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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080123020090614105240360" descrizione="" gruppo="20080123020090614105240360" modifica="24/06/2009 9.51.07" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Ustica Lines S.p.A."><descrittori><registro anno="2008" n="01230"/><fascicolo anno="2009" n="01150"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><registro n="01384" anno="2008"/></descrittori><file>20080123020090614105240360.xml</file><wordfile>20080123020090614105240360.doc</wordfile><ricorso NRG="200801230">200801230\200801230.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 2\2008\200801230\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giovanni Tulumello</firma><data>24/06/2009 9.51.10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Tulumello</firma><data>16/06/2009 15.35.58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/06/2009</dataPubblicazione><ricorso NRG="200801384">200801384\200801384.xml</ricorso><classificazione>218<nuova>218</nuova><ereditata>218</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Cosimo Di Paola,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo,	Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>quanto al ricorso introduttivo n. 1230 del 2008:</h:div><h:div>dei provvedimenti del dirigente responsabile del Servizio 3 – Trasporto regionale marittimo - del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni dell’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti, n. prot. 377 del 29 aprile 2008 e n. prot. 378 del 29 aprile 2008, con i quali è stata disposta la proroga al 30 giugno 2008 della scadenza dei contratti n. rep. 1 del 2 aprile 2003 e n. rep. 3 del 5 maggio 2003 relativi ai servizi di collegamento mediante unità veloci con le isole Egadi e con le isole Eolie;</h:div><h:div>di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o comunque correlato e in atto non conosciuto;</h:div><h:div>e per il risarcimento dei danni subìti dalla società ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Quanto al ricorso per motivi aggiunti n. 1230 del 2008:</h:div><h:div>dei provvedimenti del dirigente responsabile del Servizio 3 – Trasporto regionale marittimo - del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni dell’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti, n. prot. 388 e 389 del 28 giugno 2008, con i quali è stata disposta la proroga al 31 ottobre 2008 della scadenza dei contratti n. rep. 1 del 2 aprile 2003 e n. rep. 3 del 5 maggio 2003 relativi ai servizi di collegamento mediante unità veloci con le isole Egadi e con le isole Eolie;</h:div><h:div>di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o comunque correlato e in atto non conosciuto;</h:div><h:div>e per il risarcimento dei danni subìti dalla società ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati. </h:div><h:div>Quanto al ricorso introduttivo n. 1384 del 2008:</h:div><h:div>del bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. del 17 aprile 2008 per il nuovo affidamento del servizio di collegamento mediante unità veloci con le isole Egadi (lotto n. 1) e con le isole Eolie (lotto n. 2);</h:div><h:div>del capitolato d’appalto relativo ai due lotti sopra indicati;</h:div><h:div>ove e per quanto occorra, della nota prot. 1760 del 14 ottobre 2002 dell’Ispettorato Regionale Tecnico presso l’Assessorato LL.PP.;</h:div><h:div>di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o comunque correlato e in atto non conosciuto.</h:div><h:div>Quanto al ricorso per motivi aggiunti n. 1384 del 2008:</h:div><h:div>dell’invito a procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. C) del d. lgs. 163/2006, inoltrato con nota prot. 554 del 21 giugno 2008, per l’affidamento del servizio di collegamento mediante unità veloci con le isole Egadi (lotto n. 1) e con le isole Eolie (lotto n. 2) nel periodo 1° luglio – 31 ottobre 2008;</h:div><h:div>del capitolato d’appalto relativo ai due lotti sopra indicati;</h:div><h:div>di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o comunque correlato e in atto non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sui ricorsi riuniti nn. 1230 e 1384 del 2008, proposti da Ustica Lines S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Campo e Pasquale