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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110526220120126084459785" descrizione="scioglimento c.c. relazione prefetto negativa  rig" gruppo="20110526220120126084459785" modifica="01/02/2012 12.54.55" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Giovanni Ed Altri Bosio"><descrittori><registro anno="2011" n="05262"/><fascicolo anno="2012" n="01119"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20110526220120126084459785.xml</file><wordfile>20110526220120126084459785.doc</wordfile><ricorso NRG="201105262">201105262\201105262.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2011\201105262\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giorgio Giovannini</firma><data>01/02/2012 12.55.00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Bottiglieri</firma><data>30/01/2012 14.32.46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/02/2012</dataPubblicazione><classificazione>13<nuova>13</nuova><ereditata>13</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giorgio Giovannini,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Politi,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, pubblicato nella G.U. n. 91 del 20 aprile 2011, avente ad oggetto scioglimento <corsivo>ex</corsivo> art. 143 del d.lgs. 267/2000 del Consiglio Comunale di Bordighera e nomina di una commissione straordinaria di gestione;</h:div><h:div>- di ogni atto del procedimento presupposto e preparatorio, conseguente e connesso, e, segnatamente, della deliberazione del Consiglio dei ministri 10 marzo 2011 e della proposta del Ministro dell’interno 9 marzo 2011.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5262 del 2011, proposto da: </h:div><h:div>Giovanni Bosio, Giovanni Allavena,  Francesco Verrando,  Rocco Fonti, Stefano Raimondo, Emilio Rossi, Marco Laganà, Marco Mutascio, Franco Biamonti, Giovanna Borelli, Alessandro Perri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Bormioli, Pier Giuseppe Genna, Mariano Protto, Giovanni Corbyons, presso i quali elettivamente domiciliano in Roma, via Maria Cristina, n.2;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12; </h:div><h:div>Comune di Bordighera; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica dell’11 gennaio 2012 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con l’odierno gravame impugnano i ricorrenti, proclamati consiglieri comunali del Comune di Bordighera a seguito delle elezioni svoltesi nel maggio 2007, gli atti indicati in epigrafe, con i quali si è proceduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</h:div><h:div>Deducono i ricorrenti a sostegno del gravame:</h:div><h:div>1) Violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241.</h:div><h:div>Gli atti non sarebbero stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, né sussisterebbero le ragioni di urgenza che legittimano l’omissione della comunicazione.</h:div><h:div>2) Violazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000.</h:div><h:div>L’anteriorità della proposta del Ministero dell’interno rispetto alla delibera del Consiglio dei ministri invererebbe in una illegittima inversione degli atti presupposti dello scioglimento;</h:div><h:div>3) Violazione dell’art. 143, commi 1, 3 e 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 – difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Poiché la relazione prefettizia, che non è neanche menzionata nell’atto di scioglimento, sarebbe nel senso dell’insussistenza dei presupposti di legge per disporre la misura, difetterebbe il presupposto costituito dall’accertamento di competenza prefettizia, nonchè il supplementare approfondimento di indagine e la rinforzata motivazione richiesti dalla presenza di una relazione contraria allo scioglimento;</h:div><h:div>4) Violazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 per difformità degli invocati presupposti rispetto a quelli previsti dalla norma – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti decisivi, illogicità e sviamento.</h:div><h:div>Le circostanze invocate nella proposta ministeriale non integrerebbero prova della sussistenza di quegli elementi concreti, univoci e rilevanti che l’attuale formulazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 pone quale indefettibile presupposto per procedere allo scioglimento <corsivo>de quo</corsivo>.</h:div><h:div>Difetterebbe, in particolare, la dimostrazione sia della notoria, conclamata presenza dell’organizzazione criminale di stampo mafioso o similare cui ricondurre i condizionamenti e i collegamenti dei quali tratta la disposizione applicata, né sarebbero indicati i suoi componenti, sia del collegamento con la criminalità organizzata e del condizionamento degli amministratori;</h:div><h:div>5) Violazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 per infondatezza delle circostanze di fatto e di diritto addotte a giustificazione dello scioglimento e per illogica valutazione dei suoi presupposti – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sviamento.</h:div><h:div>Non sussisterebbero nella fattispecie i collegamenti ed i condizionamenti della criminalità.</h:div><h:div>In particolare, gli elementi addotti negli atti impugnati, e in special modo nella proposta del Ministero dell’interno,  partitamente illustrati e confutati, sarebbero infondati in linea di fatto ovvero irrilevanti, risolvendosi in enunciati apodittici, assertivi, e contraddittori con obiettive e dimostrabili circostanze di fatto e di diritto.</h:div><h:div>Non sussisterebbero e sarebbero comunque irrilevanti le contestate irregolarità dell’attività amministrativa.</h:div><h:div>In particolare, la proposta sarebbe errata ed incompleta, non darebbe alcuna contezza della sussistenza effettiva degli elementi sintomatici della asserita irregolarità, e imputerebbe agli amministratori condotte, isolate e comunque episodiche, non rientranti nella loro competenza, né sarebbe dimostrata la collusione dei medesimi con gli uffici che hanno assunto le condotte ovvero che hanno omesso di provvedere.</h:div><h:div>Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, i ricorrenti ne hanno domandato l’annullamento, avanzando anche richieste istruttorie.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 6 luglio 2011 la domanda cautelare avanzata dai ricorrenti in uno al gravame è stata rinviata al merito.</h:div><h:div>Costituitisi in resistenza, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno concludono per la reiezione del gravame, di cui espongono l’infondatezza.