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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20090214320091216104153774" descrizione="stesura finale" gruppo="20090214320091216104153774" modifica="17/12/2009 13.35.40" stato="4" tipo="24" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Confcommercio"><descrittori><registro anno="2009" n="02143"/><fascicolo anno="2009" n="02017"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn></descrittori><file>20090214320091216104153774.xml</file><wordfile>20090214320091216104153774.doc</wordfile><ricorso NRG="200902143">200902143\200902143.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2009\200902143\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Valenti</firma><data>17/12/2009 13.35.47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Valenti</firma><data>17/12/2009 10.47.04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/12/2009</dataPubblicazione><classificazione>13<nuova>13</nuova><ereditata>13</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giorgio Giallombardo,	Presidente</h:div><h:div>Aurora Lento,	Primo Referendario</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>1) della delibera della Giunta comunale n. 241 del 18 novembre 2009, avente  per oggetto «Riadozione del provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, a seguito dell'annullamento della deliberazione giuntale n. 165/2006, disposto dal T.A.R.S. con sentenza n. 1550/2009»;</h:div><h:div>2) dell'allegato «1» alla predetta delibera: nota prot. 74497 dell'8 marzo 2006, del Ragioniere generale del Comune, alla quale sono a loro volta allegate le note prot. 66557 del 2 marzo 2006, sempre del Ragioniere generale e n. 71986/1 del 7 marzo 2006, del Segretario generale pro-tempore;</h:div><h:div>3) del parere legale reso dall'Avvocatura comunale con prot. 751073 del 19 ottobre 2009 (non pubblicato, ma richiamato nell'impugnata delibera), con il quale si sarebbe espresso l'avviso che l'Amministrazione possa procedere a «riadottare, ora per allora» la deliberazione di G.C. n. 165/2006, nella parte annullata dal T.A.R. con la citata sentenza, purché vengano motivatamente superate 1e censure di legittimità e i rilievi espressi dal Giudice amministrativo;</h:div><h:div>4) della nota n. 54/RIS del 27 ottobre 2009 (non pubblicata, ma richiamata nell'impugnata delibera), con la quale l'Ufficio di gabinetto del Sindaco ha invitato il Settore tributi «a procedere nella direzione tracciata dall'Avvocatura comunale, disponendo altresì che la Ragioneria Generale fornisca il proprio supporto per i profili di competenza»;</h:div><h:div>5) della nota n. 822955 del 16 novembre 2009 (non pubblicata, ma richiamata nell'impugnata delibera), con la quale la Ragioneria avrebbe «fornito il proprio contributo»;.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2009, proposto: </h:div><h:div>1-dalla Confcommercio (Federazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese) per la Provincia di Palermo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Roberto Helg, con sede in Palermo via Emerico Amari n.11,</h:div><h:div>2-dalla Casartigiani Palermo, Associazione della Provincia di Palermo, in persona del Segretario Provinciale e legale rappresentante pro tempore, Maurizio Pucceri, con sede in Palermo via Francesco Guardione n.3,</h:div><h:div>3-dalla  C.I.D.E.C. (Confederazione  italiana degli esercenti commercianti) di Palermo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Salvatore Bivona, con sede in Palermo in via A. Gravina n.2/f.,</h:div><h:div>4-dalla C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccole e Media Impresa), Associazione provinciale di Palermo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Giovanni Casamento, con sede in Palermo via R. Pilo n.20,</h:div><h:div>5-dalla Confartigianato Imprese Palermo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Nunzio Reina, con sede in Palermo in via Laurana n.5,</h:div><h:div>6-dalla Confcooperative, Unione Provinciale di Palermo della Confederazione cooperative italiana, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Antonino Maraventano, con sede in Palermo in via G. Marconi