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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080259220111117123107624" descrizione="" gruppo="20080259220111117123107624" modifica="05/12/2011 21.58.40" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Roberta Stefania Bella"><descrittori><registro anno="2008" n="02592"/><fascicolo anno="2011" n="02336"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20080259220111117123107624.xml</file><wordfile>20080259220111117123107624.doc</wordfile><ricorso NRG="200802592">200802592\200802592.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2008\200802592\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Maisano</firma><data>05/12/2011 21.58.46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pier Luigi Tomaiuoli</firma><data>29/11/2011 9.48.56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/12/2011</dataPubblicazione><classificazione>3<nuova>3</nuova><ereditata>3</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Maisano,	Presidente FF</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Pier Luigi Tomaiuoli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento n.693 pubblicato sulla GURS in data 29/08/08 di autorizzazione Integrata  Ambientale;</h:div><h:div>- del provvedimento del Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n.172 del 17/4/2008;</h:div><h:div>- di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutasi in data 31/1/2007, 21/11/2007, 31/1/2008, 20/2/2008 e 19/3/2008;</h:div><h:div>- dei provvedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del 19/3/2008;</h:div><h:div>- del provvedimento della Commissione   Provinciale Tutela Ambientale n.prot. 436 del 6/3/2008;</h:div><h:div>- del parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145 del 19/2/2008;</h:div><h:div>- del parere espresso dall'AUSL 6 di Palermo Dipartimento di prevenzione Unità Operativa n.8 di Carini n.502 del 19/3/2008;.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2008, proposto da </h:div><h:div>Roberta Stefania Bella, Fabio Solina, Chiara Oliva, Filippa Maria Scaccia, Sergio Morabito, Donatella Giordano, Flavio Giovanni Maria Scaffia, Filippo Marchese, Claudia Pellerito, Rosalia Fanara, Gaetano Salerno, Massimo Di Giorgio, Gertrude Celani, Francesco Paolo Zangara, Vincenza Russello, Carmelo Fiore, Tiziana Fiore, Laura Fiore, Salvatore Ceraulo, Nadia Torregrossa, rappresentati e difesi dagli Avv. Cristiano Bevilacqua e Davide Canto, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Campolo n. 92; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Presidenza Regione Sicilia - Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Asl 106 - Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Abbruzzese, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Pindemonte n. 88  c/o Asl 6 Pa; Provincia Regionale di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale della Provincia di Palermo in via Maqueda n. 100; Dipartimento Arpa Provinciale di Palermo; Comune di Isola delle Femmine</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Italcementi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Pitruzzella e Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via N. Morello n. 40; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T. e di Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente e di Asl 106 - Palermo e di Provincia Regionale di Palermo e di Italcementi S.p.A.;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 9.12.2008 i ricorrenti, premesso che la Italcementi s.p.a., iscritta presso il Registro della Provincia di Palermo delle imprese che recuperano rifiuti, svolge attività di produzione di cementi presso l’impianto sito nel Comune di Isola delle Femmine ed attività di frantumazione nella cava denominata “Piani Dell’Aia”, per le quali attività è titolare di apposite autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 203/88 per 82 camini e dell’art. 6 del D.P.R. 203/88 per 4 camini); che con decreto del 17.3.1994 era stata rilasciata alla controinteressata l’autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dalla produzione di cementi; che con successivi decreti tale autorizzazione era stata parzialmente modificata e rettificata senza apportare alcuna modifica al ciclo produttivo descritto in seno al progetto approvato originariamente; che essi ricorrenti sono proprietari e residenti nelle immediate vicinanze dell’area in cui opera la controinteressata e da molto tempo sono sottoposti ad un elevato inquinamento acustico ed atmosferico proveniente dal cementificio in questione e che rischia di compromettere la