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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20070941120091220175818731" descrizione="" gruppo="20070941120091220175818731" modifica="22/12/2009 14.03.21" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Picarelli Annunziata"><descrittori><registro anno="2007" n="09411"/><fascicolo anno="2010" n="00040"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20070941120091220175818731.xml</file><wordfile>20070941120091220175818731.doc</wordfile><ricorso NRG="200709411">200709411\200709411.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2\2007\200709411\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giampiero Lo Presti</firma><data>22/12/2009 14.03.24</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giampiero Lo Presti</firma><data>20/12/2009 18.45.49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/01/2010</dataPubblicazione><classificazione>21<nuova>21</nuova><ereditata>21</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Luigi Tosti,	Presidente</h:div><h:div>Giampiero Lo Presti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del 2 ottobre 2007 del Comando Generale della Guardia di Finanza con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso per l'ammissione alla scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'a.a. 2007/08, nonché dei presupposti accertamenti sanitari svolti dalla competente Sottocommissione medica.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 9411 del 2007, proposto da: </h:div><h:div>Picarelli Annunziata, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Sicari e Giovanni Sicari, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, v.le di Villa Massimo, 33; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell’Economia - Comando Generale Guardia di Finanza - Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno – in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2009 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La ricorrente, premesso di avere partecipato al concorso per titoli ed esami per l’ammissione di 173 allievi marescialli presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, bandito con determinazione del 26 marzo 2007, pubblicata sulla G.U. del 3 aprile 2007, e di avere quindi superato sia la prova preliminare che la prova scritta, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata esclusa dal concorso perché giudicata non idonea dalla sottocommissione competente per la visita medica di primo accertamento in quanto affetta da “Ipertransaminasemia” e, a seguito della presentazione dell’istanza di revisione, in quanto ritenuta affetta da “Ipertransaminasemia persistente”.</h:div><h:div>Con il ricorso deduce la violazione del D.M. 4 aprile 2000 n. 114 e successive modificazioni, la violazione degli artt. 15 e 16 del bando di concorso, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti e illogicità manifesta, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione per resistere al gravame.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare del 21 novembre 2007, confermata in grado di appello, la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove orali del concorso.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 25 novembre 2009 la causa è stata rimessa in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>La determinazione impugnata, con la quale la ricorrente è stata giudicata fisicamente non idonea, si basa esclusivamente sulle risultanze degli esami del sangue e sulla rilevata presenza di valori di transaminasi AST e ALT superiori alla norma in maniera persistente.</h:div><h:div>Ora, osserva in proposito il Collegio che, come opportunamente documentato da parte ricorrente, la c.d. ipertransaminasemia non costituisce una autonoma patologia ed il suo riscontro non assume di per sé una valenza diagnostica, considerato che invece si tratta di una condizione che se a volte può costituire indice della sussistenza di alcune patologie epatiche, può anche rispecchiare situazioni congenite e non patologiche del sistema ematico ovvero dipendere da altri fattori non necessariamente di carattere patologico: in simili ipotesi essa non determina alcun tipo di disturbo funzionale tale quindi da potere incidere sulla idoneità della persona allo svolgimento delle mansioni di istituto.</h:div><h:div>Il D.M. 4 aprile 2000 n. 114, richiamato dal bando di gara in ordine all’individuazione della cause di inidoneità fisica,  coerentemente con quanto sopra rilevato, non prevede la ipertransaminasi come causa di inidoneità, mentre, con riferimento alle patologie dell’apparato digerente, stabilisce che costituiscono causa di inidoneità soltanto le patologie del fegato che, per natura, sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali.</h:div><h:div>Il fatto che, per la ricorrente, gli elevati valori di transaminasi nel sangue non abbiano costituito espressione di patologie implicanti disturbi funzionali – in assenza di un diverso accertamento in proposito da parte della competente sottocommissione medica – risulta adeguatamente comprovato attraverso la documentazione medica prodotta in giudizio, dalla quale emerge che la Signora Picarelli ha costantemente riferito negli anni valori AST/ALT superiori alla media pur in assenza di qualsiasi danno o stato anormale del fegato o di altri organi.</h:div><h:div>Conseguentemente l’impugnato giudizio di non idoneità è illegittimo perché fondato sull’accertamento di un dato non implicante in modo univoco la sussistenza di una delle patologie per le quali il bando prevedeva l’esclusione dal concorso de quo.</h:div><h:div>Il ricorso va quindi accolto con pronuncia di annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila euro).</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n.  9411/2007, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/11/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