n.2/A,</h:div><h:div>7-dalla Confesercenti (Confederazione italiana esercenti attività commerciale, turistiche e dei servizi) di Palermo, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore, Giovanni Felice, con sede in Palermo in via G. Cavalcanti n.5,</h:div><h:div>8-dalla Legacoop (Lega delle cooperative) organizzazione territoriale di Palermo, in persona del coordinatore e legale rappresentante pro tempore, Emanuele Sanfilippo, con sede in Palermo in via A. Borrelli n.3,</h:div><h:div>9-da “Secolo ventuno”, Associazione delle imprese siciliane, in persona del Presidente pro tempore, Maurizio Scaglione, con sede in Palermo c/o la Camera di Commercio sita in via E. Amari n.11;</h:div><h:div>10-dell’UN.I.COOP. (Unione Italiana delle Cooperative) Unione regionale della Sicilia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Felice Coppolino, con sede in Palermo, P.zza O. Ziino n.33,</h:div><h:div>tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Alessandro Dagnino per mandato in calce al ricorso, presso il cui studio sito in Palermo, Piazza Virgilio n.4 hanno eletto domicilio,</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>-Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Criscuoli, con domicilio eletto presso Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina n.39; </h:div><h:div>-la Giunta del Comune di Palermo, non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale - Amia di Palermo, Palermo Ambiente S.p.A. non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso introduttivo, notificato il 30/11/2009 e depositato il 4/12/2009 con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, la successiva memoria ed i relativi documenti versati; </h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/12/2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Avvisate le stesse parti della facoltà del Collegio di poter decidere direttamente nel merito la questione sottoposta, in presenza dei presupposti di cui all’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, come modificato dalla legge n. 205/2000;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>I ricorrenti, n.q. in epigrafe spiegata, hanno proposto gravame avverso il provvedimento giuntale n.241 del 18/11/2009, e gli ulteriori atti presupposti e connessi, mercè i quali la Giunta del Comune di Palermo ha provveduto alla “Riadozione del provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l’anno 2006, a seguito dell’annullamento della deliberazione giuntale n.165/2006 disposto dal T.A.R.S. con sentenza n.1150/2009”.</h:div><h:div>Ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, articolando le seguenti censure:</h:div><h:div>1-Violazione e/o falsa applicazione del principio di irretroattività della norma tributaria (art.3 L.212/200) e/o dell’art.53 co.16 L.388/2000 e/o art.69 D.Lgs.507/1993.</h:div><h:div>A seguito dell’annullamento della precedente delibera n.165/06 disposta dal T.A.R.S. con la recente sentenza n.1550/09, il Comune non poteva adottare un provvedimento con il quale, in palese violazione delle norme indicate e del principio di irretroattività dell’imposizione tributaria, è stato riapprovato, ora per allora, il medesimo aumento del 75% della TARSU per l’anno 2006;</h:div><h:div>2-Violazione e/o falsa applicazione dell’art.32 co.2 lett.g) della L.142/90, come staticamente recepito dall’art.1 L.R.49/91; incompetenza della Giunta comunale  in ordine alla variazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, che invece va riconosciuta in capo al Consiglio comunale e/o, in subordine, al Sindaco.</h:div><h:div>Deve essere riproposto il medesimo profilo di censura già articolato in seno al ricorso accolto dal T.A.R.S. con la sentenza 1550/09 cit., siccome con il provvedimento impugnato con il presente gravame il Comune ha nuovamente illegittimamente riadottato la delibera sugli aumenti della TARSU (nella misura tale da raggiungere la copertura integrale del costo del servizio) con atto di Giunta in luogo che con delibera del Consiglio Comunale, cui invece appartiene la relativa competenza, come per altro già riconosciuto dalla stessa sentenza T.A.R.S. cit.. Né a differenti conclusioni potrebbero indurre le argomentazioni addotte dalla Giunta nel contesto della stessa delibera ed i relativi pareri richiamati.