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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20060454920090726205455388" descrizione="" gruppo="20060454920090726205455388" modifica="31/07/2009 9.42.21" stato="4" tipo="2" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Marrandino Antonietta"><descrittori><registro anno="2006" n="04549"/><fascicolo anno="2009" n="08560"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3B:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20060454920090726205455388.xml</file><wordfile>20060454920090726205455388.doc</wordfile><ricorso NRG="200604549">200604549\200604549.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3B\2006\200604549\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Evasio Speranza</firma><data>31/07/2009 9.42.23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimo Luciano Calveri</firma><data>30/07/2009 10.55.49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/09/2009</dataPubblicazione><classificazione>162<nuova>162</nuova><ereditata>162</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Evasio Speranza,	Presidente</h:div><h:div>Massimo Luciano Calveri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pierina Biancofiore,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>-del decreto dirigenziale CSA Caserta prot. n. 1153/recl adottato in data 7 aprile 2006, con il quale è stato approvato e pubblicato l’elenco provinciale definitivo degli aspiranti di ogni ordine e grado ammessi e non ammessi al corso abilitante riservato, indetto con il d.m. n. 85 del 18 novembre 2005, nella parte in cui dispone l’inserimento della ricorrente nell’elenco degli esclusi (scuola dell’infanzia);</h:div><h:div>- del decreto dirigenziale del medesimo Ufficio prot. n. 1153/recl del 1 marzo 2006, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dal concorso riservato “de quo”;</h:div><h:div>- del decreto n. 85 del 18 novembre 2005, e segnatamente dell’art. 1, comma 1, se e per quanto ritiene valutabile ai fini della partecipazione a tale sessione riservata solamente il servizio richiesto nell’arco temporale dal 1 settembre 1999 al 4 giugno 2004, escludendo quindi il servizio posseduto entro il termine ultimo di scadenza della domanda di partecipazione al concorso “de quo”.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4549 del 2006, proposto da: </h:div><h:div>Marrandino Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta ed elettivamente domiciliata presso  lo studio del difensore in Roma, alla via Villa Pepoli, n.  4</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Centro Servizi Amministrativi Provinciali di Caserta, in persona dei legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 – domiciliano per legge;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni scolastiche intimate:</h:div><h:div>Viste le memorie difensive dispiegate dalle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del 2 luglio 2009 il cons. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Preso atto della dichiarazione, resa a verbale, del difensore della ricorrente secondo cui questi non ha più interesse a coltivare l’impugnativa; </h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/07/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>