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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120011120120202154543928" descrizione="" gruppo="20120011120120202154543928" modifica="03/02/2012 9.30.34" stato="4" tipo="24" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Claudio Mattia Baronci"><descrittori><registro anno="2012" n="00111"/><fascicolo anno="2012" n="01200"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3B:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20120011120120202154543928.xml</file><wordfile>20120011120120202154543928.doc</wordfile><ricorso NRG="201200111">201200111\201200111.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3B\2012\201200111\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Evasio Speranza</firma><data>03/02/2012 9.30.38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierina Biancofiore</firma><data>02/02/2012 16.25.51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/02/2012</dataPubblicazione><classificazione>24<nuova>24</nuova><ereditata>24</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Evasio Speranza,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Restaino,	Consigliere</h:div><h:div>Pierina Biancofiore,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del  provvedimento disciplinare in data 5 ottobre 2011 con il quale il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi” ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla comunità scolastica per l’intero anno 2011 – 2012 e della non ammissione all’esame di Stato,  nonchè di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresa la deliberazione in data 23 settembre 2011 del Consiglio di Istituto, rilasciati al ricorrente a seguito di richiesta di accesso del 13 ottobre 2011; </h:div></oggetto><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 111 del 2012, proposto da: </h:div><h:div>Claudio Mattia Baronci, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rabacchi, presso il cui studio in Roma, Via degli Scipioni, n. 167 è elettivamente domiciliato; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., ITAS “G. Garibaldi” in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Itas “G. Garibaldi” di Roma;</h:div><h:div>Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Pierina Biancofiore;</h:div><h:div>Uditi altresì  i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;</h:div><h:div>RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e   74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e  sentite sul punto le parti costituite;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato alle amministrazioni in epigrafe in data 9 dicembre 2011 e depositato il successivo 9 gennaio 2012, il ricorrente espone di essere regolarmente iscritto per l’anno scolastico 2011/2012 alla classe V – sezione B presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi” in Roma e che in data 19 settembre 2011 si verificava una lite con un compagno di classe il quale improvvisamente passava alle vie di fatto, costringendolo a difendersi.</h:div><h:div>Sul registro di classe del professore titolare dell’ora di insegnamento durante la quale l’episodio era avvenuto veniva annotato “Baronci e Campanale vengono alle mani per futili motivi…”. </h:div><h:div>Successivamente egli veniva a conoscenza che il compagno di classe lamentava lesioni personali e che perciò era refertato presso l’Ospedale S. Eugenio.</h:div><h:div>Il ricorrente apprendeva che in data 18 ottobre 2011 si era riunito il consiglio di classe al fine di adottare imprecisati provvedimenti disciplinari senza che fosse data comunicazione né al ricorrente né ai suoi genitori.</h:div><h:div>Nel successivo Consiglio di Istituto al ricorrente veniva applicata la sanzione di cui all’art. 1, comma 9 bis del d.P.R. n. 235 del 2007,  deliberandone l’allontanamento dalla comunità scolastica durante tutto l’anno scolastico 2011/2012 e la sua non ammissione agli esami di Stato.</h:div><h:div>Il provvedimento veniva comunicato in data 10 ottobre 2011 ed a seguito di istanza di accesso venivano consegnate copia dell’annotazione sul registro del docente riferita all’episodio, i verbali del Consiglio di Classe del 23 settembre 2011 e del Consiglio di Istituto del 5 ottobre 2011.</h:div><h:div>Avverso il provvedimento di allontanamento e la non ammissione agli esami di Stato l’interessato oppone i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>1.Eccesso di potere per irregolarità procedimentali e per istruttoria carente. Mancato accertamento dei presupposti di fatto e di diritto per la irrogazione della più grave delle sanzioni disciplinari.</h:div><h:div>2. Eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, mancanza di motivazione.</h:div><h:div>3. Violazione del principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo.</h:div><h:div>4. Violazione di legge, con riferimento all’art. 1, comma 9 bis del d.P.R. n. 235 del 2007, altresì per mancanza di motivazione.</h:div><h:div>5. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto con violazione del principio di proporzionalità fra addebito e sanzione, con ulteriore violazione dell’art. 1, comma 5 del d.P.R. n. 235 del 2007.</h:div><h:div>6. Violazione dell’art. 1, comma 6 del d.P.R. n. 235/2007; irregolarità del procedimento.</h:div><h:div>Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.</h:div><h:div>Il Ministero e l’istituzione scolastica si sono costituiti in giudizio ed in particolare l’Istituto ha prodotto una compiuta relazione sui fatti di causa.