</h:div><h:div>Con ordinanza 21 settembre 2011, n. 5699 la Sezione ha ordinato all’amministrazione resistente di produrre in giudizio la deliberazione del Consiglio dei ministri e la relazione prefettizia intervenute nel procedimento <corsivo>de quo</corsivo>.</h:div><h:div>L’amministrazione onerata, nel provvedere al deposito in atti dei predetti provvedimenti, ha rappresentato che gli stessi sono stati classificati “riservati” ai sensi del comma 9 dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000.</h:div><h:div>Entrambe le parti affidano a memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.</h:div><h:div>In particolare, in relazione alla richiesta avanzata dalla difesa erariale al Collegio di disporre l’acquisizione agli atti di causa di ulteriore documentazione riservata <corsivo>ex</corsivo> art. 143, comma 9, d.lgs. 267/2000 e di vietata divulgazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 262 c.p.c., i ricorrenti prima avanzano richieste istruttorie poi chiedono la decisione della controversia allo stato degli atti. </h:div><h:div>Il ricorso viene trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2012.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>1.</corsivo> Si controverte in ordine alla legittimità dello scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera per la durata di diciotto mesi e della nomina della Commissione straordinaria per la gestione del Comune, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disposti con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011.</h:div><h:div>La questione è proposta dai ricorrenti, proclamati consiglieri comunali del Comune di Bordighera a seguito delle elezioni svoltesi nel maggio 2007, i quali, mediante le dedotte censure, espongono sia l’irregolarità dell’andamento del relativo procedimento sia l’insussistenza degli elementi concreti, univoci e rilevanti cui l’art. 143 t.u. enti locali, nel testo vigente, subordina l’esercizio della potestà di scioglimento dell’organo comunale.</h:div><h:div>Resistono la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno.</h:div><h:div><corsivo>2.</corsivo> In via preliminare, Il Collegio espone di ritenere la causa matura per la decisione.</h:div><h:div>Per tale motivo, non si ravvisa l’opportunità di disporre gli incombenti istruttori di cui alle richieste di entrambe le parti.</h:div><h:div><corsivo>3.</corsivo> Prima di entrare nel merito delle specifiche questioni poste all’attenzione del Collegio dall’odierno gravame, giova premettere che ai sensi del ridetto art. 143 t.u. enti locali, comma 1, “…<corsivo>i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica</corsivo>”.</h:div><h:div>La disposizione ha formato oggetto di interpretazione in via giurisprudenziale, i cui passaggi fondanti, ormai consolidatisi, sono ricavabili, tra altre, dalla recente decisione del Consiglio di Stato, VI, 10 marzo 2011, n. 1547.</h:div><h:div>In applicazione dei detti pronunciamenti, resta fermo che l'uso, da parte della legge, di una terminologia ampia e indeterminata nell’individuazione dei presupposti per il ricorso alla misura straordinaria è indicativo della volontà del legislatore di consentire un'indagine sulla ricostruzione della sussistenza di un rapporto tra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza di livello inferiore rispetto a quelle che legittimano l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe (come già C. Stato, IV, 24 aprile 2009, n. 2615). </h:div><h:div>Ciò in quanto l'intento del legislatore è quello di riferirsi anche a situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico o preventivo, nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie concrete forme di connessione o di contiguità - e dunque di condizionamento - fra organizzazioni criminali e sfera pubblica, e della necessità di evitare con immediatezza che l'amministrazione dell'ente locale rimanga permeabile all'influenza della criminalità organizzata.</h:div><h:div>Nel vigente sistema normativo, lo scioglimento dell'organo elettivo si connota, pertanto, quale "misura di carattere straordinario" per fronteggiare "una emergenza straordinaria" (così Corte Cost. 19 marzo 1993, n. 103, nell'escludere profili di incostituzionalità nel previgente art. 15-<corsivo>bis</corsivo> l. 19 marzo 1990, n. 55).</h:div><h:div>Alla stregua dei richiamati presupposti normativi, trovano indi giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'Amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, o su forme di condizionamento.</h:div><h:div>In particolare, trovano peso situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere nel loro insieme plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o di affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò, come già detto, pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione.</h:div><h:div>Egualmente ampio, secondo il modello legale preventivo di riferimento, è il margine per l'apprezzamento degli effetti derivanti dal collegamento o dal condizionamento in termini di compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento dell'amministrazione, del regolare funzionamento dei servizi, ovvero in termini di grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. </h:div><h:div>Ne consegue l'idoneità a costituire presupposto per lo scioglimento anche di situazioni che di per se non rivelino direttamente, né lascino presumere, l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata (C. Stato, VI, 24 aprile 2009, n. 2615; 6 aprile 2005, n. 1573).</h:div><h:div>In definitiva, l'asse portante della valutazione che presiede allo scioglimento è costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio di fenomeni di criminalità organizzata e, dall'altro, dalle precarie condizioni di funzionalità dell'ente territoriale. </h:div><h:div><corsivo>4.</corsivo> Quanto allo scrutinio rimesso alla presente sede, conseguenza dei profili sopra accennati è che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è esercitabile nei limiti della presenza di elementi che denotino, con sufficiente concludenza, la deviazione del procedimento dal suo fine di legge.</h:div><h:div>In particolare, l’apprezzamento giudiziale delle acquisizioni in ordine a collusioni e condizionamenti non può essere effettuato estrapolando singoli fatti ed episodi, al fine di contestare l'esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull'operato consiliare.