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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120006920120126183211289" descrizione="" gruppo="20120006920120126183211289" modifica="26/01/2012 19.40.48" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Isaj Leonat + 1"><descrittori><registro anno="2012" n="00069"/><fascicolo anno="2012" n="00881"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20120006920120126183211289.xml</file><wordfile>20120006920120126183211289.doc</wordfile><ricorso NRG="201200069">201200069\201200069.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1Q\2012\201200069\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Rita Tricarico</firma><data>26/01/2012 19.40.55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rita Tricarico</firma><data>26/01/2012 19.40.55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/01/2012</dataPubblicazione><classificazione><nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elia Orciuolo,	Presidente</h:div><h:div>Pierina Biancofiore,	Consigliere</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>dell'ordinanza dirigenziale n. 392/2011, prot. n. 83711 del 18.10.2011, emessa dal Comune di Guidonia Montecelio, notificata il 25.10.2011, con la quale venivano ordinati la demolizione ed il ripristino del precedente stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 dalla sua notifica.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>ex artt. 60 e 74 c.p.a.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 69 del 2012, proposto da: </h:div><h:div>Isaj Leonat ed Alida Alush, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Daniela Puccinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Comano, 95; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Il Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Auciello, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Rivellini in Roma, via Giovanni Bettolo, 17; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;</h:div><h:div>Rilevato:</h:div><h:div>che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;</h:div><h:div>che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato:</h:div><h:div>che il ricorso in esame ha per oggetto l’ordinanza demolitoria, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 15/2008, concernente un basamento di circa 130 mq alto 0,70, un manufatto ad uso abitazione di circa 80 mq, collocato su detto basamento ed in adiacenza ad un vecchio fabbricato rurale, una tubazione in pvc, collegata a pozzetti di ispezione e conducente ad una fossa inhoff per la raccolta di acque reflue, ed un piccolo manufatto adibito a pollaio;</h:div><h:div>che le opere su riportate risultano indicate in modo chiaro nel predetto provvedimento, per cui non residuano dubbi in ordine all’oggetto dell’ordine di demolizione, che non può certo estendersi al manufatto rurale, richiamato solo per la vicinanza del manufatto e del basamento, ed alla vecchia cisterna, che non è neppure citata nel provvedimento stesso;</h:div><h:div>Considerato che tutte le opere sanzionate integrano senza alcun dubbio interventi di nuova costruzione, i quali avrebbero richiesto, quale titolo edilizio, il permesso di costruire, la cui assenza, qui pacifica, comporta proprio l’ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 15/2008;</h:div><h:div>Rilevato, altresì, che i ricorrenti, legati da rapporto di coniugio, sono individuati nell’ordinanza contestata quali proprietario ed esecutore dei lavori (Isaj Leonat) e quale esecutore dei lavori (Alida Alush);</h:div><h:div>Tenuto conto che la responsabilità quali esecutori dei lavori, che legittima l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, è legata alla circostanza che, posto che l’atto di compravendita nel quale solo Isaj Leonat figura come acquirente è riferito unicamente al terreno ed al vecchio fabbricato rurale, i due suindicati coniugi non hanno dimostrato l’estraneità, per essere il terreno su cui insistono le opere sottratto alla loro disponibilità;</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>che l’attività sottesa all’adozione dell’ordinanza demolitoria di che trattasi è vincolata e che, anche ove la comunicazione di avvio del procedimento si ritenesse mai pervenuta, ciò non determinerebbe l’annullamento della stessa, in applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i.;</h:div><h:div>che, evidenziato che, come la stessa parte ricorrente ha evidenziato, non vi erano opere in corso che imponevano la sospensione dei lavori, anche ove la relativa ordinanza si dovesse considerare come comunicazione di avvio del procedimento, valgono le ragioni appena illustrate;</h:div><h:div>che l’istanza ai sensi dell’art. 96 del d.P.R. n. 380/2001 attiene ad un profilo del tutto differente, mentre la demolizione afferisce al potere sanzionatorio relativo alla corretta gestione del territorio ed alla vigilanza su di esso, di cui il Comune è titolare;</h:div><h:div>che non può ravvisarsi la dedotta violazione degli artt. 2 e 5 della legge regionale n. 21/2009, la quale si riferisce ad interventi, peraltro di natura diversa (quali ampliamento), ancora da realizzarsi;</h:div><h:div>Ritenuto:</h:div><h:div>che in conclusione il ricorso sia infondato e da rigettare;</h:div><h:div>che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti, e debbano quantificarsi come in dispositivo;           </h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione I Quater - definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore del Comune resistente.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012,con l’intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/01/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Rita Tricarico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
