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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110943020120125144041481" descrizione="note" gruppo="20110943020120125144041481" modifica="26/01/2012 13.43.57" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Barbara Morbinati"><descrittori><registro anno="2011" n="09430"/><fascicolo anno="2012" n="00934"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20110943020120125144041481.xml</file><wordfile>20110943020120125144041481.doc</wordfile><ricorso NRG="201109430">201109430\201109430.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2\2011\201109430\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Carlo Modica De Mohac</firma><data>26/01/2012 13.44.01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carlo Modica De Mohac</firma><data>25/01/2012 15.17.30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/01/2012</dataPubblicazione><classificazione>13<nuova>13</nuova><ereditata>13</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Luigi Tosti,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della cartella di pagamento di Equitalia Sud s.p.a. 09720110184194641, notificata in data 05.08.2011, di ingiunzione al pagamento della somma di euro 1.177,31 per la causale "recupero crediti a seguito di sentenza - Avvocatura - sentenza n. 21783-2009 del 24.10.2009";</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso e ccordinato, anteriore e conseguente;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9430 del 2011, proposto dalla Sig.ra Barbara Morbinati, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Stefania Masini e Mauro Longo, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, via della Vite, 7; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Graglia, unitamente alla quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, via Tempio di Giove, 21; </h:div><h:div>Equitalia Sud spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Calabro', presso il cui studio, in Roma, via G. Antonelli, 4, è elettivamente domiciliato; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Equitalia Sud Spa;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>CONSIDERATO: </h:div><h:div>- che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento 09720110184194641, notificata il 5.8.2011, con la quale Equitalia Sud s.p.a. ha ingiunto all’Avv. Barbara Morbinati (per conto del Comune di Roma) di pagare la somma di €.1.177,31 (per la causale “recupero crediti a seguito di sentenza - Avvocatura - sentenza n.21783/2009 del 24.10.2009”); e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna</h:div><h:div>- che l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e l’infondatezza dello stesso;    </h:div><h:div>RITENUTO</h:div><h:div>-  che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sia da condividere;</h:div><h:div>-  che, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito  (Cass. SS.UU., 8.2.2008 n.2001; Id., 5.6.2008 n.14831) che in caso di impugnazione di cartelle esattoriali, la competenza giurisdizionale appartiene al Giudice al quale sarebbe devoluta la cognizione della questione relativa alla validità, efficacia e/o rilevanza del titolo presupposto (id est: la cognizione del c.d. rapporto sottostante e della situazione dalla quale nasce il potere di riscuotere le somme indicate nella cartella);</h:div><h:div>CONSIDERATO che nella fattispecie dedotta in giudizio la cartella esattoriale si riferisce ad un (supposto) credito per un’imposta in ordine alla quale la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (Tribunale), appare evidente che anche la giurisdizione in merito alla domanda giudiziale in esame (volta all’annullamento della cartella in questione) va devoluta  a quest’ultimo Giudice;</h:div><h:div>RITENUTO, in definitiva, che il ricorso si inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo; ma che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>dichiara inammissibile il ricorso;</h:div><h:div>Compensa le spese fra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei Signori Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Carlo Modica de Mohac</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