loro salute, essendo essi costretti a respirare un’aria mefitica ed ad rimuovere continuamente polvere nera dalle proprie abitazioni; che l’impianto utilizzato dalla Italcementi è troppo vecchio ed utilizza un processo produttivo che è causa di degrado ambientale, igienico sanitario e di deprezzamento dei loro immobili; che in data 2.9.2004 la controinteressata aveva presentato una domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per la cementeria sita nel Comune di Isola delle Femmine per le tipologie di cui al punto 3.1 dell’Allegato 1 del D. Lg.vo 372/1999, provvedendo alla pubblicazione sul Giornale di Sicilia dell’avviso di avvenuto deposito degli atti progettuali presso l’Assessorato Territorio ed Ambiente; che già dal 2005 l’ARPA Sicilia, il Dipartimento Provinciale di Palermo e la Provincia Regionale di Palermo avevano realizzato alcuni sopralluoghi presso il cementificio ed il deposito di petcoke sito in località Raffo Rasso; che in seguito al sopralluogo del 6.12.2005, dell’analisi dei documenti prodotti dalla controinteressata e della riunione tenutasi il 12.6.2006 tra essa e le Amministrazioni interessate, era emersa l’assenza in capo alla Italcementi dell’autorizzazione per l’utilizzo del petcoke come combustibile e che essa aveva eseguito alcune variazioni del ciclo produttivo e modifiche dell’impianto senza le necessarie autorizzazioni; che pertanto la Regione Sicilia aveva provveduto a diffidare la Italcementi dall’utilizzo del coke di petrolio in assenza di apposita autorizzazione, diffida impugnata innanzi al Tar Sicilia con ricorso respinto con sentenza del 19.4.2007; che in data 3.11.2006 la controinteressata aveva presentato una nuova istanza contenente un progetto di modifica sostanziale dell’impianto esistente con cui si prevedeva un ammodernamento tecnologico tramite l’introduzione di un nuovo processo di produzione del clinker, progetto non pubblicato sui quotidiani ; che, nei periodi gennaio-maggio 2006, agosto-ottobre 2006 e ottobre 2006-gennaio 2007, la Provincia di Palermo aveva effettuato alcune campagne di rilevamento della qualità dell’aria in prossimità dell’impianto Italcementi; che con riferimento al PM10 l’analisi dei dati aveva evidenziato 5 superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana nel periodo gennaio-maggio 2006 e 12 nel periodo ottobre 2006-gennaio 2007, mentre anche per gli IPA nel periodo ottobre 2006-gennaio 2007 si erano osservati valori medi più elevati rispetto a quelli della campagna precedente; che nella conferenza di servizi del 31.1.2008 la Italcementi s.p.a. aveva richiesto di ottenere l’autorizzazione integrata ambientale solamente per l’utilizzo del coke di petrolio, escludendo il progetto di modifica presentato nel 2006 relativo all’ammodernamento dell’impianto tramite una conversione tecnologica; che anche tale nuova istanza non era stata pubblicata sui quotidiani per le osservazioni dei cittadini interessati ex D.Lg.vo 59/05; che in data 29.8.2008 era stato pubblicato il decreto di autorizzazione integrata ambientale; tutto quanto sopra premesso, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D. Lg.vo 59/05 con riferimento all’omessa considerazione dell’impianto come sito (Circ. Min. Amb. e tutela del territorio del 13.7.2004), 2) violazione e falsa applicazione art. 5, commi 10 e 12 – violazione e falsa applicazione artt. 5, commi 7 e 8 D. Lg.vo 59/05 – violazione e falsa applicazione art. 3 sexies e 9 D. Lg.vo 59/05 – art. 7 L. 241/90, 3) violazione art. 5, commi 11, 12 e 14 L. 59/05 – violazione e falsa applicazione artt. 14 ter e quater, 16 L 241/90, 4) violazione e falsa applicazione – violazione e falsa applicazione artt. 28, 29, 31 e 34 D. Lg.vo 152/06 ante riforma – violazione e falsa applicazione artt. 24, 25 e 26 D. Lg.vo 152/06 come introdotto dal D. Lg.vo 4/08, 5) violazione della direttiva 92/43/CEE – violazione e falsa applicazione art. 5 commi 3,4 e 5 D.P.R. 357/1997 così come modificato dal D.P.R. 120/2003, 6) violazione e falsa applicazione dell’art.  3 D.Lg.vo 152/2006 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 D.Lg.vo 59/05 – eccesso di potere per difetto di istruttoria  - eccesso di potere per manifesta contraddittorietà – eccesso di potere per illogicità – eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti.