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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20090094720090507171245666" descrizione="" gruppo="20090094720090507171245666" modifica="07/05/2009 17.58.28" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Maria Fiorella Damiani"><descrittori><registro anno="2009" n="00947"/><fascicolo anno="2009" n="00582"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.3:ordinanza.sospensiva:00000-0000</urn></descrittori><file>20090094720090507171245666.xml</file><wordfile>20090094720090507171245666.doc</wordfile><ricorso NRG="200900947">200900947\200900947.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Milano\Sezione 3\2009\200900947\</rilascio><tipologia>Ordinanza sospensiva</tipologia><firmaPresidente><firma>Dario Simeoli</firma><data>07/05/2009 17.58.30</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Dario Simeoli</firma><data>07/05/2009 17.58.30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/05/2009</dataPubblicazione><classificazione>76<nuova>76</nuova><ereditata>76</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Domenico Giordano,	Presidente</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Gisondi,	Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>della nota del Comune di Milano, Settore Servizi per Anziani prot. n. 533460 del 27 gennaio 2009 pervenuta successivamente, nella quale si comunica il rigetto definitivo dell'istanza della ricorrente con la quale si richiedeva la declaratoriadi nessuna debenza a carico di famigliari in relazione agli oneri di assistenza conseguenti al ricovero della ricorrrente in R.S.A., nonchè di tuti gli atti connessi..</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 947 del 2009, proposto da: </h:div><h:div>Maria Fiorella Damiani, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Fantigrossi, Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso Umberto Fantigrossi in Milano, p.zza Bertarelli, 1; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Milano Settore Servizi Per Anziani, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso Maria Rita Surano in Milano, C/0 Avv.Ra Com.Le V.Guastalla, 8, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ammendola, con domicilio eletto presso Salvatore Ammendola in Milano, c/o Avvoc. Com.Le  via Guastalla,8, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pezzulo, con domicilio eletto presso Salvatore Pezzulo in Milano, c/o Avvoc. Com.Le  via Guastalla, 8; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Asl 308 - A.S.L. della Citta' di Milano, Regione Lombardia, Icos Societa' Coop. Sociale; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano Settore Servizi Per Anziani;</h:div><h:div>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si rivela fornito di fumus boni juris, poiché gli atti impugnati non tengono conto delle acquisizioni della più recente giurisprudenza – che il Collegio ritiene di condividere – per cui l’art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998 va considerata norma immediatamente applicabile (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, ordinanza 9 gennaio 2009 n. 10; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 settembre 2008, n. 4033; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 11 gennaio 2007, n. 42);</h:div><h:div>Rilevato, perciò, che, in base all’art. 3, comma 2-ter, cit., ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni sociali agevolate in favore di persone con handicap permanente grave di cui al medesimo comma 2-ter, bisogna tenere conto della situazione economica del solo assistito e non già di quella del suo nucleo familiare, dovendosi peraltro ammettere, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (cfr., ex plurimis, l’ord. 19 giugno 2008 n. 926/08), che, ai fini del calcolo della quota di compartecipazione a carico dell’assistito, si possano includere anche, pro quota, eventuali indennità di accompagnamento e/o pensioni di invalidità da questi godute, in modo da conservare comunque in favore dell’assistito medesimo un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento;</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei termini specificati in motivazione.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/05/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>