</h:div><h:div>3-Nullità degli atti impugnati ex art.21-septies L.241/90 per elusione del giudicato. In subordine, annullabilità per violazione e/o falsa applicazione degli art.26 e 33 L.1034/71 e/o per eccesso di potere derivante dalla inosservanza della sentenza n.1550/09 del T.A.R. Sicilia.</h:div><h:div>Con il provvedimento di riadozione impugnato, il Comune di Palermo ha sostanzialmente inottemperato al decisum di cui alla sentenza 1550/09 cit.. Adottando atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge, ai sensi dell’art.329 c.p.c. deve ritenersi che la sentenza cit. abbia assunto valenza di giudicato per acquiescenza del medesimo Comune. Ciò postula, evidentemente, la nullità del provvedimento 241/09 cit. per violazione od elusione del giudicato ex art.21-septies L.241/90, sia con riguardo al profilo della incompetenza della Giunta ad adottare il disposto aumento, come stabilito nella sentenza 1550/09; sia in relazione comunque anche al merito della delibera, siccome l’aumento del 75% non può dirsi graduale. Invero il Comune ha chiaramente violato la sentenza già resa dal TAR Sicilia, perseguendo l’illegittimo scopo di ottenere per via amministrativa ciò che avrebbe, semmai, dovuto far valere in sede di appello. Anche in sede di rinnovazione del potere, infatti, l’Amministrazione non può certamente riproporre un provvedimento caratterizzato dagli stessi profili di illegittimità del precedente provvedimento già annullato. In via gradata, ove si ritenesse non essersi formato il giudicato sulla sent.1550/09 più volte richiamata, gli atti impugnati risulterebbero comunque annullabili per violazione di legge ed eccesso di potere. L’esecutività della sentenza di primo grado, non appellata, postula effetti conformativi rispetto agli ulteriori interventi ancora di competenza dell’Amministrazione in specie non rispettati dal Comune.</h:div><h:div>4-Eccesso di potere per contraddittorietà con altra delibera di Giunta, la n.224 del 28/10/2009, con la quale l’Ente aveva dichiarato di rinunciare all’aumento della TARSU, già annullato dal T.A.R.S., predisponendo gli strumenti per una più celere corresponsione dei rimborsi; eccesso di potere e/o violazione di legge sotto ulteriori profili.</h:div><h:div>Subito dopo la pubblicazione della sentenza 1550/09 cit., il Comune di Palermo ha adottato la delibera 224 del 28/10/2009 di individuazione delle misure finalizzate al rimborso delle tariffe TARSU 2006,   all’uopo indicando la compensazione legale tra crediti/debiti, rispetto al ruolo TARSU 2009, quale possibile soluzione nei confronti di quanti avessero pagato il maggiore e già illegittimo importo per l’anno 2006. Con la delibera 241/2009 cit. il Comune disattende se stesso, ritornando sulle proprie statuizioni e riproponendo l’aumento della TARSU.</h:div><h:div>5-Violazione e/o falsa applicazione dell’art.49 co.5 D.Lgs.22/1997 e/o eccesso di potere e/o violazione di legge per difetto di motivazione  in relazione alle ragioni “circostanziate” che avrebbero indotto al contestato rilevante aumento della TARSU 2006.</h:div><h:div>Atteso che per il Comune di Palermo anche l’esercizio finanziario 2006 rientra comunque nel periodo transitorio di cui all’art.49 D.Lgs.22/97 (regolato dall'art. 11, co. 1°, del d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158, come modificato dall'art. 33, 6°co., della citata legge n.488 del 1999) per il &lt;graduale> passaggio dalla TARSU alla Tariffa Igiene Ambientale (TIA), con l’impugnata riadozione la Giunta ha nuovamente disposto un aumento per nulla graduale (75%). Né risultano altresì evidenziate le “circostanze” che hanno determinato il disposto aumento, avendo il Comune argomentato unicamente ed incomprensibilmente su un &lt;aumento dei costi> ed un &lt;decremento strutturale, rispetto all’esercizio precedente, del gettito TARSU>. Segnatamente, non sono indicati i motivi dell’avvenuto aumento del costo, né delle ragioni dello strutturale decremento del gettito.