</h:div><h:div>Con memoria depositata il 14.1.2009 si è costituita la controinteressata Italcementi s.p.a., eccependo che il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciatole dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente era intervenuto in accoglimento della propria domanda presentata per l’impianto già esistente anche con riferimento al petcoke ed assunta al protocollo in data 2.9.2004; che successivamente in data 3.11.2006 aveva trasmesso un progetto di modifica dell’impianto tramite un processo di produzione del clinker per via secca (c.d. revamping), con innalzamento di un camino; che in seguito nella conferenza di servizi del 31.1.2008 aveva chiesto all’Amministrazione di escludere il progetto di revamping, lasciando in piedi la sola richiesta di A.I.A. del 2.9.2004; l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei pareri vincolanti rilasciati dall’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque e dal Servizio V dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; che l’istruttoria condotta dall’Amministrazione poteva considerarsi completa perché aveva riguardato l’utilizzo del petcoke come combustibile; che la Soprintendenza era stata convocata ed aveva reso parere sfavorevole in ordine al progetto di revamping; che nessun problema di pubblicità poteva porsi, avendo la ricorrente insistito solo nell’originaria domanda del 2.9.2004; che il Comune di Isola delle Femmine aveva partecipato adeguatamente all’istruttoria del procedimento di A.I.A.; che la V.I.A. e la V.I.N.C.I. sono previsti solo per gli impianti nuovi e non per quelli già esistenti; che l’impianto esistente è perfettamente funzionante ed utilizza le migliori tecniche disponibili; che le analisi addotte dalla ricorrente non erano state effettuate in contraddittorio e non sono credibili; tutto quanto sopra eccepito, ha concluso per il rigetto del ricorso avversario.</h:div><h:div>All’adunanza camerale del 10.3.2009, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della parte ricorrente, si sono costituite la Provincia Regionale di Palermo e l’Asl n. 106, senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario; all’esito della medesima adunanza il Tribunale adito con ordinanza collegiale istruttoria n. 62 ha disposto verificazione al fine di accertare la presenza nell’ambiente circostante di polveri provenienti dall’impianto produttivo della Italcementi in misura superiore a quella prevista dalla normativa e dall’A.I.A. e l’eventuale incidenza dell’utilizzo del petcoke su tale emissione.</h:div><h:div>Con successiva ordinanza collegiale istruttoria n. 96/09 il Tribunale, preso atto dell’impossibilità di effettuare la verificazione rappresentata dal Dipartimento di Metodologie Fisiche e Chimiche per l’Ingegneria degli Università degli studi di Catania, ha quindi disposto consulenza tecnica volta ad accertare le medesime circostanze sopra dette.</h:div><h:div>Con successiva ordinanza collegiale istruttoria n. 289/10 il Tribunale, preso atto del mancato espletamento dell’incarico da parte del c.t.u. nominato, nonostante i diversi solleciti rivoltigli, ha revocato il predetto incarico e disposto verificazione tecnica a cura del Dipartimento di Chimica Inorganica, Analitica e Fisica dell’Università di Messina.</h:div><h:div>Con successiva ordinanza collegiale istruttoria n. 516/11 il Tribunale, preso atto dell’impossibilità di effettuare la verificazione rappresentata dal predetto Dipartimento dell’Università di Messina, ha dato incarico al Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi La Sapienza di Roma.</h:div><h:div>All’adunanza camerale dell’8.11.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione. </h:div><h:div>Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare.</h:div><h:div>E’ pregiudiziale l’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte controinteressata nella memoria di costituzione, eccezione secondo cui i ricorrenti sarebbero decaduti dalla facoltà d’impugnazione del provvedimento finale (A.I.A.) per mancata impugnazione dei pareri vincolanti emessi in corso d’istruttoria da parte dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque (nota n. 3876 del 26.11.2007) e dal Servizio V dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (nota n. 249 del 30.5.2008).</h:div><h:div>L’eccezione è generica prima che infondata.</h:div><h:div>La parte controinteressata non ha indicato quali sarebbero le determinazioni del provvedimento finale impugnato dai ricorrenti che sarebbero state oggetto di previa valutazione vincolante nei predetti pareri, sì che non è possibile verificare l’assunto della loro consolidazione per mancata impugnazione, senza considerare che la maggior parte delle censure svolte in ricorso denunziano pretese illegittimità del procedimento e quindi non ineriscono all’aspetto contenutistico dell’autorizzazione ambientale integrata.