</h:div><h:div>Ciò in quanto, in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel territorio in questione, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per la misura di cui si tratta (C. Stato, IV, 6 aprile 2005, n. 1573; IV, 4 febbraio 2003 n. 562; V, 22 marzo 1998, n. 319; 3 febbraio 2000, n. 585).</h:div><h:div><corsivo>5.</corsivo> Tanto premesso, occorre ancora segnalare in via preliminare una particolarità dell’odierna fattispecie – che si riflette anche in alcune questioni sottoposte a giudizio –  nella quale, come opinato dai ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio, e confermato dalle risultanze dell’istruttoria disposta dalla Sezione in corso di giudizio, la relazione prefettizia di cui al comma 3 dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000 ha espresso parere in ordine alla insussistenza delle condizioni previste dalla menzionata norma per procedere allo scioglimento dell’ente.</h:div><h:div>Tanto rilevato, può passarsi all’esame delle censure nelle quali si sostanzia l’azione impugnatoria all’esame.</h:div><h:div><corsivo>6.</corsivo> Prive di fondamento risultano le due censure iniziali.</h:div><h:div><corsivo>6.1.</corsivo> I ricorrenti lamentano con la prima che gli atti gravati non sarebbero stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, né rinvengono le ragioni di urgenza che renderebbero legittima l’omissione della comunicazione.</h:div><h:div>Entrambi i rilievi non sono conducenti. </h:div><h:div>La Sezione ha da lungo tempo, ed anche di recente (Tar Lazio, Roma, I, da 26 gennaio 1995, n. 68 a 9 agosto 2011, n. 7070), avuto modo di escludere che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e la conseguente mancata partecipazione allo stesso inficino il provvedimento di scioglimento <corsivo>ex</corsivo> art. 143, d. lgs. 267/2000.</h:div><h:div>Rileva, sul punto, il carattere straordinario della misura, che, nell’ipotesi di una concreta minaccia ai beni primari appartenenti a tutta la collettività, quali quelli rappresentati dall'ordine e dalla sicurezza pubblica, che lo scioglimento <corsivo>ex</corsivo> art. 143. d. lgs. 267/2000 è volto a tutelare, giustifica una immediata reazione dell’ordinamento, mediante un intervento rapido e deciso (C. Stato, V, 20 ottobre 2005, n. 5878; 4 ottobre 2007, n. 5146).</h:div><h:div>In altre parole, nel vigente sistema normativo, lo scioglimento dell'organo elettivo - che, di fronte alla pressione e all'influenza della criminalità organizzata, ha non finalità repressive nei confronti di singoli, bensì di salvaguardia dell'amministrazione pubblica (C. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2957) - si connota quale "misura di carattere straordinario" per fronteggiare "una emergenza straordinaria" (Corte Cost., 19 marzo 1993, n. 103; C. Stato, VI, 10 marzo 2011, n. 1547).</h:div><h:div>La stessa natura dell’atto di scioglimento dà, quindi, ragione dell’esistenza, oltre che della gravità, dell’urgenza del provvedere, cui non può non correlarsi l’affievolimento dell’esigenza di salvaguardare in capo ai destinatari, nell’avvio dell’<corsivo>iter</corsivo> del procedimento di scioglimento, le garanzie partecipative e del contraddittorio assicurate dalla comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>Va, pertanto, anche in questa sede ribadito che per l’attività amministrativa in questione non trova applicazione l'obbligo di comunicazione dell' avvio del procedimento.</h:div><h:div>Del resto, in disparte qualche isolata, contraria pronuncia, la conclusione viene costantemente assunta da consolidata giurisprudenza amministrativa (per tutte, C. Stato, VI, n. 7070 del 2010, cit.). </h:div><h:div><corsivo>6.2.</corsivo> Con la seconda censura i ricorrenti deducono violazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, essendo la proposta del Ministero dell’interno anteriore alla delibera del Consiglio dei ministri, ciò che, secondo i medesimi, invererebbe una illegittima inversione degli atti presupposti dello scioglimento.</h:div><h:div>La censura è manifestamente infondata.</h:div><h:div>Recita il comma 4 dell’art. 143 del d. lgs. 267/2000 che “Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.”.</h:div><h:div>La norma permette una sola interpretazione, ovvero che il decreto presidenziale deve essere adottato – come avvenuto nella fattispecie – su proposta del Ministro dell’interno, condivisa ed approvata dal Consiglio dei ministri.</h:div><h:div>Non occorre spendere molte parole per motivare che la conclusione di cui sopra è obbligata, considerando la specificità del ruolo e delle funzioni che ognuna delle menzionate Autorità è chiamata a svolgere nel vigente ordinamento e nel procedimento in esame.</h:div><h:div>Può solo aggiungersi che l’interpretazione propugnata dai ricorrenti (ovvero che la deliberazione del Consiglio dei ministri debba precedere la proposta del Ministero dell’interno) cozza anche con il comma 3 dell’art. 143 in parola, che, come è connaturale in relazione alle funzioni pubbliche di cui si discute, individua il Ministro dell’interno - e non il Consiglio dei ministri - quale autorità destinataria della relazione prefettizia “nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1” per disporre lo scioglimento.</h:div><h:div>Nell’ipotesi qui da escludersi non si comprenderebbe, quindi, come l’oggetto della deliberazione pervenga al Consiglio dei ministri.</h:div><h:div><corsivo>7.</corsivo>  La terza censura denunzia violazione dell’art. 143, commi 1, 3 e 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 e difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Il motivo è basato sulla particolare circostanza, ventilata in gravame ed accertata con l’incombenza istruttoria di cui si è già dato conto al precedente punto 5, che la relazione prefettizia acquisita nella fattispecie ha concluso per l’insussistenza dei presupposti di legge per disporre la misura dello scioglimento.</h:div><h:div>Partendo da tale elemento, i ricorrenti rilevano:</h:div><h:div>- che difetterebbe il presupposto costituito dall’accertamento di competenza prefettizia;</h:div><h:div>- che, al più, tenuto conto della conclusione cui è pervenuta la relazione di cui trattasi, l’atto di scioglimento avrebbe necessariamente richiesto un ulteriore e supplementare approfondimento di indagine, che non vi è stato, e una rinforzata motivazione, laddove, invece, la relazione prefettizia non viene mai menzionata .</h:div><h:div><corsivo>7.1.