</h:div><h:div>Resiste il Comune di Palermo chiedendo, con successiva memoria in termini, il rigetto del ricorso, siccome infondato, ed eccependo in parte qua l’inammissibilità del mezzo in relazione ad alcuni degli atti impugnati non aventi valenza provvedimentale.</h:div><h:div>Il Comune ribadisce quanto già evidenziato nell’ambito della delibera impugnata. In particolare: </h:div><h:div>a)-l’annullamento in s.g. di un provvedimento amministrativo non priva l’amministrazione del potere di adottare, anche ora per allora, gli ulteriori provvedimenti di competenza ai sensi dell’art.26 L.1034/71;</h:div><h:div>b)-sotto il profilo della competenza, considerato il contrasto giurisprudenziale in argomento e avendo riguardo al quadro normativo applicabile in specie, anche con riferimento alla previsioni statuarie, non può che ribadirsi la competenza della Giunta comunale sulla variazione delle tariffe;</h:div><h:div>c)-nessuna nullità ex art.21-septies L.241/90 è rinvenibile in specie, atteso che con la riadozione ora per allora degli aumenti tariffari, il Comune ha superato le censure mosse dal Giudice Amministrativo alla precedente delibera annullata;</h:div><h:div>d)-nessuna contraddittorietà può evincersi rispetto alla delibera 224 del 28/10/2009 (per altro annullata con delibera di giunta 257 del 4/12/2009) posto che “le scelte amministrative non sono sindacabili in via giudiziaria” e che, comunque, quella delibera era stata adottata nelle more di definire le iniziative da adottare in ordine all’annullamento della TARSU 2006;</h:div><h:div>e)-la nuova riadozione degli aumenti dà contezza della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la rinnovazione dell’atto annullato.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio per la trattazione della domanda incidentale di sospensione, le parti presenti sono state quindi avvisate, come da verbale, della facoltà del Collegio di trattenere il ricorso per la decisione nel merito della questione sottoposta, ricorrendo i presupposti di cui al co.10 art.21 L.1034/71, come modificato dalla L.205/00. </h:div><h:div>Richiesta la discussione, le parti hanno ulteriormente controdedotto insistendo nelle rispettive conclusioni. In mancanza di opposizioni, il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art.26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare ex co.10 art.21 L.1034/71, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta ed esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata opposizione delle parti informate dal Presidente del Collegio di tale eventualità; che anzi –quanto ai ricorrenti- hanno auspicato una immeditata definizione nel merito della <corsivo>res</corsivo> controversa. </h:div><h:div>Come evidenziato in fatto, si controverte sulla legittimità degli atti in epigrafe con i quali la Giunta del Comune di Palermo, a seguito della intervenuta sentenza 1550/09 del 1/10/2009 di annullamento della Delibera di Giunta n.165/06, ha riadottato ora per allora gli aumenti della TARSU relativa all’anno 2006.</h:div><h:div>1.- Deve altresì preliminarmente affermarsi la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale ad esaminare la presente controversia.</h:div><h:div>Ed invero, la giurisprudenza amministrativa anche di questo Tribunale Amministrativo ha avuto modo di affermare che gli atti comunali di determinazione delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) costituiscono esercizio di un potere autoritativo e rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Palermo, Sez. I, 20 febbraio 2009 , n. 378; cfr. anche TA.R. Campania Salerno, sez. II, 24 settembre 2009 , n. 5047; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 09 giugno 2009 , n. 3173; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 11 marzo 2008 , n. 411), mentre la Corte di cassazione ha rilevato come "il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art. 7 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, degli atti amministrativi illegittimi, e segnatamente di delibere comunali di approvazione di tariffe della Tarsu, "presupposte" agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere tariffarie ..." (Cassazione civile , sez. un., 22 marzo 2006 , n. 6265).</h:div><h:div>2.