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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20070669220120517134620160" descrizione="" gruppo="20070669220120517134620160" modifica="21/05/2012 20.52.49" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Casarin Maurizio"><descrittori><registro anno="2007" n="06692"/><fascicolo anno="2012" n="05365"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20070669220120517134620160.xml</file><wordfile>20070669220120517134620160.doc</wordfile><ricorso NRG="200706692">200706692\200706692.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1Q\2007\200706692\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Elia Orciuolo</firma><data>21/05/2012 20.52.54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Ada Russo</firma><data>21/05/2012 14.53.41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/06/2012</dataPubblicazione><classificazione>15<nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elia Orciuolo,	Presidente</h:div><h:div>Maria Ada Russo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento di sospensione lavori e ingiunzione di demolizione opere abusive adottata dal Comune di Zagarolo in data 24.4.2007 e notificata il 27.4.2007.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6692 del 2007, proposto da: </h:div><h:div>Casarin Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Lulli, con domicilio eletto presso Enrico Lulli in Roma, via Lucio Papirio, 147; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Zagarolo; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento di sospensione lavori e ingiunzione di demolizione opere abusive adottata dal Comune di Zagarolo in data 24.4.2007 e notificata il 27.4.2007.</h:div><h:div>Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di ricorso : </h:div><h:div>1)	Violazione di legge per vizi attinenti il procedimento amministrativo eccesso di potere e carenza di motivazione.</h:div><h:div>In data 8.1.2008 il Comune ha chiarito che &lt;l’Ufficio ha già avuto modo di esaminare l’istanza di accertamento di conformità prodotta dal ricorrente per la regolarizzazione delle opere oggetto del provvedimento. La richiesta presentata in data 14.9.2007, n. 19749, è stata esaminata con esito Sfavorevole dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del 11.10.2007, verbale n. 13>. </h:div><h:div>Con il primo motivo si lamenta la mancata notifica a tutti i comproprietari del terreno e del fabbricato. Nella specie il provvedimento è stato notificato soltanto al ricorrente Maurizio Casarin e non agli altri due comproprietari. </h:div><h:div>Il ricorso è infondato.  </h:div><h:div>In particolare l’infondatezza del ricorso poggia sulle seguenti argomentazioni : </h:div><h:div>a). il ricorrente  non ha dimostrato di possedere alcun titolo edilizio per la realizzazione delle opere in questione;  </h:div><h:div>b). la mancata notifica a tutti i comproprietari non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato; </h:div><h:div>c). infine, sul presunto difetto di motivazione si osserva che l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).</h:div><h:div>In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto. </h:div><h:div>In mancanza di costituzione di controparte nulla per le spese. </h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :</h:div><h:div>Respinge il ricorso in epigrafe. </h:div><h:div>Nulla spese. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/05/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maria Ada Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>