</h:div><h:div>Il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio del 2 febbraio 2012, avvertitene all’uopo le parti costituite.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.  Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.</h:div><h:div>Con esso l’interessato, in atto alunno della classe V presso l’Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” in Roma, impugna il provvedimento in epigrafe con il quale il Consiglio di Istituto gli ha irrogato la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla comunità scolastica per l’anno in corso e la non ammissione all’esame di Stato, per comportamenti individuati e sanzionati dall’art. 1, comma 9  bis del d.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.</h:div><h:div>2. Avverso tale provvedimento, con la prima doglianza, l’interessato   lamenta che, dal momento che l’annotazione sul registro di classe del docente titolare dell’ora di insegnamento durante la quale l’episodio è intervenuto, recava la dicitura che entrambi gli studenti erano venuti alle mani, non è dato comprendere perché l’addebito è stato formulato soltanto nei suoi riguardi.</h:div><h:div>Non sono stati accertati i moventi della lite; si parla di futili motivi paritariamente per entrambi, ma non è dato sapere in che cosa essi si sostanzierebbero, dal che il provvedimento disciplinare è proprio invalido.</h:div><h:div>Da tale mancanza consegue che l’allontanamento disciplinare è ancor più immotivato specie se si considera che il Consiglio di Istituto ne trae la conseguenza che egli avrebbe provocato un clima di violenza e di allarme sociale e che il comportamento dell’istante avrebbe reso impraticabili interventi di reinserimento responsabile dello stesso.</h:div><h:div>Con la seconda censura l’interessato osserva che il provvedimento si fonda su una presunta “recidiva” della quale tuttavia non vengono enunciati i pretesi precedenti a carico del ricorrente stesso. Osserva di non avere ricevuto sanzioni disciplinari né nell’anno precedente il 2010/2011, né nel breve scorcio di quello in corso.</h:div><h:div>Con la terza introduce di  non essere mai stato convocato e ascoltato a sua difesa. Nessuno lo ha mai informato della convocazione del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto o dell’inizio del procedimento disciplinare che doveva condurre alla sanzione impugnata. Né la garanzia del contraddittorio, necessaria in base alla lettera del d.P.R. n. 235 del 2007, può essere sostituita da un eventuale ed episodica parola scambiata in corridoio con i docenti.</h:div><h:div>Con la quarta doglianza egli lamenta la sproporzione della sanzione laddove la norma in rubrica  prevede di esperire tutti i tentativi per l’utile reinserimento dell’alunno.</h:div><h:div>Infine con la quinta e con la sesta doglianza il ricorrente fa valere che non gli  sarebbe stata offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del citato decreto presidenziale e che sostanzialmente la delibera di allontanamento dall’Istituto è stata presa dal Consiglio di Classe, mentre in base all’art. 1, comma 6 del decreto presidenziale in parola spetta al Consiglio di Istituto, che ad essa si sarebbe pedissequamente adeguato, senza alcun accertamento e senza motivazione. </h:div><h:div>3. Tutte le censure risultano smentite dalla relazione prodotta in atti dall’Istituto resistente.</h:div><h:div>In punto di fatto la relazione rappresenta che la lite insorta tra il ricorrente ed il suo compagno di scuola mentre si stavano recando per una lezione in serra aveva come esito che i due venivano separati e che il compagno di scuola “sanguinava copiosamente, perché la parte superiore del padiglione di un orecchio pendeva quasi recisa da un morso del ricorrente.” Il ridetto ferito, dopo un primo soccorso presso l’infermeria del Convitto annesso all’Istituto, veniva inviato in autoambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Eugenio. “dove sono state effettuate le cure necessarie ed è stata formulata una prognosi di dieci giorni.”.</h:div><h:div>La relazione prosegue esponendo che in data “20 settembre il Baronci ha avuto il primo dei ripetuti colloqui con il DS nell’ufficio di Presidenza, nel corso dei quali è stato reso consapevole della gravità dell’atto di violenza compiuto e informato della convocazione di un Consiglio di classe disciplinare a suo carico; nella stessa sede ha avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni alla presenza dei genitori.”.</h:div><h:div>Da tali colloqui sarebbe emerso che l’azione violenta sarebbe stata occasionata da ingiurie verbali ricevute dal compagno di scuola e per questo sarebbe stata  giustificata.</h:div><h:div>Il ricorrente “non ha ritenuto di esporre le proprie ragioni per iscritto.”</h:div><h:div>Nel prosieguo viene pure chiarito che “Il D.S. nel corso degli incontri con Baronci e la famiglia avvenuti in presidenza, anche alla presenza del coordinatore di classe,…, oltre ad ascoltare le ragioni degli interessati, si è adoperato per l’inserimento dell’alunno in altri Istituti Agrari, per esempio l’ITAS E. Sereni di Via Prenestina. Tali ipotesi, però, sono state scartate dagli interessati con la motivazione che la lontananza delle sedi scolastiche avrebbe ostacolato l’attività sportiva pomeridiana del ragazzo.</h:div><h:div>I genitori del Campanale hanno rinunciato a sporgere denuncia contro Baronci, pur esistendone i presupposti, a condizione che il figlio fosse tutelato da nuovi incontri con il compagno che lo aveva ferito.”