-Ancora sul piano processuale, deve inoltre riconoscersi la legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti in quanto: </h:div><h:div>a) trattasi di associazioni di settore legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, anche ogniqualvolta in cui si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria e nei casi in cui, come in specie, non sono rinvenibili posizioni differenziate o disomogenee dei singoli associati (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 23 aprile 2009, n. 378; Consiglio Stato, sez. VI, 09 febbraio 2009, n.710; T.A.R. Palermo Sez. I, 01 ottobre 2009 n.1550); </h:div><h:div>b) le stesse associazioni risultano soggetti passivi incisi dall’aumento della TARSU di cui alla delibera di Giunta di ri-adozione impugnata.</h:div><h:div>3.-Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui d’appresso. </h:div><h:div>3.1-Il thema decidendum va innanzitutto circoscritto unicamente alla delibera di giunta n.241 del 18 novembre 2009 (e relativo “allegato 1”) con la quale il Comune ha riadottato -ora per allora- il provvedimento di determinazione delle tariffe TARSU per l’anno 2006 a seguito dell’annullamento della precedente delibera giuntuale n.165/2006, disposto da questo Tribunale Amministrativo con la sentenza 1550 del 1/10/2009. </h:div><h:div>Ed invero, come eccepito dal Comune resistente, gli ulteriori atti oggetto di impugnazione, rubricati in epigrafe con num. 3), 4) e 5), non hanno valenza provvedimentale lesiva autonoma, ma costituiscono atti endoprocedimentali che refluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento.</h:div><h:div>4.-Va previamente esaminata, in ordine logico, la terza censura con la quale i ricorrenti lamentano la nullità della delibera impugnata ex art.21–septies L.241/90, per elusione del giudicato, ovvero –in via gradata- l’annullabilità della medesima delibera per violazione di legge ex artt.26 e 33 L.1034/771 nonché per eccesso di potere per inosservanza del decisum di cui alla sentenza 1550/09 del TAR Palermo cit..</h:div><h:div>4.1-La censura merita di essere condivisa, così come la stessa è formulata &lt;in via gradata>, per le considerazioni e nei sensi che seguono.</h:div><h:div>4.2-Con la sentenza 1550 del 1/10/2009 questo Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso proposto dalla Assoc.Industriali Provincia di Palermo-Confindustria Palermo avverso la delibera di Giunta n.165/06, ritenendo fondate le censure inerenti la violazione di legge e l’eccesso di potere in relazione: </h:div><h:div>i) al difetto di motivazione e alla carenza di istruttoria, considerata sia la mancanza di una puntuale indicazione dei dati e delle circostante sottese all’impugnato aumento della TARSU 2006; sia la non gradualità dello stesso aumento (pari al 75% della tariffa prevista per il precedente esercizio 2005) disposto nella vigenza del periodo transitorio stabilito per legge per il &lt;graduale> passaggio alla T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale che postula la copertura integrale del servizio);</h:div><h:div>ii) alla ritenuta incompetenza della Giunta comunale a deliberare l’aumento di che trattasi, non trovando in specie applicazione la nuova previsione normativa di cui alla lett.f) co.2 art.42 D.lgs. n. 267/2000 che in ambito nazionale, pur nel contesto della mantenuta competenza inerente l’istituzione e la disciplina dei tributi locali, ha sottratto all’organo assembleare la competenza sulla determinazione delle relative aliquote: “<corsivo>invero, nell’ambito della Regione Siciliana può trovare applicazione ancora oggi solo l’art.32 lett.g) L.142/90, come recepito in modo statico</corsivo>” nella Regione medesima dall’art.1 lett.e) L.R.48/1991.</h:div><h:div>4.3-Tale sentenza non risulta essere stata appellata dal Comune per cui, pur a voler considerare il termine breve anche nel caso di una immediata notifica della stessa, alla data del 18/11/2009 di adozione della nuova delibera, quest’ultima non è ancora passata in autorità di cosa giudicata.