Perrone, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Messina in Palermo, Via Scaduto n.10/B; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Assessorato Turismo, Comunicazioni, Trasporti, e Assessorato Lavori Pubblici della Regione Sicilia, entrambi in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi introduttivi, ed i connessi ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni, Trasporti, e dell’Assessorato lavori Pubblici, e le memorie e la documentazione versati in atti dalle predette amministrazioni;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive depositate dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/><riuniti><ricorrenti><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div/></intervenienti></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Con ricorso n. 1230/2008, notificato il 23 maggio 2008, e depositato il successivo 28 maggio, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui è stata disposta la proroga al 30 giugno 2008 della scadenza dei contratti relativi ai servizi di collegamento con le isole Egadi e le isole Eolie, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: </h:div><h:div>1) “Violazione di legge – arti 1, comma 4, L.r. n° 12/2002 – art. 50 R.D. n° 827/1924 – eccesso di potere per difetto di presupposti – violazione del bando di gara e del capitolato speciale”;</h:div><h:div>2) “Violazione di legge – art 3 L.r. n° 10 /1991 difetto assoluto di motivazione”;</h:div><h:div>3) “Violazione di legge – articoli 7 e 8 L..r. n° 10/2000”.</h:div><h:div>Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato analoghi provvedimenti di proroga che differivano ulteriormente al 31 ottobre 2008 i predetti contratti, rivolgendo contro di essi le seguenti censure:</h:div><h:div>1) “Violazione di legge – arti 1, comma 4, L.r. n° 12/2002 – art. 50 R.D. n° 827/1924 – eccesso di potere per difetto di presupposti – violazione del bando di gara e del capitolato speciale”.</h:div><h:div>2) “Falsa applicazione art. 12 L.R. 13.05.1987 n. 18 violazione di legge articoli 1, 2 e 3 L.r. n° 12 del 9 agosto 2002”. Eccesso di potere per difetto dei presupposti – carenza di istruttoria – illogicità manifesta”.</h:div><h:div>3) “Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione dei princìpi generali in materia di proroga”.</h:div><h:div>4) “Violazione di legge – articoli 7 e 8 L..r. n° 10/2000”. </h:div><h:div>Con ricorso n. 1384/2008, notificato il 6 giugno 2008, e depositato il successivo 18 giugno, la società ricorrente ha impugnato il bando di gara, e relativo capitolato,  relativi all’affidamento del servizio di collegamento mediante unità veloci con le isole Egadi e le isole Eolie, pubblicato nella G.U.C.E. del 17 aprile 2008, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: </h:div><h:div>1) “Falsa applicazione art. 12 L.R. 13.05.1987 n° 18 violazione di legge articoli 1, 2 e 3 L.r. n° 12 del 9 agosto 2002 – eccesso di potere per difetto di presupposti – carenza di istruttoria – illogicità manifesta”.</h:div><h:div> 2) “Eccesso di potere per difetto dei presupposti ed illogicità manifesta sotto diverso profilo – Contraddittorietà con altri atti della medesima P.A.”. </h:div><h:div>3) “Eccesso di potere per difetto dei presupposti ed illogicità manifesta sotto ulteriore profilo”.</h:div><h:div>Essendo andata deserta la relativa gara, l’amministrazione emanava un invito a procedura negoziata, che la società ricorrente impugnava con ricorso per motivi aggiunti, proposto nell’ambito del giudizio 1384/2008, affidato alle seguenti censure: </h:div><h:div>1) “Violazione e falsa applicazione art. 12 L.R. 13.05.1987 n. 18 – eccesso di potere per difetto dei presupposti – carenza di potere – illogicità manifesta”.</h:div><h:div> 2) “Eccesso di potere per difetto dei presupposti ed illogicità manifesta sotto diverso profilo – Contraddittorietà con altri atti della medesima P.A.” </h:div><h:div>3) “”Eccesso di potere per difetto dei presupposti ed illogicità manifesta sotto ulteriore profilo”.</h:div><h:div> 4) “Violazione e falsa applicazione art. 57, comma 2, lett. c) D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 – Difetto assoluto di motivazione”.</h:div><h:div>5) Eccesso di potere per difetto dei presupposti ed illogicità manifesta sotto diverso profilo”.