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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20090015920090409130916939" descrizione="" gruppo="20090015920090409130916939" modifica="09/04/2009 13.41.16" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Eurocompost S.r.l."><descrittori><registro anno="2009" n="00159"/><fascicolo anno="2009" n="00907"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.5:ordinanza.sospensiva:00000-0000</urn><registro n="00172" anno="2009"/><registro n="00173" anno="2009"/></descrittori><file>20090015920090409130916939.xml</file><wordfile>20090015920090409130916939.doc</wordfile><ricorso NRG="200900159">200900159\200900159.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 5\2009\200900159\</rilascio><tipologia>Ordinanza sospensiva</tipologia><firmaPresidente><firma>Gabriele Nunziata</firma><data>09/04/2009 13.41.20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gabriele Nunziata</firma><data>09/04/2009 13.41.20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/04/2009</dataPubblicazione><ricorso NRG="200900172">200900172\200900172.xml</ricorso><ricorso NRG="200900173">200900173\200900173.xml</ricorso><classificazione><nuova>28</nuova><ereditata>28</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Campania</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Antonio Onorato,	Presidente</h:div><h:div>Andrea Pannone,	Consigliere</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>Quanto al ricorso n.159/2009: </h:div><h:div>dell’ordinanza n.72 del 17/11/2008 della Commissione Straordinaria del Comune di Orta di Atella di sospensione ad horas di ogni ciclo di produzione connesso all’attività aziendale esercitata, nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo del 7/11/2008 e la nota dell’8/11/2008 del Comando dei Carabinieri in cui si rilevava una grave inadempienza al corretto funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera e l’assenza di idonei corridoi di transito nel capannone di stabilizzazione; la nota dell’ASL CE 2 n.1802 dell’11/11/2008 di sospensione dell’attività in attesa di nulla osta; la nota dell’A.R.P.A.C. n.516 del 13/11/2008 con allegata relazione tecnica. </h:div><h:div>Quanto al ricorso n.172/2009: </h:div><h:div>dell’atto n.0181080 del 12/11/2008 della Provincia di Caserta di diffida ex art.216, comma 4, del Decr. Legisl. n.152/2006; dell’atto n.0183498 del 18/11/2008 della Provincia di Caserta di integrazione del precedente atto, nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo del 7/11/2008 e la nota dell’8/11/2008 del Comando dei Carabinieri in cui si rilevava una grave inadempienza al corretto funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera e l’assenza di idonei corridoi di transito nel capannone di stabilizzazione; la nota dell’ASL CE 2 n.1802 dell’11/11/2008 di sospensione dell’attività in attesa di nulla osta; la nota dell’A.R.P.A.C. n.516 del 13/11/2008 con allegata relazione tecnica, nonché, attraverso motivi aggiunti, della determinazione 11/w del 25 febbraio  2009 che ha disposto la cancellazione della ricorrente dal registro delle imprese, con divieto di  prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti;.. </h:div><h:div>Quanto al ricorso n.173/2009: </h:div><h:div>del provvedimento n.0988574 del 25/11/2008 della Giunta Regionale della Campania di diffida a ripristinare il corretto uso e funzionamento dei sistemi di abbattimento autorizzati e di sospensione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo del 7/11/2008 e la nota dell’8/11/2008 del Comando dei Carabinieri in cui si rilevava una grave inadempienza al corretto funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera e l’assenza di idonei corridoi di transito nel capannone di stabilizzazione; la nota dell’ASL CE 2 n.1802 dell’11/11/2008 di sospensione dell’attività in attesa di nulla osta; la nota dell’A.R.P.A.C. n.516 del 13/11/2008 con allegata relazione tecnica, nonché, attraverso motivi aggiunti, del Decreto Dirigenziale n. 38 del 18.03.2009 adottato dalla Giunta della Regione Campania – Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento e Protezione civile – Caserta che denega alla ricorrente l’autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera e vieta alla stessa la prosecuzione delle emissioni suddette e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.