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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20070038820081104161303061" descrizione="" gruppo="20070038820081104161303061" modifica="06/12/2008 12.51.06" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Anna Maria Adriana Venere"><descrittori><registro anno="2007" n="00388"/><fascicolo anno="2008" n="00930"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20070038820081104161303061.xml</file><wordfile>20070038820081104161303061.doc</wordfile><ricorso NRG="200700388">200700388\200700388.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Potenza\Sezione 1\2007\200700388\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>antonio camozzi</firma><data>06/12/2008 12.51.09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pasquale Mastrantuono</firma><data>04/11/2008 16.18.37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/12/2008</dataPubblicazione><classificazione>332<nuova>332</nuova><ereditata>332</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Camozzi,	Presidente</h:div><h:div>Giancarlo Pennetti,	Consigliere</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-della graduatoria definitiva per le nomine a tempo indeterminato e per le nomine a tempo determinato nella Provincia di Matera, re-lativa alla Classe di concorso A061 (Storia dell’Arte), pubblicata il 18.7.2007;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 388 del 2007, proposto dalla Prof.ssa Venere Anna Maria Adriana, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco A. Saponara, come da mandato in calce all’originale del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via del Gallitello n. 127 presso lo studio legale dell’Avv. Vincenzo Savino;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza; </h:div><h:div>Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del le-gale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza; </h:div><h:div>Ufficio Scolastico Provinciale di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Prof.ssa Grassano Isabella, non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Scolastiche resistenti; </h:div><h:div>Visti i documenti e gli atti tutti di causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>-La ricorrente Prof.ssa Venere Anna Maria Adriana: 1) nell’anno accademico 2005/2006 ha frequentato presso il Consorzio Univer-sitario For.Com. il Corso di perfezionamento “Storia della Lingua Italiana: metodologie didattiche”, superando l’esame finale in data 24.5.2006: nel relativo certificato, allegato al ricorso e rilasciato dal For.Com., veniva attestato che la ricorrente aveva conseguito ai sensi del D.M. n. 270 del 21.10.2004 il Diploma di Perfeziona-mento, in quanto il predetto Corso di perfezionamento aveva avu-to una durata annuale con 1.500 ore di attività didattica, corri-spondente a 60 crediti formativi universitari (al riguardo il predet-to certificato precisava anche che “l’impegno complessivo neces-sario per onorare tutti gli adempimenti richiesti per il consegui-mento del Diploma (apprendimento dei moduli, esercizi di appli-cazione, prove di verifica, studio delle correzioni personalizzate) richiede 1.500 ore di attività didattica, corrispondente a 60 crediti formativi universitari”); 2) nell’anno accademico 2006/2007 ha frequentato presso il Consorzio Universitario For.Com. il Corso di perfezionamento “Metodologia dello studio della Storia”, supe-rando l’esame finale in data 17.2.2007: nel relativo certificato, al-legato al ricorso e rilasciato dal For.Com., veniva attestato che la ricorrente aveva conseguito ai sensi del D.M. n. 270 del 21.10.2004 il Diploma di Perfezionamento, in quanto il predetto Corso di perfezionamento aveva avuto una durata annuale con 1.500 ore di attività didattica, corrispondente a 60 crediti formativi universitari (al riguardo il predetto certificato precisava anche che “l’impegno complessivo necessario per onorare tutti gli adempi-menti richiesti per il conseguimento del Diploma (apprendimento dei moduli, esercizi di applicazione, prove di verifica, studio delle correzioni personalizzate) richiede 1.500 ore di attività didattica, corrispondente a 60 crediti formativi universitari”);</h:div><h:div>-la ricorrente indicava i suddetti titoli nell’ambito della domanda di inserimento nella graduatoria permanente della Provincia di Matera, relativa alla Classe di concorso A061 (“Storia dell’Arte”); </h:div><h:div>-nella graduatoria provvisoria della 3^ Fascia della predetta Classe di concorso, pubblicata il 16.6.2007, l’Ufficio Scolastico Provin-ciale (ex Centro Servizi Amministrativi) di Matera attribuiva alla ricorrente 3 punti per ognuno dei sopra descritti titoli; ma nella graduatoria definitiva di tale Classe di concorso, pubblicata in da-ta 18.7.2007, sempre per i suddetti titoli alla ricorrente veniva as-segnato 1 solo punto; </h:div><h:div>-tale graduatoria definitiva è stata impugnata con il presente ricor-so (notificato il 13/14.9.2007), deducendo la violazione del D.M. n. 270 del 21.10.2004, dei principi e delle regole in materia di va-lutazione dei titoli per le graduatorie permanenti, l’eccesso di po-tere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, di-sparità di trattamento e irragionevolezza; si sono costituite in giu-dizio le Amministrazioni Scolastiche resistenti, le quali hanno so-stenuto l’infondatezza del