</h:div><h:div>In entrambi i giudizi si sono costituite le amministrazioni intimate, producendo documentazione e depositando memorie.</h:div><h:div>Con ordinanze n. 616/2008 e n. 868/2008, sono state respinte le domande di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati nei due giudizi.</h:div><h:div>I ricorsi sono stati definitivamente trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2009.</h:div><h:div>2.	Preliminarmente dev’essere disposta la riunione dei ricorsi in esame, in quanto connessi oggettivamente e soggettivamente.</h:div><h:div>I ricorsi in epigrafe hanno infatti ad oggetto la complessa – ed unitaria - vicenda relativa alla proroga del servizio di collegamento con le isole Egadi e le isole Eolie mediante unità veloci, affidato alla società ricorrente nel 2003 e prorogato fino al successivo affidamento, peraltro disposto in favore della stessa ricorrente, alle condizioni dalla essa auspicate (tanto che nel giudizio n. 1384/2008 sono stati impugnati i provvedimenti relativi alle procedure selettive precedentemente esperite, in relazione al profilo relativo alle condizioni economiche del servizio, ritenute non congrue).</h:div><h:div>3.	Proprio la sostanziale unitarietà della vicenda impone al collegio di rilevare preliminarmente l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti proposti nel citato giudizio n. 1384/2008.</h:div><h:div>Come chiarito dal procuratore della società ricorrente in sede di udienza pubblica, l’interesse che supportava tali ricorsi era un interesse meramente strumentale, così argomentato dalla stessa difesa ricorrente: assumendo la parte ricorrente – nel giudizio n. 1230/2008 -  l’illegittimità dei provvedimenti di proroga per carenza dei presupposti, essa ricorrente voleva evitare che atti ritenuti illegittimi (quelli relativi alle procedure di affidamento andate deserte), potessero risultare di supporto – in relazione all’esito infruttuoso della gara e della successiva procedura negoziata - agli atti di proroga, anch’essi ritenuti illegittimi.</h:div><h:div>Una volta però che – come a breve si dirà – la domanda di annullamento dei provvedimenti di proroga risulta fondata per ragioni che prescindono dall’esito della successiva procedura selettiva, e una volta che la società ricorrente è risultata affidataria, a seguito di una ulteriormente successiva procedura selettiva, dei servizi per cui è causa, peraltro alle condizioni economiche dalla stessa pretese (residuando pertanto, semmai, un profilo risarcitorio afferente un eventuale danno da ritardo nella fruizione di tali favorevoli condizioni), nessun interesse, neppure meramente strumentale, residua in capo alla parte ricorrente, in merito alla domanda di annullamento di una procedura selettiva che ha esaurito i propri effetti (se mai ne ha avuti), e il cui scrutinio di legittimità non è idoneo a refluire, neppure indirettamente, sulle ulteriori pretese (caducatorie e risarcitorie) della stessa parte.</h:div><h:div>4.	Preso atto della sopravvenuta improcedibilità dei ricorsi proposti nel giudizio n. 1384/2008, nell’ordine logico delle questioni da esaminare si pone prioritariamente l’esame delle domande di annullamento avanzate nei ricorsi proposti nel giudizio n. 1230/2008.</h:div><h:div>Sul punto il collegio non condivide l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa delle amministrazioni intimate.</h:div><h:div>Il provvedimento di proroga, peraltro in concreto motivato dall’esigenza – pubblicistica – di garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo, è espressione di un potere autoritativo, suscettibile di incidere unilateralmente sulla durata di un rapporto negoziale in essere fra l’amministrazione ed un soggetto privato.</h:div><h:div>Si tratta di un potere autoritativo che, al pari di quello che si traduce nei provvedimenti terminali della fase dell’evidenza pubblica (come l’aggiudicazione), incide sul sottostante rapporto negoziale: ma ex latere auctoritatis, e non ex latere contrahentis.</h:div><h:div>L’autoritatività del provvedimento investe, in particolare, il profilo genetico del segmento del rapporto negoziale cronologicamente successivo alla naturale scadenza dello stesso, originariamente pattuita.