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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110082220111228163714308" descrizione="ACI - nullità - numero comp. organi; principio irretroattività; acc S" gruppo="20110082220111228163714308" modifica="10/02/2012 18.36.22" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Roberta Ciceri"><descrittori><registro anno="2011" n="00822"/><fascicolo anno="2012" n="00501"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20110082220111228163714308.xml</file><wordfile>20110082220111228163714308.doc</wordfile><ricorso NRG="201100822">201100822\201100822.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Milano\Sezione 3\2011\201100822\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Domenico Giordano</firma><data>10/02/2012 18.36.27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Dario Simeoli</firma><data>29/12/2011 19.21.35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/02/2012</dataPubblicazione><classificazione>17<nuova>17</nuova><ereditata>17</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Domenico Giordano,	Presidente</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Fabrizio Fornataro,	Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>- degli atti di nomina del nuovo consiglio direttivo dell’A.C. MILANO, eletto dall’assemblea in data del 22.07.2010; </h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 822 del 2011, proposto da: </h:div><h:div>ROBERTA CICERI, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Salvadori, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni n. 39, Milano; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Cerami, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Galleria S.Babila n. 4/A; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>CARLO EDOARDO VALLI, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>AUTODROMO NAZIONALE MONZA - S.I.A.S., SOCIETÀ INCREMENTO AUTOMOBILISCO E SPORT S.P.A., non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB MILANO;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente, premesso di essere socia dell’AUTOMOBIL CLUB di Milano, con ricorso depositato il 18 marzo 2011, ha dedotto: - che l’A.C. MILANO, in quanto ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro, è soggetto all’applicazione dell’articolo 6, comma 5, d.lgs. n. 78/2010 (convertito in l. n. 122/2010 ed in vigore dal 31 maggio 2010); - che, proprio a seguito dell’entrata in vigore della suddetta norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 25 giugno 2010, aveva invitato l’A.C. Milano ad apportare allo Statuto le modiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni in materia di riduzione degli organi di amministrazione di controllo (doc. 5); - che, a dispetto di tutto ciò, in data 22 luglio 2010, l’Assemblea dei soci di A.C. MILANO aveva eletto il nuovo Consiglio Direttivo (organo amministrativo di cui all’articolo 55 dello Statuto) nel numero di 9 membri anziché di 5, come prescritto dalla norma citata; - che, pertanto, deve considerarsi nulla tale nomina così come nulli devono ritenersi tutti gli atti adottati da tale organo amministrativo, compresa la nomina al suo interno del Presidente (ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto), avvenuta il 28 luglio del 2010; - che, avendo il suddetto Presidente dell’A.C. MILANO successivamente nominato i cinque membri del nuovo consiglio di amministrazione della SIAS S.p.A. (società pubblica di cui, per Statuto, sono soci esclusivamente l’A.C. MILANO, al 70%, e la Immobiliare Automobile Club di Milano S.p.A., società quest’ultima interamente controllata da A.C. Milano), anche tale nomina deve ritenersi nulla in quanto proveniente da un organo a sua volta nominato con atto nullo. Tanto premesso, l’istante chiede che il giudice accerti e dichiari, ex articolo 31, comma 4, c.p.a., la nullità degli atti indicati in epigrafe.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 31 marzo 2011, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.</h:div><h:div>Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 24 novembre 2011.</h:div><h:div>2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.</h:div><h:div>2.1. La norma invocata dalla ricorrente (ovvero l’art. 6, comma 5, d.l. 78/2010) recita: “<corsivo>Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6</corsivo>.