</h:div><h:div>4.4-Tuttavia, ed indipendentemente dalla eventuale applicazione in specie dell’art.329 c.p.c. per la ritenuta adozione di atti incompatibili con la volontà di avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento (con relativa pronuncia di improponibilità del relativo mezzo), occorre evidenziare che dalla sentenza di primo grado –esecutiva ai sensi di legge- discendono (in mancanza di sospensione da parte del giudice di seconde cure adito in appello) sia effetti conformativi, anche in presenza dei presupposti  normativi e giurisprudenziali per il ri-esercizio del potere da parte della P.A, sia effetti diretti (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 10 aprile 2008 , n. 527).</h:div><h:div>Non è infatti in discussione il principio, ricorrendone i presupposti, della rinnovazione da parte dell’Amministrazione dell’atto annullato in s.g., purché in primo luogo vi sia ancora un margine e la necessità a provvedere e che l’atto sia comunque emendato da tutti i vizi riscontrati in sentenza, ivi compreso ovviamente quello della incompetenza rinvenuta in s.g.. Il ché non risulta nel caso oggetto del presente ricorso.</h:div><h:div>4.5-A prescindere dalla sussistenza o meno di margini per la permanenza di uno <corsivo>spatium deliberandi</corsivo> ancora esercitabile in specie dall’Ente (del quale i ricorrenti  dubitano  contestando, con la prima doglianza, e non senza fondamento, la violazione del principio di irretroattività ex art.3 L.212/2000 delle disposizioni tributarie, considerati i termini perentori previsti per la variazione delle tariffe –di cui al co.1 art.69 D.Lgs.507/93 in combinato con il co.16 art.53 L.388/2000 e con il co.169 art.1 L.296/06-  e la mancanza dei presupposti di cui all’art.69 co.3 D.Lgs.507/93), l’annullamento della delibera 165/06  per l’accertata incompetenza dell’organo emanante, “<corsivo>siccome la scelta di addivenire alla copertura integrale del costo del servizio –ancorché durante il periodo transitorio per il passaggio dalla TARSU alla Tariffa ex D.Lgs22/97- non è stata effettuata dal competenze organo assembleare ex art.32 lett.g L.142/90, come staticamente recepito in Sicilia</corsivo>”, avrebbe dovuto necessariamente postulare, ex art.26 L.TAR., una rimessione dell’affare all’organo che la sentenza individua quale avente competenza (i.e.: il Consiglio Comunale). Sul punto, infatti, non possono che ribadirsi le considerazioni già formulate nella sentenza 1550/09 cit., cui si rinvia, che a ben vedere sono corroborate anche da una indubbia valenza sostanzialmente regolamentare (con le connesse implicazioni sull’organo competente individuabile dal combinato disposto dell’art.32 co.1 lett.a L.142/90, come recepito in Sicilia, e dell’art.52 D.Lgs.446/97) delle statuizioni con le quali un Comune, in pendenza del regime transitorio cit., voglia addivenire in modo innovativo ad una anticipata integrale copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Né è revocabile in dubbio che anche l’esercizio finanziario 2006 rientri, per il Comune di Palermo, nell’ambito del periodo transitorio previsto dalla legge.</h:div><h:div>Come sostenuto dai ricorrenti, con l’atto impugnato il Comune di Palermo, in violazione del decisum, ha differentemente “cercato di ottenere per via amministrativa ciò che, semmai, avrebbe dovuto far valere innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa”. </h:div><h:div>Invero la complessità del quadro normativo e giurisprudenziale del quale si è dato atto con la sentenza 1550/09 cit. in ordine alla individuazione dell’organo competente per le variazione delle tariffe TARSU, non consente all’Ente di poter procedere con argomentazioni proprie in modo difforme rispetto a quanto stabilito in sentenza. La scelta del Comune va quindi stigmatizzata e non sfugge al censurato vizio della violazione di legge e dell’eccesso di potere, risultando quindi illegittima.