</h:div><h:div>Sostiene la difesa regionale (pagg. 23 e 24 della memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione), che l’amministrazione non avrebbe esercitato una pubblica funzione, ma un diritto potestativo, di fonte legale (art. 1 l.r. 12/2002), e che il rinvio dell’art. 1374 cod. civ. alla “legge”, come fonte di eterointegrazione degli obblighi negoziali, farebbe sì che il potere di proroga esaurirebbe la sua vicenda all’interno della fattispecie contrattuale.</h:div><h:div>La tesi è suggestiva, ma non condivisibile.</h:div><h:div>Il giudice del riparto ha del resto riconosciuto, in fattispecie analoga, la giurisdizione dell’a.g.o., sullo specifico presupposto dell’essere il potere di proroga un potere negoziale (e, dunque, non autoritativo), in quanto fondato su di una clausola contrattuale con la quale la parte privata, all’atto della stipula del contratto,  riconosceva alla parte pubblica siffatto potere (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 novembre 2008, n. 26792).</h:div><h:div>Se ne deve inferire, a contrario, che quando – come nel caso di specie – il potere di proroga sia invece disciplinato – come si dirà, quale ipotesi eccezionale – direttamente da una norma di relazione (art. 1, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12), e sia dalla stessa configurato come funzionale alla tutela di interessi pubblici valutati come tali dalla pubblica amministrazione nell’esercizio della funzione,  la soluzione, in punto di giurisdizione, non può che essere opposta.</h:div><h:div>In ogni caso, la proroga non incide sull’esecuzione del rapporto contrattuale, ma sul prolungamento della sua durata: vale a dire, sull’affidamento del servizio al medesimo soggetto per un nuovo e successivo torno di tempo.</h:div><h:div>4.1.	Anche laddove dovesse escludersi la sussistenza di un potere, con correlativa qualificazione come diritto soggettivo e non come interesse legittimo della posizione soggettiva del contraente privato attinto dalla proroga, si ricadrebbe nella previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 245 del d. lgs. 163/2006 (il che, se è pacifico per i provvedimenti impugnati nel ricorso n. 1384/2008, non è meno evidente se si ha riguardo alla natura ed agli effetti dei provvedimenti – impugnati nel giudizio n. 1230/2008 - che affidano il servizio, sia pure a titolo di proroga della durata di un precedente contratto, per il periodo successivo alla scadenza del precedente contratto).</h:div><h:div>5.	La difesa dell’amministrazione regionale appare, per questo profilo, infondata anche nel merito.</h:div><h:div>Il citato art. 1, comma 4, della legge regionale 12/2002 disciplina l’esercizio del potere di proroga in chiave eccezionale rispetto al generale divieto di prorogare la durata dei relativi contratti.</h:div><h:div>In particolare, la condizione legittimante l’esercizio di detto potere è data dalla sussistenza di “comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravità”.</h:div><h:div>L’endiadi utilizzata dal legislatore regionale ha l’univoco significato della necessaria, cumulativa ricorrenza di entrambe le riferite condizioni: vale a dire di una gravità che sia “obiettiva” (e dunque non meramente afferente gli interessi e le vicende soggettivamente riconducibili al soggetto titolare di detto potere), ma anche “straordinaria”, id est non prevedibile e prevenibile con gli ordinari strumenti giuridici.</h:div><h:div>Nel caso in esame nessuno di tali presupposti è ravvisabile.</h:div><h:div>L’amministrazione regionale aveva stipulato nel 2003 un contratto quinquennale, e dalle risultanze documentali in atti non risulta alcuna ragione - diversa dalla mancata, tempestiva attivazione delle ordinarie attività preordinate allo svolgimento di una procedura selettiva relativa ad un nuovo contratto da aggiudicare -  che abbia reso necessaria la soluzione della proroga.</h:div><h:div>E’ ben vero che se le due proroghe non fossero state disposte, la cessazione del rapporto negoziale per scadenza della sua durata avrebbe comportato un rilevante pregiudizio (rilevato anche da questa Sezione in sede cautelare) a rilevanti interessi pubblici, costituzionalmente garantiti.</h:div><h:div>Ma è altrettanto vero che l’amministrazione non può ricorrere a strumenti giuridici qualificati dalla legge come emergenziali, dopo avere essa stessa, per mera negligenza ed inefficienza nell’utilizzo degli ordinari strumenti negoziali o provvedimentali, fatto sì che si creassero le condizioni di emergenza.