. del Disciplinare di gara) ».</h:div><h:div>	L'appalto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Pedron, che aveva offerto un ribasso pari al 10,994 per cento sull'importo a base d'asta e quindi inferiore a quello offerto dalla ricorrente. (10,995).</h:div><h:div>La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso che deduce il vizio di “ Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990, sotto il profilo della grave carenza di motivazione. Eccesso di potere, sotto il profilo dell'erronea presupposizione, illogicità ed incoerenza. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Violazione dei principi di trasparenza, affidamento e favor verso la massima partecipazione alle gare pubbliche. Violazione degli artt. 73 e 74 D.Lgs. 163/2006.”,  sostenendo che di fatto la compilazione digitale non ha comportato alcuna alterazione degli schemi dei modelli “A” ed “A1” predisposti da I.N.P.D.A.P., limitandosi a completare gli spazi appositamente lasciati in bianco dalla Stazione Appaltante ed a marcare con tratti orizzontali le ipotesi non confacenti al Concorrente e che le dichiarazioni in tal modo rese sono complete in ogni loro parte, comprese le sottoscrizioni a penna in originale e le allegazioni dei documenti d'identità dei dichiaranti, come richiesto dai documenti di gara, per cui sarebbe palesemente immotivata.</h:div><h:div>	L'irragionevolezza delle valutazioni della Commissione di gara sarebbe confermata dall'ammissione e della successiva aggiudicazione dell'appalto al Consorzio Stabile Pedron che ha prodotto nella busta “A - Documentazione” e nella busta “B - Offerta economica” le dichiarazioni di cui ai modelli “A”, “A1” e “B” compilate mediante l'apposizione di timbri per l'indicazione dei dati anagrafici del sottoscrittore nonchè per l'indicazione dei dati del Consorzio e delle Consorziate designate all'esecuzione dell'appalto.</h:div><h:div>	Si  ricorda anche  che l'art. 73 c. 4 e l'art. 74 c. 3 D.lgs. 163/2006 vietano alle Stazioni Appaltanti l'imposizione ai concorrenti di modelli per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, sicchè la clausola contenuta al punto 20) 5. del Disciplinare di gara sarebbe chiaramente illegittima laddove prescrive, a pena di esclusione, l'obbligo per i concorrenti di presentare la documentazione amministrativa e l'offerta utilizzando i moduli predisposti da I.N.P.D.A.P., addirittura vietando la compilazione digitale degli schemi, tanto più che non sussiste alcun interesse giuridicamente rilevante nel vietare ai concorrenti, a pena di esclusione, la compilazione digitale degli schemi di cui trattasi.</h:div><h:div>L’INPDAP si è costituito in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nell’assunto che nelle conclusioni del ricorso non sarebbe stato chiesto l’annullamento del contestato punto 20)5 del disciplinare di gara, ma al riguardo il Collegio osserva che tale richiesta è chiaramente specificata nell’epigrafe del ricorso e che il ricorso a pag. 7/8 esplicitamente deduce in ordine ai  vizi  ritenuti direttamente ascrivibili a tale clausola, sicchè la stessa deve ritenersi sicuramente impugnata.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene poi che il ricorso sia fondato, per la fondatezza delle censure come sopra rivolte nei confronti della sopracitata clausola del disciplinare contenuta al punto 20.5, non solo perché contraria a norme imperative ma anche perché assolutamente assurda e irragionevole e non corrispondente ad alcun apprezzabile e/o comprensibile interesse dell’amministrazione, tanto più che nel corso della discussione è stato chiarito che il bando di gara era stato scaricato da internet in formato PDF, sicchè l’irragionevolezza della clausola che ne vietava la compilazione digitale appare ancor più eclatante e manifesta.  </h:div><h:div>All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento di tutti gli atti impugnati.</h:div><h:div>Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi tranne per il contributo unificato che va posto a carico dell’INPDAP.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia  (Sezione Prima)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e  per l’effetto annulla gli atti impugnati. </h:div><h:div>Condanna l’INPDAP  a rifondere al ricorrente le spese del contributo unificato nei termini di legge e compensa le restanti spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/02/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Simonetta Barucca</h:div><h:div>Oria Settesoldi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