</h:div><h:div>In ogni caso, osserva il Collegio che un atto endoprocedimentale può assumere la natura di parere vincolante – in quanto tale avente la forza di imprimere una “indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva” (così C.d.S., Sez. V, 2.4.2001 n. 1902 invocato dalla controinteressata) – nella misura in cui siffatta forza gli venga attribuita dalla legge; nel procedimento di autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 5 del D Lg.vo 59/2005, invece, non si rinviene alcuna previsione in tal senso.</h:div><h:div>Sgombrato il campo dalla superiore questione pregiudiziale può passarsi all’esame del merito della controversia.</h:div><h:div>Con un primo motivo di ricorso - rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D. Lg.vo 59/05 con riferimento all’omessa considerazione dell’impianto come sito (Circ. Min. Amb. e tutela del territorio del 13.7.2004)” - i ricorrenti lamentano, in sostanza, che l’istruttoria operata dall’Amministrazione ai fini della concessione dell’A.I.A. abbia avuto riguardo esclusivamente all’impianto e non sia stata estesa, in asserita violazione del predetto art. 2, ai materiali utilizzati ed alle attività connesse alla produzione del cemento.</h:div><h:div>La censura, nella misura in cui lamenta genericamente una mancata istruttoria sul punto dei materiali utilizzati e delle attività connesse, non può essere condivisa.</h:div><h:div>Dalla lettura del provvedimento impugnato, infatti, emerge che esso è stato rilasciato dopo l’espletamento di una lunga istruttoria che ha visto ben 5 sedute di conferenze di servizi, istruttorie e decisorie, nelle quali si è acquisito il parere favorevole degli enti convocati (Provincia Regionale di Palermo, Servizio 3 dell’Assessorato - tutela dell’inquinamento atmosferico, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – Settore 5, Commissione provinciale Tutela Ambiente, Azienda Ausl n. 8 di Carini, Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo), “subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute in sede di conferenza dei servizi ed indicate nei pareri sopra riportati…in particolare dovranno essere osservate le prescrizioni relative all’applicazione delle migliori tecniche disponibili…qui di seguito riportate…”.</h:div><h:div>L’A.I.A., poi, contiene un’analitica e nutrita indicazione di prescrizioni relative alle attività di recupero dei rifiuti come materie prime, ai limiti di emissione, all’impianto, molte delle quali inerenti la lavorazione ed utilizzazione del petcoke, ai combustibili usati ed ai consumi energetici, con particolare riferimento anche al petcoke, nonché al trattamento dei rifiuti prodotti ed alle attività di monitoraggio.</h:div><h:div>A fronte di siffatta corposa attività istruttoria, tradottasi anche nella lunga serie di prescrizioni sopra evidenziate, sarebbe stato onere della ricorrente indicare specificamente e nel dettaglio i punti ritenuti carenti nell’acquisizione degli elementi di giudizio e nella successiva ponderazione da parte dell’Amministrazione resistente, con la conseguenza che la censura, per come formulata, non può essere favorevolmente scrutinata.</h:div><h:div>Con un secondo motivo di ricorso – rubricato “violazione e falsa applicazione art. 5, commi 10 e 12, violazione e falsa applicazione artt. 5, commi 7 e 8 D. Lg.vo 59/05, violazione e falsa applicazione art. 3 sexies e 9 D. Lg.vo 59/05, art. 7 L. 241/90 – i ricorrenti svolgono due differenti censure: da un lato non sarebbe stata convocata e non avrebbe preso parte al procedimento la Soprintendenza BB.CC.AA. e dall’altro, con riferimento alla seconda istanza del 3.11.2006 presentata dalla Italcementi, non sarebbe stata rispettata la pubblicità prevista dalla legge, con conseguente compressione della facoltà di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.</h:div><h:div>Entrambi i profili non meritano accoglimento.</h:div><h:div>In ordine alla mancata convocazione della Soprintendenza, osserva il Collegio che, come condivisibilmente eccepito dalla parte controinteressata, una volta ritirato il progetto di modifica esteriore dell’impianto (di “revamping” su cui peraltro la Soprintendenza risulta essersi pronunciata negativamente), nessun parere da parte di quest’ultima Amministrazione deve ritenersi necessario in ordine alla prima istanza del 2.9.2004, dal momento che essa non ha ad oggetto modifiche della struttura aventi effetti pregiudizievoli sul bene paesaggio (con la conseguenza che risulta superfluo scrutinare la veridicità in fatto della doglianza espressa dalla ricorrente e specificamente contestata dalla Italcementi).