</h:div><h:div>Una tale lettura è imposta, oltre che dalle segnalate ragioni di natura testuale, anche da una considerazione di sistema, vale a dire dalla necessità di rispettare il fondamentale principio di legalità, che sarebbe del tutto eluso e vanificato ove si consentisse all’amministrazione di legittimare i propri poteri straordinari ed emergenziali, per effetto del mancato utilizzo – non ragionevolmente giustificato da esigenze giuridicamente rilevanti – dei poteri ad essa ordinariamente riconosciuti dall’ordinamento.</h:div><h:div>La lacerazione del rapporto posto dalla norma di relazione, nella trasformazione della ordinarietà in supposta straordinarietà, è evidente, in quanto il conflitto intersoggettivo finisce per avere una soluzione che l’ordinamento in realtà  non ammette al di fuori dell’ipotesi – qui non sussistente – di non imputabilità al titolare del potere delle cause dell’emergenza (come il contestuale richiamo alla straordinarietà ed alla obiettività delle condizioni di gravità inequivocamente implica).</h:div><h:div>Né vale in contrario allegare (pag. 28 della memoria della difesa regionale) il fatto che nella primavera del 2008 si sia dimesso il Presidente della regione, e che il 13 e 14 aprile 2008 si siano svolte le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana: in disparte il fatto che l’avvicendamento del vertice politico regionale non legittima la paralisi di tutte le attività amministrative sottostanti, specie di quelle non direttamente connesse ad atti politici o di alta amministrazione, appare comunque dirimente il rilievo che non è a questo tipo di situazioni – fisiologicamente legate, per fatto notorio, alla dialettica politica - che si riferisce la predeterminazione legale, quali condizioni legittimanti l’esercizio di poteri emergenziali, delle “obiettive e straordinarie condizioni di gravità”.</h:div><h:div>I provvedimenti di proroga impugnati nel giudizio n. 1230/2008 (sia con il ricorso introduttivo che con il ricorso per motivi aggiunti), non resistono pertanto alla assorbente censura che lamenta la violazione dell’art. 1, comma 4, della legge regionale n. 12/2002; essi, in quanto illegittimi, devono pertanto essere annullati.</h:div><h:div>6.	La domanda di risarcimento del danno proposta nel giudizio n. 1230/2008 non è fondata.</h:div><h:div>La società ricorrente lamenta un danno consistito nell’aver dovuto applicare, per il periodo di durata delle proroghe, condizioni economiche penalizzate (anche in relazione alla congiuntura economica ed al costo del carburante), laddove la tempestiva celebrazione della procedura selettiva, alle (nuove) condizioni da questa stabilite, avrebbe evitato un simile pregiudizio. </h:div><h:div>Come si è osservato, il provvedimento di proroga è espressione di un potere autoritativo, e ha l’effetto di prolungare nel tempo la durata del rapporto contrattuale, che continua a rimanere soggetto alla disciplina negoziale originariamente pattuita.</h:div><h:div>La proroga, ancorché illegittima, è di per sé inidonea a produrre un simile danno: essa determina l’ultrattività di un rapporto negoziale, rispetto al quale, una volta disposta la proroga (come avviene del resto dopo l’originario affidamento), le parti possono contare sugli strumenti di diritto comune di controllo delle sopravvenienze.</h:div><h:div>In altre parole, se il potere di proroga, in quanto esercizio della funzione, è dotato dell’attributo dell’autoritatività, esso esaurisce i propri effetti nel limitarsi a costituire presupposto genetico del successivo rapporto negoziale di durata.</h:div><h:div>Le vicende – eventualmente pregiudizievoli – connesse all’esecuzione di quest’ultimo, implicano una valutazione della complessiva condotta delle parti.</h:div><h:div>La società ricorrente non risulta avere posto in essere alcuna attività per ridurre od eliminare il danno di cui oggi domanda il risarcimento.