</h:div><h:div>2.2. Il primo quesito che il Collegio è chiamato a sciogliere concerne l’applicabilità della citata disposizione nei confronti di A.C.I. nonché, specificatamente, di A.C. MILANO. Al riguardo, l’ente resistente richiama il parere del Consiglio di Stato del 6 luglio 2011 (doc. n. 10) il quale conclude nel senso che “<corsivo>si deve ritenere che la norma in commento non sia applicabile all’ACI</corsivo>”, con motivazioni estensibili anche all’A.C. Milano, quali: - la mancata inclusione nell’elenco ISTAT degli enti inseriti nel conto consolidato della pubblica amministrazione; - il dato della natura associativa dell’ente in questione cui si accompagna la complessità e la varietà delle procedure elettorali, atte a soddisfare finalità di rappresentanza di interessi diversificati non compatibili con il disposto in commento in quanto la rigida predeterminazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo pregiudicherebbe la possibilità di rendere la composizione di tale organo quanto più rispondente al variabile numero degli iscritti e al diversificato numero di tipologie di soci che possono essere presenti nell’ente che esercitano i propri diritti di presentare liste di candidati e di partecipare alle elezioni.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, in senso contrario a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva, dirimenti i seguenti rilievi ermeneutici: - la lettera della legge ha portata senza dubbio omnicomprensiva (“tutti gli enti pubblici, anche economici”, senza distinzioni); - la circostanza che lo stesso legislatore, al fine individuare i destinatari di ulteriori e diverse diposizioni (di cui ai commi 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 dello stesso articolo), abbia utilizzato il rinvio per relationem alle amministrazioni (altre volte alle sole società) contemplate nel conto economico consolidato, rende evidente la consapevolezza di voler, di volta in volta, circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione delle misure di contenimento con criteri diversi, ora più ampi (come quando si riferisce a tutti gli enti), ora più ristretti (come quando si riferisce alle società pubbliche ovvero alle sole società pubbliche inserite nel conto economico consolidato); - del resto, la mancata inclusione nel conto consolidato ISTAT, oltre a rilevare soltanto alle specifiche finalità dell’ordinamento di contabilità tanto è vero che i criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica, indipendenti dal regime giuridico che governa le singole unità istituzionali, non importa certo che gli enti associativi in questione non siano interessati dal fondamento generale di contenimento della spesa pubblica;- lo statuto dell’A.C.I. già prevede un numero massimo (nove membri) di soggetti chiamati a comporre l’organo amministrativo, a significare che la stessa istanza statutaria non ha ritenuto necessario che il numero dei componenti del Consiglio direttivo sia corrispondente al numero degli iscritti; - con riguardo specificatamente ai componenti degli organi di controllo, anche il codice civile detta un tetto massimo per le società di capitali; - il dato per cui i nove membri del consiglio direttivo di A.C. Milano non percepiscono alcun compenso per l’attività prestata è una eventualità meramente empirica irrilevante ai fini giuridici: - un ulteriore e rilevante argomento in senso contrario è, poi, offerto dall’articolo 2, comma 2 <corsivo>quaterdecies</corsivo>, d.l. 225/2010 di cui si dirà più diffusamente al punto seguente della motivazione.</h:div><h:div>2.2. La difesa della resistente assume che sarebbe cessata la materia del contendere per effetto dell’articolo 2, comma 2 <corsivo>quaterdecies</corsivo>, d.l. 225/2010, alla cui stregua: “<corsivo>È differita al 1 gennaio 2012 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. </corsivo>(comma inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10). A questo riguardo, la resistente ricorda che l’A.C.I. (ai sensi degli articoli 1 e 38 dello Statuto: cfr. doc. 7) è la Federazione Sportiva Nazionale per lo sport automobilistico, riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI.</h:div><h:div>Orbene, in primo luogo, osserva il Collegio come proprio dalla norma sopravvenuta, la quale volendo differire l’applicazione dell’articolo 6 cit. limitatamente alle Federazioni Sportive iscritte al Coni, senza recare alcuna eccezione riferita agli enti associativi, stia a dimostrare ancora una volta come la prescrizione si applichi anche all’A.C. nazionale e provinciale. </h:div><h:div>In secondo luogo, in disparte i restanti argomenti spesi dalla ricorrente (secondo cui la norma in commento si applicherebbe soltanto all’ACI nazionale ma non all’ACI provinciale che pur dotata di un proprio statuto non fa parte del CONI e non è affatto una federazione sportiva ed, inoltre, la federazione sportiva dell’automobilismo sarebbe la CSAI organo autonomo sia normativamente che finanziariamente ex articolo 25 dello Statuto; argomenti a cui la resistente replica nel senso che ad essere iscritta al CONI è l’intera federazione, costituita dall’ACI nazionale rappresentativa di quelli provinciali e dei singoli associati provinciali), ritiene il Collegio che la norma da ultimo citata, stante la sua formulazione, non possa avere alcuna ripercussione sul <corsivo>thema decidendum</corsivo> in quanto operante esclusivamente <corsivo>ex nunc</corsivo> (ovvero dalla sua entrata in vigore avvenuta il 26 febbraio 2011 e fino al 1 gennaio 2012). In sostanza, differendo la norma sopravvenuta l’applicazione di una normativa già entrata in vigore il 31 maggio 2010, la stessa non può essere invocata in ordine alle elezioni del Consiglio Direttivo avvenuto nel luglio 2010, non potendo essa incidere sul regime degli atti emessi nella vigenza della norma differita.</h:div><h:div>2.3. Al riguardo, poi, ritiene il Collegio non condivisibile la tesi dell’ente resistente circa la natura retroattiva dell’articolo 2, comma 2 <corsivo>quaterdecies</corsivo>, cit., fondata sulla considerazione che, diversamente opinando, non se ne potrebbe comprendere la “<corsivo>ratio</corsivo>”, non avendo alcuna ragione di essere una applicazione a singhiozzo dell’art. 6 cit. </h:div><h:div>Sul punto occorre premettere che, pur ritenendo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (<corsivo>ex multiis</corsivo>, sentenze n. 29/1961; 46/1964; 194/1976; 13/1977) che il principio della irretroattività delle leggi sia stato costituzionalizzato soltanto con riguardo alla materia penale, mentre per le restanti materie la osservanza del principio stesso è rimessa alla prudente valutazione del legislatore, onde la legge retroattiva deve ritenersi pienamente legittima ove non contrasti con alcuno specifico precetto costituzionale, è anche vero che il principio di irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salvo un’effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini (in tal senso, Corte cost., 4 aprile 1990 n. 155).</h:div><h:div>Tanto premesso, quando, come nella specie, difetti una disposizione esplicita di retroattività della legge, l’interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare altrimenti tale <corsivo>mens legis</corsivo>, solo se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l’interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l’interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cfr. Cass., sez. trib., 12 agosto 2004 n. 15652). Nel caso di specie, non può dirsi che non sussista alcun elemento che possa fornire un fondamento razionale al principio di irretroattività, ben potendosi ritenere che il legislatore abbia voluto semplicemente differire l’applicazione della normativa dal 31 maggio 2010 al 26 febbraio 2011.</h:div><h:div>2.4. Sotto altro profilo, la resistente assume che la norma non potrebbe comunque trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’ente abbia sì rinnovato gli organi di amministrazione e controllo dopo il 31 maggio 2010, ma in forza di procedure formalmente avviate ben prima di tale data; nel nostro caso, pertanto, dovrebbe applicarsi la disciplina vigente alla data di avvio delle procedure di rinnovo risalenti al 16 aprile 2010, in quanto solo tale dato temporale consentirebbe di individuare con precisione le fattispecie oggetto della norma in commento senza creare alcuna disparità di trattamento. </h:div><h:div>E’ utile, a questo punto, riassumere lo svolgimento temporale del fatto: in data 16 aprile 2010, il Commissario Straordinario dell’A.C. MILANO convocava l’assemblea dei soci per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2010-2014; in data 31 maggio del 2010, la Commissione appositamente nominata concludeva le operazioni di valutazione concernente l'ammissibilità delle liste orientative dei candidati presentate dai soci ordinari e delle candidature presentate dai soci appartenenti alle tipologie speciali; in data 22 luglio 2010 si teneva l'assemblea per la nomina dei componenti che venivano proclamati eletti; in data 23 dicembre del 2010 si teneva l’assemblea generale ordinaria degli azionisti di SIAS per deliberare in merito alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della stessa SIAS SPA.