</h:div><h:div>Anche con riferimento alla violazione del principio di pubblicità ed alla compressione della facoltà di partecipazione dei soggetti interessati, valgono le considerazioni sopra svolte: la doglianza dei ricorrenti riguarda il progetto di modifica-revamping contenuto nella domanda del 3.11.2006, domanda ritirata da parte della ricorrente e consequenzialmente non fatta oggetto di alcuna determinazione provvedimentale da parte dell’Amministrazione, sicché la censura anche per tale parte non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Con una terza censura – rubricata violazione art. 5, commi 11, 12 e 14 L. 59/05, violazione e falsa applicazione artt. 14 ter e quater, 16 L 241/90 – i ricorrenti lamentano la mancata espressione in sede procedimentale da parte del Comune di Isola delle Femmine delle proprie valutazioni in ordine agli effetti dell’istanza della controinteressata  sul bene salute pubblica.</h:div><h:div>La censura non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Come eccepito dalla Italcementi, infatti, in seno alla conferenza dei servizi del 20.2.2008 l’Amministrazione comunale ha espresso “parere positivo” per quanto di propria competenza, subordinandolo all’utilizzo del mulino piccolo per il petcoke, fino a quando il mulino grande non venga adeguato per come previsto “nel documento presentato in accordo con l’Amministrazione comunale”, documento peraltro allegato al verbale della predetta conferenza di servizi.</h:div><h:div>Risulta per tabulas, dunque, la partecipazione procedimentale da parte dell’Amministrazione comunale e l’avvenuta analisi da parte della stessa dell’istanza presentata dalla controinteressata, analisi che si è spinta fino alla stesura di un documento concordato con la Italcementi relativo all’utilizzo dei mulini e del petcoke.</h:div><h:div>Con un quarto motivo di ricorso – rubricato violazione e falsa applicazione, violazione e falsa applicazione artt. 28, 29, 31 e 34 D. Lg.vo 152/06 ante riforma, violazione e falsa applicazione artt. 24, 25 e 26 D. Lg.vo 152/06 come introdotto dal D. Lg.vo 4/08 – i ricorrenti si dolgono della illegittimità del provvedimento per la mancata previa valutazione d’impatto ambientale, pur avendo la Italcementi prodotto uno studio al riguardo.</h:div><h:div>Con il quinto motivo di ricorso – rubricato violazione della direttiva 92/43/CEE, violazione e falsa applicazione art. 5 commi 3,4 e 5 D.P.R. 357/1997 così come modificato dal D.P.R. 120/2003 – i ricorrenti lamentano la mancata sottoposizione a valutazione d’incidenza dell’istanza della ricorrente sui limitrofi S.I.C..</h:div><h:div>Le sopra calendate censure, in quanto strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente.</h:div><h:div>Esse non sono fondate.</h:div><h:div>La quarta, come le due immediatamente precedenti, non tiene in considerazione che lo studio propedeutico al rilascio della valutazione di impatto ambientale è stato prodotto a corredo dell’istanza del 3.11.2006, istanza poi rinunziata dalla Italcementi con la conseguenza che nessuna valutazione d’impatto ambientale doveva considerarsi più richiesta a fronte della permanenza della sola originaria richiesta di autorizzazione all’uso del petcoke, autorizzazione questa avente un oggetto non  riconducibile ai concetti di “impianto nuovo” o “modifica sostanziale” (dell’impianto) di cui all’art. 5 D. Lg.vo 152/2006.  </h:div><h:div>Anche la quinta non può trovare accoglimento, sia perché l’utilizzo del petcoke non può ricondursi ai concetti di “piano o progetto” di cui all’invocato art. 5 D.P.R. 357/1997, sia perché i ricorrenti non hanno offerto alcun indizio apprezzabile circa la (anche solo) possibile incidenza di tale utilizzo sui vicini siti di importanza comunitaria.</h:div><h:div>Con un ultimo motivo di ricorso – rubricato violazione e falsa applicazione dell’art.  3 D.Lg.vo 152/2006, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 D.Lg.vo 59/05, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, eccesso di potere per illogicità, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti – i ricorrenti si dolgono, in sostanza, del mancato approfondimento dell’istruttoria circa gli effetti inquinanti dell’utilizzo del petcoke, dei metalli ed altri inquinanti connessi al suo utilizzo, quali il nichel il cromo ed il vanadio, specie in considerazione della asserita vetustà dell’impianto della Italcementi.</h:div><h:div>In quest’ottica i ricorrenti hanno fatto richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la misura nelle polveri di metalli pericolosi per la salute pubblica derivanti dall’utilizzo del petcoke nel ciclo produttivo e di altri fattori inquinanti derivanti dall’impianto della Italcementi.