</h:div><h:div>Essa, se non poteva sottrarsi (se non – come ha fatto – impugnandola e chiedendone la sospensione cautelare) agli effetti immediati del provvedimento di proroga, tuttavia, una volta che quest’ultimo aveva prolungato la durata del rapporto contrattuale, poteva – mostrando doveroso ossequio al canone della buona fede in executivis, - paralizzare gli effetti pregiudizievoli del reviviscente contratto,  mediante gli strumenti che il diritto comune offre ad ogni contraente per l’ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta delle originarie condizioni contrattuali.</h:div><h:div>7.	In realtà, ad una lettura della vicenda che vada oltre – per evitare di legittimare un possibile fenomeno di abuso del diritto -  l’impostazione formalistica delle domande, emerge con chiarezza come – in apparente contrasto con l’impugnazione della proroga - la società ricorrente avesse tutto l’interesse a prolungare il servizio: ma a diverse condizioni economiche.</h:div><h:div>Essa, in altre parole, non si oppone alla proroga in quanto tale: ma si oppone alle condizioni economiche del prolungamento del rapporto: a tale scopo, propone nel presente giudizio una domanda di annullamento chiaramente funzionale alla domanda risarcitoria.</h:div><h:div>Lo scrutinio di quest’ultima domanda, tuttavia, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. (primo, e secondo comma), non può prescindere dalla valutazione della condotta complessivamente tenuta dal contraente che si assume danneggiato da un provvedimento autoritativo illegittimo che prolunga la durata del contratto.</h:div><h:div>Detto provvedimento, come accennato, ha un effetto immediato insuscettibile di produrre la conseguenza pregiudizievole lamentata: il quale rimonta piuttosto al ritenuto scarto fra le condizioni di mercato esistenti al momento della predisposizione della regola negoziale, e quello della sua attuazione in epoca successiva alla scadenza.</h:div><h:div>Nella eventuale realizzazione di un simile pregiudizio ha concorso, sul piano eziologico, la condotta del contraente privato.</h:div><h:div>L’impugnazione di un provvedimento amministrativo potenzialmente lesivo non esaurisce le iniziative che, secondo il richiamato canone di buona fede, il contraente privato può assumere per evitare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli di detta illegittimità: non foss’altro perché alla forza del  provvedimento non ci si può sottrarre (se non impugnandolo), mentre dal vincolo negoziale a valle, ricorrendone i presupposti (nel caso di specie: la lamentata eccessiva onerosità sopravvenuta), ci si può sciogliere.</h:div><h:div>8.	Occorre, in proposito, porre mente alla circostanza che, se il rapporto è retto unicamente dal provvedimento, la pregiudiziale impugnazione di quest’ultimo è condizione necessaria e sufficiente per escludere una rilevanza della condotta del danneggiato nella causazione o nell’aggravamento del danno da illegittima attività provvedimentale (ex multis, C.G.A. per la Regione Siciliana, decisione 23 settembre 2008 n. 780; in senso adesivo, Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 22 ottobre 2008 n. 5183).</h:div><h:div>Laddove invece la fattispecie vada sussunta nello schema dalla c.d. costruzione a due gradi, si ha che il provvedimento pone le premesse per la costituzione (ex novo, o – come nel caso in esame – in continuità con una precedente vicenda), di un rapporto negoziale altrimenti non configurabile: ma tale rapporto, una volta costituito, trova nel negozio, e nella sua disciplina, la propria autonoma fonte di regolamentazione per tutto ciò che attiene le vicende legate alla sua esecuzione.</h:div><h:div>Conseguentemente, la previa impugnazione del provvedimento che ha illegittimamente costituito il rapporto è certamente condizione necessaria per potere avanzare una ammissibile pretesa risarcitoria connessa a quella illegittimità provvedimentale: ma essa non è altresì sufficiente, quando si assuma che il danno sia derivato dal perdurare del vincolo negoziale a condizioni ritenute eccessivamente onerose, perché detta pretesa possa anche ritenersi fondata, avuto riguardo allo scrutinio della condotta del preteso danneggiato, da condurre ai sensi dell’art. 1227, cod. civ.</h:div><h:div>A tale ultimo scopo non può radicalmente escludersi, come si è accennato, che la condotta del preteso danneggiante possa avere una rilevanza già ai sensi del primo comma del citato art. 1227.