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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080048320090128101449865" descrizione="" gruppo="20080048320090128101449865" modifica="28/01/2009 17.25.58" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Collini Nicola e Zotti Michela per la Minore Collini Anna"><descrittori><registro anno="2008" n="00483"/><fascicolo anno="2009" n="00089"/><urn>urn:nir:tar.friuli.venezia.giulia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn></descrittori><file>20080048320090128101449865.xml</file><wordfile>20080048320090128101449865.doc</wordfile><ricorso NRG="200800483">200800483\200800483.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Trieste\Sezione 1\2008\200800483\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Oria Settesoldi</firma><data>28/01/2009 17.26.01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vincenzo Farina</firma><data>28/01/2009 10.16.13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/02/2009</dataPubblicazione><classificazione>242<nuova>242</nuova><ereditata>242</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Oria Settesoldi,	Presidente FF</h:div><h:div>Vincenzo Farina,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rita De Piero,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del provvedimento emesso dal Direttore Regionale in data 4.3.2008..</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,</h:div><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 483 del 2008, proposto da: </h:div><h:div>Collini Nicola e Zotti Michela per la Minore Collini Anna, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Dennetta, con domicilio eletto presso  Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; Centro Servizi Amministrativi di Udine, Istituto Comprensivo di Premariacco; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in esame, rubricato al n. 483/08, i Sigg. COLLINI Nicola e ZOTTI Michela, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore FOGERI Anna, oggi COLLINI Anna, frequentante la prima elementare nell’anno scolastico 2008/2009, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dal Direttore regionale in data 4.3.2008, prot. n. 2426/A/C21, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e/o consequenziali.</h:div><h:div>I ricorrenti, deducendo quattro mezzi, hanno chiesto, altresì:</h:div><h:div>a) l’accertamento del diritto della minore di ottenere un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza (33 ore settimanali) e non per sole 16 ore settimanali a mente delle leggi n. 104 del 1992  e n. 449/1997 ;</h:div><h:div>b) la condanna dell’amministrazione intimata di assegnare il chiesto sostegno per l’intero orario di frequenza della minore, in particolare mediante l’assegnazione nella misura massima consentita dalla legge o, in ogni caso, per l’intera giornata scolastica;</h:div><h:div>c) la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo il rigetto del gravame. </h:div><h:div>Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella camera di consiglio del  26.11. 2008.</h:div><h:div>Le prospettazioni non meritano ingresso.</h:div><h:div>Il quadro normativo di riferimento non prevede alcun obbligo dell’Amministrazione di assicurare “un apporto completo di ore di sostegno per l’intera giornata scolastica”.</h:div><h:div>Ed invero, l’art. 13, comma 3, della legge n. 104/92 si limita a stabilire che: “nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando....l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”: di qui la insussistenza di un “diritto” all’insegnante di sostegno nei termini indicati dai ricorrenti.</h:div><h:div>La disposizione, in realtà, non fissa alcuna misura (minima o massima) nell’assegnazione dell’insegnante di sostegno, né, tampoco, prevede l’assegnazione di quest’ultimo al singolo portatore di handicap: prevede la assegnazione alla scuola, onde consentire  Io svolgimento delle attività di assistenza; più specificatamente, il docente di sostegno è assegnato alla classe e non al singolo alunno, in ragione di un criterio che esclude la destinazione di un docente al solo minore diversamente abile ed in ragione di moduli operativi – in particolare quanto al monte ore ed alle cattedre di sostegno - che devono tener conto, in particolare, delle concrete risorse disponibili.</h:div><h:div>Ne consegue che l’attribuzione dell’insegnante di sostegno patisce il  limite insuperabile nelle risorse di organico e finanziarie disponibili in quel dato momento storico: al riguardo è a dirsi che l’organico dei docenti specializzati è stabilito in base all’art. 443 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (ora sostituito dall’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), secondo cui “la misura organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnate per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della Provincia”.</h:div><h:div>La disposizione dell’art. 443, che fissa una regola di carattere generale, ha subito un temperamento dall’art. 40 della citata legge n. 449/1997.</h:div><h:div>Questa norma, tuttavia, prevede solo la “possibilità” e non l’obbligo per l’Amministrazione “di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti — alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma”:  la norma, pertanto, attribuisce all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità, correlato, peraltro, al “vincolo di cui al primo periodo del presente comma”, cioè ad un vincolo connesso alla complessiva riduzione del personale scolastico e, quindi, ad esigenze di bilancio.</h:div><h:div>Inutile aggiungere che l’Amministrazione scolastica non è comunque libera di individuare e di allocare il personale docente, dato che esiste un rigido quadro normativo che disciplina l’accesso e la carriera dell’insegnante; in particolare, esistono delle graduatorie (per titoli ed esami) che l’Amministrazione deve necessariamente scorrere prima di poter formulare la proposta contrattuale.</h:div><h:div>Da ultimo, va osservato che, pur vantando i ricorrenti un interesse giuridico qualificato all’ottenimento di misure di sostegno a favore del proprio figlio, la determinazione delle concrete modalità di queste misure rientra nei poteri discrezionali dell’Amministrazione scolastica, censurabili nel ristretto limite costituito dai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, coerenza logica: come emerge dagli atti di causa, l’Amministrazione si è indubitabilmente attivata al fine di apprestare alla minore tutte le possibili opzioni di sostegno didattico, compatibilmente con le risorse disponibili.</h:div><h:div>I cennati canoni, pertanto, non risulta siano stati disattesi.</h:div><h:div>Inutile dire, poi, della inconferenza dei riferimenti attorei alla tutela della salute, posto che il thema decidendum non è quello di un trattamento medicalizzato o, tampoco, di un diritto ad un insegnante di sostegno correlato al diritto alla salute.</h:div><h:div>Sotto il profilo più squisitamente motivazionale, è a dirsi che dalla documentazione versata agli atti di causa emergono i criteri in base ai quali l’Autorità procedente è addivenuta alla determinazione dell’impegno temporale a favore della minore (v., in particolare, la nota del 3.9.2008).</h:div><h:div>Ciò posto, è evidente che l’individuazione concreta del numero delle ore di sostegno assegnate non necessitava di un puntuale referto giustificativo, potendo essere censurata solo sotto il profilo – che non è ravvisabile - della manifesta irragionevolezza. </h:div><h:div>Anche sotto questo aspetto le doglianze attoree vanno disattese.</h:div><h:div>In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso </h:div><h:div>va respinto.</h:div><h:div>Le spese del giudizio, sussistendone le giuste ragioni, possono venire compensate tra le parti.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, </h:div><h:div>lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/11/2008"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>