</h:div><h:div>Il Tribunale, con differenti ordinanze collegiali istruttorie ha disposto prima apposita verificazione e poi consulenza tecnica, al fine di accertare “la presenza nell’ambiente circostante l’impianto produttivo della Italcementi s.p.a. di Isola delle Femmine di polveri provenienti dal medesimo impianto in misura superiore a quella prevista dalla normativa e dall’A.I.A. e l’eventuale incidenza dell’utilizzo del petcoke su tale emissione”.</h:div><h:div>A fronte dell’inadempimento dei consulenti nominati al mandato del Tribunale e re melius perpensa, il Collegio ha disposto la revoca del predetto mezzo di acquisizione della prova ed assunto la causa in decisione.</h:div><h:div>Il detto mezzo istruttorio non sembra a ben vedere essere utile ai fini della decisione, dal momento che il ricorso verte sulla legittimità o meno del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale del 29.8.2008 e l’eventuale riscontro del superamento dei limiti di legge in materia di immissioni nell’atmosfera al momento (successivo) della consulenza non sarebbe idoneo a costituire prova e neanche indizio della illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria.</h:div><h:div>In altri termini, anche l’eventuale accertamento di una non conformità attuale delle immissioni in atmosfera ai limiti di legge nulla direbbe della loro conformità o meno al momento dello svolgimento dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale.</h:div><h:div>L’attuale superamento dei limiti può di certo rilevare per la necessaria attività postuma di monitoraggio delle immissioni e per l’adozione di ulteriori provvedimenti, anche in autotutela, di cura della salute pubblica, ma tale analisi esula dall’oggetto del presente procedimento volto ad appurare la legittimità dell’autorizzazione al momento del suo rilascio.</h:div><h:div>Nel merito della censura di difetto di istruttoria vale la pena, in primo luogo, ribadire quanto detto sopra con riferimento alla prima doglianza: il provvedimento impugnato è stato rilasciato dopo l’espletamento di una lunga istruttoria che ha visto ben 5 sedute di conferenza di servizi, istruttorie e decisorie, nelle quali si è acquisito il parere favorevole degli enti convocati (Provincia Regionale di Palermo, Servizio 3 dell’Assessorato - tutela dell’inquinamento atmosferico, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – Settore 5, Commissione provinciale Tutela Ambiente, Azienda Ausl n. 8 di Carini, Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo), “subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute in sede di conferenza dei servizi ed indicate nei pareri sopra riportati…in particolare dovranno essere osservate le prescrizioni relative all’applicazione delle migliori tecniche disponibili…qui di seguito riportate…”.</h:div><h:div>L’A.I.A. contiene, poi, una nutrita indicazione di prescrizioni relative alle attività di recupero dei rifiuti come materie prime, ai limiti di emissione, all’impianto, molte delle quali inerenti la lavorazione ed utilizzazione del coke, ai combustibili usati ed ai consumi energetici, con particolare riferimento anche al coke, nonché al trattamento dei rifiuti prodotti ed alle attività di monitoraggio.</h:div><h:div>Fuorviante appare la tesi dei ricorrenti secondo cui l’avere imposto una serie di prescrizioni a corredo dell’autorizzazione sarebbe sintomo di un difetto di istruttoria perché postergherebbe al momento del controllo valutazioni non effettuate ex ante ed in seno al procedimento.</h:div><h:div>Il recepimento di numerosi prescrizioni indicate dagli enti partecipanti al procedimento come condizione dei propri pareri favorevoli è sintomo di completezza e non di difetto d’istruttoria, dal momento che, in assenza di specifiche censure sui singoli punti, deve ritenersi che le stesse siano espressione di una valutazione del merito dell’istanza e della sua conformità ai presupposti di legge.</h:div><h:div>L’attività di monitoraggio, poi, è all’evidenza fondamentale per impianti che producono emissioni in atmosfera, di guisa che la prescrizione di limiti da rispettare nel loro utilizzo è di per sé sintomo di buona e non di cattiva amministrazione.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.</h:div><h:div>Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla particolare natura dei contrapposti interessi in gioco.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/11/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Pier Luigi Tomaiuoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