</h:div><h:div>Come anche recentemente stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, “La fondatezza della censura di incompetenza determina unicamente la rimessione dell'affare all'autorità indicata come competente, in applicazione dell'art. 26, l. 6 dicembre 1971 n. 1034” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 14 gennaio 2009, n. 72), </h:div><h:div>Né potrebbe al tal fine sopperire, come diversamente sostenuto dal Comune nella memoria difensiva, la successiva approvazione da parte del Consiglio del bilancio di previsione che conteneva quelle variazioni tariffarie preventivamente stabilite dalla Giunta: invero, anche ai sensi delle previsioni statutarie (art.49 statuto dell’Ente più volte evocato, con differenti fini, dalla difesa Comunale), nonché dell’art.14 del Regolamento TARSU, non può essere invertito l’ordine logico/temporale delle determinazioni da imputare prioritariamente all’organo assembleare.  </h:div><h:div>4.6-Sotto altro profilo, la doglianza in esame risulta altresì fondata –nei sensi di cui in narrativa- anche avendo riguardo al profilo della mancata gradualità dell’aumento riproposto, già censurato con la sentenza 1550/09 cit., non potendosi condividere la tautologica differenzazione formulata dal Comune tra la gradualità nel raggiungimento dell’integrale copertura del costo del servizio e il graduale aumento del tributo/tariffa imputabile ai contribuenti. </h:div><h:div>5.- Vieppiù che l’aumento delle tariffe è stato disposto in funzione di un incremento del costo del servizio e di uno strutturale decremento del gettito in ordine ai quali tuttavia il Comune, anche in sede di ri-adozione del provvedimento qui impugnato, non riesce ad andare al di là della mera “presa d’atto”, senza indicare debitamente le motivazioni e le &lt;circostanze> in cui detti fattori sono rispettivamente maturati. Il ché postula la fondatezza della quinta censura, considerato che l’Amministrazione, quando ridetermina le tariffe, come già rilevato con la sent.1550/09cit., deve dare puntualmente conto delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe nonché dei “dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima di copertura del costo: tale disposizione comporta l’obbligo per l’Amministrazione di motivare analiticamente le scelte espresse nelle relative deliberazioni” (cfr. anche T.A.R. Sardegna, Sez.II, 11 marzo 2008 n.411), non risultando sufficiente il mero richiamo ad “equilibri di bilancio”, non corroborato dalla individuazione delle ragioni che hanno rispettivamente determinato un aumento del costo del servizio ed un decremento strutturale del gettito del tributo, pur rimanendo immutate le ipotesi regolamentari relative alle esenzioni e/o alle riduzioni.</h:div><h:div>5.1-Ancorché i fondati profili di illegittimità fin ora evidenziati comportino già l’accoglimento del ricorso, con  conseguente annullamento della delibera impugnata, ritiene il Collegio di dover utilmente procedere allo scrutinio anche della quarta doglianza con la quale i ricorrenti censurano l’eccesso di potere per contraddittorietà con le determinazioni assunte dal medesimo Comune con la delibera 224 del 28/10/2009 adottata per “individuazione delle misure finalizzate al rimborso dell’aumento delle tariffe TARSU anno 2006” a seguito dell’intervenuta sentenza di annullamento n.1550/09.</h:div><h:div>5.2-La censura è condivisibile.</h:div><h:div>Secondo la giurisprudenza amministrativa “il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà si configura allorché il nuovo provvedimento sia incompatibile con un precedente atto della stessa amministrazione” (tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 febbraio 2006, n. 1060). Ancora di recente, si è altresì precisato che “ai fini della configurabilità di una contraddittorietà fra provvedimenti occorre che, con riguardo alla cura di un medesimo interesse, l'amministrazione si sia determinata in modo logicamente incompatibile con un precedente suo intervento, si che l'uso del potere amministrativo per finalità conforme a quello dello schema normativo non possa essere ravvisato in entrambi i casi, l'uno confliggendo insanabilmente con l'altro” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 dicembre 2004, n. 16638).</h:div><h:div>Tali principi trovano applicazione al caso in esame.