ricorso; </h:div><h:div>-con Ordinanza n. 291 del 17.10.2007 questo Tribunale ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare. </h:div><h:div>All’udienza Pubblica del 23.10.2008 il ricorso in epigrafe passava in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In via preliminare va rilevato che il contraddittorio del presente ri-corso risulta integro, in quanto il ricorso in esame è stato notifica-to all’unica controinteressata Prof.ssa Grassano Isabella, collocati-si al 5° posto della graduatoria permanente impugnata con il pun-teggio complessivo di 18 punti: infatti, la ricorrente, classificatasi al 6° con il punteggio complessivo di 17 punti, in seguito all’accoglimento del ricorso in commento otterrebbe il punteggio complessivo di 21 punti, mentre la candidata Prof.ssa Di Lorenzo Claudia si trova collocata al 4° posto con il punteggio complessi-vo di 22 punti. </h:div><h:div>Nel merito il presente ricorso risulta fondato e pertanto va accolto per i motivi di seguito indicati.</h:div><h:div>Innanzitutto va specificato che dalla lettura dell’intero contenuto del ricorso si evince che la ricorrente ha anche chiesto l’applicazione del punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini del’inserimento nella Terza Fascia delle graduatorie permanenti, allegata al D.L. n. 97/204 conv. nella L. n. 143/2004, così come da ultimo modificato dal D.M. n. 27 del 15.3.2007, il quale doveva essere interpretato nel senso che in tale punto C.7 dovevano essere ricompresi anche i Corsi di perfezionamento con 1.550 ore di attività didattica, corri-spondenti a 60 Crediti Formativi Universitari. </h:div><h:div>Tale censura risulta fondata. </h:div><h:div>Al riguardo la questione che ci occupa va ricostruita nel seguente modo: 1) la Tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell’inserimento nella Terza Fascia delle gra-duatorie permanenti, allegata al D.L. n. 97/2004 conv. nella L. n. 143/2004 stabiliva, con decorrenza dall’anno scolastico 2004/2005, al punto C.11 l’attribuzione di 3 punti “per ogni di-ploma di specializzazione o master universitario o corso di perfe-zionamento di durata almeno annuale, con esame finale e coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria”; 2) tale Tabel-la veniva modificata, con decorrenza dall’anno scolastico 2005/2006, dall’art. 1 novies del D.L. n. 7/2005 conv. nella L. n. 43/2005, prevedendo: a) l’attribuzione di 3 punti “per ogni diplo-ma di specializzazione o master universitario o corso di perfezio-namento di durata almeno annuale, con esame finale e coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria” (punto C.11); b) l’attribuzione di 2 punti “per ogni corso di perfezionamento u-niversitario di durata almeno annuale, con esame finale e coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria” (punto C.11 bis); 3) successivamente l’art. 1, comma 607, L. n. 296/2006 stabi-liva che la suddetta Tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell’inserimento nella Terza Fascia delle graduatorie permanenti, allegata al D.L. n. 97/2004 conv. nella L. n. 143/2004, con decorrenza dall’anno scolastico 2007/2008 poteva essere ridefinita con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, “in particolare” con riferimento ai “titoli pre-visti dal punto C.11 della predetta Tabella”, per i quali dovevano essere “definiti criteri e requisiti per l’accreditamento delle struttu-re formative e dei corsi”; 4) in attuazione di quest’ultima norma con D.M. n. 27 del 15.3.2007 veniva prevista: a) l’attribuzione di 3 punti e per un massimo di tre titoli “per ogni diploma di perfe-zionamento, Master universitario di I° e/o II° livello di durata an-nuale (corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti) con esame finale e coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria” (cfr. attuale punto C.7 della Tabella); b) l’attribuzione di 1 punto e per un massimo di tre titoli “per ogni attestato di frequenza di durata annuale, con esame finale e coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria”; c) sia il punto C.7 che il punto C.8 ri-chiamavano le successive note: c.1) n. 10, con la quale veniva puntualizzato con riferimento ai titoli previsti dai punti C.7 e C.8 che:  poteva essere valutato un solo titolo per ciascun anno acca-demico e, tenendo conto pure del punteggio di 6 punti assegnato al Diploma di Specializzazione universitario di durata pluriennale di cui al precedente punto C.6, non poteva essere attribuito un pun-teggio complessivo superiore a 10 punti; potevano essere valutati soltanto i titoli rilasciati da Università Statali e non Statali legal-mente riconosciute; c2) n. 11, con la quale veniva specificato che la “coerenza” con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria andava “riferita agli specifici programmi di insegnamento”, con la puntualizzazione che “le metodologie didattiche si” ritenevano “coerenti con tutti gli insegnamenti”. </h:div><h:div>I Diplomi di perfezionamento di cui è causa, tenuto conto della durata annuale con 1.500 ore di attività didattica, corrispondente a 60 Crediti Formativi Universitari, vanno equiparati ad un Master universitario (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 403 del 5.8.2008, nella quale viene pure evidenziato l’utilizzo improprio della locuzione “Diploma di perfezionamento”, mentre nelle precedenti Tabelle, approvate dal D.L. n. 97/2004 conv. nella L. n. 143/2004 e dall’art. 1 novies del D.L. n. 7/2005 conv. nella L. n. 43/2005, ve-nivano utilizzate più correttamente le parole “Diploma di specia-lizzazione”).  </h:div><h:div>Al riguardo giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale, formatosi nella vigenza dell’art. 1 novies del D.L. n. 7/2005 conv. nella L. n. 43/2005 (cfr. TAR Catania Sez. IV Sent. n. 1862 del 21.10.2005 e TAR Pescara Sent. n. 216 del 7.3.2007). In tali Sen-tenze è stato evidenziato che la questione relativa alla valutazione dei Diplomi, attestanti il superamento dei Corsi di perfezionamen-to di durata annuale, rilasciati dal Consorzio interuniversitario For.Com., era già stata esaminata con riferimento alle graduatorie, pubblicate nell’anno 2004, ed allora il Ministero dell’Istruzione aveva sottoposto tale controversia al Consiglio Universitario Na-zionale, il quale nella seduta del 25.5.2005 aveva precisato che andavano attribuiti punti 2 ai corsi di perfezionamento universitari con meno di 1.500 ore di attività didattica e perciò con meno di 60 crediti formativi universitari, mentre andavano attribuiti 3 punti ai corsi di perfezionamento universitari con 1.500 ore di attività di-dattica corrispondenti a 60 crediti formativi universitari; tale pare-re veniva poi condiviso dal Ministero dell’Istruzione con nota Di-rigente Ufficio IX Direzione Generale per l’Università prot. n. 1249 dell’8.6.2005. </h:div><h:div>Pertanto, ai fini dell’attribuzione dei punteggi in questione occorre far riferimento non alla denominazione del titolo (per es. Diploma Corso di perfezionamento universitario), ma al numero dei crediti formativi universitari (se inferiore o pari/superiore a 60). Al ri-guardo va evidenziato che: 1) ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l), D.M. n. 270 del 22.10.2004 per credito formativo universitario si intende “la misura del volume di lavoro di apprendimento, com-preso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didat-tici dei corsi di studio”; 2) ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.M. n. 270 del 22.10.2004 di norma ad ogni credito formativo universita-rio corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; 3) l’art. 7, comma 4, D.M. n. 270 del 22.10.2004 statuisce che “per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti formativi universitari, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale”. </h:div><h:div>Pertanto, poiché nella specie tutti i corsi di perfezionamento so-stenuti e superati dalla ricorrente hanno avuto un’attività didattica di 1.500 ore, corrispondente a 60 crediti formativi universitari (1.500 ore : 25 ore, corrispondenti ad 1 credito formativo universi-tario = 60 crediti formativi universitari), deve ritenersi che ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.M. n. 270/2004 tali titoli devono essere equiparati ad un Master universitario. </h:div><h:div>Perciò, spettano alla ricorrente per i titoli di cui è causa 3 punti e non 1 punto, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione Scolastica resistente: nella specie l’attribuzione del giusto punteg-gio può essere determinata direttamente dal Giudice Amministra-tivo, in quanto i criteri di valutazione dei predetti titoli sono asso-lutamente vincolati. </h:div><h:div>Al riguardo va pure rilevato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 9, e 11, comma 1, D.M. n. 270 del 22.10.2004 le Università possono attivare, disciplinandoli nei pro-pri regolamenti didattici (i quali ai sensi dell’art. 11, comma 1, L. n. 341/1990 debbono essere approvati, sentito il Consiglio Uni-versitario Nazionale, dal Ministro dell’Università e della ricerca scientifica “entro 180 giorni da ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato si intendono approvati”), “corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Lau-rea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello”: pertanto, si presume che nei vigenti ordinamenti didattici delle Università, che aderi-scono al Consorzio InterUniversitario For.Com., siano previsti i Corsi di Perfezionamento, frequentati e superati dai ricorrenti. </h:div><h:div>A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e l’attribuzione in favore della ricorrente del giusto punteggio, sopra indicato, fermo restando che alla ricorrente non può essere asse-gnato un punteggio complessivo superiore a 10 punti per i titoli di cui ai punti C.6, C.7 e C.8 della Tabella allegata al D.M n. 27 del 15.3.2007 e che spetta all’Amministrazione resistente valutare la coerenza con la Classe di concorso A061 (Storia dell’Arte) dei Corsi di perfezionamento “Storia della Lingua Italiana: metodolo-gie didattiche” e “Metodologia dello studio della Storia”, tenendo conto della circostanza che le metodologie didattiche sono stare ritenute dalla predetta nota n. 11 “coerenti con tutti gli insegna-menti (anche se deve presumersi che tale valutazione è già stata effettuata dall’Amministrazione resistente con l’assegnazione di 1 solo punto). </h:div><h:div>Tenuto conto dell’equivoca denominazione contenuta nei titoli oggetto della controversia in esame (“Corso di Perfezionamento”), sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale com-pensazione delle spese di giudizio. </h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/10/2008"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
