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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080229920090509132248089" descrizione="" gruppo="20080229920090509132248089" modifica="13/05/2009 12.52.23" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Locatelli Geom. Gabriele Spa"><descrittori><registro anno="2008" n="02299"/><fascicolo anno="2009" n="03735"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn></descrittori><file>20080229920090509132248089.xml</file><wordfile>20080229920090509132248089.doc</wordfile><ricorso NRG="200802299">200802299\200802299.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Milano\Sezione 4\2008\200802299\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Adriano Leo</firma><data>13/05/2009 12.52.27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Zucchini</firma><data>13/05/2009 12.43.24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/05/2009</dataPubblicazione><classificazione>14<nuova>14</nuova><ereditata>14</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Adriano Leo,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Zucchini,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della deliberazione del Consiglio Regionale 14 maggio 2008, n. VIII/619 di approvazione del piano cave della Provincia di Bergamo nella sola parte in cui ha disposto la non inclusione nel piano dell’ambito territoriale estrattivo – ATEg41, nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente o comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2008, proposto da: </h:div><h:div>Locatelli Geom. Gabriele Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella ed Elena Tanzarella, con domicilio eletto presso Giancarlo Tanzarella in Milano, piazza Velasca, 5; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Forloni e domiciliata in Milano presso l’Avvocatura Regionale 4684af, via Fabio Filzi 22; </h:div><h:div>Provincia di Bergamo, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Comune di Casirate D'Adda, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;</h:div><h:div>Vista la memoria difensiva della Regione Lombardia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/05/2009 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con deliberazione n. VIII/619 del 14 maggio 2008, pubblicata sul BURL del 10 luglio 2008, il Consiglio Regionale della Lombardia approvava il piano cave della Provincia di Bergamo, ai sensi della legge regionale n. 14/1998.</h:div><h:div>La società esponente, operante nel settore delle costruzioni, impugnava il predetto piano seppure solo parzialmente, vale a dire laddove il piano, disattendendo l’istanza della ricorrente ed anche la proposta di deliberazione della Giunta Regionale, disponeva la non inclusione nel piano cave dell’ambito territoriale estrattivo (ATE), per il settore merceologico della sabbia e della ghiaia, denominato ATEg41 ed ubicato in comune di Casirate d’Adda.</h:div><h:div>Questi, in sintesi, i motivi di ricorso:</h:div><h:div>1) violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (artt. 1, 2 e 5.1 lett. e L.R. 14/1998 nonché allegato b lett. e alla DGR 26.2.1999 n. 6/41714); eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione, illogicità e contraddittorietà; nel quale, in sostanza, l’esponente lamenta come il Consiglio Regionale abbia senza alcuna motivazione disatteso la proposta della Giunta Regionale, oltre a non avere considerato l’esito dell’istruttoria svolta dagli uffici tecnici regionali.</h:div><h:div>2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (LR 14/98 e DGR 26.2.1999 n. 6/41714) nonché dei principi generali di imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa anche in relazione agli articoli 97 e 42 della Costituzione.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, concludendo per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 5 maggio 2009, la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il gravame appare fondato, seppure nei sensi che saranno di seguito indicati.</h:div><h:div>Appare documentalmente provato che la società istante ha presentato dapprima istanza per l’inserimento di un nuovo polo estrattivo nel redigendo piano cave (per l’appunto quello che sarebbe divenuto l’ATEg41), e che, successivamente, la Giunta Regionale si é espressa in senso favorevole al nuovo ambito estrattivo.</h:div><h:div>In particolare, la proposta della Giunta al Consiglio, ai fini della valutazione e dell’approvazione definitiva del piano cave da parte di quest’ultimo, prevedeva il citato ATEg41; non si dimentichi inoltre che la proposta regionale rappresenta il risultato di una complessa attività istruttoria, anch’essa documentalmente provata dall’esponente (cfr. docc. 5, 6 e 7 ricorrente), che ha visto il coinvolgimento attivo dei competenti uffici tecnici regionali (si vedano in particolare il doc. 6 della ricorrente, pagg. 191 e 192, vale a dire la copia della relazione dell’Unità Attività Estrattive e di Bonifica della Regione, nel quale il competente Ufficio Cave si dichiara favorevole al nuovo ATE, seppure dettando una serie di modalità tecniche di utilizzo dell’ambito; oltre al doc. 7 della ricorrente, pag. 202, nel quale si prevede il nuovo ambito in Comune di Casirate d’Adda).