</corsivo> Al riguardo – ferma ovvero impregiudicata ogni questione inerente la completezza e la congruenza degli elementi posti a base degli atti impugnati, avverso i quali i ricorrenti indirizzano ulteriori, specifiche doglianze ricorsuali, e che costituiscono, pertanto, elementi da apprezzarsi unitamente alle stesse nel prosieguo dell’esame del gravame – osserva il Collegio che la censura in esame si rivela basata su un implicito assunto.</h:div><h:div>Tale assunto consiste nell’ascrivere alla relazione prefettizia l’apprezzamento, da un lato, pressoché determinante, dall’altro, pressoché definitivo, sulla sussistenza delle condizioni per procedere allo scioglimento.</h:div><h:div>Non altrimenti, infatti, potrebbero i ricorrenti assumere che il tenore negativo della relazione involva, nell’ordine, in difetto di presupposto dell’atto di scioglimento ovvero, gradatamente, nella necessità di acquisire e di dare conto, anche sotto il profilo motivazionale, di ulteriori elementi e di una difforme valutazione decisionale: necessità  che evocano, invero, canoni giurisprudenziali riferibili al novero degli atti di autotutela, o di secondo grado, che seguono a determinazioni già definitive.</h:div><h:div>Ma è evidente che deve escludersi che si versi nella fattispecie in un siffatto scenario.</h:div><h:div>Infatti la relazione prefettizia di cui al comma 3 dell’art. 143 del d. lgs. 267/2000 integra con ogni evidenza un atto endoprocedimentale, e non l’atto conclusivo del procedimento, rappresentato dal decreto di scioglimento.</h:div><h:div>Vieppiù, non si versa in dubbio che nella fattispecie la relazione prefettizia vi sia stata, ancorchè negativa, e che, nondimeno, la relazione del Ministro dell’interno proponente, condivisa dal Consiglio dei ministri, abbia concluso per la sussistenza dei presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera, in forza di una serie di elementi illustrati nella proposta stessa, allegata al decreto presidenziale.</h:div><h:div>Di talchè,  rilevandosi che il procedimento si è caratterizzato per l’<corsivo>iter </corsivo>che gli è proprio, è conseguente concludere che la censura, nei sensi sopra precisati, ovvero nel suo complessivo tenore, non può cogliere nel segno.</h:div><h:div><corsivo>7.2.</corsivo> Tanto chiarito, il Collegio, stante la già rilevata particolarità della fattispecie, non ritiene, comunque, superfluo valorizzare la censura in esame spendendo qualche parola sulla questione - più attinente alla fattispecie di quelle appena sopra esaminate, e comunque rispondente all’interesse dei ricorrenti - se il tenore della relazione prefettizia nel procedimento di cui trattasi possa vincolare le determinazioni da assumersi da parte delle Autorità chiamate a valutare l’adozione del provvedimento finale, elencate al  comma 4 della stessa disposizione. </h:div><h:div>La risposta a tale interrogativo, ad avviso del Collegio, è negativa.</h:div><h:div>Al riguardo, si osserva che l’art. 143 del d.lgs 267/2000, al comma 4, prevede che lo scioglimento dell’organo comunale conseguente all’accertamento di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, o di forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, è disposto, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, immediatamente trasmesso alle Camere.</h:div><h:div>La disposizione tiene evidentemente conto della portata dirompente degli effetti dell’atto di scioglimento sulle funzioni elettive a livello territoriale e della sua riconnessione alla sussistenza di una situazione di assoluta straordinarietà, consistente in una estrema condizione di rottura del regolare andamento degli organi come delineati in sede elettiva.</h:div><h:div>Tant’è che affida l’adozione del rimedio di carattere demolitorio- ripristinatorio dello scioglimento alle massime cariche dello Stato, rappresentate dalla Presidenza della Repubblica e dal Consiglio dei ministri, non trascurando di richiedere anche il coinvolgimento del potere legislativo, cui dare immediata notizia del disposto scioglimento.</h:div><h:div>In tale contesto, l’art. 143 del d.lgs. 267/2000 riserva la funzione proponente al Ministro dell’interno. </h:div><h:div>E’, infatti, alla proposta del Ministro dell’interno che la disposizione chiede di rappresentare “in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico”.</h:div><h:div>Laddove, invece, nel riferirsi alla relazione prefettizia, la disposizione afferma che essa “dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1”.</h:div><h:div>La proposta del Ministero dell’interno svolge, quindi, il ruolo centrale di nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento <corsivo>ex</corsivo> art. 143 d. lgs. 267/2000.</h:div><h:div>In altre parola, è alla proposta del Ministro dell’interno che va sussunto il ruolo, al contempo, di sede conclusiva dell’attività di istruttoria, ovvero di vaglio e di ponderazione degli elementi contenuti nella relazione prefettizia, e di atto propulsivo dell’ultimo segmento procedimentale, costituito dalla deliberazione del Consiglio dei ministri e dalla emanazione del decreto presidenziale.</h:div><h:div>Tale funzione risulta propria della natura della valutazione da compiersi e del livello sia degli organi cui la proposta è rivolta al fine del compimento della definitiva volontà decisionale, sia di quelli che vi soggiacciono.</h:div><h:div>E’ esclusivamente la proposta del Ministero dell’interno dalla quale, pertanto, pretendere l’esposizione degli elementi di fatto legittimanti l’adozione della misura e la loro “pesatura”, al fine di valutare se lo scioglimento dell’organo elettivo risponda effettivamente alle condizioni richieste dall’art. 143 del d. lgs. 267/2000.</h:div><h:div>Ed è da ritenersi che, in tale ultima delicata funzione, la proposta del Ministro dell’interno non possa ritenersi vincolata dalle eventuali, difformi valutazioni dei predetti elementi risultanti dalla relazione prefettizia, pena lo scostamento dall’equilibrio raggiunto dall’art. 143 del d. lgs. 267/2000 nella definizione dell’espressione delle volontà che intervengono nel procedimento di scioglimento. </h:div><h:div>Non si vuole, peraltro, con ciò dire che quanto acclarato nella relazione prefettizia, sia in termini di esposizione dei concreti elementi di fatto sia al riguardo delle correlate valutazioni, non rappresenti un passaggio fondamentale del procedimento di cui si discute.