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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110890420111124142308441" descrizione="" gruppo="20110890420111124142308441" modifica="24/11/2011 14.31.11" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale + 1"><descrittori><registro anno="2011" n="08904"/><fascicolo anno="2011" n="04392"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20110890420111124142308441.xml</file><wordfile>20110890420111124142308441.doc</wordfile><ricorso NRG="201108904">201108904\201108904.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2011\201108904\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Proietti</firma><data>24/11/2011 14.31.15</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Proietti</firma><data>24/11/2011 14.31.15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/11/2011</dataPubblicazione><classificazione><nuova>7</nuova><ereditata>7</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Linda Sandulli,	Presidente</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Proietti,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del decreto T029 del 1° agosto 2011 recante il calendario venatorio regionale 2011-2012: disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale dell'Abruzzo del Molise e del Lazio.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8904 del 2011, proposto da LAV Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale e Lega per l'Abolizione della Caccia LAC, rappresentate e difese dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Roma, viale Aurelio Saffi, 20; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto presso Stefania Ricci in Roma, via Marcantonio Colonna,27;</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>- Eps Ente Produttori Selvaggina (non costituito;</h:div><h:div>- Ente Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise (non costituito);</h:div><h:div>- ATC FR 1 (non costituito); </h:div><h:div>- Ispra - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;  </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Considerato, ad una prima e sommaria delibazione del ricorso in epigrafe propria della presente fase cautelare, che la Regione Lazio, nell’adottare il calendario venatorio impugnato, non risulta aver tenuto in particolare considerazione le modifiche normative introdotte dall’art. 42 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009) riguardanti, tra l’altro, gli artt. 1 e 18 della l.n. 157/1992 (cfr. art. 1, comma 1-bis, e art. 18, comma 1-bis, della legge indicata) e la relativa Guida redatta da ISPRA, richiamata nella memoria depositata il 23.11.2011, con specifico riferimento al superamento degli standard minimi di tutela.</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che, tra gli altri, i profili di fondatezza del ricorso sopra indicati  impongono il riesame del Calendario venatorio impugnato nelle parti sopra evidenziate.</h:div><h:div>Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio  (Sezione Prima Ter):</h:div><h:div>-	accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare in epigrafe al fine del riesame dell’atto impugnato, sospendendo, nelle more, l’efficacia del calendario venatorio nelle parti in cui consente l’esercizio dell’attività venatoria nei periodi di riproduzione e migrazione prenuziale e l’utilizzo di munizioni tossiche;</h:div><h:div>-	compensa tra le parti, alla luce della peculiarità dell’istanza cautelare in trattazione, le spese della presente fase del giudizio;</h:div><h:div>-	ordina alla Regione Lazio di eseguire la presente ordinanza, depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/11/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberto Proietti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