</h:div><h:div>Nel corso del successivo esame della proposta della Giunta da parte della competente VI Commissione consiliare, l’orientamento emergente era nel senso dell’inserimento nel nuovo piano dell’ATEg41, seppure con una serie di prescrizioni volte alla tutela dell’ambiente circostante (cfr. doc. 15 ricorrente, proposta della Commissione in data 17 aprile 2008).</h:div><h:div>Nondimeno, in sede di votazione finale, erano approvati gli emendamenti n. 5 e n. 33, con i quali, senza alcuna motivazione, si decideva di “cassare l’ATEg41 (Comune di Casirate d’Adda)”.</h:div><h:div>Ciò premesso, reputa il Tribunale che la deliberazione consiliare di approvazione del piano non si sottragga, limitatamente alla parte oggetto della presente impugnazione, alle censure di illegittimità per difetto di motivazione svolte nel gravame.</h:div><h:div>Sul punto preme richiamare la giurisprudenza della Sezione (cfr. TAR Lombardia, sez. IV, 28.5.2007, n. 4700, costituente precedente specifico al quale si fa richiamo), per la quale il Consiglio Regionale, chiamato all’approvazione del piano cave provinciale secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14/1998, svolge una funzione di carattere amministrativo soggetta ai doveri di imparzialità ed obiettività propri dell’azione amministrativa, con conseguente obbligo di motivazione delle proprie scelte, soprattutto allorché l’organo consiliare decide di disattendere le conclusioni alle quali sono giunti altri enti od organi pubblici coinvolti nel complesso procedimento di approvazione del piano cave, quali, come nel caso di specie, l’Amministrazione provinciale interessata oppure la Giunta Regionale.</h:div><h:div>Il Tribunale non sottovaluta certo – anzi l’ha riconosciuta anche nella citata sentenza n. 4700/2007 – la discrezionalità di valutazione del Consiglio nell’approvazione di un atto di pianificazione territoriale quale è il piano cave; tuttavia la discrezionalità nella scelta finale del Consiglio, che - si ripete – non è in discussione, non può arrivare al punto di violare totalmente l’obbligo motivazionale e le garanzie di partecipazione al procedimento.</h:div><h:div>Nella fattispecie di cui è causa, la decisione finale del Consiglio di stralciare dal piano cave l’ambito ATEg41 risulta assolutamente priva di motivazione, soprattutto in relazione alla già ricordata circostanza che sia la Giunta Regionale sia la Commissione consiliare si erano espresse a favore dell’inserimento del nuovo ambito, per cui la differente decisione finale di stralcio dell’ambito medesimo, avrebbe dovuto essere supportata da una motivazione che desse atto delle ragioni tecniche e giuridiche – ma non certo politiche – che inducevano l’organo consiliare alla sua scelta.</h:div><h:div>A diversa conclusione non induce il fatto che il Comune interessato all’ambito si era opposto alla realizzazione del medesimo, adducendo che l’intervento avrebbe determinato grave pregiudizio all’ambiente.</h:div><h:div>Sul punto, l’Amministrazione comunale di Casirate d’Adda aveva trasmesso alla Commissione consiliare competente, in data 9.3.2006, una relazione tecnica della società Eurogeo Snc, per provare il negativo impatto ambientale dell’attività estrattiva nell’ATEg41.</h:div><h:div>Le conclusioni di tale relazione appaiono però in contrasto con la complessa istruttoria svolta dalle strutture tecniche della Regione; sul punto si vedano, oltre ai documenti già sopra citata, il parere del Comitato Tecnico Consultivo dell’8.11.2005, favorevole alla proposta di piano della Giunta Regionale (doc. 10 ricorrente) ed ancora la relazione della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente del 10.4.2008, quindi successiva alla relazione tecnica inviata dal Comune, (doc. 12 ricorrente), che pur non prendendo espressa posizione sul nuovo ATEg41, ritiene valide, per il settore della sabbia e della ghiaia – quale è quello dell’ambito di cui è causa – l’istruttoria svolta e le conclusioni alle quali era pervenuta la Giunta Regionale già nel 2005.</h:div><h:div>Orbene, di fronte a tale quadro istruttorio non sfavorevole alla realizzazione dell’ambito ed alle perplessità provenienti dal Comune di Casirate d’Adda, il Consiglio avrebbe potuto, a tutto voler concedere, disporre eventuali – e definitivi – approfondimenti istruttori, ma appare illegittima invece la scelta di disattendere completamente, senza alcuna minima motivazione, la proposta della Giunta che, fra l’altro, non era stata neppure smentita dalle risultanze istruttorie degli uffici tecnici regionali.</h:div><h:div>Il presente ricorso deve pertanto essere accolto, atteso il difetto di motivazione, per le ragioni suddette, del provvedimento impugnato, con assorbimento di ogni altra censura.</h:div><h:div>Per effetto della presente sentenza, resta ovviamente salvo il potere del Consiglio Regionale di determinarsi nuovamente in merito all’ATEg41 del piano cave della Provincia di Bergamo, nel rispetto però dell’obbligo di motivazione e dello svolgimento di un’adeguata istruttoria, come esposto nella presente pronuncia.</h:div><h:div>2. La peculiarità e complessità delle questioni trattate induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 05/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/05/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>