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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20100199520110309110829301" descrizione="" gruppo="20100199520110309110829301" modifica="11/04/2011 11.19.21" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Piero Zaga'"><descrittori><registro anno="2010" n="01995"/><fascicolo anno="2011" n="00647"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20100199520110309110829301.xml</file><wordfile>20100199520110309110829301.doc</wordfile><ricorso NRG="201001995">201001995\201001995.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Lecce\Sezione 2\2010\201001995\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Luigi Costantini</firma><data>11/04/2011 11.19.26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Esposito</firma><data>21/03/2011 11.37.06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/04/2011</dataPubblicazione><classificazione>1<nuova>1</nuova><ereditata>1</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Luigi Costantini,	Presidente</h:div><h:div>Enrico d'Arpe,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'esibizione dei seguenti atti e documenti amministrativi: </h:div><h:div>1. dei bilanci di esercizio relativi agli esercizi finanziari dal 1998 al 2007 del Mercato dei fiori;</h:div><h:div>2. dell'elenco dei titolari di licenza all'interno dello stesso;</h:div><h:div>3. degli eventuali verbali attraverso i quali si è pervenuti alla redazione dei citati bilanci;</h:div><h:div>4. ogni altro atto e documento connesso;</h:div><h:div>5. dei bilanci comunali dal 1997 al 2010.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1995 del 2010, proposto da: </h:div><h:div>Zagà Piero, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pinnetta, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Leverano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Leverano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avv.ti S. Pinnetta e M. Musio, quest'ultimo in sostituzione dell'avv.to G. Romano;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>In data 27/10/2010 il ricorrente, titolare di un carrello nel Mercato dei fiori di Leverano sino al 2008, ha nuovamente richiesto il rilascio degli atti indicati in epigrafe, reiterando espressamente e richiamando le istanze di accesso già formulate il 16/7/2007, il 13/9/2007, l’11/4/2008 e il 7/5/2010.</h:div><h:div>L’istanza è stata ancora respinta con nota della responsabile del competente Settore prot. n. 18985 del 17/11/2010, significando la carenza di un interesse concreto e attuale e, in relazione all’esibizione dei bilanci comunali, la preclusione ad accogliere la richiesta, mirando l’accesso al controllo generalizzato dell’operato del Comune, in violazione di quanto disposto dall’art. 24, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</h:div><h:div>Avverso il diniego è stato proposto il presente ricorso con cui, contestandosi le motivazioni addotte e affermando la sussistenza dell’interesse a conoscere gli atti sino al 2007 (periodo nel quale il sig. Zagà era ancora titolare di carrello), si deducono i seguenti motivi:</h:div><h:div>- eccesso di potere, per sviamento di potere e/o per manifesta ingiustizia, per travisamento dei fatti, per contraddittorietà della motivazione e violazione di legge;</h:div><h:div>- violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 24 della L. 241/90; eccesso di potere, per sviamento di potere; contraddittorietà della motivazione;</h:div><h:div>- violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 10, comma 1, e degli artt. 124 e 174 ss. del D. Lgs. 267/2000; eccesso di potere, per sviamento di potere; contraddittorietà della motivazione.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Leverano, eccependo l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza alla proposizione dell’azione (essendo l’ultimo diniego meramente confermativo dei precedenti, non impugnati) e contestando nel merito la pretesa del ricorrente.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 2 marzo 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il Collegio è del meditato avviso che, ancorché il ricorrente consideri che la sua ultima istanza sia maggiormente compiuta rispetto alle precedenti (comprendendo anche i bilanci comunali, la cui conoscenza è reputata utile per l’interesse a conoscere le vicende del Mercato dei Fiori), la stessa si palesa come la reiterazione delle richieste già avanzate e disattese dal Comune.</h:div><h:div>Infatti, è lo stesso ricorrente a riconoscere proprio di aver “reiteratamente richiesto gli atti … Da ultimo … con missiva di cui al prot. n°17762 del 27/10/2010” (pag. 1 del ricorso).</h:div><h:div>Ciò posto, occorre considerare che il rimedio accordato dalla legge a fronte del diniego all’accesso va esperito nel termine di decadenza, già stabilito dall’art. 25, quinto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, ora, dall’art. 116 del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a cui lo stesso art. 25, co. 5 rinvia (cfr., di recente, TAR Puglia – Bari, Sez. I, 4 novembre 2010 n. 3862, sulla scorta del principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione del 20 aprile 2006 n. 7).</h:div><h:div>Con la conseguenza che, qualora la P.A. reiteri il diniego già manifestato, “la determinazione successivamente assunta dall’amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile” (Ad. Plen., cit.).</h:div><h:div>Ciò comporta, nel caso di specie e con riguardo alla documentazione già in precedenza richiesta (punti 1-4 dell’istanza di accesso), l’irricevibilità per tardività del ricorso che, pur formalmente proposto avverso la nota del 17/11/2010, si rivolge in sostanza al diniego già in precedenza formulato ma non impugnato tempestivamente.</h:div><h:div>Per quanto attiene all’elemento di novità costituito dalla richiesta, formulata per la prima volta, di accedere ai bilanci comunali, il ricorso deve per tale parte essere dichiarato inammissibile per carenza dell’interesse diretto e concreto a conoscere tutti gli atti di bilancio del Comune nel considerevole arco di tempo dal 1997 al 2010.</h:div><h:div>Invero, non è in tal caso rinvenibile una posizione qualificata del ricorrente, per le cui esigenze di tutela occorra la conoscenza di tutti i bilanci comunali nella loro interezza; sicché, in mancanza della doverosa specificazione dell’interesse correlato all’accesso richiesto, l’istanza genericamente rivolta nei confronti di un atto dal contenuto complesso quale il bilancio tende a effettuare un generalizzato controllo dell’operato del Comune, in quanto tale inammissibile ai sensi dell’art. 24, terzo comma, della legge n. 241/90 (cfr., sul punto, TAR Molise – Sez. I, 9 dicembre 2010 n. 1528: “la domanda di accesso non può essere palesemente sproporzionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto, che deve specificare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela”).</h:div><h:div>Conclusivamente, alla stregua di quanto sin qui considerato, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile.</h:div><h:div>Le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti, non potendosi porre a carico della parte soccombente, che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disposta in data 10 gennaio 2011 dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R.</h:div><h:div>Al riguardo, il Tribunale conferma la disposta ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, risultando sussistenti i presupposti di legge (reddituali e di non manifesta infondatezza della pretesa azionata) per l’ammissione stessa e, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, liquida le spese (anche generali), i diritti e gli onorari spettanti al difensore del ricorrente per il presente giudizio in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario. </h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia Lecce -  Sezione Seconda</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile, come indicato in motivazione.</h:div><h:div>Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, liquida le spese (anche generali), i diritti e gli onorari spettanti al difensore del ricorrente in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/03/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Rosaria Dell'anna</h:div><h:div>Giuseppe Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>