</h:div><h:div>Una simile conclusione involverebbe in una ingiustificata sottovalutazione della delicata funzione svolta in tale procedimento dall’Ufficio territoriale di governo ai sensi dell’art. 143 del d. lgs. 267/2000 che:</h:div><h:div>-  al comma 2, assegna al Prefetto il ruolo di impulso della fase istruttoria, conferendogli i poteri volti a disporre ogni opportuno accertamento, ivi compresso l’accesso presso l’ente interessato, mediante apposita commissione d’indagine dal medesimo nominata e che a lui riferisce;</h:div><h:div>- al comma 3, assegna al Prefetto, anche al di là delle conclusioni della commissione d’indagine, e sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio, il compito di inviare all’amministrazione centrale, e, segnatamente al Ministro dell’interno, la relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi per procedere allo scioglimento.</h:div><h:div>Ma, nondimeno, tenuto conto delle prerogative che l’art. 143 del d.lgs. 267/2000 gli assegna in via esclusiva, e della necessità di assicurare la piena effettività di tali prerogative, si deve senz’altro concludere che sussista la facoltà del Ministro dell’interno di orientare autonomamente il proprio convincimento in ordine alle conseguenze da trarre dagli elementi trasmessi con la relazione prefettizia, sempreché, naturalmente, in coerenza con gli elementi stessi, anche in segno opposto a  quello segnalato dalla relazione prefettizia.</h:div><h:div>Per ciò stesso, in qualunque modo si orienti la proposta del Ministero dell’interno, null’altro essa ha da riflettere se non la ragionata esposizione della ravvisata sussistenza delle condizioni per proporre lo scioglimento.</h:div><h:div>Per tutto quanto sopra, anche riguardata sotto l’indicato profilo, la censura in esame non può trovare favorevole considerazione.</h:div><h:div><corsivo>8.</corsivo> Con la quarta ed articolata censura i ricorrenti, fatta ricognizione dei presupposti legali dello scioglimento (notoria, conclamata presenza e diffusione nel territorio della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare; esistenza di rilevabili, concreti collegamenti diretti od indiretti tra detta criminalità e gli amministratori locali; effetto, di stringente consequenzialità, di compromissione dell’attività dell’ente sotto il profilo della legalità e della regolarità, e non della illegittimità; emergenza dei presupposti alla luce di una valutazione globale), ne sostengono nella fattispecie l’insussistenza.</h:div><h:div><corsivo>8.1.</corsivo> Lamentano innanzitutto  i ricorrenti che la proposta del Ministro dell’interno non darebbe conto della notoria e conclamata presenza nel territorio considerato dell’organizzazione criminale cui ricondurre i collegamenti ed i condizionamenti, tant’è che non vengono neanche indicati i suoi componenti.</h:div><h:div>Sul punto, i ricorrenti fanno altresì presente che i soggetti cui latamente si riferisce la proposta non risultano condannati <corsivo>ex</corsivo> art.. 416 c.p., né è stato loro contestato tale reato né gli stessi sono destinatari di misure di prevenzione o di proposta delle stesse misure.</h:div><h:div>In tali argomentazioni i ricorrenti non possono essere seguiti.</h:div><h:div>Nella sua necessaria sinteticità, la proposta ministeriale dà atto della specifica attività investigativa condotta dalla locale Procura della Repubblica nel mese di giugno 2010, avente ad oggetto esponenti della criminalità organizzata calabrese, imputati, oltre che di reati di particolare allarme sociale, di minacce nei confronti di alcuni amministratori comunali, attività confluita in otto ordinanze di custodia cautelare in carcere.</h:div><h:div>La relazione prefettizia permette di rilevare che tale attività investigativa era in corso dal 2006 ed ha permesso di individuare le famiglie calabresi cui si riconnettono i sunnominati personaggi, menzionate nella stessa relazione e residenti nel ponente ligure.</h:div><h:div>La stessa relazione riferisce (pag. 11) che “nessun dubbio esiste sulla presenza della criminalità organizzata nel ponente ligure, così come è notorio – e comunque solennemente affermato anche dal Tribunale per il riesame di Genova (in data 29 giugno 2010, n.d.r.) – che le famiglie Barilaro e Pellegrino abbiano &lt;&lt;contatti riconducibili alla criminalità organizzata>>”.</h:div><h:div>Dalla nota della Prefettura di Imperia del 30 novembre 2011 il Collegio è inoltre posto in grado di sapere, con specifico riferimento alla famiglia Pellegrino:</h:div><h:div>- che il Tribunale di Imperia a seguito di proposta formulata dalla D.D.A. di Genova <corsivo>ex</corsivo> art. 2-<corsivo>bis</corsivo> della l. 575/65, in relazione agli artt. 3 e 5, comma 5, n. 1 e 2, della l. 1423/56 ha disposto l’applicazione del sequestro preventivo dei beni alla famiglia in parola per un ammontare complessivo stimato di 9 milioni di euro;</h:div><h:div>- che il Comando Provinciale Carabinieri di Imperia ha avanzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nei confronti di Maurizio Pellegrino,  residente a Bordighera,  poiché ritenuto legato a cosca della ‘drangheta calabrese, gravato da precedenti per traffico di stupefacenti, detenzione di armi ed esplosivi e favoreggiamento nei confronti di latitante colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.</h:div><h:div>A fronte di tali chiare ed univoche evidenze, il profilo di censura non può che essere respinto.</h:div><h:div><corsivo>8.2. </corsivo>Proseguendo nell’illustrazione della doglianza, i ricorrenti contestano l’apprezzamento operato nella proposta ministeriale della vicenda relativa alla “sala giochi”.</h:div><h:div>In particolare, nella proposta ministeriale si assume come particolarmente sintomatica dell’intimidazione subita dagli organi di governo e dagli apparati burocratici dell’ente disciolto da parte delle sunnominate famiglie la circostanza che, con le già sopra menzionate ordinanze di custodia cautelare in carcere del 24 maggio 2010, alcuni soggetti appartenenti alle stesse (Giovanni Pellegrino e Francesco Barilaro) erano stati tratti in arresto per minacce nei confronti di due assessori del Comune di Bordighera (Sferrazza e Ingenito), nel corso di due diverse visite effettuate presso le loro abitazioni, che si erano opposti, nel corso di una riunione di giunta, all’apertura di una sala giochi, la cui istanza era stata presentata dalla moglie di un componente di una delle due nominate famiglie.</h:div><h:div>I ricorrenti affermano, al riguardo, che il percorso procedimentale relativo all’istanza di apertura della sala giochi di cui trattasi – partitamente illustrato in uno a quello di altre istanze coeve – deve far decisamente escludere la concludenza delle valutazioni esposte nella proposta, atteso che le circostanze obiettive che hanno caratterizzati il procedimento acclarerebbe una immutata fermezza nella tutela dell’interesse pubblico, inequivocabilmente attestata dal fatto che l’autorizzazione all’apertura della sala giochi di cui trattasi non è mai stata rilasciata.