</h:div><h:div>Ed invero, dalla documentazione versata in atti si evince che:</h:div><h:div>i)-a seguito della sentenza 1550/09, l’Amministrazione Comunale –intendendo procedere alla compensazione legale del maggiore importo TARSU per l’anno 2006 con il credito certo liquido ed esigibile derivante dal ruolo TARSU 2009- ha adottato la delibera di giunta n.217/09 in ordine alla avvertita necessità di modificare i tempi di emissione del ruolo TARSU 2009 per renderli compatibili con l’intendimento in parola;</h:div><h:div>ii)-con delibera n.223/2009 la Giunta ha statuito di volersi avvalere dell’istituto della compensazione legale previsto dall’art.31 del vigente regolamento delle Entrate Comunali (Delib. C.C.309/08);</h:div><h:div>iii)-con ulteriore delibera 224/09 del 28/10/2009 sempre la Giunta ha quindi stabilito di procedere alla compensazione legale cit. e di modificare i temi di emissione del ruolo TARSU 2009.</h:div><h:div>Con la delibera 241/09 oggetto di gravame, il Comune provvede invece a ripristinare il già annullato aumento della TARSU in senso del tutto difforme alla scelta già opzionata di voler procede alla compensazione cit., senza neanche richiamare o contestualmente revocare in autotutela la delibera 224/09 (successivamente revocata solo con delibera n.257 del 4/12/2009, in data quindi postuma alla notifica del ricorso in esame, ancorché la proposta di delibera rechi la data del 23/11/2009).</h:div><h:div>Il Comune resistente, a confutazione della censura, rimarca la mancanza di alcuna contraddittorietà tra le delibere 241/09 e 224/09 cit., attesa la valenza meramente interlocutoria di quest’ultima nelle more delle definitive iniziative da adottare da parte dell’Ente, ancora non note a quella data.</h:div><h:div>L’assunto non convince, considerato che l’adozione della delibera 224/09 (28/10/2009) è successiva sia alla nota54/RIS dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco (del 27/10/2009), sia al parere reso dall’Avvocatura comunale con prot.751073  del 19/10/2009 in ordine alla possibilità di riadottare, ora per allora, l’atto determinativo della TARSU 2006 pur in presenza del suo annullamento ad opera della più volte richiamata sentenza n.1550/09.</h:div><h:div>Né la natura asseritamente interlocutoria della delibera 224/09 può essere utilmente ricavata dal mero richiamo, nelle premesse, al fatto che “sono in corso di definizione le iniziative dell’Amministrazione attiva in ordine all’annullamento della più volte citata sentenza 1550/09”, atteso che: a) tra i &lt;considerata> della delibera è solo precisato che nelle more è stato semplicemente istituito, su iniziativa del Settore Tributi proponente e di concerto con la Ragioneria Generale, un tavolo tecnico permanente con il precipuo compito di pianificare e programmare le attività e le modalità finalizzate al rimborso dei maggiori importi riscossi per la TARSU 2006; b) la Giunta ha chiaramente deliberato di procedere alla compensazione legale e alla modifica dei tempi di emissione del ruolo TARSU 2009, dichiarando la valenza immediatamente esecutiva ex art.12 co.2 L.44/91 a quanto stabilito.</h:div><h:div>6.-In conclusione, per quanto sin qui argomentato, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso risulta fondato e  va accolto. Per quanto di ragione vanno annullati, siccome illegittimi, il provvedimento di ri-adozione dell’aumento della TARSU 2006, di cui alla delibera di Giunta 241/09,  unitamente al relativo “allegato 1”.</h:div><h:div>7.-Ai sensi dell’art.91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.-Per le eventuali determinazioni di competenza, il Collegio ritiene opportuno provvedere, a cura della Segreteria della Sezione, alla trasmissione della presente sentenza alla  Procura Regionale presso la Sez. Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei sensi di cui in motivazione e, per quanto di ragione, annulla i provvedimenti impugnati nella stessa motivazione indicati.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio che liquida, per ciascuno singolo ricorrente, in €.1.000,00 (Euro mille/00), e quindi in complessivi €.10.000,00 (Euro diecimila/00), oltre IVA e C.P.A., se ed in quanto dovute.</h:div><h:div>Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per le eventuali valutazioni di competenza.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/12/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Angelo Pirrone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>