</h:div><h:div>Quanto alla mancata sanzione del compagno di scuola la relazione espone che “gli organi Collegiali non hanno inteso sanzionare il ferito, anche perché in cinque anni di frequenza non era mai stato aggressivo o manesco e il suo comportamento sempre corretto. Al contrario in passato la condotta inadeguata e/o violenta di Baronci è stata più volte evidenziata, segnalata alla famiglia e sanzionata nel 2008 con un provvedimento di sospensione, sempre prevedendo misure di reinserimento…L’Istituto ha dato inoltre l’opportunità al C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza) ai genitori e allo studente. Nel caso specifico sono stati effettuati due colloqui nell’anno scolastico 2010-2011, ma l’alunno non ha ritenuto di continuare.”</h:div><h:div>4. Ciò premesso non pare proprio che possa essere accolta nessuna delle doglianze proposte, stante la norma invocata dal Collegio di Istituto ai fini della irrogazione della sanzione e stanti le disposizioni che regolano il procedimento a tal fine avviato.</h:div><h:div>La definizione della lite per “futili motivi” apposta dalla annotazione del registro di classe dal docente non appare immotivata, alla stregua di quanto risulta dalla relazione, in base alla quale la scaturigine di essa sarebbe costituita da un diverbio ingiurioso sorto tra i due ragazzi. Né altra spiegazione più approfondita appare essere stata data dal ricorrente in nessuna delle sedi in cui gli è stata offerta l’occasione per essere sentito, con la conseguenza che pur avendo l’Istituzione tentato di approfondire  l’accertamento dei moventi essi si sono presentati per quali erano stati descritti e cioè futili, non sottacendo la relazione che “a suo dire – cioè del ricorrente - l’azione violenta sarebbe stata motivata da ingiurie verbali ricevute da Campanale e per questo sarebbe stata giustificata.”</h:div><h:div>Anche la censura secondo cui il riferimento a precedenti provvedimenti disciplinari sarebbe del tutto generico è da respingere atteso che il Consiglio di Istituto nel verbale  del 5 ottobre 2011 fa esplicito riferimento alla condotta dell’interessato, nei cui confronti “sono stati presi provvedimenti disciplinari ed è stata già esperita ad opera della scuola opera di reinserimento e responsabilizzazione verso la comunità.”, il che coincide perfettamente con quanto rilevato dalla relazione per l’odierna Camera di Consiglio dalla quale si evince appunto che l’interessato è stato già sanzionato nel 2008 con una sospensione e che sono stati effettuati due colloqui ai fini del reinserimento nella scuola.</h:div><h:div>Neppure la violazione del principio del contraddittorio può essere sostenuta. La norma di cui all’art. 1, comma 3 del d.P.R. n. 235 del 2007 stabilisce che “Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.” ed il ricorrente a partire dal 20 settembre 2011 ha avuto il primo dei ripetuti colloqui con il dirigente scolastico, ai fini di renderlo consapevole del comportamento tenuto e di esporre le proprie ragioni alla presenza pure dei genitori.</h:div><h:div>Quanto al mancato tentativo di reinserimento del ricorrente all’interno della comunità scolastica, posto che i genitori del ferito hanno rinunciato alla denuncia, l’art. 1, comma 8 del menzionato decreto presidenziale prevede che “in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica”; e pure tale obiezione non appare condivisibile, in quanto tale tentativo appare esperito mediante la proposta di reinserimento dell’interessato in altro ITAS in Via Prenestina, proposta rifiutata per la lontananza dal luogo di svolgimento delle attività sportive pomeridiane  effettuate dal ricorrente.</h:div><h:div>Ma anche la quarta e la quinta censura con le quali l’interessato fa valere la sproporzione della sanzione, in violazione dell’art. 1, comma 5 del d.P.R. n. 235 del 2007 e la mancata offerta al ricorrente di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica per le superiori osservazioni non possono essere accolte, dal momento che il comma per primo citato prevede che la sanzione debba essere proporzionata alla gravità del comportamento dello studente e che nel caso di specie è consistito nel reato di lesioni personali; ma anche l’adozione della sanzione ai sensi dell’art. 1, comma 9 bis non pare destituita di fondamento, poichè tale disposizione fa riferimento a comportamenti dello studente connotati da particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale e tali da non rendere “esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno scolastico”, interventi che peraltro, come si ripete, data la rinuncia dei genitori del ferito alla denuncia, sono stati ugualmente esperiti e che avrebbero consentito, seppure con un  piccolo sacrificio a causa della dislocazione della attività dell’interessato, un recupero dello stesso all’istruzione superiore ed il conseguimento del titolo senza ritardo, laddove detto reinserimento è stato rifiutato.</h:div><h:div>5. Per le superiori considerazioni i provvedimenti impugnati vanno trovati scevri dalle dedotte censure ed il ricorso va di conseguenza respinto.</h:div><h:div>6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio  (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente Claudio Mattia Baronci al pagamento di  complessivi Euro 800,00 per spese di giudizio a patri ad Euro 400,00 a favore pro capite del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ITAS “G. Garibaldi” di Roma.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/02/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dr.ssa Giangrossi</h:div><h:div>Pierina Biancofiore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