</h:div><h:div>Al riguardo, osserva il Collegio che il descritto ordine argomentativo non risulta convincente.</h:div><h:div>La proposta ministeriale che ha preceduto lo scioglimento per cui è causa ha correttamente rilevato che la circostanza del mancato rilascio dell’autorizzazione “non vale a sminuire il significato degli episodi, che rimangono comunque indicativi del penetrante condizionamento dell’amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata”.</h:div><h:div>Sul punto, pertanto, non vi è da registrare da parte dell’amministrazione procedente alcuna erronea percezione o rappresentazione dello stato di fatto dell’elemento assunto nel provvedimento di scioglimento.</h:div><h:div>Vieppiù, può, sul punto, registrarsi che la circostanza della mancata autorizzazione risulta essere stata fatta oggetto di specifica ponderazione, e che, purtuttavia, essa non è stata ritenuta tale da far escludere la significatività della pressione esercitata sull’amministrazione comunale ai fini di cui trattasi.</h:div><h:div>La conclusione raggiunta dagli atti gravati non pare, pertanto, dare adito ad alcuna perplessità concretantesi in un vizio di legittimità rilevabile nella presente sede: la giurisprudenza sopra richiamata chiarisce, infatti, che gli elementi costituenti presupposto per lo scioglimento non devono necessariamente rivelare o far presumere – come erroneamente sembrano ritenere i ricorrenti – l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, essendo all’uopo sufficiente che la pressione esercitabile da parte di questa attesti le precarie condizioni di funzionalità dell'ente territoriale.</h:div><h:div>L’impostazione, vertendosi in procedimento che concretizza non la reazione dell’ordinamento agli addebiti personali nei confronti di singoli soggetti, bensì la salvaguardia dell’operato della pubblica amministrazione di fronte all'influenza della criminalità organizzata, non può che essere qui confermata. </h:div><h:div>Nulla muta sul punto tenendo conto che i ricorrenti, e le stesse amministrazioni resistenti, espongono, nel prosieguo, l’avventa assoluzione con formula piena del Pellegrino e del Barilaro dall’imputazione di aver rivolto minacce ai nominati assessori.</h:div><h:div>L’elemento, sopravvenuto, consegue invero esclusivamente alla qualificazione giuridica sotto il profilo penale del comportamento assunto dai nominati in occasione delle visite fatte agli amministratori locali, e, in quanto tale, non elide in alcun modo la possibile significatività e concludenza del relativo comportamento ad una interpretazione assunta ad altri fini, quali quelli di cui all’art. 143 del d. lgs. 267/2000.</h:div><h:div>Ed infatti, in tale ambito, lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali" (Tar Campania, Napoli, I, 6 febbraio 2006, n. 1622; C. Stato, V, 4 maggio 2005, n. 2160).</h:div><h:div>Risulta, per tutto quanto sopra, che le due visite in parola – la cui effettuazione gli atti di causa non mettono mai in dubbio – potevano correttamente essere valutate, come è stato fatto, in disparte il profilo penale, da parte del Ministero proponente, nell’ambito di quell’accertamento su elementi di consistenza indiziaria proprio dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, qual’è quello di cui si discute, che non deve necessariamente fondarsi, come s'è visto, sullo stesso grado di accertamento proprio dei procedimenti giurisdizionali o assimilati.</h:div><h:div>Né, allo scrutinio proprio della presente sede, risultano implausibili le conclusioni che la proposta ministeriale ha tratto dalla decritta vicenda.  </h:div><h:div>Né consegue che va respinto anche il tentativo dei ricorrenti di attestare l’irrilevanza di due circostanze di contorno che, sempre nell’ambito della vicenda “sala giochi”, sono stati assunte dalla proposta ministeriale quali ulteriori sintomi di un reale pericolo di infiltrazioni mafiose nell’amministrazione locale, costituiti dal sostegno elettorale al Sindaco rivendicato in occasione di una delle ridette visite agli assessori e dall’avvenuto accompagnamento di un componente del gruppo familiare interessato al’apertura della sala giochi da parte di un terzo assessore presso il dirigente competente, al fine di accreditarlo e di permettergli l’ottenimento di informazioni sui requisiti per l’apertura della sala giochi.</h:div><h:div>Infatti, nessuna delle contestazioni al riguardo esposte in ricorso, ovvero che la rivendicazione non comparirebbe nei verbali di assunzione di informazione degli assessori, e che l’accompagnamento non avrebbe altro significato di un gesto di cortesia, appare idonea a scalfire la tenuta del contesto complessivo assunto dalla proposta ministeriale in ordine alla vicenda della sala giochi quale importante sintomo della presenza di un condizionamento degli amministratori da parte della consorteria criminale organizzata.</h:div><h:div>La quarta censura deve, per quanto sopra essere integralmente respinta.</h:div><h:div><corsivo>9.</corsivo> Esaurita la vicenda “sala giochi” la proposta del Ministero dell’interno prosegue illustrando come l’avvenuto azzeramento della Giunta Comunale dopo i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria del giugno 2010 non abbia, ad avviso del proponente, impresso una effettiva inversione di tendenza dell’amministrazione comunale.</h:div><h:div>A tanto la proposta giunge esponendo sia come alcuni degli <corsivo>ex</corsivo> assessori partecipassero ancora a vario titolo alla gestione dell’ente, sia come il condizionamento fosse confermato dalle frequentazioni di un assessore, intrattenente da tempo rapporti con elementi della criminalità organizzata calabrese e con le cosiddette famiglie di Bordighera, nonché del vicesindaco, la cui presenza era stata notata, insieme a quella di  numerosi pregiudicati, all’inaugurazione di un bar intestato alla moglie di un componente della famiglie medesime.</h:div><h:div>Ciò posto, la proposta individua ulteriori elementi sintomatici del condizionamento dell’amministrazione da parte della criminalità organizzata.</h:div><h:div>Tali elementi sono partitamente avversati nel quinto motivo di gravame.</h:div><h:div><corsivo>9.1.