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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120023320120126155350565" descrizione="" gruppo="20120023320120126155350565" modifica="26/01/2012 18.53.50" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Soc One Pr1ce Italia Srl"><descrittori><registro anno="2012" n="00233"/><fascicolo anno="2012" n="00899"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20120023320120126155350565.xml</file><wordfile>20120023320120126155350565.doc</wordfile><ricorso NRG="201200233">201200233\201200233.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1Q\2012\201200233\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>26/01/2012 18.53.53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>26/01/2012 18.53.53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/01/2012</dataPubblicazione><classificazione><nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elia Orciuolo,	Presidente</h:div><h:div>Pierina Biancofiore,	Consigliere</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'ordinanza prot. n. 29864 n. 44 del 11 ottobre 2011 con cui il Comune di Nettuno ha ingiunto di demolire l’opera ivi indicata;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 233 del 2012, proposto da</h:div><h:div>ONE PRICE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, circonvallazione Clodia n. 86 presso lo studio dell’avv. Emilio Sterpetti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>- ZITARELLI TOMMASO e TOMASSI ALESSANDRINA elettivamente domiciliati in Roma, via U. Boccioni n. 4 presso lo studio dell’avv. Antonio Cassiano e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Mauro Frezza con studio in Nettuno (Rm), via dei Giardini n. 6;</h:div><h:div>- CERRONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;</h:div><h:div>- LARK S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Zitarelli Tommaso e Tomassi Alessandrina;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Michelangelo Francavilla;</h:div><h:div>Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;</h:div><h:div>Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna l’ordinanza prot. n. 29864 n. 44 del 11 ottobre 2011 con cui il Comune di Nettuno ha ingiunto di demolire l’opera ivi indicata e consistente nella chiusura di una veranda di mq. 186,00 destinata a deposito di merce;</h:div><h:div>Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto in prosieguo specificato;</h:div><h:div>Ritenuta, in particolare, fondata la prima censura nella parte in cui deduce il difetto di motivazione dell’atto impugnato in ordine alla legittimazione della ricorrente all’esecuzione della prescrizione demolitoria;</h:div><h:div>Considerato, infatti, che nel provvedimento impugnato non viene specificato il titolo in base al quale l’odierna ricorrente, attuale possessore del bene, è stata individuata come destinataria dell’ordine di demolizione e ripristino;</h:div><h:div>Considerato che tale omissione risulta rilevante nella fattispecie in quanto l’art. 31 d.p.r. n. 380/01, richiamato nel provvedimento impugnato, prevede che la demolizione debba essere ordinata nei soli confronti del proprietario del bene e del responsabile dell’abuso;</h:div><h:div>Considerato, in particolare, che nella gravata ordinanza di demolizione non viene individuato il responsabile dell’abuso (essendo, ivi, testualmente affermato che “per quanto riguarda le responsabilità circa l’esecutore materiale dell’abuso, questo Ufficio non è tenuto ad accertare chi sia effettivamente l’autore delle difformità, ferme restando le responsabilità del proprietario in merito”);</h:div><h:div>Considerato, pertanto, che il provvedimento impugnato non motiva in alcun modo in ordine alla legittimazione passiva della ricorrente all’esecuzione della prescrizione demolitoria;</h:div><h:div>Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, nella sola parte in cui ordina alla ricorrente di demolire l’opera ivi indicata e ferma restando la legittimità della prescrizione demolitoria nei confronti dei proprietari dell’immobile, facendo salvi gli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare nei confronti del responsabile dell’abuso edilizio;</h:div><h:div>Ritenute, infine, inammissibili le domande di accertamento proposte dai controinteressati con memoria non notificata;</h:div><h:div>Considerato che, in ragione della peculiarità della fattispecie, deve essere disposta la compensazione delle spese processuali;</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio  (Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, nella sola parte in cui ordina alla ricorrente la demolizione dell’opera ivi indicata, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;</h:div><h:div>2) dichiara l’inammissibilità delle domande proposte dai controinteressati;</h:div><h:div>3) dispone la compensazione delle spese processuali.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/01/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michelangelo Francavilla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