</h:div><h:div>Orbene, è evidente per il Collegio come, collocandosi prima della entrata in vigore della legge soltanto la convocazione dell’assemblea, con riguardo alla diversa ed autonoma sub-fase procedimentale concernente lo svolgimento dell’assemblea dei soci e la elezione, il principio <corsivo>tempus regit actum </corsivo>imponesse il rispetto della prescrizione limitativa del numero dei componenti gli organi amministrativi e di controllo.</h:div><h:div>2.5. Ancora, la resistente sostiene che la deliberazione di proclamazione degli eletti del nuovo consiglio direttivo del 22 luglio 2010, essendo atto dell’assemblea dei soci e non del predetto consiglio, non sarebbe compreso tra quelli menzionati dal citato articolo 6, comma 5, (che si riferirebbe soltanto agli atti degli organi di amministrazione e controllo). </h:div><h:div>In senso contrario, in primo luogo, occorre replicare che l’Assemblea dei soci nel nominare i componenti del Consiglio direttivo compie anch’essa un atto oggettivamente di amministrazione (uno dei pochi che residua in capo all’assemblea dei soci, anche nelle società di capitali, essendo per il resto l’amministrazione rimessa all’apposito organo esecutivo). Inoltre, non avrebbe alcuna logicità interpretare la norma nel senso che l’atto di nomina dell’assemblea sarebbe valido (perché non promanante dall’organo esecutivo) e, tuttavia, tutti gli atti dei nominati (rimasti, a questa stregua, regolarmente in carica) sarebbero nulli, con palese sviamento rispetto alla finalità legislativa di riduzione dei costi degli apparati amministrativi (che, sempre seguendo tale prospettazione, risulterebbero una voce di spesa inoperante). Ciò in disparte il fatto che la previsione di nullità è riferita genericamente agli “atti adottati dagli organi degli enti”, e non solo a quelli adottati dagli organi di amministrazione.</h:div><h:div>2.6. Del pari, secondo la resistente, dovrebbe essere escluso dall’ambito applicativo della norma l’atto di nomina del consiglio di amministrazione di SIAS, il quale è adottato dall’Assemblea dei soci di SIAS e non da un organo dell’A.C.I. come invece, in ipotesi, l’articolo 6 cit. pretenderebbe che sia adottato al fine di comminare la nullità.</h:div><h:div>Tale rilievo deve essere accolto ma nei seguenti termini.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che la nullità della nomina del Presidente di A.C. Milano, avvenuta nel luglio 2010, derivi <corsivo>ex se</corsivo> per il fatto dell’essere egli stato nominato da un organo inesistente (in quanto a sua volta nominato con atto nullo). Il voto espresso, poi, dal medesimo Presidente dell’A.C. MILANO in seno all’assemblea dei soci di SIAS, è un voto invalido, ma le sue implicazioni civilistiche sulla validità della nomina del consiglio di amministrazione di SIAS SPA, fuoriescono dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto riferite ad un soggetto operante secondo moduli organizzatori e di azione di diritto civile. </h:div><h:div>2.7. Ritiene, da ultimo, il Collegio che non risponda al vero, come invece sembra opinare l’ente resistente, che l’art. 6 cit. diverrà operante solo quando sarà stata trasfusa nello statuto attraverso una manifestazione di volontà dell’assemblea; difatti, la norma più volte richiamata è chiara nel prevedere che, proprio in caso di mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario, tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.</h:div><h:div>3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, dichiara nulli la nomina del Consiglio Direttivo dell’A.C. MILANO avvenuta il 22 luglio 2010 nonché, al suo interno, la nomina del Presidente, avvenuta il 28 luglio 2010;</h:div><h:div>CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre e CPA come per legge;</h:div><h:div>DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario in ordine alla domanda di nullità dell’atto di nomina del consiglio di amministrazione di SIAS SPA; per la riassunzione davanti al giudice ordinario è fissato per legge il termine perentorio, fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/11/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dr.ssa Giulia Miscali</h:div><h:div>Dario Simeoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>