</h:div><h:div>La drastica affermazione della sua irrilevanza nella valutazione delle conseguenze dell’illegittimità provvedimentale (Consiglio Stato, sez. VI, decisione 9 giugno 2008 , n. 2751), non può trovare condivisione in fattispecie, quale quella in esame, in cui l’esecuzione di un rapporto contrattuale asseritamente pregiudizievole, al solo scopo di locupletare (a titolo di corrispettivo, ovvero in sede risarcitoria) proventi maggiori, incide già sul profilo della causalità materiale (cui, secondo l’indirizzo maggioritario, va ricondotta la disposizione di cui al primo comma dell’art. 1227, cod. civ.).</h:div><h:div>9.	Se poi, valorizzando la dimensione contrattuale della disposizione di cui all’art. 1227, primo comma, cod. civ., ed i riferimenti testuali in esso contenuti al profilo soggettivo della condotta del creditore-danneggiato (che evocano la violazione di un dovere), si sposta l’attenzione dal profilo meramente materiale del rapporto di causalità alla eterointegrazione della regola negoziale secondo buona fede, si ha che la società ricorrente di fronte all’alternativa fra chiedere la risoluzione del rapporto negoziale (che avrebbe evitato il prodursi del danno, ma che le avrebbe contestualmente impedito di operare quale operatore monopolistico in un mercato turisticamente ed economicamente rilevante nella stagione estiva), ed eseguire il contratto – contribuendo consapevolmente a cagionare tale danno – incassando nell’immediato i proventi ritenuti inadeguati e fidando per i maggiori proventi sull’esito della pretesa risarcitoria, ha scelto la seconda soluzione.</h:div><h:div>Il contributo alla produzione del danno qui appare evidente, solo che si abbia riguardo, fra l’altro, ai doveri di buona fede gravanti su entrambi i contraenti (e dunque, anche su quello privato): giacché, come si è ricordato, la società ricorrente lamenta un danno – contrattuale – da condizioni contrattuali ritenute inique nell’ambito (della prosecuzione) di un rapporto negoziale di durata, e non un danno – aquiliano – da lesione dell’interesse legittimo (men che mai oppositivo, avendo anzi essa tutto l’interesse alla prosecuzione del rapporto in quanto tale) correlato all’esercizio di un potere autoritativo (la rilevanza e l’intensità della regola ex art. 1227, primo comma, cit., essendo – nelle due diverse ipotesi menzionate – strutturalmente e funzionalmente diverse).</h:div><h:div>10.	Vero è che in giurisprudenza si ammette la risarcibilità del danno da contratto “sconveniente”(Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 29 settembre 2005 , n. 19024; Sezioni Unite, sentenze 19 dicembre 2007 , n. 26724 e 26725): ma in quanto si versi nell’ipotesi di cui all’art. 1440 cod. civ. (qui non sussistente, non potendo qualificarsi l’illegittima attività provvedimentale dell’amministrazione – per quanto sopra argomentato - come connotata da dolo incidente), ovvero nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale.</h:div><h:div>Su quest’ultimo punto osserva il Collegio che nel caso in esame appare più che plausibile che l’amministrazione conoscesse, o dovesse conoscere, l’illegittimità (non delle condizioni economiche, ma) dei presupposti della proroga, e dunque l’invalidità del susseguente titolo negoziale (in quanto retto da provvedimento illegittimo): ma una simile domanda non è stata proposta nel presente giudizio, né a tale conclusione può giungersi in via interpretativa, atteso che con il ricorso in esame, come più volte ricordato, non si lamenta affatto un pregiudizio all’interesse negativo, ma inequivocamente all’interesse – c.d. positivo – all’esecuzione del contratto alle diverse condizioni economiche ritenute congrue.   </h:div><h:div>11.	La domanda risarcitoria dev’essere pertanto respinta.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.  </h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi in epigrafe:</h:div><h:div>accoglie in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso n. 1230/2008, ed il connesso ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati con i ricorsi suddetti;</h:div><h:div>rigetta le domande di risarcimento del danno proposte nel giudizio n. 1230/2008;</h:div><h:div>dichiara improcedibile il ricorso n. 1384/2008;</h:div><h:div>dispone la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/05/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>