</corsivo> La proposta del Ministero dell’interno rimarca il ritardo maturato dall’amministrazione comunale nell’adozione dell’atto di sospensione dell’attività di un locale notturno di Bordighera, o meglio di un circolo privato, di proprietà di due persone legate ad una delle predette “famiglie”, destinatarie di altrettante ordinanze di custodia cautelare perché ritenute responsabili del reato di sfruttamento della prostituzione, consumato all’interno del locale. </h:div><h:div>In particolare, si riferisce al riguardo che il Comune ha adottato l’ordinanza di sospensione solo in data 18 giugno 2010, a  seguito dei ridetti arresti, mentre le forze dell’ordine ne avevano chiesto la chiusura fin dal giugno 2009, in considerazione della suddetta attività e della frequentazione del locale da parte di numerosi pregiudicati ritenuti contigui alle famiglie della ‘ndrangheta calabrese.</h:div><h:div>Sul punto, i ricorrenti, lamentando la diversità della vicenda da quanto esposto nella proposta ministeriale, riferiscono che la comunicazione dei Carabinieri di Bordighera era stata inviata nel febbraio 2009 al Questore, e non al Comune, che la ha ricevuta solo per conoscenza, che la stessa non menzionava né la prostituzione né la contiguità dei frequentatori alla ‘ndrangheta calabrese. Quando, poi, il 4 maggio 2009 la Questura ha comunicato ai Carabinieri di Bordighera, ed al Comune di Bordighera, per conoscenza, che, trattandosi di circolo privato, l’adozione di eventuali provvedimenti era di competenza del Sindaco, i ricorrenti espongono che l’amministrazione non ha assunto alcun provvedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 100 TULS ritenendo, alla luce di prevalente giurisprudenza, la competenza ad esercitare i relativi poteri appartenente al Questore e non all’autorità comunale anche per i circoli privati. Solo successivamente alla notizia che l’ordinanza di custodia cautelare del giugno 2010 era stata emessa anche in relazione all’organizzazione e allo sfruttamento del meretricio nel predetto circolo, concludono i ricorrenti, l’amministrazione comunale ha potuto disporre la sospensione ai sensi dell’art. 2 del d.m. Interno 5 agosto 2008.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio i predetti rilievi non hanno alcun pregio.</h:div><h:div>Invero, le difese ricorsuali, per un verso, annettono una rilevanza alle modalità di conoscenza della problematica esposta dalle Forze dell’ordine e dal Questore (“per conoscenza”) che risulta abnorme sia in relazione alla rilevanza del problema di ordine pubblico proposto all’attenzione dell’amministrazione comunale, sia tenuto conto degli ordinari canoni di buona amministrazione.</h:div><h:div>Per altro verso, le difese stesse, in disparte ogni questione sulla tenuta del loro impianto sostanziale, non spiegano in alcun modo l’inerzia serbata dall’amministrazione comunale in relazione alla vicenda nel periodo successivo alla nota della Questura del maggio 2009. </h:div><h:div>Soprattutto, infatti, in ragione della posizione ivi assunta dal Questore, che esponeva di ritenere di competenza sindacale l’adozione di eventuali provvedimenti, al Collegio non è dato comprendere le ragioni in forza delle quali l’amministrazione comunale, ritenendosi, in contrario avviso rispetto alla Questura, incompetente all’adozione del richiesto provvedimento, non abbia provveduto, nel corso di più di un anno, a notiziarne la Questura stessa, al fine di permettere, in ogni caso, la valutazione congiunta delle competenze da esercitare e dell’atto da adottare per porre rimedio alle problematiche rilevate a carico del circolo privato in parola.</h:div><h:div>Tali problematiche, vieppiù, alla luce della comunicazione dei Carabinieri del febbraio 2009, pur ammettendo che la stessa non facesse esplicito riferimento al meretricio, ovvero non menzionasse la contiguità dei frequentatori alla ‘ndrangheta calabrese, si connotavano, comunque, per particolare gravità, tale da richiedere una pronta reazione dell’amministrazione comunale, quand’anche solo nel far rilevare la propria ritenuta incompetenza, propedeutica all’intervento di altre Autorità.</h:div><h:div>Di talchè, rilevato che la proposta ministeriale per la vicenda ha imputato alla disciolta compagine comunale una inerzia nel provvedere in ordine a quanto rilevato a carico del circolo di cui trattasi, risultante di proprietà di due persone legate ad una delle predette “famiglie” di Bordighera, che tale inerzia risulta confermata dagli atti di causa, e che, al contempo, gli stessi atti non fanno emergere alcuna plausibile giustificazione all’atteggiamento serbato dal Comune di Bordighera, non risulta affetta dalle denunziate mende la sussunzione della vicenda relativa al circolo in parola nell’ambito degli elementi presi in considerazione dal decreto di scioglimento per concludere in ordine al riscontro di elementi sintomatici di un condizionamento dell’amministrazione comunale predetta da parte della criminalità organizzata.</h:div><h:div>Né la segnalata condotta omissiva, che si è manifestata in relazione ad un procedimento tendente ad una ben più grave sanzione, appare attenuata dalla circostanza che l’amministrazione comunale avesse precedentemente accertato e contestato al predetto circolo irregolarità, cui ha conseguito l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.</h:div><h:div><corsivo>9.2.</corsivo> La proposta ministeriale ha altresì imputato alla disciolta compagine comunale di non essersi costituita in giudizio nei vari procedimenti promossi dalla citata “famiglia” avverso provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione in sede di repressione di abusi edilizi, e di non averne seguito l’esito, con l’effetto di ritardare l’adozione dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive.</h:div><h:div>I ricorrenti deducono avverso tale motivazione l’eccesso di potere per difetto di motivazione, non individuando la proposta le persone che costituirebbero la famiglia asseritamente favorita.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>Nella sua necessaria sinteticità, la proposta ministeriale ha infatti consentito ai ricorrenti di individuare la famiglia in argomento (Pellegrino) e di articolare compiutamente le proprie difese in relazione alla questione in trattazione.</h:div><h:div>I ricorrenti, infatti, nel prosieguo, fatta ricognizione di tutti i giudizi cui si riferisce la proposta di scioglimento, hanno espresso le ragioni in forza delle quali si è a loro avviso correttamente determinata la mancata costituzione in giudizio.</h:div><h:div>Tali ragioni, per come esposte in gravame, consistono nell’economicità per l’ente della mancata costituzione in giudizio, susseguente o agli orientamenti – ritenuti condivisibili –  espressi dal giudice con l’accoglimento della domanda cautelare, ovvero al comportamento tenuto nella stessa sede dal soggetto ricorrente, rinunziante alla domanda cautelare.