</h:div><h:div/><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sui ricorsi riuniti nn.159-172 e 173/2009 R.G. proposti da Eurocompost S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Michele Costagliola, Anita Taglialatela e Anna Maria Covelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Viale Gramsci n.19; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Savastano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via A. Depretis n.19;</h:div><h:div/><h:div>Asl Caserta 2, in persona del legale rappresentante pro tempore ,rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Diego Perifano e con domicilio eletto presso Luigi Diego Perifano in Napoli, via Toledo 156 c/o Avv.R.Soprano;</h:div><h:div/><h:div>Provincia di Caserta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Arturo Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Nevio n.84;</h:div><h:div/><h:div>Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Palma e con domicilio eletto presso Rosaria Palma in Napoli, via S.Lucia 81 ;</h:div><h:div/><h:div>Ministero della Difesa e Comando Generale dei Carabinieri in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso l’Ufficio in Napoli, Via A. Diaz n.11;</h:div><h:div/><h:div>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Scotto Di Carlo e con domicilio eletto presso Giovanni Scotto Di Carlo in Napoli, via Vicin.S.Maria del P.C.Pol. T.1; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>Cinciripini Cesira, Mormile Paolo, Di Caprio Romualdo, Cristofaro Valerio, Cristofaro Eduardo, Capuano Nicola, Giuliano Giovanni, Iannicelli Raffaele, Saponaro Caterina e Scelzo Carmina, rappresentati e difesi dall’Avv. Leandro Boccuti eed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via Giacinto Gigante n.174;</h:div><h:div/><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Russo Santina, Del Prete Nicola, Russo Carolina, Russo Maria Carmela, Russo Roberto, Del Prete Rosa Maria, Di Donato Tommaso, Vitale Raffaelina, Mozzillo Teresa, Balasco Franco, Russo Giuseppina, Mozzillo Assunta, Grimaldi Maria, Lampitelli Luigi, Liguori Consiglia, D’Angelo Maria, D’Aniello Filomena, Di Pasquale Carmine, Russo Teresa, Saiello Rita, Acampora Rosaria e Chiatto Anna, rappresentati e difesi dagli Avv. Vittorio Scaringia e Andrea Orefice ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, Parco Comola Ricci n.165; </h:div><h:div>Comune di Caivano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Agliata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is.G8; </h:div></intervenienti></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di intervento e le memorie di costituzione come acquisiti agli atti del giudizio;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati attraverso i motivi aggiunti;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.108 del 2009 con la quale veniva anche disposta la riunione dei ricorsi in oggetto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</h:div><h:div>Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del giorno 09/04/2009 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><esaminato/><riuniti><ricorrenti/><resistenti/><altro><controinteressati><h:div/></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti/><resistenti/><altro><controinteressati><h:div/></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Visti i Decreti presidenziali nn.819, 820 e 821 del 2009 con cui è stata tra l’altro disposta la sospensione degli atti impugnati, ciò al fine del completamento del recupero dei materiali già presenti nello stabilimento;</h:div><h:div>Attesa la contraddittorietà e lo sviamento di potere quali evidenziati dall’adozione dei provvedimenti impugnati attraverso motivi aggiunti;</h:div><h:div>Considerato che tale marcata sollecitudine, oltre che fare seguito ad un periodo di inerzia della Pubblica Amministrazione in ordine alla vicenda in questione, di fatto preclude al Consulente Tecnico incaricato dal tribunale di svolgere il proprio operato;</h:div><h:div>Ritenuto di reiterare nei confronti dell’ASL competente gli incombenti da ultimo disposti, ciò al fine di completare gli accertamenti come già ordinati da questo Tribunale, </h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI – V^  SEZIONE – ACCOGLIE le domande cautelari come proposte con motivi aggiunti, fino al completamento del recupero dei materiali già presenti nello stabilimento, prorogando di giorni 30 il termine già assegnato al Consulente Tecnico per l’espletamento delle operazioni peritali e reiterando l’ordine istruttorio già impartito all’ASL competente, con ulteriore termine di giorni 20 dalla presente.  </h:div><h:div>Resta fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 2 luglio 2009. </h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed al consulente Prof. Maria Triassi.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 09/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/04/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>