</h:div><h:div>Sul punto, il Collegio non può non rilevare la singolarità dell’argomentazione, trattandosi di giudizi relativi a provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale, in relazione ai quali la stessa amministrazione non poteva ritenere superflua o foriera di spese ingiustificate esplicare una difesa in giudizio.</h:div><h:div>Inoltre, con riferimento alla prima delle descritte spiegazioni, non è dato neanche comprendere perché il provvedimento ritenuto condivisibilmente sospeso in via giudiziale non sia stato immediatamente dopo annullato in via di autotutela, sede propria per esternare da parte dell’autorità amministrativa, con la piena evidenza delle sottostanti ragioni di pubblico interesse e con la connessa assunzione di responsabilità, la convinzione della mancata conformità dell’atto all’ordinamento vigente.</h:div><h:div>Con riferimento, invece, alla seconda spiegazione, si osserva che essa, oltre a non dare ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale prima della trattazione della domanda cautelare, si sostanzia nell’ingiustificata rimessione alle decisioni del soggetto che agisce avverso la pubblica amministrazione il comportamento giudiziale da tenersi da parte dell’amministrazione stessa.</h:div><h:div>Apprezzandosene, quindi, l’incongruità, le difese appena esaminate non fanno emergere elementi idonei a sorreggere l’assunto di un irragionevole apprezzamento del comportamento sopra descritto quale particolarmente sintomatico dell'esistenza di una condizione di grave condizionamento e di degrado dell’amministrazione comunale.</h:div><h:div><corsivo>9.3.</corsivo> Parte ricorrente contesta ancora la correttezza della proposta ministeriale di imputare alla disciolta amministrazione la imparzialità nella gestione degli appalti.</h:div><h:div>Tale imparzialità, secondo la proposta, si è inverata nel favorire negli affidamenti, nel periodo 2003-2007, ed in particolare a cavallo delle elezioni del 2007, ad una impresa riconducibile ad una famiglia contigua alla criminalità organizzata. La proposta precisa che, se anche gli affidamenti in parola hanno riguardato la precedente consiliatura, le parzialità compiute vanno, comunque, ricondotte anche alla disciolta amministrazione, in virtù dei profili di continuità rappresentati dal sindaco, al suo secondo mandato, nonché dai componenti dei precedenti organi di governo, presenti anche nella consiliatura disciolta.</h:div><h:div>Quanto al periodo successivo, direttamente pertinente alla disciolta amministrazione, l’imparzialità, sempre secondo la proposta, si è inverata nell’omissione di controlli nella esecuzione di lavori pubblici alla stessa impresa affidati in appalto o in subappalto.</h:div><h:div>Anche nei riguardi di tale profilo motivazionale, va innanzitutto respinta la censura che denunzia la mancata individuazione della famiglia in questione, atteso che i ricorrenti non sembrano nutrire, nell’immediato prosieguo del gravame, alcun dubbio in ordine alla identità sia della medesima, che viene infatti indicata nella famiglia Pellegrino, sia dell’impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi (s.a.s. F.lli Pellegrino di Bordighera) .</h:div><h:div>Anche per il restante, comunque, le censure sono da respingere.</h:div><h:div>Invero, se da un lato, per il periodo 2003-2007, non può accedersi alla visuale dei ricorrenti laddove ritengono modesta l’entità degli importi degli affidamenti considerati, partitamente elencati in gravame, atteso che trattasi di un apprezzamento estremamente soggettivo, che di per se non immuta i termini della questione, dall’altro neanche può conferirsi rilevanza <corsivo>ex se</corsivo> al rilievo che nessun affidamento è avvenuto con la disciolta amministrazione.</h:div><h:div>Tale elemento, infatti, è stato espressamente considerato nella proposta ministeriale, che ha rinvenuto i sopra descritti elementi di continuità tra la precedente consiliatura e la disciolta amministrazione – avverso i quali i ricorrenti non riescono ad opporre significative argomentazioni – ed ha inoltre imputato a quest’ultima altra forma di parzialità, consistente nell’omessa effettuazione di controlli (richiesta del casellario giudiziale), i cui esiti avrebbero potuto determinare la conseguenza dell’apprezzamento dell’incapacità dell’impresa in parola di essere contraente della pubblica amministrazione.</h:div><h:div>Sul punto, le difese ricorsuali si sostanziano, in pratica, nell’affermazione che trattasi, al più, di singole illegiitimità, la cui responsabilità non è inoltre ascrivibile agli organi politici dell’Ente.</h:div><h:div>Ma il rilievo non è conducente.</h:div><h:div>Il regolare andamento della pubblica amministrazione e il regolare funzionamento dei servizi costituiscono proprio – a valle – gli ambiti tipici per l’apprezzamento degli eventuali effetti derivanti dalla compromissione – a monte – della libera determinazione degli organi elettivi causata dal collegamento o dal condizionamento con la criminalità organizzata.</h:div><h:div>Così come assume evidentemente poco peso nella vicenda all’esame quanto pure fatto presente nella censura, ovvero che il 6 luglio 2010, immediatamente dopo le sopra citate ordinanze di custodia cautelare in carcere, e a ridosso dell’accesso disposto dal Prefetto e della nomina della competente commissione, avvenuti con decreto del 3 agosto 2010, siano stati nominati nuovi assessori: la circostanza, infatti, tenuto conto della appena descritta tempistica, non è idonea ad attestare sotto alcun profilo l’erroneità, l’inesattezza, l’incompletezza o l’incongruità dei risalenti presupposti assunti a base del gravato provvedimento straordinario.</h:div><h:div><corsivo>10.</corsivo> Per tutto quanto precede, rilevata, alla luce delle censure esaminate, la congruenza e la significatività degli elementi posti a base degli atti gravati, alla luce del modello legale di cui all’art. 143, d.lgs. 267/2000, e nulla aggiungendo alle questioni come sin qui trattate lo sviluppo delle difese di cui alle memorie dai ricorrenti depositate in corso di causa, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio  (Sezione Prima)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dell’ 11 e del 30 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/01/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Anna Bottiglieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
